Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256 Riferimenti normativi (fino al 1999) Tomo I
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 1
Data: 22/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256

Riferimenti normativi

(fino al 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/1

Tomo I

 

22 novembre 2007


La normativa di riferimento predisposta per il disegno di legge n. 3256 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” si articola nei seguenti fascicoli:

·         Dossier n. 292/1, Tomo I, normativa nazionale fino al 1999;

·         Dossier n. 292/1, Tomo II, normativa nazionale fino al 2007 e normativa comunitaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: ID0016a1.doc

 


I N D I C E

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 24, 117-119).......................................... 3

§      Codice civile (artt. 1342, 2359, 2425, 2549, 2554, 2945)............................... 6

§      Codice di procedura  civile (art. 634)............................................................. 9

§      Codice di procedura penale (artt. 262, 676)................................................. 10

§      R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (artt. 275, 576)............................................................. 11

§      L. 1 dicembre 1948, n. 1438 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia  (art. 2).............................................................................................. 13

§      L. 4 dicembre 1956, n. 1404 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale........................................................................................................... 14

§      L. 3 marzo 1960, n. 169 Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato....................... 20

§      L. 21 aprile 1962, n. 161 Revisione dei film e dei lavori teatrali.................... 22

§      L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 49)   27

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (solo titolo)....................... 28

§      L. 31 ottobre 1965, n. 1261 Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (art. 1)29

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (artt. 152, 168)30

§      D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (solo titolo).............. 31

§      L. 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (art. 28)   32

§      D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 Provvedimenti straordinari per la ripresa economica (art. 37)    34

§      L. 3 marzo 1971, n. 153 Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti   36

§      L. 9 marzo 1971, n. 98 Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.............................. 40

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 4, 6, 10, 19-bis, 21, 27, 30, 32-bis, 34-35, 39, 52, 73, 74-ter).................................... 42

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 Revisione della disciplina del contenzioso tributario (art. 8)   66

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo (Tariffa, parte I, art. 1, co. 1-ter, lett. a)67

§      D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (art. 29)............................... 68

§      L. 28 maggio 1973, n. 295 Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale   69

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 10, 13, 18 co. 6, 22-23, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter, 37-bis co. 3 e co. 8)70

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (art. 19, co. 1)................................................................................................................... 84

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (artt. 6-7)................................................................................... 85

§      L. 27 ottobre 1973, n. 629 Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia (art. 3)   92

§      L. 27 dicembre 1975, n. 700 Modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438 , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia (art. 3)..................................................... 93

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 9-ter, 11, 11-bis, 20)............................................................... 94

§      L. 18 agosto 1978, n. 497 Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (art. 7)................. 99

§      L. 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale (art. 22)  100

§      L. 13 agosto 1980, n. 466 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.................................................. 101

§      L. 7 marzo 1981, n. 64 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (art. 18)...................................... 104

§      L. 30 marzo 1981, n. 119 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) (art. 40)................................................................ 105

§      L. 7 maggio 1981, n. 180 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (artt. 5, 11)    107

§      D.L. 28 maggio 1981, n. 251 Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (art. 2)    108

§      L. 27 aprile 1982, n. 186 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (art. 6, co. 3, Tab. A)   110

§      L. 23 marzo 1983, n. 77 Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare     112

§      L. 20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (art. 47).................................... 133

§      L. 15 aprile 1985, n. 140 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (art. 6, co.3).................................................................... 134

§      L. 7 marzo 1985, n. 76 Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (art. 5)  135

§      D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno................................................ 136

§      D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (art. 1)............................................................................................ 141

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 2, 5, 8, 10-13, 15-16, 22, 32-33, 43, co. 2; 47, co.1 e 4; 50, 56, 58, co. 2; 59, 61-63, 66, 68, co. 3 e 4;, 73-74, 77, 79, 83-85, 87, 89-90, 96-98, 101-102, 102-bis, 108-111, 115, 122-124, co.1; 125, co.1, 128, 132, 124-135, 138, co. 1, 139,141,167-168; 172-173, 175-176......................... 142

§      L. 25 febbraio 1987, n. 67 Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (art. 11)................................................ 202

§      D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (art. 7)........................................... 203

§      D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44 Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.............................................. 204

§      L. 23 agosto 1988, n. 362 Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (art. 6)208

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 11, 17).............................................................. 209

§      L. 31 ottobre 1988, n. 480 Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (art. 11, co. 2)211

§      L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare (art. 1, co. 1)   212

§      L. 9 marzo 1989, n. 88 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 37)......... 214

§      D.L. 14 marzo 1988, n. 70 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (art. 12)...................................... 216

§      L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 59................................................................................................................ 218

§      D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (art. 10).......................................................... 219

§      L. 6 agosto 1990, n. 223 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (art. 23, co. 3)     220

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 14)........................................... 221

§      L. 7 agosto 1990, n. 250 Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (artt. 3, co. 2-2/quater, 8, 10-11; 4, 8)................................................................................................. 222

§      L. 20 ottobre 1990, n. 302 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata226

§      D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, co. 4-ter)......................................... 232

§      D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale................................................................................. 233

§      D.L. 22 novembre 1991, n. 369 Provvidenze straordinarie per le provincie di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (artt. 6, 8-bis).............................................................................................................. 249

§      D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (art. 9).............................................................................. 250

§      L. 14 febbraio 1991, n. 46 Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)................................................................. 251

§      L. 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 4)..................................................................................... 252

§      L. 30 dicembre 1991, n. 413 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (art. 78)....... 253

§      D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (art. 7)......................................................................................................... 254

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (art. 1)    256

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (solo titolo)........................................................................... 257

§      L. 26 febbraio 1992, n. 211 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (art. 9)    258

§      L. 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (art. 13)  259

§      DELIBERAZIONE CIP 29 aprile 1992, n. 6 Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile  (tit. II, punto 7, lett. b)....... 262

§      D.M. 20 agosto 1992 Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo (Tariffa parte I, art.1, co.1-ter)263

§      D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (art. 1, co. 2)....................... 264

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 9, 15-septies).................................. 265

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 8. co.2; 34, co. 2 lett.a).................... 268

§      D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 1, co. 4; 13, tab. E, F).............. 270

§      D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 48, co. 2)  274

§      D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)......................................................................................................... 275

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 148 Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (artt. 1, 1-bis)    276

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 149 Interventi urgenti in favore dell'economia (art. 7)279

§      D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (artt. 53, co.1; 62-bis).............................................. 281

§      L. 14 agosto 1993, n. 344 Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi282

§      D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 47, 106-107, 155)..................................................................................................... 305

§      D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 20, 20.1, 20-bis, co. 2................................................................................. 310

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 3, co. 63; 8-9)     312

§      L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (artt. 3-4)............................................................................................................. 319

§      L. 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone montane (art. 2)323

§      D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili (art. 8)......................................................................... 324

§      D.L. 30 settembre 1994, n. 561 Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura  325

§      L. 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 30)   327

§      D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (art. 1)  330

§      D.M. 28 dicembre 1995 Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative (art. 21, nota 3 della tariffa)......................................................................... 332

§      D.L. 29 marzo 1995, n. 96 Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia................................................................ 334

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate..................................................................................... 338

§      L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (artt. 2-3)346

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 17, tab. A)   356

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3, co. 115)362

§      D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare (art. 11)........ 363

§      D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*(art. 11)................................ 364

§      D.M. 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»365

§      D.L. 17 giugno 1996, n. 321 Disposizioni urgenti per le attività produttive (art. 5)381

§      D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (artt. 12, 21, 24)............................ 382

§      D.M. 4 settembre 1996 Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana  384

§      L. 17 ottobre 1996, n. 534 Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (artt. 1, 7-8)................................................................................................. 387

§      D.L. 21 ottobre 1996, n. 536 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 (art. 1)....................... 388

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 127; 3, co. 158-159)..................................................................................................... 389

§      D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.......... 390

§      D.L. 25 marzo 1997, n. 67 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (art. 3)    416

§      L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 120)......................... 419

§      D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (solo titolo).............................. 420

§      D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (art. 8, co. 2)......................................................... 421

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 17)........................................................... 422

§      D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549..... 424

§      D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)  428

§      L. 7 agosto 1997, n. 266 Interventi urgenti per l'economia (art. 4)............. 436

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 4, 8)...... 437

§      D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (solo titolo)........................................... 439

§      Ordinanza Interno 28 settembre 1997, n. 2668 Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi  sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria (artt. 13-14, 17).................................................. 440

§      D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette....... 443

§      D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 2, 5, 7, 9)  445

§      PROVVEDIMENTO ISVAP - 1 dicembre 1997, n. 735 Piano dei conti  che le imprese di  assicurazione e riassicurazione devono adottare nella loro  gestione a decorrere dall'esercizio 1998 (solo titolo).................................................................................................. 452

§      D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (artt. 10, 13)......................... 453

§      D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483  Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (artt. 27, 35, 39, 43, 47, 55).. 458

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (artt. 5-8, 11, 11-bis, 16, 45, 52, 53)   464

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 12)................................ 477

§      Ordinanza Ministero Interno 22 dicembre 1997, n. 2728 Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza  conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria (art.2)............................. 479

§      L. 23 dicembre 1997, n. 454 Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (art. 10)........................................................................... 479

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (artt. 39-40; 59, co. 34)............................................................................................................... 481

§      D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (artt. 4, 6)................................................... 485

§      D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (art. 1)................................... 487

§      D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (artt.  2-3, 10, 12, 14, 15)489

§      D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (artt. 2, 3, co. 2)................. 499

§      D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 9)501

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 28).......... 502

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (artt. 1, 4, 4-bis, 6)............................................ 503

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 130)  507

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15)   508

§      L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (art. 17, co. 1-bis)509

§      D.M. 24 luglio 1998 Determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999.................................................................. 510

§      D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 3-4, 8-bis)   512

§      L. 23 novembre 1998, n. 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ar. 1, co. 2)............................................................................ 519

§      L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo....................................................................................................... 520

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (artt. 8, co. 10; 21, co. 1; 24, co. 1-2; 51)..................................................................... 532

§      Ordinanza Ministero interno 30 dicembre 1998, n. 2908Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile (art. 2)...................................................... 535

§      L. 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (art. 4)...................................................................... 536

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 11, 15)...................................... 537

§      L. 1 aprile 1999, n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (art. 10)540

§      D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337 (solo titolo)................. 541

§      D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (art. 4, co. 5).................................................................................. 542

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3)...................... 543

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57, 59, co. 5; 62-64).................................... 544

§      D.M. 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto   547

§      D.M. 27 agosto 1999, n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe    560

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (artt. 7, co. 1, lett. b; 26, co. 3)................. 568

§      L. 28 dicembre 1999, n. 522 Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (artt. 2, 4)........................................... 569

§      D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA (art. 8)... 571


Normativa nazionale


Costituzione della Repubblica
(artt. 24, 117-119)

 

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [Cost. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

 

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

 

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».


Codice civile
(artt. 1342, 2359, 2425, 2549, 2554, 2945)

 

1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [c.c. 1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate [c.c. 1469-bis].

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente [c.c. 1341].

 

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2425. Contenuto del conto economico.

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

 

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

 

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio (1).

-----------------------

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

2549. Nozione.

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto [c.c. 1350, n. 9, 2643, n. 10] (1).

-----------------------

(1) Vedi gli artt. da 25 a 38, L. 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari; l'art. 77, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

 

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.

 

2924. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente [c.c. 1605], salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti al triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [c.c. 2643, n. 9; c.p.c. 555] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [preleggi 8; c.c. 2812, 2918].


Codice di procedura  civile
(art. 634)

 

634. Prova scritta.

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi (1) fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale [c.c. 2195] anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie (2), quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [c.c. 2709, 2710] (3).

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(1) Le parole «nonché per prestazioni di servizi» sono state così inserite dall'art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

(2) Per quanto riguarda l'Istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico, il decreto di ingiunzione può essere richiesto in base all'estratto dei loro saldaconti, in virtù dell'art. 102, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. Per quanto concerne gli estratti relativi ai crediti degli imprenditori commerciali, vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A.

(3) Comma così sostituito dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.


Codice di procedura penale
(artt. 262, 676)

 

262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [c.p.p. 648] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [c.p. 240] (1).

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(1) Vedi, anche, l'art. 1, secondo comma, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82. Per le nuove misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia, vedi l'art. 13, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

 

676. Altre competenze.

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

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(1) Vedi gli artt. 47 e 47-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Comma così sostituito dall'art. 30, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.


R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
(artt. 275, 576)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

(2)  L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

 

275.  L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge.

Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge (152).

La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio (153).

Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.

Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, può negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.

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(152)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

(153)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

 

TITOLO X

Dei conti correnti e delle contabilità speciali.

Capo I - Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali (292).

 

576. 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti (293).

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(292)  Vedi, anche, nota all'epigrafe del capo IV del titolo V.

(293)  Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.


L. 1 dicembre 1948, n. 1438
Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1948, numero 298.

 

2.  In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed «ad interim» per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

1) zucchero;

2) caffè e surrogati di caffè;

3) cacao;

4) spiriti;

5) birra;

6) oli di semi alimentari;

7) combustibili liquidi e lubrificanti;

8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.


L. 4 dicembre 1956, n. 1404
Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1956, n. 325.

(2)  Il D.M. 14 gennaio 1957 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1957, n. 35) così dispone:

«

Art. 1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza lo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa.

Art. 2. All'Ufficio suddetto è preposto il dott. Alfonso Corbo, ispettore capo nella Ragioneria generale dello Stato».

Il D.M. 11 ottobre 1957 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1957, n. 269) così dispone nel suo articolo unico:

«Articolo unico. È delegata all'Ufficio liquidazioni, istituito con il decreto 14 gennaio 1957, la rappresentanza in giudizio degli Enti le cui operazioni di liquidazione sono state ad esso affidate ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404». Vedi, inoltre, l'art. 11, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, i commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 89 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

1.  Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazione (3).

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(3)  Il D.M. 14 gennaio 1957 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1957, n. 35) così dispone:

«

Art. 1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza lo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa.

Art. 2. All'Ufficio suddetto è preposto il dott. Alfonso Corbo, ispettore capo nella Ragioneria generale dello Stato».

Il D.M. 11 ottobre 1957 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1957, n. 269) così dispone nel suo articolo unico:

«Articolo unico. È delegata all'Ufficio liquidazioni, istituito con il decreto 14 gennaio 1957, la rappresentanza in giudizio degli Enti le cui operazioni di liquidazione sono state ad esso affidate ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404». Vedi, inoltre, l'art. 11, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, i commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 89 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

2.  Il Ministro per il tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a sé ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione (4).

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

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(4)  Con D.M. 22 febbraio 2000 è stata disposta l'avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle residue operazioni liquidatorie della Cassa conguaglio zucchero.

 

 

3.  Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

 

4.  Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.

 

5.  Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia avocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.

 

6.  Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sé e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonché per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori (5).

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(5)  Comma così modificato dall'art. 47-ter, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Con D.M. 28 maggio 1965 (Gazz. Uff. 23 agosto 1965, n. 210), è stato disposto:

«Sono avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato nella sua qualità di azionista maggioritario (79,17%) della Società per azioni Ferrovie meridionali sarde allo scopo di addivenire allo scioglimento e messa in liquidazione della Società medesima, nonché all'eventuale adozione degli altri provvedimenti previsti dall'art. 6 della sopra citata legge».

 

 

7.  La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro.

I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro per il tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente art. 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

 

8.  Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 (6).

Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

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(6)  Comma così modificato dall'art. 47-ter, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

 

9.  Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni (7) - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le L. 200.000 (8). I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria (9).

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(7)  Vedi nota 2 all'art. 1.

(8)  L'originario importo di lire 500 è stato elevato a lire 20.000 dall'art. 12, D.L. 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l'art. 47-ter, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, ha elevato l'importo a lire 200.000.

(9)  Gli ultimi due periodi del comma 3 sono stati aggiunti dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

10.  Il Ministro del tesoro - Ufficio liquidazione (10) - può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'alienazione dei beni dello Stato e sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (11).

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(10)  Vedi nota 2 all'art. 1.

(11)  T.U. delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

 

 

10-bis.  Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato (12).

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(12)  Articolo aggiunto dall'art. 13, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie.

 

 

11.  La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni (13).

Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro può avvalersi anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato (14).

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(13)  Vedi nota 2 all'art. 1.

(14)  Comma così modificato dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

12.  Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età.

 

13.  Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

 

 

13-bis.  Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

L'ente debitore è liberato dall'obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale (15).

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(15)  Articolo aggiunto dall'articolo unico, L. 18 marzo 1958, n. 356, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 1958, n. 96.

 

 

14.  Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

[Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15] (16).

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(16)  Comma abrogato dal comma 1-quinquies dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

15.   [Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio (17)] (18).

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(17)  Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 1° luglio 1980, n. 285.

(18)  Articolo abrogato dal comma 1-quinquies dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

16.  Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

 


L. 3 marzo 1960, n. 169
Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune amministrazioni dello Stato

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1960, n. 67.

 

1.  Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli e articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

 

2.  I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;

b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro.

Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.

 

3.  I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

 

4.  Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (3).

Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.

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(3)  Riportato sopra, in questa stessa sottovoce, al n. I.

 

 

5.  Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, nonché, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.

Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.

 


L. 21 aprile 1962, n. 161
Revisione dei film e dei lavori teatrali

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1962, n. 109.

(2)  Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato approvato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

1. Revisione dei film.

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

 

2. Composizione della Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro (3).

L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative (4).

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

[Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato] (5).

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

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(3) Vedi, anche, gli articoli 3, 5, 8 e 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.

(4)  Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

(5)  Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

 

 

3. Composizione della Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (6).

[La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni] (7).

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni (8).

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(6)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3. Vedi, anche, gli articoli 3, 5, 8 e 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.

(7)  Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(8)  Vedi, anche, l'art. 12, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

 

4. Funzionamento delle Commissioni.

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti (9).

In caso di parità prevale il voto del Presidente (10).

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(9)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(10)  Vedi, anche, gli artt. 4 e 8, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

5. Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori.

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di Pubblica Sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

 

6. Parere della Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'art. 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla-osta si intende concesso (11).

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(11)  Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

 

7. Parere della Commissione di secondo grado.

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla-osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'art. 6.

 

8. Ricorso al Consiglio di Stato.

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

 

9. Rilascio del nulla-osta.

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla-osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

 

10. Cinegiornali.

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà (12).

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(12)  Vedi, in argomento, l'art. 7, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

11. Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali.

[La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla-osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione

alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La Commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5, secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

È abrogato il secondo comma dell'art. 74 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931 n. 773] (13).

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(13)  Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

 

12. Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale.

[La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti (14)] (15).

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(14)  Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

(15)  Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

 

13. Diffusione per radio o per televisione.

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

 

14. Competenza a conoscere dei reati.

1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica (16).

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(16)  Così sostituito dall'art. 27-bis, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

 

15. Sanzioni e sequestro.

1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni (17).

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

4. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto (18).

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(17)  Comma così modificato dall'art. 84, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. In precedenza, l'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente comma limitatamente alla parte in cui esso fa riferimento agli artt. 11 e 12 della stessa L. 21 aprile 1962, n. 161.

(18)  Così sostituito dall'art. 27-bis, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

 

16. Regolamento.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 (19).

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(19)  Il regolamento di esecuzione è stato emanato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

 

17. Entrata in vigore.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

18. Norma transitoria.

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 


L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(art. 49)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

(2)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

 

 

49.  Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa (46):

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (47);

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (48);

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (49);

4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (50);

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti (51).

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(46) Alinea così sostituito dal comma 946 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 948 dello stesso articolo 1.

(47)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(48)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(49)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(50)  Numero così modificato prima dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal comma 10 dell'art. 30, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine dal comma 947 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 948 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(51)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1984, n. 457.


D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

(2)  Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:

D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

(3)  Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 


L. 31 ottobre 1965, n. 1261
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
(art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290.

 

 

1.  L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate (3).

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(3)  Vedi, anche, il comma 52 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 


D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(artt. 152, 168)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2)  Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

 

 

TITOLO VI

Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura (211).

 

152.  Contingente e durata del contratto.

Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità (212). Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero (213).

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto (214).

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(211)  L'intero Titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli 162, 163 e 165.

(212) Per l'incremento del contingente complessivo vedi il comma 1317 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(213)  Comma così sostituito dall'art. 21, L. 23 aprile 2003, n. 109. In deroga ai limiti del contingente di cui al presente comma vedi l'art. 1-bis, D.L. 31 marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, L. 21 dicembre 2001, n. 442 e il comma 1 dell'art. 30, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(214)  Articolo modificato dall'art. 12, L. 17 luglio 1970, n. 569 e dall'art. 2, L. 13 agosto 1980, n. 462. Successivamente l'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli 162, 163 e 165. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 gennaio 2002, n. 3 e il comma 1 dell'art. 30, L. 30 luglio 2002, n. 189.

 

169. Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria.

Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.

L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.

Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.

 


D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

 

 


L. 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
(art. 28)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni varie e generali

 

28. Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (28) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (29) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (30) (31).

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (32) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (33).

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore (34) competente per territorio] (35).

[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva] (36) (37).

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(28)  Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(29)  Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(30)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324).

(31)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

(32)  Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(33)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, così disposto:

      «Art. 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533.

      Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

      L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533».

(34)  Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(35)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 


D.L. 26 ottobre 1970, n. 745
Provvedimenti straordinari per la ripresa economica
(art. 37)

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1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1970, n. 272 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 323).

 

 

TITOLO III

Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia (34)

 

37. Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972 (35).

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso (36).

[A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale] (37).

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, L. 28 febbraio 1967, n. 131 (38).

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 30 aprile 1962, n. 265 , è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974 (39).

 

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(34)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 aprile 1976, n. 156.

(35)  Vedi l'art. 7, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

(36)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(37)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(38)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(39)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 maggio 1973, n. 295, e l'art. 1, D.L. 26 maggio 1978, n. 224, nonché l'art. 9, L. 22 dicembre 1984, n. 887.


L. 3 marzo 1971, n. 153
Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 1971, n. 96.

(2) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

 

 

1.  Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

 

2.  Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

 

3.  Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

 

4.  I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

 

5.  I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati (3).

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(3)  Vedi, anche, l'art. 17, D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

 

6.  A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9 (4).

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(4)  Con disposizione d'interpretazione autentica, l'art. 1, L. 22 maggio 1980, n. 232 (Gazz. Uff. 13 giugno 1980, n. 161), ha così disposto: «Art. 1. I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati e scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego».

 

7.  Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

 

8.  Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , è destinato con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

 

9.  Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, numero 1546 , e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalita previste dall'articolo 11 della legge medesima.

 

10.  Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica della competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , Essa è riconosciuta altresì ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 , assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonché in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

 

11.  Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

 

12.  Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni.

 

13.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

 


L. 9 marzo 1971, n. 98
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e l'art. 48, comma 3, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

1.  I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 , e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di età.

L'inquadramento nei ruoli organici del persole di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

 

2.  La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi (4).

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

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(4)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.

 

3.  Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile né continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372 , e 6 dicembre 1965, n. 1368 .

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta è definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico.

La disposizione del primo comma è estesa al personale di cui all'articolo 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 .

 

4.  All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscitto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(artt. 4, 6, 10, 19-bis, 21, 27, 30, 32-bis, 34-35, 39, 52, 73, 74-ter)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2)  Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.

 

 

4. Esercizio di imprese.

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile (28).

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale] (29).

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore (30); c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (31) (32).

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (33).

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (34);

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (35).

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (36).

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (37).

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(28)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, con decorrenza dal 1° gennaio 1974. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Peraltro, detto periodo è stato soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, il quale ha anche modificato il secondo periodo.

(30)  Lettera così modificata dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(31)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

(32)  Comma prima sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, e, da ultimo, così modificato dall'art. 3, comma 121, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(34)  Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(35)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

 

 

6. Effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (41);

d-ter) ... (42).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (43).

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma (44).

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. [Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo] (45).

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(41)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1.

(42)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1.

(43)  Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(44)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

(45)  Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. L'ultimo comma è stato, prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 8 maggio 1998, n. 146. Peraltro, nella nuova formulazione del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 giugno 1998, n. 181, non è più riportata la modifica relativa all'ultimo periodo del presente comma. Vedi, anche, l'articolo 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, e l'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

 

10. Operazioni esenti dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta (81);

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio (82);

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate (83);

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate (84);

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (85);

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (86);

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (87);

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (88);

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto (89);

10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali] (90) (91);

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco (92);

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (93);

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (94);

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri (95) (96);

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS (97);

16) le prestazioni relative ai servizi postali (98);

17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani] (99);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (100);

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (101);

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (102);

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 , comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) ... (103);

26) ... (104);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri (105);

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (106);

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (107);

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (108);

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (109) (110);

27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna (111).

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(81)  Numero prima sostituito dall'art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e successivamente così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata dall'art. 16 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(82)  Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, l'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7.

(83)  Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(84)  Numero così sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed, infine, dall'art. 30, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 497 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(85)  Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

(86)  Numero prima sostituito dall'art. 35-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006.

(87)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, poi sostituito dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006.

(88) Numero aggiunto dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 35.

(89)  Numero da ultimo così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7.

(90)  Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

(91)  Numero da ultimo soppresso dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(92)  Numero prima sostituito dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi così modificato dall'art. 42, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, inoltre, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31.

(93)  Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(94)  Numero così modificato dall'art. 6, D.L. 24 novembre 1994, n. 646, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(95)  Numero sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Il predetto art. 5, peraltro, è stato abrogato, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, il cui art. 7 ha nuovamente sostituito il n. 14. Da ultimo, il n. 14 è stato così sostituito dall'art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(96)  Per l'interpretazione autentica del n. 14, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(97)  Numero prima sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(98)  Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(99)  Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(100)  Numero così sostituito prima dall'art. 30, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Con D.M. 17 maggio 2002 sono state individuate le prestazioni sanitarie esenti dall'IVA. Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(101)  Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31, nonché l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(102)  Numero prima sostituito dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(103)  Numero soppresso dall'art. 5, L. 22 dicembre 1980, n. 889.

(104)  Numero così sostituito prima dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(105)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

(106)  Numero aggiunto dall'art. 9-undecies, D.L. 9 settembre 1988, n. 397. Peraltro il suddetto art. 9-undecies è stato abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(107)  Il n. 27-ter, originariamente aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, è stato nuovamente inserito dall'art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione. Il citato n. 27-ter è stato poi così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449e dall'art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dal comma 312 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(108)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(109)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

(110)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

(111)  Numero aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

19-bis. Percentuale di detrazione.

1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni (142).

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(142)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, più volte modificato e da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

 

21. Fatturazione delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica (156).

2. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo (157) per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome (158);

b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;

d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;

g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura. In caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l'imposta sia indicata in euro.

4. La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa norma.

7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (159).

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(156)  L'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal presente comma, sia emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Per le modalità di trasmissione ed i contenuti della comunicazione telematica di cui al presente comma vedi il Provv. 9 dicembre 2004.

(157)  Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370.

(158)  In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 109 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(159)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, con effetto dal 1° luglio 1982, dall'art. 5, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 3, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.

 

27. Liquidazioni e versamenti mensili.

[Entro il giorno 18 (179) di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 (180)] (181).

[Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo (182)] (183).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento (184). In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima (185).

[Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale] (186).

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(179)  Per lo spostamento del termine al giorno 15 vedi gli artt. 17 e 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(180)  Comma prima modificato dall'art. 7, D.L. 30 maggio 1988, n. 173, dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405, dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Per l'introduzione dell'obbligo del versamento di acconto IVA al 20 dicembre, vedi l'art. 6, comma 2, L. 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'art. 15, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(181)  L'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 27 a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. stesso.

(182)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, e poi successivamente così modificato dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Vedi, anche, l'art. 14, commi da 5 a 8 L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(183)  L'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 27 a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. stesso.

(184)  Per l'aggiornamento delle percentuali e delle aliquote vedi l'art. 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, l'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(185)  Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 22 dicembre 1980, n. 889, e poi dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Da ultimo il comma in questione è stato così modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Da ultimo, il comma 4 è stato così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(186)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

 

30. Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza.

[La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data] (193).

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività (194) (195).

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto e sesto comma (196);

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 (197).

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze (198).

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso (199).

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti (200).

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(193)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente il presente comma è stato soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(194)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Successivamente il presente comma, è stato così modificato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(195)  Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(196)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi dal comma 6-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(197)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(198)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(199)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(200)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Per la computabilità in detrazione, in un periodo successivo, dei crediti non ammessi al rimborso, vedi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. Vedi, anche, il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

 

32-bis. Contribuenti minimi in franchigia.

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti (203).

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva (204).

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo (205).

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(203) Il presente comma era stato modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. La modifica non è più prevista nel testo del citato decreto dopo la sua conversione in legge.

(204) Comma così modificato dal comma 291 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(205) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 17 del medesimo art. 37. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 20 dicembre 2006 e il Provv. 18 luglio 2007.

 

34. Regime speciale per i produttori agricoli.

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (209).

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci (210).

3. [Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire] (211).

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario (212).

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni (213).

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) (214).

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. [Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate (215)] (216).

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (217).

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo (218).

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(209)  Per le percentuali di compensazione di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 maggio 1992.

(210)  Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(211)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(212)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e poi dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(213)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56con la decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dal comma 31 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(214)  Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(215)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(216)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(217)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(218)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, anche, l'art. 11 dello stesso decreto, come modificato, da ultimo, dal comma 8 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 2 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dal comma 506 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

35. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente (220).

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (221).

15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto (222).

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro (223).

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(220) Vedi, anche, il Provv. 21 dicembre 2006.

(221)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 6, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, ed infine così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. Con D.M. 16 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1994, n. 296, S.O.) sono stati approvati i modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6). Con Provv. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.) sono stati approvati i modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con Provv. 27 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2003, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 5 marzo 2003 e dal Provv. 11 novembre 2005 (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275, S.O.), sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei suddetti modelli AA7/7 e AA9/7. Con D.Dirig. 12 maggio 2004 (Gazz. Uff. 27 maggio 2004, n. 123, S.O.) sono state disciplinate le modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui al presente articolo e sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Con Provv. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2007, n. 6, S.O.) sono stati approvati i modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con Provv. 13 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54, S.O.) sono state apportate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei suddetti modelli AA7/8 e AA9/8.

(222) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità indicati nel comma 19 dello stesso art. 37.

(223) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità indicati nel comma 19 dello stesso art. 37.

 

39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente (263).

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico (264).

 

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(263)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, e dall'art. 1, D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668, ed infine così sostituito dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

(264)  Comma prima sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e successivamente così modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, dall'art. 7, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 e dall'art. 2, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4-ter dello stesso art. 7.

 

52. Accessi, ispezioni e verifiche.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (323).

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale (324).

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali (325).

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (326).

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma (327).

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo (328) comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (329) (330).

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(323)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(324)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(325)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.

(326)  Comma aggiunto dall'art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(327)  Comma aggiunto dall'art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(328)  Rectius: penultimo.

(329)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(330)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

73. Modalità e termini speciali.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti (422);

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (423).

Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. [Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta] (424).

Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente (425) (426).

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(422)  Vedi, anche, il D.M. 30 luglio 1999, n. 340.

(423)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 e il D.M. 12 febbraio 2004, n. 75.

(424)  Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48. Vedi, anche, l'art. 3, L. 2 maggio 1976, n. 160, il D.M. 27 agosto 1976 e il D.M. 4 maggio 1981.

(425)  Vedi, anche, il Provv. 7 agosto 2002.

(426)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

 

74-quater.  Disposizioni per le attività spettacolistiche.

1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso (462).

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio (463).

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 (464).

6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte (465).

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(462)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.Dirett. 13 luglio 2000.

(463)  Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

(464)  Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

(465) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Revisione della disciplina del contenzioso tributario
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, ora, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 6 marzo 1995, n. 81 (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 100, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione.

 

 

Sezione IV

Commissione tributaria centrale

8. Commissione tributaria centrale.

[La commissione centrale ha sede in Roma ed è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

Il numero delle sezioni è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.

Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio è presieduto dal membro più anziano.

Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri (19).

In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione più anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, così come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della commissione, subentra il membro più anziano della rispettiva sezione.

Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianità è determinata dalla nomina e, in subordine, dall'età] (20).

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(19)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342).

(20)  Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, con effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo
(Tariffa, parte I, art. 1, co. 1-ter, lett. a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. Per l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

Allegato A (64)

TARIFFA (Parte I)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

 

Vedi, ora, la tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992

 

 

 

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(64)  Vedi, ora, la tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992, che contiene anche le modifiche introdotte da ultimo dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
(art. 29)

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(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 3 maggio 1973, n. 113.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-10 luglio 1974, n. 225 (Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187), ha così statuito:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della L. 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 (approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche».

Con altra sentenza 9-10 luglio 1974, n. 226 (Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187), la stessa Corte ha, inoltre, così statuito:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo».

 

29. Concessione di servizi postali.

Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;

2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;

5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione (49).

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(49)  Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.


L. 28 maggio 1973, n. 295
Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 1973, n. 153.

(2)  Vedi l'art. 1, D.L. 30 aprile 1976, n. 156 e il D.L. 8 luglio 1977, n. 375. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 26 maggio 1978, n. 224 e l'art. 11, L. 7 agosto 1982, n. 526.

 

 

3.  ... (3).

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(3)  Sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745. Vedi, anche, l'articolo 7, L. 24 dicembre 1974, n. 713 e l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377. Vedi, altresì, l'art. 27, L. 30 marzo 1981, n. 119, l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130, l'art. 18, L. 27 dicembre 1983, n. 730, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910.

 

 

(v. D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 37)


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
(artt. 10, 13, 18 co. 6, 22-23, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter, 37-bis co. 3 e co. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

10. Dichiarazione nei casi di liquidazione.

[In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa (28).

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati] (29).

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(28)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

(29)  Articolo abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

 

TITOLO II

Scritture contabili

 

13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (36);

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente (37).

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (38).

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti (39).

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18-bis (40).

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(36) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(37)  Vedi, anche, l'art. 12, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(38) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(39)  Vedi il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 e l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

(40)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 (Gazz. Uff. 27 aprile 1978, n. 116).

 

18. Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori.

1. ………

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. (49).

……..

 

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(49)  Il presente articolo, modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 3, D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, dall'art. 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413, è stato abrogato e così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222. Vedi, anche, l'art. 13, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (65).

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso (66).

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività (67).

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(65)  Comma così prima sostituito dall'art. 42, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e poi dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Vedi, anche, l'art. 45 del citato D.P.R. n. 897 del 1980 e l'art. 7, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(66)  Comma così sostituito dall'art. 10-quinquies, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Sul termine massimo dell'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, vedi l'art. 8, L. 27 luglio 2000, n. 212.

(67)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

 

TITOLO III

Ritenute alla fonte (68)

 

23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta (69).

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute (70).

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi (71);

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico (72);

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico (73);

d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis dello stesso testo unico] (74);

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali (75). In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce (76). L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo] (77). Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (78).

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte] (79). La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo (80)] (81).

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(68)  Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente titolo, vedi, anche, l'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, inoltre, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(69)  Comma così modificato prima dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi dal comma 1 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 11, comma 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(70)  Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(71)  Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dall'art. 1, comma 353, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(72)  Lettera così modificata prima dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(73)  Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. Si riporta pertanto il testo della lettera d) nella formulazione in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 47 del 2000.

(74)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001 ed infine abrogata dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(75)  Periodo prima sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(76)  Periodo così modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(77)  Periodo soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(78)  Vedi, anche, l'art. 58, comma 18, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(79)  Periodo soppresso dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(80)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(81)  Comma abrogato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento (95).

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico (96) (97).

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti (98).

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti (99).

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87 (100) (101) (102).

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso (103).

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(95)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2, e dal comma 316 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(96)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(97) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(98)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2. Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(99)  Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, dall'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000 e il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(100)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 14, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(101)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2001, n. 174 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili, con ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 313 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

(102) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(103)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997 e l'art. 6, comma 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

 

 

26-bis. Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti.

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (104).

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (105).

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto (106) (107).

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(104)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dallo stesso articolo 2 e poi dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito della relativa legge di conversione.

(105)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(106)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(107)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

 

27. Ritenuta sui dividendi.

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico (112).

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (113).

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico (114).

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero (115).

3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (116).

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (117).

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2 (118).

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (119).

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (120).

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(112)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il presente comma 1 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14. Precedentemente il presente comma 1 era stato modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto e dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(113)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il presente comma 1-bis è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(114)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(115)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(116)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(117)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 4-bis, dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(118)  Il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 4-bis, dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14.

(119)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Precedentemente il presente comma 5 era stato modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2.

(120)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

 

 

27-bis. Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se (121):

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva 435/90/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea (122);

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva (123);

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno (124).

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonchè alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, semprechè la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce (125).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1 (126).

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi (127).

4. [Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti] (128).

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (129) (130).

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(121) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Per la riduzione della percentuale indicata nel presente alinea vedi l'art. 2 dello stesso decreto.

(122) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(123) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(124)  Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.

(125) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Per la riduzione della percentuale indicata nel presente comma vedi l'art. 2 dello stesso decreto.

(126)  Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.

(127)  Comma così modificato prima dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49 del 2007.

(128) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(129) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto.

(130)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 (Gazz. Uff. 10 maggio 1993, n. 107), entrato in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

27-ter. Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo (131).

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;

b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 (132).

9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto (133) (134).

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(131)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Il riferimento al testo unico delle imposte sui redditi contenuto nel presente comma ed apparentemente errato, è così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(132)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 3 dell'art. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dello stesso articolo 41.

(133)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(134)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

 

37-bis. Disposizioni antielusive.

1. ……..

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società (188);

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (189);

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi (190);

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (191);

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale (192).

…………

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma (193).

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(188) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto.

(189)  Lettera così modificata prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(190)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18.

(191)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(192) Lettera aggiunta dal comma 65 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 66 dello stesso articolo 1.

(193)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259. Vedi, anche, l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
(art. 19, co. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2)  Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

19. Dilazione del pagamento.

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese (68).

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto (69).

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(68)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti
(artt. 6-7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

(2)  L'integrale testo del presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale, all'art. 2, ha così disposto:

«Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti». Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955

 

 

6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico (18);

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze (19). Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978 (20);

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978 (21); distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (22). Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva (23) (24);

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi (25); domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno (26) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (27);

e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera (28);

f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente (29);

g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;

g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (30);

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti (31);

g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (32).

Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria (33).

... (34).

La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze (35) e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi (36).

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore (37) (38).

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(18)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(19)  Con D.M. 23 gennaio 1978 sono stati approvati i modelli di comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari (mod. RAD).

(20)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(21)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1978, n. 485 (Gazz. Uff. 28 agosto 1978, n. 240), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(22)  Vedi il D.M. 7 giugno 1986.

(23)  Vedi il D.M. 7 giugno 1986.

(24)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955 e poi dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (Gazz. Uff. 1° marzo 1983, n. 58, S.O.).

(25)  Con D.M. 29 ottobre 1982 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1982, n. 330) è stato esteso l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale anche alle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(26)  Con D.M. 29 ottobre 1982 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1982, n. 330) è stato esteso l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale anche alle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(27)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, e poi dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed infine dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(28)  Lettera aggiunta dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(29)  Lettera prima sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi modificata dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(30)  Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi modificata dall'art. 21, L. 29 dicembre 1990, n. 408, e poi così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(31)  Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393 ed infine così modificata dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(32)  Lettera aggiunta dall'art. 31, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(33)  Comma così sostituito dall'art. 64, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(34)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(35)  Con D.M. 24 giugno 1986 (Gazz. Uff. 28 giugno 1986, n. 148) è stato approvato, da ultimo, il nuovo modello per la richiesta di registrazione degli atti e le nuove modalità per l'esecuzione della registrazione negli uffici del registro dotati di sistemi elettrocontabili.

(36)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(37)  L'integrale testo del presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale, all'art. 2, ha così disposto:

«Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti». Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955

(38)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

 

7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6 (39).

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali (40). Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente (41).

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti (42).

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale (43).

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (44).

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione (45) (46) (47).

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (48).

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (49).

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (50).

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(39)  Comma così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(40)  Periodo così sostituito dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

(41)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

(42)  Comma aggiunto dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi, anche, il comma 333 del citato articolo 1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente comma vedi il Provv. 16 marzo 2005.

(43)  Comma aggiunto dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi sostituito dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine così modificato dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 14-bis dello stesso articolo 2 - e dal comma 4 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38, S.O.) sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma.

(44)  Comma aggiunto dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.M. 12 novembre 1998, sono state stabilite le modalità delle comunicazioni previste dal presente comma.

(45)  Vedi il D.M. 29 dicembre 1977 I, il D.M. 27 gennaio 1978, il D.M. 15 novembre 1989, n. 400, il D.M. 18 giugno 1993, come modificato con D.M. 25 settembre 1993, e il D.M. 29 dicembre 1993, n. 598. Con D.M. 6 maggio 1978 (Gazz. Uff. 20 maggio 1978, n. 139) e con D.M. 22 giugno 1978 (Gazz. Uff. 12 luglio 1978, n. 193) sono state approvate, rispettivamente, modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio e degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del presente decreto. Il citato D.M. 22 giugno 1978 è stato successivamente modificato dal D.M. 30 giugno 1979 (Gazz. Uff. 20 luglio 1979, n. 198), come sostituito dall'art. 1, D.M. 27 maggio 1988, n. 273 (Gazz. Uff. 16 luglio 1988, n. 166). Ulteriori norme in materia sono state dettate con D.M. 17 settembre 1999 (Gazz. Uff. 5 ottobre 1999, n. 234), modificato dal D.M. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 4 aprile 2000, n. 79), che - tra l'altro - ha abrogato il citato D.M. 22 giugno 1978, con D.M. 21 ottobre 1999, con D.M. 21 ottobre 1999, con D.M. 27 giugno 2000, con D.M. 27 giugno 2000, con Provv. 5 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), con Provv. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2006, n. 245), modificato dal Comunicato 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2007, n. 1), con Provv. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2006, n. 247) e con Provv. 2 ottobre 2006.

(46)  Comma prima sostituito dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(47)  L'integrale testo del presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale, all'art. 2, ha così disposto:

«Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti».

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 955 del 1977.

(48)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 e poi così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(49) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(50) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38) sono state definite le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.


L. 27 ottobre 1973, n. 629
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia
(art. 3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1973, n. 281.

(2)  Per le norme di attuazione della presente legge vedi il D.M. 20 giugno 1974.

 

3. La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 (5), è elevata a lire 10.000.000 (6).

Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (7).

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(5)  Recante norme sulla rivalutazione della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza deceduti in attività di servizio.

(6)  Vedi, anche, la L. 28 novembre 1975, n. 624. L'elargizione è stata elevata a 100 milioni dall'art. 2, L. 13 agosto 1980, n. 466, e ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1980, n. 466, fermo restando le disposizioni di cui alla L. 28 novembre 1975, n. 624. Vedi, anche, l'art. 10, L. 13 agosto 1980, n. 466, nel testo modificato dalla L. 4 dicembre 1981, n. 720.

 


L. 27 dicembre 1975, n. 700
Modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438 , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia
(art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1975, n. 343.

(2)  Vedi, anche, l'art. 26-bis, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.

 

3.  La tabella A, allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'art. 1 della L. 1° dicembre 1948, n. 1438 , nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'art. 7 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (5).

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 , dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge.

La tabella B, allegata alla presente legge, comprendente i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della L. 1° dicembre 1948, n. 1438 .

Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata (6).

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, di cui uno della minoranza.

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(5)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 22 novembre 1991, n. 369.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1986, n. 923, così come modificato dalla relativa legge di conversione.


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 9-ter, 11, 11-bis, 20)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

 

 

9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (44).

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(44)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

 

11. Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (46):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (47);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (48);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (49);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (50);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (51);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (52);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (53).

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (54).

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (55).

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(46)  Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(51)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(52)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(53)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(55)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

11-bis. Fondi speciali.

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11 (56).

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(56)  Aggiunto dall'art. 6, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

 

 

TITOLO II

Spese dello Stato

 

20. Impegni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti (72).

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 11-quater, comma 2 (73).

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre (74).

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(72)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 428.

(73)  Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(74)  Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194.


L. 18 agosto 1978, n. 497
Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni
(art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° settembre 1978, n. 245.

(2)  Vedi, anche, l'art. 37, L. 27 dicembre 1983, n. 730, nonché l'art. 13, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67 e l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

5.  Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

 


L. 21 dicembre 1978, n. 845
Legge-quadro in materia di formazione professionale
(art. 22)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.

 

 

22. Finanziamento delle attività formative.

Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 (11).

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(11)  Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 per le parti disciplinate dal medesimo art. 9.

 


L. 13 agosto 1980, n. 466
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1980, n. 230.

(2)  Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 30 ottobre 1980, la L. 20 ottobre 1990, n. 302 e il D.M. 16 marzo 1992, n. 377. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

 

1.  ... (5).

(v. L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3)

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(5)  L'articolo che si omette, ferme restando le disposizioni di cui alla L. 28 novembre 1975, n. 624, aggiunge un comma all'art. 3, L. 27 ottobre 1973, n. 629.

 

2.  La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624 , è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

 

3.  Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni (6).

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(6)  L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e i commi da 562 a 565 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

4.  L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

5.  [Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche] (7).

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(7)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339) e successivamente abrogato dall'art. 17, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

 

6.  La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile (8).

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(8)  Così sostituito dall'art. 2, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

 

7.  La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

 

8.  Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

 

9.  Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

 

10.  I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge (9).

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(9)  Così sostituito dall'art. 3, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

 

11.  La speciale elargizione prevista dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 862 , è elevata, con effetto dalla data di cui all'art. 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862 .

 

12.  [Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e della legge 1° gennaio 1977, n. 285 , e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] (10).

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(10)  Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

 

13.  All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 7 marzo 1981, n. 64
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
(art. 18)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1981, n. 74.

 

 

18.  La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta (10).

L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento Per opere di importo superiore (11).

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

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(10) Vedi, anche, il comma 1010 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 13 agosto 1984, n. 462.

 


L. 30 marzo 1981, n. 119
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)
(art. 40)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1981, n. 97, S.O.

 

40.  Gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della L. 5 agosto 1978, n. 468 , nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa L. 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 3 per cento. Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro (30) (31).

Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.

Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.

Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.

Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultino disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510 (32) (33).

Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma (34).

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.

Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

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(30)  Vedi, anche, l'art. 44, L. 7 agosto 1982, n. 256.

(31)  Comma sostituito dall'art. 21, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 poi modificato dall'art. 35, L. 27 dicembre 1983, n. 730, dall'art. 3, L. 29 ottobre 1984, n. 720, che ha aggiunto l'ultimo periodo e dall'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 agosto 1984.

(32)  Ha costituito presso il Tesoro dello Stato conti correnti fruttiferi e infruttiferi. Vedi, anche, il D.M. 11 aprile 1981.

(33)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

(34)  Il D.M. 10 marzo 1982 (Gazz. Uff. 12 marzo 1982, n. 70) ha così disposto: «L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a tenere presso le aziende di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a 370 miliardi di lire.

Gli amministratori dell'ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di cui al primo comma.

Tutte le disponibilità che superino il limite di cui al primo comma debbono essere subito versate dall'INAIL nel conto corrente in essere presso la tesoreria centrale dello Stato».

 


L. 7 maggio 1981, n. 180
Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
(artt. 5, 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1981, n. 125.

 

5. Uffici del pubblico ministero.

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

 

11. Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari.

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in centotre unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in quarantotto unità, di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.


D.L. 28 maggio 1981, n. 251
Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane
(art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1981, n. 147.

(2) Convertito in legge con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 206).

(3)  Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

 

 

2.  È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia (6).

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato (7) nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (8), tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della L. 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (9).

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983 (10) (11).

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(6)  Comma così modificato dal comma 397 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 21, comma 4, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(7)  Il comitato previsto dal presente D.L. è stato soppresso dall'art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(8)  Vedi, ora, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(9)  Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 7, L. 31 marzo 2005, n. 56. Le condizioni e le modalità di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 22 settembre 1999, n. 467.

(10)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

(11)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 20 ottobre 1990, n. 304.


L. 27 aprile 1982, n. 186
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
(art. 6, co. 3, Tab. A)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 13 luglio 1990, n. 189, e il D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580.

 

TITOLO I

Ordinamento della giurisdizione amministrativa

Capo II - Tribunali amministrativi regionali

6. Composizione dei tribunali amministrativi regionali.

……

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

……

Tabella A (18) (19)

+-------------------------------------------------------+
|             RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA          |
+----------------------------------------------------------+
|Presidente del Consiglio di Stato . . . . . . .    1     1|
|                                                   -+     |
|Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)  15|     |
|                                                 >      37|
|Presidenti di tribunale amministrativo regionale  22|     |
|                                                   -^96   |
|Consiglieri di Stato (a) . . . . . . . . . .  72        72|
|                                                   -+     |
|Consiglieri di tribunale amministrativo regiona-    |     |
|  le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    |     |
|                                                 > (b) 310|
|Primi referendari. . . . . . . . . . . . . . . .    |     |
|Referendari. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    |     |
|                                                   -^96 --|
|                                                     420|
  

----------

  (a) Oltre  ai  posti  per il  Consiglio  di  giustizia amministrativa  per  la Regione siciliana, previsti  dal  decreto  del PresidentedellaRepubblica5 aprile 1978, n. 204.

  (b) L'incremento  di  organico  decorre  per  80  posti dal 1°gennaio 1983.

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(18)  Vedi, anche, gli artt. 4, 12 e 14, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426. Successivamente, l'art. 14, L. 21 luglio 2000, n. 205, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità. Per l'incremento della dotazione organica di cui alla presente tabella vedi l'art. 6-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-21 dicembre 2001, n. 434 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 e della allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.


L. 23 marzo 1983, n. 77
Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1983, n. 85.

(2)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E.

 

TITOLO I

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale (4).

 

1. Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni.

[1. Le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente.

3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale.

4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese.

5. L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al più elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta;

b) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;

c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonché gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili;

f) se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

8. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281 .

9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8.

10. È vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220.

11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade automaticamente.

12. La società di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 può assumere l'incarico di gestire il patrimonio di società di investimento a capitale variabile (5)] (6).

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(4)  Intitolazione aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.). Vedi, anche, il D.M. 21 novembre 1996, n. 673.

(5)  Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(6)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

2. Istituzione e regolamento del fondo.

[1. La società autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) la banca depositaria di cui all'art. 2-bis e le condizioni per la sua sostituzione;

c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione;

d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questi casi i criteri relativi alla distribuzione;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicità non possono essere a carico del fondo;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto;

i) i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso può essere sospeso fino ad un mese;

l) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione intende investire più del 35 per cento del fondo;

m) se il fondo può essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla società di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Società di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13;

n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all'art. 5, comma 2.

3. Il regolamento contiene altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) (7)] (8).

 

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(7)  Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(8)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

2-bis. Banca depositaria: compiti e responsabilità.

[1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:

a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo;

b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;

c) eseguire le istruzioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 , e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'àmbito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia.

4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.

5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.

6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

7. Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa (9)] (10).

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(9)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(10)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

2-ter. Sostituzione della società di gestione.

[1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della società di gestione deve essere approvata in conformità dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema.

3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della società di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare (11)] (12).

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(11)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(12)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

3. Partecipazione ai fondi comuni.

[1. Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidità. La società di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilità del mandatario.

2. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. I creditori della società di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi.

3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla società di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la società informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le competenti autorità dei paesi aderenti alla Comunità economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote.

5. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse.

6. Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante può esercitare l'azione di risarcimento dei danni (13)] (14).

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(13)  Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(14)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

4. Gestione del fondo.

[1. La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non può:

a) acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi dei medesimi;

b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;

c) vendere valori mobiliari allo scoperto.

3. La Banca d'Italia, al fine di garantire la stabilità operativa delle società di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, può limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'attività di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le società possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo.

4. Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la società può assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale.

5. Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attività di gestione la società può, entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalità dell'indebitamento.

6. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa società o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia.

7. Nell'esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite può essere elevato:

a) fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le più ampie facoltà di investimento di cui alle successive lettere;

b) fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della Comunità economica europea;

c) fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b), tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo;

d) fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed è previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la società di gestione investe più del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo.

8. Il fondo non può essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano:

a) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo;

c) emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non più rientranti nella previsione della presente lettera.

9. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo può essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità, con cadenza almeno quindicinale.

10. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare un'influenza notevole sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

11. Il fondo non può detenere più del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c).

12. I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

13. Un fondo può investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'àmbito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunità economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della società di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia può autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa società o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente è prevista tale facoltà; in quest'ultimo caso la società di gestione non può far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione è necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una società di investimento alla quale la società di gestione del fondo è similmente legata.

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , è vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente (15)] (16).

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(15)  Così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(16)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

5. Scritture contabili.

[1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;

d) con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della società di gestione. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento.

3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale (17)] (18).

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(17)  Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(18)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

6. Revisione contabile e controllo.

[1. Le contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 . La società incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

2. I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società e nella gestione del fondo comune (19)] (20).

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(19)  Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(20)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

7. Vigilanza.

[1. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281 .

3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

a) determina le modalità di investimento del capitale delle società di gestione;

b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima;

c) stabilisce - sentita la CONSOB - lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione, lo schema-tipo dei documenti di cui all'art. 5, lettere b), c) e d), e i criteri di valutazione delle attività che compongono i fondi comuni, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

4. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 .

5. Le società di gestione che intendono commercializzare all'estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia.

6. Su richiesta delle società che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunità economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le società ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea (21)] (22).

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(21)  Così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(22)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

7-bis. Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea.

[1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell'àmbito delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea.

2. Qualsiasi decisione concernente la società di gestione adottata dalle competenti autorità ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 3 e dell'art. 8, ovvero del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra grave misura adottata nei confronti della società di gestione, viene comunicata dalle autorità di vigilanza alle autorità analogamente competenti degli altri Stati della Comunità economica europea in cui la società di gestione commercializza le quote dei propri fondi (23)] (24).

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(23)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(24)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

8. Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società.

[1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

2. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

3. La società di gestione è soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni (25)] (26).

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(25)  Così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(26)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; continuano ad applicarsi fino al termine con le modalità ivi previste.

 

9. Disposizioni tributarie.

1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge (27).

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni (28).

2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato (29).

3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (30).

4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (31).

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(27)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(28)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, poi dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, dall'art. 26, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed infine dal comma 2 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso art. 4.

(30)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221 e poi dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31)  Articolo così sostituito prima dall'art. 11, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.) e poi dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Da ultimo, il comma 4 dell'art. 9 è stato così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259. Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

 

10. Disposizioni penali.

[1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art. 2621, n. 1 del codice civile.

4. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4.

5. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

6. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresì, in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

7. I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6 (32)] (33).

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(32)  Così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(33)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

TITOLO II

Commercializzazione in Italia delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità economica europea e assoggettati alla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della comunità economica europea come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea (34)

 

10-bis.  [1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:

a) un attestato rilasciato dalle autorità estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;

b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società di investimento, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;

c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato, munito di un attestato di tale Autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalità di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;

d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;

e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonché la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è tenuto a fornire (35).

2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.

3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalità di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso è tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo.

4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalità di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalità di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunità economica europea.

5. Il Ministro del tesoro può esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceità della commercializzazione in Italia.

6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono.

7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo può procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.

8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.

9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui è situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.

11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:

1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti:

a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;

b) le modalità ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;

c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Società di investimento, alle quote o alle azioni in Italia;

e ne fissa le modalità di redazione;

2) determina le modalità di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonché gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresì le modalità di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;

3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;

4) determina le modalità con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.

12. La Banca d'Italia può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

13. Le disposizioni dell'art. 18 e dell'art. 18-quater del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.

14. La CONSOB può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB può inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attività di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attività di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni (36)] (37).

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(34)  Intitolazione aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(35)  Con deliberazione 12 agosto 1992 (Gazz. Uff. 20 agosto 1992, n. 195), abrogata dall'art. 156, Del.Consob 14 maggio 1999, la CONSOB aveva adottato il regolamento recante disposizioni concernenti la commercializzazione in Italia di quote od azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-bis della presente legge.

(36)  Aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(37)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

10-ter. Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare (38) (39).

2. [Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze (40)] (41).

3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società è degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta (42).

4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1 (43).

5. I proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità (44).

6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi (45).

7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia (46).

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo (47).

 

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(38)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dal comma 7 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 315 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(39)  Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nonché le ulteriori disposizioni del suddetto art. 5, l'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 47 del 2000 e l'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(40)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

(41)  Comma abrogato dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 9.

(42)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(43)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Il presente comma è stato successivamente così sostituito dal comma 8 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(44)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(45)  I commi da 1 a 6 sono stati, da ultimo, così sostituiti dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

(46) Comma così modificato dal comma 315 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(47)  Aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

 

10-quater. Disposizioni penali.

[1. Chiunque inizia l'attività di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10-bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

2. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10-bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi (48)] (49).

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(48)  Aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(49)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

10-quinquies. Disposizioni transitorie e finali.

[1. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le società di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione.

3. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata (50)] (51).

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(50)  Aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.).

(51)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

11. Disciplina della emissione dei valori mobiliari.

[Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli artt. 2, 44 e 45, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 convertito con modificazioni, nella L. 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con provvedimento motivato con riferimento alle esigenze di controllo sulla quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) (52).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito in legge con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216.

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (53).

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(52)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 25 novembre 1983, n. 649.

(53)  Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

 

12. Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa.

[... (54).

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione (55).

Le disposizioni dell'art. 18 e 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento:

a) di valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro delle Comunità europee;

b) di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri delle Comunità europee;

c) dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito (56).

Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto] (57).

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(54)  Il comma che si omette sostituisce con gli artt. 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater l'originario art. 18, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

(55)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

(56)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 85 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.), e poi corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274.

(57)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

13. Disposizioni concernenti le società fiduciarie.

[I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonché alle società che controllano queste o ne sono controllate] (58).

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(58)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

14. Disposizioni varie.

[Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità] (59).

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(59)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.


L. 20 maggio 1985, n. 222
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(art. 47)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

 

47.  Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (7) (8).

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse (9).

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

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(7)  Vedi, anche, l'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 2, comma 69, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 39-ter decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi secondo e terzo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

(9)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi secondo e terzo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.

 


L. 15 aprile 1985, n. 140
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale
(art. 6, co.3)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 19 aprile 1985, n. 93.

 

 

6. Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

……

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

……


L. 7 marzo 1985, n. 76
Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1985, n. 65.

 

 

5.  Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

 

                                          %  
                                             
    a) sigarette . . . . . . . . . . . .  57 
    b) sigari e sigaretti naturali . . .  24 
    c) sigari e sigaretti altri. . . . .  48 
    d) tabacco da fumo . . . . . . . . .  56 
    e) tabacco da masticare. . . . . . .  27 
    f) tabacco da fiuto 
(6). . . . . . . 27 

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(6)  Per le nuove aliquote, vedi l'art. 1, D.L. 29 maggio 1989, n. 202 e l'art. 28, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

 


D.L. 30 dicembre 1985, n. 786
Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 1986, n. 44 (Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50). L'art. 2 della citata legge ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del D.L. 24 ottobre 1985, n. 561, non convertito.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. Per l'estensione dell'applicabilità della normativa di cui al presente decreto vedi l'art. 67, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

Emana il seguente decreto:

 

1.  1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni (3):

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del D.Lgs. Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare (4);

c) contributi decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno (5);

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto (6).

1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma i sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato (7).

1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (8).

1-quater. Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (9).

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) [dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione] (10);

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani (11) (12).

3. [Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica] (13).

4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie (14).

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati, nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comitato dura in carica quattro anni (15).

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, previa deliberazione del comitato stesso, può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati. Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipante, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato (16).

7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione (17).

7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente. Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato (18).

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni (19).

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (20).

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982 n. 646 tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate (21).

10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986 (22), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987 (23).

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto. È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera b) (24).

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno (25).

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo - ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88 (26).

14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel «Mezzogiorno» (27) (28).

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(3)  Alinea così modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(4)  Lettera così modificata dall'art. 6, D.L. 4 settembre 1987, n. 366.

(5)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(6)  Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44. Inoltre il comma 1-quater è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(8)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44. Inoltre il comma 1-quater è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44. Inoltre il comma 1-quater è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(10)  Lettera soppressa dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(11)  Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(12)  La lettera g) è stata così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(13)  Comma prima modificato dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44 e poi soppresso dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(14)  Comma così modificato prima dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44 e poi dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(15)  Comma così modificato prima dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44 e poi dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(16)  Comma così modificato prima dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44 e poi dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(17)  Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44 e poi così modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(19)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(20)  Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(21)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(22)  Vedi il D.M. 4 luglio 1985

(23)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(24)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200).

(25)  Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(26)  L'art. 2, L. 11 agosto 1991 n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200) ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-bis, del presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 1993.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

(28)  L'art. 2, L. 11 agosto 1991 n. 275 (Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200) ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-bis, del presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 1993.

 

2.  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.

2. ... (29).

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(29)  Comma abrogato dall'art. 1 della legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44.

 

3.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione.


D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(art. 1)

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

1.  1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.

 

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

TITOLO I

Disposizioni generali

 

1.  Oggetto dell'imposta.

1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 2, 5, 8, 10-13, 15-16, 22, 32-33, 43, co. 2; 47, co.1 e 4; 50, 56, 58, co. 2; 59, 61-63, 66, 68, co. 3 e 4;, 73-74, 77, 79, 83-85, 87, 89-90, 96-98, 101-102, 102-bis, 108-111, 115, 122-124, co.1; 125, co.1, 128, 132, 124-135, 138, co. 1, 139,141,167-168; 172-173, 175-176

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

2.  Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (6) (7).

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(6)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Gli Stati e i territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 maggio 1999.

(7) Vedi, anche, il comma 63 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

5.  Redditi prodotti in forma associata.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (15).

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali (16).

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (17) (18).

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(15)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 53 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Cost.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 marzo 1991, n. 102.

(17)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 466 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 2 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(18)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

8.  Determinazione del reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84 (25).

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(25) Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e poi così sostituito dal comma 27 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 28 dello stesso art. 36.

 

10.  Oneri deducibili.

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente (27):

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (28);

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (29) (30);

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (31);

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (32) (33);

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (34);

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (35), che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito (36);

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (37);

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (38) (39);

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (40);

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (41).

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (42) che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito] (43).

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse (44).

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati] (45). Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (46) (47).

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(27)  Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(28)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, della citata L. n. 662 del 1996 ed il comma 3 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(29) Vedi, anche, il comma 63 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(31)  Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(32)  Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 16 dello stesso decreto.

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(34)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, modificata dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 del medesimo decreto, e così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - come modificato dal comma 314 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1 della suddetta legge n. 296 del 2006. Vedi, anche, il comma 313 dell'art. 1 della medesima legge n. 296.

(35)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 351 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(36)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52).

(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(38)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(39)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(40)  Lettera aggiunta dall'art. 19, L. 29 marzo 2001, n. 134.

(41)  Lettera aggiunta dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 8 dello stesso articolo 14.

(42)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(43)  Comma prima modificato dagli artt. 1 e 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così sostituito dall'art. 30, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'applicabilità della disposizione di cui al terzo periodo del presente comma vedi il comma 2 dell'art. 30 della citata legge n. 342 del 2000.

(44)  Così sostituito da ultimo, dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

(45)  Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(46)  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ed i limiti previsti nei commi 4 e 6 dello stesso articolo e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

 

11. Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (48).

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(48)  Articolo aggiunto come articolo 10-bis dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2. Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. L'art. 1 del citato D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha modificato il presente articolo che, da ultimo, è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

12.  Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (49).

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(49)  Il presente testo unico è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. In particolare l'originario articolo 12 è stato rinumerato come articolo 13. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha ripristinato la preesistente numerazione. Da ultimo, il presente articolo è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, i commi 1324, 1325 e 1326 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 e il D.M. 2 agosto 2007, n. 149.

 

13.  Altre detrazioni.

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (50).

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(50)  Il presente testo unico è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. In particolare l'originario articolo 11 è stato rinumerato come articolo 12. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che il presente articolo diventi articolo 13. Da ultimo, il presente articolo è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

15. [13-bis]  Detrazioni per oneri.

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (58) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote (59);

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita (60);

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (61). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (62). La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (63);

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (64);

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (65);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse (66);

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (67);

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (68);

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) (69);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (70);

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (71);

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (72);

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) (73);

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive (74);

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (75);

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (76);

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (77).

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (78).

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma (79).

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (80).

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (81) che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (82) che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (83).

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (84) (85).

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(58)  L'originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19% dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(59)  Lettera così modificata prima dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(60) Lettera aggiunta dal comma 22-bis dell'art. 35, D.l. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(61)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(62)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(63)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la decorrenza indicata nel comma 3, dello stesso articolo, poi dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, dagli artt. 2, comma 1, e 81, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 2 ed infine dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 con la decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(64)  Lettera aggiunta dall'art. 32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo di imposta 2000, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 32. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289.

(65)  Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(66)  Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(67)  Lettera prima sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto, e successivamente così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.

(68)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(69)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(70)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(71)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente così modificata dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(72)  Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituita prima dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza e i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi dall'art. 90, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. La presente lettera era stata sostituita anche dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(73)  Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(74) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 28 marzo 2007.

(75) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(76) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(77) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come sostituito dalla relativa legge di conversione con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(78)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 gennaio 1997, n. 2. L'originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 4, L. 3 giugno 1999, n. 157.

(79)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le modalità e le condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 1999, n. 311.

(80)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(81)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(82)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(83)  Comma così modificato prima dall'art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 3 del citato art. 31.

(84)  Articolo aggiunto come articolo 13-bis dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Il comma 3 è stato poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383. Vedi, anche, il comma 335 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(85)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

16. [13-ter]  Detrazioni per canoni di locazione.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000 (86) (87).

1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni (88) (89).

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(86)  Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 1 è stato successivamente così modificato e il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 30 dicembre 2002.

(87) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 292 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 modificativo dell’art. 16, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione.

(88)  Articolo aggiunto come articolo 13-ter dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 1 è stato successivamente così modificato e il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 30 dicembre 2002.

(89)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

22. [19]  Scomputo degli acconti.

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza (146).

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(146)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

32. [29]  Reddito agrario.

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole (181):

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (182);

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (183);

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (184).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (185).

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27 (186) (187) (188).

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(181)  Vedi, anche, l'art. 18, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(182)  Lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 3, comma 5, della stessa legge.

(183)  Lettera prima modificata dall'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi così sostituita dall'art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 3, comma 5, della stessa legge. Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 1991.

(184)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse» vedi il D.M. 19 marzo 2004 e il D.M. 11 luglio 2007.

(185)  La determinazione del numero dei capi di bestiame è stata effettuata con D.M. 31 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 8 marzo 1989, n. 56), con D.M. 21 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1991, n. 2), con D.M. 26 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1993, n. 29), con D.M. 14 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1995, n. 49), con D.M. 11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1997, n. 43), con D.M. 18 marzo 1998 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 70), con D.M. 6 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68), come corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199, con D.M. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 11 aprile 2002, n. 85), con D.Dirett. 17 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301) e con Decr. 20 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97).

(186)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(187) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007.

(188)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

33. [30]  Imputazione del reddito agrario.

1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali (189).

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(189)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

43. [40]  Immobili non produttivi di reddito fondiario.

…….

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65 (218), comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 (219) per il medesimo periodo temporale ivi indicato (220) (221).

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(218)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(219)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(220)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e dall'art. 145, comma 99, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, gli artt. 29 e 30, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e i commi da 4 a 6 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(221)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

47. [44]  Utili da partecipazione.

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

……

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori (241).

…….

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(241)  Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi dal comma 3 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 36.

 

50. [47]  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 (247), comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53 (248), comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (249);

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (250);

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (251);

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (252) (253);

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (254);

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (255);

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (256) (257);

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (258).

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14 (259) (260) (261).

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(247)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(248)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(249)  Lettera aggiunta dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(250)  Lettera prima modificata dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 e poi così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(251)  Lettera prima modificata dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e poi così sostituita dall'art. 2, comma 36, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(252)  Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(253)  Il comma 2 dell'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 268 (Gazz. Uff. 23 agosto 1991, n. 197), con effetto dal 1° gennaio 1992, ha così disposto:

«2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera

g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito».

(254)  Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto.

(255)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335 e poi così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(256)  Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(257) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(258)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 11 dicembre 1990, n. 381 e poi così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(259)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(260)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(261)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

56. [52 e 78]  Determinazione del reddito d'impresa.

1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito:

a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso (328) (329).

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(328)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3.

(329)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Il valore medio ed il coefficiente previsti dal comma 5 del presente articolo sono stati fissati con D.M. 31 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 8 marzo 1989, n. 56), con D.M. 21 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1991, n. 2), con D.M. 26 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1993, n. 29), con D.M. 14 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1995, n. 49), con D.M. 11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1997, n. 43), con D.M. 18 marzo 1998 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 70), con D.M. 6 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68), con D.Dirett. 17 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301) e con Decr. 20 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97).

 

58. [54, comma 5]  Plusvalenze.

……

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

 

59.  Dividendi.

1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente (333).

2. [Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare] (334) (335).

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(333)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3.

(334)  Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3.

(335)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

61. [63, comma 4]  Interessi passivi.

1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 (337).

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(337)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

62.  Pro rata patrimoniale.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'articolo 116 (338) (339).

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(338)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3.

(339)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

63.  Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese.

1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 (340).

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(340)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

66. [79]  Imprese minori.

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 (348) e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, (349) conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 (350) ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 (351) e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 (352) e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 (353) (354).

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'àmbito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (355) (356).

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(348)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(349)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(350)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(351)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(352)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(353)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(354)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(355)  Vedi, anche, il comma 106 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(356)  Articolo così modificato prima dall'art. 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi dall'art. 10, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

68. [82]  Plusvalenze.

……

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (368).

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (369).

……

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(368)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(369)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

 

73. [87]  Soggetti passivi (389).

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (390);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (391);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (392);

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (393).

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (394).

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (395).

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (396).

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (397).

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5 (398) (399).

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(389)  L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(390)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e i commi 20, 102 e 134 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(391)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il comma 368 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 102 e 134 dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.

(392)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

(393)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 134 e i commi 242 e seguenti dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.

(394) Periodo aggiunto dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(395) Comma così modificato dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(396)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(397) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.

(398) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.

(399) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007.

 

74. [88]  Stato ed enti pubblici.

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (400).

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali (401).

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(400) Vedi, anche, il comma 185 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(401)  Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi modificato dall'art. 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

77. [91]  Aliquota dell'imposta.

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento (405) (406).

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(405)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. In precedenza l'aliquota della previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), in origine fissata al 36%, era stata elevata al 37% dall'art. 19, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, ridotta al 35% dall'art. 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, stabilita al 36%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e al 34%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, dall'art. 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(406) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007.

 

79. [93]  Scomputo degli acconti.

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito (409).

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(409)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

83.  Determinazione del reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione (414).

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(414)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e poi così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Vedi, anche, l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 38 del 2005. Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

84. [102]  Riporto delle perdite.

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 (415).

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (416).

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) [le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi] (417);

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (418).

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(415)  Comma così modificato dal comma 72 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 73 dello stesso articolo 1. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 65, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(416) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 13 dello stesso art. 36.

(417) Lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel comma 14 dello stesso art. 36.

(418)  Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

85. [53]  Ricavi.

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio (419).

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(419)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

87.  Plusvalenze esenti.

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti (422):

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (423);

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria (424).

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (425).

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis (426).

7. [Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione] (427) (428).

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(422)  Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5.

(423)  Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5.

(424)  Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(425)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(426)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(427)  Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(428)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4, dallo stesso D.Lgs. n. 344 del 2003.

 

89. [56]  Dividendi ed interessi.

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento (431).

3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (432).

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto (433).

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(431)  Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(432)  Comma prima sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6, e poi così modificato dal comma 4-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(433)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

96. [63, commi 1-3]  Interessi passivi.

1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione (448).

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(448)  Articolo prima modificato dall'art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344 e dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Vedi, inoltre, i commi 276 e 282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

97.  Pro rata patrimoniale.

1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87.

1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta (449).

2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:

a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);

b) non rilevano:

1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;

2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo (450).

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(449)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5.

(450)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

98.  Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.

1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno (451).

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:

a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;

b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;

g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (452).

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni (453) (454).

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(451)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(452)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(453)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(454)  Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

 

101. [66]  Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2 (464).

1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (465).

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (466).

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione (467).

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(464) Comma così modificato dal comma 18 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 19 del medesimo art. 36.

(465)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5.

(466)  Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

(467)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

102. [67, commi da 1 a 3, da 5 a 9 e 10-bis]  Ammortamento dei beni materiali.

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (468), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi (469).

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute (470).

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato (471).

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3 (472).

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili (473).

9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo (474) (475).

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(468)  Vedi, anche, il D.M. 31 dicembre 1988.

(469) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nei commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 36.

(470) Vedi, anche, il comma 37-bis dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aggiunto dal comma 328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(471)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408.

(472)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, poi dal comma 1 dell'art. 5-ter, D.L. 30 settembre 2005, n 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ed i limiti indicati al comma 2 dello stesso articolo 5-ter, ed infine dal comma 6-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-ter del citato art. 36.

(473)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(474) Comma così sostituito dal comma 401 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza indicata nel comma 403 dello stesso articolo 1.

(475)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 2, D.L. 2 giugno 1989, n. 212, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 (come modificato dal comma 21 dell'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488), dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 33, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 2 dell'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003 e l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

102-bis.  Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate.

1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166, e alla Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con Del.Aut.en.el. e gas 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni (476).

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(476)  Articolo aggiunto dal comma 325 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 327 dello stesso articolo 1 e i commi 7 e 8 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

108. [74]  Spese relative a più esercizi.

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (487).

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (488).

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(487)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(488)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e dall'art. 3, comma 93, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. In deroga al presente articolo vedi l'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

109. [75 e 98]  Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi (489).

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 (490).

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis (491).

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili (492):

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi (493) (494).

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente (495).

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (496).

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (497).

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(489)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.

(490)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.

(491)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.

(492)  Alinea così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Vedi, anche, l'art. 13 dello stesso decreto.

(493) Lettera così modificata dal comma 47 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 48 dello stesso art. 37.

(494)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e poi dal comma 10 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, l'art. 13 del citato D.Lgs. n. 38 del 2005 e l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(495) Vedi, anche, i commi 276 e 282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(496)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(497)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 13-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e dall'art. 5, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003 e il comma 9 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

110. [76]  Norme generali sulle valutazioni.

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (498);

c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte (499);

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (500).

4. [Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati] (501).

5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti (502).

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento (503).

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate (504).

12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati (505).

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(498)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(499)  Lettera così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(500)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(501)  Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(502)  All'individuazione degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato si è provveduto con D.M. 24 aprile 1992 (Gazz. Uff. 6 maggio 1992, n. 104) e con D.M. 23 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2002, n. 29), modificato dal D.M. 22 marzo 2002 (Gazz. Uff. 3 aprile 2002, n. 78) e dal D.M. 27 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2003, n. 10).

(503) Comma così modificato dal conmma 301 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(504)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 11, L. 8 maggio 1998, n. 146, dall'art. 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 16 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(505) Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

111. [103]  Imprese di assicurazioni.

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi (506).

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito (507).

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri (508).

3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi (509).

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni (510).

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(506)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(507)  Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.

(508)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(509)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 247 del 2005.

(510)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

115.  Opzione per la trasparenza fiscale.

1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui:

a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società;

b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130 (514).

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate (515).

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti (516).

12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci (517).

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(514)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 7.

(515) Periodo aggiunto dal comma 9 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 11 dello stesso art. 36.

(516)  Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

(517)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'àmbito delle società di capitali di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 aprile 2004.

 

119.  Condizioni per l'efficacia dell'opzione.

1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;

d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129 (528).

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale (529).

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(528)  Lettera così modificata dal comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. Il D.P.C.M. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138) ha disposto che, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data. Successivamente, il D.P.C.M. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2004, n. 255) ha disposto per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, per le quali i termini scadono entro il 31 dicembre 2004, sono effettuate entro la medesima data. Il D.P.C.M. 28 giugno 2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153) ha disposto che, per il periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, in materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 ottobre 2005, sono effettuate entro la medesima data.

(529)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

122.  Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento.

1. La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:

a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;

b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all'articolo 123 (532).

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(532)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

 

123.  Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo.

1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1 (533).

2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1 (534).

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(533)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004.

(534)  Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8.

 

124.  Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.

1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:

a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;

b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria (535).

……

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(535)  Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8.

 

125.  Mancato rinnovo dell'opzione.

1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b).

……

 

128.  Norma transitoria.

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze (544).

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(544)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il D.M. 9 giugno 2004. Vedi, inoltre, il comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

132.  Condizioni per l'efficacia dell'opzione.

1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.

2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, così, come definite dall'articolo 133;

b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria;

d-bis) l'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3 (549).

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le società controllate;

c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;

d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;

e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate (550).

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(549)  Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 9.

(550)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

134.  Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento.

1. L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:

a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 130;

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;

c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti (553);

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 92, comma 5.

d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma 2;

e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società non residente;

f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;

g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalità ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.

2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130 (554).

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(553)  Numero così modificato dal comma 3 dell'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 9.

(554)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

135.  Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo.

1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le società non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente (555).

2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1 (556).

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(555)  Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 9.

(556)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

138.  Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti.

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma 1.

……

 

139.  Mancato rinnovo dell'opzione.

1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2 dell'articolo 137 (563).

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(563)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

141.  Norma transitoria.

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze (565).

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(565)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

167. [127-bis]  Disposizioni in materia di imprese estere controllate.

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73 (620), comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli [96, 96-bis] (621), 84, 111, 112 (622); non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86 (623), comma 4, e 102 (624), comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (625), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (626).

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (627), fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (628) (629).

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(620)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(621)  Gli articoli 96 e 96-bis non sono stati riportati nella nuova stesura del testo unico quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(622)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(623)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(624)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(625)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(626)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(627)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(628)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2001, n. 429.

(629)  Articolo aggiunto come articolo 127-bis dall'art. 1, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

168.  Disposizioni in materia di imprese estere collegate.

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (630) (631).

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(630) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 agosto 2006, n. 268.

(631)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

172. [123]  Fusione di società.

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87 (635).

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata (636).

7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione (637).

8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.

9. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione (638).

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(635)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 12.

(636)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 12.

(637) Periodo aggiunto dal comma 17 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 18 dello stesso art. 35.

(638)  Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 28, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, gli artt. 6 e 9, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

173. [123-bis]  Scissione di società.

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria (639) (640).

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(639)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 12.

(640)  Articolo aggiunto come articolo 123-bis dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9), poi modificato dall'art. 9, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

175.  Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo (642).

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(642)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

 

176.  Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario.

1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.

3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3 (643).

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

5. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.

6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 175 (644).

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(643)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 12.

(644)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Vede, inoltre, i commi 243 e seguenti dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


L. 25 febbraio 1987, n. 67
Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
(art. 11)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 marzo 1987, n. 56.

 

11. Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (20):

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (21) (22).

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi (23).

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza (24).

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(20)  Alinea così modificato prima dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e poi dal comma 120 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Lettera così modificata dal comma 120 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(22)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 250. Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(23)  Vedi l'art. 2, L. 8 maggio 1989, n. 177 (Gazz. Uff. 17 maggio 1989, n. 113), in nota all'art. 9, sesto comma della presente legge.

(24)  Vedi il D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, la L. 7 agosto 1990, n. 250, il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 680, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112.


D.L. 29 dicembre 1987, n. 534
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico
(art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1987, n. 304.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (Gazz. Uff. 1° marzo 1988, n. 50), entrata in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

 

7.  1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438 , modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700 , e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino (11).

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 , è incrementato del 70 per cento.

3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 , deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia (12).

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 , aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma (13).

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(11)  Così modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

(12)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 47.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 47. Per le norme di attuazione dell'art. 7, vedi il D.M. 24 marzo 1988, n. 191. Vedi, inoltre, l'art. 7, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

 


D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44
Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

 

Emana il seguente decreto:

 

1. Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione.

1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 (2), la denominazione di «Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici» (3).

2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 , concernente: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici»; il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attività di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e ad altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi dal Ministero delle finanze; può espletare altri lavori, purché compatibili con l'attività di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

3. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile.

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(2)  Termine differito al 1° gennaio 1990 dall'art. 1, D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.

(3)  Vedi, anche, il comma 15 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

2. Istruzioni ministeriali.

1. Il Ministro delle finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati;

 

b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidati al servizio di riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.

 

3. Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili.

1. La compilazione automatizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 è effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.

2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4).

3. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facoltà di determinare compiti ed attività concernenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.

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(4)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.

 

4. Le entrate del consorzio.

1. Al raggiungimento dei fini statutari il consorzio provvede con il contributo annuo a carico dei concessionari del servizio di riscossione, in misura percentuale all'ammontare dei compensi loro spettanti, nonché con i corrispettivi derivanti dai lavori eventualmente eseguiti per conto dello Stato o di altri enti pubblici.

 

5. Vigilanza governativa.

1. Il Ministero delle finanze esercita, a norma dell'articolo 2619 del codice civile, la vigilanza sulla attività del consorzio.

 

6. Compensi per i servizi resi allo Stato.

1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati richiesti dallo Stato o dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati, è dovuto al consorzio un corrispettivo che sarà determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.

2. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sarà determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.

 

7. Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione.

1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero delle finanze può, per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante nell'ambito territorialmente viciniore.

2. La somma dovuta dal concessionario moroso è aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonché degli interessi di mora a favore del consorzio.

 

8. Segreto d'ufficio.

1. Le persone addette ai centri elettrocontabili o al rilevamento dei dati per la formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti indicati all'articolo 1 sono vincolate al segreto d'ufficio nell'esercizio della propria attività.

2. In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.

 

9. Statuto.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvederà alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovrà essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici», e si intenderà approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni (5).

2. Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.

3. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purché non con questi ultimi incompatibili.

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(5)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.

 

10. Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette.

1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici», che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle società per Azioni o a società cooperative cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri all'uopo nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 dello statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:

a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle finanze, per la determinazione delle attività del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del servizio della riscossione dei tributi;

b) suddivide la metà del valore delle attività suddette in quote proporzionali all'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio da ciascun esattore consorziato;

c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la somma al medesimo dovuta in misura pari alla quota di pertinenza calcolata ai sensi della precedente lettera b).

 

11. Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato.

1. La metà del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalità di cui alla lettera a) dell'articolo 10, è devoluta allo Stato. È facoltà del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).

 

12. Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio.

1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, per quanto concerne la formazione con mezzi e procedure automatizzate, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti di cui all'articolo 1, è devoluta al Ministro delle finanze.

 

13. Norme abrogate.

1. Sono abrogati gli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693 , e tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

 

14. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


L. 23 agosto 1988, n. 362
Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199.

 

 

Articolo 6

1. ... (7).

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(7)  Aggiunge l'art. 11-bis alla L. 5 agosto 1978, n. 468.

 

Vedi L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-bis

 

 


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(artt. 11, 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

11. Commissari straordinari del Governo.

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (16).

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

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(16)  Con D.P.R. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 aprile 2004, n. 97) è stato nominato il commissario straordinario di cui al presente comma.

 

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (30);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (31).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (32).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (33).

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(30)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(31)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.


L. 31 ottobre 1988, n. 480
Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
(art. 11, co. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1988, n. 266.

 

11. Liquidazione in capitale.

1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , è costituito dalla metà del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data (9).

2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .

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(9)  Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

 


L. 30 dicembre 1988, n. 561
Istituzione del Consiglio della magistratura militare
(art. 1, co. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1989, n. 4.

(2)  Per le norme di attuazione, vedi il D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158.

 

1.  1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni (3) (4) (5).

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente (6).

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180 . L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3 (7).

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

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(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 71 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 52 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione senza proporre ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 251 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 116 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione.

(5)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000, n. 542 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Cost.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 52 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione senza proporre ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 251 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 116 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione.

(7)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000, n. 542 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Cost.


L. 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(art. 37)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.

(2)  Il D.P.R. 27 novembre 1992 (Gazz. Uff. 16 aprile 1993, n. 88) ha disposto che ai componenti dei comitati previsti dalla L. 9 marzo 1989, n. 88 è attribuito un compenso fisso mensile lordo pari a lire 250.000.

 

37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale (21);

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

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(21)  Lettera così modificata dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l'art. 59, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 68, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 1, commi 139, 140 e 141, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 14 marzo 1988, n. 70
Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani
(art. 12)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 154 (Gazz. Uff. 14 maggio 1988, n. 112), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 533, nonché del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, non convertiti in legge.

 

12.  1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131 , e del quinto comma dell'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 , aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 , ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo (32). Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 , deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , e dell'articolo 26, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (33).

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo (34).

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.

3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte (35) il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte (36) il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli artt. 2 e 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data (37) (38).

3-ter. ... (39).

3-quater. La disposizione del comma 3-ter è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (40) (41).

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(32)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154.

(33)  Comma così modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154.

(34)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

(35)  I moltiplicatori sono stati elevati a settantacinque volte per i terreni e a cento volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del D.M. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 1991, che determina i moltiplicatori da applicare a partire dal 1992.

(36)  I moltiplicatori sono stati elevati a settantacinque volte per i terreni e a cento volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del D.M. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 1991, che determina i moltiplicatori da applicare a partire dal 1992.

(37)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154.

(38)  La Corte costituzionale, con sentenza 23-28 maggio 2001, n. 164 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-bis convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Cost.

(39)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, aggiunge a sua volta il comma 1-bis all'art. 11, L. 17 dicembre 1986, n. 880.

(40)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154.

(41)  La Corte costituzionale con sentenza 19-26 ottobre 1995, n. 463 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 367 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.


L. 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
(art. 59

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

(3)  Vedi, anche, l'art. 87, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

5. Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (13).

[1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio (14).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (15):

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza (16);

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente (17).

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h)] (18).

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(13)  Rubrica così sostituita dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(14)  Comma così modificato dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(15)  Alinea così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(16)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 253, e successivamente abrogata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179.

(18)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

 


D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
(art. 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

10.  Organizzazione delle comunità.

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.


 L. 6 agosto 1990, n. 223
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(art. 23, co. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1990, n. 185, S.O.

(2)  Per il regolamento di attuazione della presente legge, vedi il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255. Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e l'art. 139, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

23. Misure di sostegno della radiodiffusione.

……

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , così come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni (138).

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(138)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323. Vedi, anche, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, commi 461 e 574, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1246, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

 

14. Conferenza di servizi (33).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).

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(33)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34)  Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(35)  Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.


L. 7 agosto 1990, n. 250
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa
(artt. 3, co. 2-2/quater, 8, 10-11; 4, 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(2)  In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.

 

3.  ….

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo (3);

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate] (4);

g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi] (5) (6).

2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo (7).

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa (8).

2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11 (9).

………

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa (13);

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie (14).

10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (16):

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (17);

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (18).

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10 (19).

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(3)  Lettera così modificata dal comma 125 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Lettera abrogata dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(5)  Lettera abrogata dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(6)  L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, i commi 455, 457, 458 e 460 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(7)  L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato così sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 459 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(8)  L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-ter è stato prima modificato dall'art. 1, comma 456, L. 23 dicembre 2006, n. 266 e dall'art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 717 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(9)  L'originario comma 2 - già modificato dall'art. 2, commi 29 e 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1, comma 39, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e dall'art. 55, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è stato sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quater, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62. Successivamente il presente comma 2-quater è stato così modificato dal comma 456 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2006, n. 266. Vedi, anche, il comma 458 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(13)  Lettera così modificata dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(14)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(15)  Comma così modificato dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(16)  Alinea sostituito prima dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'art. 29, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di nuovo sostituito dall'art. 1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224 ed infine così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(17)  Lettera così modificata dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(18)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 153, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(19)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

4.  1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (28).

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 (29).

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987 (30).

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(28)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(29)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 14 agosto 1991, n. 278.

(30)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 1246 e 1247, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

8.  1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007 (33):

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale (34) (35).

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(33)  Alinea così modificato dal comma 121 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(34)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 7, comma 13, L. 3 maggio 2004, n. 112, l'art. 1, comma 461, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 1246, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(35)  Comma così modificato prima dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e poi dal comma 121 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 


L. 20 ottobre 1990, n. 302
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1990, n. 250.

(2)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 16 marzo 1992, n. 377. Vedi, inoltre, l'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, l'art. 24, comma 31, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e la L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

1.  Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni (4), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale (5).

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato (6).

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (7).

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime (8).

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato (9).

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (10).

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(4)  L'elargizione prevista dal presente comma è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

(7)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(8)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(10) Vedi, anche, l'art. 34 D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

2. Aumento della speciale elargizione.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

 

3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

 

4. Elargizione ai superstiti.

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni (11), secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico (12).

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(11)  L'elargizione prevista dal presente comma è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

(12)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340.

 

5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque (13).

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(13)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340.

 

6. Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefìci.

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (14).

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefìci relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

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(14)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 e poi dall'art. 23, L. 23 febbraio 1999, n. 44.

 

7. Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefìci.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa (15).

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefìci, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento (16).

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefìci già corrisposti.

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(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.

(16)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13.

 

8. Rivalutazione dei benefìci.

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF (17).

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(17)  Per la rideterminazione delle elargizioni vedi l'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

 

 

 

9. Applicazione dei benefìci di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge (18).

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (19) (20).

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(18)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(19)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(20)  Vedi, anche, il D.M. 29 agosto 1991, n. 319.

 

9-bis. Condizioni per la fruizione dei benefìci.

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari (21).

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(21)  Aggiunto dall'art. 1, comma 259, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

10. Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando lo ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

 

11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi (22).

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(22)  Comma così modificato dall'art. 82, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

12. Eventi pregressi.

1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969 (23).

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. [In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge] (24). I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge (25).

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(23)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(24)  Periodo soppresso dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(25)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

13. Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge (26).

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(26)  Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364.

 

14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

[1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] (27).

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(27)  Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

 

15. Esenzione dai ticket sanitari.

1. I cittadini italiani che abbiano subìto ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (28).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

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(28)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

 

16. Modalità di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal D.M. 30 ottobre 1980 , del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal D.M. 11 luglio 1983 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

 

17. Abrogazione.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

 

18. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

19. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
(art. 3, co. 4-ter)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

(2) L'imposta sulle successioni e donazioni, già soppressa dagli articoli da 13 a 17, L. 18 ottobre 2001, n. 383, è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dello stesso articolo 2.

 

3.  Trasferimenti non soggetti all'imposta.

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972)

……

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata (12).

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(12) Comma aggiunto dal comma 78 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 79 dello stesso articolo 1.

 


D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

 

1.  1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.

 

 

 

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Capo I

Imposta ipotecaria

1.   Oggetto dell'imposta.

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.

2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

 

2.  Base imponibile per le trascrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa (3).

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

 

3.  Base imponibile per le iscrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.

2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

 

 

4.  Imposta relativa a più formalità

1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

 

5.  Trascrizione del certificato di successione

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

 

6.  Termini per la trascrizione

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria (4).

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 

7.  Termine per le annotazioni

1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

 

8.  Privilegio

1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

 

9.  Sanzioni

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni (5).

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(5)  Il presente art. 9, integrato con il comma 3-bis dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, che ha contestualmente abrogato il

 

Capo II

Imposta catastale

 

10.  Oggetto e misura dell'imposta

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6).

2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (7).

3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

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(6)  Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 132, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi dal comma 10-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo 3.

(7)  Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1991, n. 46 e poi così sostituito dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. Da ultimo, il comma in questione è stato così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669L'importo dell'imposta risulta così elevato dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. Il presente comma era stato modificato dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

 

 

Capo III

Accertamento, liquidazione e riscossione

 

11.  Soggetti obbligati al pagamento

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

 

12.  Uffici competenti

1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

 

13.  Procedimenti e termini

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni (8).

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (9).

2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 (10).

3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

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(8)  Per il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale unitamente all'imposta principale di successione vedi l'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

(9)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 

14.  Prova del pagamento delle imposte

1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati (11).

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(11)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 

15.  Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

 

16.  Formalità e volture da eseguirsi a debito

1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;

b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;

c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;

d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

 

17.  Decadenza

1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione (12).

4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.

5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (13).

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(12)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(13)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

Capo IV

Disposizioni varie e finali

 

18.  Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore (14).

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(14)  Articolo così modificato dall'art. 10, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.

 

19.  Tasse ipotecarie

1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.

 

20.  Disciplina dei libri fondiari

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

 

21.  Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Tariffa (15)

 

 

Imposte dovute

Art.

Indicazione della formalità

 

Proporzionali

 

 

Fisse

per ogni

 

 

 

100 lire

 

 

 

 

1

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico (16)

 

2 (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 (18) per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (19).

 

 

 

 

 1-bis

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati

 

 

 

all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi

(20)

 

3

2

Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il

 

 

 

trasferimento è disposto per legge (21)

 

 

€ 168,00

 

3

Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra

 

 

 

trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato (22)

 

 

€ 168,00

 

4

Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda

 

 

 

registrati entro un anno dall'apertura della successione (23)(24)

 

 

 

 

 

 

€ 168,00

 

Nota. Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1.

 

 

 

 

5

Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del

 

 

 

codice civile (25)

 

 

€ 168,00

 

6

Iscrizioni e rinnovazioni

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nota. Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà.

 

7

Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione

 

 

 

(26)

 

 

€ 168,00

 

8

Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata

 

 

 

l'imposta proporzionale (27)

 

 

€ 168,00

 

9

Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito

 

 

 

garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo

 

 

 

 

2

10

Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di

 

 

 

ordine ipotecario

 

 

 

 

0,50

11

Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata

 

 

 

l'imposta proporzionale (28)

 

 

€ 168,00

 

12

Annotazioni per restrizione di ipoteca

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

 

 

 

 

13

Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.

 

 

 

 

14

Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata (29)

 

 

€ 168,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(15) La tariffa era stata modificata, con l’aggiunta degli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

(16) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

(17)  L'art. 3, comma 133, L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha elevato l'aliquota dall'1,60% al 2%. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo.

(18)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(19)  Nota prima sostituita dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e poi così modificata dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(20) Articolo aggiunto dal comma 10-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-ter dello stesso art. 35.

(21)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(22)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(23)  Articolo così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(24)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(25)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(26)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(27)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(28)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(29)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

 

Tabella delle tasse ipotecarie (30)

 

 

Tariffa

 

N. ord.

OPERAZIONI

in euro

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Esecuzione di formalità

 

 

 

 

 

 

1.1

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di

35,00

Compresa la certificazione di eseguita

 

annotazione

 

formalità da apporre in calce al duplo della

 

 

 

nota da restituire al richiedente.

 

 

 

 

1.2

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre

55,00

 

 

quanto previsto nel punto precedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del

 

 

 

servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione

 

 

 

staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del

 

 

 

territorio

 

 

 

 

 

 

2.1

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per

 

 

 

nominativo e per immobile

 

 

 

 

 

 

2.1.1

ricerca su base informativa:

 

L'importo è comprensivo di 10 formalità, o

 

per ogni nominativo richiesto,

 

frazione di 10, contenute nell'elenco

 

Ovvero

 

sintetico, incluse eventuali formalità

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta,

 

validate del periodo anteriore

 

ovvero

 

all'automazione degli uffici;

 

per ciascuna richiesta congiunta

6,00

l'indicazione della presenza di annotazione

 

 

 

non si considera formalità.

 

 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta,

 

 

 

salvo specifica disciplina delle ipotesi per

 

 

 

le quali viene corrisposto al momento

 

 

 

dell'erogazione del servizio.

 

 

 

 

2.1.2

per ogni gruppo dl 5 formalità, o frazione di 5,

 

L'importo è dovuto per le formalità

 

contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali

 

contenute nell'elenco sintetico eccedenti le

 

formalità validate del periodo anteriore all'automazione

 

prime 10. L'indicazione della presenza di

 

degli uffici.

3,00

annotazione non si considera formalità.

 

 

 

 

2.1.3

ricerca nei registri cartacei:

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

per ogni nominativo richiesto

 

Per registri cartacei si intendono repertori,

 

 

3,00

tavole, rubriche e schedari. Non è

 

 

 

consentita al pubblico l'ispezione diretta

 

 

 

di tavole, rubriche e schedari.

 

 

 

 

2.1.4

per ogni nota o titolo stampati

4,00

È consentito l'accesso diretto alla nota o al

 

 

 

titolo solo se, unitamente all'identificativo

 

 

 

della formalità o del titolo, viene indicato

 

 

 

il nominativo di uno dei soggetti ovvero

 

 

 

l'identificativo catastale di uno degli

 

 

 

immobili presenti sulla formalità.

 

 

 

 

2.1.5

per ogni nota o titolo visionati

4,00

Per le note cartacee relative al periodo

 

 

 

automatizzato e per quelle validate del

 

 

 

periodo anteriore all'automazione degli

 

 

 

uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale

20,00

 

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ricerca continuativa per via telematica

 

 

 

 

 

 

4.1

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di

 

L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio

 

una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli

 

sarà fornito progressivamente su base

 

uffici provinciali dell'Agenzia del territorio

0,01

convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla

 

 

 

riutilizzazione commerciale. La tariffa è

 

 

 

raddoppiata per richieste relative a più di una

 

 

 

 circoscrizione o sezione staccata.

 

 

 

 

4.2

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per

 

L'importo è dovuto oltre quanto previsto al

 

ogni versamento effettuato in via anticipata

15,00

precedente punto 4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Certificazione:

 

 

 

 

 

 

5.1

certificati ipotecari

 

 

 

 

 

 

5.1.1

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona

20,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente

 

 

 

il padre, la madre ed i figli, nonché

 

 

 

entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una

 

 

 

volta sola.

 

 

 

 

5.1.2

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo

 

Gli importi sono dovuti anche nel caso di

 

di 1000 note

2,00

mancato ritiro del certificato.

 

 

 

 

5.2

rilascio di copia

 

 

 

 

 

 

5.2.1

per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

 

5.3

altre certificazioni

 

 

 

 

 

 

5.3.1

per ogni altra certificazione o attestazione

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Note d'ufficio

 

 

 

 

 

 

6.1

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per

 

 

 

ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e

 

 

 

2834 del codice civile

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle

 

 

 

formalità di un determinato giorno:

 

 

 

 

 

 

7.1

per ogni soggetto

4,00

L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(30)  Tabella prima sostituita dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 e dalla annessa Tabella A, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dall'allegato 2-sexies alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ed infine così modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 - corretto con Comunicato 12 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2006, n. 9) e modificato dalla relativa legge di conversione - e dal comma 65 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.


 D.L. 22 novembre 1991, n. 369
Provvidenze straordinarie per le provincie di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava
(artt. 6, 8-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1991, n. 275 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

 

6.  1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento (11).

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(11)  Così sostituito dalla legge di conversione 22 gennaio 1992, n. 17.

 

 

8-bis.  1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 , sono quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio (14).

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(14)  Aggiunto dalla legge di conversione 22 gennaio 1992, n. 17.

 


D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1990, n. 301.

(2)  Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, commi 48 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) con l'addizionale provinciale della stessa imposta (A.P.I.E.T.).

 

Capo II - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (4)

 

9.  1. È istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato (5).

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale (6).

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(4)  Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall’art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

(5) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall’art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto.

(6)  Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall’art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l’art. 1, comma 153, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 


 L. 14 febbraio 1991, n. 46
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1991, n. 42.

 

1.  1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184 , ivi comprese per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184 , è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.

2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184 .

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19911993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.  1. ... (2).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

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(2)  Aggiunge un periodo all'art. 4, comma 3, lettera a) L. 16 maggio 1989, n. 184.


L. 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

(2)  Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n. 434.

 

4. Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6 (5).

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

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(5) Comma così sostituito dal comma 829 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


L. 30 dicembre 1991, n. 413
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale
(art. 78)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo 1997, n. 91 e O.M. 8 aprile 1997, n. 91 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

 

78. ………

25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (231).

…………….

 

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(230)  Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

(231) Comma aggiunto dal comma 64 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


D.L. 30 dicembre 1991, n. 417
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti
(art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 febbraio 1992, n. 66, riportata al n. CXXXIII.

 

7.  1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni (23).

1-ter. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 , destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975 (24).

1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 (25).

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» (26).

1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (27) .

1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria (28).

1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (29).

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(23)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(24)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Vedi, anche, l'art. 1, comma 22, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, l'art. 24, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 1 dell'art. 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 21, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(25)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(26)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(27)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(28)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66. Successivamente, la lettera b) del presente comma è stata così modificata dall'art. 8, L. 25 luglio 2000, n. 213.

(29)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.


D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

 

Capo I

Disposizioni comuni

1. Ambito d'applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico (3).

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (4) (5).

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(3)  Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

(4)  Così sostituito dall'art. 157, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(5)  Comma così modificato dall'art. 63, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.


L. 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(solo titolo)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.


L. 26 febbraio 1992, n. 211
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
(art. 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.

(2) Vedi, anche, il D.M. 7 agosto 1993, il D.M. 22 dicembre 1993, il D.M. 21 dicembre 1999 e il comma 1016 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

9. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994 (10) (11).

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(10) Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(11) Vedi, anche, l'art. 29, L. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 13, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e il comma 1016 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


L. 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
(art. 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

(2) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 28 marzo 1995, n. 202, nonché il D.P.R. 8 agosto 1994.

 

Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori

 

13. Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato (13).

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (14).

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 (15) (16) (17).

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

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(13) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(14) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 5 giugno 1993, n. 169 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), aggiunto dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181).

(15) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 5 giugno 1993, n. 169 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130) e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 47, i commi 132 e 133 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e il D.M. 27 ottobre 2004.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 5 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Con successiva ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 7 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 11-22 aprile 2002, n. 127 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 21-31 ottobre 2002, n. 434 (Gazz. Uff. 6 novembre 2002, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, e dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 dicembre 2003, n. 369 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.


DELIBERAZIONE CIP 29 aprile 1992, n. 6
Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile
(tit. II, punto 7, lett. b)

 

 

TITOLO II

Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.

……

7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1› gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:

b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991.

 Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio.

 I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con il criterio commerciale.


D.M. 20 agosto 1992
Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo
(Tariffa parte I, art.1, co.1-ter)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196, S.O.

 

Tariffa (Parte I)

 

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

1

 

…….

 

 

1- ter. (6) Domande, denunce  ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto  a) se presentate da ditte individuali

€ 42,00 (7)

 

 

Modo di pagamento

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (11).

2- bis. L'imposta di cui al comma 1- quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione (12).

 

Note

1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico (14).

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(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127 e poi così modificato dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 127 del 2002. Per la rideterminazione dell'imposta di bollo di cui al presente comma vedi il comma 10 dell'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

(7)  Importo così modificato dall'allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(10)  Comma aggiunto dall'allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(11)  Punto aggiunto dall'art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127.

(12)  Punto aggiunto dall'allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(13)  Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, inserito dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 e poi così sostituita dall'art. 1, D.M. 22 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51).

(14)  Nota aggiunta dall'art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127.

(15)  Nota aggiunta dall'allegato 2-quater alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.


D.L. 22 ottobre 1992, n. 415
Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(art. 1, co. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1992, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, riportata al n. CXXXVII. Il secondo comma dell'art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto vedi, anche, l'art. 5, D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, riportato al n. CXLV.

(2)  Il titolo è stato così sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488.

 

1.  ……

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri (6):

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera (7);

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo (8).

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(6)  Con deliberazione 27 aprile 1995 (Gazz. Uff. 20 giugno 1995, n. 142), modificata ed integrata con deliberazione 18 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 25 marzo 1997, n. 70), con D.M. 22 luglio 1999 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237), con D.M. 2 marzo 2000, il CIPE ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni previste dal presente comma 2. Vedi, anche, l'art. 30, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Con D.M. 8 maggio 2000 (Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112) modificato dal D.M. 19 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22), sono stati fissati i limiti di ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto relativamente alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e alle attività delle imprese di costruzioni. Con D.M. 3 luglio 2000, è stato emanato il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse.

(7)  Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 31 gennaio 1994, n. 97.

(8)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488. Vedi, anche, l'art. 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 77 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273, l'art. 61, comma 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il D.Dirett. 7 luglio 2004, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e il D.M. 1° febbraio 2006.


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(artt. 9, 15-septies)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.

 

9.  Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;

b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;

c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;

d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;

e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;

f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:

a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;

b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:

a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;

b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:

a) le modalità di costituzione e di scioglimento;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

c) le forme e le modalità di contribuzione;

d) i soggetti destinatari dell'assistenza;

e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;

f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (158).

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(158)  Articolo prima modificato dall'art. 10, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

 

15-septies. Contratti a tempo determinato.

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari (226).

5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda (227).

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(226) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(227) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(artt. 8. co.2; 34, co. 2 lett.a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi il comma 60 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

8. Riduzioni e detrazioni dall'imposta.

……

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (43).

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(43) Comma così modificato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l'art. 1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

 

Capo II - Disciplina a regime dei trasferimenti erariali

34. Assetto generale della contribuzione erariale.

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario (99);

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (100).

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (101).

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno (102).

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(99) Vedi, anche, il comma 703 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(100) Vedi, anche, l'art. 1, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 2, D.M. 21 febbraio 2002.

(101) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, e l'art. 4, D.M. 21 febbraio 2002. Per l'incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 31, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(102) Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

 

48. Ambito di applicazione delle norme.

1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 .

 


D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413
(art. 1, co. 4; 13, tab. E, F)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con O.M. 20 aprile 1998, n. 144 e O.M. 23 aprile 1998, n. 144 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione.

 

 

Capo I

Gli organi della giurisdizione tributaria

1. Le commissioni tributarie.

……

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

 

13. Trattamento economico.

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso (20) (21).

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (22) (23).

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(20)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

(21) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 180 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 86, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(23)  La Corte costituzionale con O.M. 19 marzo 2001, n. 81 e O.M. 23 marzo 2001, n. 81 (Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 13, serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 e «di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 » sollevate in riferimento all'art. 111 della Cost.

 

 

 

Tabella E (67)

           CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
    PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
                     a) Titoli di servizio
-----------------------------------------------------+----------
                                                     |Punteggio 
                                                     |per anno o
                                                     | frazione 
                                                     | di anno  
                                                     |superiore 
                                                     |a sei mesi
                                                     +----------
                        +-                           |          
                        |di tribunale . . . . . . . .|   0,50   
                        |d'appello. . . . . . . . . .|   1      
Magistrato ordinario o  |di cassazione. . . . . . . .|   1,50   
equiparato . . . . . . <                             |          
                        |di  cassazione  idoneo  alle|          
                        |funzioni direttive superiori|   2      
                        |uditore giudiziario. . . . .|   0,25   
                        ^92-                           |          
                        +-                           |          
                        |ragioniere     e      perito|          
                        |commerciale. . . . . . . . .|   0,25   
Attività professionali < notaio,            avvocato,|          
                        |procuratore,         dottore|          
                        |commercialista   e  revisore|          
                        |contabile. . . . . . . . . .|   0,50   
                        ^92-                           |          
                        +-                           |          
                        |ricercatore. . . . . . . . .|   0,50   
                        |professore associato . . . .|   1      
                        |professore    ordinario    o|          
                        |straordinario. . . . . . . .|   1,50   
                        |insegnante  in  istituti  di|          
                        |istruzione   secondaria   di|          
Docenze. . . . . . . . < secondo grado. . . . . . . .|   0,25   
                        |insegnante incaricato  o con|          
                        |contratto in università. . .|   0,50   
                        |assistente,    contrattista,|          
                        |borsista  o  assegnista  in |          
                        |università . . . . . . . . .|   0,25   
                        ^92-                           |          
                        +-                           |          
                        |in  qualifica   inferiore  a|          
                        |primo dirigente. . . . . . .|   0,25   
                        |in   qualifiche   di   primo|          
Dipendenti dello Stato  |dirigente      e   dirigente|          
o       di       altre < superiore. . . . . . . . . .|   1      
amministrazioni   pub-  |in  qualifica  di  dirigente|          
bliche                  |generale . . . . . . . . . .|   1,50   
                        |con  incarico  di  ispettore|          
                        |tributario centrale. . . . .|   1,50   
                        ^92-                           |          
Attività alla dipendenza di terzi . . . . . . . . . .|   0,25   
Attività   di  amministratore, sindaco, dirigente  in|          
società di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . .|   0,50   
                                                                
                B) Titoli accademici o di studio                
                                                                
Dottorato di ricerca o libera docenza . . . . . . . .|   2      
Abilitazione     all'insegnamento    negli   istituti|          
secondari di secondo  grado «in materie giuridiche ed|          
economiche» ed in «ragioneria e tecnica»  . . . . . .|   1,50   
Abilitazione     all'insegnamento    negli   istituti|          
secondari di secondo grado. . . . . . . . . . . . . .|   1      
Abilitazione   all'esercizio   della  professione  di|          
avvocato e procuratore e di dottore commercialista. .|   2      

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(67)  Per la modifica dei criteri di cui alla presente tabella vedi le tabelle allegate al D.M. 6 giugno 2002.

 

Tabella F (68)

               CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI               
       DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE        
-----------------------------------------------------+----------
                                                     |Punteggio 
                                                     |per anno o
                                                     | frazione 
                                                     | di anno  
                                                     |superiore 
                                                     |a sei mesi
                                                     +----------
                        +-                           |          
                        |componente . . . . . . . . .|   1      
Servizio prestato nelle |vice presidente. . . . . . .|   1,50   
commissioni tributarie <                             |          
di 1° grado             |presidente di sezione. . . .|   2      
                        |presidente di commissione. .|   3      
                        ^92-                           |          
                        +-                           |          
                        |componente . . . . . . . . .|   1,25   
Servizio prestato nelle |vice presidente. . . . . . .|   2      
commissioni tributarie <                             |          
di 2° grado             |presidente di sezione. . . .|   2,50   
                        |presidente di commissione. .|   3,50   
                        ^92-                           |          
                        +-                           |          
Servizio prestato nelle |componente . . . . . . . . .|   3      
commissione tributaria < presidente di sezione. . . .|   4      
centrale                |presidente della commissione|   5      
                        ^92-                           |          

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(68)  Per la modifica dei criteri di cui alla presente tabella vedi le tabelle allegate al D.M. 6 giugno 2002.

 


D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413
(art. 48, co. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile 1998, n. 144 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione.

 

48. Conciliazione giudiziale.

……

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

 


D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.

(2)  Nel presente decreto il termine «Autorità», indicante l'«Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», deve intendersi sostituito con il termine «Centro», indicante il «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir.P.C.M. 5 settembre 1995.

 

4.  1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio (6).

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti (7).

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale (8).

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(6)  Comma così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 e poi dal comma 3 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(7)  Con D.P.C.M. 31 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) e con D.P.C.M. 24 luglio 2007 (Gazz. Uff. 28 agosto 2007, n. 199) è stato nominato il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Con D.P.C.M. 1° aprile 2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con D.P.C.M. 13 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271) e con D.P.C.M. 8 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2007, n. 47) sono stati nominati tre componenti dello stesso organismo.

(8)  Vedi, anche, l'art. 17, comma 19, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 


D.L. 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
(artt. 1, 1-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.

 

1. Fondo per l'occupazione.

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee (4).

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (5).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (6).

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile (7).

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (8) .

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (9).

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (10).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (11).

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (12).

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

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(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(5)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(6)  Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(7)  Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(8)  Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(9)  Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(10)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(11)  Vedi, anche, gli artt. 3 e 80, L. 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1166 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(12)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

 

1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.

[1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , e agli anziani non autosufficienti (13).

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefìci devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni (14).

3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefìci sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefìci di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge.

Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio (15)] (16).

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(13)  Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 giugno 1995, n. 244 e dell'art. 8, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(14)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236. Vedi, anche, il D.M. 11 maggio 1995.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(16)  Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

 


D.L. 20 maggio 1993, n. 149
Interventi urgenti in favore dell'economia
(art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 237 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, non convertito in legge.

 

7. Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145 . Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (35).

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 , si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145 .

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(35)  Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237.

 


D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
(artt. 53, co.1; 62-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, riportata al n. C/LXXXIX.

 

53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

 

62-bis. Studi di settore.

1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995 (129) (130).

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(129)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427. Il comma 1 dell'art. 62-bis è stato inoltre, così modificato dall'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146. Vedi, anche, i commi 399, 400 e 401 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 10-bis della citata L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, inoltre, il comma 14 del suddetto art. 1, L. n. 296/2006.

(130)  Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi l'art. 3, comma 180, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Per la ulteriore proroga dello stesso termine al 31 dicembre 1998, vedi l'art. 3, comma 124, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, inoltre, l'art. 23, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.


L. 14 agosto 1993, n. 344
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi


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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205, S.O.

(2)  Con Provv.Banca Italia 14 marzo 1994 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 79, S.O.) è stato approvato il regolamento applicativo della presente legge. Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

(3)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

Capo I - Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

1. Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

[1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate nel capo II. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.

2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983 , ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso.

4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non può comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983 , nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni.

6. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) e e), della citata legge n. 77 del 1983 , devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.

7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto dei limiti previsti ai commi 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6] (5).

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(5)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

2. Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società.

[1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della società, giudizialmente accertata.

2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata dalla CONSOB.

3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

5. La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei Capi II e III del Titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni, nonché all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge] (6).

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(6)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

3. Vigilanza.

[1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne dà comunicazione alla CONSOB.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936 , convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalità di investimento del patrimonio delle società di gestione.

3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, le società di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere b), c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 , convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 .

4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.

5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio] (7).

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(7)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

4. Regolamentazione.

[1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti:

a) i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, in considerazione della concentrazione dei rischi nonché della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidità; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti all'articolo 10, comma 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;

b) la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, nei quali i fondi possono investire le proprie attività.

2. La società di gestione nel regolamento del fondo può stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure diverse da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote.

4. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti:

a) [i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 5] (8);

b) le regole di comportamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), della citata legge n. 1 del 1991 , applicabili alle società di gestione.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilità, le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.

6. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale] (9).

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(8)  Lettera abrogata dall'art. 66, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(9)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

5. Scritture contabili, revisione contabile e controllo.

[1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;

c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

4. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ] (10).

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(10)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

6. Sanzioni.

[1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 , convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori delle società di gestione che violano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

4. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque svolge, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

5. Nel caso di cui al comma 4, alla società di gestione, agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai direttori generali si applica altresì, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni.

7. Alla società di gestione, nonché agli amministratori e ai direttori generali che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981 , e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991 ] (11).

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(11)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

7. Obblighi della società di gestione.

[1. La società di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

2. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla società di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario] (12).

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(12)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

Capo II - Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

 

8. Istituzione del fondo.

[1. Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), f), g), h) e n), della citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni:

a) le modalità di partecipazione al fondo; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) l'ammontare del fondo;

c) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 , convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;

d) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

e) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3; per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso, esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;

f) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

g) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere comunque inferiore a lire 100 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro, salvo quanto previsto dal comma 4;

h) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

l) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;

m) le modalità di ripartizione, tra i partecipanti e la società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla società di gestione potrà essere attribuito fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;

n) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

o) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti.

3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974 , convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Nelle altre ipotesi di collocamento le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili.

4. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, effettuata mediante attività di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991 , e successive modificazioni, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della società di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è ammessa esclusivamente per importi unitari non inferiori a lire 400 milioni. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della citata legge n. 77 del 1983 , introdotti dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

6. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi] (13).

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(13)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

9. Partecipazione al fondo.

[1. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983 . Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c).

2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), se il fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), la società di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera e).

3. La società di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.

4. Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere h) ed i), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

7. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h).

8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi da essa gestiti, nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento dell'ammontare di ciascun fondo] (14).

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(14)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

10. Gestione del fondo.

[1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati nazionali e in quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991 , alla cui negoziazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, alle quote, alle obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente; in valori mobiliari diversi da quelli di cui al presente comma, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo; la misura minima deve essere raggiunta prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non può inoltre essere investito in titoli di Stato italiani o esteri, ovvero in titoli emessi dalla medesima società, in misura superiore al 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della citata legge n. 77 del 1983 . Salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 77 del 1983 , nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può assumere prestiti.

4. A partire dalla data in cui la società presenta l'istanza di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero, nel caso in cui la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria, a decorrere dal compimento di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'investimento del patrimonio del fondo in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

5. I limiti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo ed i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere superati esclusivamente a seguito di ammissione a quotazione di valori mobiliari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la società emittente abbia deliberato la relativa richiesta, ovvero in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, comma 2, lettera o), o a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari in portafoglio. In tali casi la società di gestione provvede a riportare l'investimento, non oltre i successi centoventi giorni, entro i limiti previsti ai citati commi 2 e 4 ed entro i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nel rispetto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

6. La società di gestione non può acquistare per il fondo da essa gestito, né mantenere nel patrimonio del predetto fondo, azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla società medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento del capitale se non quotate, né comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società di gestione di esercitare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo sulla società emittente. In ogni caso la società di gestione non può acquistare azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale tale che il 51 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società partecipata, se quotate, ovvero il 51 per cento del capitale sociale, risulti intestato a meno di tre società di gestione, ivi comprese le società di gestione dei fondi comuni di cui alla citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni, appartenenti a gruppi diversi. Ai fini di cui al presente comma ed ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991 .

7. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione o da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo. È fatto inoltre divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da soggetti che li abbiano acquistati da uno dei soggetti indicati nel periodo precedente. A tal fine il cedente è tenuto, pena la nullità del contratto, a dichiarare all'acquirente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, gli estremi identificativi del soggetto da cui ha acquistato i valori mobiliari. È fatto altresì divieto di investire il patrimonio del fondo in quote emesse da altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

8. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi o collocati da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

9. I limiti e i divieti di cui al comma 6 ed i limiti all'investimento in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano anche all'insieme dei fondi gestiti da una medesima società di gestione, nonché da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo] (15).

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(15)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione dell'art. 11. Lo stesso art. 214, inoltre, ha disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10, continuano ad applicarsi fino al termine e con le modalità ivi previste.

 

11. Disposizioni tributarie.

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (16).

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni (17).

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato (18).

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (19).

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (20).

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(16)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(17)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, poi dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, dall'art. 26, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed infine dal comma 3 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 4.

(19)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221 e dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Il citato art. 2, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221 ha inoltre stabilito che le disposizioni modificative si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

(20)  Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il comma 5 è stato successivamente così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259. Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505


D.L. 5 ottobre 1993, n. 398
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 493 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280, non convertiti in legge.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. Programmi di investimento 1993-1995.

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista (3).

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate (4) (5).

4. ... (6).

5. ... (7).

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(3)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(4)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(5)  Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 45, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(6)  Il comma, che si omette, modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce i commi 1 e 3 dell'art. 8, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. Per l'interpretazione autentica del comma 4 del presente art. 1, vedi l'art. 15, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(7)  Aggiunge il comma 6-bis all'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498.

 

2. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice.

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32 , è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 .

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi (8);

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. [Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento] (9).

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali (10). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni (12).

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza (13).

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE (14).

7. ... (15).

8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128 , per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 (16).

9... ... (17).

10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987 (18).

11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice (19).

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(8)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(9)  Comma abrogato dall'art. 10, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(10)  Vedi, anche, il D.M. 10 gennaio 1996, n. 283.

(11)  Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui al presente comma 4, vedi l'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Vedi, anche, il D.M. 10 gennaio 1996, n. 283.

(14)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, poi dall'art. 11-ter, D.L. 12 novembre 1996, n. 576 ed infine così sostituito dall'art. 28, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(15)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce il comma 1 dell'art. 21, T.U. 30 marzo 1990, n. 76.

(16)  Per l'ulteriore differimento del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 10, comma 6, L. 7 agosto 1997, n. 266, nonché l'art. 15, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(17)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15, D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

(18)  Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e poi dall'art. 23-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(19)  Comma aggiunto dall'art. 23-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

 

3. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione.

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi (20).

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

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(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

4. Procedure per il rilascio della concessione edilizia.

[1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso (21);

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato (22).

8. [La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali (23);

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati] (24).

8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori (25).

9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato (26).

12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento (27).

19... ... (28).

20... ... (29) (30)] (31).

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(21)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(22)  Vedi, anche, i commi da 6 a 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(23)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

(24)  Comma abrogato dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(26)  Vedi, anche, i commi 9 e 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(27)  Con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 241 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 18, nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(28)  Sostituisce la lett. c) del comma 10 dell'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

(29)  Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 25, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

(30)  Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. In precedenza, il presente articolo era stato sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e modificato dall'art. 5, D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

(31)  Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 7, 13, 20, 21, 22, 23, 29 e 37 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.

 

5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430 , è differito al 31 dicembre 1994 (32).

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea (33).

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(32)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(33)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

6.  1. ... (34).

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(34)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

7. Edilizia sovvenzionata e agevolata.

1. ... (35).

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (36).

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

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(35)  Il comma, che si omette, modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce con i commi 7, 8 e 8-bis i commi 7 e 8 dell'art. 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

(36)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1993, n. 240.

 

7-bis. Pareri regionali su progetti di opere pubbliche.

1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri (37).

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(37)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

8. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo (38).

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro la data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta (39).

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori (40).

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(38)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 73, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(39)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, poi dall'art. 2, comma 74, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(40)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

9. Nuovi contributi in materia edilizia.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti (41).

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 .

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari (42).

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(41)  Comma così sostituito dall'art. 4, L. 28 gennaio 1994, n. 85.

(42)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166 , nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 (43).

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

2-bis. ... (44).

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(43)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(44)  Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce il comma 2 dell'art. 2, L. 17 febbraio 1992, n. 179.

 

11. Programmi di recupero urbano.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 (45).

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi (46).

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (47).

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli (48).

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(45)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(46)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(47)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(48)  Con D.M. 1° dicembre 1994 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1994, n. 289) e con D.M. 1° dicembre 1994 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1994, n. 290) sono state emanate disposizioni per la realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi del comma 5 del presente art. 11.

 

12. Procedure per i piani di difesa del suolo.

1. ... (49).

2. ... (50).

3. ... (51).

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. ... (52).

6. ... (53).

7. ... (54).

8. Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253 , possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992 (55).

8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994 (56).

8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253 , nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia (57).

8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253 . Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità (58). Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (59).

8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253 , in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese (60).

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(49)  Il comma, che si omette, modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce la lettera g) dell'art. 12, comma 4, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(50)  Il comma, che si omette, sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, aggiunge il comma 6-bis all'art. 22, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(51)  Il comma, che si omette, sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 17, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(52)  Sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'art. 25, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(53)  Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 25, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(54)  Modifica il comma 4 dell'art. 25, L. 18 maggio 1989, n. 183.

(55)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(56)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(57)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(58)  Per l'estensione dell'applicabilità della disposizione di cui al presente periodo, vedi l'art. 28, comma 6, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(59)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(60)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

13. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori (61).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente (62).

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 . Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

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(61)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(62)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

 

14. A.N.A.S.

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui (63).

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994 (64).

4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire (65).

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(63)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(64)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

(65)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

15. Disposizioni di attuazione.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

16. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(artt. 47, 106-107, 155)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

 

47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente (98).

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(98)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 

TITOLO V

Soggetti operanti nel settore finanziario

106. Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (228).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (229).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (230).

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (231).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (232).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (233) (234).

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(228)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale.

(229)  Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(230)  Con D.M. 2 aprile 1999 sono stati determinati i requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed agli intermediari in cambi senza assunzione di rischio in proprio (money brokers). Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 2003, n. 104700.

(231)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(232)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(233)  Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(234)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 

107. Elenco speciale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (235).

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (236).

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia (237).

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonchè vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (238).

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (239).

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (240) (241).

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(235)  Vedi, anche, il D.M. 13 maggio 1996 e l'art. 3, D.M. 14 novembre 2003, n. 104702.

(236)  Comma così sostituito prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione. Con Del.CICR 25 luglio 2000 (Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199) è stata stabilita l'organizzazione amministrativa, contabile ed i controlli interni degli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

(237) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(238)  Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituito dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(239)  Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.

(240)  Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(241)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto e l'art. 19, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

 

155. Soggetti operanti nel settore finanziario.

1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (357).

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (358).

4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (359).

4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (360).

4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (361).

4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (362).

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (363).

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (364) (365).

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(357)  Comma così sostituito prima dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dal comma 37 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(358)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(359)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(360)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(361)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(362)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(363)  Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per le disposizioni applicative delle norme contenute nel presente comma vedi il D.M. 31 luglio 2001, n. 372. Con Provv. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2002, n. 22, S.O.) sono state emanate le istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale previsto dal comma 1 dell'art. 106 del presente decreto.

(364)  Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). Il D.M. 28 luglio 2000 (Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla citata Del.CICR 9 febbraio 2000, non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lett. c) del presente decreto.

(365)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

 


D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
(artt. 20, 20.1, 20-bis, co. 2

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

 

20. Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. [Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis] (22).

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(22)  Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

20.1. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (23).

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(23) Articolo aggiunto dal comma 157 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

……

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515] (24).

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(24)  Articolo aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.


L. 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica
(art. 3, co. 63; 8-9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

 

3. ……

63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

 

8. Disposizioni in materia di sanità.

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990 . Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nonché al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990 . In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (104).

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416 , come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 . Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 , come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 , e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 .

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche (105);

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico (106);

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico (107) (108);

c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC) (109).

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali (110).

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis), sono a totale carico dell'assistito (111).

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite (112).

16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi (113). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico (114). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto (115) (116).

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (117).

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15 (118).

16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale (119).

16-quinquies. ... (120) (121).

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

18. [La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 , è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie] (122).

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986 , è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 , emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

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(104)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 10, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(105)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

(106)  La classe di cui alla presente lettera è stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2001, dall'art. 85, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(107)  Lettera così modificata dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(108)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, e gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662 l'art. 1, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, l'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449 nonché la L. 19 luglio 2000, n. 203, l'art. 85, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 1, D.L. 27 maggio 2005, n. 87 e il comma 804 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(109)  Lettera aggiunta dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(110)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, e gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662 l'art. 1, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, l'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449 nonché la L. 19 luglio 2000, n. 203 e l'art. 85, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(111)  Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi dal comma 166 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(112)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724. Vedi, anche, l'art. 85, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(113)  Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(114)  Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(115)  Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(116)  Vedi, anche, l'art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(117)  Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(118)  Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(119)  Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(120)  Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(121)  Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

(122)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 160). Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

9. Patrimonio pubblico.

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (123).

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (124).

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi (125).

5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

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(123)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Peraltro, l'art. 10, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(124)  La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 295 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(125)  Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


L. 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
(artt. 3-4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.

 

3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ] (16);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato (17);

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo (18).

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] (19) (20).

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro (21).

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti (22) (23).

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma (24).

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate (25) (26).

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni (27).

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (28).

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni (29).

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti (30).

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti (31).

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

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(16)  Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(19)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(20) v. nota 18

(21)  v. nota 18

(22)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 473 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, la deliberazione Corte dei conti 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di controllo.

(23)  v. nota18

(24) v. nota 18

(25)  Comma così modificato dal comma 172 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(26)  v. nota 18

(27)  v. nota 18

(28)  v. nota 18

(29)  v. nota 18

(30)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

(31)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

 

4. Autonomia finanziaria.

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese (32).

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(32)  Per il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti vedi la Del.C.C. 13 gennaio 1998. Per il regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti vedi la Del.C.C. 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000.


L. 31 gennaio 1994, n. 97
Nuove disposizioni per le zone montane
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

 

2. Fondo nazionale per la montagna.

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo (3).

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali (4).

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali (5).

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(3)  Per l'incremento del fondo nazionale per la montagna vedi l'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 309.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 dicembre 2004, n. 309. I criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna sono stati approvati, per l'anno 1999, con Del.CIPE 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59); per l'anno 2000, con Del.CIPE 8 marzo 2001, n. 27/2001 (Gazz. Uff. 18 maggio 2001, n. 114); per l'anno 2001, con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 89/2001 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), corretta con Comunicato 7 marzo 2002 (Gazz. Uff. 7 marzo 2002, n. 56); per l'anno 2002, con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 56/2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278); per l'anno 2003, con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 28/03 (Gazz. Uff. 7 novembre 2003, n. 259); per l'anno 2004, con Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 140/05 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303); per l'anno 2005, con Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 142/2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17). All'impegno e/o all'erogazione delle somme relative alla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna si è provveduto, per l'anno 2001, con D.Dirett. 28 maggio 2002 (Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181) e, per l’anno 2005, con D.Dirett. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35).

(5)  Vedi, anche, il comma 162 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1278 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

 

8. Programmi comuni fra più amministrazioni.

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4 (8).

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

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(8)  Vedi quanto disposto dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.


D.L. 30 settembre 1994, n. 561
Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1994, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1994, n. 655 (Gazz. Uff. 30 novembre 1994, n. 280).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 , è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di lire 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982 ;

b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72 , è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).

 

2.  1. ... (3).

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1 (4).

3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

4. Per consentire l'urgente ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto, nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto (5).

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(3)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 9, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 agosto 2002, n. 218.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 655.

 

3.  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

4.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


L. 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 30)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.

 

30. Società di comodo. Valutazione dei titoli.

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100. Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (87) (88).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto (89) (90).

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma (91) (92).

3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi (93).

4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (94) (95).

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (96).

5. ... (97)

6. ... (98)

7 ... (99)

8. ... (100).

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

10. [A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società] (101).

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(87) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(88)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dai commi 109 e 326 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.

(89) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(90) Comma così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.

(91)  I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(92) Comma sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.

(93) Comma aggiunto dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.

(94) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(95) Comma così sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35.

(96) Comma aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.

(97) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(98) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(99) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662

(100)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 61, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(101)  Comma abrogato dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.


D.L. 31 gennaio 1995, n. 26
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 31 maggio 1994, n. 331, del D.L. 30 luglio 1994, n. 478, del D.L. 30 settembre 1994, n. 559, e del D.L. 30 novembre 1994, n. 658. Nel testo sono riportate le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 26.

(2)  Vedi, anche, l'art. 9-septies, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. Per l'estensione alle cooperative sociali dei benefìci concessi ai sensi della presente legge, vedi il D.M. 28 ottobre 1999.

 

1. Imprenditorialità giovanile.

[1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori (4).

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 (5).

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti (6)] (7).

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(4)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95 e poi dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

(7)  Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.


D.M. 28 dicembre 1995
Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative
(art. 21, nota 3 della tariffa)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303.

(2)  L'art. 2, D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123) ha disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2005, le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrono nel presente decreto, siano sostituite dalle parole «Ammontare delle tasse in euro».

 

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

…….

 

 

 

 

 

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in lire/euro

21

1.

Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:

 

 

 

a)

utenze residenziali

10.000

 

 

b)

utenze affari

25.000

 

 

 

 

Note:

1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.


D.L. 29 marzo 1995, n. 96
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 206 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 125). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 febbraio 1994, n. 89, del D.L. 31 marzo 1994, n. 221, del D.L. 30 maggio 1994, n. 327, del D.L. 30 luglio 1994, n. 476, del D.L. 30 settembre 1994, n. 560, del D.L. 30 novembre 1994, n. 659, e del D.L. 31 gennaio 1995, n. 27, non convertiti in legge.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  1. ... (4).

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(4)  L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sostituisce l'art. 10, D.L. 5 febbraio 1990, n. 16.

 

1-bis.  (5) 1. ... (6).

2. ... (7).

3. ... (8).

4. ... (9).

5. ... (10).

6. ... (11).

7. ... (12).

8. ... (13).

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(5)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(6)  Il comma, che si omette, sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(7)  Il comma, che si omette, modifica il comma 2 dell'art. 6, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(8)  Il comma che si omette, sostituisce, il comma 3 dell'art. 6, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(9)  Il comma, che si omette, aggiunge il comma 5-bis all'art. 6, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(10)  Il comma, che si omette, abroga il comma 2 dell'art. 3, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(11)  Il comma che si omette, sostituisce il comma 1 dell'art. 14, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(12)  Il comma, che si omette, abroga il comma 2 dell'art. 14, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(13)  Il comma, che si omette, aggiunge un comma all'art. 3, L. 16 aprile 1973, n. 171.

 

2.  1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 .

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 , è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. ... (14).

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(14)  Sostituisce l'art. 13, D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.

 

2-bis.  1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza (15).

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(15)  Aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

 

3.  1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , le parole: «Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 1995,» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina» (16).

1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità» (17).

1-ter. ... (18).

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. ... (19).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. ... (20).

6. ... (21).

6-bis. ... (22).

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(16)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(17)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(18)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, aggiunge, a sua volta, due periodi al comma 1 dell'art. 3, L. 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo.

(19)  Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 3, L. 8 novembre 1991, n. 360.

(20)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 2, L. 5 febbraio 1992, n. 139.

(21)  Modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 6, L. 29 novembre 1984, n. 798.

(22)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, aggiunge, a sua volta, due periodi al comma 5 dell'art. 38, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

4.  1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.

 

5.  1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione (23).

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , è abrogato.

2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria (24).

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri (25).

2-quater. All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177 . Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992 , si intendono abrogate (26).

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(23)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 221, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(24)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(25)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(26)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

 

5-bis.  1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 (27).

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(27)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

 

 

6.  1. ... (28) (29).

2. ... (30).

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(28)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

(29)  Il comma, che si omette, sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 360.

(30)  Il comma, che si omette, abroga il comma 4 dell'art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 360.

 

6-bis.  1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1 (31).

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(31)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206.

 

7.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Àmbito di applicazione.

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate (3).

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(3)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 e il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 e il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

 

2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo (4);

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza) (5).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica) (6).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

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(4)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). La delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) è stata individuata, per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, con D.M. 29 marzo 2000 (Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76); per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, con D.M. 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), modificato dal D.M. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302); per il biennio economico 2004-2005 con D.M. 10 maggio 2004 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112); per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 con D.M. 13 luglio 2006 (Gazz. Uff. 2 agosto 2006, n. 178).

(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 e il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

(6)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 e il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

 

3. Forze di polizia ad ordinamento civile.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;

o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere àmbito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'àmbito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto (7).

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(7)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

4. Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (8).

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(8)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.)

 

5. Forze armate.

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione (9).

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(9)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

 

6. Materie riservate alla legge.

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

7. Procedimento.

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente (10).

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate (11).

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2 (12).

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (13).

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato (14).

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (15).

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni (16).

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti (17) (18).

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(10)  L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(11)  L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1 e 1-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(12)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(13)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(14)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(15)  L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(16)  L'originario comma 11 è stato così sostituito, con gli attuali commi 11 e 11-bis, dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(17)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118, S.O.).

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 e il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e, per il personale non dirigente delle Forze armate, il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 e il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171.

 

8. Procedure di raffreddamento dei conflitti.

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'àmbito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate (19).

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(19)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

8-bis. Consultazione delle rappresentanze del personale.

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate (20).

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(20)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118 S.O.).

 

9. Norma finale.

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

 


L. 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
(artt. 2-3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

1. Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (3).

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(3)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 

2. Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (4).

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) (5);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (6);

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37 (7);

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo (8).

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (9).

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (10).

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (11).

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (12).

39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità] (13).

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (14).

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(4)  Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(5)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05, la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2007, n. 139/07 e la Del.Aut.en.el. e gas 12 luglio 2007, n. 172/07.

(6)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001, la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05, la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2007, n. 139/07. Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2007, n. 144/07 e la Del.Aut.en.el. e gas 12 luglio 2007, n. 172/07.

(7) Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 141/07 (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 164, S.O.) è stato deliberato l'avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi della presente lettera.

(8) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.

(9) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

(12)  La presente lettera era stata abrogata dall'ultimo periodo del comma 68 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, poi soppresso dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 68-bis della citata legge n. 266 del 2005, aggiunto dal suddetto articolo 39-quinquies. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004, il D.M. 21 luglio 2005, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2006, n. 117/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 142/07. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004; per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005 e, per il 2006, la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.

(13)  Comma abrogato dal comma 68-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14)  Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.

 

3. Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (15).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (16).

3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (17).

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (18).

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (19).

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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(15)  Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(16)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(17)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(19)  L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.


D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
(art. 17, tab. A)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

(2) Nel presente decreto le parole: «oli minerali», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «gas naturale» dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto.

 

17.  Esenzioni.

(Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento di cui all'art. 6, comma 3, e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Fino a quando non saranno stabilite le predette modalità, continueranno ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale.

4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.

 

Tabella A (106) (107)

 

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi

Agevolazione

 

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

esenzione

 

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici [1]

esenzione

 

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti [1]

esenzione

 

4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci

30% aliquota normale

 

5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica (108):

 

 

gasolio (109)

30% aliquota normale

 

oli vegetali non modificati chimicamente

esenzione

 

benzina (110)

55% aliquota normale

 

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

 

 

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (111).

 

 

6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

esenzione

 

7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.

esenzione

 

8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

30% aliquota normale

 

9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo- industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)

30% aliquota normale

 

10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

euro 11,73 per 1000 mc.

 

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

 

 

oli vegetali non modificati chimicamente

esenzione

 

gas naturale e gas di petrolio liquefatti

esenzione

 

gasolio

L. 23.800 per 1.000 l

 

olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali

L. 28.400 per 1.000 kg

 

carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)

euro 2,60 per 1000 kg

 

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio

 

combustibile e per i prodotti energetici greggi sono le seguenti:

 

 

gasolio

L. 840 per 1.000 l

 

olio combustibile

L. 1.000 per 1.000 kg

 

prodotti energetici greggi, naturali

L. 2.500 per 1.000 kg

 

L'agevolazione è accordata:

 

 

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

 

 

b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

 

 

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni (112).

 

 

12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

 

 

benzina e benzina senza piombo

40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

 

gasolio

40 per cento aliquota normale;

 

gas di petrolio liquefatti (GPL)

40 per cento aliquota normale;

 

gas naturale

40 per cento aliquota normale.

 

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:

 

 

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

 

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

 

 

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno (113) (114).

 

 

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

 

 

benzina

40 per cento aliquota normale;

 

benzina senza piombo

40 per cento aliquota normale;

 

gasolio

40 per cento aliquota normale;

 

gas di petrolio liquefatti (GPL)

40 per cento aliquote normale;

 

gas naturale

aliquota normale;

 

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (115) (116).

 

 

14. Produzione e di magnesio da acqua di mare

esenzione

 

15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali [2] e dagli

10% aliquota normale

autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico (117).

 

 

16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

esenzione

[1] Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

[2] per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

 

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(106) Nel presente decreto le parole: «oli minerali», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «gas naturale» dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto.

(107) Tabella prima corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1995, n. 288 e poi così modificata dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto e con i limiti indicati nel comma 2 del citato articolo 1. Per la misura delle aliquote delle accise, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi l'art. 8 e l'allegato 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(108)  Con D.M. 24 febbraio 2000 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa. Vedi, anche, il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

(109)  Per la rideterminazione dell'aliquota di accisa per il gasolio, vedi l'art. 6, D.L. 30 settembre 2000, n. 268 e l'art. 24, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'esenzione da accisa del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2002, vedi il comma 3 dell'art. 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e, per l'anno 2003, vedi il comma 4 dell'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 9, D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

(110)  Per la rideterminazione dell'aliquota di accisa per la benzina, vedi l'art. 6, D.L. 30 settembre 2000, n. 268 e l'art. 9, D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

(111)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 126, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e gli artt. 1 e 10, D.M. 11 dicembre 2000, n. 375.

(112) Punto prima sostituito dall'art. 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto.

(113)  Punto così sostituito dall'art. 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(114)  La Corte costituzionale, con sentenza 26-28 marzo 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostitutivo dei punti 12 e 13 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sollevate dalla Regione siciliana, in relazione all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

(115)  Punto così sostituito dall'art. 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(116)  La Corte costituzionale, con sentenza 26-28 marzo 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostitutivo dei punti 12 e 13 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sollevate dalla Regione siciliana, in relazione all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

(117) Punto prima modificato dall'art. 58, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 58, e poi così sostituito dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 - a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto - corretta con Comunicato 10 settembre 2007 (Gazz. Uff. 10 settembre 2007, n. 210).


L. 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 3, co. 115)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

 

3.  85. - 115.

115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa (130).

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(130)  Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.


D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104
Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare
(art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 55, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43, commi da 12 a 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

11. Nuovi investimenti.

1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse.

2. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione di cui all'art. 3 e delle società di intermediazione di cui all'art. 7 del presente decreto.

3. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti.

4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, della redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Nell'àmbito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (11).

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona ai sensi dell'articolo 12, comma 2, alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei nuovi investimenti immobiliari degli enti.

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(11)  Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 


D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*(art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

11. Altre disposizioni.

1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.

2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.

3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.

4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;

b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;

c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni (35).

4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato (36).

5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.

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(35)  Per il regolamento di attuazione relativo alle lettere a) e b), vedi il D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323. Vedi, anche, il D.M. 5 dicembre 1997, n. 494.

 


D.M. 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 178, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 5, L. 27 marzo 1992, n. 257. Le normative e metodologie tecniche di cui al presente decreto sono state successivamente ampliate con D.M. 20 agosto 1999 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249), modificato con D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

 

Il Ministro della sanità

di concerto con

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

Visti i documenti tecnici predisposti dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

Decreta:

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Articolo 1

Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

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Articolo 2

L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

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Articolo 3

L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

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Articolo 4

Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

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Articolo 5

I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

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Allegato 1

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi

 

PREMESSA

 

La presente normativa si applica:

a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi);

b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.

In considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 1991 con i seguenti allegati:

- Autorizzazione discarica (copia)

- Autorizzazione trasportatore (copia)

- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneità medica.

A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO

Lo scopo del sopralluogo è quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto.

Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.

a) - presenza o meno di residui di manufatti (non più commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);

b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);

c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le quantità in chilogrammi).

B - CAROTAGGIO DEI TERRENI PER EVIDENZIARE EVENTUALI MATERIALI INTERRATI

I sondaggi:

a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;

b) - saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita caso per caso;

c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.

C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI «A» e «B»

I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6 settembre 1994.

D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.

In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:

I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;

II FASE: bonifica degli edifici;

III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;

IV FASE: bonifica dei terreni.

PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.

Seguire le procedure previste dal D.M. 6 settembre 1994.

SECONDA FASE: bonifica degli edifici.

La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).

I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure «ad hoc» in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.

Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione l' eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto-cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.

Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.

Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.

Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.

Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.

Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei competenti organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.

Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.

Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal decreto ministeriale del 6 settembre 1994 - Indicazione delle modalità di lavoro: - Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge. - Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale. - Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).

Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere.

Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.

Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 e più precisamente:

a) spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;

b) locale docce: doccia praticata tenendo indossata la maschera;

c) chiusa d'aria: l'operaio si toglie la maschera;

d) spogliatoio pulito: deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.

Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure più rigorose da valutare caso per caso nell'àmbito del piano di lavoro.

TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.

Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere effettuata come segue:

a) nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;

b) nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà essere realizzato il sistema di copertura in depressione così come previsto per la «Quarta fase: bonifica dei terreni».

Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6 settembre 1994, punto 7, «Rimozione delle lastre in cemento-amianto».

Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la «Quarta fase: bonifica dei terreni».

QUARTA FASE: bonifica dei terreni.

Sulla base dell'indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).

Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.

In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio che vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.

La bonifica del suolo si eseguirà attuando l'installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.

La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla decontaminazione ed al «condizionamento» dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta.

Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.

Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. 6 settembre 1994.

MONITORAGGI

Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:

1) Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quando disposto dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

2) All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.

I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del D.M. 6 settembre 1994.

E - CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO

Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del D.M. 6 settembre 1994 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.

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Allegato 2

Criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto

Il presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali è stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unità vengono comunemente utilizzate in caso di calamità naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc.; esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non necessitano di alcuna opera di fondazione.

A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L'amianto utilizzato è prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente è presente, dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle strutture del tetto le lastre di cemento - amianto possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete è solitamente rivestita da materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere è in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente.

In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto associati ad unità prefabbricate.

Con i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unità prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.

Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell'istallazione in ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie.

Per «idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie», trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioè non inserite con carattere di continuità in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene cioè conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta. L'operatore ha cioè la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso più restrittivo degli amianti anfibolici, ciò vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro.

Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovrà limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.

Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo n. 277 del 1991 e legge n. 257 del 1992. Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti, o di rimozione delle stesse perché in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del D.M. 6 settembre 1994.

Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette unità prefabbricate dovrà riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione periodica.

Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito «libretto d'uso».

In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sarà posta cura che nessun arredo necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.

Nell'installazione dell'impianto elettrico dovrà essere evitato l'attraversamento (se non già predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il rivestimento delle lastre.

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Allegato 3

Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non

In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali.

Innanzitutto è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.

In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità è stato rilevato che:

1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1×106 a 200×106 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di un'associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute.

2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento «Direttive di qualità per l'acqua potabile» - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile «...Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile».

3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. È stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20×106 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque.

4) In àmbito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.

5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in particolare dalla sua aggressività, che è funzione del pH, dell'alcanilità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità dell'acqua. Nella circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1 agosto 1986 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9 luglio 1986 è suggerito un indice di aggressività dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto.

6) Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l'acqua potabile.

Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso le associazioni industriali di settore, risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le associazioni industriali di settore.

È stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie.

A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) «l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto», facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge «per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti».

Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.

Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto è escluso dall'àmbito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui «tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale»), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.

Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, Comuni ecc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge n. 257 del 1992, purché si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del decreto legislativo n. 277 del 1991 relativo alla protezione dei lavoratori, nonché, per la sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6 settembre 1994.

Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunità, l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunità della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle competenti Amministrazioni sull'esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.

Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.

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Allegato 4

Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle «Pietre verdi» in funzione del loro contenuto di amianto

Classificazione delle cosiddette «Pietre verdi» in funzione del loro contenuto di amianto

LITOTIPO 

Minerali principali 

«serpentiniti» s.l. 

antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e clino, e  

 

anfibolo tremolite, talco, dolomite, granato, spinelli  

 

cromite magnetite 

prasiniti 

feldspato albite, epidoti, anfiboli tremolite-actinolite,  

 

glaucofane, pirosseni clino e mica bianca 

eclogiti 

pirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo  

 

glaucofane 

anfiboliti 

orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite- 

 

gedrite 

scisti actinolitici 

actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina 

scisti cloritici, talcosi e serpentinosi 

talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, serpentino,  

 

crisotilo, rutilo, titanite, granato 

oficalciti 

talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, 

 

olivina 

La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto è stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura. La quantità esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non può essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.

Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali:

A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovrà effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico;

- descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;

- sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava.

L'eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.

L'attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo è da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del fronte di cava.

Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).

L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell'attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione.

B - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI

La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attività estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre «liberabili» dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:

- caratteristiche petrografiche del materiale;

- usurabilità del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso.

La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosità.

Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure.

B1 - Materiali in breccia

Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.

I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovrà avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.

Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari.

Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la seguente procedura:

1 - pesatura del materiale

2 - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Fig. 1

3 - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su filtro

4 - analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre (IR e SEM)

La densità relativa sarà calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la relazione:

% densità relativa = densità apparente/densità assoluta.

L'espressione finale da utilizzare sarà la seguente:

I.r. = % amianto liberata/% densità relativa.

Nella classificazione dei materiali naturali si dovrà fare riferimento quindi all'indice di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale.

Il materiale verrà quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore o uguale a 0,1.

B2 - Materiali in lastre

Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.

I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sarà stabilito in funzione della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a n. 1 campione ogni 50 mc di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a n. 1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2.

La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verrà raccolta mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 μm. L'analisi della presenza e della quantità di amianto verrà eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel D.M. 6 settembre 1994.

Il materiale verrà quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore o eguale a 0,1.

Gli organi territoriali di vigilanza dovranno altresì effettuare periodicamente prelievi di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le attività di taglio.

B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate

Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della superficie visibile. L'osservazione dovrà accertare l'assenza di fibre superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione di campioni superficiali. Si valuterà quindi la distribuzione superficiale dell'amianto, quantificando in modo orientativo la quantità di amianto rispetto alla superficie del blocco.

La valutazione orientativa della superficie del blocco si può eseguire assimilando il blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume:

V (m3) = peso (t)/densità (t/m3)

I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi.

Il materiale viene immesso in un cilindro rotante in acciaio con tappo a chiusura ermetica. Il cilindro, delle dimensioni suggerite, viene fatto rotare su rulli gommati collegati ad un motore elettrico.

La quantità di materiale immesso è di 500 g per pezzature da 5mm a 5 cm.

La prova dura 4 ore; al termine il materiale si scarica e viene lavato. Viene inoltre lavato anche l'interno del cilindro.

La polvere ottenuta si recupera dal liquido di lavaggio mediante filtrazione su setto poroso.

Il sistema di abrasione è composto da tre parti:

A - Morsetto di contenimento del pezzo fisso

B - Morsetto di contenimento del pezzo in movimento

C - Sistema di raccolta della polvere

D - Sistema di normalizzazione della pressione di contatto

La molla D agisce su una superficie che distribuisce il peso su tutto il pezzo mobile.

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Allegato 5

Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto

PREMESSA

Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quantitative dell'amianto.

La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attività di campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal decreto succitato.

1. REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO

Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nel settore.

2. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE

Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.

Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

3. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE

Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a dispersione di energia, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.

Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

4. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI DI MASSA

Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.

Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.

5. CONTROLLI DI QUALITÀ PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO NELL'ARIA E/O IN CAMPIONI MASSIVI

Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dal Centro nazionale delle ricerche - Istituto trattamento minerali - e dal Coordinamento tecnico interregionale.

a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualità sui laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto

I programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo di verificare l'idoneità dei laboratori che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.

Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualità coordinati dagli Istituti centrali (Istituto superiore di sanità, Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Consiglio nazionale delle ricerche) e dal Coordinamento tecnico interregionale.

Tali programmi si svolgeranno con periodicità che sarà definita mediante apposita circolare del Ministero della sanità.

I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:

- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);

- diffrattometria a raggi X (DXR);

- microscopia elettronica a scansione (SEM);

- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).

Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:

- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;

- preparazione e scelta dei campioni;

- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;

- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;

- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore;

- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;

- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da parte degli Istituti cntrali e del Coordinamento tecnico interregionale che ne informeranno il Ministero della sanità, Dipartimento della prevenzione e dei farmaci.

Saranno altresì messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attività analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sarà considerato congiuntamente alla qualità delle misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.

b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):

Laboratorio Polveri e Fibre Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Via Fontana Candita, 1 - 00040 Monte Porzio - Roma.

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):

Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):

Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):

Istituto Trattamento Minerali Consiglio Nazionale delle Ricerche

Via Bolognola, 7 - 00138 Roma

Microscopia elettronica a scansione (SEM):

Laboratorio di Ultrastrutture Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):

C.N.R. Istituto Trattamento Minerali

Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.

L'organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse metodologie analitiche, verrà definita attraverso la preparazione di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della sanità.

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D.L. 17 giugno 1996, n. 321
Disposizioni urgenti per le attività produttive
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1996, n. 140.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 421 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 190).Lo stesso art. 1 ha inoltre disposto che restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 18 dicembre 1995, n. 532, D.L. 16 febbraio 1996, n. 62 e D.L. 12 aprile 1996, n. 201.

 

 

5. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (6).

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(6)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 12 dicembre 2002, n. 273.


D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato
(artt. 12, 21, 24)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.

 

12. Consiglio di amministrazione.

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede (12).

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti (13).

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico (14).

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

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(12)  Comma così modificato dall'art. 39-vicies sexies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era stata peraltro disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppressa dalla relativa legge di conversione.

(13)  Periodo aggiunto dall'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(14)  Comma così modificato dall'art. 1-decies, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

21. Amministrazione straordinaria.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento (19).

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

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(19)  Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

24. Contributi dello Stato.

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese (20).

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(20)  Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1148 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In precedenza il presente articolo era stato modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, poi dall'art. 2, L. 21 dicembre 1999, n. 513 ed infine dall'art. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 345. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale) il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo, dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 10 giugno 1999, n. 239 e il D.M. 21 dicembre 2005.

 


D.M. 4 settembre 1996
Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1996, n. 220.

(2)  Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 6, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'aquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Ritenuto che, ai fini della applicazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

 

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, sono i seguenti:

1) Albania (3)

2) Algeria

3) Argentina

4) [Armenia] (4)

5) Australia

6) Austria

7) [Azerbajan] (5)

8) Bangladesh (6)

9) Belgio

10) Bielorussia

11) Brasile

12) Bulgaria

13) Canada

14) Cina

15) Corea del Sud

16) Costa d'Avorio

17) Croazia

18) Danimarca

19) Ecuador

20) Egitto

21) Emirati Arabi Uniti (7)

22) Estonia (8)

23) Federazione Russa

24) Filippine

25) Finlandia

26) Francia

27) [Georgia] (9)

28) Germania

29) Giappone

30) Grecia

31) India

32) Indonesia

33) Irlanda

34) Israele (10)

35) Jugoslavia

36) Kazakistan

37) [Kirghistan] (11)

38) Kuwait

39) Lituania (12)

40) Lussemburgo

41) Macedonia

42) Malta

43) Marocco

44) Mauritius

45) Messico

46) Norvegia

47) Nuova Zelanda

48) Paesi Bassi

49) Pakistan

50) Polonia

51) Portogallo

52) Regno Unito

53) Repubblica Ceca

54) Repubblica Slovacca

55) Romania

56) Singapore

57) Slovenia

58) Spagna

59) Sri Lanka

60) Stati Uniti

61) Sud Africa (13)

62) Svezia

63) [Tadzhikistan] (14)

64) Tanzania

65) Thailandia

66) Trinidad e Tobago

67) Tunisia

68) Turchia

69) [Turkmenistan] (15)

70) Ucraina

71) Ungheria

72) [Uzbekistan] (16)

73) Venezuela

74) Vietnam (17)

75) Zambia.

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(3)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(4)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(5)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(6)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(7)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 25 marzo 1998 (Gazz. Uff. 16 aprile 1998, n. 88). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(8)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(9)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(10)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1999, n. 25). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(11)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(12)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2000, n. 38). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(13)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 17 giugno 1999 (Gazz. Uff. 27 luglio 1999, n. 174). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

(14)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(15)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(16)  Stato eliminato dall'art. 1, D.M. 14 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19).

(17)  Stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 17 giugno 1999 (Gazz. Uff. 27 luglio 1999, n. 174). Conseguentemente si è provveduto alla rinumerazione del presente elenco.

 


L. 17 ottobre 1996, n. 534
Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali
(artt. 1, 7-8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1996, n. 248.

 

1.  1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1 (3).

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(3)  La tabella delle istituzioni culturali prevista dal presente articolo è stata approvata, per il triennio 2000-2002, con D.M. 31 luglio 2000 (Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206); per il triennio 2003-2005, con D.M. 18 agosto 2003 (Gazz. Uff. 24 settembre 2003, n. 222); per il triennio 2006-2008, con D.M. 12 maggio 2006 (Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121).

 

7.  1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.

 

8.  1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

 


D.L. 21 ottobre 1996, n. 536
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1996, n. 248.

(2) Convertito in legge dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 648 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300).

 

1.  1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.

2. ... (3).

3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1° ottobre 1996.

4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica (4).

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , è rideterminato in lire 9.103 miliardi.

6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(3)  Sostituisce il comma 11-bis dell'art. 2, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(4)  Con Comunicato 4 luglio 2002 (Gazz. Uff. 4 luglio 2002, n. 155) è stato determinato l'àmbito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

 


L. 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, co. 127; 3, co. 158-159)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

 

Articolo 1

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

Articolo 3

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione (416).

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(416)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

 

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

 


D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50). Modifiche ed integrazioni al presente decreto erano state disposte dal D.L. 11 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8), non convertito in legge, le cui disposizioni sono state recepite nella legge di conversione del presente provvedimento.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

 

1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (3);

b) ... (4);

c) ... (5) (6);

d) ... (7).

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , le parole «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti «260 miliardi annui» e dopo le parole: «di redditi da pensione» sono inserite le seguenti: «e da lavoro dipendente». All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis (8).

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta (9).

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute (10).

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma (11).

5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotta dall'articolo 11, comma 3, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993 (12).

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (13).

b) ... (14).

7. ... (15).

8. ... (16).

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(3)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(4)  Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 16 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione.

(6)  Modifica l'art. 69, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(7)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(8)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 16 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione.

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 198 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7, sollevata in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché, agli articoli 116 e 119 della Costituzione.

(11)  Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per le modalità di cui al presente comma, vedi il D.M. 22 marzo 1997.

(12)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(13)  Inserisce un comma, dopo il quarto, all'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(14)  Modifica l'art. 25, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(15)  Sostituisce l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(16)  Modifica il comma 2 dell'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

1-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane (17).

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(17)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (18).

b) ... (19).

c) ... (20).

c-bis) ... (21).

c-ter) ... (22).

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) ... (23).

1) ... (24).

2) ... (25).

e) ... (26).

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno (27).

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.

8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: «cessioni di» sono inserite le seguenti: «prodotti editoriali di antiquariato,»;

b) nel comma 6 le parole: «di prodotti editoriali di antiquariato,» sono soppresse (28).

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota (29).

9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle seguenti: «commi settimo e ottavo» (30).

10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

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(18)  Modifica l'art. 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(19)  Modifica l'art. 7, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(20)  Abroga il n. 10 dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(21)  La lettera c-bis), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997 n. 30, modifica l'art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(22)  La lettera c-ter), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 34, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(23)  Numero aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma 1, lett. c), dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(24)  Sostituisce il comma 7 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(25)  Il numero che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge due commi dopo il settimo all'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(26)  Modifica il n. 1 e sostituisce il n. 114 della tab. A, parte terza, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(27)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(28)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(29)  Le condizioni e le modalità di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 14 marzo 1998.

(30)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.

1. ... (31).

1-bis. ... (32).

2. ... (33).

3. ... (34).

4. ... (35).

5. ... (36).

6. ... (37).

7. ... (38).

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione» (39).

9. ... (40).

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,».

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni» (41).

11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «(legge 19 ottobre 1991, n. 349)» sono aggiunte le seguenti: «e di prodotti fitosanitari» (42).

12. ... (43).

13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea è sostituito dalla seguente: «c) conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale (44).

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (45);

b) ... (46);

c) ... (47).

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (48);

b) ... (49).

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(31)  Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2645-bis al codice civile.

(32)  Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge in fine un comma all'art. 2668 del codice civile.

(33)  Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il numero 4) del comma 1 dell'art. 2659 del codice civile.

(34)  Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2825-bis al codice civile.

(35)  Modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge l'articolo 2775-bis al codice civile.

(36)  Aggiunge in numero 5-bis) all'articolo 2780 del codice civile.

(37)  Aggiunge un comma all'art. 72, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(38)  Aggiunge il n. 2-bis) all'art. 29, L. 25 giugno 1943, n. 540.

(39)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(40)  Il numero che si omette, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il n. 4 del comma 1 dell'art. 106, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

(41)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(42)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(43)  Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 13, comma 2-bis, della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, e l'art. 7, comma 1, della tabella relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo.

(44)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(45)  Modifica l'art. 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(46)  Modifica l'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(47)  Aggiunge la nota II-ter all'art. 1 della tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(48)  Modifica l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

(49)  Modifica la nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

 

4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (50);

b) ... (51);

c) ... (52);

d) ... (53);

e) ... (54);

f) nell'art. 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per un mese» (55).

1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993 (56).

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo (57).

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

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(50)  Modifica l'art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(51)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il comma 8 dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(52)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce con un unico comma i commi 1 e 2 dell'art. 55, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(53)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(54)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, peraltro già sostituito dalla precedente lettera d).

(55)  Modifica il comma 1 dell'art. 57, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(56)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(57)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

5. Disposizioni in materia di riscossione.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (58);

b) ... (59);

c) ... (60);

d) ... (61);

e) ... (62);

f) ... (63).

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernenti la regolamentazione del settore (64).

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) ... (65);

a) ... (66);

b) ... (67);

b-bis) ... (68);

b-ter) ... (69);

c) ... (70);

d) ... (71);

e) ... (72).

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

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(58)  La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 26, comma 1, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(59)  Modifica l'art. 31, comma 1, lett. c), D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(60)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 34, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(61)  Aggiunge il comma 8-bis all'art. 61, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(62)  Modifica l'art. 62, comma 4, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

(63)  La lett. f) è stata soppressa dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(64)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(65)  Lettera premessa alle altre dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa aggiunge un comma all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(66)  Modifica l'art. 28, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(67)  Modifica l'art. 30, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(68)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa sostituisce il comma secondo dell'art. 52, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(69)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma primo dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(70)  La lett. c), sostituita dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma secondo dell'art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(71)  Sostituisce il primo comma dell'art. 78, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(72)  Aggiunge l'art. 91-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

5-bis. Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni (73).

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(73)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

5-ter. Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici (74) (75).

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(74)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(75)  Comma così modificato dall'art. 37, L. 8 maggio 1998, n. 146.

 

6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

1. [Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento (76)] (77).

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze (78).

3. ... (79).

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 (80).

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati (81).

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 , e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972 , continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-bis. ... (82).

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(76)  Con D.M. 11 aprile 1997 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 110) è stato determinato il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento di cui al presente comma. L'art. 1 dello stesso decreto ha stabilito che copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti sia spedita, a cura dell'ufficio giudiziario procedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, alla direzione regionale delle entrate competente secondo l'ultimo domicilio fiscale del soggetto passivo d'imposta. L'art. 2 ha, inoltre, disposto che:

a) per il versamento delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, siano istituiti i codici tributo:

1350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposte sui redditi;

6350 - somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno - imposta sul valore aggiunto;

b) il pagamento delle somme sia eseguito, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, presso il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del soggetto sottoposto a procedimento penale;

c) il versamento sia unico per ciascun codice tributo senza distinzione degli anni per i quali si effettua il pagamento;

d) il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamenti sia l'anno in cui si versano le somme.

Con D.M. 16 settembre 1997 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1997, n. 237) è stato determinato il contenuto della dichiarazione e le modalità di versamento del risarcimento del danno previsto dal presente comma, relativamente ai tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. L'art. 1 del suddetto decreto ha stabilito che copia della dichiarazione e dell'attestazione dei versamenti sia spedita, a cura dell'ufficio giudiziario procedente, entro trenta giorni dalla ricezione degli originali, all'ufficio finanziario territorialmente competente in relazione al luogo ove si è instaurato il procedimento penale. L'art. 2, ha, inoltre, disposto che:

a) il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi gestiti dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette, venga effettuato presso la direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio;

b) Il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario, relativamente ai tributi riscossi a cura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venga effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale intestato al contabile del contenzioso presso l'Ispettorato compartimentale competente per territorio.

(77)  Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

(78)  Lo schema di convenzione di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 5 maggio 1999, n. 103).

(79)  Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce, a sua volta, il comma 114 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(80)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(81)  Comma così modificato della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(82)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 3, comma 206, sostituisce il comma 207 e aggiunge il comma 208-bis alla L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

6-bis. Proroga dei termini.

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 , sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (83).

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(83)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

6-ter. Incremento del Fondo per l'occupazione.

1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (84).

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(84)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo (85).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto (86) (87).

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(85)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento.

(86)  La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 198 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7, sollevata in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché, agli articoli 116 e 119 della Costituzione.

(87)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana.

 

Capo II

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

8. Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa.

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi (88).

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma (89).

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di autonomie (90) (91).

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(88)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 421 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, sollevate in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(89)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 16 gennaio 1997 e il D.M. 23 gennaio 2001. Vedi, anche, l'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 66, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(90)  Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(91)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 421 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, sollevate in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. Trasferimento dei fondi agli enti locali.

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e a partire dal 1° novembre per la terza rata (92).

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , entro il 31 luglio 1997;

c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997 (93);

c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997 (94).

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9 (95).

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». [Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997] (96).

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

9-bis. All'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: «enti in stato di dissesto finanziario» sono aggiunte le seguenti: «sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3» (97).

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili (98).

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(92)  Comma così modificato dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(93)  Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 21 febbraio 2002.

(94)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(95)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.

(96)  Periodo soppresso dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(97)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(98)  Per la proroga delle disposizioni previste dal presente art. 9, vedi l'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

10. Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: «antirosolia, antiparotite» è aggiunta la seguente: «, antipertosse» (99).

2. ... (100).

2-bis. ... (101).

3. ... (102).

4. ... (103).

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 (104).

4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato (105).

5. ... (106).

5-bis. ... (107).

5-ter. ... (108).

6. ... (109).

6-bis. ... (110).

7. ... (111).

8. ... (112).

8-bis. ... (113).

8-ter. ... (114).

8-quater. ... (115).

8-quinquies. ... (116).

8-sexies. ... (117).

8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 (118).

9. ... (119).

10. ... (120).

10-bis. ... (121).

10-ter. ... (122).

11. ... (123).

11-bis. ... (124).

12. ... (125).

13. ... (126).

13-bis. ... (127).

13-ter. ... (128).

13-quater. ... (129).

13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997 (130).

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(99)  Comma così inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(100)  Sostituisce il comma 53 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n, 662.

(101)  Il comma 2-bis è stato aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma 126 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(102)  Modifica il comma 117 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(103)  Il comma 4, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce con i commi 173, 173-bis, 173-ter e 173-quater l'originario comma 173 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(104)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(105)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(106)  Modifica il comma 19 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(107)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 38 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(108)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, un periodo al comma 46 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(109)  Modifica il comma 115 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(110)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce la lett. f) del capoverso 7 del comma 60 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(111)  Modifica il capoverso 18 del comma 60 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(112)  Sostituisce il comma 62 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(113)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 65 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(114)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica i commi 65 68 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(115)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 69 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(116)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(117)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30 modifica il comma 106 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(118)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(119)  Sopprime il comma 172 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(120)  Modifica il comma 177 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(121)  IL comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, un periodo al comma 177 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(122)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il comma 196 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(123)  Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(124)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, inserisce il comma 47-bis all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(125)  Modifica il comma 53 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(126)  Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(127)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 173 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(128)  IL comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 175 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(129)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma 215, lett. c), dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(130)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

10-bis. Modifiche alla legge di bilancio.

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 , il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282». La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 (131).

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(131)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

10-ter. Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli.

1. ... (132).

2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è elevata al 10 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , né si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.

5. ... (133) (134).

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(132)  Aggiunge un comma, dopo il sesto, all'art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(133)  Aggiunge un comma all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

(134)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996.

1. ... (135).

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(135)  Sostituisce il comma 4 dall'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 551. Nello stesso tempo il comma che si omette ha abrogato il D.L. 21 novembre 1996, n. 590, non convertito in legge.

 

12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego.

1. ... (136).

2. ... (137).

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997 (138) (139).

4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186 (140).

5. ... (141).

5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 , continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'Amministrazione di provenienza (142).

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(136)  Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(137)  Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(138)  Per l'ulteriore differimento del termine non oltre il 31 dicembre 1998, vedi l'art. 39, comma 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(139)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(140)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(141)  Comma soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(142)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

13. Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

1. ... (143).

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(143)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (144) (145).

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate (146) (147).

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma (148) (149).

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (150).

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

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(144)  Comma così modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(145)  La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.

(146)  Comma aggiunto dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(147) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 343 (Gazz. Uff. 2 novembre 2006, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione.

(148)  Vedi il D.M. 1° ottobre 2002, con il quale sono state stabilite le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui al presente comma.

(149)  La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.

(150)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

15. Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione.

1. ... (151).

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(151)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

16. Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

 

17. Credito agevolato all'editoria.

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali (152).

1-ter. ... (153).

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(152)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(153)  Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, tre periodi al comma 194 dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

18. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , come sostituito dal D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi a all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 (154).

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(154)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.

 

19. Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria.

[1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1] (155).

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(155)  Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

 

20. Modifica dell'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (156).

1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 , introdotto dall'art. 2, comma 16-bis, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

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(156)  Rubrica così sostituita con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.

 

21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale.

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 , resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .

 

22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli.

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

 

23. Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 ella legge 22 dicembre 1986, n. 910 .

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910 . I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

 

24. Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali.

1. ... (157).

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(157)  Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge 3 periodi all'art. 89, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

25.  ... (158).

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(158)  Soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

26. Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia.

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi è destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi (159).

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(159)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8.

 

27. Disposizioni in materia previdenziale.

1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal decreto 5 agosto 1994 , del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 . La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 (160).

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e di cui all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI (161).

2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997 (162).

2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 (163).

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 , per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 , provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo (164).

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258 miliardi si provvede (165):

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 ;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis (166).

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996 .

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(160)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 4, commi da 17 a 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(161)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 4, commi da 17 a 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(162)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(163)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(164)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(165)  Alinea così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(166)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

28.  ... (167).

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(167)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Vedi, anche, l'art. 17, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

29. Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati.

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (168).

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 (169) e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente (170).

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione (171).

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi (172).

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico (173);

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefìci indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefìci sono revocati di diritto (174).

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (175). Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7 (176).

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(168)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(169)  Per la concessione del contributo oltre la data del 30 settembre 1997, vedi il D.L. 25 settembre 1997, n. 324.

(170)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(171)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(172)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(173)  Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 25 settembre 1997, n. 324.

(174)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(175)  Periodo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

(176)  Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

29-bis. Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

1. È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni (177).

2. A valere sul «Fondo» di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo (178).

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione (179).

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis (180).

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(177)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194.

(178)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194.

(179)  I criteri e le procedure di cui al presente comma sono stati determinati con D.M. 24 luglio 1997 e con D.M. 2 giugno 1998.

(180)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

29-ter. Disposizioni in materia di lotterie.

1. In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , e successive modificazioni.

3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario (181).

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(181)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

29-quater. Integrazione del Fondo occupazione.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (182).

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(182)  Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

 

30. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 25 marzo 1997, n. 67
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (Gazz. Uff. 24 maggio 1997, n. 119).

 

3. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale.

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti (10).

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (11) (12).

4... ... (13).

4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità (14).

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997 (15).

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata. Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare (16).

9. [Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni (18)] (19).

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(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135. Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il D.M. 19 marzo 1999, n. 147.

(12)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.

(13)  Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, sostituisce il comma 21 dell'art. 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.

(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135. Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il D.M. 19 marzo 1999, n. 147.

(16)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, e poi dal comma 1143 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il D.M. 19 marzo 1999, n. 147.

(17)  Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno.

(18)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135. Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il D.M. 19 marzo 1999, n. 147 e l'art. 4, commi 42, 43 e 44, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(19)  Comma abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso art. 27.

 


L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(art. 17, co. 120)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

 

Articolo 17

……

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta (218).

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(218)  Con D.M. 31 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265) è stata concessa, all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta, l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale.

 


D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173
Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1997, n. 143, S.O.

(2)  Il presente decreto è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Succcessivamente l'abrogazione degli allegati da IV a VI è stata confermata dall'art. 32, Reg. 13 luglio 2007, n. 7.

(3)  Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 26, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

 


D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
(art. 8, co. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000, l'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 1, comma 2-sexies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'art. 34, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 2, comma 48, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

8. Adempimenti successivi.

….

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno (16).

……

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(16)  Comma così modificato dal comma 418 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
(art. 17)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

 

 

Capo III

Disposizioni in materia di riscossione (33)

Sezione I

Versamento unitario e compensazione

17. Oggetto.

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (34).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (35);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche] (36);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (37);

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (38);

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (39) (40).

2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633] (41) (42).

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(33)  Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.

(34)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2. In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000.

(35)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(36)  Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

(37)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(38)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342. Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI.

(39)  Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, con la decorrenza in essi indicata. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(40) Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Per l'ulteriore modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

(42)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 17 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005; per l'anno 2006, l'art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006; per l'anno 2007, l'art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264
Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1.  1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 , di seguito denominato «decreto», sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

 

2.  1. È soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.

2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale è costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

 

3.  1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

 

4.  1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, è soppressa la Direzione generale delle pensioni.

2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale (2).

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(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216.

 

5.  1. È soppressa la Direzione generale del contenzioso.

2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali è svolta attività di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

 

6.  1. È istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.

2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge 18 febbraio 1997, n. 25 , la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attività relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

 

7.  1. È istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

 

8.  1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

 

9.  1. È istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

a) studio e sviluppo tecnico;

b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

d) emanazione della relativa normativa tecnica.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

 

10.  1. È istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

 

11.  1. È istituita la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 22 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali.

 

 12.  1. È istituita la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 23 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza di volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni.

 

13.  1. Al fine di attribuire a singole Direzioni generali competenza esclusiva in ordine ad alcune attività e materie omogenee, purché non facenti parte integrante di un sistema d'arma, le relative funzioni sono così concentrate:

a) alla Direzione generale degli armamenti terrestri quelle riferite a: munizioni; sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; mezzi ruotati, cingolati e blindati;

b) alla Direzione generale degli armamenti aeronautici quelle riferite ai carbolubrificanti;

c) alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate quelle relative a: radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi; materiali delle trasmissioni; sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale; sistemi informatici.

 

14.  1. È istituita la Direzione generale dei lavori e del demanio. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 26 del decreto, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 9.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale del lavoro, del demanio e dei materiali del genio.

 

15.  1. È istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali (3).

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(3)  Per la soppressione della Direzione generale di commissariato e dei servizi generali vedi l'art. 2, D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216. Successivamente la suddetta Direzione generale è stata ripristinata dal comma 897 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

16.  1. ... (4).

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(4)  Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478.

 

17.  1. Le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a princìpi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti (5).

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(5)  Le strutture ordinative del Ministero della difesa di cui al presente articolo sono state disciplinate:

- con D.M. 23 dicembre 1997, per l'Ufficio di Gabinetto e l'ufficio del segretario generale;

- con D.M. 26 gennaio 1998

, per l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale degli armamenti terrestri;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale per il personale civile;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale per gli armamenti navali;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale degli armamenti aeronautici;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale dei lavori e del demanio;

- con D.M. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

- con D.M. 1° aprile 2006, per la Direzione generale per il personale militare della Difesa (Persomil);

- con D.M. 1° aprile 2006, per la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della difesa (Previmil);

- con D.M. 10 aprile 2006, per la Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi);

- con D.M. 10 aprile 2006, per la Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa (Commidife).

 

 


 

D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177.

(2)  Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stato reso noto che in data 2 marzo 2006 è stato adottato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), consultabile sul sito internet www.enac-italia.it. Con Comunicato 7 luglio 2007 (Gazz. Uff. 7 luglio 2007, n. 156) è stato reso noto che in data 24 maggio 2007 è stata adottata la 1° edizione del Regolamento «Servizio informazioni aeronautiche» dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico e diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 48, 49, 50 e 52, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il prescritto parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

1. È istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'E.N.A.C. è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'E.N.A.C. è trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.

 

2. Funzioni.

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;

g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile (4).

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(4)  Con D.P.C.M. 26 novembre 1999 è stata determinata la dotazione organica, ed individuati i beni e le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile.

 

3. Contratto di programma.

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale (5).

2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'articolo 2, in particolare, disciplina:

a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico.

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(5)  Con Del.CIPE 22 giugno 2000 (Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206) è stato approvato lo schema del contratto di programma di cui al presente comma.

 

4. Organi dell'Ente.

1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 . Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di quattro anni con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale (6).

5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione (7).

6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 13.

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(6)  Comma così modificato dal comma 3-ter dell'art. 4, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-quater dello stesso articolo.

(7)  Comma aggiunto dal comma 3-ter dell'art. 4, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-quater dello stesso articolo.

 

5. Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .

2. L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

6. Statuto.

1. Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica (8).

2. Lo statuto, in particolare, stabilisce:

a) le ulteriori cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7;

b) l'articolazione territoriale dell'Ente;

c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;

d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;

e) i princìpi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;

f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente;

h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti;

i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

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(8)  Lo statuto dell'E.N.A.C. è stato approvato con D.M. 3 giugno 1999 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289).

 

7. Fonti di finanziamento.

1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

d) proventi derivanti da entrate diverse.

 

8. Patrimonio.

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali (9).

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

4. [L'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro della difesa] (10).

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(9) Con D.Dirett. 27 luglio 2007 (Gazz. Uff. 13 settembre 2007, n. 213) è stato disposto il conferimento dei beni mobili ed immobili al patrimonio dell'E.N.A.C.

(10)  Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

9. Ordinamento contabile.

1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'E.N.A.C. È prevista altresì l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione (11).

2. All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'E.N.A.C. è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni e integrazioni.

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(11)  Con D.M. 3 agosto 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278, S.O.) è stato approvato il regolamento amministrativo contabile dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

 

10. Personale.

1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti «ad personam», di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297 , ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.

 

11. Vigilanza governativa.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C.

2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;

b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;

d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).

3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.

4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.

 

12. Esenzioni fiscali.

1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.

 

13. Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione.

1. Nel rispetto dei princìpi e della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali e tenuto conto della razionalizzazione del comparto dell'aviazione civile, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita una Commissione di studio per la elaborazione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'insediamento, delle modifiche del codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonché per il recepimento della normativa tecnica ICAO. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica composta da tre funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

 

14. Norme transitorie e finali.

1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.

2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.

4. Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994-1997, già concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.

 

15. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 L. 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186.

 

4. Programmi del settore aeronautico.

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale (4).

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(4)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 43 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 885 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(artt. 4, 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (11).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001 e l'Acc. 3 febbraio 2005.

 

Capo III - Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

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(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  v. nota 13

 


D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332
Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


Ordinanza Interno 28 settembre 1997, n. 2668
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi
sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria
(artt. 13-14, 17)

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(G.U. n. 228 del 28.09.1997)

 

Art. 13

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300 milioni (1).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei comuni indicati all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 (2).

___________________

(1) Modificato dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 2694/97. Con l’art. 1, comma 1 dell’Ordinanza n. 2728/97 il termine del

31 dicembre 1997 è stato prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all’articolo 1,

commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all’articolo

1, comma 1 le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di

sgombero per inagibilità totale o parziale. Tale ultimo termine del 31.12.98 è stato ulteriormente prorogato al 30

giugno 1999 dall’art.2, comma 1, dell’Ordinanza n. 2908/98.

(2) Aggiunto all’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza n. 2706/97.

 

Art. 14 (1)

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (2).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati e ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25 bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all’art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza.

4. I redditi dei fabbricati delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

5. Per gli Uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della presente ordinanza, nonché per gli altri Uffici finanziari, limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998. Analogamente, per i concessionari della riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdizionali ed amministrative.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7, provvedono le Regioni.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, dell’Ordinanza n. 2694/97.

(2) Con l’articolo 2, comma 1 dell’Ordinanza n. 2728/97 il termine del 31 dicembre 1997 è stato prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1 le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Tale ultimo termine del 31.12.98 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999 dall’art.3, comma 2, dell’Ordinanza n. 2908/98.

 

Art. 17

1. Per gli adempimenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 è assegnata al Commissario delegato per gli interventi nella regione Marche la somma complessiva di lire 15 miliardi ed al Commissario delegato per gli interventi nella regione Umbria la somma complessiva di lire 23 miliardi.

2. I Commissari delegati provvedono alla ripartizione delle somme loro assegnate per gli adempimenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 sulla base dell’accertamento delle prime esigenze nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.

3. Le somme di cui al comma 1 sono accreditate ai Commissari delegati per gli interventi nelle regioni Marche ed Umbria su contabilità speciali all’uopo istituite.


D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente il riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite servizio postale, l'eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

1. Opzione e revoca.

1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3).

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(3)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 4, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

2. Obbligo di comunicazione.

1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (4).

3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

 

3. Durata dell'opzione.

1. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

4. Società controllanti e controllate.

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, restano ferme le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (5), relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate.

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(5)  Riportato al n. I.

 

5. Norma finale.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

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(6)  Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 


D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(artt. 2, 5, 7, 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

(2)  Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al presente decreto, vedi il D.M. 23 luglio 1998. Sulla regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari vedi l'art. 24, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

2. Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

1. ... (8).

2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, né la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.

3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti (9).

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(8)  Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 4-bis all'art. 42, D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917.

(9) Comma così modificato dal comma 19 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 20 dello stesso articolo.

 

 

TITOLO II

Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

 

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

1. [Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma] (12).

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico (13).

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 (14).

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi (15).

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (16).

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi (17).

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(12)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(13)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 15.

(14)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e poi dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 15.

(16)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(17)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

 

7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico (28).

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (29);

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 ;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (30);

e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito (31).

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 . Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma (32).

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo (33).

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta (34).

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (35). Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (36).

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione (37).

15. [Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto] (38).

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi (39).

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 (40) (41).

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(28)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 16.

(29)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

(30)  Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e poi dal comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 16.

(31)  Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(32)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Per le modalità ed i criteri di attuazione del presente comma vedi il D.M. 9 giugno 1998.

(33)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(34)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

(35)  Periodo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

(36)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.

(37)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

(38)  Comma abrogato dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 9.

(39)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

(40)  Comma così modificato dall'art, 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Vedi, anche, il D.M. 22 maggio 1998.

(41)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

9. Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria (48).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (49).

4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 , come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento (50).

5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo (51).

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(48)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 26, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 9 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(49)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(50)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dal comma 10 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(51)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi il D.M. 16 dicembre 1999, n. 546.

 

 


PROVVEDIMENTO ISVAP - 1 dicembre 1997, n. 735
Piano dei conti  che le imprese di  assicurazione e riassicurazione
devono adottare nella loro  gestione a decorrere dall'esercizio 1998
(solo titolo)

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(1) mPubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1997, n. 289 s.o.


 

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(artt. 10, 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Sezione II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

 

10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17);

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» (18).

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato (19).

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 (20).

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1 (21).

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (22).

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(17)  In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

(18)  Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(19)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1988, n. 287).

(20)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(21)  Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(22)  Per la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale vedi la L. 25 giugno 2003, n. 155.

 

 

13. Erogazioni liberali.

1. ... (26).

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114 (27).

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(26)  Modifica l'art. 13-bis, commi 1 e 3, l'art. 65, comma 2, l'art. 110-bis, comma 1, l'art. 113, comma 2-bis e l'art. 114, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(27)  La disciplina delle erogazioni liberali prevista dal presente articolo è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

 


D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
(artt. 27, 35, 39, 43, 47, 55)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.

 

27. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 , anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

35. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:

1) come direttore, punti 1,00 per anno;

2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.

c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00 (3).

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

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(3)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

 

39. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23;

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

43. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

 

47. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno (5);

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno (6).

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

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(5)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1998, n. 96.

(6)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

 

55. Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera; 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50 (8);

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

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(8)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(artt. 5-8, 11, 11-bis, 16, 45, 52, 53)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

 

5. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425 (24) (25).

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(24)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 è stato poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(25)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

 

6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) [delle riprese di valore su crediti verso la clientela] (26), f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) [delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora] (27), o) degli altri oneri di gestione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria (28).

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:

a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;

b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

e la somma:

d) degli oneri finanziari;

e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (29).

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1 (30).

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela (31).

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1, senza l’applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell’ultimo periodo del medesimo comma 1 (32).

5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia (33) (34).

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(26)  Lettera abrogata dall'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso art. 2.

(27)  Lettera abrogata dall'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso art. 2.

(28)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107), dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto e dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 15-bis.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(30) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 15-bis.

(31)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso art. 2.

(32) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 15-bis.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(34)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 gennaio 2005, n. 21 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera

b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

 

8. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente (37) (38).

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(37)  La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

(38) {Testo nota 278}

La Corte costituzionale, con ordinanza 18-26 giugno 2007, n. 242 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione; inoltre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; infine ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero provvedimento sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

 

11. Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (50);

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (51);

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (52);

b) non sono ammessi in deduzione:

1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (53) (54);

2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i)e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (55);

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a) (56), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi (57);

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze (58).

1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (59).

2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1 (60).

3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (61).

4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione (62).

4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (63).

4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (64).

4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 (65).

4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale (66) (67).

4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita (68).

4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo (69).

4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati (70).

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (71) (72).

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(50) Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 15-bis.

(51) Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 15-bis.

(52)  Lettera prima modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi sostituita dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 1, comma 347, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 348 dello stesso art. 1, ed infine così sostituita dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, i commi 267, 268 e 269 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(53)  Numero così sostituito dal comma 347 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 348 dello stesso articolo 1.

(54)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera

c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

(55)  Numero così sostituito dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In precedenza il presente numero era stato modificato dall'art. 6, comma 10, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(56)  Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(57) v. testo nota n. 54

(58) v. testo nota n. 54

(59)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(60)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(61)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 17. Sui limiti di applicabilità e per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(62)  L'originario articolo 11, già modificato dall'art. 7, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 è stato così sostituito, dagli attuali articoli 11 e 11-bis, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(63)  Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del suddetto art. 16. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 347 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 348 dello stesso articolo 1.

(64)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(65)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(66)  Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del suddetto art. 16. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(67)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

(68)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 347, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 348 dello stesso articolo 1 e poi così modificato dall'art. 11-ter, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 11-ter.

(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 347, L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza indicata nel comma 348 dello stesso articolo 1 e poi così sostituito dall'art. 11-ter, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 11-ter.

(70) Comma aggiunto dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(71) Comma aggiunto dal comma 266 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-26 giugno 2007, n. 242 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione; inoltre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; infine ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero provvedimento sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

 

16. Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento (77).

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (78).

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(77)  Comma così sostituito prima dall'art. 9, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(78)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

45. Disposizioni transitorie.

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento (127).

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento (128) (129).

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000 (130).

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000 (131) (132).

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(127)  Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107), poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) ed infine nuovamente così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 7 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 1 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dal comma 509 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 118 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 390 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(128)  Comma così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 18 dello stesso articolo 6.

(129)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 gennaio 2005, n. 21 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera

b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

(130)  Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107). Vedi, anche, il D.M. 5 maggio 1998.

(131)  Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107). Vedi, anche, il D.M. 5 maggio 1998.

(132)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

 

52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi (143).

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (144).

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , a prescindere dagli àmbiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse (145);

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] (146) (147).

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(143)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(144)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(145)  Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(146)  Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(147)  Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

 

53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto (148).

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

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(148)  Periodo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107). In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 9 marzo 2000, n. 89 e il D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

 


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 12)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi (28).

2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione (29).

2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (30).

2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali (31).

3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

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(28)  Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 8-ter dell'art. 1 del citato D.L. n. 262 del 2006.

(29) Comma aggiunto dal comma 8-bis dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8-ter dello stesso articolo 1.

(30) Comma aggiunto dal comma 8-bis dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8-ter dello stesso articolo 1.

(31) Comma aggiunto dal comma 8-bis dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8-ter dello stesso articolo 1.


Ordinanza Ministero Interno 22 dicembre 1997, n. 2728
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria
(art.2)

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(G.U. n. 300 del 27.12.1997)

 

Art. 2

1. Il termine di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Ministero dell’interno delegato per il

coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

 

 

L. 23 dicembre 1997, n. 454
Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità
(art. 10)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303.

(2)  Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti contenute nella presente legge, vedi l'art. 24, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57.

 

10. Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefìci, quelle per l'erogazione dei benefìci stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie (31).

2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'àmbito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti (32).

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge (33).

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(31)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484.

(33)  Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti contenute nella presente legge, vedi l'art. 24, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57.


 

L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(artt. 39-40; 59, co. 34)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

 

30. Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa.

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , può, entro il 20 aprile 1998 (123), optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

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(123)  Termine fissato al 16 settembre 1999 dall'art. 15, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

40. Personale della scuola.

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999 (177). Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private (178).

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole (179).

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5 (180).

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

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(177)  Con D.M. 24 luglio 1998 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 264, S.O.) è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999.

(178)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedi, anche, l'art. 21, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(179)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 35, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 21, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 605 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(180) Vedi, anche, l'art. 21, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 

59. ….…

34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi (283).

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(283)  Comma così modificato prima dall'art. 34, L. 23 dicembre 1998, n. 448dall'art. 35, L. 23 dicembre 1999, n. 488 ed infine dal comma 746 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e i commi 139, 140 e 141 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


 D.L. 30 dicembre 1997, n. 457
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione
(artt. 4, 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1998, n. 49).

 

4. Trattamento fiscale.

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1 (13).

2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto (14).

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione (15).

2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma (16) (17).

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(13)  Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo e l'art. 8, L. 16 marzo 2001, n. 88.

(14)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 13, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145, comma 66, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30.

(16)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 28 dicembre 1999, n. 522.

(17)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 26 settembre 2000, n. 265, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

6. Sgravi contributivi.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (22). Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione (23).

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefìci medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo (24).

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(22)  Per l'interpretazione di quanto disposto nel presente periodo vedi l'art. 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472, come modificato dall'art. 2, comma 5, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(23)  Per la previsione di sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo vedi l'art. 9, L. 28 dicembre 1999, n. 522 e il comma 32 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 8, L. 16 marzo 2001, n. 88, l'art. 21, comma 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 34-sexies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(24)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 26 settembre 2000, n. 265, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 


D.L. 20 gennaio 1998, n. 4
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1998, n. 16 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (Gazz. Uff. 21 marzo 1998, n. 67), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. Disposizioni in materia di sostegno al reddito.

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 ai fini dei benefìci contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonché di 37 milioni di euro per il 2007 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione (2).

2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2007. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire (3).

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 (4).

4. La possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefìci di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'art. 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996 , il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'àmbito del predetto Fondo (5).

7. ... (6).

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(2)  Comma così modificato prima dall'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, poi dall'art. 62, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 78, comma 15, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 2, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 41, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 3, comma 135, L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 6-septies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 ed infine dal comma 1211 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(3)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52, e poi così modificato dall'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 62, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 78, comma 15, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 70 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dal comma 3 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal comma 136 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal comma 162 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 11 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68, come modificato dalla relativa legge di conversione e dal comma 1212 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(4)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52.

(5)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52.

(6)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52, modifica i commi 2 e 3 dell'art. 3, D.L. 19 maggio 1997, n. 129.


D.L. 30 gennaio 1998, n. 6
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(artt.  2-3, 10, 12, 14, 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 marzo 1998, n. 61 (Gazz. Uff. 31 marzo 1998, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 3-bis D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili (5).

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali (6).

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni (7). Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente (8).

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (9).

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 , e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3 (10).

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile (11).

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'O.M. 28 settembre 1997, [n. 2668] , completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

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(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(8)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 13 maggio 1999, n. 132 e, successivamente, così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 1 dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301) ha disposto che il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui alla presente lettera ricomprenda anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori. Vedi, anche, l'O.M. 3 agosto 2000.

(9)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

 

3. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area (12).

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15 (13).

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni e integrazioni (14).

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito (15) (16).

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4 (17).

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3 (18).

7. Il termine di cui all'articolo 7 , comma 2, dell'O.M. 28 settembre 1997, [n. 2668] è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefìci sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile (19) (20).

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(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(14)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(16)  Vedi, anche, l'art. 14, O.M. 3 agosto 2000.

(17)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61 e dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche il comma 2 dell'art. 42, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(18)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(19)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(20)  Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997.

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 , così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefìci previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (54) .

2. I benefìci già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

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(54)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

 

12. Misure a favore dei comuni.

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe (56).

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno (57).

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza (58) (59).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi , si provvede, quanto a lire 33 miliardi , mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , volta a finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi (60).

5. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997 (61).

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(56)  Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999.

(57)  Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999.

(58)  Vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999.

(59)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(60)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(61)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

 

14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi.

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (82).

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa (83).

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo (84).

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto (85).

4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale (86).

5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU , IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario (87).

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto , può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta (88).

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati (89).

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare (90).

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni (91) e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro (92). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto (93) (94).

14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998 (95) (96).

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci (97) (98).

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi (99).

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

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(82)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(83)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(84)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(85)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(86)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(87)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(88)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(89)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(90)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(91)  Per la proroga del termine vedi l'art. 6, O.M. 3 agosto 2000.

(92)  Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 3-septies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(93)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(94)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 3-octies, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, l'art. 6-ter, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e gli artt. 20 e 52, comma 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(95)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(96)  Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).

(97)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(98)  Per la proroga del termine di cui al comma 14-bis vedi, anche, l'art. 6, O.M. 24 febbraio 1999, e l'art. 1, O.M. 18 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301).

(99)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

 

15. Norma di copertura.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019 (100).

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 (101).

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. ... (102).

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono (103).

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale (104).

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 [n. 2694] , del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 [n. 2717] , è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva (105). La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo (106).

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria (107).

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

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(100)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(101)  Il D.P.C.M. 3 giugno 1999 (Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha così disposto:

«1. La ripartizione definitiva delle disponibilità rimanenti di cui all'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è la seguente: 65 per cento regione Umbria, 35 per cento regione Marche.

2. Le risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite nelle stesse proporzioni indicate al comma 1, ad eccezione di una quota pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001.

3. La rimanente disponibilità pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire dal 2001, verrà ripartita successivamente in modo da compensare eventuali squilibri risultanti dal costo effettivo degli interventi».

Successivamente il D.P.C.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 265) ha disposto che la rimanente disponibilità delle risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite d'impegno pari a lire 100 miliardi decorrente dal 2001 venga ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999. Il D.P.C.M. 20 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300) ha disposto che le risorse stanziate dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano ripartite nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999. Il D.P.C.M. 26 luglio 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183) ha disposto che le risorse finanziarie previste dall'art. 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengano ripartite in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche. Da ultimo il D.P.C.M. 17 settembre 2004 (Gazz. Uff. 24 settembre 2004, n. 225) ha disposto che le risorse finanziarie previste dall'art. 4, comma 176, tabella 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vengano ripartite in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche.

(102)  Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, aggiunge un periodo alla lett. b) del comma 203 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e modifica l'art. 10, comma 5, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

(103)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(104)  Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(105)  La percentuale di riduzione della quota interessi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal terremoto del 1997, è stata stabilita con D.M. 22 maggio 1998 (Gazz. uff. 6 giugno 1998, n. 130).

(106)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.

(107)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61.


D.L. 17 febbraio 1998, n. 23
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria
(artt. 2, 3, co. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 aprile 1998, n. 94 (Gazz. Uff. 14 aprile 1998, n. 86), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, ha così disposto: «2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche».

 

2. Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre l996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda (8) (9).

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(8)  Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con la presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77 della Costituzione.

 

3. Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (10).

3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione (11).

3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato (12).

4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (13) (14).

5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (15).

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(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94. Sull'applicabilità della disposizione contenuta nel presente comma vedi il comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.

(12)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.

(13)  Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.

(14)  La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con la presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77 della Costituzione.

(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.


D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38
Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 58.

 

9. Uffici centrali del bilancio.

1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 . Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 .

 


D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52
(art. 28)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

(2)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

(3)  In attuazione delle norme contenute nel presente decreto sono state approvate la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli emittenti, la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina dei mercati e la Del.Consob 1° luglio 1998, relativa alla disciplina degli intermediari. Con Provv. 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40, S.O.), sono state emanate le istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

 

20. Albo.

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco (127).

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(127)  Con Del.Consob 22 dicembre 1998, è stato istituito l'albo previsto dal comma 2 del presente articolo.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449
(artt. 1, 4, 4-bis, 6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

 

1. Prestazioni sociali agevolate.

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 (3).

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (4). Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis (5).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (6).

3-bis. Nell'àmbito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza (7).

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(3)  Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(4)  Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(5)  Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(6)  Le modalità attuative previste dal presente comma sono state individuate con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

4. Dichiarazione sostitutiva unica (14).

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni (15).

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima (16).

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto (17).

5. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate (18)] (19).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione (20).

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati (21).

8. Nell'àmbito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

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(14)  Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(15)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130. Vedi, anche, l'art. 10, comma 3 dello stesso decreto.

(17)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305.

(19)  Comma soppresso dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(20)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130. I modelli di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 29 luglio 1999 e con D.P.C.M. 18 maggio 2001.

(21)  Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

4-bis.  Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda (22).

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(22)  Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

6. Trattamento dei dati.

1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, ne altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito (27).

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(27)  Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 130)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

 

130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (72) (73).

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(72)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(73)  La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143
Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109.

(2)  Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.

 

15. Destinatari per la corresponsione dei contributi.

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:

a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (53).

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(53)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-10 aprile 2001, n. 103 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 16, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Cost.

 


L. 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
(art. 17, co. 1-bis)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1998, n. 185.

 

17. Attività di coordinamento.

……

1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (29).

……

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(29)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 20, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 20.


D.M. 24 luglio 1998
Determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 264.

(2)  Il presente provvedimento è citato per coordinamento, in nota all'art. 40, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato previsto che, al fine del raggiungimento degli obiettivi economici di cui al successivo comma 6, il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del tre per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997;

Considerato che con il succitato art. 40 è stata disposta espressamente l'abrogazione degli articoli del testo unico già richiamato, concernenti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche dei posti di sostegno all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e per la formazione delle sezioni e delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, con la contemporanea previsione di nuovi criteri e parametri generali;

Atteso, peraltro, che la predeterminazione rigida della struttura delle cattedre contemplata nei decreti di attuazione degli ordinamenti didattici vigenti per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria contrasta con l'esercizio dell'autonomia didattico-organizzativa prevista dall'art. 21, commi 8 e 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, con l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di organici funzionali alla definizione dell'organizzazione didattica e all'attivazione dei progetti di arricchimento formativo e di recupero della dispersione scolastica;

Visto il regolamento emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto;

Visto il decreto legislatativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il titolo IV, capo III, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute dell'8 e del 21 luglio 1998, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della richiamata legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Decreta:

Determinazione della consistenza Numerica del Personale del Comparto Scuola

alla data del 31 dicembre 1999

 

Articolo 1

La consistenza numerica del personale statale del comparto scuola risultante alla data del 31 dicembre 1997 è analiticamente determinata nelle tabelle allegate; con le stesse tabelle è, altresì, prevista l'entità complessiva del medesimo personale al 31 dicembre 1999.

 

Articolo 2

Con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle norme regolamentari da emanare in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, saranno ridefiniti i criteri per la determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Si omettono le tabelle della consistenza numerica del personale statale del comparto scuola


D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 3-4, 8-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.

 

3. Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (18).

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3 (19).

2-bis. Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (20).

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (21).

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,52 (22) per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente (23).

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11 (24).

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute (25).

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo (26).

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(18) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Comma così modificato prima dal comma 377 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20)  Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(21)  All'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni si è provveduto con D.Dirig. 17 settembre 1998 (Gazz. Uff. 21 settembre 1998, n. 220), abrogato e sostituito dal D.Dirig. 18 febbraio 1999, con D.M. 12 luglio 2000, con D.M. 21 dicembre 2000 e con D.M. 19 aprile 2001. Vedi, anche, il Provv. 21 giugno 2007.

(22)  L'originario importo di euro 0,5 è stato prima aumentato ad euro 0,51 con D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58) e poi così rideterminato con D.M. 12 marzo 2007 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 79)

(23)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 luglio 2005.

(24) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(25)  Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(26)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (27).

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 (28).

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi (29).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse (30).

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1 (31).

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno (32).

5. [Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria] (33).

6. [Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo] (34).

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali (35).

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi (36).

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (37).

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(27)  Rubrica così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

(28)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(30)  In attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 agosto 1999 e il Decr. 9 dicembre 2003.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto e, dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dal commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Per la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2002 semplificato, vedi l'art. 2, D.P.C.M. 9 maggio 2002.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(33)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(34)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi soppresso dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(35)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il Provv. 7 dicembre 2001, il Provv. 3 ottobre 2002, il Provv. 9 ottobre 2002, il Provv. 24 ottobre 2002, i due Provv. 11 febbraio 2004, il Provv. 22 giugno 2004, il Provv. 7 settembre 2004 e i quattro Provv. 15 febbraio 2005.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 dicembre 2006.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 e poi così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 dicembre 2006.

 

8-bis. Comunicazione dati I.V.A.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (53).

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi (54);

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere (55).

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (56) (57).

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(53)  Il modello di comunicazione annuale IVA, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provv. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.) e con Provv. 22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285, S.O.).

(54) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv. 25 maggio 2007.

(55) Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37, il comma 337 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 3-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37.

(57)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.


L. 23 novembre 1998, n. 407
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(ar. 1, co. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e la L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

1. …….

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico (2/a) (2/b).

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(2/a) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 288.

(2/b) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 34, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


L. 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.

(2)  In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi il comma 19 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 2004, n. 240 e il comma 346 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo

 

1. Àmbito di applicazione.

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (4).

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (5).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

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(4)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11).

(5)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11).

 

2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata (6).

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

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(6)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 14 luglio 2004.

 

3. Disdetta del contratto da parte del locatore.

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

 

Capo II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale

 

4. Convenzione nazionale.

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 (7).

2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo (8).

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (9).

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.

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(7)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11).

(8)  In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 5 marzo 1999, il D.M. 30 dicembre 2002 e il D.M. 10 marzo 2006.

(9)  Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

 

4-bis. Tipi di contratto.

1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2 (10).

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(10)  Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

 

5. Contratti di locazione di natura transitoria.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti (11) (12).

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis (13).

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore (14).

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(11)  Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.

(12)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-23 dicembre 2003, n. 373 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(13)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.

(14)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 gennaio 2002, n. 2 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2002, n. 11). Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 2006.

 

Capo III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo

 

6. Rilascio degli immobili.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale (15).

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978 (16) (17).

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi (18).

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(15)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.

(17)  La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 19 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione.

(18)  Vedi, anche, l'art. 80, commi 20, 21 e 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

7. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi (19). Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza (20) (21).

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(19)  Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente periodo vedi l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2001, n. 39, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost.

 

Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni

 

8. Agevolazioni fiscali.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento (22).

2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze (23).

5. ... (24).

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

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(22)  Vedi, anche, gli artt. 3 e 8, D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

(23)  All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è provveduto con Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199), modificata dalla Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 84/2002 (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40).

(24)  Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 23, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

9. Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.

[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG] (25).

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(25)  Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.

 

10. Ulteriori agevolazioni fiscali.

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.

 

11. Fondo nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni (26).

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (27) (28).

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione (29) (30).

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6 (31).

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente (32) (33).

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4 (34).

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1 (35) (36).

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(26)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(28)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

(29)  I requisiti previsti dal presente comma sono stati definiti con D.M. 7 giugno 1999.

(30)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

(31)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21 e poi dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2004, n. 240. I criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono stati fissati con D.M. 14 settembre 2005. La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata stabilita, per il 2001, con D.M. 28 settembre 2001 (Gazz. Uff. 28 novembre 2001, n. 277), per il 2002, con D.M. 4 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33), per il 2003, con D.M. 5 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66), per il 2004, con D.M. 18 novembre 2004 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42), per il 2005, con D.M. 28 novembre 2005 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28), per il 2006, con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2007, n. 18) e, per il 2007, con D.M. 3 settembre 2007 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252).

(32)  Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21.

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

(34)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 520 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4, 7 e 8, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 8 e 15, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle norme di attuazione, in particolare all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 nonché al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.

(35)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 2003, n. 28 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2001, n. 21, sostitutivo del comma 5, dell'art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431 sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento:

a) agli articoli 8 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

b) all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275;

c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

d) al titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge.

 

 

Capo V - Disposizioni finali

 

12. Osservatorio della condizione abitativa.

1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti (37).

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(37)  Con D.M. 1° marzo 2005, n. c/374 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 24 maggio 2005, n. 119) è stato costituito l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa.

 

13. Patti contrari alla legge.

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (38).

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato (39).

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

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(38)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 luglio 2004, n. 242 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

(39)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 luglio 2004, n. 242 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

 

14. Disposizioni transitorie e abrogazione di norme.

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

 

15. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(artt. 8, co. 10; 21, co. 1; 24, co. 1-2; 51)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

8. Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.

……

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005 (30) (31);

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro (32) ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno (33);

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) [a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione] (34);

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale (35).

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(30)  Per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54.

(31)  L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali di cui alla presente lettera.

(32)  Per l'ulteriore riduzione di 50 lire per litro vedi l'art. 27, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

(33)  Lettera prima modificata dall'art. 39, L. 17 maggio 1999, n. 144 e poi così sostituita dall'art. 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 27, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e il comma 2 dell'art. 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi l'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(34)  Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata dal comma 16 dello stesso art. 7, e poi abrogata dal comma 112 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(35)  Lettera così modificata dall'art. 60, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 27, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 10 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e l'art. 6, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

 

21. Disposizioni varie in materia fiscale.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (90).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi (91).

……

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(90)  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 2005, n. 266; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 393 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(91)  Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

24. Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali (100).

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio (101).

……

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(100) Vedi, anche, il comma 576 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(101)  La percentuale di adeguamento è stata stabilita con D.P.C.M. 30 aprile 1999 (Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153), con D.P.C.M. 27 giugno 2000 (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201), con D.P.C.M. 28 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160), con D.P.C.M. 17 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161), con D.P.C.M. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181), con D.P.C.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161), con D.P.C.M. 13 aprile 2005 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167), con D.P.C.M. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 20 novembre 2006, n. 270) e con D.P.C.M. 27 aprile 2007 (Gazz. Uff. 8 agosto 2007, n. 183).

 

51. Provvedimenti a favore delle cooperative sociali.

[1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefìci di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni] (201).

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(201)  Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.


Ordinanza Ministero interno 30 dicembre 1998, n. 2908
Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile
(art. 2)

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(G.U. n. 2 del 04.01.1999)

 

Art. 2

1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999.

 


L. 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 51.

 

4. Condizioni dell'elargizione.

1. L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

 

 


D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
(art. 11, 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (38).

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (39) (40).

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (41).

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (42).

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (43).

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(38)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(39)  Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(40)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

(41)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 24 ottobre 2005.

(42)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005.

(43)  Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

15. Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili.

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione (57).

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime (58).

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

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(57)  Comma così modificato dai commi 74 e 75 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(58)  Comma così modificato dall'art. 34, L. 12 dicembre 2002, n. 273.


L. 1 aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
(art. 10)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1999, n. 87.

 

10. Centri regionali e interregionali.

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro interregionale».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle èquipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.

8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999 (5).

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(5)  Vedi, anche, l'art. 2-ter, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

(2)  Vedi, anche, il comma 426 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.


D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio
(art. 4, co. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

 

4.  Servizi riservati.

……

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.

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(6)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(7)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, come rettificato dal Comunicato 17 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2004, n. 39).


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

 

3.  Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile.

1. È abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (3).

2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (4).

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(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 139 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1, del presente decreto e, per conseguenza, lo ha annullato.

(4)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 57, 59, co. 5; 62-64)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

 

57.  Istituzione delle agenzie fiscali.

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

 

59.  Rapporti con le agenzie fiscali.

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione (112).

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

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(112)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

62.  Agenzia delle entrate.

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale (117).

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori (118).

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (119).

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(117)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(118)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(119)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione

 

63.  Agenzia delle dogane.

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali (120).

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (121).

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(120)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(121)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) e dall'art. 2, Det. 26 settembre 2007 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.

 

64.  Agenzia del territorio.

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (122) (123).

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(122)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(123)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.


D.M. 20 agosto 1999
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3;

Visto il D.M. 6 settembre 1994, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il D.M. 26 ottobre 1995, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996;

Visto il D.M. 14 maggio 1996, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996;

Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3);

 

Decreta:

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(3)  Capoverso così sostituito dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

 

1.   1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.

 

2.   1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in base ai criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2.

 

3.   1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in allegato 3.

 

4.   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

 

Normative e metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate

 

Premessa.

La presente normativa si applica alle navi ed ai galleggianti, così come definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, con esclusione delle navi o imbarcazioni da diporto e a vela.

La presente normativa contiene:

le procedure da adottare negli eventuali interventi di bonifica da adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto;

le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi su materiali contenenti amianto collegati o collegabili a qualsiasi intervento di riparazione e/o trasformazione navale effettuato in rada, in banchina o presso cantieri navali.

Il presente decreto si applica in caso di interventi su materiali contenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonché a quelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi presso porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano.

Per la localizzazione e classificazione dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, i metodi di bonifica e il programma di controllo si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994 (4).

Le metodiche di campionamento e analisi dei materiali contenenti amianto sono quelle descritte nel decreto ministeriale 6 settembre 1994.

 

1. Localizzazione e identificazione dei materiali contenenti amianto.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, definisce le norme relative alla cessazione dall'amianto, nonché la data di entrata in vigore definitiva della stessa (28 aprile 1994). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della suddetta legge, per tutte le navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994 e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione di bordo dovrà essere integrata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una dichiarazione della società armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura consisterà in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo e quantità di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovrà essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave.

Per l'autocertificazione la società armatoriale potrà avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e dovrà in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni.

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa disponibile qualora occorra procedere ad interventi su strutture o parti di nave in cui sia presente amianto. Dovrà essere inoltre esibita su richiesta delle autorità di vigilanza competenti.

Per le navi con bandiera italiana, copia della mappatura, unitamente ai dati di identificazione della nave, dovrà essere inviata al Ministero della sanità che, qualora sia fatta richiesta, ne renderà disponibile copia agli enti competenti.

La mappatura dovrà essere aggiornata ogniqualvolta vengano eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti amianto segnalando data, luogo ed entità dell'intervento.

 

2. Interventi di decoibentazione e manutenzione. Misure di sicurezza.

I lavori relativi ad interventi di deicobentazione o che comunque interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una ditta specializzata iscritta all'apposito albo di cui all'art. 12, comma 4, della legge 12 marzo 1992, n. 257, o comunque operante nel rispetto delle disposizioni vigenti, fino all'istituzione dell'albo stesso.

Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991.

I lavori devono essere effettuati seguendo i criteri di sicurezza stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

La restituibilità degli ambienti bonificati a bordo della nave, valutata secondo i criteri stabiliti al punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, dovrà essere certificata da parte di funzionari dell'azienda U.S.L. competente.

Nel caso di limitati interventi di decoibentazione su elementi di impianti, realizzati con la tecnica dei glovebags o mediante asportazione dell'elemento coibentato e successiva decoibentazione a terra in zone confinate appositamente attrezzate, l'azienda U.S.L. competente potrà valutare non necessaria la certificazione di restituibilità degli ambienti interni alla nave.

 

2.1. Interventi in cantiere, in porto o in rada.

Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti componenti contenenti amianto non friabile, finalizzati al buon funzionamento degli impianti stessi, potranno essere eseguiti anche ad opera di personale non appartenente ad imprese iscritte all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 626/1994, così come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 242/1996.

Per tali interventi il personale addetto dovrà operare seguendo specifiche procedure scritte predisposte dal datore di lavoro che prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di tecniche atte ad impedire o limitare la produzione di polveri, l'uso di indumenti protettivi a perdere e di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di teli in polietilene per il confinamento. La procedura dovrà inoltre prevedere la pulizia finale con aspiratore dotato di filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti, compresi i teli e i dispositivo di protezione usati, in appositi sacchi ermetici dotati di segnaletica indelebile per i materiali pericolosi.

 

2.2 Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione.

Durante la navigazione non è consentito alcun intervento che comporti opere di decoibentazione di amianto o di materiali contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada.

Nel corso della navigazione, a seguito di fatti accidentali che determinino rottura della coibentazione di amianto, e/o distacchi della stessa, ecc., possono essere eseguiti soltanto interventi di messa in sicurezza dettati da motivi di emergenza. A tal fine, onde garantire la possibilità di eseguire tali lavori in qualsiasi momento, osservando le idonee misure di prevenzione e protezione individuate nelle suindicate procedure scritte, sulle navi a bordo delle quali vi siano materiali contenenti amianto, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:

1) fogli di polietilene di adeguato spessore;

2) nastro adesivo per sigillatura;

3) prodotto incapsulante;

4) glove-bags;

5) aspiratore portatile con filtro Hepa;

6) indumenti protettivi in quantità sufficiente: tute usa e getta, calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3;

7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;

8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto.

La dotazione di bordo per le navi adibite alla navigazione interna ed alla navigazione marittima locale, litoranea e delle unità da pesca adibite alla navigazione costiera, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:

1) fogli di polietilene di adeguato spessore;

2) nastro adesivo per sigillatura;

3) prodotto incapsulante;

4) aspiratore portatile con filtro Hepa;

5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;

6) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto integrata da maschere respiratorie con filtri P3.

Tutti i rifiuti prodotti devono essere confezionati e smaltiti secondo la normativa vigente.

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(4)  Capoverso così modificato dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

 

 


Allegato 2

 

Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto

 

1. Scopo.

Il presente disciplinare regolamenta requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

 

2. Terminologia.

a) Manufatti in fibrocemento: nel presente documento si indicano con questo termine i manufatti industriali, rispondenti alle norme UNI EN 492, UNI EN 494 e ISO 8336 di tipo NT realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre diverse dall'amianto e quindi privi di amianto.

 

b) Manufatti in cemento amianto: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

 

c) Supporto: manufatto in cemento-amianto idoneo alla bonifica per incapsulamento:

 

d) Prodotto incapsulante: materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di amianto per prevenirne il rilascio.

I prodotti incapsulanti possono essere:

1) penetranti se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia;

2) ricoprenti se formano una spessa membrana sulla superificie del manufatto.

e) Ciclo incapsulante: sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante, comprese le indicazioni necessarie per la loro corretta esecuzione: preparazione del supporto, prodotti da applicare, modalità di diluizione, di applicazione e di essiccazione, numero delle applicazioni necessarie, altre eventuali indicazioni.

 

f) Rivestimento incapsulante: il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cemento-amianto, avente lo scopo di evitare la dispersione di fibre nell'ambiente.

 

3. Valutazione dello stato di conservazione e dell'idoneità all'incapsulamento.

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1994 riporta i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto: la tabella 1 fornisce il diagramma di flusso del processo di valutazione di tale stato e della scelta del metodo di bonifica.

 

(omissis)

L'art. 7 comma 7-a) fornisce i «principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto» che danno utili indicazioni sull'opportunità di procedere alla bonifica mediante incapsulamento.

La tabella 2 (5) fornisce il diagramma di flusso delle operazioni da effettuare per l'incapsulamento dei manufatti in cemento-amianto ed indica compiti e responsabilità dei diversi organismi.

 

4. Preparazione del supporto.

Se la superficie delle coperture e degli altri manufatti in cemento-amianto deve essere trattata preliminarmente, al fine di garantire l'efficacia del rivestimento incapsulante, il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente.

Le eventuali acque reflue di lavaggio, opportunamente trattate, assieme agli eventuali rifiuti contenenti amianto ed ai fanghi di risulta saranno smaltite come disposto dalla normativa vigente.

In ogni caso, il datore di lavoro che effettua le operazioni di bonifica sulla base delle condizioni del supporto e delle indicazioni fornite dal produttore sui limiti dell'impiego del prodotto incapsulante, individuerà la preparazione del supporto adatta al ciclo incapsulante che intende realizzare.

Per evitare la dispersione delle fibre di amianto, eventualmente emerse in superficie a seguito della preparazione del supporto, le successive fasi del ciclo incapsulante dovranno avvenire al più presto possibile, dopo la preparazione. Sono vietati trattamenti preliminari di preparazione all'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto in ambienti confinati.

 

5. Tipologie dei rivestimenti incapsulanti.

A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante può essere:

A) a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre; rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso è direttamente a contatto con l'ambiente esterno;

 

B) a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto situati all'interno «integri ma suscettibili di danneggiamento» o «danneggiati» (art. 2, commi 2-b), 2-c), decreto ministeriale 6 settembre 1994);

 

C) non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3-c) decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sopracopertura, «inteso come un intervento di confinamento» (art. 7, comma 7-a) par. c);

 

D) ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

(omissis)

6. Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti.

Un ciclo incapsulante può prevedere l'applicazione di un numero qualsiasi di prodotti. Uno stesso ciclo può impiegare prodotti sia penetranti che ricoprenti. «Generalmente i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti» (art. 7, comma 7-a), del decreto ministeriale 6 settembre 1994).

Il rivestimento secco dovrà possedere le caratteristiche prestazionali riportate nell'appendice 1; per le norme UNI dovrà essere utilizzata l'edizione più recente; le norme UNI dovranno essere sostituite dalle norme UNI-EN eventualmente pubblicate sul medesimo argomento.

Se un rivestimento incapsulante soddisfa almeno alle prescrizioni indicate nell'appendice 1, è dichiarato idoneo all'incapsulamento dei manufatti in cemento-amianto. Il superamento di queste prescrizioni dovrà essere accertato dal committente.

I prodotti dovranno essere applicabili con una apparecchiatura a spruzzo secondo l'art. 5, comma 5-b), paragrafo 8, del decreto ministeriale 6 settembre 1994 o con altri sistemi, utilizzati in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre.

I rivestimenti incapsulanti non dovranno contenere sostanze che diano luogo allo sviluppo di fumi, vapori o gas tossici che possono liberarsi nell'ambiente interno ed esterno a seguito di eventuali incendi che possano interessare le strutture incapsulate.

 

7. Attestazione di conformità.

La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3), sarà attestata da laboratori che presenteranno al fornitore un documento nel quale sarà indicato almeno:

quante persone lavorano, il loro titolo di studio, gli anni di esperienza;

l'elenco delle apparecchiature di cui dispone per l'esecuzione delle prove previste dalla UNI 10686: nome del costruttore, modello, anno di fabbricazione;

come procede alla taratura di queste apparecchiature.

Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformità alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana (6).

 

8. Notifica all'organo di vigilanza.

Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999. Per quanto riguarda l'igiene e sicurezza degli addetti, i lavori dovranno svolgersi secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 277/1991, il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.

Per interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare o la sostituzione di lastre, il titolare dell'impresa dovrà presentare all'organo di vigilanza competente territorialmente anche un piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991 (7).

 

9. Attestazione dell'esecuzione dei lavori.

L'avvenuta posa in opera di un rivestimento incapsulante in conformità alle disposizioni di legge secondo le indicazioni trasmesse dal fornitore e con le caratteristiche prescritte dal presente documento, sarà attestata dal responsabile dei lavori dell'impresa di bonifica.

L'esecutore della bonifica attesta gli spessori del rivestimento incapsulante secco e indica i metodi, nazionali o internazionali, per la loro misura. Nell'attestato dovranno essere indicati i diversi colori delle ultime due mani del rivestimento incapsulante e la durata minima del trattamento, ciò al fine di consentire al committente di programmare il piano di controllo e manutenzione ex decreto ministeriale 6 settembre 1994. L'attestazione sarà conservata dal committente e presentata, a richiesta, all'organo di vigilanza competente per territorio.

 

10. Programma di manutenzione e controllo.

La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dall'art. 3, comma 3-b), del decreto ministeriale del 6 settembre 1994. Questa verifica periodica dovrà essere effettuata dal committente; l'organo di vigilanza potrà eseguire gli opportuni controlli.

Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia dell'incapsulamento:

controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;

controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.

A seconda dei risultati del controllo saranno da decidere gli opportuni interventi, che potranno essere:

ripristino della continuità del rivestimento incapsulante con interventi opportuni da decidere caso per caso.

applicazione di un altro strato di prodotto, per sostituire quello scomparso per effetto degli agenti atmosferici.

Per i lavori di manutenzione e ripristino devono essere rispettate tutte le prescrizioni del presente decreto.

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(5)  La tabella è stata modificata dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

(6)  Punto così modificato dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

(7)  Punto così modificato dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

 

 

Appendice 1

 

Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti in capsulanti

 

1. Rivestimenti incapsulanti di tipo A.

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 300 μm, e in nessun punto dovrà essere inferiore a 250 μm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo: in nessun punto lo spessore totale dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

Per le prove di laboratorio di seguito prescritte lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 250 μm, come indicato dalla norma UNI 10686.

Sui rivestimenti incapsulanti di tipo A devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalità indicate dai paragrafi citati della norma UNI 10686:

1) aderenza: paragrafo 11;

2) impermeabilità dell'acqua: paragrafo 12;

3) resistenza al gelo-disgelo: paragrafo 13;

4) prova di sole-pioggia: paragrafo 14;

5) resistenza all'invecchiamento accelerato: paragrafo 15;

6) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota).

 

Nota: La prova di reazione al fuoco dovrà essere eseguita solo se lo spessore totale del rivestimento stesso supera i 600 μm (decreto ministeriale n. 48 del 26 giugno 1984) e se richiesta dall'organo competente.

 

2. Rivestimenti incapsulanti di tipo B.

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 250 mm e in nessun punto dovrà essere inferiore a 200 μm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo; in nessuna misurazione effettuata lo spessore dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

Per le prove di laboratorio n. 1 e 2, di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 200 μm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI 10686. La prova di laboratorio n. 3 potrà essere eseguita solo sull'ultimo prodotto del ciclo incapsulante anziché sull'intero ciclo: lo spessore del film secco non dovrà essere inferiore a 100 μm.

Sul ciclo incapsulante di tipo B devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio:

1) aderenza: secondo il paragrafo 11 della norma UNI 10686;

2) reazione al fuoco: secondo il paragrafo 16 della norma UNI 10686 (vedi nota al paragrafo 1);

3) resistenza al lavaggio: secondo la norma UNI 10560: il risultato non deve essere inferiore a 5000 cicli di lavaggio.

 

3. Rivestimenti incapsulanti di tipo C.

Lo spessore del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 200 μm, e nessuna misurazione dovrà risultare inferiore a tale valore.

Per le prove di laboratorio di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 100 μm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI 10686.

Sul ciclo incapsulante di tipo C devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalità indicate nei paragrafi citati della norma UNI 10686:

1) aderenza: paragrafo 11;

2) impermeabilità all'acqua: paragrafo 12;

3) resistenza al gelo-disgelo: paragrafo 13;

4) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota al paragrafo 1).

 

4. Rivestimenti imcapsulanti di tipo D.

Il rivestimento incapsulante dovrà essere di colore contrastante con quello del supporto. Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film secco, la quantità da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione.

 

5. Attestazione di conformità.

Per ottenere l'attestazione di conformità sulla base della norma UNI CEI EN 45014 (8) il fornitore dovrà presentare al laboratorio i campioni dei prodotti che costituiscono il ciclo incapsulante da lui proposto, nella quantità richiesta dal laboratorio, con le informazioni necessarie per la loro corretta applicazione: tipo e quantità del diluente (se previsto), spessore da applicare, tempo di essiccazione, ecc. Il laboratorio dovrà applicare questi prodotti secondo le informazioni ricevute dal fornitore. È facoltà del fornitore assistere all'applicazione dei prodotti da lui presentati.

Nell'attestato di conformità il laboratorio riporterà almeno le seguenti informazioni:

il riferimento al presente disciplinare;

tutti i dati per l'identificazione del ciclo incapsulante esaminato: nome del fornitore, modalità di preparazione del supporto, tipo di prodotti (codice o denominazione commerciale o l'altro elemento identificativo), sequenza di applicazione, spessore di ogni strato, numero degli strati, modalità e condizioni di applicazione e di essiccazione;

tipo di provini utilizzati e tipo di pretrattamento al quale sono stati sottoposti prima dell'applicazione del rivestimento;

il risultato della misura dello spessore totale del rivestimento incapsulante e dello spessore di ogni singolo prodotto applicato;

i risultati delle prove previste del presente disciplinare;

il giudizio complessivo sulla conformità del rivestimento alle prescrizioni del presente disciplinare;

la data della prova.

Tele attestazione rilasciata al fornitore sarà da questi presentata al committente.

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(8)  Così modificato dall'art. 1, D.M. 25 luglio 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261).

 

 

Allegato 3

 

Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

 

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori).

La materia generale riguardante i dispoitivi di protezione individuale (DPI) e stata trattata dalle direttive 89/686/CEE (sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei DPI). Tali direttive risultano oggi recepite nella normativa nazionale con il D.Lgs. n. 475/1992 e il D.Lgs. n. 626/1994 (titolo IV), e successive modificazioni e integrazioni.

Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti ai lavoratori devono essere «idonei» sta a significare che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti «requisiti essenziali di sicurezza e salute». Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza di tali requisiti è garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte del fabbricante:

a) la dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali);

 

b) la marcatura CE;

 

c) una nota informativa.

Gli adempimenti di cui sopra rappresentano la formalizzazione conclusiva di un preciso sistema di verifica e di certificazione delle caratteristiche prestazionali dei DPI, tanto più complesso quanto più elevata è la categoria del DPI stesso.

Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in tre categorie in relazione alla crescente complessità di progettazione ed alla crescente pericolosità dei rischi dai quali i DPI devono salvaguardare. Tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono alla terza categoria (quella cioè relativa ai DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi per essi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994, oltre all'informazione ed alla formazione, è obbligatorio l'addestramento.

La scelta del respiratore deve essere fatta tenendo presente il grado di protezione richiesto in relazione alla concentrazione dell'inquinante.

Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti «isolanti» che, in condizioni di insufficienza di ossigeno o in presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, servono a mettere in comunicazione le vie respiratorie dell'utilizzatore con una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto all'ambiente di lavoro, si prende invece in esame il caso dei respiratori a filtro - generalmete i più diffusi - nei quali l'aria ambiente passa attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.

I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso) possono essere di vario tipo e, a seconda del lipo, diverso è il grado di protezione offerto.

In materia di DPI le norme armonizzate (ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di conformità ai requisiti essenziali, sono elaborate dal CEN. In tali norme vengono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad altri componenti. Chiarito pertanto che all'interno del facciale è comunque presente una certa concentrazione di inquinante dovuta sia alla penetrazione attraverso i filtri antipolvere sia alle perdite verso l'interno imputabili al facciale e ad altri componenti, si stabiliscono le seguenti definizioni:

fattore di protezione (FP): è il rapporto fra la concentrazione dell'inquinante nell'aria ambiente e quella presente all'interno del facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore;

fattore di protezione nominale (FPN): è il valore del fattore di protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme;

fattore di protezione operativo (FPO): è il valore che, sulla base di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore da utilizzare nell'ambiente di lavoro.

Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue:

il fattore di protezione è per definizione il parametro che esprime, in generale, l'entità della protezione che il respiratore offre all'utilizzatore;

il fattore di protezione nominale è il valore del fattore di protezione che deve essere garantito in sede di certificazione, da parte degli organismi di controllo, con prove di laboratorio standardizzate e quindi riproducibili;

il fattore di protezione operativo è valore del fattore di protezione da utilizzare nella pratica operativa dell'ambiente di lavoro: tale valore - sempre inferiore o al massimo uguale al valore del fattore di protezione nominale - ha lo scopo di tenere prudentemente in considerazione le problematiche derivanti dalle specifiche diversità riguardanti i vari ambienti di lavoro, dalle esigenze di mobilità dell'operatore, dall'accuratezza con cui è indossato il respiratore, ecc.; ciò vale soprattutto per i dispositivi ai quali sono associati i più alti valori della protezione.


Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di seguito i valori del FPN e quelli del FPO:

 

Respiratore

FPN

FPO

Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1)

4

 

4

 

Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2)

12

 

10

 

Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3)

50

 

30

 

Maschera intera con filtro P1

5

 

4

 

Maschera intera con filtro P2

20

 

15

 

Maschera intera con filtro P3

1000

 

400

 

Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o cappuccio (THP1)

10

 

5

 

Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP2)

20

 

20

 

Elettorespiratore di classe 3 per uso con casco o cappuccio (TIHP3)

500

 

100

 

Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera (TMP1)

20

 

10

 

Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera (TMP2)

100

 

100

 

Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera (TM3)

2000

 

400

 

 

La relazione che fornisce il limite massimo di esposizione ad un certo inquinante in funzione di fattore di protezione operativo del respiratore e del valore limite di esposizione adottato per quell'inquinante [1] è la seguente:

 

limite massimo di esposizione = FPO x VLE

 

ove con VLE si è indicato il valore limite di esposizione adottato.

 

Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2 fibre/cm3), il fattore di protezione operativo relativo alla combinazione semimaschera con filtro P3 indica che un tale respiratore fornirà all'utilizzatore una garanzia di protezione fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3. L'impiego di una maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera, potrà invece garantire fino alla concentrazione di 80 fibre/cm3.

Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono di solito raggiunte concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono normalmente preferiti (anche in relazione alle più favorevoli condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati, come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali può essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a 1000.

Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, l'uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata) anche in relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative - ma temporanee - concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.

Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991).

Per un indirizzo più generale e completo in relazione alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si indica la norma UNI 10720: «Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie» (1998).

 

 

[1] In mancanza di riferimenti legislativi italiani, in valori limite di esposizione generalmente adottati per gli ambienti di lavoro sono in TLV (Threshold Limit Value = Valore limite di soglia) stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ed editi in italiano dall'AIDII (Associazione italiana degli igienisti industriali). Allo stato attuale i soli riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sono quelli per il piombo e per l'amianto contenuti nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e nella legge 27 marzo 1992, n. 257.


D.M. 27 agosto 1999, n. 332
Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 12 settembre 2006.

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante «Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'articolo 34 della L. 5 febbraio 1992, n. 104»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 1994, di proroga delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente l'attuazione della direttiva 93/142/CEE riguardante i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, dello stesso decreto, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 15 luglio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle seduta del 14 settembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998, nonché la risposta della stessa Presidenza in data 14 gennaio 1999, n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;

Ritenuto di accogliere le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 maggio 1999;

Udito nuovamente il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7210 del 7 luglio 1999;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei conti il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni normative e degli atti istruttori sopra richiamati, è stato adottato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui contenuto tenga conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Raggiunta, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 1999,

Adotta il seguente regolamento

 

1.  Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore.

1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore (4).

2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione e effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

3. L'elenco n. 9 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.

4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.

5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

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(4)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 

2.  Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica.

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:

a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi «Ausili per tracheotomia ISO 09.15», «Ausili per stomie ISO 09.18», «Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24» e «Raccoglitore per urina ISO 09.27», «Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30», «Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21», per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata (5);

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica (6);

e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.

3. Sono fatti salvi i benefìci già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.

4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

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(5)  L'originale lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 2, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

(6)  L'originale lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 2, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 

3.  Fornitori dei dispositivi protesici.

1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti «su misura» ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.

2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7.

3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo «Aziende abilitate alle forniture», del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.

4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

 

4.  Modalità di erogazione.

1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis) salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo (7).

2. La prescrizione dei dispositivi protesici e redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2. comma 1, lettera e).

3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:

a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;

b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;

c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

5. L autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 9 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.

8. Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.

9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia ai tornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.

11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli B, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.

12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.

13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

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(7)  Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 31 maggio 2001, n. 321 (Gazz. Uff. 8 agosto 2001, n. 183).

 

5.  Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione.

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.

4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell' articolo 4.

5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

 

6.  Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva.

1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:

a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;

b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.

2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.

3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.

 

7.  Numerazione dei dispositivi protesici su misura.

1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di matricola deve essere reimpresso sulla parte sostituita.

 

8.  Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per cento.

2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.

3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.

 

9.  Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.

2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

 

10.  Modalità di controllo.

1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.

2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.

 

11.  Aggiornamento del nomenclatore.

1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

 

12.   1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.

 

Si omettono gli allegati


L. 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)
(artt. 7, co. 1, lett. b; 26, co. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

 

7.  Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile.

1. ……

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (38).

……

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(38)  Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative alle prestazioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 35-ter dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e i commi 387 e 388 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 29 dicembre 1999.

 

26.  Acquisto di beni e servizi (94).

1. ……

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (96).

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(96)  Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.


L. 28 dicembre 1999, n. 522
Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale
(artt. 2, 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2000, n. 10.

 

2. Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali.

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 (2).

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(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 209, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

4. Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo.

3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefìci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefìci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.

5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.

6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

8. I benefìci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.


D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA
(art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2000, n. 39.

 

8.  Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA.

1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.

2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie (24).

3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (25).

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(24)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(25)  Comma prima sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e successivamente così modificato dall'art. 2, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. Con Provv. 8 settembre 2004 (Gazz. Uff. 14 settembre 2004, n. 216) è stato approvato il modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale con le relative istruzioni. Il nuovo modello è stato approvato prima con Provv. 16 marzo 2006 (Gazz. Uff. 21 marzo 2006, n. 67), poi con Provv. 14 settembre 2006 (Gazz. Uff. 21 settembre 2006, n. 220) ed infine con Provv. 15 marzo 2007 (Gazz. Uff. 22 marzo 2007, n. 68, S.O.).