Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256 Schede di lettura (articoli 1-15) Tomo I
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256

Schede di lettura
(articoli 1-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292

Tomo I

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0016s1.doc

 


I N D I C E

 

Tomo I

Tavola di raffronto tra il disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817) e i testi approvati dalla Commissione bilancio (A.S. 1817-A) e dall’Assemblea del Senato (A.C. 3256)1

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi15

Struttura e oggetto. 16

§      Contenuto. 16

Elementi per l’istruttoria legislativa. 73

§      Compatibilità comunitaria. 73

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)77

§      Articolo 2, commi 1-3 (Detrazione ICI prima casa)83

§      Articolo 2, commi 4-5 (Detrazione per canoni di locazione)87

§      Articolo 2, commi 6-7 (Assegno di mantenimento)91

§      Articolo 2, commi 8-9 (Esenzione IRPEF per redditi fondiari)93

§      Articolo 2, commi 10-11 (Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)94

§      Articolo 2, commi 12-14 (Proroga al 2008-2010 della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari)98

§      Articolo 2, commi 15-18 (Proroga al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)101

§      Articolo 2, commi 19-22 (Aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili in aree di edilizia residenziale)112

§      Articolo 2, commi 23-24 (Compensazioni orizzontali per lavoro autonomo e imprese in contabilità semplificata)115

§      Articolo 2, comma 25 (Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nel caso in cui il beneficiario del trasferimento sia il coniuge)117

 

§      Articolo 3, commi 1-2 (Modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa, decorrenza e periodo transitorio)119

§      Articolo 3, comma 3 (Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili non strumentali)141

§      Articolo 3, comma 4 (Opzione per l’esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale)142

§      Articolo 3, commi 5-6 (Utili distribuiti da soggetti IRES, plusvalenze e dividendi)144

§      Articolo 3, commi 7-9 (Opzione per la tassazione separata del reddito d’impresa e dei redditi da partecipazione in società di persone)146

§      Articolo 3, commi 10-12 (Trasformazione dell’IRAP in tributo proprio regionale)149

§      Articolo 3, commi 13-14 (Trattamento fiscale di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti, e imposta sostitutiva)152

§      Articolo 3, comma 15 (Imposta opzionale sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP sulle deduzioni extracontabili)157

§      Articolo 3, comma 16 (Imposta opzionale sostitutiva sulle differenze da disallineamento)159

§      Articolo 3, commi 17-19 (Revisione dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP)161

§      Articolo 3, comma 20 (Modifica all’utilizzo dei crediti d’imposta a favore di società ed enti)174

§      Articolo 3, commi 21-24 (Limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)177

§      Articolo 3, commi 25-26 (IVA di gruppo)181

§      Articolo 3, comma 27 (Proroga termini completamento investimenti nelle aree svantaggiate)183

§      Articolo 3, comma 28 (Aumento agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo)185

§      Articolo 3, commi 29-31 (Disciplina dei dividendi in uscita)189

§      Articolo 3, commi 32-38 (Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali)193

§      Articolo 3, commi 39-40 (Regime ordinario IVA per agenzie viaggi e turismo)197

 

§      Articolo 3, commi 41-42 (Interpretazione della norma sull’ammortamento degli immobili strumentali)200

§      Articolo 3, commi 43-50 (Disposizioni antielusive per i paradisi fiscali: white list)202

§      Articolo 3, comma 51 (Riapertura termini per rideterminazione dei valori di acquisto  delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati  e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)214

§      Articolo 4, commi 1-21 (Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi)217

§      Articolo 4, comma 22 (Modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale)235

§      Articolo 4, comma 23 (Pagamento diritti doganali con bonifico)237

§      Articolo 4, comma 24 (Proroga per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e finanze)238

§      Articolo 4, commi 25-27 (Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta)239

§      Articolo 4, commi 28-31 (Autorizzazione ai Confidi a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato)242

§      Articolo 4, commi 32-33 (Disciplina antielusiva delle società di comodo)245

§      Articolo 4, comma 34 (Erogazioni liberali alle ONLUS)252

§      Articolo 5 (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)255

§      Articolo 6 (Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi)257

§      Articolo 7 (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)262

§      Articolo 8 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)264

§      Articolo 9, comma 1 (Proroga disposizioni regionali in materia di tasse automobilistiche e IRAP)267

§      Articolo 9, comma 2 (Proroga agevolazione fiscale agli esercenti impianti di distribuzione di carburante)270

§      Articolo 9, comma 3 (Utilizzo in compensazione dei versamenti al SSN sui premi RC auto)272

§      Articolo 9, comma 4 (Proroga deduzione forfetaria spese non documentate per imprese di autotrasporto )274

 

§      Articolo 9, comma 5 (Proroga aliquota IRAP agevolata nel settore agricolo e della pesca)276

§      Articolo 9, comma 6 (Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali alle imprese di pesca costiera)278

§      Articolo 9, comma 7 (Proroga agevolazioni tributarie per la proprietà contadina)280

§      Articolo 9, comma 8 (Proroga esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato nelle serre)282

§      Articolo 9, comma 9 (Reddito agrario della coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi)285

§      Articolo 9, commi 10-11 (Determinazione forfetaria del reddito per gli imprenditori agricoli)287

§      Articolo 9, comma 12 (Comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate per i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA)290

§      Articolo 9, commi 13-17 (Modifica agevolazioni accise su oli minerali e gas usati dalle Forze armate e sui carburanti impiegati da taxi e ambulanze)293

§      Articolo 9, commi 18-23 (Riduzione accise e compartecipazione al gettito erariale nella regione Friuli Venezia Giulia)298

§      Articolo 9, commi 24-25 (Soppressione dell’esenzione dalle accise per i combustibili nella zona franca di Gorizia)302

§      Articolo 9, commi 26-29 (Abrogazione del regime di esenzione per la benzina e il gasolio nelle zone franche di Trieste e Udine)305

§      Articolo 9, commi 30-31 (Deducibilità contributi versati a casse sanitarie)307

§      Articolo 9, comma 32 (Assegni per i nuclei familiari con disabili)310

§      Articolo 9, comma 33 (Detrazioni d’imposta per rette asili nido)314

§      Articolo 9, comma 34 (Detrazioni d’imposta per interessi passivi sui mutui)316

§      Articolo 9, comma 35 (Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti)318

§      Articolo 9, comma 36 (Franchigia per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera)320

§      Articolo 9, comma 37 (Riduzione dell’imposta di bollo sulla presentazione degli atti delle imprese individuali)322

§      Articolo 9, comma 38 (Inclusione delle attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)324

§      Articolo 9, commi 39-40 (Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede)326

§      Articolo 9, commi 41-46 (Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato).328

§      Articolo 9, commi 47-48 (Rimborsi e compensazioni di crediti IVA infrannuali)334

§      Articolo 9, comma 49 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)336

§      Articolo 9, comma 50 (Indicazione del codice fiscale nei contratti di telefonia, fissa, mobile e satellitare)338

§      Articolo 9, comma 51 (Limite minimo per rimborso imposte inferiori a dodici euro)341

§      Articolo 9, commi 52-53 (Applicazione del meccanismo del “reverse charge” IVA per le cessioni di fabbricati strumentali)343

§      Articolo 9, comma 54 (Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di comuni e province)347

§      Articolo 9, commi 55-56 (Riparametrazione aliquote IRAP variate dalle regioni)352

§      Articolo 9, commi 57-61 (Credito d’imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto di impianti e attrezzature di sicurezza)355

§      Articolo 9, comma 62 (Aliquota ridotta IRAP per le cooperative di servizi del settore selvicolturale)357

§      Articolo 9, comma 63 (Agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane)358

§      Articolo 9, commi 64-69 (Fondo per le vittime dell’amianto)363

§      Articolo 9, commi 70-73 (Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti)370

§      Articolo 9, comma 74 (Aumento del compenso che i concessionari della riscossione devono versare alla Fondazione IFEL)373

§      Articolo 9, comma 75 (Onere della prova per l’Agenzia delle entrate relativamente agli studi di settore)376

§      Articolo 9, comma 76 (Attività estimali eseguite dall’Agenzia del demanio)378

§      Articolo 9, comma 77 (Contributo della Guardia di finanza per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche)380

§      Articolo 9, commi 78-80 (Definizione dei gruppi di acquisto solidale e disciplina IVA)381

§      Articolo 9, comma 81 (Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale)381

§      Articolo 10 (Trasporto pubblico locale)381

§      Articolo 11 (Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)381

§      Articolo 12 (Incentivazioni fiscali per il cinema)381

§      Articolo 13 (Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)381

§      Articolo 14, commi 1-3, 10-12 (Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)381

§      Articolo 14, comma 4 (Contrasto all’immigrazione clandestina)381

§      Articolo 14, commi 5-9 (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)381

§      Articolo 15 (Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)381

 

 

 


Tavola di raffronto tra il disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817) e i testi approvati dalla Commissione bilancio (A.S. 1817-A)
e dall’Assemblea del Senato (A.C. 3256)


 

 

Titolo

AS 1817

AS 1817-A

AC 3256

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Titolo II
Disposizioni in materia di entrata

 

 

 

Riduzione della pressione fiscale:

2

2

2

Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

3

3

3

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

4

4

4

Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni

 

 

5

Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni n materia di confidi

 

 

6

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

 

4-bis

7

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

 

4-ter

8

Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

5
(co. 30 e 33 Stralciati)

5

9

Trasporto pubblico locale

6

6

10

Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici

 

6-bis

11

Incentivazioni fiscali per il cinema

7

7

12

Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica

 

7-bis

13

Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario

 

7-ter

14

Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

 

7-quater

15

Titolo III
Interventi sulle missioni

 

 

 

Capo I
Missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del consiglio dei ministri

 

 

 

Indennità membri Parlamento

8

8

16

Norme sulla formazione e composizione del Governo

 

8-bis

17

Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo

9

9

18

Capo II
Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

10
co. 1, lett. n)
Stralciata

10

19

Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

 

10-bis

20

Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno

 

10-ter

21

Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati

 

10-quater

22

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

11

11

23

Disposizioni varie per gli enti locali

12

12

24

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

13

13

25

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

14

14

26

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

15

15

27

Sviluppo della montagna e delle isole minori

16

16

28

Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale

17
Stralciato

 

 

Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

18

18

29

Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale

 

18-bis

 

Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006

 

 

30

Capo III
Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

19
Stralciato

 

 

Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero

20
(co. 6-7
Stralciati)

20

31

Organizzazione del vertice «G8» in Italia e approvazione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom

21

21

32

Collettività italiane all’estero

 

21-bis

33

Capo IV
Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

Sviluppo professionale delle Forze armate

22

22

34

Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche

 

22-bis

35

Capo V
Missione 6 – Giustizia

 

 

 

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica

23

23

36

Misure in favore della giustizia minorile

 

23-bis

37

Capo VI
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

24

24

38

Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

25

25

39

Sicurezza della navigazione

26

26

40

Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica

 

26-bis

41

Capo VII
Missione 8 – Soccorso civile

 

 

 

Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997

 

27

27

42

Capo VIII
Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

 

 

Pesca

28
(co. 2
Stralciato)

28

43

Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

29

29

44

Rafforzamento della filiera agroenergetica

 

29-bis

45

Interventi per il settore dell’apicoltura

 

29-ter

46

Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna

 

29-quater

47

Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio

 

29-quinquies

48

Interventi nel settore dell’irrigazione

 

29-sexies

49

Capo IX
Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 

 

 

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

30

30

50

Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica

 

30-bis

51

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

 

30-ter

52

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

 

30-quater

53

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili

 

30-quinquies

54

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili

 

30-sexies

55

Impianti fotovoltaici

 

30-septies

56

Capo X
Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre

31

31

57

Sostegno all’imprenditoria femminile

32
(co. 1, lett. b)
Stralciata
)

32

58

Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

32-bis

59

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità

 

32-ter

60

Capo XI
Missione 13 – Diritto alla mobilità

 

 

 

Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

33

33

61

Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti

34
(ult. per. co. 19
e co. 20
Stralciati)

34

62

Capo XII
Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo

35

35

63

Giochi del Mediterraneo del 2009

 

35-bis

64

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

 

35-ter

65

Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009

 

35-quater

66

Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

36
(co. 1
Stralciato)

36

67

Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale

37

37

68

Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto

 

37-bis

69

Capo XIII
Missione 15 – Comunicazioni

 

 

 

Sostegno alle imprese editrici e TV locali

38

38

70

Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre

39

39

71

Modifiche al testo unico della radiotelevisione

40

40

72

Sviluppo mercato postale

 

40-bis

73

Capo XIV
Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano

41

41

74

Capo XV
Missione 17 – Ricerca e innovazione

 

 

 

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica

42

42

75

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti

43

43

76

Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

 

 

77

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

 

43-bis

78

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

 

43-ter

79

Capo XVI
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 

 

 

Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

44

44

80

Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità

45

45

81

Capo XVII
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci

46
(co. 6
Stralciato)

46

82

Prescrizione dei farmaci di classe C

 

46-bis

stralciato

Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario

 

 

83

Personale della Croce rossa italiana

47

47

84

Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991 (randagismo)

 

47-bis

85

Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri

48
(co. 2
Stralciato parzialmente

48

86

Quota fissa di partecipazione

 

48-bis

87

Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica

 

48-ter

88

Capo XVIII
Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali

49

49

89

Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche

 

49-bis

90

Disposizioni in materia di istituzioni culturali

 

49-ter

91

Festival pucciniano

 

49-quater

92

Restauro archeologico di teatri

 

49-quinquies

93

Capo XIX
Missione 22 – Istruzione scolastica

 

 

 

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

50

50

94

Risorse per attività di supporto al settore della scuola

51
(co. 1
Stralciato)

51

95

Capo XX
Missione 23 – Istruzione universitaria

 

 

 

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale

52

52

96

Capo XXI
Missione 24 – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

 

 

 

Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa

53

53

97

Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici

 

 

98

Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

 

 

99

Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

54

54

100

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

 

 

101

Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

54-bis

102

Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne

55

55

103

Fondo per le non autosufficienze

 

55-bis

104

Misure in favore di soggetti con disabilità grave

 

55-ter

105

Capo XXII
Missione 25 – Politiche previdenziali

 

 

 

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

56

56

106

Gestioni previdenziali

57

57

107

Trasferimenti all’INPS

58

58

108

Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

59

59

109

Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo

60

60

110

Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140

61

61

111

Definizione di contenziosi con l’INPS

 

61-bis

112

Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007

62

62

113

Capo XXIII
Missione 26 – Politiche per il lavoro

 

 

 

Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL

63

63

114

Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro

64

64

115

Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali

65

65

116

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

66

66

117

Sicurezza sui luoghi di lavoro

67

67

118

Capo XXIV
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

Politiche migratorie nazionali e comunitarie

68

68

119

Capo XXV
Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale

 

 

 

Fondo per le aree sottoutilizzate

69

69

120

Incentivi all’occupazione (credito di imposta)

 

69-bis

121

Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra

70

70

122

Contributo compensativo

 

70-bis

123

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

71

71

124

Capo XXVI
Missione 30 – Giovani e sport

 

 

 

Promozione dello sport

72

72

125

Agenzia nazionale per i giovani

73
Stralciato

 

 

Capo XXVII
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

74

74

126

Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano

 

74-bis

127

Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali

75

Soppresso

 

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

76

76

128

Contenimento dei costi della giustizia militare

77

77

129

Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico

 

77-bis

130

Divieto di estensione del giudicato

78

78

soppresso

Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese

79

79

131

Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa

 

79-bis

132

Regolamenti di organizzazione

80
Stralciato

 

 

Contenimento degli uffici di diretta collaborazione

81

81

133

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

82

82

134

Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali

83

83

135

Capo XXVIII
Missione 33 – Fondi da ripartire

 

 

 

8 per mille e 5 per mille

84

84

136

Capo XXIX
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni

 

 

 

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche

85

85

137

Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche

86

86

138

Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006

 

86-bis

139

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

87

87

140

Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle risorse per contratti di servizio e di programma

88

88

141

Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione

89

89

142

Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale

90

90

143

Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti

91

91

144

Capo XXX
Disposizioni in materia di pubblico impiego

 

 

 

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

92

92

145

Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

93

93

146

Estensione del diritto al collocamento obbligatorio

 

 

147

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

94

94

148

Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

95

95

149

Titolo V
Norme finali

 

 

 

Fondi speciali e tabelle

96

96

150

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

97

97

151

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3256

Titolo

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Numero di articoli

151

Date

 

§      presentazione o trasmissione alla Camera

17 novembre 2007

§      annuncio

19 novembre 2007

§      assegnazione

19 novembre 2007

Commissione competente

V (Bilancio)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 e per i due anni successivi compresi nel bilancio pluriennale, individuando altresì le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”, il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. Sono esclusi dal beneficio gli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

Il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell’ammontare previsionale ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Il comma 3, infine, dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

I commi 4 e 5 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

-            una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

-            una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

-            l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

I commi 6 e 7 dispongono l’aumento della misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli. In particolare, ai percettori dei predetti assegni di mantenimento vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimiliati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione.

Inoltre, si stabilisce che la detrazione non deve essere rapportata ad anno ma spetto, in ogni caso, nella misura intera.

I commi 8 e 9 introducono, con decorrenza 2007, misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario prevedendo che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

Il comma 10 interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito stabilendo che, per la individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.. Ai sensi del comma 11 le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

I commi da 12 a 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all’aliquota IVA agevolata.

La fruizione della detrazione IRPEF è condizionata alla evidenziazione in fattura del costo della relativa manodopera.

I commi da 15 a 18 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:

-          spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

-          spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

-          spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

-          spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della finanziaria 2007).

Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

I commi da 19 a 22 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati relativamente ai quali viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%, dell’imposta ipotecaria in misura pari al 3% e dell’imposta catastale in misura all’1%.

I commi 23 e 24 reintroducono,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, la possibilità di portare in deduzione dai redditi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale) le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilitàsemplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta.

Il comma 25 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di societàdi persone o di capitali. Il regime di esenzione opera anche per i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

 

L’articolo 3 modifica la disciplina di determinazione del reddito d’impresa nonché il regime di tassazione diretta per le società (IRES e IRAP).

In particolare, i commi 1 e 2 riducono l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% e modificano la disciplina fiscale relativa a:

-       interessi passivi;

-       la deducibilità e il riporto delle perdite;

-       il regime degli ammortamenti;

-       le deduzioni extracontabili e lo svincolo delle riserve in sospensione d’imposta;

-       la quota di esenzione delle plusvalenze;

-       la disciplina sul consolidato nazionale e mondiale.

Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare che sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di beni immobili strumentali dell’impresa individuale, prevedendo che il contribuente possa optare, previo pagamento di in imposta sostitutiva del 10 per cento del valore fiscalmente riconosciuto, per l’esclusione dei suddetti beni dal patrimonio dell’impresa.

I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, anche una riduzione della tassazione in capo al socio.

A tal fine si rinvia ad un decreto ministeriale la rideterminazione delle quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate.

I commi 7-9 recano una disciplina fiscale in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone. Al fine di realizzare una situazione di indifferenza fiscale della forma giuridica assunta dall’attività di impresa, si prevede la possibilità di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5%, pari a quella dell’IRES, come modificata dal d.d.l. finanziaria. Tale possibilità è riservata ai contribuenti in contabilità ordinaria ed è condizionata al mantenimento del reddito all’interno dell’impresa.

I commi da 10 a 12 recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione. A tal fine, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale.

I commi 13 e 14 recano una nuova disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, ed in particolare delle fusioni, delle scissioni e dei conferimenti di azienda. Per tali operazioni si prevede in alternativa all’attuale regime caratterizzato dal principio della neutralità fiscale, la possibilità di optare per un imposta sostitutiva con aliquota del 18 per cento, a fronte della quale il contribuente potrà utilizzare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti a bilancio, fruendo di un beneficio, in termini di maggiori ammortamenti negli esercizi successivi.

Il comma 15 interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabli, prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 18 per cento.

Il comma 16 reca disposizioni fiscali relative al regime applicabile alle differenze (c.d. disallineamento)  tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, relativamente ai quali i contribuenti possono optare per un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al 7 per cento.

I commi da 17 a 19 modificano la disciplina IRAP intervenendo sia sull’aliquota ordinaria d’imposta, che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%, sia sulle modalità di determinazione della base imponibile.

Tra le novità introdotte in materia di determinazione del valore netto di produzione si segnala la indeducibilità dei componenti negativi registrati extracontabilmente e la indeducibilità dell’ICI.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione nonché la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati.

Viene disposto, inoltre, il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili e lo svincolo, per l’importo corrispondente, delle riserve in sospensione d’imposta.

Il comma 20 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d’imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazione dei redditi La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, introdotte nel corso dell’esame al Senato: una relativa ai crediti d’imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria 2007).

I commi da 21 a 24, reca una deroga al limite annuale dei 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta introdotto dal precedente comma 20. La deroga si applica alle imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro impegnate in processi di ricerca e sviluppo situate in determinate aree, che siano quotate in borsa e che beneficiano delle agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale.

Il comma 25 stabilisce che la possibilità di compensare le eccedenze detraibili IVA all’interno di un gruppo possa essere applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere di tale regime. La norma, che ha finalità antielusive, si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008(comma 26).

Il comma 27 dispone l’abrogazione delle disposizioni che prorogano i termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per i quali è riconosciuto un credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

Il comma 28 novella il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa, nella forma di un credito d’imposta, da calcolare sul costo sostenuto dalle imprese per investimenti in ricerca e innovazione; novella altresì il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro; infine, dispone l’abrogazione del comma 284, che subordinava  all’autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione.

I commi da 29 a 31 recano disposizioni in materia di regime fiscale dei c.d. dividenti in uscita ovvero degli utili derivanti da partecipazioni societarie percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, al fine di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, si prevede che un’omogeneizzazione del regime fiscale che attualmente si applica ai contribuenti residenti.

I commi da 32 a 38 una misura agevolativi, consistente nel ricoconoscimento di un credito d’imposta, al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

Il comma 39 consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. Il comma 40 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 alla concessione di un’apposita deroga da parte dei competenti organi comunitari.

I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006, recano una norma interpretativa diretta a chiarire che gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina sono da imputare al fabbricato e al terreno in proporzione al costo attribuito a ciascun cespite.

I commi da 43 a 50 riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali", come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull’individuazione degli Stati con i quali esiste un effettivo scambio di informazioni (white list) e che prevede la futura emanazione, con decreto ministeriale, di due “white list” che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore.

Il comma 51, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con conseguente pagamento delle imposte sostitutive. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008.

 

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 21 dell’articolo 4 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti c.d. minimi. Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – in modo automatico, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Le caratteristiche del regime sono le seguenti: 1) esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; 2) applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; 3) assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; 4) estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ; 5) esclusione dell’applicazione degli studi di settore; 6) riduzione degli adempimenti contabili.

Il comma 1 definisce contribuenti minimi, assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003 ; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria , per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Il comma 3 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Il comma 5 stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 6 stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.

Il comma 8 stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 50, comma 3, del d.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Il comma 9 stabilisce che i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’IRAP di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e detta i criteri per la determinazione del reddito rilevante.

Il comma 10 stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 9 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il comma 11 disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.

Il comma 12 stabilisce che le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.

Il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 14 prevede che i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il comma 15 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 16 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato.

Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Il comma 18 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 19 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 20 elimina i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dei contribuenti minimi in franchigia), l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (regime fiscale per le attività marginali) e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. regime supersemplificato).

Il comma 21 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi.

Il comma 22 esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione dell’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

Il comma 23, introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Il comma 24 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi da 25 a 27 recano disposizioni volte a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta.

I commi da 28 a 31 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 recante il testo unico bancario, a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

Il comma 32 modifica la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo). Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative (cosiddette società di comodo).

Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

L’articolo 5, esonera dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

 

L’articolo 6 pone disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

 

L’articolo 7, dispone che l’eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.

 

L’articolo 8 comporta l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio alle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società concessionarie.

 

L’articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

Il comma 2 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi.

Il comma 3 consente diutilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile

Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.

Il comma 5, prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

Il comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro.

Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.

Il comma 9, prevede che siano considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione, entro certi limiti, di prodotti vegetali per conto terzi. In tal modo la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale.

Il comma 10 novellail comma 1094 della legge finanziaria 2007, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, consistente nell’applicazione all’ammontare dei ricavi di un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 11 fa salva la possibilità di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di carburanti vegetali e di prodotti chimici, effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

Il comma 12 modifica gli adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime IVA di esonero dagli adempimenti contabile, disciplinato dall’articolo 34 comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, introducendo l’obbligo di comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle operazioni effettuate.

Il comma 13 modifica le agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all’accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie.

Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applichino l’addizionale regionale e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il comma 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 17  reca la copertura finanziaria dei commi 15 e 16.

I commi da 18 a 23 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 24 elimina i combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca di Gorizia, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise, in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria.

Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia debba conseguentemente eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa contenuto nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008.

I commi da 26 a 29 abrogano varie disposizioni che avevano esteso il regime di esenzione di accisa, previsto nei limiti di un contingente, alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine nonché al gasolio per autotrazione negli stessi territori, in relazione alla scadenza, il 31 dicembre 2006, delle deroghe comunitarie in materia.

I commi 30 e 31 razionalizzano il vigente quadro fiscale delle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti e relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Il comma 32 demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili".

Il comma 33 proroga al periodo di imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il comma 34, eleva a 4.000 euro il limite massimo di detraibilità degli oneri relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Il comma 35, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini anche agli apparecchi radiomobili intestati a sordi.

Il comma 36,  prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. L’agevolazione viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010.

Il comma 37 modifica la tariffa relativa all’imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all’avvio di nuove imprese individuali.

Il comma 38, include tra le attività del programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali previsto dalla legge finanziaria 2005, le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Il comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui.

Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.

I commi da 41 a 46 introducono l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che abbiano relazioni con amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento attuativo di successiva emanazione.

I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione, obbligatoriamente in forma telematica, delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti in questione.

Il comma 49 modifica, rendendoli più onerosi, gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).

Il comma 50 introduce l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale dell’utente nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare.

Il comma 51 dispone che non si possano portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro. Inoltre, abroga la norma che prevede che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione.

Il comma 52, include le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’IVA tra le operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), a prescindere dall’opzione del soggetto cedente. Il comma 53 stabilisce la decorrenza  della suddetta norma a partire dal 1° marzo 2008  disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge

Il comma 54 dell’articolo 9 è diretto ad evitare, modificando le relative norme nazionali, il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007 relativamente all’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali.

Il comma 55 prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 446 del 1997, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge”.

I commi 57-61 riconoscono, per i periodi d’imposta2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 62 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via  principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali

Il comma 63 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2008, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Inoltre, rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.

I commi da 64 a 69 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

I commi da 70 a 73 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, attribuendo a tali soggetti l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito  con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 74 aumenta l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

Il comma 75 pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.

Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).

Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.

L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.

Il comma 81 modifica le sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevuto a dello scontrino fiscale, aumentando a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.

 

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008; detta inoltre disposizioni sul rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al medesimo settore; dispone infine la detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

 

L’articolo 11 istituisce un fondo allo scopo di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

 

L’articolo 12 reca misure fiscali per lo sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 11 a 13 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 14-17 dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, e 15 milioni per il 2010. Il comma 18 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico.

 

L’articolo 13 interviene sulla disciplina relativa all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente(c.d. ISEE) trasferendo all’Agenzia delle entrate alcune delle funzioni attualmente svolte dall’INPS.

 

Il comma 1 dell’articolo 14, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Il comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali; le assunzioni in questione riguardano quindi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’amministrazione penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, il ruolo degli Ispettori del lavoro, le Agenzie delle dogane.

Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della propria dotazione organica.

Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010 a favore del Ministero dell’interno, da utilizzare per il rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

Il comma 5 istituisce un fondo per le spese di funzionamento della Guardia di Finanza.

Il comma 6 riduce le sezioni della Commissione tributaria centrale. Il comma 7 interviene sul regime dei processi tributari pendenti e il comma 8 prevede disposizioni di attuazione. Il comma 9 autorizza relative spese.

Il comma 10 autorizza l’assunzione, entro un determinato limite di spesa, di magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Infine, il comma 12 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità previste dalla disciplina in materia di distacco di cui al D.Lgs. 276 del 2003.

 

L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

 

L’articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare, per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l’adeguamento automatico previsto dall’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998.

 

L’articolo 17 dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica, il numero e le attribuzioni dei ministeri siano quelli fissati dal D.Lgs. 300/1999 nella sua originaria formulazione, ed abroga con la medesima decorrenza i D.L. 217/2001 e 181/2006, che hanno modificato il citato D.Lgs. 300/1999 portando il numero previsto dei ministeri da 12 a 18. Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le 60 unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione.

 

L’articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.

 

L’articolo 19 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010, novellando ed integrando le disposizioni recate per gli anni 2007-2009 dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.

Il comma 2 dell’articolo 19 consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.

 

L’articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l’altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale e che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

 

L’articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

 

L’articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

L’articolo 23 conferma per l’anno 2008 l’applicazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti.

 

Il comma 1 dell’articolo 24 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2008.

Il comma 2 conferma, per l’anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF.

Il comma 3 abroga il comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (peraltro già dichiarato incostituzionale) e conseguentemente sopprime l’autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 11.

Il comma 4 aggiunge un nuovo art. 20.1.1 al D.Lgs. 507/1993. Il comma 1 del nuovo articolo consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1° gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993.

Il comma 5 consente, per l’anno 2008, l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) per una quota non superiore al 25% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

L’articolo 25 riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, attraverso la novella dell’art. 27 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). Le comunità montane dovranno essere composte da almeno sette comuni con precisi requisiti altimetrici. L’entità del risparmio è calcolato in 33,4 milioni di euro per il 2008 e in 66,8 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

 

L’articolo 26 modifica in più parti il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), con l’intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali.

Il comma 1 riduce il tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12.

Il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali.

Il comma 3 interviene in materia di indennità degli stessi.

Il comma 4 dispone in merito al divieto di cumulo degli emolumenti.

Il comma 5 sostituisce l’indennità di missione con un rimborso forfettario.

Il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL.

Il comma 7 interviene in materia di organi per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Il comma 8 reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6.

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 27 recano una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine di eliminarne le duplicazioni. Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.

Il comma 3 impone alle regioni di procedere, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa.

A tal fine lo stesso comma indica quali criteri generali da seguire la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ATO ai fini dell’attribuzione delle funzioni alle province oppure ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso, nonché la destinazione delle economie permanenti realizzate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

 

L’articolo 28, comma 1, reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore del Fondo nazionale per la montagna.

I commi da 2 a 4 dell’articolo 28 istituiscono e disciplinano, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali - il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari; si assegna priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

 

L’articolo 29, volto a dare attuazione ai piani di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali, stabilisce un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

 

L’articolo 30 prevede che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero ad una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive.

 

L’articolo 31 reca norme per la razionalizzazione nell’impiego del personale presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri – proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 1-5). Il  comma 6, aggiunto durante l’esame al Senato in Commissione bilancio, autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, la spesa di 18 milioni di euro.

 

L’articolo 32 reca due distinti interventi. Il comma 1 è volto ad assicurare copertura finanziaria – per 30 milioni di euro per l’anno 2008 - alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009.

Il comma 2, è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell’IVA, nonché la risorsa istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).

 

L’articolo 33 autorizza una spesa di 14 milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell’emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e  misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

 

L’articolo 34, comma 1, incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 mln euro. Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro.

Il comma 2 dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo.

Il comma 3 quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008.

 

L’articolo 35 autorizza, al comma 1, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. La norma è finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi, e a tale scopo individua il relativo ambito soggettivo di applicazione.

Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela.

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007, è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

L’articolo 36, comma 1, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte d’appello, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 2, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.

 

L'articolo 37 riconosce l'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile (comma 1) e, a tal fine, autorizza uno stanziamento di 307.000 euro per il Ministero della giustizia (comma 2).

 

L’articolo 38 dispone che, dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

 

L’articolo 39 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed un fondo di parte corrente con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato.Ulteriori 10 milioni sono destinati al personale delle forze di Polizia di Stato al fine di evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

L'articolo 40 prevede stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

 

L’articolo 41 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2006 di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.

 

L’articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria, nonché la proroga di alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000.

 

L’articolo 43, comma 1 definisce le modalità di recupero di aiuti al settore della pesca dichiarati incompatibili con le norme comunitarie; il comma 2 estende l’ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca.

 

L’articolo 44 dispone l’aumento del finanziamento al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per l’esercizio 2008.

 

L’articolo 45, con una novella al comma 1112 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge alle misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

 

L'articolo 46 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione degli interventi nelsettore dell'apicoltura previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

 

L’articolo 47 istituisce una Commissione cui è attribuito il compito di presentare entro il 31 luglio 2008 delle proposte per la ristrutturazione dei debiti che le aziende agricole sarde hanno contratto con il sistema creditizio in forza di aiuti concessi e in seguito dichiarati illegittimi.

Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

L’articolo 48 introduce misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori.

 

L'articolo 49 dispone in merito ai finanziamenti per le opere previste dal piano irriguo nazionale, riservando una quota delle risorse assegnate dalla L. 296/06 (Finanziaria 2007), alle attività di progettazione, ed accorpando in una unica partita finanziaria, a decorrere dal 2011, le tre autorizzazioni di spesa originate dalle leggi n. 350/03 e n. 266/2005.

 

L’articolo 50, con i commi 1 e 2, si pone la finalità di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.

 

L’articolo 51, al comma 1 attribuisce con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del cd. "costo evitato" di combustibile, di cui al provvedimento del CIP n. 6/1992, tenuto conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Il comma 2 prevede che il fondo ex art. 11-bis D.L. 35/2005, sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

L’articolo 52 introduce una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. La disposizione, in particolare, prevede due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.

 

L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.

 

L’articolo 54 puntualizza i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

L’articolo 55 regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti.

 

L’articolo 56prevede il rientro ex lege nellatipologia degli “impianti fotovoltaici con integrazione architettonica” degli gli impianti i cui soggetti responsabili – aventi diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – siano gli enti locali. Prevede inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti.

 

L’articolo 57 prevede rifinanziamenti a favore della partecipazione di imprese nazionali a programmi di elevato contenuto tecnologico del settore aeronautico, navale e terrestre autorizzando ai sensi del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto-legge competitività) i seguenti contributi quindicennali:

§      20 milioni di euro per il 2008 e 25 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 da destinare alla partecipazione a programmi industriali aeronautici e realizzazione di aeromobili in collaborazione internazionale e ad interventi relativi ai programmi per la Difesa (comma 1);

§      20 milioni di euro per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM, di cui all’art. 1, co. 95, della legge 266/05 (comma 3);

L’articolo autorizza inoltre, al comma 2, una spesa di 318 milioni per l’anno 2008, di milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (partecipazione al programma EFA).

 

L'articolo 58 modifica la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007 (L 296/2006), in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

 

L’articolo 59 disciplina l’attività e lo status del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, dotando lo stesso Comitato di un fondo comune e autorizzando a suo favore uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

L’articolo 60 autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di autoimprenditorialità.

 

L'articolo 61, ai commi da 1 a 6, prevede il rifinanziamento di interventi a sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime – tra gli altri quelli miranti all’ammodernamento della flotta e alla difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici; ai commi 8-11, l’articolo reca, anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo, il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto.

Il comma 12 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.

Il comma 13 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease).

Il comma 16 subordina l’efficacia del nuovo regime all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 1 dell’articolo 62 riduce di 56,4 milioni di euro per il 2008 e di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 l’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell’autotrasporto.

Il comma 2 dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell’autotrasporto.

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 l’autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alla quale viene determinata la consistenza dei volontari di truppa da assegnare annualmente a tale Corpo.

Il comma 4 abroga il Fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System).

I commi 6 e 7 recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale.

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Il comma 9 demanda ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse.

Il comma 10 demanda al Ministro dei trasporti l’individuazione delle risorse, tra quelle assegnate all’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, da destinare a interventi in favore degli aeroporti di Reggio Calabria e di Catania.

I commi da 11 a 13 dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, realizzando treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose. A tal fine sono utilizzate le risorse residue stanziate per il triennio 2004-2006. Un decreto del Ministro dei trasporti definirà condizioni e modalità operative dell’intervento.

I commi da 14 a 16 dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, già previsti per il triennio 2004-2006. A tal fine autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti.

Il comma 18 rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

Il comma 19 stabilisce che il contributo concesso dall’articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 dovrà essere utilizzato prioritariamente per incrementare la quota di finanziamento del sistema di gestione della rete logistica nazionale a carico dello Stato.

Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale.

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

Il comma 23 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’avvio di un programma di rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate.

Il comma 24 istituisce un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma", con un’autorizzazione di spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

L’articolo 63, comma 1, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

A valere sulle stesse risorse, il medesimo comma autorizza contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e dall’anno 2009), e per il completamento della Pedemontana di Formia (1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009), prevedendo che tali interventi vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

 

L’articolo 64 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009.

 

L’articolo 65 autorizza la Cassa depositi e prestiti s.p.a. ad istituire, presso la gestione separata, un Fondo di garanzia per le opere pubbliche(FGOP) diretto a sostituire il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con la finalità di offrire sostegno finanziario ad interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento a contraente generale.

 

L’articolo 66 autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

 

L’articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

L’articolo 67, al comma 2, incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico e, al comma 3, prevede il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia, sul DPCM di assegnazione delle risorse; al comma 4, autorizza la spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria; i commi 5-7 incrementano da 20 a 23 miliardi di euro le risorse finalizzate al programma di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinando altresì specifiche risorse alle unità di risveglio dai comi, alle unità di terapia intensiva neonatale, agli screening neonatali ed alle strutture per le cure palliative.

 

L’articolo 68, comma 1, in attuazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possano essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Il comma 2 dell’articolo 68, dispone il trasferimento (una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.) ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative al raccordo autostradale di collegamento A4 – tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova; la stessa disposizione reca norme volte a disciplinare il funzionamento della costituenda società.

 

L'articolo 69autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR)

 

L’articolo 70 reca misure disostegno all’editoria ed all’emittenza locale. Il comma 1, prescrive nuove modalità dicertificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007, prevedendo che la somma disponibile per la liquidazione dei contributi è attribuita ai soggetti per i quali è accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante.

Il comma 3 dispone una riduzione  delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

Il comma 4 aumenta di 10 milioni di euro per l’anno 2008 il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

 

L'articolo 71 aumenta di 50 milioni di euro per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., nonché di 20 milioni di euro per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo Ministero.

 

L’articolo 72 apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, introducendo alcune sottoquote, rispetto alla programmazione e all’acquisto di opere cinematografiche europee, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana; introduce, altresì, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

L’articolo 73, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessionedel Ministero delle comunicazioni.

 

L’articolo 74 interviene in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, prevedendo una diversa allocazione delle risorse finanziare destinate dalla legge 56 del 2005 alla creazione dei c.d. “Sportelli Italia all’estero”, che non ha dato i risultati sperati (comma 1); destinando 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008 (comma 2) e rifinanziando per il 2008 e il 2009 il fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel settore specificamente individuati (comma 3).

 

L’articolo 75 autorizza un finanziamento pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologia. Sono inoltre ampliate le attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

 

L'articolo 76 reca finanziamenti per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti, nella ricerca per il miglioramento della sicurezza della navigazione, nonchè per la realizzazione di un sistema informativo del Ministero dei trasporti a sostegno del programma “Autostrade del mare”.

 

L’articolo 77 dispone un incremento annuo di 3,5 milioni di euro, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

 

L’articolo 78 destina, a decorrere dall’anno 2008, una quota – non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.

 

L’articolo 79 novella la disciplina, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

 

L’articolo 80, comma 1, prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino, di piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. Per tali finalità sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, come determinate dalla tabella F della legge finanziaria 2007.

Lo stesso comma autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, per l’attuazione delle disposizioni del comma stesso e dei commi 2, 3 e 4.

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1, mentre le modalità di utilizzo vengono demandate ad un successivo decreto ministeriale.

Il comma 3 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Lo stesso comma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del fondo.

Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.

Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Il comma 7, infine, prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuino interventi (programmati dall’autorità di bacino, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente) finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale, all’estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche e al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

 

L’articolo 81, al comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Al comma 2 destina 2 milioni di euro, a valere su tale fondo, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI).

 

L’articolo 82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l’uso sicuro dei farmaci, ad evitare sprechi di medicinali e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceuticaper il 2007, prevedendo, altresì, un contributo straordinario per la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l’istituzione di un registro dei dottori in chiropratica.

 

L’articolo 83 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

 

L’articolo 84, al comma 1, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Il comma 2 dispone che per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni.

Il comma 3 dispone che, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al comma 527 della legge finanziaria 2007, è da considerarsi prioritaria l'immissione in servizio del personale, risultato vincitore o idoneo a seguito di concorsi pubblici, da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

L’articolo 85 è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), eliminando il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la sterilizzazione.

 

Il comma 1 dell’articolo 86 prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

Il comma 2 - nel testo autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

 

L’articolo 87 esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

 

L’articolo 88 promuove l’adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell’assistenza protesica, fissando altresì un tetto di spesa per il 2008 per tali prestazioni ed escludendo taluni adempimenti per le aziende produttrici di dispositivi protesici su misura.

 

L’articolo 89, al comma 1, modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 incrementa gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (di cui alla legge  78 del 2001).

 

L’articolo 90, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere rinnovati una sola volta; che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010; che venga istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

L’articolo 91 ridisciplina le modalità di erogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione -a canone agevolato-, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

 

L’articolo 92 assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

L’articolo 93 reca uno stanziamento straordinario di un milione di europer il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.

 

L’articolo 94 reca misure di razionalizzazione della rete scolastica (comma 1); ridefinisce le economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007 (comma 2); indica criteri per la determinazione dell’organico degli insegnanti di sostegno (commi 3-4); incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale ATA (comma 5); demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti (comma 6); affida ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni - l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale (commi 7-15)

 

L’articolo 95 riserva una quota parte della spesa autorizzata dalla legge finanziaria 2007 per interventi nel settore scolastico a specifiche finalità quali: servizi dell’amministrazione ministeriale; attività di ricerca e innovazione; promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.

 

L’articolo 96 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Il comma 3 prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

L’articolo 97 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

L’articolo 98prevede l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – per l'anno 2008 e con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno – del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Essa inoltre demanda ad un decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici, nonché il riparto delle risorse finanziarie.

 

L’articolo 99 istituisce l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un’azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell’impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

La norma aggiunge – a tal fine - al Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) un articolo 140-bis che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva.

 

I commi 1-3 dell’articolo 100 intervengono sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a 5 mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.

I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

 

L’articolo 101 dispone che gli enti locali, al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di servizio debbano emanare una "Carta della qualità dei servizi", dalla quale si possano evincere: standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate; modalità di accesso alle informazioni concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza

Il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ha inoltre l’obbligo di: verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza; prevedere un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi"; istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.

Le suddette attività si prevede vengano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

 

L’articolo 102 aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

L’articolo 104 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

 

L’articolo 105 introduce nei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale due quote di riserva destinate a finalità di assistenza a disabili gravi.

 

L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

 

L’articolo 107 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

L’articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

L’articolo 109 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 110 stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della L. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere con forme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

Il comma 1 dell’articolo 111 stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati.

Il comma 2 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge 140/1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.

 

L’articolo 112 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizioneche i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.

 

L’articolo 113, comma 1, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Il comma 4 destina la spesa di 13 milioni di euro per il 2008 per le finalità di cui alla L. 40 del 1987, relative alla concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale.

Infine il comma 5 prevede che con apposito decreto si provveda alla determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008.

 

L’articolo 114, comma 1, prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

Il comma 2 prevede un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

Infine, il comma 3 incrementa, a decorrere dal 2008, di 30 milioni di euro annui il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

 

L’articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.

 

L’articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l’anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Il comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 4prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.

Il comma 5proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

 

L’articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.

 

L’articolo 118, commi 1 e 2, è volto a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 per le attività di cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sostituzione dell’attuale modalità di finanziamento, si dispone un apposito stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.

 

L’articolo 120 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già previste dalla legge finanziaria per il 2007.

 

L’articolo 121 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

 

L’articolo 122, commi 1-3, prevede la riallocazione, nel limite dell’85 per cento, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti interventi:

-            programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, ai fini del loro inserimento lavorativo;

-            la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale;

-            agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, mediante riduzione degli oneri sociali dal periodo d’imposta 2007;

-            sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza;

-            la creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione” da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote;

-            la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti;

-            il sostegno all’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Il comma 4  ripristina per l’importo 1,5 milioni di euro annui il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2005 a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet(ora Facoltà di studi politici Jean Monnet della seconda università di Napoli).

 

L’articolo 123 prevede la corresponsione da parte dei concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle regioni sede di stabilimenti, le quali provvederano successivamente a ripartirlo tra i comuni interessati.

 

L’articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU); disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introduce, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni IRPEF e IRES, IRAP, ICI e esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.

 

L’articolo 125 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per lo sport di cittadinanza”, ed autorizza a tal fine la spesa complessiva di 95 milioni di euro per il triennio 2008-2010 (comma 1); incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale”, di cui all’ art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007 (comma 2); assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico (comma 3).

 

L’articolo 126 reca disposizionivolte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche; il comma 7 dispone, inoltre, un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

 

L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

 

L’articolo 128 reca misure volte al contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili. In particolare, il comma 1 si prevede che la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato  - ad esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile - non possa superare i 1600 centimetri cubici.

I commi 2 e 3recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti.

I commi da 4 a 6 dispongono l’obbligo per le amministrazioni centrali di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP), previsti dal sistema pubblico di connettività, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. Il comma s dispone, inoltre,  la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei ministeri relative alle spese postali e telefoniche; le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare analoghe misure per realizzare risparmi di spesa e, in caso di accertamento di minori economie, subiscono riduzioni dei trasferimenti statali.

I commi da 7 a 11, a contenimento delle spese di funzionamento, impongono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. I piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

Il comma 12 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali.

Il comma 13 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza secondo i propri ordinamenti per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in oggetto.

Il comma 14 riduce il numero dei membri del CNIPA da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente; in via transitoria, si dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.

 

L’articolo 129 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare. A tal fine, ai sensi del comma 1, a partire dal 1 maggio 2008, il disegno di legge riduce a 58 unità (in luogo delle attuali 103) l’organico dei magistrati militari e sopprime alcuni uffici giudiziari militari. In particolare, sopprime i tribunali militari – e le relative procure – a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, contestualmente ridefinendo la competenza territoriale dei restanti tribunali. Sopprime, inoltre, le sezioni distaccate della corte militare d’appello di Verona e Napoli. Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti.

I commi 2 e 6 intervengono sul Consiglio della magistratura militare per ridurne, a partire dalla prossima consiliatura, il numero dei componenti. In particolare divengono 3 (e non 5) i componenti eletti dai magistrati, ed uno (non 2) il componente estraneo alla magistratura nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere (quest’ultimo assumerà le funzioni di vicepresidente del Consiglio). Conseguentemente, viene modificata la disposizione sul quorum di maggioranza e dovranno essere ridotte, con DPR, le dotazioni dell’ufficio di segreteria del Consiglio.

Il comma 4 ridefinisce le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari. In particolare, la disposizione prevede che i magistrati militari eccedenti tale numero (45 unità) transitino nella magistratura ordinaria, individuando appositi criteri. Conseguentemente,

-          il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità (in luogo delle attuali 10.109;

-          le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate;

-          parte del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie militari transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. In tal senso dovrà provvedere un apposito decreto ministeriale.

Il comma 5 interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.

Il comma 8 contiene la clausola di invarianza della spesa.

 

L'articolo 130 prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

L'articolo 131 reca diverse disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese. In particolare, ai commi 1-3 si vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri di parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 del disegno di legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti  destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”. I commi 4-9 recano disposizioni di contenimento dei costi di manutenzione dei beni immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da parte di enti ed organismi pubblici. Il comma 10 abroga la previsione di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, mentre il comma 11 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B.

 

L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il comma 2 individua tre categorie di alloggi di servizio e dispone l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero.

Il comma 3 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. 

Il comma 4 sospende, fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ma con una serie di eccezioni.

 

L’articolo 133 introduce il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

 

L’articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l’adozione, entro 180 giorni, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 3 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A, che non siano stati riordinati entro il termine di cui al co. 1. I commi 4 e 5 rimettono a un successivo D.P.C.M. la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 6 dispone l’irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 7 abroga la previgente disciplina in materia (art. 28, L. 448/2001); il comma 8 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

 

L’articolo 135, comma 1, modifica l’articolo 1, commi 204 e 206-208, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in materia di riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, imponendo una maggiore riduzione dei costi rispetto a quanto attualmente previsto e dettando disposizioni per la valutazione del costo d’uso degli immobili in uso governativo.

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del comma 1 devono risultare riduzioni di spesanon inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 

L’articolo 136, al comma 1, integra di 60 milioni di euro per il 2008 l’autorizzazione di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello Stato. Il comma 2 rifinanzia di 150 milioni di euro la spesa massima destinata all’applicazione della misura del 5 per mille IRE, portandola da 250 a 400 milioni di euro.

I commi da 3 a 6 ripropongono anche per l’esercizio 2008 la misura del 5 per mille IRE, innovandone la relativa disciplina e prevedendo un limite massimo di spesa  di 100 milioni di euro.

 

L’articolo 137 reca disposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e di pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali.

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 138 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.

In base al comma 3, rispetto a contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; i collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Il comma 5, infine, precisa le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 del medesimo art. 240 del codice dei contratti pubblici per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione ivi prevista o del responsabile del procedimento.

 

L’articolo 139, al comma 1, prevede la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. Al comma 2, individua la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi in quella prevista nelle convenzioni attuative del piano stesso.

 

L'articolo 140 pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società  È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società; Si prevede, altresì,  un procedimento autorizzatorio per quanto riguarda in particolare l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata.  Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

L'articolo 141 prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

L'articolo 142, al comma 1, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale. Ai commi 2 e 3 sidispone l’adozione di un programma di ricognizione periodicatriennale a decorrere dal 2008 dei suddetti residui, ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Conseguentemente, il comma 4 demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri interessati, la quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, e l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

 

L’articolo 143 conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

L’articolo 144 reca, ai commi da 1 a 11, disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

Il commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte. Il comma 2 pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società. Il comma 3 dispone che la Banca d’Italia e le autorità indipendenti trovino la loro disciplina in materia in una futura, complessiva legge di riforma.

I commi 4, 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione.

Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni.

I commi 9-11 recano una peculiare forma di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del co. 2.

Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze. In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso. Il comma 14 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua. Il comma 15 prevede che la sezione regionale della Corte dei Conti debba esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14.

Il comma 16 prevede – con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito D.P.C.M. – la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali.

Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno 2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.

Il comma 18 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della legge 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia” eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista, di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

Il comma 19 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall’articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa.

Il comma 20 prevede che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

Il comma 21 prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Il comma 22limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsti da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale “non contrattualizzato”.

 

L’articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.

Il comma 3 riformula l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le pubbliche amministrazioni (salve determinate eccezioni) effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che le stesse amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Si introduce inoltre la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa.

Il comma 4dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

I commi 5-8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario, che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

 

L’articolo 146, al comma 1, dispone che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Il comma 3, estende la possibilità di effettuare le assunzioni per gli anni 2008 e 2009 previste dal comma 527 della legge finanziaria 2007 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, anche alle amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007.

Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un determinato limite massimo di spesa.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

I commi 7, 8 e 9recano disposizioni relative alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.

Il comma 10 reca disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 11 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) a continuare ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 13 reca disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time.

I commi 14 e 15 dispongono che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il comma 16 autorizza le medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 14, per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per lo stesso anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un determinato limite massimo di spesa.

Il comma 17, in connessione a quanto previsto dal precedente comma 7, provvede a modificare il vigente comma 103 della legge finanziaria per il 2005, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

Il comma 18 dispone che nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

I commi da 19 a 22 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie di 400 assistenti di posizione economica B3 e di 100 unità di personale di posizione economica C1.

Il comma 23, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, dispone il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 24 prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.

Il comma 25provvede a novellare il comma 565 della legge finanziaria 2007, intervenendo in particolare in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale SSN.

I commi da 26 a 28 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

Il comma 29 dispone la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.

Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

 

L’articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

 

L’articolo 148, commi 1 e 2, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

I commi 3 e 4 recano specifiche norme relative, rispettivamente, al personale militare che si trovi in situazione di esubero e al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento.

I commi 5 e 6 prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

 

L’articolo 149, ai commi 1-10, reca disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

I commi da 11 a 14 stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

L'articolo 150, comma 1, stabilisce l’entità dei fondi speciali (c.d. tabelle A e B), che sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Il comma 2, approva la tabella C, recante le dotazioni da iscrivere nel bilancio annuale e triennale in relazione a leggi di spesa permanente.

Il comma 3 approva la tabella D, contenente gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme per interventi di sostegno all’economia classificati fra le spese di conto capitale.

Il comma 4 approva le riduzioni di autorizzazioni di spesa contenute nella tabella E.

Il comma 5 approva la tabella F, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

Il comma 6 autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici ad assumere gli impegni di spesa indicati nella medesima tabella.

Il comma 7, dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa).

 

L’articolo 151, comma 1,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

ll comma 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

Il comma 3 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (c.d. clausola di “compatibilità”).

Il comma 4 fissa al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della legge finanziaria.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Si rinvia alle schede di lettura.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Si rinvia alle schede di lettura


Schede di lettura

(articoli 1-15)


Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 


1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, prioritariamente, nel 2008, a riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.


 

 

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 (comma 1) e per i due anni successivi, 2009 e 2010 compresi nel bilancio pluriennale (comma 2), individuando altresì le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente (comma 4).

 

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1]. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti [2].

 

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2008

 

Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.

 

Si ricorda che Il DPEF 2008-2011 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2008 pari a 24.000 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

 

Tuttavia, con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011 presentata in settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima, la quale era formulata sulla base degli elementi riguardanti le linee della composizione della manovra e il suo impatto sul bilancio dello Stato ipotizzati al momento della predisposizione del Documento medesimo .

Per l’anno 2008, il predetto livello di saldo è stato così rideterminato in 34 miliardi di euro, sulla scorta dei dati del bilancio a legislazione vigente 2008 e della manovra di finanza pubblica deliberata in sede di Consiglio dei Ministri. Tale manovra, prosegue la Nota, pur mantenendo inalterati gli obiettivi relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in un contesto macroeconomico meno favorevole rispetto alle previsioni, presenta rilevanti modifiche nella composizione qualitativa e quantitativa tra i diversi settori di spesa che concorrono alla stessa rispetto alle ipotesi assunte nel DPEF. In particolare, si è ritenuto opportuno, per ridurre gli oneri per interessi passivi a carico della finanza pubblica e per rendere sostenibili i piani di rientro dei disavanzi sanitari delle Regioni, prevederel’assegnazione di liquidità a carico del bilancio dello Stato a favore delle stesse per l’estinzione di rapporti debitori già assunti da queste con il sistema bancario attraverso operazioni di cartolarizzazione e transattive, nonché degli ulteriori debiti commerciali assunti a tutto il 31 dicembre 2005 (9,1 miliardi). Inoltre, sempre sulla base della Nota di aggiornamento, si è reso necessario adeguare alcuni stanziamenti connessi ad impegni internazionali già sottoscritti (circa 4 miliardi). L’emergere di tali nuove esigenze ha determinato una revisione al rialzo del saldo netto da finanziare programmatico.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2008, un livello massimo, in termini di competenza, di 245.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008.

 

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2009 e 2010

 

Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2009 e 2010, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

 

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) dispone, all’articolo 23, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2008-2010. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2008, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2008, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2008, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

 

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2008, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

 

§      per il 2009:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 31.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 230.000 milioni di euro;

 

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 11.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro.

 

 

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

 

§      per il 2009:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro;

 

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 8.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 212.000 milioni di euro.

 

Si ricorda che il Bilancio programmatico 2008-2010 riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.000 milioni di euro per il 2009 e a 8.000 milioni di euro per il 2010.

 

Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

 

Destinazione di eventuali maggiori entrate

 

Il comma 4, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Tali eventuali maggiori entrate sono destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF, in termini di indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare.

 

In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica – e salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese - le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono prioritariamente destinate, se di carattere permanente,a:

 

§      ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse:

§      elevare, anche per fasce, la quota di detrazione per spese di produzione del reddito.

 

Il testo originario della disposizione - modificata durante l'esame in sede referente al Senato – faceva invece riferimento alla riduzione della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità, nella destinazione delle eventuali maggiori entrate di carattere permanente, a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse.

 

Nella versione originariamente introdotta dal Governo, il comma riproduceva sostanzialmente il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che prevedeva anche - nel successivo comma 5 - la presentazione al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, di una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, con una quantificazione delle maggiori entrate di natura permanente da destinare alla riduzione della pressione fiscale. Siffatta previsione non figurava e non figura nel testo normativo sottoposto all'esame del Parlamento. Analoghe, ma non identiche disposizioni, erano contenute nell’articolo 1 delle leggi finanziarie per il 2003, 2004, 2005 e 2006 (leggi n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004 e n. 266/2005).


Articolo 2, commi 1-3
(Detrazione ICI prima casa)

 


1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 2, modificati nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato,recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale[3].

 

L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal d.lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è un’imposta reale con gettito destinato ai Comuni.

Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.

Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.

 

Il comma 1, introducendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 8 del d.lgs. n. 504/1992, prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”.

 

L’articolo 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 504/1992 fissa una detrazione ordinaria ai fini ICI di importo annuo pari a 103,29 euro sugli immobili dovuta per l’abitazione principale. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. Inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione, fissato al comma 2, può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, la detrazione ordinaria pari a 103, 29 euro, di cui al comma 2, del presente articolo, può essere elevato, fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 4 estende l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 8 in esame alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, l’ammontare dell’ulteriore detrazione è fissata in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua.

 

Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell’ICI è data dal valore degli immobili gravati da tale imposta. Tale valore è determinato applicando i coefficienti fissati dalla norma alla rendita catastale incrementata del 5%. In particolare:

-        per i fabbricati, il coefficiente è pari a 100, se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; è pari a 50, se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; è pari a 34, se si tratta di negozi e botteghe;

-        per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-        per i terreni agricoli la misura del coefficiente è pari a 75 e deve essere applicato al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento.

 

L’ulteriore detrazione sarà fruita fino a concorrenza del suo ammontare e dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, recante disposizioni in materia di esclusione dal beneficio è stato modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

In particolare, rispetto al testo originario che escludeva dal beneficio i soggetti con un reddito complessivo IRPEF superiore a 50.000 euro, il testo approvato dal Senato dispone la non applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis con riferimento all’imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

 

Il comma 2, modificato dalla Commissione bilancio del Senato, prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale trasferimento compensativo per minor gettito ICI è erogato, per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Si dispone inoltre che gli eventuali conguagli siano effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via compensativa è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si rammenta che – in base all’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell’ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata[4]. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Il comma 3, inserito durante l’esame in Commissione bilancio del Senato, dispone che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi di cui al comma 2 finalizzati a compensare il minor gettito ICI vengano erogati a favore di questi ultimi enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Si ricorda infatti che le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali.

 


Articolo 2, commi 4-5
(Detrazione per canoni di locazione)

 


4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.


 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 917 del 1986[5] ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

-            una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

-            una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

-            l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

 

L’articolo 16 del TUIR prevede, al comma 1, una detrazione fiscale IRPEF in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[6]. La misura annua della detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, è determinata in misura pari a:

a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Il successivo comma 1-bis, prevede una detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La misura annua della detrazione, fruibile per i primi tre anni e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

 

La lettera a) del comma 4 inserisce il comma 01 all’articolo 16 TUIR prevedendo una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

La misura della detrazione è pari a

a)    300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

b)    150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

La norma, in sostanza, non interessa i titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale i quali continueranno a beneficiare della detrazione già prevista, in misura superiore, dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, mentre estende il beneficio ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

 

La lettera d) del comma 4 inserisce nell’articolo 16 del TUIR i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies.

Il comma 1-ter estende l’applicazione della detrazione prevista dal comma 1-bis, lettera a) dell’articolo 16 del TUIR ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni.

La detrazione spetta per i primi tre anni, purché l’immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

 

Non appare chiaro se il beneficio fiscale interessi anche i contratti già stipulato alla data di entrata in vigore della disposizione. In caso affermativo, peraltro, andrebbe precisato se l triennio da considerare decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

 

La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni, di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del TUIR come introdotte dalla medesima lettera d):

§      non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall’articolo 16 del TUIR. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (comma 1-quater);

§      sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto. Pertanto, la misura del beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto (comma 1-quater) ed è da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (comma 1-quinquies).

Le modifiche introdotte, rispettivamente, dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 4 in esame hanno la finalità di coordinare i criteri generali di ripartizione della detrazione (tra gli aventi diritto e in base al periodo spettante) già previsti, a normativa vigente nel comma 1 e nel comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR;

§      in caso di c.d. incapienza è disposta l’attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta. L’incapienza si verifica qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (art. 13 TUIR). Le modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-sexies);

§      entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (comma 5).

 

Non è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR come introdotto dal comma 4 in esame.

La norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.

 


Articolo 2, commi 6-7
(Assegno di mantenimento)

 


6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 2 recano modifiche alla disciplina fiscale sugli assegni di mantenimento aumentando la misura delle detrazioni IRPEF in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli.

In particolare, il comma 6 modifica l’articolo 13 del DPR n. 917 del 1986[7] e il comma 7 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007.

 

La disciplina fiscale vigente, in materia di assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, prevede:

-             l’iscrizione dei citati assegni tra gli oneri deducibili del soggetto che li corrisponde (articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR);

-             l’inclusione nel reddito complessivo del soggetto che li percepisce. In particolare, gli assegni sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR);

-             la detrazione fiscale, nella misura prevista dall’articolo 13, comma 5, del TUIR spettante al soggetto che percepisce tali assegni.

L’articolo 13 del TUIR reca la disciplina delle detrazioni IRPEF differenziate per categorie di redditi (lavoro dipendente, pensione, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo o impresa), per età del contribuente e per scaglioni di reddito.

In particolare, il comma 5 stabilisce gli importi delle detrazioni, non cumulabili con quelle previste nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano, tra gli altri, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente. La misura della detrazione è pari a:

a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 5 sono dirette a modificare la misura della detrazione fiscale fruibile dai soggetti che percepiscono assegni periodici corrisposti dal coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In particolare:

-          la lettera a) esclude la fruizione della detrazione spettante per redditi assimilati a lavoro dipendente, di cui al comma 5 dell’articolo 13 del TUIR;

-          la lettera b), introducendo un comma 5-bis all’articolo 13 del TUIR, attribuisce ai percettori dell’assegno una misura della detrazione più elevata, corrispondente a quella prevista per i redditi di pensione, di cui all’articolo 13, comma 3, del TUIR. Il medesimo comma 5-bis, inoltre, stabilisce che la misura della detrazione spettante non deve essere rapportata ad anno, ma spetta, in ogni caso, in misura intera e che la detrazione introdotta non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 13.

 

Le misure delle detrazioni fiscali spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione sono, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13:

a)    1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.;

b)    1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)    1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.


Articolo 2, commi 8-9
(Esenzione IRPEF per redditi fondiari)

 


8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

I commi 8 e 9 dell’articolo 2 introducono misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario come definito dall’articolo 25 del DPR n. 917 del 1986[8].

In particolare, il comma 8 modifica l’articolo 11 del TUIR e il comma 9 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

Ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (comma 1).

I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati (comma 2).

In base alla normativa vigente, relativamente ai redditi fondiari sono previste le seguenti esenzioni:

-              redditi dei terreni di importo complessivo non superiore a 185,92 euro (articolo 11, comma 2, del TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro e redditi di fabbricati relativi ad abitazione principale e sue pertinenze;

-              redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e sue pertinenze (articolo 10, comma 3-bis del TUIR).

 

Il comma 8, inserendo il comma 2-bis all’articolo 11 del TUIR, prevede che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.


Articolo 2, commi 10-11
(Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)

 


10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

I commi 10 e 11 dell’articolo 2 recano disposizioni fiscali in favore dei contribuenti che dichiarano il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Si stabilisce, infatti, che ai fini della determinazione dell’importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del DPR n. 917 del 1986[9] non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi.

In particolare, il comma 10 modifica gli articoli 12 e 13 del TUIR e il comma 11 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

Gli importi delle detrazioni fiscali stabiliti dagli articoli 12 e 13 del TUIR - rispettivamente, per familiari a carico e per tipologia di reddito dichiarato – sono determinati in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile, è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.

 

La lettera a) del comma 10 inserisce nell’articolo 12 TUIR il nuovo comma 4-bis, in base al quale, per la determinazione della detrazione fiscale effettivamente fruibile di cui al comma 1, in luogo del “reddito complessivo” deve essere utilizzato “il reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3- bis”.

 

Il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce, tra l’altro, le seguenti misure delle detrazioni per carichi di famiglia:

§       per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

§       b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

§       800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

§       750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

La relazione illustrativa del Governo ricorda che “resta fermo che il limite di reddito complessivo per individuare i familiari a carico, stabilito dall’articolo 12, comma 2, TUIR, resta determinato al lordo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, posto che il comma 4-bis di cui si propone l’inserimento fa riferimento solo al comma 1 del medesimo articolo 12”.

 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

La lettera b) del comma 10 dispone l’inserimento nell’articolo 13 TUIR del nuovo comma 6-bis, in base al quale, ai fini del presente articolo, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui al sopra illustrato articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

 

Ai sensi dell’articolo 13 TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono (comma 1):

a)    1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro;

b)    1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c)    1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .

La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2).

Le detrazioni per i redditi di pensione, non cumulabili con quelle per i redditi di lavoro dipendente, rapportate al periodo di pensione nell’anno, sono le seguenti (comma 3):

a)    1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, non può essere inferiore a 690 euro;

b)    1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)    1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Il comma 4 dell’articolo 13 del TUIR riconosce detrazioni di maggiore importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età.

Più precisamente, qualora alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrano uno o più redditi di pensione, spetta a questi ultimi una detrazione d’imposta in luogo di quella di cui al precedente comma 3 (detrazioni per i redditi di pensione) e non cumulabile con quella prevista dal comma 1 per i redditi di lavoro dipendente.

Tale detrazione ammonta a:

a)    1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, deve essere comunque non inferiore a 713 euro;

b)    1.297 euro, aumentati del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia compreso tra 7.751 e 15.000 euro;

c)    1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste, per questo tipo di lavoro, dal comma 1 del nuovo articolo 13, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono quelle appresso indicate (comma 5 dell’articolo 13 del TUIR). Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 4:

a)    1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)    1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

 

In merito alla formulazione della norma, sarebbe opportuno intervenire attraverso una novella delle norme modificate, piuttosto che con l’inserimento di commi aggiuntivi.


Articolo 2, commi 12-14
(Proroga al 2008-2010 della detrazione
per le ristrutturazioni immobiliari)

 


12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.

14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.


 

 

I commi da 12 a 14 dell’articolo 2 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.

In particolare, i commi 12 e 14 prorogano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF e il comma 13 proroga l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

 

Il comma 12 dispone la proroga della detrazione IRPEF che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Ai sensi del comma 14, la detrazione fiscale di cui al comma 12 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.

Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.

Gli interventi oggetto della proroga di cui al comma 12 sono:

a)      gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e successive modificazioni, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (“Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”) della legge n. 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”).

b)     agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, purché eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

La relazione illustrativa del Governo precisa che la fattispecie in esame si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.

 

Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (aliquota al 10 per cento in luogo dell’aliquota ordinaria del 20 per cento), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed in particolare:

a)      interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b)      interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c)      interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d)      interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

La relazione illustrativa del Governo sottolinea che la proroga concessa dal comma 13 in commento “è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro”.

 

Si segnala che ai fini della proroga dell’aliquota agevolata IVA non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera.


Articolo 2, commi 15-18
(Proroga al 2010 delle agevolazioni
per la riqualificazione energetica degli edifici)

 

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegna­zioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climat.

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali
Coperture pavimenti

Finestre comprensive di infissi

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

I commi da 15 a 18 dell’articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

I commi da 16 a 18 sono stati inseriti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

 

Il comma 344 dell'articolo unico della legge 296/2006 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[10] emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.


La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.

 

 



[1]    Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.

[2]    Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).

[3]    Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale” si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

[4]    Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.

[5]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[6]    La legge n. 431/1998 (c.d. legge Zagatti) reca “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Il comma 3 dell’articolo 2 si riferisce ai contratti stipulati in base ad appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 recano disposizioni attuative della norma contenuta nel citato articolo 2, comma 3.

[7]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[8]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[9]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[10]    Il D.Lgs. è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge n. 373/1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge n. 10/1991, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

[11]    Per una disamina delle dotazioni di bilancio del FAS si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 120.

[12]    Al termine dei primi sei anni la Commissione prospetta un ulteriore piano d’azione per concretizzare entro il 2020 tutte le potenzialità in materia di risparmio energetico.

[13]    Sono definite abitazioni passive o a energia zero, quelle abitazioni prive di sistema di riscaldamento tradizionale e di sistemi di climatizzazione, che sono dotate di un alto livello di isolamento termico e di un sistema meccanico di ventilazione a scambio di calore, altamente efficace.

[14]    Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 4 gennaio 2006, tuttavia gli Stati membri hanno tre anni di tempo per realizzarne la completa attuazione.

[15]    L’art. 6 della direttiva 2002/91/CE attualmente prevede un limite di 1000 mq di metratura totale, al di sotto del quale non è previsto l’obbligo di migliorare il rendimento energetico in occasione di ristrutturazioni importanti.

[16]    Procedura n. 2006/2378.

[17]    Legge 31 ottobre 2003, n. 306.

[18]   Emanato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si ricorda che l’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. L’imposta di registro può essere proporzionale (alla natura e al contenuto degli atti a cui si riferisce) oppure fissa (pari a 168 euro). La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto oppure il corrispettivo pattuito tra le parti.

[19]   I criteri sono definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

[20]   Esenzione ai sensi dall’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972.

[21]   In quest’ultima tipologia di trasferimenti, per l’applicazione della tassa in misura fissa la norma prevede ulteriori specifiche condizioni.

[22]   Emanato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

[23]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[24]   Il citato comma 27 ha sostituito l’articolo 8 del TUIR nella formulazione attualmente vigente.

[25]   In base all’articolo 60 del TUIR non sono ammesse in deduzione le somme erogate a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti.

[26]   Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

[27]   Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti rispettivamente l’azienda o le proprie quote di partecipazione.

[28]   Tale disposizione si riferisce alle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

[29]   Trattasi delle sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.

[30]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[31]   La disciplina degli interessi passivi prevista per i soggetti IRPEF è contenuta nell’articolo 61 del TUIR anch’esso modificato dal comma 1, lettera b), di seguito illustrata e alla quale si rinvia.

[32]   Il riferimento agli interessi attivi è stato introdotto con emendamento presso la Commissione bilancio del Senato. La relazione di accompagnamento sottolinea come la finalità della modifica consista nell’evitare che la nuova disciplina degli interessi passivi interferisca con le politiche commerciali praticate dalle imprese non solo come parti acquirenti, ma anche come parti venditrici.

[33]   Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

[34]   Legge finanziaria 1996.

[35]   Legge finanziaria 2005.

[36]   Si tratta, in particolare, della detrazione in misura pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (lettera a)) ovvero in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 (lettera b)).

[37]   L’ammortamento è una procedura che consente di ripartire, ai soli fini fiscali, il costo sostenuto per l’acquisto di beni con utilità pluriennale in quote annue.

[38]   L’art. 43, comma 2, primo periodo, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.

[39]   Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

[40]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[41]   Il riferimento è al d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), al d.P.R. n. 636 del 1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonché al d. lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

[42]   Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice rientrano – insieme alle società semplici – nella categoria delle società di persone, per le quali non opera il principio di autonomia patrimoniale propria delle società di capitali.

[43]   Ci si riferisce:

-        alle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;

-        alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni;

-        alle attività di trasporto per terra, acqua o aria;

-        alle attività bancarie o assicurative;

-        ad altre attività ausiliarie delle precedenti.

[44]   Trattasi delle attività agricole consistenti:

-        nell’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

-        nelle attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

[45]    Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a queste equiparate, nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali – qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività - sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria e sono tenute a disporre la sola contabilità semplificata.

[46]   Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.

[47]   Legge 27 agosto 2000, n. 212

[48]   Con il D.Lgs. n. 344 del 2003, il Legislatore delegato ha adottato il meccanismo del c.d. consolidamento degli imponibili: è prevista la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: nazionale, per le società residenti, e mondiale, aperto anche alle società non residenti.

      Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo: dunque, la controllante, in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate, compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso e determinando così un reddito complessivo globale . La sua disciplina è contenuta negli artt. 117-129 del TUIR ed è integrata dal D.M. 9 giugno 2004. Si tratta di un regime opzionale: l’opzione ha la durata di tre esercizi ed è irrevocabile.

      Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali.

      Nel consolidato mondiale l’opzione è vincolante per almeno cinque esercizi della controllante (non per tre, come per il consolidato nazionale) ed eventuali rinnovi sono validi per altri tre esercizi.

[49]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[50]   L’articolo 2425 del codice civile disciplina il contenuto del conto economico in forma c.d. “scalare” in quanto individua dapprima il valore di produzione netta relativo alla gestione caratteristica dell’impresa (dato dalla differenza tra ricavi e costi di produzione); a tale risultato viene poi sommato algebricamente il saldo finanziario (differenza tra proventi e oneri finanziari), le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie e i componenti straordinari del reddito. Il risultato ottenuto rappresenta l’utile (o la perdita) al lordo delle imposte sul reddito sottratte le quali si ottiene il risultano netto (utile o perdita) di esercizio ai fini civilistici.

[51]   A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.

[52]   A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.

[53]   In particolare, le imprese operanti nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

[54]   La disposizione è stata introdotta al fine di coordinare la normativa fiscale con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003 recante riforma del diritto societario. In particolare, a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2426 del codice civile, non si possono imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.

[55]   Ai sensi dell’articolo 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997.

[56]   Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa. Nella relazione del Governo si evidenziava, in particolare, che gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese risultavano, in base ai dati ISTAT, concentrati su poche grandi imprese: il 47,2% dei costi è infatti sostenuto dalle prime 30 imprese italiane.

[57]    Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

[58]    Il comma 273 della legge finanziaria per il 2007 in particolare elenca i seguenti beni: macchinari, impianti - diversi da quelli infissi al suolo - e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva (per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta).

[59]   Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006). I nuovi “Orientamenti” determinano, altresì, una riduzione dell’intensità di aiuto nelle aree 87.3.a) rispetto alla programmazione precedente, pari al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-25, al 40% ESL per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25 e al 50% per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 45% della media UE-25.

      Tali massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.

[60]   Si tratta del regime “phasing-out”) riservato alle regioni che, a motivo della loro crescita del PIL pro-capite, si spostano dalle aree individuate dall’Obiettivo 1 (Convergenza) a quelle dell’Obiettivo 2 (Competitività territoriale). Tale regione beneficerà del regime transitorio fino al 31 dicembre 2010.

[61]   Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[62]   Si tratta dei casi in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie (ai sensi del Titolo III, capi III e IV del TUIR) ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto delle disposizioni agevolative in esame.

[63]   L’istanza preventiva richiamata dalla disposizione è prevista dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), secondo la quale ciascun contribuente può esercitare per iscritto un diritto di interpello all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro centoventi giorni, riguardo la corretta interpretazione di disposizioni tributarie, tuttavia senza effetti sulle scadenze previste dalle norme. Scaduto tale termine, al contribuente non possono essere irrogate sanzioni a seguito di controversie con l’amministrazione finanziaria, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello.

[64]   Recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[65]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, c.d. “Milleproroghe”.

[66]   Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[67]   Attività riportate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.

[68]   Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.

[69]   Pertanto, per la concessione di tali agevolazioni, occorre notificare la relativa richiesta in tempo utile alla Commissione europea che ne valuta successivamente la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

[70]   Tale potere, peraltro, costituisce una condizione legale di efficacia, a carattere costitutivo del provvedimento nazionale che istituisce l'aiuto. Infatti, anche come rilevato dalla Corte di giustizia delle CE (causa C-332/98), i singoli Stati non possono accertare autonomamente la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla Commissione europea.

[71]   Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[72]   Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[73]    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[74]    Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR), le partecipazioni qualificate sono quelle che comportano la detenzione di oltre il 20 per cento dei diritti di voto o di oltre il 25 per cento del capitale nelle società non quotate; di oltre il 2 per cento dei diritti di voto o di oltre il 5 per cento del capitale nelle società quotate.

[75]    Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.

[76]    Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

[77]   Procedura di infrazione n. 2006/4350.

[78]   Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.

[79]   Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[80]    Recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[81]    Recante “Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”.

[82]   Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

[83]   Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, i seguenti Stati e territori:

      Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

[84]   Si tratta dei seguenti: 1) Albania, 2) Algeria 3) Argentina 5) Australia 6) Austria 8) Bangladesh 9) Belgio 10) Bielorussia 11) Brasile 12) Bulgaria 13) Canada 14) Cina 15) Corea del Sud 16) Costa d'Avorio 17) Croazia 18) Danimarca 19) Ecuador 20) Egitto 21) Emirati Arabi Uniti 22) Estonia 23) Federazione Russa 24) Filippine 25) Finlandia 26) Francia 28) Germania 29) Giappone 30) Grecia 31) India 32) Indonesia 33) Irlanda 34) Israele 35) Jugoslavia 36) Kazakistan 38) Kuwait 39) Lituania 40) Lussemburgo 41) Macedonia 42) Malta 43) Marocco 44) Mauritius 45) Messico 46) Norvegia 47) Nuova Zelanda 48) Paesi Bassi 49) Pakistan 50) Polonia 51) Portogallo 52) Regno Unito 53) Repubblica Ceca 54) Repubblica Slovacca 55) Romania 56) Singapore 57) Slovenia 58) Spagna 59) Sri Lanka 60) Stati Uniti 61) Sud Africa 62) Svezia 64) Tanzania 65) Thailandia 66) Trinidad e Tobago 67) Tunisia 68) Turchia 70) Ucraina 71) Ungheria 73) Venezuela 74) Vietnam 75) Zambia.

[85]   Ai fini dell’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, di cui all’articolo 110, comma 10 del TUIR, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

      Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu .

      Sono altresì inclusi: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano inoltre ad un’altra serie di Stati, elencati nell’articolo3, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate.

[86]   Recante “Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)”. Si tratta dei seguenti:

      1) Albania; 2) Algeria; 3) Argentina; 4) Australia; 5) Bangladesh; 6) Bielorussia; 7) Brasile; 8) Bulgaria; 9) Canada; 10) Cina; 11) Costa d'Avorio; 12) Croazia; 13) Egitto; 14) Estonia; 15) Giappone; 16) India; 17) Indonesia; 18) Israele; 19) Iugoslavia; 20) Kazakistan; 21) Lituania; 22) Macedonia; 23) Marocco; 24) Messico; 25) Norvegia; 26) Nuova Zelanda; 27) Pakistan; 28) Polonia; 29) Repubblica Ceca; 30) Slovacchia; 31) Romania; 32) Russia; 33) Slovenia; 34) Sri Lanka; 35) Stati Uniti; 36) Sudafrica; 37) Tanzania; 38) Thailandia; 39) Trinidad e Tobago; 40) Tunisia; 41) Turchia; 42) Ucraina; 43) Ungheria; 44) Venezuela; 45) Vietnam; 46) Zambia.

[87]   Tale articolo 96-bis, relativo ai dividendi distribuiti a società non residenti, è stato abrogato

[88]   Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

[89]    Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

[90]    Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).

[91]    Si ricorda che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha successivamente prorogato, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005, il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima, a condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il suddetto termine del 30 settembre 2004.

[92]   La locazione finanziaria è il contratto con cui un finanziatore acquista il bene che l’utilizzatore gli indica o sceglie direttamente dal produttore e lo dà in godimento all’utilizzatore, consentendogli di acquistare il bene alla scadenza del contratto.

[93]    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[94]    Direttiva 77/388/CEE.

[95]    Il rinvio non appare chiaro: dovrebbe trattarsi di terreni, aziende agricole e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.

[96]   Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

[97]    Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, convertito dalla legge . 4 giugno 1938, n. 880.

[98]    Legge 14 aprile 1975, n. 103.

[99]    D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione

[100]  L’importo varia a seconda che la corresponsione avvenga in un’unica o in più soluzioni.

[101]  Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 5571.

[102]  Istituita con legge 10 dicembre 1954, n1150.

[103]  Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[104]  “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[105]  “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[106]Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[107]La Corte costituzionale sostiene che, attualmente – ovvero senza che ci sia stata una effettiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione - la disciplina sostanziale dell'IRAP e della tassa automobilistica non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La definizione di tributo proprio, in questi casi, è riferibile esclusivamente alla titolarità del gettito.

[108]L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 ed infine la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007.

[109]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In base all’articolo 17, comma 1, di tale decreto legislativo, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[110]Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.

[111]Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al titolo II, individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e gli obblighi relativi, prevedendo la facoltà di contabilità semplificata in favore delle imprese minori (società di persone ed equiparate e persone fisiche esercenti imprese commerciali con redditi annui non eccedenti lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività) e di altri soggetti.

[112]Sotto l’imperio delle disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 79, comma 8, del TUIR la circolare del 29 settembre 1984, n. 31/9/1123, della Direzione generale delle imposte dirette ha precisato come la deduzione spetti una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nello stesso giorno e a condizione che questi ultimi vengano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la circolare n. 129/E-139470 del 27 giugno 2000 della Direzione AA.GG. e cont. trib ha ritenuto che essa sia riferita alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità separata anche nel caso in cui abbiano optato per il regime ordinario, sempreché i titolari siano intestatari di autorizzazione all'autotrasporto di merci per conto di terzi, e alle imprese familiari esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa quale intestatario della relativa autorizzazione. La stessa circolare ricordava come l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, avesse stabilito che la deduzione competeva anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci, nonché alle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria e alle società di cui all'articolo 5 del TUIR, restando escluse le società di capitali di qualsiasi tipo cui non erano applicabili le disposizioni dell'articolo 79 (ora 66) del TUIR.

[113]Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[114]  Le disposizioni che hanno modificato l’art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono:

-        art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 422 del 1998;

-        art. 6, co. 17, della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000);

-        art. 6, co. 12, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001);

-        art. 7, co. 9, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);

-        art. 19, co. 1, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003);

-        art. 2, co. 1, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004);

-        art. 1, co. 509, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005);

-        art. 1, co. 118, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).

[115]Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo d.-l. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

-        le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

-        le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

-        le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

      Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

[116]Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

[117]La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del d.-l. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5 per cento dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0 per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.

[118]Adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 21 del 2000, convertito dalla legge n. 92 del 2000.

[119]La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) sostituisce, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

[120]Emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986.

[121]Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

[122]Si tratta dei prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A, parte I, allegata allo stesso D.P.R. n. 633/1972.

[123]Le modalità ed i termini con cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi sono stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 15 dell’articolo 32-bis.

[124]Si tratta della Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, esplicativa del decreto-legge n. 233/2006.

[125]La Tabella A reca l’elenco degli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta.

[126]La Regione ha per parte sua disciplinato le attribuzioni conferite dalla legge dello Stato con la legge regionale 12-11-1996 n. 47 (modificata da ultimo con L.R. 9/2002) recante disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e con relativo regolamento di attuazione (D.P.Reg. 29-11-2004 n. 0402/Pres.). Il territorio della regione è diviso in fasce territoriali (a seconda della distanza dal confine) nelle quali viene applicato un prezzo differente. Le riduzioni del prezzo sono stabilite con Decreto del Presidente della Regione, da ultimo: D.P.Reg. 7 agosto 2007, n. 0243/Pres.

[127]Recante modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

[128]Modifiche della L. 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia.

[129]  D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

[130]  Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[131]E’ opportuno ricordare che la Commissione ha presentato, il 12 ottobre 2006, la comunicazione “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità” (COM(2006) 571), che sottolinea la capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide dell’assottigliarsi della forza lavoro e dell’invecchiamento demografico.

[132]Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

[133]  In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002.

[134]Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (c.d. decreto Bersani-bis).

[135]Disciplina dell'imposta di bollo.

[136]Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

[137]Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

[138]Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[139]  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

[140]Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto. Il decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.

[141]Si tratta dei soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile.

[142]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[143]Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[144]Nella relazione governativa al decreto-legge n. 223 del 2006 (A.S. 741), convertito dalla legge n. 248 del 2006, si motivava la misura come volta a “contrastare fenomeni fraudolenti consistenti nella creazione di piccole imprese che realizzano lavori edilizi nel quadro di opere complesse, fatturano regolarmente le prestazioni con l’applicazione dell’IVA, ma poi omettono di versare il tributo, che lucrano illecitamente, per poi sparire, salvo ricostituirsi in forme analoghe.

[145]  Gli unici adempimenti ai quali tali contribuenti sono tenuti sono gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, l'obbligo di certificazione e telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e gli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie.

[146]           Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[147]Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[148]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[149]Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657.

[150]Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[151]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[152]Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[153]Procedura 2005/5041

[154]Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

[155]In proposito, si rinvia all’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), all’articolo 1, comma 796, lettera c) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e all’articolo 1 del decreto legge n. 23/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2007.

[156]  Ai sensi dell’ D.Lgs n. 241 del 1997.

[157]  Articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

[158]Tale regola è prevista dal Regolamento 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006.

[159]Con tale regolamento, il Consiglio ha inoltre stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici, tra i quali rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente e per l’occupazione e la formazione.

[160]Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[161]Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

[162] Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[163] Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[164]Si ricorda che il comma 10 del richiamato articolo 8 della legge n. 448 del 1998 dispone l’utilizzo di parte dei maggiori proventi che dovrebbero derivare dalla c.d. carbon tax per la concessione di misure compensative degli aumenti delle accise, dirette tra l’altro a consentire, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento non inferiore a lire 200 (pari a 0,103 euro) per ogni litro ed una riduzione del costo del GPL da riscaldamento corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo.

[165]Le proroghe sono le seguenti: al 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

-        al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

-        al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

-        al 30 giugno 2002, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

-        al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;

-        al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

-        al 31 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;

-        al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004);

-        al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

-        al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera c), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

[166]L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).

[167]   Si veda la nota precedente.

[168]  Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

[169]  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.

[170]  Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".

[171]Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[172]Si ricorda che il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 ha disposto circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla cosiddetta carbon tax, individuando, in particolare, alcune agevolazioni fiscali compensative. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni KW di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

      Con l’articolo 4, comma 4-bis, del D.L. n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000, è stato disposto, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, un aumento dell’ammontare del credito d’imposta di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, nella misura di 30 lire (0,15 euro) per ogni chilowattora di calore fornito. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata:

-        al 30 giugno 2001, dall’articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

-        al 30 settembre 2001, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

-        al 31 dicembre 2001, dall’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

-        al 30 giugno 2002, dall’articolo 4 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

-        al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;

-        al 30 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

-        al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;

-        al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 511, lettera d), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

-        al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);

-        al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera d), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

[173]  “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[174]  “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).

[175]  Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.

[176]  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

[177]  Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

[178]  Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.

[179]  Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.

[180]  In base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[181]  “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[182]           Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[183]Trattasi delle parti comuni dei condomini: locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

[184]Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti

[185]Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[186] Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[187]Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[188] Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

[189]La legge 24 dicembre 1993, n. 560, disciplina le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intendendo per tali quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Le disposizioni della legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a)   agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b)  agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.

c)   agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

d)   agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

[190]Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[191]Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[192]Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[193]  D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[194]  D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

[195]Per un approfondimento delle questioni trattate dal libro verde si rinvia al Bollettino consultazioni n. 32, del 9 ottobre 2007, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[196]GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico. Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l’Agenzia spaziale europea (ESA).

[197]CIVITAS (CIty-VItality-Sustainability) è un’iniziativa dell’Unione europea intesa ad aiutare le città a sviluppare un sistema di trasporto urbano più sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico ed ecocompatibile. Dopo la fase CIVITAS I relativa al periodo 2002-2006, è attualmente in corso una seconda fase, CIVITAS II, che si concluderà nel 2009.

[198]Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante norme e principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale); regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER); regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE); regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo alla creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

[199]URBAN è l'iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore dello sviluppo sostenibile di città e quartieri in crisi dell'Unione europea. La prima fase relativa al periodo 1994-1999 è stata seguita da una nuova fase, nota come URBAN II, che si è svolta dal 2001 al 2006. Fra i settori prioritari di intervento dell’iniziativa figuravano lo sviluppo di trasporti pubblici più rispettosi dell’ambiente nonché lo scambio di informazioni e di esperienze sullo sviluppo urbano ecocompatibile nell'Unione europea.

[200]Secondo tale regolamento, gli orientamenti costituiscono la base per predisporre i quadri strategici nazionali ed i programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. I programmi sono intesi a promuovere lo sviluppo equilibrato armonioso e sostenibile dei paesi dell’UE nonché il miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei.

[201]  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[202]  L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[203]  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[204]  L’articolo 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[205]  L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[206]  L’art. 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[207]  Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

-        le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

-        le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

-        le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[208]  L. 21 aprile 1962, n. 161, recante Revisione dei film e dei lavori teatrali.

[209]  D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

      Ai sensi dell’articolo 17 di tale decreto, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[210]  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[211]  Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[212]  L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2004, considera imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio le imprese cinematografiche aventi sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, aventi una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

[213]  Per l’individuazione delle caratteristiche che i sopra indicati film devono possedere si fa riferimento ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004. In particolare si ricorda che per film d’essai si intende il film, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.

[214]  Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228).

[215]  Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche. Si segnala, inoltre, che l’articolo 5-bis del D.L. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[216]  A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

[217]  Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[218]Emendamento Governo 7.0.6.

[219]Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[220]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[221]L’Anagrafe tributaria è stata istituita dal D.P.R. n. 605 del 1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): essa consiste in un sistema informativo elettronico in cui sono immagazzinate le principali notizie risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Si ricorda che l’articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito il  sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. La finalità di tale sistema consiste nella condivisione e nella gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

[222]Recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”.

      In base all’articolo 7, comma 6, di tale decreto – come modificato dall’art. 37, co. 4, del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 - le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, nonché  la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38, S.O.) sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al predetto comma 6.

[223]Codice in materia di protezione dei dati personali.

[224]Articolo aggiunto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 130/2000 recante Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

[225]  Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) .

[226]  “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.

[227]  “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[228]  “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”. L’articolo 8, comma 3, in particolare prevede che, in materia di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

[229]  Tale comma, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, prevede che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione

[230]  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004.

[231]  Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 211, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Ai sensi del successivo articolo 212, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.  Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 213 l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.