Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256-A Schede di lettura (articoli 61-105quinquies) Tomo III
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 7
Data: 11/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008
A.C. 3256-A

Schede di lettura

(articoli 61-105-quinquies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/7

Tomo III

 

11 dicembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede sulle procedure di contenzioso in sede comunitaria sono state redatte a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0018s3.doc

 


I N D I C E

 

Tomo III

 

Schede di lettura (articoli 61-105-quinquies)

§      Articolo 61, commi 1-11 (Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali)3

§      Articolo 61, commi 12-13 (Tonnage tax)...................................................... 11

§      Articolo 61, commi 14-16 (Ammortamento di alcuni beni mobili registrati). 13

§      Articolo 61, comma 16-bis (Sgravio contributivo per le navi da cabotaggio)17

§      Articolo 61, commi 16-ter-16-quater (Ulteriori interventi a favor dell’industria cantieristica  e delle imprese armatoriali)..................................................................................... 19

§      Articolo 61-bis (Sistema “Alta velocità/Alta Capacità”  della Rete transeuropea di trasporto)  22

§      Articolo 62 (Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)................................................................................. 25

§      Articolo 62-bis (Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico).......................................................................................... 44

§      Articolo 62-ter (Linee metropolitane)............................................................ 46

§      Articolo 62-quater (Passante grande di Bologna)........................................ 48

§      Articolo 63 (Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)49

§      Articolo 64 (Giochi del Mediterraneo del 2009)............................................ 60

§      Articolo 65(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)................................ 62

§      Articolo 66 (Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)68

§      Articolo 66-bis (Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso)........................................................................................................ 70

§      Articolo 67, comma 1 (Riduzione autorizzazione di spesa legge 157/1999)73

§      Articolo 67, commi 2-4 (Edilizia scolastica e penitenziaria)......................... 76

§      Articolo 67, commi 5-7 (Edilizia sanitaria).................................................... 80

§      Articolo 67, commi 7-bis-7-ter (Verifiche energetiche)................................ 86

§      Articolo 67-bis (Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).................... 89

§      Articolo 67-ter (Residenze di interesse generale destinate alla locazione). 96

§      Articolo 68 (Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)....................................................................... 100

§      Articolo 68-bis (Interventi per la salvaguardia della città di Venezia)......... 106

§      Articolo 69 (Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto)     111

§      Articolo 70 (Sostegno alle imprese editrici e TV locali).............................. 112

§      Articolo 71 (Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)................. 124

§      Articolo 72 (Modifiche al testo unico della radiotelevisione)...................... 130

§      Articolo 73 (Sviluppo mercato postale)...................................................... 136

§      Articolo 74 (Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano)139

§      Articolo 75 (Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)................ 144

§      Articolo 76 (Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)....................... 148

§      Articolo 77 (Contributo al programma nazionale di ricerche aerospaziali)151

§      Articolo 78 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)......................... 153

§      Articolo 79 (Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)158

§      Articolo 79-bis (Fondo di promozione della ricerca di base)...................... 160

§      Articolo 80 (Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici)   162

§      Articolo 80-bis (Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).. 175

§      Articolo 80-ter (Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)...................................................................................... 177

§      Articolo 81 (Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità).................................................... 181

§      Articolo 81-bis (Dotazione organica degli Enti parco nazionali)................. 185

§      Articolo 81-ter (Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).................................................... 189

§      Articolo 81-quater (Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio)     192

§      Articolo 81-quinquies (Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse)194

§      Articolo 81-sexies (Un centesimo per il clima).......................................... 196

§      Articolo 82 (Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)..................... 199

§      Articolo 82-bis (Commissione nazionale per la formazione continua)....... 211

§      Articolo 83 (Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)     216

§      Articolo 84, commi 1-3 (Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).......... 224

§      Articolo 84, comma 3-bis (Rideterminazione dell’indennità speciale di seconda lingua per i magistrati)230

§      Articolo 85 (Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)........................ 231

§      Articolo 85-bis (Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)234

§      Articolo 86 (Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)    236

§      Articolo 86-bis (Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)................................................................................................... 241

§      Articolo 86-ter (Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)244

§      Articolo 87 (Quota fissa di partecipazione)................................................ 246

§      Articolo 88 (Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica)   249

§      Articolo 88-bis (Disposizioni in materia di dispositivi medici).................... 252

§      Articolo 88-ter, commi 1-3 (Interventi per la tutela degli animali)............... 256

§      Articolo 88-ter, comma 4 (Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto)    258

§      Articolo 89 (Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)    259

§      Articolo 89-bis (Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO)............................................................................ 263

§      Articolo 90 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)............ 266

§      Articolo 91 (Disposizioni in materia di istituzioni culturali).......................... 272

§      Articolo 92 (Festival pucciniano)................................................................ 277

§      Articolo 93 (Restauro archeologico di teatri).............................................. 278

§      Articolo 93-bis (Fondo per il ripristino del paesaggio)................................ 279

 

§      Articolo 93-ter (Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)...... 281

§      Articolo 93-quater (Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)284

§      Articolo 93-quinquies (Centro per il libro e la lettura)................................. 285

§      Articolo 94 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)................ 287

§      Articolo 95 (Risorse per attività di supporto al settore della scuola).......... 306

§      Articolo 96 (Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)    309

§      Articolo 96-bis (Contributo al centro di ricerca CEINGE).......................... 322

§      Articolo 97 (Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)................................................................................................... 324

§      Articolo 98 (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)....... 329

§      Articolo 99 (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)333

§      Articolo 99-bis (Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)343

§      Articolo 100 (Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)............................................................................................ 349

§      Articolo 101 (Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)......................... 362

§      Articolo 102 (Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)    368

§      Articolo 103 (Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).............. 372

§      Articolo 103-bis (Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori)..... 374

§      Articolo 104 (Fondo per le non autosufficienze)......................................... 375

§      Articolo 105 (Misure in favore di soggetti con disabilità grave)................. 379

§      Articolo 105-bis (Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili)............. 380

§      Articolo 105-ter (Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)  382

§      Articolo 105-quater (Bilancio di genere)..................................................... 385

§      Articolo 105-quinquies  (Statistiche di genere)........................................... 389


Schede di lettura
(articoli 61-105-quinquies)


 

Articolo 61, commi 1-11
(Interventi a favore dell’industria cantieristica
e delle imprese armatoriali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

1. Identico.

2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Identico.

3. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

3. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 3 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

4. Identico.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

5. Identico.

6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

7. Identico.

8. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

8. Identico.

9. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

9. Identico.

10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

10. Identico.

 

10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

11. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

11. Identico.

 

 

I commi 1, 2, 3, e 6 dell'articolo in esame dispongono il rifinanziamento di interventi di sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime.

Il comma 1 destina 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni di euro per il 2009, al rifinanziamento sia dei contributi per costruzioni e trasformazioni navali che dei contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri, contemplati rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522[1].

Il comma 2 destina 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni di euro per il 2009 e 25 milioni di euro per il 2010, allo scopo di rifinanziare i contributi alle imprese amatoriali previsti dall’art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88[2].

Il comma 3 stanzia 10 milioni di euro per il 2008 in vista del completamento degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[3], che autorizza spese finalizzate all’applicazione del meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea contro il dumping dei paesi asiatici; stabilisce inoltre che le modalita` di concessione del contributo sono quelle definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004[4].

 

Nel giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee e la Corea hanno firmato accordi relativi alla costruzione navale mondiale, allo scopo di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. La Comunità, rilevata l’effettiva violazione, da parte coreana, degli impegni assunti e la conseguente opportunità di introdurre meccanismi difensivi temporanei a favore dei segmenti di mercato cantieristico lesi dalla concorrenza sleale coreana, ha previsto, con regolamento (CE) 1177/2002[5], la possibilità di  derogare alla disciplina sugli aiuti alla costruzione navale, di cui al regolamento (CE) 1540/98[6], autorizzando un contributo a favore dei cantieri che provvedono alla costruzione delle seguenti categorie di naviglio:

-        navi porta container;

-        navi chemichiere;

-        navi cisterna per prodotti petroliferi;

-        navi per il trasporto di gas liquefatto.

Nel caso in cui un cantiere navale coreano, entrato in concorrenza con un cantiere europeo per l’aggiudicazione di un contratto, abbia offerto un prezzo inferiore, possono essere autorizzati aiuti, per contratti firmati dall’entrata in vigore del regolamento (3 luglio 2002) al 31 marzo 2005, nella misura massima del 6% del valore contrattuale; la consegna del naviglio deve avvenire entro tre anni dalla firma del contratto definitivo salvo proroghe specificamente autorizzate dalla Commissione; le valutazioni circa l’andamento del mercato e le condizioni per l’applicazione dell’aiuto sono di competenza della Commissione. L’aiuto è soggetto all’art. 88 del Trattato (competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato) e alle procedure di deferimento alla Corte europea di giustizia.

 

La concessione dei contributi a tutela della cantieristica europea contro il dumping dei paesi asiatici è, a norma del comma 4, subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea e alle eventuali condizioni imposte nella decisione di autorizzazione.

 

Il comma 5 riduce di 15 milioni di euro, per l’anno 2008, l’autorizzazione di spesa concernente il fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento della flotta, di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13[7], da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1046, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

 

La legge 9 gennaio 2006, n. 13, ha istituito, all’articolo 4, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

La dotazione iniziale del fondo, pari a 10 milioni annui di euro per il triennio 2005-2007, è stata da ultimo integrata dal comma 1046 della legge finanziaria per il 2007 che ha autorizzato la spesa di 24 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, allo scopo di favorire la demolizione delle unità navali che risultino:

-        non più conformi agli avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino;

-        vecchie di oltre venti anni;

-        iscritte, alla data del 1° gennaio 2006, nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.

 

Il comma 6 stanzia 4 milioni di euro per l’anno 2008 in favore del fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto, istituito dall’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2006, n. 13[8].

 

Il fondo è volto a favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, attraverso contributi alla demolizione delle navi abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate e la cui entrata in esercizio, al 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni (art. 3).

 

I commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo in esame dispongono il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente: a questo scopo è istituito un apposito fondo ed è demandata al Ministero dei trasporti la promozione di accordi con autorità portuali e fornitori di energia, per l’approvvigionamento di elettricità per le navi, a prezzi convenzionati.

Il comma 7 istituisce, a decorrere dal 1º gennaio 2008, presso il Ministero dei trasporti, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per il 2008 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

A valere su di esso, a norma del comma 8,possono esser disposti contributi per:

§      attività di ricerca e definizione di opportuni standard di efficienza energetica e ambientale, alla luce delle tecnologie innovative disponibili;

§      individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi capaci di ridurre l’efficienza energetica e di incrementare le emissioni del trasporto marittimo;

§      campagne informative concernenti:

-       il trasporto marittimo sostenibile,

-       le opportunità tecnologiche praticabili,

-       le migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate;

§      investimenti;

§      compensazione dei maggiori oneri derivanti da interventi, componenti e sistemi, inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena, che consentono una maggior efficienza energetica in rapporto alla capacità di trasporto della nave o la riduzione, in navigazione e in porto, delle emissioni in atmosfera.

Ai sensi del comma 9, compete al Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilire, per le finalità di cui ai commi 7 e 8, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, indici e standard energetici e ambientali - incluse le modalità di verifica e certificazione da parte degli enti tecnici - da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando decorrenza ed entità del contributo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica ed ambientale ottenuti.

A norma del comma 10, al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, compete altresì la determinazione - con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto - in conformità con la normativa comunitaria in materia e nei limiti delle disponibilità del fondo istituito dal comma 7, dei criteri di attribuzione delle medesime risorse.

I contributi non possono superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici; questi limiti non si applicano alle attività per studi, ricerche e campagne informative e alle attività per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra: ad esse può esser infatti riconosciuto fino al 100 per cento dei costi.

 

Anche la legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 1040-1041) ha assegnato contributi in favore dell’innovazione tecnologica dell’industria cantieristica, destinando 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a:

-    progetti connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

-    progetti limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo, direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

I contributi possono essere versati, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute, alle sole imprese iscritte, al momento della presentazione dell’istanza, agli albi speciali istituiti, presso il Ministero della marina mercantile - ora Ministero dei trasporti - dall’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234[9]:

a) albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) albo speciale delle imprese di demolizione navale.

Il contributo è concesso nei limiti e per le finalità indicate nella sezione 3.3.1., paragrafo 15, della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06 del 30 dicembre 2003). In base a tale normativa, gli aiuti alla costruzione navale - vale a dire gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, ad un cantiere navale, a un’entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi - possono essere attribuiti a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato. Sono ammesse alcune eccezioni: in specie gli aiuti all'innovazione per i cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale sono considerati compatibili con il mercato comune, a condizioni tassativamente indicate.

 

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, subordina l’efficacia dei decreti di cui ai commi 9 e 10 alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Ad essa infatti l’art. 88, par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea attribuisce la competenza specifica a giudicare della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune.

 

L’art. 88 del Trattato CEE dispone che la Commissione insieme agli Stati membri provvede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti a livello nazionale e propone le misure connesse alle esigenze del mercato comune.

Ove la Commissione constati che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali non è compatibile con il mercato comune ovvero che è attuato in modo abusivo, fissa un termine entro cui lo Stato deve sopprimerlo o modificarlo. Qualora lo Stato non si conformi entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, all'unanimità, può decidere che un aiuto deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, qualora circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.

Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Ove la Commissione non li ritenga compatibili con il mercato comune, a norma dell'articolo 87, inizia senza indugio la procedura prevista: prima della pronuncia definitiva, lo Stato interessato non può dare esecuzione al progetto di aiuti.

 

Il comma 11 demanda al Ministero dei trasporti la promozione della realizzazione di accordi con le autorità portuali e con i fornitori di energia elettrica, per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le vigenti modalità di approvvigionamento in porto.


 

Articolo 61, commi 12-13
(Tonnage tax)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

12. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

12. Identico.

13. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

13. Identico.

 

 

I commi 12 e 13 dell’articolo 61 estendono l’ambito di applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito ai fini dell’imposta sulle società - IRES per le imprese marittime (c.d. tonnage tax).

 

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR (costituenti il capo VI del titolo II) hanno introdotto nel nostro ordinamento la c.d. tonnage tax, ossia un sistema di tassazione forfetaria del reddito prodotto dalle imprese marittime, espressamente indicate nell’articolo 155 del TUIR, in base alla stazza lorda del naviglio da esse posseduto e ai giorni d’impiego del naviglio stesso. Il D.M. 23 giugno 2005 (G.U. 4 luglio 2005, n. 153) ha dettato disposizioni per l’applicazione di tale regime forfetario.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 155 del TUIR, i soggetti che possono esercitare l’opzione per l’applicazione della c.d. tonnage tax sono quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, ovvero le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione (per l’estensione del regime forfetario alle società in nome collettivo e in accomandita semplice si veda il comma 13 del presente articolo), residenti nel territorio dello Stato, con riferimento al reddito derivante dall’utilizzazione in "traffico internazionale" (tale specificazione viene soppressa dal comma 12 dell’articolo in esame) delle navi iscritte nell’apposito Registro internazionale (istituito dal D.L. n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998) e destinate (articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972):

-          all’esercizio di attività commerciali,

-          all’esercizio della pesca,

-          ad operazioni di salvataggio,

-          ad operazioni di assistenza in mare,

-          alla demolizione.

Sono invece escluse le unità da diporto.

Ai fini dell’applicazione del regime forfetario le navi devono essere detenute in proprietà, anche se date a noleggio, o detenute in locazione a scafo nudo[10] (si veda l’articolo 1, comma 1, lettera d), del citato D.M. 23 giugno 2005). Il comma 1 dell’articolo 157 del TUIR precisa che l’opzione per il regime forfetario non può essere esercitata nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate sia concesso in locazione a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale[11]. Le navi, al reddito delle quali si può applicare il regime forfetario, sono quelle armate dai sopra indicati soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, nonché quelle noleggiate a condizione che il loro tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento del tonnellaggio complessivamente utilizzato.

 

Il comma 12 consente alle imprese marittime che svolgono attività di cabotaggio di usufruire del regime di tonnage tax, attualmente riservato alle imprese che esercitano le navi per traffici internazionali.

A tal fine, la norma in esame sopprime, all’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) le parole: «in traffico internazionale».

 

Il comma 13 estende alle società in nome collettivo e in accomandita semplice il regime di tonnage tax prima illustrato.

Viene a tal fine modificato l’articolo 56, comma 1, secondo periodo, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) inserendovi il rinvio alle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del TUIR, ove è disciplinata la tonnage tax.


 

Articolo 61, commi 14-16
(Ammortamento di alcuni beni mobili registrati)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

14. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

14. Identico.

15.  Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 14 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

15. Identico.

16.  L'efficacia del comma 14 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizza­zione alla Commissione europea.

16. Identico.

I commi 14 e 15 dell’articolo 61 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per alcuni beni mobili registrati utilizzati per l’attività marittima tramite contratto di locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease).

 

Il tax lease è un meccanismo che permette al soggetto concedente (normalmente rappresentato da banche e operatori creditizi che acquistano o fanno costruire il bene) un risparmio di imposta che può essere parzialmente trasferito all’utilizzatore del bene, mediante la riduzione dei canoni di locazione finanziaria o del prezzo di riscatto.

 

In particolare il comma 14 dell’articolo in esame dispone l’inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento dei beni materiali (articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR[12]) ai beni aventi i seguenti requisiti:

§      siano beni mobili registrati;

§      la loro utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone;

§      il loro costo sia ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni;

§      siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto a un’impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale;

§      il concedente sia un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)[13], una società per azioni o a responsabilità limitata, per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, prevista dall'articolo 115 del TUIR[14].

 

L’articolo 102 del TUIR, del quale si dispone la disapplicazione, disciplina l’ammortamento[15] dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa. Le quote di ammortamento di tali beni sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (comma 1). La deduzione deve essere effettuata in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni di appositi coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[16], per categorie di beni omogenei, in base al loro normale periodo di deperimento e consumo (comma 2). Il comma 3, che disciplina l’ammortamento anticipato e accelerato, è abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera n), numero 1), del disegno di legge in esame. Il comma 7, che disciplina l’ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria, è sostituito dal numero 2) del citato articolo 3, comma 1, lettera n), del presente disegno di legge. Il nuovo comma 7 stabilisce che, per i beni mobili concessi in locazione finanziaria, l’impresa concedente deduce quote di ammortamento determinate nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario, mentre l’impresa utilizzatrice può dedurre i canoni di locazione finanziaria a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

 

I beni che soddisfano le condizioni poste dal comma in esame sono:

-       navi passeggeri;

-       navi da carico cisterna o frigorifera;

-       navi da carico per carico secco;

-       navi per navigazione interna in acciaio o ferro;

-       ferry-boat;

-       rimorchiatori;

-       naviglio fermo;

-       navi per navigazione interna in legno;

-       barconi, chiatte, pontoni e lance.

 

Il comma 15 dell’articolo 61 prevede che le quote di ammortamento dei beni di cui al comma 14 sono deducibili dal reddito dell’impresa concedente in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, al 35 per cento del costo. Inoltre, a differenza di quanto ordinariamente previsto, è consentita la deduzione di quote di ammortamento anche anteriormente all’entrata in funzione del bene; in tal caso le quote di ammortamento non possono essere superiori ai corrispettivi pagati al costruttore.

Si prevede l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dovrà dettare le disposizioni applicative del comma 14, anche al fine di assicurare una riduzione delle entrate non superiore a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Il comma 16 subordina l’efficacia del comma 14 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea che obbliga gli Stati a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea.

Si osserva che sia il comma 15, a proposito delle disposizioni applicative, sia il comma 16, a proposito dell’autorizzazione della Commissione europea, fanno riferimento al solo comma 14 (che si limita a prevedere la disapplicazione dell’articolo 102 del TUIR ad alcuni beni), mentre si ritiene che anche quanto disposto dal comma 15 (che disciplina uno specifico regime di ammortamento per gli stessi beni) necessiti di disposizioni applicative e debba essere subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.


 

Articolo 61, comma 16-bis
(Sgravio contributivo per le navi da cabotaggio)

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

 

16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

 

 

Il comma 16-bis dell’articolo 61, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio[17], proroga a tutto il 2008 l’esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall’articolo 34-sexies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4[18].

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 34-sexies, comma 1, ha esteso, per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e nel limite del 50%, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30[19], consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, alle imprese amatoriali, nonché al personale imbarcato, per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio).

Per l'attuazione delle disposizioni richiamate è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Lo stesso comma, inoltre, ha demandato l’attuazione delle richiamate disposizioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa richiamato.


 

Articolo 61, commi 16-ter-16-quater
(Ulteriori interventi a favor dell’industria cantieristica
e delle imprese armatoriali)

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

 

16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

 

16-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

Il comma 16-ter dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato per un ammontare pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa contemplata, dall’articolo 65, comma 1 legge 28 dicembre 2001, n. 448[20] e dall’articolo 4, comma 1, legge 9 gennaio 2006, n. 13[21], a favore delle imprese armatrici di unità da pesca:

§         che abbiano conseguito l'ammodernamento tecnologico e funzionale delle imbarcazioni, installandovi sistemi di localizzazione continua - in tal modo adeguandosi alle previsioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) 2847/93[22];

§         ovvero che intendano adeguarsi ai requisiti richiesti per garantire sicurezza a bordo delle navi da pesca, a norma della direttiva 93/103/CE[23].

 

L'articolo 65 ha introdotto agevolazioni a favore delle imprese armatrici di unità da pesca e delle imprese armatrici di navi mercantili, nonché a tutela dell'occupazione dei lavoratori marittimi.

I contributi sono riconosciuti:

alle imprese armatrici di unità di pesca che intendano conseguire l'ammodernamento tecnologico e funzionale delle imbarcazioni installando, sulle unità, sistemi di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati - in tal modo adeguandosi alle previsioni dell'articolo 3 del Regolamento CE 2847 del 12 ottobre 1993 - e che intendano conseguire l’abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato;

alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che intendano adeguarle alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 concernente i requisiti richiesti per garantire sicurezza a bordo delle navi da pesca, a norma della direttiva europea 93/103/CE.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7,50 milioni di Euro per il 2002 e 5 milioni di Euro per ciascuno dei due anni successivi.

Il Fondo Centrale per il Credito peschereccio, istituito con la legge 17 febbraio 1982 n. 41, è chiamato a sostenere gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93.

L’art. 4, comma 1, legge 9 gennaio 2006, n. 13, istituisce, a decorrere dall’anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, con una dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, pari a 10 milioni di euro (v. supra).

 

Il comma 16-quater, autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009, per il finanziamento dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stipula delle nuove convenzioni con alcune società marittime esercenti il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori e minori e con gli arcipelaghi.

 

In particolare, il comma 998 della legge finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2009, per la stipula, entro il 30 giugno 2007, di nuove convenzioni con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2012, con le società marittime esercenti i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari ritenuti essenziali al soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate (Mezzogiorno in particolare), i servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria e i servizi marittimi sovvenzionati, di carattere locale, nella costa orientale dell’Adriatico.

Il comma 999 disciplina le modalità per la stipula delle convenzioni in oggetto e prevede che le medesime debbano essere notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario.


 

Articolo 61-bis
(Sistema “Alta velocità/Alta Capacità”
della Rete transeuropea di trasporto)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 61-bis.

(Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della Rete transeuropea di trasporto).

 

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'eco­nomia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

 

 

L’articolo 61-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che, ai fini della realizzazione del Sistema Alta velocità-Alta Capacità, compreso nella rete TEN-T (Rete Transeuropea di trasporto, come definita dalla decisione 2004/884/CE[24]) il CIPE con delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’economia e delle finanze, determina sia l’ammontare della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria che concorre, fino a copertura dei costi del Sistema, alla copertura dei costi di investimento, sia i criteri e le modalità attuative.

 

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana è la società RFI, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato, in virtù dell’atto di concessione di cui al DM. 31 ottobre 2000, n. 138T e successive modifiche e integrazioni. Il decreto in questione disciplina, insieme al Contratto di Programma, i rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario).

I rapporti fra RFI e le singole imprese sono regolati, sulla base di numerose direttive comunitarie (91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - recepite con DPR 8 luglio 1998, n. 277, DPR 16 marzo 1999, n. 146 e Dlgs. 8 luglio 2003, n. 188), a mezzo di contratti di accesso all’infrastruttura stipulati in accordo con il “Prospetto informativo della rete” (PIR), strumento previsto dal Dlgs. dell’8 luglio n. 188 del 2003 che definisce le regole generali, le scadenze, le procedure ed i criteri di definizione e di riscossione dei corrispettivi per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi nonché i criteri per la richiesta e l’assegnazione della capacità.

Ai sensi di tale normativa, il gestore della rete ferroviaria, è tenuto a consentire alle imprese ferroviarie nazionali ed internazionali, interessate allo svolgimento dell’attività di trasporto, l’accesso all’infrastruttura, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

-    possesso della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

-    possesso del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete,

-    pagamento di un canone di accesso.

I criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono contenuti nel D.M. 21 marzo 2000 43/T, ripreso dall'articolo 17 del dlgs. 8 luglio 2003, n. 188 e declinato, con riferimento alle singole tratte delle rete italiana, dal capitolo 6 del PIR. Il canone di utilizzo rappresenta dunque un costo per le imprese ferroviarie e la principale voce di ricavo da mercato per RFI.

 

La Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) è disciplinata dalla decisione 1962/96/CE[25] e successive modificazioni. La decisione stabilisce obiettivi, priorità e grandi linee d'azione nell’ambito della rete transeuropea dei trasporti, individuando progetti di interesse comune la cui realizzazione possa contribuire allo sviluppo della rete su scala comunitaria.

La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, in vista del 2020, su scala comunitaria, integrando infrastrutture di trasporto terrestre, marittimo e aereo: reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi, aeroporti e punti di interconnessione tra reti modali.

La rete ferroviaria comprende le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee ferroviarie convenzionali.

La rete ferroviaria ad alta velocità utilizza attuali o nuove tecnologie e comprende sia le linee costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 km/h, sia le linee ristrutturate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h.

La decisione individua anche i progetti prioritari, definiti progetti di interesse comune, tra quelli miranti ad eliminare strozzature, ultimare raccordi mancanti su grandi assi della rete transeuropea, attraversare barriere naturali ovvero comprensivi di tratte transfrontaliere.

I progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date convenute per il completamento dei lavori, sono indicati all'allegato III.

 

Si ricorda che la disposizione di cui all’articolo in esame era presente nella formulazione originaria del DL. 1 ottobre 2007, n. 159 ed è stata modificata nel corso dell’esame del decreto-legge, sostituendo il riferimento al Sistema AV/AC con la finalità del sostegno all’infrastruttura ferroviaria nazionale.


 

Articolo 62
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 62.

(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

Art. 62.

(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

1. Le annualità relative all'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

1. Identico.

2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

2. Identico.

3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

3. Identico.

4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

Soppresso.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

5. Identico.

6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

6. Identico.

7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

7. Identico.

8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

8. Identico.

9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

9. Identico.

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aero­porto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aero­porto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

11. Identico.

 

11-bis. L'attuazione delle disposi­zioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quando disposto dal comma 12 del presente articolo.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.

12. Il Ministro dei trasporti, di con­certo con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 11 e 11-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 11 e 11-bis.

13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.

13. Identico.

14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Identico.

15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

15. Identico.

16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

16. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 11-bis e 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

17. Identico.

18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

18. Identico.

19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

19. Identico.

20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attra­verso l'implementazione di idonee attrez­zature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

21. Identico.

22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

22. Identico.

23. Al fine di contribuire alla realizza­zione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

23. Al fine di contribuire alla realizza­zione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

24. Identico.

 

24-bis. Per consentire il finanzia­mento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

 

    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-bre 2004, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

 

    b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

 

    c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

 

24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di migliora­mento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

 

 

L'articolo 62 contiene disposizioni finanziarie relative al settore del trasporto.

 

Il comma 1 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", di una somma pari a 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.

Il citato articolo 10 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per complessivi 150 miliardi di lire[26] (pari a 77.468.535 euro) quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti operanti nel settore dell'autotrasporto, per le seguenti finalità, indicate negli articoli da 1 a 5 della stessa legge n. 454 del 1997:

-        interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato;

-        investimenti innovativi e formazione professionale;

-        incentivazione all’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari e alla riduzione volontaria dell’offerta di autotrasporto;

-        incentivi per l’aggregazione di imprese di autotrasporto, diretta all’operatività nel comparto dei servizi intermodali e alla razionalizzazione dell’offerta di trasporto stradale;

-        interventi e agevolazione per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.

 

Sempre con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge n. 454 del 1997, il comma 2 dell’articolo in oggetto dispone il mantenimento in conto residui delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti. Tali importi, per un ammontare di 452.311.525 euro per il 2008, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".

La tabella E allegata alla legge n. 226 del 2004 definisce gli oneri finanziari annuali relativi al Corpo delle capitanerie di porto. Ai sensi dell’articolo 28 della stesa legge la determinazione annuale della consistenza dei volontari di truppa da assegnare al Corpo delle capitanerie di porto dovrà essere effettuata in coerenza con l’andamento dei suddetti oneri. Si segnala che gli importi attualmente previsti dalla citata tabella E, per gli anni interessati dal comma in esame, ammontano a:

§       76.404.162,91 euro per il 2008;

§       75.993.137,67 euro per il 2009;

§       75.188.592,32 euro per il 2010.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio è stato approvato un emendamento soppressivo del comma 4 dell’articolo in esame.

Il comma 4 abrogava l’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale istituisce un fondo di lire 1,5 miliardi (pari a 774.685 euro) nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

 

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo".

La richiamata norma ha autorizzato, a decorrere dal 2001, la spesa di 13 miliardi di lire annue (pari a 6.713.940 euro), da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'Allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.

 

I commi 6-7 recano disposizioni per il finanziamento delle "autostrade del mare"; la misura si connette a quelle recate dai successivi commi 8 e 9 dirette ad affrontare l'emergenza derivante dai lavori sull'autostrada A3, nel tratto terminale della regione Calabria, e nello Stretto di Messina.

Norme sulle "autostrade del mare" sono contenute anche nell'articolo 76, comma 3, del disegno di legge in esame (si veda la relativa scheda).

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto effettuato su più percorsi, in parte “tracciati” (tratte terrestri) ed in parte “non tracciati” (tratte marittime), in una logica di trasporto in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre congestionata e ormai vicina al punto di saturazione. Tale modalità di trasporto risponde alla domanda di una moderna logistica in cui il flusso di trasporto si snodi senza soluzione di continuità per tutto il percorso. Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo ecosostenibile. A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto comunitario delle Motorways of the Sea. Tra questi vanno ricordati in particolare - oltre all'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) - i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali disposti con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002, gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dal tutto-strada al combinato strada-mare con l'introduzione del cosiddetto ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002 (per il quale si veda oltre) ed il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto con la legge obiettivo.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto finalizzati allo spostamento di quote rilevanti di traffico dalla modalità stradale a quella marittima.

Si tratta degli incentivi per l’utilizzo delle autostrade del mare, c.d. ecobonus, di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. In particolare il primo periodo del citato articolo 3, comma 2-ter, ha autorizzato, a decorrere dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.

 

Il comma 7, sempre con riferimento agli incentivi di cui al comma 6, sopprime la sopra indicata autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro relativa al limite di impegno quindicennale.

Con riferimento ai sopra illustrati commi 6 e 7, il Governo afferma, nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, che occorre rendere fruibile agli interessati il meccanismo dell’ecobonus, ed assicurare la completa spendibilità di tutte le risorse attivabili, a partire dall’anno 2008 (anno in cui è prevista la prima erogazione dei rimborsi sulle tariffe pagate nell’anno in corso) e fino al 2010. Per tali finalità occorre sopprimere l’autorizzazione di spesa di cui al limite di impegno quindicennale, disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 265 del 2002, e convertire il limite di impegno quindicennale. Tale misura, si legge nella stessa relazione, non ha effetto sull’indebitamento netto dell’Amministrazione, ma incide soltanto sul saldo netto da finanziare e fabbisogno finanziario.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a:

§      fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria;

§      migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Le somme stanziate dovranno essere destinate, nella misura del cinquanta per cento, ad interventi infrastrutturali.

Il comma 9 demanda la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

 

Si segnala che l’articolo 8 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in corso di conversione (A.C. 3194), finanzia, per il solo anno 2007, una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina.

 

Il comma 10, come sostituito nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, stabilisce che, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250[27], il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, gli interventi necessari:

1)      per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria;

2)      per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto;

3)      per l’Isola d’Elba;

4)      per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani.

Per l’intervento di cui al punto 1) è fissato un importo massimo di 1,5 milioni di euro, relativo, in mancanza di diverse indicazioni, al solo anno 2008. Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) è prevista una spesa massima di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si osserva che non è specificata l’indicazione della tipologia degli interventi relativi all’Isola d’Elba.

Si segnala inoltre che il comma in esame non fissa alcun termine per l’adozione del decreto da parte del Ministro dei trasporti.

 

I commi 11, 12 e 13 dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", e successive disposizioni di attuazione.[28]

L’articolo 38, comma 5, della legge n. 166 del 2002 ha riconosciuto, per il triennio 2004-2006, un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato[29] o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo. Tale impegno deve essere rispettato almeno nella misura del 90 per cento, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo. Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in funzione del limite massimo di risorse attribuite per questo scopo dal successivo comma 6 dell’articolo 38. Tale comma prevede l’istituzione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alle agevolazioni per le imprese ferroviarie che effettuino investimenti per facilitare il trasporto delle merci per ferrovia, con limiti di impegno quindicennali (14,5 milioni di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004), quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo D.M. 22 dicembre 2004, n. 340, all’articolo 7, ha stabilito che le risorse del Fondo di cui all’articolo 38 cit., comma 6, siano destinate, per il triennio 2004-2006, alle seguenti finalità:

-        il cinquanta per cento alla concessione degli incentivi di cui all’articolo 38, comma 5;

-        il venticinque per cento alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose (agevolazione prevista dall’articolo 13 dello stesso D.M. n. 340 del 2004, a proposito del quale si rinvia alla scheda di lettura del successivo comma 11-bis del presente articolo);

-        il restante venticinque per cento alla concessione dei contributi previsti dal comma 7 del citato articolo 38 (a proposito del quale si rinvia alla scheda di lettura del successivo comma 14 del presente articolo).

L'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, ha affidato la gestione del fondo alla Cassa depositi e prestiti.

 

Come osserva il Governo nella relazione illustrativa, le risorse stanziate dal citato articolo 38 non sono state completamente utilizzate nel triennio 2004-2006, sia per alcune specifiche rigidità della normativa, sia per il ritardo nell’attuazione della legge. Si propone pertanto la prosecuzione dell’intervento di cui all’articolo 38 cit., comma 5, per un ulteriore biennio, nell’àmbito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 per tale intervento ed effettivamente disponibili (comma 11).

 

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, dispone la prosecuzione per un triennio dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del già citato D.M. n. 340 del 2004.

L’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004 detta modalità per la concessione dei contributi alle imprese per investimenti per lo sviluppo del trasporto delle merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti. I contributi sono concessi alle imprese che usufruisco dei servizi di trasporto merci per ferrovia, alle imprese ferroviarie, alle imprese di autotrasporto, alle imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali e alle imprese proprietarie di materiale rotabile trainato, a condizione che tali soggetti abbiano sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. I beni di investimento per i quali si chiede il contributo possono essere acquistati anche mediante operazioni di leasing finanziario e devono essere utilizzati in Italia o per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. I beni per i quali sono stati ottenuti i contributi non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per il numero di anni fissato in relazione al tipo di bene. Con successivo D.M. 20 maggio 2005[30] sono stati individuati i beni di investimento ammessi al contributo, la percentuale massima ammessa al contributo rispetto al prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite di contributi concedibili a ciascun soggetto richiedente e per categoria di beni, nonché la durata del periodo di inalienabilità.

 

Il comma 12, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee,la definizione delle condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto ai commi 11 e 11-bis, facendo decorrere il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Si osserva che il comma in esame non fissa alcun termine per l’adozione del decreto da parte del Ministro dei trasporti.

 

Il comma 13 destina inoltre agli interventi di cui al comma 11 (ovvero alla concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 5) le somme del Fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38 cit., che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle altre misure previste dal medesimo articolo 38 (ovvero quelle di cui al comma 7 di tale articolo e quelle destinate alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004).

 

I commi da 14 a 16 dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 7, della citata legge n. 166 del 2002, e successive disposizioni di attuazione[31], per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

L’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002, disciplina l’erogazione di contributi in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti accordi di programma per il trasporto combinato e accompagnato[32] delle merci. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale. Alla concessione del contributo è destinato, per il triennio 2002-2004, il venticinque per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 6 del medesimo articolo 38.

L’articolo 14 del D.M. n. 340 del 2004 detta modalità applicative per la concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 7, mentre l’articolo 15 dello stesso D.M. stabilisce che sulle risorse destinate alla concessione di detto contributo è finanziato, in via prioritaria, l’accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

 

Il comma 15 dell’articolo in esame fa decorrere l’inizio del triennio di cui al comma 14 dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma, stipulati ai sensi del sopra illustrato articolo 38, comma 7.

 

Il comma 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010[33] sul “Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti”, di cui al più volte citato comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002. L’autorizzazione è diretta a dare attuazione a quanto disposto ai precedenti commi 11-bis e 14.

In particolare, in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, a valere su tali risorse, l’importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato a dare attuazione a quanto disposto al comma 11-bis – sopra illustrato -  mentre le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli accordi di programma di cui al già citato comma 7 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino – Lione, ai fini del riequilibro modale.

 

I commi da 17 a 19 recano disposizioni sugli interporti.

Si rammenta che le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

 

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1044, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

 

Il comma 18 al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi previsti dell’articolo 1, comma 1044, della legge n. 296 del 2006.

Il citato articolo 1, comma 1044, primo periodo, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti (il decreto non risulta essere stato emanato).

 

Il comma 19 stabilisce che il contributo di cui al sopra illustrato articolo 1, comma 1044, terzo periodo, dovrà essere utilizzato prioritariamente per la riduzione dal cinquanta al trentacinque per cento della quota di finanziamento, a carico degli interporti, del sistema di gestione della rete logistica nazionale, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e alla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

Il D.M. 18T del 20 giugno 2005 è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali. Il menzionato decreto ministeriale ha destinato i finanziamenti di cui al citato articolo 1, comma 456, della legge n. 311 del 2004, alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti), anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci. L’attuazione dell’intervento è affidata alle società interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, che dovranno costituire un unico soggetto attuatore comune. Per la realizzazione del sistema le società interportuali dovranno predisporre e presentare, attraverso il soggetto attuatore, un piano finanziario che preveda, oltre al contributo statale, risorse aggiuntive (mezzi propri, credito ed altri finanziamenti non statali) tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo statale [articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M.].

Il soggetto attuatore comune è la società UIRNet S.p.A., appositamente costituita tra gli interporti di rilevanza nazionale. Tale società ha stipulato, nel dicembre 2006, la relativa convenzione con il Ministero dei trasporti.

 

Il comma 20, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro[34] per l’anno 2009, di 30 milioni di euro per l’anno 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, con le seguenti finalità:

§      implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale;

§      dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada, anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali;

§      intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;

§      dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione.

 

Il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Si segnala che sul tema della sicurezza stradale è recentemente intervenuto l’articolo 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo contro l'incidentalità notturna, con un’autorizzazione di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009, da utilizzare per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.

 

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

La richiamata norma ha stanziato un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia per le gestioni commissariali governative che per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

Il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004 sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario, tra cui si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea al fine di implementare la sicurezza e la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.

 

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di ciascuna delle seguenti società di gestione di servizi ferroviari:

·         Ferrovie della Calabria S.r.l.;

·         Ferrovie Apulo Lucane S.r.l.;

·         Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

 

Il comma 23, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio[35], autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo Fs per l’avvio di un programma di rimotorizzazione, in conformità della direttiva 2004/26/CE[36], delle automotrici con motori diesel nel trasporto regionale su linee non elettrificate. Lo stanziamento è destinato alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti.

Lo stanziamento è diretto a conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

Si osserva che la norma non indica a quale tipo di emissione inquinante si riferisca il limite di 40.000 tonnellate.

 

Il comma 24 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, destinato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma. Autorizza, a tal fine, una spesa pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, vincolandone la destinazione alla tratta Avezzano-Roma.

 

Il comma 24-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza la spesa di 104 milioni di euro per l’anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

In conseguenza dello stanziamento recato dal presente comma, sono ridotti i seguenti trasferimenti per rinnovi dei contratti di lavoro del settore del trasporto pubblico locale:

a)   riduzione di 14 milioni di euro per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Il citato articolo 23 ha autorizzato la spesa di 337,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 214,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

b)   riduzione di 13 milioni di euro per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58;

Il citato articolo 1 ha autorizzato la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

c)   riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il citato comma 1230 ha autorizzato la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri derivanti dal rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

 

Il comma 24-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede che il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, svolga e concluda un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.

In relazione ai risultati della suddetta indagine saranno individuati i collegamenti che presentano o comunque possono raggiungere l'equilibrio economico e per i quali non è possibile raggiungere tale equilibrio. Per i primi il servizio sarà assicurato in regime di liberalizzazione. Spetterà al CIPE, nell’àmbito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, individuare i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, che sono mantenuti in esercizio tramite contratti di servizio pubblico.

L’intervento del CIPE sarà effettuato su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili.


 

Articolo 62-bis
(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 62-bis.

(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico).

 

1. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia Spa, il Ministero dell'econo­mia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

 

 

L’articolo 62-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste nel bilancio di previsione dello Stato per il 2008, destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

Va ricordato che, in base alla seconda nota di variazione al disegno di legge di bilancio per il 2008, i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia (1541, 1542, 1543) recanti le somme da corrispondere all’impresa Ferrovie dello stato S.p.a.  per gli oneri di servizio pubblico, prevedono uno stanziamento pari a complessivi 1.391 milioni di euro.

 

Si rammenta che il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e la società Trenitalia S.p.A. è disciplinato dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994), il quale prevede che il contratto venga sottoscritto previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Secondo la normativa comunitaria, è definito contratto di servizio il contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Esso assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento di esigenze di trasporto che le imprese stesse non avrebbero convenienza economica ad assicurare. A tal fine, il contratto provvede attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti.

Il contratto servizio attualmente in vigore – in base alla clausola di continuità prevista dall’articolo 12 dello stesso contratto - è quello relativo al periodo 2004-2006 e riguarda anche i rapporti tra società e regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 422/1997, a norma del quale il Ministro dei trasporti provvede in tal senso fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni.

Si ricorda infine la una recente disposizione, contenuta all’articolo 9 del decreto legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, autorizza il Ministero dell’economia a corrispondere a Trenitalia S.p.a., nelle more della stipula dei contratti di servizio, le somme spettanti per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio espletati nel corso di tali anni.


 

Articolo 62-ter
(Linee metropolitane)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

 

Art. 62-ter.

(Linee metropolitane).

 

1. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

L’articolo 62-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza un contributo di 10 milioni di euro per il 2010 per la progettazione e l’avvio delle tratte metropolitane di Bologna e Torino, e di 10 milioni di euro per il 2009 per la progettazione e l’avvio della metropolitana di Firenze.

 

Si ricorda che il progetto preliminare della “Metrotranvia per la città di Bologna”, compreso nel Programma delle infrastrutture strategiche, è stato approvato con delibera CIPE n. 89/2005. Il costo complessivo è stimato in circa 587 milioni di euro; soggetto aggiudicatore è il Comune di Bologna. Con delibera n. 32/2007, il CIPE ha stabilito che entro il mese di gennaio 2008 dovrà essere consegnato dal soggetto aggiudicatore il progetto definitivo del primo lotto funzionale dell’opera, recante il quadro economico, il cronoprogramma delle fasi di ulteriore progettazione e di realizzazione del primo lotto, nonché la data di entrata in esercizio.

Anche il prolungamento della metropolitana di Torino (tratte 3 e 4) figura fra le opere del  Programma delle infrastrutture strategiche. I relativi progetti, approvati dalla regione Piemonte, sono in fase istruttoria, anche ai fini della valutazione dei profili di impatto ambientale.

Per quanto riguarda il finanziamento per la metropolitana di Firenze, va ricordato che nel programma delle infrastrutture strategiche è previsto in tale area metropolitana un sistema a guida vincolata, una parte del quale già in corso di avanzata realizzazione.

In proposito, va osservato che la disposizione recata dal comma in esame fa riferimento ad una fase di “progettazione ed avvio della metropolitana di Firenze”, e non è pertanto chiaro se essa riguardi il citato sistema a guida vincolata, ovvero una diversa infrastruttura di trasporto.


 

Articolo 62-quater
(Passante grande di Bologna)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 62-quater.

(Passante grande di Bologna).

 

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza due contributi annuali, rispettivamente di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni per il 2009, per la progettazione e l’avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge n. 443/2001.

Il 27 luglio del 2005 è stato sottoscritto un accordo procedimentale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna per la realizzazione del «Passante autostradale nord».

Il Passante autostradale nord di Bologna è una variante del tracciato dell'A14 tra Lavino di Mezzo (Anzola dell'Emilia) ad ovest e Ponte Rizzoli (Ozzano dell'Emilia) a est della lunghezza di 40,7 km, con quattro caselli (San Giovanni in Persiceto, Bologna Interporto, Granarolo, Budrio), che si propone di decongestionare il nodo autostradale di Bologna e sostenere il previsto sviluppo insediativo e produttivo nell'area della pianura nord di Bologna, spostando all’esterno del tessuto urbano di Bologna la pressione dei traffici autostradali nazionali e autostradali in attraversamento e permettendo la realizzazione di un'unica piattaforma tangenziale a 4 corsie per senso di marcia, più corsia di emergenza, per il traffico metropolitano.

Nell'allegato G «Infrastrutture prioritarie» dell'Allegato «Programma delle infrastrutture» al DPEF 2008-2011[37], il costo dell'opera è indicato in 1.450 milioni di euro che «può essere coperto attraverso il ricorso al projet financing, verificando l'importo dell'investimento e l'ipotesi di una sua totale copertura, in assenza di contributo pubblico».


 

Articolo 63
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 63.

(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

Art. 63.

(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

 

2. Identico.

 

2-bis. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inserite, ai soli fini dell'appro­vazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

2-ter. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

 

2-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 206, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

2-quinquies. Le aliquote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, de­correnti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001. Tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) prevede che “il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma”.

Si rammenta, altresì, che le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come successivamente rifinanziate, sono collocate nel capitolo 7060 (all’interno del programma 14.3) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Per il 2008 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza di 1.102,9 milioni di euro.

Lo stato di attuazione del Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (n. 443/2001)

Nel 3° rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici predisposto dal Servizio studi su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” (luglio 2007) si indica in 243 il numero delle opere incluse nel PIS, a cui corrisponde una valutazione dei costi (o del valore complessivo) delle opere stesse pari a 305 miliardi di euro.

Restringendo l’analisi alle sole opere deliberate dal CIPE, “lo scenario di riferimento è rappresentato dalle 139 opere deliberate dal CIPE (ad esclusione del Ponte sullo Stretto), con un costo stimato di 89,7 miliardi di euro. Complessivamente sono stati attivati 200 finanziamenti (riferiti a 116 opere finanziate interamente o in parte) per la copertura finanziaria del 38,6% del costo delle opere deliberate”, per cui rimane un fabbisogno finanziario residuo di circa 55,1 miliardi di euro, pari al 61,4% del costo totale.

Nello stesso rapporto si legge che “la ricostruzione del fabbisogno residuo rispetto all’anno di completamento previsto delle opere deliberate evidenzia inoltre una situazione più critica con riferimento alle opere per le quali è prevista l’ultimazione a partire dal 2010. Nel triennio 2010-2012 il fabbisogno ammonta, infatti, a circa 22 miliardi” come risulta dalla tabella seguente, tratta dal medesimo rapporto.


Opere strategiche deliberate dal CIPE al 30 aprile 2007*
Fabbisogno residuo per anno di ultimazione lavori

(dati in milioni di euro)

Anno di ultimazione
dei lavori

Fabbisogno
residuo

Importo
totale

2005-2009

809

8.652

2010

5.703

9.232

2011

5.912

12.049

2012

10.600

17.068

2013-2017

32.026

42.704

TOTALE

55.050

89.704

* Dati al netto del Ponte sullo Stretto di Messina

Con l’Allegato infrastrutture 2008-2012, è stato definito un nuovo quadro di priorità infrastrutturali, sia attraverso l’individuazione delle opere realisticamente programmabili nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, sia attraverso l’individuazione di infrastrutture ulteriori definite prioritarie.

Il quadro complessivo degli interventi della legge obiettivo viene definito nell’Allegato B, il quale distingue le opere in ultimate, in corso integralmente coperte, in corso con copertura parziale, e da avviare entro il 2012. A tali opere si aggiungono le opere prioritarie Reti TEN. Il medesimo allegato B fa inoltre riferimento ad ulteriori opere da avviare entro il 2012, non comprese nell’ambito della legge obiettivo.

Le tabelle seguenti riassumono rispettivamente il quadro degli interventi ricompresi nel PIS, il quadro delle reti TEN prioritarie e le ulteriori opere da avviare entro il 2012.

 

Tabella 1. Infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo         (dati in milioni di euro)

Stato delle opere

Numero

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Ultimate

8

2.171,79

--

In corso

69

35.080,11

8.593,83

Integralmente coperte

53

13.696,38

--

Finanziate parzialmente

16

21.383,73

8.593,83

Da avviare entro il 2012

84

55.906,64

19.816,04

Totale

161

93.158,54

28.409,87

 

Tabella 2. Opere prioritarie Reti TEN      (dati in milioni di euro)

Intervento

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Corridoio V – Collegamento Torino-Lione

5.365

5.016

Tratta AV/AC Milano-Genova: terzo valico di Giovi

5.060

4.837

Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria del Brennero

3.000

2.740

Totale

13.425

12.593


Tabella 3. Ulteriori opere da avviare entro il 2012         (dati in milioni di euro)

Stato delle opere

Numero

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Da avviare entro il 2012

9 (*)

4.971,07

3.739,58

(*)  Tali interventi riguardano: la Val d’Aosta (1 opera); la Lombardia (2 opere); l’Emilia Romagna (1 opera); il Lazio (2 opere); la Campania (1 opera); la Puglia (1 opera); la Basilicata (1 opera).

 

Si nota che lo stanziamento disposto dal comma in esame è pari alla metà di quello previsto nel sopra richiamato Allegato infrastrutture al DPEF.

Da tale documento, sulla base dei dati sopra riportati, si evince che, per l’insieme costituito dalle opere della legge obiettivo e delle opere ulteriori da avviare entro il 2012, il costo complessivo è pari a 98 miliardi e il fabbisogno finanziario per la realizzazione di tali opere nei prossimi cinque anni è pari a circa 32 miliardi di euro. A tale fabbisogno si prevede di far fronte mediante:

-        i limiti di impegno stabiliti dalla legge finanziaria 2007 (che all’articolo 1, comma 1, comma 977 rifinanzia il PIS, attraverso contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009), una quota dei quali tuttavia è destinata ad interventi specifici (pari a 158 milioni di euro);

-        nuovi limiti di impegno che saranno stabiliti per il 2008 e 2009 (200 milioni di euro per anno), che saranno incrementati negli anni 2010 e 2011 fino a 250 milioni di euro e nel 2012 fino a 425 milioni di euro[38].

 

Lo stesso comma 1 prevede che, a valere sulle stesse risorse, vengano inoltre autorizzati i seguenti contributi:

§      due contributi quindicennali di 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002. Tali contributi andranno ad integrare quelli previsti dall’art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Si ricorda che il citato comma 1008 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha stanziato risorse - pari a 85 milioni di euro per il 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002, prevedendo altresì un vincolo di destinazione del 50% al Comune di San Giuliano di Puglia ed il restante 50% ai rimanenti comuni con precedenza, però, nei confronti dei comuni del cratere.

Successivamente con l’ordinanza n. 357 del 16 marzo 2007 (GU n. 67 del 21 marzo 2007) si è provveduto a ripartire le risorse finanziarie previste dall’art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002. Tali contributi sono stati ripartiti nel modo seguente:

a) 40 milioni di euro da destinare al comune di S. Giuliano di Puglia;

b) 33 milioni di euro al commissario delegato – presidente della regione Molise;

c) 12 milioni di euro al commissario delegato – presidente della regione Puglia, di cui 5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

L’ordinanza precisa, quindi, che le risorse finanziarie di cui alle lettere b) e c) sono destinate ai comuni indicati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2005. Tali comuni sono: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Rotello; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino.

Da ultimo, con la medesima finalità della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge finanziaria 2007, il decreto-legge collegato n. 159 del 2007 (convertito con legge n. 222/2007), prevede due ulteriori contributi per il 2007 rispettivamente di 50 milioni di euro (articolo 21) e di 60 milioni di euro (articolo 21-bis).

§      3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006 (Pedemontana di Formia)[39].

Si ricorda che il comma 981 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, uno stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia”.

Si ricorda, altresì, che in merito all’opera in questione il CIPE ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 (Itinerario A 12 Pontina-Appia: variante alla s.s. 7 Appia, in comune di Formia)[40].

 

Il comma in esame prevede, infine, che tali interventi (ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e Pedemontana di Formia) vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

Peraltro, si segnala che i già richiamati articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 prevedono la prosecuzione degli interventi prevedono l’applicabilità delle procedure delle legge obiettivo rispetto alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002.

Con riferimento al comma 1, si segnala che, al fine di prevedere l’applicabilità delle procedure della cd. legge obiettivo alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e per le opere accessorie alla Pedemontana di Formia, sarebbe più corretto rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti (piuttosto che agli articoli 163 e seguenti) del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 

Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice distrutta dal terremoto del 1968, di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

 

L’articolo 1, comma 1010, della legge finanziaria 2007 in realtà rinvia agli interventi di cui all’art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (che ha incrementato il Fondo di per il risanamento e la ricostruzione della Valle del Belice istituito dall’art. 3 della legge n. 219 del 1981) e, al fine di garantire la prosecuzione di tali interventi, autorizza uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2007, 30 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009), prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare tali risorse anche per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nella stessa zona.

 

Il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica cui fa riferimento il comma in esame è finanziato dall’articolo 21 del già richiamato decreto-legge n. 159 del 2007, che ha a tal fine autorizzato una spesa nel limite di 550 milioni per l'anno 2007.

 

Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 1154, della legge finanziaria 2007, ha autorizzato una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

 

Per quanto infine riguarda le modalità di realizzazione degli interventi di ricostruzione, lo stesso comma 2 rinvia al primo comma dell’articolo 18 della legge n. 64 del 1981 (recante ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice), prevedendo anche una rimodulazione degli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministro delle infrastrutture.

La disposizione da ultimo richiamata ha in particolare previsto che la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, siano eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

 

I commi 2-bis-2-quater sono stati introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio.

Il comma 2-bis inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Grada/Verona e Verona/Padova.

 

La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd, legge obiettivo) e il relativo provvedimento di attuazione costituito dal decreto legislativo 1° agosto 2002, n. 190 (come successivamente integrato e modificato dai decreti legislativi n. 9/2005 e n. 189/2005) definiscono una disciplina speciale per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Le disposizioni del d.lgs. n. 190 del 2002 sono confluite negli articoli 161 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Le principali finalità perseguite dalla disciplina speciale delle opere strategiche sono:

-        la programmazione annuale degli interventi;

-        l’accelerazione delle procedure amministrative;

-        l’incentivazione dell’afflusso di capitali privati.

Con specifico riferimento all’aspetto delle procedure amministrative, rilevante ai fini della disposizione in esame, le maggiori novità sono state introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 (riprodotto dall’art. 165 del cd. codice appalti) che ha provveduto allo snellimento e all’accelerazione delle procedure di autorizzazione che precedono la realizzazione di un'opera (iter di progettazione, localizzazione e valutazione d’impatto ambientale).

Rispetto all’ordinario iter autorizzatorio previsto dalla legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 (riscritta dal codice appalti), la normativa speciale per le cd. grandi opere prevede - tra l’altro - che sia anticipato alla fase della progettazione preliminare (anziché a quella della progettazione definitiva) il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), di intesa Stato-Regioni sulla localizzazione dell’opera e l'individuazione di un esatto limite di spesa, comprensivo, eventualmente, delle misure compensative dell'impatto territoriale a favore delle comunità locali. Vengono previsti, inoltre, tempi massimi per le varie fasi della progettazione (la cui approvazione viene affidata al CIPE, che svolge un ruolo centrale nell’ambito delle procedure previste per le opere strategiche) e modificata la disciplina della conferenza di servizi (cfr. artt. 165-168 del codice appalti).

 

Il comma 2-ter reca un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 due mari Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).

 

Nell’Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 tra le opere della legge obiettivo in corso e con copertura parziale vengono indicate le seguenti:

-        E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotti 5-6-7-8), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 268,69 milioni di euro;

-        E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 4), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 69 milioni di euro;

-        E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 9), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 91,06 milioni di euro.

Nel documento Infrastrutture prioritarie del Ministero delle infrastrutture, si precisa che l’itinerario comprende 270 km e che una parte è già aperta al traffico, una parte in corso di realizzazione, una parte in appalto e un’ultima parte in fase di progettazione. Il tracciato si sviluppa per il 63 % in Toscana, per il 5% in Umbria e per la restante parte nelle Marche.

 

Il comma 2-quater autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova, previsti dall’art. 1, comma 459, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Si ricorda che l’art. 1, comma 888, della legge n. 296/2006 recava una disposizione analoga a quella in esame prevedendo, “per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105[41]” un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Si ricorda altresì che il citato comma 459 ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 per la mobilità al servizio delle suddette Fiere.

Inoltre, in precedenza, l’articolo 45, comma 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), ha previsto, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, l’autorizzazione, rispettivamente, di limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

Successivamente l’articolo 4, comma 180, della legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) ha modificato tale disposizione, estendendo i suddetti limiti di impegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla mobilità per la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova.

La medesima legge ha introdotto inoltre un nuovo limite d’impegno quindicennale, con decorrenza dal 2005 di 2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di Fiere.

 

Il comma 2-quinquies, introdotto dalla V Commissione bilancio, dispone che le quote dei limiti di impegno[42] autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall’anno 2006, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 

In base alla disciplina dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[43], infatti, la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi ad annualità e a limiti di impegno, senza formale assunzione dell’impegno di spesa, è limitata soltanto all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio[44].

 

Si tratta, in realtà, di una disposizione a carattere prudenziale, volta ad evitare che le somme in questione ancora non impegnate, diventino economie di bilancio.

Infatti una disposizioni di analogo contenuto sono state previste, da ultimo, dall’articolo 1, comma 980, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), il quale ha disposto che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, come rifinanziati dall’articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 

I limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2006 sono stati stabiliti dall’articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) nella misura di 245 milioni. Peraltro, parte delle risorse sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente.


 

Articolo 64
(Giochi del Mediterraneo del 2009)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 64.

(Giochi del Mediterraneo del 2009).

Art. 64.

(Giochi del Mediterraneo del 2009).

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

Identico.

 

 

L’articolo in esame autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009.

La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha destinato, per tale evento, uno stanziamento annuale per quindici anni di 1 milione di euro a partire dal 2007 da incrementare, dall’anno 2008, con 1 milione di euro per ulteriori quindici anni.

Si ricorda che, successivamente, l’art. 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un ulteriore finanziamento per i Giochi del mediterraneo, autorizzando un’ulteriore spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché un ulteriore contributo di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2008.

 

I “XVI Giochi del Mediterraneo" sono stati dichiarati “grande evento” con il DPR 21 ottobre 2005[45]. Nel D.P.R. viene sottolineato che l’organizzazione dei giochi comporterà la realizzazione di un Villaggio Mediterraneo per ospitare gli atleti, gli accompagnatori e le relative delegazioni. Occorrerà, inoltre, provvedere ad effettuare ulteriori interventi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento degli impianti sportivi, al miglioramento della fruibilità dei luoghi, allo sviluppo del sistema di accessibilità e di accoglienza e ad un'adeguata assistenza tecnica, medica ed informativa[46].

Successivamente con il DPCM del 29 dicembre 2005 si è provveduto ad estendere il riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo ed è stata conseguentemente emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

A seguito della dichiarazione di “grande evento”, è possibile avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.


 

Articolo 65
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 65.

(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

Art. 65.

(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

Identico.

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

 

    a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

 

    b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizza­zione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

 

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

 

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

 

L’articolo in esame, al comma 1,autorizza la Cassa depositi e prestiti s.p.a. a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP). Tale Fondo sostituisce il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), le cui norme istitutive vengono quindi abrogate dal successivo comma 7.

Il Fondo di garanzia per le opere pubbliche è finalizzato, ai sensi del comma 3, al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all’art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Si tratta, in particolare, dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico.

 

La Cassa depositi e prestiti, trasformata in società per azioni dall’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003[47] (“collegato” alla legge finanziaria 2004) [48] assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario[49].

L’attività della società è strutturata su due aree distinte, che comportano anche una separazione organizzativa e contabile : la prima area è organizzata come gestione separata, prosegue l’attività tradizionale della Cassa depositi e prestiti. La seconda area, che consiste nella gestione ordinaria, ha per compito, in base alle previsioni del decreto-legge n. 269/3003, la concessione di finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche

Per ciò che attiene alla gestione separata, la Cassa depositi e prestiti cura la concessione di finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Alla gestione separata sono state altresì assegnate le partecipazioni azionarie trasferite dallo Stato al momento della trasformazione in società per azioni.

Specifiche disposizioni legislative hanno poi previsto l’istituzione di fondi, destinati al finanziamento di investimenti, i quali operano presso la gestione separata [50] La gestione separata, infine, può effettuare attività di assistenza e consulenza in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti da essa concessi.

La separazione della gestione alla quale è affidato il finanziamento degli enti pubblici riguarda i profili contabili e organizzativi. La gestione separata è soggetta ad una disciplina speciale, la quale è caratterizzata dai seguenti profili:

-        attribuzione del potere di indirizzo al Ministro dell’economia e delle finanze ;

-        integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti degli enti locali ;

-        sottoposizione alla vigilanza di un’apposita Commissione, di cui fanno parte parlamentari;

-        possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

 

La disciplina del FROP fa riferimento ai lavori di competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 284 del 1999, cioè Stato, regioni, enti locali, enti pubblici, nonché – nei casi indicati – privati.

 

Come per il FROP, il medesimo comma 3 individua nelle modalità di realizzazione dell’opera un secondo elemento in base al quale viene definito l’ambito delle opere pubbliche al cui sostegno sono destinati gli interventi del Fondo.

Le opere beneficiarie devono essere infatti realizzate secondo una delle due seguenti modalità:

§      contratti di concessione, di cui all’art. 53, comma 1, del codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Si segnala che, in realtà, l’articolo 53, comma 1, si limita a prevedere che i lavori pubblici possono essere affidati mediante contratti di appalto o contratti di concessione. La definizione di “concessione di lavori pubblici” è contenuta nell’articolo 3, comma 11; la relativa disciplina nel Capo II del Titolo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici (articolo 142 ss.).

Appare quindi più corretto sostituire il riferimento all’articolo 53 con quello all’articolo 3, comma 11, oppure al Capo II del Titolo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici.

 

In particolare, in base all’articolo 3, comma 11, per “concessioni di lavori pubblici” si intendono quei contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

 

§      contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’art. 173 del citato codice.

 

Ai sensi dell’art. 173 del d.lgs. n. 163 del 2006 la realizzazione di infrastrutture strategiche è oggetto di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale.

Si premette che anche le concessioni disciplinate dagli articoli 142 e ss. del codice vengono comunemente denominate concessioni di costruzione e gestione. Esse hanno in comune con le concessioni richiamate dall’articolo 173 del codice gli elementi caratterizzanti il rapporto negoziale, consistenti nell’oggetto della prestazione (l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità) e nella controprestazione a favore del concessionario (il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati). Gli elementi di differenziazione sono legati al fatto che le concessioni di cui all’articolo 173 sono espressione di un regime speciale dettato specificamente per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale (di cui alla legge n. 443 del 2001, cd. legge obiettivo), che contiene la previsione di alcune semplificazioni ed accelerazioni che hanno lo scopo di garantire un canale privilegiato ad opere di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda l’affidamento a contraente generale, esso è disciplinato dagli articoli 176 e seguenti del codice dei contratti pubblici. In base al comma 1 di tale disposizione, “il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori”. Il general contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica. Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi a fornire "un pacchetto finito" a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente.

 

Il comma 2 dispone che la dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse previste ai sensi dell’art. 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per il Fondo rotativo delle opere pubbliche.

 

L’art. 71, comma 2, della legge n. 289/2002 aveva assegnato al Fondo rotativo delle opere pubbliche una dotazione iniziale di un miliardo di euro, che doveva essere poi alimentata dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, avrebbe potuto apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del fondo.

 

Ai sensi del comma 4, il Fondo interviene a sostegno delle opere pubbliche mediante la prestazione di garanzie volte ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario nella realizzazione o gestione delle opere medesime. I soggetti beneficiari delle garanzie possono essere, indistintamente, soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere individuate con il comma 3; la disposizione precisa inoltre che la prestazione di garanzie da parte del Fondo è rivolta a ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto.

 

La finalità di tale disposizione, sembrerebbe, pertanto, analogamente a quelle del Fondo rotativo per le opere pubbliche, quella di istituire un servizio di tipo innovativo che possa incentivare la partecipazione di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche e permetta, per questa via, di ridurre i contributi pubblici a fondo perduto. Le garanzie prestate dal fondo dovrebbero infatti permettere una riduzione dei costi di finanziamento della realizzazione e gestione delle opere, con conseguente beneficio per i soggetti che ne sono coinvolti.

 

Il comma 5 attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di definire i limiti, condizioni, le modalità e le caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 269/2003.

A tal fine la disposizione in esame indica alcuni elementi di cui tener conto, quali la redditività potenziale dell’opera e la decorrenza e durata della concessione e della gestione.

 

Si ricorda che il citato comma 9, dell’art. 5 del decreto legge n. 269/2003 attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze specifici poteri di indirizzo sulla gestione separata della CDP disposta dal precedente comma 8 che prevede che per le attività di finanziamento a favore degli enti pubblici, tra cui lo Stato, le regioni e gli enti locali, e degli organismi di diritto pubblico, sia istituita una apposita gestione separata. Si ricorda che la gestione separata è soggetta ad una disciplina speciale, che è caratterizzata dai seguenti profili:

-    specifici poteri attribuiti al Ministro dell’economia e delle finanze (commi 9 e 11);

-    integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti e degli enti locali (comma 10);

-    vigilanza della Commissione parlamentare (comma 9);

-    possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato (comma 15).

 

Il comma 6 reca la clausola di invarianza della spesa.

 

Il comma 7, come già detto, abroga le disposizioni istitutive del Fondo rotativo per le opere pubbliche (art. 71, commi da 1 a 5, legge n. 289 del 2002).

 

Si segnala che non viene abrogato anche il comma 6 della medesima disposizione, che in realtà reca un contenuto disomogeneo rispetto a i commi precedenti, disciplinando l’obbligo per il Governo, con cadenza annuale, di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla cd. legge obiettivo e di riferire alle competenti Commissioni parlamentari.


 

Articolo 66
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 66.

(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

Art. 66.

(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

1. Identico.

 

 

L’articolo in esame autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che aveva destinato, per tale evento, uno stanziamento annuale per quindici anni di 1 milione di euro a partire dal 2007 da incrementare, dall’anno 2008, con un altro milione di euro per ulteriori quindici anni.

Successivamente, l’art. 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un ulteriore finanziamento, autorizzando la spesa annua di 500.000 euro per quindici anni a decorrere dal 2007, e di ulteriori 500.000 euro, a decorrere dal 2008, per quindici anni.

 

Si ricorda che la citata manifestazione sportiva è stata dichiarata “grande evento” con il DPR 14 ottobre 2005[51]. Nel D.P.R. viene precisato che gli interventi previsti saranno localizzati nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata e che sarà, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti attraverso la realizzazione di un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei giochi[52]. Con DPCM del 15 giugno 2007 la dichiarazione di "grande evento" è stata estesa al territorio della regione Lazio.

A seguito della dichiarazione di “grande evento”, è possibile avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento.


 

Articolo 66-bis
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 66-bis.

(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso).

 

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale e interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

 

3. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1, possono essere destinate alla coper­tura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

 

 

Il comma 1 autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 che si svolgeranno in provincia di Treviso.

Tale contributo si configura quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che l’associazione “Ciclismo di Marca” è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitali ed interesse saranno, quindi, corrisposte agli istituti finanziatori da parte del ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si rammenta che l’associazione “Ciclismo di Marca Treviso - San Vendemiano" è una associazione senza fini di lucro istituita tra la Provincia di Treviso, il Comune di Treviso e il Comune di San Vendemiano. I fini dell'Associazione Ciclismo di Marca Treviso - San Vendemiano sono:

-        la promozione e organizzazione delle tappe dei campionati di ciclismo del "Giro d'Italia" nell'ambito della provincia di Treviso;

-        la promozione e organizzazione di attività, gare ed altre manifestazioni sportive atte ad incentivare la diffusione della pratica ciclistica ad ogni livello, attività ricreative ad esse collegate, conoscenza e divulgazione del ciclismo in generale, promozione ed organizzazione di convegni, incontri, studi, riunioni e quant'altro in tema ciclistico e di attività sportive in generale nonché inerenti a particolari aspetti delle discipline sportive, quali le tecniche di allenamento, la medicina dello sport, la lotta al doping nello sport ed altro;

-        la gestione ed organizzazione di sottoscrizioni a premio e/o lotterie in occasione degli eventi sportivi[53].

 

Il comma 2 destina l’80% di tale contributo quindicennale alla realizzazione di un velodromo da costruire nella provincia di Treviso per consentire un adeguato allenamento degli atleti.

Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle altre infrastrutture, l’associazione “Ciclismo di Marca” viene autorizzata a stipulare un apposito accordo quadro, ai sensi dell’art. 2, comma 203, lett. c) della legge n. 662 del 1996, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

 

Il comma 3 dispone, infine, che le eventuali economie derivanti dalle risorse attivate potranno essere destinate dall’associazione “Ciclismo di Marca” alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall’associazione stessa per la realizzazione dell’evento.


 

Articolo 67, comma 1
(Riduzione autorizzazione di spesa legge 157/1999)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

1. Identico.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 67, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato e la V Commissione Bilancio, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 157/1999[54] destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[55] ed alla L. 43/1995[56] (v. infra).

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

-        Camera dei deputati;

-        Senato;

-        Parlamento europeo;

-        Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state recentemente introdotte specifiche disposizioni[57]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti nelle consultazioni elettorali della circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[58]. Al riguardo, si segnala altresì che il comma 1 del testo originario del disegno di legge finanziaria, successivamente stralciato ai sensi dell’art. 126, comma 3, del Regolamento del Senato e confluito nel disegno di legge A.S. 1817-terdecies, aveva previsto la soppressione di tale Fondo.

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo deiconsigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali formano insieme il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[59].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

 

Al riguardo si segnala che lo stanziamento di competenza previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) per i fondi relativi ai rimborsi delle spese elettorali[60] ammontava a 204.319.044 euro. A seguito della riduzione prevista le somme destinate a tal fine risultano ora pari a 184.319.044 euro.

 

Quanto alla formulazione della disposizione, si segnala che essa pare suscettibile di determinare problemi applicativi in sede di ripartizione dei rimborsi elettorali e referendari in quanto non interviene sui criteri di determinazione dell’ammontare dei fondi da ripartire, recati dall’art. 1 della legge n. 157 del 1999, ma esclusivamente sull’autorizzazione di spesa ad essi destinata. Pertanto, fermi restando i parametri di  determinazione dei fondi, al fine di conseguire la riduzione prevista dall’art. 36, comma 1,  si renderebbe necessario un loro taglio in misura proporzionale al loro ammontare fino alla concorrenza di 20 milioni di euro. Resterebbe peraltro da valutare le modalità di applicazione della decurtazione ai fondi per i rimborsi referendari, la cui erogazione ha carattere eventuale, essendo legata all’effettivo svolgimento delle consultazioni referendarie e, nel caso di referendum abrogativi, al raggiungimento del quorum di validità di partecipazione al voto.

Dovrebbe, pertanto, valutarsi l’opportunità – in conformità a quanto previsto dal punto 3 della Circolare del Presidente della Camera dei deputati del 20 aprile 2001 recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi – di intervenire con una modifica testuale dell’art. 1, commi 4 e 5, della L. 157/1999.


 

Articolo 67, commi 2-4
(Edilizia scolastica e penitenziaria)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispen­sabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

2. Identico.

3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

3. Identico.

4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrut­turale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

4. Identico.

 

 

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), al fine precipuo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

 

La stessa disposizione ha autorizzato una spesa di 73,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per le modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state, quindi, emanate l’O.P.C.M. dell’8 luglio 2004, n. 3362 e l'O.P.C.M. 17 settembre 2004, n. 3376. Con tali ordinanze si è in particolare provveduto a ripartire le risorse assegnate per interventi statali e regionali (la somma di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è stata così ripartita: 67,5 milioni di euro per interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per interventi di competenza statale) e sono state definite le tipologie di interventi ammessi al finanziamento

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il comma 21 dell’art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha specificatamente previsto che, nell’ambito della legge obiettivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisponga un “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” nelle zone soggette a rischio sismico. L’art 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha destinato al “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” un importo non inferiore al 10% delle risorse ex art. 13 legge n. 166/2002, disponibili al 1° gennaio 2004 e l’art. 4, comma 176, invece, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006.

Con delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 102[61], modificata dalla delibera 2 dicembre 2005, n. 157 e con delibera 17 novembre 2006, n. 143[62],è stato approvato il primo programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Piano si articola in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[63].

 

Il comma 3 dispone che, ai fini dell’assegnazione di tali risorse, il DPCM previsto dal comma 2 del citato art. 32-bis del decreto legge n. 269 del 2003 sia adottato anche con il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia.

 

Il citato comma 2 dell’art. 32-bis del decreto-legge demanda ad un DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli interventi da realizzare, degli enti beneficiari e delle risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo.

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il DPCM 8 luglio 2004, il DPCM 19 novembre 2004, il DPCM 27 aprile 2006, il DPCM 29 marzo 2006, il DPCM 5 marzo 2007, il DPCM 30 marzo 2007 e, da ultimo, il DPCM 3 agosto 2007.

 

Il comma 4 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria.

Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.

Il programma dovrà, infine, essere approvato conun decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

Si osserva che non viene precisato il termine di emanazione del citato decreto interministeriale.

 

Si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145, comma 34, aveva previsto, tra l’altro, che il Ministro della giustizia predisponesse l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risultasse necessaria o conveniente la dismissione e promuovesse le necessarie intese con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. Ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti avrebbe potuto anche avvalersi degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

Conseguentemente, l'art. 6 del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201 (Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia) convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, ha previsto la predisposizione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle infrastrutture, di un piano straordinario pluriennale di interventi, volto all'acquisizione ed all'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, per un onere complessivo pari a 93,3 milioni di euro. Tale piano straordinario è stato adottato con D.M. 12 gennaio 2004, il quale prevedeva l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate e l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari a Varese e Pordenone.

In data 28 novembre 2006, il Governo ha richiesto alle Camere il parere su una riformulazione del piano straordinario nel quale non era più prevista l'acquisizione dei penitenziari di Varese e Pordenone e i residui stanziamenti venivano indirizzati all'ampliamento di sei istituti già esistenti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso, in data 13 dicembre 2006, un parere favorevole con condizioni.

Si ricorda, inoltre, che anche nella Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI, n. 1), predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per l’anno 2006 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2007, si dà conto del Piano straordinario di edilizia penitenziaria di cui al decreto legge n. 201 del 2002. Vi si legge che “erano state avviate le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Ristretta, Catania, Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.a.. Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione europea e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica. Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento”.

Anche nel DPEF 2008-2011 è stata evidenziata la necessità di intraprendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti. Nell'allegato infrastrutture al citato DPEF, il Governo ha, inoltre, considerato di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala, nonché adeguare le strutture penitenziarie esistenti, garantendo migliori condizioni di vivibilità.

Si ricorda, infine, che gli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia per il programma straordinario di edilizia penitenziaria confluivano nell’ambito del Centro di responsabilità “Gabinetto del ministro” sulla vecchia U.P.B. 1.2.3.3,. denominata "Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria", contenente il solo capitolo 7020 ("Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria"). A seguito della riclassificazione del bilancio, l'edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile costituisce ora un programma autonomo nell'ambito della missione giustizia. Lo stanziamento appostato su tale programma per l'anno 2008 - che, si ricorda, non riguarda la sola edilizia penitenziaria, ma anche quella giudiziaria e minorile - è di circa 200 milioni di euro.


 

Articolo 67, commi 5-7
(Edilizia sanitaria)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

5. Identico.

6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono autorizzate le spese di:

    a) 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»;

    b) 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);

    c) 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

6. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle "unità di risveglio dal coma"; potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investi­mento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residen­ziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti,».

Soppresso

 

 

Il comma 5, modificando l’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), eleva da 20 a 23 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67[64] e successive modificazioni.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari[65] del programma di investimenti sono i seguenti: regioni e province autonome; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; istituto superiore di sanità; gli ospedali classificati[66]; istituti zooprofilattici sperimentali.

Per quanto concerne i profili finanziari, le risorse complessive relative al programma pluriennale di investimenti, prima dell’intervento della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), risultavano pari a 17.575.028.276,02 euro[67].

Da ultimo, la citata legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n)) ha elevato da 17 a 20 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti interessati del settore sanitario, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Una parte del maggior importo previsto dalla citata legge finanziaria è stato vincolato secondo le seguenti finalità:

-        500 milioni di euro, alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari;

-        100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo[68], e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative;

-        100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni;

-        100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

Il maggior importo di cui alla legge n. 296 del 2006 è ripartito fra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo i seguenti criteri e linee prioritarie:

1)  innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento.

Per le stesse finalità, ulteriori risorse sono state destinate dallo Stato e dalle regioni nell’ambito del programma dei fondi strutturali europei 2007-2013[69].

Si rammenta, infatti, che, in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013[70].

Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei, i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute e i Presidenti di otto regioni meridionali e insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo d'intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali tra il Nord e il Sud del Paese. Per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, il Memorandum definisce un fabbisogno di 3.000 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli sul programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario, si rinvia al dossier del Servizio Studi n.170 del 2007.

 

Si rileva che, in base alle tabelle D ed F del disegno di legge finanziaria per il 2008, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica risultano pari a 784 milioni di euro per il 2008, a 1.520 milioni per il 2009 e a 2.800 milioni per il 2010. Tali valori costituiscono un incremento, relativamente all'anno 2010, pari a 1.600 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

Il comma 6, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’articolo 1, comma 796, lettera n) della citata legge finanziaria per il 2007. La norma precisa che, nella sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale, deve essere data priorità agli interventi per le seguenti finalità assistenziali:

§      realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali (tale finalità non era ricompresa nel testo approvato dal Senato);

§      acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative comprensive delle patologie degenerative neurologiche croniche invalidati (tale finalità non era ricompresa nel testo approvato dal Senato);

§      potenziamento delle “unità di risveglio dal coma”;

§      potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);

§      acquisizione di tecnologie per l’applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di “massa tandem”, al fine di effettuare screening neonatali allargati per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistano evidenze scientifiche efficaci.

Il Ministero della salute assicura, attraverso la valutazione dei programmi di investimento, il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando, nella programmazione regionale la copertura del relativo fabbisogno anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Nel testo approvato dal Senato, il comma 6 precisava che a valere sui fondi previsti dal citato articolo 1, comma 796, lettera n)della legge finanziaria per il 2007, specifiche risorse fossero destinate alle “unità di risveglio dai comi” (200 milioni di euro), alle unità di terapia intensiva neonatale (7 milioni di euro) e agli screening neonatali (3 milioni di euro).

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio è stata altresì disposta l’abrogazione del comma 7 che stabiliva, nell’ambito del programma di ristrutturazione e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, un incremento di 50 milioni di euro della quota di riserva già fissata per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo) in 100 milioni di euro.

Tali risorse aggiuntive erano destinate, oltre che, come già stabilito, alla realizzazione di strutture residenziali dedicate a tali cure, anche per l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali in tale settore, incluse le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

Lo stesso comma 7 introduceva, altresì, una quota di riserva (nell'àmbito dell’elencazione delle risorse vincolate), pari a 600 milioni di euro per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.


 

Articolo 67, commi 7-bis-7-ter
(Verifiche energetiche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

Art. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria
e sanitaria).

 

7-bis. Per gli interventi di cui ai commi 2, 5 e 6 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche ener­getiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

 

7-ter. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presenta­zione della certificazione energetica dell'edificio.

 

 

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, subordina a verifiche energetiche gli stanziamenti previsti ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo[71], sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l’ottenimento di finanziamenti pubblici.

Tali interventi devono prevedere misure significative

§         di efficienza energetica;

§         di produzione di energia da fonti rinnovabili;

§         di risparmio idrico.

 

Si segnala che la formulazione della norma appare troppo generica, laddove prevede “verifiche energetiche” senza specificare quali siano gli organi verificatori, né quali debbano essere i requisiti minimi a cui le “misure significative” di efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio idrico debbano rispondere.

 

Il comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, subordina il “rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire” alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio, per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al D.Lgs. n. 192/2005, relativo al rendimento energetico dell’edilizia[72].

 

Si osserva che l'espressione "certificato di agibilità al permesso di costruire" non esiste nella normativa vigente.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 24 del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia) disciplina il certificato di agibilità stabilendo che esso "attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente" e che lo stesso viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in alcuni casi, primo fra tutti quello di nuove costruzioni.

 

Si segnala poi che andrebbe meglio precisato il riferimento alle “nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al D.Lgs. n. 192/2005”.

 

Infatti, nelle definizioni di cui all’articolo 2 del citato decreto, per «edificio di nuova costruzione» si intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Tuttavia, all’articolo 3, che definisce l’ambito di intervento del decreto, vengono graduati diversi livelli di applicazione, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, a seconda dell’entità della ristrutturazione avvenuta. L’articolo 6, che disciplina la certificazione energetica degli edifici, dispone inoltre che gli edifici di nuova costruzione e quelli integralmente ristrutturati o ricostruiti con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica (comma 1). Per gli edifici che non rientrano nella tipologia prevista dal comma 1, tale articolo prevede una gradualità temporale per l’applicazione della norma (comma 1-bis).

 

Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, si ricorda inoltre che l'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (articolo 6, comma 5).

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (articolo 6, comma 6)

Il comma 9 dell’articolo 6, inoltre, prevede che il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, predisponga Linee guida nazionali (fin qui non adottate) per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

L’articolo 11 del D.Lgs. dispone una disciplina transitoria (comma 1-bis) secondo la quale fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2[73], o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

 

Si segnala, infine, che il comma 7-ter in esame appare per taluni profili in contrasto e andrebbe coordinato con quanto previsto dell’articolo 9, comma 101, ove si dispone che, in attesa dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché alle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.


 

Articolo 67-bis
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie
penitenziarie).

 

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modifica­zioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra­zione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

 

    a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

 

    b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'am­ministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispon-dente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

 

    c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate comples­sivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

 

    d) il trasferimento delle attrez­zature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Diparti­mento dell'amministrazione peniten­ziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

 

    e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

 

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non apparte­nente ai ruoli organici dell'ammi­nistrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L'articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è volto a dare attuazione alla riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

 

Il comma 1 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di dare piena attuazione al riordino della medicina penitenziaria, con inclusione dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

In particolare, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza[74] previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla successiva lettera c), il suddetto D.P.C.M. definisce:

§      il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari[75], e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di età compresa tra gli anni 18 e 21 a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria[76] (lettera a);

§      le modalità e le procedure, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale (lettera b);

§      il trasferimento al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, da ripartire successivamente alle Regioni e alle Province autonome, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, secondo la seguente ripartizione:

-       quanto a 147,8 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia;

-       quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute (lettera c)[77];

§      il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile afferenti le attività sanitarie (lettera d);

§      i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie individuate alla lettera c)(lettera e).

 

Il comma 2 stabilisce che, in attesa del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza.

Nello stesso periodo transitorio, sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

L’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419[78]ha conferito al Governo una delega per la riorganizzazione del settore della medicina penitenziaria, attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

-        previsione di specifiche modalità atte a garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con sperimentazioni di modelli organizzativi[79], all’interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell’amministrazione penitenziaria;

-        tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all’amministrazione penitenziaria;

-        definizione di un livello di prestazioni adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e dell’esercizio di funzioni di certificazione rilevanti ai fini di giustizia;

-        affidamento alle regioni ed alle ASL delle funzioni di controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate;

-        assegnazione al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di giustizia.

Nel rispetto della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 che ha sostanzialmente disposto l'avvio del trasferimento dell'assistenza sanitaria dagli istituti penitenziari al Servizio sanitario nazionale, stabilendo in particolare:

-        i diritti dei detenuti e degli internati;

-        la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, ASL e Amministrazione penitenziaria in materia sanitaria e in quella di sicurezza;

-        la definizione di un progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario di durata triennale;

-        le modalità di trasferimento di personale e risorse.

Il medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999 ha così ripartito le competenze in materia: al Ministero della salute, spettano gli indirizzi generali; alle regioni e province autonome, sono riservate le funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari ed il controllo sul relativo funzionamento; alle ASL, competono la gestione ed il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari: tali strutture quindi provvedono direttamente all’erogazione delle prestazioni sanitarie ai detenuti e agli internati.

L’articolo 5 ha dettato, inoltre, le linee essenziali del cosiddetto Progetto obiettivo[80], da sviluppare in tre anni, con il quale, mentre ai Ministri della salute, della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata è affidato il compito di precisare gli indirizzi, da adottarsi dalle Regioni in materia di garanzia degli obiettivi di salute della popolazione carceraria, alle regioni è correlativamente richiesto di recepire le indicazioni del Progetto nei loro Piani sanitari.

L’articolo 8, comma 1,ha previsto, altresì, che dal 1° gennaio 2000 avvenga l’immediato trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Da ultimo, l’articolo 8, comma 2,  ha avviato l’individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e determinato, altresì, la durata della citata fase sperimentale[81].

Successivamente, il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433 ha previsto, in luogo del trasferimento delle funzioni di cui al precedente decreto legislativo n. 230 del 1999, il riordino delle medicina penitenziaria. Per quanto riguarda la procedura per il riordino delle funzioni sanitarie in materia, il suddetto decreto legislativo ha stabilito che si provvede con i decreti di cui all’articolo 7[82] della legge n. 59 del 1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ovvero con "altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari".

Lo stesso decreto legislativo n. 433 del 2000 ha disposto, altresì, la proroga della fase sperimentale già prevista dalla legge n. 419 del 1998, di ulteriori diciotto mesi, spostandone la conclusione da fine 2000 al 30 giugno 2002.


 

Articolo 67-ter
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione)

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 67-ter.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

 

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

 

2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'appli­cazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

 

3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono delibe­rare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comu­nale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

 

 

L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, provvede a definire, al comma 1, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, le “residenze di interesse generale destinate alla locazione”.

Fanno parte di tale tipologia di residenze i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa[83] composti da case di abitazione non di lusso e con un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

 

Si ricorda che il concetto di canone sostenibile è nato negli ultimi anni al fine di offrire soluzioni differenziate per le diverse tipologie di domanda di locazioni, tenendo conto del fatto che dato che la domanda di alloggi in affitto è elevata e proviene da famiglie con caratteristiche diverse, il problema dell'accesso alla locazione delle famiglie deve necessariamente essere visto in relazione al reddito disponibile. Per le fasce di popolazione con redditi superiore a quelli massimi previsti dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non in grado di sostenere affitti ai prezzi del libero mercato, è necessario il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa privata, per mettere a frutto il più possibile le risorse scarse da investire e raggiungere al meglio l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi in affitto a canone sostenibile. Secondo valutazioni economico-sociali elaborate dall’ANCE[84] l'affitto, per essere "sostenibile", dovrebbe collocarsi intorno al 20% del reddito familiare.

 

Il comma 2 dispone che tali abitazioni costituiscono “servizio economico di interesse generale” ai fini dell’applicazione dell’art. 86, paragrafo 2, del trattato istitutivo delle Comunità europee e sono da ricomprendere nella definizione di alloggio sociale di cui all’art. 5 della legge n. 9 del 2007.

 

L’art. 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea dispone che le “imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”.

L’art. 5 della citata legge n. 9 ha demandato la definizione delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali - esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea - ad un successivo decreto del il Ministro delle infrastrutture (da adottare di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata) e da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (vale a dire entro il 15 aprile 2007, ma ad oggi non è stato ancora emanato).

 

Si ricorda, infine, che l’art. 41 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, ha previsto, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e ad alta tensione abitativa - la costituzione di una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale società dovrà promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione o la realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche con l’utilizzo, d’intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per la costituzione di tale società viene, pertanto, autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

 

Il comma 3 istituisce, per il raggiungimento delle finalità previste dai precedenti commi, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.

 

Il comma 4, reca una norma interpretativa in materia di facoltà dei Comuni di deliberare aliquote ICI ridotte con riferimento ad alcune tipologie di immobili locati.

La norma incide sulle fattispecie disciplinate dalla legge n. 431 del 1998 recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Tale legge regola, tra l’altro, all’articolo 2, le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, prevedendo, in particolare, al comma 3, che le parti possano stipulare contratti di locazione, c.d. a canone concordato, definendo il valore del canone, la durata del contratto, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tali accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

Il successivo comma 4 dell’articolo 2, prevede che per favorire la realizzazione degli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i comuni possano deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.

Il comma 4 dell’articolo 67-ter in commento interpreta la norma vigente specificando che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata, come sopra evidenziato, dai Comuni per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

Si ricorda infine che lo stesso comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 prevede altresì che nei comuni considerati ad alta tensione abitativa[85], per la stessa finalità i comuni possano altresì derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.


 

Articolo 68
(Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 68.

(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

Art. 68.

(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Identico.

2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta auto­stradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone in termini generali l’applicazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale per la realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti.

Esso, in particolare, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possono essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale norma provvede ad estendere all’intero territorio nazionale – in attuazione degli impegni enunciati nel DPEF 2008-2012[86] - quanto “fatto ad esempio per gli importanti progetti riferiti alla Pedemontana lombarda e alla Pedemontana di Formia” al fine di “creare un modello operativo che consenta di superare i limiti funzionali e normativi riscontrati nel passato e assicurare un contesto di maggiore efficienza, funzionalità e tempestività nell’attività di programmazione, esecuzione e gestione di nuove infrastrutture autostradali con una significativa riduzione nei tempi e nei costi di costruzione e di gestione delle infrastrutture stesse”.

Relativamente agli esempi citati si ricorda che essi sono stati introdotti dai commi 979 e 981 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). La prima di tali disposizioni, con riferimento alla realizzazione della Pedemontana Lombarda, nonché dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (cd. Brebemi) e delle tangenziali esterne di Milano, ha previsto che l’ANAS S.p.A. possa affidare il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla Regione Lombardia. A tal fine, in data 19 febbraio 2007, è stata istituita la Società Concessioni Autostradali Lombarde Spa, composta al 50% da Anas e al 50% da Infrastrutture Lombarde Spa (società controllata al 100% dalla Regione Lombardia). Il comma 981, con riferimento alla Pedemontana di Formia,ha previsto che il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva possa avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina.

Nell’Allegato infrastrutture, si richiama il modello operativo adottato con la CAL (Concessioni autostrade Lombarde)  e ne ipotizza l’implementazione in altre realtà territoriali per la realizzazione di alcune arterie autostradali (si fa espresso riferimento al Passante di Mestre, al Corridoio Tirrenico Meridionale-“Nuova Pontina”, alla Termoli-S. Vittore).

 

Il comma 2 prevede un’immediata applicazione del modello del federalismo infrastrutturale, disponendo direttamente il trasferimento ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative alle seguenti opere:

§      raccordo autostradale di collegamento A4 – tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari;

§      tratta autostradale Venezia-Padova;

Per quanto riguarda la tempistica del trasferimento, si fa riferimento al completamento dei lavori di costruzione, ovvero alla scadenza della concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.

Per quanto riguarda il funzionamento della società, alla quale viene riconosciuta la natura di organismo di diritto pubblico, se ne prevede:

§      l’esercizio dell’attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

§      la sottoposizione al controllo diretto dei soggetti che la partecipano.

Viene inoltre previsto che i rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione.

Inoltre è previsto gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale A4 – tronco Venezia-Trieste, siano assunti direttamente dalla società, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’Anas S.p.A.

Infine viene fatto divieto, alla società, di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

Si fa notare, relativamente a tutte queste disposizioni, che esse non comparivano nei citati commi 979 e 981 della finanziaria 2007, che si limitavano a prevedere semplicemente il subentro (anche mediante apposita convenzione) della nuova S.p.A. nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle opere.

 

Si ricorda che la delibera CIPE n. 121 del 2001 ha inserito – solo per le procedure - il Passante di Mestre nel Programma delle infrastrutture strategiche della cd. legge obiettivo nell’ambito dell’”Asse autostradale medio padano Brescia-Milano-Passante di Mestre”. Con riferimento al Passante esterno di Mestre, il CIPE, con deliberazione n. 92 del 31 ottobre 2002 ha stabilito che la parte non autofinanziata dalle Società concessionarie venisse assunta dallo Stato e imputata alla legge obiettivo. Con la deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2004 il CIPE ha poi preso atto che il costo residuo sarà sostenuto dall’ANAS, mediante mutuo da stipulare con Infrastrutture Spa e sarà recuperato con i pedaggi autostradali; quindi, con delibera del 26 gennaio 2007 n. 3, a modifica delle precedenti delibere adottate, il medesimo CIPE ha approvato la proposta del Ministro delle infrastrutture relativa alla realizzazione e gestione del Passante di Mestre, tra l'altro dando mandato al Ministero alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.A. di individuare, entro tre mesi dalla data della delibera stessa, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del passante né aggravi di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo paritario tra la Regione e ANAS S.p.A., delle attività di soggetto gestore del passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova. L’Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 indica il Passante di Mestre tra le opere in corso, integralmente coperte, per un costo di 750 Meuro.

Si segnala inoltre che è attualmente all’esame della Commissione ambiente (ai sensi dell’articolo 2, commi 82 e 84, del decreto-legge 262 del 2006) lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa (concessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A4 Mestre (VE) – Padova, della tangenziale Ovest di Mestre (km 32,4) del raccordo autostradale tra la tangenziale Ovest di Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Venezia (km 9,4). Lo schema di convenzione riguarda anche la progettazione ed esecuzione di una serie di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico, indicati nella lett. b) dell’art. 2 dello schema di convenzione. La scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2009. Il Piano economico-finanziario 2007-2015 (Allegato E) indica un costo per la realizzazione delle opere pari a 55,57 milioni di euro, prevede il completo ammortamento del costo delle medesime al 31 dicembre 2015, indica, alla scadenza della concessione, un valore di subentro pari a 105,3 milioni di euro e reca il cronoprogramma degli interventi.

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[87] contestando che la decisione dell’autorità concedente ANAS di accordare una proroga della concessione in favore della società Brescia-Padova costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE, e segnatamente del suo articolo 58, ovvero, nel caso in cui tale direttiva non fosse applicabile, degli articoli 43 e 49 del trattato CE.

Con delibera del 20 febbraio 2006, l’autorità concedente ANAS ha deciso di accordare una proroga di 23 anni (2013-2036) della concessione autostradale della quale è titolare la società Brescia-Padova ed ha approvato l’atto aggiuntivo diretto a modificare la convenzione di concessione in tal senso[88].

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nel 1999, Anas e la società Brescia-Padova hanno sottoscritto una convenzione che ha integralmente sostituito le convenzioni e gli atti aggiuntivi precedentemente conclusi, prevedendo già una proroga della concessione originaria. Tale convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione di alcune opere autostradali, tra cui l’autostrada “Valdastico” e l’autostrada “Brescia-Padova”, fissando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013. Il tratto sud dell’autostrada Valdastico non è stato tuttavia ancora costruito.

Le autorità italiane hanno osservato che il concessionario non ha potuto realizzare interamente quest’ultima autostrada per ragioni ad esso non imputabili e che tale opera non potrà essere completata prima della scadenza dell’attuale concessione, essendo la fine dei lavori prevista per il 2016. La proroga della concessione attuale sarebbe dunque necessaria per permettere di realizzare il tratto dell’autostrada Valdastico e di gestirlo per il tempo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Pertanto, secondo le autorità italiane, essendo la costruzione e la gestione della suddetta opera già previste nella convenzione di concessione già in vigore, non ci sarebbe una nuova attribuzione in favore del concessionario.

La Commissione ricorda in via preliminare che, ai sensi del diritto comunitario, la proroga di una concessione equivale all’attribuzione di una nuova concessione, pertanto soggetta al rispetto della direttiva 2004/18/CE, la quale impone di affidare le concessioni che rientrano nel suo campo di applicazione attraverso una procedura di messa in concorrenza, con pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale UE.

Le concessioni di lavori che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva, nonché le concessioni di servizi, devono comunque essere affidate nel rispetto degli articoli 43 e 49 del trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Tali articoli impongono all’autorità concedente di assicurare una pubblicità adeguata che permetta un’apertura delle concessioni alla concorrenza.

La Commissione ritiene, pertanto, che la concessione in questione sia qualificabile come concessione di lavori e, considerata la sua durata, il valore del contratto è da ritenersi superiore alla soglia di applicazione della direttiva 2004/18/CE. Di conseguenza, la decisione di prorogare la suddetta concessione, che si traduce nell’affidamento diretto, senza alcuna previa messa in concorrenza, di una nuova concessione, risulterebbe contraria alle regole della direttiva, in particolare al suo articolo 58.

Inoltre, la Commissione rileva che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l’autostrada Valdastico non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione e che, per di più, un periodo di gestione di circa vent’anni è indispensabile per consentirgli di farlo.


 

Articolo 68-bis
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 68-bis.

(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).

 

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

2. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con partico­lare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

 

La disposizione, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, al comma 1 incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse di cui all’articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992.

 

Al comma 2, prevede un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla medesima legge n. 139 del 1992, indicando inoltre la specifica finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

 

Con riferimento agli interventi per Venezia, si ricorda che, da ultimo, l’articolo 22 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha disposto un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge n. 139 del 1992, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta. La medesima disposizione ha inoltre autorizzato la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007 per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE.

 

Le leggi speciali per Venezia

La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (terza legge speciale per Venezia), ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 150 mld. a partire dal 1993 e di 100 mld. a partire dal 1994, ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. La legge provvede altresì a modificare l'area degli interventi per il disinquinamento di competenza della Regione Veneto, coordinandola all'intero bacino scolante in laguna, e affida compiti di verifica della realizzazione dei lavori delle singole amministrazioni al Comitato previsto dall' art. 4 della legge n. 798 del 1984. Particolare importanza riveste inoltre l’art. 3, che nell’ambito delle opere di competenza statale destina non meno del 25 per cento degli stanziamenti ad interventi per il ripristino della morfologia lagunare e per l’arresto del processo di degrado della laguna. La realizzazione degli interventi alle bocche di porto viene inoltre subordinata ad un adeguato stato di avanzamento degli altri interventi (adeguamento e rinforzo dei moli foranei; difesa delle “insulae”; ripristino della morfologia lagunare; arresto del degrado; difesa dei litorali; sostituzione del traffico petrolifero; apertura delle valli da pesca). Tale provvedimento è stato da ultimo rifinanziato con l'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che a tal fine ha autorizzato la spesa di 85 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e ha previsto che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998. Si ricorda che tale ultima disposizione ha autorizzato limiti di impegno destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, senza prevedere (a differenza dei precedenti interventi normativi) una ripartizione delle somme per tipologia di intervento, ma limitandosi a prevedere che la ripartizione debba avvenire “sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

La prima legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171) ha dichiarato la salvaguardia della città e della sua laguna "problema di preminente interesse nazionale". Finalità specifiche della legge n. 171 sono state la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, la tutela dell’equilibrio idraulico, la protezione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e dalle acque, assicurando contestualmente la vitalità socioeconomica del territorio nel quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della Regione. I soggetti dell'azione di salvaguardia venivano individuati nello Stato, nella Regione e negli Enti locali, e, al fine di inquadrare le diverse azioni in uno strumento programmatico unitario di riferimento, si prevedeva l'approvazione, con legge regionale, di un piano comprensoriale, sia pure con efficacia limitata sino al momento dell'approvazione da parte della Regione del proprio piano territoriale; il Piano doveva prevedere il divieto per ulteriori imbonimenti e per ulteriori insediamenti di impianti industriali inquinanti. L’art. 5 della medesima legge istituiva poi la Commissione per la salvaguardia di Venezia, dotata di poteri consultivi vincolanti per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche. L’art. 7 precisava inoltre le competenze attribuite allo Stato (in primo luogo, la regolazione dei livelli marini in laguna, i marginamenti lagunari e l’esecuzione delle opere portuali marittime e di difesa del litorale), mentre l’art. 9 assegnava alla regione Veneto e al magistrato delle acque di Venezia compiti in materia di tutela del territorio dagli inquinamenti. Infine, l’art. 13 prevedeva disposizioni per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici (in particolare dei comparti edificatori, volontari e obbligatori), volte anche a favorire la permanenza abitativa nel centro storico, attraverso la distinzione tra una zona “A” e una zona “B” (corresponsione di contributi nel caso di utilizzo diretto dell’edificio o di impegno alla sua locazione).

La seconda legge speciale per Venezia (legge 29 novembre 1984, n. 798) ha confermato i principi ispiratori della legge n. 171, ed in particolare la ripartizione degli interventi tra Stato, Regione ed enti locali. Allo Stato spetta un ruolo fondamentale nella difesa dell’equilibrio idrogeologico della laguna, mentre alla Regione sono affidati compiti attinenti prevalentemente all'approvvigionamento idrico e all’installazione di impianti di depurazione. È stato inoltre istituito un Comitato misto, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale sono stati attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. La medesima disposizione ha previsto la trasmissione al Parlamento da parte del Comitato, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi[89].

In applicazione delle suindicate disposizioni, è stato individuato, quale soggetto al quale affidare la realizzazione delle opere di competenza statale, il Consorzio Venezia Nuova (v. oltre).

La legge 8 novembre 1991, n. 360, ha quindi finanziato nuovi interventi finalizzati alla salvaguardia della città ed in particolare norme volte a contrastare l’esodo degli abitanti dal centro storico di Venezia. In particolare si ricordano i finanziamenti delle iniziative per il disinquinamento e la prevenzione degli inquinamenti, di competenza regionale, nonché i finanziamenti al Ministero dell’ambiente per la realizzazione di un sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento.

Si segnala, successivamente alla già richiamata terza legge speciale per Venezia, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Collegato alla legge finanziaria per il 1994), che, all'articolo 12, commi 10-14, ha dettato disposizioni relative alle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798.

In attuazione della norma di delega contenuta in tale ultimo provvedimento, è stato adottato il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, che ha previsto che i compiti unitari individuati dal richiamato articolo 12 della legge n. 537 del 1993, dovessero essere svolti da un'apposita società per azioni costituita d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la Regione Veneto. La società non è stata successivamente costituita.

Con il successivo D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è stata modificata la ripartizione annuale di alcuni stanziamenti di cui alla legge n. 139 del 1992, è stata soppressa la previsione, di cui alla legge del 1984, dell’affidamento unitario in concessione di alcune (importanti) opere di competenza statale, sono state prorogate alcune misure volte a contrastare l’esodo dai centri storici di Venezia e Chioggia, e sono state modificate le norme che regolano l’espressione dei pareri da parte della Commissione per la salvaguardia sugli interventi di trasformazione del territorio.

Con l'art. 7 del D.L. n. 444 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 539 del 1995, sono stati autorizzati nuovi limiti di impegno di durata quindicennale da destinare al proseguimento degli interventi in favore di Venezia previsti dalle citate leggi n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992, decorrenti dal 1996 e dal 1997.

Successivamente l’art. 1 del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge n. 515 del 1996, ha previsto nuovi stanziamenti, autorizzando due limiti di impegno quindicennali, decorrenti dal 1997 e dal 1998, e l’art. 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi ciascuno, a decorrere dal 1998 e dal 1999, con una ripartizione degli interventi sostanzialmente analoga a quella contenuta nel citato D.L. n. 408 del 96.

Nel quadro degli interventi normativi, va ricordata anche l’Ordinanza extra ordinem del Ministro dell’ambiente n. 4498 del 1 ottobre 1996, con la quale – in considerazione dell’elevato degrado ambientale della laguna - venivano formulati precetti nei confronti del Direttore dell’Istituto superiore di sanità, del Direttore dell’istituto di ricerca sulle acque del CNR, del magistrato delle acque, dei titolari delle autorizzazioni di scarico, del Presidente della Regione Veneto, dei Sindaci di Venezia e Chioggia.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 agosto 1998, n. 295 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali, nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a decorrere dal 2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Inoltre, l’art. 50, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 1999) ha disposto l'autorizzazione di limiti d'impegno quindicennali per un importo pari a 70 mld. dall'anno 1999, a 20 mld. dall'anno 2000 e a 30 mld. dall'anno 2001 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Viene previsto inoltre la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori da parte del Presidente del Comitato.

Successivamente con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di 29 mld a partire dal 2002 e di 50 mld a partire dal 2003.

La tabella 2 della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) prevede i seguenti limiti di impegno quindicennali riferiti agli interventi per la salvaguardia di Venezia: 10.165.000 euro dal 2002, 15.494.000 euro dal 2003 e 30.987.000 dal 2004. Nella tabella F della stessa legge finanziaria per il 2002 si registrano i seguenti limiti di impegno in riferimento alla legge n. 798 del 1984: 33.053.000 euro dal 2002, 58.876.000 euro dal 2003, 58.876.000 euro dal 2004.

Il già richiamato articolo 1, comma 944 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) ha ulteriormente rifinanziato la legge n. 139 del 1992 e prevede che tali risorse siano ripartite secondo le modalità dettate dall’art. 3, comma 2, della legge n. 295 del 1998.

 


 

Articolo 69
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 69.

(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

Art. 69.

(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Identico.

 

 

L'articolo 69autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR) che intende collegare le maggiori città venete con treni regionali per alleggerire il traffico su gomma.

Tale sistema - inserito nel quadro delle infrastrutture strategiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) – è in particolare finalizzato ad un complessivo miglioramento dei trasporti ferroviari della regione Veneto, anche attraverso un riequilibrio modale con passaggio di quote della domanda di trasporto dalla gomma al ferro e dal privato al pubblico, idoneo a consentire una riduzione dell’incidentalità e dell’inquinamento atmosferico ed acustico.

La prima parte del programma interessa principalmente i collegamenti fra le aree di Venezia, Treviso e Padova, mentre nella seconda fase saranno coinvolti i nodi ferroviari di ulteriori località (Vicenza e Rovigo fra le altre).


 

Articolo 70
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 70.

(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

Art. 70.

(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

1. Identico.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

2. Identico.

3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.

3. Identico.

4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

 

4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

 

4-ter. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,».

 

 

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990[90] alle imprese editrici di giornali e periodici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata, che sarà definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso. Tale documento dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione intende “responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare”.

 

Quanto all’ambito di applicazione del nuovo onere, il testo fa riferimento ai contributi erogati in favore di:

-        imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 250/1990)[91];

-        imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-        imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-        cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della legge n. 250/1990);

-        imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990).

Le provvidenze in favore dei soggetti menzionati sono subordinate al possesso di determinati requisiti, indicati dalle norme di riferimento, le quali prevedono altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo.

Si ricorda, inoltre, che i contributi di cui sopra hanno subito una riduzione pari al 7 per cento ad opera dell’articolo 10 del d.l. n. 159/2007[92], attualmente in corso di conversione. Peraltro, si segnala che nel corso della discussione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto, la riduzione è stata rideterminata nel limite del 2 per cento.

 

Si osserva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi.

Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250/1990.

 

Il comma 2 pone una disciplina espressamente volta ad applicare l’articolo 1, comma 1246, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

In base alla disciplina introdotta dal comma in esame, la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione, in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto.

Tali modalità di liquidazione “proporzionale” riguardano i contributi previsti:

§      per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250/1990;

§      per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990[93];

§      per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004[94].

La disposizione non troverebbe applicazione, invece, per i contributi alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) e alle emittenti televisive locali, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 250/1990, ai quali pure fa riferimento l’articolo 1, comma 1246, della l. n. 296/2006 di cui si stabiliscono le modalità applicative.

 

Di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni sulle provvidenze all’editoria citate nel commento all’articolo in esame.

L’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.

La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:

1.       le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[95];

2.       le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica: in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;

3.       le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino quotidiani o trasmettano programmi in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[96];

4.       le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[97].

5.       imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[98].

L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[99]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata. I requisiti per accedere a tali contributi sono stati da ultimo modificati con l’articolo 1, comma 1247, della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli stessi siano corrisposti esclusivamente:

-        alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento;

-        alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230[100].

 

L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione, comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.

 

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.

 

L'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).

 

Il comma 3 dispone che - a decorrere dalle domande relative all’anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge n. 67/1987[101], e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990[102], siano rimborsate direttamente all’impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA.

Secondo la relazione illustrativa, la norma in esame è intesa a disporre “una riduzione del rimborso dal 50 per cento al lordo delle spese indicate in bolletta, al 40 per cento al netto delle ritenute, comportando un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di euro”.

Le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi saranno indicate in un successivo decreto – avente natura non regolamentare - del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 11, comma 1, della legge n. 67/1987, le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416[103] , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge n. 416/1981, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

 

Secondo il comma 3, le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge n. 416 del 1981, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

I contributi per le imprese radiofoniche che siano organi di partiti politici, sono disciplinati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 250/1990 (già illustrato nel commento al comma 1).

L’articolo 8 della legge n. 250 del 1990 prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri  programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416/1981, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Il comma 4 prevede un incremento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2008, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie.

L’incremento era previsto, nel testo originario del comma, per il solo 2008, ed è stato reso permanente con un emendamento approvato dalla V Commissione.

 

I contributi sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001).

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

L’articolo 80, comma 35, della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

L’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

Infine, l'articolo 1, comma 1244, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato il finanziamento in 30 milioni di euro per l'anno 2007, 45 milioni di euro per l'anno 2008 e 35 milioni di euro per l'anno 2009.

I criteri per l’assegnazione dei contributi sono stati da ultimo definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 (recante Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998), sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (di cui alla delibera n. 68/1998 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). L’articolo 1, comma 4, di tale regolamento stabilisce che l’ammontare annuo dei contributi viene ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella ripartizione si deve dare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevato indice di disoccupazione.

 

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, è stata aggiunta al termine del comma 4 una disposizione che prevede che la ripartizione dei contributi secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome (di cui al D.M. n. 292/2004 sopra citato) deve essere effettuato attribuendo in via provvisoria, il 30 maggio di ogni anno, assegnando a tali enti un importo pari al 90 per cento della somma assegnata nell’anno precedente, e procedendo poi alla rideterminazione definitiva a seguito delle risultanze dei conteggi ufficiali.

Il comma 4 bis, anch’esso aggiuntonel corso dell’esame presso la V Commissione, modifica l’articolo 145, comma 19, della legge n. 388/2000 (l. finanziaria 2001). Tale norma dispone che l’erogazione delle somme destinate al sostegno dell’emittenza locale, di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488/1999 (l. finanziaria per il 2000), avvenga entro il 30 settembre di ogni anno; ove si verifichino ritardi nelle procedure, viene erogato alle singole emittenti, entro la predetta data, un acconto pari al 90 per cento della quota spettante.

Il comma in esame anticipa tale i termini ora citati al 31 luglio. L’anticipazione del termine appare conseguente a quanto previsto dal comma 4, che, come detto, dispone l’attribuzione dell’acconto del 90 per cento del contributo alle regioni e province autonome entro il 31 maggio.

 

Il comma 4-ter, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, apporta un’integrazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del collegato alla finanziaria 2008, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[104].

L’articolo 10, al comma 1, ha disposto una riduzione pari al 2 per cento, relativamente agli anni 2007 e 2008, di una parte dei contributi diretti all’editoria previsti dalla legge n. 250 del 1990[105].

I contributi oggetto di riduzione sono quelli di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, nonché all’articolo 4 della legge n. 250/1990, ossia quelli erogati in favore di:

-      imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della L. n. 250/1990[106]);

-      imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990);

-      imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990);

-      cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della L. n. 250/1990);

-      imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della L. n. 250/1990);

-      imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (articolo 4 della L. n. 250/1990).

 

Il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 10, introdotto durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione, stabilisce un tetto alle provvidenze, prevedendo che il contributo non può in ogni caso essere superiore al costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.

Il comma in esame premette alla disposizione prima richiamata una specifica in base alla quale restano fermi i limiti all’ammontare dei contributi indicati nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. In tal modo, si esplicita che il tetto alle provvidenze stabilito con l’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 159/2007 non ha efficacia derogatoria rispetto ai limiti stabiliti nella legge n. 250/1990.

 

Si ricorda che l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 che reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive, stabilisce limiti dell’ammontare dei contributi da corrispondere, differenziati a seconda della tipologia di destinatari.

Per le imprese di cui al comma 2 e 2-bis, i contributi – che vengono corrisposti solo qualora gli introiti pubblicitari dell’anno precedente non superino il 40 dei costi complessivi (comma 7) e non possono comunque superare il 60 per cento dei costi (comma 9) – sono determinati nelle seguenti misure (comma 8)[107]:

a)       un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi (1,03 milioni di euro) per ciascuna impresa;

b)       contributi variabili rapportati alla tiratura[108].

Per i periodici vale un tetto complessivo non superiore al 50 per cento dei costi ammessi.

I contributi alle imprese di cui all’articolo 3, comma 2-ter, non possono essere stabiliti in misura superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa (imprese editrici che editino giornali quotidiani di minoranze linguistiche in regioni di confine) ovvero in misura superiore al 60 per cento (imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero).


 

Articolo 71
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 71.

(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

Art. 71.

(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomu­nicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Identico.

2. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

 

L'articolo 71 aumenta ifinanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), nonché quelli destinati al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo ministero.

In particolare, il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per le aree sottoutilizzate, con le seguenti finalità:

·       sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale;

·       finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all’articolo 7 del decreto legge 35/2005.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate costituisce lo strumento per l'attribuzione delle risorse nelle aree sottoutilizzate ed è disciplinato dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

A tal fine è stata prevista l’istituzione di due fondi di carattere generale: il Fondo per le aree sottoutilizzate iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, sul quale confluiscono le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate, di competenza di quest’ultimo Ministero, che attualmente sono allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 61, comma 3).

Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di modificare la destinazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall’uno all’altro, e di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi.

La diversa allocazione delle risorse deve essere effettuata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero all’andamento della domanda delle singole misure di incentivazione.

Al Fondo per le aree sottoutilizzate - allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - confluiscono le risorse stanziate con riferimento ai provvedimenti indicati all’allegato 1 della citata legge n. 289/2002: si tratta delle risorse già allocate nel Fondo per le aree depresse, relative sia all’intervento straordinario nel Mezzogiorno che all’intervento ordinario nelle aree depresse, del Fondo per l’imprenditoria giovanile e delle risorse iscritte in bilancio per i crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni[109].

Va ricordato che il citato articolo 61 della legge n. 289/2002 specifica che l’ambito territoriale delle aree sottoutilizzate coincide con quello delle aree depresse. Tali sono aree, come individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32/1995 (convertito dalla legge n. 104/1995), sono:

1)       le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali;

2)       le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2;

3)       le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (aree ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale).

 

Va rammentato che nel DPEF 2008-2011 si sottolinea il crescente incremento registrato in Italia negli accessi alla banda larga che – al mese di settembre 2006 - hanno superato gli otto milioni. Peraltro, mentre la crescita in valori assoluti risulta in linea con i principali paesi europei, persiste un ritardo nella percentuale di accessi calcolati su 100 abitanti: 14 in Italia, contro 19 nel Regno Unito e 24 in Olanda. Il ‘divario digitale’ interessa circa sette milioni di cittadini, la maggior parte dei quali residenti in aree svantaggiate e in piccoli comuni. Al fine di sanare progressivamente questo ritardo, sono previsti interventi di infrastrutturazione, che il Governo dovrebbe attuare d’intesa con regioni ed enti locali, utilizzando le risorse previste dalle delibere del CIPE per il 2008 a beneficio delle Aree sottoutilizzate, nonché gli stanziamenti recati dalla legge finanziaria (la somma complessiva è pari a 125 milioni per il 2008 e 60 milioni per il 2009). Si intende giungere entro il termine dell’a0ttuale legislatura a garantire l’universalità dell’accesso alla rete internet in tutto il Paese.

La “banda larga” – infrastruttura di connessione che favorisce forme di comunicazione multimediali e interattive - costituisce un obiettivo strategico comune a tutti i Paesi europei ed è individuata come prima priorità nel piano e-Europe 2005. Sul piano normativo, va menzionato l’articolo 6 della legge n. 273/2002, che ha introdotto misure volte appunto a promuovere lo sviluppo della larga banda (esenzione dal contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali, anche per quanti abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda in caso di perdite di esercizio).

Ulteriori contributi sono stati previsti dall’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) e dall’articolo 1, comma 925 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), questi ultimi volti principalmente al finanziamento del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Va inoltre ricordato che il 20 marzo 2006 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129). Secondo la Commissione, l’accesso a internet ad alta velocità attraverso le connessioni “a banda larga” appare fondamentale per lo sviluppo della società dell’informazione. La mancanza di accesso alle connessioni a banda larga costituisce un aspetto del problema più generale denominato abitualmente “divario digitale”, che descrive il divario che separa i singoli cittadini, le imprese e i territori in funzione delle possibilità di accesso e di utilizzo delle TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni).

 

Il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, approvato dalla delibera CIPE n. 83/2003, è teso ad individuare soluzioni utili a superare gli ostacoli strutturali che impediscono l’affermarsi delle condizioni di mercato favorevoli per il consumatore di servizi di telecomunicazioni, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture.

La citata delibera CIPE n. 83 si inserisce nel filone degli interventi previsti per finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse.

Le precedenti delibere CIPE 16/2003 e 17/2003 hanno allocato un importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 destinati al finanziamento degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate e hanno ripartito tale importo, preliminarmente accantonando un importo di 900 milioni di euro la cui attribuzione è stata demandata ad una successiva delibera (delibera n. 83/2003), secondo alcuni parametri, tra cui la particolare attenzione agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell’informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale.

La delibera n. 83/2003, nel ripartire l’ accantonamento di 900 milioni di euro disposto dalla precedente delibera 17/2003, ha destinato:

-        150 milioni di euro al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui 120 destinati ai servizi a banda larga della società dell’informazione e 30 destinati, sempre nell’ambito della società dell’informazione, alla connettività sociale nel mezzogiorno;

-        150 milioni al Ministero delle comunicazioni per un primo intervento attuativo volto allo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Dei 150 milioni assegnati al Ministero delle comunicazioni, 5,220 milioni sono stati destinati complessivamente agli anni 2003 e 2004, mentre la restante quota di 144,780 milioni è stata assegnata al 2005. Le risorse per tale finalità sono iscritte al cap. 2.2.3.4, cap. 7230 del Ministero delle comunicazioni.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha previsto una rimodulazione, disponendo una riduzione di 134,780 milioni dello stanziamento per il 2005, che viene posticipato per 34,780 milioni al 2006, per 50 milioni al 2007 e per ulteriori 50 milioni al 2008.

La legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a definanziare in Tabella E le risorse destinate alla “banda larga” disponendo una riduzione di 13,9 milioni nel 2006 e di 20 milioni sia nel 2007 che nel 2008. Conseguentemente le risorse per la banda larga esposte in Tabelle F della legge n. 266 del 2005 sono risultate pari a 20,9 milioni per il 2006, a 30 milioni per il 2007 e a 30 milioni per il 2008.

L’articolo 7, comma 1, del D.L. 35/2005 ha stabilito che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il citato comma 1 dispone altresì che il CIPE definisca annualmente l'entità delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinarsi al finanziamento del predetto programma, che sarà attuato dal Ministero delle comunicazioni, per il tramite della società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. del gruppo Sviluppo Italia S.p.A., nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.A.

Infratel Italia S.p.A. - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia - è la società di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e di Sviluppo Italia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di infrastrutture a larga banda sul territorio nazionale e di ridurre il "digital divide". La società è controllata da Sviluppo Italia ed è operativa da marzo 2004. Le modalità di funzionamento della società sono stabilite dalla convenzione stipulata da Sviluppo Italia con il Ministero delle Comunicazioni.

Innovazione Italia S.p.A. è la società strumentale costituita grazie ad una partnership tra Sviluppo Italia e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, per dare attuazione ai programmi del Governo relativi allo sviluppo della Società dell'Informazione e al piano di e-government.

La società Innovazione Italia realizza alcuni dei progetti definiti dal:

-        Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

-        piano di e-government;

-        CIPE, in materia di società dell'Informazione e banda Larga, anche con l'obiettivo di superare il digital divide nelle aree sottoutilizzate.

-        La società:

-        fornisce sostegno operativo al DIT, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, per il coordinamento delle iniziative finanziate, il monitoraggio dei risultati, l’ottimizzazione della comunicazione relativa alla realizzazione dei progetti

-        supporta il CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella PA, nella realizzazione di specifiche iniziative in materia di e-government;

-        promuove lo sviluppo di servizi interattivi e multimediali su banda larga, con particolare riferimento al superamento del digital divide nelle aree del Sud Italia

-        realizza specifiche iniziative connesse alle tecnologie ICT.

 

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Si ricorda che il Fondo - istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, dal comma 927 della legge finanziaria 2007 - è finalizzato a incentivare:

-        la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

-        il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;

-        la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

-        la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;

-        la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Ai sensi del comma 929, la dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, è pari a 40 milioni di euro annui. Il comma 928 ha previsto che gli interventi, le modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi stessi, siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

Va ricordato che la riforma del sistema radiotelevisivo introdotta dalla legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) ha previsto un’articolata disciplina transitoria per il periodo fino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. switch off) originariamente fissata dal comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 5/2001 al 31 dicembre 2006. Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 e al 31 dicembre  2012 dal decreto-legge 159/2007 in corso di conversione presso la Camera.

L’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 ha poi inserito nel citato comma 5 dell’articolo 2-bis una nuova disposizione a norma della quale - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale - sono individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione. Al riguardo, si ricorda che, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005, sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre), con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. Nei protocolli venivano individuate due fasi della transizione: la prima, da completare entro il 31 gennaio 2006 nei capoluoghi di provincia, e la seconda relativa all’intero territorio regionale da portare a termine entro il 31 luglio 2006. Lo spegnimento del sistema televisivo analogico previsto per il 31 luglio 2006 nelle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta è stato rinviato - a seguito di un nuovo Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, le Regioni coinvolte, Sardegna e Valle D'Aosta, e l'Associazione DGTVi - al 1° marzo 2008 per la Sardegna e al 1° ottobre 2008 per la Valle D'Aosta.


 

Articolo 72
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 72.

(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

Art. 72.

(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

    a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    a) identico:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adatta­mento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponso­rizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanzia­mento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendente­mente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'ac­quisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsoriz­zazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinema­tografiche italiane. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

    b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    b) identica.

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adem­pimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

 

2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Identico.

    a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

 

    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

 

 

 

L’articolo 72, apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) sostituendo, al comma 1, i commi 3 e 5 dell’articolo 44, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, ed introducendo, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Nel testo vigente l'articolo 44, comma 3, del testo unico dispone in favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti una riserva del 10 per cento (calcolato escludendo il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite) dei tempi di diffusione delle emittenti private; la riserva è del 20 per cento per la RAI.

Il vigente comma 5 dispone che:

•    le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi.

•    la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; all'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

L’articolo 51, comma 3, lett.d), nel testo attualmente vigente, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.040 euro a 5.200 euro.

 

La principale novità introdotta con l’articolo in esame consiste nell’introdurre, come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, alcune sottoquote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana.

In particolare viene disposto che:

-       in materia di programmazione, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) devono riservare il 20 per cento della quota (pari al 10 per cento) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alla visione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso delle emittente pubblica l’obbligo riguarda il 10 per cento della quota destinata ai film europei, pari 20 per cento della programmazione). Per i fornitori di contenuti e di programmi in pay-per-view è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire l’adeguamento graduale ai nuovi obblighi introdotti. Si ricorda, in proposito che con un emendamento approvato in Commissione bilancio è stata soppressa la disposizione secondo la quale nel caso dei soggetti operanti a pagamento, la riserva in ordine alla programmazione delle opere italiane deve aver riguardo al genere da essi prevalentemente trasmesso. E’ stato, però, specificato, al comma 1, lett. a), paragrafo 3, ottavo periodo, che, con riguardo ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi in ordine alla programmazione e all’acquisizione di opere cinematografiche italiane devono essere rapportato all’effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi che precedono la diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane;

-       in materia di finanziamento ed acquisizione di opere cinematografiche, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (anche in questo caso queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) sono tenuti a destinare a favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana il 30 per cento della quota (pari al 10 per cento) degli introiti che già la legislazione vigente chiede che siano vincolati all’acquisto delle opere europee (nel caso di programmi a pagamento la quota è del 35%). La concessionaria del servizio pubblico televisivo è chiamata a riservare, a favore delle opere di origine italiana, il 20 per cento della quota (pari al 15 per cento) dei ricavi destinati all’acquisto o al finanziamento delle opere europee, con una riserva non inferiore al 5%, da destinare ad opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Ulteriore novità consiste nell’aver reso partecipi della promozione delle opere audiovisive europee anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili.

Infine, il comma 5 dell’articolo 44 del testo unico, originariamente abrogato nel testo presentato dal Governo (dal momento che le disposizioni ivi contenute risultano assorbite da quanto contenuto nel comma 3), è, nel testo approvato dal Senato, sostituito con una nuova disposizione. Secondo le nuove norme introdotte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, un regolamento nel quale sono definite le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44 e le sanzioni in caso di inadempienza.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame aumenta l’entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici anche economici nel momento in cui destinano alcune somme, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (l’articolo 41 del testo unico prevede che tali somme devono essere destinate per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Di tali destinazioni sono tenuti a darne comunicazione all’Autorità).

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame, l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa connessa al pagamento di una somma che attualmente oscilla da 1.40 a 5.200 euro e che il testo in esame sostituisce con una somma da 5.165 a 51.646 euro. Tale sanzione si applica, secondo quanto introdotto dal comma in esame, lettera b), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.


 

Articolo 73
(Sviluppo mercato postale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 73.

(Sviluppo del mercato postale).

Art. 73.

(Sviluppo del mercato postale).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

Identico.

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

 

 

 

L’articolo 73 reca un’integrazione all’articolo 4 del decreto legislativo n. 261/261, (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), con l’aggiunta di un comma 5 bis. L’articolo 4 in oggetto concerne i servizi postali che possono essere riservati al fornitore universale (Poste italiane s.p.a.), specificando che essi comprendono raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di corrispondenza con limite di peso fino a 50 grammi.

Il comma 5-bis introdotto dall’articolo in esame prevede che, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale migliorando la qualità dei servizi e mantenendo i libelli occupazionali delle imprese operanti nel settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. n. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e, pertanto, secondo il regime vigente prima della liberalizzazione dei servizi di recapito.

Tale articolo prevedeva consentiva al direttore provinciale delle poste la facoltà di dare in concessione a privati i seguenti servizi postali:accettazione e recapito di corrispondenze entro i comuni di provenienza; recapito con mezzi propri da parte di banche, ditte, enti, delle proprie corrispondenze entro i confini dei comuni di residenza;recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;esercizio dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze;impianti di comunicazione dirette pneumatiche con uffici postali collegati alla rete di posta pneumatica dello stato;trasporto di colli e pacchi entro il limite di peso di 20 chilogrammi. A norma dell'’articolo 1 del D.M. 5 agosto 1997 tali concessioni postali, in scadenza nell'anno 1997, vennero prorogate al 31 dicembre 1998 e, successivamente, al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 261/1999. Il comma 5 dello stesso articolo 23 prevede inoltre che la società Poste Italiane possa realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 156/1973, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti.

 

Si ricorda chei servizi postali dei Paesi comunitari sono disciplinati attualmente dalla direttiva 97/67/CE,che ha istituito un quadro regolamentare volto a garantire la fornitura del servizio postale universale in tutta l’Unione europea, anche mediante una maggiore armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e la fissazione dei limiti massimi per i servizi postali suscettibili di essere riservati dagli Stati membri ai fornitori del servizio universale. La parziale apertura del mercato dei servizi postali alla concorrenza è stata attuata con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che è intervenuto in attuazione della  citata direttiva 97/67/CE. Il decreto legislativo è stato poi modificato da parte del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, intervenuto anch’essoper il recepimento di normativa comunitaria, e in particolare della direttiva 2002/39/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali), e in attuazione della delega recata dall’articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (comunitaria 2002).

Gli aspetti più significativi della disciplina prevista dal D.Lgs. 261/1999 possono essere così individuati:

§         attribuzione al Ministero delle comunicazioni dei compiti di autorità nazionale di regolamentazione;

§         definizione dell’area del servizio universale;

§         affidamento a Poste Italiane S.p.A. della fornitura del servizio universale per un periodo non superiore a quindici anni;

§         individuazione dell’area dei servizi da riservare al fornitore del servizio universale – e quindi in sede di prima attuazione a Poste Italiane S.p.A. – ai fini del mantenimento del servizio universale;

§         definizione di un sistema di separazione contabile per i diversi servizi svolti da parte del fornitore del servizio universale;

§         introduzione degli istituti della licenza individuale e dell’autorizzazione generale ai fini dell’espletamento di servizi postali.

 

I rapporti tra il Ministero delle comunicazioni quale Autorità di regolamentazione e vigilanza postale e Poste Italiane Spa, in veste di concessionaria del servizio postale universale, sono regolati da un contratto di programma.

In proposito, è opportuno segnalare che, nella seduta del 13 novembre scorso, la IX Commissione della Camera ha espresso favorevole con osservazioni sullo schema di contratto di programma 2006-2008. Nell’ambito delle osservazioni formulate, la Commissione invita il Governo a dare completa attuazione alla risoluzione n. 8-00022, relativa ai contratti in essere tra Poste Italiane e le agenzie di recapito postale, approvata dalla IX Commissione nella seduta del 28 novembre 2006, tenendo conto del Memorandum in corso di discussione fra Ministero delle comunicazioni, Poste Italiane, Agenzie di recapito e Organizzazioni sindacali.

In particolare, la risoluzione citata impegna il Governo “a intervenire urgentemente nei confronti di Poste Italiane affinché proroghi i contratti in essere intanto sino al 30 giugno 2007 e promuova un tavolo di concertazione fra le parti interessate, Poste Italiane, imprese e organizzazioni sindacali, per definire le modalità di attuazione della disciplina europea; a indicare un percorso esplicito di definizione della strategia industriale di Poste Italiane, che appare oggi carente, sia nei rapporti con aziende private, sia in rapporto alla liberalizzazione ed alla necessità di realizzare assetti atti a fronteggiare con successo la nuova situazione di mercato; a far inserire a Poste Italiane, tra le clausole dei nuovi contratti, il rigoroso rispetto della circolare del Ministero del lavoro del luglio 2006 in relazione al lavoro precario ed a quello a tempo indeterminato sia per ristabilire regole «giuste» che per evitare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese sulle condizioni normative e retributive delle lavoratrici e dei lavoratori”.


 

Articolo 74
(Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 74.

(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

Art. 74.

(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Identico.

2. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

 

3. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

L’articolo 74, interviene in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Il comma 1 prevede una diversa allocazione delle risorse finanziarie che la legge 56 del 2005[110], recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, destinava al progetto “Sportelli Italia all’estero” che non ha dato i risultati sperati. In particolare, la norma stabilisce che le risorse in questione - disponibili al 31 dicembre 2007 - siano versate all'entrata del bilancio statale dell'anno 2008 e successivamente riassegnate al stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità previste dal comma 61, art. 4, della legge finanziaria 2004[111].

Si tratta di somme che altrimenti sarebbero andate in economia in quanto non utilizzate e che la disposizione in esame destina al finanziamento, in compartecipazione paritaria con fondi privati, (come si precisa nella relazione governativa che accompagna l’AS 1817) in particolare a due progetti di promozione all’estero di settori produttivi di eccellenza del made in italy e a un progetto promozionale, destinato alle piccole imprese, focalizzato sui mercati di prossimità (Balcani, Mediterraneo, Est Europa).

Parte delle risorse sono, inoltre, destinate a rafforzare il sistema delle camere di commercio all’estero e alla proroga per ulteriori due anni dei contratti a tempo determinato stipulati - in attuazione dell’art. 2 della legge 56/05 - con i funzionari assunti al fine di supportare le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero e che scadono nel 2008.

Il richiamato comma 61 della legge finanziaria per il 2004 ha istituito un Fondo, presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), finalizzato al:

-        sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, nonché la regolamentazione dell'indicazione di origine;

-        potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy nel mercati mediterranei, dell’Europa continentale ed orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e delle finanze, collocata nelle due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale.

Si segnala che il comma 61, testé illustrato, è oggetto di modifiche da parte del comma 7-bis, dell’articolo 9 del presente disegno di legge.

Quanto alla legge n. 56/2005 si ricorda che all’articolo 1 ha previsto l’istituzione di sportelli unici all’estero (c.d. Sportelli Italia), quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel comparto e di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo. A tal fine la legge ha autorizzato una spesa complessiva di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e 19,8 milioni di euro circa per l'anno 2005.

La promozione di investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero spetta al Ministro delle attività produttive (oggi Ministro del commercio internazionale) e al Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

Gli sportelli esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con il comitato nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero delle attività produttive. All'attività degli sportelli partecipano gli uffici dell'ICE, dell'ENIT, di Sviluppo Italia e di enti e istituzioni nazionali. Possono altresì aderirvi istituti di credito, consorzi di garanzia fidi e rappresentanze dei sistemi fieristici. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti.

La legge ha previsto, altresì, l’istituzione di strutture statali o regionali - anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia spa - per la formazione del personale operante nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, autorizzando a tal fine la spesa di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (art. 3).

Gli specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, previsti dall’art. 3 sono autorizzati nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero del commercio internazionale).

 

Si segnala che nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge in esame (AS 1817) si afferma che trattasi di interventi "il cui disegno non appare attualmente più condiviso dagli attori che ne dovrebbero essere protagonisti".

 

Il comma 2, destina 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008. A tale fine 50 milioni di euro sono prelevati dal fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251[112] presso il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295[113].

 

Il citato fondo a carattere rotativo, istituito presso il Mediocredito centrale è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee a fronte di:

-        programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e di mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di mancata riscossione derivante da guerra o evento catastrofico nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità.

-        attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143[114]  all'articolo 25 ha attribuito alla SIMEST - con decorrenza 1° gennaio 1999 - la gestione di vari interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema tra cui il fondo previsto dal decreto-legge n. 251/1981. La SIMEST spa è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi trasferiti era titolare.

 

Il fondo previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 finanzia gli interventi previsti dalle leggi 24 maggio 1977 n. 277, 24 aprile 1990, n. 100[115] e 9 gennaio 1991, n. 19[116]. Anche la gestione di tali interventi è stata attribuita alla SIMEST ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. 143/1998.

Il fondo finanzia gli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed in particolare:

a.       per crediti all'esportazione, in relazione a forniture all'estero di macchinari, studi, progettazioni e servizi di origine italiana (D.Lgs. 143/1998);

b.       investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti da imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla SIMEST spa, in paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge 100/1990); per crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla FINEST spa in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (legge 19/1991).

Il Fondo di cui alla legge 295/1973 è amministrato da un Comitato agevolazioni composto da rappresentanti del Ministero del commercio internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante designato dalle regioni e da uno designato dall'ABI.

La destinazione di tale fondo, inserito nel fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, è soggetta a parere parlamentare[117].

 

Il comma 3, prevede un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei seguenti soggetti[118]:

a) operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

 

Conseguentemente la tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta per i suddetti importi per gli anni 2008 e 2009.

 

L'articolo 14 del D.Lgs. 143/1998 ha previsto che il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponda, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui al comma 3 in esame, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.


 

Articolo 75
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 75.

(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

Art. 75.

(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

1. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispon­dente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Identico.

2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

 

    a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

 

    b) stipulare, nei limiti del finanzia­mento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica ammini­strazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

 

 

 

L’articolo 75 reca disposizioni finalizzate agli interventi di promozione e sicurezza della rete trapiantologica.

Il comma 1 - nel testo modificato dal Senato - prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91[119].

Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica".

Il riparto delle risorse è operato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si rileva che il comma 1 menziona solo i centri regionali, mentre il riferimento sostanziale sembrerebbe posto anche in favore dei centri interregionali (cfr. infra).

 

La misura attuale dello stanziamento annuo in favore dei centri regionali ed interregionali è pari a 2.169.119 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 91 del 1999.

Il testo originario del presente comma attribuiva lo stanziamento aggiuntivo in oggetto, per le medesime finalità, al Centro nazionale per i trapianti - costituito presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 91 del 1999[120].

All'autorizzazione di spesa in esame si fa fronte riducendo nella misura corrispondente lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (stanziamento relativo al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, istituito presso il Ministero della salute)[121].

Si ricorda che le funzioni del Centro nazionale per i trapianti - tra cui la tenuta delle liste dei soggetti in attesa di trapianto, l'individuazione dei criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti (ai fini dei trapianti) e la definizione delle linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti (allo scopo di assicurare l'uniformità dell'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale) - sono definite dal comma 6 del citato articolo 8 della legge n. 91 del 1999.

Le funzioni dei centri regionali per i trapianti - tra cui compiti di coordinamento nel settore in esame e nell'àmbito del relativo territorio, nonché di controllo sull'esecuzione di alcuni test - sono individuate dall'articolo 10, comma 6, della citata legge n. 91 del 1999.

Inoltre, i centri possono essere anche interregionali, se costituiti in associazione da più regioni, secondo la disciplina di cui al suddetto articolo 10 della legge n. 91 del 1999 (i centri interregionali hanno le medesime funzioni di quelli regionali).

 

Il comma 2 al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, modifica la disciplina relativa alle attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti, disponendo che esso, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, possa:

§      stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

§      concludere - nei limiti delle risorse derivanti dai fondi istituzionali e dai programmi di ricerca nazionali ed internazionali - contratti di lavoro secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime modalità sono esplicitamente comprese, per quanto compatibili, quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Le disposizioni in esame fanno in ogni caso salva la disciplina dettata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 che regolamenta le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e dei prodotti emoderivati.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni particolari mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli sopradescritti, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.


 

Articolo 76
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 76.

(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

Art. 76.

(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito interna­zionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Identico.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

 

L’articolo in esame, al comma 1, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, allo scopo di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria ed alla formazione in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare  e multilaterale.

Il comma 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in vista del consolidamento delle basi tecnologiche dell’industria marittima ed dell’incremento del ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta,finalità richiamate espressamente dall’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13[122]. I contributi sono concessi attraverso finanziamenti all’INSEAN,già riconosciuti all’istituto in base all’articolo 1, comma 1042, della legge finanziaria 2007.

 

L’INSEAN, istituito con R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, Istituzione dell'Ente Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi. In genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’economia.

 

La legge 9 gennaio 2006, n. 13 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di migliorare la sicurezza e la competitività della flotta a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) di Roma e al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova, i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 (articolo 5).

 

Anche la legge finanziaria per il 2007 contiene una serie di misure in favore dell’INSEAN. In particolare, il comma 1042 autorizza il Ministero dei trasporti a concedere all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale di cui all’articolo 5 della legge 9 gennaio 2006, n. 13; il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’università e della ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento dell’INSEAN con altri enti pubblici di ricerca, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008 per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare.

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto realizzato su più percorsi, “tracciati” (tratte terrestri) e “non tracciati” (tratte marittime), secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente all’esigenza di flussi di trasporto privi di soluzione di continuità, propria della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione.

Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitività del trasporto avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, dunque in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.

A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto. Tra gi altri vanno ricordati: l'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM),  i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui alla legge 30 novembre 1998[123], n. 413e 1 agosto 2002, n. 166[124], gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dalla strada al combinato strada-mare (cosiddetto Ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002[125]), il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto dalla legge-obiettivo[126].


 

Articolo 77
(Contributo al programma nazionale di ricerche aerospaziali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 77.

(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

Art. 77.

(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Identico.

 

 

L’articolo 77 incrementa il contributo annuo che lo Stato destina alla gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46.

L’incremento previsto ammonta a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente la tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta per i suddetti importi per gli anni 2008 -2010.

 

Il PRORA è un programma di ricerca aerospaziale - già denominato CIRA - varato nel 1979 con la delibera del CIPE del 20 luglio[127].

La legge 14 febbraio 1991, n. 46, recante "Contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziale", richiamata nell’articolo in esame, ha autorizzato una spesa di 43,5 mld. nel triennio 1991-93 e di 40 mld annui a decorrere dal 1994 quale concorso dello Stato alle spese necessarie per la gestione delle opere realizzate dal CIRA nell'ambito del suddetto Programma.

Il PRORA,la cui disciplina è stata sottoposta a revisione con il decreto 10 giugno 1998, n. 305 (Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)”, in attuazione dell’art. 5, comma 7, della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) prevede:

-        lo svolgimento di attività di ricerca, la sperimentazione, la produzione e lo scambio di informazioni, nonché la formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali;

-        la realizzazione e la gestione di opere ed impianti funzionali a tali attività.

 

Il compito di definire e realizzare il PRORA è affidato al CIRA[128] sulla cui attività esercita un controllo il Ministero dell'università e della ricerca attraverso la Commissione di monitoraggio del PRORA, a cui è anche affidato il compito di formulare osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo programma, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto regolamento.

Lo stesso decreto, al successivo art. 4 prevede il concorso dello Stato - nella gestione delle opere in ambito PRORA e per le attività istituzionali - per un importo annuo di circa 20 milioni di euro, da erogare al CIRA ed a valere sullo stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca.

Si ricorda che in concomitanza con l'entrata in vigore di detto regolamento è stata abrogata la vecchia legge 16 maggio 1989, n. 184, relativa alla "Realizzazione e funzionamento del Programma nazionale di ricerche aerospaziali"(PRORA).

Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente per l’esercizio 2008 (stato di previsione  del Ministero dell’Università e della ricerca- tab. 17) il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali è iscritto nel cap. 1678, “Contributo dello Stato per la ricerca scientifica”, UPB  2.2.2 (Interventi), del programmaRicerca scientifica e tecnologica di base”, la cui competenza, solo in parte destinata al Prora, ammonta a 41,8 milioni.


 

Articolo 78
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 78.

(Disposizioni in favore dei giovani

ricercatori).

Art. 78.

(Disposizioni in favore dei giovani

ricercatori).

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

3. Identico.

L’articolo in esame, prevede misure in favore dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, destinando, a tal fine, a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento -delFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).Con emendamento approvato in V Commissione bilancio della Camera, è precisato che i progetti in favore dei quali è prevista tale riserva devono riguardare la ricerca di base.

 

Si ricorda che il comma 870 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[129] ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

­       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[130];

­       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[131];

­       del Fondo per le aree sottoutilizzate[132], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

­       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Ai sensi del comma 871, il FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 874). Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS. L’autorizzazione di spesa è stata accantonata – come tutte le altre alimentate dal Fondo e destinate al finanziamento di interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla finanziaria – in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo. Recentemente il decreto-legge n. 81/07[133] all’art. 13 ha disposto lo sblocco delle risorse vincolate sul TFR, prevedendo la concessione di anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento delle somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 758. La quota anticipabile riferita al FIRST risulta, pertanto, pari a 90 milioni di euro.

La ripartizione delle risorse del FIRST si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[134]. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato – Regioni. Con il riparto delle risorse del FIRST occorre comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

 

I progetti di ricerca ai quali è destinata la quota del fondo devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato. Tale comitato è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani.

 

In relazione agli indici bibliometrici per la valutazione dei componenti il comitato, la disposizione in commento fa riferimento all’impact factor e al citation index.

In proposito, si osserva che l'impact factor (IF) è un sistema di misurazione che determina la frequenza attraverso cui un articolo è citato in un anno o periodo determinato ed è calcolato dividendo il numero di citazioni dell’anno corrente per il numero di articoli pubblicati in un periodo di tempo anteriore[135]. L'IF è uno dei più utilizzati indicatori bibliometrici per valutare la produzione scientifica, pur essendo un criterio meramente quantitativo, poiché non permette di distinguere se un articolo abbia ricevuto citazioni positive o negative: dal punto di vista del fattore di impatto, è infatti sufficiente che un articolo sia citato. Il citation index indica quante volte un articolo di un autore è citato da un altro autore; il numero di citazioni successive di un lavoro è indice della sua importanza.

 

All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l’incremento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico (comma 3).

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 5 della legge n. 76 del 1985[136] stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati le aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico. Le aliquote aggiornate sono recate dall’art. 28 del decreto-legge n. 331 del 1993[137], e successive modificazioni, nella misura del:

a) 58,5 per cento per sigarette;

b) 23 per cento per sigari e sigaretti naturali;

c) 56 per cento per tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo;

d) 24,78 per cento per tabacco da masticare;

e) 24,78 per cento per tabacco da fiuto.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

In merito si osserva che l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 159/2007[138] dispone - con un periodo aggiuntivo al comma 873 - che, per il triennio 2008-2010, si provvede alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del FIRST, non con un regolamento, bensì con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. A tal proposito, occorrerebbe dunque valutare l’opportunità di un coordinamento tra il testo della disposizione in esame e quello della disposizione richiamata.

 

Si ricorda che il comma 873 della legge finanziaria 2007 prevede, nel testo originario, che il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST.


 

Articolo 79
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 79.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

Art. 79.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

1. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

Identico.

2. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

 

 

 

Il presente articolo,novella la disciplina di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[139], relativa ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni[140].

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 814, delle citata legge finanziaria per il 2007 prevedono che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[141], sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).

I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.

Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).

L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca[142].

Il comma 815 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006 determina gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del citato Comitato di valutazione, quantificandone l’importo massimo in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

La novella di cui al presente articolo 79 rende permanente la quota di riserva destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento (comma 1).

Di conseguenza, anche gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del suddetto Comitato di valutazione (nel limite massimo di 100.000 euro[143]), sono quantificati in via permanente, anziché limitatamente agli anni 2007 e 2008 (comma 2).


 

Articolo 79-bis
(Fondo di promozione della ricerca di base)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

 

1. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze.

 

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

 

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

 

 

L’articolo 79-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce, in via sperimentale e per il solo anno 2008, un Fondo di promozione della ricerca di base, la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro (comma 1).

Le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse nella ricerca di base, possono chiedere contributi in misura non superiore al 20 per cento delle risorse impiegate a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. I contributi sono legati alla durata effettiva del Fondo e comunque non possono oltrepassare i tre anni (comma 2).

Il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria, stabilisce (comma 3):

-             gli obiettivi della ricerca di base per i quali possono essere erogati i contributi ai finanziamenti disposti dalle fondazioni;

-             le modalità per la presentazione delle richieste di contributi da parte delle fondazioni;

-             i criteri per la valutazione dei piani di ricerca;

-             i principi per l’assegnazione dei contributi, anche al fine di rispettare i limiti inerenti le disponibilità finanziarie del Fondo.

 

Si ricorda in proposito che le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, esse perseguono scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico. La loro origine è connessa alla ristrutturazione del sistema bancario nazionale compiuto dalla legge L. 30 luglio 1990, n. 218[144] e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356[145], con la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti.

Ai sensi del D.lgs. 17 maggio1999, n. 153[146] le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente in alcuni settori e dagli utili derivanti dalla gestione degli investimenti traggono risorse per sostenere progetti di interesse collettivo, sulla base delle previsioni contenute nei rispettivi statuti; si tratta in particolare di attività inerenti i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della cultura, dello sport, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell'assistenza a particolari categorie  (tossicodipendenti, soggetti con disturbi psichici).

Fra i settori ammessi ogni tre anni ciascuna Fondazione ne sceglie cinque, definiti come settori rilevanti, ai quali devolve almeno il 50% delle risorse che erogherà nel corso dell'anno.

Nel 2005 le Fondazioni hanno distribuito complessivamente donazioni per 1.374 milioni di euro (+7,8% rispetto al 2004): il 30,6% destinato ad attività e beni culturali; il 15,6% a volontariato, filantropia e beneficenza; l'11,6% a programmi di Assistenza sociale; l'11,5% ad iniziative di Educazione, istruzione e formazione; il 10,4% alla Ricerca; l'8,8% a favore della Salute pubblica; il 6,9% per lo Sviluppo locale[147]..


 

Articolo 80
(Misure a tutela del territorio e dell’ambiente
e sui cambiamenti climatici)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 80.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

Art. 80.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4-bis, 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

2. Identico.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

3. Identico.

 

3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4. Identico.

 

4-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

 

5. Identico.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

6. Identico.

 

6-bis. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monito­raggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

7. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

7. Identico.

 

7-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

 

7-ter. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del terri­torio e di incentivazione alla perma­nenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo dal comma 1.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente,di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologicoe per favorire forme di adattamento dei territori. Viene inoltre previsto che lattuazione di tali piani debba avvenire d’intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino.

Le modifiche apportate dalla Commissione tendono a ripristinare la formulazione originariamente prevista dal Governo (cfr. art. 44 dell’AS 1817). In particolare viene recuperata la prima parte della disposizione (eliminata nel corso dell’esame al Senato) in cui venivano evidenziate le finalità della medesima di difesa del suolo e di realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al DL n. 180/1998.

In aggiunta rispetto al testo originario, viene inserita la finalità di pianificazione di bacino e viene prevista l’intesa delle autorità di bacino territorialmente competenti per l’attuazione dei piani strategici. Si segnala inoltre che, rispetto al testo approvato dal Senato, l’intesa di Regioni, enti locali e autorità di bacino è richiesta per l’attuazione e non per l’adozione dei piani strategici.

La norma in esame ripropone quindi, almeno in parte, gli obiettivi dell’art. 1 del DL n. 180/1998 (ora confluito nell’art. 67 del d.lgs. n. 152/2006) e dell’art. 16 della legge n. 179/2002, concernenti la realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico[148].

Si ricorda, in proposito, che il DL n. 180/1998 ha introdotto una serie di misure finalizzate da un lato all'accelerazione del processo attuativo della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, dall'altro all'adozione di interventi urgenti, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie.

L’art. 1 di tale decreto, ora abrogato dal d.lgs. n. 152/2006, prevedeva - tra l’altro - l’adozione, entro tempi definiti, da parte di tutte le autorità di bacino, di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) “che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”, nonché la definizione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico con priorità per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo stesso articolo prevedeva che per la realizzazione di tali interventi potessero essere adottate ordinanze di protezione civile.

Tale disposizioni si trovano ora riprodotte, nella sostanza, nell’art. 67 del citato d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 16 della legge n. 179/2002 ha previsto, per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al DL n. 180/1998, la definizione e attuazione (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge), da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, di programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[149].

 

Viene inoltre disposto che, per le finalità indicate, sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, come determinate dalla tabella F della legge finanziaria 2007.

Nella tabella F della legge finanziaria 2007, relativamente alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, è indicato uno stanziamento di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L’ultimo periodo del comma 1 in commento autorizza quindi la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, ma specifica che tale somma è destinata anche all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché – secondo la modifica apportata durante l’esame in Commissione bilancio – di quelle recate dai commi 4-bis, 7-bis e 7-ter.

 

Da un punto di vista formale, sarebbe opportuna una ricollocazione dell’ultimo periodo del comma 1 in un apposito comma aggiuntivo.

 

Si fa notare che nella relazione illustrativa all’AS 1817 veniva sottolineato che gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico sono stimati in 44 miliardi di euro, di cui 4 miliardi solo per la fascia costiera.

 

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

 

Come indicato dall’ENEA, si tratta di una delle tecnologie disponibili per lo sfruttamento della fonte solare per la produzione di energia, “che consente di produrre calore ad alta temperatura mediante sistemi solari a concentrazione. Le possibilità di utilizzo di questa fonte energetica spaziano dalla produzione di energia elettrica alla chimica delle alte temperature per produzione di idrogeno e altri combustibili, alla dissalazione di acqua marina con processi termici, alla produzione di freddo con impianti ad assorbimento, fino alla produzione di calore per usi domestici ed impieghi nel settore agroindustriale. Il programma ENEA sul solare a concentrazione è stato finanziato con fondi pubblici da uno specifico articolo della legge finanziaria 2001”[150]. Ci si riferisce in particolare all’articolo 111 della legge finanziaria 2001, recante un contributo straordinario all’ENEA per attuare “un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura”.

 

La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

 

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente l’individuazione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle modalità di utilizzazione del fondo.

Viene altresì previsto che tali modalità possano contemplare anche iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché l’attivazione di fondi di rotazione.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Tale fondo è in particolare finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Con riferimento ai commi 2 e 3, che destinano a due distinti fondi risorse a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1, si segnala che l’autorizzazione di spesa recata da tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente agli anni 2008 e 2009.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione, è stato introdotto il comma 3-bis, che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

 

Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Viene altresì disposto che sono a carico del Ministero dell’ambiente gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

Per le finalità del presente comma viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro sempre a valere sulle risorse di cui al comma 1.

 

Il Reparto Ambientale Marino (RAM) è stato istituito dall’art. 20 della legge n. 179/2002. Tale reparto ha sede presso il Ministero dell'Ambiente ed è posto alle dipendenze funzionali del Ministro.

L'art. 8 del D.P.R. n. 261/2003 (regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) ha inserito il RAM tra gli organismi di supporto di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle sue funzioni per le attività che interessano la difesa dell'ambiente marino e delle coste.

Il RAM, per il concreto perseguimento delle finalità assegnate, si avvale di tutti gli Uffici Marittimi periferici. Sotto tale profilo, essendo comunque promanazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, svolge attività di impulso nei confronti delle Capitanerie di Porto, nonché azione di raccordo tra le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e le Autorità Marittime periferiche.

 

Il comma 4-bisintrodotto durante l’esame presso la V Commissione - assegna la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del comma 1, per le seguenti finalità:

§      prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare;

§      assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM.

 

Appare opportuno valutare se modificare la formulazione della disposizione al fine di specificare il soggetto destinatario del contributo.

Relativamente all’ICRAM, si ricorda che esso è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, vigilato dal Ministero dell'ambiente, che fornisce istituzionalmente supporto alle politiche delle amministrazioni centrali competenti e agli enti territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine. Attualmente, l'attività dell'ICRAM spazia su una vasta serie di temi di attualità e di rilevanza nazionale, in particolare l'Istituto supporta, in sinergia con l'APAT, assumendo un ruolo di primo piano, il Ministero dell'ambiente nei controlli sulla qualità dell'ambiente marino nell'ambito dell'unità di crisi per le emergenze in mare istituita in seno allo stesso Ministero. L'Istituto, è anche chiamato a fornire la propria collaborazione al Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di fornire accertamenti, in caso di fenomeni calamitosi, sulla rilevanza dei fenomeni stessi presso le imprese di pesca e acquicoltura sulla base di indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico.

 

Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002.

Viene altresì previsto che tale estensione è finalizzata a rendere il Piano citato punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.

Per l’attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, alla quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire per il miglioramento della qualità ambientale dell'aria, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Successivamente l’art. 1, comma 432, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha trasferito il citato fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed ha altresì previsto una riserva del 50% da destinare alle finalità di cui al DL n. 180/1998, prevedendo che “a tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico”.

Si rammenta altresì che il DM 16 ottobre 2006 ha istituito un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani, destinandovi una somma complessiva pari a 210 milioni di euro nel triennio 2006-2008, cioè precisamente il 50% non riservato alla difesa del suolo dal citato comma 432.

Relativamente al Piano Straordinario di telerilevamento si ricorda che esso è stato istituito dall’art. 27 della legge n. 179/2002 per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. A tal fine lo stesso articolo ha autorizzato il Ministero dell'ambiente a stipulare un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’obiettivo è quello di avviare, per la prima volta, la costituzione di una base dati rappresentativa del territorio nazionale, con particolare riguardo alla sua configurazione e al suo rapporto con l'ambiente, ad altissima risoluzione, e ad elevato valore aggiunto, da ottenersi tramite l'utilizzo delle tecnologie più evolute che le piattaforme satellitari e su aeromobili rendono attualmente disponibili.

I dati acquisiti saranno resi disponibili alle diverse amministrazioni innanzitutto per supportare le indagini conoscitive e le attività di prevenzione e di predizione nelle aree classificate e/o classificabili come quelle a elevato rischio di dissesto idrogeologico così come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino (PAI).

In data 26 gennaio 2006 è stata raggiunta un’intesa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sulla proposta di accordo di programma tra il Ministro dell’ambiente, il Ministro della difesa e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del citato Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) ad alta precisione[151].

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero S152 del 9 Agosto 2007, è stato pubblicato il bando di gara per la "fornitura di dati, sistemi e servizi per la realizzazione del sistema informativo del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A)".

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Si segnala, in proposito, che sul sito internet del Ministero dell’ambiente[152] è disponibile l’elenco cartografico delle aree marine protette istituite e di prossima istituzione.

Per quanto riguarda le aree marine protette di prossima istituzione, si tratta di 18 aree marine protette, per le quali è stato avviato l'iter istruttorio.

 

Il comma6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione, autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 247, della legge n. 311 del 2004.

 

L’art. 1, comma 247, della legge n. 311 del 2004, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, aveva previsto che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvedesse alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine era stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

Il comma 7 prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati:

§         all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica;

§         alla riqualificazione ambientale;

§         all’estensione delle reti ecologiche;

§         alla tutela delle risorse idriche;

§         al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici.

 

Con riferimento alla formulazione del comma 7, andrebbe chiarito che anche la finalità di crescita del turismo si riferisce al territorio della regione fluviale del fiume Po.

 

La stessa disposizione attribuisce la competenza della programmazione degli interventi all’Autorità di bacino di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente.

Si ricorda che l’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 ha previsto l’istituzione, in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64, di una Autorità di bacino distrettuale, provvedendo a sopprimere dal 30 aprile 2006 le precedenti autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Tra i distretti elencati nell’art. 64 figura (lettera b) del comma 1) il distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po[153], già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1 del d.lgs. n. 284/2006 ha novellato l'art. 170 del decreto n. 152 prevedendo che “nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina”. Lo stesso articolo ha previsto che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo correttivo “sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006”.

Per l’attuazione del comma 7 viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sono stati inoltre introdotti i commi 7-bis e 7-ter.

Il comma 7-bisautorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sulle risorse del comma 1, al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni:

§         il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto;

§         e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

 

Il comma 7-ter prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia finalizzato:

§         alla mitigazione del rischio idrogeologico;

§         alla tutela e riqualificazione dell’assetto del territorio;

§         all’incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina.

Per l’attuazione del comma 7-ter viene autorizzato l’utilizzo del 10% delle risorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa del suolo nel comma 1.

 

Occorre valutare l’opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di meglio chiarire rispetto a quali risorse si calcola la quota del 10 per cento (in particolare se alla somma complessivamente stanziata dal comma 1 oppure alla parte di quella somma specificamente destinata a finalità di difesa del suolo).


 

Articolo 80-bis
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 80-bis.

(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).

 

1. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infra­strutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

 

 

L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e con il concerto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo.

 

Si ricorda che numerosi interventi volti alla ristrutturazione e all’ammodernamento della rete idrica nazionale sono stati inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (n. 443/2001). Tra essi, più di venti di interventi, tutti localizzati nel centro sud del territorio nazionale, sono già stati deliberati dal CIPE.


 

Articolo 80-ter
(Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 80-ter.

(Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto).

 

1. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:

 

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. 

 

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfil­trazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati e con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

 

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policon­densazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, novella il comma 1284 dell’art. 1 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e aggiunge i commi 1284-bis e 1284-ter.

Si ricorda, innanzitutto, che il testo vigente dell’art. 1, comma 1284, della legge n. 296/2006 ha previsto l’istituzione di “un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale” alimentato da un contributo di 0,1 centesimi di euro “per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico”.

Lo stesso comma ha demandato ad un successivo “decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” l’indicazione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.

Il nuovo testo del comma 1284 conferma nella sostanza le disposizioni recate dal testo vigente relative all’istituzione del fondo e al rinvio ad un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle relative risorse. Rispetto al testo vigente, vengono spostate al comma 1284-ter (e al contempo modificate) le disposizioni relative al contributo destinato ad alimentare il fondo stesso ed espunta la parte relativa alla titolarità del Ministero dell’economia ad emanare i necessari regolamenti attuativi.

Il comma 1284-bis prevede l’istituzione di un ulteriore fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, nonché del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati.

Nello stesso comma viene precisato che le disposizioni da esso recate perseguono le seguenti finalità:

§         tutelare le acque di falda;

§         favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto;

§         ridurre il consumo di acqua potabile;

§         ridurre la produzione di rifiuti;

§         ridurre le emissioni di anidride carbonica.

La dotazione del fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

È altresì prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente volto a:

§         disciplinare le modalità di funzionamento del fondo;

§         individuare gli interventi destinatari dei contributi a valere sul fondo medesimo.

 

Il comma 1284-ter incrementa il contributo, già previsto dal vigente comma 1284, per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, da 0,1 a 0,5 centesimi di euro.

Rispetto al testo vigente viene inserita la definizione di materiale plastico, inteso come “il composto macromolecolare organico ottenuto per la polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili”.

Si ricorda in proposito che tale definizione riprende quella utilizzata sia a livello europeo (si veda l’art. 1 della direttiva 2002/72/CE e successive modifiche) che nazionale, ad eccezione della parte finale evidenziata di seguito in corsivo.

L’art. 9, comma 1, del DM 21 marzo 1973[154] recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” definisce la “materia plastica” come il “composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze”.

 

L’ultimo periodo del comma prevede la seguente destinazione delle entrate derivanti dal contributo di cui trattasi:

§         10% per l’alimentazione del fondo di solidarietà di cui al comma 1284;

§         90% per il fondo per le acque del rubinetto istituito dal comma 1284-bis.

 

In termini monetari si nota che la dotazione del fondo di cui al comma 1284 si riduce da 0,1 centesimi di euro (previsti nel testo vigente) a 0,05 centesimi (cioè un decimo del contributo di 0,5 centesimi, previsto dal comma in esame).


 

Articolo 81
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 81.

(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Art. 81.

(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

Identico.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte,al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità.

La disposizione individua la dotazione del fondo in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010”[155], elaborato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e adottato con la delibera CIPE n. 123 del 2002, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto.

Il 18 dicembre 2006 il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto DEC/RAS/1448/2006 hanno approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, successivamente trasmesso alla Commissione europea che ha accolto il Piano a condizione che vi fossero apportati alcuni cambiamenti. Tale Piano quantifica gli assorbimenti di carbonio (derivanti da interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione) in 16,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Il Piano ed il relativo parere della Commissione europea costituiranno la base per la predisposizione del successivo Schema di Decisione di Assegnazione, attualmente in fase di elaborazione.

Si segnala, infine, che la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007)[156] sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall’agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale.

In merito, invece, al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, si richiama il DM 3 agosto 2007[157] con cui è stato approvato un Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico con una dotazione complessiva di 270 milioni di euro, in attuazione del comma 1121 e segg. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

 

Il comma 2 destina 2 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma 1, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), in attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge n. 120 del 2002 e della richiamata delibera CIPE n. 123 del 2002.

 

Si rammenta, innanzitutto, che con l’art. 1 del DM del 2 febbraio 2005[158] che ha dato attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, sono stati destinati 2.250.000 di euro per l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonché per l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali

Si ricorda, infatti, che l’istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI) è prevista dalla citata delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

I punti 7.3 e 7.4 della delibera prevedono in particolare:

-        la realizzazione, entro il 31 maggio 2005, da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia;

-        la realizzazione, entro il 31 dicembre 2006, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

Tali due strumenti sono, quindi richiamati nel “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010[159].

In esso si legge che il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali rappresenta “lo strumento di certificazione delle quantità di carbonio assorbito dai sistemi agrari e forestali italiani. Il Registro è costituito dall’immagine dell’uso del suolo d’Italia a cui vanno riferiti i dati statistici sul contenuto di carbonio delle tipologie agrarie e forestali (suoli agrari; suoli, biomasse e necromasse forestali). La certificazione dei crediti di carbonio sarà diretta conseguenza della contabilizzazione delle variazioni del contenuto di carbonio nelle suddette tipologie...”. Nel Piano nazionale 2003-2010 viene indicata un’ipotesi di spesa di gestione del Registro per il periodo 2007-2012, pari a 6 milioni di euro.

In merito, invece, all’Inventario forestale nazionale, il citato Piano ne prevede l’aggiornamento ogni 5 anni in corrispondenza con la fine del periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (il primo aggiornamento, quindi, deve essere pronto per il 2012). “L’Inventario sarà composto dall’Inventario Forestale Nazionale (IFNI), da un Sistema Informativo Territoriale delle superfici forestali e da una banca dati sul contenuto di carbonio nelle biomasse, nelle necromasse e nei suoli forestali”. Nel Piano viene indicata un’ipotesi di spesa per l’Inventario Forestale Nazionale (azioni addizionali da intraprendere per il calcolo del carbonio nelle foreste e nel suolo) pari a 4 milioni di euro nel periodo 2003-2012.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle audizioni svolte presso l’VIII Commissione Ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici nel mese di giugno 2007, il Ministro dell’ambiente aveva comunicato che era in corso la verifica dei costi per il completamento dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio e per la realizzazione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio.

L’Inventario nazionale delle Foreste, infatti, realizzato dal Corpo Forestale[160] non è ancora utile, nella sua versione attuale, ai fini del conteggio delle emissioni, in quanto quantifica, al momento, solo l’estensione e la funzionalità degli ecosistemi forestali nazionali e tali informazioni non sono sufficienti per la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali. Pertanto all’inizio del 2003 hanno avuto inizio i rilievi per il secondo inventario forestale nazionale, l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), il cui obiettivo principale è la valutazione delle riserve di carbonio presenti negli ecosistemi forestali[161].

Si ricorda, da ultimo, che per il finanziamento delle misure derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto sono intervenuti l’art. 1, comma 433, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2006 e l’art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Si segnala, infine, l’articolo 26, comma 1-bis, del d.l. n. 159 del 2007 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame del Parlamento) che concede al Ministero dell’ambiente per l'anno 2007 un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La disposizione fa in particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, e attribuisce priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.

 

Con riferimento al comma 2, appare opportuno sostituire l’espressione “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio” con quella – prevista dal punto 7.4 della citata delibera CIPE – “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali”.


 

Articolo 81-bis
(Dotazione organica degli Enti parco nazionali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 81-bis.

(Dotazione organica degli Enti parco nazionali).

 

1. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono rideterminare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di centoventi unità di personale, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 2 del presente articolo e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

L’articolo 81-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, al comma 1, autorizza gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ad effettuare una nuova rideterminazione delle proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unità di personale.

 

Il citato articolo 1, comma 93,della L. 311/2004ha previsto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[162], un obbligo di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, in modo tale che ne conseguisse una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessivariferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica[163].

Le amministrazioni sopra indicate avrebbero dovuto pertanto provvedere, entro il 30 aprile 2005, alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingueva fra:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la rideterminazione sarebbe stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

-        altre pubbliche amministrazioni, le quali avrebbero provveduto secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Si prevedeva che nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto alla rideterminazione entro il citato termine del 30 aprile 2005, la rispettiva dotazione organica restava fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.

La norma dispone inoltre che nel 2008 le amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere ad un’ulteriore rideterminazione dell’organico per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di limitazioni delle assunzioni (cd. “blocco del turn over”).

 

Si evidenzia che la rideterminazione autorizzata dall’articolo in esame, prevedendo un ampliamento della dotazione organica degli Enti parco, va in direzione contraria rispetto alla rideterminazione stabilita dall’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005.

Si consideri, inoltre, che andrebbe valutata l’opportunità di prevedere che la rideterminazione avvenga sulla base di un criterio connesso alla dimensione dell’attuale dotazione organica di ciascun Ente parco, per esempio stabilendo che l’ampliamento della dotazione organica avvenga entro un determinato limite percentuale rispetto all’attuale dotazione organica.

 

Tale rideterminazione deve avvenire nell’ambito di tali risorse:

contributo dello Stato previsto all’articolo 32, comma 2, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

§         entrate di cui all’articolo 16 della L. 394 del 1991[164];

§         ulteriori risorse attribuite ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 32, comma 2, della L. 448/2001 stabilisce che gli importi dei contributi statali in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero interessato.

Inoltre, è previsto che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia, intendendosi rideterminate in maniera corrispondente le relative autorizzazioni di spesa. Su tale decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Inoltre, si ricorda che la L. 394 del 1991 ha inteso dettare i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 16, le entrate dell'Ente parco da destinare ai fini istitutivi sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, dai contributi delle regioni e degli enti pubblici, dai contributi ed i finanziamenti a progetti specifici, dalle donazioni e le erogazioni liberali in denaro, dagli eventuali redditi patrimoniali, dai canoni delle concessioni previste dalla legge, dai proventi delle attività commerciali e promozionali, dai proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle disposizioni regolamentari nonché da ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco. La norma inoltre precisa che l’Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

 

Il comma in esame inoltre, conseguentemente alla prevista rideterminazione in aumento delle piante organiche, dispone che, “per le finalità di cui al presente comma “, a decorrere dal 2008, gli Enti parco nazionali possono effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

 

Si osserva che la disposizione potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi. Non è chiara la valenza da attribuire all’espressione “per le finalità di cui al presente comma“, che sembrerebbe da interpretare nel senso che le assunzioni autorizzate a decorrere dal 2008 sono volte a coprire gli ulteriori posti della pianta organica derivanti dall’ampliamento autorizzato dall’articolo in esame.

 

Il comma 2 autorizza un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per le finalità connesse all’ampliamento della pianta organica e alla conseguente assunzione di personale di cui al comma precedente, precisando che al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.


 

Articolo 81-ter
(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 81-ter.

(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).

 

1. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappre­sentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappre­sentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 979/1982.

Il numero dei componenti viene infatti ridotto da 11 a 7, come risulta dalla seguente tabella che mette a confronto la composizione vigente con quella prevista dall’articolo in esame:

 

art. 28, comma 3, legge n. 979/1982

articolo in esame

a) il comandante di porto che la presiede;

un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del RAM (Reparto ambientale marino presso il Ministero dell’ambiente);

b)  due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati;

c)  un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vicepresidente;

d)  un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

 

e)  due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente, con funzioni di presidente;

 

f)   un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresen­tative riconosciute dal Ministero dell’ambiente;

g)  un rappresentante del provveditorato agli studi;

 

h)  un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

 

i)   un rappresentante del Ministero dell'ambiente

un esperto del Ministero dell’ambiente;

 

un esperto designato dall’ICRAM.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28, quinto e sesto comma, della legge n. 979/1982, “la commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima” e, in particolare, “la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato”.

 

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la conseguente ricostituzione, da parte del Ministero dell’ambiente, di tutte le commissioni di riserva entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 81-quater
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 81-quater.

(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio).

 

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

2. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede, al comma 1, l’incremento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, del fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive istituito dall’art. 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003[165], al fine di:

§         potenziare l’attività di sorveglianza e di tutela del territorio;

§         disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici;

§         sostenere gli oneri a carico dei comuni per l’immediata demolizione delle opere abusive.

Si ricorda che l’art. 32, comma 12, del DL n. 269/2003, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del DPR n. 380/2001, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

Lo stesso comma ha demandato la disciplina delle modalità di restituzione delle citate anticipazioni (che deve comunque avvenire in un periodo massimo di cinque anni), ad apposito decreto interministeriale, emanato in data 23 luglio 2004[166].

Il comma 12 dell’articolo 32 dispone inoltre che, qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

 

Il comma 2 novella l’art. 27, comma 3, del testo unico in materia edilizia (recato dal DPR n. 380 del 2001), aggiungendovi un periodo al fine di consentire al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere entro tempi brevi (15 giorni successivi alla notifica dei provvedimenti definitivi adottati dopo l'ordine di sospensione dei lavori) al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.

Si ricorda in proposito che l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001, dispone che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali (d'ufficio o su denuncia dei cittadini), l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, “il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”.


 

Articolo 81-quinquies
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 81-quinquies.

(Valorizzazione e recupero
delle ferrovie dismesse).

 

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

 

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 2-bis annessa alla presente legge.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 81-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, da realizzarsi, in particolare, attraverso la conversione dei percorsi ferroviari dismessi in una rete di itinerari cicloturistici.

Il comma 2 affida al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’individuazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione del programma e l’avvio dei progetti di fattibilità, riferiti prioritariamente alle seguenti tratte:

§         Voghera-Varzi

§         Ospedaletti-Sanremo

§         Rimini-Novafeltria

§         Treviso-Ostiglia

§         Fermo-Amaldola

§         Val d’Orcia

§         Spoleto-Norcia

§         Paliano-Fiuggi

§         Capranica-Civitavecchia

§         L’Aquila-Sulmona

§         Sicignano-Lagonegro

§         Gioia del Colle-Palagiano

§         Lagonegro-Castrovillari

§         Valle dell’Anapo

§         San Gavino-Montevecchio

 

Per ferrovia dismessa si intende un tracciato ferroviario abbandonato. Nei paesi industrializzati vi sono, generalmente, molti tratti di linee ferroviarie dismesse[167]. Nella seconda metà del XX secolo, infatti, la chiusura di molte industrie e miniere, unitamente allo sviluppo della tecnologia dell’automobile e della rete stradale, hanno conferito al trasporto su gomma il ruolo di mezzo prioritario negli spostamenti e determinato, appunto, la dismissione di numerose linee ferroviarie.

Spesso il tracciato resta abbandonato, in altri casi esso viene recuperato e destinato ad usi differenti - piste ciclabili, trekking, strade - ovvero recuperato, sempre ad uso ferroviario ma con valenza esclusivamente turistica.

Dopo le prime realizzazioni sporadiche degli anni ’70 e ’80, oggi, la conversione delle vecchie linee ferroviarie, in percorsi verdi pubblici, multi-funzionali e destinati ad un traffico non motorizzato (greenways), è una realtà in forte espansione.

Per designare questo tipo particolare di percorsi verdi, nati sul tracciato di linee ferroviarie dismesse, le associazioni sorte per promuoverne la conversione hanno coniato termini differenti: "railway paths" in Gran Bretagna, "rails-trails" negli Stati Uniti, "chemins du rail" in Francia e in Belgio, "vías verdes" in Spagna.

La conversione delle linee ferroviarie abbandonate in greenways è una opportunità per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle antiche strutture ferroviarie.


 

Articolo 81-sexies
(Un centesimo per il clima)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 81-sexies.

(Un centesimo per il clima).

 

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 1 e del contributo di cui al comma 2 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 1. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».

 

4. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede, al comma 1, l’istituzione - presso il Ministero dell’ambiente - di un fondo a contribuzione volontaria denominato “un centesimo per il clima”.

Viene infatti previsto il versamento volontario di 1 centesimo di euro:

§         per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione;

§         ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

 

Il comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegna le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) a versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.

Occorre valutare se modificare la formulazione della disposizione, al fine di indicare quale termine per la decorrenza dell’obbligo di cui al comma 2 l’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dal successivo comma 3.

Lo stesso comma elenca le seguenti finalità a cui tende il fondo:

§         finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile;

§         finanziamento delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2;

§         sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai primi due commi.

Lo stesso comma dispone che tale decreto dovrà essere emanato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentite:

§         le organizzazioni rappresentative di categoria;

§         le associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;

§         le associazioni dei consumatori.

 

Si ricorda che l’art. 13 della legge n. 349/1986 ha previsto il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'ambiente, delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni “sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna”[168].

 

Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che il medesimo decreto provveda all’istituzione di un Comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.

Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico delle dotazioni del fondo stesso.

 

Il comma 4, infine, assegna al fondo, per l’anno 2008, una dotazione iniziale di 1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso.


 

Articolo 82
(Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 82.

(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

Art. 82.

(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

Identico.

2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

 

3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

 

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

 

5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

6. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

 

    a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

 

    b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di conteni­mento della spesa farmaceutica ospe­daliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

 

7. Per il consolidamento e il raffor­zamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

8. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

 

 

 

L’articoloin esame reca disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di utilizzo dei medicinali.

Il comma 1 limita la possibilità di uso dei medicinali non ancora autorizzati in Italia e di uso dei farmaci in termini diversi rispetto all'autorizzazione.

In particolare, la norma prevede il divieto per il medico curante di prescrivere medicinali di cui non è autorizzato il commercio quando, sull’impiego del medicinale, non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

Analogamente, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata o riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536[169], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale: i medicinali innovativi la cui commercializzazione sia autorizzata in altri Stati (ma non sul territorio nazionale), i farmaci non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, ed i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Tale possibilità è subordinata alla condizione che il farmaco sia tra quelli inseriti in un apposito elenco, predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (in precedenza, dalla Commissione unica del farmaco), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

In ogni caso, secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23[170], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non possono essere inclusi nell'elenco i medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda[171].

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 23 del 1998, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale (prodotto industrialmente) per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata (ovvero riconosciuta in base alla summenzionata normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996), qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che non esista valida alternativa terapeutica e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Il comma 4 prescrive che, in ogni caso, il medicinale non è rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 (e sempre che, naturalmente, il farmaco rientri nell'elenco summenzionato).

Il comma 5 dello stesso decreto-legge n. 23 del 1998 stabilisce che la violazione, da parte del medico, di tale disciplina è oggetto di procedimento disciplinare.

L’articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha introdotto alcune limitazioni all’applicazione della descritta normativa.

In particolare, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 1998 non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito esclusivamente nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. In caso di ricorso improprio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 23 del 1998.

Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni in questione, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

Il comma 2 prevede che, ai fini delle decisioni che devono essere assunte per la redazione dell'elenco di medicinali di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) valuta (oltre ai profili di sicurezza) la presumibile efficacia del medicinale sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche (già concluse) almeno di fase seconda.

I commi da 3 a 5 dettano disposizioni per evitare sprechi di medicinali, con particolare riferimento al reimpiego di confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate.

Il comma 3 riguarda le confezioni (aventi i suddetti requisiti) già in legittimo possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali o di famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale o da un'organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria. La norma prevede che tali confezioni possano essere reimpiegate nell'àmbito della stessa residenza sanitaria o azienda sanitaria od organizzazione non lucrativa, qualora non siano richieste dal detentore all'atto della dimissione dalla residenza sanitaria (o, in caso di suo decesso, dagli eredi) o, rispettivamente, qualora siano restituite dalla famiglia che abbia ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda sanitaria o all'organizzazione non lucrativa.

Il comma 4 consente che le confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate - al di fuori dei casi di cui al comma 3 e di quelli in cui sia richiesta la conservazione in frigorifero a temperature controllate - siano consegnate dal detentore (che non abbia più necessità di impiegarle) ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

Il comma 5 richiede che le confezioni di farmaci, ai fini del reimpiego di cui ai commi 3 e 4, siano prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla verifica, alla registrazione ed alla custodia delle stesse. Si specifica, altresì, che le disposizioni in esame (commi da 3 a 5) si applicano anche a farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 6 concerne l'applicazione dei limiti di spesa farmaceutica per il 2007.

 

In proposito, si ricorda che la disciplina vigente fino al 2007 prevede che il limite di spesa (nazionale e regionale) per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari al 13 per cento della spesa sanitaria corrente, mentre il tetto per l'assistenza farmaceutica complessiva è pari al 16 per cento[172].

Nel limite del 13 per cento summenzionato, non rientra - oltre alla spesa farmaceutica relativa ai ricoveri ospedalieri - la distribuzione diretta per uso domiciliare (da parte delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali).

Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica ospedaliera il limite è fissato per il 2007 al 3 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato[173].

I limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2008 e seguenti sono ora disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[174] convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

Il commain esame specifica le condizioni in base alle quali si intendono rispettati da parte delle regioni i due tetti di spesa per il 2007 (13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata e 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata), ai fini dell'accesso alle quote di finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 164, della stessa legge n. 311 del 2004 prevede che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente[175], concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 173 dell’articolo 1 della stessa legge dispone, poi, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001[176], pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi una serie di interventi e misure specifiche.

Il comma 181 prevede, inoltre, che, con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (che fissa il limite del 16 per cento, sia a livello nazionale che regionale, per l’assistenza farmaceutica complessiva).

 

In particolare, la norma statuisce che il limite del 13 per cento si intende rispettato in caso di conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nel 2007:

§      negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[177] per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007);

 

L’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 prevede che nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali disavanzi, è consentito l'accesso alle quote di finanziamento integrativo, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 alle seguenti condizioni:

1)  con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, le regioni devono procedere all’applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, di una quota fissa per confezione (ticket) di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa all’applicazione di tale quota fissa, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. L’adozione e congruità di tali misure è verificata entro la stessa data dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

2)  con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, le regioni interessate, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, devono presentare, entro la stessa data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che rechi interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci. L’idoneità del piano deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata Intesa del 23 marzo 2005.

 

§      ovvero, per le regioni che abbiano stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006), negli importi definiti dai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

 

L’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge finanziaria per il 2007 prevede l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

-        alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;

-       all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).

 

Le verifiche in oggetto sono compiute dal citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera a).

Per quanto concerne il limite del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, esso si intende rispettato in caso di verifica positiva dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni.

Tali verifiche sono svolte congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[178] e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, con il supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera b).

Il comma 7, aggiunto dal Senato, dispone un ulteriore contributo straordinario, pari ad 1 milione di euro annuo per il triennio 2008-2010, in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla medesima.

Si ricorda che, in base all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67[179], la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, a decorrere dall’esercizio finanziario 1963-64 riceve da parte del Ministero della salute un contributo annuale, unitamente ad altri enti di ricerca (Centro internazionale di ricerche per il cancro di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 947; Ufficio internazionale delle epizozie di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 927).

Il riparto delle risorse stanziate annualmente in sede di legge finanziaria è effettuato con decreto ministeriale, previo parere delle commissioni parlamentari.

Il decreto ministeriale di riparto relativo al 2007 ha attribuito alla Lega italiana per la lotta contro i tumori un contributo pari a 3.568.523,94 euro.

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)[180] ha stanziato, poi, un contributo straordinario di1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a beneficio della suddetta Lega, a cui si aggiungono le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, a legislazione vigente, il contributo straordinario (che si somma alle risorse ordinarie individuate con il citato decreto di riparto) è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 2 milioni di euro per il 2009[181].

Il comma 8, istituisce, presso il Ministero della salute, un registro dei dottori in chiropratica, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'iscrizione nel suddetto registro è consentita a coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale (nuova denominazione della laurea specialistica) in chiropratica o di titolo equivalente. La norma, seppur formulata implicitamente con riguardo al titolo necessario per l’esercizio della professione di chiropratico, istituisce, quindi, una nuova laurea specialistica; rinviando al regolamento la definizione delle disposizioni attuative.

Si specifica che il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente, come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.

Il chiropratico può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, o essere convenzionato con le medesime, nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, dal Ministro della salute.

 

Con riferimento al comma 8, sembrerebbe opportuna una verifica sulla correttezza del ricorso allo strumento regolamentare per l’attuazione della norma relativa alla professione di chiropratico, considerato che, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente (nel caso di specie, la disciplina delle “professioni” e la “tutela della salute”) spetta alle regioni.

 

In sede di attuazione del medesimo comma 8, sembrerebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro dell’Università e della ricerca per quanto concerne i profili relativi alla definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrale in chiropratica.


 

Articolo 82-bis
(Commissione nazionale per la formazione continua)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 82-bis.

(Commissione nazionale per la formazione continua).

 

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1o agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1o agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

 

2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1o agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione del presente articolo.

 

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestiva­mente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2 del presente articolo.

 

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con il presente articolo e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, concerne la disciplina del sistema nazionale di educazione continua in medicina.

 

I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), diffusi in tutti i Paesi del mondo, comprendono l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.

La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".

La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M. riguardante tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.

In particolare, l’articolo in esame richiama, ai fini della disciplina del sistema di E.C.M., l’Accordo del 1° agosto 2007 stipulato in sede di Conferenza Stato- regioni; in armonia con le previsioni del citato accordo, diretto a valorizzare il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua quale organismo di riferimento nazionale di indirizzo e coordinamento del programma ECM, potenziandone l’operatività e gli ambiti di intervento, viene disposto l’incardinamento della Commissione medesima nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali – istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 –. A quest’ultima, contestualmente rinominata “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali” e definita organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale (con compiti di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome), vengono formalmente trasferiti la gestione amministrativa del programma E.C.M. e il supporto alla sopraccitata Commissione.

 

L'Agenzia per i servizi sanitari regionali è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza del Ministero della Salute.

Essa è stata istituita con il D.Lgs. n. 266 del 1993 (art. 5) e svolge essenzialmente compiti di collaborazione nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome in materia sanitaria, anche a supporto delle loro iniziative di auto-coordinamento. I compiti dell'Agenzia sono stati stabiliti con provvedimenti normativi succedutisi nel tempo e riguardano la rilevazione, l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte in materia di organizzazione dei servizi, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, di qualità e costi dell'assistenza. La Conferenza Unificata, con delibera del 19 giugno 2003, ha espresso gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Inoltre l'Agenzia, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha avviato un Progetto Linee Guida, finalizzato alla elaborazione di linee-guida ed alla produzione di documentazione metodologica relativa alla loro elaborazione ed implementazione. L'Agenzia partecipa ai programmi di ricerca finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero della Salute.

 

La nuova composizione della Commissione, in armonia con le previsioni dell’Accordo del 1° agosto 2007, viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute (comma 1).

Ai sensi del comma 2, viene consentito all’Agenzia di avvalersi di un contingente massimo di quindici unità di personale non dirigenziale di ruolo comandato dal Ministero della salute e da altre pubbliche amministrazioni e viene data facoltà al Ministro della salute di disporre, presso l’Agenzia medesima, distacchi per periodi massimi di due anni non rinnovabili di personale non dirigenziale di ruolo del Ministero della salute pari ad un massimo di 15 unità.

Agli oneri derivanti dalle citate disposizioni, comprese le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dall’accordo del 1° agosto 2007, nonché le spese di personale, si provvede mediante trasferimento al bilancio dell’Agenzia dei contributi alle spese di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001)[182]

Il comma 3 determina in sessanta unità la dotazione organica del personale di ruolo dell’Agenzia, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. Viene pertanto data facoltà all’Agenzia di procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della citata dotazione organica e del finanziamento complessivo di cui all’articolo 5, comma 5[183], del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 42), integrato dai contributi precedentemente citati.

Vengono infine abrogate le disposizioni di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[184] (in materia di Commissione nazionale per la formazione continua), che risultano incompatibili con quelle descritte, nonché le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266[185], ove si fissa la dotazione organica del personale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato (comma 4).


 

Articolo 83
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 83.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

Art. 83.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2008.

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Identico.

 

2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

L’articoloin esame reca disposizioni in favore di soggetti che abbiano subito danni in campo sanitario.

 

Il comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il testo approvato dal Senato limitava la spesa di 180 milioni di euro al solo anno 2008.

 

Il comma 2 demanda, ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri in base ai quali, nell’ambito di un piano pluriennale, sono definite le transazioni in esame. In ogni caso, nell’ambito delle citate autorizzazioni, devono essere fissati criteri coerenti con quelli già determinati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002, assicurando priorità, a parità di infermità, ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[186] di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale del 3 novembre 2003 precisa, tra l’altro, che, al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti, si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

 

Con riferimento ai soggetti danneggiati in ambito sanitario, si ricorda che l’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede, al comma 1, un’autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Analogamente, a quanto previsto dall’articolo 83 del disegno di legge finanziaria per il 2008, il comma 2 del citato articolo 33 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione delle citate transazioni. La normaprevede, altresì, che la risoluzione delle controversie in atto sia attuata nell'ambito di uno specifico piano pluriennale e che i criteri per la definizione delle transazioni siano delineati, in analogia con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003[187], sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, in modo da assicurare priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, estende il beneficio dell’indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

 

L’articolo 1 della legge n. 229 del 2005 stabilisce che alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana), è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera[188], un ulteriore indennizzo rispetto a quello già spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210[189].

Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio parametrato alla somma percepita dal danneggiato ai sensi della medesima legge n. 210 del 1992[190].

Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

In caso di morte dei congiunti, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

La citata legge n. 229 del 2005 stabilisce che, qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. A tal fine, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT (comma 4).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, prevede che, al fine di assicurare l’indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.

In attuazione di tale previsione, lo stesso articolo ha demandato al Ministro della salute di provvedere, con proprio decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

L’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, prevede, altresì, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, (ai quali è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione) sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

 

Infine, il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 e di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l’anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, mediante le occorrenti variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell’articolo 83 del disegno di legge finanziaria in esame, si ricorda che le vigenti aliquote di accisa sui tabacchi sono contenute nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto ha introdotto nuove misure rispetto a quelle indicate nella legge n. 75 del 1985 senza, peraltro, provvedere alla novella della norma originaria.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:

sigarette............................................. 58,50%;

sigari e sigaretti.................................. 23%;

tabacco da fumo................................. 56%;

tabacco da masticare.......................... 24,78%;

tabacco da fiuto.................................. 24,78%.

 

Appare opportuno segnalare che precedenti provvedimenti normativi hanno rinviato la determinazione di incrementi delle aliquote di accise sui tabacchi al fine di garantire un maggior gettito fiscale. In particolare:

-        l’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) prevedeva un aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sole sigarette al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003[191];

-        l’articolo 2, comma 62, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto la facoltà di disporre aumenti dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette al fine di assicurare, a decorrere dal 2004, ulteriori maggiori entrate annue per 650 milioni di euro. In attuazione di questa norma è stato emanato il D.M. 15 ottobre 2004 con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione delle sigarette dal 58 per cento al 58,5%;

-        l’articolo 1, comma 485, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto un aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni nel 2005 e 1.000 euro a decorrere dal 2006. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo dal 54 per cento al 56 per cento;

-        l’articolo 1, comma 551, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi;

-        l’articolo 1, comma 100, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui.

 

L’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 stabilisce che, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di vendita al pubblico dei generi di monopolio. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

 

Si segnala che, per quanto concerne le modalità procedurali per la definizione delle transazioni, l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, reca disposizioni analoghe a quelle riportate al comma 2 dell’articolo in commento. Anche al fine di evitare duplicazioni, sembrerebbe pertanto opportuno un maggior coordinamento delle citate disposizioni.

 

Il comma 3-bisdispone che una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per il 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dal 2009, sia iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Tale fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

 

Per una analisi dettagliata delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 150, comma 7-bis.


 

Articolo 84, commi 1-3
(Personale della associazione italiana della Croce rossa.
Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche
nella provincia autonoma di Bolzano)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 84.

(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

Art. 84.

(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Identico.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 146, commi 5, 6 e 7, della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

2. Identico.

3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al presente comma, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano».

3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

 

 

L’articolo in commento reca disposizioni relative al personale a tempo determinato dell’Associazione italiana della Croce rossa, nonché ad assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano.

In particolare, il comma 1 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Per le altre fattispecie di contratto di lavoro flessibile si applica la disciplina recata dall'articolo 145 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni) del presente disegno di legge finanziaria (al riguardo si rimanda alla scheda di lettura del citato articolo 145).

Alla copertura dell'onere derivante dalla conferma dei suddetti contratti a tempo determinato, l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ha autorizzato la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, al fine di assicurare l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. L’applicazione di tale norma ha determinato, una decurtazione di 8,5 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica[192] per l’anno 2006, quale compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Per quanto concerne l’intervento di riordino di maggior rilievo dell’Associazione italiana della Croce rossa il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276[193] ha modificato alcuni aspetti della struttura amministrativa dell’ente ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente (per la quale sono definiti procedura e termini) e dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

In particolare, si prevede l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio-sanitario, una diversa disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale e regole rigorose per l’accertamento dei soci con diritto di elettorato attivo.

Il processo di riordino si è concluso con l’approvazione del nuovo statuto dell’ente recato dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

In particolare, l’articolo 2 (Compiti), comma 1, del citato D.P.C.M. n. 97 del 2005, stabilisce che la Croce rossa, concorre attraverso lo strumento della convenzione:

-        ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché a svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70[194] della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

-        al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati. 

L’articolo 3 (Servizi delegati) dello stesso D.P.C.M. consente alla Croce rossa di stipulare convenzioni per gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale e di essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti, purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

L’articolo 4 (Preparazione del personale e dei soci attivi), comma 2, prevede specifiche convenzioni che la Croce rossa italiana può stipulare con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che per la formazione delle infermiere la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico.

Da ultimo, l’articolo 48 (Regolamenti) stabilisce che il consiglio direttivo nazionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui al citato articolo 3.

 

La relazione illustrativaricorda che le convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari concernono: il trasporto di infermi ed il soccorso urgente 118 (convenzioni con le aziende sanitarie locali); l'assistenza socio-sanitaria presso i centri di accoglienza profughi (convenzioni con le prefetture); il servizio di pronto soccorso aeroportuale (convenzione con il Ministero della salute); attività sociali e socio-sanitarie (convenzioni con amministrazioni pubbliche locali).

La stessa relazione osserva che il personale interessato dalla norma è pari ad oltre 1850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere risulta coperto dalle convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana su tutto il territorio nazionale che determinano un ricavo pari a circa 80 milioni di euro. Detratto il costo per il personale di 55 milioni di euro e le spese di funzionamento, pari a circa 15 milioni di euro, si configura, quindi, per la Croce rossa un ricavo netto derivante dalle attività svolte in convenzione pari a circa 10 milioni di euro.

Conseguentemente, secondo la medesima relazione, in assenza della norma in esame, si avrebbe la mancata conferma dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato e la rescissione delle convenzioni in essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni (principalmente le aziende del Servizio sanitario nazionale) resterebbero invariati o potrebbero risultare addirittura incrementati in ragione dell’affidamento ad altri soggetti dei servizi di pronto soccorso e di assistenza.

 

Il comma 2 reca disposizioni relative alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui al comma 1.

In primo luogo viene precisato che al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, di cui ai commi 5, 6 e 7 del successivo articolo 146 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Fatta questa premessa, il comma in esame dispone che per il personale che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni, nonché dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti.

Tale modalità di stabilizzazione avviene sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze. Con lo stesso protocollo vengono altresì definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

 

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, aggiunge un periodo alla fine del comma 527 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), introducendo così nell’ambito della relativa disciplina una specifica previsione per l’assunzione di personale da destinare agli uffici pubblici situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[195].

 

In particolare il comma in esame, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al citato comma 527 della legge finanziaria 2007.

 

Si consideri che invece il testo del comma 3 in esame introdotto dal Senato prevedeva che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al citato comma 527, è da considerarsi prioritaria l'immissione in servizio del personale, risultato vincitore o idoneo a seguito di concorsi pubblici, da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Si ricorda infine che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria del 2007 è prevista dall’articolo 146, comma 3, del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.


 

Articolo 84, comma 3-bis
(Rideterminazione dell’indennità speciale di seconda lingua per i magistrati)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 84.

(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

Art. 84.

(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

 

3-bis. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

 

Il comma 3-bis dell'articolo 84, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è volto a rideterminare in 400 euro l'importo dell'indennità mensile speciale di seconda lingua da riconoscere ai magistrati in servizio nella provincia di Bolzano e di Trento, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1165 del 1961[196].

 

Al riguardo, si ricorda che l'importo dell’indennità mensile spettante ai citati magistrati, originariamente fissato in lire 120.000 dall’articolo 1 della legge n. 454 del 1980[197], è stato da ultimo portato a 236 euro mensili dalla legge finanziaria del 2004[198].

 

La disposizione stabilisce in 150.000 euro il limite massimo della spesa annua consentita.


 

Articolo 85
(Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 85.

(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

Art. 85.

(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

Identico.

 

 

L’articolo in esame, è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

La novella sopprime il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la pratica della sterilizzazione.

In proposito, si ricorda che la Commissione affari sociali ha avviato, nella seduta del 15 novembre 2007, l’esame di alcune proposte di legge di riforma della citata legge n. 281 del 1991 (A.C. 2833 e abb.).

 

Nel quadro degli interventi di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali di affezione, il citato articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991, come riformulato dal comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), demanda ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane di attuare, in via prioritaria, l’adozione di piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.

A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse (afferenti al Fondo per l’attuazione della legge n. 281 del 1991) assegnate dalla regione agli enti locali per la realizzazione degli interventi di competenza[199].

Lo stesso comma 1 prevede che i comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, avvalendosi delle summenzionate risorse.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che i servizi comunali e i servizi veterinari delle ASL si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

Il citato articolo 2della legge n. 281 del 1991 detta specifiche norme sul trattamento dei cani e di altri animali di affezione. In particolare, si prevedono interventi di limitazione delle nascite dei cani e dei gatti effettuati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ovvero, a spese dei proprietari e dei detentori, presso ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici di animali e di privati.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili municipali e rifugi per cani), non possono essere soppressi.

Inoltre, i cani catturati o comunque provenienti dalle suddette strutture non possono essere destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore, mentre i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero di cui sopra, devono essere tatuati; i cani vaganti non tatuati, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle summenzionate strutture, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; essi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà, tra l’altro, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, prendere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire canili e rifugi per cani, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

Le strutture di ricovero per cani possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, garantendo il servizio di pronto soccorso.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l’articolo 8 della citata legge n. 281 del 1991 ha istituito uno specifico Fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991, presso il Ministero della salute.

La ripartizione delle risorse del suddetto Fondo tra le Regioni e le province autonome è effettuata annualmente, secondo i criteri di riparto definiti con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Con il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 1992sono stati determinati i seguenti criteri per la ripartizione delle disponibilità del suddetto Fondo:

-        il 42 per cento della disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti;

-        il 33 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti randagi;

-        il 25 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero degli abitanti.

Si segnala, altresì, che l’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434 (Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo) ha autorizzato la spesa di 2,6 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il finanziamento della citata legge n. 434 del 1998 è stato inserito nella Tabella C della legge finanziaria.

Per l’anno 2007 lo stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a 4,9 milioni di euro.

Nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008, l’importo delle risorse destinate agli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo risulta pari per il 2008 a 4,9 milioni di euro (1.2.2 - Interventi - cap. 5340).

Per completezza, si ricorda, poi, che, al fine di realizzare un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione, nell’ambito degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno del randagismo, l'articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato la spesa di euro 750.000 per l'anno 2002[200].


 

Articolo 85-bis
(Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 85-bis.

(Modifica al comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

1. Al capoverso 1 del comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

 

 

L’articolo in esame è stato aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio.

La norma modifica l’articolo 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) in materia di animali di affezione e di prevenzione e contrasto del randagismo.

 

Il citato comma 829 ha sostituito ilcomma 1 dell’articolo 4 della legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), affidando alla competenza dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane la realizzazione di piani di controllo delle nascite degli animali di affezione, mediante interventi di sterilizzazione.

Inoltre, il medesimo comma 829 ha destinato all’attuazione dei suddetti piani una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, della stessa legge n. 281 del 1991. Al riguardo, si ricorda che, per la realizzazione degli interventi di loro competenza, le regioni possono avvalersi di una somma non superiore al 25 per cento delle risorse del Fondo per l’attuazione della legge n. 281 del 1991, risorse attribuite con apposito decreto ministeriale. La restante somma (non inferiore al 75 per cento della dotazione del citato Fondo) deve essere assegnata dalle singole regioni agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di competenza.

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito, altresì, che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui al predetto articolo 3, comma 6.  

 

Le novità introdotte dall’articolo in commento riguardano le modalità di gestione dei canili e gattili sanitari da parte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Gli enti in questione provvedono alla gestione delle citate strutture direttamente o mediante convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che assicurino la presenza di volontari delle medesime associazioni con l’incarico di gestire le adozioni e gli affidamenti dei cani e dei gatti.

 

Dal punto di vista della tecnica legislativa, potrebbe risultare opportuno novellare direttamente il testo dell’articolo 4, comma 1, dellalegge 14 agosto 1991 n. 281, anziché il testo dell’articolo 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come previsto dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, recanti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (cfr. paragrafo 3, lettera c).


 

Articolo 86
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 86.

(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

Art. 86.

(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 131 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

Identico.

2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

 

 

 

Il comma 1 prevede che uno specifico stanziamento sia destinato, per il 2008, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

Si ricorda che il vaccino HPV è volto alla protezione contro il virus del papilloma umano, virus che provoca il tumore al collo dell'utero.

Lo stanziamento in oggetto è pari (come detto, per il solo 2008) al cinquanta per cento delle risorse del Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 131 del presente disegno di legge finanziaria.

Tale articolo dispone l'istituzione di specifici fondi, da ripartire con decreti ministeriali, nei singoli stati di previsione dei Ministeri, in relazione alla cessazione delle iscrizioni di stanziamenti correlati a versamenti di somme, all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi inclusi nell’elenco allegato allo stesso disegno di legge finanziaria per il 2008 (per maggiori dettagli, si rinvia alla scheda sull’articolo 131).

Nel testo originario del comma in esame, lo stanziamento era determinato in valori assoluti (30 milioni di euro per il 2008), sempre a valere sul suddetto Fondo.

 

L'originario comma 2 è stato parzialmente stralciato ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Regolamento del Senato.

Il comma 2 autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro così ripartita: 40 milioni per il 2008, 50 milioni annui dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049 non solo - come nell’originaria formulazione - a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

Per conseguire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio[201], la nuova formulazione del comma in commento mira a consentire l’utilizzo di meccanismi innovativi, capaci di sostenere lo sviluppo dei Paesi poveri, (tassazioni internazionali, International Financial Facility, diritti speciali di prelievo, rivalutazione delle riserve auree, uso e valorizzazione delle rimesse, contributi privati volontari) a fianco dei più tradizionali canali di finanziamento dell’Aiuto pubblico allo sviluppo. 

Si ricorda che l’Italia, dando corso all’impegno assunto, nell’ambito delle Nazioni Unite, con la Dichiarazione di Ginevra nel 2004 di aumentare il livello degli aiuti per lo sviluppo in maniera costante fino al 2015, ed anche a seguito del successivo rapporto sui Meccanismi finanziari innovativi redatto nel 2004, si è attivata per esplorare e sperimentare canali di finanziamento ulteriori e complementari rispetto a quelli tradizionali, che consentano di colmare il divario tra le risorse necessarie e quelle effettivamente disponibili.

In particolare, nel 2007, è stata autorizzata con la legge finanziaria per il 2007 la partecipazione dell’Italia all’IFFIm (International Facility for Immunisation), meccanismo innovativo che prevede, mediante l’emissione di titoli obbligazionari, la raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci e vaccini da parte del GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Inoltre l’Italia segue attentamente le altre iniziative in campo internazionale per la messa a punto di ulteriori meccanismi innovativi di finanziamento e di misure utili all’individuazione di tasse globali di scopo, sulla scia della nota proposta della Tobin Tax[202]. A tal fine, l’Italia ha annuciato la sua intenzione di entrare a far parte del Leading Group on Solidarity levies to fund development, noto anche come gruppo Lula-Chirac.

In tema di riduzione del debito, la legge 25 luglio 2000, n. 209[203] definisce il quadro normativo italiano per decidere misure, in sede bilaterale e multilaterale, di riduzione del debito dei Paesi poveri e maggiormente indebitati, nonché misure a favore della riduzione della povertà di tali Paesi (art.1). Condizione per l’annullamento del debito è che il Pese debitore si impegni a rispettare i diritti umani, a rinunciare alla guerra e a perseguire il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo la riduzione della povertà (art. 1, comma 2 e art. 2). Per quanto riguarda le condizioni, le modalità e i termini dell’annullamento (art. 3), essi sono stabiliti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati. L’art. 4 precisa inoltre che l’annullamento può essere perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti e meccanismi contemplati nell’ambito di intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori. L’art. 6 prevede, infine, che il Ministro del  Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministro per l’Economia e finanze) presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge in questione.

Dalla Relazione al Parlamento (Doc. CLXXXIII n. 1) sulla riduzione del debito dell’ottobre 2006, risulta che il totale cancellato dall’Italia ha raggiunto i 6 miliardi di euro nei confronti di 35 Paesi beneficiari. Tali risorse sono state allocate dai beneficiari su programmi di sviluppo e di riduzione della povertà, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge  n. 209 del 2000.

Si ricorda che le principali iniziative assunte a livello internazionale per la cancellazione del debito dei Paesi poveri sono la Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) e la Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

Nel 1996 al Vertice G7 di Lione del 1996 fu adottata l' "Iniziativa HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries) per rendere sostenibile nel medio-lungo periodo il debito estero dei Paesi più poveri (low income countries).

Il Vertice G7/G8 di Colonia del 1999 decise di: aumentare il numero dei Paesi eleggibili all'Iniziativa (alleggerendo le condizionalità per l'accesso); elevare l'ammontare del debito eleggibile a cancellazione (dall'80% di Lione al '90% ed oltre, ove necessario' del debito 'pre-cut-off-date'; accelerare i tempi di messa in atto del Programma attuativo dell'Iniziativa e rafforzare il legame fra risorse finanziarie liberatesi dalle cancellazioni debitorie, Programmi nazionali di Riduzione della Povertà (Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP) e sviluppo economico. La nuova più incisiva Iniziativa venne ridenominata "Iniziativa HIPC rafforzata" (Enhanced HIPC Initiative). All' Iniziativa possono accedere quei Paesi che oltre ad essere eleggibili ai prestiti altamente concessionali della International Development Association - IDA della Banca Mondiale (c.d. Paesi "IDA-only"), abbiano un debito insostenibile in base alle apposite analisi finanziarie degli esperti delle IFI (c.d. Paesi "IDA-only" HIPC).

A seguito dei risultati conseguiti dall’iniziativa HIPC di cancellazione attuata dai creditori del Club di Parigi, in esecuzione della quale ha avuto luogo una serie di cancellazioni debitorie, i Paesi del G8 hanno approvato nel vertice G8 di Gleneagles del giugno 2005 un’ulteriore iniziativa per l’alleggerimento del debito estero dei PVS denominata Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

L’Italia è stata fra i promotori dell’Iniziativa HIPC ed ha sostenuto l’MDRI in ambito G8 dando la piena disponibilità a contribuire al finanziamento dell’iniziativa.

L’Iniziativa prevede la cancellazione del 100% del debito verso tre Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI): Fondo Monetario Internazionale-FMI, la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. La MDRI intende principalmente assistere i Paesi debitori nel raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals-MDGs) individuati in ambito Nazioni Unite, che mirano a dimezzare la povertà entro il 2015.

Il FMI, accogliendo anche il suggerimento di numerosi Paesi in via di sviluppo, ha deciso di includere nell’iniziativa anche i Paesi non-HIPC che abbiano un reddito pro-capite annuo inferiore a 380 dollari.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio Esecutivo del Fondo ha completato la valutazione del primo gruppo di Paesi eleggibili, qualificandone 19 per l’Iniziativa (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mozambico, Nicaragua, Niger, Ruanda, Senegal, Tagikistan, Tanzania, Uganda e Zambia). Il debito che verrà cancellato nei confronti del FMI ammonta complessivamente a 3,3 miliardi di dollari.

In data 5 gennaio 2006 è divenuta operativa la decisione adottata il 21 dicembre 2005 dal Consiglio Esecutivo del FMI di cancellare il 100% del debito dei 19 Paesi poveri e successivamente è stato acquisito il necessario assenso ai fini dell’avvio dell’iniziativa di tutti e 43 i Paesi creditori che partecipano finanziariamente a coprire i costi per il FMI della cancellazione.

La Banca Mondiale ha approvato nel marzo 2006, i dettagli del finanziamento e dell’attuazione del proprio contributo alla MDRI, che porterà alla cancellazione del debito IDA di alcuni fra i Paesi più poveri a partire dal 1° luglio 2006. Dalla cancellazione dei debiti IDA è previsto un alleggerimento debitorio di oltre 37 miliardi di dollari per un periodo di 40 anni (di cui 22,15 sono debiti dei Paesi Africani che hanno raggiunto il completion point dell’HIPC).

Si ricorda infine l’impegno richiesto, nell’ambito dei negoziati in corso per la XV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), ai Paesi donatori a provvedere, in aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, alla copertura dei costi dell’iniziativa MDRI per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri.


 

Articolo 86-bis
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 86-bis.

(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale).

1. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

 

    a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;

 

    b) alle malattie rare;

 

    c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;

 

    d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

    e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

 

    f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2008.

 

 

L’articolo in esame– aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio – ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

Il comma 805 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 ha istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell’attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nonché dei progetti promossi dalle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

L’importo annuale del Fondo, ai sensi del comma 806 della stessa legge, è pari a 65,5 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 5 milioni per iniziative nazionali e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il medesimo comma 806 indica le priorità, nonché i relativi importi:

-        sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro);

-        salute della donna e tutela delle gestanti e del neonato (10 milioni di euro);

-        malattie rare (30 milioni di euro);

-        potenziamento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro).

Successivamente all’istituzione del Fondo, con il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 sono state emanate le Linee guida per l’accesso al cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome. L’articolo 3 del decreto dispone che i progetti presentati sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

 

La disposizione in commento lascia invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modificando tuttavia l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti attuativi del Piano sanitario nazionale. Inoltre, non viene più specificato l’importo destinato a ciascuna finalità.

Rispetto all’elenco recato dall’articolo 1, comma 806, della legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati, ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

§      attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

Il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome il Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui sono contenute le linee strategiche generali per le attività del Ministero della salute e delle regioni, che devono realizzarsi attraverso piani di attività su ambiti prioritari di salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, nel citato Patto sono indicati i seguenti obiettivi strategici:

-        il sistema informativo nazionale di prevenzione nei luoghi di lavoro;

-        il piano nazionale di prevenzione e la sua contestualizzazione a livello regionale;

-        un piano per la riduzione degli indici infortunistici e delle malattie professionali;

-        la partecipazione di tutti i soggetti del sistema di prevenzione e delle Parti sociali alle attività;

-        la valutazione e la comunicazione e diffusione dei risultati ottenuti.

 

§      promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

§      attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”.

 

Il documento programmatico Guadagnare salute - Rendere facili le scelte salutari, approvato con il D.P.C.M. 4 maggio 2007[204], è un programma di intervento volto a promuovere scelte salutari, attraverso campagne informative che mirino a modificare i comportamenti che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica.

In particolare, il Ministero della salute promuove le seguenti iniziative:

-        favorire la mobilità e l'attività fisica delle persone (trasporti e verde urbano);

-        sostenere il consumo di frutta e verdura;

-        ridurre la concentrazione di sale, zuccheri e grassi negli alimenti;

-        ridurre la quota di alimenti altamente calorici nella dieta;

-        scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette;

-        ridurre l’abuso di alcol.

 

Dal punto di vista della tecnica legislativa, sembrerebbe opportuno intervenire direttamente sul comma 806 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, novellandone il testo.

 

Per quanto attiene alla formulazione del testo, si segnala che il comma 1, lettera f), dell’articolo in esame fa erroneamente riferimento alla pubblicazione del D.P.C.M. 4 maggio 2007 nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 117 del 22 maggio 2008, anziché nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.


 

Articolo 86-ter
(Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 86-ter.

(Modifica al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

1. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica la disciplina per le assunzioni di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

Il suddetto comma 566consente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di procedereall’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE[205], integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo dello stesso comma (primo periodo).

È previsto, altresì, che, nell’ambito delle procedure di assunzione, si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario:

-        in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale (secondo periodo).

A decorrere dal 2007,lo stanziamentoannuo previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335[206] (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina) risulta quindi rideterminato nella misura di 30.300.000 euro[207](terzo periodo).

Le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di quota parte del predetto stanziamento sono determinati con un apposito programma annuale, definito dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli stessi Istituti (quarto periodo).

 

La norma in esame prevede che la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007) è subordinata all’accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità.

Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dal citato decreto-legge n. 335 del 2000 è rideterminato in euro 35.300.000.

 

Per quanto concerne la formulazione del testo, sarebbe opportuno far riferimento al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, anziché alla sola legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.


 

Articolo 87
(Quota fissa di partecipazione)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 87.

(Quota fissa di partecipazione).

Art. 87.

(Quota fissa di partecipazione).

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

 

3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

 

Il presente articolo, esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati[208] per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (comma 1).

 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti (non esentati dalle quote di partecipazione al costo) sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo). Tale quota fissa si cumula con la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni in esame (ticket), già vigente, pari ad euro 36,15.

La stessa legge (articolo 1, comma 796, lettera p-bis, come modificata dall’articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[209], che ha disposto, tra l’altro l’applicazione della suddetta quota fissa fino al 31 marzo 2007) stabilisce, altresì, che, fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, possono assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro. In particolare, alle regioni è data facoltà:

-        di adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L’entrata in vigore di queste misure nella regione interessata è tuttavia subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

-        di stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che siano equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo stesso.

Successivamente, l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[210], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64 ha escluso l'applicazione della quota fissa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, l'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è stato rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

A tal fine, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato[211], è stato incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro.

E’ stato quindi abrogato il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che, come già ricordato, aveva disposto l’applicazione della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino al 31 marzo 2007 e, comunque, fino all’entrata in vigore delle misure alternative definite dalle regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera p-bis della legge finanziaria per il 2007 (comma 1).

All'onere derivante dall'attuazione dell’esclusione della quota fissa di partecipazione per l’anno 2007, pari a 511 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari);

b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale (comma 2).

 

Il comma 2, al fine di garantire l'esclusione per l'anno 2008 della suddetta quota fissa, incrementa il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale di 834 milioni (per il medesimo anno). Tale importo è ripartito tra le regioni secondo i criteri generali adottati per il medesimo anno.

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto incremento, il comma 3 riduce, nella misura di 326 milioni di euro per il 2008, la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


 

Articolo 88
(Misure per promuovere la qualità nell’erogazione
dell’assistenza protesica)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 88.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

Art. 88.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Identico.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

 

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

 

 

 

Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute promuove l'adozione, da parte delle regioni, di programmi volti a garantire qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di apposite linee guida da definirsi con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 2, introduce, per il solo 2008, un limite di spesa, nazionale e regionale, per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, relativamente ai dispositivi su misura di cui all'elenco n. 1 allegato al regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332[212].

Tale limite di spesa non può superare quello registrato per il 2007, incrementato del tasso di inflazione programmata (primo periodo).

Il secondo periodo dello stesso comma 2, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica, dispone un aumento del 9 per cento del livello delle tariffe massime relative alle medesime prestazioni (livello di cui all'articolo 4 del D.M. 12 settembre 2006[213]).

Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266[214], le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali (di cui al comma 1) o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina (ECM).

Ai sensi della citata lettera c) del citato comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, le aziende che producono o distribuiscono in Italia dispositivi medici, inclusi quelli medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione presentata al Ministero della salute-Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo (a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato tecnico al D.M. 23 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche).

Si ricorda che la successiva lettera d) dello stesso comma 409[215] prevede, altresì, che le aziende in esame, entro il 30 aprile di ogni anno, versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.

 

Con riferimento al comma 3, potrebbe risultare opportuna una modifica testuale alla lettera c) del comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, anche al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi sull’applicazione della lettera d) dello stesso comma 409, che prevede il versamento da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici di un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate.


 

Articolo 88-bis
(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

 

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo l, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo dell'IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.

 

2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

 

3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, al fine di:

 

    a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustifi­cano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata lettera v) del comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

 

    b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori a 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio reca disposizioni in materia di dispositivi medici, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica.

 

Il comma 1, al fine di assicurare per l’anno 2008 i risparmi previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), stabilisce che le aziende sanitarie locali e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nel remunerare le forniture di dispositivi medici relative a gare espletate anteriormente all’entrata in vigore della legge in esame, trattengono, a titolo di sconto, una percentuale pari all’1,50 per cento del prezzo, al lordo dell’IVA.

Sempre nell’anno 2008, per gli acquisti di dispositivi medici effettuati al di fuori di gare (ove consentito), il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale non può superare il 98,50 per cento dell’ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.

 

L’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge n. 296 del 2006 è volto ad assicurare un ribasso dei prezzi dei dispositivi che maggiormente incidono sulla spesa sanitaria, attraverso l’individuazione di nuovi prezzi da assumere come base d’asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale e la realizzazione di nuovi studi in materia.

La norma interviene sulla materia dei dispositivi medici, già oggetto di precedenti interventi in sede di legge finanziaria negli anni scorsi[216].

In particolare, il citato comma 796, lettera v), ha stabilito che il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i prezzi dei citati dispositivi, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale[217].

I prezzi in questione sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione obbliga, inoltre, le regioni a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006. Le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono, altresì, alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio[218].

Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute.

 

Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano i prezzi di riferimento fissati con i decreti ministeriali di attuazione della citata legge finanziaria per il 2007, sulla base dei pareri resi dalla Commissione unica per i dispositivi medici (CUD), fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

 

Il comma 3 prevede che, entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica per i dispositivi medici, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, al fine di:

§      attuare una revisione delle tipologie di dispositivi medici previste dai citati decreti ministeriali, al fine di individuare dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili che giustifichino l’applicazione di un unico prezzo di riferimento. La Commissione unica per i dispositivi medici, tenendo conto dei dati pervenuti in attuazione delle norme della legge finanziaria per il 2007, provvede alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, secondo la procedura fissata dalla medesima legge finanziaria;

§      individuare misure di razionalizzazione nell’acquisto e nell’utilizzazione dei dispositivi medici tali da assicurare, anche in alternativa al sistema dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori a 60 milioni di euro per l’anno 2009, con mantenimento degli effetti negli anni successivi.


 

Articolo 88-ter, commi 1-3
(Interventi per la tutela degli animali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 88-ter.

(Interventi per la tutela degli animali).

 

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

3. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

L’articolo, introdotto durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera,al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Fondo è destinato agli enti morali che per conto delle regioni e delle province gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

La gestione del fondo sarà disciplinata con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministro della salute.

 

Il comma 2 istituisce presso il dicastero agricolo un nuovo fondo, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per l’attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

 

La legge n. 36 del 2004, di riforma delle funzioni e dell’organizzazione del CFS ha delineato, in particolare, un nuovo assetto delle sfere di attribuzioni statale e regionali, riconoscendo che il Corpo, che è forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, è struttura specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema, che svolge funzioni di polizia giudiziaria e concorre all’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

L'ispettorato è suddiviso in Servizi, Divisioni ed Uffici, oltre che nella Scuola del Corpo forestale. Gli Uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono individuati con provvedimenti del Ministro, su proposta del Capo del Corpo forestale. Gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati con provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Per svolgere la propria attività investigativa Il CFS ha istituito a livello centrale il Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e Forestale (NICAF), e il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivo (NIAB), nonché, a livello provinciale, i Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF). Ancora istituito a livello centrale il NIRDA, ovvero il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali che cura il coordinamento, l’indirizzo e la gestione operativa dell’attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati commessi nei confronti degli animali, svolge attività investigative a livello nazionale e fornisce il proprio supporto alle indagini svolte dalle unità periferiche del Corpo forestale. Il nucleo si occupa anche dell’applicazione della legge n. 189/2004 sul divieto di maltrattamenti degli animali ed è pertanto impegnato a contrastare e reprimere l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.


 

Articolo 88-ter, comma 4
(Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 88-ter.

(Interventi per la tutela degli animli).

 

4. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

 

 

Il comma 4 raddoppia gli importi della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita a carico dei grandi impianti di combustione dall’art. 17, comma 29, della legge n. 449/1997, come risulta dalla tabella seguente:

 

Importo della tassa per tonnellata annua di SO2

Importo della tassa per tonnellata annua di NOX

Testo vigente

103.000 lire

203.000 lire

Comma in esame

106 euro

(pari a 205.245 lire)

206 euro

(pari a 404.680 lire)

 

La tassa in questione è stata istituita dall’art. 17, comma 29, della legge n. 449/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Lo stesso comma ha specificato che “per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW”.

 

Occorre valutare l’opportunità di modificare la collocazione della disposizione, il cui contenuto è eterogeneo rispetto agli interventi a tutela degli animali contemplati dai commi precedenti.


 

Articolo 89
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 89.

(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

Art. 89.

(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'as­segnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogramma­zione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

Identico.

2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo in commento modifica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007[219] per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC); tale modifica ha la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo.

Si dispone, in particolare, che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

Infine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

La modifica è apportata mediante novella del quarto e il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, introdotti dall’articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997[220], al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149[221], convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tale ultima norma richiamata prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto il citato articolo 1, comma 1143, della finanziaria 2007, il quale ha modificato il suddetto art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tali risorse potevano cioè essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

 

Come rimarcato nella relazione illustrativa, tenuto conto della positiva esperienza verificatasi nel corrente esercizio, la disposizione in esame propone ora di trasformare tale riprogrammazione, che ha avuto carattere straordinario, in una attività di carattere strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza.

 

Il comma 2, al fine di sostenere le iniziative di intervento a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 78 del 2001[222], di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Inoltre concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del medesimo art. 11, commi 3 e 4.

 

Si ricorda che, con la legge n. 78 del 2001, la Repubblica ha riconosciuto il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, introducendo una organica disciplina per la loro tutela e valorizzazione.

Ai sensi dell’art. 1 della citata legge, lo Stato e le regioni – avvalendosi anche di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma - nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

L’articolo 11, comma 1, della citata legge ha autorizzato la spesa di 330 milioni di lire annue a decorrere dal 2001 - . Tale somma viene ora incrementata di 200.000 euro.

I commi 3 e 4 disciplinano l'accensione di mutui da parte di regioni ed enti locali, con oneri a carico dello Stato, per l'attuazione della finalità della legge; tali risorse sono destinate prioritariamente ai progetti di intervento sugli Altipiani vicentini. Per l'attuazione di tali interventi, la legge ha autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a un miliardo di lire annue a decorrere dall'anno 2001. Anche lo stanziamento delle risorse necessarie per la prosecuzione di tali interventi viene rideterminato dal testo in esame a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 89-bis
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 89-bis.

(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO).

 

1. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

 

 

L’articolo 89-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell’Unesco.

Le risorse vengono trasferite alla Regione Sicilia, che è tenuta a predisporre il piano di cui sopra entro tre mesi.

 

Si ricorda che l’inserimento di un sito nella Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco avviene nel rispetto dei criteri previsti dalla Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972), ratificata dall’Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184[223], nonché delle modalità indicate negli "Orientamenti applicativi" che accompagnano la Convenzione. Recentemente sono stati elaborati nuovi criteri di selezione volti ad includere nella lista del patrimonio mondiale tipologie finora poco rappresentate, come ad esempio i paesaggi culturali e l'architettura contemporanea.

Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali svolge al riguardo la funzione di coordinamento delle istanze italiane da inoltrare al Comitato per il patrimonio mondiale presso la sede dell’Unesco a Parigi che decide una volta l’anno i siti da inserire.

Attualmente risultano iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 41 siti italiani. In riferimento alla disposizione in commento, si segnala che tra questi rientrano l’Area archeologica di Agrigento (iscritta nel 1997), Siracusa e la necropoli di Pantalica (2005).

Sul punto, si segnala inoltre che la l.r. Sicilia n. 20/2000[224] ha istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, più in generale, ha disciplinato il sistema dei parchi archeologici regionali. Il parco archeologico, secondo la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, è «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto»[225]

 

Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si ricorda che di recente è intervenuta la legge 20 febbraio 2006, n. 77[226], chedetta norme per la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista. In particolare, èconferita priorità di intervento ai progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi in tali siti, qualora essi siano oggetto di finanziamento (art. 2). Lo strumento per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei siti viene individuato in appositi piani di gestione (art. 3)[227].

La legge prevede altresì una serie di misure di sostegno (art. 4), volte a garantire la manutenzione dei siti e la corretta gestione del rapporto tra flussi turistici e servizi culturali, incluse attività di carattere più propriamente culturale (quali lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, o il sostegno ai viaggi di istruzione delle scuole) associate ad iniziative di tipo tecnico-logistico (quali servizi di pulizia, sicurezza, mobilità).

Per quanto attiene alle risorse, sono destinati:

a) 500.000 euro per l’anno 2006 e 300.000 euro per gli anni 2007-2008 a servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché a servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

b) 3.500.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 agli altri interventi descritti nell’articolo.

Con riferimento agli oneri, la norma prevede, inoltre, che a decorreredall’anno 2009 si provveda attraverso la quantificazione annuale nella Tabella C della legge finanziaria.

Gli interventi e le risorse descritti sono determinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, di cui al successivo articolo 5. Tale Commissione è altresì chiamata ad esprimere pareri sulle questioni riguardanti i siti italiani UNESCO[228].


 

Articolo 90
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 90.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

Art. 90.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

    a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

 

    b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

 

    c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

 

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

 

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), entrano in vigore dal 1o gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

 

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

 

5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

 

    a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

 

    b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordi­naria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

 

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

 

7. Al fine di incentivare il buon anda­mento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è ag­giunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

 

 

 

L’articolo 90 introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche - disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo - sono state trasformate, nel corso della XIII legislatura (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985. Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono attualmente 14[229].

 

Il comma 1 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[230].

La lettera a) inserisce una specifica al comma 5 dell’articolo 12, nel senso di prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

La lettera b) abroga la lett. b) dell’articolo 21, recante disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni, sostituendo le disposizioni ivi previste con quelle contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione.

L’attuale lettera b) dell’articolo 21 prevede la facoltà dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo di disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico sinfoniche qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora il patrimonio subisca perdite di analoga gravità (per i primi due esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996, la percentuale era elevata al 50 per cento).

Tali disposizioni vengono sostituite con altre contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione; il tenore delle stesse sembra avere carattere equivalente se non per la parte in cui si dispone l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni prima citate.

La lettera c) modifica il comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta (nel testo attuale la norma prevede solo che essi durino in carica sei mesi).

I commi 2 e 3 definiscono l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte con il comma 1.

In base al comma 2, quanto previsto dalle lettere a) e c) (e cioè che i consiglieri di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere riconfermati o rinnovati una sola volta) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una vota approvato il bilancio 2007.

In base al comma 3, quanto stabilito dalla lettera b) (e cioè l’obbligo di sciogliere il consiglio di amministrazione in caso gravi perdite al patrimonio registrate in due esercizi consecutivi) si applica a partire dal 1° gennaio 2009 sulla base, in sede di prima applicazione, degli esercizi degli anni 2008-2009.

 

Il comma 4 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010. Il Senato ha approvato un emendamento del relatore nel quale il divieto trova come riferimento quanto contenuto nel comma 595 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, nonostante che in tale ambito il divieto di assunzione a tempo determinato per le fondazioni lirico-sinfoniche sia riferito ai soli anni 2006 e 2007. Assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo (tale ultima categoria è stata aggiunta durante l’esame presso il Senato, con il medesimo emendamento di cui sopra) per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato possono essere effettuate esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

 

Si ricorda che l’art. 3-ter, comma 6, del D.L. n. 7/2005, aveva disposto, per l'anno 2005, il divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non poteva superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Avevano, comunque, facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), come prima ricordato, ha fatto divieto, per gli anni 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

 

Il comma 5 reca l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, il Fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto. Il citato decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento (comma 6).

Il comma 7 novella l’articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1148, della legge finanziaria 2007, aveva sostituito l'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, stabilendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fossero determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.


 

Articolo 91
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 91.

(Disposizioni in materia di istituzioni
culturali).

Art. 91.

(Disposizioni in materia di istituzioni
culturali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Identico.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

 

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

 

 

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

 

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizza­zione di spesa recata dalla medesima disposizione.

 

 

 

L’articolo ridisciplina le modalità dierogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato -, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’agenzia del demanio.

Il comma 1 prevede che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[231], siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 [232]).

A tali istituzioni non si applica pertanto dal 2008 la prescrizione introdotta dalla legge 448/2001[233] (art. 32, commi 2 e 3), in base alla quale i contributi statali a favore di enti, istituti, associazioni ecc, sono iscritti in un’unica unità previsionale dello stato di previsione di ciascun Ministero; l’importo stanziato annualmente su tale upb è quantificato in tabella C della legge finanziaria ed alla ripartizione delle somme si provvede annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Pertanto, la disposizione in esame è volta a separare l’individuazione dei fondi destinati alle istituzioni culturali da quelli destinati ad altri soggetti culturali, prevedendo a tal fine una posta contabile autonoma.

 

Si ricorda che la legge n. 534/1996[234] ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali:

-        l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura;

-        l’art. 7 prevede che il ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

-        l’art. 8 autorizza infine il ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi[235].

 

Si ricorda che con DM 12 maggio 2006 sono stati erogati per il triennio 2006-2008 i contributi ordinari alle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/1996, per un importo complessivo di 7 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone che, per l’anno 2008, la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 534 del 1996 sia incrementata di 3,4 milioni di euro.

 

Con riferimento al richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 534/1996 si ricorda che quest’ultima non quantifica direttamente l’importo dei contributi  da assegnare ad enti ai sensi degli articoli citati (contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale e contributi annuali ad enti non inseriti in tabella) ma rinvia al  decreto ministeriale annuale di riparto.

Si fa presente che per l’esercizio finanziario 2007 con DM 13 luglio 2007 recante riparto dei contributi ad enti ed istituti culturali sono stati assegnati 2,5 milioni di euro come contributi annuali ad enti non inseriti nella tabella triennale (’art .8 della legge534/1996); in considerazione dell’esiguità delle risorse a disposizione non sono stati assegnati contributi straordinari  (art. 7 della legge 534/1996) ad enti già inseriti nella tabella triennale 2006-2008.

 

In relazione alle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’articolo in commento, la seconda nota di variazioni al ddl di bilancio relativa alla tabella del ministero per i beni e le attività culturali reca istituzione del nuovo capitolo 3671(Contributi ad enti ed istituzioni culturali) con uno stanziamento di 12,9 milioni di euro; corrispondentemente lo stanziamento del capitolo 3670 (Somma da erogare ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi ) viene ridotto di 9,5 milioni di euro.

 

 

Il comma 3 consente ad Accademie ed istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione a titolo gratuito, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 DPR 296/2005[236] (assumendone gli oneri di manutenzione) per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico.

 

L’art. 9 del DPR n. 296/2005 prevede che possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore di vari soggetti, a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo, e in possesso di determinati requisiti, nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 [237], il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore citato DPR 296/2005, anche nei casi in cui alla stessa data non siano perfezionati i relativi atti di concessione o locazione. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori (commi 4 e 5)

 

Il comma 6 computa l’onere finanziario derivante dall’articolo in commento in 3,5 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 100.000 euro annui a decorrere dal 2009; a tale onere si provvede utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali dall’articolo 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007.

Il citato comma 1142 ha autorizzato la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte ad emergenze che minaccino la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici; di realizzare di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché progetti di tutela (paesaggistica e archeologico-monumentale) e di restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Il medesimo comma dispone che un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali indichi annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

 

Si fa presente al riguardo che l’articolo in esame non specifica le modalità di riparto del fondo destinato alle istituzioni culturali.


 

Articolo 92
(Festival pucciniano)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 92.

(Festival pucciniano).

Art. 92.

(Festival pucciniano).

1. Per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

Identico.

 

 

L’articolo, assegna, per l’anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Si ricorda che la legge 23 febbraio 2001, n. 29, all’art. 5, comma 4, ha concesso a decorrere dall'anno 2002 un contributo annuo di 1.000 milioni di lire alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago.

Si ricorda inoltre che il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane è incluso tra i destinatari di finanziamenti erogati a favore di comitati nazionali ai sensi della legge 420/1997[238]; in particolare, con riferimento agli ultimi esercizi finanziari al Comitato sono stati assegnati di 100.000 euro per il 2006 e 87.429 euro per il 2007.


 

Articolo 93
(Restauro archeologico di teatri)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 93.

(Restauro archeologico di teatri).

Art. 93.

(Restauro archeologico di teatri).

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

Identico.

 

 

L’articolo autorizza - per l’esercizio 2008 - lo stanziamento di un milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; l’importo sarà assegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Con riguardo alle competenze statali in materia, si ricorda che in base all’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione. La materia dei “beni culturali” è considerata dall’articolo 117 Cost, secondo comma, di competenza esclusiva dello Stato qualora riguardi la “tutela” e di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso interessi la “valorizzazione” dei stessi beni culturali.

 

Si ricorda che nel ddl di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 il Programma tutela e valorizzazione dei beni archeologici architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici (Programma 1.3) rientra nell’ambito della Missione tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (Missione 1).

Nello stato di previsione del ministero a legislazione vigente ai beni archeologici sono assegnati 172,7 milioni di euro per spese di gestione funzionamento (macroaggregato 1.3.1); 3,8 milioni per interventi  (macroaggregato 1.3.2); 1,2 milioni per investimenti.

 

 


 

Articolo 93-bis
(Fondo per il ripristino del paesaggio)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 93-bis.

(Fondo per il ripristino del paesaggio).

 

1. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

 

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

 

3. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede, al comma 1, l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge n. 77 del 2006.

Si ricorda che la legge n. 77/2006 recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO” dispone, tra l’altro, che “i siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale” [239]..

 

Lo stesso comma individua le finalità del fondo nella demolizione di immobili e infrastrutture, nel risanamento e ripristino dei luoghi, nonché nel provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l’acquisizione di immobili da demolire.

Occorre valutare l’opportunità di modificare la formulazione della disposizione al fine di meglio chiarire le finalità del fondo.

Si richiama inoltre la disposizione contenuta nell’art. 11-bis, comma 2, relativa al recupero e alla conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dei beni culturali e dell’ambiente) l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative di cui al comma precedente.

 

Si osserva che sembrerebbe opportuno indicare un termine per l’emanazione dell’atto.

 

Il comma 3, infine, consente il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.


 

Articolo 93-ter
(Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 93-ter.

(Modifica del comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

 

1. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

 

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

 

 

L’articolo 93-ter, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, proroga alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo- Arcus spa, sostituendo l’art. 2, comma 102, del DL 262/2006[240] che da ultimo ha disciplinato la materia.

Più precisamente, esso dispone che il comma 1 dell’art.3 del D.L. n.7/2005 continui ad applicarsi per tutto l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 mentre il comma 2 del medesimo articolo trovi applicazione anche per l’ anno 2007.

 

Si ricorda in proposito che la ARCUS S.p.A. è stata istituita dall’art. 2 della legge 291/2003[241] per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. L’articolo citato ha inoltre disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’ art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004[242], ha poi disposto (articolo 3) che con decreto interministeriale[243] fossero indicati i limiti di impegno sui quali effettuare il computo della quota del 3%.Il medesimo DL ha inoltre previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi comprensivo di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione, da stipulare tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle le modalità di realizzazione degli interventied ha introdottoilconcerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[244].

In relazione al DL citato, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004; rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro; conseguentemente, la quota da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.

Tale disciplina transitoria è stata poi prorogata per il 2005 (art. 3 comma 1 del DL 7/2005), per il 2006 (art. 14 DL 273/2005[245]) e per il 2007 (art. 2 comma 102 del citato DL 262/2006).

 

L’articolo in esame (sostitutivo, come già segnalato dell’art.1, comma 102, del DL 262/2006) estende al 30 giugno 2008 la disciplina transitoria (recata dall’art. 3, comma 1, del DL 7/2005) relativa alla quantificazione della quota utilizzabile da parte della società Arcus per la contrazione di mutui ed alle modalità di funzionamento della società (proroga che l’art. 1,comma 102, del DL 262/2006 limitava al 2007).

 Il secondo periodo dell’articolo conferma per il 2007 l’innalzamento dal 3% al 5%della percentualedegli stanziamenti per infrastrutture da attribuire alla Arcus[246]; per tale profilo l’articolo ripropone il contenuto del più volte citato art. 1, comma 102, del DL 262/2006[247]).

 

Per completezza di informazione si ricorda che il comma 103 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che la localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli stessi siano effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità  definite con decreto interministeriale. La norma ha affidato inoltre ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere per la realizzazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) a Roma. utilizzando l’attuale stazione appaltante, autorizzando la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La tabella D della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha previsto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione del museo


 

Articolo 93-quater
(Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 93-quater.

(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia).

 

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

L’articolo 93-quater, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

Si ricorda che l’articolo 36 del collegato alla finanziaria 2008, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[248] prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato promotore del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia definisca le attività da realizzare. Tale programma dovrà definire le opere e gli interventi da realizzare nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale.

Per gli interventi è disposto un finanziamento di 140 milioni di euro per il 2007, cifra rideterminata in sede di conversione del decreto legge (nel testo originario era infatti prevista una somma pari a 150 milioni). Un Comitato dei garanti vigilerà sull’attuazione del programma, contribuendo all’elaborazione della relazione quadrimestrale sull’attività del Comitato che è presentata al Consiglio dei Ministri.

 


Articolo 93-quinquies
(Centro per il libro e la lettura)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 93-quinquies.

(Centro per il libro e la lettura).

 

1. A decorrere dall'esercizio finan­ziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

 

 

L’articolo 93-quinquies, aggiunto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone un finanziamento a favore del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne definisce l’ambito di attività.

 

Il comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e definisce i compiti della nuova struttura. Questi ultimi sonoriassumibili nella realizzazione di manifestazioni per la promozione della lettura e per la diffusione del libro italiano; nell’istituzione di un apposito Osservatorio; nel coordinamento dell’attività svolte da altre istituzioni statali e nella collaborazione con istituzioni locali e soggetti privati operanti nella fliliera del libro. La definizione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro viene affidata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Il comma 2 dispone la copertura della spesa di 3 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento di 87 milioni di euro, a decorrere dal 2008, disposto dall’art 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) per interventi di tutela e restauro di beni culturali, di salvaguardia di beni paesaggistici nonché per realizzazione di nuovi modelli museali archivistici e librari.

 

Si segnala che un protocollo di intesa per l’istituzione "Centro per il Libro e la Lettura” è stato siglato il 25 ottobre 2006 tra il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività Culturali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Capo del Dipartimento per l’editoria e i rappresentanti degli Editori e degli Enti locali.

Il protocollo prevede che l'azione del "Centro" si basi sul coordinamento delle istituzioni statali e sulla collaborazione delle istituzioni territoriali e locali competenti, esplicandosi soprattutto nella realizzazione di campagne e interventi di promozione della diffusione del libro e della lettura.

Si fa presente inoltre che con DM 28 ottobre 2005 è stato istituito, presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali l”Istituto per il libro”, con compiti di promozione e diffusione del libro e della lettura in parte sovrapponibili a quelli attribuiti al Centro per il libro dall’articolo in esame.

Si segnala infine che lo schema di decreto legislativo di riordino del ministero per i beni e le attività culturali (Atto del Governo n. 157), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 ed in corso di emanazione dopo l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, include il Centro per il libro e la lettura tra gli Istituti centrali del Ministero (art. 15) e ne assegna la vigilanza alla Direzione generale per i beni librari gli istituti culturali ed il diritto di autore(art. 10).


 

Articolo 94
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 94.

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

Art. 94.

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

1. Identico.

    a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

 

    b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

 

    c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

 

    d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

 

2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

3. Identico.

4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.

4. Identico.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

5. Identico.

6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammini­strazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

7. Identico.

8. L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:

8. Identico.

    a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della program­mazione dell'offerta formativa, della distri­buzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

 

    b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

 

    c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

 

    d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

 

    e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

 

    f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

 

    g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

 

9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

9. Identico.

    a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

 

    b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

 

10. Le proposte avanzate dall'organi­smo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

10. Identico.

11. I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

11. Identico.

12. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istru­zione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

12. Identico.

13. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di migliora­mento della qualità del settore della pubblica istruzione.

13. Identico.

14. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

14. Identico.

15.  Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

15. Identico.

 

15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

 

L’articolo in commento prevede varie misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico; dispone inoltre in merito all’organico dei docenti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di reclutamento dei docenti.

 

Razionalizzazione della rete scolastica ed economie di spesa (commi 1 e 2)

Il comma 1, come illustrato nella relazione governativa al ddl, reca disposizioni volte a rafforzarele misure di razionalizzazione già previste dalla legge finanziaria 2007 nonché a ridurre di 2.000 unità i docenti in servizio  nell’anno scolastico 2008-2009, con conseguenti economie di spesa stimate in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 60 milioni a decorrere dal 2009.

 

Le misure recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 mirano al ridimensionamento del numero delle classi scolastiche; il disposto della lettera d) è finalizzato ad agevolare le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari.

 

La lettera a) subordina, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale (ai sensi del DM 234/2000) alla preventiva verifica della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali vigenti.

Si ricorda in proposito che il quadro orario annuale dei percorsi liceali è specificato agli artt. 4-11 del D.Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione e formazione, e nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali (allegato C al D.Lgs.)[249].

La norma in commento sottopone di fatto ad una nuova autorizzazione –presumibilmente da parte delle direzioni scolastiche regionali - l’attivazione di percorsi sperimentali a suo tempo divenuti ordinamentali (vedi infra).

La misura citata comporta, secondo la relazione tecnica, un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità corrispondenti a un risparmio di 2.232 ore di insegnamento ottenuto a seguito della riconduzione dell’orario scolastico a 34 ore.

Si ricorda che con il DM n. 234 del 2000[250] è stato adottato il regolamento che disciplina i curricola delle istituzioni scolastiche secondo le prescrizioni dell’art. 8 (Definizione dei curricula) del DPR 275/1999[251], recante norme in materia di autonomia didattico organizzativa. Il regolamento ha confermato gli ordinamenti scolastici già esistenti, compresi quelli di tipo sperimentale adottati dalle scuole in relazione a programmi nazionali di sperimentazione già autorizzati dal ministero; tali sperimentazioni sono pertanto entrate a regime[252] .

 

La lettera b) prevede che la determinazione del numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo gradosia basata sul numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

La misura citata consente, secondo la relazione tecnica, un decremento del fabbisogno di docenti realizzando economie di spesa pari a circa 56 milioni di euro per ogni anno scolastico.

 

La lettera c) novella il comma 1 dell’art. 3[253] del DL n. 255/2001 [254], prescrivendo  che l’eventuale incremento del numero delle classi, disposto dal dirigente scolastico a fronte delle effettive iscrizioni, sia subordinato all’autorizzazione del competente direttore generale regionale.

 

L’attuale formulazione della disposizione novellata dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportino modifiche al numero delle classi già autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente e che gli incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, siano disposti dal dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998.

 

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 [255]. Quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ). Con circolare n 19 del 13 febbraio 2007 il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso alle scuole lo schema di decreto interministeriale concernente gli organici dei docenti inoltrato al concerto del Ministro dell’economia e finanze. Lo schema di provvedimento in questione stima che per realizzare il desiderato innalzamento del rapporto alunni /classe - in relazione all’incremento delle iscrizioni- sia necessaria una riduzione effettiva di 11.726 docenti (a fronte della riduzione inizialmente computata in 14.179 docenti).

 

Con riferimento generale alle disposizioni recate dalle lettere a) b) e c) del comma 1 si rileva che esse procedono alla rilegificazione di una materia disciplinata principalmente da norme secondarie .

 

La lettera d) dispone che l’assorbimento dei docenti soprannumerari sia completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010 (anziché entro l’anno scolastico 2007/2008) e che la riconversione del personale in questione sia realizzata a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare.

La disposizione appena sintetizzata, modifica, senza novellarlo, l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria 2007; quest’ultimoha affidato al Ministro della pubblica istruzione la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

A fini di completezza, si ricorda che l’art. 3, comma 89, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) aveva già operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002 [256], disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali, sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

 

Il comma 2 indica l’ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame:

§      535 milioni di euro per l’anno 2008;

§      897 milioni  di euro per l’anno 2009;

§      1.218 milioni di euro per l’anno 2010;

§      1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.

 

Si evidenzia in proposito una riduzione delle economie di spesa rispetto a quanto previsto dal citato art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007:.

§      448,20 milioni di euro per l’anno 2007,

§      1.324,50 milioni di euro per l’anno 2008,

§      1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la clausola di salvaguardia (procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007).

L’art. 1, comma 621, della finanziaria 2007 - per quanto qui interessa - dispone che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (commi 605-619[257]) e quantificate nell’art. 1 comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti, con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale docente e amministrativo.

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL 159/2007(collegato alla manovra finanziaria per il 2008[258]) ha escluso l’applicazione della clausola di salvaguardia per l’esercizio finanziario 2007.

 

Organico dei docenti di sostegno (commi 3 e 4)

 

I commi 3 e 4 recano nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno ad alunni con handicap.

Il comma 3 dispone che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni[259] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze; si mantengono ferme comunque le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007.

In base ai dati forniti dal Ministero, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’a.s. 2006-2007 è di 375.722 e si sono attivati 92.185 posti di sostegno; si prevede che il numero di posti da attivare nell’a. s. 2007-2008 non potrà essere inferiore a 94.000. Il tetto imposto dalla norma in esame – specifica la relazione tecnica – equivalente a 93.930 posti, interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili[260].

L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [261], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

Si ricorda che l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138; il medesimo articolo consente tuttavia in presenza di handicap particolarmente gravi (art. 40, comma 1) l’assunzione di insegnanti di sostegno- con contratto a tempo determinato- in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) –oltre a prevedere la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[262]- ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[263].

 

Con il comma 4 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007.

Il medesimo comma modifica l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina (recata dal comma in esame e dal precedente commi 3 ).

In relazione all’ultimo periodo del comma in esame, recante la cd. clausola abrogativa innominata, si osserva che, ai sensi delle regole vigenti sulla redazione dei testi normativi, è opportuno che ogni atto normativo indichi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta, senza far ricorso alla suddetta clausola, considerata superflua e, al limite, fonte di equivoci.

Assunzioni del personale A.T.A. (comma 5)

 

Il comma 5 novella l’art.1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità (e cioè da 20.000 a 30.000) il contingente di immissioni in ruolo ivi previste per il personale ATA (Amministrativo, tecnico, ausiliario).

Secondo la relazione tecnica tale disposizione è finanziariamente neutra, considerato che il trend di collocamenti a riposo del personale in questione negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

La citata lettera c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009.

Con Decreto 17 luglio 2007 il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto alla Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009, prevedendo, per quanto qui interessa l’assunzione di 10.000 unità per l’anno scolastico 2006/2007 e di altre 10.000per i due anni scolastici successivi[264].

 

Reclutamento dei docenti (comma 6)

 

Il comma 6, introdotto dal Senato (a seguito dell’approvazione di un emendamento sostitutivo degli originari commi 6, 7, 8) e modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente ed abroga contestualmente alcune disposizioni inerenti non solo il reclutamento del personale ma anche la formazione di quest’ultimo.

 

Il comma in esame prevede in particolare che, con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione[265]e dal Ministro per l’università e la ricerca - sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione- siano disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti nonché le procedure di reclutamento di questi ultimi, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando il regime autorizzatorio delle assunzioni[266].

Il regolamento in questione, per la cui adozione non è indicato un termine, sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; tale parere deve essere reso entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

Con un emendamento accolto dalla Commissione Bilancio è stato introdotto il concerto del Ministro dell’università e ricerca nella predisposizione del regolamento di cui al comma in esame ed ha ampliato la portata del provvedimento estendendone l’ambito alla disciplina dei requisiti e della formazione iniziale dei docenti (oltre che alla disciplina del reclutamento). L’emendamento si collega anche alle abrogazioni disposte dal medesimo comma 6; queste ultime infatti interessano anche  norme inerenti i percorsi formazione dei docenti.

 

Si fa, infine, salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che quest’ultimo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (allora aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297( come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

Il comma in esame, come anticipato sopra, abroga:

§      l’art. 5 della legge 53/2003 [267] (cosidetta “legge Moratti”) concernente la formazione iniziale dei docenti;

§      il d.lgs. 227/2005[268], emanato in attuazione del citato art. 5, che prevede l’accesso alla docenza attraverso concorsi banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno ed affida la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)[269].

 

Con riguardo a tali abrogazioni si ricorda che l’art. 5 della legge 53/2003 oltre a recare principi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo inerente la formazione dei docenti contiene disposizioni immediatamente prescrittive quali ad esempio:

§      la valutazione dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno ai fini di una eventuale abbreviazione del percorso di studio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione post-universitaria per l’insegnamento nella scuola secondaria (art. 5, co. 3);

§      l’attribuzione all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (art. 5, co. 3).

Sarebbe, al riguardo, opportuno abrogare le citate norme a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

 

Per effetto delle abrogazioni sopra menzionate la formazione dei docenti resta disciplinata dalla legge 341/1990[270] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2), quest’ultima peraltro era attualmente applicata a seguito della mancata emanazione degli adempimenti previsti dal D.lgs.227/2005. La norma citata (L.341/1990) ha previsto l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie. Con decreto ministeriale 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola) è stato attuato il disposto dell'art. 17, co. 95 e 98, della L. 127/1997[271]; in particolare sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

 

Riorganizzazione del servizio scolastico (commi 7-15)

 

I commi da 7 a 15 dispongono la sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, al fine di innalzare la qualità del servizio dell’istruzione e accrescere l’efficienza della spesa.

Il modello sarà configurato sulla base di un atto di indirizzo, adottato entro il 31 marzo 2008 dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata.

Il documento ministeriale individuerà criteri e metodi della sperimentazione nonché gli ambiti territoriali - di norma provinciali - della medesima (commi 7 e 8);saranno indicati particolare:

§      le modalità di raccordo Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche, attraverso la creazione di organismi paritetici di coordinamento che stenderanno un piano triennale e ne cureranno la realizzazione senza oneri aggiuntivi per lo Stato (comma 8, lettera b), e commi 9, 10, 11);

§      le tipologie di intervento - anche con riguardo all’organizzazione scolastica, all’offerta formativa, alla formazione delle classi, al rapporto rapporto insegnanti-studenti - nonché gli obiettivi di qualità del servizio (comma 8, lettere a) e c), );

§      le previsioni demografiche sulla popolazione scolastica (comma 8, lettera d))

§      le modalità di monitoraggio degli obiettivi- curato dall’ufficio scolastico regionale, di valutazione della sperimentazione e di verifica delle economie raggiunte – destinate ad un apposito Fondo dello stato di previsione del ministero per essere assegnate alle istituzioni che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi (comma 8, lettere e), f), g) , commi 12, 13)

 

Entro l’anno scolastico 2010-2011, tenendo conto degli esiti della sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta un nuovo atto di indirizzo volto ad estendere il nuovo modello organizzativo a tutto il territorio nazionale (comma 14).

 

Si estendono infine (comma 15 ) alla gestione del Fondo di cui al comma 13 le disposizioni di semplificazione delle procedure di spesa già previste  per la gestione contabile di programmi comuni fra più amministrazioni (art. 8 del DPR 367/1994).

Si ricorda che l’art. 8 del DPR n. 367/1994[272] prevede che qualora, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, si possano effettuare una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

 

Con riguardo più generale alla sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione scolastica, l’articolo in commento non sembra fare riferimento alle potenzialità innovative che le norme sull’autonomia scolastica, principalmente contenute nel DPR 275/1999[273] hanno già conferito alle singole istituzioni.

Si ricorda in particolare che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa che ritengono opportune (art. 4 e 5 del DPR 275/1999); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine, possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione) nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

 

Si ricorda infine che la relazione tecnica non quantifica i risparmi di spesa derivanti dall’adozione del nuovo modello organizzativo delineato dai commi 7-15 dell’articolo in commento, in quanto criteri e modalità della sperimentazione saranno definiti con un successivo atto di indirizzo.

 

Con riferimento generale ai contenuti dell’articolo in commento, si segnala che esso richiama per vari profili l’analisi condotta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e finanze nel Quaderno bianco sulla scuola[274] (esplicitamente citato nella la relazione  illustrativa al ddl ). Nel documento si indicano in particolare (sezione II, paragrafo 1) tra i fattori di debolezza del sistema scolastico l’assenza di una programmazione del fabbisogno del personale docente e l’inadeguata programmazione della rete scolastica.

 

Il comma 15-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Il liceo linguistico non è compreso tra i percorsi ordinamentali di istruzione secondaria di secondo grado elencati dall’art. 191 del D.Lgs.297/1994[275](cd “Testo unico dell’istruzione”) ed attualmente attivati in attesa dell’avvio della riforma del secondo ciclo dell’istruzione di cui al D.Lgs.226/2005[276] (che prevede invece tra i licei uno specifico percorso linguistico). Nell’ambito dell’istruzione secondaria sono operanti tuttavia varie sperimentazioni didattiche ad indirizzo linguistico.

Il citato T.U. dell’istruzione fa riferimento al liceo linguistico nell’ambito dell’istruzione non statale (art. 363), specificando che il corso ha durata quinquennale, si svolge sulla base di programmi approvati dal ministero e rilascia un titolo di studio finale (licenza linguistica) spendibile per l’accesso all’università. Il TU precisa che possono ottenere il riconoscimento legale[277], (una delle forme di riconoscimento delle scuole private anteriore alla legge 62/2001[278]) quindi la validazione dei percorsi di studio, i licei privati caratterizzati da un ordinamento didattico analogo a quello di cinque licei già riconosciuti[279]:

 

A seguito dell’approvazione della legge 62/2000[280]che ha dettato criteri per il riconoscimento della parità scolastica, i licei linguistici attualmente sono non statali  o paritari (se hanno ottenuto la parità in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 62/2001[281]) in tal caso fanno parte del sistema nazionale di istruzione pubblico-privato e rilasciano titoli aventi valore legale.

Con riguardo ai destinatari del finanziamento disposto dalla norma in commento, da informazioni acquisite presso il ministero della Pubblica Istruzione i licei linguistici paritari gestiti da enti locali risulterebbero essere quattordici (su un totale di 186, riferito all’anno scolastico 2006-2007) In particolare cinque licei sono gestiti, rispettivamente, dai comuni di Milano (liceo “Manzoni” e “Teatro alla scala”), Genova, Ruvo di Puglia e Spinazzola (in provincia di Bari); nove sono gestiti dalle province e localizzati in Sicilia (di questi, cinque sono gestiti dalla provincia di Palermo; due dalla provincia di Enna; uno dalla provincia di Ragusa; uno dalla provincia di Trapani).


 

Articolo 95
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 95.

(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

Art. 95.

(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

Identico.

 

 

L’articolo in esame finalizza, a decorrere dall’anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento, vale a dire 33 milioni di euro) della spesa autorizzata per il settore scolastico dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 634) a:

§      servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;

§      attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;

§      promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

 

L’art. 1, comma 634 della legge finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi indicati, dai commi 622-633 (ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica, disposte e finanziate dal comma 625 della medesima legge).

I citati commi 622-633 prevedono:

•    obbligo di istruzione per almeno 10 anni; regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale; progetti finalizzati alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo;

•    prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

•    ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione;

•    disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore;

•    progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età;

•    riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);

•    potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche;

•    incremento della dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

 

Va segnalato inoltre che il comma 4 dell’articolo 13 del D.L. 7/2007[282] dispone, a decorrere dal 2009, l’utilizzo della medesima autorizzazione di spesa anche per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale - introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; oneri valutati in54 milioni di euro per il 2008e in 31 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Si ricorda che l’attività di valutazione del sistema scolastico è affidata all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), disciplinato dal D.Lgs. 286/2004[283], che gli ha conferito lo status di ente di ricerca e ne ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione.

Recentemente è stato previsto un riordino degli organi direttivi dell’Istituto (art. 1, commi 612-615, della legge finanziaria 2007 e art. 1,comma 5 del DL 147/2007[284]; e ne sono state ampliate le competenze.

In particolare sono stati attribuiti all’INVALSI:

-        la predisposizione dei modelli da trasmettere alla scuole per l’elaborazione della terza prova degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria e la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore(art. 3 della legge 425/1997[285],come modificato dall’art. 1 della legge 1/2007[286]);

-        compiti inerenti il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici.

L’art. 1, comma 5, del D.L. 147/2007 ha infine affidato al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione.

 

Si segnala infine che le tre finalità menzionate dal comma in esame corrispondono a tre delle Missioni nelle quali si articola l’attività del ministero.

-        Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del ddl di bilancio)

-        L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4, nella classificazione generale del ddl di bilancio)

-        Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n 32 nella classificazione generale del ddl di bilancio)


 

Articolo 96
(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 96.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

Art. 96.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 149, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

1. Identico.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

2. Identico.

    a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

 

    b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

 

    c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

 

    d) ridefinire il vincolo dell'indebi­tamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

 

    e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

 

3. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Identico.

 

3-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

 

3-ter. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

 

3-quater. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifica­zioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializza­zione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

 

3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accade­mico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

 

 

3-sexies. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

In proposito si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[287]. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087,8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria[288]. E, da ultimo, con l’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 147/2007[289], sono stati assegnati ad incremento del Fondo ulteriori 20 milioni di euro da destinare esclusivamente all’assunzione di ricercatori[290]. Occorre, infine, considerare che la tabella C allegata al progetto di legge in esame assegna al Fondo una dotazione pari a 6.907,998 milioni di euro per il 2007, nonché a 7.039,825 per il 2008 e il 2009.

 

Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. La disposizione specifica che tale dotazione è comprensiva degli importi indicati all’articolo 95, commi 8 e 14 della legge in esame, riguardanti, rispettivamente, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007[291] e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009.

 

La disposizione in commento si allinea alla necessità di predisporre meccanismi volti a garantire nel tempo la dinamica del FFO a sostegno dell’equilibrio finanziario degli atenei: necessità evidenziata nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) recante “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le osservazioni critiche sul sistema universitario sono state in parte raccolte nel Libro Verde sulla spesa pubblica (paragrafo 2.3). Inoltre le raccomandazioni formulate dalla CTFP sono state fatte oggetto degli impegni del governo, sottoscritti dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’università e della ricerca il 2 agosto 2007 per un “Patto per l’università e la ricerca”.

Con riferimento specifico all’oggetto della disposizione in commento, si segnala che il documento della Commissione sottolinea come il Fondo di finanziamento ordinario per le università sia cresciuto nel corso degli anni, ma con una dinamica che più recentemente è risultata inferiore al tasso di inflazione e, soprattutto, alla dinamica delle retribuzioni, delle quali, in base all’art. 5 della legge n. 537/93, si sarebbe dovuto tener conto annualmente per incrementare le assegnazioni del Fondo. Ciò ha comportato che il costo degli aumenti automatici delle retribuzioni sono stati addossati sui bilanci delle università, con il rischio in prospettiva di seri problemi di squilibrio finanziario.

 

Il comma 2 subordina l’assegnazione delle predette risorse all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.

In particolare, il piano deve contenere disposizioni in base alle quali:

a) in caso di superamento da parte degli atenei del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, sia effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

b) l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei sia subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

 

A proposito dei vincoli di utilizzazione delle quote del Fondo, si ricorda che, con l’articolo 51, comma 4, della legge n. 449/97[292] sono stati già introdotti nel sistema universitario vincoli per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, sia docente che non docente: in particolare, è stato fatto divieto alle Università di procedere a nuove assunzioni nei casi in cui la spesa per assegni fissi al personale di ruolo risultasse eccedente il 90 per cento del FFO, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. Nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), di cui sopra, si rileva come, a fronte di queste disposizioni, non siano state ancora applicate procedure per garantire il rispetto della norma, con precise sanzioni nei casi di inosservanza della stessa. Anzi, nella relazione si sostiene che il vincolo del 90 per cento delle spese per il personale sul FFO è stato indebolito con la legge n. 143/04[293] che lo ha ridefinito in modo “virtuale”, non tenendo conto per il suo calcolo degli incrementi stipendiali annuali e di 1/3 della spesa per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Pur con questa definizione “debole” del vincolo, quattro Università hanno superato il limite del 90 per cento. Mentre, se si utilizza come indicatore il vincolo quale originariamente definito dalla legge n. 449/1997, il numero delle Università con più del 90 per cento del FFO assorbito dalle spese per il personale sale a diciannove[294].

 

Il comma 3, prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Si ricorda che, a partire dall'anno accademico 1999/2000 i dottorati di ricerca sono istituiti e banditi dalle università e dagli istituti universitari nella loro piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica, sulla base della nuova disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 210/1998[295], in conformità al regolamento in materia di dottorato di ricerca (d.m. 30 n. 224/1999[296]). Ai sensi del regolamento, le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio, nel rispetto di alcuni vincoli. Con decreti del Ministro, sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 81/2007[297], sono state incrementate di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

Le risorse per le borse di studio post lauream sono allocate nel cap. 1686 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che, a seguito della riclassificazione del bilancio, è iscritto nel macroaggregato 1.3.2.- interventi – nell’ambito del Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria.

Nel ddl di bilancio per il 2008 a legislazione vigente, le risorse destinate a tale intervento ammontano a 183,7 milioni di euro.

 

 

Il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, riserva una quota del fondo istituito ai sensi del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’articolo 56, comma 5, della l. n. 388/2000[298], e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, istituito con d.m. 18 novembre 2005[299].

A proposito delle Scuole superiori ad ordinamento speciale[300], si ricorda che l’articolo 56, comma 5, della l. n. 388/2000 ha previsto l’adozione annuale di un decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione delle risorse a queste destinate, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario[301], e tenuto conto delle esigenze finanziarie indicate nei programmi triennali[302] che le stesse scuole ad ordinamento speciale sono tenute a presentare.

Tale decreto determina annualmente le risorse da assegnare a ciascuna scuola; le risorse sono reperite sui tre fondi di finanziamento per l’università (Fondo per il funzionamento ordinario, Fondo per l’edilizia universitaria, Fondo per la programmazione).

In fase di prima applicazione, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a 22 miliardi per il triennio 2001-2003, è stato assicurato a valere sul Fondo di funzionamento ordinario delle Università (7 mld. per ciascuno degli anni 2001 e 2002 ed 8 mld. per il 2003).

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 56, parte delle risorse ordinarie è stata destinata a valere sul Fondo per la programmazione. In particolare, sono stati adottati i d.m. 8 maggio 2001[303] - che ha destinato circa 1,5, milioni di euro annui per il triennio 2001-2003 per il consolidamento nell’ambito delle Università di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori – e d.m. 5 agosto 2004[304], che ha previsto circa 8,7 milioni di euro annui per il triennio 2003-2006 per l’istituzione delle Scuole superiori di Pavia, Catania, Lecce e Siena. Infine, l’articolo 4, comma 6, del d.m. 3 luglio 2007, prot. n. 362/2007[305], prevede che le risorse finanziarie del fondo per la programmazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca, per gli anni 2007-2009, sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

Parallelamente, sono stati disposti stanziamenti annuali nell’ambito della ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. In particolare:

-            l’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2004, prot. n. 116/2004[306], ha previsto che 4,1 milioni di euro vengono destinati ad interventi di sostegno delle predette Scuole, sulla base di appositi parametri individuati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario;

-            l’articolo 5 del D.M. 24 maggio 2005, prot. n. 139/2005[307] ha destinato l’importo di 6.000.000,00 euro per interventi di sostegno e di adeguamento delle risorse per il  funzionamento;

-            l’articolo 10 del D.M. 28 marzo 2006, prot. n. 207/2006[308], ha riservato la somma di 3.000.000 euro per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni ad ordinamento speciale, nonché l’articolo 7 ha disposto 3.000.000 euro, in parti uguali, per interventi consolidabili per l’avvio dell’Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze e della Scuola IMT (Istituzioni,Mercati,Tecnologie) Alti Studi di Lucca;

-            l’articolo 11 del D.M. 8 maggio 2007, prot. n. 246/2007[309] riserva 3.000.000 euro per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni universitarie ad ordinamento speciale.

 

Il comma 3-ter, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio.

 

Ai sensi del D.M. 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, può essere disposta la trasformazione di una Università non statale in Università statale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica, acquisita la relazione tecnica del nucleo di valutazione e sentiti i pareri del comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, previa stipula di accordi di programma con l'Università interessata, gli enti locali, la Regione e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti.

In applicazione della norma citata, ad oggi risulta adottato unicamente il D.M. 22 dicembre 2006, relativo alla statizzazione dell'Università non statale di Urbino «Carlo Bo».

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, il Ministero dell’università determina le quote dei finanziamenti di pertinenza dell'Università statale a valere sui fondi di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (fondo per il finanziamento ordinario dell’università, fondo per l’edilizia universitaria e fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario).

Nella fase transitoria iniziale, al fine di superare le difficoltà finanziarie della gestione dell'Università, viene assicurato alla stessa, ad integrazione di quanto in precedenza attribuito, un contributo straordinario annuo a valere sul FFO sulla base di una intesa programmatica, da stipulare tra il Ministero e l'Università (articolo 8).

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è chiamato a svolgere attività di monitoraggio; al termine del quarto anno accademico, ove le difficoltà finanziarie dell'Università fossero superate, il Ministero potrà disporre il consolidamento del contributo ordinario di funzionamento a valere sul FFO. In caso contrario, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica potrà disporre, con successivo decreto, da inviare alla Corte dei Conti, la riorganizzazione più funzionale delle attività formative e di ricerca, mediante il trasferimento della titolarità delle stesse ad altre Università.

Nel decreto di ripartizione del FFO per l’anno 2007[310] vengono destinati 24,5 milioni di euro quale intervento consolidabile negli esercizi successivi, per il processo di “statizzazione” dell'Università di Urbino (articolo 7). Il contributo di cui al comma in esame, stante la formulazione letterale della disposizione, dovrebbe quindi intendersi come straordinario, e dunque aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto citato.

Si ricorda, infine, che precedentemente all’adozione del decreto di statizzazione, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 115/2005[311], per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Università «Carlo Bo» di Urbino aveva assegnato alla medesima università un contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

 

Il comma 3-quater, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 368/1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), materia attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina).

Il citato decreto ministeriale dispone che all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione possano partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l’esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.

Poiché tuttavia ogni anno vi sono tre sessioni di laurea e due sessioni per gli esami di abilitazione, mentre vi è un’unica sessione per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, gli studenti neolaureati sono costretti ad attendere un intero anno per poter partecipare all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione.

Pertanto la disposizione in esame stabilisce che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione possono essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all’ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.

 

La condizione per l’ammissione alle scuole di specializzazione delle due categorie di soggetti citate (che superino il relativo concorso) è il conseguimento della laurea e dell’abilitazione entro la data di inizio dei corsi.

 

La disposizione interviene sulle modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, materia attualmente disciplinata da decreto ministeriale (D.M. 6 marzo 2006, n. 172), operando quindi una sorta di legificazione del relativo ambito.

 

Il comma 3-quinquies, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010.

In particolare, si stabilisce un timing triennale basato sulle seguenti scansioni:

-             a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto a due anni e, parallelamente, coloro che a questa data sono al terzo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;

-             a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto ad un anno e, parallelamente, coloro che a questa data sono al secondo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;

-             a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è abolito in via definitiva e, parallelamente, coloro che a questa data sono al primo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo.

 

La normativa in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari risulta da numerose disposizioni legislative, che si sono sovrapposte nel tempo, dando luogo ad una disciplina complessa, che prevede in parte regimi differenziati.

Per i professori ordinari in servizio alla data dell’11 marzo 1980 ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data, si applica il regime previsto dalla l. n. 311/1958[312]: i professori possono essere collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età e sono posti in quiescenza al compimento di cinque anni successivi al predetto collocamento fuori ruolo, ossia al 75° anno di età (articolo 110, D.P.R. n. 382/1980[313]). Successivamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della l. n. 549/1995[314], la durata del collocamento fuori ruolo è stata ridotta da cinque a tre anni. In conseguenza di ciò, il collocamento a riposo è anticipato al 73° anno di età. Tuttavia, si consideri che i professori si possono avvalere della facoltà riconosciuta ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (articolo 16, d.lgs. n. 503/1992[315]).

Ai professori ordinari nominati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 382/1980, si applica un regime parzialmente diverso, che si ricava dalla lettura congiunta dall’articolo 19 del D.P.R. n. 382/1980[316] con l’articolo 1 della legge n. 239/1990[317], in base ai quali il collocamento fuori ruolo è opzionale e può essere attivato a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, mentre il collocamento a riposo è fissato alla data del 70° anno di età dei docenti. Il periodo del collocamento fuori ruolo non può comunque avere una durata superiore a tre anni (articolo 1, comma 30, della l. n. 549/1995). In ogni caso, resta ferma la possibilità di richiedere il prolungamento biennale della permanenza in servizio, di cui al citato articolo 16, d.lgs. n. 503/1992.

 

A partire dal 2010, dunque, non vi sarebbe più il collocamento fuori ruolo – come peraltro già previsto nello status giuridico dei professori che saranno nominati in base alle nuove modalità concorsuali – ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento a riposo (di cui supra).

 

Per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230[318], il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.(art. 1, comma 17).

Il comma 3-sexies, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono regolate dalla legge n. 508/1999.

L’aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte (le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutica).

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), al comma 1145, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico.

Con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l’art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.

In precedenza l’articolo 4, comma 3, del DL 212/2002, aveva previsto la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, l’articolo 1-quater del DL 250/2005 aveva, altresì, disposto l’assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Si ricorda infine che l’art. 1-quater del DL 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aveva assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali.

    

Articolo 96-bis
(Contributo al centro di ricerca CEINGE)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 96-bis.

(Contributo al centro di ricerca CEINGE).

 

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE – Biotecno-logie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri inte-ressati.

 

 

L’articolo 96-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio della Camera, autorizza una spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, quale contributo teso a garantire il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli.

Le risorse, volte al sostegno delle attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico, nonché di ricerca e formazione, saranno destinate al Centro secondo criteri e modalità definiti dal Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

 

Il CEINGE è una società consortile senza scopo di lucro che si occupa di biotecnologie avanzate e delle sue possibili applicazioni. Costituita nel 1983, annovera tra i suoi soci la Regione Campania (attraverso l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale - E.F.I. S.p.A.), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Provincia di Napoli, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Napoli, ed il Comune di Napoli. In particolare la Regione Campania costituisce il socio di maggioranza detenendo il 60% del capitale sociale, attraverso l’E.F.I. S.p.A., che fa capo all’Assessorato Attività Produttive.

In relazione al dettato statutario, gli ambiti di competenza del Centro sono:

a)    Ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate. Al riguardo si specifica che le attività del CEINGE sono per lo più indirizzate verso il compimento di studi ed analisi nei settori delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute, il trasferimento dei risultati della ricerca al settore produttivo, lo svolgimento di attività di servizio ad alta tecnologia a supporto della ricerca nonché la promozione di attività di formazione on the job nei settori di interesse a vari livelli di ingresso;

b)    Servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca nei settori di competenza accessibili anche alle PMI, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica;

c)    Alta Formazione nelle biotecnologie avanzate e nella medicina molecolare;

d)    promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica per favorire gli scambi di conoscenze tra gli Enti legati al settore della ricerca e per lo sviluppo delle biotecnologie;

e)    trasferimento tecnologico, nei settori di interesse, anche attraverso la creazione di spin off di azienda;

f)      produzione di beni (prototipi, reagenti, fine chemicals, molecole farmacologicamente e biologicamente attive, su piccola scala) nel campo delle biotecnologie avanzate.

 

Si segnala che l’articolo 13-bis del D.L. 1-10-2007 n. 159[319], recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” (c.d. decreto-legge collegato)  già prevede, per l’anno 2007, la costituzione di un Fondo con dotazione pari a 3 milioni di euro con il medesimo scopo di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE,.

Lo stesso articolo prevede, altresì, che all’onere derivante dall’istituzione del fondo si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


 

Articolo 97
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 97.

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

Art. 97.

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-zione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

Identico.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

 

3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la imple-mentazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

 

 

L’articolo in esame prevede stanziamenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

 

Il tema della responsabilità sociale delle imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo, la Commissione europea ha pubblicato, nel 2001, il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e, nel 2002, la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile".

I due documenti espongono le linee-guida della Commissione europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e, quindi, interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi, ecc.) e, più in generale, con le strategie e le politiche aziendali.

Alcune iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, sono ricordate in calce alla presente scheda di lettura.

 

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328[320], relativa al Fondo per le politiche sociali.

Il comma 2 chiarisce il rapporto tra l'articolo in esame e le disposizioni delle precedenti leggi finanziarie in materia di responsabilità sociale delle imprese.

 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005[321] ha costituito la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, alla quale partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, tale legge ha assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 429, della legge finanziaria per il 2006[322] ha assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Fondazione, riducendo corrispondentemente la già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1269, della legge finanziaria per il 2007[323] ha ridotto lo stanziamento a favore della Fondazione per gli anni 2007 e 2008 da 3 milioni a 750.000 euro per ciascun anno. Una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) è stata nuovamente destinata, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma in esame, stabilisce che il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese sia finanziato con le risorse del nuovo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il contributo annuale (di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge n. 296 del 2006) a favore della Fondazione è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

Ai sensi del comma 3, l'istituendo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, oltre a corrispondere il contributo alla Fondazione, deve finanziare:

-    una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, il cui scopo, secondo la relazione al disegno di legge in esame, è quello di assicurare il confronto permanente tra i diversi stakeholders;

-    attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social ResponsabilitySocial Commitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR ed è finalizzata principalmente a promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.

Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:

-    l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;

-    la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;

-    la realizzazione, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.

L'8 maggio 2007, i Ministri del lavoro e dell’occupazione del G8, riuniti a Dresda, hanno approvato un documento nel quale:

-        riconoscono il potenziale della responsabilità sociale delle imprese di aggiungere valore allo sviluppo sostenibile e, al tempo stesso, di migliorare la qualità della vita dei dipendenti così come delle comunità nella quali le imprese operano;

-        invitano le imprese presenti nei paesi del G8 ad assumere la responsabilità sociale e a rafforzare il loro impegno ed incoraggiano uno scambio di informazioni efficace e trasparente, quale importante indicatore di avanzamento nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

-        considerano che sia un importante compito promuovere la diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle necessità di questi gruppi di imprese;

-        incoraggiano fortemente le imprese dei paesi del G8, ma non solo, ad osservare le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, ad impegnarsi a sostenere attivamente la diffusione di queste Linee Guida ed a promuoverne una migliore gestione attraverso i Punti di contatto nazionali individuati nelle Linee guida medesime;

-        chiedono ai governi dei Paesi emergenti e in via di sviluppo di abbracciare i valori e gli standard contenuti in tali linee guida e segnalano con interesse la proposta di includere i Paesi di recente industrializzazione in un dialogo ad alto livello promosso dall’OCSE sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

-        sostengono l’applicazione della Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle imprese multinazionali e alle politiche sociali e chiedono all’OIL di sviluppare ulteriormente questo strumento;

-        segnalano con interesse il Global Compact delle Nazioni Unite quale ulteriore iniziativa sulla responsabilità sociale delle imprese ed invitano le organizzazioni imprenditoriali nei paesi del G8, nei Paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo a partecipare attivamente alla sua realizzazione e a sostenere l’espansione globale di questo network[324].


 

Articolo 98
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 98.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

Art. 98.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

1. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

Identico.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

 

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritaria­mente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

 

4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

L’articolo 98 è stato introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Il comma 1 prevede l’istituzione, per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

 

Il comma 2 prevede che i procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvenganosecondo le procedure individuate con i seguenti decreti:

§      DM Sanità 14 maggio 1996[325];

§      DM Sanità 20 agosto 1999[326].

Tali decreti recano rispettivamente “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. La legge citata contiene Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L’articolo 5, comma 1, lett. f), in particolare attribuisce alla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (di cui al precedente articolo 4) il compito di predisporre normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

 

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici previsto dal comma 1, disponendo che tale programma dovrà prevedere prioritariamente la messa in sicurezza:

§      degli edifici scolastici ed universitari;

§      delle strutture ospedaliere;

§      delle caserme;

§      degli uffici aperti al pubblico.

 

Viene infine previsto che lo stesso decreto provveda al riparto delle risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

Per quanto riguarda la procedura per l’emanazione del decreto, se ne prevede l’emanazione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 4 stabilisce la dotazione del fondo in 5 milioni di euro per l'anno 2008.

L’articolo in esame riproduce le disposizioni dell’art. 2 dell’AS 3023[327] presentato nel corso della XIV legislatura dal sen. Pizzinato ed altri numerosi senatori, ed assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 6 agosto 2004.

Nella relazione illustrativa di tale proposta di legge i presentatori sottolineavano che, a distanza di dodici anni dall’approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) “rimangono irrisolte le altre problematiche, tra cui quelle più urgenti e significative riguardano il recupero e il risanamento degli edifici pubblici e privati dove tuttora vivono, a rischio della propria salute, migliaia di nostri concittadini. A fronte di tale situazione di emergenza, nel corso degli ultimi tre anni sono stati presentati numerosi emendamenti in sede di discussione della legge finanziaria, volti a disciplinare e a rendere obbligatorie le opere di disinquinamento e di bonifica degli edifici costruiti con manufatti in amianto, ma per ragioni diverse il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tali proposte, se non con l’estensione dei benefici (36 per cento)[328] previsti per le ristrutturazioni edilizie, le quali purtroppo non hanno favorito le bonifiche dell’amianto. Il presente disegno di legge nasce, quindi, da quelle proposte e tenta di dare una soluzione legislativa definitiva all’emergenza amianto e per imprimere un’accelerazione all’opera di disinquinamento e bonifica che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale”.

L’istituzione di un fondo quale quello previsto dall’articolo in esame figurava tra le richieste avanzate al Parlamento nel documento conclusivo della Conferenza nazionale non governativa sull'amianto, svoltasi a Monfalcone il 12-13 novembre 2004[329].

Il decreto del Ministro dell’ambiente 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell’art. 20 della legge n. 93/2001 ha stabilito i criteri e i tempi per addivenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e definito i principi per l’individuazione degli interventi urgenti di bonifica.

Nel sito del Ministero dell’ambiente[330] si legge che tale mappa (che risulta finora compilata dalla maggioranza delle regioni) “dovrà censire la presenza di questo pericoloso materiale in impianti industriali dimessi o ancora in attività, negli edifici pubblici o privati, nell'ambiente naturale per avviare gli interventi di bonifica” e che per tale mappatura e per le bonifiche urgenti “il Ministero dell'Ambiente ha impegnato una somma complessiva di circa 9 milioni di euro (8 milioni e 934 mila euro) da suddividere in parti uguali tra i due interventi”.

Nello stesso sito si legge che sul fronte della mappatura, […] alcune Regioni già si sono mosse, completandola, come l'Emilia-Romagna o elaborando un primo elenco come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Sicilia”. Nel caso dell’Emilia-Romagna, ad esempio, la mappatura[331] ha evidenziato che “dei 1198 siti censiti (comprese le cave di pietre verdi) la maggior parte sono edifici pubblici […]. Più precisamente si tratta di edifici pubblici o aperti al pubblico (soprattutto scuole e impianti sportivi) con presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta”.

Si ricorda infine che recentemente è stato emanato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.


 

Articolo 99
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 99.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

Art. 99.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

1. Identico.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

2. Identico:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

 

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consu-matori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticon-correnziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono indivi-duate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comuni­care per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio del­l'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammis­sibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

Soppresso.

6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale camera di conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determi­nazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo ese­cutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

Soppresso.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.

Soppresso.

10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

Soppresso.

11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

Soppresso.

12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia».

Soppresso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Identico.

 

3-bis. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

    «7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

 

3-ter. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

 

 

L’articolo 99, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio della Camera[332] istituisce e disciplina l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

 

La protezione degli interessi dei consumatori - non contemplata in via diretta dalla nostra Costituzione - trova riconoscimento nell’art. 153 par. 1 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che “…la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

Tuttavia, pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, non è stato trattato, in tale sede, il tema delle "azioni di gruppo o di classe", trattandosi di ambiti più strettamente connessi all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.

La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nei suoi diversi e poliedrici aspetti, ha costituito, soprattutto negli ultimi anni, uno dei punti focali della normazione comunitaria. La disciplina nazionale è  dunque costituita, in buona parte, da una serie di disposizioni legislative volte a dare attuazione alle numerose direttive comunitarie sulla materia.

Nel nostro ordinamento, un primo significativo intervento volto a tutelare in via giudiziale gli interessi dei consumatori si ha con l’approvazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52). L’articolo 25, dando attuazione alla direttiva CEE n. 93/13 del Consiglio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, era intervenuto sulla normativa concernente i contratti per adesione, novellando il codice civile mediante l’aggiunta al capo XIV, del titolo II, del libro IV, di un capo XIV-bis, rubricato “Dei contratti del consumatore” (articoli 1469-bis-1469-sexies). Con la nuova disciplina viene modificata radicalmente la disciplina dei contratti standardizzati, cioè di tutti quei contratti che vengono presentati al consumatore sotto forma di moduli prestampati in cui le condizioni generali del contratto sono state predisposte unilateralmente dal venditore o professionista[333] .

Successivamente, la legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) ha introdotto, in armonia con i principi consolidati a livello comunitario, una disciplina organica della tutela degli interessi dei consumatori riconoscendo il potere inibitorio delle associazioni dei consumatori (la legittimazione ad agire).

La nuova disciplina ha previsto l'attribuzione alle associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, indipendentemente dalla segnalazione di un cittadino e dunque dall'esigenza di tutelare una singola posizione individuale.

In particolare, l’art. 3 della legge 218/1998 ha introdotto una forma di tutela processuale collettiva degli interessi dei consumatori modellata su quella prevista dall’art. 1469-sexies, basata quindi sulla azione inibitoria.

Sia la disciplina prevista dal codice civile che quella di cui alla successiva legge 281/1998 sono ora pressoché integralmente abrogate a seguito del loro assorbimento all’interno del cd. Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).

Nel Codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, sono infatti confluite tutte le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

 

Nello specifico, mentre il comma 1 dell’articolo in esame dichiara la finalità del provvedimento (istituzione e disciplina della class action in conformità con la normativa nazionale e comunitaria), il comma 2 integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).

 

A tale scopo, nello stesso Codice è introdotto un articolo aggiuntivo (art. 140-bis), composto da 6 commi, che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone, condanni il convenuto ad un risarcimento.

 

Le fasi del procedimento, necessarie ed eventuali, possono essere così riassunte.

 

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale[334], nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale. In particolare, il nuovo articolo 140-bis fa riferimento (commi 1 e 2, primo periodo):

 

1)      in ambito contrattuale, ad illeciti relativi ai rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari)[335];

2)      in ambito extracontrattuale, a pratiche commerciali scorrette o a comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti .

 

Il medesimo comma 2 del nuovo 140 del Codice del consumo, oltre ad individuare le modalità per l’adesione da parte dei singoli consumatori all’azione collettiva, precisa, poi, che l'esercizio dell'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, (comma 2, quinto periodo), mentre il successivo comma 5 precisa che la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del precedente comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.

 

Successivamente alla presentazione della domanda da parte dei citati organismi, il Tribunale competente, ai sensi del successivo comma 3, nel corso della prima udienza, dopo aver sentito le parti e, ove necessario, dopo aver assunto sommarie informazioni, deve pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda presentata, a meno che non intenda differire la pronuncia essendo pendente, sul medesimo oggetto della domanda presentata dalle associazioni, una istruttoria da parte di una Autorità indipendente. Non sussistendo tale ipotesi di differimento, il Tribunale si pronuncia sulla ammissibilità della domanda presentata, adottando, a tal fine, apposita ordinanza, reclamabile davanti alla Corte d'appello che decide in camera di consiglio.

A questo riguardo, il medesimo comma 3 precisa che la domanda deve essere dichiarata inammissibile quando sia manifestatamene inammissibile, quando sussista un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisi l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela:

Viceversa, ove il Tribunale consideri ammissibile la domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio, disponendo che i proponenti l'azione collettiva diano adeguata informazione dei contenuti della azione proposta.

 

Per quanto riguarda i successivi passaggi, il giudice in sede di sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio, individuando, ove possibile, la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. L’impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre  il pagamento della somma, e l’accettazione da parte del consumatore o dall'utente costituisce titolo esecutivo (comma 4).

 

Se l'impresa non formula alcuna proposta entro il termine sopra richiamato, ovvero nel caso in cui tale proposta non sia stata accettata, il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione[336]per la determinazione del quantumdei singoli risarcimenti in favore dei consumatori.

A questo punto, la Camera di conciliazione definisce, con verbale, i modi, i termini e l’entità del risarcimento.

Tale verbale di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Da ciò consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore (comma 6).

 

Il procedimento d’ingiunzione appartiene alla categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati, appunto, dalla sommarietà della cognizione. E’ finalizzato ad ottenere la rapida formazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore, consistente nella ingiunzione di pagamento o consegna che il giudice adito può pronunciare nei casi previsti dall’art. 633 c.p.c.

Se il richiedente è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente (giudice di pace o tribunale in composizione monocratica), infatti, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1.  se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2.  se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3.  se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

In presenza delle condizioni di ammissibilità previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato (art. 641 c.p.c.) ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (o, invece di queste, la somma che il ricorrente è disposto ad accettare) nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (comma 2). Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

La fase (eventuale) di opposizione è poi disciplinata dall’articolo 645, che stabilisce che essa si proponga davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione; in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva (653). Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

 

Il comma 3 dell'articolo 99, concernente l'entrata in vigore del nuovo articolo 140-bis, prevede che le disposizioni contenute in tale norma diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Da ultimo, i successivi commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 99 apportano le seguenti modifiche:

 

§      il comma 3-bis , attraverso una modifica all’articolo 50-bis del codice di procedura civile, include la class action tra le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale;

§      il comma 3-ter sostituisce la rubrica del Titolo II della parte V del codice del Consumo, ora recante “le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia”, con la seguente “accesso alla giustizia”.

 

In relazione all’articolo in esame, si segnala che tale disposizione riproduce in parte il contenuto del disegno di legge A.C. 3838-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati e successivamente trasmesso al Senato.

Si segnala, altresì, che per quanto riguarda l'attuale legislatura, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha da tempo avviato l'esame di una serie di provvedimenti in materia di class action. In particolare, nel corso della seduta del 7 novembre 2007 la II Commissione ha approvato come testo base un nuovo testo del disegno di legge governativo A.C. 1495[337].

 


 

Articolo 99-bis
(Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 99-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conse­guenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»;

 

    b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

 

    c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la conces­sione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

 

    d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

 

    e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;

 

    f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estin­zione».

 

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

 

 

L’articolo 99-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,reca misure per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari previste dagli articoli 7 e 8 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato articolo 7 del d.l. n. 7 del 2007, in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali, prevede al comma 1 che è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.

Secondo il comma 2, le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

Ai sensi del comma 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo il comma 5, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

Ai sensi del comma 6, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

Il comma 7 stabilisce che . In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

 

Il richiamato articolo 8 del d.l. n. 7 del 2007, in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce al comma 1, che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

Secondo il comma 2, nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotazione di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

Secondo il comma 3, è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

Secondo il comma 4, la surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

Ai sensi del comma 4-bis, nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

Secondo il comma 4-ter, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Ai sensi del comma 4-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L’articolo 99-bis in esame dispone innanzitutto, al comma 1, lettera a), modificando il richiamato articolo 7, comma 1, del d.l. 7/2007, che la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del d.lgs. 122/05.

 

Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 reca disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

 

Il comma 1, lettera b), modificando il richiamato articolo 8, comma 3, del d.l. 7/2007, dispone che si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata.

 

Il comma 1, lettera c), aggiungendo un comma 3-bis al richiamato articolo 8, comma 3, del d.l. 7/2007, dispone che la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo, che avviene con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario. Per la concessione del nuovo mutuo non possono essere imposte al cliente spese o commissioni. La concessione, l’istruttoria e gli accertamenti catastali si dovranno svolgere secondo procedure di collaborazione tra le banche volte a ridurre i tempi, gli adempimenti e i costi connessi.

 

Il comma 1, lettera d), modificando l’articolo 8, comma 4, del d.l. 7/2007, dispone che la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

 

Le lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 99-bis in esame intervengono sulla disciplina recata dall’articolo 13, commi 8-sexies e 8-novies, del d.l. n. 7/2007.

 

Il richiamato comma 8-sexies dell’articolo 13 del d.l. n. 7/2007 stabilisce che ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

Il comma 8-septies stabilisce che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.

Il comma 8-octies stabilisce che l'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

Il comma 8-novies stabilisce che l'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

 

Il comma 1, lettera e), modificando il richiamato articolo 13, comma 8-sexies, del d.l. 7/2007, stabilisce che la disciplina da questo posta si applica anche nei casi di contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del richiamato d.lgs. n. 122 del 2005.

 

Il comma 1, lettera f), modificando il richiamato articolo 13, comma 8-novies, del d.l. 7/2007, dispone che l'estinzione dell’ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane.

Il comma 2 dell’articolo 99-bis in esame modifica l’articolo 118, comma 4, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993.

 

Il richiamato articolo 118, riguardante la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, stabilisce al comma 1 che nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

Secondo il comma 2, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Secondo il comma 3, le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

 

Il comma 4 dell’articolo 118 stabilisce che le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente

La modifica apportata dal comma 2 dell’articolo 99-bis in esame stabilisce che riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria.

Rilevano quindi non solo le variazioni adottate dopo le decisioni delle autorità monetarie, ama anche quelle adottate precedentemente.

Ciò al fine di evitare l’elusione della portata della norma da parte delle banche, allorché queste procedessero alla variazione dei tassi prima della decisione – spesso preannunciata – di politica monetaria.


 

Articolo 100
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 100.

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

Art. 100.

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

1. Identico.

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

 

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

 

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

 

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

 

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

 

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

 

2. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

2. Identico.

3. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

3. Identico.

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

 

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

 

4. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

4. Identico.

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

 

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

 

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

 

5. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

5. Identico.

 

5-bis. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifica­zioni:

 

    a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

 

    b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

 

5-ter. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

5-quater. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 5-ter, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

 

5-quinquies. I servizi socio-educativi di cui al comma 5-ter sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

 

 

L’articolo 100, ai commi da 1 a 5, reca alcune modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità.

 

In particolare:

§      si sostituisce interamente l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001, concernente i congedi di maternità fruibili per le adozioni e gli affidamenti, disciplinando sia le adozioni nazionali sia quelle internazionali (comma 1), abrogando contestualmente il successivo articolo 27, inerente al congedo di maternità fruibile in occasione di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 2);

§      si sostituisce interamente l’articolo 31, concernente il congedo di paternità fruibile per le adozioni e gli affidamenti (comma 3);

§      si sostituisce interamente l’articolo 36, recante disposizioni sul congedo parentale fruibile in caso di adozioni e affidamenti, disciplinando anche in questo caso le adozioni nazionali ed internazionali (comma 4), abrogando contestualmente il successivo articolo 37, disciplinante il congedo parentale fruibile nei casi di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 5). 

 

Invece i commi da 5-bis a 5-quinquies, aggiunti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dettano disposizioni in materia di servizi socio-educativi.

Congedo di maternità

Il comma 1 dell’articolo in esame, come accennato in precedenza, provvede a sostituire il testo dell’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, in modo da estendere, in favore delle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato o abbiano ottenuto in affidamento un minore, il congedo di maternità corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. L'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale sia quelli di adozione internazionale.

Il comma 2 dell’articolo in esame, per finalità di coordinamento legislativo, provvede ad abrogare il successivo articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2006.

 

L’attuale articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001 dispone (comma 1) che il congedo di maternità di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) (astensione dal lavoro durante i tre mesi dopo il parto) possa essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Il congedo, inoltre, deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice (comma 2).

Si ricorda, infatti, che, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal settore produttivo di appartenenza, ai sensi del richiamato articolo 16 del D.Lgs. 151 sussiste il divieto di adibire al lavoro le donne:

a)    durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20[338];

b)    ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c)    durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d)    durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Infine, l’articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2001 prevede, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, che il congedo di maternità di cui all’articolo 26, comma 1, in precedenza richiamato, spetti anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età (comma 1). Allo stesso tempo, si riconosce il diritto della lavoratrice, ai fini dell'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, alla fruizione di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Tale congedo non comporta indennità né retribuzione (comma 2). La certificazione della durata del congedo di cui al comma 1 è rimessa, ai sensi del comma 3, all’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Lo stesso ente è altresì tenuto a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso dell’ulteriore congedo di cui al precedente comma 2.

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 26 prevede:

§      che il congedo di maternità spetti, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (nuovo comma 1);

§      che il congedo debba essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice (nuovo comma 2);

§      che, in caso di adozione internazionale (nuovo comma 3), il congedo possa essere fruito:

-       prima dell’ingresso del minore in Italia, nel corso del periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione;

oppure

-       entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo;

§      che la lavoratrice che nel periodo di permanenza all’estero non abbia richiesto o abbia richiesto solo in parte la fruizione del congedo di maternità, possa in alternativa fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità (nuovo comma 4);

§      che l’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione abbia l’obbligo di certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice (nuovo comma 5);

§      che, nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità può essere fruito nei primi 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo comunque di 3 mesi (nuovo comma 6).

 

Pertanto le principali modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente possono essere individuate:

§      nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, nella estensione a 5 mesi (rispetto ai 3 mesi attualmente previsti) del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità. Viene al riguardo precisato dalla norma che il congedo, nel caso di adozione nazionale, deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, mentre nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativa al procedimento di adozione, ma comunque deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;

§      nel caso di adozione nazionale, nella eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità (mentre attualmente è previsto il limite massimo di 6 anni di età);

§      nel caso di affidamento - fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi – nella previsione che il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento (e non più entro 3 mesi come attualmente previsto).

Congedo di paternità

Il comma 3 sostituisce interamente l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, in modo da coordinarne la formulazione con le novelle disposte dal comma 1 relativamente agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto.

 

Il testo vigente del richiamato articolo 31 dispone che il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, in precedenza richiamati, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1). Al contempo, lo stesso articolo (comma 2) riconosce il diritto, alle medesime condizioni, del lavoratore di fruire del congedo non retribuito di cui all'articolo 27, comma 2. Infine (comma 3), al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto al congedo di paternità di cui all’articolo 28. Tale articolo prevede il diritto, per il padre lavoratore, di astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1). Inoltre (comma 2), il padre lavoratore che intenda avvalersi del richiamato diritto ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[339], concernente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Il nuovo testo dell’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, confermando sostanzialmente quanto già previsto dalla disciplina vigente, stabilisce:

§      che il congedo di maternità, così come disciplinato dal nuovo articolo 26, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1);

§      che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore. Anche in questo caso, si prevede che spetta all’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione certificare la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore (comma 2).

 

Si evidenzia tuttavia che, rispetto al testo vigente, viene omesso la previsione secondo cui i congedi in questione spettano anche nei casi di affidamento (non viene infatti richiamato il comma 6 del nuovo articolo 26).

Si consideri inoltre che il nuovo testo dell’articolo 31 non fa alcun riferimento alla fattispecie di cuiall’articolo 28 del D.Lgs. 151 del 2001, che disciplina il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale

I commi 4 e 5 dell’articolo in esame recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, a tal fine provvedendo rispettivamente a sostituire l’articolo 36 e ad abrogare l’articolo 37 del D.Lgs. 151/2001. La nuova disciplina introdotta riguarda sia le adozioni nazionali sia le adozioni internazionali.

 

Il richiamato articolo 36 prevede che il congedo parentale, di cui agli articoli 32-38 dello stesso D.Lgs. 151 del 2001, spetta anche per le adozioni e gli affidamenti (comma 1). Lo stesso articolo eleva altresì il limite di età di 3 anni, relativo all’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1, a 6 anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 2). Infine, il comma 3 dispone che, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il successivo articolo 37 dispone che, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, si applicano le disposizioni del precedente articolo 36. Inoltre, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

Per quanto attiene al congedo parentale, si ricorda che l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001 dispone che per ogni bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo determinate modalità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2. In relazione al limite richiamato, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)    alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)    al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui al successivo comma 2;

c)    qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

 

Il successivo comma 2 prevede l’elevazione del limite complessivo dei congedi parentali dei genitori a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1, inoltre, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni (comma 3).

Infine, il comma 4 dispone che il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, ha previsto che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo (comma 3) dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

 

Il nuovo testo dell’articolo 36 prevede:

§      che il congedo parentale in precedenza richiamato spetta anche in caso di adozione, nazionale ed internazionale, e affidamento (nuovo comma 1);

§      che il congedo parentale possa essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso dello stesso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (nuovo comma 2);

§      che l’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi), è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dallo stesso articolo, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia (nuovo comma 3).

 

Le principali modifiche rispetto alla disciplina vigente possono essere così sintetizzate:

§      si prevede che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (mentre la vigente normativa prevede che il congedo può essere fruito, purché il minore abbia al momento dell’adozione o dell’affidamento un’età non superiore a 12 anni, entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia);

§      si dispone che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 - pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi – spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia a prescindere dall’età del minore (viene quindi eliminata la previsione della normativa vigente in base alla quale tale indennità spetta sino al limite massimo di età di 6 anni del bambino).

 

Si ricorda infine che disposizioni concernenti il D.Lgs. 151 del 2001 sono contenuti anche nel successivo articolo 111, alla cui scheda di lettura si rimanda.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sono stati aggiunti all’articolo 100 i commi da 5-bis a 5-quinquies.

 

Il comma 5-bis ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, la norma, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui), incrementa di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro.

 

Si ricorda che, con i commi 1259 e 1260 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, è stato avviato lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

In particolare, il comma 1259 prevede che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Il piano straordinario di cui sopra è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per le finalità del piano è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con il comma 1260 è stato previsto, altresì, che per le finalità del suddetto piano possa essere utilizzata anche una parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250[340] dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

L’Intesa del 14 giugno 2007, n. 48/CU tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della citata legge n. 296 del 2006, ha destinato una parte delle somme finalizzate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi alla promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni (cosiddette “sezioni primavera o ponte”), per l’anno scolastico 2007/2008, a norma dell'articolo 1, comma 630[341], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, va ricordato che l’Accordo n. 44/CU concluso in pari data tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, al fine di contribuire alla realizzazione della suddetta nuova offerta formativa relativa alle suddette “sezioni primavera”, prevede un sostegno finanziario entro il limite dei seguenti finanziamenti:

-        10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006);

-        9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunzionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003);

-        10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia (articolo 1, comma 1259, legge 23 dicembre 2007, n. 296), finalizzati, in particolare, al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico.

Il decreto ministeriale 2 luglio 2007, concernente la ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, assegna risorse per 50 milioni di euro in relazione alle esigenze dei servizi socio-educativi, di cui 10 milioni destinate all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 630, della citata legge n. 296 del 2006 (“sezioni primavere”).

Infine, l’articolo 45 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[342], haintegrato ifinanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia. In particolare, al comma 1si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro, per l’anno 2007, ad integrazione del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

Il comma 5-ter istituisce un fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

 

Ai sensi del comma 5-quater, la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 5-ter è svolta, nel rispetto della normativa vigente nelle regioni ove sono ubicate le sedi di tali servizi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Con il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stata effettuata una riorganizzazione dell’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, già istituiti con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.P.R. n. 103 del 2007, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Per lo svolgimento delle funzioni del suddetto Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni con qualificati enti di ricerca pubblici o privati. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità. Al Centro sono affidate le seguenti attività:

-        raccogliere le normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

-        realizzare, sulla base delle indicazioni regionali, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale e delle risorse destinate all'infanzia;

-        analizzare le condizioni dell'infanzia;

-        predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e del rapporto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

-        formulare proposte per l’elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

-        promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche;

-        raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il Presidente, il Coordinatore delle attività scientifiche e il Comitato tecnico-scientifico (articolo 4).

L’articolo 6 dello stesso regolamento prevede che il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

 

Il comma 5-quinquies stabilisce che i servizi socio educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al citato articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006.

 

Con riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha delineato i limiti dell’intervento legislativo statale in materia di asili nido. In particolare, con la sentenza n. 320 del 2004, la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro nidi di cui all’articolo 91 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

La Consulta, nel richiamare i principi già affermati con la sentenza n. 370 del 2003 in merito all’inclusione di tali interventi nell’ambito della potestà legislativa concorrente[343], ha ribadito che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».


 

Articolo 101
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 101.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

Art. 101.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

Identico.

    a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interes­sate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

 

    b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

 

    c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'ade­guatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

 

    d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

 

    e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

 

    f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

 

 

 

L’articolo 101, prevede una serie di prescrizioni rivolte agli enti locali al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, implementando qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni.

 

Giova ricordare brevemente che nel corso della XIV legislatura sono stati approvati due interventi di riordino complessivo volti alla liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali.

La “prima” riforma dei servizi pubblici locali è stata attuata dall’art. 35 della L. 448/2001 , legge finanziaria per il 2002, recante un complesso di disposizioni concernenti sia la proprietà e la gestione delle reti, sia l’erogazione dei servizi. In tale ambito appare di particolare rilievo rammentare l’introduzione del principio generale secondo il quale l’erogazione dei servizi di rilevanza industriale avviene in regime di concorrenza e attraverso l’affidamento del servizio.

A differenza dell’esercizio dei servizi pubblici, completamente liberalizzato, gli enti locali mantengono un notevole controllo sulle reti e le altre infrastrutture (in parte attenuato dall’art. 35 che ha introdotto anche in questo campo alcuni elementi di concorrenza), considerato che l’ente locale titolare del servizio rimane proprietario delle reti e degli impianti necessari all’erogazione del servizio.

La “seconda” riforma dei servizi pubblici locali è stata adottata nell’ambito del D.L. 269/2003 , il cosiddetto decreto per la competitività, ed in particolare dall’articolo 14.

Ulteriori modifiche all’art. 113 del testo unico sono state introdotte - poco dopo la conversione del D.L. 269 – dall’art. 4, co. 234, della legge finanziaria per il 2004

Si segnala, infine, che presso l’Assemblea del Senato è incardinato un disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali” (A.S. n.772) nel quale, come si evince dalla relazione di accompagno, “entrano in gioco da protagonisti gli utenti dei servizi pubblici locali, con la obbligatorietà della adozione da parte di ciascun gestore di una carta dei servizi che indichi:

-    modalità di accesso alle informazioni;

-    modalità di reclamo;

-    modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;

-    livelli minimi di ciascun servizio;

-    modalità di ristoro dell’utenza (in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza)”.

L’intento del d.d.l. pendente presso il Senato appare, pertanto, il rafforzamento del diritto di cittadinanza, della qualità dei servizi, l’apertura al confronto con le associazioni dei consumatori e delle imprese, con le quali deve essere concordata la stessa carta. La carta, prosegue la relazione, viene introdotta “non come un vuoto vademecum privo di effetti sul piano pratico, perché dall’osservanza della carta si fa discendere lo stesso perdurare dell’affidamento, insieme alla valutazione della soddisfazione degli utenti alla luce dell’evasione dei reclami presentati dalle rilevazioni mediante sondaggi caratterizzati dalla maggiore obbiettività e compilati sotto la vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.

Più specificamente, l’articolo 3 del suddetto disegno di legge, come modificato dalla I° Commissione Affari Costituzionali del Senato, alla lettera a) del comma 1 prevede che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, approvata dall’Autorità competente e adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili.

 

L’articolo in esame prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a)  il soggetto gestore è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi", redatta e pubblicizzata sulla base di intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dalla quale si possano evincere gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, con particolare riferimento a quelle concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 luglio 1999, n. 286, i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti ad adottare una Carta dei Servizi secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

Si ricorda che in data 27 gennaio 1994, attraverso una Direttiva della Presidenza del Consiglio sono stati recepiti le regole ed i principi di un documento di studio del governo Ciampi, in seguito ulteriormente recepiti in altre leggi (v. art. 2, D.L. n. 165/1995, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 273/1995, articolo successivamente abrogato e sostituito dall'art. 11, D.Lgs. n. 286/1999; L. n. 481/1995 sui poteri delle Autorità di regolazione), che hanno definitivamente sanzionato l'obbligo legislativo di adottare le carte dei servizi.

La c.d. direttiva Ciampi, relativa ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi. Il rispetto di detti principi deve essere assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Nella direttiva viene affermato, per la prima volta, mutuando in gran parte dall'esperienza britannica, il principio in base al quale "le aziende si impegnano nei confronti del cittadino-utente a fornire determinati livelli di servizio ed a garantire precise forme di tutela…" ed "i soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate".

I punti fondamentali della Direttiva possono così sintetizzarsi:

-        enunciazione dei principi fondamentali cui devono attenersi i soggetti che erogano un servizio pubblico;

-        adozione degli standard di qualità e quantità del servizio ed indicazione di eventuali fattori esterni che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard. Tali standard devono essere sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche e devono essere periodicamente aggiornati

-        semplificazione delle procedure relative agli atti concernenti la prestazione di servizio pubblici, con un espresso riferimento alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni

Il citato articolo 2 della legge 273/1995, dalla rubrica "qualità dei servizi pubblici", prevedeva che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri venissero emanati schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con le singole amministrazioni interessate.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il suddetto articolo 2 della legge 273/1995, prevedendo al comma 2 che "le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un ultimo importante aspetto delle carte dei servizi che va ancora segnalato, e del quale al momento non si conoscono risvolti giurisdizionali significativi ha riguardo alla carta dei servizi come strumento di tutela dell'utente. Infatti, tra le esigenze cui si ritiene dovrebbero rispondere le carte dei servizi vi è anche quella di assicurare un sostegno delle aspettative dei cittadini ad una prestazione del servizio pubblico secondo regola d'arte. In questo senso le carte dei servizi potrebbero contribuire a puntualizzare e specificare l'obbligo di prestare il servizio, che non è più quello di erogare una prestazione qualunque, ma una prestazione con caratteristiche oggettivamente stabilite.

 

b)  gli enti locali sono tenuti a consultare le associazioni dei consumatori.

 

In merito a quanto sopra si ricorda che Il cd. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) nella Parte V (artt.136-141), raccoglie le norme in materia di associazioni dei consumatori e di accesso alla tutela giurisdizionale. In tale ambito, oltre alle norme in materia di azioni inibitorie e legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori, particolare rilievo assume l’articolo 141 che, in attuazione di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett d) della legge n.229/2003, reca disposizioni in tema di composizione extragiudiziale delle controversie, prevedendo l’attivazione di tali forme di composizione extragiudiziale allo scopo di deflazionare il carico di contenzioso pendente e di agevolare la rapida soluzione delle liti.

Tra le disposizioni più innovative della legge si ricordano il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (articolo 3) e l’istituzione di un apposito organismo, il "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", presso il MAP, con il compito di svolgere tra l’altro attività consultive e di ricerca (articolo 4).

 

c)  obbligo per il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, di verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge con la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d)  obbligo di approntare un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" con una responsabilità diretta in capo all'ente locale od ambito territoriale ottimale prevedendo la partecipazione delle associazioni dei consumatori come pure  la ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, tanto all'ente locale quanto a gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;

e)  previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute, da parte dei cittadini, a ciascuno dei soggetti partecipanti;

f)   le attività di cui alla lettere b), c) e d) dovranno essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».


 

Articolo 102
(Modifica dell’articolo 1, comma 1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 102.

(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Art. 102.

(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

Identico.

    «c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

 

    c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

 

 

 

L’articolo in esame aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

 

Il Fondo per le politiche per la famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio[344] con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007, dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[345].

Successivamente, il comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le citate risorse attraverso uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:

-        istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

-        iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

-        iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

-        iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[346];

-        valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

-        sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

Il comma 1251 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 296 del 2007 ha previsto, inoltre, che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:

-        finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

-        realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

-        promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Da ultimo, i commi 1252 e 1253 dell’articolo 1della citata legge n. 296 del 2006prevedono, rispettivamente, che il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, per gli interventi previsti ai citati commi 1250 e 1251, è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia e che lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

 

La nuova lettera c-bis) prevede che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia siano utilizzate, tra l’altro, per la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti (parzialmente o totalmente) non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.

Si prevede, altresì, che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, una intesa in sede di Conferenza unificata[347], avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.

La lettera c-ter) stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famigliasiano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), come modificato dalla legge legge 6 febbraio 2006, n. 38[348], è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

A tale fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto ministeriale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

 

Con decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti gli stanziamenti per il 2007 di cui al Fondo delle politiche per la famiglia.

La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede che lo stanziamento del Fondo per le politiche della famiglia ammonta a 280 milioni di euro per il 2008[349].


 

Articolo 103
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 103.

(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

Art. 103.

(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Identico.

 

 

L'articolo 103, istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[350], fosse destinato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 , al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere[351] e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere[352].

Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto 3 agosto 2007 – tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti – tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.

Su questo argomento sono all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputati numerose proposte di legge dirette, in particolare, al potenziamento degli strumenti relativi alla lotta contro la violenza sessuale e al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche attraverso l'individuazione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato in materia di "molestie assillanti" o "molestie insistenti".


 

Articolo 103-bis
(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 103-bis.

(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori).

 

1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto dalla V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento.

 

Il Comitato per il Telefono Azzurro è una O.N.L.U.S iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che coordina sul territorio nazionale volontari impegnati a diffondere una nuova cultura dell’infanzia e a sostenere e far conoscere le attività del Telefono Azzurro.

L'Associazione fonda le proprie premesse scientifiche e le proprie finalità statutarie sull'esperienza maturata dal Telefono Azzurro, che ha creato la prima linea telefonica gratuita in Italia per la prevenzione dell'abuso e la tutela dei minori in difficoltà, facendosi portavoce delle necessità dell’infanzia a livello nazionale e internazionale.

Telefono Azzurro Onlus è anche un osservatorio permanente dell’infanzia in Italia, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con Eurispes.


 

Articolo 104
(Fondo per le non autosufficienze)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 104.

(Fondo per le non autosufficienze).

Art. 104.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

1. Identico.

 

1-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

 

1-ter. L'importo dell'indennità spe­ciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008.

 

1-quater. Alla concessione e all'e­rogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1-ter si applicano le dispo­sizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

1-quinquies. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

 

1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo in esame incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1264, della citata legge n. 296 del 2006 ha previsto, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di uno specifico Fondo per le non autosufficienze, al quale è stata assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 1265 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 ha disposto, inoltre, che gli atti ed i provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sono stati aggiunti i commi da 1-bis a 1-sexies.

Il comma 1-bis abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

Il citato comma 318 stabilisce che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379[353] è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, nel rispetto degli obblighi di  rendicontazione di cui all'articolo 2 della medesima legge.

La legge n. 379 del 1993 ha previsto, infatti, un contributo annuo[354] in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.).

Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi[355] sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 2, l'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del suddetto contributo.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[356], ha concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2007 a favore dell’Unione italiana ciechi.

 

Il comma 1-ter statuisce che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508[357] è fissato in 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

L’articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 prevede che ai ciechi parziali (ossia ai cittadini con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è corrisposta una indennità al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato[358].

A seguito della circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2007[359], l’importo della provvidenza per il 2007 è stato determinato in 167,48 euro per 12 mensilità.

L'indennità speciale non si applica alle altre categorie di minorati civili. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è quindi incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

L’indennità è corrisposta d'ufficio ai beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

E’ previsto, inoltre, l'adeguamento automatico della indennità con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656[360].

Il comma 1-quater prevede che alla concessione e alla erogazione dell’indennità speciale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[361].

 

L’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (comma 1).

La concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili è demandata, invece, alle regioni, che provvedono con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con la legge statale per tutto il territorio nazionale (comma 2).

Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, la legittimazione passiva spetta alle regioni, ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse, ed all'INPS negli altri casi (comma 3).

Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (comma 4)[362].

 

Il comma 1-quinquies stabilisce, inoltre, che restano ferme le disposizioni di cui al richiamato articolo 3 della legge n. 508 del 1988[363], ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è, infine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 1-sexies).


 

Articolo 105
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

Soppresso

 

 

 

 

La Commissione bilancio ha soppresso l’articolo 105, introdotto dal Senato, che prevedeva, nell’ambito dei fondi per i progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale, due quote di riserva da destinare a finalità specifiche.


 

Articolo 105-bis
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 105-bis.

(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).

 

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

 

 

L’articolo in oggetto, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo per mobilità dei disabili, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il Fondo è volto a finanziare la realizzazione di un parco ferroviario destinato al trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da donazioni e liberalità e dai proventi di contratti di sponsorizzazione.

Sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di volontariato operanti sul territorio, le modalità attuative della norma.

 

L’articolo si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di tutela dei passeggeri disabili o a mobilità ridotta. In sede comunitaria, in particolare, va segnalato che il 25 settembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato il progetto comune di regolamento su diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento - che entrerà in vigore nell'autunno 2009 (ossia due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – riguarda – oltre che i requisiti minimi per le informazioni da fornire ai passeggeri prima, durante e dopo il viaggio, le condizioni contrattuali, la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di incidenti, ritardi o soppressioni di treni (compresi i risarcimenti) - le norme di qualità e le condizioni per l'assistenza alle persone a mobilità ridotta.

 

Quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.

Quanto al campo di applicazione del regolamento, a seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviariforniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.

Un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelarei passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario “a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini”. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.

I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, “non si applicano limiti finanziari”.


 

Articolo 105-ter
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 105-ter.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

 

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

 

3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

 

5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.

 

6. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.

 

 

 

L’articolo 105-terin esame, introdotto dalla V Commissione Bilancio, istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, prevedendo che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 2 prevede, con riferimento ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate:

a) per non più di due volte

b) e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

E’ ammesso un diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Il comma 3 prevede che la sospensione non possa essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

Il comma 5 stabilisce i requisiti per conseguire il beneficio della sospensione dei pagamenti.

Nella specie, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.

La dimostrazione di cui sopra deve avvenire nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6.

Il comma 6 prevede appunto che con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo.

Il comma 4 prevede il caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari.

In tali casi, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione dei pagamenti, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, è tenuto a provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

 

In materia vedasi anche la disciplina introdotta dall’articolo 99-bis del presente disegno di legge, recante misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari.


 

Articolo 105-quater
(Bilancio di genere)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 105-quater.

(Bilancio di genere).

 

1. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

 

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 1.

 

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 1 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

 

4. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 1.

 

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione, prevedeuna attività di sperimentazione volta ad introdurre il Bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni che risultano affidate ai singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008[364].

La sperimentazione è prevista, limitatamente all’anno 2008, presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca  (comma 1).

 

Si ricorda che il Bilancio di genere è un criterio di rendicontazione volto a integrare una prospettiva di genere nella lettura dei documenti di programmazione economica che declinano le politiche pubbliche, tenendo conto della differenza di genere in tutte le fasi della programmazione, dalla fissazione degli obiettivi politici e finanziari, al monitoraggio e valutazione di risultato e di impatto delle azioni.

L’integrazione della prospettiva di genere nella programmazione di bilancio pone dunque l’accento sull’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, nel presupposto implicito che esse non siano neutre.

In tal senso il bilancio di genere è comunemente considerato come uno degli strumenti che consentonodi allocare le risorse pubbliche secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna.

 

Costruire un bilancio pubblico da una prospettiva di genere significa, tra l’altro,: determinare come i singoli cittadini beneficino della spesa pubblica e contribuiscano al reddito pubblico, sottolineando le differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati e benchmark qualitativi e quantitativi e valutando il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico.

Si ricorda che il bilancio di genere si colloca nell’ambito del c.d. gender mainstreaming, ossia della strategia per promuovere l’uguaglianza tra i sessi che si è diffusa a livello internazionale a seguito della Quarta Conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite svoltasi a Pechino nel 1995.

In tale consesso emerse infatti il concetto di bilancio di genere e fu sostenuta la necessità promuovere ai vari livelli processi di bilancio trasparenti volti ad integrare la prospettiva di genere nelle attività di programmazione economico-finanziaria.

Anche in ambito comunitario, a seguito della suddetta Conferenza, l’introduzione del bilancio di genere viene considerata come uno degli strumenti principali ai fini della promozione delle pari opportunità. La parità tra donne e uomini è del resto un principio fondamentale del diritto comunitario, essendo stabilita dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali (l’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato dispone inoltre che l’uguaglianza tra donne e uomini deve essere promossa in tutte le attività dell’Unione europea) .

Sulla base di tali presupposti, con una Risoluzione del Parlamento europeo del 2003 (0323), gli Stati membri sono stati invitati a definire i bilanci pubblici secondo una prospettiva di genere. La risoluzione fa propria la definizione di gender budgeting - inteso come applicazione del principio di gender mainstreaming nella procedura di bilancio – assumendo che esso consista nell’adottare una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza tra i sessi. L’atto di indirizzo sottolinea inoltre che il gender budgeting non mira a produrre bilanci separati per le donne bensì ad intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neutrali in termini di genere, dato che hanno un impatto diverso su donne e uomini, sia a livello di entrate che di uscite; in tale ottica il gender budgeting implica che, all'interno dei programmi, delle azioni e delle politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano prese in considerazione allo stesso modo di quelle degli uomini, con l'obiettivo finale di realizzare la parità tra donne e uomini. La politica macroeconomica può infatti contribuire a ridurre o ad ampliare le disparità tra i sessi in termini di risorse economiche, potere, istruzione, formazione e salute. 

Iniziative di gender budgeting vengono già promosse in diversi Paesi dell’UE, a livello sia nazionale che regionale (come in Irlanda, Regno Unito e Spagna) e molte iniziative sono attuate già da tempo in altre parti del mondo (come in Australia, Canada e Sudafrica).

In Italia, alcune amministrazioni locali, quali ad esempio il Comune di Bologna,  hanno già avviato il processo di costruzione del bilancio di genere integrandolo con il bilancio sociale.

 

I criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).

 

Ai sensi del comma 3, ai fini della stesura sperimentale del bilancio di genere il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei suddetti Ministeri, per i quali viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

 

 Entro il 31 marzo 2009, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione (comma 4).


Articolo 105-quinquies
(Statistiche di genere)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 105-quinquies.

(Statistiche di genere).

 

1. È istituito un fondo per l'inse­rimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.

 

2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del pre­sente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazio­nale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordina­mento dell'informazione statistica.

 

3. All'onere derivante dalle dispo­sizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

 

 

L’articolo 105-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce (co. 1) un fondo, con una dotazione di 1 mln. di euro per l’anno 2008 (co. 3), destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, le quali dovranno realizzarsi attraverso una disaggregazione dei dati raccolti nonché grazie all’utilizzo di indicatori “sensibili al genere”.

 

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, potrebbe risultare opportuno precisare meglio la disciplina della costituzione del Fondo e le modalità per l’attribuzione delle risorse stanziate.

 

Il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 322/1989[365], rappresenta il principale strumento di programmazione delle rilevazioni statistiche effettuate dal Sistema statistico nazionale (SISTAN).

In questo quadro, il PSN stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema ed i relativi obiettivi; determinando l’oggetto e l’estensione dell’informazione statistica ufficiale e l’ambito di svolgimento dell’attività dell’ISTAT e dei diversi uffici statistici.

Ai sensi della disposizione citata, il Programma individua le rilevazioni statistiche, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi facenti parte del SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma ha infatti durata triennale e viene aggiornato annualmente.

La predisposizione del Programma spetta all’ISTAT[366] ed è redatto dalla segreteria centrale presso la presidenza dell’ISTAT; viene deliberato[367] dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (su cui v. infra), su proposta del Presidente dell’ISTAT, e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 322/1989[368] e, in applicazione del protocollo d'intesa stipulato nel 1993, della Conferenza permanente Stato-Regioni, integrata, da ultimo, con la componente delle Autonomie locali. In applicazione dell'art. 6-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 322[369] per l’adozione del PSN è sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali[370]. Il Programma è quindi sottoposto alla deliberazione del CIPE e adottato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri[371].

Il più recente Programma statistico nazionale, relativo al triennio 2007-2009, è stato adottato con D.P.C.M. 9 maggio 2007[372].

 

Con riferimento alle rilevazioni statistiche di genere, si osserva che l’ISTAT[373] ha evidenziato come l’utilizzo di una prospettiva di genere in campo statistico si traduca sostanzialmente nel riscontro delle disparità tra uomini e donne esistenti in molti aspetti e molte sfere della società sulla base di differenze collegate al sesso (le differenze biologiche) e, più propriamente, al genere (le differenze sociali e culturali).

Sotto il profilo metodologico, l’ISTAT evidenzia che la raccolta di statistiche di genere non comporta esclusivamente la disaggregazione dei dati relativi agli individui in base al sesso, ma richiede anche una osservazione dei fattori (con particolare riferimento a quelli sociali e culturali) che influenzano i comportamenti di uomini e donne, o che hanno su di loro un impatto differente.

In proposito, si segnala, inoltre, che il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009 evidenzia[374] che “per quanto riguarda il trattamento della variabile sesso nelle rilevazioni e nelle elaborazioni riferite ad individui, su 314 lavori che trattano dati riferiti alle persone, soltanto per 228 saranno diffusi dati separatamente per maschi e femmine”. il PSN precisa, peraltro, che per 278 lavori “la variabile sesso è prevista nel questionario o documento amministrativo, mentre la elaborazione distinta è effettuata in soli 242 casi”, ritenendo comunque auspicabile, ove possibile, che il trattamento e la diffusione vengano effettuati distintamente per genere.

La realizzazione di statistiche di genere è stata proposta, nel corso degli anni, da numerosi progetti di legge.

In particolare, si ricorda che nella XIII legislatura il Governo D’Alema aveva presentato alla Camera un disegno di legge recante norme in materia di “Realizzazione di statistiche di genere” (A.C. 5771). Analoghe proposte di iniziativa parlamentare sono poi state avanzate nel corso della XIV[375] e XV legislatura[376]. Nella presente legislatura anche il C.N.E.L. ha presentato un progetto di legge al riguardo (A.C. 2915 e A.S. 1738), che – all’articolo 1 – reca disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle introdotte dall’articolo in esame.

 

Quanto alla concreta realizzazione dell’inserimento delle statistiche di genere nel PSN, il comma 2 dell’articolo affida all’ISTAT il compito di garantire che tale obiettivo sia attuato dai soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, eventualmente anche attraverso l’adozione di apposite direttive da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

 

L’articolazione del SISTAN è definita dall’art. 2 del D.Lgs. 322/1989, ai sensi del quale di esso fanno parte:

-        l’ISTAT;

-        gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome;

-        gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

-        gli uffici di statistica delle province;

-        gli uffici di statistica dei comuni (singoli o associati) e delle unità sanitarie locali;

-        gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

-        gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici;

-        gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio[377].

 

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), previsto dall’art. 17 del D.Lgs 322/1989, costituisce l’organismo competente ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica che rientrano nel SISTAN. Del Comitato – che dura in carica quattro anni - fanno parte:

-        il Presidente dell'ISTAT (con funzioni di Presidente del Comitato);

-        il Direttore generale dell'ISTAT;

-        10 componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali, 3 dei quali provenienti delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

-        1 rappresentante delle regioni, designato tra i propri membri dalla Conferenza Stato-Regioni;

-        1 rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);

-        1 rappresentante dell'Unioncamere;

-        3 rappresentanti dell'ANCI;

-        2 rappresentanti degli enti pubblici dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

-        2 esperti scelti tra i professori universitari ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

Ad eccezione dei membri di diritto, i componenti sono nominati con DPCM, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati ovvero, per i componenti scelti tra i professori universitari, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Quanto ai suoi compiti, il Comitato, come si è detto, è competente a deliberare il Programma Statistico Nazionale, nonché a determinare in forma unitaria gli indirizzi del SISTAN. A tal fine, può utilizzare due distinti strumenti:

-        nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 322 presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome e posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT può emanare direttive vincolanti;

-        nei confronti degli altri uffici facenti parte del SISTAN può invece adottare atti di indirizzo.

Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi.

 

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, potrebbe valutarsi l’opportunità di fare riferimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 17, co. 6, del D.Lgs. 322/1989, non solo alle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ma anche agli atti di indirizzo da esso emanati.


 



[1]    Legge 28 dicembre 1999, n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.

[2]    Legge 16 marzo 2001, n. 88, Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

[3]    Legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

[4]    Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

[5]    Regolamento del Consiglio CE del 27 giugno 2002, n. 1177, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

[6]    Regolamento (CE) 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, Aiuti alla costruzione navale.

[7]    Legge 9 gennaio 2006, n. 13, Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta.

[8]    V. supra.

[9]    Legge 14 giugno 1989, n. 234, Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

[10]    Con il contratto di locazione della nave a scafo nudo il proprietario è esonerato dall’armamento ed equipaggiamento della nave. Tale contratto si differenzia dal contratto di noleggio con il quale il proprietario si obbliga ad armare ed equipaggiare la nave, a porre la stessa in stato di navigabilità per il compimento del viaggio ed a provvederla dei prescritti documenti.

[11]    Il comma 2 dello stesso articolo 157 del TUIR prevede inoltre che il reddito delle navi, per i giorni in cui le stesse sono state locate a scafo nudo, deve essere determinato in modo analitico.

[12]    D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[13]    Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, recante “Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”. Il Gruppo deve essere costituito da soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti ad almeno due Stati membri differenti, allo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse, attività, esperienze.

[14]    Il regime di trasparenza fiscale, disciplinato dall’articolo 115 del TUIR, è un regime opzionale, in applicazione del quale le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assicurazione, partecipate, in misura non inferiore al 10 per cento né superiore al 50 per cento, da altre analoghe società, imputano il reddito complessivo prodotto direttamente a ciascun socio, proporzionalmente alla partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L’opzione può inoltre essere esercitata dalle società a responsabilità limitata e cooperative con volume di ricavi non superiore a determinati limiti e compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative).

[15]    L’ammortamento è una procedura che consente di ripartire, ai soli fini fiscali, il costo sostenuto per l’acquisto di beni con utilità pluriennale in quote annue.

[16]    Si veda il D.M. 31 dicembre 1988 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27).

[17] A seguito all’approvazione dell’emendamento 61.17 del Governo. Nella nota illustrativa all’emendamento 61.17, viene evidenziato che, in attuazione del Regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577, “Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)”, i servizi di cabotaggio sono stati liberalizzati a partire dal 1° gennaio 1999 e che, dalla medesima data, tali servizi hanno beneficiato di sgravi contributivi la cui ultima proroga scadrà alla fine del 2007. La ulteriore proroga per il 2008 viene motivata dal Governo con la finalità di permettere alle compagnie amatoriali italiane di competere in maniera adeguata, in attesa di una disciplina strutturale di tali agevolazioni. Infine la nota illustrativa pone in rilievo che l’intervento riguarda circa 290 navi sulle quali sono occupati circa 2.100 marittimi.

[18]   “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[19]   Tale comma ha appunto disposto, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge  a favore delle e imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché per lo stesso personale suindicato.

[20] Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l’abilitazione alla categoria di pesca appropriata all’attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l’anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

[21]   Legge 9 gennaio 2006, n. 13, Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta.

[22]   Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

[23]   Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), attuata con dlgs. 17 agosto 1999, n. 298.

[24]   Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, Modifica della decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

[25]   Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, Orientamenti comunitari per lo sviluppo della TEN-T.

[26]    L’autorizzazione è relativa a 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

[27]    Recante “Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)”.

      La tabella C allegata al presente disegno di legge, che indica gli stanziamento autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per il citato D.Lgs. n. 250 del 1997, autorizza stanziamenti per 61,410 milioni di euro.

[28]    Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 11 in esame, sono:

-        l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

-        il regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166";

-        il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167.

[29]    Per trasporto combinato, ai fini del citato articolo 38, comma 5, si intendente il trasporto di merci effettuato per la parte iniziale o terminale su strada e per la restante parte su ferrovia, senza rottura di carico.

[30]    Pubblicato sulla G.U. 20 luglio 2005, n. 167.

[31]    Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 14 in esame, sono:

-        l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

-        gli articolo 14 e 15 del regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166".

[32]    Per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto su strada, mediante carri ferroviari speciali.

[33]    Si segnala che lo stanziamento per l’anno 2008 è stato ridotto dagli originari 20 milioni di euro ai sopra indicati 15 milioni, in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio.

[34]    Il testo approvato dal Senato prevedeva uno stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2009.

[35]    Il testo approvato dal Senato prevedeva uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2008. Tale stanziamento è stato soppresso.

[36]    Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. La direttiva è stata recepita con decreto ministeriale 2 marzo 2006 (supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007, n. 43).

[37]    Cfr. http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/057/002a1/ INTERO.pdf.

[38]   Cfr. www.infrastrutturetrasporti.it/sites/varifiles/DPEF08-12_COMPL_01.pdf (pag. 38).

[39]   Si segnala in proposito che tale formulazione deriva dall’approvazione dell’emendamento 63.26 Conte (seconda formulazione). Il testo trasmesso dal Senato della disposizione prevedeva per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della legge finanziaria 2007 contributi quindicennali di 1 milione di euro decorrenti rispettivamente dall’anno 2008 e 2009.

[40]   Per informazioni sullo stato dell’opera si rinvia alla scheda n. 38 del 3° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2007.

[41]   Tale legge, istitutiva del citato fondo - presso il Ministero dello sviluppo economico - per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ha altresì previsto a decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

[42]    Con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge.

[43]    Come modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge n. 246/2002 e, successivamente, dall’articolo 32, comma 49-bis, del D.L. 24 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003.

[44]    In particolare, la norma stabilisce che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, siano eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, a condizione che l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio.

[45]    Pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255.

[46]    Nel D.P.R. si ricorda che sono stati sottoscritti rispettivamente il 18 ottobre 2003 e il 16 novembre 2004 il «Contratto con la città ospite per i XVI Giochi del Mediterraneo del 2009» tra il Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo (CIJM), la città di Pescara ed il Comitato Nazionale Olimpico Italiano e l’atto costitutivo del «Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009».

[47]    D.L n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003

[48]   In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. 269/2003, è stato emanato, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

[49]    L’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevede l’iscrizione in un elenco speciale degli intermediari finanziari che presentano determinati requisiti, relativi all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, individuati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

[50]   Fanno parte dei compiti spettanti alla gestione separata anche le attività strumentali, connesse e accessorie.

[51]    Pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2005, n. 248.

[52]    Nel D.P.R. si ricorda che è stato siglato, in data 9 maggio 2005, un protocollo di intesa tra il Comune di Roma, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Coni, e il S.I.I.T., Lazio, Abruzzo e Sardegna. Secondo il protocollo i lavori avranno la durata di due anni circa per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, interamente finanziata dal Comune con i fondi per Roma Capitale. Gli interventi consisteranno nella realizzazione di un palazzo dello sport per 8.000 spettatori; un palazzo del nuoto con posti per 4.500 spettatori, un parco attrezzato con campi all'aperto di atletica leggera, calcio, calcetto, basket, un'arena per grandi eventi, servizi complementari, viabilità e parcheggi. Si ricorda, infine, che, in data 11 ottobre 2005, si è tenuta, presso il Dipartimento della protezione civile, una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nella quale è stato definito un percorso amministrativo, finanziario e di gestione relativo alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009».

[53]    Le informazioni raccolte su tale associazione sono tratte dal sito internet http://preview.e-tree.com/ciclismo/associazione.html

[54]    L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[55]    L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[56]    L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[57]    L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[58]    Il Regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il D.M. Economia e finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[59]    Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[60]    U.p.b. 21.1.3 (Organi costituzionali – oneri comuni d parte corrente) Capitolo 1638 (Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali)

[61]    Corretta con Comunicato 18 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243)

[62]    Corretta con Comunicato 7 maggio 2007 (Gazz. Uff. 7 maggio 2007, n. 104)

[63]    Dati tratti dal 3° rapporto predisposto dal Servizio studi della Camera su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” (luglio 2007).

[64]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

[65]   L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[66]   Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[67]   Il finanziamento iniziale del citato programma era pari a 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.972,68). Gli interventi si sono articolati in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996, l’altra è tuttora in corso. Per tale seconda fase la disponibilità finanziaria iniziale ammontava a 10.639.012.121,24 euro, di cui una prima tranche è stata ripartita con la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, per il completamento delle strutture iniziate e per gli interventi volti alla sicurezza. Le risorse sopra indicate sono state successivamente integrate dalla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), che ha stabilito un finanziamento per il programma di potenziamento della radioterapia, pari a 15.493.706,98. Un ulteriore integrazione è stata apportata dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che ha incrementato le suddette risorse di euro 2.065.827.596,36 .

[68]    Cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[69]    Si tratta delle risorse per il progetto “sanità sviluppo economico”.

[70]    Il quadro strategico è stato approvato dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Esso è elaborato in attuazione della politica di coesione comunitaria (articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali).

[71]   Si tratta, in sintesi, di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico (comma 2), di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (comma 5) e di interventi per varie finalità assistenziali (comma 6):

[72]   Si ricorda che il D.Lgs. n. 192/2005 attua la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ed è stato adottato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003). Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/2006, per renderlo maggiormente rispondente alle prescrizioni della direttiva comunitaria cui viene data attuazione.

[73]   Tale comma dispone che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, debano essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

[74]   I livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001.

[75]   Cfr. l'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

[76]   L’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 prevede che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili (comma 1). Le disposizioni in esame si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età (comma 2).

[77]   I capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia afferenti alla medicina penitenziaria sono i seguenti: nel programma 1.1 amministrazione penitenziaria, i capitoli 1600 (stipendi ed altri assegni fissi al personale), 1607 (oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 1608 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 1633 (stipendi ed altri assegni fissi al personale medico e paramedico dell’amministrazione penitenziaria), 1761 (spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto di detenuti); nel programma 1.3 giustizia minorile, i capitoli 2000 (stipendi e altri assegni fissi al personale – profilo psicologo), 2031 (oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 2032 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), 2135 (spese per gli interventi per minori tossicodipendenti, tossico fili, portatori di patologie psichiche).

[78]   Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[79]   L'articolo 5, comma 2, della legge n. 419 del 1998 prevede che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo n. 230 del 1999), il Governo adotti, anche con riferimento all'esito della sperimentazione, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto.

[80]   Cfr. il D.M. 21 aprile 2000.

[81]   D.M. 20 aprile 2000.

[82]   L’articolo 7 della legge n. 59 del 1997 prevede che, ai fini della attuazione dei decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti.

[83]    Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/elenco%20comuni%20alta%20tensione%20abitativa.htm

[84]    http://www.cestim.it/argomenti/01casa/proposta_ance_2004.pdf

[85]   Si tratta dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

[86]    Cfr. www.infrastrutturetrasporti.it/sites/varifiles/DPEF08-12_COMPL_01.pdf (pag. 17), ove si legge che “l’esempio lombardo costituisce punto di riferimento da implementare in altre realtà territoriali ai fini della realizzazione di importanti arterie autostradali”.

[87]    Procedura 2006/4378

[88]    Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, la delibera in questione è stata valutata positivamente dal CIPE agli inizi del mese di giugno 2006; il decreto interministeriale di approvazione dell’atto aggiuntivo concluso sulla base di tale delibera, tuttavia, sarebbe stato firmato da uno solo dei due Ministri competenti e sarebbe attualmente all’esame dell’altro Ministro.

[89]   L’ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia (aggiornate al 31 dicembre 2005) (Doc. CXLVII, n. 5) è stata trasmessa alle Camere il 15 giugno 2007.

      In tale documento viene fornito un quadro riepilogativo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2005 assegnati dallo Stato per la salvaguardia di Venezia (ivi compresi quelli assegnati dal CIPE al “Sistema MO.S.E.” nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001) che ammontano a 8,5 miliardi di euro.

      A tale importo va poi aggiunto il finanziamento di 380 milioni di euro disposto dalla delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006 per la continuazione dei lavori relativi al “progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” a valere sui fondi recati dall’art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

      Lo stanziamento complessivo (escluse le somme autorizzate dal comma in esame) risulta quindi di circa 8,9 miliardi di euro.

      Nella medesima relazione si auspica lo stanziamento di “ulteriori fondi per la legislazione speciale per Venezia” per proseguire “in una visione sistemica e globale dell’opera di salvaguardia”.

[90]    L. 7 agosto 1990, n. 250, recante Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[91]    Deve trattarsi di imprese costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (art. 3, co. 2) ovvero la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali nona venti scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis).

[92]    D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

[93]    L. 6 agosto 1990, n. 223, recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[94]    L. 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

[95]    In particolare, è previsto che le imprese editrici:

-       editino la testata stessa da almeno tre anni;

-       abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

-       abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

-       la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;

-       abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

[96]    Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali).

[97]    Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

[98]    L’attuale disciplina sui requisiti per l’accesso ai contributi ai giornali di partito previsti dal comma 10 dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 è contenuta nell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

      I contributi sono riservati alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – organi o giornali di forze politiche che:

-       abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;

-       abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.

      Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997, come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.

      Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del DL 223/2006, per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

[99]    Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.

[100]  L. 7 agosto 1990, n. 230, recante Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

[101]  Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[102]  Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[103]  Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[104]D.L. 1° ottobre 2007, n. 259, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[105]  Alla legge n. 250 del 1990 è stata data attuazione con il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 “Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni”.

[106]Deve trattarsi di imprese costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (art. 3, co. 2) ovvero la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali nona venti scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis).

[107]Un ulteriore contributo per copia stampata pari a 0,2 euro fino a 30.000 copie di tiratura media è corrisposto alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 3).

[108]  In particolare si tratta di contributi annui di 500 milioni di lire (258,2 migliaia di euro) da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e – per ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera - 300 milioni di lire (155,0 migliaia di euro) dalle 30.000 alle 150.000 copie; 200 milioni di lire (103,3 migliaia di euro) dalle 150.000 alle 250.000 copie e 100 milioni di lire (51,7 migliaia di euro) oltre le 250.000 copie.

[109]  In particolare confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate gli stanziamenti relativi alle leggi sottoelencate:

-          legge n. 64 /1986 relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-          legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, Fondo aree depresse (risorse aggiuntive);

-          legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, Fondo per l'imprenditoria giovanile;

-          legge n. 388/2000, art. 8, Credito di imposta per investimenti;

-          legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta per nuovi assunti.

[110]  Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[111]  Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[112]  Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane. Convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

[113]  Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

[114]  Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[115]  Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

[116]  Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

[117]  Si veda, da ultimo, l'atto del governo n. 146 Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007.

[118]  Previsti dall'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 143/1998.

[119]  Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[120]  Si ricorda che la misura del finanziamento annuo in favore del Centro nazionale ammonta a 2.502.178 euro circa.

[121]  Quest'ultimo stanziamento ammonta a 31.900.000 euro annui (al lordo della riduzione ora disposta).

[122]Legge 9 gennaio 2006, n. 13, Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

[123]Legge 30 novembre 1998, n. 413, Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

[124]Legge 1 agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[125]Legge 22 novembre 2002, n. 265, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[126]Legge 21dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[127]  La delibera concernente l'approvazione degli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1979, n. 234.

[128]  Il CIRA è una società consortile per azioni, oggi a maggioranza pubblica: lo Stato, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, infatti, dal 1998, la maggioranza del capitale sociale , al quale partecipano anche la Regione Campania e le principali Aziende aerospaziali italiane.

[129]  L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[130]  Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

[131]  Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[132]  Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[133]  Il decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (GU 17 agosto 2007, n. 190, S.O.).

[134]  Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[135]  Lo Science Citation Index nasce nei primi anni Sessanta ad opera di Eugene Garfield, che ha visto nel sistema della citazione degli articoli scientifici le basi per la costruzione di una gigantesca rete della conoscenza, creando uno strumento bibliografico in grado di costruire una cartografia delle citazioni facendo uso del "fattore d'impatto", una forma di misura standardizzata introdotta dall'Institute of Scientific Information (ISI) che rende possibile valutare l'impatto di un articolo su successive pubblicazioni.

[136]  L. 7 marzo 1985, n. 76, recante Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.

[137]  D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

[138]  D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[139]  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[140]  A tale disciplina è stata data attuazione con il D.P.C.M. 27 luglio 2007.

[141]  L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, è destinata a finanziare:

-        attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dall’Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza, da istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti, da istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

-        iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (183);

-        rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

      La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 reca uno stanziamento di 335.873.000 di euro per il 2008 relativamente al Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione.

[142]  Riguardo al 2007, l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha fissato la quota di riserva per il 2007 nella misura del 5 per cento.

[143]  Riguardo al 2007, l'articolo 6 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha determinato gli oneri per la costituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione nella misura di 100.000 euro (pari al massimo disponibile).

[144]L. 30 luglio 1990, n. 218, Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

[145]D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

[146]D.Lgs. 17 maggio1999, n. 153, Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461

[147]Informszioni tratte dal sito http://www.acri.it/3_fond/3_fond0050.asp.

[148]Finalità analoghe si rinvengono anche nell’articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, che destina il 50 per cento delle risorse del Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 180 del 1998. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

[149]Sullo stato delle iniziative attuate e dei finanziamenti erogati si veda la relazione della Corte dei conti (allegata alla deliberazione n. 9/2003/G) all’indirizzo http://www.corteconti. it/wfprog/GetURL.exe?ID=7395&type=1.

[150]Per approfondimenti si veda il sito web del “Progetto solare termodinamico” dell’ENEA http://www.enea.it/com/solar/index.html.

[151]Il testo dell’accordo è disponibile all’indirizzo www.governo.it/backoffice/allegati/27337-2846.pdf

[152] All’indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/sdm/amp/amp_menu.asp oppure http://87.241.41.49/index.php?id_sezione=1021.

[153]L’indirizzo del sito web dell’Autorità di bacino del Po è www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home.html.

[154]Come modificato dall'art 2 del D.M. Salute 28 marzo 2003, n. 123.

[155]  Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet: http://www2.minambiente.it/ Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf.

[156]  Sugli orientamenti e le proposte contenuti nella relazione l'Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a seguito dell'approvazione nella seduta del 18 settembre della risoluzione Realacci 6-00021.

[157]G.U. n. 255 del 2 novembre 2007.

[158]GU n. 164 del 16-7-2005

[159]Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet: http://www2.minambiente.it/Sito/ settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf

[160]La base giuridica e finanziaria per l’esecuzione del primo l’Inventario Forestale Nazionale Italiano è stata fornita dalla legge n. 984 del 1977 e dal relativo Piano Agricolo Nazionale.

[161]http://209.85.129.104/search?q=cache:hWZHiUahdGsJ:www.sian.it/inventarioforestale/

      jsp/perche_intro_b.jsp+inventario+nazionale+delle+foreste+di+carbonio+istituzione&hl=it&ct=clnk&cd=10&gl=it

[162]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[163]  Erano comunque esclusi dalla rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi del successivo comma 94, le Forze armate, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni, le Università, il comparto scuola, le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

[164]Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.

[165]Convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.

[166]Tale decreto, recante “Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione”, è stato pubblicato nella G.U. 16 settembre 2004, n. 218.

[167]Un elenco delle numerosissime linee ferrovie dismesse in Italia è consultabile sul sito della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

[168]La lista completa delle associazioni ambientaliste riconosciute è disponibile all’indirizzo internet http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1814.

[169]  Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

[170]  Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

[171]  La fase seconda è costituita dallo studio di efficacia.

[172]  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[173]  Cfr. l’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

[174]  Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[175]  Cfr. l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[176]  In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Si segnala, infine, che il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007. Il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede ulteriori disposizioni in materia di livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato: in particolare, l’articolo 87 stabilisce che per il 2008 tale livello è incrementato di 834 milioni di euro in conseguenza dell’abolizione per lo stesso anno della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (articolo 87) e di 661 milioni di euro in attuazione degli accordi tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego (articolo 149, comma 7).

[177]  Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttive rimesse successivamente ad un Tavolo politico, composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti:

-     richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti;

-     procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate;

-     entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-     effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-     riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

[178]  L’articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di coordinatore), due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

-     certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze (programmazione regionale e mantenimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; piano regionale della prevenzione e aggiornamento del personale sanitario);

-     verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

-     monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza a partire dal monitoraggio già effettuato per gli anni 2001-2002 e sviluppo di una metodologia per l’analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’erogazione degli stessi LEA.

[179]  Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

[180]  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Cfr., al riguardo, l’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[181]  Tale contributo straordinario è iscritto (nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2008) al capitolo 3413 dell'unità previsionale di base 2.1.2.

[182]  Il comma 5 dell’articolo 92 stabilisce che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione

[183]  L’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 266/93, prevede che alle spese di funzionamento dell'Agenzia si faccia fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) (

[184]Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[185]Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge  23 ottobre 1992, n. 421.

[186]  Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare. A tal fine, sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. Il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione. Per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia. La scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, o ancora lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori.

[187]  Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

[188]L’attività della commissione è disciplinata dall’’articolo 165 del testo unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale prevede che il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

[189]Si ricorda che la legge n. 210 del 1992  assegna un indennizzo, oltre che ai danneggiati da vaccinazioni, anche:

-     ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

-     a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali ;

-     alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

-     alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

      Cfr, tra l’altro, il D.M. 6 ottobre 2006 (Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229).

[190]Il citato indennizzo è di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Per l’anno 2007, gli importi annuali ammontano a: 46.749,58 per la prima categoria; 45.914,93 per la seconda; 45.086,07 per la terza; 44.253,42 per la quarta; 36.182,27 per la quinta; 35.486,73 per la sesta; 27.834,12 per la settima; 27.277,69 per l’ottava.

[191]  L’articolo 1, commi 7 e 8 del DL n. 341/2003 ha sospeso il potere di disporre l’aumento per l’anno 2003 e ha prorogato il potere al 2004.

[192]  Cfr. l’articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che prevede un limite massimo di 1.900 milioni di euro.

[193]  Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

[194]  Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana e riordinamento dell'Associazione.

[195]  Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[196]Legge 23 ottobre 1961, n. 1165, Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

[197]Leggi 13 agosto 1980, n. 454, Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

[198]Cfr. legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), art. 3, comma 81.

[199]  Le risorse complessive da attribuire agli enti locali ammontano ad almeno il 75 per cento dei fondi assegnati annualmente alla regione con decreto del Ministro della salute.

[200]  Con il D.M. 28 marzo 2003 sono stati determinati i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle suddette disponibilità. In particolare, i criteri per la ripartizione di tali risorse sono fissati nel seguente modo:

a)   per ogni animale d'affezione vagante nel territorio o mantenuto rinchiuso nel canile sanitario o nel canile rifugio sarà corrisposta alla regione, cui compete la segnalazione del dato complessivo, una quota in euro corrispondente alla ripartizione del fondo di finanziamento diviso per il numero complessivo nazionale degli animali d'affezione vaganti nel territorio o mantenuti all'interno dei canili sanitari o canili rifugio;

b)   ai fini della ripartizione di cui al punto a) una quota in euro corrisponde ad un cane o a tre gatti.

      Con il decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 sono stati determinati, poi, i criteri per la ripartizione delle risorse previste dalla legge 29 dicembre 2003, n. 376  per la realizzazione di strutture ed impianti per la lotta al randagismo. Si ricorda, infatti, che la citata legge n. 376 del 2003 (allegato A, punto n. 42) ha stanziato per tali interventi 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a valere sul capitolo 7330 dello stato di previsione del Ministero della salute. Il citato decreto ministeriale del 2005 ha stabilito che i finanziamenti sono erogati come contributo a copertura parziale, fino al massimo del 75 per cento, delle spese relative a progetti finalizzati alla realizzazione di strutture di rifugio per i cani randagi, di strutture per la sterilizzazione di cani e gatti e centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani.

      Il citato decreto ha previsto, altresì, che i contributi in conto capitale erogati possono cumularsi con quelli finanziati dalle regioni, comunque non superando l'importo totale del progetto. Il finanziamento per tali obiettivi può essere richiesto dagli enti e dalle associazioni di seguito elencate: comuni, associazioni di comuni, comunità montane, province e regioni, università e istituti di ricerca, associazioni ed enti che perseguono finalità di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

[201]  Tali obiettivi, conseguenti alla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000 e miranti in ultima analisi a dimezzare la povertà entro il 2015, sono otto e precisamente: eliminare l’estrema povertà e la fame; garantire la formazione scolastica di base; promuovere la parità fra i sessi e l’empowerment femminile; ridurre la mortalità infanitle; migliorare la salute delle madri; combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie; garantire un ambiente sostenibile; sviluppare una partnership mondiale per lo sviluppo.

[202]  Com’è noto, la tassa, proposta dall’economista statunitense James Tobin, mirava a colpire, in misura moderata, tutte le transazioni sui mercati valutari al fine di stabilizzarli e al contempo ricavare delle entrate da destinare alla riduzione della povertà estrema.

[203]  Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

[204]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2007, n. 117, S.O.

[205]La delibera del CIPE 28 settembre 2007, n. 97, riguardante il Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione quota di parte corrente - assegna agli istituti zooprofilattici sperimentali 205.000.000 di euro, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2007.

[206]Convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

[207]L'onere finanziario previsto dalla legge è pari a 51,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001.

[208]  Le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, che possono essere totali o parziali, riguardano, in particolare: le esenzioni per reddito (legge n. 537 del 1997 e successive modificazioni), le esenzioni per patologia (ossia per le malattie croniche o invalidanti oppure per malattie rare, che danno diritto all'esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DD.MM. del Ministero della sanità 329/99  e 279/01)), le esenzioni per invalidità, le esenzioni relative alla diagnosi precoce di alcuni tumori e le esenzioni per le donne in stato di gravidanza.

[209]  Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[210]  Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

[211]  L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'".

[212]  "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

[213]  L’articolo 4 del citato decreto 12 settembre 2006 rinvia al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe).

[214]  Le risorse derivanti dai versamenti sono riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed impiegate dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici secondo la disciplina di cui alla stessa lettera d) del comma 409.

[215]  La lettera d) del comma 409 è stata interamente novellata dall'art. 1, comma 825, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[216]Cfr. l’art. 57 della legge n. 289 del 2002 e l’art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005. Con il D.M. 20 febbraio 2007 è stata approvata la classificazione dei dispositivi medici, elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[217]Con D.M. 11 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 novembre 2007, n. 264) sono stati determinati taluni prezzi da assumere come base d'asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale.

[218]In applicazione della disposizione in commento è stato emanato il decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24), che reca i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006..

[219]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[220]  D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

[221]  D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

[222]  L. 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

[223]Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

[224]L.R. 3 novembre 2000, n. 20, recante Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

[225]D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (articolo 101, co. 2, lett. a).

[226]Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

[227]A tal fine, i piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari, tra i quali la norma menziona i sistemi turistici locali.

[228]Si ricorda che la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO è stata costituita dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto 27 novembre 2003, con lo specifico obiettivo di fornire ai siti italiani, iscritti nella lista del patrimonio mondiale, orientamenti e consulenze per la predisposizione dei citati piani di gestione.

[229]  Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DL 72/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2004, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2007, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici.

[230]  Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[231]  Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

[232]  Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L’art. 11, co.3, lett. d), della L. n. 468/’78 prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (Tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria stessa.

[233]  Legge 28 dicembre 2001, n.448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[234]  Legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[235]  In particolare si richiede che tali enti:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

[236]  Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

[237]  Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[238]  La legge Legge 1° dicembre 1997, n. 420  ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali. A questo fine è stata istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,  la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, con il compito valutare annualmente le richieste di contributi e procedere, previo parere parlamentare, all’assegnazione di fondi disponibili (a decorrere dall’anno 2000, 6,7milioni di euro annui).

[239]Si ricorda che la lista dei siti italiani UNESCO è consultabile all’indirizzo internet www.sitiunesco.it/index.phtml?id=4.

[240]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286

[241]L. 16 ottobre 2003, n. 291  Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

[242]D.L. 22 marzo 2004, n. 72  Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

[243]Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,

[244]  La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352

[245]D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

[246]Tale incremento era stato disposto per 2005 ed il 2006 dall’art.3, comma 2, del DL 7/2005.

[247]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286

[248]D.L. 1° ottobre 2007, n. 259, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[249]  D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[250]  D.M. 26-6-2000 n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[251]  D.P.R. 8-3-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[252]  Il regolamento ha provveduto a definire la quota nazionale obbligatoria di ciascuna disciplina, fissandola nell’85 per cento dell’attuale monte ore annuale; le istituzioni scolastiche hanno avuto  pertanto la possibilità di gestire autonomamente il restante 15 per cento prevedendo la conferma del curriculum attuale; l’introduzione di nuove discipline; la realizzazione di compensazioni tra discipline diverse.

[253]  Relativo alla formazione delle classi.

[254]  Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

[255]  Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[256]  Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

[257]  I commi 605-620 della medesima legge hanno previsto interventi di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e quantificato i risparmi da esse derivanti. Le misure previste dai commi citati interessano:

•     il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

•     le assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605, lettera c));

•     il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605, lettere d) ed e));

•     gli orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettera f));

•     le graduatorie e la valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c) e 607),

•     la mobilità e la riconversione professionale e del personale docente (commi 608-609);

•     l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e il contestuale riordino degli enti di servizio del Ministero della pubblica istruzione (commi 610-615);

•     i revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

•     la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c) ultimi periodi; commi 618-619).

[258]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, il ddl di conversione, già approvato dal Senato è attualmente all’esame della Camera (AC 3194).

[259]  Sono così definite-invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.

[260]  Secondo dati ministeriali i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 sono 174.586, con un personale docente di sostegno di circa 90mila unità.

[261]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[262]  A tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

[263]  In precedenza il D.M. 24 luglio 1998,oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art.40, comma 3, della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.

[264]  Con DPR 12 settembre 2007, ai sensi dell’art.39 della legge 449/1997, il Ministro della Pubblica istruzione è stato autorizzato alle assunzioni sopra citate.

[265]  Il comma fa riferimento all’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma richiamato prevede che, a seguito di un’autorizzazione di legge, con decreto ministeriale o interministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità ad esso sottordinate. Tali regolamenti (art.17, comma 4 ) sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[266]  Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

[267]  Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[268]  D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[269]  Il D.lgs. in commento prevede inoltre che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione siano individuate le classi dei corsi di laurea sopracitati  e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri si proceda alla programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione dei decreti sopra richiamati

[270]  Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari)

[271]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (cosiddetta “Bassanini 2”).

[272]  D.P.R. 20-4-1994 n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[273]  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[274]  Settembre 2007

[275]  D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[276]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[277]il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.) è il provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale destinataria del provvedimento stesso. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l’insegnamento nelle scuole statali. Attualmente, a seguito dell’approvazione dell’art.1 bis del DL 250/2005, convertito con modif. dalla legge 27/2006; le diverse tipologie di scuole non statali previste dal citato TU dell’istruzione (scuole parificate, riconosciute ecc.) sono ricondotte alle due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e  scuole non paritarie.

[278]Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[279]Si tratta dei licei«Alessandro Manzoni» di Milano; «Grazia Deledda» di Genova; «Marcelline» di Milano; «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre; «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

[280]Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[281]Ai sensi della legge le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale a condizione che:

·       adottino un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;

·       accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

·       abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, organi interni improntati alla partecipazione democratica, insegnanti forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento e assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

·       si sottopongano alle valutazioni operate dal sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali.

[282]  Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[283]  D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53..

[284]  Decreto-legge 7 settembre 2007, n.147 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari convertito , con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n176.

[285]  Legge 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

[286]  Legge 11-1-2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[287]  Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[288]  Lo stesso decreto ha altresì disposto 10 milioni di euro a favore del Fondo per l’edilizia universitaria e 10 milioni da destinare alle borse di studio post-lauream. Tutti i finanziamenti citati riguardano l’esercizio finanziario 2007.

[289]  D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni con legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[290]  I criteri per la ripartizione tra le università della dotazione assegnata sono stabiliti nel D.M. 9 ottobre 2007 (prot. n. 486/2007/2007).

[291]  Per le università sono previsti a questo scopo 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009.

[292]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[293]  L. 4 giugno 2004, n. 143, recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. In particolare, si cfr. l’articolo 5 del decreto legge.

[294]  Sul punto, si cfr. Ministero dell’economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, Roma, 31 luglio 2007, p. 5 ss.

[295]  L. 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[296]  D.M. 30 aprile 1999 n. 224, recante Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

[297]  D.L. 2 luglio 2007 n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[298]L. 23 dicembre 2000 n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[299]D.M. 18 novembre 2005, recante Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

[300]Appartengono alla categoria delle Scuole superiori ad ordinamento speciale: la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa; l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia; la Scuola superiore ISUFI di Lecce; la Scuola superiore di Catania, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e la Scuola Superiore dell’Università di Siena.

[301]Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il suo funzionamento è stato disciplinato con D.M. 4 aprile 2000, n. 178, e la sua attuale costituzione è stata disposta con D.M. 14 maggio 2004, n. 101. Peraltro, si ricorda che il Comitato è destinato alla soppressione dal momento dell’entrata in vigore del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita con istituita ai sensi dell'art. 2, comma 138, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

[302]Una previsione di tenore simile a quella era contenuta nell’art. 20 del D.M. 21 giugno 1999, recante la programmazione del sistema universitario nel triennio 1998-2000.

[303]Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

[304]Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

[305]Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2,del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009.

[306]Assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari.

[307]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005.

[308]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2006.

[309]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.

[310]D.M. 8 maggio 2007, prot. n. 246/2007, Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.

[311]D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

[312]L. 18 marzo 1958, n. 311, recante Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

[313]D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[314]L. 28 dicembre 1995, n. 549, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[315]D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[316]Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

[317]L. 7 agosto 1990, n. 239, recante Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.

[318]L. 4 novembre 2005, n. 230, recante Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[319]Convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2007.

[320]  Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[321]  Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

[322]  Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[323]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[324]  Il 24 luglio 2007 si è svolto presso il Ministero della solidarietà sociale il primo incontro del Tavolo interministeriale sulla responsabilità sociale delle imprese, convocato dal Ministro della solidarietà sociale con lo scopo di sviluppare il programma nazionale per la responsabilità sociale d’impresa e di preparare una Conferenza nazionale multi-stakeholder che si terrà a fine anno.

[325]  Pubblicato nel S.O. della G.U. n. 178 del 1996;

[326]  Pubblicato nella G.U. n. 249 del 1999. Tale D.M. è stato successivamente rettificato dal D.M. 25 luglio 2001 (pubblicato nella G.U. n. 261 del 2001).

[327]  L’articolato e la relazione illustrativa sono disponibili all’indirizzo internet seguente: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00116491&offset=426&length=13858&parse=no.

[328]  Tale estensione è stata operata dall’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).

[329]  La relazione conclusiva del gruppo di lavoro “bonifiche ambientali” è consultabile all’indirizzo internet www.lomb.cgil.it/ambsalsic/conferenza-amianto2004bonifiche-ambientali.htm.

[330]      http://www2.minambiente.it/Sito/ai/2006/05/primopiano.htm.

[331]  I risultati della mappatura effettuata dalla Regione Emilia-Romagna sono consultabili all’indirizzo web http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2006n4/RicchiAR4_06.pdf.

[332]  Cfr. Emendamento 99.272 del relatore.

[333]  Rientrano in tale tipologia: contratti bancari, contratti assicurativi, contratti di somministrazione (elettricità, acqua, telefono,gas...), contratti di prestazione d'opera (conferimento d'incarico a un mediatore, trattamenti terapeutici..), contratti per l'acquisto di beni (acquisto di auto, arredi, vendite a domicilio di libri…) contratti per la fornitura di servizi (iscrizione a corsi, deposito e custodia di beni...).

[334]  Ovvero quelle individuare ai sensi dell'articolo 139 del Codice del consumo (D.Lgs n. 206 del 2005). Tali associazioni devono essere iscritte nell’apposito elenco, aggiornato annualmente, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 140-bis  con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo

[335]  L’art. 1342 c.c. stabilisce che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. In virtù del richiamo al secondo comma dell'art. 1349, per tali contratti non hanno in ogni caso effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

[336]  Tali Camere di conciliazione sono composte in modo paritario dai difensori delle parti delle parti e sono presiedute da un avvocato-conciliatore indicato dal giudice ed iscritto all’albo degli avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori.

[337]  Tale testo è allegato al resoconto della seduta della Commissione giustizia del 7 novembre 2007.

[338]  L’articolo 20, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ha previsto la facoltà, da parte delle lavoratrici, di astenersi dal lavoro a decorrere del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, dietro parere medico che attesti che tale decisione non arrechi pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante.

[339]  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

[340]Il comma 1250 ha previsto uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 1252 ha stabilito, inoltre, che il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi previsti. Con il decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti i suddetti stanziamenti previsti nel Fondo delle politiche per la famiglia.

[341]Concernente l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

[342]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[343]La Corte ha ricondotto tali iniziative negli ambiti dell'istruzione (sia pure con riferimento alla fase pre-scolare del bambino) e, per alcuni profili, della tutela del lavoro.

[344]  Si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (cfr. l’articoli 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) ha assegnato alla Presidenza del Consiglio la competenza in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite all’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per lo svolgimento di tali funzioni, è stata assegnata una specifica delega al Ministro delle politiche per la famiglia.

[345]  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[346]  L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

[347]  L’Intesa è prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in base al quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[348]  Recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

[349]  Tale importo sembrerebbe includere anche le risorse (100 milioni di euro) destinate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2007.

[350]  Fondo previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[351]  Nelle note di commento alla finanziaria per il 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere si prefigura come un organismo avente il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.

[352]  Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.

[353]Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[354]Il contributo annuo previsto dalla legge n. 379 del 1993, inizialmente pari a circa euro 1.300.000, è stato incrementato a euro 2.300.000, a decorrere dal 2006, ai sensi del comma 10 dell'art. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

[355]L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (ONLUS) è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'ente ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società, perseguendo l'unità della categoria. Lo statuto dell’ente, approvato con il D.P.R. 26 settembre 1972, n. 708, specifica, all’articolo 3, che l’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. In particolare:

§       favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

§       promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

§       promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

§       promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;

§       attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;

§       opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

§       promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;

§       favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

[356]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[357]Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[358]La misura dell'indennità è stata ridefinita con diversi interventi legislativi successivi: in proposito, v. l'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 131, nonché il comma 6 dell'articolo 39 e il comma 4 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[359]La circolare in esame è stata adottata sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 novembre 2006, che fissa l’aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2007.

[360]Quest’ultima norma prescrive che, in fase di prima applicazione dell’adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione dell’adeguamento automatico, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

[361]Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[362]L’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) stabilisce, altresì, specifiche norme per i procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 nei casi in cui sia legittimata la regione. In tali ipotesi, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, la regione può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle ASL ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

[363]Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[364]Si ricorda che la riclassificazionedel bilancio per il 2008 in Missioni e Programmi  - attuata in via amministrativa senza incidere sulla legislazione vigente - è diretta a dare specifica evidenza ai criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e alle loro modalità di utilizzo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire. In coerenza con gli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha infatti proceduto, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite. Con la nuova classificazione delle voci di bilancio  si passa pertanto da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le 34 Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa.

      Le Missioni rappresentano in particolare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Essa non corrispondono peraltro alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi ministeri che partecipano a più di una missione istituzionale e che vi sono missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni (per un approfondimento in ordine alla riforma si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007). Per quanto concerne la valutazione dei risultati delle missioni e dei programmi previsti dalla nuova classificazione del Bilancio si vedano anche le disposizioni introdotte dall’articolo 144-bis del disegno di legge in esame.

[365]  D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

[366]Art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs 322/1989.

[367]Art. 17, co. 6, D.Lgs. 322/1989.

[368]Tale Commissione è composta di 9 membri, nominati con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 dei quali scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del SISTAN, e 3 tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche. Recentemente, essa è stata confermata dall’art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[369]Introdotto dall’art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 281, Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

[370]Al riguardo si segnala che il d.d.l. cd. Nicolais, approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la I Commissione dell’altro ramo del Parlamento (A.S. 1859) all’art. 4 prevede che il Garante debba esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

[371]L’art. 13, co. 3, del D.Lgs 322/1989 prevedeva che il PSN fosse adottato con D.P.R. ma, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della L. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) esso viene emanato nella forma di D.P.C.M. Tale norma ha infatti stabilito in via generale che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della legge 13/1991, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della medesima legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente.

[372]Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007.

[373]V. il documento “Le statistiche di genere” del 7 marzo 2007, pubblicato nel sito istituzionale www.istat.it.

[374]Capitolo 2 - Lineamenti generali del Programma Statistico Nazionale – 2.5 Caratteristiche della produzione programmata.

[375]V. in particolare l’A.C. 1573 e l’A.C. 5376.

[376]V. in particolare l’A.C. 226, l’A.C. 402  e l’A.C. 1461.

[377]  Tra questi, si ricordano, l'ufficio di statistica dell'Unioncamere, delle Poste italiane s.p.a., l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.