Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256-A Schede di lettura (articoli 106-151) Tomo IV
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 7
Data: 11/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008
A.C. 3256-A

Schede di lettura

(articoli 106-151)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/7

 

11 dicembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede sulle procedure di contenzioso in sede comunitaria sono state redatte a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0018s4.doc

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura (articoli 106-151)

§      Articolo 106 (Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)...... 3

§      Articolo 107 (Gestioni previdenziali)............................................................... 8

§      Articolo 107-bis (Anticipazioni tra gestioni previdenziali)............................. 11

§      Articolo 108 (Trasferimenti all’INPS)............................................................ 15

§      Articolo 109 (Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)........................................................................... 17

§      Articolo 110 (Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).............................................................................................................. 20

§      Articolo 111 (Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).......... 23

§      Articolo 112 (Definizione di contenziosi con l’INPS)..................................... 27

§      Articolo 113, commi 1-5 (Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)................................................................... 30

§      Articolo 113, comma 5-bis (Contributo per l’acquisto di Personal Computer)34

§      Articolo 114 (Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)............................................................................. 41

§      Articolo 115 (Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)........................................................................................... 49

§      Articolo 116 (Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)52

§      Articolo 117 (Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)............................................................................. 64

§      Articolo 118 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)................................................ 68

§      Articolo 119 (Politiche migratorie nazionali e comunitarie).......................... 71

§      Articolo 120 (Fondo per le aree sottoutilizzate)............................................ 74

§      Articolo 120, comma 1-bis (Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)......... 83

§      Articolo 121, commi 1-10 (Incentivi all’occupazione - credito di imposta)... 86

§      Articolo 121, commi 10-bis-10-quinquies (Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)     94

§      Articolo 121, comma 10-sexies (Stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana)  104

§      Articolo 122, commi 1-3 (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)107

§      Articolo 122, comma 4 (Contributo scuola Jean Monnet)......................... 116

§      Articolo 123, commi 1-2 (Contributo compensativo)................................. 118

§      Articolo 123, comma 2-bis (Misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)................ 121

§      Articolo 124 (Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)............. 123

§      Articolo 125 (Promozione dello sport)........................................................ 130

§      Articolo 126 (Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)134

§      Articolo 126-bis (Potenziamento del Sistema pubblico di connettività)..... 143

§      Articolo 127 (Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)    155

§      Articolo 128 (Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)........................................................................ 157

§      Articolo 129 (Contenimento dei costi della giustizia militare)..................... 169

§      Articolo 130 (Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico).................................................................................................. 178

§      Articolo 131 (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)   181

§      Articolo 132 (Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa)189

§      Articolo 133 (Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)............... 198

§      Articolo 134 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali). 203

§      Articolo 134-bis (Liquidazione della CONI Servizi spa)............................. 215

§      Articolo 135 (Riduzione del costo degli immobili  in uso alle Amministrazioni statali)     217

§      Articolo 136 (Otto per mille e cinque per mille).......................................... 221

§      Articolo 137 (Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)......... 229

§      Articolo 138 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).............................................................. 237

§      Articolo 138-bis (Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)248

§      Articolo 139 (Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)................... 251

§      Articolo 140 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)254

§      Articolo 141, commi 1-2 (Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese)................................................... 258

§      Articolo 141, comma 2-bis (Completamento degli interventi della programmazione negoziata)  262

§      Articolo 142 (Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)   265

§      Articolo 143 (Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)...................... 271

§      Articolo 144 (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti)277

§      Articolo 144-bis (Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)... 322

§      Articolo 144-ter (Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007)........................................................................................................... 339

§      Articolo 145 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)......................................................................................... 342

§      Articolo 146 (Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).................................................................... 359

§      Articolo 147 (Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).............. 403

§      Articolo 148 (Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)405

§      Articolo 149 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco). 414

§      Articolo 150, comma 1 (Fondi speciali e tabelle)....................................... 431

§      Articolo 150, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)  441

§      Articolo 150, comma 3 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)........ 445

§      Articolo 150, comma 4 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa).. 450

§      Articolo 150, commi 5-6 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa).... 451

§      Articolo 150, comma 7 (Eccedenze di spesa)........................................... 456

§      Articolo 150, comma 7-bis (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)    465

§      Articolo 150, comma 7-ter (Fondo per le aree sottoutilizzate)................... 468

§      Articolo 150, comma 7-quater (Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)   469

§      Articolo 150, comma 7-quinquies (Assegnazione in favore del CNEL).... 471

§      Articolo 151, comma 1 (Copertura finanziaria).......................................... 472

§      Articolo 151, comma 2 (Coordinamento della finanza pubblica)............... 476

§      Articolo 151, comma 3 (Clausola di compatibilità con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale)477

§      Articolo 151, comma 4 (Entrata in vigore)................................................. 478

 

 

 


Schede di lettura
(articoli 106-151)


 

Articolo 106
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 106.

(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

Art. 106.

(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettua­re investimenti immobiliari, esclusiva­mente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effet­tuare investimenti immobiliari, esclusiva­mente in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell'opera.

2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il proce-dimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

 

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrut-ture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

3. Identico.

4. Con decreto del Ministro dell'eco-nomia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.

4. Identico.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

5. Identico.

 

 

L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

 

In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dal l’anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, e comunque nel limite complessivo del 7% de fondi disponibili.

 

Si ricorda che il testo approvato dal Senato prevedeva che gli enti previdenziali potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.

 

Con una disposizione introdotta dalla V Commissione Bilancio, si dispone altresì la salvaguardia delle delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali, considerate esecutive e costituenti obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell’opera.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, possano essere investite nella forma ed entro il limite di cui al precedente comma 1.

La modifica introdotta al comma in esame consiste nella previsione secondo cui sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554[1] (riguardante il processo verbale di consegna), e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone la non applicabilità delle disposizioni concernenti gli investimenti degli enti previdenziali in precedenza richiamate agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle città metropolitane. In particolare, si prevede che tali infrastrutture possano essere realizzate secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 438, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il primo periodo del comma 438 dispone che l’obbligo per gli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498[2], di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.

 

Il comma 3 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104[3] e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 dell’articolo in esame, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119[4], né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.

 

Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 104/1996 prevede l’obbligo, per gli enti di previdenza, di realizzare investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse (comma 1).

In particolare, gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio (comma 2). In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione e delle società di intermediazione disciplinate dallo stesso D.Lgs. 104 del 1996.

Tenuto conto che l'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti (comma 3), gli enti previdenziali possono destinare una percentuale, non superiore al 15%, dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione, da destinare a finalità di pubblico interesse, con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, con una redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale.

 

Il primo comma dell’articolo 40 della richiamata L. 119 del 1981 dispone il divieto, per determinati enti che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a 516.456,90 euro, di mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, salvo particolari eccezioni.

Il successivo ottavo comma prevede, inoltre, la possibilità, tramite decreto del Ministro del tesoro (attualmente: Ministro dell’economia e delle finanze) di variare la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possano tenere presso di sé. Con lo stesso decreto possono altresì essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità in eccedenza rispetto al limite individuato dal precedente primo comma.

 

Il comma 4 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

 

Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da norme precedenti a quelle in esame con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.


 

Articolo 107
(Gestioni previdenziali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 107.

(Gestioni previdenziali).

Art. 107.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

Identico.

    a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

 

    b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

 

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

 

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni relative alle gestioni previdenziali.

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[5], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88 del 1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2008 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 17.066,81 milioni di euro (per l’anno 2007 l’importo dovuto era infatti pari a 16.650,39 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.217,28 milioni di euro (nel 2007 l’importo dovuto era infatti pari a 4.114,39 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

§      910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;

§       2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§       59,39 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§


 

Articolo 107-bis
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 107-bis.

(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

 

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'ema­nazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momen­taneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazio­nale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

 

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni, di 250 milioni e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusiva­mente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

 

3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

 

L’articolo 107-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali.

In particolare, il comma 1, al fine di fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cd. “Gestione credito”) presso l’INPDAP, conseguenti alla disciplina di cui D.M. 7 marzo 2007, n. 45[6](emanatoin attuazionedell’articolo 1, comma 347, della L. 266 del 2005) -che ha disposto l’iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP - e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.

 

Si ricorda che la legge 266/2005 ha previsto all'articolo 1, comma 347 che, con lo stesso decreto ministeriale previsto all’articolo 13-bis, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80[7], siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche per i pensionati (già dipendenti pubblici) che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dello stesso Istituto - pure ai fini della l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996[8] -, nonché per i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP[9].

 

In attuazione di tale previsione legislativa è stato emanato il regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45 che, nella formulazione originaria, all’articolo 2 prevedeva un meccanismo di iscrizione basato sul silenzio-assenso dei soggetti interessati dalla disciplina (cioè, come detto, i pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti in servizio o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP), in base al quale i medesimi soggetti erano iscritti automaticamente alla gestione credito INPDAP se non comunicavano espressamente all’INPDAP la volontà contraria entro il 31 ottobre 2007.

Invece, a seguito delle modifiche introdotte al D.M. 45/2007 dall’art. 3-bis D.L. 159 del 2007 (sostituendo all’articolo 2 del medesimo D.M. i commi 1 e 2), sono state modificate le modalità di iscrizione alla Gestione credito dei dipendenti in servizio e dei pensionati interessati dalla norma, facendosi venir meno il meccanismo di silenzio-assenso precedentemente previsto. In particolare l’articolo 2 del D.M. 45/2007, così come modificato dal D.L. 159 del 2007, dispone (comma 1) che i pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione. Inoltre, si prevede (comma 2) che per i dipendenti in servizio e i pensionati che aderiscono alla gestione credito INPDAP, l’iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (cioè a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame).

Si prevede inoltre che contribuzione è posta a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile (comma 3).

Il successivo articolo 3 dello stesso regolamento dispone che, per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione valida ai fini contributivi, mentre ai pensionati si applica un’aliquota pari allo 0,15% dell’importo lordo della pensione; sono tuttavia esentati dal contributo in questione i titolari di pensione non superiore a 600 euro lorde mensili (tale ultimo importo viene adeguato dall'INPDAP in base alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Infine si dispone che la contribuzione è effettuata mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, istituisce presso l'INPDAP la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l’emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 1998[10], il quale prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a)       all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b)       alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c)       all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d)       al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e)       all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f)         ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

 

Ai sensi del successivo comma 2, le richiamate anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010. Per gli anni successivi l’INPDAP dovrà esercitare l’attività relativa alla suddetta Gestione ispirandosi a criteri di equilibrio finanziario.

Per consentire il ricorso alle anticipazioni in questione, a decorrere dal 2008 viene abrogato il comma 3 dell’articolo 23 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

 

Tale norma dispone che gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’INPDAP, ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

 

Il comma 4, quindi, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP, e al fine di permettere la corretta applicazione dell’articolo 35 della L. 448 del 1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS e all’INPDAP), sopprime il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335 del 1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.


 

Articolo 108
(Trasferimenti all’INPS)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 108.

(Trasferimenti all'INPS).

Art. 108.

(Trasferimenti all'INPS).

1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

Identico.

    a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

 

    b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

 

 

 

L’articolo in esame provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2006 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§      per un importo complessivo di 107,83 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2006, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b).


 

Articolo 109
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 109.

(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

Art. 109.

(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

1. Identico.

 

1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

 

 

L’articolo in esame, al comma 1,prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L'articolo 74 della L. 388 del 2000detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[11], sia su quello della contribuzione dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[12].

In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici,in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

-       dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998[13];

-       da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria. Si consideri che nella tabella C della legge finanziaria per il 2008, all’UPB 18.1.3 (cap. 2156) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è previsto per la finalità in questione lo stanziamento di 133,376 milioni di euro per il 2008, 135,951 milioni di euro per il 2009 ed il 2010.

 

Da ultimo, l’articolo 1, comma 767, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha previsto la possibilità di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato articolo 74, comma 1, della L. 388 del 2000, limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio[14], dispone che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al finanziamento del fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola (Fondo “Espero”), annualmente determinate secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della L. 388 del 2000 (cioè tramite gli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria), già iscritta, per il 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Viene inoltre precisato che la quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.


 

Articolo 110
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 110.

(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

Art. 110.

(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Identico.

 

 

L’articolo in esame reca una norma di interpretazione autentica concernente il calcolo dell'eventuale quota in forma di capitale della pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”), gestito dall'INPS.

 

Si ricorda che con il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, si è provveduto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cd. “legge Dini”) - in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”).

Più specificamente, l’articolo 2 del D.Lgs. 164 del 1997 ha disposto i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, in attuazione della parte della disciplina di delega (articolo 2, comma 22, lettera b)) della L. 335 del 1995) che ha previsto la revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi dettati dalla medesima L. 335 all’articolo 1, commi 6-16. A tal fine l'articolo in questione individua la normativa pensionistica applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo in oggetto a seconda dell'anzianità dell'iscrizione stessa.

In particolare, il comma 1 specifica - conformemente al comma 13 del citato articolo 1 della L. 335/1995 - che per i lavoratori iscritti al Fondo speciale in oggetto, aventi un’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente secondo il sistema retributivo, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della citata L. 335/1995 che aumenta i periodi temporali di riferimento sui quali computare la retribuzione pensionabile per i lavoratori con la predetta anzianità contributiva.

Successivamente, nell’ambito del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quater ha recato modifiche alla normativa inerente al Fondo volo.

In particolare, le modifiche principali introdotte dal citato articolo 1-quater concernono:

a)    il tetto di pensione (comma 1). Il citato comma infatti prevede che, in attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella L. 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti iscritti al Fondo in precedenza richiamato, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. 164 del 1997, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l’80% della retribuzione pensionabile individuale determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Precedentemente a tale modifica la misura della pensione non poteva superare il limite massimo di retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nell'anno solare precedente a quello di decorrenza della pensione dai dipendenti di pari qualifica dell'interessato in servizio nell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa ridotta del 10% dal 1° luglio 1997 e del 20% dal 1° gennaio 2000. La pensione, inoltre, non poteva essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'interessato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b)    l’inclusione dell’intera indennità di volo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, al fine di eliminare il contenzioso in atto (comma 2). Al riguardo, il comma in esame stabilisce, fornendo un’interpretazione autentica, che l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, si tiene conto dell’intero importo dell’indennità di volo;

c)    l’abolizione della facoltà di capitalizzare, per l’iscritto al Fondo volo che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità una quota della pensione a decorrere dal 1°gennaio 2005, attraverso l’abrogazione dell’articolo 34 della L. 13 luglio 1965, n. 859 (comma 3).

 

In particolare, l’articolo in esame, confermando le modalità applicative già finora seguite dall’INPS, prevede l’applicabilità, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione, spettante agli iscritti al Fondo volo antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della L. 31 ottobre 1988, n 480[15], dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo stesso. Tali coefficienti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

L’articolo 11, comma 2, della L. 480/1988 ha stabilito che agli iscritti al Fondo volo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima L. 480/1988 non trova applicazione l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859. Tale ultimo articolo, abrogato dall’articolo 1-quater del richiamato D.L. 249 del 2004, disponeva che l’iscritto in possesso dei requisiti previsti dalla stessa L. 480/1988 per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, avesse la facoltà di chiedere la corresponsione, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, del valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'I.N.P.S..

 

Si ricorda, infine, che il disegno di legge A.S. 1903, recante norme per l’attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, all’articolo 1, comma 17, dispone una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.


 

Articolo 111
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 111.

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

Art. 111.

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

 

 

 

L’articolo 111 fornisce alcune interpretazioni autentiche in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti e di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti o categorie assimilate.

Trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti

Il comma 1 fornisce un’interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[16], concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del congedo di maternità e del congedo parentale.

 

Il richiamato articolo 25 dispone che per i periodi di congedo di maternità non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Inoltre, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Gli oneri derivanti dalla precedente disposizioni sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi, i richiamati oneri sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto.

 

Il successivo articolo 35 dispone che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo[17] sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede la copertura da contribuzione figurativa anche per i periodi di congedo parentale, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, con attribuzione, come valore retributivo per tale periodo, del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della L. 1338 del 1962 ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

In particolare:

§       per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa;

§       per i soggetti iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni, con le specifiche modalità di cui all'articolo 13 della L. 1338 del 1962, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa

 

Il comma 1, primo periodo, stabilisce che le disposizioni di cui ai richiamati articoli 25 e 35 si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 151 del 2001. Il secondo periodo contiene una clausola di salvaguardia, la quale prevede la tutela dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni inerenti ai congedi di maternità e parentali sono contenute nell’articolo 100, alla cui scheda si rimanda.

Perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della L. 15 aprile 1985, n. 140[18], in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

 

Il richiamato articolo 6 prevede iI diritto, per i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336[19], esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, di beneficiare, a domanda, di una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di 15, 49 euro (comma 1).

Tale maggiorazione, sempre a domanda degli interessati, trova inoltre applicazione ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della L. 336/1970, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 (comma 2).

Ai sensi del comma 3, la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

 

Il comma in esame dispone che il richiamato comma 3 dell’articolo 6 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento di pensione viene perequata a decorrere dal momento della concessione della maggiorazione stessa agli aventi diritto.

Si evidenzia che in tal modo si provvede a confermare le modalità di applicazione della norma finora seguite dall’INPS.


 

Articolo 112
(Definizione di contenziosi con l’INPS)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 112.

(Definizione di contenziosi con l'INPS).

Art. 112.

(Definizione di contenziosi con l'INPS).

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Identico.

 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

 

 

L’articolo 112, al comma 1, reca disposizioni inerenti i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326[20], in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

 

Con il comma 1 del richiamato articolo 44 si è fornita un’interpretazione autentica (con valenza quindi retroattiva) della disciplina degli sgravi contributivi nel settore agricolovigente fino al 31 dicembre 1999. In particolare, si dispone la non cumulabilità tra i benefici contributivi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo, di cui all’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986, e dell’articolo 1, comma 6, del D.L. 536 del 1987, concernente le riduzioni percentuali dei contributi dovuti in particolari zone svantaggiate, con quelli di cui all’articolo 9, comma 6 della L. 67 del 1988, concernente la riduzione capitaria dei contributi dovuti per dipendente[21].

Sulla questione del cumulo di detti benefici, come evidenziato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si è determinato nel tempo un notevole contenzioso che vede coinvolte aziende agricole ubicate in zone montane o svantaggiate.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14227 del 27 ottobre 2000 (che ha appunto affermato la compatibilità tra il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’articolo 1 del D.L. 536 del 1987 con l’ulteriore e diverso beneficio contemplato dall’articolo 9 della L. 67 del 1988, stabilendo che qualora un’azienda presenti entrambi i requisiti previsti possa godere di entrambi i richiamati benefici), aveva determinato una pluralità di richieste di rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione da parte delle aziende.

La relazione tecnica al provvedimento aveva quantificato, in particolare, in 1.080.222.000,00 euro l’onere dei rimborsi dovuti dall’INPS al netto degli interessi legali (di cui 314.816.000.000 euro per le aziende del Nord e 765.406.000,00 euro per le aziende ex Cassa del Mezzogiorno).

 

Il comma in esame autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla richiamata norma interpretativa, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni. Il versamento può essere effettuato mediante rate annuali, in numero non superiore a 20, con corresponsione degli interessi legali.

Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già effettuato il pagamento all’INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale, pari al 40% delle somme versate all’INPS, maggiorato degli interessi legali corrispondenti al periodo compreso tra il momento del pagamento e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che la disciplina di cui al comma 1 si applica, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.


 

Articolo 113, commi 1-5
(Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 113.

(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

Art. 113.

(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

2. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

2. Identico.

3. La disposizione di cui al comma 2 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Identico.

4. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

4. Identico.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. Identico.

 

 

L’articolo in esame, al comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili", concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007.

La dotazione del Fondo è pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria di uno specifico provvedimento legislativo, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e relativo all'attuazione del suddetto Protocollo (disegno di legge A.S. 1903, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato in seconda lettura).

 

Si evidenzia che nel testo del comma in esame approvato dal Senato (corrispondente al ddl originario) si prevedeva invece uno stanziamento di 1.548 milioni di euro per il 2008. In seguito ad una modifica introdotta dalla V Commissione Bilancio della Camera, si è ridotto tale stanziamento a 1.264 milioni di euro, cioè ad un importo corrispondente a quello previsto nell’articolo 1, comma 92, del citato A.S. 1903 ai fini della copertura finanziaria del medesimo provvedimento.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 92, del citato A.S. 1903, recante la clausola di copertura finanziaria del medesimo disegno di legge, dispone che i maggiori oneri derivanti dal medesimo ddl – quantificati in 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, 1.520 milioni di euro per l’anno 2009 e 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 - siano coperti a valere sulle risorse stanziate nel Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, previsto dal disegno di legge finanziaria per il 2008, con corrispondente riduzione delle risorse ivi appostate. L’efficacia delle disposizioni del disegno di legge viene quindi subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del suddetto Fondo della legge finanziaria per il 2008.

 

Il comma 2 prevede in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata, l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Viene previsto inoltre che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845[22], istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale.

 

Il comma 4 dispone che, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione su menzionato, per le finalità di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40[23], viene destinata la spesa di 13 milioni (è da intendersi: “di euro”) per il 2008.

 

Si ricorda che la menzionata L. 40 del 1987, e successive modificazioni, prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

 

Infine, il comma 5 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla su menzionata L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione di cui al su citato articolo 25 della L. 845 del 1978.


 

Articolo 113, comma 5-bis
(Contributo per l’acquisto di Personal Computer)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 113.

(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

Art. 113.

(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

 

5-bis. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'eser­cizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

 

 

Il comma in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni in materia di contributi per l’acquisto di personal computer, novellando l’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il richiamato comma 298 della legge finanziaria 2007 ha previsto l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica effettuato dai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto. Ai fini del riconoscimento del contributo, le spese, debitamente documentate, devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Le modalità limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento, sono state definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno del 2007.

 

Il comma in esame, aggiungendo un periodo al comma 298 della legge finanziaria per il 2007, prevede l’erogazione dei contributi in questione, utilizzando le risorse del richiamato Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’articolo 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.


 

Articolo 113-bis
(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 113-bis.

(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto).

 

1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equi­pollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle presta­zioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007».

 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla sempli­ficazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

 

 

L’articolo 113-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, reca disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 1 prevede la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.

 

Il trattamento fiscale del T.F.R. è disciplinato dagli artt. 17, 19 e del TUIR. In via generale l’articolo 17 dispone che il T.F.R. al pari delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetto a tassazione separata. Tale reddito, infatti, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si forma in più periodi di imposta precedenti e pertanto la sua imputazione al reddito del periodo d’imposta in cui viene percepito avrebbe determinato un trattamento deteriore per il contribuente.

L’articolo 19 disciplina la determinazione della base imponibile. Occorre a tal fine distinguere fra le quote maturare prima del 2001, per le quali all’ammontare netto del TFR (la quota spettante al lavoratore al netto di eventuali contributi a suo carico) occorre sottrarre una detrazione pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio effettivo- Per le quote maturate dal 2001, la base imponibile è data dal quo importo al netto delle rivalutazioni già aggettate all’imposta sostitutiva dell’11 per cento, prevista dal D.Lgs. n. 47 del 2000.

Per determinare l’imposta dovuta, occorre poi calcolare l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento (pari al reddito imponibile diviso per il numero degli anni di servizio e moltiplicato per 12). L’aliquota media così determinata deve essere alle basi imponibili relative al TFR maturato prima e dopo il 2001.

La liquidazione definitiva dell’imposta viene però effettuata dall’amministrazione finanziaria che procede al ricalcolo dell’imposta applicando l’aliquota media dei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto. La riliquidazione della maggiore o della minore imposta dovuta deve essere effettuata dall’amministrazione entro il 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta. (Cfr. lett. a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 40 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, converti cin legge dalla l. n. 248 de 2006).

 

La disposizione in commento non precisa i criteri cui dovrà attenersi l’intervento di riduzione della pressione fiscale, ma si limita a fissare un tetto in termini di oneri per la finanza pubblica conseguenti tale riduzione.

 

Al riguardo si osserva che, poiché l’attuazione della norma dovrà necessariamente incidere sulle vigenti disposizioni tributarie contenute in fonti di rango primario e che la disposizione in oggetto non detta alcun criterio per l’attuazione della disposizione, il rinvio ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia non appare coerente con il sistema delle fonti dell’ordinamento.

 

Il comma 2 estendealle quote di TFRmaturate entro il 31 dicembre 2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari la disciplina fiscale transitoria dettata dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005 relativamente alle quote ed alle prestazioni relative a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementare alla data del 31 dicembre 2006.

 

Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma delle forme pensionistiche complementari), è stato riordinato il sistema della previdenza complementare, anche con riferimento al trattamento fiscale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2008: pertanto, fino a tale data il trattamento fiscale della previdenza complementare continuerà ad essere disciplinato dalla normativa previgente.

 

I principali aspetti di carattere tributario sui quali è intervenuto il citato D.Lgs. n. 252 del 2005 sono:

-        modifica dei limiti alla deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari.

-        modifica delle modalità di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

-        conferma dell’applicazione di un’imposta sostitutiva, nella misura dell’11 per cento, ai redditi conseguiti dai fondi pensione.

 

Il citato comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. N. 252/2205 reca la disciplina fiscale transitoria, prevedendo in particolare che, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (1° gennaio 2007), le nuove disposizioni relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni maturate, in favore dei menzionati soggetti, sino al 31 dicembre 2006 sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il quale prevede in particolare che la riliquidazione dell’imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti. La previsione dell’inapplicabilità del secondo periodo dell’articolo 20, comma 1, del TUIR comporta pertanto che diviene definitiva la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale, effettuata secondo l’aliquota determinata con riferimento all’anno nel quale è maturato il diritto alla percezione della suddetta prestazione.

 

Il comma 2prevede inoltre che le somme versate concorrano ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito e disponendone l’applicabilità per i conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

In sostanza, la disposizione sembrerebbe voler considerare le somme versate come quote di TFR dopo il 31 dicembre 2006, purché maturate entro tale data, alla stessa stregua di quelle già versate entro la medesima data allo stesso titolo, concorrendo quindi (per quanto riguarda la posizione individuale) a formare i montanti delle prestazioni accumulate fino al termine del 2006.

I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

 

Al riguardo, si segnala come il testo non individui il termine entro il quale tale provvedimento dovrebbe essere emanato.

 

Il comma 3 istituisce una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale.


 

Articolo 114
(Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 114.

(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

Art. 114.

(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. Identico.

2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».

2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

 

 

 

    a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

 

 

    a) identica;

    b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    b) identica.

 

 

L’articolo in esame, al comma 1, attribuisce a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro per l’anno 2008, quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Tale onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione.

 

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia[24]), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.

In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo, infine, dispone che il Ministero del lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede un ulteriore finanziamento, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

Il testo approvato dal Senato prevedeva invece che il richiamato finanziamento fosse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008.

 

In sostanza, novellando l'articolo 118, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), si prevede che anche per il 2008 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[25], una quota fino a 80 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144/1999;

-        per il 2001 dal citato articolo 118, comma 16 della L. 388/2000;

-        per il 2003, per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 - tramite novella del medesimo articolo 118, comma 16 della L. 388/2000 – rispettivamente dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004, dall’articolo 39-sexies del decreto legge n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dall’articolo 1, comma 1188, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione della legge n. 30 del 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:

a)  il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)  il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c)  il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.

La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.

 

Infine, il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, incrementa di 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il testo approvato dal Senato prevedeva invece che il richiamato incremento fosse pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

 

Tale incremento è volto, oltre a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, a rendere possibile il completamento dei processi di stabilizzazione previsti dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della stessa legge.

 

Il menzionato comma 519 reca disposizioni, per l’anno 2007, relative alla stabilizzazione presso le pubbliche amministrazioni del personale precario in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

All’onere derivante dalla disposizione in esame si provvede “mediante riduzione” (rectius: mediante corrispondente riduzione”):

§      per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), relativa alle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati, pari a 300 milioni di euro per ciascuno dei due anni suddetti (lettera a));

L’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della legge finanziaria 2007, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, è volto a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

Più in dettaglio si dispone:

-        che i datori di lavoro che intendono procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (comma 1202);

-        che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. in rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo si prevede che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c. e che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente (comma 1203);

-        che le parti possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con rapporti di co.co.co. (comma 1204);

-             che la validità degli atti di conciliazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co., per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto (comma 1205);

-        che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approva gli accordi stipulati con riferimento alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD (comma 1206);

-             che gli atti di conciliazione producono gli effetti degli artt. 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso e che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi. Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto (comma 1207);

-        che possono avvalersi della procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e procedurali di cui ai commi 1205 e 1206 (comma 1208);

-        che è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame (comma 1209);

-        che i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei co.co.co. debbano avere una durata non inferiore a 24 mesi (comma 1210).

§      a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione (lettera b)).

L’ISFOL è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto (DPCM 19 marzo 2003), l’ente ha visto allargato lo spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.

Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Nelle materie di competenza l'ISFOL:

-        svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

-        fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza unificata;

-        può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;

-        promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca;

-        può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;

-        realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

-        svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca;

-        svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la dotazione finanziaria è costituita da (art. 12 dello Statuto):

-        un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale previsto dall'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

-        b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

-        c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;

-        d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

Successivamente, l’articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1999, n. 419[26], ha stabilito che l’ISFOL è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204[27], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Inoltre, l’articolo 28 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto un’autorizzazione di spesa, per il 2006, pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente.


 

Articolo 115
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 115.

(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

Art. 115.

(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

1. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

Identico.

    a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

 

    b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

 

 

 

L’articolo in esameinterviene sulle risorse stanziate per il potenziamento del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro dall'art. 1, comma 571, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), disponendo, limitatamente all’anno 2008, un utilizzo parzialmente diverso delle medesime risorse.

 

Il comma 571 richiamato ha disposto il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con 60 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento, previsto ai fini del potenziamento del l'attività ispettiva propria di questo nucleo, consta di tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri[28].

Il comma 572autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il comma 573 stabilisce infine che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 

Con l’articolo in esame si dispone quindi che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità (presupponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e integrale al 1° gennaio 2008), mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma. In particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804, dove all’articolo 2 venivano assegnati i militari dell'Arma nei servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955[29], ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997[30], emanato in attuazione dell’art. 9-bis, comma 14, del D.L. 510 del 1996[31] - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.


 

Articolo 116
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 116.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

Art. 116.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammor­tizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura al- meno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

1. Identico.

2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

2. Identico.

3. In attesa della riforma degli ammor­tizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

3. Identico.

4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

4. Identico.

5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

5. Identico.

 

6. Al fine di consentire il reinse­rimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'am­bito dei quali prevedere anche in favore dei partecipanti l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito, anche sotto forma di assegno formativo. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

 

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimen­tazione di cui al comma 6 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla program­mazione regionale del Fondo sociale europeo.

 

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 6.

 

10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

 

 

L’articolo in esamereca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Con tali disposizioni:

§      si rinnova, anche per l’anno 2008, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti (commi 1 e 2);

§      si prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2008, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori di imprese ordinariamente escluse dall’ambito di applicazione di tali ammortizzatori sociali (comma 3);

§      si prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (comma 4);

§      si proroga a tutto il 2008, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (comma 5);

§      si dispongono misure volte a favorire il reinserimento lavorativo e contestualmente strumenti per il sostegno del reddito per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (commi da 6 a 10).

 

Più in particolare, il comma 1, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e nell’articolo 1, comma 410, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e nell’articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa concedere - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;

§      tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

 

Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006.

Pertanto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2007.

Il comma 2 precisa che l’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga, viene ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga dei menzionati trattamenti - viene stanziato un importo complessivo di spesapari a 460 milioni di euro, di cui 20 milioni in favore del settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[32].

 

Il successivo comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Si ricorda che già con decreto ministeriale 31 maggio 2004, n. 34158 si era provveduto, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003[33], a prorogare la CIGS e il trattamento di mobilità, relativamente all’anno 2004, per le imprese sopra citate “per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali”.

Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 2005 n. 36663 si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Si ricorda che tale articolo[34], riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 su citato, ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze possa - anche in deroga alla normativa ordinaria -, entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi; i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Inoltre si prevedeva la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della citata L. 350 del 2003. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.

Con l’articolo 8, comma 3-ter del decreto legge n. 203/2005[35], si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2006, mentre da ultimo con l’articolo 1, comma 1156, lettera c) della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2007.

 

 

Il comma 4 prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga per ulteriori 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

Si osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno formulare in maniera più corretta la disposizione, precisando che le proroghe si riferiscono al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale. A tal fine, nel testo le parole “proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività” andrebbero sostituite con le seguenti “proroghe a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività”.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, prevede che ordinariamente la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

In seguito l’articolo 1, comma 1 del D.L. 249 del 2004 ha previsto, in determinati casi, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. Presupposto della proroga sono:

-       la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-       la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-       l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

 

 

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2007[36] al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998[37].

Si consideri che il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

 

Si ricorda, con riferimento alla fattispecie in esame, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla L. 223 del 1991 sono i seguenti :

a)    ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (cfr. infra);

b)    ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

 

Si consideri, al riguardo, che il comma 773 della legge finanziaria 2007 ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[38].

Lo stesso comma prevede espressamente che la rideterminazione si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente in misura pari a quella degli apprendisti, come è il caso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità[39].

 

Il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione .

 

Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 23 mesi per i rapporti a termine trasformati nel corso del loro svolgimento in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 

I commi da 6 a 10 sono stati aggiunti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio.

Il comma 6, con la finalità di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), “che non siano assicurati presso forme di previdenza obbligatoria”, prevede l’attivazione, in via sperimentale per il 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei quali prevedere anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica anche sotto forma di assegno formativo.

Si osserva, sul piano formale, che nel testo sarebbe opportuno sostituire le parole “che non siano assicurati presso forme di previdenza obbligatoria” con le seguenti “che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria”.

 

La norma prevede, inoltre, che tale prestazione possa erogarsi anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l’impiego. In ogni caso, l’erogazione della prestazione in oggetto deve essere vincolata all’effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

 

L'articolo 2, commi 26-33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cd. “legge Dini”), ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stata istituita presso l’INPS una apposita Gestione separata, cui sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori di seguito indicati, con conseguente obbligo di versamento contributivo[40]:

§      professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti specifiche figure:

-       amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-       membri di commissione e collegi;

-       soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-       amministratori di condominio;

§      venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[41];

§      lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità di fruizione della suddetta prestazione, le categorie di lavoratori beneficiari oltre che la durata e l’importo della medesima prestazione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008, utilizzando, per 20 milioni di euro, le risorse finanziarie relative alla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (FSE).

 

Il comma 8 impegna il Governo a presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, “una intesa” (rectius: “una proposta di intesa”) volta a disporre l’estensione della sperimentazione della misura di cui al comma 6, nonché le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del FSE.

 

Il comma 9 invece impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme dell’articolo in esame, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 6.

 

Infine, il comma 10 provvede alla copertura finanziaria “del presente articolo” (rectius: “dei commi da 6 a 8”), tramite l’utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell’ambito dei Programmi operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.


 

Articolo 117
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 117.

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

Art. 117.

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Identico.

 

 

La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”: cfr. infra), beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[42].

 

Strumento finalizzato principalmente ad evitare o limitare i licenziamenti attraverso una riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori di una determinata impresa (contratti di solidarietà “difensivi”), tale istituto può, inoltre, utilizzare la riduzione dell'orario di lavoro anche per incrementare l'occupazione (contratti di solidarietà “espansivi”), anche se di fatto tale fattispecie non è stata praticamente quasi mai utilizzata.

La tipologia dei contratti di solidarietà a cui si riferisce l’articolo in esame è, come detto, quella dei contratti di solidarietà “difensivi”.

Come accennato, l’eccedenza di personale derivante dalla crisi aziendale si può affrontare attraverso la stipulazione di contratti di solidarietà difensivi, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro.

La retribuzione persa in seguito a tale riduzione di orario è compensata, in parte, da una specifica prestazione previdenziale. In particolare, in relazione alla riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[43].

Il contratto di solidarietà difensivo è compatibile con la CIG, e sotto particolari condizioni, anche con la CIGS[44]precludendo altresì al datore di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo, ma non al licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863[45], e dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n, 48[46], tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere sia provvisoria sia stabile. Il contratto di solidarietà difensivo è ritenuto congruo[47], infine, qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parte e parametrata su base settimanale risulti tale da far parificare il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto con il numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti. In ogni caso, si ammette una variazione percentuale inferiore o superiore al 30%.

 

Per quanto attiene ai contratti di solidarietà espansivi, l’articolo 2 del richiamato D.L. 726 del 1984 definisce invece come tale un accordo collettivo aziendale stipulato da datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.

Tali assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima nel caso in cui sia inferiore.

Il datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà espansivi può ottenere, alternativamente, le seguenti agevolazioni:

§      contributi pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:

-        15% per i primi 12 mesi;

-        10% dal 13° al 24° mese;

-        5% dal 25° al 36° mese;

contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa corrispondente a quella per gli apprendisti[48] con riferimento ai soli lavoratori neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Giova ricordare che le agevolazioni sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.

 

La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2008 interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane[49] (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS)[50].

 

In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148/1993 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato - entro il termine del 31 dicembre 1995[51] - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.

Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà stipulato inizialmente sempre entro il 31 dicembre 1995 (termine poi prorogato con successive disposizioni e, da ultimo, fino al 2006 dal citato D.L. 68/2006), percepiscano - a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva - una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

 

Riguardo all'applicazione della proroga, l’articolo in esame autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236).


 

Articolo 118
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 118.

(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 118.

(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

1. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.

Identico.

2. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008».

 

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in esame sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007[52], per l’attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai nn. 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

 

La citata L. 123 del 2007, in primo luogo, all’articolo 1, reca la delega, per il Governo, ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

Ai fini dell’esercizio della delega il disegno di legge prevede una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, la lettera p), prevede la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso:

-        la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale anche attraverso il sistema della bilateralità (lettera p), n. 1);

-        il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali del medesimo Istituto. Deve essere garantita la semplicità delle procedure relative a tali finanziamenti (lettera p), n. 2);

-        la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico ed universitario e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria (lettera p), n. 3).

La lettera in esame precisa inoltre che le attività di cui ai su indicati numeri 1) e 2) debbano essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL[53].

 

Pertanto, in primo luogo (comma 1), novellando l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di finanziamento, secondo la quale le suddette attività di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera p) debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse (destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato) di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Conseguentemente viene ripristinata l'originaria destinazione integrale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, alla riduzione dei premi dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigianato.

Al comma 2, introducendo il comma 7-bis (rectius: comma 8) all’articolo 1 della L. 123/2007, in sostituzione della soppressa modalità di finanziamento, per l’esercizio della delega relativa alla su menzionata lettera p), viene previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

Si osserva che tale nuova copertura è posta, almeno letteralmente, con riferimento tout court alla lettera p), quindi non solamente alle attività di cui ai nn. 1) e 2), ma anche a quelle di cui al n. 3) della medesima lettera. Sembrerebbe quindi che lo stanziamento in oggetto sia destinato anche alle attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione.

Tale interpretazione tuttavia non appare coerente con il comma 7 dell’articolo 1 della L. 123/2007, ai sensi del quale dall’attuazione dei criteri di delega recati dal medesimo articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), nn. 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sarebbe quindi opportuno coordinare meglio il vigente comma 7 con il nuovo comma 7-bis introdotto dal provvedimento in esame.

 

Infine, il comma 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Tale Fondo è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.A tale fondo è attualmente attribuita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

In attuazione del citato comma 1187 è stato emanato il D.M. 2 luglio 2007[54], che ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici.


 

Articolo 119
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 119.

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

Art. 119.

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Identico.

2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria.

La copertura del relativo onere è ottenuta mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

 

La disposizione da ultimo citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che il comma in esame è volto a consentire l’utilizzo dei fondi europei in materia migratoria destinati all’Italia, che in assenza di risorse interne per il cofinanziamento dei progetti (fissato in sede europea in una misura che va dal 20% al 50 %), rischierebbero di andare perduti.

 

La relazione tecnica rimanda al Programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”[55] che stabilisce meccanismi di solidarietà finanziaria (Fondi) riguardanti i seguenti quattro ambiti:

§       controlli e sorveglianza delle frontiere esterne (gestione integrata delle frontiere) e politica in materia di visti, in complementarità con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

§       gestione integrata, da parte degli Stati membri, dei rimpatri di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nell’UE e applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;

§       integrazione dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno regolare attraverso azioni positive in grado di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere loro di integrarsi più facilmente nelle società europee;

§       sostegno e promozione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati (sulla base dell’esistente Fondo europeo per i rifugiati) e sostenere le conseguenze di tale accoglienza; individuazione delle migliori pratiche e creazione di strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

È prevista pertanto, in sede di Unione, l'istituzione di 4 fondi:

§       Fondo per le frontiere esterne (2007-2013) di cui alla Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§       Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) di cui alla Decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§       Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (2007-2013), di cui alla Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§       Fondo Europeo per i rifugiati (2008-2013) di cui allaDecisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

 

Il comma 2 integra, per l’anno 2008, il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro.

Il Fondo,istituito presso il Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell’art. 1, commi 1267-1268 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[56]), con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, è fra l’altro finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali. I provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità. presso il Ministero della solidarietà sociale.

 

In attuazione della legge finanziaria 2007, è stata emanata la Direttiva del 3 agosto 2007 concernente l’utilizzazione del Fondo, con cui vengono definiti gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento che saranno finanziate per l’anno 2007, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro.

Le aree prioritarie di intervento individuate sono: sostegno all’accesso all’alloggio; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; diffusione della lingua e della cultura italiana; diffusione della conoscenza della Costituzione italiana, dell’ordinamento giuridico nazionale e dei percorsi di inclusione sociale. I progetti potranno essere presentati, in forma singola ovvero in partenariato da Regioni, province autonome, enti locali, associazioni e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, iscritte al registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 394/99 nonché associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 215/2003[57].


 

Articolo 120
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 120.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

Art. 120.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

    a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

 

    b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

 

 

1-bis. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

 

«1152. Per interventi di ammoder­namento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corri­spondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

 

L’articolo ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate, pari a oltre 64 miliardi di euro, già stanziate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

Il citato comma 863 ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[58] (istituito dall’articolo 61, comma 3, della legge finanziaria 2003) di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015.

L’incremento è stato così ripartito:

-        100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

-        5.000 milioni per l’anno 2009;

-        59.179 milioni entro il 2015.

Il comma ha disposto, altresì, che almeno il 30% delle risorse aggiuntive di cui sopra sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1, mediante una novella al citato articolo 1, comma 863 della legge finanziaria per il 2007, modifica l’ammontare dell’assegnazione delle risorse per gli anni 2008-2009 e specifica la dotazione annuale per gli anni 2010-2015, prevedendo le seguenti dotazioni finanziarie:

-        1.100 milioni per l’anno 2008;

-        4.400 milioni per l’anno 2009;

-        9.166 milioni per l’anno 2010;

-        9.500 milioni per l’anno 2011;

-        11.000 milioni per l’anno 2012;

-        11.000 milioni per l’anno 2013;

-        9.400 milioni per l’anno 2014;

-        8.713 milioni per l’anno 2015.

 

Le disposizioni effettuano, pertanto, una rimodulazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009: per il 2008 si dispone un anticipo (cioè un incremento) di un 1 miliardo (1.100 milioni anziché 100 milioni), mentre per il 2009 vi è una riduzione da 5 miliardi a 4,4 miliardi. I residuali 400 milioni di riduzione sono posti a valere sulle risorse 2010-2015.

 

(dati in milioni di euro)

 

2008

2009

2010-15

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Fin. 2007

100

5.000

59.179

 

 

 

 

 

64.379

Ddl Fin. 2008

1.100

4.400

9.166

9.500

11.000

11.000

9.400

8.713

64.379

Differenza

+1.000

-600

-400

0

 

La successiva lettera b) reca una novella al comma 866 della citata legge finanziaria 2007 in base alla quale le suddette somme del FAS sono interamente ed immediatamente impegnabili. .

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si segnala che:

§      la Tabella D dispone un rifinanziamento del FAS di 1 miliardo e 100 milioni per il 2008,di 7,4 milioni per il 2009 e di 11,7 milioni per il 2010;

§      l’articolo 71, comma 1, incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 le risorse del FAS destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia);

§      l’articolo 121 attribuisce per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010, a valere sulle risorse del FAS;

§      il decreto-legge n. 159/2007 (in corso di esame - A.C. 3194-A) reca parte della copertura dell’onere sul FAS per 1 miliardo e 100 milioni di euro nel 2007, per 5,4 milioni nel 2008 e per 11,3 milioni per il 2009;

§      la Commissione Bilancio del Senato ha disposto una rimodulazione delle risorse del FAS esposte in tabella F, riducendo la dotazione del 2008 di 1 miliardo di euro, incrementando il 2009 di 600 milioni, riducendo il 2010 di 2.667,360 milioni, a fronte di un incremento di 3.067.360 delle risorse per gli anni 2011 e successivi.

 

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007, risulteranno accantonate e resi indisponibili per il 2008 405,9 milioni di euro (50% per cento della quota a legislazione vigente nel 2007 per l’anno 2008 su cui è stato calcolato il “blocco” lineare).

 

La nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi ha lo scopo di indicare al Legislatore l’ammontare delle risorse destinate ai singoli interventi.

 

Per quanto riguarda il Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (FAS), allocato dall’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si può osservare che, sebbene ricompreso nella missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, la nuova esposizione ha determinato un c.d. “spacchettamento” del Fondo in tre fondi, di uguale denominazione, inseriti in tre programmi:

§      “28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo”;

§      “28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”;

§      “28.3 Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”.

Tutte gli stanziamenti in competenza destinati alla missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” sono allocati, nel bilancio a legislazione vigente, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 le risorse del FAS sono state così articolate:

(importi in euro)

Bilancio a legislazione vigente

UPB

capitolo

2008

Strutture istituzionali

5.1.2

8349

131.964.000

Sistemi produttivi

5.2.6

8348

1.319.640.000

Infrastrutturazione territoriale

5.3.6

8425

2.947.196.000

Totale

 

 

4.398.800.000

 

Per effetto del disegno di legge finanziaria 2008 come approvato dal Senato (A.C. 3256) e del decreto-legge n. 159/2007, collegato alla manovra di bilancio, rispetto agli stanziamenti indicati dalla dotazione a legislazione vigente, sono state apportate le seguenti variazioni, come specificato dalle due Note di variazioni al bilancio approvate dal Senato (A.C. 3257/bis e 3257/ter). Le variazioni sono state imputate esclusivamente alla UPB 5.3.6, cap. 8425/Sviluppo economico relativo alla infrastrutturazione territoriale, come riportato nella successiva tavola:


 

Infrastrutturazione territoriale – cap. 8425

Euro

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3257)

2.947.196.000

Decreto-legge n. 159/2007 (art. 47)

-5.400.000

Disponibilità dopo I Nota di variazioni (A.C. 3257-bis)

2.941.796.000

Larga banda nel Mezzogiorno (art. 71, co. 1)

+50.000.000

Determinazione risorse aggiuntive (art. 120)

+1.000.000.000

Costituzione Fondo credito occupazione (art. 121)

-200.000.000

Rifinanziamento tabella D

+1.100.000.000

Rimodulazione tabella F (emendamento Senato)

-1.000.000.000

Disponibilità dopo II Nota di variazioni (A.C. 3257-ter)

3.891.796.000

 

Nel bilancio di previsione per il 2008, come determinato dalla II Nota di variazioni, le risorse del FAS sono così articolate:

(importi in euro)

Bilancio 2008 (II Nota di variazioni)

UPB

capitolo

2008

Strutture istituzionali

5.1.2

8349

131.964.000

Sistemi produttivi

5.2.6

8348

1.319.640.000

Infrastrutturazione territoriale

5.3.6

8425

3.891.796.000

 TOTALE

 

 

5.343.400.000

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Seconda Nota di variazioni (A.C. 3257-ter determina, quindi, un aumento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate pari 950 milioni per il 2008.

 

Rispetto a tale importo la Commissione bilancio ha approvato alcuni emendamenti, la cui copertura degli oneri è stata posta a carico del FAS. Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni dell’A.C. 3256-A:

§      l’articolo 49-ter autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (plasmopora fungina);

§      l’articolo 150, comma 7-ter, riduce di 150 milioni l’autorizzazione di spesa per il 2008 del FAS a copertura parziale degli oneri recati per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, (articolo 42, al comma 3-quater);

§      il comma 1-bis, dell’articolo 120, stabilisce che le risorse (500 milioni sia per il 2008 che per il 2009) destinate alla viabilità secondaria delle strade della Calabria (150 milioni) e della Sicilia (350 milioni) siano poste direttamente a carico del FAS, anziché essere assegnate dal CIPE a tale finalità in sede di riparto del FAS.

 

Di conseguenza le risorse del FAS considerate complessivamente per il 2008 vanno decurtate di 700 milioni, vengono ad assestarsi in 4.643,4 milioni.

 

Poiché le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per le aree sottoutilizzate sono di carattere pluriennale, esse sono esposte nella tabella F del disegno di legge finanziaria.

Analizzando gli importi indicati nell’ambito della Missione “Sviluppo e riequilibro territoriale” che sono riportati le tre voci di spesa in cui è stato suddiviso il FAS, si può osservare che le autorizzazioni di spesa non coincidono con gli stanziamenti di bilancio.

(migliaia di euro)

Tabella F

cap.

2008

2009

2010

2111 e seg.

Totale

 

Strutture istituzionali

8349

131.964

290.460

290.460

1.709.383

2.422.267

Sistemi produttivi

8348

1.319.640

2.904.600

2.904.600

17.093.826

24.222.666

Infrastrutturazione territoriale

8425

3.047.196

7.094.340

3.831.280

41.243.571

55.216.387

Totale

 

4.498.800

10.289.400

7.026.340

60.046.780

81.861.320

 

La differenza appare evidente per le risorse destinate alla infrastrutturazione territoriale (cap. 8425): la tabella F indica per il 2008 3.047,2 milioni, mentre la dotazione di bilancio è pari a 3.891,8 milioni.

Ciò è determinato dal fatto che la tabella F sconta gli effetti del rifinanziamento della tabella D e della rimodulazione disposta dalla stessa tabella F, senza contabilizzare gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolato del disegno di legge finanziaria (articoli 71, 120, 121) nonché gli effetti determinati dal D.L. n. 151/2007.

 

Infrastrutturazione territoriale – cap. 8425

Tab. F

II Nota Bilancio

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3257)

2.947.196.000

2.947.196.000

Decreto-legge n. 159/2007 (art. 47)

 

-5.400.000

Larga banda nel Mezzogiorno (art. 71, co. 1)

 

+50.000.000

Determinazione risorse aggiuntive (art. 120)

 

+1.000.000.000

Fondo credito occupazione (art. 121)

 

-200.000.000

Rifinanziamento tabella D

+1.100.000.000

+1.100.000.000

Rimodulazione tabella F (emendamento Senato)

-1.000.000.000

-1.000.000.000

Totale

3.047.196.000

3.891.796.000

 

Contabilizzando anche gli effetti dell’articolato del disegno di legge finanziaria, le autorizzazioni pluriennali di spesa relative al cap. 8425FAS per infrastrutturazione territoriale risulterebbero così determinate:

 (milioni di euro)

Infrastrutturazione territoriale (cap. 8425)

2008

2009

2010

2111 e seg.

TOTALE

Tabella F

3.047,2

7.094,3

3.831,3

41.243,6

55.216,4

Decreto-legge n. 159/2007 (art. 47)

-5,4

-11,3

0

0

-16,7

Larga banda nel Mezzo-giorno (art. 71, co. 1)

50,0

0

0

0

+50,0

Determinazione risorse aggiuntive (art. 120)

+1.000,0

-600,0

-400,0

0

0

Fondo credito occupazione (art. 121)

-200,0

-200,0

-200,0

0

-600,

Disponibilità

3.891,8

6.283,0

3.231,3

41.243,6

54.649,7

 

Conseguentemente le risorse considerate nei tre capitoli di spesa relativi al FAS esposti nella tabella F risulterebbero così esposte:

 

(milioni di euro)

Tabella F corretta

cap.

2008

2009

2010

2111
e seg.

Totale

Strutture istituzionali

8349

132,0

290,5

290,5

1.709,4

2.422

Sistemi produttivi

8348

1.319,6

2.904,6

2.904,6

17.093,8

24.223

Infrastrutturazione territoriale

8425

3.891,8

6.283,0

3.231,3

41.243,6

54.650

TOTALE

 

5.343,4

9.478,1

6.426,4

60.046,8

81.295

 

Le differenze possono essere così sintetizzate:

(milioni di euro)

FAS

2008

2009

2010

2111 e seg.

TOTALE

Tabella F

4.498,8

10.289,4

7.026,3

60.046,8

81.861,3

Tabella F con articolato

5.343,4

9.478,1

6.426,4

60.046,8

81.295,0

Differenza

+845

-811

-600

0

-566

 

Tali importi devono considerarsi ridotti di 700 milioni per il 2008 e di 500 milioni per il 2009 a seguito dell’approvazione da parte della Commissione bilancio di alcuni emendamenti, la cui copertura degli oneri è stata posta a carico del FAS.


 

Articolo 120, comma 1-bis
(Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 120.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

Art. 120.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

 

1-bis. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

 

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

 

Il comma in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sostituisce integralmente il comma 1152 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e introduce il comma 1152-bis.

 

Il testo vigente del comma 1152 prevede, per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, che una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate e demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e la definizione dei criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

Il testo novellato del comma 1152 fa sostanzialmente riferimento soltanto all’anno 2007 (considerando gli anni 2008 e 2009 nel successivo comma 1152-bis), confermando la procedura già indicata: il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), assegna 500 milioni di euro complessivi per il 2007 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa.

Si ricorda, in proposito, che in data 3 agosto 2007, il CIPE, in attuazione dell'art. 1, comma 1152, ha “preso atto” delle esigenze finanziarie relative agli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle regioni Sicilia e Calabria, con un primo stanziamento di 500 milioni. Il testo della delibera non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

La delibera di ripartizione del FAS per il 2007 non risulta ancora effettuata.

Per quanto riguarda il Fondo per le aree sottouitilizzate (FAS) si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 120, comma 1.

 

Come il testo vigente, la disposizione demanda ad un successivo decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

§      la ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse;

§      l’individuazione dei criteri e delle modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

Per quanto riguarda la definizione di viabilità secondaria, si ricorda che all’interno della rete stradale di interesse regionale, si possono distinguere, dal punto di vista degli standard funzionali, sostanzialmente due livelli di viabilità:

-        la rete stradale principale, che assolve funzioni di collegamento sulle relazioni nazionali e regionali di media percorrenza;

-        la rete stradale secondaria costituita dall’insieme della viabilità di interesse provinciale e bacinale, cui è affidata prevalentemente la funzione di distribuzione capillare sul territorio.

 

Il successivo comma 1152-bis, confermando anche per gli anni 2008 e 2009 gli stanziamenti gia previsti nel testo vigente, per le stesse finalità, nelle medesime proporzioni e con le stesse modalità a favore delle due regioni, non rinvia più alla ripartizione del FAS da parte del CIPE, ma provvede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, attraverso una corrispondente riduzione per i medesimi anni del FAS (articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002).

La somma destinata per il 2008 e 2009 viene quindi reperita direttamente da una riduzione dell’autorizzazione di spesa e non più attraverso una specifica destinazione delle risorse in sede di riparto del Fondo, con conseguente esclusione dell’intervento deliberativo del CIPE.

 

Per quanto riguarda le modalità di riparto, la disposizione rinvia al precedente comma 1152, facendo indirettamente riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.


 

Articolo 121, commi 1-10
(Incentivi all’occupazione - credito di imposta)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Identico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

2. Identico.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. Identico.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Identico.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

5. Identico.

    a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 

    b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

 

    c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

 

    d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

 

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

6. Identico.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

7. Identico.

    a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

 

    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

 

    c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

 

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

8. Identico.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

9. Identico.

10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. Identico.

 

 

L’articolo 121, ai commi da 1 a 10, prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[59].

Sono pertanto escluse talune aree del Centro-nord, ancorché rientrino tra le circoscrizioni comunali elencate nell’aggiornamento della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

 

Il comma 1, in particolare, dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari[60].

La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica –, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni[61].

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003, art. 63) aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2006 del credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall’articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), modificandone alcune condizioni per la concessione (applicazione del criterio cronologico di presentazione delle istanze) a seguito dell’introduzione del limite di oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, nel caso in cui i nuovi assunti non avessero superato i 25 anni d’età e non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (ad esclusione dei portatori di handicap) il credito d’imposta era pari a 100 euro. Tale misura veniva elevata: a 150 euro, se i nuovi assunti fossero stati di età superiore ai 45 anni; a 300, se il rapporto fosse instaurato nelle cosiddette aree di crisi (determinate province del centro-sud, ad eccezione di Massa-Carrara) e zone cuscinetto (sezioni circoscrizionali individuate nella regione Lazio), nonché, in ogni caso, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

 

Il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta in esame, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

 

Si osserva che il comma 1 concede il credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, mentre il requisito dell'incremento di organico a tempo indeterminato - ai sensi del medesimo comma - è riferito al solo anno 2008 rispetto, come specifica il successivo comma 2, alla media del 2007. Conseguentemente, anche per i mesi degli anni 2009 e 2010, il credito d’imposta in oggetto sembrerebbe dover essere riconosciuto a condizione che l'incremento occupazionale si sia verificato nel 2008 (e non successivamente) e sempre che tale incremento - da computare sempre con riferimento alla media degli occupati nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2007 - sussista ancora (in tutto o in parte) nei mesi successivi.

 

Il comma 3 precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate[62] ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro[63].

Si prevede inoltre che il credito d’imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all’incremento di tale base.

 

In tale ultima fattispecie la norma non specifica tuttavia espressamente se i nuovi occupati debbano, ai fini della fruizione del beneficio, essere assunti sulla base di contratti a tempo indeterminato.

 

Il comma 4 prevede che il credito d’imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente[64], in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES[65].

 

Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, stabilendo che esso spetta a condizione che:

-          i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap[66]);

La norma non specifica se la condizione di non aver avuto una precedente occupazione riguardi la sola tipologia di lavoro dipendente ovvero altre forme contrattuali. Inoltre, non è chiaro se la condizione di uscita ovvero di imminente uscita da un precedente rapporto di impiego riguardi anche la causa di dimissioni volontarie.

-          siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d’imposta;

-          siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

-          il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

 

A tale ultimo proposito, si segnala come dalla formulazione della norma non sembrano esclusi i casi in cui la riduzione della base occupazionale sia dovuta a dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.

 

Il comma 6 dispone che, in tutti i casi in cui un’impresa subentra ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell’impresa sostituita.

 

Il comma 7 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio del credito d’imposta in esame:

-          se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell’impresa durante il 2007;

-          se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

-          se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d’imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

 

Il comma 8 dispone, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in esame, l’equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

 

Il comma 9 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[67].

Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

 

Il comma 10 prevede, infine, che l’efficacia delle disposizioni esaminate sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea[68].


 

Articolo 121, commi 10-bis-10-quinquies
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

 

10-bis. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

 

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanzia­mento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabiliz­zazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

 

10-ter. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupa­zionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, esten­dendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefìci e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

 

10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 10-ter, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selet­tive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annual­mente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 10-ter, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabiliz­zate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

 

10-quinquies. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori social­mente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

 

 

I commi da 10-bis a 10-quinquies, aggiunti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, recano disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili.

 

In particolare, il comma 10-bis novella l’articolo 1, comma 1156, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - che prevede a carico del Fondo per l’occupazione, una serie di interventi a tutela dell’occupazione - inserendo la nuova lettera g-bis).

 

I commi 1156 e 1159 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 hanno previsto, a carico del Fondo per l’occupazione[69] una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia sono stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvede anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159).

Tra gli altri, in materia di lavori socialmente utili, la lettera e) del citato comma 1156 ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2007 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.

La successiva lettera f), autorizza i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, per l'anno 2007, a procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (ASU), per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Si prevede che ciò possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468[70], quindi le assunzioni possono essere effettuate anche oltre la quota di riserva del 30% prevista per i soggetti collocati in ASU. Allo stesso tempo, per assunzioni in questione è prevista l’estensione del contributo, pari a 9.296,22 euro per ogni soggetto assunto, erogato ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81[71]. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione.

La lettera f-bis), introdotta dall’articolo 27 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159[72], dispone, in primo luogo, la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania, di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di quelli impegnati in lavori di pubblica utilità; tale contributo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania, a valere sul Fondo per l'occupazione che viene a tal fine incrementato nella medesima misura per l’anno 2007. La concessione di tale contributo è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infine, è stato previsto, ai fini dell'applicazione delle lettere f) e f-bis) del citato comma 1156, l’equiparazione dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, del territorio della regione Calabria, ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

 

La nuova lettera g-bis) del citato comma 1156 dispone lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, sempre a valere sul Fondo per l’occupazione, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Tale contributo opera in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che per le finalità su indicate stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

 

Il successivo comma 10-terautorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata[73], a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni direttamente con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[74], del D.Lgs. 468 del 1997[75], provvedendo ad estendere a quest’ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Sostanzialmente, il comma richiamato ha provveduto:

-        ad autorizzare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005);

-        in presenza delle predette convenzioni, a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine relativo alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili[76].

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 468 del 1997 ha disposto, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, che gli enti interessati possano, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

Successivamente, l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, così come modificato dall’articolo 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha disposto l’applicazione delle disposizioni ci cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 468 del 1997, fino al 31 dicembre 2002.

 

Il comma 10-quater prevede, per le medesime finalità di cui al precedente comma, la possibilità,da parte degli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di procedere:

-        all’assunzione di ruolo a tempo indeterminato, con inquadramento nelle categorie A e B, dei lavoratori impiegati in ASU e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle su citate convenzioni;

-        ad assunzioni a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dalla legge finanziaria 2007, attua una revisione, a partire dall’anno 2007, degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[77] relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, nell’ambito della legge finanziaria 2007, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005, sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Si consideri, inoltre, che il sistema professionale di inquadramento del personale è articolato in maniera differente nella contrattazione relativa al comparto regioni ed autonomie locali (dove sono previste le “categorie”) rispetto a quella del comparto Ministeri (dove invece sono previste le “aree”)

Per quanto concerne la classificazione professionale del personale non dirigente del comparto Ministeri, con l’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, è stato adottato un nuovo sistema di classificazione, basato sulle aree di inquadramento contrattuale.

Più specificamente, (comma 1) il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è basato sui seguenti elementi:

a)    accorpamento delle precedenti nove qualifiche funzionali in tre aree[78]:

-        Area A - comprendente i livelli dal I al III;

-        Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

-        Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento[79];

b)    istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.

c)       previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

 

La seguente tabella evidenzia la trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione.

 

Qualifiche funzionali ex L. 312 del 1980

Area

Nuove posizioni economiche

I

II

III

A

A1

IV

V

VI

B

B1

B2

B3

VII

VIII

IX

C*

comprensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative

C1

C2

C3

*    Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.

 

Nell’allegato A al richiamato contratto, inoltre, sono descritti i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze (comma 2).

In particolare (comma 3), i vari profili collocati nelle aree secondo il richiamato allegato A descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. Inoltre, all'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (comma 4).

Inoltre, il comma 5 dispone che l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, comma 1, del CCNL in oggetto e con l'assistenza dell'ARAN.

Infine, le norme finali del citato CCNL prevedono che nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidano, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90, sino all’applicazione dell’art. 13, comma 5, dello stesso CCNL.

 

Invece, la classificazione professionale del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali è stata rivista con il CCNL del 31 marzo 1999.

Il sistema di classificazione in questione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative.

Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A del citato CCNL, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. A titolo esemplificativo, nell’allegato A sono riportati alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

Si prevede che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell’allegato A.

La Tabella C provvede all’inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione. In particolare:

-        è collocato nella categoria A il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) I, II e III;

-        è collocato nella categoria B il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) IV e V;

-        è collocato nella categoria C il personale precedentemente inquadrato nella VI qualifica funzionale (o livello);

-        è collocato nella categoria D il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) VII e VIII.

 

Lo stesso comma, infine, demanda, a decorrere dal 2008, ad un decreto annuale del Ministro del lavoro, a beneficio dei comuni di cui al comma precedente, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività socialmente utili nonché di quelli relativi alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni di ruolo a tempo indeterminato o assunzioni a termine.

 

Il comma 10-quinquies, infine, autorizza il Ministero del lavoro,previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, a valere sulle risorse trasferite alle regioni in attuazione della L. 144 del 1999[80].

 

Si ricorda che la legge n. 144/1999 ha inteso segnare una decisa inversione di tendenza, delineando un progressivo superamento dell'istituto dei lavori socialmente utili (LSU).

L'intervento della L. n. 144/1999 in materia di LSU si è articolato su due fronti.

Da un lato le disposizioni di immediata applicabilità contenute nell'art. 45 (commi 6-11) e 58 (comma 17) hanno, tra l'altro:

-        chiuso il bacino dei soggetti ammessi alla prestazione di LSU, disponendo che (sino alla ipotizzata riforma degli ammortizzatori sociali) possano essere approvati o prorogati solo progetti che utilizzino esclusivamente soggetti già utilizzati in tale tipo di attività per almeno dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999;

-        potenziato le misure per la ricollocazione lavorativa dei soggetti impegnati in LSU (elevando al 30% la riserva dei posti negli avviamenti a selezione da parte delle pubbliche amministrazioni e consentendo il cumulo in capo al medesimo lavoratore del contributo per la prosecuzione volontaria della contribuzione utile al pensionamento e dell'altro contributo (18 milioni pro-capite) concesso al datore di lavoro in caso di assunzione del lavoratore stesso);

-        rifinanziato alcuni dei progetti in corso, in modo da consentirne la proroga;

-        previsto l'assegnazione alle regioni, per lo svolgimento di politiche attive per l'impiego e la stabilizzazione occupazionale di soggetti già impegnati in LSU, delle risorse del Fondo per l'occupazione utilizzate allo scopo nel 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere tra il ministero del lavoro e le regioni interessate.

Dall'altro lato la legge n. 144/1999 ha conferito al Governo (art. 45, comma 2) una ulteriore delega per la revisione della normativa sui LSU.

Tale delega è stata esercitata con il D.Lgs. n. 81/2000, che ha provveduto a sistematizzare la delimitazione dei soggetti utilizzabili in LSU e a disciplinare modalità e limiti della proroga dei progetti in corso. In particolare, per quanto riguarda la platea dei soggetti utilizzabili, si escludono alcune categorie di lavoratori in ragione della possibilità per i soggetti interessati di conseguire la pensione, ovvero nei casi di avvenuta ricollocazione lavorativa o di rifiuto ingiustificato delle attività proposte. Per quanto riguarda le proroghe sono definite analiticamente le procedure e soprattutto viene fissato un limite massimo di durata oltre il quale il rinnovo determina l'assunzione a carico dell'ente utilizzatore di una quota pari al 50% dell'assegno spettante al lavoratore.

 


 

Articolo 121, comma 10-sexies
(Stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

Art. 121.

(Incentivi all'occupazione).

 

10-sexies. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasfor­mazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da orga­nismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1o settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

 

 

Il comma 10-sexies, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario in servizio presso la Regione Siciliana.

 

In particolare il comma in esame autorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale impiegato in compiti di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

Più specificamente, le richiamate assunzioni, effettuabili in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) e con oneri a carico del bilancio della medesima Regione, riguardano il personale di cui all’articolo 76 della L.R. 1° settembre 1993, n. 25[81], già equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 38[82], e dall’articolo (rectius: dell’articolo) 48 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21[83], a quello amministrato dalla Regione medesima.

 

L’articolo 20, comma 1, della L. 448 del 2001 ha stabilito che la Regione siciliana e gli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa provvedessero alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle seguenti disposizioni:

-        articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 ;

-        articoli 14, comma 14, e 23-quater del D.L. 6 del 1998 (recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”), convertito dalla L. 61 del 1998;

Si tratta di personale tecnico e amministrativo assunto a tempo determinato in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal sisma del dicembre 1990.

Le assunzioni sarebbero avvenute in base ad apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle dotazioni organiche.

Alla relativa spesa si provvedeva a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 433 del 1991 (“Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa”).

 

L’articolo 76 della L.R. 25 del 1993, così come modificato dall’articolo 7 della L.R. 38 del 1994, reca disposizioni in materia di provvidenze per i dipendenti dell'ITALTER e della SIRAP, autorizzando la Regione ad avvalersi di tale personale mediante contratti a termine di durata non superiore ad un biennio, al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne (comma 1). Si dispone inoltre che al medesimo personale, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale della Regione, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla medesima legge (comma 2).

 

L’articolo 48 della L.R. 21 del 2001, infine, reca disposizioni relative al trattamento economico dei dipendenti ex ITALTER e SIRAP, attuando una equiparazione retributiva di tale personale al personale della Regione. In particolare, al fine di rendere omogeneo il trattamento economico di questi ultimi con quello dei dipendenti regionali, è stata prevista la corresponsione a regime, da parte dell'amministrazione regionale, al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti richiamati ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio.


 

Articolo 122, commi 1-3
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 122.

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

Art. 122.

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

Identico.

    a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

 

    b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

 

    c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

 

    d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

 

    e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

 

    f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

    g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

 

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

 

 

L’articolo, ai commi da 1 a 3, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale[84].

 

Si ricorda che, da ultimo, il decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007[85],all’articolo 8-bis introdotto durante l’iter di conversione, ha aumentato al 100 per cento la misura – prevista dalla normativa vigente al 60 per cento – di possibile utilizzo delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni che cofinanziano programmi di cui alla legge n. 488 del 1992, finanziati altresì con i fondi strutturali dell’Unione europea. Il citato articolo 8-bis, peraltro, ha disposto una procedura volta ad accelerare l’attribuzione delle agevolazioni, anche in assenza degli accertamenti prescritti[86]e del decreto di concessione definitiva delle relative somme[87]. Pertanto, il decreto mediante il quale il Ministro per lo sviluppo economico dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni, è sostituito, nella parte a contenuto non discrezionale, dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio delle banche concessionarie.

In base alla disciplina previgente, il Ministero per lo sviluppo economico provvedeva al ricalcolo delle agevolazioni richieste sulla base di propri accertamenti per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e di una relazione finale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Solo successivamente, il predetto Ministero adottava il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni[88].

Inoltre, è stata disposta una revisione dei criteri di concessione dei principali strumenti di agevolazione finanziati con la legge n. 488 del 1992, con le misure della programmazione negoziata, del contratto di programma e del contratto d’area[89], mediante l’abrogazione della disciplina legislativa vigente, prevista dal decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale[90]. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie secondo le disposizioni che regolano i predetti strumenti di agevolazione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare, tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia, individua le attività d’impresa, le iniziative e le spese ammissibili, nonché la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni che possono essere concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria. Rispetto all’abrogazione della disciplina legislativa che riguarda la riforma degli incentivi, la norma in esame fa salvo l’eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese[91].

 

Si ricorda, inoltre, che in seguito all’istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), le risorse relative alla legge n. 488/1992, insieme alle altre destinate alle agevolazioni alle attività produttive, sono affluite al Fondo unico, allocato al cap. 7420 (U.P.B. 3.2.3.8) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che viene annualmente ripartito con decreto del Ministro delle attività produttive.

Successivamente, l’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha istituito un apposito Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, sul quale avrebbero dovuto confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi in tali aree, in base alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).

Tuttavia, nel nuovo ddl di bilancio riclassificato, il capitolo 7420 risulta iscritto allo stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico con la denominazione “Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese” e rientra nel Macroaggregato 2.1.6. Investimenti (Dipartimento per le imprese), del programma 2.1. “Incentivazione per lo sviluppo industriale”, Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese.

Peraltro, si segnala che nel medesimo stato di previsione, alla Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale, il capitolo 8351 (ex 8428) “Somme da erogare per gli interventi concernenti programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto di area nelle aree depresse”, nell’ambito del programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, presenta uno stanziamento di competenza nullo.

 

In particolare, ai sensi del comma 1, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare:

-          un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato[92] (lettera a);

-          la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro (lettera b, introdotta dal Senato)[93];

-          agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, come definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[94], mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007 (lettera c)[95];

-          lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a Poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza[96]. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing-out” dall’obiettivo Convergenza[97] (lettera d, introdotta dal Senato);

-          la creazione di un“Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D.Lgs. n. 216 del 2006, di attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto[98] (lettera e);

Si ricorda, in proposito, che il citato D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 ha provveduto al recepimento nell’ordinamento nazionale sia della direttiva 2003/87/CE, che della direttiva 2004/101. Il campo di applicazione del decreto (art. 2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B e prevede l’obbligo di autorizzazione per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva.

Viene inoltre individuata una procedura che, in linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) – che determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento - all’assegnazione e al successivo rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti. L’art. 11 prevede inoltre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 216/2006, è definito “nuovo entrante” (relativamente ai periodi di riferimento successivi al primo, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2008) “un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione”.

Si ricorda, infine, che al momento è in corso di elaborazione la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, sulla base del PNA delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 (approvato il 18 dicembre 2006 con decreto dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico ) e del relativo parere della Commissione europea del 15 maggio 2007 .

La ratio della norma appare quella di limitare le possibili barriere all’entrata derivanti dal fatto che nel PNA sono previste limitate quote gratuite per i nuovi entranti, esaurite le quali i nuovi entranti dovranno pagare!

Lo schema di PNA per il periodo 2008-2012 (sulla base del quale verrà adottata la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, allo stato in corso di elaborazione) precisa che «L’assegnazione di quote ai “nuovi entranti” soggetti al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 è gratuita, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 2.3, fino all’esaurimento della riserva nuovi entranti di cui alla tabella 3.1»

Si segnala, inoltre, che nella relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007) (Doc. XVI, n. 1 ) uno degli elementi di criticità del meccanismo di emission trading avviato dalla direttiva 2003/87/CE viene individuato “nel vincolo derivante dalla costruzione di nuova capacità produttiva dalle attuali modalità di allocazione delle quote (e in particolare dal dimensionamento della riserva per i nuovi entranti). Con riguardo a tale ultimo profilo sono state evidenziate ulteriori criticità del meccanismo sotto il profilo della concorrenza, legate alla struttura fortemente concentrata del mercato nel quale sono avvenute le allocazioni gratuite dei diritti di emissione”.

-          la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (lettera f);

Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 448 ha disposto una deduzione forfettaria,per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi,dai ricavi delle imprese degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per la ristrutturazione delle reti distributive, pari all’1,1% dell’ammontare lordo dei ricavi[99] fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6% sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4% sui ricavi oltre i 4 miliardi. La legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) ha successivamente prorogato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, la predetta misura di deduzione forfettaria dai ricavi. Da ultimo, il comma 393, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha prorogato la misura per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’ulteriore proroga della predetta deduzione forfettaria, prevista con la disposizione in esame, produrrà effetti onerosi in termini di minori entrate pari a 52,2 milioni di euro nel 2008, 53 milioni nel 2009 e 53,9 milioni nel 2010.

Si segnala che l’articolo 9, comma 2, del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) prevede la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.

-          sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lettera g);

 

Il comma 2 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.

 

Il comma 3 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 122, comma 4
(Contributo scuola Jean Monnet)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 122.

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

Art. 122.

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

 

 

 

Il comma 4 ripristina a decorrere dal 2008 il finanziamento assegnato dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 278, della L. 311/2004)[100] alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per l’importo di 1,5 milioni di euro annui.

Si ricorda che la medesima disposizione della legge finanziaria 2005 ha contestualmente trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli.

 

La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con Decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee della medesima università[101].Essa ha costituito - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, aperto alla collaborazione con altre Facoltà ed i Dipartimenti di Università italiane e straniere

Attualmente, a seguito della trasformazione operata per legge (dal citato art. 1 comma 278 della L. 311/2004), la Scuola è divenuta la Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima, organizza, oltre ai corsi di laurea, Master di primo e secondo livello; Dottorati di ricerca, Corsi di Alta Formazione, perfezionamento, aggiornamento; preparazione a concorsi pubblici[102]. La facoltà ha stipulato inoltre protocolli di intesa e convenzioni con università anche straniere ed amministrazioni pubbliche per la realizzazione progetti specifici[103].

 

Con riguardo ai contributi assegnati alla Facoltà si ricorda che:

§      l’art. 1, comma 278, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005;

§      l’art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione), comma 3, del DL 203/2005[104] ha autorizzato la spesa di “ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli”.

§      la tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha poi disposto il definanziamento dell’autorizzazione recata dall’art. 1 comma 278 della legge finanziaria 2005 per l’importo di 1, 5 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008, 2009 ( Stato di previsione del Ministero dell’Università UPB 3.1.2.5-Altri stanziamenti per le università statali- cap1713).

La disposizione in esame sembrerebbe, quindi, attribuire alla Facoltà un contributo di 3,5 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009 (anziché il contributo 2 milioni, che deriva dalla decurtazione operata dalla tabella E della legge finanziaria 2007).

Si ricorda, inoltre che il finanziamento autorizzato dalla norma del ddl finanziaria in commento (e dalle leggi sopra richiamate) appare aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria della Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima infatti, quanto incardinata nella seconda Università di Napoli, fruisce di una dotazione annua erogata a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario dell’università[105].


 

Articolo 123, commi 1-2
(Contributo compensativo)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 123.

(Contributo compensativo).

Art. 123.

(Contributo compensativo).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

1. Identico.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

2. Identico.

    a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

 

    b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

 

 

 

L'articolo 123, introdotto al Senato, istituisce un "contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio" corrisposto, dai concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale, alle regioni (di cui tuttavia beneficia il comune sede dello stabilimento ed i comuni contermini).

 

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni - nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio - un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.

 

Il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, che ha avviato il processo di liberalizzazione del settore del gas naturale in attuazione della direttiva 98/30/CE, all’articolo 11 disciplina l'attività di stoccaggio che è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto stesso, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1974, n. 170 (“Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi"), così come modificata dallo stesso D.Lgs. n. 164. Al Ministro della attività produttive compete anche l’approvazione, con proprio DM, di un disciplinare tipo. Nel caso in cui il titolare di una concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di questa comprende anche la concessione di coltivazione. In particolare, si ricorda che l’art. 5 della legge 26 aprile 1974, n. 170, prevede che la concessione scaduta possa essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli[106].

Il comma 61, art. 1, della legge 239/04di riordino del settore energetico (cd legge Marzano) ha stabilito,in proposito chei titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possano usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

 

Con riferimento alla problematica oggetto della disposizione in esame, può essere utile ricordare come, con la sentenza del 21 giugno 2007 nella causa C-173/05, la Corte di Giustizia delle Comunità europee abbia definitivamente riconosciuto l’incompatibilità con il diritto comunitario della c.d. “tassa sul tubo” istituita dall’articolo 6 della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2. Ponendo tale tributo (per tale ragione espressamente qualificato come “ambientale”) a carico dei proprietari di gasdotti ricadenti nel territorio regionale ed esercenti attività di trasporto, distribuzione, vendita o acquisto del gas metano, il legislatore siciliano si proponeva di “ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte”, tanto che il relativo gettito era destinato al finanziamento di “investimenti” diretti “alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza” delle condotte medesime. In sostanza, pertanto, si trattava di un tributo di scopo con (sia pure generiche) finalità di tutela dell’ambiente[107].

 

 

Il comma 2 disciplina l'ulteriore ripartizione del contributo compensativo, prevedendone la devoluzione:

a)      al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b)      i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

 

Si osserva che la ripartizione dell'importo, per il combinato disposto delle due disposizioni, non sembra poter essere diversa da quella 60% / 40%, senza alcuna discrezionalità regionale in materia (come invece dovrebbe implicare l’uso dell’espressione “non inferiore”).

 


 

Articolo 123, comma 2-bis
(Misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 123.

(Contributo compensativo).

Art. 123.

(Contributo compensativo).

 

2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

 

 

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, novella il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003[108], al fine di estendere le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare, anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

 

Si ricorda che l’art. 4 del decreto legge n. 314 del 2003 dispone l’adozione di misure di compensazione territoriale fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. In particolare il comma 1-bis reca le modalità di determinazione dell’ammontare complessivo annuo del contributo e di assegnazione del medesimo, prevedendo in particolare: l’assegnazione annuale con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti; la ripartizione, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30% in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25%, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.


 

Articolo 124
(Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 124.

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

Art. 124.

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

Identico.

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

 

2. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

 

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

 

    a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

 

    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

 

    c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

 

    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

 

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1o gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

 

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

 

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

 

3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

 

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

 

 

 

Le disposizioni dell’articolo in esame novellano i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno[109], con particolare riferimento al centro storico di Napoli.

 

Il comma 1, che sostituisce interamente il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, provvede a definire l’ambito di riferimento rispetto alla normativa vigente, disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani.

Si elimina pertanto la finalità volta a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, ed il riferimento al centro storico di Napoli.

Le disposizioni in esame mantengono la dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 riferita all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento dei programmi di intervento. In particolare, viene eliminata la disposizione secondo la quale il predetto Fondo provvedeva al cofinanziamento dei programmi regionali di intervento riferiti alle medesime aree.

 

Si segnala, peraltro, che lo stanziamento relativo al capitolo di bilancio 8430 “Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane” è iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, alla Missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, Programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, Macroaggregato 5.2.6. Investimenti (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione).

 

Il comma 2, che sostituisce il comma 341 della legge finanziaria per il 2007, introduce talune agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese[110] che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle aree individuate come ZFU. Sono elencate dalla norma:

 

a)   l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per i primi cinque periodi di imposta; per i periodi di imposta successivi l’esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque periodi, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l’ottavo e il nono. Si prevede un limite di 100.000 euro di reddito esente, maggiorato, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di 5.000 euro – ragguagliato ad anno – per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, a condizione che sia residente all’interno del Sistema locale di lavoro[111] in cui ricade la ZFU[112];

b)   esenzione dall’IRAP nei primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro del valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta;

c)   esenzione dall’ICI, per il periodo 2008-2012, per i soli immobili situati nelle aree individuate come ZFU, posseduti dalle imprese che beneficiano dell’agevolazione e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d)   l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti del massimale definito con decreto del Ministro del lavoro, solo nei casi di contratti a tempo indeterminato ovvero non inferiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro[113] in cui ricade la ZFU; l’agevolazione si riduce dal 100% al 60% negli ulteriori cinque anni, al 40% nel sesto e settimo anno e al 20% nell’ottavo e nel nono. La predetta misura agevolativa si estende altresì ai titolari di reddito di lavoro autonomo[114].

 

Le stesse agevolazioni si applicano altresì alle piccole e microimprese che abbiano avviato la propria attività nelle aree individuate come ZFU nel periodo antecedente al 1° gennaio 2008, con la limitazione che ad esse si applica il regime degli aiuti di importanza minore. Pertanto, esse potranno accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti del regime di aiuti "de minimis"[115], per i quali l'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare, a pena di sanzioni, l’importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (comma 341-bis).

 

Il comma 341-ter dispone i casi di esclusione dalle agevolazioni.Si tratta delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili e navale, della fabbricazione delle fibre tessili e sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. E’ demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle esenzioni fiscali sopra elencate, entro il 30 gennaio 2008.

 

Il comma 3, che sostituisce il comma 342 della legge finanziaria 2007, disciplina le modalità per l'istituzione delle ZFU. Si mantiene la disposizione secondo la quale il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri per l’individuazione delle zone franche urbane[116] e l’allocazione delle risorse; tuttavia, rispetto alla precedente formulazione, non si fa più riferimento al parere delle regioni interessate.

Inoltre, è stata introdotta la disposizione secondo cui la proposta del Ministro dello sviluppo economico, in base alla quale il CIPE individua le ZFU, sia presentata di concerto con il Ministro della solidarietà sociale[117]. Successivamente, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, il CIPE provvede alla concessione del finanziamenti in favore dei programmi di intervento per le ZFU.

Rispetto al testo precedente, si prevede, infine, che le disposizioni di cui ai precedenti commi 341 e 342 siano soggette ad autorizzazione da parte della Commissione europea, in ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 88 comma 3 del TCE, che prevede la valutazione, da parte della Commissione, sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune[118].

 

E’ appena il caso di ricordare che le disposizioni in esame non modificano il comma 343 della legge finanziaria per il 2007 che completa la disciplina relativa alle zone franche urbane. In particolare, tale normahadisposto che il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi – anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate – siano effettuati dal Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, il quale presenta al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività.

 

Si ricorda che Il 17 aprile 2003 è stata formalmente costituita, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la "Rete dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali” (Rete NUVV) prevista - insieme alla costituzione e attivazione dei singoli Nuclei - dall’articolo 1 della legge n. 144 del 1999[119], al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.


 

Articolo 125
(Promozione dello sport)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 125.

(Promozione dello sport).

Art. 125.

(Promozione dello sport).

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

1. Identico.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Identico.

3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Identico.

 

3-bis. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, denominato “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

Il Fondo è istituito per:

-       promuovere il diritto allo sport, come strumento per la formazione e per la tutela della salute;

-       permettere l’istituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, che, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, è destinato a costituire una sorta di “anagrafe degli impianti sportivi”.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 181/2006[120] ha attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di sportgià attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive.

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

 

Il comma 2 stabilisce che l’utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo è disposta con propri atti dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997[121], la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

 

Si ricorda che il Fondo di cui sopra è stato istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007. Il fondo è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

 

Il comma 3-bis,aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, incrementa di 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, al fine di realizzare gli interventi a favore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

 

Si ricorda, in proposito, che il Fondo di cui sopra è stato istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007. Il fondo è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

 

Il comma 4 incrementa di 2 milioni di euro per il 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 (il testo approvato dal Senato prevedeva un incremento di 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010) il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP).

La disposizione in esame si pone in continuità con i più recenti interventi in materia, volti ad incrementare le disponibilità finanziarie per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili. Si ricorda, infatti, che a tal fine l’articolo 1, comma 580, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)[122] aveva disposto in favore del Comitato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1298, della legge n. 296/2006[123]) ha quindi incrementato tale contributo, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro; per i medesimi fini, ha inoltre concesso al Comitato italiano paralimpico, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

 

In proposito, si ricorda che la legge n. 189 del 2003[124] ha promosso la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili attraverso tre interventi:

§       la concessione un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alla Federazione italiana sport disabili (FISD) (art. 1 della legge);

§       l’individuazione -attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali- delle attività della Federazione[125](FISD) quale Comitato italiano paralimpico (C.I.P), per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dei disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico (art. 2 );

§       l’attribuzione al C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) dei compiti di promozione della pratica sportiva dei disabili nonché della disciplina della partecipazione di atleti disabili a giochi paraolimpici di concerto con il Comitato italiano paralimpico (art. 3 della legge).

In attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 8 aprile 2004, recante "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico". Quest’ultimo ha indicato i compiti della FIDS “quale Comitato Italiano Paralimpico”, consistenti riassuntivamente nell’organizzazione e preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici (in armonia con gli indirizzi emanati dall'International Parolympic Committee) e nella promozione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. Ai fini di cui sopra gli organi della FISD sono anche organi del CIP. Il DPCM citato (art. 3) prescrive inoltre l’adeguamento dello statuto della FIDS ai nuovi compiti assunti dal CIP. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto (adottato in data 15 dicembre 2004), in considerazione delle perplessità espresse dagli organismi interessati in ordine ai profili problematici derivanti dalla non chiara disciplina dei rapporti tra le due strutture (FISD e CIP) delineata dalla legge 189/2003, ha disposto la ridenominazione della Federazione in Comitato Italiano Paralimpico.


 

Articolo 126
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 126.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

Art. 126.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

Identico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

 

3. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

4. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

 

5. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

 

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

 

7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.

 

 

 

L’articolo reca norme volte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche, genericamente intese.

 

In particolare, al comma 1 si dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto previsionale del proprio fabbisogno di beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Sono comunque escluse dall’applicazione di tale misura gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie.

 

Il prospetto previsionale del fabbisogno deve essere conforme alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

In sede di prima applicazione, il prospetto va trasmesso al Ministero dell’economia e finanze entro il 28 febbraio 2008; mentre, a regime va trasmesso al medesimo Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[285], disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

Il Codice non si applica, in tutto o in parte, a talune tipologie di contratti indicate nella parte I, Titolo II del suddetto Codice (artt.16-27), le quali sono in sintesi, contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti aggiudicati in base a norme internazionali, taluni contratti di servizi specificamente indicati nell’articolo 19 del Codice, taluni contratti nel settore delle telecomunicazioni, taluni appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione di terzi, appalti aggiudicati per l’acquisto e la fornitura di energia, contratti di sponsorizzazione.

 

Il comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP[286] s.p.a. – individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni. Tale individuazione avviene sulla base delle:

§      informazioni raccolte dai prospetti preliminari di fabbisogno;

§      informazioni circa gli acquisti delle suddette amministrazioni per gli anni 2005-2007, avute mediante il “Sistema di contabilità gestionale[287] ed elaborate attraverso sistemi informativi integrati.

 

I fabbisogni sono quelli collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenuto conto delle caratteristiche di consumo dei beni e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

 

I sistemi informativi integrati sono realizzati, come esplicitato dallo stesso comma 2, ai sensi dell’articolo 1, comma 454 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), che prevede un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione un insieme di indicatori dei livelli di spesa sostenibili per categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Il comma 3 stabilisce che gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 2 costituiscono strumenti di supporto e modelli di comportamento nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo di gestione.

Tali indicatori devono essere messi a disposizione delle amministrazioni statali, anche mediante pubblicazione sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di CONSIP s.p.a.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto legislativo n. 286/1999 [288], richiamato nel comma 3, reca la disciplina del controllo di gestione, disponendo in particolare che ciascuna amministrazione pubblica definisce l'unità o le unità responsabili della suddetta attività, nonché i criteri per l’esercizio di tale attività, con particolare riferimento ai criteri e modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e le modalità di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti. Gli indicatori di spesa di cui al comma 3 dell’articolo in esame si inseriscono dunque quali parametri “precostituiti“ nell’esercizio del controllo gestionale.

 

Si osserva che la disciplina recata dai commi 1-3 in esame sembra completare quella, già contenuta nell’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria 2007, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[289] l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per il cui approvvigionamento le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate ad utilizzare le convenzioni – quadro stipulate dalla Consip s.p.a.

 

Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP s.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche, entro tre mesi dall’entrata in vigore del testo in esame, strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a per l’acquisto di beni e servizi, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Tale disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, è finalizzata a garantire un’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione di cui all’articolo 26 della legge 488 del 1999. Tale articolo, al comma 3, facoltizza le pubbliche amministrazioni ad aderire alle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a, ovvero le obbliga a seguirne i parametri prezzo-qualità. In particolare, evidenzia la relazione, se la totalità degli acquisti autonomi fosse avvenuta nel rispetto del brenchmark Consip, si sarebbe ottenuto, a parità di quantità, un risparmio potenziale del 20%, pari a 2.800 milioni Pertanto, si ritiene opportuna l’introduzione di una norma che, ai fini di un mero coordinamento sistematico con la disciplina vigente, precisi e confermi, al fine di evitare dubbi interpretativi, che gli acquisti di beni e servizi, anche da parte delle amministrazioni regionali e locali, oltre che centrali, debbano fare riferimento ai parametri Consip.

La disciplina vigente.

Come accennato, l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) combinato con il disposto dell’articolo 58 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001)[290] prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle “convenzioni Consip” [291], ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. L’ultimo periodo di tale comma disponeva poi che quanto sopra non si applicasse ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Su tale disposizione ha inciso l’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria 2007, il quale, sebbene richiami il disposto dell’articolo 26, sembra implicitamente estenderne l’ambito di applicazione. Il comma 449, in particolare:

-          demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per il cui approvvigionamento le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate a utilizzare le convenzioni – quadro stipulate dalla Consip s.p.a. Tale individuazione avviene tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti.

-          dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento;

-          dispone che le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tra cui rientrano gli enti territoriali, possono ricorrere alle convenzioni Consip e a quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto, la cui istituzione è prevista al comma 456 della stessa legge finanziaria 2007, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Con riferimento agli enti territoriali, si ricorda che l’articolo 26, comma 3 escludeva i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, legge n. 488/99). Tale esclusione è stata dunque superata dalla disposizione in esame.

 

Il comma 5, al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza., estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici (ossiai“soggetti aggiudicatori”ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

Si ricorda che ai sensi del citato Codice degli appalti pubblici (articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 163/2006[292]), sono “soggetti aggiudicatori” i seguenti soggetti: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è finalizzata ad estendere l’opportunità di ridurre i costi di funzionamento anche ad altri soggetti, quali le società in mano pubblica. Al riguardo, si cita ad esempio il caso di un comune, il quale, secondo la disciplina vigente, può acquistare cassonetti per i rifiuti tramite il sistema Consip, ma lo stesso non possono fare le società municipalizzate costituite dai comuni per gestire il relativo servizio.

 

La norma in esame specifica che rimane fermo il sistema degli acquisti della P.A. mediante convenzioni, come risultante dalle già citate disposizioni legge finanziaria 2000 (articolo 26), dalla legge finanziaria 2001 (articolo 58) e dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 449).

Per un commento a tali disposizioni cfr. supra.

 

Il comma 6 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni., stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante, ai fini – anche con modalità telematiche - dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro.

Resta ferma la richiamata disciplina degli acquisti delle pp.aa., come definita dalle leggi finanziarie 2000, 2001 e 2007.

 

Il comma 7 effettua un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

La riduzione di spesa determinata dal tale taglio lineare è indicata in 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Sono esentati dalla riduzione il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituiti dal comma 601 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

Al riguardo si segnala che la Corte dei Conti[293] ha rilevato,che tale riduzione lineare (la quale nel testo originario era pari a 500 milioni di euro) si aggiunge a quella disposta dal comma 507 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, aggravando la situazione di precarietà operativa della amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive, in tal modo rischiando di riproporsi, nel 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento d’urgenza analogo a quello intervenuto nel corrente anno (DL. 81/07).

Si ricorda che nel corso degli ultimi anni, le spese per consumi intermedi sono state oggetto di ripetuti interventi di riduzione.

Si rammenta, in particolare, l’articolo 1, comma 295 della legge finanziaria 2005, il quale ha stabilito il taglio lineare degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Da ultimo, la legge finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 507, ha disposto l’accantonamento e l’indisponibilità, in maniera lineare, di una quota, pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, 5.031 milioni per il 2008 e 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni delle u.p.b iscritte nel bilancio dello Stato[294]. Gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Come già rilevato della Corte dei Conti [295], degli stanziamenti utilizzabili circa il 23 per cento è rappresentata da consumi intermedi. La Corte ha osservato che tali elementi “testimoniano della difficoltà di ottenere significative riduzioni di spesa nel breve periodo senza compromettere la qualità dell’intervento pubblico.” A conferma dei suddetti aspetti problematici in ordine all’efficacia di ulteriori interventi di contenimento dei consumi intermedi, si ricorda che il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 ha previsto disaccantonamenti di somme nel 2007 per 1.972,9 milioni di euro, pari al 43,2 per cento delle risorse originariamente accantonate e rese indisponibili ai sensi del citato comma 507[296].

A tale riguardo, si segnala, inoltre, per ciò che attiene alle misure di limitazione di spesa per consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali, che l’articolo 131, comma 10 del disegno di legge finanziaria in esame abroga la previsione (già disapplicata per l’anno 2007 dal d.l. n. 81/2007, art. 4) di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per tali enti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006.

 

Il comma 8 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze alleghi al DPEF una relazione sull’applicazione della disciplina recata dall’articolo in esame e sull’entità dei relativi risparmi.


 

Articolo 126-bis
(Potenziamento del Sistema pubblico di connettività)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 126-bis.

(Potenziamento del Sistema pubblico di connettività).

 

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 9 del presente articolo.

 

2. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del Sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

 

3. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

 

4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

 

5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

 

6. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

 

7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.

 

8. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

 

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

 

 

L’articolo in esame, aggiunto alla Camera nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è volto a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) e a dare nuovo impulso all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente avviata nel 2001.

 

I commi da 1 a 7 recano disposizioni per favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC).

 

Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), istituito e disciplinato con il D.Lgs. 42/2005[126], ha sostituito la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA) con l’obiettivo di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Il SPC è una infrastruttura e un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse finalizzato a garantire la piena interazione e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali; esso consente a questi soggetti di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Accanto al SPC, ed a questo interconnessa, il D.Lgs. 42/2005 ha istituito una Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, volta a permettere il collegamento tra queste e gli uffici italiani all’estero.

La gestione strategica e la vigilanza sul sistema, la disciplina e la promozione della cooperazione informativa sono affidate alla Commissione di coordinamento del SPC. Presieduta dal Presidente del CNIPA, la Commissione è composta da rappresentanti delle amministrazioni statali e da membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, in rappresentanza degli enti territoriali.

Il CNIPA[127], anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, ha il compito di coordinare le fasi della progettazione e della realizzazione del SPC e, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi della Commissione, quelle della gestione e dell’evoluzione del sistema.

Lo strumento per la realizzazione del SPC è stato individuato nei contratti quadro, che il CNIPA, a livello nazionale, e le regioni nell'ambito del proprio territorio, stipulano, espletando gare ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, con più fornitori per i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità del SPC.

In conformità a tali contratti, stipulati dal CNIPA con più fornitori qualificati, le singole amministrazioni ottengono dai fornitori prescelti i servizi richiesti, a parità di condizioni[128]. La stipulazione dei contratti esecutivi in conformità ai contratti quadro costituisce un obbligo per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali non economici; una facoltà per le amministrazioni regionali e locali.

La gara per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per le pubbliche amministrazioni è stata aggiudicata nel corso del 2006 a quattro operatori e ripartita secondo le seguenti percentuali: RTIFatsweb/EDS 60%, BT S.p.A. 25%, Wind S.p.A. 10%, Telecom Italia S.p.A. 5%. Il 10 luglio 2006 è stata costituita, da parte dei soggetti aggiudicatari della gara multifornitore per la fornitura dei servizi del Sistema Pubblico di Connettività, la Società consortile per la realizzazione e gestione della Qualified eXchange Network (QXN), infrastruttura che interconnetterà le reti delle stesse società, per consentire l’erogazione dei servizi SPC a tutte le amministrazioni italiane[129].

 

Il comma 1 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC, anziché per i primi due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti quadro, come attualmente previsto; per la copertura degli oneri si provvede con lo stanziamento di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 autorizzato dal successivo comma 9.

 

I contratti–quadro tra le quattro società aggiudicatarie della gara per la fornitura dei servizi del SPC e il CNIPA sono stati sottoscritti il 25 maggio 2006; i contratti regolano l’erogazione dei servizi SPC per i prossimi 5 anni[130]. Nel 2006, sono state anche assegnate le 57 amministrazioni centrali ai quattro operatori dopo un’analisi delle loro esigenze, in linea con gli impegni assunti nell’ambito della gara. A seguito della firma dei contratti-quadro con i quattro operatori vincitori della gara è iniziata l’attività di definizione dei piani dei fabbisogni da parte delle 57 amministrazioni centrali.

Secondo la legislazione vigente (art. 86, comma 2, del D.Lgs. 82/2005), gli oneri economici relativi alle infrastrutture telematiche condivise restano a carico del CNIPA nei primi due anni successivi alla data di approvazione dei contratti-quadro.

Dopo i primi due anni di vigenza contrattuale, gli oneri sono così ripartiti: i costi per la realizzazione delle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori che si aggiudicano la gara, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura da loro acquisiti, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni in proporzione ai servizi da esse utilizzati (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 82/2005). Si prevede che tale condizione comporti, con l’effettiva migrazione verso il SPC, una riduzione dei costi sostenuti dalle amministrazioni a parità di servizi richiesti, rispetto a quelli previsti per la RUPA, in quanto le spese per la RUPA relative ai servizi delle strutture condivise sono a carico del CNIPA, fino al momento in cui il processo di migrazione al nuovo sistema non sarà del tutto concluso[131].

Per quanto riguarda il concreto avvio del SPC, come espressamente previsto dall’art. 84 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)[132], i piani per la migrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali dalla RUPA al SPC devono essere attuati entro 18 mesi dall’approvazione del primo contratto quadro.

Le amministrazioni in questione, aderenti alla RUPA, dovrebbero pertanto aver attuato i piani di migrazione verso il SPC entro il 30 novembre 2007. Il CNIPA nel corso del 2006 ha avviato le attività necessarie a garantire la migrazione, ovvero la transizione delle amministrazioni dallo scenario RUPA allo scenario SPC, senza soluzione di continuità nella erogazione dei servizi alle amministrazioni stesse. In particolare, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di individuare tutte le problematiche connesse con le attività di migrazione e, nel contempo, delineare le modalità operative per affrontare in modo puntuale la gestione del transitorio nel processo di migrazione, ossia nell’arco temporale in cui necessariamente le due reti, RUPA e SPC, si troveranno a convivere fintantoché il processo della migrazione non sarà completamente concluso. Durante tale periodo, le PA risulteranno attestate in parte sulla rete RUPA, in dismissione, ed in parte sulla infrastruttura di rete del SPC[133].

 

Per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 2 a 5 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema.

Nel programma inoltre sono definiti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti, i tempi e le modalità attuative, i costi relativi e i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le singole amministrazioni si impegnano a realizzare.

Il programma è quindi approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dopo che la Commissione di coordinamento del SPC ha espresso il proprio parere.

Nella fase successiva, il CNIPA predispone, sulla base delle indicazioni della Commissione di coordinamento, il progetto esecutivo del programma, che viene sottoposto all’approvazione della commissione medesima.

 

La Commissione, in quanto organismo preposto al coordinamento del sistema pubblico di connettività, svolge le seguenti funzioni, puntualmente indicate dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale:

-        assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

-        approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

-        promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e della evoluzione delle tecnologie;

-        promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche;

-        vigila sui fornitori qualificati del SPC e sui relativi elenchi, verificando la qualità e la sicurezza dei servizi da essi erogati;

-        promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del SPC.

 

Per assicurare l’integrità dei dati delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali non economici, delle regioni, degli enti locali e dei concessionari di pubblici servizi e per garantire la disponibilità e continuità dei servizi da questi ultimi erogati, anche nel caso in cui si verifichino disastri o situazioni di emergenza, i commi 6 e 7 attribuiscono al CNIPA il compito di individuare, mediante lo strumento della conferenza di servizi, le soluzioni tecniche e funzionali idonee a tale scopo.

 

La sicurezza dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi conservati costituisce un elemento di forte criticità. L’art. 51 del Codice dell’amministrazione digitale, pur senza individuare puntualmente le misure da introdurre per garantire la sicurezza dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, fissa i principi generali delle norme di sicurezza, rinviandone la definizione alle regole tecniche per il funzionamento del sistema pubblico di connettività che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 71, comma 1-bis del Codice, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso[134].

Secondo l’art. 51, le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche devono innanzitutto tutelare l'esattezza e l'integrità dei dati, nonché la loro riservatezza. Deve essere inoltre garantita la disponibilità e l'accessibilità; in merito queste ultime finalità, vengono in rilievo anche gli artt. 50 e 52 del Codice, secondo cui i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati, facendo salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali.

L’art. 51, comma 2, del Codice stabilisce inoltre in via generale che i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le regole tecniche sulla sicurezza informatica dei sistemi delle pubbliche amministrazioni sono contenute in provvedimenti di varia natura (regolamenti, direttive, circolari) succedutisi nel tempo senza trovare una sistemazione in un testo organico.

Tra questi si segnala la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002 sulla Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni.

Il Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003[135]), inoltre, detta una serie di norme sulle misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati personali (artt. 31-36 e Allegato B, recante il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). L’art. 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che le regole tecniche da esso previste siano adottate dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con lo scopo di assicurarne la coerenza con le disposizioni sulla tutela della riservatezza.

 

Il comma 8 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

A tal fine, per quanto riguarda il finanziamento del progetto, si stabilisce che:

§      i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, che, non essendo stati impegnati, hanno costituito avanzo di bilancio e sono confluiti, sulla base delle specifiche regole di contabilità della Presidenza del Consiglio, nel fondo di riserva previsto dall’articolo 12 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002[136], per essere riutilizzati per altre finalità, rimangano destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e, in via residuale, alle restanti attività previste;

§      tali fondi sono inoltre aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.

 

Si ricorda che nel corso dell’esame alla Camera del disegno di legge di bilancio 2007 (A.C. 1747-B), il Governo, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha accolto l’ordine del giorno n. 9-1747-B/1 (Violante ed altri), con cui si impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative affinché alle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 107 della legge 388/2000[137] (v. infra), e non impegnate, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, provvedendo affinché le stesse siano mantenute nel capitolo 119 del bilancio della Presidenza del Consiglio e comunque restino impegnabili solo per le originarie finalità di informatizzazione della normativa vigente, in considerazione della loro particolare rilevanza e dello speciale regime di gestione del fondo di riserva.

 

La disposizione in esame attribuisce ulteriori finalità al programma, rispetto a quelle originariamente previste (per le quali, vedi infra), e più specificamente:

§      il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;

§      l'adeguamento agli standard dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;

§      l’adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell’ottica del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire - 2,58 milioni di euro circa - per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;

fornire strumenti per l’attività di riordino normativo.

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del Presidente del Consiglio che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003[138], ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

-        compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;

-        messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);

-        classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;

-        studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'àmbito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.

L’attività del Comitato guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti pubblicati dall’inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato elettronico XML (secondo gli standard emanati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un database che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro versione “storica” sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. È stato poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l’estensione all’intero stock pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal maggio 2001.

L’articolo 14, comma 12, della legge 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005)[139] ha inserito, nel procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme legislative introdotto dalla medesima legge di semplificazione, l’attività di informatizzazione della legislazione vigente, prevista dall’articolo 107 della legge finanziaria 2001.

I commi da 12 a 24 dell’articolo 14 hanno innovativamente previsto una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del corpus legislativo, articolata nei seguenti passaggi: dapprima, la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; quindi, l’individuazione delle disposizioni legislative indispensabili anteriori al 1970 e la semplificazione o il riassetto delle relative materie; infine, l’abrogazione generalizzata della legislazione anteriore al 1970, con l’eccezione delle disposizioni espressamente elencate al comma 17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo.

In base all’articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005, nella prima fase del procedimento illustrato (individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti), il Governo si avvale dei risultati dell’attività di informatizzazione della legislazione vigente, prevista dall’articolo 107 della legge finanziaria 2001.

Inoltre, il comma 13 dell’articolo 14 della legge 246/2005 ha stabilito che le somme non utilizzate, relative all’anno 2005, del fondo destinato a tale scopo potessero essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida.

 

Con un’ulteriore innovazione rispetto all’attuale disciplina, il comma in esame affida ad un responsabile, nominato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell’attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell'art. 14 della L. 246/2005 (relative alla ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, vedi supra), e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

All'attuazione dei programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.

 

Il comma 9 reca le disposizioni sulla copertura finanziaria. A tale scopo è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono individuate le modalità e i tempi per l’utilizzazione di tali risorse, ad eccezione di quelle stanziate per le attività connesse alla informatizzazione della normativa vigente, previste dal comma precedente.


 

Articolo 127
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 127.

(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

Art. 127.

(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

1. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefìci ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

Identico.

    a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

 

    b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.

 

 

 

L'articolo 127, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

 

In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a)  acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano;

b)  trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

 

Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

Articolo 128
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 128.

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

Art. 128.

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

1. Identico.

2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

2. Identico.

3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.

3. Identico.

4. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4. Identico:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale.

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-ter. Identico.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».

2-quater. Identico».

5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente articolo.

5. Identico.

6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

6. Identico.

7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

7. Identico.

    a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

 

    b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

 

    c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

 

8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

8. Identico.

9. Qualora gli interventi di cui al comma 7 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefìci.

9. Identico.

10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

10. Identico.

11. I piani triennali di cui al comma 7 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

11. Identico.

12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

12. Identico.

    a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

 

    b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

 

13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

13. Identico.

14. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

14. Identico.

15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

15. Identico.

 

 

L’articolo 128 reca norme eterogenee, complessivamente finalizzate alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, il comma 1 dispone, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (le c.d. auto blu)assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che essa non possa superare i 1600 centimetri cubici.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

 

L’utilizzo delle autovetture pubbliche è stato nelle ultime Legislature più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L’individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell’utilizzo dell’autovettura di servizio è stata effettuata conil D.P.C.M. 28 febbraio 1997. Con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, so state dettate nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.

L’assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato è stata nuovamente disciplinata, con l’introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.

Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, prevedendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento, nonché di fornire annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti. L’unica relazione sinora trasmessa è il documento CCXXVIII, n. 1 (trasmessa alla Presidenza il 19 aprile 2006) riferita all’anno 2005.

Da ultimo, la legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto una disciplina restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Si è in particolare previsto che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Da detta misura sono stati esclusi gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si è posta in linea di continuità con la legge finanziaria per il 2005 e, in particolare con l’art. 1, comma 12, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari, rispettivamente, al 90 per cento, all’80 per cento e al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2004. La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha, tra l’altro, esteso a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le disposizioni della citata l. n. 266/2005 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio, chesi applicavano a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fatte salve alcune esclusioni

 

Il comma 2 reca una norma volta a sanzionare il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni della posta elettronica.

 

Tale mezzo di comunicazione dei documenti è prescritto come “normale” dall’articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, in base al successivo articolo 48, avviene mediante la posta elettronica certificata.

La Relazione illustrativa al disegno di legge presentato la Senato sottolinea come “lo strumento della posta elettronica, in particolare quella certificata […] presenta caratteristiche di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, facilità di archiviazione, possibilità di invio multiplo, integrabilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche e, infine, di affidabilità”.

 

Si prevede, al riguardo, che il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettui verifiche a campione.

Se in base alle risultanze delle verifiche una singola amministrazione ha mancato di adeguarsi alla normativa in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, essa subisce la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea.

 

Sono comprese nell’ambito applicativo della disciplina in oggetto le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali

 

Il comma 3 dispone che le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 siano stabilite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

In sede di coordinamento formale del testo al Senato, si è precisato che le modalità attuative di cui al comma 3 riguardano le sole norme relative all’utilizzo della posta elettronica ed alla trasmissione documentale di cui al comma 2, mentre il testo originario faceva riferimento all’attuazione dell’intero articolo.

La relazione tecnica quantifica il risparmio derivante dall’introduzione delle disposizioni in esame in circa 166 milioni di euro annui, quando la misura opererà a regime. Si stima tuttavia che tali risparmi, permanendo nella disponibilità delle Amministrazioni ed essendo dunque potenzialmente spendibili, non possano essere preventivamente portati a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Si sottolinea, inoltre, come la gradualità del recepimento della nuova procedura abbia effetti positivi limitati nel biennio 2008-2009, recando un risparmio di 15 milioni di euro nel 2008 e 80 milioni di euro nel 2009.

 

I commi 4-6 introducono alcune norme nel Codice dell’amministrazione digitale, dettando misuredi innovazione in materia di comunicazioni telefoniche, nonché correlate misure di contenimento della spesa.

In dettaglio,il comma 4 aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater all’articolo 78 del Codice di amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82/2005.

A seguito delle modifiche apportate in sede di esame presso la V Commissione, l’obbligo di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP), previsto, nel testo approvato dal Senato, perle sole amministrazioni centrali, è stato esteso anche alle pubbliche amministrazioni statali periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative ed universitarie. Si tratta di servizi previsti dal Sistema Pubblico di Connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. In sede di esame presso la Commissione Bilancio è stato altresì eliminato il riferimento all’ambito territoriale di stipula delle citate convenzioni.

Come precisato dalla relazione illustrativa della proposta emendativa presentata dal Governo, le modifiche sono state introdotte, da un lato, per individuare correttamente le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni stesse; dall’altro, si è inteso porre rimedio ad un errore sostanziale, dal momento che la Consip può stipulare convenzioni solo a livello nazionale.

Il citato obbligo decorre dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla medesima data (articolo 78, comma 2-bis).

Si ricorda che il “Voice over IP” (Voce tramite protocollo Internet, acronimo “VoIP”) è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete per trasmissione dati che utilizza il protocollo IP, consentendo un notevole risparmio dei costi per servizi telefonici. La relativa tecnologia, coma sottolinea la relazione illustrativa, è stata inclusa nei progetti e negli accordi finalizzati a realizzare il citato Sistema Pubblico di Connettività.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, il Sistema Pubblico di Connettività - SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
Il completamento del SPC è previsto entro il 2007.

 

L’attività di monitoraggio e verifica del rispetto di tali disposizioni è demandata al CNIPA (articolo 78, comma 2-bis); in caso di mancato adeguamento alle medesime disposizioni è prevista la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia (articolo 78, comma 2-quater).

La Relazione tecnica quantifica i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 4 in 120 milioni di euro a regime, e cioè dal 2010 in poi. Per il 2008 ed il 2009, i risparmi quantificati ammontano rispettivamente a 10 e 60 milioni di euro.

Complessivamente, dunque, gli effetti dei commi 2 e 4 sono così stimati:

-        25 milioni nel 2008, di cui 7 milioni riferiti ai Ministeri con impatto sul saldo netto da finanziare;

-        140 milioni nel 2009, di cui 12 milioni riferiti ai Ministeri con impatto sul saldo netto da finanziare;

-        286 milioni nel 2010, di cui 14 milioni riferiti ai Ministeri con impatto sul saldo netto da finanziare.

 

Il comma 5 dispone che le modalità attuative delle citate norme introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale (commi 2-bis- 2-quater dell’ articolo 78), siano determinate con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Il comma 6, in relazione alle misure di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5, dispone un taglio lineare delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche, in misura tale da realizzare, complessivamente, una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le “altre” pubbliche amministrazioni (diverse da quelle centrali) sono chiamate a adottare misure di contenimento delle spese postali e telefoniche tali da comportare risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Il mancato rispetto dei suddetti obiettivi di risparmio sarà sanzionato, in caso di accertate minori economie, con corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali verso le amministrazioni inadempienti.

I commi da 7 a 11 prefigurano l’adozione di piani triennali da parte della generalità delle pubbliche amministrazioni volti al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni:

 

In particolare, il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[140], adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

§      delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

§      delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

§      dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

 

In relazione alle dotazioni strumentali, il comma 8 dispone che nei piani triennali siano indicate altresì misure dirette alla limitazione dell’assegnazione di telefoni cellulari al personale in servizio.

Nello specifico, tali misure:

-        sono dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, limitatamente alperiodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso,

-        individuano, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

 

Il comma 9 prescrive che, qualora gli interventi di pianificazione implichino la dismissione di dotazioni strumentali, essi siano corredati della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

 

Il comma 10 dispone la trasmissione, a consuntivo annuale, di una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Il comma 11, infine, prevede che i suddetti piani triennali siano resi pubblici dagli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e attraverso la pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità previste, rispettivamente, dall’articolo 11 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 12 prevede una sorta di censimento degli immobili in mano pubblica. Tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla suddetta pianificazione triennale sono infatti tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito della ricognizione propedeutica alla redazione del piano triennale di razionalizzazione di cui al comma 7, lettera c), i datirelativi a:

a)      i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali. Si dispone che essi vengano distinti in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b)      i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La comunicazione di tali dati avviene sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Si ricorda che l’articolo 131 del disegno di legge in esame detta specifiche misure di razionalizzazione della spesa per la manutenzione straordinaria dei beni immobili delle amministrazioni statali e, in genere, della amministrazioni pubbliche (cfr. articolo 131, relativa scheda di lettura).

 

Il comma 13,nel presupposto che la materia disciplinata dall’articolo in esame afferisca al coordinamento della finanza pubblica (in relazione al quale la Costituzione prevede legislazione concorrente), dispone che le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, adottino, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

 

I commi 14 e 15 dettano norme relative all’ Autorità istituita presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA.

In particolare, il comma 14, mediante unanovella all’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riduce da quattro a due – oltre al Presidente - il numero dei componenti del CNIPA.

Il comma 15 reca una norma transitoria, stabilendo che sino al 2 agosto 2009 l’Autorità è costituita dal Presidente e da tre membri e che, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Si fa presente che la Relazione tecnica, in relazione alle norme dei commi 14-15, non reca alcuna quantificazione dei risparmi di spesa conseguibili dalle misure di riduzione dei membri del CNIPA.


 

Articolo 129
(Contenimento dei costi della giustizia militare)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 129.

(Contenimento dei costi della giustizia militare).

Art. 129.

(Contenimento dei costi della giustizia militare).

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o maggio 2008:

Identico.

    a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

 

    b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

 

    c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

 

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

 

3. I procedimenti pendenti al 1o maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

 

4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

    a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;

 

    b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;

 

    c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;

 

    d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa, e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

 

5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare»;

 

    b) l'articolo 11 è abrogato.

 

6. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

 

    b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

 

    c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».

 

7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.

 

8. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

 

 

 

L'articolo 129, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, ridisegna la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

Al riguardo, si ricorda che disposizioni in materia di magistratura militare e transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria erano previste nel disegno di legge A.S. 1447, recante modiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, poi divenuto legge n. 111 del 2007. Tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge nel corso dell’esame in Senato per essere poi riassegnate (A.S. 1447-quinquies, "Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria") alle commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato.

 

In particolare, il comma 1 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 maggio 2008:

-        soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lett. a);

Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto:

-        Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);

-        Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna);

-        Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

-        soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d’appello – e delle relative procure - a Verona e Napoli (lett. b);

-        riduzione a 58 unità – in luogo delle attuali 103 – dell’organico dei magistrati militari (lett. c). I magistrati militari in esubero (45 unità) transitano nel ruolo della magistratura organica, ai sensi del successivo comma 4.

 

Il comma 2 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 6 dei membri del Consiglio della magistratura militare.

 

Attualmente, infatti, l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 prevede che del Consiglio facciano parte:

a)       il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b)       il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c)       5 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d)       2 componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

 

Senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 6), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio.

La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della suddetta legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158 , il cui art. 1 prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

 

Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 maggio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.

In relazione alla disposizione in esame, andrebbe valutato se, al fine di assicurare pienamente l'esercizio dei diritti di difesa, non risulti, comunque, opportuno prevedere l'obbligo di comunicare alle parti interessate l'avvenuta trasmissione del fascicolo processuale al nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.

 

Il comma 4 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari.

In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità: 45 in più rispetto alle attuali 10.109 (lett. a); in tale ruolo transitano infatti i 45 magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b).

Il transito avverrà in base ai seguenti criteri:

-        nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari;

-        i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;

-        nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

-        qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

-        i trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;

-        i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare avranno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso.

Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici (lett. c).

Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d’ufficio (lett. d).

 

Il comma 5, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2 (v. sopra).

In particolare, la lett. a) elimina dall'art. 1 della legge 561/1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lett. b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lett. c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.

 

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi – di cui alla legge n. 111 del 2007[141], art. 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche (v. sopra).

 

Il suddetto art. 5, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006[142] , come modificati dall’art. 2 della medesima legge 111/2007, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa. Fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 8 stabilisce che dall’applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 130
(Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 130.

(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

Art. 130.

(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Identico.

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

 

2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

 

3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

 

 

 

L'articolo 130, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

In particolare, il comma 1 aggiunge un nuovo comma 3-bis all'art. 262 del codice di procedura penale, in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

 

L’art. 262 del codice di rito dispone che laddove non sia necessario mantenere il sequestro a fini probatori o a fini preventivi (ex art. 321 c.p.p.), le cose sequestrate siano restituite agli aventi diritto, anche prima della sentenza (commi 1 e 3). La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato o delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). Quando la sentenza diviene irrevocabile, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (comma 4).

 

Il nuovo comma 3-bis prevede che le somme di denaro sequestrate, e di cui non sia stata disposta la confisca, siano devolute allo Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

-        siano trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione e

-        nessuno ne abbia chiesto la restituzione.

 

Il comma 2 modifica l'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale che, elencando le competenze del giudice dell'esecuzione, richiama la decisione del giudice in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

In virtù della novella all’art. 262 del codice introdotta dal comma 1, la disposizione in commento introduce all'art. 676 c.p.p. il riferimento ad una terza possibilità: la devoluzione delle somme allo Stato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 262 c.p.p..

 

Il comma 3 dell’articolo in commento destina le somme ricavate dall’applicazione dell’art. 262, comma 3-bis, c.p.p. agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.

 

Il processo civile telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come istituito dal DPR n. 123 del 2001[143].

Per processo civile telematico si intende la gestione “integrale” ed “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:

-        gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza);

-        gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;

-        semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;

-        dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.

Il progetto per la realizzazione del processo civile telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.

 

Si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge del Governo C. 2873 (Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari) che, all’art. 6, fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.


 

Articolo 131
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 131.

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

Art. 131.

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

Identico.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

 

3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

 

4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

 

5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

 

7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

 

8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

 

9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

 

10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

 

11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

 

 

 

L'articolo reca disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese.

 

In particolare, i comma 1 vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 del disegno di legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.

Il comma 2, in relazione a quanto sopra previsto, dispone l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione di cui sopra, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 3 in tali fondi confluiranno il 50 percento dei versamenti rassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.

L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate.

La dotazione dei fondi è rideterminata annualmente, in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, così da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro.

 

In ordine alle limitazioni poste alle riassegnazioni di entrate previste dall’articolo in esame, a Corte dei Conti ha osservato che la deroga alla disciplina contabile interessa significativamente importi versati da terzi in entrata al fine di acquisire servizi dell’Amministrazione, a titolo di corrispettivo. Il che può incidere negativamente sull’operatività minima delle amministrazioni [144]. Si pensi, ad esempio, tra le autorizzazioni di spesa incluse nell’elenco 1 del disegno di legge finanziaria in esame, all'art. 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [145], ai sensi del quale i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti allo Stato sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Successivamente, il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti U.P.B. dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. Tali proventi sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

Per ciò che attiene alle norme vigenti che limitano la riassegnazione di entrate, si ricorda che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni di entrate rispetto all’anno precedente, prevedendo, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti [146].

La successiva legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), all’articolo 1, comma 46, ha introdotto una limitazione superiorerispetto a quanto previsto precedentemente, disponendo che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma stessa, cioè le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea [147].

Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare nel 2006. Tale limite massimo sembrerebbe operare anche per gli anni successivi.

Infine, l’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 ha disposto la non applicazione per il 2007 del limite alle riassegnazioni di entrate disposto dalle suddette disposizioni delle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006.

 

I commi da 4 a 8 recano limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

 

In particolare, ai sensi del comma 4, tali spese non possono superare la misura:

-          dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria;

-          dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%.

Per gli immobili in locazione passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato.

 

Da tali limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili si devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

 

Il comma 5 prevede che in due appositi capitoli di bilancio, uno di parte corrente e uno di parte capitale – anche di nuova istituzione- iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione, siano appostate le somme relative alle spese in oggetto. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il valore dell'immobile, ai sensi del comma 6, è determinato dall’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008. L'Agenzia deve rendere pubbliche tali informazioni, anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa

 

Il comma 7 prevede che una deroga ai limiti suddetti può essere richiesta al Ministro dell’economia e delle finanze del Ministro competente, in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

 

Il comma 8 sottrae dall'ambito di applicazione della disposizione in esame gli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[148].

 

Il comma 9 estende l’applicazione delle suddette misure di contenimento delle spese anche agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Sono invece esentati dalla limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sebbene contenuti nel suddetto elenco Istat:

-          gli enti territoriali e locali e gli enti da essi vigilati;

-          le aziende sanitarie ed ospedaliere;

-          gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

In attuazione dell’articolo 1, comma 5 della legge finanziaria 2005[149], le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono annualmente individuate dall’ISTAT con elenco da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale. Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007.

Tale Comunicato reca una elencazione delle amministrazioni pubbliche secondo le seguenti macro-tipologie:

-      Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri

-      Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

-      Agenzie fiscali

-      Enti di regolazione dell’attività economica

-      Enti produttori di servizi economici

-      Autorità amministrative indipendenti

-      Enti a struttura associativa

-      Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-      Enti e Istituzioni di ricerca

-      Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

-      Amministrazioni locali

-      Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

 

L’eventuale differenza tra l’importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri recati dall'articolo in esame, deve essere versata ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Gli organi interni di revisione e di controllo sono chiamati a vigilare sull’applicazione del comma in esame.

 

 

Il comma 10 abroga la previsione, già disapplicata per l’anno 2007 dall’articolo 4 del decreto legge n. 81/2007, di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. Decreto Visco - Bersani) dispone che per il triennio 2007-2009 gli stanziamenti di previsione per le voci di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali - ovvero dei costi di produzione individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, per gli enti che adottano una contabilità civilistica - non possono superare l'80 per cento delle previsioni iniziali di spesa dell’anno 2006, mantenendo, peraltro ferma la previsione del limite all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007 già stabilito dalla legge finanziaria 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (cd. regola del 2 per cento).

Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per consumi intermedi devono essere appositamente accantonate nei bilanci degli enti pubblici non territoriali, per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l’articolo 22 fa riferimento agli enti e agli organismi pubblici non territoriali inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (per l’elenco del conto economico consolidato, cfr.supra).

Come già detto, il decreto – legge n. 81, all’articolo 2, commi 2-4 ha disapplicato la misura di contenimento in commento per l’anno 2007, provvedendo pertanto a stanziare nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 217 milioni di euro da utilizzare per i rimborsi agli enti non territoriali che abbiano effettuato i versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223/2006; e per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato quale compensazione delle minori entrate determinate dal mancato versamento delle somme relative della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali.

 

Il comma 11 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B., fatta eccezione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché delle spese per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.


 

Articolo 132
(Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 132.

(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

Art. 132.

(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

1. Identico.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

2. Identico:

    a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

    a) identica;

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

 

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

 

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

 

    b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    b) identica;

    c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

    c) identica;

    d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

    d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Identico.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

4. Identico.

5. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

5. Identico.

 

 

L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Gli alloggi di servizio su cui incide il Programma sono quelli posti all’interno di installazioni militari o comunque posti al loro diretto servizio, qualificati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 497 del 1978[150], come infrastrutture militari.

 

La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, che prevedeva la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.

L’articolo 5 della stessa legge n. 497/1978 disponeva che tutti i fabbricati che siano realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o che siano posti al loro diretto e funzionale servizio dovessero essere considerati infrastrutture militari.

L'articolo 20 della richiamata legge n. 497/1978 prevedeva l'emanazione di un regolamento per la classificazione e la definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi al personale militare. Per molti anni, in assenza di tale regolamento, sono state direttamente applicate le norme - del resto già molto dettagliate - contenute nella legge n. 497/1978. Successivamente è entrato in vigore il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate", poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

 

Il comma 2, alla lettera a), stabilisce che vengano individuate tre categorie di alloggi di servizio:

§      alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

§      alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative;

§      alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

Si ricorda che, attualmente, la classificazione degli alloggi, prevista nel D.M. n. 88/2004 è articolata in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999[151]. Le categorie individuate sono le seguenti:

a)       alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b)       alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c)       alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d)       alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e)       alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f)         alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g)       alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

Il comma 2, alla lettera b), stabilisce che il Ministero della Difesa provveda all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. In caso di alienazione prevede inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio. È previsto un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: riduzione del prezzo da un minimo del 25% ad un massimo del 100% per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di handicap in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e delle vedove, con basso reddito familiare (non superiore a quello determinato annualmente con DM di cui all’art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993,[152]) o con componenti del nucleo familiare portatori di handicap.

Viene inoltre stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

La lettera c) del comma 2 mira a rendere celeri i procedimenti relativi alle alienazioni di cui alla lettera precedente. Allo scopo, si interviene in due modi: da un lato si prevede una sinergia tra amministrazioni pubbliche, attribuendo al Ministero della Difesa la facoltà di avvalersi dell’attività dei tecnici dell’Agenzia del demanio, tramite la Direzione generale competente; da un altro, le procedure vengono semplificate, attraverso l’esonero dalla consegna della documentazione ordinariamente richiesta per i contratti di alienazione in base alle norme urbanistiche, tecniche e fiscali, in luogo della quale sarà sufficiente un’apposita dichiarazione.

La lettera d) del comma 2, modificata nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, completa la disciplina delle alienazioni, trattando i casi in cui esse attengano alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, con esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Le alienazioni concernono espressamente immobili ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi del comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 263 dell’articolo 1 della legge 296/06 introduce alcune modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In particolare, al comma 13-bis di tale articolo si inverte la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa. Inoltre, tali beni sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio, ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente. Attraverso una modifica al comma 13-ter del citato articolo 27, si stabilisce altresì il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008) e la relativa tempistica per la cessione.

Il Ministero della Difesa ha facoltà di assegnare la concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del suddetto Codice,in armonia con le modalità dettate dal vigente Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, adottato a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109[153]).

L’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, espressamente citato dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 132qui in esame, riguarda i cosiddetti promotori, vale a dire i soggetti che presentano proposte in risposta ad avvisi indicativi di programmi di interventi realizzabili con capitali privati, pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici (senza peraltro che ciò, di per sé, determini obblighi di esame e valutazione da parte delle amministrazioni stesse). Gli articoli del Codice che seguono il 153 regolano ulteriori aspetti, tra cui i criteri di valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni e l’eventuale indizione della gara tra le proposte considerate idonee.

Il Regolamento che disciplina le attività del Genio militare, a sua volta, dedica gli articoli 130-134 ai soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti sia imprese singole, sia imprese riunite sotto una capogruppo, sia consorzi di imprese.

Il comma 3 dell’articolo 132del disegno di legge finanziaria impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge.

In passato, si sono verificati notevoli ritardi nell’emanazione di regolamenti attuativi delle leggi in materia. Ad esempio, la richiamata legge 18 agosto 1978, n. 497[154] fu seguita solo nel gennaio 1997 dal relativo decreto ministeriale (n. 253/1997, Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 su richiamato.

La potestà ministeriale di adottare il regolamento suddetto trae fondamento dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3.

Trattasi, com’è noto, della legge recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui articolo 17 (Regolamenti) al comma 3 prevede che nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro possano essere adottati regolamenti con decreto ministeriale, quando la legge lo consenta espressamente. Tali regolamenti ministeriali, in ogni caso, non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Sul regolamento di attuazione sarà sentito il COCER (organismo centrale di rappresentanza, istituito con legge n. 382/1978[155]) e saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 sospende le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti. La sospensione si protrarrà fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente comma.

Attualmente, a sensi del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le situazioni di recupero forzoso in corso sono al di fuori dal campo di applicazione della disciplina generale sulle alienazioni degli alloggi di servizio. Sull’articolo 26 del decreto-legge n. 269/2003, v. infra.

Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[156], che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[157], ma con una serie di eccezioni. Le disposizioni del decreto legge n. 269 del 2003, infatti, tendono a salvaguardare le esigenze di operatività e pertanto si applicano agli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari - o, se posti al loro interno, a quelli che non sono al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa - e agli alloggi che non risultino connessi all’incarico del personale in servizio che li occupa per necessità abitative proprie o della propria famiglia. Inoltre, la norma che si intende abrogare stabilisce che le alienazioni di cui al decreto-legge n. 351/2001 non comprendano gli alloggi in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari, né le situazioni di recupero forzoso in corso (come si diceva poc’anzi).

La norma di cui al comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto legge 269/2003 è stata oggetto di intervento di interpretazione autentica da parte dell’art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273[158], convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 che ha chiarito che le parole «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi del già richiamato articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

In merito alla disciplina della cartolarizzazione, si ricorda che il citato D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel Capo I (articoli 1-4), contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il decreto, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura articolata essenzialmente in due passaggi:

-        in primo luogo (articolo 1), una ricognizione, affidata all’Agenzia del demanio, dei beni immobili già attribuiti ad enti pubblici non territoriali ovvero a società a totale partecipazione pubblica, nonché dei beni ubicati all'estero, ai fini del "riconoscimento" della proprietà dello Stato sugli stessi[159]. La ricognizione è estesa anche ai beni delle regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta[160] e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario.

-        in secondo luogo, il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione (articoli 2 e 3) attraverso il trasferimento degli immobili da cedere alle società veicolo.

La ratio del ricorso alla cartolarizzazione è di consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più S.r.l. (c.d. società veicolo), appositamente costituite[161], che finanziano l'acquisto attraverso operazioni di cartolarizzazione (con emissione di titoli - il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili - o mediante finanziamenti acquisiti da terzi) e versano l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, ai proprietari cedenti.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della “segregazione”).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi ed oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi; l'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.

Infine al comma 5, l’abrograzione della disciplina vigente in tema di alienazione mediante cartolarizzazione degli alloggi non posti nelle installazioni militari e non posti a diretto a servizio di queste, di cui al decreto legge del 2003, rende necessaria la previsione secondo cui gli immobili originariamente individuati, ai sensi della predetta disciplina, per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.


 

Articolo 133
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 133.

(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

Art. 133.

(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

Identico.

2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

 

 

 

L’articolo 133, non modificato nel corso dell’esame presso il Senato e presso la V Commissione Bilancio, reca al comma 1 una novella all’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[162], introducendo il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria presentato al Senato (A.S. 1817) chiarisce che la disposizione in esame intende “circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando il trait d’union fra autorità politica e l’amministrazione, di cui orientano l’attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti” Analoghe considerazioni sono svolte dalla relazione tecnica allegata al medesimo disegno di legge, la quale evidenza altresì come la disposizione si configuri quale strumento di razionalizzazione organizzativa che consentirà un contenimento di spese che sarà rilevabile solo in sede di consuntivo.

In via generale, con riferimento agli uffici di diretta collaborazione (comunemente indicati anche come uffici di staff) si rileva che la previsione di una loro specifica disciplina normativa si colloca nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e della dirigenza e della precisazione della separazione tra politica e amministrazione che ha caratterizzato la pubblica amministrazione italiana a partire dagli anni ’90 del secolo, prendendo le mosse dalla L. 142/1990, per arrivare – attraverso il D.Lgs. 29/1993 – al più compiuto assetto della materia ora confluito nel D.Lgs. 165/2001. Il principio di separazione tra politica e amministrazione viene poi declinato nel diverso principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, per le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 4, co. 4, D.Lgs. 165/2001).

La più precisa attribuzione agli organi di governo del compito di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché di verificare la rispondenza agli indirizzi impartiti dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione (art. 4, co. 1, D.Lgs. 165/2001) ha infatti determinato un adeguamento del ruolo e della disciplina degli uffici destinati a svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica. Più specificamente, l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 ha previsto che ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo i ministri si avvalgano di uffici di diretta collaborazione, che hanno competenze esclusive di supporto e di raccordo con l'amministrazione. L’istituzione e la disciplina di detti uffici è affidata a regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[163], dall’entrata in vigore dei quali sono state abrogate le norme del R.D.L. 1100/1924 e le altre disposizioni riguardanti la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati, nei limiti stabiliti dai menzionati regolamenti:

-        dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando[164];

-        collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

-        esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 14 prevede inoltre che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

I regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazionedei vari Ministeri presentano una impostazione sostanzialmente similare (pur con le inevitabili differenze di dettaglio dovute anche alle diverse caratteristiche dei Ministeri). Essi dispongono relativamente all’articolazione degli uffici di diretta collaborazione, alle funzioni di tali uffici, ai responsabili e al personale di tali uffici (di cui viene fissato un contingente massimo), al trattamento economico di tale personale, alle modalità di gestione. Alcune specifiche disposizioni disciplinano il personale delle segreterie dei sottosegretari di Stato e dell’ufficio e delle segreterie dei vice Ministri (ove presenti). Generalmente si prevede un limite percentuale (rispetto al contingente complessivo di personale) entro cui è possibile avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Deve altresì segnalarsi che la disciplina degli uffici di diretta collaborazione è stata innovata con il D.L. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2006, che ha introdotto un periodo all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale ha previsto che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. In base a tale disposizione, che sembra aver disposto una sorta di “spoils system” per il personale degli uffici di diretta collaborazione, nel caso di formazione di un nuovo Governo si avrebbe la cessazione di tutte le forme di utilizzazione del personale previste dall’art. 14, comma 2 disposte dal precedente Governo, ove non intervenga un provvedimento di espressa conferma da parte del nuovo Ministro.

Con più specifico riferimento alla disposizione in esame, è opportuno segnalare come la dottrina abbia evidenziato come la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, dettata per i ministeri dall’art. 14 del D.Lgs. 165/2001, ha trovato applicazione, con modalità differenziate, anche con riferimento ad altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (INPS, ISTAT etc.). Gli studi condotti in materia[165] hanno, in particolare, evidenziato come gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici presentino significative differenze rispetto a quelli ministeriali, in quanto le strutture create negli enti pubblici – essendo poste al servizio di una struttura di vertice di natura non politica – si caratterizzano per una frequente commistione tra attività di supporto agli organi di vertice e attività di vera e propria gestione o, quantomeno, di collaborazione alla gestione “ordinaria”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame reca la disciplina di una fase transitoria, volta a rendere effettivo con gradualità il divieto di istituzione degli uffici di diretta collaborazione introdotto dal comma 1. La disposizione prevede, in particolare, che alla scadenza dell’incarico attribuito:

§      i vertici degli uffici di diretta collaborazione già istituiti decadono;

§      il personale e i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono riassegnati all’amministrazione d’appartenenza secondo le procedure ordinarie.

Con riferimento alla formulazione letterale della disposizione, si osserva che essa sembra voler prevedere la prosecuzione degli incarichi già assegnati fino alla loro scadenza naturale. In questo quadro, tuttavia, non risulta di facile interpretazione il riferimento alla “decadenza” dei vertici degli uffici, dal momento che solitamente con tale espressione si fa riferimento a provvedimenti di revisione con efficacia ex nunc, che incidono su un rapporto di diritto pubblico in essere. Nella disposizione in esame, tuttavia, la decadenza dall’incarico sembrerebbe derivare comunque dalla scadenza dell’incarico stesso.

Non sembra peraltro prevista una specifica disciplina per i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato e gli esperti e consulenti assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.


 

Articolo 134
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 134.

(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

Art. 134.

(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico.

    a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

 

    b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

 

    c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

 

    d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

 

    e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

 

    f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

 

    g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

 

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

2. Identico.

3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

3. Identico.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.

4. Identico.

5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Identico.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

6. Identico.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

7. Identico.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

8. Identico.

 

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e successive modificazioni, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

 

 

L’articolo 134 delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi in materia, a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi.

 

Il tema della razionalizzazione degli enti pubblici nazionali ha formato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi. La disposizione in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, co. 482 e ss. della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che a sua volta ha disposto in materia apportando diverse modificazioni alla disciplina previgente, recata dall’art. 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001).

 

Il comma 1 autorizza, per le finalità sopra indicate, l’emanazione uno o più regolamenti di delegificazione[166] ai quali è direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali.

La norma in esame limita pertanto il proprio ambito oggettivo all’area statale, mentre la finanziaria 2007 si riferiva in maniera più ampia a “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.

 

Si ricorda, in relazione all’ambito oggettivo dell’intervento, che l’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

 

Per l’adozione dei regolamenti, è previsto il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già dettato dall’art. 28 (e successive modificazioni) della legge finanziaria 2002 – su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Vengono quindi individuati i “princìpi e criteri direttivi” cui devono attenersi i regolamenti.

Si rileva che tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui le “norme generali regolatrici della materia”.

I “principi e criteri direttivi” sono così indicati dal comma 1:

§       (lett. a)) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

§       (lett. b)) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia alle modalità previste dalla L. 1404/1956[167]. Resta fermo quanto previsto dalla successiva lett. e) (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall’art. 9, co. 1-bis, lett. c), del D.L. 63/2002[168], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[169];

§       (lett. c)) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

§       (lett. d)) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi;

§       (lett. e)) limitazione dellaresponsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all’attivo della singola liquidazione;

§       (lett. f)) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;

§       (lett. g)) trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione con “preminente competenza” nella materia.

 

Il comma 2 prevede che gli schemi di regolamento siano trasmessi al Parlamento perché sia acquisito il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.

 

Tale Commissione è stata istituita dalla legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005). È composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

La Commissione svolge un ruolo di tipo consultivo nel processo in corso di semplificazione legislativa, delineato dall’art. 14 della citata L. 246/2005.

 

Il parere deve essere reso dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi – con possibilità di una proroga di venti giorni – decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

La disposizione configura una non usuale fattispecie di silenzio-assenso di un organo parlamentare. Più frequente, nella legislazione vigente, appare la previsione che scaduto il termine per il parere l’atto possa essere adottato.

 

Il comma 3 pone una norma “di chiusura”, prevedendo che una serie di enti e organismi, elencati nell’allegato A al d.d.l. finanziaria, siano soppressi ex lege ove, alla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. Le funzioni degli enti soppressi ex lege dovranno essere attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le procedure sopra descritte – all’amministrazione con competenza “primaria” nella materia. Sempre con regolamento di delegificazione è previsto si disponga in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

La scelta operata del Governo è in questo caso di tipo “intermedio”: la scadenza infruttuosa del termine non determina né una soppressione generalizzata[170], né una situazione del tutto immodificata; importa la soppressione automatica dei (soli) enti individuati ed enumerati nella tabella A allegata al d.d.l. finanziaria, nulla disponendo con riguardo ai restanti enti e organismi.

Nel corso dell’esame al Senato, l’allegato A è stato modificato, escludendo dalla soppressione automatica cinque enti compresi in origine nell’allegato stesso.

 

Si tratta dei seguenti:

-        Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.);

-        Lega navale italiana (L.N.I.);

-        Ente nazionale risi;

-        Fondazione Guglielmo Marconi;

-        Istituto Beata Lucia di Narni.

 

L’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.) è stato istituito con legge 25 novembre 1995, n. 505, quale ente pubblico non economico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, con le medesime finalità di studio e promozione culturale già assegnate all’Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all’Istituto italo-africano, contestualmente soppressi.

La Lega navale italiana, istituita con R.D. n. 48 del 1907, è un ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei ministeri della Difesa e dei Trasporti e Navigazione e sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

L’ente nazionale risi, istituito con R.D.L. n. 1237 del 1931, è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; svolge un’attività diretta alla tutela del settore risicolo italiano.

La Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354 del 1938, promuove la ricerca nel campo delle telecomunicazioni e intraprende iniziative rivolte alla conoscenza e alla diffusione dell’attività scientifica di Guglielmo Marconi.

L’Istituto Beata Lucia di Narni è un’istituzione pubblica che svolge attività di sostegno e accoglienza ai minori in stato di disagio sociale e alle donne a rischio di violenze.

 

Un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio[171] ha escluso dall’elenco anche l’Ente italiano per la montagna, istituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, co. 1279).

 

L’Ente prende il posto del preesistente Istituto nazionale della montagna (IMONT). La legge istitutiva lo qualifica come organismo di supporto delle politiche di sviluppo, sia socio-economico che culturali, dei terreni montani, e individua l’organo vigilante nella Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

L’elenco così modificato contempla un totale di 11 enti.

 

Si tratta dei seguenti:

-        Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO), istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737;

-        Unione italiana di tiro a segno (UITS), istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143;

-        Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261;

-        Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005;

-        Ente irriguo umbro toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

-        Unione accademica nazionale (UAN), istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895;

-        Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254;

-        Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;

-        Ente opere laiche palatine pugliesi, istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000;

-        Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”;

-        Pio istituto elemosiniere.

 

Il comma 4 prevede che con D.P.C.M., entro sei mesi dalla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti di razionalizzazione, si debba provvedere in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi per intervento del Governo. Il comma 5 prevede che sugli schemi di D.P.C.M. di cui sopra sia acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto. Scaduto il termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Si segnala che il testo in esame prevede due atti diversi in ordine alla destinazione delle risorse degli enti soppressi: regolamento di delegificazione, al comma 3; D.P.C.M., al comma 4.

 

Il comma 6 stabilisce che sono irrilevanti a fini fiscali tutti gli atti connessi alle “operazioni di trasformazione”.

 

Il comma 7 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della previgente disciplina in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, di cui all’art. 28 della legge finanziaria 2002 (v. sopra). Sono però fatti salvi i commi 7, 9, 10 e 11 e i regolamenti già emanati sulla scorta di quell’articolo.

 

Il comma 7 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

Il comma 9 stabilisce bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 10 stabilisce che l’esenzione fiscale degli atti di trasformazione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

Il comma 11 stabilisce che gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

 

Il comma 8 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto, non inferiore a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Nel caso di accertamento di minori economie, si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 621, lett. a), della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 8-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone l’individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al regio decreto n. 2392/1929[172] e alle tabelle annesse al regio decreto n. 1312/1931[173].

 

Il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 disciplina i reali educandati, i conservatori della Toscana e gli altri istituti pubblici di educazione femminile di carattere laico[174], che erano posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale[175]. Tali istituti avevano la finalità di provvedere all’educazione ed all’istruzione delle bambine (eventualmente ospitate in un convitto ed, in un certo numero, accolte in regime di gratuità) assicurando l’istruzione elementare e media e rilasciando titoli di studio riconosciuti a condizione che gli ordinamenti scolastici fossero conformi a quelli statali. Pertanto ad alcuni istituti erano annesse scuole elementari e medie aperte anche ad alunne esterne.

Gli istituti di educazione femminile (artt. 2-4 del R.D.) erano enti pubblici, dotati di personalità giuridica, disciplinati da uno statuto e retti da un consiglio di amministrazione. Essi si mantenevano tramite le rendite patrimoniali, le rette e tasse corrisposte dalle convittrici e dalle alunne iscritte; i contributi ed i sussidi dei privati e dello Stato[176].

Il successivo R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312, conteneva ulteriori disposizioni a completamento della disciplina sugli istituti di educazione femminile e recava nelle tabelle allegate l’elenco degli istituti, divisi per tipologia: reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici femminili di educazione ed, infine, le scuole dipendenti da istituti di educazione femminile che erano state ammesse al beneficio della parificazione degli studi.

Si osserva che nel novero degli enti citati dalla disposizione in commento, non devono essere considerati gli istituti pubblici di educazione femminile elencati nella tabella 2 allegata al R.D. n. 1312/1931, ossia i Conservatori della Toscana[177], che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione[178].

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione[179] ha aggiornato la normativa in materia, prevedendo che i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e gli altri istituti pubblici di educazione femminile sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro (ora dell’economia e delle finanze)[180]. Si tratta di persone giuridiche pubbliche che si occupano di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei/delle giovani che vi sono accolti. Essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi[181] (articoli 203 e 204, t.u. istruzione).

 

L’amministrazione di ciascuno degli istituti menzionati è affidata ad un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Agli stessi possono essere annesse scuole elementari, scuole medie e scuole di istruzione secondaria superiore (articoli 139 e 173[182]).

Si ricorda, inoltre, che ad ogni convitto nazionale o istituto di educazione femminile sono concessi in uso perpetuo e gratuito gli immobili dello Stato posti a servizio degli istituti medesimi, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è avvenuta.

 

Contemporaneamente, il D.Lgs. n. 297/1994 ha disposto che, nell’ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, si preveda la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori[183].

In attuazione di tale disposizione, è intervenuto da ultimo il D.M. 15 marzo 1997[184] (articolo 9), che ha incaricato i Provveditori agli studi di procedere alla soppressione dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica con meno di 30 convittori o di 50 convittori e semiconvittori, purché sussistano, nell'ambito regionale, analoghe istituzioni; negli istituti con meno di 20 convittori e più di 50 semiconvittori potranno essere mantenuti esclusivamente i servizi di semiconvitto. È stata prevista una adozione graduale di tali provvedimenti nel corso del triennio 1997-99, prendendo prioritariamente in considerazione gli istituti con minor numero di convittori.

 

Lo strumento al quale la disposizione in esame rinvia per la individuazione e liquidazione degli enti in questione è quello del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

La liquidazione è però subordinata alla verifica di una condizione, ovvero che i convitti e gli istituti di cui sopra abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Nel silenzio della norma, si presume che gli istituiti individuati vengano soppressi e successivamente si proceda alla liquidazione del patrimonio. La disposizione lascia intendere, altresì, che la verifica della inidoneità dell’ente competa al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

Si ricorda, peraltro, che solo gli educandati femminili, non invece i convitti, sono dotati di uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione e che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all’amministrazione del patrimonio ed all’ammissione delle allieve. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione[185].


 

Articolo 134-bis
(Liquidazione della CONI Servizi spa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 134-bis.

(Liquidazione della CONI Servizi spa).

 

1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. La società CONI Servizi spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.

 

2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è abrogata.

 

3. Il personale alle dipendenze della società CONI Servizi spa transita alle dipendenze dell'ente CONI. L'ente CONI subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, di cui la società CONI Servizi spa era titolare.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società CONI Servizi spa all'ente CONI.

 

5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «449 milioni».

 

 

L’articolo in esame, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone la liquidazione della Coni servizi SpA, istituita dall’articolo 8 del decreto-legge n. 138, di cui si dispone, pertanto, l’abrogazione (comma 1).

Il comma 2, in conseguenza della liquidazione disposta dal comma precedente, prevede la soppressione della lettera a-bis) del comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs n. 242/1999, secondo la quale la giunta nazionale del Coni definisce annualmente i criteri ed i parametri cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la Coni servizi s.p.a.; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l’approvazione.

Il comma 3 prevede che il personale alle dipendenze della società Coni servizi S.p.A. transiti alle dipendenze dell’Ente Coni, il quale subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società.

Ai sensi del comma 4, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è chiamato a definire le modalità con le quali operare il trasferimento del personale e dei beni.

Il comma 5, infine, diminuisce di 1 milione di euro lo stanziamento annuo disposto per il quadriennio 2005-2008 a favore del Coni, portandolo da 450 a 449 milioni.

 

Con l’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si è provveduto al riassetto del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), prevedendo che, per l’espletamento dei suoi compiti, esso possa avvalersi della società per azioni “CONI servizi SpA”. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale; il personale alle dipendenze dell’ente pubblico CONI è stato trasferito alle dipendenze della società, la quale è subentrata anche in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche e nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.


 

Articolo 135
(Riduzione del costo degli immobili
in uso alle Amministrazioni statali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 135.

(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

Art. 135.

(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

    a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

 

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

 

    b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

 

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

 

    c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

 

    d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

 

 

 

Come indicato nella relazione illustrativa, l’articolo 135 è finalizzato a far emergere, con gradualità, in seno al bilancio dello Stato, i costi connessi all’uso degli immobili pubblici.

A tale proposito, vengono modificati i commi 204, 206, 207 e 208 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al fine di garantirne l’applicazione con effetti adeguatamente scanditi nel tempo.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), sostituisce interamente il comma 204 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 204 vigente prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determini, con riferimento agli immobili in uso[186] governativo e condotti in locazione[187] dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

Il nuovo comma 204 prevede che i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa degli immobili in uso alle amministrazioni statali per il triennio 2008-2010 siano finalizzati a conseguire una riduzione complessiva, per l’anno 2008, non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento al 6 per cento per gli anni successivi. Si dispone inoltre che i suddetti piani siano elaborati d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni interessate e siano approvati con decreti ministeriali, anziché con l’atto di indirizzo relativo all’Agenzia del demanio, confermando la possibilità di differenziare i piani di razionalizzazione e riduzione per àmbiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

 

Il comma 1, lettera b), sostituisce interamente il comma 206 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 206 vigente prevede che il costo d'uso[188] dei singoli immobili in uso alle amministrazioni sia commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

Il nuovo comma 206 prescrive che – in sede di prima applicazione - il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato venga determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare[189], praticati nella zona per analoghe attività.

Si dispone inoltre che, a decorrere dal 2009, tale percentuale sia incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento, fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 207 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 207 vigente stabilisce che gli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa possano essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Il nuovo comma 207 stabilisce che sia un obbligo (e non più una mera facoltà, come nell’enunciato vigente) per le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, ridurre il costo d’uso derivante dalla razionalizzazione degli spazi e diminuire la spesa corrente per le locazioni passive.

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 208 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 208 vigente demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

La modifica in commento espunge dal sopra illustrato comma 208 il riferimento all’atto di indirizzo, ai fini del coordinamento con il comma 204 nella versione modificata dalla lettera a) (cfr. supra).

 

Il comma 2 prescrive che dall’attuazione del presente articolo debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a:

§      140 milioni di euro per l’anno 2008,

§      80 milioni di euro per l’anno 2009

§      70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.


 

Articolo 136
(Otto per mille e cinque per mille)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 136.

(Otto per mille e cinque per mille).

Art. 136.

(Otto per mille e cinque per mille).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

Identico.

2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

 

3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

 

    a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

    b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

 

    c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

 

5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 4.

 

6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

L’articolo 136 reca disposizioni relative alla destinazione della quota dell’otto per mille (comma 1)e del cinque per mille (commi 2-6) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF, ora IRE).

 

In particolare, il comma 1 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venga incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

La relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato sottolinea come tale rifinanziamento sia finalizzato a recuperare talune criticità gestionali, emerse nel corso dei recenti esercizi, tenuto conto della prevedibile insufficienza dei fondi, ripetutamente manifestatasi negli ultimi anni, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di amministrazioni ed enti interessati.

 

Si ricorda che la legge 20 maggio 1985, n. 222[190] ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di caratterereligioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose[191].

Ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 222/1985, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:

§       pubbliche amministrazioni;

§       persone giuridiche;

§       enti pubblici e privati.

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per ciò che concerne la procedura per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

§       entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille di gestione statale. Il piano viene predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno.

§      esaurita l’istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno.

 

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ha trasmesso, con lettera del 19 settembre 2006 ed ai sensi dell'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76/1998, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto n. 175 del Presidente del Consiglio dei ministri, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2007.

 

Si ricorda che con la legge finanziaria 2004[192] era stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF, oggi IRE[193].

L’articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007[194] ha disposto il parziale ripristino delle risorse stanziate, per un importo di 45 milioni di euro nel 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mantenendo intatta la decurtazione di 80 milioni per gli anni 2008 e 2009.

 

Lo stanziamento relativo alla quota dell’otto per mille di gestione statale, iscritto nel disegno di legge di bilancio 2008 al cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, reca una previsione iniziale di 5 milioni di euro.

 

La Relazione tecnica al disegno di legge finanziaria rileva come l’ammontare dell’otto per mille di diretta gestione statale, da ripartire per l’anno 2008, sia valutabile in 90 milioni di euro, sulla base di una stima delle scelte dei contribuenti intorno al 9%; nella medesima sede si sottolinea tuttavia che detta somma, a causa delle suesposte riduzioni previste dalla legge, si riduce sino ai 5 milioni di euro iscritti nel ddl di bilancio.

 

La previsione aggiornata alla Nota di variazione che sconta gli effetti derivanti dall’approvazione del disegno di legge finanziaria al Senato, reca di conseguenza uno stanziamento, iscritto al capitolo 2780, pari a 65 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone, il rifinanziamento, per un ammontare pari, nel 2008, a 150 milioni di euro, della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRE.

Nel dettaglio, la norma, tramite una novella al comma 1237 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevede l’innalzamento a 400 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni già previsti,del limite massimo di spesa derivante dall’applicazione della misura del 5 per mille IRE riferita all’anno finanziario 2007[195] di cui all’art. 1, comma 1234, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che il citato comma 1234 hadisposto che, per l’anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

a.      sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che operano in determinati settori;

I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:

-          le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );

-          le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

-          le associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.

b.      finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c.      finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

Il successivo comma 1235 destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.

 

La Relazione illustrativa della norma in esame evidenzia come il rifinanziamento di 150 milioni di euro sia finalizzato all’adeguamento della spesa al previsto ammontare dei benefici da erogare per l’anno 2008, secondo le stime delle spettanze di ciascun soggetto destinatario effettuate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte compiute dai contribuenti.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 (A. C. 3194) - collegato alla manovra di finanza pubblica - ha disposto l’integrazione di 150 milioni di euro, per l’anno 2007, della dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca. Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell’esame del decreto-legge presso il Senato, ha inoltre disposto che al riparto della quota del 5 per mille siano ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.

 

I commi 3-6, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, ripropongono, per l’esercizio finanziario 2008[196], la misurarelativa alla destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l’esercizio 2007 dai citati commi 1234-1237 della legge dalla legge finanziaria 2007.

 

In particolare, il comma 3 dispone che per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell’IRE – diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

§      sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Rispetto all'analoga formulazione contenuta nel comma 1234 della finanziaria 2007, il testo specifica che le associazioni riconosciute che possono beneficiare della misura debbono essere "senza scopo di lucro" ed operare "in via esclusiva o prevalente" nei settori indicati dal citato articolo 10 del D.Lgs.460/97 .

§      finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

§      finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007, la norma, in relazione alla quota da destinare alle finalità solidaristiche e sociali,specifica che essa è calcolata al netto del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti; viene inoltre eliminata la destinazione di una quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali;

 

 

Il comma 4, anche in tal casoinnovando la disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

 

Rispetto alla disciplina di cui alla citata legge finanziaria per il 2007, al D.P.C.M. di natura non regolamentare si demanda, tra l’altro, la determinazione delle modalità di richiesta e delle modalità e dei termini del recupero delle somme non rendicontate (anziché la sola individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di riparto delle somme); il D.P.C. M. è inoltre adottato su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre in precedenza proponente era solo il Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 6 dell’articolo dispone , infine,un limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009 ai finidell’applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 3 e 5 dell’articolo in esame.

Il limite di spesa è riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme[197].

 

In ordine al tetto di spesa prevista dal comma in oggetto, si segnala che l’ordine del giorno G84.101 (Benvenuto ed altri), accolto dal Governo nel corso dell’esame al Senato, ha impegnato il Governo a rendere stabile e senza limiti l’utilizzo della misura in esame, nonché a considerare meramente “tecnico” il suddetto tetto di spesa di 100 milioni di euro, così da integrarlo nel corso dell’anno con ulteriori risorse da ripartire durante il 2009.

 

Si ricorda, infine, che con la sentenza n. 202 del 2007, la Corte costituzionale ha valutato legittimo l'intervento finanziario dello Stato nella gestione del Fondo costituito dai proventi del 5 per mille, a fronte delle rivendicazioni di competenza regionale, non trattandosi di un vero e proprio “Fondo”, ma di risorse a favore di determinati beneficiari, rispetto alle quali lo Stato agisce come mandatario della volontà del contribuente, che fa, a sua volta, venir meno la natura tributaria erariale della somma.


 

Articolo 137
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 137.

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

Art. 137.

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

Identico.

    a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

 

    b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

 

    c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

 

    d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

 

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

 

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

 

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

 

7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto del l'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

 

 

 

L’articolo 137, ai commi da 1 a 3,reca disposizioni volte a ridurre i componenti degli organi delle società in mano pubblica, le quali danno seguito – senza sostituirla - alla disciplina limitativa già introdotta in materia dalla legge finanziaria per 2007 (legge n. 296/2006, commi 459-463), che viene infatti richiamata e fatta salva.

 

Si ricorda, in particolare, che l’art. 1, comma 459, della legge finanziaria 2007 ha disposto la riduzione dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A, prevedendo che i componenti dei suddetti consigli di amministrazione siano ridotti al numero di tre, nonché la cessazione dall’incarico dei consiglieri allora in carica alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria medesima (1° gennaio 2007). Si è inoltre stabilito che il limite di tre membri del consiglio di amministrazione si applichi alle società controllaterisultanti dal piano di riordino e dismissione delle partecipazione societarie di Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”) previsto dal successivo comma 461.

Si rammenta, inoltre, che la legge finanziaria 2007, all’art. 1, comma 729) ha introdotto anche norme limitative riferite alle società partecipate dagli enti locali (cfr. infra, il commento del comma 6).

 

In particolare il comma 1, modificato dal Senato, chiama le amministrazioni pubbliche statali (e non più, come previsto dal testo originario, la generalità delle pubbliche amministrazioni[198]) a porre in essere iniziative atte a incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate.

Per la definizione di “controllo” il testo rinvia all’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, in base al quale sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (cd. controllo “indiretto”).Il controllo indiretto, di cui al comma 2 dell’art. 2359 c.c., è basato sul principio della transitività, per il quale se una società controlla un’altra e questa a sua volta una terza, si deduce che la prima società controlli anche la terza.

Tali iniziative devono essere promosse entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo in esame, anche attraverso atti di indirizzo, e sono volte a:

 

a.    ridurre il numero dei componenti degli organi societari (a tre, se gli organi sono composti attualmente da più di cinque membri; a cinque, se se sono composti attualmente da più di sette membri)[199];

b.    prevedere che nei consigli amministrativi o di gestione formati da tre membri le funzioni di amministratore delegato siano attribuite al presidente, senza alcun compenso aggiuntivo per quest’ultimo;

c.    sopprimere del tutto la carica di vice presidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che questa permane solo come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che essa dia titolo a compensi aggiuntivi;

d.    eliminare, ove prevista, la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti gli organi societari;

e.    limitare ai “casi strettamente necessari” la costituzione di organismi con funzioni consultive o di proposta.

Il comma 2 prevede che le modifiche statutarie, che saranno determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

 

Il comma 3 reca una norma relativa alle sole società indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni statali, nelle quali è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o gestione amministratori della società controllante.

A tale divieto si può derogare in due casi:

§      se sono attribuite a tali soggetti deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo;

§      se la nomina è tesa a mettere a disposizione della società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante.

 

Anche nei casi di operatività delle deroghe, gli emolumenti legati alla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque “riversati alla società controllante”.

La norma sembra potersi intendere come volta ad escludere che le suddette nomine in deroga comportino emolumenti aggiuntivi per gli amministratori della società controllante, pur apparendo la formulazione sul punto non del tutto chiara, anche sotto il profilo del trattamento fiscale dei compensi eventualmente percepiti e “riversati” alla società controllante .

 

Ai sensi del comma 4 le società in mano pubblica, come individuate dal comma 1, sono invitate ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni da Consip S.p.A.

Si tratta di una norma non cogente, in quanto dette società possono scostarsi dai parametri, pur dovendo fornire motivazione espressa delle ragioni dello scostamento. Tale onere di motivazione vale soprattutto, ma non esclusivamente, nei casi in cui le società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

 

Si osserva che i parametri di qualità prezzo devono essere non identici, ma solo “rapportati” a quelli forniti dalla Consip: tale formulazione potrebbe rivelarsi di non agevole interpretazione. Inoltre, si impone alle società controllate dalla mano pubblica - soggetti formalmente privati[200] - un onere di motivazione relativo a transazioni commerciali, senza che siano espressamente indicate le conseguenze legate all’omessa motivazione.

 

Si ricorda che CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000). In base all’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle “convenzioni Consip”[201], ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.

 

Il comma 5 esenta dalla disciplina sopra illustrata le società quotate nei mercati regolamentati.

Inoltre, esenta dall’obbligo relativo alla coincidenza fra la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e quella di amministratore delegato - di cui al precedente comma 1, lettera b) - le società Sviluppo Italia S.p.A. (ora “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”) e Sogin S.p.A..

 

Si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I commi 460-464 della legge finanziaria per il 2007 hanno disposto il riassetto della società, che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”.

Per quanto concerne la SOGIN, l’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, impegnava il gruppo ENEL a costituire una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società. Il 31 maggio dello stesso anno ENEL Spa diede vita alla “Società gestione impianti nucleari” (SOGIN Spa).

La SOGIN era dotata di un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire Successivamente, il 3 novembre 2000, in forza di una convenzione, l’ENEL trasferiva l’intero pacchetto azionario SOGIN al Ministero del Tesoro, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Il valore del ramo d’azienda relativo alle attività nucleari dell’ENEL veniva determinato in 30 miliardi di lire, e l’assemblea straordinaria di SOGIN deliberava un aumento di capitale di lire 30 miliardi da attuarsi mediante conferimento del ramo d'azienda.

Le risorse finanziarie impiegate da SOGIN per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti derivano da due diversi contributi: a) il fondo trasferito a SOGIN dall’ENEL all’atto del conferimento delle attività nucleari; b) il finanziamento pubblico accordato dal governo sulla base delle determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica (oneri nucleari). I programmi di attività di SOGIN sono sottoposti alla valutazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ne controlla l’efficienza al fine del riconoscimento da parte dello Stato dei relativi oneri economici.

 

Il comma 6 stabilisce che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuano ad applicarsi le norme limitative recate in materia dalla legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che commi 725-733 della legge finanziaria mirano al contenimento della spesa degli enti territoriali. In particolare, i commi 731 e 732 trattano degli emolumenti dei consiglieri circoscrizionali e della composizione dell’organo di revisione economico-finanziario, mentre gli altri commi limitano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione.

In particolare, il comma 729, richiamato dalla disposizione in esame, pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, si dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

Le disposizioni illustrate operano una deroga alla disciplina generale recata dal codice civile, secondo la quale spetta all’atto costitutivo o all’assemblea dei soci stabilire il numero degli amministratori delle società per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389 c.c.).

 

Il comma 7 dispone in ordine al diverso tema delle consulenze delle pubbliche amministrazioni.

Esso condiziona l’efficacia dei contratti di consulenza stipulati con le pubbliche amministrazioni (individuate mediante l’usuale rinvio all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della pubblica amministrazione stipulante.

 

Si ricorda che la materia degli incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di una pluralità di interventi di contenimento.

L’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha stabilito, ad esempio, che, a decorrere dall’anno 2006, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Precedentemente, l’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha previsto che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione debba essere adeguatamente motivato e che è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Si ricorda, inoltre, per quanto concerne l’affidamento di incarichi di consulenze, che ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche - a fronte di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L’art. 53 del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti .

L'altra norma di riferimento in materia - in relazione agli enti locali - è l'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Accanto a tale norma di carattere generale, esistono poi altre disposizioni, di tipo speciale, che consentono agli enti locali di conferire incarichi (ad esempio l'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, di conferire incarichi per la progettazione di opere pubbliche).

Le norme di carattere generale richiamate sono quelle che consentono, tra l’altro, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative: da esse emerge infatti la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e di elevata autonomia nel loro svolgimento.

Sempre con riferimento specifico agli enti locali, l’articolo 1, comma 42 della legge finanziaria 2005 disciplina il conferimento di incarichi di studio e di consulenze da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, introducendo una serie di aggravi procedurali, volti a rendere più complesso il procedimento di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione locale (adeguata motivazione del conferimento dell’incarico, con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e trasmissione alla Corte dei conti dell’atto di affidamento).


 

Articolo 138
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 138.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

Art. 138.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggiori­tariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

 

3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sotto­scritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automa­ticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammini­strazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'ap­plicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispon­dentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

 

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

 

 

 

La disposizione interviene in materia di arbitrato in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.


 

L’arbitrato nelle controversie relative ai lavori pubblici

Il principio del ricorso all’arbitrato nelle controversie relative all’esecuzione dei contratti di appalto di lavori pubblici, che era affermato dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (legge quadro sui lavori pubblici) è stato introdotto con la (prima) riforma della “legge Merloni” nel 1995 (decreto legge n. 101 del 1995)[202].

Tale disposizione è stata oggetto di divergenti interpretazioni e di critiche, in primo luogo in quanto essa dava adito ad un’interpretazione nel senso dell’obbligatorietà dell’arbitrato, incompatibile con una costante giurisprudenza costituzionale, che sin dal 1977 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’arbitrato obbligatorio. Altre incertezza applicative sono sorte in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni alle controversie pendenti.

L’articolo 32 è stato quindi nuovamente modificato con la seconda riforma della “legge Merloni” (legge n. 415 del 1998) che ha istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una camera arbitrale presso la quale doveva essere costituito il collegio arbitrale (procedimento arbitrale cd “amministrato”) al quale le controversie venivano deferite nel caso in cui le parti avessero optato per questa soluzione (la norma chiariva infatti anche in merito alla natura facoltativa dell’arbitrato).

La stessa norma rinviava poi ad un regolamento interministeriale la definizione delle norme procedurali del giudizio arbitrale, la fissazione delle tariffe degli arbitri e la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 2 dicembre 2000, n. 398, Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’’art. 150 del regolamento di attuazione della legge quadro (DPR n. 554 del 1999) stabiliva inoltre che dei tre arbitri componenti il collegio due fossero scelti dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente del collegio, nominato dalla Camera arbitrale e scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Altre norme sull’arbitrato sono state poi introdotte nel capitolato generale d’appalto (DM 19 aprile 2000, n. 145):

Un ulteriore intervento sul richiamato articolo 32 - di portata limitata e volto essenzialmente a risolvere talune ambiguità della disciplina - è stato successivamente operato dall’art. 7, comma 1, lettera v) della legge n. 166 del 2002; la disciplina in materia di arbitrato veniva inoltre richiamata –relativamente alle infrastrutture strategiche di cui alla “legge obiettivo” – dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2002.

Il sistema di arbitrato delineato dalla normativa richiamata – rispetto al quale, sin dal suo varo, furono avanzate perplessità[203] - è caratterizzato essenzialmente da tre elementi:

- la esplicita facoltatività del ricorso al giudizio arbitrale;

- il carattere amministrato del modello di arbitrato;

- la designazione dei membri del collegio in parte affidata alle parti e in parte alla camera arbitrale (terzo membro).

Tale sistema è stato fortemente intaccato dalla sentenza n. 6337 del Consiglio di Stato (del 17 ottobre 2003) che ha annullato l’articolo 150, comma 3 del DPR n. 554 del 1999 (ed altre disposizioni connesse) nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla Camera arbitrale. La sentenza era imperniata sul divieto (costituzionale) di istituzione di giurisdizioni speciali e sul riconoscimento che la sottrazione alle parti della designazione dell’intero collegio configurerebbe proprio tale fattispecie, venendo a tradire il principio fondante del modello arbitrale, rinvenibile nell’articolo 810 del cpc. Inoltre, la Camera arbitrale, secondo la citata sentenza, è pur sempre un organo amministrativo, per quanto indipendente, e privo, pertanto di quel carattere di terzietà che il Titolo IV, parte seconda, della Costituzione richiede per tutti i giudici.

La sentenza è stata immediatamente commentata – con allarme – dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che in data 6 novembre 2003 ha inviato un Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento,nel quale si paventavano i rischi derivanti dal conseguente vuoto normativo e si segnalava soprattutto l’incertezza della sorte degli oltre 400 giudizi definiti o in corso – a quel momento – presso la Camera arbitrale. L’Autorità suggeriva pertanto l’opportunità di un intervento normativo che scongiurasse tali rischi. In occasione della presentazione (nel corso dell’esame al Senato del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7) di un emendamento della Commissione (successivamente ritirato), che aveva il fine di rendere sostanzialmente facoltativo il ricorso al sistema della Camera arbitrale, rimettendo ad un collegio di tre soggetti, liberamente scelti dalle parti, le controversie in materia di lavori pubblici, l’Autorità di vigilanza inviava un nuovo Atto di segnalazione a Governo e Parlamento (24 febbraio 2005). In esso venivano previamente ricordate le storiche diffidenze verso l’istituto dell’arbitrato nel settore dei lavori pubblici[204], ma veniva sostanzialmente valutato positivamente il modello delineato dalla legislazione vigente, basato sulla Camera arbitrale e sulla garanzia di imparzialità da questa offerta, pur ammettendosi che gli effetti (si diceva: “gli inconvenienti”) creati dalla sentenza n. 6337 del 2003 del Consiglio di Stato, avevano inciso profondamente su tale assetto normativo, richiedendo un intervento del legislatore. Tuttavia l’intervento normativo proposto dall’emendamento n. 6.0.3 presentato al Senato veniva in questo documento dell’Autorità fortemente criticato. Effetto di tale norma sarebbe stata la formazione, nell’ordinamento, di due distinti e concorrenziali modelli: un arbitrato – libero - rimesso totalmente alla disponibilità della parti e un altro (residuale e prevedibilmente recessivo) amministrato dalla Camera arbitrale, contraddistinto da un procedimento più rigido, “anche per quanto riguarda la determinazione dei compensi”.

L’Autorità denunciava, fra l’altro, l’abbandono, con questa soluzione, di una tradizione risalente a 144 anni che “ha sempre riservato alla mano pubblica l’intervento nella nomina dei collegi arbitrali, nonché una forma di vigilanza sullo svolgimento del procedimento”. Infine si segnalava il rischio di un aumento degli oneri a carico della PA (prevalentemente soccombente nei giudizi arbitrali) data la fuoriuscita dal sistema di compensi normativamente controllati.

Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, è intervenuto l’articolo 5, comma 16 sexies, del decreto-legge n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) che attraverso una novella al più volte richiamato articolo 32 della legge-quadro:

- in via generale prevede che, anche in materia di lavori pubblici, si applicano le norme dell’arbitrato ordinario contenute nel codice di procedura civile e, in primo luogo, il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri[205];

- stabilisce, tuttavia, che – solo in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendo nell’albo previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 109;

- fa salvo l’obbligo della fissazione dei compensi secondo le tariffe stabilite dallo stesso DM n. 398 (Allegato);

- fa comunque salva la normativa relativa agli obblighi di deposito del lodo presso la Camera arbitrale (art. 9, comma 4, del DM n. 398 del 2000)[206] e dispone l’obbligo del versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia (pari all’1/10.000)[207];

- con una norma di chiusura prevede, infine, che ai giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici debbano comunque applicarsi le norme procedurali previste dal DM n. 398 del 2000.

Con il comma 16-septies, si interviene poi a sanare la situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dell’annullamento del comma 3 dell’articolo 150 del DPR n. 554 del 1999, operato dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2003 (e sottolineata nei citati Atti di segnalazione della Autorità di vigilanza) in merito ai procedimenti pendenti o definiti alla data di pubblicazione della sentenza stessa (all’epoca, oltre 400).

Viene infatti disposto che siano fatti salvi tutti i procedimenti arbitrali già definiti o comunque aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, o quelle recate dall’articolo 32 della legge n. 109, come modificato dal precedente comma 16-sexies.

Come rilevato dall’Autorità di vigilanza nell’atto di segnalazione trasmesso a Governo e Parlamento lo scorso 26 ottobre, il decreto-legge n. 35 del 2005 ha introdotto, per l’arbitrato di lavori pubblici, «un sistema “binario” o “alternativo” a seconda che le parti fossero o meno d’accordo sulla nomina del terzo arbitro. In caso di accordo, l’arbitrato doveva svolgersi secondo il modello dell’arbitrato libero, vale a dire applicando la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, e lasciando agli arbitri il potere di autoliquidazione dei compensi, pur se con l’obbligo di applicare le tariffe allegate al D.M. n. 398 del 2000. Nell’ipotesi, invece, di mancato accordo tra le parti, l’arbitrato si svolgeva secondo il modello di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale, applicando le norme contenute nel DM n. 398/2000 e, solo per quanto da esso non disciplinato, le norme del codice di procedura civile». L’Autorità, richiamando anche la sua precedente segnalazione del 24 febbraio 2005, osserva che, se da un lato «la Camera arbitrale è stata, dunque, reintegrata nei poteri che la sentenza del Consiglio di Stato le aveva sottratto»,i poteri della Camera sono stati indeboliti dal fatto che la sua attività, estesa in origine a tutti gli arbitrati in materia di lavori pubblici, è stata definitivamente limitata ad un intervento “vicario” di una volontà privata mancante».

Sulla materia è infine intervenuto il codice dei contratti pubblici, che nel dettare una disciplina complessiva degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, ha previsto anche specifiche disposizioni in materia di arbitrato, abrogando contestualmente la disciplina previgente.

In particolare, l’articolo 241 ha confermato il principio della deferibilità ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi in materia di lavori pubblici (estendendolo inoltre ai servizi, alle forniture, e ai concorsi di progettazione e di idee), nonché dell’intervento della Camera arbitrale soltanto nel caso di mancanza dell’accordo sulla nomina del terzo arbitro, ma ha unificato i due modelli di arbitrato sopra descritti, prevedendo l’applicabilità in via generale ai giudizi arbitrali delle disposizioni del codice di procedura civile. Inoltre, nel prevedere l’istituzione presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Camera arbitrale, ne conferma la funzione di nomina del terzo arbitro (da scegliere all’interno dell’albo degli arbitri) in caso di mancato accordo tra le parti. Si ricorda che sulla disposizione è intervenuto il decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007, che con riferimento alle tariffe, ha confermato l’applicazione del decreto n. 398 del 2000, escludendo espressamente l’applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006). Tale modifica è stata introdotta in accoglimento dei rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni competenti di Camera e Senato (espressi rispettivamente il 18 e il 19 luglio 2007), fondati sui costi di gran lunga inferiori che derivano dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale in luogo del richiamato articolo 24, come evidenziato anche nella Relazione annuale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

 

 

L'articolo in commento vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

 

Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.).

Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

 

Ai sensi dei commi 1 e 2, il divieto si applica:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;

-          alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette[208];

-          agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

 

Si segnala che i soggetti destinatari del divieto non coincidono con i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici. In primo luogo, la nozione di “amministrazione aggiudicatrice” ricomprende anche gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, commi 25 e 26), ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria che sia: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. In secondo luogo, esso trova applicazione – entro determinati limiti e a determinate condizioni – rispetto ad appalti affidati da altri soggetti aggiudicatori e, in primo luogo, dai concessionari di lavori pubblici (cfr. in particolare gli articoli 32 e 142).

 

Il comma 1 individua le conseguenze della violazione del divieto:

§      nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti;

§      nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

La ragione della norma secondo la relazione illustrativa e la posizione dell’Autorità di vigilanza

 

La relazione individua la ratio del divieto nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'ultima relazione annuale. In particolare, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;

- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);

- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;

- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

Si segnala che sulla modifica normativa proposta, l’Autorità di vigilanza ha espresso forti perplessità, osservando in particolare con particolare riferimento “alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell’eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria sia amministrativa”. Secondo l’Autorità, il criterio del doppio binario non sembra offrire la possibilità per uscire dalla criticità dell’istituto; piuttosto il modello di arbitrato amministrato quale normativamente configurato prima della sentenza del Consiglio di Stato “offriva garanzie sufficienti sia in ordine alla natura neutrale ed imparziale della costituzione del collegio sia in ordine alla possibilità di monitorare l’andamento delle liti sia infine in ordine al contenimento delle spese.»[209] Secondo l’Autorità quindi occorre superare il sistema del doppio binario e “far rientrare nella Camera arbitrale tutta la materia della designazione del terzo arbitro e della regolazione delle tariffe in base a chiari disposti normativi”, attraverso un intervento normativo che modifichi il sistema previsto dagli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006[210].

 

Il comma 3 reca la norma transitoria volta a disciplinare le controversie relative a contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della disposizione per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007.

In tal caso, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, a condizione però che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

La disposizione precisa inoltre che i collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

 

Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Le relative risorse devono essere riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

La disposizione prevede inoltre la trasmissione annuale al Parlamento ed alla Corte dei conti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

 

Il comma 5, introdotto presso l’altro ramo del Parlamento è volto, infine, a novellare l'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici. Tale disposizione reca la disciplina del procedimento per il raggiungimento dell’accordo bonario, che trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in maniera sostanziale.

 

In tal caso, la disposizione prevede l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve (comma 3) e, da parte di quest’ultimo, la valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (comma 4).

Nel caso di appalti e concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione. La commissione ha la funzione di formulare, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario (comma 5), sulla quale le parti si pronunciano nel termine di 30 giorni dal ricevimento (comma 12). La disposizione disciplina, inoltre, le modalità di costituzione della commissione (commi 6 e 7), la sua composizione (commi 8 e 9), le modalità di definizione dei compensi dei commissari (comma 10), la facoltà delle parti di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti.

Il comma 13 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di formulare la proposta di accordo bonario, quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento. Per tale adempimento la disposizione fissa il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, si prevede la facoltatività della costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento (comma 14) e, nel caso in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la formulazione della proposta di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13.

La disposizione, inoltre, consente il ricorso all’arbitrato nel caso di inutile decorso dei termini di cui ai commi 12 e 13 (comma 16), prevede la redazione del verbale dell’accordo bonario accettato (comma 17), reca la disciplina degli interessi sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario (comma 19), esclude la vincolatività per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario (comma 20), consente l’attivazione del procedimento di accordo bonario nel caso di mancata effettuazione del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione (comma 21), ne definisce l’ambito di applicazione rispetto ai contratti di servizi e forniture nei settori ordinari e ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali (comma 22).

 

La novella in esame, attraverso l’introduzione del comma 15-bis, è volta a precisare le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 dell’art. 240 per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione o del responsabile del procedimento.

In particolare la disposizione prevede che:

1)      se il mancato rispetto dei termini dipende da ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento, quest’ultimo risponde sia sul piano disciplinare, sia sul piano dei danni erariali;

2)      se dipende invece da ritardi negli adempimenti della commissione incaricata di formulare la proposta motivata di accordo bonario, i componenti della commissione perdono ogni diritto al compenso di cui al comma 10.

 


 

Articolo 138-bis
(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 138-bis.

(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

 

1. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone l’abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate.

 

Occorre valutare l’opportunità di indicare il termine a decorrere dal quale le risorse non impegnate sono riversate all’entrata dello Stato.

 

L’articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi sopra richiamati sono stati autorizzati dall’articolo 2-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005). In particolare, la disposizione ha autorizzato la spesa di ulteriori 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 della legge n. 311/2004.

Successivamente, l’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per il 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004, volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 575, legge n. 266/2005) ha integrato gli stanziamenti indicati dal D.L. n. 203/2005, novellando l’articolo 11-bis e disponendo una ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2006 (che si affiancano ai 222 milioni di euro già previsti per il 2005).

Va, inoltre, ricordato che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha provveduto, con la tabella F, a rimodulare negli anni le risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004, posticipando al 2008 46,2 milioni stanziati per il 2006 e 49,8 milioni stanziati per l’anno 2007.

Per effetto di tale rimodulazione, le risorse autorizzate dal comma 28 della legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 si sono ridotte rispetto a quanto previsto dalla norma originaria (da 176,5 a 130 milioni lo stanziamento per il 2006 e da 170,5 a 120 milioni quello per il 2007), ma si è creato un nuovo stanziamento, di complessivi 96 milioni di euro per il 2008.

Poiché gli stanziamenti autorizzati dal comma 28 della legge n. 311/2004 sono già stati ripartiti con il D.M. 18 marzo 2005, l’articolo 39-septiesdecies del D.L. n. 273/2005 ha autorizzato il Ministero dell’economia a procedere ad una rideterminazione, in misura proporzionale, per gli anni 2006-2008, dei contributi statali già attribuiti agli enti beneficiari per il 2006 e il 2007 ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005.

 

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze.

L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante l’individuazione degli enti beneficiari dei 195,960 milioni di euro per l’anno 2005, è stato emanato il 1° marzo 2006), secondo le indicazioni dettate nelle risoluzioni parlamentari del 22 dicembre 2005; il decreto relativo alla ripartizione degli ulteriori 26,04 milioni per il 2005 e 5 milioni per il 2006 è stato emanato il 7 marzo 2006.

Va ricordato che l’articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (come successivamente modificato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 314/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005[211]) introduce inoltre una disciplina dettagliata relativamente alle modalità di attribuzione e di revoca dei contributi assegnati secondo le indicate modalità. In particolare:

§      nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, il comma 29 prevede che se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultano impegnati nel bilancio dell’ente, siano revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura;

§      per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

 

Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo.

All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[212].

 

Relativamente alle assegnazioni effettuate con i decreti del 18 marzo 2005 e dell’8 luglio 2005 (di ripartizione delle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e dall’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005), il Ministero dell’economia e finanze ha proceduto alla revoca di alcuni finanziamenti, secondo le indicazioni fornite in apposite comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Con apposita risoluzione sono stati indicati al Governo gli ulteriori interventi da finanziare a valere sulle risorse revocate e rassegnate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° marzo 2006 e 3 agosto 2007

 

Le risorse iscritte in bilancio per il 2008 ammontano a 96,050 milioni di euro e risultano allocate alla UPB 14.1.6, cap. 7436 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e ricompresse nella missione n. 14 “Casa e assetto territoriale”, programma n. 14.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”.


 

Articolo 139
(Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 139.

(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

Art. 139.

(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Identico.

2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la nomina -a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la nomina del commissario liquidatore, nonché la precisazione dei relativi compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006.

Le eventuali risorse disponibili alla fine della gestione liquidatoria, dovranno, invece, essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che – in base alla proroga disposta con il comma 1299 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) – l’Agenzia dovrà concludere la propria attività il 31 dicembre 2007. Tale proroga (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) è stata finalizzata alla definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché all’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (svoltisi dal 10 al 26 febbraio 2006) e per i IX Giochi Paralimpici (svoltisi dal 10 al 19 marzo dello stesso anno).

L’Agenzia per i giochi olimpici di Torino era uno degli organi istituiti dalla legge n. 285/2000 per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»; con la legge n. 48/2003 ne era stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo[213]. Per il funzionamento dell’Agenzia, l’art. 10 della legge n. 285/2000 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002, nonché le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge stessa n. 285. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. Tale contributo è stato poi assegnato all’Agenzia con il DPCM 14 dicembre 2001. Inoltre, l’art. 13 della stessa legge, come modificato dalla legge n. 48/2003, ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento per l’adozione delle disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia (compresi le attrezzature e gli arredi) e il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate (risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia), nonché la definizione, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, della definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2.

 

Il comma 2 disciplina la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 285/2000. La disposizione prevede che essa coincida con quella contemplata nelle convenzioni attuative del medesimo piano, conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

 

Tale ultima disposizione, come modificata dalla legge n. 48/2003, ha previsto che le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedano, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.


 

Articolo 140
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 140.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

Art. 140.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Identico.

2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

 

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.

 

4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

 

5. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 4, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

 

6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4 e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

 

 

 

L'articolo 140 pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Secondo la relazione illustrativa, la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività. Scopo dell'articolo in esame è tuttavia quello di evitare forme di abuso, la cui esistenza è definita verosimile, tenuto conto che sono circa 3000, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi del comma 1, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono:

 

§      costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

§      assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

 

Destinatarie del divieto sono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

 

Si ricorda che, secondo la prassi comunitaria, per servizi di interesse generale si intendono i servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico, come ad esempio, il servizio pubblico radiotelevisivo.

 

Il comma 2 prevede un procedimento autorizzatorio per quanto riguarda in particolare l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che devono essere autorizzati dall’organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

 

Le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1 devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame (comma 3) e tale cessione deve avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

 

Ai sensi del comma 4, nei casi in cui sia comunque necessario costituire, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, società o enti, comunque denominati, o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni devono:

§      adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i suddetti società, enti, ecc.,

§      provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

 

Il comma 5 prevede che, sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono individuate provvisoriamente in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente alla costituzione di società o enti o all’assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale trasferito.

 

Ai sensi del comma 6, i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4 e 5 devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.


 

Articolo 141, commi 1-2
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 141.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

Art. 141.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

1. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

1. Identico.

2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

2. Identico.

 

 

L'articolo 141 prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

La Relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, come tali disposizioni siano state concepite nell’ottica di snellimento delle procedure di riparto delle somme disponibili, le quali, ai sensi della normativa vigente (cfr.oltre), prevedono l’acquisizione del parere parlamentare sulla destinazione delle risorse.

 

Si osserva, peraltro, come le disposizioni in esame - che non producono effetti sui saldi di bilancio - possano altresì essere inquadrate nella nuova cornice della decisione di bilancio derivante dalla riclassificazione del Bilancio dello Stato in Missione e Programmi. I suddetti fondi – i quali, allorchè istituiti, sembravano rispondere alla finalità di conferire ai Ministri competenti un certo grado di elasticità nella gestione delle risorse per investimenti di loro spettanza - potrebbero oggi non trovare una collocazione soddisfacente nell’ambito del bilancio riclassificato, mentre le sottostanti autorizzazioni legislative con i relativi stanziamenti potrebbero trovare una più coerente collocazione nell'ambito della nuova articolazione per programmi.

 

Nel dettaglio, relativamente al Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell’articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), il comma 1 stabilisce che il relativo stanziamento sia assegnato alle autorizzazioni di spesa in precedenza confluite nel Fondo e che il citato articolo 46, istitutivo del fondo, cessi di avere efficacia a decorrere dal 2008.

 

Si ricorda, al riguardo, che il citato articolo 46 della legge finanziaria 2002 ha istituito (comma 1) nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, ove far confluire le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, disponendo altresì che in detto Fondo (comma 2) confluissero gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati in precedenza, da individuarsi con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. Il medesimo articolo (comma 3) ha disposto, a decorrere dal 2003, l’applicabilità ai fondi per gli investimenti di cui al comma 1 della procedura di rifinanziamento pluriennale nella Tabella D della legge finanziaria.

La finanziaria per il 2002 (articolo 46, comma 4) ha poi previsto che in allegato al disegno di legge finanziaria fossero analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti confluiti in ciascuno dei fondi per gli investimenti da istituire nei singoli stati di previsione, nonché (articolo 46, comma 5) che i Ministri competenti presentassero annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale individuare le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo[214].

I fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione sono stati esposti, per la prima volta, nell’allegato 2 della legge finanziaria 2003, con l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (e di relativi importi) in essi confluite, per ciascun comparto omogeneo di spesa.

La disciplina vigentedispone quindi che gli stanziamenti iscritti nei fondi unici sono trasferiti ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi con decreto ministeriale, successivamente all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Sino al disegno di legge di bilancio 2008 gli stanziamenti relativi ai fondi unici per gli investimenti sono allocati in un’unica unità previsionale di base e, all’interno di essa, in un unico capitolo. I capitoli corrispondenti alle singole autorizzazioni di spesa confluite nei fondi sono comunque mantenuti e, relativamente ad essi, nella voce di competenza è stata riportata l’indicazione “per memoria”; per la cassa, invece, è iscritta una autorizzazione di spesa correlata alla presenza di residui.

Con la ripartizione delle disponibilità di ciascun fondo per gli investimenti, i capitoli relativi ai singoli interventi sono successivamente dotati, in conto competenza, delle risorse indicate nella relazione concernente la ripartizione del fondo, come eventualmente modificata a seguito delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari; conseguentemente sono adeguate anche le autorizzazioni di cassa.

Alla luce della disciplina proposta con l’articolo in esame, a seguito della Nota di variazioni – che recepisce gli effetti dell’approvazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge finanziaria per il 2008 - i capitoli relativi ai Fondi unici risultano soppressi e le rispettive risorse sono iscritte direttamente nei capitoli relativi ai singoli interventi di spesa autorizzati legislativamente. In conseguenza dell’approvazione del comma 1, al Senato è stato inoltre soppresso il comma 8 dell’articolo 96 del disegno di legge (A.S. 1817), relativo all’approvazione dell’allegato 2, che esponeva appunto le autorizzazioni di spesa destinate a confluire nei Fondi per gli investimenti.

 

Per quanto attiene ai fondi per i trasferimenti correnti alle imprese, il comma 2 dispone, a decorrere dall’esercizio 2008, la cessazione dell’efficacia delle norme istitutive (articolo 1, commi 15 e 16 della legge finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266) e la destinazione delle relative risorse disponibili alle finalitàdi cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della citata legge finanziaria 2006.

 

Si ricorda, che il citato articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire in cui far confluire le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese[215]. Le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base confluite in ciascun Fondo, per gli anni 2006-2008, erano indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria medesima.

Il successivo comma 16 della medesima legge n. 266/2005 disponeva poi la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, da parte dei Ministri competenti, nella quale individuare la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti erano chiamate ad esprimere un parere.

 


 

Articolo 141, comma 2-bis
(Completamento degli interventi della programmazione negoziata)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 141.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

Art. 141.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

 

2-bis. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

 

 

Il comma 2-bis dell'articolo 141, introdotto dalla V Commissione Bilancio, novella il comma 862 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007), prorogando dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che non siano ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse secondo la vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti (il testo vigente indica tale percentuale al 30%).

La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

In particolare, sono i patti territoriali e i contratti di area a caratterizzare la nuova disciplina della programmazione negoziata. I contratti di programma si pongono come obiettivo la promozione di una singola iniziativa imprenditoriale; i patti territoriali e i contratti di area sono invece mirati all’elaborazione di un “progetto locale di sviluppo”, un insieme di interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (amministrazioni, parti sociali, camere di commercio, istituti finanziari) che vi operano. Ad essi, si affiancano le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro, finalizzati alla concertazione istituzionale della spesa pubblica, i quali rappresentano una nuova forma di cooperazione tra lo Stato e le regioni per la programmazione pluriennale di interventi di interesse comune o collegati fra loro.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree depresse del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree depresse, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto che spetta al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) la competenza in materia di programmazione negoziata, in particolare, per quanto concerne le funzioni e i compiti di spettanza statale relativi a “agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse” (art. 28, comma 1, lettera a).

Rimanevano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), le funzioni generali in materia di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, nonché le competenze relative alle intese istituzionali di programma ed agli accordi di programma-quadro, che rappresentano lo strumento di attuazione delle intese.

Dal maggio 2006, il Dipartimento per le politiche di sviluppo è stato integrato nella struttura del Ministero dello sviluppo economico (D. L 18 maggio 2006, n. 181, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006). Nell’ambito del Dipartimento, tali competenze sono esercitate dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese.

 

Quanto alla vigente normativa sulle proroghe per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato da ultimo dal D.M. del 27 aprile 2006, ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.


 

Articolo 142
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 142.

(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

Art. 142.

(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

Identico.

2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

 

L'articolo 142, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame, al comma 1, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile [216] - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (cioè riduce il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, cd. residui [217]).

 

In particolare, l’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 [218], stabilisce che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 finalizza tale riforma “al contenimento del livello dei residui passivi, anche in considerazione della circostanza che le recenti manovre di finanza pubblica, realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa hanno comportato, da un canto, un positivo effetto sul fabbisogno, ma, da un altro, una inevitabile lievitazione del volume dei residui”.

L’allegato 7 dello stesso disegno di legge ascrive al comma in esame identici effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento, pari a 1.530 milioni di euro per il 2008, 1.340 milioni per il 2009 e 1.310 milioni per il 2010.

 

Secondo la Corte dei Conti [219], una parte non marginale delle somme eliminate e versate all’entrata in virtù di tale misura dovrà essere reiscritta nel Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale eliminati per perenzione amministrativa, trattandosi di debiti riconosciuti verso terzi che continuano ad esistere quali partite patrimoniali negative, a cui prima o poi occorrerà far fronte. Lo stanziamento per il 2008 relativo al suddetto Fondo è stato del resto quasi raddoppiato rispetto alle previsioni dell’anno precedente, passando da 500 a 900 milioni di euro [220].

Rimane pertanto l’esigenza di un’attente valutazione che dimostri l’effetto riduttivo netto di tale misura sul disavanzo.

Si ricorda, infatti, a questo proposito, quanto previsto dal “Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti[221], il quale disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato, prevedendo, all’articolo 2, che, per i residui passivi perenti in conto capitale, la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti. Accertata la fondatezza della richiesta, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, cioè il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e il Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale, rispettivamente disciplinati dall'articolo 7 ed dall'articolo 8 della legge di contabilità (l. n. 468/1978), al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Il comma 2 prevede che, con cadenza triennale a partire dal 2008, si debba effettuare l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali [222], al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, come indicati dalla legge nazionale di contabilità [223], cioè l’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

Si ricorda che l’articolo 20, terzo comma della legge n. 468 del 1978 [224] del dispone che costituiscono impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

La previsione suddetta sembra dunque essere finalizzata ad operare una ricognizione puntuale della effettiva configurazione dei residui iscritti in bilancio, in particolare, in base alla suddetta verifica, potrà essere periodicamente riscontrata l’effettiva corrispondenza tra atti di impegno adottati dall’amministrazione ai fini del mantenimento in bilancio in conto residui delle suddette somme, ed effettiva esistenza, alla base di tali atti di impegno, di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

Il comma 3, detta le modalità con le quali opera la ricognizione di cui al comma 2. In particolare, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

Il programma di ricognizione si deve concludere, entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.

 

Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e finanze, e sono disciplinati dall’articolo 9 del D.P.R. n. 38/98[225]. Essi sono istituiti presso tutte le amministrazioni centrali (ministeri) e presso alcune Direzioni generali dei Ministeri.

Tali uffici provvedono, tra l’altro, alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità del procedimento del controllo preventivo di ragioneria (art. 9, comma 1) [226]. Presso ciascun Ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente, formata dai rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata (articolo 9, comma 3). La Conferenza contribuisce ad assicurare il più efficace esercizio da parte dell’amministrazione dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche dei provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie, di cui all’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tale disciplina è destinata peraltro ad essere modificata a seguito dell’adozione, ai sensi dell’articolo 1, commi 404-416 e commi 426-429 della legge finanziaria 2007, del nuovo regolamento di organizzazione, il cui schema è già stato oggetto di parere parlamentare [227]. Tale schema prevede che gli uffici centrali del bilancio definiti di livello dirigenziale generale siano tredici, così come previsto dalla disciplina vigente [228] e, in modo nuovo rispetto a questa, che ciascuno di essi operi presso uno o presso più Ministeri. Conferma la previsione della Conferenza permanente in seno a ciascun ufficio.

 

Il comma 4 prevede altresì che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, venga quantificato:

 

-       l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato,

-       l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


 

Articolo 143
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 143.

(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

Art. 143.

(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Identico.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

 

3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

 

L’articolo 143 conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996).

Sono state, a tal fine, stabilite una serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze (per enti territoriali, università, enti di ricerca) e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di tali misure, estese agli anni successivi dalle leggi finanziarie, è stata, da ultimo, confermata per il triennio 2005-2007 dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che all’articolo 1, commi 18-19, ha disposto l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria, estendendoli a tutti gli enti titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche (D.M. Economia 21 febbraio 2005), e al comma 20, ha ribadito le misure relative ai limiti massimi di giacenza sui conti di tesoreria nei confronti degli enti che, in quanto soggetti al sistema di Tesoreria unica, sono obbligati a tenere le disponibilità liquide in contabilità speciali o in conti correnti aperti presso la tesoreria statale (D.M. Economia 15 marzo 2005).

 

Come indicato nella relazione illustrativa, l’estensione al triennio 2008-2010 del sistema di controllo bimestrale dei prelevamenti di tesoreria statale, attualmente applicato nei confronti dei soggetti ricompresi nel settore delle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge finanziaria per il 2005, è effettuato al fine di impedire che “il venir meno del vincolo ai prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale possa pregiudicare gli obiettivi di fabbisogno degli enti decentrati di spesa, interessati dalla norma, già previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010”.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo,conferma per il triennio 2008-2010 l’applicazionedi limiti ai tiraggi di tesoreria ai soggetti, titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria, ricompresi nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno.Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007.

 

Anche per quanto concerne il limite massimo ai prelevamenti dai conti di tesoreria da applicare per il triennio 2008-2010, il comma 1 riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa vigente: gli enti interessati non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento.

 

Il secondo periodo del comma 1 reca l’indicazione delle amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco 1 che vengono escluse dall’applicazione della normativa sui tiraggi di tesoreria.

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, sono esclusi dal suddetto limite del 2 per cento:

a)      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b)      gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni);

c)      gli enti previdenziali;

d)      gli enti del Servizio sanitario nazionale;

e)      il CNEL;

f)        gli enti del sistema camerale (in quanto fouriusciti dal sistema della Tesoreria unica ai sensi dell’art. 1, co. 45, della legge n. 266/2005);

g)      enti gestori delle aree naturali protette;

h)      Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM);

i)        Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

j)        le autorità portuali;

k)      il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

l)        le Agenzie fiscali;

m)   i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati (accesi ai sensi dell'articolo 576 del RD n. 827 del 1924);

n)      i conti riguardanti interventi di politica comunitaria;

o)      i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori[229].

p)      i conti relativi ad interventi di emergenza;

q)      il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine;

r)       i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

 

a.      Rispetto alle esclusioni previste dalla normativa vigente, definite, da ultimo, con riferimento al triennio 2005-2007, dal D.M. Economia 21 febbraio 2005[230], il comma in esame esclude dall’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria: gli enti del sistema camerale; gli enti gestori delle aree naturali protette; l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM); l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e le autorità portuali.

 

Si ricorda che gli enti gestori delle aree naturali protette sono, ai sensi dell’art. 9 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 1991, gli enti parco, dotati di personalità di diritto pubblico, con sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. Con la citata legge si è provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed è stato istituito, altresì, l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette [231]. Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003[232].

Per quanto riguarda l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), esso è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il compito di fornire istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Nato nel 1982 con il nome ICRAP (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata Alla Pesca a e tecnologica Applicata al Mare) con lo scopo di supportare l'azione della Direzione Generale della Pesca Marittima dell'ex Ministero della Marina Mercantile nella politica di gestione delle risorse alieutiche, successivamente, in conseguenza dell’estensione delle relative competenze alla tutela dell'ambiente marino e della sostenibilità delle attività produttive, ha cambiato denominazione con la legge n. 220 del 1992.

L’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) è l’organismo di ricerca e consulenza per lo Stato e gli enti locali in tema di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. L’Ente è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’Istituto ha competenza nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma, assolve i compiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”), nonché da specifiche leggi regionali in materia, ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti gestori delle aree protette.

 

Analogamente a quanto già disposto dalla normativa vigente[233], il comma 2 prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe ai vincoli relativi ai limiti ai tiraggi per effettive e motivate esigenze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all’accoglimento della richiesta o al diniego, totale o parziale, con determinazione dirigenziale.

Rispetto alla richiamata disciplina di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 311/2004, il comma prevede che l’ente sia tenuto a riassorbire le eccedenze di spesa riconosciute in deroga entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale,

 

Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa comporta, ai sensi del comma 3, che nell'anno successivo potranno essere effettuate esclusivamente le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La natura di tali provvedimenti non viene peraltro specificata.


 

Articolo 144
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 144.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

Art. 144.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

1. Identico.

2. Il trattamento economico onnicom­prensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3-ter, il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente parteci­pazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

3. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 2.

3. Identico.

 

3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 2, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

 

3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

 

    a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;

 

    b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinare il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo;

 

    c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota dei compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte degli organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo;

 

    d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, può recedere dal contratto o rinunciare al compenso o alla quota parte di esso che determina il superamento del limite;

 

    e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto di cui al presente comma;

 

    f) per le regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al presente comma è emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

3-quater. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-ter del presente articolo, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-ter, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 2, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2, primo periodo. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai rapporti in corso alla data del 28 settembre 2007.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

5. Identico.

6. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 4 e 5 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 2.

6. Identico.

7. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. Identico.

8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2, 3 e 3-ter del presente articolo.

9. Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

9. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

10. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.

Soppresso.

11. Le disposizioni dei commi 9 e 10 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Soppresso.

12. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

12. Identico.

13. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Identico.

14. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

14. Identico.

15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

16. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

16. Identico.

17. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

17. Identico.

 

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce sull'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma».

18. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1o ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

18. Identico.

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

 

19-bis. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

20. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

20. Identico.

21. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

21. Identico.

22. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

22. Identico.

    a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

 

    b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

 

 

 

Limiti massimi e pubblicità degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze (commi 1-11)

L’articolo 144 ha subito ulteriori modifiche e integrazioni da parte della Commissione bilancio della Camera, nel corso dell’esame in sede referente[234].

L’articolo reca ai commi da 1 a 11 disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

 

Il comma 1 sopprime il comma 593 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007[235], che contiene una analoga disciplina, volta al contenimento e alla trasparenza delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici.

 

Il primo periodo del comma oggetto della soppressione impone un tetto massimo alle retribuzioni di varie categorie di titolari di incarichi pubblici, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Il secondo periodo subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che “comporti spesa” ai sensi del precedente periodo all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:

§       pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;

§       comunicazione al Governo e al Parlamento.

La disposizione ha ad oggetto le retribuzioni:

§       dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni (come individuati dall’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001);

§       dei consulenti;

§       dei membri di commissioni e di collegi;

§       dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Il terzo periodo del comma dispone che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

 

Il comma 2 pone un tetto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§      pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§      agenzie;

§      enti pubblici anche economici;

§      enti di ricerca;

§      università;

§      società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e società da queste controllate.

A seguito delle modifiche approvate dalla Commissione bilancio, il tetto di cui al comma 2 assume natura transitoria, in attesa dell’emanazione del decreto che, ai sensi del comma 3-ter (vedi infra) dovrà portare a regime la disciplina.

Quanto all’individuazione della platea dei destinatari, il termine “statali” recato dal comma esclude da tale novero alcune tra le amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che pure il comma richiama espressamente.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Risultano certamente escluse “le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni”[236]; sembrerebbe invece che la generale dizione “enti pubblici anche economici” includa quelli regionali e locali e che per “società […] a totale o prevalente partecipazione pubblica” si intendano anche quelle partecipate da Regioni ed enti locali.

Il dettato normativo non appare tuttavia del tutto chiaro al riguardo.

Non è chiaro inoltre se l’inserimento del comma 3-quater (sul quale, v. infra), che contempla espressamente il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale statale in regime di diritto pubblico, escluda o meno tali categorie dalla disciplina transitoria di cui al comma 2 (salvi i magistrati, che il comma 2 menziona espressamente: v. infra).

Sono altresì escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autorità indipendenti[237]”: di esse tratta infatti l’ultimo periodo del comma 2, al solo fine di estendere a tali organismi gli obblighi di pubblicità (sui quali, v. infra) per gli emolumenti superiori al limite fissato (che pertanto non sono vietati), e il successivo comma 3, che rinvia a una futura organica legge di riforma la disciplina dei modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformità agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 2.

 

Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) è attualmente all’esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

 

Il tetto imposto dal comma 2 si applica altresì:

§      agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti (dalle pubbliche amministrazioni sopra elencate, parrebbe intendersi) nel territorio metropolitano (l’espressione sembra voler escludere gli incarichi conferiti all’estero nell’ambito ad es. delle rappresentanze diplomatiche e delle missioni militari);

§      ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§      ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate (presumibilmente, a totale o prevalente partecipazione pubblica);

§      ai dirigenti (è da ritenere, delle pubbliche amministrazioni suelencate).

La formulazione appare in qualche caso ridondante rispetto a quanto già disposto in via generale.

Un’esplicita esclusione è prevista dal terzo periodo del comma (riformulato dalla Commissione bilancio)

§         per le attività di natura professionale o, più precisamente, le attività il cui compenso è basato su tariffe professionali;

§         per i contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”. Nel silenzio della norma, la valutazione su tale carattere sembrerebbe rimessa allo stesso ente o amministrazione che dispone l’erogazione. In nessun caso tali contratti possono essere stipulati con chi percepisca emolumenti o retribuzioni ad altro titolo (non è precisato se dalla stessa o anche da altra amministrazione pubblica).

 

Il trattamento economico onnicomprensivo massimo nei casi sin qui indicati non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.

 

Si ricorda che l’articolo 36 Cost. pone, tra i criteri cui commisurare la retribuzione del lavoratore, quello della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Nell’attuale assetto del pubblico impiego, la definizione della retribuzione dei pubblici dipendenti è demandata alla contrattazione collettiva, ad eccezione dei settori rimasti in regime di diritto pubblico[238].

 

La nozione di “trattamento economico onnicomprensivo”, che la disposizione in esame non definisce, appare tecnicamente generica.

 

Essa include presumibilmente (ma non esaustivamente):

-        la retribuzione da lavoro dipendente, nelle componenti del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità fisse) e dei trattamenti economici accessori (lavoro straordinario, indennità variabili, indennità di funzione e di risultato, ecc.) come usualmente definite dai contratti collettivi;

-        le indennità di funzione o compensi comunque denominati per lo svolgimento di funzioni pubbliche para-professionali (come quelle dei Capi di Gabinetto, dei membri di Consigli di amministrazione di enti e società pubbliche, etc.);

-        i compensi per consulenze, arbitrati, o altre prestazioni di lavoro autonomo.

 

Il penultimo periodo del comma precisa tuttavia che il termine “onnicomprensivo” implica il computo del cumulo degli emolumenti provenienti a vario titolo anche da diverse amministrazioni o organismi pubblici (compresi tra quelli destinatari della disposizione), nonché degli emolumenti provenienti da una stessa amministrazione o organismo anche se relativi a una pluralità di incarichi conferiti nel corso dell’anno.

Ciò premesso, va segnalato che il parametro di riferimento per il tetto retributivo, rappresentato a sua volta dal “trattamento economico onnicomprensivo” percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, non appare definibile in modo certo e stabile – a differenza della “retribuzione” del primo presidente della Corte[239] – rientrando come si è detto in tale dizione anche emolumenti, eventuali e variabili, aggiuntivi alla retribuzione.

 

Il comma 2 in esame prevede, ancora, che gli atti “comportanti spesa ai sensi dei precedenti periodi” non possano avere attuazione, se non siano previamente:

§      resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito webdell’amministrazione o del soggetto interessato;

§      comunicati al Governo e al Parlamento.

Tale obbligo – alla luce della formulazione letterale del comma – sembra doversi applicare a tutti gli atti che incidano sul trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ad incarichi o mandati di qualsiasi natura. Non sembra potersi ritenere, infatti, che l’obbligo sussista per i soli atti di spesa che comportino il superamento del limite massimo, considerato che tali atti sono vietati in radice.

 

Finalità della disposizione appare quella di assicurare la trasparenza e consentire forme di controllo diffuso sui più elevati livelli retributivi nel settore pubblico, nonché – presumibilmente – quella di rendere in concreto possibile il rispetto del limite massimo, ponendo ogni amministrazione nelle condizioni di conoscere l’ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ad un medesimo soggetto anche in virtù di rapporti in atto con altre amministrazioni.

 

Se tale lettura fosse corretta, parrebbe opportuna una valutazione della sua congruità rispetto alla complessiva ratio della disciplina in esame e, in ogni caso, una verifica sull’impatto amministrativo della disposizione, presumibilmente elevato in termini sia di onere organizzativo e finanziario per la gestione e l’aggiornamento dei dati, sia di tempi di realizzazione del sistema.

 

La platea dei destinatari dell’obbligo di pubblicazione, infatti, potrebbe includere (e superare) la totalità dei dipendenti statali; la pubblicazione e la comunicazione a Parlamento e Governo avrebbero inoltre ad oggetto ogni singola variazione del trattamento economico di ciascun soggetto.

 

Sembra inoltre opportuno un approfondimento sulla compatibilità con la disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali di una disposizione che, come quella in esame, imporrebbe la diffusione di informazioni personali, nominativamente qualificate, concernenti una così ampia cerchia di cittadini.

 

In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.

I soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 devono inoltre comunicare preventivamente i “relativi atti” alla Corte dei conti.

In ragione della natura transitoria della disciplina, le disposizioni di cui al sesto e all’ottavo periodo del comma, che prevedevano i casi eccezionali e i limiti entro i quali le amministrazioni avrebbero potuto disporre deroghe, sono stati soppressi nel corso dell’esame in sede referente.

Il nono periodo del comma in esame prevede il necessario collocamento in aspettativa senza assegni e con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza di coloro che, essendo legati da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate, siano al tempo stesso componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società.

Il comma 4, anch’esso riformulato, specifica i limiti entro i quali la disciplina di cui al comma 2, dianzi illustrata, è immediatamente operativa anche nei riguardi delle situazioni e dei rapporti in corso. Il nuovo testo esclude l’applicazione del limite massimo ai rapporti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007, data in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria.

 

L’esclusione ha ad oggetto sia gli incarichi di funzione dirigenziale, al cui conferimento accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico (cfr. art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001), sia gli incarichi definiti nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o comunque su base contrattuale, sia, infine, la generalità dei rapporti di lavoro dipendente con le amministrazioni pubbliche: questi, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3, del citato D.Lgs. 165/2001, sono infatti regolati contrattualmente ai sensi delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

 

Restano fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi ultimi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

 

Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

§       magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§       avvocati e procuratori dello Stato;

§       personale militare;

§       Forze di polizia di Stato;

§       personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

§       vigili del fuoco;

§       docenti e ricercatori universitari.

 

Come si è accennato, a questi ultimi rapporti di lavoro è dedicato il comma 3-quater, del quale si dirà tra breve.

Il comma 5 dispone che i limiti introdotti dal comma 2 si applichino comunque a tutti contratti di nuova stipulazione, nonché a quelli rinnovati per scadenza dopo la data del 28 settembre 2007, i quali non possono in alcun caso essere prorogati. Il comma 6 estende peraltro a tutti i rapporti in corso, a prescindere dall’applicabilità del tetto massimo, le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 2.

 

Il comma 3-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, dispone con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il limite di cui al comma 2, disponendo che in ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Il comma 3-ter prefigura, come si è accennato, la definizione di una più articolata e organica disciplina “a regime” della materia.

Esso prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2008 siano definiti i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, da parte delle amministrazioni, enti e società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di

§         incarichi di funzione dirigenziale,

§         incarichi di consulenza,

§         incarichi di partecipazione a commissioni o collegi,

§         altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo,

nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate (a totale o prevalente partecipazione pubblica, o loro controllate, come si desume dal dettato del comma 2).

Il decreto dovrà essere emanato sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, e sul relativo schema dovranno esprimersi le competenti Commissioni parlamentari, limitatamente al rispetto dei criteri di cui al comma in esame. Per quanto di interesse delle Regioni e degli enti locali, il decreto sarà emanato d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.

Il decreto dovrà definire i limiti massimi differenziandoli secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, e adottando i seguenti ulteriori criteri:

§      i limiti relativi ai compensi dovranno essere definiti in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali;

§      per i presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo delle società, il limite sarà stabilito in base a specifici parametri (settore prevalente di attività, grado di concorrenza nel relativo mercato, dimensione del prevalente bacino di utenza, livelli di fatturato, compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private), definendo la quota del compenso collegata ai risultati conseguiti nell’attività di gestione;

§      i limiti così determinati non potranno essere superati oltre la misura di un terzo a causa dell’eventuale corresponsione di indennità o compensi (anche da parte di altri organismi di cui al comma 2) per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato;

§      i nuovi limiti si applicheranno anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

§      in caso di riduzione del trattamento in atto, l’interessato potrà recedere dal contratto o rinunciare in tutto o in parte al compenso, entro trenta giorni;

§      dovranno essere definiti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa, e congrue sanzioni in caso di violazione delle disposizioni recate dal decreto.

 

Il comma 3-quater precisa che, per gli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 (ai quali si è accennato supra), il trattamento economico resta, come oggi, definito con atti generali dell’amministrazione, secondo le modalità definite dai rispettivi ordinamenti.

A tali categorie si applica tuttavia il criterio (di cui alla lett. b) del precedente comma 3-ter) secondo cui la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza non può determinare il superamento dei limiti di retribuzione posti dai rispettivi ordinamenti, aumentati di un terzo. Le concrete modalità per l’applicazione di tale principio saranno precisate anch’esse dal decreto di cui al comma 3-ter.

 

Con riguardo alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, si veda anche infra, quanto disposto dal successivo comma 22.

 

Il comma 7 aggiunge un ulteriore obbligo di comunicazione per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI: tali emolumenti devono essere resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Il comma 8 sopprime parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che dispone in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate.

 

La disposizione riguarda le società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate.

Relativamente a tali società sono introdotti limiti per i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, prevedendosi in particolare che i compensi non possano superare l’importo di 500.000 euro annui. A tale importo può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Gli importi sono rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni alla deroga.

Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad una annualità dell’indennità loro spettante.

 

Della disciplina recata dal co. 466, in virtù delle soppressioni recate dal comma in esame, resta in vigore solo la limitazione dei benefici legati alla cessazione dell’incarico. Ciò in quanto le situazioni già disciplinate dalle norme soppresse vengono sottoposte alla regolazione di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo in esame.

 

Il comma 9 – come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla V Commissione della Camera – prevede che l’attuazione delle disposizioni in materia di tetti ai trattamenti economici di cui al precedente comma 2 sia verificata dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche.

 

Nel testo approvato dal Senato il comma 9 prevedeva, invece, che gli atti che comportano spese ai sensi del comma 2 fossero sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In tale contesto, il successivo comma 10, soppresso dalla V Commissione, stabiliva che ai fini della registrazione dell’atto la Corte dei conti verificasse l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’amministrazione, in assenza della quale il visto doveva comunque essere ricusato.

Il comma 11, anch’esso soppresso dalla Commissione bilancio, qualificava le disposizioni dei commi 9 e 10 come princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, vincolanti l’esercizio dell’attività legislativa delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

La modifica apportata dalla Commissione bilancio appare volta ad escludere l’introduzione di una nuova fattispecie di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, aggiuntiva rispetto all’elenco di carattere tassativo di cui all’art. 3 della L. 20/1994[240], secondo una direttrice di intervento sulla quale sembra muoversi anche la modifica apportata dalla Commissione bilancio al comma 15 del presente articolo (v. infra).

 

Si ricorda che la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla citata L. 20/1994 si è mossa nella direzione di ridurre i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti è stato introdotto di recente ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 473).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti.

Consulenze e altri incarichi esterni (commi 12-16)

Il comma 12, inserito dal Senato e non modificato dalla Commissione bilancio della Camera,reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996[241], in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso.

Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato e debbano trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.

Non viene innovata invece la disposizione relativa alla trasmissione degli elenchi al Dipartimento per la funzione pubblica.

Quanto alla portata applicativa della disposizione, si osserva che – poiché la novella interviene su una disposizione riferita in via generale alle “pubbliche amministrazioni” – potrebbero sorgere incertezze sull’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari.

Più in generale, si rileva che la norma in esame sembra presentare forti analogie e margini di sovrapponibilità con disposizioni introdotte negli ultimi annial fine di rafforzare la trasparenza circa gli incarichi di consulenza affidati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani 1”)[242], l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 già prevede che le pubbliche amministrazioni[243] rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

Il comma 7 dell’art. 137 del d.d.l. in esame prevede inoltre che l’efficacia dei contratti di consulenza stipulati con le pubbliche amministrazioni (individuate mediante l’usuale rinvio all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) sia condizionato alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della pubblica amministrazione stipulante.

 

In questo quadro, al fine di una maggiore univocità del quadro normativo di riferimento sembrerebbe rendersi necessario un coordinamento tra le due disposizioni del d.d.l. finanziaria.

Con riferimento, invece, alle disposizioni già contenute nel D.Lgs. 165/2001 si osserva, che la portata innovativa della disciplina in esame sembra limitarsi all’introduzione dell’obbligo di pubblicare non solo i dati relativi alle consulenze, ma anche i provvedimenti con i quali sono conferiti gli incarichi, con l’indicazione anche delle ragioni dell’incarico stesso. Inoltre, mentre la disposizione dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 fa riferimento ai soli consulenti, la disposizione oggetto della novella in esame si applicherebbe più genericamente anche a tutte le forme di collaborazione esterna.

 

Per completezza, si segnala inoltre che più stringenti vincoli di pubblicità sono previsti dall’art. 1, comma 593, della legge finanziaria per il 2007, che viene tuttavia abrogato dal co. 1 e sostituito dalla disciplina di cui ai commi 2-11 dell’articolo in esame (vedi supra).

 

I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze.

In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso.

 

La norma richiama espressamente i programmi approvati ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b) del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.[244]). Tale disposizione riporta un elenco delle attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali, nella quale la competenza dell’organo consiliare ècircoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre sono affidati alle Giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo. In particolare, la lettera b) richiamata dalla disposizione in esame prevede che spetti ai Consigli la competenza su atti di programmazione e su documenti di bilancio (“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”). Il comma 4 del medesimo art. 42 esclude che deliberazioni in ordine alle materia affidate alla competenza dei Consigli possano essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo per quanto attinente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

La ratio della disposizione è evidentemente quella di limitare la discrezionalità delle Giunte comunali e provinciali nelle scelte circa l’affidamento di incarichi esterni, rimettendo la decisione in ordine alla previsione degli incarichi stessi ad un programma di carattere generale deliberato dall’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale.

Il comma 14 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali[245] la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

La disposizione reca inoltre una specifica norma sanzionatoria, prevedendo che il conferimento di incarichi esterni in violazione delle norme del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per i danni cagionati alla pubblica amministrazione.

 

In generale, con riferimento alla disciplina degli incarichi di studio e ricerca, nonché delle consulenze, si segnala in primo luogo che – con una disposizione di carattere generale, che trova applicazione con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, e quindi anche agli enti locali – l’art. 7 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.L. 223/2001[246] (c.d. “decreto Bersani 1), prevede (co. 6 e 6-bis) che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e in favore di esperti di provata competenza. Gli incarichi devono essere, inoltre, attribuiti nel rispetto dei seguenti principi:

-        l’oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze dell’amministrazione conferente e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        l’amministrazione deve in via preliminare accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione;

-        la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata;

-        devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La disposizione prevede altresì che tutte le amministrazioni pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con più specifico riferimento, agli enti locali il T.U.E.L.[247] prevede semplicemente che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Peraltro, il comma 6-ter del ricordato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 – anch’esso introdotto dal c.d. “decreto Bersani 1” – precisa che i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi debbano ispirarsi ai principi di carattere generale introdotti per tutte le pubbliche amministrazioni.

 

Il successivo comma 15, modificato nel corso dell’esame in V Commissione, prevede che le disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14 siano trasmesse per estratto alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

 

Nel testo approvato dal Senato (A.C. 3256) si prevedeva che l’invio alla sezione regionale della Corte fosse finalizzato all’espressione da parte della sezione di un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni regolamentari. La modifica apportata in sede referente, come pure quelle ai commi 9-11 del testo approvato dal Senato (per cui v. supra), appare intesa ad escludere l’introduzione di nuove forme di controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti. La trasmissione delle disposizioni regolamentari alla sezioni regionali della Corte dei conti dovrebbe peraltro consentire un loro esame nell’ambito delle diverse forme di controllo, di carattere successivo, di competenza della Corte.

 

Con riferimento alla materia dei controlli sugli atti degli enti locali, occorre infatti osservare in via preliminare che l’assetto di tali controlli ha subito profonde modifiche a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. Fino a tale riforma, infatti, la Costituzione[248] prevedeva che un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercitasse, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Era altresì previsto che in casi determinati dalla medesima legge potesse essere esercitato un controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

La legislazione attuativa di tale disposizione costituzionale si è progressivamente evoluta nel senso di affievolire la funzione di controllo, con l’abolizione totale del controllo di merito e la riduzione degli atti sottoposti a controllo di legittimità preventivo. L’ art. 126 del T.U.E.L. prevedeva in questo quadro che il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 Cost. si esercitasse esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, sul rendiconto della gestione. L’art. 127 prevedeva inoltre forme di controllo eventuale, attivabili su richiesta di un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per deliberazioni riguardanti:

-        appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

-        dotazioni organiche e relative variazioni;

-        assunzioni del personale.

Il sistema delineato è tuttavia stato superato dal nuovo quadro costituzionale, che è unanimemente stato interpretato nel senso della soppressione dei controlli di legittimità di tipo preventivo e del venir meno dei compiti affidati in materia ai comitati regionali di controllo (Co.re.Co.). Come osservato anche dal Consiglio di Stato[249], infatti, deve ritenersi che “con l’abrogazione dell’art. 130 Cost., siano venuti meno, insieme alle norme che li disciplinavano, i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali”.

In questo quadro, particolare rilievo assumono, quindi, i controlli – di diverso carattere – attribuiti dalla legislazione vigente alla Corte dei conti.

Tali forme di controllo sono comunemente ricostruite dalla dottrina in termini di controlli “ausiliari” ad altre attività, in quanto volti a consentire in particolare una maggiore efficacia del controllo politico effettuato dalle assemblee elettive, sia a livello centrale, che a livello degli enti territoriali. Con riferimento al rapporto con tali ultimi enti, la dottrina e la giurisprudenza hanno altresì evidenziato la natura “collaborativa” dei controlli svolti dalla Corte, sottolineando come essi siano tesi a stimolare autonome misure correttive da parte degli enti locali, delle quali la Corte stessa può valutare congruità ed efficacia.

Quanto ai controlli svolti dalla Corte dei conti con riferimento alle autonomie territoriali, assumono in primo luogo rilievo le disposizioni dell’art. 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994[250], con le quali è stato disciplinato il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione). Con particolare riferimento agli enti locali, la L. 20/1994 ha mantenuto in vigore i controlli già previsti dal D.L 786/1981[251], che prevedeva l’esame dei conti consuntivi delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti ai fini di riferire al riguardo al Parlamento.

In particolare l’art. 7 della L. 131/2003[252] (c.d. legge La Loggia), nel disciplinare forme di controllo successivo sugli enti locali, reca[253] un’articolata disciplina delle funzioni della Corte dei conti, a fini di coordinamento della finanza pubblica: in particolare, la Corte è tenuta a verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali, nonché (tramite le sezioni regionali di controllo) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni. Al fine di rafforzare la natura collaborativa dei controlli previsti, l’art. 7 prevede inoltre che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscano sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.

Comuni, Province e Città metropolitane possono richiedere, di norma attraverso il Consiglio delle autonomie locali, ulterioriforme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

In questo quadro, nel quale il controllo della Corte dei Conti non ha ad oggetto singoli atti, bensì la gestione complessiva dell’ente locale, e non mira direttamente alla irrogazione di sanzioni, ma ad evitare il verificarsi o il ripetersi di irregolarità o disfunzioni, è successivamente intervenuto l’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006[254].

Tale disposizione ha introdotto una nuova forma di controllo della Corte dei Conti, imponendo la trasmissione alla Corte di apposite relazioni degli organi di revisione degli enti locali sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto di esercizio ai fini di un monitoraggio finalizzato in particolare a prevenire squilibri di bilancio. A tal fine, si prevede che la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione d trasmettere. Qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottano una specifica pronuncia al riguardo, vigilando sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno

Con riferimento alla compatibilità con il quadro costituzionale delineatosi a seguito della modifica del titolo V della Costituzione di disposizioni statali che introducono forme di controllo contabile sugli enti locali, si segnala che recentemente, con la sent. 179/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, la Consulta ha avuto modo di evidenziare come dette norme “introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost.”.

In questo contesto, la Corte ha sottolineato la natura collaborativa del controllo disciplinato dalle norme della finanziaria per il 2006, che si limita alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie. C’è, dunque – secondo la Corte – una netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l’attività amministrativa degli enti, che sono sottoposti al controllo stesso, né la Corte ritiene possa dirsi che la vigilanza sull’adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati implichi un’invasione delle competenze amministrative di questi ultimi, poiché l’attività di vigilanza, limitatamente ai fini suddetti, è indispensabile per l’effettività del controllo stesso.

Pertanto, la Consulta ritiene che, alla luce del fatto che il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l’esigenza degli equilibri di bilancio, la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in esame rientri nella competenza propria di quest’ultimo di dettare principi nella materia concorrente della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.).

Al riguardo, si ricorda altresì che con la sentenza n. 417 del 2005, la Corte Costituzionale aveva, tra l’altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione[255] la quale prevedeva che gli organismi degli enti locali competenti in materia di controlli di gestione dovessero fornire le proprie conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

In quella sede la Corte evidenziò come tale obbligo non fosse di per sé idoneo a pregiudicare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto esso doveva considerarsi «espressione di un coordinamento meramente informativo»

Richiamando la propria precedente giurisprudenza in materia, la Corte riconduce inoltre la disposizione alla competenza statale in materia di princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della finanza pubblica allargata, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. La finalità dell'azione di coordinamento finanziario comporta infatti che a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì la determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 16prevede la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali.

Sono espressamente esentati da tale soppressione i contratti di consulenza stipulati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e storico artistico e dell’attività culturale, alla tutela della salute e alla pubblica incolumità.

Sembrerebbe inoltre che la disposizione intenda esentare dalla soppressione anche i contratti di “consulenza e di durata continuativa” individuati come indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali di uffici e strutture delle amministrazioni statali. L’individuazione è effettuata con D.P.C.M. da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

A seguito della cessazione delle consulenze, le relative funzioni sono demandate alle “direzioni generali” che abbiano competenza nella stessa materia o in materie affini. Il personale di ruolo delle amministrazioni statali è restituito all’amministrazione di appartenenza ovvero può essere inquadrato – nel rispetto delle procedure previste per i passaggi fra amministrazioni diverse – in uno degli uffici del Ministero presso il quale presta servizio.

Al riguardo, si segnala che la formulazione letterale della disposizione in esame non pare consentire una chiara ricostruzione della sua portata applicativa. In particolare, si osserva che:

§      non appare univocamente interpretabile la fattispecie dei “contratti di consulenza di durata continuativa” (che, peraltro, nel quarto periodo della disposizione viene individuata con l’endiadi “contratti di consulenza e di durata continuativa”). A tale riguardo, sembrerebbe possibile intendere che la disposizione voglia escludere dal proprio ambito applicativo incarichi di studio e ricerca, rivolgendosi alla disciplina di attività di consulenza che determinino forme di collaborazione stabili nel tempo. Non risulta tuttavia evidente se tale stabilità di collaborazione debba trovare un preciso riscontro nelle forme contrattuali che regolano il rapporto, in particolare attraverso la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; non è inoltre chiaro come si concili la presenza di un contratto di consulenza con la prestazione continuativa di servizio da parte del personale proveniente da altre amministrazioni statali richiamato dal terzo periodo del comma 16. Tale personale, infatti, sembrerebbe dover prestare servizio presso amministrazione diversa da quella di appartenenza in forza di collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo;

§      non risulta con chiarezza né quali siano le modalità con cui i consulenti “facciano parte” di uffici e strutture delle amministrazioni dello Stato né quali siano le modalità per identificare gli uffici e le strutture interessati dalla disposizione;

§      con riferimento al trasferimento di funzioni conseguente alla “soppressione” delle consulenze, si osserva che la disposizione prevede che le funzioni siano demandate alle “direzioni generali” competenti nelle medesime materie o in materie affini. Al riguardo, sembrerebbe che la norma intenda fare riferimento alle “direzioni generali” previste dall’ordinamento dei ministeri di cui al D.Lgs. 300/1999[256]. Si segnala peraltro che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, di tale decreto legislativo le strutture di primo livello dei ministeri sono costituite alternativamente da dipartimenti o direzioni generali. In considerazione della previsione del trasferimento delle funzioni non risulta inoltre chiaro se – oltre alle consulenze – debbano essere soppressi anche gli uffici o le strutture nell’ambito dei quali esse erano prestate.

Sempre ai fini della miglior formulazione della disposizione, si segnala che i contratti di consulenza individuati con D.P.C.M. come indispensabili ai sensi del quarto periodo del comma 16 non sono espressamente fatti salvi dalla generale “soppressione” prevista dal primo periodo del medesimo comma, che si riferisce testualmente a “tutti i contratti di consulenza di durata continuativa”, ad eccezione di quelli riferiti a strutture preposte alla tutela di specifici interessi.

Assicurazione di pubblici amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali (comma 17)

Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

La norma non incide peraltro sulla possibilità per i soggetti interessati di stipulare a proprio carico un’assicurazione per tali rischi.

 

Per quanto riguarda i collegamenti con lavori legislativi in corso, si segnala che il 17 maggio 2007 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha avviato l’esame in di quattro proposte di legge in materia di contenimento dei costi della politica, nel cui ambito ha avviato una indagine conoscitiva attualmente in corso. In proposito si segnalano, tra le proposte in esame, l’A.C. 1942 e l’A.C. 2250, i quali – rispettivamente all’art. 3 e all’art. 2 – recano norme sostanzialmente identiche a quelle introdotte dal primo periodo del comma 17.

 

La responsabilità amministrativa tutela le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nei confronti dei danni ad esse arrecati dal funzionario o dall’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il responsabile a risarcire il danno causato della sua condotta. A tale riguardo l’art. 82, primo comma, della legge di contabilità dello Stato del 1923[257] prevede che “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Analogamente, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato[258] “l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”, salvi i casi in cui abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. In tal caso, è tuttavia responsabile il superiore che ha impartito l’ordine.

La giurisdizione in materia è storicamente attribuita alla Corte dei conti[259], che nella sua giurisprudenza ha delineato i confini di tale forma di responsabilità, cui si attribuisce comunemente natura contrattuale[260].

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la Corte ha evidenziato che la responsabilità si estende a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto d’impiego o di ufficio: non sono quindi responsabili i soli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (quali i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quanti di fatto si trovino a svolgere funzioni pubbliche.

La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ma inseriti in modo stabile nel relativo apparato organizzativo, come per esempio i direttori dei lavori. La Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici[261] e delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri[262].

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in tale sede occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa[263] collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Ai sensi del co. 4 dell’art. 1 della L. 20/1994, sussiste responsabilità amministrativa anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi)[264].

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale, nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l’immagine e il prestigio dell’amministrazione) è considerato un danno risarcibile in quanto pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale[265]. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.

Sin dall’art. 20 della L. 1483/1853 si prevedeva il potere della Corte dei Conti di ridurre il danno che i pubblici ufficiali stipendiati erano tenuti a risarcire (c.d. potere riduttivo). La legge di contabilità di Stato del 1923 stabiliva, in proposito, che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83, primo comma). L’art. 1 della L. 20/1994 ha poi precisato che, fermo restando il potere di riduzione, nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno).

 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità contabile, essa investe tutti gli agenti contabili, vale a dire tutti gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e quanti in via di fatto o di diritto si trovino ad avere la disponibilità materiale di denaro, beni o altri valori pubblici[266] e non adempiano all’obbligo di custodia e restituzione che a loro incombe. La responsabilità si realizza nel caso di qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro e dei valori pubblici.

Sotto il profilo procedurale, il giudizio volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità contabile (c.d. giudizio di conto) presenta notevoli differenze rispetto al giudizio in materia di responsabilità amministrativa: il giudizio di conto si instaura, infatti, automaticamente al momento della presentazione del rendiconto giudiziale, cui gli agenti contabili sono periodicamente tenuti. A seguito della presentazione dei rendiconto il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che verifica la regolarità del conto e della gestione. Al termine della fase di verifica il relatore deposita una relazione nella quale, ove non rilevi anomalie, richiede il discarico dell’agente che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore regionale conclude per il discarico, il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario si apre una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile.

 

Quanto alla possibilità per una pubblica amministrazione di stipulare polizze assicurative a favore dei propri amministratori o dipendenti per rischi derivanti dai compiti di istituto, essa è prevista in via generale per gli amministratori degli enti locali.

L’art. 86, comma 5, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), riprendendo una disposizione già contenuta nell’art. 23 della L. 816/1985, stabilisce che “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”. Tale normativa si applica espressamente ai soli amministratori di enti locali come definiti dall’art. 77 del testo unico (su cui v. infra) e non è stata pertanto ritenuta applicabile a soggetti che nel vigore delle precedenti disposizioni in materia ne beneficiavano (in particolare i rappresentanti nominati dagli enti locali in organi di amministrazione di soggetti esterni all’ente di appartenenza). Analogamente, si ritiene che non rientrino nell’ambito applicativo della disposizione i componenti esterni di commissioni che operino all’interno dell’ente.

Quanto alla possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa a favore di amministratori o dipendenti pubblici, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, estese non solo ai casi di responsabilità civile nei confronti di terzi, bensì anche al rischio costituito da eventuali condanne da parte della Corte dei conti, si tratta di questione che è stata oggetto nel tempo di grande attenzione da parte della magistratura contabile.

A tale riguardo, deve in primo luogo richiamarsi la Deliberazione n. 1/2005/P resa dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005. La deliberazione si riferiva, in particolare, ad un contratto, stipulato con una compagnia assicurativa, per la copertura di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato. In tale contratto si faceva, in particolare, riferimento, oltre alla copertura della “responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di Polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale” (prevista dall’art. 16, comma 4, della L. 448/2001), anche alle ipotesi di responsabilità civile ed amministrativa per danni cagionati “allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza” nonché di responsabilità “contabile” per danni cagionati “alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza e/o all’Erario”.

La Corte richiama a tale proposito i propri costanti orientamenti in materia, evidenziando come “un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa” (Corte dei Conti, sez. Lazio, 12 febbraio 1997, n. 12)[267]. Analogamente aveva osservato che “Del tutto al di fuori del sistema appare l’assunzione da parte dell’ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per la sua contrarietà al principio di cui all’art. 28 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio; funzione che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse pubbliche, la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per l’erario, giacché si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto creditore” (Corte dei Conti, sez. Lombardia, 8 novembre 2001, n. 12509).

Con particolare riferimento, poi, all’assicurazione per la responsabilità contabile la Corte dei conti evidenzia che “non è dato rilevare un qualsivoglia interesse dell’Amministrazione che possa giustificare l’assunzione della copertura assicurativa da parte della stessa in presenza di inadempienze di detti agenti contabili. In dette ipotesi, in realtà, sotto un profilo civilistico, si può affermare che il contratto risulta privo di causa non ravvisandosi uno scopo giuridicamente tutelabile nell’assumere l’Amministrazione il pagamento di un premio assicurativo per tenere indenni coloro che dovrebbero risarcire un danno proprio alla stessa Amministrazione”.

 

Esistono comunque disposizioni legislative a livello regionale che prevedono la stipula di polizze assicurative riferite anche a fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile[268].

In particolare, l’art. 1 della L.R. Emilia-Romagna 24/1997[269] stabilisce che la Regione provveda alla copertura assicurativa cumulativa dei componenti del Consiglio regionale in carica con riferimento, tra l’altro, ai rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile. La copertura per tali rischi e responsabilità deve estendersi anche alle contestazioni, agli addebiti e alle richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, purché riferiti ad atti o fatti avvenuti nel periodo della loro carica. I consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio riferibile a tali rischi e responsabilità.

Analoghe provvidenze, sempre con riferimento ai Consiglieri regionali, sono previste dalla L.R. Lazio 48/1998[270].

 

Con riferimento alla formulazione testuale dal primo periodo della disposizione in esame si evidenzia l’opportunità di chiarire in modo univoco l’ambito applicativo delle norme, precisando in particolare la portata del riferimento agli “amministratori” di enti pubblici e se esso debba intendersi riferito ai soli titolari di incarichi elettivi o di governo o anche ai dirigenti degli enti stessi.

 

Si segnala infatti che non esiste nel nostro ordinamento una nozione generalmente accolta di amministratore pubblico. Una definizione, peraltro direttamente applicabile al solo Capo IV del T.U.E.L., è invece prevista per gli amministratori degli enti locali dall’art. 77 del D.Lgs. 267/2000. In quel contesto sono definiti amministratori “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

 

Il secondo periodo del comma 17, inserito nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea del Senato, reca invece una disciplina transitoria riferita ai contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, prevedendo che la loro efficacia cessa il 30 giugno 2008, e una norma sanzionatoria per il caso di stipula di contratti di assicurazione in violazione della disposizione in esame. A tale riguardo, si prevede che gli amministratori che pongano in essere nuovi contratti o proroghino quelli attualmente in essere ed i beneficiari della copertura assicurata dai contratti stessi siano tenuti a risarcire – a titolo di responsabilità amministrativa – una somma pari a 10 volte l’ammontare dei premi complessivamente previsti dal contratto nullo.

Misure concernenti l’organizzazione e le funzioni della Corte dei conti (commi 17-bis-21)

Il comma 17-bis, inserito dalla V Commissione della Camera, introduce modifiche testuali alla disciplina delle sezioni regionali della Corte dei conti di cui all’articolo 7, comma 7, della L. 131/2003 (c.d. “legge La Loggia”).

In particolare, si prevede che le funzioni di referto delle sezioni regionali della Corte dei Conti non debbano essere necessariamente indirizzate all’organo consiliare dell’ente controllato, con una modifica che dovrebbe consentire una più ampia circolazione delle analisi condotte a livello territoriale dalle sezioni regionali.

In questa stessa ottica, il comma in esame introduce un ultimo periodo all’art. 7, co. 7, della legge La Loggia, prevedendo che nella relazione annuale al Parlamento della Corte dei Conti sugli esiti del controllo successivo prevista dall’art. 3, co. 6, della L. 20/1994, si dia conto anche dell’attività di controllo svolta nel periodo temporale di riferimento dalle sezioni regionali di controllo.

 

Al riguardo si segnala che – a seguito delle modifiche apportate nel 2003 - l’art. 9 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti[271]prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, che costituisce “espressione delle sezioni regionali di controllo”, riferisca al Parlamento, almeno una volta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, anche sulla base dell’attività svolta dalle sezioni regionali. In attuazione del richiamato art. 3, co. 6, della L. 20/1994, dell’art. 7, co. 7, della L. La Loggia e della ricordata norma del regolamento di organizzazione, la Corte trasmette al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle regioni (Doc. CI)[272].

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999[273]; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione in direzione di una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, infatti, alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[274] e i “collegi” regionali[275], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).

In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[276].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994, con la quale è stato introdotto il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

È sempre il citato regolamento di auto-organizzazione della Corte che disciplina la composizione delle sezioni regionali (art. 2, co. 5). Ciascuna di esse deve essere presieduta da un Presidente di sezione e composta almeno da altri tre magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza[277]. A questi magistrati il Presidente della sezione assegna le indagini di controllo sulla gestione, all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I controlli sulla gestione infatti vengono programmati, secondo quanto stabilisce l’articolo 5 del citato regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 16 giugno 2000.

Ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n. 14 del 2000, la programmazione delle attività di controllo avviene sia a livello centrale (“Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono entro il 30 ottobre il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima”), sia a livello regionale (“Le sezioni regionali di controllo, previa analisi di fattibilità [...] deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti al fine di verificarne l’azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo”). È anche previsto che i presidenti delle sezioni regionali di controllo comunichino ai presidenti dei Consigli regionali i programmi di lavoro deliberati.

Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può disporre che la sezione si articoli in due collegi con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti ed istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

 

Il comma 18 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della L. 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia”[278] eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista,di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

La soppressione di tale disposizione comporta anche il venir meno della possibilità per le sezioni regionali di controllo di avvalersi di personale della Regione con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, previsto nella fase di prima applicazione della L. 131/2003.

Il comma disciplina, inoltre, le modifiche alla situazione giuridica dei consiglieri attualmente in carica in conseguenza della soppressione della norma, distinguendo tra coloro che risultano essere stati nominati alla data del 1° ottobre 2007 e quelli nominati successivamente. I primi rimangono in carica fino alla fine del loro mandato, mentre i secondi decadono – dalla data di entrata in vigore del testo in esame – e non hanno più diritto alla corresponsione degli emolumenti in precedenza percepiti “a qualsiasi titolo”.

 

Si ricorda che la soppressione dell’integrazione delle sezioni regionali della Corte dei conti è prevista dall’articolo 10 dell’A.C. 1942 e l’articolo 8 dell’A.C. 2250, aventi per oggetto il contenimento dei costi della politica, attualmente all’esame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera.

Secondo quanto sostenuto nelle relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge, l’abrogazione della disposizione consentirebbe, oltre a risparmi di spesa, il superamento di un’ambigua commistione tra controllori e controllati. In proposito, si osserva che l’art. 7, co. 9, della legge 131, precisa che dall’integrazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede la possibilità di integrare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati:

§       uno, dal Consiglio regionale;

§       l’altro, dal Consiglio delle autonomie locali oppure, nelle Regioni ove tale organo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost., non sia stato ancora istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.

L’individuazione dell’organo (della regione e rappresentativo degli enti locali) competente a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte può qualificarsi come disposizione “recessiva” o “cedevole”: viene, infatti, espressamente previsto che essa operi “salvo diversa previsione dello statuto della regione”.

La disposizione individua le categorie di soggetti tra le quali le regioni ed i Consigli delle autonomie locali debbono scegliere i componenti aggiuntivi: questi debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

A tale proposito si ricorda che l’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, prevede che “i posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, […] possono essere conferiti ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per l’attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti”.

La loro nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili.

Lo status dei componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. È tuttavia previsto, come già accennato, che l’integrazione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (che in quanto tale sembrerebbe ampiamente comprensiva anche di quella non statale).

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede inoltre che ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi di personale delle regioni, previe intese con le regioni stesse. Sono posti limiti a tale possibilità, in quanto essa:

§       è data in sede di prima applicazione;

§       è connessa allo svolgimento delle funzioni di verifica sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle altre funzioni di verifica di cui all’art. 7, co. 7; alla realizzazione di forme di collaborazione tra regioni e sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, co. 8), nonché alla nomina dei componenti delle sezioni regionali designati dalle regioni (art. 7, co. 9);

§       è limitata ad un contingente massimo di dieci unità di personale per ciascuna sezione regionale.

Le sezioni regionali di controllo potranno avvalersi anche di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (co. 6, sesto periodo)[279] sotto duplice condizioni, procedurale la prima e finanziaria la seconda:

§       previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali;

§       con oneri a carico della Regione.

 

Il comma 19, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, finalizzata a coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall’articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa, nonché a rafforzare le attività della Corte riferite alla relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato e ai controlli sulla gestione.

 

Con riferimento alla relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato si ricorda che ai sensi del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, la Corte provvede al giudizio di parificazione del rendiconto e, unitamente alla deliberazione conclusiva di tale giudizio, presenta una relazione nella quale devono essere esposte:

le ragioni per le quali ha proceduta alla registrazione con riserva di atti governativi;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il miglioramento della normativa di interesse della Corte[280].

Una specifica disposizione concernente i criteri per l’elaborazione, da parte della Corte dei conti, della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato è recata dal comma 4 del successivo articolo 144-bis (v. infra, la relativa scheda di lettura).

 

A tal fine, la disposizione prevede che i regolamenti di organizzazione siano adottati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente della Corte stessa, il quale a sua volta formula le proposte con il parere del segretario generale, definendo obiettivi e programmi da adottare.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione sembra avere carattere innovativo per quanto riguarda la competenza ad adottare i regolamenti di organizzazione della Corte dei Conti. A legislazione vigente, infatti, il regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo e le sue successive modificazioni[281], il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Corte[282] ed il regolamento sull’autonomia finanziaria dell’Istituto[283] sono stati adottati dalle sezioni riunite della Corte, sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione. In proposito, si è osservato[284] come l’attuale assetto competenziale in materia regolamentare si ponga in diretta connessione alle riforme dell’ordinamento della Corte dei conti degli anni ’90 del secolo scorso[285], dal momento che fino a tale momento il potere organizzativo era attribuito al Presidente della Corte stessa, in attuazione dell’art. 98 del T.U. sulla Corte dei Conti, il quale demandava al Presidente il compito di provvedere con regolamento “alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio” e ad ogni altra disposizione esecutiva del testo unico.

 

Il comma 19-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio, prevede che nel triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti trasmetta entro il 30 giugno una relazione al Parlamento nella quale dia conto delle misure di riorganizzazione previste in attuazione del comma 19, evidenziando in tale ambito anche gli strumenti ritenuti necessari per assicurare la posizione di autonomia e di indipendenza della Corte nella sua funzione di organo ausiliario del Parlamento ai sensi dell’art. 100 della Costituzione[286].

 

Con riferimento alle prerogative di autonomia ed indipendenza della Corte dei conti previste nell’ordinamento in attuazione del terzo comma dell’art. 100 Cost., si ricorda che – sotto il profilo dell’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile - l’art. 4 della L. 20/1994 ha specificato che spetta alla Corte la competenza a deliberare con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese della Corte stessa. Con specifico riferimento, all’autonomia finanziaria, il comma 2 dell’art. 4 prevede che alla Corte dei conti spetti l'autonoma gestione delle proprie spese nei limiti di uno specifico fondo iscritto in un capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri[287]. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle Camere e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, le garanzie di indipendenza dal Governo per i magistrati della Corte dei Conti, in assenza di precise indicazioni costituzionali al riguardo, il legislatore si è ispirato – come avviene anche per la magistratura amministrativa – al modello dell’autogoverno, temperato dalla partecipazione di componenti esterni. La L. 117/1988[288] ha infatti previsto che la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti sia affidata ad un Consiglio di presidenza, di cui fanno parte il Presidente della Corte (che lo presiede), dal procuratore generale della Corte dei conti, dal presidente aggiunto dalla Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano, da 4 componenti nominati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale e da 10 magistrati.

 

Il comma 20 reca una norma volta a potenziare il ruolo della Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, al fine indicato di razionalizzazione della spesa pubblica e vigilanza sulle entrate.

Si prevede, in particolare, che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

 

Il comma 21 reca una modifica testuale all’articolo 3, comma 4 della legge 20/1994. Si prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari, tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

 

Tra gli organi di controllo e vigilanza cui fa riferimento la disposizione in esame devono presumibilmente considerarsi i servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni. Per quanto riguarda le autorità amministrative indipendenti si segnala a titolo puramente esemplificativo il servizio di controllo interno istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 25 del regolamento adottato con deliberazione 9 ottobre 2002).

 

Si ricorda che la citata L. 20/1994 ha avuto ad oggetto la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.

I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti è stato introdotto di recente ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 473).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti.

Trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico (comma 22)

Il comma 22 reca una novella all’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente del comma 576) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsto da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato”.

La limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007-2008, che opera solo nei confronti di chi percepisca retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro e – come precisato anche nella relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2007[289]trova applicazione anche nei confronti dei magistrati, non dà luogo a successivi recuperi.

 

In base all’art. 24 della 448/1998[290], gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato” (docenti e ricercatori universitari, personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica), siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale sulle voci della rispettiva retribuzione (la disposizione richiamate precisa che le voci retributive devono intendersi comprensive dell’indennità integrativa speciale e devono corrispondere a quelle utilizzate dallo stesso ISTAT per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali).

Quanto al meccanismo di concreta individuazione della misura dell’adeguamento annuo il comma 2 dell’art. 24 prevede che la determinazione sia effettuata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica[291]. Al fine dell’adozione del D.P.C.M. l’ISTAT provvede a comunicare entro il mese di marzo la variazione percentuale registrata nell’anno precedente dalle retribuzioni del personale “contrattualizzato”. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 448 del 1998 prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego, fatta salva, per i profili non interessati dalla disposizione, la disciplina speciale di cui all’art. 2 della L. 27/1981.

In base a detta disposizione, che ha sostituito integralmente gli artt. 11, 12, legge n. 97 del 1979, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto ogni triennio nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l’indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale spettante, calcolata dall’ISTAT rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del triennio precedente, è determinata nel primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro, ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento: al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio gli stipendi sono aumentati, a titolo di acconto, per ciascun anno, in misura pari al 30% della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, tranne l’eventuale conguaglio.

Il più recente adeguamento retributivo dei magistrati è stato disposto con il D.P.C.M. del 15 maggio 2006, che ha previsto un incremento del 12,30 per cento a decorrere dal 2006, previo riassorbimento degli incrementi già corrisposti per il 2004 e il 2005[292]. Per gli anni 2007 e 2008 il D.P.C.M. ha invece disposto, a titolo di acconto, un adeguamento del 3,69 per cento annuo.

 

In conseguenza della limitazione del “taglio” dell’adeguamento automatico al solo 2007, la disposizione in esame anticipa al 2008 il ripristino dell’ordinaria progressione stipendiale. Nell’anno 2008 vi sarà quindi l’applicazione dell’indice di adeguamento nella misura piena e la reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

 


 

Articolo 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 144-bis.

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

2. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

 

    a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

 

    b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

 

    c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi.

 

3. Il Comitato-tecnico scientifico per il controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

 

4. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finan­ziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

 

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sugli altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché al monitoraggio dei beni e dei servizi prodotti, del rapporto tra costo e prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici e la produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

 

7. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 del presente articolo, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

 

9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) avviato dalla legge finanziaria per il 2007 e un conseguente potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni connesso anche alla nuova classificazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il 2008.

Le disposizioni - in continuità con gli interventi adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno in tema di potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di riqualificazione della spesa (cfr. oltre) - sono intese a valorizzare e collegare fra loro gli apparati conoscitivi e i sistemi di controllo interno ed esterno già esistenti - facenti capo, rispettivamente, ai Servizi per il controllo interno e alla Corte dei conti - ai fini del miglioramento della conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni e del radicamento nell’attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

In tale prospettiva, che pone al centro la prosecuzione “a regime” della c.d. spending review, l’articolo prevede altresì il rafforzamento delle attività di programmazione strategica e di controllo parlamentare sul sistema delle amministrazioni statali, delineando un articolato schema procedimentale che vede coinvolti in una logica di sistema, volta ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, i diversi organismi preposti alla definizione degli indirizzi strategici, al controllo, al monitoraggio e alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[293], sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

In tale ambito, la legge finanziaria per il 2007[294] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

§      la Commissione tecnica per la finanza pubblica[295] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

§      un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476), ed il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

§      un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a superare un approccio puramente incrementale nelle decisioni di allocazione di Bilancio, riesaminando in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato. In particolare, il comma 480 dell’art.1, della legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per l’anno 2007 il Ministero dell’economia e finanze, avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, promuova la realizzazione del suddetto Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa; a tal fine, le amministrazioni dello Stato sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2007, un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza. Sull’attuazione del programma, il Governo riferisce nel DPEF presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia presenta poi, entro il 30 settembre 2007, una relazione al Parlamento sui risultati del Programma e sulle conseguenti iniziative.

 

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

§      la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

§      l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

§      la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (5 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[296] (3 luglio 2007);

§      la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

§      la presentazione, il 1° ottobre 2007, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi . In proposito, si ricorda che la riclassificazione, attuata a legislazione vigente ( e dunque in via amministrativa), è diretta a dare specifica evidenza ai criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e alle loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire. In coerenza con gli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha pertanto proceduto, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite. Con la nuova classificazione delle voci di bilancio si passa pertanto da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le 34 Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (per un approfondimento in ordine alla riforma si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007).

 

In particolare, ai sensi del comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali - di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e dei temi indicati nelle relazioni di cui al successivo comma 2 (cfr.oltre).

 

Si ricorda che il comma 480 dell’art.1, della legge finanziaria per il 2007 ha previsto che il Ministero dell’economia e finanze, avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, promuova la realizzazione del suddetto Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa con riferimento al solo anno 2007.Il programma è stato pertanto avviato nell’anno in corso presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti; un prima relazione recante un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica, nonché i primi risultati del programma e l’indicazione delle possibili iniziative di intervento (Libro verde sulla spesa pubblica) è stata preparata dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica e presentata in data 6 settembre 2007.

 

Il Governo è chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Il comma 2 prevede una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro trasmette alle Camere - ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:

-        allo stato della spesa;

-        all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;

-        al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

 

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi e i Macroaggregati (ossia le nuove unità di voto del bilancio decisionale) consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica. In particolare, nelle Note preliminari a ciascun stato di previsione sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, nonché individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai Programmi di spettanza e gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per la valutazione dei risultati. Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, rappresentano le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione. Tra le novità di rilevo, si segnala la previsione di una Scheda di analisi per ciascun Programma di competenza del Ministerochefornisce, oltre che specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti, anche l’indicazione dettagliata delle finalità del programma, degli obiettivi perseguiti e degli indicatori adottati ai fini della valutazione di efficienza, efficacia ed economicità (per un approfondimento in ordine alla nuova classificazione del Bilancio dello Stato si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007).

 

Le suddette relazioni ministeriali, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano, inoltre, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a)      lo stato di attuazione delle direttive adottate annualmente da ciascun Ministro ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[297], con riguardo:

§    ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro;

§    al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio e alla luce delle attività di controllo interno;

§    alle linee di intervento perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e ai casi di maggior successo registrati;

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 286/99 ha previsto il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, la direttiva annuale del Ministro, di cui all’articolo 8 del medesimo D.lgs., costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo (in tal caso, a seguito della riclassificazione, occorrerà evidentemente fare riferimento agli obiettivi e agli indicatori di risultato contenuti nelle “schede Programma” contenute in ciascun stato di previsione della spesa), e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del medesimo D.lgs n.286, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

b)      gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c)      le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative, nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) sembrano connettersi al fatto che nell’ambito della riclassificazione del Bilancio dello Stato la costruzione delle missioni e dei programmi è risultata condizionata, per comprensibili esigenze di continuità gestionale, dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative.

Il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle missioni e dei programmi medesimi è stato infatti attuato solo parzialmente, posto che i programmi di spesa sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, e non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri. Sussistono pertanto casi nei quali più centri di responsabilità amministrativa partecipano ad un singolo programma, attraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma. In tale quadro, permane una asimmetria fra il bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e il bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha sottolineato, tra l’altro, proprio l’insufficiente coerenza tra le strutture del bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i centri di responsabilità), nonché l’eccessiva frammentazione dei programmi tra più Centri di responsabilità. D’altro canto, come sottolineato nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2008, è la stessa riclassificazione che potrebbe offrire a tutte le Amministrazioni centrali l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte. I Programmi, infatti, come accennato, sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente espletate, non alle strutture costituite all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri. In tale prospettiva sembrano collocarsi le disposizioni in esame.

 

Ai sensi del comma 3, entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere al Parlamento ai sensi al comma 2.

 

Il medesimo Comitato è chiamato inoltre a riassumere gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, nonché a cooperare, assieme ai servizi di controllo interno, con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

 

Il suddetto Comitato tecnico scientifico è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante norme di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59[298]” Il citato articolo 7, comma 2, prevedeva che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalesse di un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri.

La disciplina del Comitato è stata successivamente ridefinita con D.P.R. 12 dicembre 2006 n. 315[299]. Il Comitato è ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento programma di Governo, e svolge la propria attività avvalendosi del supporto tecnico del predetto Dipartimento. Esso è composto da un Presidente e da tre membri.

I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato

Ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6 del citato D.Lgs 286/99, il Comitato:

-        svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unita' d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

-        promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

-        elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

-        elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

-        formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

Alla Commissione tecnica per la finanza pubblica[300]istituitapresso il Ministero dell’economia, sono assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni. Essa elabora inoltre studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare riferimento al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità. La Commissione è composta da dieci membri rinnovabili una sola volta.

Ai fini del raccordo operativo con la Commissione tecnica, il comma 474 della legge finanziaria 2007, ha previsto altresì l’istituzione di un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento.

 

Ai sensi del comma 4 la Corte dei conti, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza:

§      anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle relazioni ministeriali di cui al comma 2;

§      tenendo altresì conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento[301] ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Ai sensi del comma 5, il Governo è chiamato a promuovere, in attuazione degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, l’adozione di intese, nell’ambito della Conferenza Unificata[302], ai fini di:

§      individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali;

§      sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

 

La promozione dell’adozione delle predette intese è qualificata, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5, come attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione.

 

Si ricorda che il citato articolo 117, secondo comma, lettera r), prevede che lo Stato abbia una competenza legislativa esclusiva in ordine, tra l’altro[303], al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Il comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione, richiamato dalla norma in esame, dispone invece che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

L’adozione delle suddette intese in sede di Conferenza Unificata sono altresì finalizzate all’attuazione delle disposizioni del disegno di legge in esame di cui all’articolo 27 - recante norme di indirizzo dirette alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali e in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni, o parte di esse, esercitate dagli enti territoriali – e all’articolo 134, il quale delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi in materia, a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi. (per un approfondimento in ordine ai suddetti articoli si rinvia alle schede di lettura del presente dossier).

 

Il comma 6 reca una novella volta ad aggiungere un comma 4-bis all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322[304], ai sensi del quale nell’ambito del programma statistico nazionale deve essere inclusa una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici.

Tale sezione è finalizzata a monitorare:

§      il numero, la natura giuridica, il settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei suddetti soggetti;

§      i beni e i servizi prodotti, il rapporto tra costo e prodotto e ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, nonchéla produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

 

Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

 

Ai sensi del comma 7, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è chiamato ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui al comma 2.

Viene inoltre prevista la definizione - da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica[305], in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA - di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni; tali standard sono definiti per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione.

L’ultimo periodo del comma, prevede[306], infine, la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

 

Ai fini dell'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi il comma in esame dispone che si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate a favore dell'Istituto a seguito del rifinanziamento in tabella c dell'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

 

Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT.

Si dispone, inoltre, che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

 

Il comma 9 prevede che, in via transitoria, fino alla prima applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.lgs. 322/89 - come sostituito dal comma 8 del presente articolo - è considerata violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Tale disciplina transitoria si applica con riguardo anche alle rilevazioni svolte anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria.

 


 

Articolo 144-ter
(Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 144-ter.

(Somma versata all'entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007).

 

1. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che la somma di 94, 237 milioni di euro, versata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2007 a seguito dalla confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario - di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007 - sia iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.

 

Nello specifico, la somma in esame è l’oggetto della confisca stabilita in occasione del patteggiamento della sanzione, applicata alla Banca Popolare italiana con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 28 giugno 2007 (n. 1545/07), divenuta irrevocabile l’11 novembre scorso. Il patteggiamento è avvenuto all’esito del procedimento nel quale la Banca Popolare italiana è stata perseguita per condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001[307].

 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione

 

Come si legge nel citato provvedimento giudiziale, le condotte illecite contestate al citato istituto di credito sono collegate alle vicende relative al tentativo occulto di “scalata” della Banca Antonveneta, in esito al quale, come sopra rilevato, è stata disposta la confisca di 99.237.412 euro, pari alle plusvalenze illecite realizzate con la cessione di azioni Antonveneta.

 

L’ultimo periodo dell’articolo reca una deroga alla ordinaria entrata in vigore della legge finanziaria, specificando che tale disposizione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge finanziaria in esame, ciò al fine di consentire l’iscrizione delle predette somme nel Fondo per interventi strutturali di politica economica nel bilancio, entro l’esercizio finanzio 2007.

 

Si ricorda che il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge.

Tale fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

 

Per una analisi dettagliata delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 150, comma 7-bis


 

Articolo 145
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 145.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

Art. 145.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

1. Identico.

 

1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Identico.

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

3. Identico:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Identico.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

2. Identico.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

4. Identico.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. Identico.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

6. Identico.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

7-bis. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

8. Identico.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Identico.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

4. Identico.

5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

5. Identico.

6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 5 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

6. Identico.

7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

7. Identico.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'articolo 149, comma 4.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'articolo 149, comma 4.

 

8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

 

 

L’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo da prevenire l’uso non appropriato di tali tipologie contrattuali che ha contribuito al fenomeno della precarietà del lavoro con le conseguenti richieste di stabilizzazione.

Il comma 1 modifica l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di provata competenza per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, introducendo una disciplina più dettagliata e rigorosa rispetto a quella vigente.

 

Si ricorda che l’art. 32 del D.L. 223 del 2006 ha provveduto, all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, a riformulare il comma 6 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter.

A seguito di tali modifiche, il comma 6 prevede che il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza possa avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:

-        corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

-        temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

-        preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre, con il comma 6-bis, viene fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere pubbliche le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione, secondo i propri ordinamenti.

Infine, con il comma 6-ter si stabilisce che i regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000[308] si adeguano ai principi di cui al precedente comma 6[309]. In sostanza le disposizioni di cui al comma 6 illustrate in precedenza costituiscono norme di principio cui devono attenersi i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali nel disciplinare il conferimento di incarichi di consulenza ad alto contenuto di professionalità.

 

Con la modifica introdotta dal comma in esame si precisa che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

 

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che dopo il comma 6-ter dell’art. 7 (Gestione delle risorse umane) della L: 165/2001[310] venga aggiunto il comma 6-quater.

 

L’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, come modificato, da ultimo dal D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani 1)[311] - prevede al comma 6 che il conferimento di incarichi ad esperti possa avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:

-        corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

-        temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

-        preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre, il successivo comma 6-bis prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione.

Il comma 6-ter stabilisce infine che le disposizioni sopra illustrate costituiscono norma di principio anche ai fini del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità da parte degli enti locali, che possono essere previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi enti per determinati obiettivi e con convenzioni a termine (art. 110, co. 6, del T.U. sugli enti locali[312]).

 

L’aggiunto comma 6-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 7 della L. 165/2001 non si applichino a:

§      i componenti degli organismi di controllo interno di cui al D. Lgs. 286/1999[313], volti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione della dirigenza nonché alla valutazione e al controllo strategico dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

§      i nuclei di valutazione di cui al D. Lgs. 286/1999, grazie ai quali le Pubbliche amministrazioni, sulla base dei risultati dei controlli di gestione, devono valutare le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi affidate;

§      gli organismi operanti[314] per le finalità di cui all’art. 1, comma 5 della L. 144/1999[315], che istituisce il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il MIP ha il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di valutazione.

 

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[316].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-        siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

-        abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Il comma 3 riscrive l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, che disciplina l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

 

Si ricorda che l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in primo luogo, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (comma 1).

Si stabilisce quindi che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (comma 1-bis).

Si dispone inoltre, al comma 1-ter, per le amministrazioni pubbliche, un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato) delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili. La disposizione sembra volta a disporre un aggiornato e costante monitoraggio delle convenzioni in esame.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Al lavoratore interessato è riconosciuto solamente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, mentre si pone a carico delle amministrazioni interessate l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

 

In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi (comma 1).

Inoltre, non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale (comma 2) e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili (comma 3).

Viene precisato che le disposizioni in precedenza richiamate non sono derogabili dalla contrattazione collettiva (comma 4).

Il comma 5, recante una norma già contenuta nel testo vigente dell’articolo 36, prevede per le amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato), delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Confermandosi la disposizione, contenuta nel testo vigente dell’articolo 36, secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l’obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), si introduce ex novo la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa (comma 6).

Al comma 7 viene precisato che la disciplina di cui al medesimo articolo 36 non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio è stata aggiunta la previsione che esclude dall’applicazione della medesima disciplina gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Tali organismi corrispondono ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali e regionali che in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. Inoltre, l’articolo 1, comma 5, della legge 144/1999 prevede l’istituzione nell’ambito del CIPE del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), su cui cfr. supra.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, al nuovo articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001 è stato aggiunto il comma 7-bis.

Tale comma, ai fini dell’attuazione di programmi di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alla L. 31 dicembre 1982 e alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, autorizza il parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena, di cui alla L. 4 gennaio 1994, n. 10, nonché gli enti cui è delegata la gestione, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della L. 9 dicembre 1998, n. 426, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto di lavoro a termine, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili, per un contingente complessivo stabilito con successiva disposizione legislativa e la cui ripartizione tra gli enti interessati è definita con apposito decreto.

 

Si ricorda che la L. 979 del 1982 (“legge sulla difesa del mare”), all’articolo 27 prevede che il decreto di istituzione delle riserve naturali marine debba prevedere, tra l’altro, anche programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva stessa. Analogamente progetti di valorizzazione delle aree marine sono finanziati con l’articolo 18 della legge quadro sui parchi (L. 394 del 1991).

Per quanto riguarda, nello specifico, il Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, esso è stato istituito con la legge n. 10 del 1994 e comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

Da ultimo si rammenta che con l’articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 è stato previsto che la gestione delle aree protette marine previste dalle citate leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991, venga affidata, con decreto ministeriale, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.

 

Lo stesso comma stabilisce altresì che in sede di prima applicazione, il richiamato contingente viene fissato in 150 unità di personale non dirigenziale, alla cui copertura si provvede via prioritaria con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

 

La norma sembrerebbe volta ad attuare la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nei richiamati enti in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di individuare già nel comma in esame l’entità del contingente complessivo di unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, non demandando la stessa ad un successivo provvedimento legislativo.

 

I commi da 8 a 10 del nuovo articolo 36 prevedono, per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno con organico inferiore a 15 unità, per gli enti del Servizio sanitario nazionale e per gli enti di ricerca e le università, la possibilità di utilizzare forme contrattuali flessibili, oltre che per le finalità su indicate, anche in relazione ad ulteriori esigenze specificamente e tassativamente indicate e diverse a seconda degli enti interessati.

In particolare, il comma 8 prevede che gli locali non sottoposti al patto di stabilità interno e con una dotazione organica inferiore o pari alle quindici unità possano avvalersi di contratti flessibili, oltre che per le finalità di cui al comma 1, anche per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, a condizione che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Il comma 9 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle figure infungibili del personale medico, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, nei limiti dei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze legate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Viene peraltro precisato che tali assunzioni devono essere compatibili con i vincoli previsti dall’art. 1, comma 565 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di contenimento della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

 

Si ricorda che il comma 565, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni sul patto nazionale per salute, ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004; restano confermati, altresì, i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (lettera a).

Conseguentemente, per gli anni 2007 e 2008, la lettera d), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure previste dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 sono sostituite da quelle indicate nel presente comma[317].

Alla lettera b) si specificano, altresì, alcune modalità di calcolo, stabilendo che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

-        per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

-        per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

-        per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs.. 502 del 1992.

La norma indica, inoltre, altri obblighi procedurali a carico degli enti interessati, fermi restando gli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia:

-        individuazione della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato (o con altre tipologie di lavoro) in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e della relativa spesa;

-        predisposizione di un programma annuale di riduzione delle predette consistenze, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (nel definire gli indirizzi, le regioni possono far riferimento ai principi desumibili dall’articolo 1, commi da 513 a 543, del presente provvedimento di legge);

-        per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa si dovranno adottare le misure previste dalla legge finanziaria per il 2006 (lettera c).

 

Ai sensi della lettera e), la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la regione sarà considerata adempiente, solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

 

Il comma 10 del nuovo articolo 36, al primo periodo, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di lavoro flessibile ai fini dello svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il secondo periodo dispone che le università e gli enti di ricerca possano ricorrere a forme contrattuali flessibili per svolgere progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento delle università.

Al terzo periodo il medesimo comma prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a forme contrattuali flessibili per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati in base alle modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b), secondo periodo della legge finanziaria 2007, cioè con fondi comunitari o privati.

Viene infine precisato che la stipula di contratti di lavoro flessibile per finalità diverse da quelle indicate dal comma in esame comporta la responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto, nonché la nullità del provvedimento (cioè, sembrerebbe, dell’atto amministrativo con cui si è stabilito di stipulare il contratto flessibile) .

 

Il comma 4 dell’articolo in esame restringe ulteriormente (rispetto alla vigente normativa) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed altri enti pubblici (cfr. infra) di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), come successivamente modificata dall’art. 1, comma 538 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[318], solo entro il limite del 60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

-        alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-        agli enti pubblici non economici;

-        agli enti di ricerca;

-        alle università;

-        agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[319].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[320]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Successivamente l’art. 1, comma 538 della legge finanziaria 2008 ha disposto un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

 

In particolare, il comma in esamedispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

 

I commi da 5 a 8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 5 dispone che le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati sulla base della legge finanziaria 2007, provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti previsioni contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), sono tenute a contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

Ai sensi del comma 7, le pubbliche amministrazioni possono corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Il comma 8 estende l’applicazione delle disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario di cui ai commi 5 e 6 alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con una modifica aggiunta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, si è disposto che tale applicazione avvenga solamente a decorrere dall’anno 2009.

Le eventuali e indifferibili esigenze di servizio non fronteggiabili tramite le risorse disponibili per il lavoro straordinario o mediante una diversa modulazione dei servizi, dell’orario di lavoro e delle turnazioni, devono essere fronteggiate utilizzando le risorse dei fondi per l’incentivazione del personale.

Per tali finalità, si ricorre al maggiore utilizzo e alla finalizzazione degli istituti retributivi già previsti dalla contrattazione decentrata per fare fronte alle esigenze che richiedono un prolungato impegno nelle attività istituzionali. Infine viene precisato che sono fatte salve le risorse previste dall’articolo 149, comma 4 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), a favore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, volte a valorizzare le funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

Infine, nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è stato aggiunto il comma 8-bis, che introduce il comma 6-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[321].

 

L’articolo 17 del D.Lgs. 66 del 2003 reca una serie di deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale della prestazione lavorativa).

 

Il nuovo comma 6-bis è volto a disporre che al personale del ruolo sanitario del S.S.N. non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 – in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore[322] - , mentre per lo stesso personale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.


 

Articolo 146
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 146.

(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Art. 146.

(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

1. Identico.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

2. Identico.

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

 

3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo perido, è inserito il seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Identico.

5. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

5. Identico.

    a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

 

    b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

 

 

5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinata dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.

6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

6. Identico.

 

6-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto dell'organico dei ruoli.

7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

7. Identico.

    a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

    b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).

8. Identico.

9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

9. Identico.

10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.

10. Identico.

11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

11. Identico.

12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

12. Identico.

13. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

13. Identico.

14. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

14. Identico.

15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. Identico.

16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

16. Identico.

17. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

17. Identico.

18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

18. Identico.

19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

19. Identico.

20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

20. Identico.

21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

21. Identico.

22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

22. Identico.

 

22-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2010. Il regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.

23. Identico.

24. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

24. Identico.

 

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

 

24-ter. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

25. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

25. Identico.

    a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

 

    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

 

26. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

26. Identico.

    a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

 

    b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

 

    c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenutenell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

 

27. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

27. Identico.

28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a).

28. Identico.

29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

29. Identico.

30. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

30. Identico.

    a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

 

    b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

 

    c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

 

31. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

31. Identico.

    a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

 

    b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

 

 

31-bis. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso».

 

 

Il comma 1 dispone che le assunzioni di personale presso pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

 

Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per il triennio 2005-2007 (previsto dal precedente comma 95[323]): le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini delle assunzioni dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

Si consideri che la normativa vigente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[324], che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, è elevata da 18 a 24 mesi.

Tale modifica è intervenuta sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993[325], che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili[326].

Una disciplina specifica è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000[327], che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Viene specificato inoltre che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui si riferiscono le medesime graduatorie.

 

Il comma 3 modifica la disposizione di cui al comma 527 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[328].

 

La modifica consiste nella estensione della possibilità di effettuare le assunzioni in questione anche alle richiamate amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007[329].

 

Inoltre, con una disposizione aggiunta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, lo stesso comma autorizza il CNEL a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.

 

Il comma 4 prevede che, per il 2008, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo con uno stanziamento corrispondente al limite di spesa su indicato, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, in base alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997, e successive modificazioni.

 

L’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Si osserva, sul piano formale, che nel testo non appare corretta la previsione secondo cui la dotazione del Fondo sarebbe pari “a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”, dal momento che l’anno che presenta uno stanziamento a regime è invece l’anno 2010.

 

Si evidenzia che la normativa vigente alla quale si deroga sembrerebbe quella prevista dal comma 523 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 523 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-        enti pubblici non economici;

-        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[330].

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001.

Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

 

Il comma 5 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui ai commi 526 e 558 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 526 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[331] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il citato comma 558 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007), gli enti di cui al precedente comma 557, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato che, alternativamente:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Oltre a tale personale, gli enti in questione possono procedere alla stabilizzazione (sempre nei limiti dei posti vacanti in organico) del personale di cui al comma 1156, lettera f), cioè dei soggetti occupati in attività socialmente utili (ASU).

Il comma in esame prevede, inoltre, che può beneficiare della stabilizzazione solamente il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

La modifica introdotta dal comma in esame alla disciplina in questione è volta ad estendere la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

In particolare si dispone che, fermo restando il principio che l’immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non può comunque prescindere dall’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da disposizioni legislative, e fatte salve le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, con riferimento agli anni 2008 e 2009, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché le amministrazioni locali e regionali, possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste rispettivamente dal comma 526 e dal comma 558 della legge finanziaria 2007, anche personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

 

Il citato comma 519 prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario, in possesso di determinati requisiti, di pubbliche amministrazioni[332].

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Il comma 6 precisa che nelle more delle procedure di stabilizzazione le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale precario in questione.

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è stato aggiunto il comma 5-bis, recante disposizioni inerenti alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigile del fuoco.

 

In particolare, il comma 5-bis fornisce un’interpretazione autentica relativamente al limite quinquennale posto dal richiamato articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 al fine della possibilità di accesso alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale a tempo determinato.

 

Si ricorda che il citato comma 519 dispone che possono beneficiare della stabilizzazione, tra gli altri, coloro siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (cfr. amplius supra).

 

Più specificamente, si dispone che tale limite quinquennale costituisce principio generale e assume validità anche ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate dalla stessa legge finanziaria 2007 (ai commi 519 e 526).

 

Nell’ambito della disciplina relativa alla stabilizzazione, per l’anno 2007, del personale precario di determinate pubbliche amministrazioni prevista dal comma 519 (cfr. supra), i periodi quarto e quinto del medesimo comma 519 prevedono una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

In particolare con tali disposizioni si prevede che, “nei limiti del presente comma”[333], la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[334], da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. La definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Inoltre, nell’ambito della disciplina relativa alla stabilizzazione, per gli anni 2008 e 2009, del personale precario di determinate pubbliche amministrazioni prevista dal comma 526 (cfr. supra), i periodi secondo e terzo del medesimo comma 526 recano una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

Si prevede quindi che, nel limite del contingente di personale previsto dal medesimo comma (corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente), è autorizzata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma in esame demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Pertanto, lo stesso comma precisa che il requisito minimo richiesto, ai fini della stabilizzazione, delle centoventi giornate lavorative effettuate, debba sussistere nel richiamato quinquennio.

 

Il comma 6-bis dell’articolo in commento, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, dispone che il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

 

Il comma 519 dell’articolo 1 della legge sopraccitata prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

Il successivo comma 526 attribuisce alle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione delle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

§      personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007 (cfr. supra);

§       collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[335].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-        siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

-        abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Il comma 8 stabilisce che, relativamente alla stabilizzazione del personale precario impiegato presso pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal comma precedente, l’apposito D.P.C.M. previsto dall’articolo 1, comma 418, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che deve essere adottato inderogabilmente entro marzo 2008, provvederà ad individuare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali acquisite presso la stessa pubblica amministrazione (comunque non inferiori ai 3 anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), nonché le modalità di valutazione da adottare nell’ambito delle procedure selettive, al cui esito positivo viene garantita l’assimilazione di tali lavoratori precari ai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera b) del precedente comma 7, ai fini dei piani per la stabilizzazione previsti dal medesimo comma.

 

Si rammenta che i commi da 417 a 420 della legge finanziaria 2007 recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni.

Più in dettaglio, il comma 417 prevede l’istituzione di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Il comma 418 dispone che i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono stabiliti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

Il comma 419 dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.

Il comma 420 autorizza, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo altresì che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni.

 

Il comma 9, al fine di consentire l’effettuazione delle stabilizzazioni previste dai commi da 5 a 8, incrementa di 20 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010, il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’art. 1, comma 417, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 10 dispone in ordine ad assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Si prevede che per tali assunzioni le amministrazioni citate provvedano in via prioritaria mediante reclutamento dei volontari delle Forze armate che abbiano i seguenti requisiti:

§      essere utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 332/1997;

§      avere ultimato la ferma.

 

Si ricorda che con il D.P.R. 332/1997 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana”.

 

Per i rimanenti posti il comma dispone che si provveda mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 226, che siano in servizio o in congedo e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.

 

Il comma in esame inoltre precisa che i vincitori dei concorsi così banditi potranno essere immessi direttamente nelle carriere iniziali, in deroga alla disciplina vigente di cui all’art. 16. comma 4, della L. 226/2004, che prevede invece che i vincitori di tali concorsi possano essere solo in parte immessi direttamente nelle carriere iniziali.

 

Il comma 11 dispone che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di sopperire alle carenze di organico e di fare fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze legate alla protezione civile, continui ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007. Viene precisato che tale utilizzo deve avvenire entro il limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 e che i relativi oneri continuano ad essere a carico del bilancio della medesima Agenzia.

 

Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 528 della legge finanziaria 2007, qualora i medesimi contratti non siano stati convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda che il comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Si prevede inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 13 dispone che per il personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time la trasformazione a tempo pieno del relativo rapporto può avvenire solamente nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla legislazione vigente, precisando comunque che se le pubbliche amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo pieno deve essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti part-time che lo abbiano richiesto.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della L. 662/1996, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda altresì che, in base all’articolo 6, comma 4, del D.L. 79/1997, i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

 

Il comma 14 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[336]). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2010, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), così come novellato dall’articolo 1, comma 537 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, a partire dall’anno 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto (in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni) possono assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente[337].

Si consideri peraltro che il successivo comma 17 dell’articolo in esame (cfr. infra) provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Si evidenzia, inoltre, che tra le amministrazioni cui si applica il comma 103 della L. 311/2004 sono ricomprese anche tutte le amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

Il comma 15 stabilisce quindi che le assunzioni di cui al comma precedente debbano essere autorizzate secondo un’apposita procedura già contemplata dal comma 536 della legge finanziaria 2007, cioè secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001[338] (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)[339].

 

Il comma 16 autorizza le medesime amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 14 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001), per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2010 e a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Il comma 17provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni, relativo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Si ricorda che il citato comma 103 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 (cfr. supra) e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto[340] potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Successivamente tale disposizione è stata novellata dal comma 537 della legge finanziaria 2007, che ha differito la decorrenza di tale disciplina al 2010.

 

Pertanto, a seguito della novella di cui al comma in esame, per le medesime amministrazioni il turn over del personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente viene consentito dal 2011, anziché dal 2010.

 

Si evidenzia che la modifica disposta dal comma in esame va posta in relazione con il comma 14 (cfr. supra), ai sensi del quale le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 18, fermo restando quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni (cfr. supra), dispone che, nell’anno 2008, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

Inoltre, viene prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data.

 

Si evidenzia che la norma, sia per il personale subordinato a tempo determinato sia per i collaboratori coordinati e continuativi, sembrerebbe far riferimento ad una esperienza di lavoro pregresso svolta genericamente presso pubbliche amministrazioni, quindi anche presso una pubblica amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso pubblico.

 

Si evidenzia altresì che disciplina posta dal comma in esame si differenzia da quella prevista dalla legge finanziaria 2007 in quanto, nel comma in esame, si creano i presupposti per una eventuale stabilizzazione mediante previsione di una possibile riserva di posti (o il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato) nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

 

I commi 19 e 20 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie rispettivamente di:

    400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, al fine di ampliare la fruizione dei luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura;

    100 unità di personale di posizione economica C1, selezionate tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, al fine di potenziare la tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari.

 

Il comma 21 precisa quindi che la definizione della pianta organica del medesimo Ministero secondo quanto previsto dal comma 404 della legge finanziaria 2007 deve tener conto delle assunzioni autorizzate dai precedenti commi.

 

Si ricorda che il citato comma 404 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione. A tal fine vengono individuate alcune linee di intervento:

-        riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento;

-        limitazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti;

-        revisione delle strutture periferiche prevedendone la loro riduzione;

-        generale riduzione degli organici delle amministrazioni; contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15 % del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione;

-        riduzione e riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni.

 

Il comma 22 infine provvede alla copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi da 19 a 21, pari a 14.621.242 euro annuia decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1142 della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che il menzionato comma 1142 stanzia apposite risorse al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

 

Il comma 22-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza il Ministero delle politiche agricole ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui al comma 1072 della legge finanziaria 2007[341], nei limiti di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l’impiego del personale operaio assunto ai sensi della L. 124 del 1985[342], non interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 247 a 251, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

 

La richiamata L. 124 del 1985 ha autorizzato l’allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via transitoria, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dei parchi nazionali e delle riserve, ad assumere personale operaio con contratti sia a tempo determinato che indeterminato, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché delle riserve ed i parchi naturali.

Veniva precisato che il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non avrebbe potuto mai superare nel periodo stabilito l'equivalente di 500 unità per anno.

 

Sembra pertanto che la disposizione in esame intenda autorizzare l’impiego per la menzionata finalità del personale operaio precario, assunto a tempo determinato ai sensi della L. 124 del 1985.

 

Si ricorda inoltre che il comma 247 della L. 266/2005 prevede che le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: si prevede che vengano considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo[343].

Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[344].

Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.

Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al “blocco del turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):

-       le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247;

-       i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).

Infine il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252.

 

Il comma in esame, infine, dispone che il su menzionato importo di 2 milioni di euro è versato, nell’anno 2008, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole.

 

Il comma 23, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, soprattutto in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, dispone il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007.

 

I commi da 426 a 429 della legge finanziaria 2007 dispongono la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza. La ridefinizione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e finanze prevista in tali commi, costituisce un specificazione del processo di riorganizzazione dei ministeri delineato nei commi da 404 a 416.

Con le modalità, i tempi ed i criteri indicati nei commi da 404 a 416, dovrà provvedersi al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze e alla contestuale soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari. Gli uffici facenti capo a tali strutture assumeranno - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale di riorganizzazione di cui al richiamato comma 404 - il nome di “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” e di “Ragionerie territoriali dello Stato”.

Altresì, occorrerà provvedere alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

Il comma 429 prevede, infine, che gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze – previa stipula di apposite convenzioni – possano delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, totale o parziale, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

 

Viene precisato inoltre che il regolamento di cui al comma 427 della legge finanziaria 2007 assicura comunque la permanenza della direzione territoriale dell’economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.

 

Il comma 24 dispone che, per l’anno 2008, il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico. La disposizione stabilisce quindi che i relativi provvedimenti di comando vengono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006). Da ultimo, il comma 534 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi presso pubbliche amministrazioni del solo personale della società Poste italiane S.p.a., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

Si consideri, tuttavia, che la proroga al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata successivamente prevista dall’articolo 1, comma 6-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[345], recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17[346].

 

Si ricorda altresì, in tema di mobilità del personale pubblico, che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).

Il comma 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

I successivi commi 2-ter e 2-quater dell’art. 30 recano disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare il comma 2-ter prevede che l’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili[347].

Il comma 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[348].

 

Per la disciplina delle procedure di mobilità collettiva di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs 165 del 2001 si rinvia alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa all’articolo 148 del provvedimento in esame.

 

 

Nel corso dell’esame presso la V Commissione (Bilancio)[349], è stato aggiunto il comma 24-bis, recante disposizioni inerenti alla stabilizzazione di specifico personale in servizio presso le regioni, gli enti locali e le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA).

 

In particolare, si prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per gli enti di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)[350], cioè per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, nonché per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007[351], che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l’attuazione del Progetto operativo “Ambiente” e del Progetto operativo “Difesa del suolo”, nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema – PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006[352].

 

Si ricorda che il citato articolo 118, comma 14, della legge finanziaria per il 2001 consente agli enti pubblici di ricerca, nell'esecuzione di programmi o di attività di assistenza tecnica finanziati da fondi comunitari, di effettuare assunzioni o comunque impiegare personale a tempo determinato per la durata dei medesimi programmi.

 

Il comma 24-ter,aggiunto nel corso dell’esame del provvedimento presso la V Commissione Bilancio, reca misure relative all’invio in missione temporanea di esperti presso uffici di Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero su proposta di Amministrazioni pubbliche diverse da quella del Ministero degli affari esteri, con oneri a carico della Amministrazione proponente. Dal momento che tale fattispecie non è attualmente contemplata dalla normativa vigente (art. 168 del DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri, che non dispone in merito a missioni temporanee e che - anche nella ipotesi in cui l’esperto inviato all’estero faccia parte di altra amministrazione pubblica - prevede comunque incarichi biennali ed oneri a carico del Ministero degli affari esteri), la norma introdotta dal comma 24 ter fa rinvio – per la disciplina di dettaglio - ad un successivo decreto interministeriale del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA, da emanare entro il mese di giugno 2008.

 

Si segnala che il comma 1 dell’art. 31 del disegno di legge in esame già interviene sulla disciplina del personale che svolge funzioni negli uffici all’estero, prevedendo, entro il mese di giugno 2008, l’adozione di un altro decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A nel quale dovranno essere individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, al fine di ottenere una razionalizzazione della spesa destinata alle relative funzioni, contestualmente riducendo i costi per l’utilizzazione degli esperti con incarico biennale inviati presso gli uffici all’estero, di cui al citato art. 168 del DPR n. 18.

 

Si valuti pertanto l’opportunità di collocare le disposizioni in commento all’interno del comma 1 dell’articolo 32, estendendone le finalità anche alla previsione dell’invio in missione temporanea di esperti a carico di amministrazioni diverse dal Ministero degli affari esteri e disponendo pertanto l’emanazione di un unico decreto interministeriale.

 

Si ricorda che l’articolo 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri dispone in modo dettagliato in merito al conferimento di incarichi biennali ad esperti (in numero complessivo comunque non superiore a 165 unità) tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango da utilizzare da parte della Amministrazione degli affari esteri negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici. La norma prevede anche che – in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità – possa ricorrersi a persone estranee alla Pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire.

L'incarico di esperto, ai sensi dell’art. 168, è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri ed è equiparato (anche ai fini del trattamento economico) a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero a quello di console aggiunto o di console. Tali incarichi non creano – comunque - aspettativa di impiego stabile né danno diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere, mentre viene disposto che alla stessa persona possano essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono in ogni caso revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

L’espressione “delle categorie di cui all’articolo 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18” recata dal comma in esame deve essere intesa nel senso che gli esperti di cui al comma in esame dovranno comunque appartenere alla “carriera direttiva o di eguale rango”, come specificato dall’articolo 168 del DPR n. 18. Analogamente, il decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2008, potrà (o addirittura dovrà) prevedere l’ipotesi – comunque eccezionale – del ricorso a persone estranee alla Pubblica Amministrazione, indicando altresì il livello massimo di ricorso a tali figure.

Non sembra invece obbligatoriamente e integralmente estensibile alla nuova fattispecie introdotta il rinvio agli articoli 142, 143, 144, 147 e 170, all'articolo 148 e alle disposizioni della parte terza. Rinvio che viene invece esplicitamente disposto – per gli esperti di cui all’art. 168 del DPR n. 18 - dal terzo comma dell’art. 168 stesso.

Questo rinvio riguarda:

-        comportamento del personale (art. 142): il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali;

-        congedi e permessi straordinari (art. 143): in particolare, si dispone che la durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata di un decimo e che per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, siano aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi;

-        residenze disagiate e particolarmente disagiate (art. 144): particolari agevolazioni sono previste in questi casi, sia ai fini del trattamento di quiescenza, sia ai fini del computo del periodo di servizio, si ai fini della richiesta di trasferimento;

-        disposizioni sul procedimento disciplinare (art. 147);

-        preventiva autorizzazione per pubblicare scritti, effettuare conferenze o interventi in pubblico, concedere interviste su argomenti di carattere politico o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali (art. 148);

-        indennità di servizio all’estero (art. 170);

-        trattamento economico (Parte III).

Si ricorda – infine - che l’11 ottobre 2007 il Governo ha trasmesso al Parlamento per il parere lo schema di regolamento Atto del Governo n. 180, che ha ad oggetto la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e provvede a dare attuazione ad una norma della legge finanziaria per l’anno 2007 (art. 1, comma 404 della legge n. 296 del 2006) finalizzata a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri. L’Atto del Governo n. 180 è stato esaminato – alla Camera dei deputati – dalla Commissioni I (con rilievi della III e della V Commissione) che ha espresso il parere nella seduta dell’8 novembre 2007.

Lo schema di regolamento ha recato un parziale riordino della disciplina complessiva, in quanto è interamente sostitutivo delle vigenti disposizioni riguardanti l’organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri. L’art. 13, infatti, ha abrogato integralmente il DPR n. 267 del 1999, che aveva ridisciplinato gli uffici di livello dirigenziale generale del MAE e il DPR n. 157 del 2002, che aveva apportato parziali modifiche al DPR n. 267. Inoltre sono stati abrogati molti articoli riguardanti l’organizzazione centrale del MAE contenuti nel DPR n. 18 del 1967, tutte però contenute nel Titolo I della Parte I dello stesso DPR, dedicato alla Amministrazione centrale. Non è stato invece abrogato, né modificato, l’art. 168 del DPR n. 18 rientrante nel Tutolo VII della Parte II, a cui fa riferimento il comma in esame.

 

Il comma 25 modifica l'art. 1, comma 565, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha ridefinito la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui alla lettera a) del comma in esame, novellando la lettera c) del citato comma 565, rende tassativa, anziché facoltativa, per gli enti suddetti la procedura di verifica della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si ricorda che tale verifica è compiuta nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalle regioni e che essa è volta alla riduzione della spesa complessiva per il personale.

 

In base alla disciplina di cui alla lettera c) del citato comma 565, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze del personale (dipendente e non dipendente), inteso alla riduzione della spesa complessiva per il personale medesimo.

 

La disposizione di cui alla lettera b) invece stabilisce che nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della legge finanziaria 2007, il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, presso l’azienda sanitaria che bandisce il concorso, è valutato come titolo di carriera ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali in termini identici al servizio di ruolo svolto presso aziende sanitarie locali o ospedaliere.

 

I commi 26-28 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

In primo luogo il comma 26, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle suddette assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare tali assunzioni possono avvenire:

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 70% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 35% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 25% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente.

 

Ai sensi del comma 27 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri di cui al D.M. 8 febbraio 2006.

Il comma 28 invece, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, rinvia al limite previsto dalla lettera a) del comma 19 (70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

 

L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[353] prevede che l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) curi e rappresenti gli interessi generali delle camere di commercio. Essa promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato .

La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.

 

Il comma 29 dispone, ai fini di far fronte alle carenze di personale educativo negli istituti penitenziari, lo stanziamento, a favore del Ministero della giustizia, della somma di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, al fine di immettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale - C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il Ministero della giustizia provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel summenzionato concorso.

 

Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.

 

Il citato comma 557, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dalla legge finanziaria 2007, attua una revisione, a partire dall’anno 2007, degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[354] relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, nell’ambito della legge finanziaria 2007, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005, sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità, facendo comunque salvo quanto previsto dal medesimo patto.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate[355].

 

Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a)      che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b)      che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

c)      che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

 

Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

 

Il citato comma 562 impone agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale[356].

Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, anche ai fini della stabilizzazione del personale precario di cui al comma 558.

Si consideri che il comma in esame, nulla disponendo rispetto ad una eventuale limitazione temporale delle norme da esso previste, introduce per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno una disciplina “a regime” relativa al contenimento delle spese per il personale e alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Pertanto tale nuova disciplina, regolando ex novo le medesime questioni, determina implicitamente il superamento della precedente disciplina in materia di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr. supra), devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a)      che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b)      che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

 

Il comma 31-bisintrodotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007, in relazione al triennio di esperimento previsto per le rivendite tabacchi assegnate direttamente.

Il comma 94, che il comma 31-bis intende novellare, ha previsto una disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio stabilendo che le rivendite assegnate secondo la procedura di assegnazione diretta non siano soggette al triennio di esperimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957.

Il nuovo comma 31-bis intende limitare l’esclusione dal triennio di esperimento alle sole rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007 ha previsto, in deroga alla disciplina sulle assegnazioni dei generi di monopolio, un’agevolazione transitoria a favore dei delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio. Questi soggetti possono ottenere l’assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio regionale dell’Amministrazione dei monopoli di Stato territorialmente competente, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni.

Le rivendite cosi assegnate non sono soggette al triennio di esperimento, previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che stabilisce, per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie, che queste siano assegnate, ovvero appaltate mediante asta pubblica, in esperimento della durata di un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, viene classificata in base al reddito prodotto e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.


 

Articolo 147
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 147.

(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

Art. 147.

(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Identico.

 

 

L’articolo 147 estende il campo di applicazione dell’istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407[357].

 

In proposito, l’articolo 1, comma 2, della richiamata L. 407 del 1998, dispone che soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. In particolare, per i soggetti richiamati, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Lo stesso comma, inoltre, riconosce il limite al diritto all’assunzione, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non superiore al del 10% del numero di vacanze nell'organico.

Si ricorda, inoltre, che la L. 12 marzo 1999, n. 68[358] all’articolo 1, comma 1, ha previsto l’applicazione del collocamento mirato in favore delle seguenti categorie:

§       persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 509 del 1988, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla OMS;

§       persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;

§       persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 e alla L. 26 maggio 1970, n. 381;

§       persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

 

L’articolo in esame estende tale istituto anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.


 

Articolo 148
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 148.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Art. 148.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corre­date dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

Identico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

 

3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

 

6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

 

In particolare, il comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero e la funzionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[359], possano autorizzare, per il biennio 2008-2009, sulla base della verifica della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

 

La disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni è contenuta principalmente negli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001, che prevedono in primo luogo che sia attività una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’apposita indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.

Più in dettaglio, l’articolo 33, al comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni che rilevino esuberi di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le apposite procedure di “mobilità collettiva” previste dal medesimo articolo. Si precisa che, salvo quanto previsto dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni in materia di collocamento in mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223[360], ed in particolare l'articolo 4, comma 11 (relativo alla possibilità per gli accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, di stabilire la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile) e l'articolo 5, commi 1 e 2 (relativi alle modalità di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità).

La disciplina relativa alla “mobilità collettiva” di cui all’articolo 33 si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti (articolo 33, comma 2). In tal caso la pubblica amministrazione interessata dall’eccedenza attiva una apposita procedura alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi - comunque entro quarantacinque giorni dal suo avvio - con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; comunque la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio (articolo 33, commi 3, 4 e 5).

I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali (articolo 33, comma 6).

All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (articolo 33, comma 7).

Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa (articolo 33, comma 8).

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:

-        dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);

-        dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).

È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’articolo 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".

Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Tali fondi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito ai sensi dell'articolo 33 prima del collocamento in disponibilità.

Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa. Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’articolo 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.

Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Ilcomma 6 dell’articolo 34 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica [361], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.

Infine, i commi 7 e 8 dell'articolo 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:

-        il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

-        le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[362], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni[363].

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio.

Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995[364], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato[365].

 

Si ricorda, ancora, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Successivamente, i commi 228-229 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005) hanno previsto la costituzione di un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale Fondo è stato tuttavia soppresso dall’articolo 1, comma 539, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Ai sensi del successivo comma 2, spetta agli stessi accordi di mobilità definire modalità e criteri dei trasferimenti ed eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle normative vigenti, anche contrattuali.

 

Il comma 3 prevede la possibilità di disporre, con i medesimi accordi di mobilità in precedenza richiamati, trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[366].

Gli stessi accordi richiamati in precedenza definiscono altresì i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato ed i relativi aspetti finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 4 stabilisce, invece, la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi, nonché, “con le modalità di cui al comma 2”, gli specifici percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale. Infine, con i più volte richiamati accordi di mobilità sono disciplinati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato nonché i relativi profili finanziari.

Andrebbe chiarito l’inciso “con le modalità di cui al comma 2”.

 

Il commi 5 e 6, infine, istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità, prevista dall’articolo 9 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80[367]. Tale banca dati assume la valenza di banca dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[368].

 

Il citato articolo 9 del D.L. 4/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione del personale tra le pubbliche amministrazioni, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

 

Si evidenzia, pertanto, che il comma in esame istituisce direttamente la banca dati in questione, mentre il richiamato articolo 9 del D.L.4/2006 attribuiva alla Presidenza del Consiglio la potestà discrezionale di istituirla.

 

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 60 del D.Lgs. 82/2005, si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

 


 

Articolo 149
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 149.

(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

Art. 149.

(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

2. Identico.

3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Identico.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

4. Identico.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Identico.

6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

6. Identico.

 

6-bis. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. Identico.

8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 96, comma 1, della presente legge.

8. Identico.

9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Identico.

10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

10. Identico.

11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

11. Identico.

12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

12. Identico.

13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Identico.

14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 96, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

14. Identico.

 

 

I commi 1-10 recano disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

 

A tal fine, il comma 1 prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri) di 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009[369].

Si ricorda che il comma 546 della legge finanziaria 2007 (richiamato dalla disposizione in esame), ha previsto un incremento delle risorse per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria 2006, che al comma 183 ha destinato alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

Con una modifica al comma in esame aggiunta nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, si è previsto che dei su indicati 1.081 milioni di euro stanziati per l’anno 2008, 564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 159 del 2007 e derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 2, del D.L. 159 del 2007 reca un’autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007.

Il comma 1, in particolare, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi 546 e 549 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.

I commi da 2 a 4 chiariscono l’ambito di applicazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dal precedente comma 1, che riguarda:

§         il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007;

-        il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007;

-        il personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

 

Infine il comma 5 precisa che gli importi corrisposti grazie agli stanziamenti aggiuntivi di cui ai precedenti commi costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede di contrattazione, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.

 

 

Il comma 2 definisce l’importo delle risorse aggiuntive, pari a 210 milioni di euro a decorrere dal 2008, destinate al personale docente della scuola, finalizzate allo sviluppo professionale ed alla valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2007.

 

Il comma 3 prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Il primo periodo del comma 549 della legge finanziaria 2007 (richiamato dalla disposizione in esame) ha previsto un incremento delle risorse destinate ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria 2006, che al comma 184 ha destinato ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-          i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-          il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-          il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-          i professori e i ricercatori universitari.

 

Il comma 4 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Poliziadi cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[370], per la valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento ad attività di tutela economico-finanziaria, nonché della difesa nazionale. Tali risorse possono essere utilizzate anche per interventi in materia di buoni pasto e al fine dell’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

 

Il comma 5 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per migliorarne l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

 

Si ricorda che il “soccorso pubblico” - nell’ambito della riclassificazione del bilancio operata dal Governo con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze - costituisce ora un autonomo programma (denominato “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico”) della missione “Soccorso civile”.

La tabella C allegata al disegno di legge in esame prevede, in relazione alla missione citata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’interno, stanziamenti pari a: 17,368 milioni di euro per l’anno 2008; 17,703 milioni di euro per l’anno 2009 e per il 2010.

 

Il comma 6 dispone, per le regioni e gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno, l’esclusione, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso, dei maggiori oneri di personale determinatisi in virtù delle intese e degli accordi in precedenza richiamati.

 

Il comma 6-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno (vale a dire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

La disposizione è finalizzata sostanzialmente a recepire i principi generali dell’intesa per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e provinciali del 28 novembre 2007 (sul quale, vedi infra) e, più specificamente, l’equiparazione, in sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.

Per i comuni di minore dimensione demografica (non sottoposti al Patto di stabilità), i costi aggiuntivi derivanti dal rinnovo contrattuale saranno compensati dai contributi erogati dall’Agenzia dei segretari a valere sul fondo di mobilità. Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno definite specifiche misure, in sede contrattuale, che prevedono anche l’utilizzo delle risorse derivanti dalla razionalizzazione del sistema retributivo attuale, che sarà attuata con il fine di pervenire ad un trattamento economico onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.

 

Il 28 novembre 2007 è stato siglato un protocollo di intesa per la valorizzazione dei segretari comunali e provinciali. All’accordo, sottoscritto dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e dell’economia, dall’ANCI, dall’UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, si è prevenuti a conclusione di una lunga trattativa sullo status dei segretari degli enti locali e sul rinnovo del contratto di lavoro iniziata nel 2002. Esso recepisce l’intesa sugli obiettivi da raggiungere con il contratto relativo al biennio 2006-2007, che dovrebbe essere rinnovato entro la primavera del 2008.

In sintesi, l’accordo prevede che il contratto di lavoro, valorizzando la funzione dirigenziale svolta dai segretari, permetta di raggiungere, nel successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007):

-          per i segretari di fascia A e di fascia B[371] la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie Locali;

-          per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all’ 80% di quello previsto per i dirigenti del medesimo comparto.

Nel documento si evidenzia la necessità accompagnare l’equiparazione con un una razionalizzazione e sistematizzazione della attuale struttura retributiva, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali, che remuneri ogni funzione o compito attribuito ai medesimi e assorba ogni altro emolumento o indennità accessoria.

Con riferimento al nuovo ruolo del segretario, nell’intesa si richiama il disegno di legge delega per il nuovo ordinamento degli enti locali, (A.S. 1464, all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato), che reca la previsione di una figura di vertice negli enti locali che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’apparato organizzativo, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (principio di delega di cui all’art. 2, comma 4, lettera cc), del disegno di legge).

 

Per quanto riguarda la figura e il ruolo dei segretari comunali e provinciali, si ricorda che essa è stata riformata dalla legge 127/1997[372].

I commi 67 e seguenti dell’art. 17 della legge 127/1997, in seguito confluiti negli articoli da 97 a 106 del Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[373]), hanno mantenuto in capo a tali soggetti rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti. Ai sensi della nuova disciplina, tuttavia, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

I segretari comunali e provinciali sono iscritti in un apposito albo nazionale, articolato in sezioni regionali e suddiviso per fasce professionali, cui si accede per concorso dopo aver conseguito l’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo.

Il segretario comunale o provinciale dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione locale. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato in base alla contrattazione collettiva, secondo la disciplina generale prevista dal D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti di pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico fondamentale è distinto nelle seguenti componenti: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione.

Il D.P.R. 465/1997[374] ha regolato l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di accesso, i criteri di prima iscrizione all’albo ed altri aspetti ordinamentali. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità, previsto dall’art. 102, comma 5, del TUEL e disciplinato nel dettaglio dall’art. 20 del D.P.R. 465/1997, nel quale confluiscono i proventi dei diritti di segreteria[375]. Il fondo finanziario di mobilità è determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.

 

Il comma 7, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, incrementa il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per una somma pari a 660 milioni di euro per il 2008 ed a 398 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

La relazione illustrativa e quella tecnica specificano che l'incremento in esame definisce le risorse necessarie per il riconoscimento della quota eccedente i tassi di inflazione programmata dei benefici (per i suddetti lavoratori) relativi al biennio 2006-07.

 

Il comma 8, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, pone a carico del bilancio dello Stato, in deroga dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate nei precedenti commi 6 e 7, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per il 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università.

 

L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, stabilisce che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il comma 9 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Tale disposizione è analoga a quelle di cui all'articolo 1, commi 181 e 185, della legge finanziaria per il 2006, e all’articolo 1, comma 554, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 10 prevede quindi che, al fine di rendere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli specifici comitati di settore, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e della quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali, stabiliranno il limite massimo di crescita retributiva complessiva attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 

L’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 

I commi da 11 a 14 invece stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In primo luogo, il comma 11 dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), è pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Il comma 12 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di poliziadi cui al D.Lgs. 195/1995.

 

Il comma 13 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Infine il comma 14 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 52, comma 1, del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda), ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 


 

Articolo 149-bis
(Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

 

Art. 149-bis.

(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

 

1. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

 

2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

L’articolo 149-bis introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio[376], reca due stanziamenti, uno (comma 1) destinato al fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno e uno (comma 2)per il finanziamento del contratto della carriera prefettizia, e provvede alla individuazione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi (comma 3).

 

Il comma 1 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno. La finalità dichiarata dell’incremento è quella di “far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione”.

 

L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999.

Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”.

In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:

§       per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;

§       per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista);

§       per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

§       per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti;

§       per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

§       per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.

 

Si ricorda che negli ultimi anni il fondo unico del Ministero dell’interno è stato più volte oggetto di stanziamenti: in particolare, nel 2005 è stato prima incrementato di 4 milioni di euro annui per il periodo 2005-2007 (D.L. 45/2005, art. 1-quinquies, co. 3[377]) e, poco dopo, di ulteriori 3 milioni annui, a valere sullo stesso periodo (D.L. 115/2005 art. 13-ter[378]).

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2007[379] ha provveduto ad aumentare la dotazione del fondo di ulteriori 6 milioni a decorrere dal 2007.

 

Per quanto riguarda le finalità di cui al comma in esame si rammenta che le norme in materia di immigrazione sono contenute principalmente nel D.Lgs. 286/1998, recante il testo unico sull’immigrazione[380], e quelle in materia di depenalizzazione nel D.Lgs. 507/1999 e L. 689/1981.[381]

 

Il comma 2 destina 9 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, al rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009.

 

Tale stanziamento integra quanto stabilito nel comma 12 dell’articolo 149 del provvedimento in esame che fissa l’importo complessivo delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, tra cui è compreso quello della carriera prefettizia[382], nella cifra di 117 milioni di euro per il 2008 e di 229 milioni di euro a decorrere dal 2009 (di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995).

 

Si osserva, in proposito, che l’articolo in esame, contenente stanziamenti relativi a miglioramenti economici e per il rinnovo di un contratto di lavoro, potrebbe avere una più adeguata collocazione nel corpo del citato articolo 149 dedicato completamente all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali.

Tale collocazione, inoltre, contribuirebbe a chiarire il senso della precisazione contenuta nel comma 2, secondo la quale lo stanziamento per il contratto dei prefetti è disposto “a integrazione” di quanto previsto “dal presente articolo” 149-bis; mentre, come si è accennato, il riferimento è probabilmente da intendersi all’articolo precedente 149.

 

Si ricorda che già in passato il finanziamento del rinnovo del contratto dei prefetti era stato disposto con norme simili: l’art. 3-quater del D.L. 24/2004[383] aveva destinato 3 milioni di euro per l’anno 2004 e 5 milioni di euro per l’anno 2005 al finanziamento del rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia per il biennio 2004-2005. Il successivo D.L. 45/2005[384] (art. 1-quinquies, co. 1) ha quantificato in 5 milioni di euro annui l’onere finanziario, per gli anni 2006 e seguenti, derivante sempre dal rinnovo del contratto 2004-2005, e ha disposto che la copertura dell’onere abbia luogo attingendo al fondo istituito dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004. A valere sullo stesso fondo, infine, per il rinnovo dello stesso contratto, sono stati stanziati altri 5 milioni all’anno ad opera del D.L. 115/2005 [385](art. 13-bis).

 

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura dell’onere recato da ciascuno dei due commi precedenti cui si provvede attingendo al fondo che l’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione.

 

Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.


 

Articolo 150, comma 1
(Fondi speciali e tabelle)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

1. Identico.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 150stabilisce l’entità dei fondi speciali. I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La disciplina di questo istituto è contenuta nell'articolo 11-bis della legge n. 468/1978. Il comma 1 dell'articolo 11-bis stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicare le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

L’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati. La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

 

Nel disegno di legge finanziaria per il 2008 gli importi della Tabella A ammontavano, nel testo presentato dal Governo (A.S. 1817), a 1.153,8 milioni per il 2008, a 1.681,0 milioni per il 2009 e a 1.323,1 milioni per il 2010.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 771,1 milioni di euro per il 2008, in 1.340,3 milioni di euro per il 2009 e in 1.603,8 milioni di euro per il 2010.

 

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 635 milioni di euro per il 2008, 601,9 milioni di euro per il 2009 e 781,8 milioni di euro per il 2010.

 

Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817), nel testo approvato dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), nel testo approvato dall’aula del Senato e trasmesso alla Camera (A.C. 3256) e nel testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A. C.. 3256-A). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

 

 

 

 


Tabella A (migliaia di euro)

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

144.959

98.250

97.307

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

1.153.759

1.681.050

1.323.107

Testo 5a Commissione Senato (A.S. 1817-A)

901.811

1.116.709

1.378.826

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

771.091

1.340.309

1.603.826

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

634.987

601.875

781.769

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevedeva nel testo iniziale (A.S. 1817) accantonamenti pari a 338,3 milioni per il 2008, a 371,2 milioni per il 2009 e a 315,3 milioni per il 2010.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, gli importi della Tabella B sono stati rideterminati in 273,3 milioni di euro per il 2008, in 305,2 milioni di euro per il 2009 e in 249,3 milioni di euro per il 2010.

 

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, gli importi della Tabella B sono stati rideterminati in 263,3 milioni di euro per il 2008, 165,2 milioni di euro per il 2009 e 90,8 milioni di euro per il 2010.

 

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

Tabella B (migliaia di euro)

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

238.344

271.244

215.286

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

338.344

371.244

315.286

Testo 5a Commissione Senato (A.S. 1817-A)

273.344

305.244

249.286

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

273.344

305.244

249.286

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

263.343

165.244

90.786

 

 

Nelle seguenti tabelle sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.

Le finalizzazioni degli accantonamenti ivi indicate si riferiscono a quelle contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817).


 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

4.757

28.878

27.935

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

464.757

1.068.878

620.935

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

247.046

518.053

531.265

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

148.387

766.695

784.452

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

4.546

39.761

-25.105

 

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge originario, l’accantonamento si rende necessario per istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale; per i diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi; per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette; per l’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in ambiente extraospedaliero, nonché per la realizzazione di interventi vari.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

900

900

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

-

900

900

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

-

871

863

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

-

840

838

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

 

840

838

 

L’accantonamento è finalizzato per il conflitto di interessi.

 


 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

2.600

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

84.600

82.000

82.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

60.013

69.047

78.630

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

57.351

66.574

76.349

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

81.588

66.574

76.349

 

L’accantonamento è finalizzato alla lotta contro la discriminazione in base alla razza, e per la realizzazione di interventi vari.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

23.747

23.866

23.866

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

73.747

73.866

73.866

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

70.610

71.816

70.830

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

67.478

69.244

68.775

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

63.978

62.744

61.275

 

L’accantonamento è preordinato allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, per la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE, 2004/67/CE.

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

100.000

-

-

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

95.286

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

91.060

-

-

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

86.060

-

-

 

L’accantonamento si rende necessario per realizzare interventi vari.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

89.000

102.000

103.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

84.805

98.700

98.767

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

81.043

95.165

95.902

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

78.043

95.165

95.902

 

L’accantonamento si rende necessario per i provvedimento relativo alla cittadinanza, per la delega sull’immigrazione.

 

 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

389

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

389

-

-

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

371

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

355

-

-

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

355

-

-

 

L’accantonamento è finalizzato al rifinanziamento del settore agricolo e alla partecipazione alla organizzazione internazionale della vigna e del vino.

 


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

6.000

2.978

2.978

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

6.000

2.978

2.978

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

17.968

15.131

33.105

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

17.171

14.589

32.145

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

17.171

14.589

32.145

 

L’accantonamento è preordinato per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette, per il conflitto d’interessi, per la discriminazione razziale.

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

27.638

1.000

1.000

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

51.638

48.000

71.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

49.203

46.447

208.081

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

47.021

44.783

202.045

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

47.021

44.783

202.045

 

L’accantonamento è preordinato per l’alleanza degli ospedali nel mondo, alla vigilanza doping, ad interventi urgenti in materia sanitaria, all’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, alla delega all’immigrazione nonché alla realizzazione di interventi vari.

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

-

-

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

2.800

7.800

10.800

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

5.668

7.547

10.356

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

5.417

7.277

10.056

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

5.417

7.277

10.056

 

L’accantonamento è preordinato per realizzare interventi vari.

 

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

20.129

11.921

11.921

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

20.129

11.921

11.921

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

22.430

15.535

15.431

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

18.415

11.379

11.383

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

18.415

11.379

11.383

 

L’accantonamento è preordinato alla realizzazione di misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, in particolare in settori di rilevanza nazionale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale, per la modernizzazione, l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, nonché per la realizzazione di interventi vari.

 

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

59.699

28.707

28.707

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

260.699

282.707

345.707

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

248.411

273.562

331.498

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

237.393

263.763

321.881

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

232.393

258.763

316.881

 

L’accantonamento è preordinato per l’assistenza agli anziani, per l’istituto per il lavoro, per le disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, per l’istituzione in Foggia di una sezione staccata della Corte d’appello di Bari e del tribunale per i minorenni, per il conflitto di interessi, per l’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare, per l’istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale nonché per la delega sull’immigrazione.

 

 

Analogamente a quanto esposto per gli accantonamenti di Tabella A, nei seguenti prospetti sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.

Anche in tal caso, le finalizzazioni degli accantonamenti ivi indicate si riferiscono a quelle contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1817).

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

235.144

236.156

180.198

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

335.144

336.156

280.198

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

260.144

260.156

204.198

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

260.144

260.156

204.198

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

250.143

120.156

45.698

 

L’accantonamento è rivolto a consentire la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, per interventi relativi alla strada statale 120 (Strada statale dell’Etna e delle Madonne), per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, per le misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nonché dei comuni compresi nelle aree protette e per la realizzazione di interventi vari.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

3.000

3.000

3.000

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

3.000

3.000

3.000

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

3.000

3.000

3.000

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

3.000

3.000

3.000

 

L’accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi vari.

 


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

200

200

200

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

200

200

200

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

200

200

200

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

200

200

200

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

200

200

200

 

L’accantonamento è preordinato allo sviluppo dell’agricoltura

 

 

MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818)

-

31.888

31.888

Disegno di legge Governo (A.S. 1817)

-

31.888

31.888

Testo 5a Commissione Bilancio (A.S. 1817-A)

10.000

41.888

41.888

Testo approvato dal Senato (A.C. 3256)

10.000

41.888

41.888

Testo V Commissione Camera (A.C. 3256-A)

10.000

41.888

41.888

 

L’accantonamento è preordinato per la riqualificazione dell’offerta turistica, per il museo del XXI secolo, nonché per interventi vari.

 


 

Articolo 150, comma 2
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73.863.000 per l'anno 2009 e a euro 73.911.000 per l'anno 2010.

 

 

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).

 

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 - che ha riformulato l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.

Tale disposizione era confermata dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…) dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.

 

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere quantificate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria soltanto se sono state incluse nella Tabella C della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne autorizza il finanziamento facendo esplicito richiamo all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.

 

Rispetto alla finanziaria dello scorso anno, il disegno di legge finanziaria prevede in Tabella C il finanziamento di ulteriori disposizioni di legge, di seguito esposte in base alla nuova classificazione del bilancio:

Missione: diritti sociali, solidarietà e famiglia (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Sostegno alla famiglia

§      Decreto-legge n. 223 del 2006[386], Art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia

Programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità

§      Decreto-legge n. 223 del 2006, Art. 19, co. 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità.

 

Missione: Giovani e sport (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù

§      Decreto-legge n. 223 del 2006[387], Art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili;

§      Decreto-legge n. 297 del 2006[388], Art. 6, co. 1: Agenzia nazionale per i giovani.

 

Missione: Turismo (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Sviluppo e competitività del turismo

§      Decreto-legge n. 262 del 2006[389], Art. 2, co. 98, lett. a): Turismo

 

Missione: Politiche per il lavoro (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Programma: Reinserimento lavorativo e sostengo all'occupazione

§      Legge n. 296 del 2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale

 

Si segnala, peraltro, che l’autorizzazione recata dalla legge n. 267 del 2002, art. 1, co. 2, relativa ai Contributi dello Stato all'INSEAN è stata trasferita dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti, Missione: Ricerca e innovazione, Programma:Ricerca nel settore dei trasporti.

 

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 19.066,9 milioni di euro per il 2008, a 17.940,5 milioni di euro per il 2009 e a 17.926,9 milioni di euro per il 2010.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256) è stato rideterminato in 19.059,9 milioni di euro per il 2008, a 17.933,4 milioni di euro per il 2009 e a 17.919,8 milioni di euro per il 2010.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256) è stato rideterminato in 19.115,4 milioni di euro per il 2008, a 18.009,4 milioni di euro per il 2009 e a 17.993,8 milioni di euro per il 2010.

 

Peraltro, le predette somme relative al 2009 e 2010 non scontano gli effetti della riduzione lineare dello 0,5 percento delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa incluse nella Tabella C - per un importo pari a 73,9 milioni di euro per il 2009 e 73,9 milioni di euro per il 2010 – disposta nel corso dell’esame da parte della V Commissione Bilancio.

 

L’incremento delle dotazioni di Tabella C disposto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio ha riguardato le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

§      Sostegno dell’editoria: L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 3.1.5.14 – cap. 2183; U.P.B. 11.2.3 – cap. 2183 e U.P.B. 11.2.8, cap. 7442)

2008: +37.500;

2009: +56.000;

2010: +64.000.

 

§      Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione - D.Lgs. 39/1993, art. 4 (U.P.B. 12.1.2 – cap. 1707/p)

2008: +3.000.

 

§      Assegnazione all’Istituto nazionale di statistica - L. 146/1980, art. 36: (U.P.B. 24.1.2 – cap. 1680)

2008: +12.500;

2009: +17.500;

2010: +7.500.

 

§      Contributi ad enti ed altri organismi Ministero politiche agricole - L. 549/1995, art. 1, co. 43 : (U.P.B. 1.1.2 – cap. 2200).

2008: +2.500;

2009: +2.500;

2010: +2.500.

 

 


 

Articolo 150, comma 3
(Rifinanziamento di spese di conto capitale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

3. Identico.

 

 

Il comma 3 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

-        il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

-        il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Ai sensi dell’articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che “(…) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (…) dall’allegato 1 della legge finanziaria medesima.

 

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l’inserimento in Tabella D.

 

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.S. 1817) ammontava a 5.120 milioni euro per il 2008, a 2.007,4 milioni per il 2009 e a 1.911,7 milioni per il 2010.

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame al Senato (A.C. 3256), gli stanziamenti di Tabella D risultano pari a 5.122 milioni euro per il 2008, a 2.007,4 milioni per il 2009 e a 1.911,7 milioni per il 2010.

 

A seguito dell’esame del provvedimento da parte della V Commissione bilancio (A.C. 3256-A), gli stanziamenti di Tabella D risultano pari a 5.105 milioni euro per il 2008, a 2.007,4 milioni per il 2009 e a 1.911,7 milioni per il 2010.

 

L’unica autorizzazione di spesa iscritta in Tabella D, oggetto di modifica nel corso dell’esame da parte della Commissione V bilancio, è quella relativa al Fondo per l’occupazione, di cui D.L. n. 148 del 1993, art. 1, co. 7, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è stato ridotto di 17 milioni di euro per l’anno 2008 rispetto alla previsione originaria del disegno di legge finanziaria.

 

Riassumendo, in Tabella D dell’A.C 3256-A sono previsti i seguenti rifinanziamenti:

 

Ministero dell’economia e delle finanze

§       3.200 milioni per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 300 milioni per il 2010del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (legge n. 183 del 1987, art. 5);

§       1.600 milioni nel 2010 per l’edilizia sanitaria pubblica (legge n. 448 del 1998, art. 50, co. lettera c).

 

 

Ministero dello sviluppo economico

§       1.100 milioni per il 2008, 7,4 milioni per il 2009 e 11,7 milioni per il 2010 a favore del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi di infrastrutturazione territoriale (L. n. 289 del 2002, art. 61, co. 1).

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

§       783 milioni per il 2008a favore del Fondo per l’occupazione (D.L. n. 148 del 1993, art. 1, co. 7).

 

Ministero delle infrastrutture

§       2 milioni per il 2008 per la diga foranea di Molfetta(D.L. n. 203/2005 – Legge n. 248/2005, art. 11-quaterdecies). Tale rifinanziamento è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato.

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

§      20 milioni per il 2008 per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi (D.Lgs. n. 102 del 2004, art. 15, co. 2, primo periodo).

 

Nelle tavole successive sono indicate le disponibilità rispetto alla legislazione vigente. Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.

 

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2008

2009

2010

BLV

5.698.000

4.897.500

4.998.000

Rifinanziamento Tab. D

3.200.000

2.000.000

300.000

Disponibilità

8.898.000

6.897.500

5.298.000

 

 


 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Opere pubbliche e infrastrutture

Ministero economia e finanze

L. 448/1998, art. 50, co. 1 – Edilizia sanitaria (U.P.B. 10.1.6 – cap. 7464)

 

2008

2009

2010

BLV

784.000

1.520.000

1.200.000

Rifinanziamento Tab. D

0

0

1.600.000

Disponibilità

784.000

1.520.000

2.800.000

 

Programma: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Ministero Infrastrutture

D.L. 203/2005, art.11-quaterdecies, co. 20 – Diga foranea di Molfetta (U.P.B. 1.5.6 – cap. 7157)

 

2008

2009

2010

BLV

0

0

0

Rifinanziamento Tab. D

2.000

0

0

Disponibilità

2.000

0

0

 

 


Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale

Programma: Politiche per l’infrastrutturazione territoriale nel Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Ministero sviluppo economico

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate (U.P.B. 5.3.6 – cap. 8425)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

2.947.196

6.486.940

6.486.940

38.176.211

Rifinanziamento Tab. D

+1.100.000

+7.400

+11.700

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.000.000

+600.000

-2.667.360

+3.067.360

Disponibilità

3.047.196

7.094.340

3.831.280

41.243.571

N.B. Per una esatta ricostruzione delle disponibilità del FAS si veda la scheda di lettura dell’Articolo 120.

 

Missione: Politiche per il lavoro

Programma: Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Ministero lavoro e previdenza sociale

D.L. 148/1983, art. 1, co. 7 – Fondo per l’occupazione (U.P.B. 2.2.6 – cap. 7202)

 

2008

2009

2010

BLV

98.000

65.600

 

Rifinanziamento Tab. D

783.000

0

0

Disponibilità

881.000

65.600

0

N.B. La dotazione del Fondo per l’occupazione, come esposto nella II Nota di variazioni, ammonta a 1.142 milioni di euro, cui vanno sottratti ulteriori 17 milioni di euro, corrispondenti alla riduzione operata nel corso dell’esame in V Commissione bilancio della Camera.

 

 

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, ecc

Ministero politiche agricole

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (U.P.B. 1.1.6 – cap. 7439)

 

2008

2009

2010

BLV

200.000

0

0

Rifinanziamento Tab. D

20.000

0

0

Disponibilità

220.000

0

0

 


 

Articolo 150, comma 4
(Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

4. Identico.

 

 

Il comma 4 dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

 

La riduzione delle spese mediante definanziamento permette tra l’altro di reperire risorse ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla finanziaria stessa.

Gli effetti riduttivi della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria.

Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

 

 

Il disegno di legge finanziaria non presenta disposizioni che recano riduzioni degli stanziamenti di spesa.


 

Articolo 150, commi 5-6
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

5. Identico.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Identico.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 150 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella Tabella F.

La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera e) e art. 11-quater, comma 1,della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).

Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.

Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni: i residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-quater, lettera d) della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) indica i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e le giacenze in essere alla medesima data.

 

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E. Qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.

La Tabella F sconta, quindi, anche i rifinanziamenti esposti nella Tabella D e i definanziamenti previsti dalla Tabella E.

 

Nel testo del disegno di legge finanziaria 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817) gli importi iscritti in Tabella F ammontavano complessivamente a 26.679,3 milioni per il 2008, 30.667,7 milioni per il 2009, a 23.045,3 milioni per il 2010 e a 84.911,3 milioni per il 2011 e gli anni successivi.

Tali importi scontavano già i nuovi rifinanziamenti disposti dalla Tabella D (si ricorda che non sono attualmente presenti definanziamenti in Tabella E).

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato (A.C. 3256), l’ammontare complessivo delle autorizzazioni pluriennali di spesa riportato in Tabella F è pari a 25.679,3 milioni per il 2008, a 31.267,7 milioni per il 2009, a 20.377,9 milioni per il 2010 e a 87.978,7 milioni per il 2011 e anni successivi.

 

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame da parte della V Commissione bilancio alla tabella D (A.C. 3256-A), l’ammontare complessivo delle autorizzazioni pluriennali di spesa riportato in Tabella F, che sconta gli effetti delle tabelle D e E, è pari a 25.662,3 milioni per il 2008, a 31.267,7 milioni per il 2009, a 20.377,9 milioni per il 2010 e a 87.978,7 milioni per il 2011 e anni successivi.

 

Si ricorda che la variazione degli importi della Tabella F è conseguente alla variazione in diminuzione dell’autorizzazione di spesa, esposta in Tabella D, relativa al Fondo per l’occupazione, che è stata ridotta da 800 a 783 milioni di euro (cfr. scheda relativa all’articolo 150, comma 3).

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2008, come modificate nel corso dell’esame parlamentare, determinano una diminuzione delle autorizzazioni di spesa di 540 milioni per il 2008, un incremento di 880 milioni di euro per il 2009, una diminuzione di 2.637,4 milioni per il 2010, compensati da incremento delle autorizzazioni di spesa per 2.297,4 milioni nel 2011 e negli anni successivi[390].

 

Le rimodulazioni determinate dalla Tabella F, attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili, hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa (importi espressi in migliaia di euro):

 

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale

Ministero Sviluppo Economico

L. 296/2006, art. 1, co. 885, punto b)– Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7421/p)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

40.000

40.000

40.000

480.000

Rimodulazioni Tab. F

+560.000

-40.000

-40.000

-480.000

Disponibilità

600.000

-

-

-

 

L. 296/2006, art. 1, co. 885, punto c)– Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7421/p)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

-

30.000

30.000

390.000

Rimodulazioni Tab. F

-

+420.000

-30.000

-390.000

Disponibilità

-

450.000

-

-

 

Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale

Programma: Politiche per l’infrastrutturazione territoriale nel Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Ministero sviluppo economico

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate (U.P.B. 5.3.6 – cap. 8425)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

2.947.196

6.486.940

6.486.940

38.176.211

Rifinanziamento Tab. D

+1.100.000

+7.400

+11.700

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.000.000

+600.000

-2.667.360

+3.067.360

Disponibilità

3.047.196

7.094.340

3.831.280

41.243.571

N.B. Per una esatta ricostruzione delle disponibilità del FAS vedi scheda di lettura Articolo 120

 

Missione: Fondi da ripartire

Programma: Fondi da assegnare

Ministero politiche agricole

L. 448/2001, art. 46, co. 4 – Fondo investimenti (U.P.B. 6.1.8 – cap. 7003)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

220.000

-270.000

0

0

Rimodulazioni Tab. F

-100.000

-100.000

+100.000

+100.000

Disponibilità

120.000

170.000

100.000

100.000

 

 

Il comma 6 prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate dalle leggi riportate nella Tabella F, di cui al comma precedente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell’anno 2008 a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella.

 

Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

Come già le leggi finanziarie precedenti, il disegno di legge finanziaria per il 2008 si avvale pertanto della predetta facoltà di limitare l’impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando le disposizioni legislative esposte nella tabella con i numeri 1, 2 o 3 che stanno ad indicare:

§      n. 1, che le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi non sono impegnabili;

§      n. 2, che le quote degli anni 2009 e successivi sono impegnabili al 50%;

§      n. 3, che le quote degli anni 2009 e successivi sono interamente impegnabili già nell’esercizio 2008.

 

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese in annualità.

 

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2008 si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare già nell’esercizio 2008 le risorse relative agli anni successivi, con la sola eccezione della legge n. 398/1998, disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27), per le quali le quote relative agli anni 2008 e successivi non sono impegnabili.

 


 

Articolo 150, comma 7
(Eccedenze di spesa)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

7. Identico.

 

 

Analogamente a quanto previsto a decorrere dalla legge finanziaria per il 2007, il comma 7 dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc. dd. eccedenze di spesa).

 

Il finanziamento di tali oneri viene disposto in attuazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i - quater), della legge n. 468/1978, introdotto dal decreto-legge n. 194/2002 (c.d. decreto-legge “tagliaspese”), ai sensi del quale nella legge finanziaria possono essere inserite misure correttive degli effetti finanziari di leggi in relazione alle quali, in fase di attuazione, si sono verificati o sono in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni.

 

Il decreto legge 6 settembre 2002 n. 194, cosiddetto decreto-legge "tagliaspese" [391], ha previsto che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime (articolo 1, comma 1, lett. a), che novella l’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468/1978).

Nel caso in cui, in fase di attuazione, si determinino oneri superiori ai limiti della spesa espressamente autorizzata, il D.L. n. 194/2002 ha introdotto una specifica procedura che determina la cessazione dell’efficacia delle disposizioni onerose in conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un decreto dirigenziale della Ragioneria dello Stato con il quale si accerta l’esaurimento delle disponibilità corrispondenti all’autorizzazione di spesa (lett. b) dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 194/2002)

In ogni caso, qualora dall’attuazione di disposizioni di legge si determinino, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 1, comma 2, del D.L. n. 194/2002, che novella l’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978).

Il D.L. n. 194/2002 ha, tuttavia, stabilito che misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/1978, inserita dall’articolo 1, comma 01, lett. a) del decreto legge n. 194).

Ha inoltre disposto che in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall’articolo 1, comma 01, lett. b) del decreto legge).

 

Le eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 dispone il finanziamento ammontano a 648,077 milioni di euro per il 2008 ( quasi interamente imputabili alle esigenze degli anni pregressi pari a circa 602 milioni di euro), a 200 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

 

Un ultimo profilo rilevante è rappresentato dalla tipologia delle spese per le quali l’allegato 1 dispone finanziamenti aggiuntivi, volti a dare copertura agli oneri eccedenti le previsioni.

Sulla base della sopra citata disciplina nazionale di contabilità, come novellata dal decreto-legge n. 194/2002, la copertura finanziaria di disposizioni di legge onerose si configura:

1)    come tetto di spesa non superabile (pena la cessazione di efficacia della disposizione);

ovvero:

2)    come previsione di spesa, a fianco della quale viene introdotta una clausola di salvaguardia.

Questa dicotomia sembra implicare che le misure correttive contenute nella legge finanziaria dovrebbero riferirsi a disposizioni onerose riconducibili alla seconda tipologia, vale a dire a disposizioni per le quali non può essere stabilito un tetto di spesa (ad esempio, prestazioni connesse a diritti soggettivi costituzionalmente tutelati).

 

Si osserva, in relazione all’allegato 1 in esame, che in taluni casi, il finanziamento delle cc.dd. eccedenze di spesa riguarda autorizzazioni in relazione alle quali è già stato rilevato negli anni precedenti un’eccedenza (come nel caso del fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di ragionevole durata del processo – legge n. 89/2001, o degli stanziamento necessari a fronteggiare al maggior onere dato dall’esenzione dal pagamento dell’ICI degli oratori – legge 206/2003).

In questi casi, poiché sembrerebbe trattarsi dell’esigenza di un rifinanziamento delle leggi, più che ad una applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i – quater), della legge n. 468/1978, si potrebbe valutare l’opportunità di procedere con le modalità di cui all’articolo 11-ter, comma 7 della stessa legge di contabilità, in base al quale il Ministro dell’economia e finanze riferisce al Parlamento con propria relazione circa le cause che hanno determinato gli scostamenti, assumendo le conseguenti iniziative legislative.

 

Di seguito sono elencate le singoli voci per le quali si sono registrate eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 del disegno di legge finanziaria per il 2008 dispone il finanziamento.

Le indicazioni relative alle singole voci sono tratte dalle schede contenute nella relazione tecnica.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

Ministero dell’Economia e delle finanze

 

Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma Garanzia dei diritti dei cittadini

Legge n. 89/2001 – Fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 – Oneri comuni di parte corrente -cap. 2829)

2008

2009

2010

Anno terminale

30.000

15.000

15.000

P

La legge n. 89 del 2001 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, destinando originariamente per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.

Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia e Difesa, e, fino a tutto il 2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dei precorsi esercizi 2003 e 2006 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di decreti di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.

In tale situazione, si è provveduto ad includere la suddetta voce tra le eccedenze di spesa della legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 246 della legge n. 350/2003) e della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1359 della legge n. 296/2006), nella quale sono state previste, riguardo alla stessa voce, eccedenze di spesa per il 2007 totalmente imputabili agli anni pregressi.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2007, l'importo complessivamente disponibile di euro 26.561.585, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia, difesa ed economia dal 1 gennaio 2007 [392]), si è ripresentato insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi necessario allo stato un prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie nel limite di 15 milioni di euro per fronteggiare le occorrenze più urgenti, specificamente relative agli indennizzi per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vedi nota 1).

 

 

missione Politiche previdenziali

programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge n. 296/2006, art. 1, comma 486 – Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 – Interventi - cap. 1687)

2008

2009

2010

Anno terminale

15.000

15.000

15.000

2015

 

Nell’ambito delle operazioni finanziaria relative alla liquidazione degli enti disciolti, il comma 91 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), come sostituito dal comma 486 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) ha previsto la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza per la definizione delle pregresse posizioni previdenziali pendenti del personale dei medesimi enti soppressi, alla quale provvede la gestione previdenziale di destinazione del suddetto personale. La medesima norma ha altresì previsto che l’INPS, l’INPDAP, l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, negoziano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia, anche in via presuntiva, e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari.

Tenuto conto dell’attuale stato di negoziazione tra il Dipartimento della Ragioneria, l’INPS, l’INPDAP (mentre verso l’INAIL non vi sono posizioni da definire), la relazione tecnica evidenzia un fabbisogno valutabile in almeno 120 milioni di euro, ripartibili in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 e fino al 2015, che pertanto è stato incluso nelle misure correttive di cui allegato 1 in esame del disegno di legge finanziaria.

La suddetta previsione è peraltro, secondo quanto specificato, di ordine inferiore rispetto alle informazioni per ora parziali in possesso assunte da INPS e INAL, e dunque assume valenza provvisoria.

 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

missione Politiche previdenziali

programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge n. 448/2001, art. 43, comma 1 – Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 – Interventi - cap. 4345)

2008

2009

2010

Anno terminale

3.167

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 546/1996 – Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2– Interventi - cap. 4354)

2008

2009

2010

Anno terminale

783

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 267/1972, art. 23-bisRivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini rimpatriati dalla Libia e altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356)

2008

2009

2010

Anno terminale

2.536

-

-

2008

 

Legge n. 230/1997, art. 3 – Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 -Interventi- cap. 4357)

2007

2008

2009

Anno terminale

1.414

-

-

2008

 

Legge n. 448/2001, art. 43, co. 1 – Quota parte delle prestazioni derivante dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361)

2008

2009

2010

Anno terminale

34.576

-

-

2008

 

 

 

Legge n. 448/1998, art. 3, co. 5– Sgravi contributivi (1.1.2 – Interventi - cap. 4363)

2008

2009

2010

Anno terminale

137.292

-

-

2008

 


Legge n. 88/1989, art. 37 – Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2- Interventi - cap. 4364)

2008

2009

2010

Anno terminale

239.845

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 103/1991, art. 4 – Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367)

2008

2009

2010

Anno terminale

3.464

-

-

2008

Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del Rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2005, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessaria una integrazione.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2005. Essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2005, sono state dunque individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

 

Cap. 4345

Oneri sociali derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

3.167

Cap. 4354

Oneri derivanti da pensionamenti anticipati

783

Cap. 4356

Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici

2.536

Cap. 4357

Somma da trasferire al fondo spedizionieri doganali

1.414

Cap. 4361

Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

34.576

Cap. 4363

Sgravi contributivi

137.292

Cap. 4364

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri

239.845

Cap. 4367

Altri interventi in materia previdenziale

3.464

 

Si ricorda, al riguardo, che già lo scorso anno la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1359 e relativo allegato 1), rilevava, sui medesimi capitoli di cui sopra (tranne che per il cap. 4345), eccedenze di spesa per il 2007, imputandole ai risultati emersi dal Rendiconto INPS per l’anno 2004.

 

 

 

Ministero della giustizia

 

Missione Giustizia

Programma Giustizia civile e penale

Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 – Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1- Funzionamento – cap. 1424)

2008

2009

2010

Anno terminale

25.000

-

-

2008

L’intervento è diretto al ripiano di una esposizione debitoria, pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso degli ultimi due anni, per le integrazioni stipendiali del personale UNEP (Ufficiali Giudiziari).

Tali situazione, si legge nella relazione tecnica, scaturisce dall’assimilazione del sistema di pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le spese di giustizia, che erano anticipato da Poste italiane s.p.a, il quale ha determinato, per insufficienza del predetto capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare.

 

 

Ministero degli affari esteri

 

Missione L’Italia in Europa e nel mondo

Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali

Legge n. 848/1957 – Contributo alle spese ONU (1.4.2 – Interventi- cap. 3393/03)

2008

2009

2010

Anno terminale

153.719

169.744

169.744

P

Si tratta – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica – di una spesa derivante dall’applicazione di un accordo internazionale al cui onere si è provveduto con la legge di ratifica n. 848 del 17 agosto 1957[393]. Il contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite è commisurato alle spese di funzionamento nonché alle spese per le Forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo. Detti oneri gravano sul capitolo 3339/piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale per l’anno 2007, recava uno stanziamento iniziale di euro 205.323.330. Tale stanziamento è stato poi incrementato nel corso della gestione, per euro 24.196.414, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, e per 50 milioni di euro mediante provvedimento di assestamento di bilancio.

Al fine di regolarizzare i rapporti finanziari con le Nazioni Unite viene proposto sul medesimo capitolo un incremento di 153.719.000 euro per l’anno 2008 e di 169.744.000 euro a decorrere dal 2009.

 

 

Ministero dell’interno

 

Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma Trasferimenti a carattere generale agli Enti locali

Legge n. 206/2003, art. 2 – Ristoro minori entrate ICI - Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 – Interventi - cap. 1316)

2008

2009

2010

Anno terminale

1.281

256

256

P

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge alle attività di oratorio e similari e, quindi, esenta tali pertinenze dal pagamento dell'ICI.

Il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha comunicato che, in base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, di dover provvedere all’erogazione a favore dei comuni interessati della complessiva somma di 5.618.340 euro, contro lo stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla legge 206 del 2003.

Poiché il fondo complessivo destinato al suddetto intervento è stato sin qui adeguato nell’importo complessivo di 5.362.000 di euro, si rende necessario provvedere a fronteggiare il maggior onere, pari ad euro 256.340 annui a decorrere dal 2004, mediante iscrizione del provvedimento nell’allegato 1 in esame.

Si ricorda, in proposito, che la legge n. 206 del 2006, è stata già inclusa lo scorso anno nell’elenco delle eccedenze di spesa, con la previsione di un’eccedenza di 11.448 migliaia di euro per il 2007, e di 2.862 migliaia di euro a decorrere dal 2008.

 


 

Articolo 150, comma 7-bis
(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

 

7-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 169.809.000 euro per l'anno 2008..

 

 

Il comma 2-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, dispone la riduzione di 169,809 milioni di euro per l’anno 2008 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

 

Tale fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio della Camera, sono state introdotte alcune disposizioni nel disegno di legge finanziaria che hanno provveduto alla assegnazione di risorse al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per complessivi 580 milioni nel 2008, 370 milioni nel 2009 e 280 milioni a decorrere dal 2010. In particolare:

-          il comma 51-quinquies dell’articolo 3, che provvede alla riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, iscrive contestualmente i risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica;

-          il comma 98 dell’articolo 9 dispone che le maggiori entrate derivanti dal differimento al 2008 del regime agevolativo per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, disposto dal precedente comma 97, quantificato in 350 milioni di euro per il 2008, siano iscritte all’apposito Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

-          il comma 3-bis dell’articolo 83 prevede l’iscrizione sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 140 milioni di euro per il 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, quali maggiori entrate derivanti dalle variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati disposta dal precedente comma.

 

Va peraltro segnalato che, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stata utilizzata a copertura degli oneri recati dall’approvazione di alcuni emendamenti per complessivi 375,5 milioni di euro nel 2008. In particolare il Fondo ha subito le seguenti riduzioni:

-          90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori detrazioni per carichi di famiglia, disposte dall’articolo 2, comma 25-quater;

-          15 milioni di euro per l’anno 2008, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento dell’autorizzazione di spesa per la stipula delleconvenzioni con i comuni, relative ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 121, comma 10-ter;

-          212,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 276 per l’anno 2009 e di 280 milioni per l’anno 2010 e di 180 milioni a decorrere dal 2011, a copertura degli oneri derivanti da varie disposizioni introdotte dall’emendamento 9.478 del Relatore;

-          5 milioni di euro per l’anno 2008, a copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di 2 milioni di euro a favore del CNEL, di cui all’art. 150, comma 7-quinquies, e di 3 milioni in favore del CNIPA, di cui alla Tabella C, D.Lgs. n. 39/1993;

-          50 milioni per il 2008, a copertura degli oneri relativi all’acquisizione di velivoli antincendio, di cui all’articolo 42, comma 3-quater.

 

 

 

 

Nella successiva tavola sono indicate le variazioni di bilancio determinate dalla manovra finanziaria per il 2008.

 

(dati in euro)

 

2008

Bilancio a legislazione vigente

7.567.334

Maggiori assegnazioni

+580.000.000

Riduzioni a copertura

-375.500.000

Art. 150, comma 7-bis

-169.809.000

BILANCIO 2008

42.258.334

 

 


 

Articolo 150, comma 7-ter
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

 

«7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il comma 7-ter, introdotto dalla V Commissione Bilancio, dispone la riduzione di 150 milioni di euro per il 2008 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) previsto dall’articolo 61, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 

La riduzione è stata utilizzata a copertura parziale degli oneri recati dall’articolo 42, comma 3-quater per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi stessi.

 

Si ricorda che l’emendamento 42.37 del relatore autorizzava ai predetti fini la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008, ponendo il relativo onere a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il sub-emendamento 0.42.37.1 Crisafulli ha aumentato di ulteriori 50 milioni le risorse destinate ai velivoli antincendio, ponendo la copertura a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai fini dell’indebitamento, tuttavia, l’onere a carico del Fas è stato conteggiato, in ragione dei vincoli di impegnabilità delle somme iscritte nel fondo, per un ammontare triplo (150 milioni in luogo di 50).

 

Per una completa ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 120.

 

 


 

Articolo 150, comma 7-quater
(Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

 

7-quater. All'onere derivante dall'ar­ticolo 121, comma 10-ter, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 7-quater, introdotto dalla V Commissione bilancio, provvede alla copertura degli oneri recati dall’articolo 121, comma 10-ter, limitatamente a 15 milioni di euro per il 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2010 – relativi alla stipula delleconvenzioni con i comuni concernenti i lavoratori socialmente utili – a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie.

 

Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia), che nell’ambito della nuova classificazione del bilancio dello Stato risulta inserito nel programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in campo internazionale).

 

La Tabella Ddel disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256) autorizza un rifinanziamento del predetto Fondopari a 3.200 milioni per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 300 milioni per il 2010.

 

Conseguentemente le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ammontano a circa 8,9 miliardi di euro per il 2008, a 6,9 miliardi per il 2009 e a 5,3 miliardi per il 2010, come evidenziato nella successiva tavola.


 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze

(migliaia di euro)

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente

5.698.000

4.897.500

4.998.000

Rifinanziamento Tabella D

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

Disponibilità Tabella F

8.898.000

6.897.500

5.298.000

 

 


 

Articolo 150, comma 7-quinquies
(Assegnazione in favore del CNEL)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

 

7-quinquies. L'assegnazione in favo­re del Consiglio nazionale dell'eco­nomia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il comma 7-quinquies dell’articolo 150, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 l’assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di cui alla L. 17/1973[394].

 

L’art. 1 di detta legge determinava l’assegnazione in 600 milioni di lire per gli anni finanziari 1972 e 1973, rimettendo per gli anni successivi la determinazione dell'assegnazione alla legge di approvazione del bilancio.

Il bilancio assestato 2007 reca un’assegnazione di competenza pari a 16,85 milioni di euro; nel disegno di legge di bilancio 2008 approvato dal Senato, tale stanziamento è portato a 17,5 milioni di euro.

 

 


 

Articolo 151, comma 1
(Copertura finanziaria)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

Identico.

 

 

Il comma 1,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, di cui all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

 

L’articolo 11, comma 5 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, prevede che la legge finanziaria possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del successivo articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

La disposizione comporta che le nuove o maggiori spese correnti previste nella legge finanziaria per il 2008 (compresi gli accantonamenti di tabella A), nonché le riduzioni di entrata, debbano trovare copertura in nuove o maggiori entrate di parte corrente, vale a dire entrate da iscriversi nei titoli I e II (rispettivamente entrate tributarie ed entrate extratributarie) e in riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Ne consegue il divieto di ricorrere, per la copertura finanziaria di oneri correnti, a risorse (maggiori entrate o riduzioni di spesa) di conto capitale.

 

Nell’ambito di una lettura sistematica delle disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, formulata nelle risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92 di Camera e Senato, è stata ammessa l’interpretazione secondo la quale gli oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria possono essere coperti anche ricorrendo all’eventuale miglioramento del risparmio pubblico[395] risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente rispetto all’analogo saldo come determinato nell’assestamento di bilancio relativo all’esercizio in corso.

In conformità all’interpretazione richiamata, pertanto, il vincolo di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria va inteso nel senso che la legge finanziaria non può determinare un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla più recente previsione assestata (o al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo evidenzi un saldo peggiore di quello dell’assestamento relativo all’anno precedente).

 

Il prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria per il 2008, nella versione approvata dal Senato evidenzia oneri di natura corrente pari a 12.934 milioni di euro per il 2008, 12.055 milioni di euro per il 2009 e 13.048 milioni di euro per il 2010.

Gli oneri indicati nel prospetto sono riconducibili a:

-        nuove o maggiori spese correnti determinate dall’articolato (10.343 milioni di euro per il 2008, 6.749 milioni di euro per il 2009 e 8.227 milioni di euro per il 2010);

-        minori entrate correnti determinate dall’articolato (1.657 milioni di euro per il 2008, 3.905 milioni di euro per il 2009 e 2.697 milioni di euro per il 2010);

-        maggiori spese disposte dalla Tabella A (629 milioni di euro per il 2008, 1.246 milioni di euro per il 2009 e 1.510 milioni di euro per il 2010);

-        maggiori spese disposte dalla Tabella C (305 milioni di euro per il 2008, 155 milioni di euro per il 2009 e 615 milioni di euro per il 2010).

 

A fronte degli oneri correnti sopra indicati, il prospetto evidenzia mezzi di copertura per 3.946 milioni di euro per il 2008, 4.741 milioni di euro per il 2009 e 6.639 milioni di euro per il 2010.

I mezzi di copertura indicati nel prospetto sono i seguenti:

-        nuove o maggiori entrate determinate dall’articolato (1.839 milioni di euro per il 2008, 2.211 milioni di euro per il 2009 e 4.011 milioni di euro per il 2010);

-        riduzioni di spese correnti determinate dall’articolato (2.107 milioni di euro per il 2008, 2.531 milioni di euro per il 2009 e 2.628 milioni di euro per il 2010).

 

La restante quota di copertura è effettuata a valere sull’utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico, nella misura di 8.988 milioni di euro per il 2008, di 7.313 milioni per il 2009 e di 6.410 milioni per il 2010.

 


PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 151, comma 1)

 

copertura legge finanziaria

2008

2009

2010

 

(importi in milioni di euro)

1)   ONERI DI NATURA CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

Articolato:

10.343

6.749

8.227

Razionalizzazione P.A.

5.661

3.684

3.951

Eccedenze di spesa

623

200

200

Altri interventi

4.030

2.827

4.038

Effetti indotti

28

38

38

 

 

 

 

Tabella “A”

629

1.246

1.510

 

 

 

 

Tabella “C”

305

155

615

 

 

 

 

Minori entrate nette

1.657

3.905

2.697

Totale oneri da coprire

12.934

12.055

13.048

 

 

 

 

 

 

copertura legge finanziaria

2008

2009

2010

 

(importi in milioni di euro)

2)   MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

 

 

 

Articolato:

1.839

2.211

4.011

Riduzione spese correnti

 

 

 

Articolato:

2.107

2.531

2.628

Razionalizzazione P.A.

716

914

1.116

Previdenza

549

549

519

Altri interventi

356

804

702

Effetti indotti (effetto netto)

485

263

291

 

 

 

 

Totale mezzi di copertura

3.946

4.741

6.639

 

 

 

 

Utilizzo miglioramento risparmio pubblico

8.988

7.313

6.410

 

 

 

 

TOTALE COPERTURA

12.934

12.055

13.048

 

 

 

 

A – Miglioramento risparmio pubblico a L.V.

12.882

9.307

26.556

Margine

3.894

1.994

20.147

Risparmio pubblico Ass. emendato 2007

Risparmio pubblico a L.V. 2008

Risparmio pubblico a L.V. 2009

Risparmio pubblico a L.V. 2010

21.277

34.159

30.584

47.833

 


 

Articolo 151, comma 2
(Coordinamento della finanza pubblica)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

Identico.

 

 

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2008 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Tale previsione sembra rivolta a giustificare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali.

 

Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente.

Anche l’articolo 119, comma secondo, della Costituzione prevede che le regioni e gli enti locali stabiliscano e applichino tributi ed entrate propri “secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

Dal momento che si tratta di materia di legislazione concorrente, è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.

 


 

Articolo 151, comma 3
(Clausola di compatibilità con l’ordinamento delle regioni
a statuto speciale)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

Identico.

 

 

Il comma 3 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

La cosiddetta clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome viene introdotta da tempo in ogni legge finanziaria, al fine di esplicitare il corretto rapporto tra le fonti normative.

Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, in effetti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale.


 

Articolo 151, comma 4
(Entrata in vigore)

 

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

 

 

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Identico.

 

 

Il comma 4 dispone, come di consueto, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio dell’anno 2008 .

 

 


 



[1]     “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”.

[2]     “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”.

[3]     “Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”.

[4]     “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)”.

[5]     Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[6]     D.M. 7 marzo 2007, n. 45, “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2006, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”. Tale decreto è stato in seguito modificato dall’art. 3-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[7]     L’articolo 13-bis del D.L.. reca alcune modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”). Il comma 2 di tale articolo 13-bis rimette ad un decreto del Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, l’attuazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo.

[8]     L. 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[9]     I dipendenti pubblici sono assicurati ai fini pensionistici presso l’INPDAP; ciò vale anche per gli impiegati dello Stato, poiché, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, è stata istituita presso l’INPDAP, a decorrere dal 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali. Tuttavia, rimangono alcune eccezioni a tale regola. Per esempio, i dipendenti dell’INPS, dell’ENPALS e dell’IPOST sono assicurati presso i rispettivi istituti di appartenenza. Inoltre i dipendenti di altri enti pubblici ormai privatizzati (Cassa depositi e prestiti e CONI), al momento della trasformazione in soggetto di diritto privato, hanno potuto optare se rimanere iscritti all’INPDAP o al contrario transitare alle gestioni previdenziali INPS.

[10]    D.M. 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[11]    Tale obbligo è previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

[12]    Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della L. 449 del 1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della L. 388 del 2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.

[13]    L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

[14]    A seguito dell’approvazione dell’emendamento 109.4 del Governo. Si consideri che, secondo quanto chiarito nella nota illustrativa dell’emendamento 109.4, la quota a carico del lavoratore viene versata direttamente al Fondo “Espero” dall’ufficio che liquida lo stipendio spettante al personale scolastico entro l’ultimo giorno di ogni mese. Il meccanismo laborioso attualmente applicato per il versamento della quota di contributo a carico del datore di lavoro ha determinato inefficienze e ritardi nell’assegnazione di tali risorse al Fondo “Espero” anche superiori ad un anno. Viene evidenziato pertanto che con la modifica in questione il medesimo Fondo riceverebbe i contributi del lavoratore e del datore di lavoro in maniera contestuale ed entro la fine di ciascun mese, permettendo di porre in essere una situazione attualmente non realizzabile tecnicamente.

[15]    “Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”

[16]    “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.

[17]    Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

[18]    “Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale”.

[19]    Si tratta di dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dei magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, dei profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

[20]    “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

[21]    Si ricorda che l’articolo 9, comma 6, della citata L. 67 del 1988, ha disposto che per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo non deve tenersi conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 1 del D.L. 536 del 1987. In particolare, il comma 5 dell’articolo 1 ha stabilito che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del D.P.R. 601 del 1973 , sono fissati nella misura del 2% a decorrere dal 1° ottobre 1994; del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995; del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, individuate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984 del 1977 , inoltre, sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994; del 40% decorrere dal 1° ottobre 1995; del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986, così come modificato dall’articolo 1, comma 5, del citato D.L. n. 536, ha stabilito che, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie , ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 218 del 1978.

A favore dei datori di lavoro del settore agricolo, inoltre, è concessa una riduzione sul contributo per le prestazioni del SSN di euro 68,69 (lire 133.000) per ogni dipendente (articolo 1, comma 6 del D.L. 536 del 1987), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa,. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui al citato articolo 1 del D.P.R. 218 del 1978.

Infine, l’articolo 9, comma 6, della citata L. 67 del 1988 ha disposto che per i calcoli delle agevolazioni di cui al precedente comma 5 non deve tenersi conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 del citato articolo 1 del D.L. 536 del 1987

[22]    “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[23]    “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[24]    Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, (recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»), la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[25]    Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.

[26]    “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[27]    “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[28]    Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma: in particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997 di cui all’art. 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

[29]    D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[30]    D.M. 31 luglio 1997, “Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[31]    D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[32]    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[33]    L’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

[34]    Modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2005.

[35]    Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,

[36]    Il termine era stato a sua volta prorogato al 31 dicembre 2007, da ultimo, dall'art. 1, comma 1211, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

[37]    Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

[38]    Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti la suddetta aliquota del 10% per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.

[39]    Si ricorda che con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 l’INPS ha fornito indicazioni relative sia al comma 773 (nuova disciplina contributiva e previdenziale per gli apprendisti) sia al comma 1211 (proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione).

[40]    La contribuzione è dovuta anche all'INAIL per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.. 38 del 2000, che all'articolo 5 (al riguardo si segnala la circolare INAIL n. 32 del 2000) ha sancito l'obbligo assicurativo presso detto Istituto anche per i lavoratori in questione (circolari INAIL 13 marzo 2000 e 18 marzo 2004, n. 22).

[41]    Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[42]    “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”.

[43]    A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[44]    Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 299 del 1994, la compatibilità dei contratti di solidarietà difensivi con la CIGS è riconosciuta:

-        se i lavoratori interessati ai 2 distinti benefici sono diversi ed individuati in appositi elenchi nominativi, tale distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui le 2 fattispecie coesistono;

-        i programmi di CGIS devono essere univocamente quelli approvati per crisi aziendale oppure per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, escludendo quindi l’ipotesi di procedure concorsuali.

[45]    “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

[46]    “Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS”.

[47]    Secondo la circolare del Ministero del lavoro del28 marzo 2003, n. 8.

[48]    Merita ricordare, in proposito, che l’articolo 1, comma 773, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, al fine di rendere più graduale l’impatto dell’incremento della contribuzione per le aziende di minori dimensioni, si prevede che, per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di 10 dipendenti, la suddetta aliquota complessiva del 10% a loro carico relativa agli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i contributi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni successivi al secondo.

[49]    Le imprese artigiane non devono rientrare nel campo di applicazione della CIGS.

[50]    In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

[51]    Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 (articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002), al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003), al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162, della legge n. 311/2004), al 31 dicembre 2006 (articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127), e da ultimo al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 1212, della L. 296 del 2006).

[52]    L. 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[53]    Per quarto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che, a decorrere dal 2008, con riferimento alla gestione separata artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, per un importo non superiore a 300 milioni di euro per il 2008, a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007 .

[54]    D.M. 2 luglio 2007, “Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.

[55]    COM(2005) 123 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013.

[56]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[57]    D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

[58]    Con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).

      In particolare, nel Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61, comma 1), iscritto inizialmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ora, allocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono confluite, con separata evidenziazione contabile, le risorse relative alle seguenti leggi:

-        all’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-        all’intervento ordinario nelle aree depresse;

-        al Fondo per l’imprenditoria giovanile;

-        ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.

      L’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’Allegato 1 della legge n. 289/2002, è stato esteso anche:

-        alle agevolazioni concesse ai sensi dei commi 215-217 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, per l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate;

-        agli interventi previsti dai commi da 219-220 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dispongono finanziamenti all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per attività di ricerca e formazione per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno;

-        agli interventi di intensificazione della deduzione a fini IRAP dei costi relativi alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-nord, di cui al comma 4-quinquies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 11-ter, co. 2, del D.L. n. 35/2005, in quanto tali interventi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

      Il Fondo costituito ai sensi dell’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 non ha mai avuto una autonoma evidenza contabile, in quanto è stato di fatto ricompresso nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 52 della legge n. 448/1998) e costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

-        alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;

-        agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

      Ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria 2007 le risorse del “Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” confluiscono nel nuovo Fondo per la competitività e lo sviluppo.

[59]    Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[60]    Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002 si definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire ogni persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: a) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; b) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; c) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; d) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; e) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; f) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; g) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; h) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; i) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; l) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; m) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

[61]    Ai sensi dell’articolo 74 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

[62]    Secondo la definizione dell’articolo 2359 del codice civile.

[63]    La norma fa espresso riferimento al caso dell’interposta persona.

[64]    Ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

[65]    Articolo 61 e articolo 109, comma 5, del TUIR.

[66]    Individuati ai sensi della L. n. 104 del 1992.

[67]    Istituito con legge n. 289 del 2002, arti. 61 (legge finanziaria per il 2003). Per una ricostruzione normativa del Fondo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 120 del presente dossier.

[68]    Si ricorda che il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede una procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti. In ogni caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale da parte della Commissione europea.

[69]    Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:

-       l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del D.L. 148/93;

-       il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

-       la promozione dell'imprenditorialità giovanile;

-       il finanziamento dei contratti di solidarietà;

-       ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).

[70]    Si ricorda che il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 468 del 1997 ha dettato disposizioni transitorie valide per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso risultavano impegnati da oltre 12 mesi in progetti di L.S.U. approvati ai sensi del D.L. 510 del 1996. In particolare, il comma 4 ha disposto che le pubbliche amministrazioni debbano riservare ai soggetti utilizzati in ASU una quota del 30% dei posti per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da ricoprire mediante avviamento a selezione.

[71]    L’articolo 7, comma 1, del richiamato D.Lgs. 81 del 2000 ha stabilito che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, è riconosciuto il contributo in precedenza evidenziato per ciascun soggetto assunto.

      Il comma 6 del medesimo articolo ha previsto che tale contributo è riconosciuto, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, anche ai soggetti collocati in ASU a cui le amministrazioni pubbliche avessero precedentemente attribuito incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili. Si precisa che la corresponsione di tale contributo comporta la decadenza da ogni altro beneficio previsto dal D.Lgs. 81/2000 a carico del Fondo per l’occupazione.

[72]    “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[73]    La previsione della necessità dell’intesa preventiva con la regione interessata, necessità peraltro già evidenziata nell’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, ai fini della proroga delle convenzioni, appare opportunamente finalizzata ad introdurre un meccanismo di coinvolgimento delle regioni nella stipula delle convenzioni, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si consideri, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 76 e 82 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

[74]    Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

[75]    Recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196,

[76]    Il termine richiamato, prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 dall’articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 77, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), al 31 dicembre 2005 dall’art. 1, comma 262 della Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’art. 1, comma 430 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

[77]    Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[78]    Ai sensi del successivo comma 2, le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. Inoltre (comma 3), i profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ai sensi del comma 4, ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'articolo 56 del D.Lgs. 29 del 1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

[79]    I ruoli ad esaurimento sono: Direttore di divisione; Ispettore generale.

[80]    L. 17 maggio 1999 n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[81]    “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”.

[82]    “Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia”.

[83]    “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001”.

[84]    Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe sugli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea (alle lettere a) e c), paragrafo 3, dell’articolo 87, rispettivamente aree con PIL inferiore alla media comunitaria dei 25 paesi e zone in ritardo di sviluppo individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale) e le aree individuate dagli Obiettivi comunitari 1 e 2 e in phasing-out. Si ricorda che le agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, che peraltro modifica la legge n. 64 dell’86 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, sono concesse ai programmi di investimento delle imprese industriali per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali alle imprese nel settore dell’informatica e dei servizi connessi alla formazione professionale, del trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione, nonché alla consulenza tecnico-economica. I decreti fiscali convertiti nella leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 hanno esteso le predette agevolazioni rispettivamente al settore turistico-alberghiero e alle imprese operanti nel commercio.

[85]    Convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007.

[86]    Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. del 1° febbraio 2006, infatti, per la concessione definitiva delle agevolazioni, il Ministero per lo sviluppo economico (MiSE) dispone accertamenti sull’effettiva realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni. L’ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti, sulla base di una relazione finale contenente dichiarazioni del legale rappresentate dell’impresa (conformità ai documenti originali di spesa unicamente riferibili ai programmi, regolarità fiscale ecc.).

[87]    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del D.M. n. 527 del 1995, il MiSE adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

[88]    Prima dell’effettiva emanazione del decreto da parte del Ministero per lo sviluppo economico, possono trascorrere fino a nove mesi (termine da considerarsi di silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia) dal ricevimento di tutta la documentazione valida ai fini della certificazione della spesa. Le nuove disposizioni introdotte con il citato articolo 8-bis rimandano ad un decreto di natura non regolamentare del MiSE le modalità di attuazione di controlli sui programmi sostitutivi degli accertamenti previsti a legislazione vigente, anche mediante verifiche a campione da parte di apposite commissioni di accertamento o mediante l’affidamento di tali verifiche a organismi o enti. Con tale decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori da applicare alle domande di agevolazioni, ai fini della formazione della graduatoria di tali richieste.

[89]    Rispettivamente previste alle lettere d), e) ed f), comma 203, articolo 2 della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996).

[90]    Le norme sulla riforma degli incentivi sono infatti previste all’articolo 8, commi 1-5, del citato decreto-legge n. 35, convertito con legge n. 80 del 2005.

[91]    Si ricorda, infatti, che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha istituito, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un fondo denominato “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca”, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

[92]    La definizione del programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008, d’intesa con il MiSe e con il concerto delle regioni interessate.

[93]    La norma, specifica, peraltro, che la costituzione dell’Osservatorio debba avvenire “senza oneri per la finanza pubblica” con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[94]    Il testo della Disciplina è stato pubblicato nella GUCE n. C 323 del 30 dicembre 2006, a seguito della conclusione di una consultazione pubblica per la revisione da parte della Commissione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSU). In particolare, si considerano compatibili con le norme in materia di aiuti a finalità regionale i trasferimenti alle nuove imprese innovatrici, purchè queste siano piccole imprese con meno di 5 anni di attività al momento della concessione dell’aiuto. Inoltre, secondo un piano di impresa deve risultare che il beneficiario svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Le spese in ricerca e sviluppo devono altresì rappresentare il 15% del totale delle spese operative e l’aiuto che riceve l’impresa beneficiare con i predetti requisiti non deve essere superiore a 1 milione di euro, incrementato a 1,5 milioni nelle regioni con PIL inferiore al 75% della media UE a 25 e a 1,25 milioni nelle regioni in ritardo di sviluppo, vale a dire le aree ammissibili alle deroghe ai sensi, rispettivamente, dell’art. 87.3.a. e 87.3.c del Trattato istitutivo Comunità europea. Inoltre, il beneficiario può usufruire dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui è definita come impresa innovatrice e lo stesso aiuto può essere cumulato soltanto con altri aiuti alla ricerca (ex regolamento CE n. 364/2004) ovvero con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

[95]    La lettera in esame dispone altresì che i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni, comunque fissate entro i limiti di cui alla sezione 5.4 della Disciplina comunitaria, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

[96]    Si ricorda che nell’Obiettivo 1, Convergenza, ricadono esclusivamente le aree delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

[97]    I rapporti tra Governo e tali regioni e le modalità di erogazione delle risorse sono regolate da delibere CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro (vale a dire una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati).

[98]    Le modalità di assegnazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[99]    Definito ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

[100]  Legge 30 dicembre 2004, n. 311

[101]  Si ricorda che il regolamento approvato con D.M. 509/1999 (recentemente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,) ha introdotto una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli ed ha limitato il rilascio di diplomi di specializzazione ai soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.

[102]  Tali informazioni sono tratte dal Sito in internet della facoltà http://www.jeanmonnet-unina2.it/?r=372

[103]  Si ricorda in proposito che l’art. 3 comma 4 della legge finanziaria 2003 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) prevede che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possano stipulare accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati (comprese le piccole e medie imprese), al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori rilevanti per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese

[104]  D.L. 30-9-2005 n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (

[105]  Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.

[106]  A carico dei titolari di concessioni di stoccaggio il D.Lgs. 164 pone una serie di obblighi, tra i qualirientrano: la gestione in modo coordinato e integrato delle capacità di stoccaggio se si tratta di titolare di più concessioni; la fornitura di capacità di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta e il cui sistema abbia idonee capacità e purché i servizi richiesti siano realizzabili sia economicamente che tecnicamente, sulla base dei criteri di cui al DM 9 maggio 2001 e il DM 26 settembre 2001 (articolo 12).

[107]  Sulla complessa vicenda si rinvia a M. BARBERO, "Bocciatura definitiva per la “tassa sul tubo” della Regione Sicilia", in : http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Giurisprudenza/corte_di_giustizia/0001_barbero.pdf

[108]  Convertito con modificazioni dalla legge n. 368 del 2003.

[109]  Si ricorda che, a seguito di osservazioni sollevate dalla Commissione europea, la sperimentazione delle ZFU non è stata ancora avviata. Peraltro, l’operatività del Fondo non risultava possibile per l’anno 2007, in quanto l’appostazione di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell’economia, pari a 50 milioni, era prevista per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[110]  Tale tipologia di impresa è definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, secondo la quale la categoria delle piccole imprese prevede l’impiego di meno di 50 persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre la categoria della microimpresa prevede l’impiego di meno di 10 persone, con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiori ai 2 milioni di euro.

[111]  Si ricorda che i Sistemi locali di lavoro (SLL) rappresentano aggregazioni di comuni contigui, geograficamente e statisticamente comparabili, caratterizzati dal maggiore addensamento della popolazione per motivi di lavoro. Tali aggregazioni derivano da una ricerca dell’ISTAT condotta con altri istituti di ricerca e ricavati da appositi quesiti posti nel censimento generale del ’91.

[112]  La disposizione relativa al limite di reddito esente è stata introdotta dalla Commissione 5a del Senato.

[113]  Cfr. nota 3.

[114]  La disposizione relativa all’estensione delle agevolazioni anche ai titolari di reddito autonomo è stata introdotta dalla Commissione 5a al Senato.

[115]  Previsto dal Regolamento 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006. Tale norma è stata introdotta a seguito del Regolamento 994/98/CE, che conferisce facoltà alla Commissione europea di stabilire, mediante un regolamento, una soglia al di sotto della quale gli aiuti di stato non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, che reca i criteri per la compatibilità degli stessi con il mercato comune, e sono pertanto dispensati dalla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, che contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 87, paragrafo 1. Con il Regolamento 69/2001 la Commissione aveva fissato tale soglia a 100.000 euro su un periodo di tre anni. Il Regolamento 1998/2006 ha raddoppiato tale soglia portandola a 200.000 euro.

[116]  In particolare, si prevede che l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane venga definita sulla base di parametri socio-economici.

[117]  Modifica introdotta dalla Commissione 5a al Senato.

[118]  L'art. 88, par. 3, del Trattato CE prevede che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In attesa della decisione finale, non si può dare comunque esecuzione alle misure agevolative. Tale obbligo di notifica rappresenta il c.d. obbligo di standstill e determina la possibilità di ricorso al giudice nazionale da parte delle imprese concorrenti destinatarie dell’aiuto.

[119]  Tale legge, in materia di investimenti, contiene la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[120]  Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

[121]  Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[122]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[123]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[124]  Legge 15 luglio 2003, n. 189, recante Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

[125]  La Federazione Italiana Sport Disabili nasce nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia)

[126]  D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Le disposizioni del D.Lgs. 42/2005 sono successivamente confluite nel Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, artt. 75-84) per effetto del D.Lgs. 159/2006, che apportato modifiche e integrazioni al Codice stesso.

[127]  Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha assunto i compiti della preesistente Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche). Il CNIPA è la struttura organizzativa funzionale al perseguimento degli obiettivi di e-Government e di costruzione della Società dell’informazione.

[128]  La pluralità dei fornitori che caratterizza l'SPC rispetto alla RUPA determina una riduzione dei costi, in base a quanto previsto dall'art. 83, co. 1, del Codice, in quanto la norma garantisce la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni che aderiscono ai contratti quadro, delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Oltre alla riduzione dei costi, la presenza di una pluralità di fornitori mira a garantire una migliore e maggiore quantità di servizi.

[129]  CNIPA, Relazione annuale 2006. Rapporto sull’attività, pag. 61.

[130]  CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 65.

[131]  Camera dei deputati, Commissione bilancio, resoconto della seduta del 25 novembre 2004, allegato contenete la documentazione depositata dal Governo ai fini dell’esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione del SPC e della rete internazionale della pubblica amministrazione (atto n. 414).

[132]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[133]  CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 61. Vedi anche CNIPA, Piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2008-2010.

[134]  L’art. 92 del Codice ne fissa l’entrata in vigore al 1 gennaio 2006. Non risulta che il D.P.C.M. recante le regole tecniche e di sicurezza del SPC sia stato ancora emanato.

[135]  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[136]  D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 10 prevede che le disponibilità non impegnate e i maggiori o minori accertamenti di entrata costituiscono l'avanzo di esercizio; il Segretario generale dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva di cui all’art. 12. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le risorse del fondo sono destinate, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

[137]  L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[138]  D.P.C.M. 24 gennaio 2003, Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[139]  L. 28 novembre 2005 n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

[140]  Si ricorda che il citato comma 2 intende, per amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d. lgs. n.300/1999 (comprese le agenzie fiscali).

Per le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale si veda tuttavia il comma 13 del presente articolo .

[141]  Legge 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

[142]  Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[143]  D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

[144]  Audizione del Presidente della Corte dei Conti dinnanzi alle Commissioni bilancio del Senato e della Camera sul disegno di legge finanziaria 2008, 10 ottobre 2007.

[145]  "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

[146]  La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2005, in attuazione della norma limitativa di cui alla legge finanziaria 2005, ha fornito alcune precisazioni, indicando nell’allegato 1, in particolare, con riferimento a ciascun Ministero, il limite per le riassegnazioni alla spesa di somme versate in entrata, sulla base delle riassegnazioni effettuate nel 2004.

[147]  La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7/2006, in attuazione della norma sopravvenuta con la legge finanziaria 2006, ha indicato le categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) – salvo quanto previsto da specifiche disposizioni -, «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26).

[148]  "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

[149]  L’articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004 dispone per il triennio 2005 – 2007, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, che la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

[150]  Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

[151]  Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

Per tale provvedimento si veda più avanti nel testo.

[152]  La legge n, 537 del 1993, recante Interventi correttivi di finanza pubblica, all’art. 9 comma 7 prevede che i parametri di reddito siano stabiliti nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, approvato con decreto del Ministro, sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere.

[153]  Legge quadro in materia di lavori pubblici.

[154]  Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni

[155]  Norme di principio sulla disciplina militare.

[156]  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[157]  Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[158]  Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[159]  L'individuazione dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile è avvenuta con i decreti 19 luglio 2002 e 5 novembre 2002, mentre con il decreto 23 dicembre 2002 sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile.

[160]  Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, si rinvia all’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

[161]  Le società veicolo, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 351/2001, sono società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze.

[162]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[163]  In base a tale disposizione, inserita dalla L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini) la organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. 29/1993. Con specifico riferimento agli uffici di diretta collaborazione, la lettera a) del comma 4-bis dell’art. 17 dispone che il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato debba realizzarsi in modo da stabilire che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Più dettagliatamente, l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 ha precisato che regolamenti devono attenersi anche ad ulteriori princìpi e criteri direttivi:

-        attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

-        assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, anche ai fini della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

-        organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, secondo le disposizioni del D.Lgs. 286/1999, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

-        organizzazione del settore giuridico-legislativo che assicuri: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e l'elaborazione di testi normativi del Governo che consentano la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

-        attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

[164]  L’art. 13 del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317, nel ribadire che gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale, ha poi introdotto una specifica disciplina per il collocamento in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita dei dipendenti di enti territoriali o ad ordinamento autonomo, dei magistrati e avvocati dello Stato, nonché del personale di livello dirigenziale o apicale delle regioni e degli enti locali.

[165]  V. in particolare M. Argentati et al. Gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici in Giornale di diritto amministrativo n. 1/2007 pag. 93 e segg.

[166]  Da emanare con D.P.R. ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[167]  Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[168]  Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. La menzionata lett. c) ha stabilito – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell’articolo 9 della citata L. 1404/1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[169]  V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[170]  Come prevedeva il testo originario dell’art. 28 della legge finanziaria 2002, prima della riformulazione operata dall’art. 1, co. 482, della legge finanziaria 2007.

[171]  Emendamento Quartiani 134.3.

[172]  R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, recante Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

[173]  R.D. 1 ottobre 1931, n. 1312, recante Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

[174]  Il regio decreto disciplina anche i reali educandati femminili alle cui spese provvedeva in parte lo Stato.

[175]  Ora Ministro della pubblica istruzione.

[176]  L’organico del personale era indicato dallo statuto ed il reclutamento affidato al consiglio di amministrazione sulla base di un concorso. Al personale direttivo, docente ed amministrativo si applicano, in linea di massima (art. 29-31 del R.D. n. 2392/1929), le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli insegnanti statali.

[177]  Tali fondazioni hanno finalità di istruzione, educazione e cultura, sono dotate di personalità giuridica di diritto privato con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

[178]  L. 3 febbraio 2006, n. 27, recante Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.

[179]  D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[180]  Articolo 53, comma 2.

[181]  Attualmente, l’articolazione periferica del Ministero è costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione, fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi amministrativi.

[182]  Ai sensi dell’articolo 139, le scuole elementari annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni. In passato, la disciplina era contenuta nella L. 9 marzo 1967, n. 150, recante Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

[183]  Articolo 52, T.U. istruzione.

[184]  Misure di riorganizzazione della rete scolastica.

[185]  Articolo 204, comma 6, T.U. istruzione.

[186]  Il diritto di uso – disciplinato dall’art. 1021 c.c – è analogo all’usufrutto, ma ha un contenuto più ristretto: esso attribuisce al suo titolare (c.d. usuario) il potere di servirsi di un bene mobile o immobile e, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

[187]  Ai sensi degli artt. 1571 e ss. c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte (c.d. locatore) si obbliga a far godere all’altra (c.d. locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile, per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo (il canone di locazione).

[188]  La valutazione del costo d’uso è finalizzata all’iscrizione della relativa posta nel Fondo unico istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 205, della citata legge n. 296 del 2006.

[189]  Si rammenta che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce (articolo 64, comma 3) che l’Agenzia del territorio gestisca l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). L’Osservatorio ha il duplice obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi alle attività dell’Agenzia del territorio nel campo dei processi estimali. Ciò avviene, da un lato, mediante la gestione di una banca dati delle quotazioni immobiliari, che fornisce una rilevazione indipendente, sull’intero territorio nazionale, delle quotazioni dei valori immobiliari e delle locazioni, dall’altro, valorizzando a fini statistici e di conoscenza del mercato immobiliare le banche dati disponibili nell’amministrazione e, più in generale, assicurando la realizzazione di analisi e studi.

[190]  Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

[191]  Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”. Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.

[192]  Articolo 2, comma 69 della legge n. 350 del 2003)

[193]  Inoltre, l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, ha previsto, a decorrere dal 2006, un’ulteriore riduzione di 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale.

[194]  Legge n. 296 del 2006)

[195]  La misura deve intendersi riferita alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007, mentre le relative somme sono erogate ai soggetti beneficiari nell’esercizio 2008, come si evince del resto dall’imputazione temporale dei relativi oneri, per i quali è autorizzata una spesa riferita appunto all’anno 2008.

[196]  Nonostante il riferimento non univoco all’”anno finanziario 2008”, la disposizione dovrebbe intendersi riferita al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008 (come si desume dalla stima degli oneri che vengono coperti dal comma 6 con riferimento all’anno 2009, ciò in quanto, verosimilmente, si tiene conto dei tempi tecnici di erogazione delle somme – cfr. oltre). La nozione di “anno finanziario” ha del resto rilievo sul piano contabile, ma non risulta univoca dal punto di vista tributario. Dalla formulazione letterale del testo non risulterebbe chiaro se la disposizione debba applicarsi al periodo d’imposta 2007, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008, o al periodo d’imposta 2008, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2009. In proposito, si segnala che con riferimento ad una disposizione analogamente formulata della legge finanziaria 2006, la quale, introducendo proprio la disciplina del 5 per mille, conteneva il riferimento all’”anno finanziario 2006” (art. 1, comma 337, legge n. 266/2005) è stata necessaria una norma di interpretazione autentica, la quale ha specificato come la stessa dovesse intendersi applicabile al periodo d’imposta 2005 (art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273).

[197]  Come sopra ricordato, nonostante il riferimento non univoco del comma 3 all’”anno finanziario 2008”, le disposizioni in esame dovrebbero intendersi riferite al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008; le relative somme dovrebbero quindi essere erogate ai soggetti beneficiari nel corso del 2009.

[198]  In particolare, la formulazione originaria della norma faceva riferimento alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[199]  Il Senato ha inasprito la riduzione prevista dal testo originario, in base al quale il numero massimo di componenti era pari, rispettivamente, a 5 e a 7.

[200]  Va segnalato che la giurisprudenza più recente sembra ricostruire la natura giuridica delle società in mano pubblica privilegiando gli elementi sostanziali rispetto a quelli meramente formali. Così, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe ormai pacifico che una s.p.a. in mano pubblica è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Va peraltro evidenziato che la norma in oggetto non riguarda solo le società a totale partecipazione pubblica, in relazione alle quali la suddetta giurisprudenza è stata per lo più elaborata.

[201]  Si tratta delle convenzioni, stipulate dalla Consip, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi.

[202]  ll testo originario della “legge quadro” (1994), dopo aver previsto la conciliazione in via amministrativa delle controversie, prevedeva che (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo) la controversia fosse devoluta alla competenza del giudice ordinario e vietava che nei capitolati fosse previsto il deferimento della controversia ai collegi arbitrali. Tale disposizione era stata ampiamente criticata, in quanto inopportunamente troppo severa verso l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici, ed è stata ritenuta da molti anche illegittima, in quanto indirettamente veniva a creare una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e a ledere gli stessi principi di eguaglianza e di garanzia del buon andamento della PA. Ciò spiega la riforma del 1995, che in realtà rappresentava una sorta di ritorno alla tradizione, in quanto sin dal 1865 (e quindi dalla prima normativa nazionale sui lavori pubblici) l’arbitrato aveva rappresentato il sistema preferenziale di soluzione delle controversie nel settore.

[203]  La più radicale fa riferimento addirittura alla natura della fonte idonea a disciplinare tale delicata materia, che – secondo tale opinione – sarebbe interamente coperta dalla riserva di legge di cui agli artt. 101 e 102 della Cost.

[204]  “visto con sfavore, quale possibile teatro o veicolo – come è stato detto in dottrina – di accordi in danno dell’interesse pubblico”.

[205]  Si ricorda che sulle disposizioni del c.p.c. in materia di arbitrato è intervenuta la riforma operata con l’articolo 21 del decreto legislativo n. 40 del 2006, che ha comunque confermato il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri.

[206]  Tale disposizione prevede che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio e che resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

[207]  Su tale disposizione è successivamente intervenuto il comma 70 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), che ha previsto il versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia pari all’1 per 1.000, piuttosto che all’1 per 10.000. Il successivo comma 71 ha quindi previsto il versamento direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici degli importi dovuti alla Camera arbitrale

[208]  Con riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici economici, la previsione secondo la quale la partecipazione debba essere maggioritaria è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento presso l’altro ramo del Parlamento.

[209]  L’Autorità aggiunge che “non è condivisibile l’idea che far confluire tutta la materia nell’arbitrato amministrato finisca per costituire una lesione della libertà negoziale, dal momento che le pubbliche amministrazioni, pur utilizzando forme privatistiche, restano pur sempre assoggettabili a regole di tipo pubblicistico che non sono imposte ai privati. E ciò sia perché si impegnano risorse pubbliche sia perché si movimenta una domanda aggregata preminente che richiede una regolazione di questo particolare mercato, ove occorre garantire a tutti gli operatori la parità d’accesso”.

[210]  L’Autorità ritiene inoltre necessario anche intervenire su una migliore razionalizzazione dei presupposti che consentono di abbassare il contenzioso e in particolare sui momenti iniziali della procedura che riguardano sia la progettazione che i bandi. Su tali profili, essa preannuncia un attento monitoraggio anche al fine di sviluppare proposte adeguate di eventuali soluzioni legislative.

[211]  In particolare,con l’art. 1-ter del D.L. n. 314/2004 è stata eliminata la previsione che imponeva agli enti beneficiari di presentare i progetti preliminari ai fini dell’ammissione ai benefici.

[212]  La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

[213]  L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it

[214]  La disposizione di cui al comma 4 tendeva a individuare le disponibilità da includere nel fondo, stante l’assenza di specificazioni al riguardo nel testo dell’articolo; le norme di cui al comma 5 hanno consentito al Parlamento di pronunciarsi in ordine all’impiego delle risorse disponibili.

[215]  Non sono confluite nei suddetti Fondi:

-        le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale;

-        le risorse relative a contributi in conto interessi;

-        gli stanziamenti determinati in Tabella C;

-        le somme classificate come spese obbligatorie.

      Si ricorda peraltro che l’elenco 3 allegato alla legge finanziaria 2006 ha contestualmente operato una riduzione della dotazione finanziaria per gli anni 2006-2008 di ciascuna unità previsionale di base, relativa a trasferimenti correnti ad imprese, destinate a confluire nei fondi unici, rispetto alla dotazione a legislazione vigente per l’anno 2006.

      Tale riduzione è stata pari al 29,5% degli stanziamenti di tutte le U.P.B. interessate (fatta eccezione per il Ministero dell’istruzione per l’anno 2006).

[216]  Regio decreto n. 2440 del 1923, art. 36, terzo comma.

[217]  Si ricorda che Gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

[218]  R.D. n. 2440 del 1936, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". Si ricorda che il terzo comma dell’articolo 36 del regio decreto n. 2440 ha subito numerose novelle, e da ultimo e stato modificato dall’articolo 12 delle legge n. 144 del 17 maggio 1999.

[219]  Audizione dinnanzi alle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera dei deputati , 10 ottobre 2007.

[220]  Secondo il disegno di legge di bilancio 2008, il Fondo per la rassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale è iscritto, al Ministero dell’economia, alla Missione 25 “Fondi da ripartire” Programma 25.1 “Fondi da assegnare” u. p. b. 25.1.6, cap. 7496.

[221]  D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

[222]  Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, disciplina, all’articolo 275 le modalità di accertamento delle somme da iscriversi come residui nel conto consuntivo. Come già detto (cfr.nota 1), gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

Il secondo comma del citato articolo 275 prevede che tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a)       le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b)       le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c)       le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d)       le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e)       le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

e)f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma del citato r.d. n. 2440/1923, cioè quelle somme iscritte quali residui, anche se non sono state impegnate.

[223]  Legge n. 468/1978, art. 20, terzo comma.

[224]  L. 5 agosto del 1978, n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.

[225]  D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 ”. Cfr., inoltre, la nota 1 della scheda relativa all’art. 34 del disegno di legge in esame.

[226]  l controllo preventivo di ragioneria è disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del D. P. R n. 367 del 1994.Gli uffici centrali del bilancio ricevono altresì dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze di contabilità economica, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione da parte del Ministero dell’economia. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione (art. 9, comma 2).

[227]  Cfr. schema di regolamento n. 179 “Organizzazione del Ministero dell’economia e finanze”.

[228]  Cfr. art. 3, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 173 del 2003. Su di esso, in data 30 ottobre, la Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole con rilievi.

[229]  Tale disposizione ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio con esclusione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. L’individuazione dei fondi di rotazione che possono esser mantenuti fuori bilancio è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal 1° luglio 2004, le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, attraverso il versamento all’entrata delle relative disponibilità che saranno assegnate alle pertinenti unità previsioni di base;

[230]  Erano espressamente esclusi dai limiti ai tiraggi le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il CNEL, il Consiglio di Stato, Corte dei conti, TAR ecc., i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria e gli interventi di emergenza, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2004.

[231]  Tale Comitato è stato successivamente soppresso dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[232]  Pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2003 – S.O. n. 144.

[233]  Cfr. articolo 8, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come successivamente confermato dall’art. 47, co. 4 della legge n. 449/1997, dall’art. 66, comma 2 della legge n. 388/2000, dall’art. 32 della legge n. 289/2002 e dall’art. 1, co. 19, della legge n. 311/2004.

[234]  Subemendamento 0.144.33.1 del Governo ed emendamento Incostante 144.33; subemendamento Villetti 0.144.101.2 ed emendamento 144.101 del relatore.

[235]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[236]  Va ricordato in proposito che il co. 2 dell’art. 151 del disegno di legge in esame prevede in via generale che tutte le sue disposizioni costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; non appare peraltro evidente se e quale incidenza abbia tale principio sulla disposizione in esame. Vedi anche al riguardo quanto detto infra, con riferimento al comma 11.

[237]  Il termine “altre” sembra attribuire anche alla Banca d’Italia la qualifica di autorità amministrativa indipendente, definendo una questione sin qui dibattuta in dottrina.

[238]  In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che (sent. 124/1991, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge in maniera cogente, pertanto ad una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame): “[…] l’autonomia collettiva non è immune da limiti legali. II legislatore può stabilire […] vincoli di compatibilità con obiettivi generali di politica economica, individuati nel quadro dei programmi e controlli previsti dall’art. 41, terzo comma, Cost. […] Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata del provvedimento debba necessariamente essere predeterminata con l’indicazione di una precisa scadenza. Cessata l’emergenza che lo legittimava, la conservazione del provvedimento si pone in contrasto non solo con l’art. 39 Cost. […] ma anche con l’art. 36 Cost., del quale la contrattazione collettiva, secondo una interpretazione costituzionale consolidata, è lo strumento di attuazione”.

[239]  Il parametro della “retribuzione” è utilizzato da varie disposizioni, ultima tra le quali il citato art. 1, comma 593, della legge finanziaria 2006; in sede applicativa, l’importo è stato determinato in circa 274.000 euro lordi.

[240]  Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[241]  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[242]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[243]  La disposizione, essendo inserita nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, si applica a “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001).

[244]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[245]  Il regolamento è disciplinato dall’art. 89 del T.U.E.L., che prevede i principi ispiratori per la sua redazione e ne disciplinai i contenuti essenziali.

[246]  Il testo iniziale dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 prevedeva che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

[247]  Art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000.

[248]  Art. 130 Cost., abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[249]  Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza 25 marzo – 8 agosto 2003, n. 4598

[250]  L. 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. L’art. 148 del T.U.E.L. per quel che concerne il controllo esterno sulla gestione degli enti locali contiene esclusivamente un rinvio alle norme della L. 20/1994.

[251]  Art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, Disposizioni in materia di finanza locale, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

[252]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[253]  Si vedano i commi 7-9 dell’art. 7.

[254]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006.

[255]  Si trattava, in particolare, dell’art. 1, co. 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha inserito nel T.U.E.L. l’art. 198-bis.

[256]  D.Lgs. 30 luglio1999 n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[257]  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[258]  D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[259]  Art. 83, R.D. 2440/1923 e art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[260]  In tal senso C.Cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 24.

[261]  Corte di Cassazione, ordinanza a SS.UU., n. 19667 del 22 dicembre 2003.

[262]  Corte di Cassazione, sentenza a SS.UU., n. 3899 del 26 febbraio 2004.

[263]  Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, come modificato dall’art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[264]  Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

[265]  In tal senso si veda, ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. n. 5668 del 25 giugno 1997.

[266]  Per un elenco di tali soggetti si veda, in particolare, l’art. 74 del R.D. 2440/1923 e l’art. 178 del regolamento d’esecuzione di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Per gli enti locali si veda l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[267]  In tal senso si sono pronunciate anche altre sentenze della Corte dei Conti: si vedano, in particolare, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria n.553/EL/2002 del 10 dicembre 2002 e Sezione Giurisdizionale Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 423/EL/2002 del 28 ottobre 2003.

[268]  Disposizioni riferite genericamente a forme di assicurazione per i Consiglieri regionali contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato sono previste inoltre nelle regioni Piemonte (art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57, come modificato da ultimo con l’art. 1 L.R. 17 giugno 1997, n. 35) e Veneto (art. 6-bis della L. R. 10 marzo 1973, n. 9, inserito dall’art. 81 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6). La legge regionale per il Veneto prevede in particolare che l’onere derivante dall’assicurazione sia posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.

[269]  L.R. 26 luglio 1997, n. 24, Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

[270]  L.R. 5 novembre 1998, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. “Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri regionali”. Copertura assicurativa rischi derivanti dall’espletamento compiti istituzionali. La legge ha al riguardo introdotto l’art. 9-bis nella L.R. 19/1995.

[271]  Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000, successivamente modificato dalla Deliberazione n. 2/DEL/2003.

[272]  La più recente relazione, riferita agli anni 2005-2006 (Doc. CI, n. 2), è stata trasmessa alla Presidenza il 2 luglio 2007.

[273]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[274]  Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[275]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[276]  Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[277]  Il C.d.P. della Corte dei Conti, istituito con l’articolo 10 della L. 117/1988 e modificato, per quanto riguarda la composizione, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006, ha competenza per i provvedimenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte (principalmente, ma non solo, per i provvedimenti di natura disciplinare).

[278]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[279]  La figura dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs. 267/2000; l’art. 98 prevede l’albo nazionale, al quale si accede per concorso, articolato per sezioni regionali (art. 98) e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, cui è affidata la cura di un interesse pubblico, qual è la corretta gestione della categoria dei segretari comunali e provinciali (art. 102).

[280]  Art. 41 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[281]  Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000, successivamente modificato dalla Deliberazione n. 2/DEL/2003 e dalla Deliberazione n. 1/DEL/2004.

[282]  Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e de­gli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazione n. 22/01/DEL).

[283]  Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2001).

[284]  In proposito v. G. Carbone Corte dei Conti in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento IV, Milano, 2000 p. 499.

[285]  V. in particolare l’art. 4 della L. 20/1994 e l’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999.

[286]  Ai sensi del secondo comma dell’art. 100 della Costituzione, “la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”. Il successivo terzo comma rimette alla legge il compito di assicurare l'indipendenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato e dei loro componenti nei confronti del Governo.

[287]  A seguito della riforma della Presidenza del Consiglio e della conseguente soppressione del relativo stato di previsione, il capitolo risulta ora iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (si tratta, in particolare, del cap. 2160, iscritto nell’ambito dell’u.p.b. 21.2.3 del programma relativo agli Organi a rilevanza costituzionale).

[288]  Art. 10 della L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Modifiche, per quanto riguarda la composizione del Consiglio sono state apportate, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006.

[289]    A.C. 1746, art. 64.

[290]  L. 23 dicembre 1998 n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[291]    L’adeguamento relativo all’anno 2007 è stato disposto con d.p.c.m. del 27 aprile 2007 che ha previsto un incremento dei trattamenti rispetto a quelli in godimento alla data del 1° gennaio 2006 in misura pari a 4,28 per cento.

[292]    Nelle premesse al decreto si rileva che, in mancanza di una elaborazione specifica dell’ISTAT riferita al criterio di calcolo individuato dal comma 4 dell’art. 24 della L. 448/1998, si è individuato un possibile parametro di riferimento per l’aggiornamento dei trattamenti nel dato di contabilità nazionale relativo all’incremento nel periodo di riferimento della retribuzione pro capite lorda nella Pubblica Amministrazione (pari al 13,30 per cento), precisandosi tuttavia che tale dato non può essere tenuto presente in toto e giustifica quindi l’attribuzione, salvo conguaglio, di un aumento identico a quello stabilito nel precedente d.p.c.m.

[293]  Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[294]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[295]  Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[296]  In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[297]  Recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

[298]  L. n. 59/1997, cd. “Bassanini”, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[299]  Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

[300]  Istituita dall’art. 1, comma 479 della legge finanziaria per il 2007(legge n.296/06), è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[301]  Si tratta delle priorità indicate con apposita delibera della commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, norma che non risulta allo stato aver trovato ancora applicazione.

[302]  Di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/97, ai sensi del quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

[303]  Si ricorda che tra le materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva ai sensi della citata lettera r) figurano anche quelle inerenti pesi, misure e determinazione del tempo, nonché le opere dell'ingegno.

[304]  Recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.”

[305]  Di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

[306]  Mediante una novella all'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[307]  Recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[308]  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

[309]  Si ricorda che il citato art. 110, comma 6, prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

[310]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[311]  D.L. 4 luglio 2006 n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[312]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[313]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[314]  Delibera del CIPE 6 agosto 1999, Costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 134/99).

[315]  L. 17 maggio1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[316]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[317]  Si tratta delle misure previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[318]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[319]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[320]  La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[321]  “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

[322]  L’articolo stabilisce altresì che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

[323]  In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311/2004 prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-     amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-     agenzie;

-     enti pubblici non economici;

-     enti di ricerca;

-     enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico .

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni ed espressamente autorizzate.

[324]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[325]  L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[326]  Successivamente il D.P.R. n. 487 del 1994, Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

[327]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[328]  Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[329]  Si ricorda che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria del 2007 è prevista dall’articolo 84, comma 3 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[330]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[331]  Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[332]  La disciplina in questione riguarda tutte le pubbliche amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

[333]  L’inciso “nei limiti del presente comma” sembrerebbe riferito ai limiti di spesa (20% del Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,) nell’ambito dei quali si può procedere alla stabilizzazione.

[334]  Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[335]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[336]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[337]  Si ricorda che invece, ai sensi del comma 523, le suddette pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

[338]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[339]  Da ultimo, in attuazione delle disposizioni in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, recante Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie,

[340]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[341]  I commi 1072 e 1074 della legge finanziaria 2007prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi destinati all’emergenza aviaria dall’articolo 1-bis, commi 8, 13 e 14, del decreto-legge n. 2 del 2006. A tal fine (comma 1072) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per le crisi di mercato, nel quale confluiscono le suddette risorse, le cui modalità di funzionamento (comma 1074) verranno definite, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[342]  L. 5-aprile 1985, n. 124, “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”.

[343]  Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.

[344]  La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[345]  In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[346]  Pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 48.

[347]  Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.

[348]  Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.

[349]  In seguito all’approvazione dell’emendamento 146.263 del Governo.

[350]  Per quanto riguarda la disciplina relativa alle assunzioni e al contenimento delle spese per il personale per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 557 della legge finanziaria 2007, cfr. infra, la scheda relativa al comma 30 dell’articolo in esame.

[351]  Ai sensi del comma 519 il personale precario, per beneficiare della stabilizzazione, deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[352]  La nota illustrativa dell’emendamento 146.263 del Governo pone in evidenza che la medesima è necessaria per permettere la stabilizzazione del personale in questione presso le regioni e le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA) presso cui presta servizio. Difatti tale personale è stato assunto a tempo determinato, previe apposite procedure selettive, dal Ministero dell’ambiente per supportare l’attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, ma presta effettivamente servizio presso le regioni e le ARPA, dove ha acquisito una specifica competenza e professionalità. Tuttavia, poiché il Ministero dell’ambiente presenta una disponibilità di organico molto ridotta, non può procedere alla stabilizzazione di tale personale, per cui con la norma in questione si rende possibile la stabilizzazione del medesimo personale presso le regioni e le ARPA da cui (pur non essendo stati assunti) vengono utilizzati, nei limiti delle disponibilità di organico di tali enti.

[353]  “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[354]  Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[355]  Con sentenza n. 4/2004, la Corte costituzionale ha stabilito che la norma di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448 del 2001 è costituzionalmente legittima, quale norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate.

[356]  Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, per il triennio 2007-2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono:

-     i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-     le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi.

[357]  “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

[358]  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[359]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[360]  Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[361]  L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

[362]  D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[363]  Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. 469/1997, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.

[364]  D.L. 12 maggio-1995, n. 163, recante Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[365]  Si consideri altresì che l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.

[366]  “Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[367]  “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[368]  “Codice dell'amministrazione digitale”.

[369]  In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

[370]  Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[371]  La fascia A comprende i segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia, nonché di Provincia;

      la fascia B gli idonei alla titolarità di sedi di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione compresa tra 3.000 e 65.000 abitanti;

      la fascia C gli idonei alla titolarità di sedi di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione fino a 3.000 abitanti.

[372]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[373]  Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[374]  D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[375]  I diritti di segreteria sono entrate correlate all’esercizio, da parte dell’ente locale, di pubbliche funzioni, dovuti per la prestazione di servizi organizzati nell’interesse generale e forniti su richiesta dei cittadini (artt. 40-42 della legge 604/1962). Dal 1 gennaio 1998 il 10% dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 604/1962 (esclusi quelli sugli atti urbanistico edilizi) riscossi dai comuni, province, comunità montane e consorzi è versato all’Agenzia per i segretari comunali.

[376]  Emendamento 149.01 della I Commissione approvato nella seduta del 7 dicembre 2007.

[377]  D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 89.

[378]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168.

[379]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[380]  D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[381]  D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[382]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 3.

[383]  D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[384]  D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 89.

[385]  D.L.. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

[386]  Convertito, c.m., dalla legge n. 248 del 2006.

[387]  Convertito, c.m., dalla legge n. 233 del 2006.

[388]  Convertito, c.m., dalla legge n. 15 del 2007.

[389]  Convertito, c.m., dalla legge n. 286 del 2006.

[390]  Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo prevedeva, rispetto al BLV, un incremento di 460 milioni per il 2008, di 280 milioni per il 2009 e di 30 milioni per il 2010 a fronte di riduzioni di 770 milioni per il 2011 ed anni seguenti. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che modificava le autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate riducendo di 1 miliardo gli stanziamenti per il 2008 e di 2.667,4 quelli per il 2010, a fronte di incrementi di 600 milioni per il 2009 e di 3.067,4 milioni per il 2011 ed anni successivi.

[391]  Decreto legge n. 194 del 2002, recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

[392]  A questo proposito si ricorda che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1225) ha introdotto ulteriori indennizzi in materia di equa riparazione – per riconosciuta violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo1, comma 1) – già posti a carico della Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 12 del 2006, i quali sono stati trasferiti dal 2007, per quanto attiene ai pagamenti, alla competenza del Ministero dell’economia e finanze. La richiamata normativa non ha peraltro previsto finanziamenti aggiuntivi in favore del suddetto Ministero.

[393]  Legge n. 848/1957 “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”.

[394]  L. 8 febbraio 1973, n. 17, Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

[395]  Il risparmio pubblico indica il saldo corrispondente alla differenza tra il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli (entrate tributarie e entrate extratributarie, che costituiscono il complesso delle entrate correnti) e il totale delle spese correnti.