Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici pensionistici per i militari in missione di pace all'estero - A.C. 545
Riferimenti:
AC n. 545/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 59
Data: 20/10/2006
Descrittori:
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PERSONALE MILITARE
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Benefici pensionistici per i militari in missione di pace all’estero

A.C. 545

 

 

 

 

 

 

 

N. 59

 

 

20 ottobre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0052


INDICE

Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

Progetto di legge

§      A.C. 545, (on. Migliori), Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all’estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missione di pace  21

Normativa nazionale

§      L. 15 dicembre 1971, n. 1222 Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. (art. 20)31

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (art. 23)32

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)33


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 545

Titolo

Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all'estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace.

Iniziativa

On. Migliori

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§      presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2006

§      annuncio

18 maggio 2006

§      assegnazione

18 luglio 2006

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª affari costituzionali

 

3ª Affari esteri

 

4ª Difesa

 

5ª Bilancio

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge C.545 Migliori, comespecificato dall’articolo 1, è volta a introdurre benefici pensionistici relativi al servizio prestato dal personale militare italiano impiegato all’estero, per conto dell’ONU, della NATO, della UE o di analoghe organizzazioni sopranazionali, in zone di intervento per fini umanitari o in missioni di pace.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 6, al personale in precedenza richiamato viene riconosciuto, ai fini pensionistici, la facoltà di beneficiare, previo riscatto (secondo modalità stabilite dall’INPDAP), di un aumento figurativo del servizio espletato in zone d’intervento pari al 75 per cento del servizio effettivamente trascorso in servizio.

L’articolo 3 precisa che, ai fini della concessione del beneficio, il periodo di servizio in zone d’intervento deve essere pari almeno a quindici giorni.

L’articolo 4 affida ad un decreto ministeriale il compito di qualificare le zone di intervento ai fini del provvedimento in esame.

L’articolo 5, dopo aver precisato che il provvedimento ha valenza retroattiva e che i benefici concessi dallo stesso provvedimento non possono essere cumulati con altri analoghi benefici pensionistici per gli stessi servizi prestati, prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione.

Infine, l’articolo 6 dispone che le modalità e i tempi per i versamenti relativi ai periodi di servizio riscattati siano stabiliti direttamente dall’INPDAP con propria deliberazione.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché la concessione di specifici benefici pensionistici deroga alla vigente disciplina sulle pensioni regolata da fonti normative di rango primario. L’intervento inoltre si rende necessario ai sensi dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici al personale su richiamato, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento, essendo volto a introdurre una disciplina pensionistica più favorevole per i militari impiegati in zone d’intervento, appare in linea con l’articolo 38 Cost., secondo cui i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, tra l’altro, nel caso di invalidità e vecchiaia.

Inoltre, poiché i benefici pensionistici costituiscono anche un riconoscimento della delicatezza e dell’importanza del servizio prestato dai militari all’estero a fini umanitari o nell’ambito delle missioni di pace, il provvedimento appare coerente con l’articolo 11 Cost., secondo cui l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni (quindi anche partecipando alle relative iniziative e missioni).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 prevede che l’attribuzione della qualifica di zona d’intervento per le finalità del provvedimento è stabilità con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso provvedimento.

L’articolo 5, comma 3, prevede l’emanazione di un regolamento ministeriale di attuazione, volto a stabilire, tra l’altro, le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio pensionistico può avvalersene per i servizi pregressi.

Infine l’articolo 6 prevede che le modalità e i termini per effettuare i versamenti relativi al riscatto dell’aumento del servizio effettivamente prestato in zone d’intervento sono stabiliti con apposita deliberazione dell’INPDAP:

Coordinamento con la normativa vigente

Si ricorda che la normativa vigente – in particolare il D.P.R. 1092 del 1973, recante Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - già prevede la concessione di benefici pensionistici di natura similare a quelli previsti dal provvedimento in esame, sotto forma di riconoscimento ai fini pensionistici di una maggiorazione dei periodi prestati in particolari servizi. Tuttavia, mentre il citato D.P.R. 1092, agli articoli dal 18 a 27, prevede una serie di casi in cui il periodo lavorativo trascorso dai dipendenti dello Stato prestando particolari tipologie di servizi viene aumentato figurativamente (a titolo gratuito) ai fini pensionistici in una certa misura, permettendo il raggiungimento anticipato della anzianità contributiva per accedere alla pensione e/o un trattamento pensionistico più elevato, invece il provvedimento in esame (senza peraltro novellare il D.P.R. 1092) sembra disporre per il personale militare impiegato all’estero per finalità umanitarie o in missione di pace la mera facoltà di riscattare a titolo oneroso (articolo 6) un periodo aggiuntivo di servizio pari al 75 per cento di quello effettivamente prestato in tali operazioni. In sostanza, l’analogo beneficio del riconoscimento ai fini pensionistici di una maggiorazione dei periodi prestati in particolari servizi, nelle fattispecie di cui agli articoli da 18 a 27 del D.P.R. 1092 del 1973 è concesso in maniera automatica a titolo gratuito, mentre nel caso del provvedimento in esame è concesso previo riscatto facoltativo e quindi a titolo oneroso per il soggetto interessato.

Si consideri inoltre che anche il D.P.R. 1092, agli articoli da 13 a 17, fa riferimento al meccanismo del riscatto oneroso, però in relazione al riconoscimento, previa richiesta facoltativa del dipendente, di servizi o periodi anteriori all’assunzione.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, prevedendo per il personale militare impiegato all’estero per finalità umanitaria o in missione di pace la facoltà di beneficiare, previo riscatto, di un aumento figurativo del servizio effettivamente espletato, determinerebbe per tali soggetti l’introduzione di una disciplina pensionistica più favorevole in termini di anticipato raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per accedere alla pensione e/o di un trattamento pensionistico più elevato, seppur previa richiesta facoltativa e a titolo oneroso.

Conseguentemente, per quanto riguarda il bilancio dell’INPDAP, da una parte ci sarebbero maggiori entrate dovute ai versamenti per riscatto, dall’altra si determinerebbe, soprattutto nel medio lungo periodo, un aumento della spesa per le pensioni erogate dovuta al riconoscimento di un periodo di servizio utile ai fini pensionistici maggiorato rispetto a quello di servizio effettivo.

Formulazione del testo

All’articolo 1, non appare infine chiaro il significato del comma 2 in merito a personale militare isolato.

All’articolo 2 andrebbe chiarita la natura del beneficio pensionistico riconosciuto al personale militare, coordinando lo stesso articolo con il successivo articolo 6. Difatti, mentre la formulazione letterale dell’articolo 2 potrebbe inizialmente far pensare al riconoscimento, ope legis e a titolo gratuito, di un aumento figurativo del periodo di servizio prestato all’estero in zone d’intervento (in analogia con quanto previsto in altri casi dal citato D.P.R. 1092 del 1973), invece dal successivo articolo 6, oltre che da alcuni passaggi della relazione illustrativa, sembra desumersi che il provvedimento intende introdurre la mera facoltà di riscattare a titolo oneroso un periodo aggiuntivo di servizio rispetto a quello effettivamente prestato in tali operazioni.

All’articolo 4 sarebbe in primo luogo opportuno precisare se il decreto emanando abbia natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 400 del 1988. Inoltre, poiché il decreto da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore può naturalmente riferirsi esclusivamente alle situazioni di crisi già in essere, sarebbe opportuno prevedere che analoghi decreti debbano essere emanati volta per volta per qualificare come zone d’intervento aree di crisi che dovessero verificarsi in futuro.

All’articolo 5, comma 1, andrebbe chiarito se la valenza retroattiva del provvedimento riguardi anche il personale in quiescenza.

Infine si consideri che l’articolo 6, mentre prevede che le modalità e i tempi per i versamenti relativi ai periodi di servizio riscattati siano stabiliti direttamente dall’INPDAP, nulla dispone in ordine alla questione preliminare di natura sostanziale relativa al quantum dovuto a titolo di contributo per il riscatto. Pertanto, per evitare dubbi interpretativi e difficoltà applicative, sarebbe necessario colmare tale lacuna normativa con un’apposita disposizione da introdurre nel provvedimento, eventualmente rinviando ad un regolamento di attuazione per gli aspetti di dettaglio.

Si osserva infine il provvedimento non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria. Al riguardo sarebbe opportuno valutare se le maggiori entrate contributive relative ai versamenti per riscatto siano sufficienti, soprattutto nel medio lungo periodo, a compensare l’aumento della spesa per pensioni dovuta al riconoscimento di un periodo di servizio utile ai fini pensionistici maggiorato rispetto a quello di servizio effettivo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura


Il provvedimentoin esameintroduce benefici pensionistici al servizio prestato dal personale militare italiano impiegato all’estero in zone di intervento per fini umanitari e missioni di pace.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nel riconoscere l’importanza della partecipazione delle forze armate italiane in varie parti del mondo per missioni umanitarie e di pace, evidenzia l’opportunità di adottare una disciplina che riconosca i benefici per i militari impiegati per fini umanitari e missioni di pace nella maniera più ampia ed equa possibile, non limitandosi a considerare le missioni sotto l’egida dell’ONU bensì estendendo tali benefici alle missioni all’estero per conto di altri organismi sopranazionali che presentano una valenza non meno meritoria.

 

L’articolo 1, pertanto, definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che i benefici pensionistici definiti dal successivo articolo 2 (cfr. infra) spettano al personale militare italiano delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Croce rossa italiana, che opera all’estero in zone d’intervento “per conto dell’ONU, della NATO, dell’UE o di altre analoghe organizzazioni sopranazionali per attività di interposizione, per il mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di osservatori, o per cooperazione e assistenza in area di crisi” (comma 1).

 

La evidenzia quindi che la pdl intende riconoscere i benefici ad una platea più ampia di personale militare impiegato all’estero in missioni di pace o a fini umanitari rispetto alle disposizioni vigenti, non limitandosi a considerare le missioni ONU.

 

Si consideri, a tal riguardo, che la L. 11 dicembre 1962, n. 1746[1], dispone che al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti[2]. Tali benefici, anche quando agiscono sul piano pensionistico, presentano caratteristiche non assimilabili ai particolari benefici previsti dalla pdl in esame, che introduce la possibilità di vedersi riconosciuto un periodo di servizio utile ai fini pensionistici maggiorato rispetto a quello di servizio effettivo (cfr. infra).

 

Si ricorda che nel tempo sono intervenute numerose disposizioni relative alla concessione di benefici di varia natura al personale ex combattente.

Tra queste si ricorda il R.D.L. 48 del 1926, recante Norme a favore del personale ex combattente appartenente alle amministrazioni dello Stato e il R.D.L. 27 del 1927 recante Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48. Si consideri tuttavia che la maggior delle disposizioni contenute in tali provvedimenti sono ormai da considerare superate e quindi non più attuali non solo sul piano normativo ma anche sul piano storico.

Invece tra le disposizioni ancora attuali e vigenti di una certa rilevanza si segnala l’articolo 2 della L. 336 del 1970 recante Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Tale articolo prevede un beneficio di natura pensionistica, seppur con caratteristiche differenti rispetto a quello della pdl in esame. In particolare si concede agli ex combattenti, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre scatti stipendiali o, se più favorevole, un aumento periodico dello stipendio per il tempo di servizio militare in stato di guerra, trascorso in prigionia o in altre situazioni specificamente definite (comma 1). Inoltre tali dipendenti hanno la facoltà di richiedere in alternativa agli aumenti periodici di stipendio l’attribuzione della qualifica superiore se più favorevole (comma 2)[3].

Si ricorda inoltre il D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, recante Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. I benefici attribuiti da tale decreto legislativo, successivamente estesi ad ulteriori categorie di soggetti da numerosi provvedimenti, presentano però natura prettamente assistenziale, concretizzandosi soprattutto nell’erogazione di indennità e facilitazioni per le varie categorie richiamate sulla base dei danni fisici e morali riportati appunto in diverse zone di combattimento.

 

Il comma 2 attribuisce il medesimo beneficio al personale militare isolato impiegato per le stesse finalità.

 

Il personale attualmente impegnato nelle missioni militari internazionali è pari a 10.329 unità, così ripartite:

Esercito

5.708

Marina

2.908

Carabinieri

994

Aeronautica

595

Polizia di Stato

79

Guardia di Finanza

45

L’articolo in esame non fa riferimento, al fine del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 2, al personale militare appartenente all’Arma dei Carabinieri ed il personale appartenente alla Polizia di Stato che pure hanno partecipato e partecipano a missioni militari internazionali. I carabinieri sono stati e sono impegnati in missioni ONU, NATO e dell’Unione europea, mentre la Polizia di Stato ha contribuito e contribuisce a missioni ONU e dell’Unione europea.

L’articolo in commento appare escludere dal beneficio anche i soggetti partecipanti a missioni militari che non si svolgono sotto l’egida di organizzazioni internazionali e che rappresentano attualmente circa 2.400 unità di personale.

Non appare infine chiaro il significato del comma 2 in merito a personale militare isolato.

Elenco missioni in corso

 

Operazioni condotte da organizzazioni internazionali (7.941 unità)

Missione

Unità al 22/9/06

Altea

Missione di pace dell'UE in Bosnia

858

EU BAM Moldova e Ucraina

Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale sul settore transdnestriano

6

EU BAM Rafah

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

17

EUFOR RD Congo

Missione dell'Unione europea a sostegno della missione MONUC dell’ONU

65

EUMM

Missione dell'Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia

7

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina

22

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

1

EUPOL Kinshasa

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo

4

Missione di sostegno ad AMIS II

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

4

MINURSO

Missione ONU per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale)

5

UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

2.549

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo

29

UNMOGIP

Missione ONU per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan

7

UNTSO

Assistenza ONU del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell'armistizio in Palestina

8

Active Endeavour

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom

70

ISAF

Missione NATO di assistenza all'Autorità afghana ad interim

1.938

KFOR

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

2.065

MSU

Missione NATO e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nei Balcani

240

NATO Headquarters Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia

25

NATO HQ Skopje

NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

3

NATO HQ Tirana

NATO Headquarters Tirana

6

NTM-I

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

8

 

Operazioni non condotte da organizzazioni internazionali (2.388 unità)

Missione

Unità al 22/9/06

Albania 2

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale

62

Antica Babilonia

Missione per garantire la sicurezza degli interventi umanitari in Iraq

1.677

Bilaterale Interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

92

DIE

Delegazione italiana di esperti  che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

32

Enduring Freedom

Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan

380

MFO

Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele

78

MIATM

Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta

49

TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

18

 

Tra le missioni terminate non condotte da organizzazioni internazionali, sono da ricordare: le missioni in Libano (1982-1984 con più di 5.000 unità), le missioni in Iraq (guerra del Golfo – 1991: più di 1.000 unità), le missioni di assistenza al popolo curdo (1991-1993: più di 1.000 unità), le missioni in Somalia (1992 e 1995: più di 6.000) e le missioni di assistenza umanitaria in Albania negli anni Novanta (più di 4.500 unità).

Anche se tra queste missioni rientrano operazioni svolte in attuazione di risoluzioni ONU, esse non si possono considerare sotto l’egida di organizzazioni internazionali. Data la retroattività del provvedimento, si verificherebbe pertanto una difformità di trattamento tra il suddetto personale e quello che ha partecipato a missioni ONU, NATO, UE, UEO e OSCE.

 

 

L’articolo 2 definisce il beneficio pensionistico attribuito. In particolare, al personale in precedenza richiamato viene riconosciuto, ai fini pensionistici, un “aumento virtuale del servizio prestato in zone d’intervento pari al 75 per cento del periodo effettivamente trascorso in servizio”.

 

La formulazione letterale dell’articolo 2 potrebbe inizialmente far pensare al riconoscimento, ope legis e a titolo gratuito, di un aumento figurativo del periodo di servizio prestato all’estero in zone d’intervento (in analogia con quanto previsto in altri casi dal D.P.R. n. 1092 del 1973[4]: cfr. infra). In pratica, ciò si tradurrebbe in una maggiorazione “automatica” del servizio utile ai fini pensionistici del 75 per cento rispetto al servizio effettivamente prestato.

Invece dal successivo articolo 6, oltre che da alcuni passaggi della relazione illustrativa, sembra desumersi che il provvedimento intende introdurre la mera facoltà di riscattare a titolo oneroso un periodo aggiuntivo di servizio rispetto a quello effettivamente prestato in tali operazioni.

Per tali ragioni si osserva che all’articolo 2 andrebbe meglio chiarita la natura del beneficio pensionistico riconosciuto al personale militare, coordinando lo stesso articolo con il successivo articolo 6.

 

Si ricorda che il Titolo II, Capo III (articoli da 18 a 27), del citato D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede una serie di casi in cui il periodo lavorativo trascorso dai dipendenti dello Stato prestando particolari tipologie di servizi - ad esempio di volo, di navigazione, di confine, in residenza disagiate - viene aumentato figurativamente (a titolo gratuito) ai fini pensionistici in una certa misura, permettendo il raggiungimento anticipato della anzianità contributiva per accedere alla pensione e/o un trattamento pensionistico più elevato.

 

E’ opportuno sottolineare, pertanto, che mentre dagli articoli da 18 a 27 del D.P.R. 1092 del 1973 i benefici del riconoscimento di una maggiorazione dei periodi prestati in particolari servizi è concesso in maniera automatica e a titolo gratuito, invece nel caso del provvedimento in esame è possibile avvalersi di analoghi benefici solamente previa istanza facoltativa di riscatto contributivo e quindi a titolo oneroso per il soggetto interessato.

 

Si ricorda che anche il D.P.R. 1092, agli articoli da 13 a 17, fa riferimento al meccanismo del riscatto oneroso, però in relazione al riconoscimento, previa richiesta facoltativa del dipendente, di servizi o periodi anteriori all’assunzione.

 

L’articolo 3, comma 1, dispone che il periodo minimo di permanenza nelle zone d'intervento, per la concessione del beneficio di cui al precedente articolo 2, non possa essere inferiore a quindici giorni.

Il comma 2 specifica che a tal fine sono validi anche i periodi di viaggio impiegati per il trasferimento dall'Italia alla zona d'intervento e viceversa, dalla zona d'intervento ad analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare in licenza a qualsiasi titolo.

 

L’articolo 4, comma 1, prevede che l’attribuzione ad un'area di crisi della qualifica di zona d'intervento sia stabilita dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che il suddetto decreto stabilisce altresì la data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona d'intervento.

La norma in esame sembrerebbe finalizzata a colmare un vuoto normativo: come detto sopra, infatti, l’articolo unico della L. 1746 del 1962, prevede, ai fini dell’estensione dei beneficiprevisti per i combattenti, che le zone d'intervento siano indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa, limitatamente a quelle in cui presti o abbia prestato servizio personale militare per conto dell'O.N.U. L’articolo 4 della presente proposta di legge, invece, sembrerebbe voler codificare una procedura di individuazione di tutte le zone di intervento, quindi anche quelle in cui operi personale militare per conto di organizzazioni sovranazionali diverse dall’O.N.U., enunciate all’articolo 1 della proposta.

In sostanza l’articolo 4 sembrerebbe voler attribuire al Ministro della difesa la potestà di individuare le zone d’intervento non solamente ai fini del provvedimento in esame bensì con una valenza generalizzata. Si determinerebbe quindi implicitamente l’abrogazione non solamente del secondo comma dell’articolo unico della richiamata L. 1746 (che attribuisce la potestà di individuare le zone d’intervento allo Stato Maggiore della Difesa), ma anche di tutte le altre disposizioni previste dalla normativa vigente che appaiono incompatibili con l’articolo 4 in esame nel momento in cui attribuiscono a soggetti diversi la stessa potestà.

 

Sul piano della formulazione si osserva che sarebbe in primo luogo opportuno precisare se il decreto emanando abbia natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 400 del 1988. Inoltre, poiché il decreto da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore può naturalmente riferirsi esclusivamente alle situazioni di crisi già in essere, sarebbe opportuno prevedere che analoghi decreti debbano essere emanati volta per volta per qualificare come zone d’intervento aree di crisi che dovessero verificarsi in futuro.

 

L’articolo 5, comma 1, dispone la retroattività degli effetti delle disposizioni in esame.

Si segnala al riguardo, che sarebbe opportuno chiarire se la valenza retroattiva del provvedimento riguardi anche il personale già in quiescenza.

 

Il successivo comma 2 individua il personale militare avente diritto ai benefici in precedenza richiamati. In particolare, si indica il personale militare la cui attività di servizio compiuto ai sensi del precedente articolo 1 risulti documentata dal proprio stato di servizio o dalla propria documentazione caratteristica. Tale riconoscimento, peraltro, opera a condizione che il militare interessato non sia stato ammesso a godere di analoghi benefici pensionistici, ai sensi di altre disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso periodo o per la stessa zona d’intervento.

Il comma 3 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, al fine della fruizione dei benefici richiamati, siano adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento del Ministro della difesa, entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Lo stesso regolamento reca altresì le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio pensionistico possa, per i servizi pregressi, fruire del beneficio stesso, avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare ammesso al beneficio.

 

Ai sensi dell’articolo 6, infine, spetta all’INPDAP stabilire, con propria deliberazione, le modalità ed i tempi dei versamenti che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare all’istituto stesso relativamente ai periodi di servizio per cui si è esercitata la facoltà di riscatto ai sensi del provvedimento in esame.

 

Si osserva che l’articolo 6 si occupa esclusivamente delle modalità e dei tempi per effettuare i versamenti relativi ai periodi di servizio riscattati, mentre nulla dispone in ordine alla questione preliminare di natura sostanziale relativa al quantum dovuto a titolo di contributo per il riscatto. Pertanto, per evitare dubbi interpretativi e difficoltà applicative, sarebbe necessario colmare tale lacuna normativa con un’apposita disposizione da introdurre nel provvedimento, eventualmente rinviando ad un regolamento di attuazione per gli aspetti di dettaglio.

 

 


Progetto di legge


 

N. 545

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MIGLIORI

¾

 

Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all’estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missione di pace

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata l’8 maggio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La nostra comunità nazionale, sensibile alle grandi questioni della pace nella sicurezza, ha maturato nella coscienza collettiva la consapevolezza della necessità che l'Italia partecipi alle iniziative che l'ONU, la NATO, l'Unione europea ed altre organizzazioni internazionali intraprendono per assicurare il mantenimento della convivenza tra i popoli.

      Nello scenario geo-politico internazionale si manifestano frequentamente contrapposizioni etniche, scontri per motivi religiosi ed ideologici e per condizioni di indigenza economico-sociale di talune popolazioni; non di rado fattori di instabilità traggono origine dall'egemonia di alcuni Paesi su altri. Basterà tenere presente, ad esempio, il sanguinoso conflitto interetnico tra le popolazioni della vicina ex Jugoslavia e le sommosse popolari in Albania, solo per considerare alcune situazioni in aree di crisi geograficamente a noi vicine; ma anche in Paesi più lontani quali il Libano, il Sudan, il Kurdistan, il Mozambico, la Somalia, ed in altre regioni, le situazioni di conflittualità hanno indotto l'ONU ad intervenire più volte con il proposito di riportare la pace o di mantenere le condizioni di stabilità minacciate dai fattori cui si è fatto cenno. Ciò è avvenuto con interventi militari multinazionali di «peace-keeping» e di «peace enforcing».

      Sono state citate alcune delle aree geografiche e dei Paesi in cui l'Italia ha inviato propri militari per concorrere all'impiego di forze multinazionali, aderendo ad esplicite richieste dell'ONU o dell'Unione europea, avanzate in tale senso, ed a cui i nostri Governi ed il Parlamento italiano hanno dato adesione per onorare concretamente la nostra presenza nelle iniziative internazionali volte a favorire la pace tra i popoli.

      Ricordiamo la partecipazione della Forza militare italiana in Libano dal 1982 al 1984, di nostri contingenti militari impiegati in Somalia dapprima negli anni 1950-1960, quale Corpo di sicurezza, al termine del mandato fiduciario, e successivamente nell'«operazione Somalia» negli anni dal 1992 al 1995 nel contesto della «Restore Hope» e delle missioni «Uniso II» e «United Shield»; così come è avvenuto in Mozambico dal 1992 al 1994, ove reparti militari italiani hanno partecipato alla missione ONUMOZ ed in Kurdistan nel contesto dell'operazione Airone avvenuta nel 1991.

      Anche altri interventi sono avvenuti prima e dopo tali periodi con operazioni denominate «GOLFO 2», «LOCUSTA», eccetera, che hanno visto la presenza di personale delle nostre Forze armate in Iraq e nell'operazione «SALAM» in Pakistan dal 1989 al 1990.

      Lungo sarebbe l'elenco completo delle missioni e delle operazioni di pace cui hanno preso parte militari appartenenti all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare italiani.

      Ci limiteremo a citare solo alcuni altri Paesi siti in diversi continenti di cui forse si è persa memoria anche perché sono stati eventi che i nostri organi di informazione hanno trascurato, e nei quali vi è stata la presenza dei nostri militari: Albania, Angola, Cambogia, Cipro, Congo, el Salvador, Guatemala, Yemen, Kuwait, eccetera.

      Ma per concludere questa sommaria e parziale rassegna di citazioni in cui i nostri soldati sono stati protagonisti ed operatori di pace, ricordiamo quale esempio eclatante dell'impegno a favore della convivenza tra popolazioni diverse, gli ufficiali e i sottufficiali che, disarmati, con indosso solo la tuta bianca ed il bracciale blu a 12 stelle d'oro, simbolo dell'Unione europea, hanno operato dal 1991 al 1995 in varie zone della ex Jugoslavia in qualità di «osservatori». Trattasi infatti di componenti della «European Community Monitor Mission» (ECMM) che vigilavano sulle fragili, momentanee tregue locali tra le fazioni in lotta, ispezionavano i depositi di materiali ed armamenti dei contendenti, guidavano le colonne di soccorso umanitario, eccetera. Ad essi, come agli altri, nessun riconoscimento concreto è stato concesso per la loro silenziosa e meritoria opera, piena di rischi, così come era loro richiesto.

      Sono attività di intervento per la pace che, come è avvenuto nel passato, saranno ragionevolmente altrettanto necessarie anche nel futuro.

      È questo anche il proposito dell'Unione europea a cui apparteniamo: assicurare la pace e la sicurezza nelle varie aree geografiche, almeno in quelle a noi più vicine, senza le quali anche lo sviluppo economico e sociale delle nazioni aderenti all'Unione risulterebbe minacciato.

      È questo il senso della costituzione del Comando EUROFOR, forza militare integrata europea di intervento rapido costituita da uno stato maggiore multinazionale con una riserva di forze «su chiamata». Vi hanno aderito l'Italia, la Francia, la Spagna ed il Portogallo al fine di assolvere a missioni umanitarie, di mantenimento della pace od anche, se necessario, di imposizione della pace nel quadro della gestione delle crisi.

      L'ampia casistica di impieghi di militari delle nostre Forze armate in varie «zone di intervento», tutti riconducibili al medesimo fine di salvaguardia della pace e della sicurezza, ha indotto il Ministero della difesa a raggruppare le varie missioni e le molteplici utilizzazioni di contingenti militari italiani all'estero in una unica determinazione ministeriale finalizzata alla concessione per essi dei benefìci combattentistici (la n. 111/00609/1208 del 15 marzo 1996 del Capo di stato maggiore della difesa, richiamata dalla circolare n. 00/2/2685 del 28 maggio 1996 il cui oggetto è l'«estensione al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento dei benefìci combattentistici»). In essa si sono fatti ricadere sia i casi di impiego avvenuti sotto l'egida dell'ONU, come recita il titolo della determinazione, sia altri, come è il caso della missione ECMM nella ex Jugoslavia, già ricordata, realizzata per volere dell'Unione europea in modo indipendente dall'ONU.

      Ciò comporta, in questo secondo caso, sul piano pratico, che agli interessati non sia possibile attribuire una corretta variazione matricolare che faccia esplicito riferimento all'impiego avvenuto in zone di intervento nella ex Jugoslavia per conto dell'Unione europea, in quanto il titolo della determinazione adottata fa riferimento solo ad interventi ONU.

      Occorre quindi porre ordine nella materia in esame con una norma che non sia vincolata all'unico caso previsto di impiego all'estero per conto dell'ONU, perché la casistica, come ricordato prima, è certamente più ampia e in virtù di una politica unitaria europea lo sarà ancor più in futuro.

      È necessaria quindi una formulazione di legge che sia di portata generale, quale quella che viene proposta con la presente proposta di legge all'approvazione del Parlamento, tale da sanare le incongruenze illustrate.

      Inoltre occorre dare sostanza alla concessione dei benefìci combattentistici, richiamati dalla citata determinazione ministeriale, mediante l'aumento, ai soli fini pensionistici, di due terzi del tempo trascorso nelle «zone di intervento» definite dalla competenti autorità ministeriali. Ciò, è bene sottolinearlo, non comporta aggravio di spesa di bilancio, non essendovi esborsi immediati, anzi chi ha titolo al beneficio e convenienza a richiederlo deve versare in proprio, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministazione pubblica somme di danaro in misura proporzionale al tempo riscattabile.

      È opportuno evidenziare che analoghi benefìci vengono già corrisposti al personale dell'Amministrazione degli affari esteri che presta servizio in «sedi disagiate» e «particolarmente disagiate» con aumento, ai fini pensionistici, di metà e di due terzi rispettivamente dei periodi trascorsi in tali sedi, e che il provvedimento è stato esteso in questi casi anche ai dipendenti militari dello Stato che prestano analoghi servizi nelle sedi disagiate, così come prevede l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

      Altresì gli stessi benefìci sono goduti da chi ha partecipato ad attività di «cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo» in ottemperanza all'articolo 20, secondo comma, della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

      Con questi riferimenti a benefìci già da tempo concessi ad altre categorie di pubblici dipendenti, non si intende porre a raffronto tra loro impegni che sono diversi per natura, durata e portata per coloro che già ne godono, con quelli per i quali se ne chiede l'estensione; si pone solo in evidenza che il provvedimento proposto a favore dei militari destinati ad operare momentaneamente in «zone di intervento» ha significative analogie con altri casi già positivamente risolti in precedenza e che esso si colloca, pertanto, in linea con quanto il legislatore ha già riconosciuto valido e che ha già conferito.

      Concedere modesti benefìci ai militari, che peraltro se ne accollano gli oneri economici mediante riscatto, è un giusto atto di riconoscimento ad essi che, privi di rappresentanze sindacali, non possono avere che giuste considerazioni in ambito politico.

      Ricordiamoci, onorevoli colleghi, che i militari, a richiesta delle autorità, pongono a repentaglio la propria vita con prontezza operativa, lontano dalla Patria, in nome di una solidarietà che trova la motivazione più nobile nella difesa del bene prezioso della pace a cui tutti siamo interessati.

      Pertanto si chiede agli onorevoli colleghi di accogliere positivamente la presente proposta di legge.

      Ci pare, questa misura, la migliore riprova dell'attenzione e della vocazione per la pace che il popolo italiano esprime, tramite l'opera civile e meritoria dei propri volontari e dei militari, mirabilmente operosi in molte parti del mondo.

      Crediamo che la proposta di legge sia urgente e doverosa come riconoscimento verso i nostri militari impegnati «in prima linea» per la pace.


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Al personale militare italiano delle tre Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), inquadrato in «contingenti» o in «missioni», anche multinazionali, operanti in zone d'intervento in territori esteri per conto dell'ONU, della NATO, della Unione europea o di altre analoghe organizzazioni sovranazionali, per attività di interposizione, per il mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di osservatori, o per cooperazione e assistenza in area di crisi, sono concessi i benefìci indicati all'articolo 2.

      2. I benefìci di cui all'articolo 2 spettano, altresì, al personale militare isolato impiegato per le stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 2.

 

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un aumento virtuale del servizio prestato in zone d'intervento pari al 75 per cento del periodo effettivamente trascorso in servizio.

 

Art. 3.

 

      1. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 2 il periodo minimo di permanenza nelle zone d'intervento deve essere non inferiore a quindici giorni.

      2. Al fine di cui al comma 1 sono validi anche i periodi di viaggio impiegati per il trasferimento dall'Italia alla zona d'intervento e viceversa, dalla zona d'intervento ad analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare di cui all'articolo 1 in licenza a qualsiasi titolo.

 

Art. 4.

 

      1. L'attribuzione a un'area di crisi della qualifica di zona d'intervento è stabilita dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì stabilita la data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona d'intervento.

 

Art. 5.

 

      1. Gli effetti della presente legge sono retroattivi.

      2. Ha titolo ai benefìci di cui all'articolo 2 il personale militare la cui attività di servizio compiuto ai sensi dell'articolo 1 risulta documentata dal proprio stato di servizio o dalla propria documentazione caratteristica, a condizione che il militare non sia stato ammesso a godere di analoghi benefìci pensionistici ai sensi di altre disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso periodo o per la stessa zona d'intervento.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge può, per i servizi pregressi, fruire di tale beneficio, avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare ammesso al beneficio.

 

Art. 6.

 

      1. Le modalità e i tempi con cui gli interessati sono tenuti ad effettuare i versamenti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), relativamente ai periodi del servizio computati da ammettere a riscatto per effetto della presente legge, sono stabiliti dall'INPDAP con propria deliberazione.

 




[1]    Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici.

[2]    Si prevede inoltre che le zone d'intervento siano indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.

[3]    Si consideri tuttavia che l’INPDAP, con l’informativa 73/2002, fornendo chiarimenti sulle modalità di calcolo dei benefici economici per gli ex combattenti, ha precisato che, con la sottoscrizione dei nuovi CCNL, non è più possibile usufruire, in alternativa agli aumenti periodici di stipendio, dell’attribuzione della qualifica superiore se più favorevole ai sensi dell’art. 2 della L. 336 del 1970, che sarebbe incompatibile con le vigenti previsioni contrattuali relative alla progressione economica.

[4]    “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”.