Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili A.C. 71 - A.C. 1902 - A.C. 2208
Riferimenti:
AC n. 71/XV   AC n. 1902/XV
AC n. 2208/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 125
Data: 19/03/2007
Descrittori:
HANDICAPPATI   PARENTELA E AFFINITA'
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

Benefici previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili

A.C. 71 - A.C. 1902 - A.C. 2208

 

 

 

 

 

 

 

N. 125

 

 

 

 

19 marzo 2007

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0150


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Scheda di lettura

§      Proposta di legge A.C. 1902  13

§      Proposte di legge A.C. 71 e A.C. 2208  23

Proposte di legge

§      A.C. 71, (on. Volontè), Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità  27

§      A.C. 1902, (on. Bellillo ed altri), Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili31

§      A.C. 2208, (on. Satta ed altri), Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave  36

Normativa nazionale

§      L. 3 gennaio 1960, n. 5 Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (art. 1)41

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (art. 25)42

§      L. 11 febbraio 1980, n. 18 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili43

§      L. 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti45

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 3)49

§      Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)50

§      D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti104

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 1, commi da 34 a 37)108

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 59, comma 11)109

§      D.M. 19 maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti110

§      L. 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (art. 4)113

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 78, commi 8, 11, 12 e 13)115

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (artt. 32, 33 e 42)117

§      D.M. 17 aprile 2001 Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefìci in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura.120

Atti di indirizzo e di controllo (XV Legilsatura)

§      Ordine del Giorno 9/1746-BIS/203 presentato da Katia Bellillo  125

Atti di indirizzo e di controllo (xiv Legislatura)

§      Ordine del Giorno 9/6177/32 presentato da Katia Bellillo  129

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 71

Titolo

Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

Iniziativa

On. Volontè

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile  2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

14 giugno 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

XII Commissione (Affari sociali)


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1902

Titolo

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili

Iniziativa

On. Bellillo ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

8 novembre 2006

§       annuncio

9 novembre 2006

§       assegnazione

5 febbraio 2007

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

XII Commissione (Affari sociali)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2208

Titolo

Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave

Iniziativa

On. Satta ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

1 febbraio 2007

§       annuncio

5 febbraio 2007

§       assegnazione

14 marzo 2007

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

XII Commissione (Affari sociali)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le abbinate proposte di legge in esame recano disposizioni in materia di pensionamento anticipato per coloro che assistono familiari portatori di gravi handicap.

La pdl 1902 (Bellillo ed altri), che consta di un unico articolo, è volta a permettere ai lavoratori che si prendono cura di persone disabili all’interno della famiglia, di poter accedere anticipatamente all’età pensionabile, a condizione che la persona assistita abbia una invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che la medesima sia assistita totalmente nell’ambito familiare.

Al fine di permettere il pensionamento anticipato, la pdl prevede l’estensione a tali lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabilidei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.

Le pdl 71 (Volontà) e 2208 (Satta ed altri), di contenuto analogo, pur vertendo sulla medesima materia, presentano un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli con una invalidità del 100%con necessità di assistenza continuapoiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

La pdl 71 prevede che tali lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica, hanno diritto di usufruire del pensionamento anticipato al raggiungimento di venti anni di anzianità contributiva, mentre la pdl 2208 prevede analogo beneficio al raggiungimento di ventiquattro anni di anzianità contributiva riconoscendo inoltre una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli già riconosciuti portatori di handicap grave.

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché la concessione di specifici benefici pensionistici deroga alla vigente disciplina sulle pensioni regolata da fonti normative di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge, attribuendo benefici pensionistici ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili gravi, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le proposte di legge si inscrivono nella cornice delineata dall’articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La pdl 1902 prevede l’equiparazione tra il lavoro di cura e di assistenza a favore di familiari portatori di handicap gravi, svolto da lavoratori e lavoratrici, alle attività usuranti disciplinate dal D.Lgs. 374 del 1993.

Sembra che la proposta di legge, al fine di permetterne il pensionamento anticipato, intenda attribuire ai lavoratori che svolgono un compito di assistenza e cura di familiari gravemente disabili, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall’attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

Si evidenzia tuttavia che, poiché i benefici pensionistici previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 per le attività usuranti non sono ancora concretamente “a regime” in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, il provvedimento in esame, effettuando un’equiparazione alle medesime attività usuranti e quindi alla relativa disciplina, potrebbe essere interpretato nel senso che anche i benefici da esso previsti in realtà diventeranno “effettivi” solamente allorché verranno emanati i su menzionati provvedimenti attuativi.

Impatto sui destinatari delle norme

Le proposte di legge prevedono per i lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili gravi la possibilità di maturare anticipatamente il diritto al trattamento pensionistico.

Peraltro, indirettamente, il provvedimento potrebbe comportare benefici anche per la collettività, poiché sarebbero incentivate la cura e l’assistenza del soggetto disabile in ambito familiare piuttosto che presso istituti i cui costi potrebbero ricadere almeno in parte sulla finanza pubblica.

Formulazione del testo

Per quanto riguarda la pdl 1902, si osserva quanto segue.

Il provvedimento, laddove attribuisce ai lavoratori che svolgono un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall’attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, sembrerebbe riguardare le stesse categorie di lavoratori interessati dalla disciplina delle attività usuranti di cui al D.Lgs. 374 del 1993, cioè sia i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Si segnala che il provvedimento, al comma 1, non individua specificamente il grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio, potendo quindi prestarsi all’interpretazione secondo cui il riconoscimento di tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell’ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela.

Si osserva, sul piano della redazione formale della norma, che al comma 2 appare improprio, ai fini dell’equiparazione alle attività usuranti, aggiungere alla menzionata Tabella A la voce relativa all’attività di cura e di assistenza, dal momento che la Tabella A contiene l’elenco delle attività usuranti svolte dal lavoratore come professione abituale retribuita.

Per quanto riguarda le pdl 71 e 2208, si osserva che le medesime, novellando l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, sembrerebbero attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative), come si desume dalla definizione di “lavoratrice” o “lavoratore” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 151/2001. Sarebbe tuttavia opportuno, sul piano della redazione formale, precisare nel testo delle pdl che ci si riferisce al genitore “lavoratore” o “lavoratrice”.


Scheda di lettura


Proposta di legge A.C. 1902

 

La pdl 1902 (Bellillo ed altri), come evidenziato nella relazione illustrativa, è volta a permettere ai lavoratori che si prendono cura di persone disabili all’interno della famiglia, di poter raggiungere anticipatamente l’età pensionabile, a condizione che la persona assistita abbia una invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

 

Si consideri che appositi benefici e provvidenze in favore dei soggetti disabili gravi che presentino una necessità di assistenza continua in quanto non autosufficienti  sono previsti dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18[1], dalla L. 21 novembre 1988, n. 508[2] e dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104[3].

 

La L. 18 del 1980 riconosce una apposita indennità di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili a causa di specifiche affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti sia stato accertato che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. Con il D.Lgs. 508 del 1988 tale indennità è stata estesa anche ai ciechi assoluti.

Più specificamente, l’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dall'età, a condizione di essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno, e di non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di un ente pubblico).

L'indennità di accompagnamento, il cui importo per il 2007 è pari a 457,66 euro per 12 mensilità, non è reversibile ed è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra; non è invece incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione, pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.

 

Successivamente, il richiamato D.Lgs. 508 del 1988, oltre estendere l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili ai ciechi assoluti, ha istituito anche ulteriori provvidenze in favore delle categorie di soggetti disabili individuate, quali l’indennità a favore dei ciechi parziali, l’indennità di comunicazione in favore dei sordi perlinguali e l’indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati.

 

Infine, la L. 104 del 1992, nel dettare i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, all’articolo 3 individua quest’ultima come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1).

Si riconosce alla persona portatrice di handicap il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative (comma 2)

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3).

Vengono previsti numerosi interventi, con priorità per le persone con handicap in situazione di gravità, volti all’assistenza nonché all’inserimento ed integrazione sociale e lavorativa del disabile, rendendo effettivo il riconoscimento di una serie di diritti, quali il diritto all’educazione ed all’istruzione.

Tra l’altro, la persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992 può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito, ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

 

Si ricorda, inoltre, che il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori che forniscono assistenza a determinati soggetti portatori di handicap con caratteristiche di gravità specifiche fattispecie di permessi lavorativi o di congedi, retribuiti o meno.

 

In particolare, l’articolo 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[4], dispone che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata abbiano diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale di cui all’articolo 32 del medesimo decreto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (comma 1). In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi retribuiti di due ore giornaliere di cui all'articolo 42, comma 1, dello stesso D.Lgs. 151, che a sua volta richiama l’articolo 33 della L. 104 del 1992 (comma 2). Il richiamato articolo 33, comma 2 della L. 104 del 1992 prevede appunto che la lavoratrici madre o, in alternativa, il lavoratore padre possano chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 della L. 104 del 1992 (richiamato dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché i soggetti che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Ai sensi dell’articolo 4 della L 8 marzo 2000, n. 53[5], la lavoratrice e il lavoratore titolari di rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa (comma 1). Inoltre, i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali rientrano specifiche patologie, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (comma 2).

Infine l’articolo 42, comma 5, del citato D.Lgs. 151 del 2001 dispone che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104 del 1992, e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, dello stesso D.Lgs. 151 e all'articolo 33, commi 2 e 3, della richiamata L. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della L. 53 del 2000 (previsto a favore dei lavoratori che abbiano gravi documentati motivi familiari: cfr. supra)), cioè un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue (pari a euro 36.151,98 annui) per il congedo di durata annuale.

 

Al fine di permettere il pensionamento anticipato, la pdl prevede l’estensione ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabilidei benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374[6],

La normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, in attuazione di una delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 374/1993 sono considerati particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Le attività particolarmente usuranti sono individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto. In particolare, tale tabella comprende le seguenti attività:

       - lavoro notturno continuativo;

       - lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;

       - lavori in galleria, cava o miniera;

       - lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;

       - lavori in altezza: su scale aree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione (a questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto);

       - lavori in cassoni ad aria compressa;

       - lavori svolti dai palombari;

       - lavori in celle frigorifere o all'interno di ambiente con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;

- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;

       - autisti di mezzi rotabili di superficie;

       - marittimi imbarcati a bordo;

       - personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;

       - trattoristi;

       - addetti alle serre e fungaie;

       - lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

La tabella può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

E’ necessario peraltro evidenziare che la normativa vigente (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993) distingue due tipi di attività usuranti: al primo periodo fa riferimento a quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo fa riferimento (sempre nell’ambito delle attività particolarmente usuranti) ad un sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori. Il sottoinsieme è stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cfr. infra).

Ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi (art. 2, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 374/93).

Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata, il beneficio è frazionabile in giornate sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni (art. 2, comma 2, D.Lgs. 374/93)[7].

E’ poi prevista, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (come detto individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999), la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati (art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 374/93, introdotto dall’art. 1, comma 35, della l. 335/95)[8] .

Sono comunque fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, ove questi prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti[9] (art. 2, comma 3, D.Lgs. 374/93).

Il riconoscimento dei benefici previdenziali presuppone peraltro l’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 374, come modificato dall’articolo 1, comma 34, della legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/95), delle mansioni particolarmente usuranti all’interno delle categorie di lavori usuranti di cui alla Tabella A, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Tale individuazione è rimessa a successivi decreti ministeriali - distinti per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS e per i lavoratori del settore pubblico - da emanarsi su proposta delle organizzazioni sindacali. La copertura degli oneri deve avvenire attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; per i lavoratori pubblici deve inoltre essere rispettato il limite delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 374 del 1993, per i lavoratori del settore privato l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In caso di mancata formulazione delle proposte da parte delle organizzazioni sindacali è previsto un potere sostitutivo del Ministro del lavoro (art. 3, comma 3, D.Lgs. 374/93).

L'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente modificato la procedura per l'individuazione delle mansioni usuranti, stabilendo che i criteri per tale individuazione fossero stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, della sanità e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In attuazione dell’art. 59, comma 11, della legge n 449/1997 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 4 settembre 1999).

Il decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha determinato, all’articolo 1, i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive (art. 1, comma 1).

Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri:

-      l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;

-      la prevalenza della mansione usurante:

-      la mancanza di possibilità di prevenzione;

-      la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;

-      l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

-      l'età media della pensione di invalidità;

-      il profilo ergonomico;

-      l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

E’ esplicitamente ribadito che gli oneri sono a totale carico delle categorie interessate.

E’ fissato un termine per la formulazione delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali. In particolare si prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali formulino congiuntamente apposite proposte entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come riformulato dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335: viene pertanto ribadito il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica, che è tenuta formulare il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione (art. 1, comma 2, D.M. 19/5/99).

L’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993 prevede inoltre una disciplina particolare per la copertura degli oneri relativi a “determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”: si tratta sostanzialmente del sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti di cui al secondo periodo dell’articolo 2, comma 1. Per tali oneri è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica, il riconoscimento di un concorso dello Stato, in misura non superiore al 20 per cento.

Si consideri che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 374/1993, l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha individuato direttamente, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A allegata al d.lgs. n. 374 del 1993, le “mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano”, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo.

Le mansioni sono le seguenti:

§         «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

§         «lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

§         «lavori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

§         «lavori in cassoni ad aria compressa»;

§         «lavori svolti dai palombari»;

§         «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

§         «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

§         «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

§         «lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per tali mansioni, come già previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, è ribadito il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento, nell’ambito delle risorse già preordinate dalla legge di riforma del sistema pensionistico (l. 335/95).

Si attribuisce alle organizzazioni sindacali e datoriali il compito di formulare congiuntamente, entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione del decreto, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive relative alle mansioni individuate dal comma 1; inoltre, anche in questo caso, in mancanza delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali si prevede il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica (art. 2, comma 3).

L'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.lgs n. 374 del 1993, notevoli ritardi. Difatti sino ad oggi, non essendo stata completata la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999, non sono stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993.

In considerazione di tale situazione la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, ha previsto una disciplina transitoria (i cui effetti si sono già esauriti), “in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374”[10].

In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva è stato riconosciuto ai lavoratori che:

a)       per il periodo successivo all’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dal citato art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;

b)      potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

In attuazione dell'art. 78, comma 11, della citata legge 388/2000 (finanziaria per il 2001), è stato emanato il D.M. 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti[11]. Pertanto i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato decreto legislativo n. 374 del 1993[12].

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993, i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il pensionamento non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.

 

Si ricorda, inoltre, come anche affermato nella relazione che accompagna la pdl, che la stessa rappresenta un elemento di continuità in relazione a due precedenti ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Assemblea della Camera delle ultime due leggi finanziarie, entrambi accolti dal Governo come raccomandazione.

 

In particolare, con l’odg n. 9/6177/032 (primo firmatario Bellillo) del 15 dicembre 2005, esaminato nella seduta n. 720 del 15 dicembre 2005 dell’Assemblea della Camera, si impegna il Governo ad “emanare provvedimenti che comportino l'incremento della dotazione organica regionale degli insegnanti di sostegno assicurando una distribuzione degli stessi correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap;”, nonché “ad assumere iniziative legislative volte ad estendere l'applicazione del «lavoro usurante», ai lavoratori che accudiscono quotidianamente a domicilio un figlio disabile grave, permettendo ad essi di fruire delle agevolazioni previste in materia di orari, congedi e trattamento anticipato di quiescenza”.

Inoltre, con il successivo odg n. 9/1746-bis/203 del 18 novembre 2006 (primo firmatario Bellillo), esaminato nella seduta n. 75 del 18 novembre 2006 dell’Assemblea della Camera, si impegna il Governo “ad estendere il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 agli assicurati che svolgono lavoro di cura ed assistenza continua a parenti in linea retta entro il quarto grado disabili, predisponendo le dovute modifiche alla tabella A allegata al predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire quelle attività tra i lavori usuranti”.

 

Nella relazione illustrativa viene inoltre evidenziato che, a parte il significato di civiltà assunto dalla proposta di legge nel riconoscere una attività meritoria di cura familiare che si aggiunge all’ordinaria attività lavorativa, essa potrebbe comportare vantaggi economici anche per lo Stato, dal momento che si incentiverebbe la cura e l’assistenza del soggetto disabile in ambito familiare piuttosto che presso istituti i cui costi potrebbero ricadere almeno in parte sulla finanza pubblica.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 della pdl in esame prevede l’equiparazione tra il lavoro di cura e di assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente invalidità lavorativa, svolto da lavoratori e lavoratrici, alle attività usuranti disciplinate dal richiamato D.Lgs. 374 del 1993.

 

Sembra che la disposizione, al fine di permetterne il pensionamento anticipato, intenda attribuire ai lavoratori che svolgono un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall’attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

Si osserva al riguardo che il provvedimento sembrerebbe riguardare le stesse categorie di lavoratori interessati dalla disciplina delle attività usuranti di cui al D.Lgs. 374 del 1993, cioè sia i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Si evidenzia tuttavia che, poiché i benefici pensionistici previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 per le attività usuranti non sono ancora concretamente “a regime” in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri (cfr. supra), il provvedimento in esame, effettuando un’equiparazione alle medesime attività usuranti e quindi alla relativa disciplina, potrebbe essere interpretato nel senso che anche i benefici da esso previsti in realtà diventeranno “effettivi” solamente allorché verranno emanati i su menzionati provvedimenti attuativi.

 

 

Condizione necessaria per accedere al beneficio è che i familiari versino in una totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104 del 1992 (cfr. supra), ai quali sia riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto dalla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al citato D.M. 5 febbraio 1992.

Ulteriore condizione richiesta, inoltre, consiste nel fatto che i soggetti bisognosi debbano essere assistiti totalmente nell'ambito della famiglia.

 

Tale ultima precisazione è da intendersi nel senso il beneficio previdenziale è riconosciuto solamente se il disabile è assistito direttamente e totalmente in ambito familiare, a causa del maggiore impegno e stress che ciò indubbiamente comporta, per cui tale beneficio non spetterebbe nel caso in cui la persona sia assistita seppur parzialmente in strutture mediche o d’accoglienza.

 

Si segnala che il provvedimento in esame non individua specificamente il grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio, potendo quindi prestarsi all’interpretazione secondo cui il riconoscimento di tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell’ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela. Si consideri invece che i citati ordini del giorno n. 9/6177/032 e n. 9/1746-bis/203 prevedono l’attribuzione di tale beneficio ai lavoratori che prestano assistenza, rispettivamente, al figlio disabile e a parenti entro il quarto grado in linea retta disabili.

 

Il successivo comma 2, conseguentemente all’equiparazione ai lavoratori usuranti, provvede ad aggiungere alla tabella A allegata al D.Lgs. 374 del 1993, il seguente capoverso: «Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».

 

Si osserva, sul piano della redazione formale della norma, che appare improprio, ai fini dell’equiparazione alle attività usuranti, aggiungere alla menzionata Tabella A la voce relativa all’attività di cura e di assistenza, dal momento che la Tabella A contiene l’elenco delle attività usuranti svolte dal lavoratore come professione abituale retribuita.

Proposte di legge A.C. 71 e A.C. 2208

Le pdl 71 (Volontà) e 2208 (Satta ed altri), di contenuto analogo, pur vertendo sulla medesima materia della pdl 1902 (Bellillo ed altri), relativa al pensionamento anticipato per coloro che assistono familiari portatori di gravi handicap, presentano un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli con una invalidità del 100%non autosufficienti.Si consideri inoltre che entrambe le proposte di legge intervengono novellando l’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001.

Più in particolare la pdl 71 prevede che i genitori lavoratori che assistono un figlio con handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100% e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a prescindere dall’età anagrafica, hanno diritto di usufruire, a domanda, del pensionamento anticipato al raggiungimento di venti anni di anzianità contributiva.

Si prevede la possibilità di usufruire del pensionamento anticipato per entrambi i genitori nel caso in cui siano presenti i famiglia almeno due figli che presentino un handicap in condizioni di gravità di cui sopra.

Invece la pdl 2208 prevede, per i lavoratori che si trovino nella medesima situazione, analogo beneficio pensionistico al raggiungimento di ventiquattro anni di anzianità contributiva, riconoscendo inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli già riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992.

 

Si osserva che le pdl in esame, novellando l’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001, sembrerebbero attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative), come si desume dalla definizione di “lavoratrice” o “lavoratore” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 151/2001. Sarebbe tuttavia opportuno, sul piano della redazione formale, precisare nel testo delle pdl che ci si riferisce al genitore “lavoratore” o “lavoratrice”.


Proposte di legge


 

N. 71

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

 

Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, ossia di un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

      Dal momento che la centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap risulta essere un dato consolidato (ai sensi anche della legge n. 328 del 2000, che riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali ad hoc), è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa, dei problemi di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i portatori di handicap nonché le difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.

      A queste finalità risponde la presente proposta di legge che prevede (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) il prepensionamento per i genitori che assistono figli portatori di handicap in condizioni di massima gravità. Inoltre, con la presente proposta di legge lo Stato realizza un risparmio derivante dall'eliminazione dei costi per supplenze e per sostituzioni che nella realtà attuale si verificano a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente pubblico a causa dell'assistenza dovuta al familiare portatore di handicap.

      L'accoglimento della presente iniziativa legislativa è altresì auspicabile anche sotto l'aspetto psico-affettivo che risulta così notevolmente valorizzato: il soggetto portatore di handicap potrebbe infatti essere amorevolmente curato e assistito senza problemi di disponibilità di tempo nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti le cui prestazioni, come è noto, vengono pagate in massima parte dallo Stato.

      Al fine di evitare una eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, la presente proposta di legge si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento con necessità di assistenza continua, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Il genitore che assiste un figlio portatore di handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate, può, a domanda, chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una unità, possono chiedere il prepensionamento entrambi i genitori».

 

 

 

 


 

N. 1902

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

BELLILLO, ANGELI, ATTILI, BANDOLI, BARATELLA, BETTA, BIANCHI, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, CANCRINI, CARTA, CASSOLA, CASTAGNETTI, CESINI, CIOCCHETTI, GIULIO CONTI, CRAPOLICCHIO, CRISCI, D'ALIA, DATO, DE ANGELIS, D'ELPIDIO, DILIBERTO, EVANGELISTI, FEDI, FOGLIARDI, FOLENA, CINZIA MARIA FONTANA, FORLANI, FRONER, GALANTE, GIULIETTI, GRASSI, KHALIL, LARATTA, LICANDRO, LION, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, RICARDO ANTONIO MERLO, NACCARATO, NAPOLETANO, LEOLUCA ORLANDO, PAGLIARINI, PALMIERI, PALOMBA, PERTOLDI, CAMILLO PIAZZA, PICANO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, PIRO, POLETTI, RAITI, RANIERI, RIGONI, ROCCHI, RUGGERI, SAMPERI, SANNA, SERVODIO, SGOBIO, SOFFRITTI, SQUEGLIA, TRANFAGLIA, TREPICCIONE, TUCCI, TURCO, VACCA, VENIER, ZACCHERA

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Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili

 

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Presentata l'8 novembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, sancisce che la persona disabile ha il diritto al pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia, e ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti vitali, dalla società alla famiglia, alla scuola e al lavoro. Ove possibile, favorisce una serie di interventi, prestazioni, servizi e azioni mirati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica della persona disabile.

      Tuttavia, come risulta dall'indagine «L'integrazione sociale delle persone con disabilità», pubblicata dall'ISTAT nel luglio 2004, si constata che le persone con disabilità non anziane (al di sotto dei 65 anni di età) attualmente residenti in Italia sono 1.641.000, e di queste, ben il 41,4 per cento raggiunge il livello massimo di disabilità. Il 91,5 per cento delle persone con disabilità vive in famiglia e il 6,2 per cento vive da solo. Dunque le persone con disabilità tendono a rimanere nella famiglia di origine più spesso di quanto accada nel complesso della popolazione. Tra i disabili mentali la percentuale di chi rimane in famiglia come figlio è molto più alta (50,6 per cento a fronte del 22,1 per cento del totale delle persone con disabilità) e la quota sale al 61,1 per cento tra coloro che hanno un'età compresa tra i 35 e i 49 anni.

      La famiglia costituisce, pertanto, il perno dell'assistenza e della cura della malattia nonché della tutela della salute della persona disabile, ed è intorno alla famiglia che ruota tutta una serie di problemi. Infatti, laddove è presente una persona affetta da disabilità grave o gravissima, oltre alla normale attività lavorativa fonte di sostentamento (per la quale sono richiesti presenza e professionalità), per i lavoratori e le lavoratrici si aggiunge anche il carico dell'accudimento quotidiano delle persone disabili, che provoca un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata, che equipara tale attività alla stregua dei lavori usuranti. A questo aspetto molto pesante della vita di chi sostiene l'onere della cura, si aggiunge, molto spesso, anche la difficoltà economica derivante dall'esigenza di dover provvedere con propri mezzi alla copertura della spesa per l'aiuto di persone esterne al nucleo familiare, laddove i servizi socio-assistenziali non riescono a coprire in toto le pressanti esigenze del disabile.

      La presente proposta di legge prospetta la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici euro che si prendono cura della persona disabile all'interno della famiglia, di poter accedere prima al pensionamento, purché l'assistenza sia rivolta ad un inabile al 100 per cento, ossia ad una persona che abbia necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e 5 febbraio 1992, n. 104).

      A parte il profondo significato di civiltà giuridica che la proposta di legge rappresenta, il riconoscimento del lavoro di cura come lavoro usurante, e il conseguente prepensionamento, per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in condizioni di massima gravità comporta anche indiscutibili vantaggi economici per lo Stato. Innanzitutto, il soggetto disabile può avere una maggiore e migliore opportunità di essere curato e assistito nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi centri i cui costi ricadono sulla pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni. Inoltre si determina un consistente risparmio derivante dall'eliminazione dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni a causa delle inevitabili assenze dal posto di lavoro dei lavoratori che assistono un familiare gravemente disabile (oltre ai periodi di congedo previsti dalla normativa vigente). Infine, la presente proposta di legge rappresenta un elemento di continuità politica rispetto a precedenti interventi effettuati durante la discussione delle ultime due «leggi finanziarie» alla Camera dei deputati (ordine del giorno n. 9/6177/32 nel 2005 e ordine del giorno n. 9/1746-bis/203 nel 2006; entrambi accolti come raccomandazione).



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Il lavoro di cura e di assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e che sono assistiti totalmente nell'ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavoratrici è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.

      2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».

 

 


 

N. 2208

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

SATTA, FABRIS, ADENTI, ADOLFO, AFFRONTI, ALLAM, AMENDOLA, ASTORE, ATTILI, AZZOLINI, BARANI, BARATELLA, BELTRANDI, BOFFA, BUCCHINO, BURTONE, CAPOTOSTI, CECCUZZI, CESARIO, CIOFFI, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, GIULIO CONTI, CRISCI, DE LAURENTIIS, DEL MESE, D'ELPIDIO, D'IPPOLITO VITALE, DRAGO, FADDA, FORLANI, FRIGATO, GALANTE, GARNERO SANTANCHÈ, GIACOMELLI, GIUDITTA, GRASSI, LEDDI MAIOLA, LI CAUSI, LICASTRO SCARDINO, LION, LISI, LOMAGLIO, MARTELLA, MARTINELLO, MAZZONI, GIORGIO MERLO, RICARDO ANTONIO MERLO, MURGIA, OSVALDO NAPOLI, OLIVERIO, OPPI, OTTONE, PAOLETTI TANGHERONI, PEDRINI, PEDRIZZI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PISACANE, PISCITELLO, POLETTI, REINA, RIGONI, ROSSI GASPARRINI, SANNA, SANZA, SCHIRRU, SERVODIO, TANONI, TUCCI, VILLARI

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Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave

 

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Presentata il 1o febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, definendo organicamente la normativa vigente ai sensi della legge n. 118 del 1971, relativa all'accertamento dell'invalidità, si sono dettati i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, ossia di un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

      La centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap risulta essere un dato consolidato (ai sensi anche della legge n. 328 del 2000, che riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali).

      Al riguardo, è opportuno considerare le molteplici difficoltà di organizzazione della vita domestica e quelle legate all'attività lavorativa, i problemi di relazione e di comunicazione, la fatica e il logoramento delle persone, sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i figli portatori di handicap, nonché le difficoltà di natura economica, che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.

      Con la presente proposta di legge, lo Stato realizzerebbe, inoltre, un risparmio, derivante dall'eliminazione dei costi per supplenze e per sostituzioni dei beneficiari della legge n. 104 del 1992 e della legge n. 53 del 2000, che nella realtà attuale si verificano per le necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorrono i dipendenti a causa dell'assistenza da essi prestata.

      L'approvazione del presente provvedimento legislativo è, altresì, auspicabile anche sotto l'aspetto psico-affettivo, che risulta così notevolmente valorizzato. Il soggetto portatore di handicap potrebbe, infatti, essere amorevolmente curato e assistito senza problemi di disponibilità di tempo nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti, le cui prestazioni, come è noto, vengono pagate in massima parte dallo Stato. L'Italia, inoltre, verrebbe a porsi in sintonia con le normative comunitarie, ancora, purtroppo, disattese nel nostro Paese.

      Al fine di evitare una eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, l'iniziativa legislativa si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità, quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, incapace di compiere anche i più semplici atti quotidiani della vita. In tale contesto sono compresi, dunque, i soggetti maggiorenni, i cui genitori, a prescindere dalla loro età anagrafica, abbiano maturato il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, che verrebbero incrementate, al fine della determinazione del trattamento pensionistico finale, di un anno per ogni quattro anni di effettiva contribuzione versata per prestazioni lavorative, rese in concomitanza con l'assistenza ai soggetti riconosciuti invalidi al 100 per cento ai sensi della legge n. 118 del 1971 o dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

      L'approvazione della proposta di legge, in conclusione, risolverebbe l'annoso problema dell'assistenza in famiglia a favore delle persone portatrici di handicap grave.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che hanno raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di un anno per ogni quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992».

 

 




[1]     Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

[2]     Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[3]     Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[4]    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[5]    Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

[6]    Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

[7]     Per tali lavoratori, inoltre, i limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo sono ridotti fino al massimo di un anno (art. 1, comma 36, della l. 335/95).

[8]     Per quanto riguarda invece le pensioni che saranno liquidate esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti  hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (art. 1, comma 37, della l. 335/95).

[9]     A tale riguardo, si segnala che la legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede, all'art. 1, che i lavoratori delle miniere, cave e torbiere possano andare in pensione a 55 anni, purché siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo. L'art. 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone invece che il servizio prestato dagli operai dello Stato addetti ai lavori insalubri (come definiti da ultimo dal decreto del Ministro della Sanità del 19 novembre 1981) o ai polverifici, sia maggiorato di un quarto.

[10]    In tal senso, l’art. 78, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[11]    D.M. 17 aprile 2001, Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefìci in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura. La materia è stata successivamente oggetto della circolare INPS n. 115 del 25 maggio 2001 e, per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, della circolare INPS n. 161 del 10 agosto 2001.

[12]    In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell’anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell’anticipo rispetto ai requisiti di anzianità).