Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Collocamento e rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione non vedenti - A.C. 58, 1308 e 1811
Riferimenti:
AC n. 58/XV   AC n. 1308/XV
AC n. 1811/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 135
Data: 03/04/2007
Descrittori:
CENTRALINISTI   CIECHI
COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO   DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

Collocamento e rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione non vedenti

 

A.C. 58, 1308 e 1811

 

 

 

 

 

 

 

n. 135

 

 

3 aprile 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0189


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Dati identificativi4

Dati identificativi5

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

§      Albo professionale  16

§      Abilitazione e corsi di aggiornamento  21

§      Obblighi dei datori di lavoro  24

§      Comunicazioni obbligatorie  27

§      Modalità per il collocamento  29

§      Rapporto di lavoro e norme di tutela  33

§      Trasformazione dei centralini35

§      Indennità di mansione e altri benefici36

§      Sanzioni37

§      Vigilanza  39

§      Copertura finanziaria  40

Progetti di legge

§      A.C. 58, (on. Volontè), Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti43

§      A.C. 1308, (on. Mancuso ed altri), Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista  57

§      A.C. 1811, (on. Cordoni ed altri), Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti71

Normativa nazionale

§      L. 14 luglio 1957, n. 594 Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.87

§      L. 29 marzo 1985, n. 113 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.92

§      D.M. 4 aprile 1991 Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.100

§      L. 29 gennaio 1992, n. 58 Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni. (art. 1)103

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (artt. 3 e 4)105

§      L. 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (artt. 2, 3, 4, 6, da 7 a 10, 13, da 15 a 17)107

§      L. 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. (art. 45, comma 12)117

§      D.M. 10 gennaio 2000 Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della L. 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della L. 17 maggio 1999, n. 144.118

§      L. 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici. (artt. 2, 3, 4)120

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (art. 10)121

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (art. 6)123

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 58

Titolo

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Iniziativa

On. Volontè

Settore d’intervento

Occupazione

Iter al Senato

no

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.)

2ª (Giustizia)

5ª (Bilancio)

7ª (Cultura)

12ª (Aff. sociali)

14ª (Pol. comun.)

Questioni Regionali

 


 

Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1308

Titolo

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista

Iniziativa

On. Mancuso ed altri

Settore d’intervento

Occupazione

Iter al Senato

no

Numero di articoli

14

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

6 luglio 2006

§       annuncio

7 luglio 2006

§       assegnazione

11 ottobre 2006

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.)

2ª (Giustizia)

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze)

7ª (Cultura)

12ª (Aff. sociali)

14ª (Pol. comun.)

Questioni Regionali

 


 

Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1811

Titolo

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Iniziativa

On. Elena Emma Cordoni ed altri

Settore d’intervento

Occupazione

Iter al Senato

no

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

12 ottobre 2006

§       annuncio

17 ottobre 2006

§       assegnazione

16 gennaio 2007

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.)

2ª (Giustizia)

5ª (Bilancio)

12ª (Aff. sociali)

14ª (Pol. comun.)

Questioni Regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le abbinate pdl 58 (Volonté), 1308 (Mancuso ed altri) e 1811 (Cordoni ed altri) sono volte a modificare ed aggiornare la L. 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

La necessità di intervenire sulla disciplina in questione nasce in primo luogo da motivazioni di carattere tecnico, poiché l’evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni, determinando una sempre maggiore automazione dei centralini telefonici, ha comportato, sul piano normativo, la difficoltà di applicazione di alcune norme della L. 113 del 1985 e, sul piano pratico, una riduzione dei posti di centralinista a disposizione dei lavoratori privi della vista.

Le pdl recano inoltre modifiche alle disposizioni della L. 113 del 1985 al fine di coordinarle con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 68 del 1999.

Più specificamente, i provvedimenti in esame intervengono:

§         sulla disciplina dell’albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, la cui denominazione viene adeguata facendo riferimento anche alla professione di operatore della comunicazione (articolo 1 di tutte le pdl in esame);

§         sulla disciplina relativa all’abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore della comunicazione, prevedendo una modifica delle modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione che tengano conto dei progressi tecnici intervenuti;

§         sugli obblighi dei datori di lavoro relativi alle assunzioni obbligatorie dei centralinisti ed operatori della comunicazione minorati della vista (con riferimento ai quali vengono stabiliti nuovo criteri anche alla luce dei progressi tecnologici nel frattempo intervenuti) e sui connessi adempimenti nonché sulle modalità per il collocamento degli stessi lavoratori;

§         sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro;

§         sulla disciplina che pone a carico delle regioni gli oneri relativi alla trasformazione dei centralini finalizzate all’impiego dei soggetti minorati della vista;

§         sul riconoscimento ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione di una indennità di mansione e di benefici pensionistici;

§         sull’apparato sanzionatorio disposto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché si modifica una disciplina contenuta in fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, recando norme relative al collocamentoobbligatorio e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, è riconducibile per alcuni aspetti alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” su cui è prevista la potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), per altri aspetti alle materie spettanti alla legislazione esclusiva dello Stato “ordinamento civile e penale” (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale” (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Disabilità e lavoro

La Commissione ha presentato, il 28 novembre 2005, la comunicazione “La situazione dei disabili nell’Unione europea allargata: il piano d’azione europeo 2006-2007 (COM(2005) 604), a conclusione dell’anno europeo dei disabili nell’Europa allargata.

Obiettivo principale della comunicazione è migliorare l’integrazione attiva dei disabili mediante la definizione di una serie di obiettivi e azioni prioritari. Il Piano d’azione copre il periodo 2004-2010 individuando fasi successive; la seconda fase si riferisce al periodo 2006-2007 e sarà incentrata sull’inclusione attiva nell’ambito di quattro priorità:

 

La Commissione intende monitorare il seguito dell’attuazione delle azioni proposte grazie ad un dialogo continuo con tutte le parti in causa. La valutazione intermedia del piano d’azione sarà presentata nel 2008.

 

Il 30 novembre 2006, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione, nella quale, fra l’altro:

Orientamenti per l’occupazione

Nell’ambito degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione 2005-2008[1]viene posto l’accento sulla riduzione significativa dei divari in termini occupazionali tra le persone svantaggiate ed è riconosciuta l’importanza fondamentale di incentivare l’occupazione dei disabili.

Gli orientamenti per l’occupazione sottolineano inoltre che l’aumento dei livelli occupazionali costituisce lo strumento più efficace per generare la crescita economica e promuovere economie favorevoli all’inserimento sociale, assicurando al tempo stesso margini di sicurezza per gli

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 3 della pdl 58 siprevede che eventuali modifiche alle misure e ai criteri relativi alle assunzioni obbligatorie possano essere disposti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

All’articolo 3 della pdl 1811 si dispone che con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuare quali siano i servizi presso i datori di lavoro pubblici ai quali i minorati della vista non possano essere adibiti, ovvero possano esserlo in misura inferiore a quanto stabilito in precedenza.

Al comma 5 dell’articolo 13 della pdl 1308 si dispone che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo sono adeguate ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

Coordinamento con la normativa vigente

Le pdl in esame adottano una modalità non univoca per modificare la disciplina in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

Difatti, mentre le pdl 58 e 1811 intervengono tramite novella sull’impianto della L. 113 del 1985, la pdl 1308 detta ex novo una diversa disciplina che di fatto abroga implicitamente le corrispondenti disposizioni della L. 113 del 1985.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, modificando la disciplina in materia di collocamento obbligatorio e di rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti sia per adeguare gli istituti della L. 113 del 1985 resi di difficile applicazione dal progresso tecnologico sia per coordinare tale disciplina con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 68 del 1999, potrebbe servire rendere più funzionale la stessa disciplina con conseguenti benefici sul piano occupazionale per i soggetti minorati della vista.

Formulazione del testo

Per quanto riguarda le pdl 58 e 1811 si osserva quanto segue.

All’articolo 5 della L. 113 del 1985, così come riformulato dalle medesime pdl, il comma 2 andrebbe meglio coordinato con il comma precedente, dal momento che i prospetti di cui all’articolo 9, comma 6 della L. 68 del 1999 (nell’ambito dei quali devono essere effettuate le comunicazioni relative al numero e alle caratteristiche dei centralini telefonici) sono inviati periodicamente.

All’articolo 6, della L. 113 del 1985, così come riformulato dalle medesime pdl, il rinvio di cui al comma 1 all’articolo 7 della L. 68 del 1999 sembrerebbe doversi interpretare nel senso che, a differenza della vigente disciplina, ai sensi della disposizione in esame i datori di lavoro potrebbero presentare richiesta nominativa solamente per una parte dei soggetti minorati della vista. Al medesimo articolo 6 la disposizione di cui al comma 6 sembrerebbe far riferimento agli elenchi dei disabili che risultano disoccupati, di cui all’articolo 8, comma 2 della L. 68 del 1999; in tal caso occorrerebbe far riferimento ai servizi per l’impiego, che sono gli uffici competenti alla tenuta dei medesimi elenchi.

 

Per quanto riguarda solamente la pdl 1811 si osserva quanto segue.

All’articolo 1, comma 6 della L. 113 del 1985, così come riformulato dalla medesima pdl, non appare chiara la disposizione di cui all’ultimo periodo secondo cui la deroga relativa all’iscrizione all’albo professionale risulta essere condizionata al superamento dell’esame di abilitazione.

All’articolo 7, comma 2-bis, della L. 113 del 1985, così come riformulato dalla medesima pdl, si osserva che la disposizione non fa riferimento ai centralinisti telefonici e che non è precisato il limite massimo delle ore di permesso retribuito di cui i lavoratori in questione possono usufruire.

 

Per quanto riguarda infine la pdl 1308 si osserva quanto segue.

All’articolo 8, comma 1, si osserva, sul piano formale, che occorrerebbe far riferimento ai servizi per l’impiego piuttosto che alla direzione provinciale del lavoro.

All’articolo 8, comma 2, si osserva che il riferimento alla commissione provinciale per l’impiego appare superato, dal momento che l’articolo 6 della L. 469 del 1997, nell’ambito del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, ha previsto la costituzione di un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro e, dalla data di tale costituzione, la soppressione di una serie di organi collegiali tra cui appunto la commissione provinciale per l’impiego nonché il trasferimento delle relative competenze e funzioni alla provincia. Inoltre si osserva, sul piano formale, anche con riferimento ad alcuni dei commi successivi, che sarebbe opportuno far riferimento, oltre che al centralinista telefonico, anche all’operatore della comunicazione.

All’articolo 12 si osserva che, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla pdl in esame, posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009.


Schede di lettura


Le pdl 58 (Volonté), 1308 (Mancuso ed altri) e 1811 (Cordoni ed altri) sono volte a modificare la L. 29 marzo 1985, n. 113, recante l’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

 

Lo scopo, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa alle pdl 58 e 1811, è quello di “adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione”, dal momento che, come riportato nella relazione illustrativa alla pdl 1308, sono sorte “alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di difficile applicazione” la richiamata L. 113 del 1985, quali, secondo la medesima relazione, “le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche intervenute dal 1985 ad oggi” nonché “il forte calo dei posti di operatore a disposizione dei privi della vista, dovuto al fatto che le suddette modificazioni tecniche hanno trasformato i centralini telefonici da strutture di collegamento e smistamento a centri di collegamento automatico”, fenomeno reso più grave dal fatto che “non esistono per i soggetti privi della vista altri sbocchi lavorativi consistenti”.

Oltre a ciò, la necessità “di rimettere mano alla disciplina di cui alla legge n. 113 del 1985”, prosegue la relazione illustrativa alle pdl 58 e 1811, “è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale; basti pensare alla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge n. 138 del 2001, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell’evoluzione tecnologica”, oltre che “al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, ove primeggia la legge n. 68 del 1999 che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, le legge n. 113 del 1985”.

 

Si consideri, tuttavia, che le pdl in esame adottano una modalità non univoca per modificare la disciplina in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

Difatti, mentre le pdl 58 e 1811 intervengono tramite novella sull’impianto della L. 113 del 1985, la pdl 1308 detta ex novo una diversa disciplina che di fatto abroga implicitamente le corrispondenti disposizioni della L. 113 del 1985.

 

Più specificamente, i provvedimenti in esame intervengono:

 

§         sulla disciplina dell’albo professionale dei centralinisti e degli operatori della comunicazione minorati della vista (articolo 1 di tutte le pdl in esame);

§         sulla disciplina relativa all’abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore della comunicazione (articolo 2 di tutte le pdl in esame), nonché ai corsi di aggiornamento per la medesima abilitazione e alle promozioni e progressioni di carriera (articoli 3 e 4 della pdl 1308);

§         sugli obblighi dei datori di lavoro relativi alle assunzioni obbligatorie dei centralinisti ed operatori della comunicazione minorati della vista e sui connessi adempimenti nonché sulle modalità per il collocamento degli stessi lavoratori (articoli da 3 a 6 delle pdl 58 e 1811, articoli da 5 a 8 della pdl 1308);

§         sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro (articolo 7 delle pdl 58 e 1811, articolo 9 della pdl 1308);

§         sulla disciplina che pone a carico delle regioni gli oneri relativi alla trasformazione dei centralini finalizzate all’impiego dei soggetti minorati della vista (articolo 8 delle pdl 58 e 1811, articolo 10 della pdl 1308);

§         sul riconoscimento ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione di una indennità di mansione e di benefici pensionistici (articolo 9 delle pdl 58 e 1811, articolo 11 della pdl 1308);

§         sull’apparato sanzionatorio disposto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro (articolo 10 delle pdl 58 e 1811 e articolo 13 della pdl 1308).

 

La pdl 1308, al contrario delle altre pdl,contiene, inoltre, una disposizione in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti e degli operatori della comunicazione (articolo 14).

Infine, si evidenzia che solamente la pdl 1308 prevede una norma di copertura finanziaria (articolo 12).

Albo professionale

L’articolo 1 di tutte le pdl in esame apporta modifiche alla disciplina dell’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (di seguito albo), di cui all’articolo 1 della richiamata L. 113 del 1985.

 

Attualmente, l’articolo 1 della richiamata L. 113 del 1985 stabilisce che il richiamato albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la L. 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. L’iscrizione dei soggetti abilitati residenti nella regione di interesse avviene mediante gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Lo stesso articolo dispone altresì che sono da intendersi come soggetti privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dalla stessa legge.

In particolare, si subordina l’iscrizione all'albo professionale alla presentazione del diploma di centralinista telefonico, nonché del certificato, rilasciato dall'USL locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

Infine, lo stesso articolo prevede che, in deroga alla disciplina su indicata, i soggetti privi della vista possono essere iscritti all’albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il richiamato certificato rilasciato dalla ASL nonché una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno 6 mesi.

 

In relazione a ciò, le pdl 58 e 1811 provvedono a sostituire l’articolo 1 della richiamata L. 113 del 1985.

 

In particolare, rispetto al testo vigente, si dispongono le seguenti modifiche:

 

§         l’albo assume la denominazione di albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (comma 1 dell’articolo 1 di entrambe le pdl);

§         l’iscrizione all’albo professionale, da parte delle direzioni regionali del lavoro, è subordinata al superamento di un apposito esame, secondo le modalità contenute nel successivo articolo 2 (vedi infra). Al riguardo, si evidenzia che la pdl 1811 precisa che tale iscrizione debba avvenire entro 3 mesi dal superamento dell’esame di abilitazione. L’iscrizione opera per i centralinisti telefonici minorati della vista e per gli operatori della comunicazione che possiedono qualifiche equipollenti, ai sensi dell’articolo 45, comma 12, della L.  17 maggio 1999, n. 144[2] (comma 2 dell’articolo 1di entrambi le pdl);

Si ricorda che il comma 12 dell’articolo 45 citato dispone che, ai fini dell'applicazione della L. 113 del 1985, il Ministro del lavoro individui con proprio decreto "qualifiche equipollenti a quelle del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti". Tale norma è volta a consentire il raggiungimento delle finalità proprie della richiamata L. 113 in presenza di una evoluzione tecnologica che riduca le possibilità occupazionali per i centralinisti telefonici.

§         si dispone l’obbligo di istituzione, da parte delle regioni, di sezioni speciali all’interno dell’albo, nelle quali iscrivere i richiamati operatori della comunicazione (comma 3 dell’articolo 1 di entrambe le pdl);

§         si prevede che, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, per soggetti minorati della vista si intendono i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, della L. 3 aprile 2001, n. 138[3]  cioè i ciechi totali e parziali e gli ipovedenti gravi (comma 4 dell’articolo 1 di entrambi le pdl);

La L. 138 del 2001 ha disciplinato le differenti forme di minorazioni visive alle quali spetta un riconoscimento giuridico. Le norme sono volte a disciplinare adeguatamente la quantificazione della cecità (ciechi totali e ciechi parziali) e dell’ipovisione (ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi) secondo parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale.

La legge precisa inoltre che la nuova classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la normativa vigente in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

 

Sono indicate le seguenti classificazioni di minorazioni visive, con la precisazione delle diverse tipologie di menomazione:

§           ciechi totali (articolo 2);

§           ciechi parziali (articolo 3);

§           Ipovedenti gravi (articolo 4);

§           Ipovedenti medio-gravi (articolo 5)

§           Ipovedenti lievi (articolo 6).

Più in dettaglio, sono definiti:

§         ciechi totali (articolo 2):

o        coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

o        coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

o        coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

§         ciechi parziali (articolo 3):

o        coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

o        coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

§         ipovedenti gravi (articolo 4):

o        coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

o        coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

 

Si dispone infine che gli accertamenti oculistici effettuati da organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) siano impugnabili, ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

 

§         per quanto attiene ai documenti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale, si fa riferimento al diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente (comma 5, lettera a) dell’articolo 1 di entrambe le pdl);

§         sempre per quanto attiene ai documenti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale, il certificato rilasciato dalla ASL, ovvero dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordità del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, deve evidenziare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al precedente comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico (comma 5, lettera b) dell’articolo 1di entrambi le pdl);

Gli articoli 3 e 4 della L. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) disciplinano, rispettivamente, i soggetti aventi diritto e l’accertamento dell'handicap.

Si definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In particolare, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità e definita come handicap grave. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

In particolare, l’articolo 10 del D.L. n. 203 del 2005 ha trasferito all’INPS le residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relative alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, svolte dalla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, precedentemente strutturata presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che i trattamenti economici sono concessi dalle regioni, che possono, tuttavia, stipulare accordi con l'INPS ai fini del conferimento al medesimo istituto di tali funzioni. All'INPS compete, in ogni caso, l'attività di erogazione.

Successivamente, l'articolo 6 del D.L. n. 4 del 2006 ha introdotto alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

Il comma 1 consente alle regioni di adottare disposizioni per semplificare ed unificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili (invalidità civile, cecità, sordità), e dell'handicap (di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).

Il comma 3 dello stesso articolo esonera dalla ripetizione delle visite di accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap i soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso decreto indicherà la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

 

Viene invece sostanzialmente confermata, rispetto alla vigente disciplina, la norma che prevede una deroga ai fini dell’iscrizione all’albo (comma 6 dell’articolo 1 di entrambe le pdl), che si concretizza nell’iscrizione a domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, senza la presentazione dei documenti in precedenza richiamati. Tale deroga opera a condizione che i lavoratori minorati della vista siano in possesso del certificato della ASL o della commissione di prima istanza in precedenza richiamata e di una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolga mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno 6 mesi.

Si consideri, tuttavia, chenon appare chiara la disposizione,presente solamente nella pdl 1811 (articolo 1, comma 6, ultimo periodo),secondo cui la deroga in questione risulta essere condizionata al superamento dell’esame di abilitazione in precedenza richiamato.

 

Si segnala, inoltre, che la pdl 58 prevede un successivo comma 7 il quale stabilisce che l’iscrizione all’albo professionale comporta l’iscrizione automatica dei medesimi lavoratori nell’elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati, istituito presso gli uffici competenti, di cui all’articolo 8, comma 2, della L. 68 del 1999.

 

Rispetto alle disposizioni delle altre due proposte, l’articolo 1 della pdl 1308 (che come detto non provvede a novellare la L. 113 del 1985):

 

§         definisce in maniera diretta i soggetti privi della vista a cui si applica la disciplina, mentre si ricorda che le pdl 58 e 1811 a tale scopo richiamano alcune disposizioni della L. 138 del 2001 (comma 2). In particolare, si definiscono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, ovvero coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento;

Si evidenzia, al riguardo, che la definizione di soggetti privi della vista di cui alla disposizione in esame sembra coincidere sostanzialmente con quella delle pdl 58 e 1811 (che si riferiscono, come detto, ai soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 138 del 2001).

Abilitazione e corsi di aggiornamento

Gli analoghi articoli 2 delle pdl 58 e 1811 riformulano il testo dell’articolo 2 della L. 113 del 1985, in relazione ai requisiti richiesti per l’abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore telefonico.

 

Tale articolo abilita all'iscrizione nell'albo professionale nazionale i soggetti privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

Conseguono inoltre l'abilitazione professionale i soggetti privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di un esame effettuato dalla commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. I corsi professionali in questione si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tali corsi professionali non possono comunque avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti nonché periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

 

 

 

 

Rispetto al vigente testo dell’articolo 2 della L. 113 del 1985:

 

§         fermi restando i principi fondamentali stabiliti dagli articoli 2 delle pdl in esame, viene demandata alle regioni la competenza relativa alla disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali equipollenti (comma 1);

§         in connessione con quanto previsto dal comma 1, vengono espressamente elencate le materie obbligatorie oggetto dei programmi dei corsi di abilitazione professionale, che sono (comma 2):

o        uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

o        dizione ed uso corretto della lingua italiana;

o        cultura generale;

o        organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

o        nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

o        uso di INTERNET e di banche dati on line;

o        nozioni fondamentali di lingua inglese;

§         la durata dei corsi professionali non varia più in ragione dell’età o del titolo di studio posseduto, ma viene stabilita comunque con durata non inferiore ad un anno scolastico. L’accesso a tali corsi, inoltre, deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell’obbligo e l’istruzione professionale (comma 3);

§         si prevede che le regioni, nell’effettuazione dei corsi di aggiornamento e di formazione professionale, possano avvalersi anche delle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616[4], nonché degli istituti di formazione che ne siano emanazione (comma 4);

§         si dispone che gli esami di abilitazione effettuati alla fine di ciascun corso siano disciplinati dalle regioni con proprie norme, mentre la disciplina vigente prevede che tali esami si svolgano secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le norme regionali devono comunque prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di prossima costituzione di almeno un rappresentante dell’associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale (comma 5). In attesa della costituzione delle commissioni richiamate, si prevede che le loro funzioni siano esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro (comma 6).

 

Rispetto alle due pdl esaminate, l’articolo 2 della pdl 1308:

 

§         dispone che i corsi regionali autorizzati ai fini del conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione devono osservare la legislazione statale e regionale in materia di formazione professionale (comma 1);

§         prevede, tra i requisiti per l’ammissione ai corsi professionali, il compimento del sedicesimo anno di età (comma 3);

§         gli esami di abilitazione sono svolti secondo programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le regioni (comma 5);

§         si prevede che la commissione esaminatrice sia composta dai docenti delle materie obbligatorie di cui al comma 4 che hanno svolto il relativo corso, nonché da un membro nominato dall’assessorato regionale competente, con funzioni di presidente in seno alla commissione (comma 7). L’articolo, infine, dispone che le funzioni di segretario in seno alla richiamata commissione (comma 8) sia esercitata dal segretario dal relativo corso professionale.

 

La stessa pdl 1308, inoltre, all’articolo 3 disciplina i corsi di aggiornamento per i centralinisti telefonici privi della vista cheintendano conseguire l’abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione

In particolare:

§         è prevista la possibilità, a favore dei centralinisti telefonici privi della vista in servizio presso datori di lavoro pubblici o privati, di partecipazione, su domanda, a corsi di aggiornamento al fine di conseguire l’abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione (comma 1). Tali corsi devono essere svolti durante l’orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti od organizzazioni autorizzati (comma 2). Alla fine del corso è previsto un esame, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 2 (comma 4);

§         gli oneri relativi all’organizzazione dei corsi e alle relative strutture e apparecchiature sono posti a carico delle regioni, mentre gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici o privati (comma 3).

 

La pdl 1308 inoltre prevede, all’articolo 4, una disciplina attinente ai casi di promozione e progressione di carriera dei soggetti minorati della vista.

In particolare, si prevede:

§         l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, alla collocazione dei soggetti privi della vista che hanno conseguito l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, nel ruolo o nel livello contrattuale corrispondente a quello di ex impiegato di concetto (comma 1);

§         la promozione, nel caso in cui i centralinisti telefonici già in servizio abbiano conseguito l'abilitazione mediante il corso di aggiornamento, ad un livello superiore a quello in cui erano collocati prima del corso stesso (comma 2);

§         la possibilità, per i soggetti privi della vista che hanno conseguito la sola abilitazione di centralinista telefonico, di essere collocati al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla più volte richiamata L. 113 del 1985, prevedendo altresì la possibilità di frequentazione, dopo l'assunzione, del corso di aggiornamento (comma 3);

§         il divieto di porre limiti di carriera ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione, precisando altresì che tali soggetti godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle leggi vigenti e dai contratti (comma 4).

Obblighi dei datori di lavoro

Gli analoghi articoli 3 delle pdl 58 e 1811 disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro, sostituendo integralmente l’articolo 3 della L. 113.

 

Tale articolo prevede che i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento stesso sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo.

Per quanto concerne i datori di lavoro privati, questi sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo.

Nel caso in cui il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

I servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata in precedenza, sono individuati con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In attesa dell'individuazione dei richiamati servizi, si dispone che gli obblighi su indicati non si applicano:

§         alle centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato, nonché alle società private concessionarie dei servizi telefonici.;

§         ai centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

 

Rispetto alla normativa vigente, le pdl 58 e 1811 all’articolo 3 modificano i criteri e le misure relative agli obblighi di assunzione, peraltro dettando i medesimi criteri e misure per i datori di lavoro sia pubblici sia privati.

In particolare, i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori iscritti al menzionato albo professionale nelle seguenti misure e secondo uno sei seguenti criteri:

o        un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l’impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso (comma 1);

o        un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino (comma 2);

o        un minorato della vista per ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso (comma 3);

o        ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della pdl 1811, un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture. Invece, l’articolo 3, comma 1, lettera d), della pdl 58 prevede che sia assunto un minorato ogni 30 operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati.

 

Inoltre, al comma 2 dell’articolo 3 della pdl 58 siprevede che eventuali modifiche ai criteri richiamati in precedenza (presumibilmente per i datori di lavoro sia pubblici sia privati) possano essere disposti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre il comma 2 dell’articolo 3 della pdl 1811 dispone che con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuare quali siano i servizi presso i datori di lavoro pubblici ai quali i minorati della vista non possano essere adibiti, ovvero possano esserlo in misura inferiore a quanto stabilito in precedenza.

 

Per quanto attiene agli obblighi dei datori di lavoro, l’articolo 5 della pdl 1308 prevede invece che:

§         la disciplina relativa agli obblighi di assunzione degli iscritti al menzionato albo professionale si applichi ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore, con almeno due linee in caso di ente pubblico e di quattro linee in caso di aziende private (comma 1);

§         siano compresi nei citati centralini telefonici, le strutture e gli uffici che utilizzano almeno quattro linee telefoniche, numeri verdi, INTERNET, o altri sistemi on line, istituiti per collegare i clienti esterni con ogni struttura o ufficio interno e per fornire informazioni ai clienti relative all’azienda, impresa, ufficio o ente, nonché servizi, informazioni o notizie di carattere generale (comma 2);

§         i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralini telefonici in precedenza richiamati, un soggetto privo della vista iscritto all’albo (comma 3);

§         nel caso in cui il centralino telefonico sia dotato di più di una postazione di operatore, il 51 per cento dei posti sia riservato ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista (comma 4).

 

Gli articoli 4 delle pdl 58 e 1811, novellando l’articolo 4 della L. 113 del 1985, intervengono sulle disposizioni relative al coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio, in maniera da aggiornare tali disposizioni facendo riferimento alla L. 68 del 1999.

Si consideri, tuttavia, che mentre l’articolo 4 della pdl 58 sostituisce interamente l’articolo 4 della L. 113 del 1985, l’articolo 4 della pdl 1811 provvede a sostituire i soli commi 1 e 4 dell’articolo 4 della L. 113 del 1985..

Più in particolare il nuovo comma 1 dell’articolo 4 della L. 113 del 1985 prevede la computazione dei lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della medesima legge nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della L. 68 del 1999.

 

L’articolo 3 della L. 68 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1[5] nella seguente misura:

§         sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

§         due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

§         un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Inoltre, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo richiamato si applica solo in caso di nuove assunzioni.

 

In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, si stabilisce l’obbligo, a carico dei datori di lavoro pubblici, dell’assunzione di un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto all'albo anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile.

 

La pdl 58 prevede altresì, riformulando il comma 2 dell’articolo 4 della L. 113 del 1985, che i lavoratori minorati della vista che hanno conseguito la prevista abilitazione, in caso di chiamata numerica da parte dei datori di lavoro obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, devono essere avviati al lavoro dagli uffici competenti nell'ordine di iscrizione nella graduatoria unica provinciale di cui all’articolo 8, comma 2, della L. 68 del 1999, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge.

 

Sulle norme relative al coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio interviene anche l’articolo 6 della pdl 1308, In particolare:

§         si prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro, pubblico o privato, ad assumere un centralinista telefonico e operatore della comunicazione nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai richiamati soggetti, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio (comma 1);

§         anche in questo caso, come all’articolo 4 sia della pdl 58 sia della pdl 1811, i lavoratori assunti ai sensi della pdl in esame sono computati a copertura della quota obbligatoria prevista dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio, distinti in categorie suddivise in base alle diverse cause che hanno determinato la cecità (comma 2);

§         in caso di vacanza nel ruolo organico delle categorie protette ai sensi di legge, il centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista, assunto ai sensi del precedente comma 1, è sempre computato ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui al comma 2 (comma 3);

§         è previsto, infine, l’inquadramento in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza in ruolo, dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista in caso di esaurimento del ruolo organico (comma 4).

Comunicazioni obbligatorie

Leanaloghe pdl 58 e 1811, all’articolo 5 recano disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie, al fine di coordinare le disposizioni dell’articolo 5 della L. 113 del 1985 con quelle della L. 68 del 1999, nonché di estendere gli obblighi di comunicazione a carico della ex SIP a tutti i gestori di telefonia.

 

Più in dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5 della L. 113 del 1985 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a comunicare ai servizi per l’impiego, nell’ambito dei prospetti di cui all’art. 9, comma 6 della L. 68 del 1999, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o dei dispositivi sostitutivi, e indicando altresì i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

 

Si ricorda che l’articolo 9, comma 6, della L. 68 del 1999 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della medesima legge, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva per le assunzioni obbligatorie delle persone disabili, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per le persone disabili. La periodicità dell’invio dei prospetti è stabilità con decreto del Ministro del lavoro.

 

Il comma 2, che presenta sostanzialmente un contenuto analogo al corrispondente comma del vigente articolo 5 della L. 113 del 1985, dispone che i datori di lavoro che procedono all’installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici che comportino un obbligo di assunzione ai fini della medesima legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi ai servizi per l’impiego, indicando le specifiche caratteristiche dei centralini telefonici.

 

Si osserva che il comma 2 andrebbe meglio coordinato con il comma precedente, dal momento che i prospetti di cui all’articolo 9, comma 6 della L. 68 del 1999 (nell’ambito dei quali devono essere effettuate le comunicazioni relative al numero e alle caratteristiche dei centralini telefonici) sono inviati periodicamente.

 

I commi 3 e 4 estendono a tutti i gestori di telefonia operanti sul territorio italiano gli obblighi che i corrispondenti commi della L. 113 del 1985 prevedono per la SIP, con riferimento alle comunicazioni relative alla installazione, trasformazione o sostituzione di centralini telefonici o impianti equivalenti nonché all’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati i centralini telefonici o gli impianti equivalenti.

 

Il comma 5, che reca una nuova disposizione non contenuta nel vigente articolo 5 della L. 113 del 1985, prevede un obbligo per gli uffici competenti (servizi per l’impiego) di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata dai datori di lavoro ai sensi del medesimo articolo 5, anche per via telematica.

 

L’articolo 7 della pdl 1308 invece reca una disciplina che riprende sostanzialmente quanto già previsto dai primi due commi del vigente articolo 5 della L. 113 del 1985, introducendo alcune modifiche.

In particolare, rispetto alla vigente disciplina, al comma 1 si dispone che le comunicazioni dei datori di lavoro devono riguardare le caratteristiche non solamente dei centralini telefonici, ma anche degli uffici di informazione comunque denominati.

Al comma 2 conferma sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell’articolo 5 della L. 113 del 1985.

Vengono invece implicitamente soppresse le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, relative agli obblighi di comunicazione della ex SIP.

Pertanto, a differenza delle pdl 58 e 1811, che estendono tali obblighi di comunicazione a tutti i gestori di telefonia, la pdl 1308 non contempla più tali obblighi di comunicazione.

Modalità per il collocamento

Le analoghe pdl 58 e 1811, all’articolo 6, recano disposizioni in materia di modalità per il collocamento, al fine di cooordinare l’articolo 6 della L. 113 del 1985 alla disciplina generale in materia di collocamento obbligatorio di cui alla L. 68 del 1999.

Pertanto il comma 1 dispone che entro due mesi dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privato devono presentare ai servizi per l’impiego la richiesta di assunzione secondo le modalità previste dall’articolo 7 della L. 68 del 1999.

Il rinvio all’articolo 7 della L. 68 del 1999 sembrerebbe doversi interpretare nel senso che, a differenza della vigente disciplina, ai sensi della disposizione in esame i datori di lavoro potrebbero presentare richiesta nominativa solamente per una parte dei soggetti minorati della vista.

 

Si ricorda che l’articolo 7 della L. 68 del 1999, al comma 1, prevede che le richieste dei datori di lavoro agli uffici competenti ai fini delle assunzioni obbligatorie sono nominative per:

§         le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

§         il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

§         il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

 

Il comma 2 prevede che in caso di mancata richiesta entro il termine previsto dal precedente comma, gli uffici competenti (servizi per l’impiego) invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Nel caso in cui quest’ultimo non dovesse provvedere, i medesimi uffici procedono all’avviamento del centralinista telefonico o dell’operatore della comunicazione minorato della vista in base in base alla graduatoria formata con i criteri di cui all’articolo 8 della L. 68 del 1999.

 

L’articolo 8 della L. 68 del 1999 prevede che le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, sono tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, la competente commissione istituita a livello provinciale per le politiche del lavoro annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle medesime persone disabili alle dipendenze dei datori di lavoro. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando appositi criteri. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

 

Il comma 3, confermando sostanzialmente quanto previsto dalla vigente disciplina, autorizza il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell’operatore minorato della vista dall’ente nel quale è occupato ad altro ente, previo nulla osta dei competenti uffici.

 

Il comma 4 dispone che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni secondo quanto previsto dalla L. 68 del 1999, in particolare dall’articolo 7, comma 2 e dall’articolo 16.

 

L’articolo 7, comma 2, della L. 68 del 1999 dispone che i datori di lavoro pubblici provvedono all’adempimento degli obblighi di assunzione, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, per chiamata numerica dei soggetti iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per l’impiego (ex liste di collocamento), previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per le assunzioni relative alle altre qualifiche, da effettuare tramite procedure selettive, i lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

L’articolo 16 della L. 68 del 1999 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Inoltre si prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini degli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

 

Il comma 5, che conferma sostanzialmente quanto previsto dalla vigente disciplina, dispone che qualora i datori di lavoro non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, gli uffici competenti (servizi per l’impiego) li invitano a provvedere e che, decorso inutilmente un mese, gli stessi uffici provvedono all’avviamento d’ufficio.

 

Il comma 6, che conferma sostanzialmente quanto previsto dal vigente comma 7 dell’articolo 6 della L. 113 del 1985, prevede che i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti al relativo albo professionale possono essere iscritti, su richiesta, anche negli elenchi tenuti “dalle direzioni provinciali del lavoro” di province diverse da quella in cui il soggetto è residente.

Si osserva che la disposizione sembrerebbe far riferimento agli elenchi dei disabili che risultano disoccupati, di cui all’articolo 8, comma 2 della L. 68 del 1999; in tal caso occorrerebbe far riferimento ai servizi per l’impiego, che sono gli uffici competenti alla tenuta dei medesimi elenchi.

 

Si evidenzia inoltre che viene implicitamente soppressa la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 6 della L. 113 del 1985, ai sensi della quale le graduatorie dei centralinisti telefonici privi della vista e l’elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso il competente ufficio del lavoro.

 

L’articolo 8 della pdl 1308, pur riprendendo in parte la disciplina di cui all’articolo 6 della L. 113 del 1985, modifica la stessa disciplina nel senso di procedere ad “uniformare” (almeno parzialmente) le modalità procedurali per il collocamento relative ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il comma 1 prevede quindi che entro due mesi dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione, i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, presentano apposita richiesta nominativa dei soggetti minorati della vista disoccupati iscritti presso la direzione provinciale del lavoro (DPL).

Si osserva, sul piano formale, che occorrerebbe far riferimento ai servizi per l’impiego piuttosto che alla direzione provinciale del lavoro.

Si evidenzia inoltre che la disposizione in esame prevede che tutti i datori di lavoro (non solamente privati ma anche pubblici) possano assolvere all’obbligo di assunzione tramite richiesta nominativa. Al contrario, la vigente disciplina prevede che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assolvere al medesimo obbligo, a seconda delle qualifiche, tramite richiesta numerica o concorsi riservati; tale previsione, come sopra visto, appare invece sostanzialmente confermata dall’articolo. 6 delle pdl 58 e 1811, che fa riferimento, a seconda della qualifica, ad assunzioni tramite richiesta numerica o riserva di posti nei concorsi pubblici.

Al riguardo si osserva che andrebbe valutata la compatibilità della previsione della richiesta nominativa per i datori di lavoro pubblici con i principi di cui all’articolo 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica e accesso agli impieghi pubblici tramite pubblico concorso), a cui sembrerebbero invece più conformi i summenzionati criteri della richiesta numerica e della riserva di posti nei concorsi pubblici.

 

Il comma 2, che conferma sostanzialmente quanto previsto dal vigente articolo 8, comma 2 della L. 113 del 1985, dispone che, in caso di mancata richiesta entro il termine di cui al precedente comma, la DPL invita il datore di lavoro a provvedere entro un mese e che, nel caso egli non provveda, la medesima DPL provvede all’avviamento al lavoro in base alla graduatoria formata con i criteri fissati dalla commissione provinciale per l’impiego.

 

Si osserva che il riferimento alla commissione provinciale per l’impiego appare superato, dal momento che l’articolo 6 della L. 469 del 1997, nell’ambito del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, ha previsto la costituzione di un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro e, dalla data di tale costituzione, la soppressione di una serie di organi collegiali tra cui appunto la commissione provinciale per l’impiego nonché il trasferimento delle relative competenze e funzioni alla provincia.

Inoltre si osserva, sul piano formale, anche con riferimento ad alcuni dei commi successivi, che sarebbe opportuno far riferimento, oltre che al centralinista telefonico, anche all’operatore della comunicazione.

 

Il comma 3, al primo periodo, prevede che è possibile il passaggio diretto del centralinista telefonico privo della vista dall’azienda in cui presta lavoro ad altra azienda, previo nulla osta della DPL.

Inoltre, al secondo periodo, confermando sostanzialmente quanto previsto dal secondo periodo del vigente articolo 6 della L. 113 del 1985, si dispone che i centralinisti e gli operatori privi della vista hanno diritto all’assunzione (presumibilmente: da parte dei datori di lavoro pubblici) se possiedono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni interessate, ad esclusione del limite d’età e del titolo di studio.

Si consideri che invece, conseguentemente alla previsione di cui al comma 1 secondo cui tutti i datori di lavoro (anche pubblici) possono assolvere all’obbligo di assunzione tramite richiesta nominativa, viene implicitamente soppresso il primo periodo del vigente articolo 6 della L. 113 del 1985 che prevede invece l’assunzione tramite concorso riservato o tramite richiesta numerica da parte dei datori di lavoro pubblici.

 

Il comma 4, che conferma sostanzialmente quanto previsto dal comma 6 del vigente articolo 6 della L. 113 del 1985, dispone che la graduatoria dei centralinisti e degli operatori privi della vista e l’elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la Dpl competente.

 

Il comma 5, che conferma sostanzialmente quanto previsto dal vigente comma 7 dell’articolo 6 della L. 113 del 1985, presenta un contenuto analogo a quello dell’articolo 6, comma 6 delle pdl 58 e 1811 (cfr. supra).

 

Il comma 6, infine, introducendo una disposizione del tutto nuova rispetto alla vigente disciplina, prevede che il diritto all’avviamento al lavoro dei centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione privi della vista si applica fino al compimento del cinquantacinquesimo anno d’età.

Rapporto di lavoro e norme di tutela

Le analoghe pdl 58 e 1811, all’articolo 7, recano disposizioni che intervengono a novellare l’art. 7 della L. 113 del 1985, in materia di rapporto di lavoro e norme di tutela.

 

Si ricorda che l’articolo 7 della L. 113 del 1985 prevede che ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della medesima legge si applica il normale trattamento economico e normativo previsto a livello legislativo e pattizio (comma 1).

Inoltre, si prevede che nel caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti in maniera obbligatoria per il periodo di due anni (comma 2).

Infine, si prevede che i cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame (comma 3).

Alcune di tali modifiche, in particolare quelle di cui al comma 1 e al primo periodo del comma 2, hanno un carattere prevalentemente di coordinamento formale con le altre modifiche introdotte nella L. 113 del 1985.

Il secondo periodo del comma 2, invece, aggiunge degli ulteriori periodi all’articolo 7, comma 2 della L. 113 del 1985. In primo luogo, si stabilisce che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 10 della L. 68 del 1999 che detta apposite tutele relative al rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.

 

Si ricorda che il citato articolo 10 della L. 68 del 1999 prevede apposite disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei medesimi lavoratori.

In particolare, si dispone che ai lavoratori disabili si applica lo stesso trattamento economico e normativo previsto dalla legge e della contrattazione collettiva (comma 1) e che il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (comma 2).

Inoltre, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute e, nelle medesime ipotesi, il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.Qualora si riscontri una condizione di aggravamento dello stato di salute che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, venga accertata la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (comma 3).

Il collocamento in mobilità del lavoratore ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del disabile occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva appositamente prevista (comma 4).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro dieci giorni agli uffici competenti, in modo da sostituire il lavoratore disabile con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio (comma 5).

Si prevede infine la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento[6] per un periodo di sei mesi per il lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle medesime liste.

 

Si dispone, inoltre, che, durante il periodo di due anni durante il quale i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti e gli operatori minorati della vista assunti in maniera obbligatoria, i medesimi lavoratori possano iscriversi nella graduatoria unica provinciale dei disabili che risultano disoccupati di cui all’articolo 8, comma 2 della L. 68 del 1999.

 

Il comma 3 (presente nella sola pdl 1811), aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 7 della L. 113 del 1985, dispone che i datori di lavoro sia pubblici sia privati sono tenuti a concedere dei permessi retribuiti al fine di rendere possibile agli operatori della comunicazione minorati della vista di partecipare a specifici corsi di aggiornamento professionale.

 

Si evidenzia, in primo luogo, che la disposizione non fa riferimento ai centralinisti telefonici.

Si osserva, inoltre, che non è precisato il limite massimo delle ore di permesso retribuito di cui i lavoratori in questione possono usufruire.

 

L’articolo 9 della pdl 1308, con riferimento al rapporto di lavoro, nei primi tre commi conferma sostanzialmente le disposizioni contenute nell’articolo 7 della L. 113 del 1985. In particolare si segnala che al comma 1, rispetto alla vigente normativa, viene specificato che i lavoratori in questione hanno diritto anche all’identico trattamento previdenziale.

Invece, il comma 4 aggiunge una ulteriore disposizione rispetto alla vigente disciplina, prevedendo che, nel caso risultino vincitori di concorsi per qualifiche professionali diverse ai sensi del comma precedente, i lavoratori privi della vista in servizio conservano tutti i diritti di cui al provvedimento in esame.

Trasformazione dei centralini

Le analoghe pdl 58 e 1811, all’articolo 8, recano disposizioni che intervengono a novellare l’articolo 8 della L. 113 del 1985, in materia di trasformazione dei centralini.

 

Si ricorda che l’articolo 8 della L. 113 del 1985 prevede che sono a carico della regione competente territorialmente le trasformazioni tecniche dei centralini volte a rendere possibile l’impiego dei non vedenti nonché la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista. La regione provvede a tali spese direttamente o tramite rimborso al datore di alvoro.

 

Oltre a modifiche di coordinamento formale con le altre modifiche introdotte nella L. 113 del 1985, viene precisato che resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 della L. 68 del 1999.

 

Il citato articolo 13 della L. 68 del 1999, tra le agevolazioni previste a favore dei datori di lavoro per l’assunzione di disabili, contempla (comma 1, lettera c)) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

 

L’articolo 10 della pdl 1308, invece, conferma sostanzialmente il contenuto del vigente articolol 8 della L. 113 del 1985.

Indennità di mansione e altri benefici

Le analoghe pdl 58 e 1811, all’articolo 9, recano modifiche all’articolo 9 della L. 113 del 1985.

 

Si ricorda che l’articolo 9 della L. 113 del 1985 riconosce ai centralinisti non vedenti un’indennità di mansione “agganciata” a quella dei dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

 

L’articolo 9 delle pdl in esame, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell’articolo 9 della L. 113 del 1985, prima di tutto reca una nuova disciplina dell’indennità di mansione, prevedendo che tale indennità è pari a 6 euro lordi giornalieri annualmente sulla base del tasso di inflazione reale; vengono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di settore.

La relazione illustrative evidenziano che la nuova disciplina dell’importo dell’indennità di mansione si rende necessaria per superare le difficoltà applicative derivanti dalla cessazione dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

Il medesimo articolo, al comma 2, sostituendo il comma 2 dell’articolo 9 della L. 113 del 1985, reca modifiche con riferimento al riconoscimento dei benefici previdenziali. Le relazioni illustrative evidenziano che la modifica è volta ad adeguare la norma tenendo conto anche del metodo contributivo di calcolo delle pensioni.

In particolare, si conferma che ai lavoratori minorati della vista è riconosciuto, su domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Inoltre, con riferimento al metodo contributivo (o misto) di calcolo della pensione, si prevede il beneficio della maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico.

 

Invece, l’articolo 11 della pdl 1308, in primo luogo, al comma 1, per quanto riguarda l’indennità di mansione, richiama ai fini della relativa disciplina l’articolo 9 della L. 113 del 1985.

Si evidenzia che l’articolo 9 della L. 113 del 1985, come già detto, presenta difficoltà applicative (cfr. supra).

 

Al medesimo comma viene riconosciuto l’ulteriore beneficio del diritto a una detrazione d’imposta (presumibilmente ai fini delle imposte sul reddito) pari a 3.000 euro annui.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame sostanzialmente conferma il contenuto dell’articolo 9, comma 2, della L. 113 del 1985, cioè riconosce, per ogni anno di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Si evidenzia che la pdl 1308, al contrario delle pdl 58 e 1811, non modifica l’articolo. 9, comma 2 della L. 113 del 1985 per adeguarne la formulazione con riferimento al metodo contributivo di calcolo della pensione.

Sanzioni

Per quanto attiene l’apparato sanzionatorio, si rileva che le tre pdl intervengono in maniera diversa sulla disciplina vigente.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 10 della L. 113 stabilisce un sistema sanzionatorio volto alla tutela dei lavoratori minorati della vista e all’adempimento della normativa da parte dei datori di lavoro.

Più specificamente, si prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro:

§         pagamento di una somma da euro 112,14 a euro 2.113, a carico dei soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati dall’articolo stesso (comma 1);

§         pagamento di una somma da euro 22,41 a euro 89,68 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto a carico dei datori di lavoro privati che pur essendo obbligati ai sensi della legge in oggetto non assumano i centralinisti telefonici non vedenti (comma 2).

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizza per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini (comma 3).

Infine, si prevede l’adeguamento triennale degli importi delle sanzioni amministrative previste, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'STAT.

 

Più specificamente:

§         l’articolo 10 della pdl 58, sostituendo l’intero articolo 10 della L. 113 del 1985, prevede l’applicazione, ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti, delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 15 della L. 68 del 1999;

L’articolo 15 in oggetto prevede una sanzione amministrativa, disposta dalle direzioni provinciali del lavoro, a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, consistente nel pagamento di una somma di euro 578,43, per il ritardato invio del prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori, maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Lo stesso articolo ha altresì stabilito, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241[7], l’applicazione di sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego, ai responsabili di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della L. 68.

Infine, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie richiamate, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 3 della L. 68, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di una somma pari a euro 57,17 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Infine, è stato disposto l’adeguamento quinquennale delle entità delle sanzioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

§         l’articolo 10 della pdl 1811, oltre a richiamare lo stesso sistema sanzionatorio di cui all’articolo 15 L. 68 del 1999 per i datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti, prevede altresì che la sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 si applichi ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione dell’operazione di trasformazione e all’obbligo di comunicazione dell’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati i centralini telefonici o impianti equivalenti che prevedano l’obbligo di assunzione, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5 della L. 113/1985 così come novellati dalla medesima pdl (comma 1). Lo stesso articolo, inoltre, prevede l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, della presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della citata L. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento in esame;

L’articolo 17 della L. 68 del 1999 prevede, a pena di esclusione, nel caso in cui le imprese, sia pubbliche sia private, partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, l’obbligo di presentazione preventiva a queste ultime della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti.

 

§         l’articolo 13 della pdl 1308, invece, detta una disciplina sanzionatoria volta a sostituire quella di cui all’articolo 10 della L. 113 del 1985, di cui peraltro viene ripresa sostanzialmente l’impostazione provvedendo a modificare l’entità delle sanzioni. In particolare, si stabilisce l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 82 euro a 1.657 euro a carico dei datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dal precedente articolo 7 entro i termini ivi indicati (comma 1). Ai datori di lavoro privati che violano gli obblighi relativi all’assunzione dei centralinisti telefonici privi della vista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 16 euro a 66 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto (comma 2). L’applicazione delle sanzioni è di competenza della DPL (comma 3). Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei soggetti privi della vista e per le spese di trasformazione dei centralini (comma 4). Infine, si prevede che le sanzioni amministrative su indicate siano adeguate ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

Vigilanza

Per quanto riguarda la materia della vigilanza, si consideri che le pdl 58 e 1811 non recano alcuna modifica all’articolo 11 della L. 113 del 1985.

La pdl 1308, pur intervenendo sulla materia con l’articolo 14, in sostanza conferma la vigente disciplina prevedendo che la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti e degli operatori della comunicazione spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita tramite l’Ispettorato del lavoro.

 

Copertura finanziaria

Le pdl 58 e 1811 non presentano una clausola di copertura finanziaria.

 

Invece, l’articolo 12 della pdl 1308 prevede che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni in essa contenute, valutato in 5.165.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provveda mediante una corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

Si osserva che, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla pdl in esame, posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009[8].

 

 

 

 


Progetti di legge


 

N. 58

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato VOLONTÈ

¾

 

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla volontà di modificare e di aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

      Lo scopo è in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.

      Pertanto, a distanza di ventuno anni dalla entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, una modifica della stessa appare ormai improcrastinabile.

      L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla citata legge n. 113 del 1985, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale; basti pensare alla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge n. 138 del 2001, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, ove primeggia la legge n. 68 del 1999 che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

      Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

      Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti non vedenti a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato e generalizzato in attuazione dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

      L'opportunità delle modifiche a una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in una molteplicità di fattori.

      In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralinisti che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti, comunque, di collegamento automatico.

      In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti.

      Più in dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto di tutti i fattori indicati e, in primo luogo, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti». Questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999.

      Quella che, prima facie, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece, da una parte, la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste sono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto e in continua e costante evoluzione, e, dall'altra, la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque una minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

      L'aspetto di maggiore rilievo delle modifiche proposte consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta un elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa dei collocamenti obbligatori al lavoro dei soggetti minorati della vista.

      Più nel dettaglio, nell'articolo 1 della legge n. 113 del 1985, come sostituito dalla proposta di legge, si prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in materia di formazione professionale.

      Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa nell'ambito delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

      Il nuovo articolo 3 della legge n. 113 del 1985, rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.

      Infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tale modo le distinzioni indicate dalla normativa in vigore; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengono anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedono la possibilità che la quota di riserva sia calcolata in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di un posto di operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.

      Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini, o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).

      Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio al lavoro è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva e di graduatorie, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 in tema di modalità per il collocamento.

      In particolare, con la nuova formulazione del predetto articolo 5 che qui si propone, vengono attualizzate le disposizioni che prevedono obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.

      Il nuovo testo di legge, infine, prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.

      In primo luogo, viene fissato un nuovo importo dell'indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, soppressa dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

      In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

      Tali misure, così come l'intero provvedimento, non comportano alcun aggravio di spesa, dal momento che esse beneficiano del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce una adeguata copertura finanziaria.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Albo professionale). 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".

      2. Le direzioni regionali del lavoro provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

      3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

      4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

      5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi.

      7. L'iscrizione all'albo professionale comporta l'automatica iscrizione nell'elenco con unica graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in applicazione del principio di cui all'articolo 2 della medesima legge».

 

 

 

Art. 2.

 

      1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.

      2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

          a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

          b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

          c) cultura generale;

          d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

          e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

          f) uso di INTERNET e di banche dati on line;

          g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

      3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore a un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.

      4. Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      5. Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, prevedendo comunque la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista più rappresentativa a livello regionale.

      6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le medesime funzioni sono esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».

 

Art. 3.

 

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo i seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è formato da almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivanti interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un minorato della vista ogni trenta operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati.

      2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere apportate eventuali modificazioni alle misure indicate al comma 1».

 

Art. 4.

 

      1. L'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4 - (Coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio). - 1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge, gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della predetta legge, in caso di chiamata numerica, devono avviare al lavoro i lavoratori minorati della vista abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nell'ordine di iscrizione nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999.

      3. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

 

Art. 5.

 

      1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 68 del 1999, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

      2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.

      3. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di trasformazione o di sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

      4. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedono, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici o impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione.

      5. È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

 

Art. 6.

 

      1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.

      2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono all'avviamento del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dell'azienda o dell'ente nel quale è occupato a un altro ente, previo nulla osta degli uffici competenti.

      4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Decorso inutilmente un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.

      6. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

 

Art. 7.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».

      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».

 

Art. 8.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».

 

Art. 9.

 

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».

      2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

 

Art. 10.

 

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni). 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

 


 

N. 1308

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

MANCUSO, GIULIO CONTI, LISI, ANGELA NAPOLI, ULIVI

¾

 

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista

 

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Presentata il 6 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta di legge è quello di adeguare, migliorandola, la normativa relativa ai centralinisti telefonici prevista dalla legge 29 marzo 1985, n. 113. Va preliminarmente rilevato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha modificato le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, all'articolo 1, comma 3, ha salvaguardato e confermato la legge 29 marzo 1985, n. 113, per cui le relative norme restano al di fuori della normativa generale secondo il principio che «la legge speciale deroga la legge generale»; tale esclusione della legge generale, inoltre, consente tutte le modificazioni ed i miglioramenti di quella speciale senza intaccare le norme generali.

      L'opportunità della presente proposta di legge sorge da alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di difficile applicazione la legge 29 marzo 1985, n. 113.

      In primo luogo, le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche intervenute dal 1985 ad oggi, come la concreta possibilità di intervento della SIP, oggi non più esistente, ed il sistema di concorrenza tra i gestori per disciplinare in modo adeguato ed uniforme il controllo e l'applicazione delle nuove tecnologie, oppure l'abbandono dei cosiddetti «segnalatori tattili» per i privi della vista sostituiti da altri sistemi elettronici.

      In secondo luogo, il forte calo dei posti di operatore a disposizione dei privi della vista, dovuto al fatto che le suddette modificazioni tecniche hanno trasformato i centralini telefonici da strutture di collegamento e smistamento a centri di collegamento automatico. Si consideri poi che ancor oggi non esistono per i soggetti privi della vista altri sbocchi lavorativi consistenti; il centralinismo occupava fino a qualche anno fa più di 10.000 privi della vista, oggi ridotti alla metà; anche gli altri lavori e professioni, come l'insegnamento o la masso-fisioterapia, sono fortemente diminuiti, nè alcune altre professioni più impegnative sono sufficienti per garantire un posto di lavoro a quei non vedenti che non vogliono o non sono in grado di sceglierle; anche alcuni benefìci previsti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, non sono più conformi o di facile applicazione; da ultimo, le possibilità di collocamento per i privi della vista, mediante la legge 12 marzo 1999, n. 68, non sono tali da garantire un collocamento diffuso dei privi della vista.

      Tutto ciò considerato, la necessità di una riforma della legge 29 marzo 1985, n. 113, si rende inevitabile.

      Esaminando le varie parti della proposta di legge si nota innanzitutto che la professione di centralinista telefonico è stata modificata in quella di centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista; ciò comporta che i privi della vista devono superare un esame alla fine di un corso di formazione organizzato da enti pubblici o privati secondo un programma predisposto, con alcune materie obbligatorie, quali la telefonia, l'uso del computer e di INTERNET, l'inglese, l'organizzazione aziendale; la commissione d'esame è formata dai docenti del corso con la partecipazione di un presidente nominato dalla regione.

      La novità più importante concerne l'obbligo di assunzione, che scatta quando vi sia almeno un posto di operatore non più in un semplice centralino telefonico, ma anche in un qualunque ufficio informazioni o numero verde che abbia determinati requisiti, come due linee telefoniche esterne se si tratta di un ente pubblico, quattro linee esterne se si tratta di una azienda privata. Viene ribadito l'obbligo di assunzione del 51 per cento di privi della vista quando vi sia più di un posto di operatore: il che comporta che quando vi è un solo posto, questo spetta ad un privo della vista; se ve ne sono due, spetta un posto ad un privo di vista, se ve ne sono tre, due spettano ai privi della vista, se ve ne sono quattro, tre spettano ai privi della vista.

      Le spese per i corsi sono poste a carico delle regioni, come i costi per l'adattamento dei posti di operatore. Naturalmente i privi della vista che finora hanno ottenuto il diploma di centralinista telefonico ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, possono continuare ad essere assunti o a lavorare come centralinisti sulla base della stessa legge, mentre coloro che sono stati assunti come centralinisti possono partecipare a corsi di formazione interni od esterni per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore telefonico.

      Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione spettano alcuni benefìci quali il collocamento in un livello pari a quello di ex impiegato di concetto; anche a coloro che sono stati assunti come centralinisti telefonici e che conseguono mediante un corso interno il titolo di centralinista telefonico e operatore della comunicazione spetta l'avanzamento di un livello rispetto a quello che ricoprono; in ogni caso hanno diritto alla progressione di carriera senza limitazioni e non perdono i benefìci previsti dalla presente proposta di legge anche se cambiano mansione.

      Al fine di rendere più semplice l'applicazione dell'attuale indennità di mansione è concessa una detrazione d'imposta totale pari a 3.000 euro annui; inoltre resta confermato il riconoscimento ai fini contributivi di quattro mesi per ogni anno di lavoro. Molti altri adattamenti minori concernono gli albi e gli obblighi di segnalazione dei datori di lavoro e le sanzioni per gli inadempimenti.

      Una importante disposizione che viene introdotta con la presente proposta di legge riguarda gli ipovedenti medi che secondo la legge 3 aprile 2001, n. 138, sono i minorati visivi che hanno un residuo visivo pari a due decimi; a questi disabili spettano i medesimi diritti dei privi della vista, ma soltanto qualora abbiano conseguito il diploma di centralinista telefonico previsto per i privi della vista e questi ultimi non siano disponibili per ricoprire i posti in oggetto.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Albo professionale).

 

      1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, e di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, assume la denominazione di «albo regionale dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione» ed è articolato a livello regionale. Le direzioni regionali del lavoro provvedono, a richiesta, alla iscrizione all'albo professionale dei privi della vista, come definiti ai sensi del comma 2, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

      2. Ai fini della presente legge, si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, ovvero coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

      3. All'albo professionale sono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione;

          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo di residenza del privo della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente rientra nella definizione di cui al comma 2, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

      4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

 

Art. 2.

(Abilitazione alla funzione di centralinista e operatore della comunicazione).

 

      1. Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, rilasciato al termine di corsi regionali autorizzati ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia di formazione professionale.

      2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione, istituiti ai sensi di quanto disposto dal comma 1, conseguono l'abilitazione professionale, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al comma 6.

      3. Ai corsi professionali di cui al comma 2 sono ammessi tutti coloro che hanno compiuto sedici anni di età.

      4. Gli specifici programmi dei corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista devono prevedere, tra le altre, le seguenti materie:

          a) tecnica del centralino;

          b) informatica con l'utilizzo dei programmi parlanti, in braille o con videoingranditori per coloro che hanno un residuo visivo;

          c) utilizzo di INTERNET o di altri sistemi on line;

          d) lingua italiana e corretta dizione;

          e) cultura generale e organizzazione aziendale;

          f) nozioni di lingua inglese.

      5. Gli esami di abilitazione di cui al comma 2 sono svolti secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con le regioni, tenuto conto delle materie di cui al comma 4.

      6. Alla fine di ciascun corso di cui al comma 2, con provvedimento dell'assessorato regionale competente è nominata la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.

      7. La commissione di cui al comma 6 è composta dai seguenti membri:

          a) i docenti delle materie di cui al comma 4 che hanno svolto il relativo corso;

          b) un membro nominato dall'assessorato regionale competente, che svolge le funzioni di presidente.

      8. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 6 sono esercitati dal segretario del relativo corso professionale.

 

Art. 3.

(Corsi di aggiornamento e abilitazione).

 

      1. I centralinisti telefonici privi della vista in servizio presso datori di lavoro pubblici o privati, su domanda, possono partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo, al fine di conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

      2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti od organizzazioni autorizzati ai sensi di legge.

      3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e alle relative strutture e apparecchiature sono posti a carico delle regioni; gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.

      4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti, per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.

 

Art. 4.

(Promozioni e progressione di carriera).

 

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a collocare i privi della vista che hanno conseguito l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione nel ruolo o nel livello contrattuale corrispondente a quello di ex impiegato di concetto.

      2. I centralinisti telefonici già in servizio che conseguono l'abilitazione di cui alla presente legge mediante il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3 sono promossi ad un livello superiore a quello in cui erano collocati prima del corso stesso.

      3. I privi della vista che hanno conseguito la sola abilitazione di centralinista telefonico possono essere collocati al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, e, dopo l'assunzione, possono fare richiesta di frequentare il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3.

      4. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione non possono essere posti limiti di carriera; essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e continuano a godere di tutti i relativi diritti previsti dalla presente legge anche se, in seguito a promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni diverse o superiori.

 

Art. 5.

(Obblighi dei datori di lavoro).

 

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti di operatore o che comunque sono dotati di uno o più posti di operatore, con almeno due linee in caso di ente pubblico e di quattro linee in caso di aziende private.

      2. Sono altresì compresi nei centralini telefonici ai fini del comma 1, le strutture e gli uffici che utilizzano almeno quattro linee telefoniche, numeri verdi, INTERNET, o altri sistemi on line, istituiti per collegare i clienti esterni con ogni struttura o ufficio interno e per fornire informazioni ai clienti relative all'azienda, impresa, ufficio o ente, nonché servizi, informazioni o notizie di carattere generale.

      3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralini telefonici ai sensi dei commi 1 e 2, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1.

      4. Qualora il centralino telefonico di cui ai commi 1 e 2 sia dotato di più di una postazione di operatore, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.

 

Art. 6.

(Norme di coordinamento).

 

      1. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti privi della vista e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio, lo stesso è tenuto ad assumere un centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

      2. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati a copertura della quota obbligatoria prevista dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio distinti in categorie suddivise in base alle diverse cause che hanno determinato la cecità.

      3. In caso di vacanza nel ruolo organico delle categorie protette ai sensi di legge, il centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista, assunto ai sensi del comma 1, è sempre computato ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui al comma 2.

      4. In caso di esaurimento del ruolo organico, i centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

 

Art. 7.

(Comunicazioni).

 

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenuti a comunicare alle direzioni provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, nonché degli uffici di informazione comunque denominati, indicando il numero delle linee urbane e delle relative postazioni di lavoro in loro dotazione, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, nonché la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

      2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che procedono alla installazione o alla trasformazione di centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi alle direzioni provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e delle postazioni di lavoro in loro dotazione.

 

Art. 8.

(Modalità per il collocamento).

 

      1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista, i datori di lavoro, pubblici e privati, presentano apposita richiesta nominativa dei centralinisti telefonici disoccupati iscritti presso la direzione provinciale del lavoro.

      2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro invita il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, la citata direzione procede all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per l'impiego.

      3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico privo della vista dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta della competente direzione provinciale del lavoro. I centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista hanno altresì diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti interessati, ad esclusione del limite di età e del titolo di studio.

      4. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione provinciale del lavoro competente.

      5. I centralinisti e operatori della comunicazione iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza.

      6. Il diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge si applica fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

 

Art. 9.

(Rapporto di lavoro e norme di tutela).

 

      1. Ai lavoratori privi della vista di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e previdenziale.

      2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti per un periodo di due anni.

      3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista telefonico, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le relative prove di esame.

      4. In caso di vincita dei concorsi di cui al comma 3 per qualifiche professionali diverse, i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione in servizio conservano tutti i diritti previsti dalla presente legge.

 

Art. 10.

(Trasformazione dei centralini telefonici).

 

      1. Le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei privi della vista nonché la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e operatore della comunicazione sono a carico della regione, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro, pubblico o privato, interessato.

 

Art. 11.

(Benefìci speciali).

 

      1. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti ai sensi delle norme relative al collocamento obbligatorio è corrisposta l'indennità di mansione prevista dall'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, ed è riconosciuto il diritto a una detrazione d'imposta pari a 3.000 euro annui frazionabili in dodici mensilità.

      2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente, agli stessi è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

 

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.165.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 13.

(Sanzioni).

 

      1. Ai datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 7 entro i termini ivi indicati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 82 euro a 1.657 euro.

      2. Ai datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici privi della vista si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 16 euro a 66 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto.

      3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è di competenza della direzione provinciale del lavoro.

      4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione, che le utilizza per la formazione professionale dei privi della vista e per gli interventi di trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 10.

      5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

 

Art. 14.

(Vigilanza).

 

      1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

 


 

N. 1811

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

CORDONI, DELBONO, SQUEGLIA, CANCRINI, FARINONE, LARATTA, BAFILE, CODURELLI, MIGLIOLI, BURTONE, CINZIA MARIA FONTANA, GRASSI, SCHIRRU, MOTTA

¾

 

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

 

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Presentata il 12 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nella relazione sulle politiche dell'handicap presentata in Parlamento nella XIV legislatura era emersa la volontà di modificare e di aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

      Lo scopo era, in sostanza, quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.

      Infatti, la Direzione generale per l'impiego, orientamento e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aveva svolto uno studio del «contesto» lavorativo nel quale avrebbe dovuto muoversi la citata legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali.

      Le modifiche auspicate non sono però state attuate nel corso della XIV legislatura e l'urgenza di tale riforma a distanza di ormai ventuno anni dalla entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, appare oggi improcrastinabile.

      L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale; basti pensare alla nuova classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge n. 138 del 2001, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, ove primeggia la legge n. 68 del 1999 che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

      Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, proprio per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

      Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti non vedenti a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato e generalizzato in attuazione dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

      L'opportunità delle modifiche ad una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un molteplice complesso di fattori.

      In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralinisti che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

      In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti.

      Più in dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto di tutti i fattori indicati e, in primo luogo, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti». Questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999.

      Quella che, prima facie, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece, da una parte, la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste sono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e, dall'altra, la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque una minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

      L'aspetto di maggiore rilievo del provvedimento proposto consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta un elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio al lavoro dei soggetti minorati della vista.

      Più nel dettaglio, nell'articolo 1 della legge n. 113 del 1985, come sostituito dalla proposta di legge, si prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in materia di formazione professionale.

      Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa nell'ambito delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

      Il nuovo articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.

      Infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tale modo le distinzioni indicate dalla normativa in vigore; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di un posto di operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.

      Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini, o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è la possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).

      Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio al lavoro è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 in tema di modalità per il collocamento.

      In particolare, nel predetto articolo 5 sono attualizzate le disposizioni che prevedono obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.

      Il nuovo testo di legge, infine, prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.

      In primo luogo, viene fissato un nuovo importo dell'indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, soppressa dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

      In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

      Tali misure, così come l'intero provvedimento, non comportano alcun aggravio di spesa, dal momento che esse beneficiano del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce una adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991.


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Albo professionale). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".

      2. Le direzioni regionali del lavoro, entro tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

      3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

      4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

      5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordità del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

 

Art. 2.

 

      1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.

      2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

          a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

          b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

          c) cultura generale;

          d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

          e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

          f) uso di INTERNET e di banche dati on line;

          g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

      3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.

      4. Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      5. Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, che devono comunque prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale.

      6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le loro funzioni sono esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».

 

Art. 3.

 

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo uno dei seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quelle indicate al comma 1».

 

Art. 4.

 

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

      2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «4. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

 

Art. 5.

 

      1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

      2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono all'installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.

      3. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di trasformazione o di sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

      4. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedono, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici od impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge.

      5. È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

 

Art. 6.

 

      1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.

      2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono d'ufficio all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o dall'ente nel quale è occupato ad un altro ente, previo nulla osta degli uffici competenti.

      4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Decorso inutilmente un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.

      6. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

 

Art. 7.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».

      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «i centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».

 

Art. 8.

 

      1. All'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».

 

 

 

Art. 9.

 

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».

      2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

 

Art. 10.

 

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni e obbligo di certificazione). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 alla legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.

      2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».

 




[1]   Decisione 2005/600/CE sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione. A partire dal 2005, gli Orientamenti sono adottati nell’ambito delle linee direttrici integrate per la crescita e l’’occupazione, che comprendono anche gli orientamenti di politica economica.

[2]    “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[3]    “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.

[4]    “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

[5]     Sono i seguenti soggetti:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità (attualmente Ministero della salute)sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 3%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;

c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[6]     Attualmente sostituite dagli elenchi tenuti dai servizi per l’impiego.

[7]     “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

[8]     Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 298, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009”.