Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Inquadramento nei ruoli dello Stato di particolai categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali - A.C. n. 1513
Riferimenti:
AC n. 1513/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 166
Data: 14/05/2007
Descrittori:
INQUADRAMENTO DI PERSONALE   INSEGNANTI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali

A.C. n. 1513

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 166

 

 

14 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0211


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Scheda di lettura

§      Il contenuto della proposta di legge  9

Progetto di legge

§      A.C. 1513, (on. De Simone), Disposizioni per l'inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali19

Normativa nazionale

§      L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari. (art. 3)25

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (artt. da 12 a16)27

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (artt. 325 e 401)33

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 40)35

§      L. 3 maggio 1999, n. 124. Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.39

§      D.M. 23 luglio 1999 Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124. (art. 9)52

§      D.L. 25 settembre 2002, n. 212 Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (art. 3)53

§      L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (art. 5)54

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. (artt. 1 e 2)56

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 218)61

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli. (art. 13)62

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1513

Titolo

Disposizioni per l'inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali

Iniziativa

On. De Simone

Settore d’intervento

Pubblico impiego

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

v    presentazione o trasmissione alla Camera

28 luglio 2006

v    annuncio

28 luglio 2006

v    assegnazione

25 settembre 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali),

V (Bilancio)

VII (Cultura)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1513 (De Simone) è diretta a realizzare il trasferimento nei ruoli organici dello Stato del personale dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio nelle scuole primarie statali.

Più in dettaglio, l’articolo 1 dispone il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione e della maturità magistrale, che presta servizio nelle scuole primarie statali alla data di entrata in vigore del provvedimento e l’inquadramento di tale personale, a decorrere dal 1° settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, previa presentazione della relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 1).

Al personale in questione, a seguito del trasferimento nei ruoli organici dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridico-economici, l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio, in considerazione delle preferenze espresse, in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap purché il medesimo personale abbia un’esperienza almeno triennale in tali insegnamenti (comma 2).

Relazioni allegate

Trattandosi di un progetto di legge di iniziativa parlamentare, al medesimo è allegata solamente la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario, trattandosi di trasferire nei ruoli organici dello Stato una tipologia di personale attualmente inquadrato nei ruoli organici dei comuni ai sensi della vigente disciplina avente forza di legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge concerne materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere g) della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Con legge 3 maggio 1999, n. 124, si è disposto il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della medesima legge.

E’ però rimasto alle dipendenze dei comuni un contingente molto limitato di insegnanti che presta servizio nelle scuole primarie statali. Il provvedimento in esame, disponendo il trasferimento nei ruoli statali anche di tali insegnanti, è volto quindi a completare il processo di trasferimento alle dipendenze dello Stato di tutto il personale in servizio presso le scuole statali.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

La pdl in esame è volta a prevedere il trasferimento, a domanda, nei ruoli organici dello Stato del personale insegnante dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio nelle scuole primarie statali, concedendo così a tale personale la possibilità di usufruire di un trattamento normativo e d economico omogeneo con quello del restante personale della scuola già dipendente dallo Stato. A tale personale, inoltre, viene fatta salva a tutti gli effetti giuridici ed economici l’anzianità di servizio già maturata presso l’amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio tenendo conto anche delle preferenze espresse.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, si segnala che alla formulazione “ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali” sarebbe opportuno sopprimere la parola “elementari”, in quanto designa l’ordine di scuole ora sostituito dalle scuole primarie.

Si osserva, inoltre, che la data di decorrenza dell’inquadramento nei ruoli provinciali appare ormai superata e quindi andrebbe aggiornata.

All’articolo 2, si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata. In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Inoltre, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009.

 

 


Scheda di lettura


Il contenuto della proposta di legge

La pdl in esame è diretta a realizzare il trasferimento nei ruoli organici dello Stato del personale dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio nelle scuole primarie statali.

 

Lo scopo della pdl in esame, così come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, è di trovare una soluzione alle problematiche di coloro i quali prestano servizio nelle scuole statali in qualità di insegnanti della scuola primaria ma ancora come dipendenti delle amministrazioni comunali, con un trattamento diverso da quello degli insegnanti inseriti nei ruoli statali dal punto di vista sia retributivo sia normativo.

Come segnalato ancora dalla relazione, la situazione di permanenza di questi insegnanti nei ruoli del personale comunale persiste nonostante, con legge 3 maggio 1999, n. 124, sia stato disposto il passaggio allo Stato di tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole.

 

Con la L. 3 maggio 1999, n. 124[1], si è introdotta una nuova disciplina sia in materia di concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente e non docente, sia per l’espletamento di sessioni di abilitazione riservate a docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, sia ancora per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Inoltre, tra le altre materie trattate si segnalano: il trasferimento allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali; le assegnazioni di personale ai provveditorati di nuova istituzione; la proroga di graduatorie di concorsi ad ispettore tecnico; la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati per il personale del servizio scuola.

In particolare, per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, una rilevante novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 1 della L. 124/1999 che, novellando l’art. 399 della L. 297/1994[2], ha previsto che l’accesso nei ruoli di tale personale debba avvenire in parte tramite il canale concorsuale e in parte tramite graduatorie permanenti. Più in dettaglio si è disposto che il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, avviene, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, utilizzando le graduatorie permanenti disciplinate dall'articolo 401[3]. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita senza aver ricoperto tutti i posti al medesimo concorso assegnati, i posti ancora disponibili vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente e che, comunque, tali posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo.

E’ opportuno ricordare, inoltre, che l’articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97[4], convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di graduatorie permanenti del personale docente, di cui all’articolo 401 del D.Lgs. 297 del 1994, come modificato dalla più volte richiamata L. 124 del 1999.

In particolare è stato disposto che, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la determinazione dell’ultimo scaglione di tali graduatorie avvenga sulla base di una tabella dei titoli allegata al provvedimento stesso (comma 1)[5]. Inoltre, si è previsto che dall’anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla L. 124 del 1999 sia subordinata alla richiesta dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento delle graduatorie con apposito decreto ministeriale. In assenza di richiesta si procede alla cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi salvo successivo reinserimento a seguito di nuova istanza (comma 1-bis). Si è stabilito che, a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, l’aggiornamento e le integrazioni delle graduatorie permanenti, sia per la graduatoria base sia per tutti gli scaglioni, avvenga con cadenza biennale (comma 4), anziché annuale entro il 31 maggio di ogni anno come previsto dalla normativa previgente.

Inoltre, l’art. 8 della richiamata L. 124/1999 ha dettato disposizioni in ordine al trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali nei ruoli del corrispondente personale statale.

Tale articolo ha affrontato una annosa questione originata dal fatto che le norme istitutive di alcuni ordini e gradi di scuole ponevano a carico degli enti locali (comuni e province) gli oneri per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; ciò in stretta connessione con le norme che attribuiscono ai medesimi enti locali gli oneri per la fornitura dei locali in cui si svolge il servizio scolastico.

Al riguardo, l’articolo in esame ha disposto (comma 1) il principio per cui il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato, dichiarando abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte di comuni e province.

Conseguentemente, si è disposto il trasferimento nei ruoli statali:

-      del personale ATA dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della L. 124/1999; si disponeva quindi che tale personale fosse inquadrato nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del personale ATA statale. Nel caso in cui ci fossero qualifiche e profili che non trovassero corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale, si consentiva l’opzione per l’ente di appartenenza. A tale personale venivano comunque riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto (comma 2);

-      del personale di ruolo degli enti locali che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra (VI livello), in servizio nelle istituzioni scolastiche statali; si disponeva quindi che tale personale fosse inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici statali (comma 3).

Si prevedeva comunque che il trasferimento del personale ATA avvenisse gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con apposito decreto interministeriale (comma 4). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 23 luglio 1999.

Si consideri, peraltro, che al momento dell’entrata in vigore della L. 124/1999, alcuni istituti e scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente, si avvalevano di contratti di appalto, per lo svolgimento delle funzioni ATA, ai sensi dell’articolo 40, comma 5, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998). In considerazione di questa situazione, l’articolo 9 del citato D.M. 23 luglio 1999 ha previsto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999 (ed eventualmente rinnovati in data successiva), per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente[6].

Da ultimo, l’articolo 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005) ha fornito un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della richiamata L. 124 del 1999 in merito al trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato. In particolare, il richiamato comma 218 ha disposto che il tale personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.

La pdl in esame consta di due articoli, il primo dei quali mira a realizzare l’intento normativo del provvedimento mentre il secondo reca la clausola di copertura finanziaria.

Più specificamente, all’articolo 1, il comma 1 dispone il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione e della maturità magistrale, che presta servizio nelle scuole primarie statali alla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Secondo fonti del Ministero della pubblica istruzione, il provvedimento interesserebbe il personale di un numero limitato di istituti scolastici (più precisamente quattro istituti dislocati in Campania, un istituto in Sicilia ed un istituto in Veneto).

 

Si dispone quindi l’inquadramento di tale personale, a decorrere dal 1° settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si segnala, in proposito, che alla formulazione “ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali” sarebbe opportuno sopprimere la parola “elementari”, in quanto designa l’ordine di scuole ora sostituito dalle scuole primarie

Si osserva, inoltre, che la data di decorrenza dell’inquadramento nei ruoli provinciali appare ormai superata e quindi andrebbe aggiornata.

 

Scuole ed istituti magistrali (della durata di tre e di quattro anni) erano preposti alla formazione dei docenti delle scuole materne ed elementari alle quali questi ultimi accedevano dopo il superamento degli esami di Stato conclusivi dei percorsi ed il conseguimento del relativo diploma.

L’articolo 3 della L. 341 del 1990 (recante riforma degli ordinamenti didattici) ha previsto il conseguimento di un titolo di laurea per l’insegnamento in tali ordini di scuole e la conseguente istituzione di un apposito corso (di almeno quattro anni e comprensivo di attività di tirocinio), articolato in due indirizzi: uno per la formazione professionale degli insegnanti di scuola materna, l’altro per gli insegnanti della scuola elementare. Contestualmente all’effettiva attivazione dei nuovi corsi di laurea (corsi di laurea in scienze della formazione primaria) il Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 1997 ha disposto la graduale soppressione (a partire dall’anno scolastico 1998-1999) dei corsi ordinamentali delle scuole e degli istituti magistrali.

 

Successivamente, la L. 53 del 2003 (cd “Legge Moratti”), recante norme generali e norme di delega per il riordino del sistema dell’istruzione, ha disposto tra l’altro (articolo 5) l’attribuzione all’esame di laurea dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento.

Ai sensi della richiamata L. 53 del 2003, il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

La scuola primaria, a cui si accede a sei anni, è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. L’orario annuale è fissato in 891 ore (escluso il tempo mensa), le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell’ambito del proprio Piano dell’offerta formativa e tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue; la frequenza a queste ultime è opzionale e gratuita.

Tale percorso, avviato a partire dall’anno scolastico 2004-2005, è entrato a regime con l’anno scolastico attualmente in corso (2006-2007).

Per completezza di informazione, infine, si ricorda che il secondo ciclo dell’istruzione,il cui avvio è stato fissato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 (articolo 13 del D.L. 7 del 2007, convertito dalla L. 40 del 2007), sarà costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore (del quale fanno parte licei, istituti tecnici e istituti professionali) e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale.

 

Il successivo comma 2 garantisce al personale in questione, nel momento del trasferimento nei ruoli organici dello Stato, il riconoscimento integrale, a tutti gli effetti giuridico-economici, dell’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione comunale di provenienza e l’assegnazione di una sede di servizio, in considerazione delle preferenze espresse, in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap purché il medesimo personale abbia un’esperienza almeno triennale in tali insegnamenti.

 

Si ricorda che l’integrazione degli studenti con handicap si realizza attualmente in tutti i gradi dell’istruzione scolastica all’interno delle classi ordinarie, secondo i principi stabiliti dalla legge-quadro sull’handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, articoli 12-16). Strumenti principali di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici necessari, sono: un progetto educativo individualizzato, il supporto di insegnanti specializzati (cosiddetti “insegnanti di sostegno”); la limitazione del numero di alunni nelle classi che ospitano alunni diversamente abili.

Si ricorda, in proposito, che per gli insegnanti di sostegno è prescritto (articolo 325 del T.U.[7]) il possesso di un titolo di specializzazione.

 

Ai sensi dell’articolo 325 citato il titolo è rilasciato al termine di un corso biennale a carattere teorico-pratico, svolto da istituti riconosciuti dal MIUR. Programmi e modalità di . svolgimento dei corsi sono stati più volte ridefiniti con decreti ministeriali.

Per quanto qui interessa con riguardo agli insegnanti elementari, nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria (DM 26 maggio 1998 ) sono state previste attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, al fine di consentire il conseguimento di un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno (articolo 3 del citato DM 26 maggio 1998).

La richiamata L. 53 del 2003 ha inoltre disposto l’abbreviazione del percorso nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per i titolari di diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno ed ha attribuito valore abilitante al diploma di laurea in scienze della formazione.

Da ultimo, il D.L. 97 del 2004, convertito dalla L. 143 del 2004, ha introdotto disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione o del diploma di specializzazione per il sostegno (articolo 2); ciò al fine di risolvere il problema dei precari sprovvisti di titoli abilitanti ma in servizio nelle scuole per almeno 360 giorni (nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 16 aprile 2004).

I corsi universitari speciali di durata annuale, per espressa indicazione del D.L., dovevano essere attivati limitatamente all’anno accademico 2004-2005 (e comunque non oltre l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della formazione iniziale) .

Tra le categorie di docenti ammessi a frequentare tali corsi speciali (articolo 2 del D.L. 97 del 2004) gli insegnanti di scuola materna ed elementare privi specializzazione per il sostegno agli alunni ma in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento (conseguite prima della L. 124 del 1999).

Si ricorda infine che anche nell’ambito del piano di riconversione professionale finalizzato all’assorbimento dei docenti soprannumerari (di cui all’articolo1, comma 609, della legge finanziaria per il 2007[8]) si prevedono corsi di specializzazione per l’acquisizione del titolo idoneo alla copertura di posti di sostegno.

 

L’articolo 2, contenente la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, dispone che agli oneri derivanti dal medesimo si provveda tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

Al riguardo si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Inoltre, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009[9].

 

 

 

 

 

 


Progetto di legge


N. 1513

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato DE SIMONE

¾

 

Disposizioni per l'inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il28 luglio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghe e Colleghi! - In alcune città del nostro Paese operano nelle scuole statali, in numero esiguo ma con un ruolo significativo, insegnanti della scuola primaria che sono dipendenti comunali. Questi lavoratori da molti anni vivono una condizione di incertezza e difficoltà e subiscono un trattamento ingiustamente discriminatorio sul piano normativo e retributivo. Dopo il passaggio allo Stato di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, sancito con la legge 3 maggio 1999, n. 124, la permanenza di questi insegnanti nei ruoli del personale dei comuni appare ancora più incomprensibile. La questione del passaggio nei ruoli del personale dello Stato è da molti anni all'attenzione del Parlamento. Nel corso della XIII legislatura la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha lungamente esaminato la questione, nell'ambito del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2000, in materia di istruzione e ricerca (atto Camera n. 6560), il cui testo non è mai arrivato all'attenzione dell'Assemblea. Il largo pronunciamento delle forze politiche e dei parlamentari a favore di una soluzione giusta ed equa della questione, da un lato, e, dall'altro, il grande disagio di questi lavoratori di fronte ad una prospettiva lavorativa sempre più incerta, definiscono l'urgenza e contemporaneamente la possibilità di definire in questa legislatura una soluzione al problema indicato. A tale fine è presentata questa proposta di legge che riproduce un'analoga iniziativa della XIV legislatura di cui si sollecita la più rapida approvazione.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

      1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o della maturità magistrale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nelle scuole primarie statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che presenti la relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. All'atto dell'assunzione in ruolo, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse, anche in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap ed a condizione che abbia già prestato tale servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 




[1]    “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

[2]     “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.”

[3]    Si consideri, al riguardo, che l’art. 1, comma 6, della legge 124 del 1999 - che ha in tal senso novellato l’art. 401 del D.L.gs. 297 del 1994 – ha disposto che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, fossero trasformate in graduatorie permanenti. Pertanto le graduatorie permanenti hanno sostituito il concorso per soli titoli previsto, come strumento per il reclutamento del 50% del personale da assumere annualmente, dal previgente testo dell'art. 401 del D.Lgs. n. 297/1994.

[4]    “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”.

[5]    L’articolo 8-nonies del D.L. 136 del 2004 ha poi dettato alcune norme di interpretazione autentica con riferimento alla tabella, mentre l’articolo 1-novies del D.L. 7 del 2005 ha introdotto alcune modifiche alla medesima tabella.

[6]     Successivamente, l’articolo 3 del D.L. 25 settembre 2002, n. 212, recante “Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n, 268, ha incrementato gli stanziamenti per i pagamenti relativi al subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali.

[7]    “D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

[8]    L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[9]     Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 298, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009”.