Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Diritti radiotelevisivi dei campionati di calcio - A.C. 1496 e abb. - Nuovo testo
Riferimenti:
AC n. 1496/XV     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 1
Data: 18/10/2006
Descrittori:
CALCIO   EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   LEGGE DELEGA
RADIOTELEVISIONE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

xv legislatura

 

servizio studi

ufficio rapporti
con l’unione europea

 

 

 

NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA

Diritti radiotelevisivi dei
campionati di calcio

A.C. 1496 e abb.

Nuovo testo

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1

 

18 ottobre 2006

 


 


Camera dei deputati

xv legislatura

 

servizio studi

ufficio rapporti
con l’unione europea

 

 

 

NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA

 

 

 

Diritti radiotelevisivi dei
campionati di calcio

A.C. 1496 e abb.

Nuovo testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1

 

18 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Cultura.

 

Dipartimento affari comunitari

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

 

File: NOTST001.doc


I N D I C E

 

 

 

 

Dati identificativi1

Contenuto  2

§      Relazioni allegate  9

Elementi di valutazione  per la compatibilità comunitaria  10

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria  10

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dell'atto

Nuovo testo A.C. 1496 e abb.

Titolo

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sport, concorrenza, televisione

Iter

 

§         Sede

Referente

§         Esame al Senato

No

Commissione competente

VII Cultura

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, IX, X e XIV

 

 


 

Contenuto

 

 

Il nuovo testo – adottato come testo base dalla Commissione – reca una delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale.

 

L'obiettivo del provvedimento è quello di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio. Tale obiettivo viene raggiunto mediante l’introduzione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi in grado di garantire una ripartizione tra tutte le squadre secondo criteri di mutualità che assicurino lo svolgimento di un campionato più equilibrato.

Inoltre, il testo intende disciplinare alcuni aspetti connessi alle piattaforme distributive, in modo da evitare alterazioni del mercato e della concorrenza: a tal fine sono introdotti il divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti.

 

Il provvedimento si compone di un unico articolo.

 

Il primo comma dell’articolo 1 delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità e l’esercizio dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionalenonchéil mercato degli stessi.

 

Secondo la definizione data dal testo, gli eventi sportivi interessati dal provvedimento sembrano quindi essere i campionati di calcio di serie A, serie B e serie C1 e C2 nonché la Coppa Italia e la SuperCoppa di Lega.

 

Quanto alle trasmissioni, sono incluse nella delega tutte le modalità di trasmissione e di comunicazione, gratuite o in forma codificata, delle partite di calcio: sono quindi comprese nell'ambito della delega le trasmissioni su tutte le piattaforme distributive attualmente esistenti - ossia sul digitale satellitare, sul digitale terrestre, via cavo, sul cosiddetto «mobile broadcasting», via UMTS, via INTERNET o banda larga, nonché sull'analogico terrestre in chiaro - e su quelle future[1].

 

La procedura prevede che i decreti siano emanati su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le politiche europee ed il Ministro dello sviluppo economico, con il parere delle commissioni parlamentari competenti.

 

Eventuali decreti integrativi e correttivi possono essere emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

 

Il comma esplicita inoltre le finalità del provvedimento:

-            garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive;

-            realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

 

La disciplina dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio è contenuta nel decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15[2]che attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle singole squadre di calcio di serie A e B (comma 1 dell’articolo 2).

Il decreto-legge contiene inoltre la disciplina volta ad evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore dell’emittenza televisiva in forma codificata, con riferimento alla trasmissione in diretta delle partite del campionato nazionale di calcio, in quanto segmento dell’offerta di programmi ritenuto cruciale ai fini dell’acquisto di quote di mercato (vedi oltre)[3].

 

Si ricorda che fino alla stagione 1998/1999 i diritti di trasmissione televisiva delle partite del campionato di Serie A, sia in chiaro sia in criptato, erano negoziati per il tramite della Lega Calcio[4], che provvedeva a distribuire i relativi proventi tra le società calcistiche professionistiche sostanzialmente su base paritetica.

Il 10 febbraio 1999, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) avviò un’istruttoria nei confronti della Lega Calcio, per presunta violazione delle norme poste a tutela della concorrenza recate dalla legge 287/1990[5], rilevando che il regolamento organizzativo della Lega attribuiva in esclusiva a quest’ultima la gestione dei diritti televisivi relativi alle partite del Campionato di calcio e della Coppa Italia, e ravvisando in ciò una possibile intesa tra le società di calcio restrittiva della concorrenza nel mercato italiano dei diritti televisivi. Il 1° luglio 1999 l’AGCM concludeva il procedimento censurando l'intesa costituita dal precedente regolamento di Lega, nel frattempo modificato, e nello stesso tempo prendendo atto del venire meno dell’intesa in seguito alle intervenute modifiche regolamentari.

 

Quanto al mercato rilevante, merita ricordare che l’AGCM considera gli eventi calcistici in grado di attrarre significative quantità di contatti televisivi che, in ragione, tra l'altro, delle specifiche caratteristiche degli spettatori, risultano di particolare interesse per gli inserzionisti pubblicitari. Questi programmi, infatti, oltre ad avere come caratteristica elevati indici di ascolto, sono seguiti con continuità da un pubblico ben identificabile come target pubblicitario. I contenuti calcistici costituiscono tanto per gli operatori televisivi in chiaro, quanto per gli operatori televisivi a pagamento, un'importante fonte di ricavi pubblicitari e rappresentano, anche in prospettiva, fattori determinanti ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo, ed in particolare nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo (pertanto individuato dall’AGCM come mercato rilevante)[6]. Conseguentemente, tali eventi sono considerati altresì quale strumento di ingresso e di affermazione nel settore televisivo e, in particolare, quale mezzo insostituibile per lo sviluppo e l'affermazione di nuovi mezzi di trasmissione (piattaforme emergenti)[7].

 

Il comma 2 e il comma 3 dell’articolo 1 del ddl in esame contengono, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi della delega, che vengono di seguito illustrati tenendo conto dei principali ambiti di intervento.

 

1. Carattere sociale e specificità del fenomeno sportivo

 

Sono innanzitutto riconosciuti il carattere sociale dell’attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000 (co. 2, lett. a) e b));

 

Con la dichiarazione di Nizza nel dicembre 2000[8], il Consiglio europeo ha preso atto delle caratteristiche specifiche dello sport e delle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni. Lo sport viene definito “un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali” nonché “un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole”.

In tale circostanza, il Consiglio ha espresso l’intenzione di salvaguardare la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, segnatamente quelli dei giovani sportivi minorenni, nonché l'integrità fisica degli sportivi.

 

2. Contitolarità del diritto alla utilizzazione ai fini economici degli eventi sportivi

 

Il riconoscimento del diritto alla utilizzazione ai fini economici della competizione, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi deve essere attribuito al soggetto organizzatore della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti (co. 2, lett. c)); a questi ultimi è comunque garantita la salvaguardia dell’autonomia commerciale (co. 3, lett. a)) nonché la titolarità esclusiva dei diritti di archivio (co. 2, lett. d)).

 

La norma in esame configura pertanto una situazione giuridica di “contitolarità” dei diritti di sfruttamento tra il soggetto organizzatore (Lega Calcio) e i soggetti partecipanti alle competizioni (società sportive).

Si segnala che già la Commissione europea ha utilizzato una formulazione analoga nella decisione del 23 luglio 2003 sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League (vedi oltre); in particolare la Commissione ha ritenuto che sussiste “comproprietà” tra le società calcistiche e l’ente organizzatore, i cui sforzi intellettuali e capacità organizzative contribuiscono a creare una competizione calcistica con una propria immagine distinta da quella dei club calcistici partecipanti.

Nel caso in esame, la contitolarità (tra il soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, nello specifico la Lega Calcio, ed i soggetti partecipanti alla competizione medesima) è riferita esclusivamente al diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi. Dal concetto di contitolarità sembra, quindi, derivare una proprietà collettiva dei diritti di trasmissione caratterizzata da un vincolo di indisponibilità pro-quota del bene indiviso.

 

Si segnala peraltro che la disciplina proposta innova rispetto alla disciplina prevista dal DL n. 15 del 1999 nel senso che essa riguarda non solo i diritti di trasmissione in forma codificata, bensì tutti i diritti di utilizzazione a fini economici degli eventi sportivi, sia che riguardino prodotti televisivi in chiaro, sia che riguardino prodotti televisivi a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione.

 

 

3. Commercializzazione in forma centralizzata dei diritti

 

E’ prevista la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti mediante procedure che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione, la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva gratuita e a pagamento, la salvaguardia delle esigenze delle emittenti locali (co. 2, lett. e)), secondo i seguenti criteri:

 

§      garanzia di accesso e parità di trattamento a tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativi (co. 3, lett. b));

§      commercializzazione per singola piattaforma, con la presenza di più operatori della comunicazione (co. 3, lett. c));

§      il divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti nonchè di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza (co. 3, lett. d));

§      disciplina della commercializzazione sul mercato internazionale (co. 3, lett. e));

§      disciplina specifica della commercializzazione su piattaforme emergenti (co. 3, lett. f));

§      previsione di una durata ragionevole dei contratti, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti (co. 3, lett. g));

 

Attualmente la disciplina sulla costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore dell’emittenza televisiva in forma codificata, con riferimento alla trasmissione in diretta delle partite del campionato nazionale di calcio, è contenuta nel citato decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15. Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che uno stesso soggetto attivo nel settore televisivo non possa detenere più del 60 per cento dei diritti televisivi criptati afferenti al Campionato italiano di Serie A o della manifestazione calcistica nazionale di maggior valore. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. La norma affida all’AGCM, sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il compito di vigilare sul rispetto di tale soglia, con la facoltà di derogare al predetto limite in considerazione delle condizioni generali del mercato, della titolarità di altri diritti sportivi e della loro durata, al fine di garantire che il gioco della concorrenza non venga falsato.

 

Al riguardo si segnala che l’AGCM, nella delibera n. 10716 del 13 maggio 2002 ha autorizzato l’operazione di concentrazione tra i due operatori della televisione satellitare a pagamento (Groupe Canal+ e Stream) subordinatamente ad alcune condizioni. In particolare, con riferimento ai campionati di calcio, è previsto un diritto unilaterale di recesso per le società sportive, con proporzionale riduzione dei corrispettivi previsti e senza applicazione di penali; la rinuncia dell’operatore a tutti i diritti di esclusiva ed esclusiva negativa in relazione allo sfruttamento dei diritti su altre piattaforme nonché la rinuncia esplicita al titolo abilitativo per il digitale terrestre; una durata massima del contratto di due stagioni.

Condizioni analoghe per permettere tale fusione sono contenute nella decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876).

 

La relazione illustrativa al ddl evidenzia che la prescrizione del possesso del titolo abilitativo consente di evitare “fenomeni di pura intermediazione” nella commercializzazione dei diritti; tale previsione è inoltre rafforzata dal divieto dal divieto di sublicenziare i diritti acquisiti.

 

Con riferimento specifico alla necessità di salvaguardare le esigenze dell’emittenza locale, la relazione illustrativa evidenzia la necessità di garantire, in particolare,  l'esercizio del diritto di cronaca.

 

§      tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi (co. 2, lett. h)).

 

4. Ripartizione delle risorse e mutualità

 

La ripartizione delle risorse economiche deve avvenire in modo da assicurare l’equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni, mentre una quota delle medesime deve essere destinata ai fini di mutualità generale del sistema sportivo (co. 2, lett. h)).

In particolare, una quota prevalente delle risorse deve essere ripartita in parti uguali a tutti i partecipanti alle competizioni, mentre le restanti risorse sono attribuite al soggetto organizzatore, che provvede a ridistribuirle tenendo conto anche del bacino d’utenza e dei risultati sportivi conseguiti; una quota – non quantificata dal testo – è infine destinata alla mutualità generale del sistema (co. 3, lett. h)).

A questo proposito, si ricorda che, nell’ambito dell’audizione presso la VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati, dell’11 ottobre scorso, il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che “l’affermazione dei diritti televisivi come fonte tendenzialmente unica di finanziamento delle squadre ha determinato la rilevanza centrale del problema della mutualità. Gran parte dei problemi economici del settore, allora, non dipendono tanto dall’alternativa tra vendita collettiva e vendita individuale dei diritti televisivi, ma dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre. Sotto questo profilo si deve constatare che l’ordinamento del calcio non è stato in grado di istituire adeguati meccanismi attraverso i quali si ripartissero più congruamente le risorse. Attualmente è destinato alla ripartizione di mutualità tra le squadre solo il 19% degli introiti derivanti dai diritti televisivi”.

 

 

5. Vigilanza

 

All’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie elle comunicazioni sono attribuite le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della legge (co. 3, lett. i)).

 

6. Decorrenza e norme transitorie

 

E’ previsto che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° luglio 2007; conseguentemente sarà abrogato l’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 15 del 1999 (co. 3, lett. l)).

 

La delega prevede, infine, la disciplina di un periodo transitorio al fine, in particolare, di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti in esame (co. 3, lett. m)).

Relazioni allegate

La proposta è accompagnata dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione.

 

 


 

Elementi di valutazione
per la compatibilità
comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame è meritevole di valutazione alla luce della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

Si ricorda che l’articolo 81 del trattato CE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare, per quanto qui interessa,  quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. I divieti di intese possono essere dichiarati inapplicabili a qualsiasi accordo o pratica che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico (par. 3).

L’articolo 82 prevede inoltre che sia incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a)   nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b)   nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c)   nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d)   nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

In attuazione di tali norme, il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002prevede che per le intese restrittive della concorrenza, ma da cui conseguano i benefici indicati dal paragrafo 3 dell’art. 81, non sia più necessaria la preventiva autorizzazione dell’Autorità Antitrust, che potrebbe intervenire solo a reprimere eventuali distorsioni applicative. Il regolamento consente, inoltre, alle imprese di evitare un accertamento di infrazione proponendo impegni adeguati.

In particolare, l’art. 7 del Regolamento stabilisce che la Commissione può obbligare, attraverso una decisione, le imprese o le associazioni di imprese interessate a porre fine alla infrazione constatata. La Commissione può a tal fine imporre a tali soggetti l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali che siano proporzionati alla infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione posta in essere. L’art. 9 disciplina inoltre il caso in cui la Commissione intenda adottare una decisione volta a far cessare una infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni per ovviare alle preoccupazioni della Commissione. E’ previsto al riguardo che la Commissione possa mediante decisione rendere gli impegni proposti dalle imprese interessate obbligatori.

In proposito, si segnala la decisione della Commissione del 19 gennaio 2005, relativa alla vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga), nella quale si è proceduto a norma del citato articolo 9 e la Commissione ha ritenuto vincolanti gli impegni assunti dalla Ligaverband fino al 30 giugno 2009.

Oggetto del procedimento era la commercializzazione centralizzata dei diritti di sfruttamento mediatico delle partite della prima e della seconda divisione maschile della Bundesliga. Preliminarmente, la Commissione ha constatato che la vendita esclusiva dei diritti commerciali da parte della Ligaverband avrebbe potuto comportare restrizioni della concorrenza, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Successivamente, la  Ligaverband ha assunto degli impegni che introducono elementi di concorrenza tra la Ligaverband stessa e i club nella commercializzazione dei diritti per la prima e la seconda divisione della Bundesliga. Tali impegni, in particolare, consistono in:

-            riduzione della portata e della durata dei futuri contratti di sfruttamento;

-            procedura di commercializzazione trasparente e non discriminatoria;

-            facilitazione dell'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media;

-            messa a disposizione del mercato di più diritti, contribuendo in tal modo all'innovazione e attenuando la tendenza alla concentrazione sui mercati dei media.

Analogamente, nella decisione della Commissione del 22 marzo 2006, concernente la vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League (campionato di calcio di serie A nel Regno Unito), la Commissione ha accettato gli impegni assunti dalla FAPL, ritenendoli vincolanti fino al 30 giugno 2013, sempre in base a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento CE n. 1 del 2003.

Gli impegni assunti dalla FAPL riguardano, tra l’altro, la disponibilità di maggiori diritti (di fornire contenuti audio/video per la diffusione via internet, mediante UMTS, in via televisiva e radiofonica), assicurando che essi vengano venduti in un sistema competitivo. In particolare, i diritti televisivi dovranno essere venduti in “sei pacchetti” e nessuno potrà comprarne più di cinque.

 

Si ricorda, inoltre, la decisione del 23 luglio 2003 sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League[9], con la quale la Commissione ha concesso un’esenzione ai sensi del citato articolo 81 del trattato, fino al 31 luglio 2009.

In particolare, la Commissione ha riconosciuto che i club calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un’agenzia di vendita congiunta (punto 153 della decisione). La Commissione ha poi ritenuto che gli effetti negativi derivanti dall’accordo comune di vendita siano controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono (punto 161) e che la decisione dei club calcistici e della UEFA riguardo l’accordo comune di vendita migliora la produzione e la distribuzione della UEFA Champions League ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, consentendo la creazione di un prodotto di marca di qualità e costituendo un vantaggio per gli operatori dei media, i club calcistici e gli spettatori, in quanto porta alla creazione di un punto vendita unico per l’acquisizione di un pacchetto di prodotti “campionato”. Tuttavia, poiché nessuno di tali vantaggi deriva dalla limitazione della libertà dei singoli club di vendere i diritti della diretta TV a emittenti diverse dalle pay-TV/pay-per-view, la Commissione ha subordinato tale decisione alla condizione che venga consentito ai club calcistici di vendere i propri diritti di diretta TV ad emittenti non a pagamento, qualora non vi sia un’offerta ragionevole da parte di una emittente a pagamento (punto 168).

 

Per quanto riguarda lo sport, si ricorda che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, esso costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 2 del trattato[10]. La Commissione ha peraltro riconosciuto la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo a Nizza nel dicembre 2000[11]. In quella occasione il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport.

Si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa[12]  ha introdotto all’art. III-282, una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall’Unione tenendo conto della specificità del settore, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. In tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e protegge l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani.

Si segnala, quindi, il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006[13], realizzato con l’obiettivo di fornire alcune raccomandazioni alle autorità europee e nazionali affinché intervengano con norme trasparenti nell’ambito delle quali gli organi di autogoverno dello sport siano in grado di risolvere le questioni che interessano il settore.

Tra le misure volte garantire l’equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, necessario per assicurare l’attrattiva del calcio, il Rapporto individua la redistribuzione delle risorse mediante la vendita collettiva dei diritti commerciali, che viene definita, nello stesso tempo, necessaria e compatibile con il diritto comunitario.

Il Rapporto propone poi l’adozione da parte della Commissione europea di linee guida relative all’applicazione allo sport delle regole sulla concorrenza, in cui si precisino, tra l’altro, le regole sportive che non rientrano nell’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, le misure che meritano deroghe al divieto di accordi tra imprese noché la disciplina giuridica di specifiche tematiche quali la vendita collettiva dei diritti, la valorizzazione dei vivai, la partecipazione degli atleti alle rappresentative nazionali, le limitazioni agli stipendi, la concessione delle licenze ai club.

 

Da ultimo, si ricorda che nell’ambito dell’audizione presso la VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati, dell’11 ottobre scorso, il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che: ”da un punto di vista della concorrenza, con riferimento all’assetto in genere dei mercati televisivi e delle comunicazioni non appare opportuna alcuna regolazione fissa delle modalità di vendita dei diritti televisivi. L’esperienza ha dimostrato, infatti, che l’evoluzione dei mercati è talmente veloce ed imprevedibile che simili interventi legislativi si traducono necessariamente in ingiustificate cristallizzazione delle dinamiche economiche che divengono subito obsolete e dunque distorsive del processo concorrenziale. E’ atteggiamento assai più consono a preservare l’efficienza dei mercati quello di lasciare all’autonomia dei titolari la scelta di come procedere alla vendita dei diritti, nelle varie situazioni di mercato che si presentano, salvi naturalmente i generali limiti derivanti dalle regole di concorrenza”, che l’Autorità Antitrust ha competenza a sorvegliare.

 

Dall’analisi dei documenti sopra citati, emerge un orientamento favorevole al riconoscimento della specificità dello sport e della necessità di derogare ad alcune norme generali in materia di concorrenza, anche in considerazione delle finalità sociali dello sport recepite nella dichiarazione di Nizza.

 

Si segnala peraltro che le disposizioni concernenti la vendita collettiva dei diritti sportivi a livello comunitario hanno riguardato specifiche e circoscritte deroghe alla normativa antitrust, limitate nel tempo, su singoli casi. I provvedimenti in esame al contrario prevedono una disciplina di carattere generale disposta con norme di rango primario.

 

 



[1]    In proposito la relazione illustrativa richiama gli articoli 16 e 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (legge sul diritto d'autore)

[2]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78

[3]    Per un quadro generale sulla normativa concernente le questioni esaminate nel corso della presente scheda, si rinvia alla scheda di lettura sulla normativa vigente.

[4]    La Lega Calcio (Lega nazionale professionisti) costituisce l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B. La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di SuperCoppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega Calcio.

[5]    Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Con tale leggeè stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999). La legge individua le tre fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[6]    Il settore televisivo è composto da una serie di mercati collegati da relazioni di tipo orizzontale e verticale. In particolare, a valle operano emittenti che vendono direttamente i propri servizi televisivi ai consumatori finali ("mercato della televisione a pagamento") ed emittenti che offrono contenuti televisivi gratuiti (c.d. televisione in chiaro), finanziando tale attività attraverso la vendita di inserzioni pubblicitarie all'interno della propria programmazione ("mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo"). Nella fase finale della filiera televisiva sono quindi presenti due mercati distinti ma collegati. Un primo mercato – quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo – è caratterizzato da una struttura "a due versanti" (c.d. two sided market). In un versante (c.d. "versante del consumo dei contenuti televisivi"), le imprese televisive contattano i consumatori offrendo contenuti televisivi, quali informazioni, intrattenimento, sport, etc.. Sull'altro versante (c.d. "versante della compravendita di inserzioni televisive"), misurata la quantità (c.d. contatti) e la tipologia (c.d. target) di consumatori raggiunti, le imprese televisive, direttamente o attraverso concessionarie, vendono spazi pubblicitari agli inserzionisti, che mirano a promuovere i propri beni e servizi presso i consumatori utilizzando i contatti raggiunti dalle emittenti. Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è quindi caratterizzato dalla circostanza che le transazioni economiche avvengono sul versante pubblicitario sulla base dei risultati di audience del versante dei telespettatori. La domanda è quindi esercitata dagli inserzionisti di pubblicità. Il secondo mercato – quello della televisione a pagamento – si esaurisce invece nella relazione economica diretta, quindi a un solo versante, tra l'emittente televisiva e i consumatori finali, che esercitano una domanda di prodotti televisivi a pagamento. In considerazione del fatto che la raccolta pubblicitaria televisiva e la televisione a pagamento soddisfano diversi ambiti di mercato, essi si configurano come mercati distinti. Infine, anche gli operatori di televisione in chiaro possono operare nel mercato della televisione a pagamento (usualmente con prodotti di pay per view), e rappresentano quindi una minaccia potenziale e/o effettiva alle posizioni acquisite dagli operatori di pay tv.

[7]    Vedi, tra gli altri, il provv. AGCM 15632 del 28 giugno 2006 in materia di abuso di posizione dominante.

[8]    Allegato IV alle Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza – 7, 8 e 9 dicembre 2000 “Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nelle politiche comuni”.

[9]    La UEFA (Union des Associations Européennes de Football) è l’associazione delle associazioni calcistiche nazionali dei paesi europei. L’UEFA organizza diversi tornei calcistici europei ed in particolare la UEFA Champions League.

[10]   Tra le numerose sentenze in tal senso, si ricorda quella relativa alla causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, racc. I-4921, punto 73.

[11]   Allegato IV alle Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza – 7, 8 e 9 dicembre 2000 “Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nelle politiche comuni”. In particolare, per quanto qui interessa, nella dichiarazione si afferma che la vendita dei diritti di ritrasmissione televisiva costituisce oggi una delle più importanti fonti di entrate per talune discipline sportive. Il Consiglio europeo ritiene quindi che le iniziative prese per favorire la messa in comune, ai livelli appropriati e tenuto conto delle prassi nazionali, di una parte degli introiti provenienti da tale vendita, siano positive per attuare il principio della solidarietà tra tutti i livelli di pratica sportiva e tutte le discipline.

[12]   Firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e in attesa di ratifica da parte degli Stati membri (per ora il Trattato è stato ratificato da 15 Stati membri tra cui l’Italia, con legge n. 57 del 7 aprile 2005, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).

[13]   The Independent European sport review 2006; l’indagine trae origine da un incontro - svoltosi a Lipsia l’8 dicembre 2005, su iniziativa della presidenza di turno britannica dell’Unione europea, tra i ministri dello sport di Austria (in quel momento presidente di turno) Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, la Commissione europea e le autorità indipendenti del calcio (UEFA e FIFA) – durante il quale è emersa la necessità di approfondire in particolare i seguenti temi: governo del calcio e ruolo delle autorità indipendenti; controllo sulle società calcistiche; fissazione di un limite alla spese; disciplina dell’attività degli  agenti dei calciatori e dei trasferimenti; distribuzione dei ricavi e sviluppo del movimento di base; investimenti per stadi sicuri.  Su queste basi si è sviluppato il lavoro di 12 esperti coordinati dall’ex ministro portoghese José Luìs Arnaut, anche attraverso numerosi incontri ed audizioni nonché l’apertura di un dibattito pubblico con la realizzazione di un apposito sito internet. Per una sintesi più dettagliata del rapporto, vedi il dossier Documentazione e ricerche del Servizio Studi n. 9.