Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 13: "Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza" - Conversione in legge del Decreto-legge n. 135/2006
Riferimenti:
AC n. 13/XV   DL n. 135 del 23-MAG-06
Serie: Note di verifica    Numero: 1
Data: 23/05/2006
Descrittori:
AGENTI DI POLIZIA   POLIZIA DI STATO
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

13

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 135/2006, reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed è corredato di relazione tecnica.

 

PROSPETTO DEGLI ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO

 

 

 

2006

Articolo 1

Trattenimento agenti[1]

8.843.760

 

ARTICOLO 1

Trattenimento in servizio di agenti ausiliari della Polizia di Stato

Le norme,  per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, autorizzano il trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori  del  63° corso di allievo agente ausiliario di leva,  i  quali  ne  facciano  domanda. A tal fine è autorizzata una spesa entro il limite di 8.844.000 euro per l’anno 2006 nell’ambito dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 27  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266[2].

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri considerando la corresponsione di una retribuzione lorda mensile, inclusi oneri riflessi e rateo di tredicesima, di 2.595 euro. La retribuzione in questione corrisponde a quanto erogato agli agenti di ruolo[3]. La relazione tecnica precisa che il trattenimento partirà dal 1° aprile 2006 e si protrarrà fino al 30 settembre dello stesso anno.

Gli oneri si determinano come segue.

 

 

onere mensile

mesi

 onere 2006

568 agenti 63° corso

2.595

9

8.843.760

 

La relazione tecnica precisa che per il personale in questione non sono stati considerati gli oneri relativi all’accasermamento, all’equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori trattandosi di personale già in servizio e, quindi, di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si osserva peraltro che, sotto un profilo contabile, l’affermazione della relazione tecnica – che non considera gli oneri relativi all’accasermamento, all’equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori, in quanto già scontati a bilancio – non appare condivisibile. Infatti  nel periodo aprile-settembre 2006 considerato dalla norma medesima, in detti periodi il personale, assunto o trattenuto in forza delle norme in esame, non sarebbe risultato più in servizio, in base alla legislazione vigente precedentemente all’emanazione del presente decreto legge.

 

ARTICOLO 1,  comma 2

Copertura finanziaria

La norma  pone l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

 

Al riguardo, si osserva che le risorse autorizzate dal citato articolo 1, comma 27, della legge n. 266 risultano iscritte, per l’esercizio finanziario 2006, nel capitolo 1373, u.p.b. 2.1.5.5, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 23 maggio 2006 risulta che il predetto capitolo non reca una disponibilità di competenza mentre risultano accantonate risorse per nuovi leggi per un importo pari a  39.608.000 euro.

Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se l’importo utilizzato a copertura del decreto in esame, pari a 8,844 mila euro per il 2006, sia già stato incluso nella somma accantonata.

 

 



[1]  A valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 27 della legge 266/2005.

[2] Si tratta della legge finanziaria 2006. L’articolo 1, comma 27 ha istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione dell’interno, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

[3] Come precisato nella relazione tecnica.