Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1092: D.L. 210/2006: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione
Riferimenti:
DL n. 210 del 14-GIU-06   AC n. 1092/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 3
Data: 14/06/2006
Descrittori:
COMMISSIONI DI ESAME   ESAMI DI STATO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1092

Titolo breve:

 

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione – Decreto legge n. 210 del 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Sasso

Gruppo:

L’Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

Verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

 

Riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 3

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 2

Oneri per compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato.. 2

Copertura finanziaria.. 6

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione il legge del D.L. 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(milioni di euro)

anno 2006

onere quantificato dalla relazione tecnica

stanziamento previsto dalla legislazione vigente

integrazione dello stanziamento disposto dal provvedimento

103,151

40,240

63

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Oneri per compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato

Normativa vigente: l’articolo 22, comma 7, della legge finanziaria 2002[1] ha dettato una nuova disciplina per la composizione delle commissioni per gli esami di Stato disponendo la costituzione di una commissione per ciascuna classe[2] ed ha stabilito, per la corresponsione dei compensi a presidenti e commissari[3], un limite di spesa fissato in 40,24 milioni di euro. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212[4] ha elevato il predetto limite di spesa di 28,411 milioni di euro per l’anno 2002 (in vista quindi della sessione degli esami di Stato relativa all’anno scolastico 2002/2003) e di 44,608 milioni di euro per l’anno 2003 (relativi all’anno scolastico 2003/2004).

 

La norma dispone che il limite di spesa di 40,24 milioni di euro - di cui al ricordato articolo 22, comma 7, della legge finanziaria 2002 - venga elevato, per l’anno 2006, di 63 milioni di euro (comma 1). La copertura del relativo onere è posta a valere sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2006, disposta dalla legge finanziaria 2004 e relativa all’attuazione del piano programmatico concernente la riforma dei cicli scolastici[5] (comma 2). 

Si rammenta il comma 92 della citata legge finanziaria 2004 ha destinato all’attuazione del piano programmatico[6] l’importo di 90 milioni di euro, a decorrere dal 2004, volto ai seguenti interventi:

·        sviluppo delle tecnologie multimediali;

·        interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

·        interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;

·        istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione.

 

La relazione tecnica ricorda che la normativa vigente (dettata dall’articolo 22, comma 7, della legge finanziaria 2002) prevede la costituzione di una commissione per ciascuna classe terminale dei corsi, nonché la nomina di un presidente per tutte le commissioni operanti nella medesima sede scolastica.

Nel presupposto che, mediamente, ogni istituto scolastico ha quattro classi interessate allo svolgimento degli esami di Stato[7], la relazione quantifica un onere medio per istituto di 19.014,04 euro, determinato come si riporta nella tabella che segue:

 

 

Costo medio per istituto delle commissioni d’esame

(euro)

Soggetto

Voce di spesa

Quantificazionedell’onere

Onere

Compensi per funzione

 

Presidente

compenso forfettario riferito alla funzione

euro 1.231 x 1

1.231,00

incremento del 7,5% per le classi oltre le prime due

 

 euro 1.231 x 7,5% x 2

 

184,65

 

Commissari

compenso forfettario riferito alla funzione

 

euro 393 x 6 commissari x 4 classi

 

9.342,00

compenso per i commissari delegati a sostituire il presidente: 20% aggiuntivo per 1 commissario per classe

 

 

 

euro 393 x 20% x 4

 

 

 

314,40

Totale compensi riferiti alla funzione                                                        (a)

11.162,05

 

INPDAP sui compensi

euro 11.162,05  x 24,20%        (b)

2.701,22

 

IRAP sui compensi

euro 11.162,05  x 8,50%          (c)

948,77

Compensi per trasferte

Presidente

compenso medio per la trasferta (*)

 

euro 170 x 1

 

170,00

Commissari

compenso medio per la trasferta

 

euro 168 x 6 commissari x 4 classi

 

4.032,00

Totale compensi per trasferte                                                                     (d)

4.202,00

COSTO MEDIO PER ISTITUTO (a) + (b) +(c) + (d)

19.014,04

(*) L’importo di euro 170 quale compenso al presidente per la trasferta si riferisce ad una spesa media a livello nazionale.

 

Precisato che per l’anno scolastico 2005/2006 sono stati nominati 5.425 presidenti in altrettanti istituti scolastici, la relazione tecnica quantifica una spesa complessiva di 103,151 milioni di euro (euro 19.014,04 x 5.425 istituti = 103.151.169).

Conseguentemente, l’integrazione al limite di spesa di 40.240.000 euro - stabilito dall’articolo 22, comma 7 della legge finanziaria 2002 – ammonta a 63,000 milioni di euro (103.151.000 - 40.240.000 = 62.911.000).

 

Al riguardo, appare in primo luogo necessario che a seguito della riduzione operata – ai fini di far fronte all’onere del presente provvedimento – sulle risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano programmatico di cui alla legge n. 53/2003, il Governo confermi che gli stanziamenti residui siano comunque sufficienti a far fronte agli interventi già previsti per il piano medesimo dalla normativa vigente. Ciò anche in considerazione della consistenza di tale riduzione, pari a circa il 70 per cento delle risorse stanziate per il 2006.

Uno specifico profilo problematico riguarda, inoltre, l’ammontare delle risorse che, a decorrere dall’introduzione della nuova disciplina sulle sessioni d’esame introdotta dalla legge n. 448/2001, sono state stanziate a copertura degli oneri per le commissioni d’esame. Tali risorse risultano infatti fortemente differenziate per ciascuno degli anni del periodo, come risulta dalla tabella seguente.

Risorse destinate alle commissioni d’esame

(miilioni di euro)

Stanziamenti

a.s. 2002/2003

a.s. 2003/2004

a.s. 2004/2005

a.s. 2005/2006

L. 448/2001

40,240

40,240

40,240

40,240

D.L. 212/2002

28,411

44,608

 

 

D.L. 210/2006

 

 

 

63,000

Totale

68,651

84,648

40,240

103,240

 

Deve osservarsi che tali differenziazioni non appaiono corrispondere, ad un primo esame, a corrispondenti modifiche circa la onerosità dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni, la cui disciplina non è mutata – se non per aspetti limitati derivanti da eventuali adeguamenti monetari e da oscillazioni nel numero delle classi di esame - a decorrere dal 2002.

Poiché gli stanziamenti finora disposti, formulati come limite massimo di spesa, non sono stati corredati da relazione tecnica, non è dato individuare i motivi della elevata variabilità dei medesimi. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti in proposito, anche al fine di escludere che lo stanziamento in esame, superiore per circa 18,2 milioni a quello massimo finora disposto (per l’a.s. 2003/2004) possa contenere – pur in presenza di una relazione tecnica che appare congrua – elementi di sovrastima.

Trattandosi, infine, di un onere che, a legislazione vigente, andrà sostenuto anche per gli anni scolastici successivi, non risultano chiare le ragioni in base  alle quali l’onere è circoscritto al solo 2006.

 

 

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che il limite di spesa di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sia elevato, per l’anno 2006, di 63 milioni di euro.

Il comma 2 dispone che al relativo onere di 63 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull’u.p.b. 2.1.5.3, capitolo 1284, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno 2006.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), ai fini dell’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, (recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha autorizzato la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

Le relative risorse risultano iscritte, come esplicitamente stabilisce la norma in esame, nell’ambito della u.p.b. 2.1.5.3 – capitolo 1284 – dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno 2006. Da una interrogazione effettuata in data 13 giugno 2006 alla banca dati della RGS risulta che il predetto capitolo presenta una disponibilità di competenza non impegnata pari a 63,810 milioni di euro. Si tratterebbe, quindi, di un importo sufficiente a far fronte all’onere indicato dall’articolo 1 del provvedimento. Ciononostante, appare opportuno che il Governo confermi - come già richiesto nella parte concernente la verifica della relazione tecnica - le predette risorse possano essere utilizzate per le finalità del presente provvedimento senza pregiudicare l’attuazione delle disposizioni per le quali le stesse erano state originariamente stanziate.

 

 



[1] Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[2] Ai sensi della previgente disciplina, dettata dall’ articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”) a ciascuna commissione venivano assegnati “di norma, non più di 35 candidati” (comma 4).

[3] Si rammenta che l’articolo 4, comma 5 della legge 425/1997, che affidava la determinazione dei compensi spettanti ai membri delle commissioni d’esame a un decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro, ha disposto che tali compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, compreso il trattamento di missione, nonché differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio, o di abituale dimora, a quella d’esame.

[4] Recante “Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e l’alta formazione artistica e musicale”, convertito dalla legge n. 268/2002.

[5] Articolo 3, comma 92, legge n. 350/2003.

[6] Di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (“Delega  al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”).

[7] La relazione precisa, altresì, che le classi interessate all’esame di Stato nell’anno scolastico 2005/2006 sono 21.697. Rapportando tale dato al numero degli istituti sede di esame - 5.425, come riferito dalla relazione medesima – si ottiene il numero medio delle classi interessate agli esami di Stato in ogni istituto, che risulta essere pari a quattro, come asserito dalla relazione tecnica (21.697 : 5.425 = 3,999).