Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1222: "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare" (Conversione in legge del D.L. n. 173/2006)
Riferimenti:
DL n. 173 del 04-LUG-06   AC n. 1222/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 5
Data: 04/07/2006
Descrittori:
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI   PROROGA DI TERMINI
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1222

Titolo breve:

 

Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

A. Piazza

Gruppo:

RosanelPugno

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita all'emend. approvato dal Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 5

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1, comma 2, del d.d.l. di conversione. 3

Procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni3

ARTICOLO 1, comma 3, del d.d.l. di conversione. 4

Modifica alla disciplina delle procedure concorsuali4

ARTICOLO 1, comma 4, del d.d.l. di conversione. 5

Sanzioni accessorie in materia di tutela del risparmio.. 5

ARTICOLO 1, commi 5-8, del d.d.l. di conversione. 6

Proroghe concernenti la legge 53/2003 in materia di istruzione. 6

ARTICOLO 1, comma 10, del d.d.l. di conversione. 7

Proroga in materia di adempimenti amministrativi a carico delle imprese  7

ARTICOLO 1, comma 11,  del d.d.l. di conversione. 8

Proroga del termine per l’esercizio della delega in  materia di prodotti alimentari8

ARTICOLO 1 comma 12, del d.d.l. di conversione. 9

Delega per la correzione di norme sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca   9

ARTICOLO 1, comma 13, del d.d.l. di conversione. 10

Proroga in  materia di benefici a favore delle vittime del dovere. 10

ARTICOLO 1, comma 14, del d.d.l. di conversione. 11

Proroga termini della legge di semplificazione 2001. 11

ARTICOLO 1 comma 15, del d.d.l. di conversione. 12

Proroga  del termine per l’esercizio della delega in materia di nautica da diporto   12

ARTICOLO 1-bis. 13

Proroga di termini in materia di previdenza agricola.. 13

ARTICOLO 1-ter.. 15

Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche  15

ARTICOLO 1-quater.. 16

Proroga di termini in materia di patrimonio abitativo.. 16

Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 17

ARTICOLO 1-sexies. 18

Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria.. 18

ARTICOLO 1- septies. 19

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 19

ARTICOLO 1-octies. 19

Modifiche al codice appalti19

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 173/2006, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica[1].

Nella presente nota vengono esaminate le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2, del d.d.l. di conversione

Procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

La norma, con riguardo ai procedimenti davanti al tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità e sulla potestà dei genitori, proroga al 30 giugno 2007 l’applicazione della normativa processuale previgente la data di entrata in vigore del D.L. n.150/2001[2].

Tale decreto ha disposto l’applicazione in via transitoria (e comunque non oltre il 30 giugno 2002), fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti predetti, della normativa processuale previgente la nuova disciplina sull’adozione dettata dalla legge n.149/2001. Il termine del 30 giugno 2002 è stato successivamente prorogato da altri provvedimenti, da ultimo al 30 giugno 2006 ad opera del D.L. n. 115/2005[3].

 

La relazione tecnica precisa che la norma non determina riflessi finanziari in quanto, per effetto della proroga, continua a trovare applicazione la disciplina sul patrocinio dello Stato per i non abbienti dettata dalla legge n.134/2001, dotata della corrispondente copertura finanziaria.

Tale copertura risulta stabilita in circa 82,4 milioni di euro annui dall’articolo 22 della legge 134/2001 medesima.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 3, del d.d.l. di conversione

Modifica alla disciplina delle procedure concorsuali

La norma aggiunge un comma 5-bis all’articolo 1 della legge n. 80/2005 (c.d. legge sulla competitività), mediante il quale viene disposta una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive della disciplina in materia di procedure concorsuali, emanata (mediante il D.Lgs. n.5/2006[4]) a norma dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 1 della legge n.80/2005.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri “in quanto la copertura era già prevista nella legge delega”.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la delega per la riforma delle procedure concorsuali contenuta nei commi 5 e 6 della legge n.80/2005 attuata con il D.Lgs.n.5/2006 sopracitato – cui fa riferimento la norma in esame per eventuali correzioni ed integrazioni - risulta priva di effetti finanziari, come espressamente affermato dalla documentazione contenuta del relativo schema di decreto[5].

ARTICOLO 1, comma 4,del d.d.l. di conversione

Sanzioni accessorie in materia di tutela del risparmio

Normativa vigente: l’articolo 40 della legge n. 262/2005[6] (c.d. legge sul risparmio) attribuisce al Governo una delega legislativa per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative - già previste dal Codice civile, dai decreti legislativi n. 385/1993[7] (c.d. TUB), n. 58/1998[8] (c.d. TUF) e n. 124/1993[9], nonché della legge n. 576/1982[10] - a carico dei soggetti che, violando le norme sull’intermediazione finanziaria, recano danni ai risparmiatori influenzandone le scelte di investimento. Il termine per l’emanazione dei decreti è fissato all’11 luglio 2006 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 262/05).

 

La norma proroga dal 12 luglio 2006 al 12 gennaio 2007 il termine, previsto dall’articolo 40 della legge n. 262/2005, entro il quale il Governo è tenuto ad emanare uno o più decreti per l’introduzione di sanzioni accessorie in materia di tutela del risparmio.

 

La relazione tecnica precisa che, trattandosi di una proroga dell’esercizio di delega, la norma non comporta effetti finanziari[11].

 

Nulla da osservare nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la proroga in esame non determini effetti negativi sul finanziamento del fondo di garanzia di cui all’articolo 27 della legge n. 252/2005.

Va, infatti, rammentato che l’articolo 27 della medesima legge n. 262/2005 prevede, con delega da attuare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l’istituzione di un fondo di garanzia per indennizzare i risparmiatori e gli investitori vittime di un ingiusto danno; l’erogazione degli indennizzi dovrà avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse del fondo medesimo. Il fondo di garanzia è finanziato, tra l’altro, con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla parte II del TUF (comma 2, lettera d)). Il termine di scadenza della delega in questione è l’11 luglio 2007, data che risulta comunque successiva alla proroga del termine per la definizione del regime sanzionatorio disposto dal comma 4 in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 5-8, del d.d.l. di conversione

Proroghe concernenti la legge 53/2003 in materia di istruzione

Le norme dispongono quanto segue:

·        il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsto[12] per l’adozione di ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti medesimi è posticipato, con riferimento ai decreti legislativi emanati in materia di diritto-dovere all’istruzione[13], di alternanza scuola-lavoro[14] e di formazione degli insegnanti[15], a 36 mesi dalla data della entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi (comma 5);

·        viene prorogato all’anno scolastico 2007/2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia, che riguarda gli alunni che compiono il terzo anno di età entro il 28 febbraio[16] (comma 6);

Si rammenta che, a regime, il termine per il compimento dei tre anni di età ai fini dell’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia è il 30 aprile, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 59/2004 [17]; la proroga disposta dal comma in esame differisce l’applicazione di tale disposizione all’anno scolastico 2008/2009.

·        è prorogato sino all’anno scolastico 2008/2009 l’attuale assetto organico delle scuole secondarie di primo grado[18] (comma 7);

·        è rinviato di un anno, vale a dire a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, l’avvio delle prime classi dei percorsi liceali e del primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (ossia della riforma del secondo ciclo dell’istruzione) previsto dall’articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 226/2005[19] a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 (comma 8).

 

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni non recano modifiche di portata innovativa e non hanno alcun riflesso finanziario.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 10, del d.d.l. di conversione

Proroga in materia di adempimenti amministrativi a carico delle imprese

Normativa vigente: l’articolo 5, comma 1, della legge n. 246/2005 conferisce una delega al Governo – da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e quindi entro il 16 giugno 2007) - per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro. Tra i criteri e principi direttivi specificamente riferiti a tale delega sono previste anche la sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi nonché la riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese. Inoltre il comma 5 dell’articolo medesimo dispone, con riferimento al complesso delle previsioni recate dallo stesso articolo, una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Va infine segnalato che alla delega in esame si applica anche la clausola generale di non onerosità prevista dall’art. 19, comma 1, della medesima legge n. 246/2005, in base alla quale “dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

 

 La norma proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l’esercizio della delega legislativa di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 246/2005[20], in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

 

La relazione tecnica all’emendamento governativo contenente la norma in esame fa presente che, come per la delega di cui al precedente comma 9, le coperture “come è evidente, risiedono nelle deleghe originarie”.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma non presenta profili di carattere oneroso, in coerenza con la stessa delega originaria che non comportava alcuna copertura, stante le clausole di non onerosità contenute nell’articolo 5, comma 5, e nell’articolo 19 della delega medesima.

 

ARTICOLO 1, comma 11,  del d.d.l. di conversione

Proroga del termine per l’esercizio della delega in  materia di prodotti alimentari

Normativa vigente. L’articolo 6, comma 1, della legge n. 229/2003 (legge di semplificazione per il 2001) reca una delega legislativa – da esercitare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge - per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari. Alla predetta delega si applica la clausola di non onerosità prevista dall’art. 21, comma 1, della medesima legge n. 229/2003, in base alla quale “dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

 

La norma  proroga di un anno il termine per l’esercizio della delega in materia di prodotti alimentari di cui all’art. 6 della legge n. 229/2003.

 

La relazione tecnica all’emendamento governativo contenente la norma in esame fa presente che la proroga ha carattere meramente ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 1 comma 12, del d.d.l. di conversione

Delega per la correzione di norme sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca

La norma delega il Governo ad adottare[21], senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi in materia di modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura adottati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) e ai sensi dell’articolo 1 della legge 38/2003 (Disposizioni in materia di agricoltura).

Il testo precisa che tali decreti legislativi correttivi andranno adottati nel rispetto dei medesimi principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

Si ricorda che gli articoli 7 e 8 della legge 57/2001 hanno delegato il Governo ad emanare decreti legislativi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato. In attuazione della predetta delega sono stati emanati i decreti legislativi 226/2001 (pesca e acquacoltura), 227/2001 (settore forestale) e 228/2001 (settore agricolo).

L’articolo 1 della legge 38/2003 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste.

In attuazione delle predette deleghe sono stati emanati i decreti legislativi 102/2005 (organizzazioni e accordi interprofessionali), 102/2004 (accesso delle imprese ai mercati finanziari), 99/2004 (imprenditoria, produzione e proprietà agricola), 100/2005  (pesca e acquacoltura), 101/2005  (integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), 153/2004 (pesca marittima) e 154/2004 (pesca e acquacoltura).

 

La relazione tecnica presentata al Senato si limita a richiamare la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, includendo il comma in esame fra quelli che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, tenuto conto dell’ampiezza e della genericità della previsione normativa in esame, non è possibile valutare l’effettiva attendibilità della clausola di invarianza formulata nel testo. Appare pertanto necessario acquisire elementi di informazione da parte del Governo in ordine alla portata attuativa della disposizione in esame.

Si osserva, infatti, che mentre a taluni dei decreti emanati in attuazione delle predette deleghe non sono stati ascritti effetti finanziari, nel caso di altri decreti sono stati quantificati oneri e sono state apprestate le relative coperture finanziarie. Si tratta, in particolare: del D. Lgs.  226/2001, in materia di pesca e di acquacoltura; del D. Lgs. 227/2001, in materia di modernizzazione del settore forestale; del D. Lgs. 228/2001, in materia di modernizzazione del settore agricolo; del D. Lgs. 154/2004, in materia di modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

 

ARTICOLO 1, comma 13, del d.d.l. di conversione

Proroga in  materia di benefici a favore delle vittime del dovere

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, della legge n. 246/2005 (Legge di semplificazione 2005) conferisce una delega legislativa – da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge - per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. Alla predetta delega si applica la clausola generale di non onerosità prevista dall’art. 19, comma 1, della medesima legge n. 246/2005, in base alla quale “dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

 

La norma  proroga di due anni il termine per l’esercizio della predetta delega di cui all’art. 3 della legge n. 246/2005.

 

La relazione tecnica all’emendamento governativo contenente la norma in esame fa presente che la proroga non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 14, del d.d.l. di conversione

Proroga termini della legge di semplificazione 2001

Normativa vigente La legge n. 229/2003[22] (Legge di semplificazione 2001) dispone, tra l’altro, il conferimento al Governo di deleghe concernenti il riordino delle disposizioni vigenti in materia:

-          di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione (articolo 2);

-          di sicurezza e tutela della  salute dei lavoratori (articolo 3);

-          di assicurazioni[23] (articolo 4).

-          di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive (articolo 5);

-          di prodotti alimentari (articolo 6);

-          di tutela dei consumatori[24] (articolo 7);

-          di metrologia legale (articolo 8);

-          di internazionalizzazione delle imprese (articolo 9);

-          di disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco[25] (articolo 11).

L’articolo 20-bis della legge n. 229/2003 prevede, inoltre, che entro un anno dalla data di entrata in vigore dei sopra indicati decreti legislativi il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

 

La norma aumenta da uno a due anni il termine – che decorre dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo – entro il quale il Governo può emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli oggetti, dei principi e dei criteri direttivi fissati.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di una mera proroga dell’esercizio di delega.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1 comma 15, del d.d.l. di conversione

Proroga  del termine per l’esercizio della delega in materia di nautica da diporto

Normativa vigente – L’articolo 6 della legge 172/2003 (Riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) conferisce al Governo una delega per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto, precisando che da essa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) anch’esso corredato di un obbligo di non onerosità per la finanza pubblica (articolo 67).

Il comma 5 del richiamato articolo 6 autorizza il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (che reca la data 18 luglio 2005), disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto.

 

La norma proroga di un anno il termine – previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 172/2003 -  entro il quale il Governo può esercitare la facoltà di emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto).

 

La relazione tecnica presentata al Senato include la disposizione in esame fra quelle che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1-bis

Proroga di termini in materia di previdenza agricola

La norma, modificando l’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006[26], dispone:

a)      la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2006 della sospensione dei giudizi pendenti e delle procedure di riscossione e recupero dei debiti contributivi dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli, risultanti al 30 giugno 2005[27] (comma 1);

b)     l’applicazione della disciplina relativa all’obbligo per il datore di lavoro agricolo, ai fini dell’accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari, di presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)[28] limitatamente ai contributi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2006 (comma 2).

Si rammenta che il comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006 modificato dalla disposizione in esame dispone la sospensione fino al 31 luglio 2006 dell’applicazione delle disposizioni relative al documento unico di regolarità contributiva.

 

La relazione tecnica quantifica, limitatamente al comma 1, in 2,5 milioni di euro nel 2006 i maggiori oneri in termini di costo di approvvigionamento per la proroga della sospensione dei termini della riscossione dei carichi contributivi del settore agricolo, tenuto conto di un incasso medio di tali crediti di circa 200 milioni di euro e di un periodo di giacenza medio in tesoreria di tre mesi[29].

 

La quantificazione relativa al comma 1 risulta corretta, sulla base del tasso di interesse adottato e del monte retributivo considerato.

Il monte retributivo alla base del calcolo degli oneri appare sostanzialmente riconducibile a quello recato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 2/2006. Inoltre, l’onere di approvvigionamento relativo al termine ora prorogato - onere riferibile a un periodo di sospensione di circa 4 mesi - risultava coperto, anche se non quantificato, dalla clausola di copertura di cui al comma 13 dell’articolo 01 del medesimo decreto-legge n. 2/2006.

Si rammenta che la quantificazione delle maggiori entrate contenuta nelle relazioni tecniche delle disposizioni richiamate riguardava gli esercizi finanziari a decorrere dal 2006.

Per quanto concerne il comma 2, appare necessario un chiarimento in ordine a eventuali effetti finanziari derivanti dall’esenzione, nei confronti delle imprese agricole, dall’obbligo di certificare la regolarità contributiva per i periodi precedenti il 1° gennaio 2006. La normativa vigente infatti, come sopra illustrato, si limita a sospendere (fino al 31 luglio 2006) l’obbligo di presentazione del DURC, ma non sembra comportare limitazioni ai periodi di contribuzione oggetto del DURC medesimo.

 

In ordine alla copertura finanziaria, si osserva che il comma 3pone l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, a carico dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo al triennio 2006-2008.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 1-ter

Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche

Normativa vigente: l’articolo 12 del D. Lgs. 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) ha istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, nel quale sono confluite le risorse finanziarie disponibili su una serie di preesistenti fondi di sostegno del settore; il comma 7 dispone che il Fondo è gestito dal Ministero medesimo, che si avvale di appositi organismi e stipula convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati – fra l’altro – “in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte”.

Il comma 8 dell’articolo 12 dispone che la gestione finanziaria del Fondo “resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006” alla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale SpA. Ne deriva che, successivamente a tale data, il Fondo va versato al Bilancio dello Stato.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2006 l’affidamento alla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale SpA della gestione finanziaria del Fondo per la produzione cinematografica di cui all’articolo 12, comma 8, del D. Lgs. 28/2004.

Si rammenta che l’originaria formulazione del comma 8 del  D. Lgs. 28/2004 affidava la gestione finanziaria del Fondo alla BNL per un periodo di dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. medesimo. La norma in esame dispone il quarto intervento di proroga[30].

 

La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di mera proroga, la disposizione non comporta ulteriori oneri.

 

Al riguardo si osserva che la norma, determinando il prolungamento di una gestione fuori bilancio, comporta il differimento del versamento del Fondo in questione al bilancio dello Stato, sulla base della disciplina recata dal comma 7 dell’articolo 12 del D. Lgs. 28/2004.

Tale questione è emersa durante l’esame parlamentare di una delle precedenti disposizioni di proroga, costituita dall’articolo 19-septies[31] del d.l. n. 266/2004. Nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio del Senato[32], il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario all’emendamento che ha introdotto la disposizione - che prorogava di dodici mesi l’affidamento della gestione del Fondo alla BNL – in quanto ciò comportava il prolungamento della gestione fuori bilancio di risorse che, alla scadenza originariamente prevista, dovevano essere versate al bilancio dello Stato; la Commissione bilancio aveva comunque espresso parere non ostativo (analogamente al parere favorevole successivamente espresso dalla Commissione bilancio della Camera, anche a seguito di una riformulazione della norma[33]).

Su tale aspetto, suscettibile di riflettersi sui saldi di finanza pubblica, con riguardo in particolare al fabbisogno, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 1-quater

Proroga di termini in materia di patrimonio abitativo

La norma proroga il termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, recata dal testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, parte seconda, capo V, e più volte prorogata da successivi provvedimenti legislativi[34].

Il nuovo termine fissato dalla norma è il 1° gennaio 2007, o, se anteriore, la data di emanazione dei decreti ministeriali di riordino della disciplina sugli impianti installati negli edifici, di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 13, del DL n. 203/2005.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in questione non comporta nuovi oneri in quanto dispone la proroga di termini attinenti adempimenti a carico delle imprese.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1-quinquies

Smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Normativa vigente: l’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n.151/2005[35], dispone che i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di raccolta separata, trattamento, ritiro e stoccaggio dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) – soggetti che sono individuati nei comuni, nonché nei produttori e nei distributori delle apparecchiature in questione – si conformano alla nuova disciplina dettata dal medesimo decreto legislativo entro il termine di un anno dalla emanazione dello stesso.

L’articolo 19 del decreto  reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che:

§          gli oneri per le attività amministrative di monitoraggio, ispezione e controllo previste dal provvedimento sono posti a carico dei soggetti privati interessati dalla nuova disciplina, mediante tariffe che verranno individuate con D.M. del Ministro dell’ambiente di concerto con quello dell’economia;

§          le pubbliche amministrazioni provvedono all’attuazione del provvedimento medesimo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La norma dispone che il termine in materia di raccolta dei rifiuti elettrici di cui al D. Lgs. 151/2005 venga prorogato fino all’emanazione di alcuni dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo, vale a dire: a) del D.M. con cui vengono regolamentate le modalità di funzionamento del Registro dei soggetti obbligati al trattamento dei predetti rifiuti (articolo 13, comma 8, del D.Lgs.); b) del D.M. con cui viene istituito il Comitato di vigilanza sulla gestione dei RAEE medesimi (articolo 15, comma 1, del D.Lgs.)

La relazione tecnica afferma che la disposizione, recando una proroga di provvedimenti attuativi già previsti dalla legge di delega, non comporta nuovi oneri.

Nulla da osservareal riguardo.

 

ARTICOLO 1-sexies

Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

La norma, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, prevede che le università continuino ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all’art. 12 della legge n. 341/1990 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”).

Tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 22 della legge n. 230/2005 (“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”) a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2006, attuativo della suddetta legge (18 maggio 2006). In base all’articolo 1-sexies in esame, continuerà pertanto ad essere applicato, in particolare, il comma 7 dell’articolo 12, ove si prevede che le supplenze o gli affidamenti di corsi e moduli che superino i limiti dell’impegno orario previsto per i professori e per i ricercatori “possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

 

La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di “mera proroga di termini in materia di docenza universitaria” la disposizione non comporta nuovi oneri.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di risorse sufficienti a fare fronte agli oneri connessi all’attuazione della disposizione, che comporta la prosecuzione dell’efficacia della disciplina di cui all’articolo 12 della legge 341/1999, tenuto conto che la vigenza della disciplina medesima era destinata, in assenza della proroga in esame, a cessare nel maggio del 2006.

Tale circostanza, infatti , potrebbe aver determinato, da parte del Ministero interessato, una diversa allocazione delle risorse per il prossimo anno accademico (2006-2007), rendendo le medesime parzialmente indisponibili ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione della disciplina in questione.

 

ARTICOLO 1- septies

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La norma proroga, dal 12 agosto 2006 al 31 gennaio 2007, il termine di entrata in vigore della seconda parte del provvedimento di attuazione della delega ambientale[36] (cd. Codice ambientale), recante misure in materia di procedure di valutazione e autorizzazione in materia di impatto ambientale (VIA, VAS e IPPC[37]).

 

La relazione tecnica afferma che la proroga disposta non comporta ulteriori oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1-octies

Modifiche al codice appalti

La norma proroga la data di entrata in vigore di alcune norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006[38] (c.d. Codice appalti) dal 1° luglio 2006[39] al 1° febbraio 2007. Tra le disposizioni interessate si segnalano:

-          la decorrenza del nuovo organico del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli articoli 6, 7 e 8 del Codice appalti hanno attribuito all’Autorità nuovi compiti e funzioni. Si è pertanto prevista l’istituzione di un nuovo organico da disporre con DPCM[40], su proposta dell’Autorità stessa. Sotto il profilo finanziario, il comma 12 dell’articolo 8 precisa che all’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l’Autorità deve farvi fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

-          l’appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori[41]. La proroga opera con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi[42] (comma 1-ter dell’articolo 253 introdotto dal comma 1, lettera c) dell’articolo in commento);

-          le procedure di assegnazione attraverso la trattativa privata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara[43]. La proroga al 1° luglio 2007 interessa, rispettivamente, la data di pubblicazione del bando ovvero la data di spedizione dell’invito a presentare l’offerta (comma 1-ter dell’articolo 253 introdotto dal comma 1, lettera c) dell’articolo in commento);

-          l’introduzione di istituti europei - quali le centrali di committenza[44], il dialogo competitivo[45]  e gli accordi quadro[46] (comma 1-bis, lettere a), c) e d) dell’articolo 253 introdotto dal comma 1, lettera c) dell’articolo in commento);

-          l’avvalimento[47], limitatamente al divieto imposto all’impresa che presta i requisiti di partecipare all’esecuzione del contratto come appaltatore o come subappaltatore (comma 1-bis, lettera b),dell’articolo 253 introdotto dal comma1, lettera c) dell’articolo in commento);

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di una proroghe di disposizioni relativamente alle quali, al momento della loro introduzione, non erano stati attribuiti riflessi finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] Si tratta della relazione tecnica presentata (27 giugno 2006) nel corso dell’esame presso il Senato e riferita all’emendamento 1.1000 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge (AS. 325), sul quale è stata posta la questione di fiducia.

[2] D.L. 24 aprile 2001, n. 150 recante provvedimenti urgenti davanti al tribunale per i minorenni, convertito dalla legge n. 240/2001.

[3] Convertito dalla legge n. 168/2005.

[4] Recante “Riforma organica delle procedure concorsuali”.

[5] Lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 540) non è infatti stato corredato di relazione tecnica, sulla base della considerazione, espressa in un documento del Ministero proponente, che lo stesso non determinava conseguenze finanziarie.

[6] Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[7] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[8] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

[9] Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[10] Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

[11] Più precisamente, la relazione tecnica afferma che “le ragioni della copertura finanziaria risiedono nella legge delega originaria”.

[12] Dall’articolo 1, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”).

[13] D. lgs. n. 76/2005.

[14] D. lgs. n. 77/2005.

[15] D. lgs. n. 227/2005.

[16] Previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge 53/2003. Ai sensi di tale norma è possibile effettuare iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2006/2007, compatibilmente con la reale disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.

[17] “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[18] Di cui all’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2004. In assenza della proroga, l’attuale assetto organico sarebbe rimasto confermato fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, che sarebbe intervenuta nell’anno scolastico 2006/2007.

[19] “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[20] Recante “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”.

[21] Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

[22] Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto  normativo  e codificazione.

[23] In attuazione è stato emanato il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 recante “Codice delle assicurazioni private” entrato in vigore il 1° gennaio 2006. In ordine a tale decreto è opportuno segnalare che sul relativo schema sottoposto al parere parlamentare, il Servizio del bilancio della Camera, relativamente all’introduzione dell’obbligo annuale di pagamento del contributo di vigilanza a carico degli intermediari e dei periti assicurativi, aveva evidenziato l’esigenza di rendere indeducibile fiscalmente il contributo stesso al fine di evitare effetti di minor gettito fiscale. La Commissione bilancio della Camera ha formulato, in data 16 giugno 2005, un parere favorevole condizionato all’inserimento della richiamata clausola di indeducibilità fiscale dai redditi. Nel testo approvato risulta inserita la indeducibilità del contributo di vigilanza a carico degli intermediari (art. 336, comma 1), mentre la medesima indeducibilità non risulta introdotta con riferimento ai periti assicurativi (art. 337).

[24] In attuazione è stato emanato il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” entrato in vigore il 23 ottobre 2005.

[25] In attuazione è stato emanato il D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 pubblicato nella G.U. del 5 aprile 2006 ed entrato in vigore il 20 aprile 2006.

[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

[27] Contestualmente è prorogato alla medesima data il termine entro il quale la Commissione di esperti istituita per definire la possibilità di estinzione di tali debiti contributivi deve presentare le sue proposte al Presidente del Consiglio dei ministri.

[28] Articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005) e articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005.

[29] Il tasso di interesse applicato risulta, pertanto, pari all’1,25 per cento.

[30] Le proroghe sono state disposte in sede di conversione dei decreti-legge n. 266/2004, n. 115/2005 e da ultimo n. 273/2005.

[31] Poi divenuto articolo 19-nonies nel testo approvato dalla legge di conversione.

[32] Seduta del 23 novembre 2004.

[33] Seduta del 2 dicembre 2004.

[34] Cfr. da ultimo l’art. 5-bis del DL n. 85/2005, che prorogava il termine di entrata in vigore della disciplina in questione al 1° luglio 2006.

[35] Recante attuazione di direttive in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché  smaltimento dei rifiuti.

[36] Cfr. la legge n. 308/2004.

[37] I citati acronimi indicano rispettivamente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

[38] Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato nella G.U. del 2 maggio 2006, n. 100.

[39] Data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006.

[40] DPCM 2 maggio 2006 che fissa la decorrenza del nuovo organico al 1° luglio 2006.

[41] Le cui disposizioni sono contenute nell’articolo 3, comma 7 e nell’articolo 53, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006.

[42] L’appalto integrato risulta, in ogni caso, applicabile nei casi di opere tecnologicamente complesse o per importi sopra i dieci milioni.

[43] Le cui disposizioni sono contenute negli articoli 56 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006.

[44] Le centrali di committenza (articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006) rappresentano una forma di aggregazione tra le stazioni appaltanti la cui istituzione consente di gestire insieme le gare di lavori, servizi e forniture al fine di ottenere condizioni più vantaggiose.

[45] Il dialogo competitivo (articolo 58 del D. Lgs. n. 163/2006) prevede un dialogo tra stazione appaltante e imprese specialistiche prima della presentazione delle offerte.

[46] L’accordo quadro (articolo 59 del D. Lgs. n. 163/2006) consente all’amministrazione di selezionare uno o più offerenti cui rimane vincolata per tutti gli appalti da assegnare in un arco di tempo massimo fissato in 4 anni.

[47] L’avvalimento (articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006) consente alle imprese di avvalersi dei requisiti di qualificazione di altre imprese.