Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1287: "RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI" (Conversione in legge del D.L. 181/2006 - approvato dal Senato A.S. 379)
Riferimenti:
DL n. 181 del 11-LUG-06   AC n. 1287/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 6
Data: 11/07/2006
Descrittori:
COMPETENZA   MINISTERI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1287

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (D.L. n. 181 del 2006)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Boato

Gruppo:

Verdi

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

alla I Commissione

in sede referente

Oggetto:

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 6


 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione. 4

Delega al Governo per il coordinamento della normativa sulla Presidenza del Consiglio e dei Ministeri4

ARTICOLO 1, comma 4 del disegno di legge di conversione. 5

Parere sugli schemi di decreto legislativo.. 5

ARTICOLO 1, comma 9-bis. 6

Disposizioni concernenti i consorzi agrari6

ARTICOLO 1, comma 9-ter.. 7

Attribuzioni di funzioni al Ministero delle politiche agricole. 7

ARTICOLO 1, comma 10, commi da 19 a 19-quater, commi da 20a 23. 8

Riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio e dei Ministeri8

ARTICOLO 1, comma 10. 15

Clausola di invarianza.. 15

ARTICOLO 1, commi 10-bis e 10-ter.. 16

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione. 16

ARTICOLO 1, comma 19-quinquies. 17

Commissione per le adozioni internazionali17

ARTICOLO 1, comma 22-bis. 18

Trasformazione della commissione per la semplificazione. 18

ARTICOLO 1, commi 24-bis e 24-ter.. 21

Incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione del Ministro.. 21

ARTICOLO 1, commi da 24-quater e 24-septies. 22

Contingente di personale assegnato ai Vice ministri22

ARTICOLO 1, comma 24-octies. 24

Vice capo di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni24

ARTICOLO 1, comma 23 e commi da 25 a 25-quater.. 25

Disposizioni volte a garantire la neutralità finanziaria del decreto.. 25

ARTICOLO 1, comma 25-quinquies. 28

Trattamento economico dei componenti del Governo.. 28

ARTICOLO 1, comma 25-sexies. 30

Corresponsione di indennità ai Sottosegretari non parlamentari30

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato dal Senato, reca la conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Nel corso dell’esame al Senato è stata presentata una nuova relazione tecnica - sostitutiva di quella originaria - riferita al testo del provvedimento come modificato dall’emendamento 1.2000 del Governo.

 

 

PROSPETTO DEGLI ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO

 

 

 

2006

dal 2007

Art. 1, co. 25-quinquies

Trattamento economico dei componenti del Governo

250.000

375.000

Art. 1, co. 25-sexies

Indennità membri del Governo non parlamentari

4.576.000

6.864.000

Totale

 

4.826.000

7.239.000

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione

Delega al Governo per il coordinamento della normativa sulla Presidenza del Consiglio e dei Ministeri

La norma conferisce la delega al Governo a adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto legge 181/2006 in esame.

Nella attuazione il Governo potrà disporre la revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali previste dal D. lgs. 300/1999[1] garantendo l’invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, secondo quanto prevede l’articolo 1, comma 25 del decreto legge, cui la norma di delega fa esplicito riferimento.

 

La relazione tecnica precisa che l’intervento è inteso a razionalizzare gli assetti organizzativi e verrà effettuato  nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto del vincolo di invarianza della spesa contenuto nei principi di delega.

 

 

ARTICOLO 1, comma 4 del disegno di legge di conversione

Parere sugli schemi di decreto legislativo

Al riguardo, si segnala che le disposizioni procedurali di cui al comma 4 non contemplano esplicitamente la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi attutivi della delega conferita al Governo ai sensi del comma 1, anche alle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie né l’obbligo di corredare gli schemi di relazione tecnica, in modo da consentire una accurata verifica, in sede parlamentare, del rispetto del principio di invarianza della spesa richiamata alla lettera e) del comma 2. Tale lettera, infatti, a differenza delle precedenti che sembrano prefigurare interventi normativi di carattere prettamente ordinamentale, attiene alla revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali. Va peraltro osservato che non è chiaro se il richiamo alle disposizioni dei commi 23 e 25 dell’articolo 1 del decreto-legge possa intendersi nel senso che la necessità di rispettare l’invarianza della spesa comporti implicitamente il fatto che gli schemi dei decreti legislativi vertenti su tale specifico aspetto sarebbero corredati da relazione e trasmessi al vaglio delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Poiché le disposizioni in commento sono state inserite a seguito dell’approvazione dell’emendamento governativo, appare opportuno che il Governo si pronunci sull’effettiva portata della norma in esame.

 

 

ARTICOLO 1, comma 9-bis

Disposizioni concernenti i consorzi agrari

La norma reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, in parte sostitutiva di quella attualmente dettata per i consorzi medesimi dalla legge n.410/1999[2].

In particolare viene disposto che i consorzi sono società cooperative a responsabilità limitata, sottoposti alla vigilanza del Ministro dello sviluppo, di concerto con quello delle politiche agricole; l’uso delle denominazione di consorzio agrario viene inoltre riservato esclusivamente alle società cooperative operanti ai sensi del comma 9-bis in esame.

Viene inoltre abrogata la normativa sulla liquidazione dei consorzi medesimi dettata dall’articolo 1, comma 227, della legge finanziaria 2005 (legge n.311/2004).

Tale normativa, volta a accelerare le procedure di liquidazione in cui versa la maggioranza dei consorzi[3] prevede l’adozione di una procedura concorsuale finalizzata al ritorno all’amministrazione ordinaria mediante concordato, ovvero alla cessione dell’azienda (o ramo d’azienda) a favore di altro consorzio o società cooperativa agricola operante nella stessa  regione.

La relazione tecnica concernente il comma 227 sopradetto precisava che lo stesso - unitamente alle altre disposizioni contenute nei commi 226, 228 e 229 della medesima legge finanziaria in materia di gestioni liquidatorie - era suscettibile di determinare risparmi per lo Stato, prudenzialmente non quantificati.

La nuova disciplina dettata dal comma in esame prevede la sostituzione dei commissari dei consorzi posti in liquidazione coatta amministrativa con un commissario unico, che deve terminare le operazioni di liquidazione entro il 31 dicembre 2007. Per gli altri consorzi commissariati è stabilito il termine del 31 dicembre 2006 per la ricostituzione degli ordinari organi statutari da parte dei commissari attualmente in carica.

La relazione tecnica precisa che la disposizione non dà luogo a nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una rimodulazione delle funzioni di vigilanza sui consorzi agrari e di revisione delle procedure di liquidazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 1, comma 9-ter

Attribuzioni di funzioni al Ministero delle politiche agricole

La norma sopprime parte dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99[4]. In tal modo alcune funzioni di promozione del sistema agro alimentare italiano, e le risorse finanziarie e strumentali necessarie a svolgerle, che il predetto articolo 17 assegna a Buonitalia S.p.A., sono sottratte a tale società e assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non dà luogo a nuovi a maggiori oneri in quanto:

·        nella prassi amministrativa le funzioni in questione sono sempre state, di fatto, svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

·        parallelamente non è stato mai emanato il decreto ministeriale, previsto dalla norma soppressa, con il quale avrebbero dovuto essere trasferite le necessarie risorse a Buonitalia S.p.A.

Al riguardo, pur considerando le precisazioni contenute nella relazione tecnica, appare comunque necessario che il Governo chiarisca il venir meno del previsto trasferimento di risorse a Buonitalia S.p.A. non sia suscettibile di incidere negativamente sull’equilibrio economico-patrimoniale della società, con possibili conseguenze a carico della finanza pubblica.

Si rileva, infatti, che la società potrebbe avere contratto obbligazioni, quali ad esempio l’assunzione di personale, in previsione di un prossimo trasferimento di funzioni e risorse che, in virtù dell’intervento normativo in esame, è destinato a non più realizzarsi. Considerato che "Buonitalia s.p.a." è una società controllata dal medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e partecipata da altri enti strumentali della pubblica amministrazione (ICE, ISMEA, UNIONCAMERE), un’eventuale andamento negativo della stessa sarebbe destinato a ripercuotersi, finanziariamente sugli attuali soci.

 

 

ARTICOLO 1, comma 10, commi da 19 a 19-quater, commi da 20a 23

Riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio e dei Ministeri

Le norme sostituiscono l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 concernente l'organizzazione dei Ministeri, portando da 14 a 18 le strutture ministeriali (comma 1). Sono specificate le competenze proprie di ciascun nuovo Ministero e ridefinite quelle dei Ministeri preesistenti.

In particolare si prevede:

·          la trasformazione del Ministero delle attività produttive nel Ministero dello sviluppo economico, a cui sono anche attribuite alcune competenze in precedenza assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze[5]. Le strutture ausiliarie della segreteria del CIPE sono trasferite alla Presidenza del consiglio dei ministri (commi da 2 a 2-quinquies);

·          la creazione del Ministero del commercio internazionale a cui sono assegnate le competenze, in materia di commercio estero già proprie del Ministero delle attività produttive[6] (comma 3);

·          la creazione del Ministero delle infrastrutture[7] e del Ministero dei trasporti[8] nati dallo “spacchettamento” del preesistente unico Ministero (commi 4 e 5);

·          la creazione del Ministero della solidarietà sociale, cui sono attribuite alcune funzioni già proprie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[9]. Con DPCM sono individuate forme di esercizio coordinato, da parte dei due Ministeri in causa, di funzioni aventi natura previdenziale e assistenziale e forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono inoltre trasferite al nuovo Ministero i compiti in materia di politiche antidroga già attribuiti alla Presidenza del Consiglio[10]; al personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è garantito il diritto di opzione[11]. Sono, altresì, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di servizio civile nazionale[12], già attribuite alla Presidenza del Consiglio[13]. Per il loro esercizio il Ministero si avvale delle esistenti risorse finanziarie, umane e strumentali (comma 6);

·          la creazione del Ministero della pubblica istruzione[14] e del Ministero dell'università e della ricerca[15] nati dallo “spacchettamento” del preesistente unico Ministero (commi 7 e 8);

·          che le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199[16] rientrano tra le attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (comma 9);

·          che al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo, già facente parte del Ministero delle attività produttive (comma 19-quater).

Si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’università e della ricerca si articolano in Dipartimenti, mentre per il (comma 8-bis) le strutture di primo livello vengono individuate nelle direzioni generali.

Stante la nuova definizione delle attribuzioni proprie di ciascun Ministero, si dispone che con DPCM si proceda alla ricognizione delle strutture da trasferire e alla individuazione dei contingenti di personale da assegnare agli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo l’invarianza della spesa[17] (comma 10).

Sono attribuite nuove funzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente utilizzo, delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste per lo svolgimento delle funzioni stesse da parte di altre amministrazioni (commi da 19 a 19-quater e da 20 a 22). In alcuni casi è previsto che l’utilizzo del personale sia effettuato mediante l’istituto dell’avvalimento mentre in altri casi si dispone il trasferimento del personale alla Presidenza del Consiglio.

Tra le funzioni trasferite ve ne sono alcune in precedenza di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e del Ministero delle attività produttive. Le nuove competenze da esercitare riguardano diversi ambiti consistendo, tra l’altro:

·          nella vigilanza su enti strumentali[18];

·          nel potere di iniziativa legislativa e di coordinamento in materia di decentramento delle funzioni[19];

·          nelle funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili[20];

·          nelle funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche per la famiglia[21].

Per lo svolgimento delle ultime due funzioni, la Presidenza del consiglio può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani e fornisce supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia.

Con regolamenti[22] saranno definiti degli assetti organizzativi dei ministeri interessati dal riordino (comma 23). Si dispone, inoltre, che i nuovi assetti dovranno essere definiti garantendo che, dalle nuove strutture, non siano superati i limiti di spesa:

·        previsti per i Ministeri di origine;

·        sostenuti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture interessate dal riordino.

La portata normativa di tali vincoli sembrerebbe consistere nel divieto di superare il minore dei due seguenti limiti:

Ÿ          le previsioni di spesa indicate nel bilancio 2006;

Ÿ          la proiezione annuale delle spese sulla base degli esborsi effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto. Tale secondo limite consentirebbe di non vanificare i risparmi tendenziali eventualmente già conseguiti nel corso del presente anno.

 

La relazione tecnica afferma in premessa che il rispetto dell’invarianza di spesa, espressamente garantito dai commi 23 e 25 e seguenti, viene assicurato attraverso un “organico processo di riallocazione delle risorse” previste a legislazione vigente che presentano “margini adeguati per poter adottare misure compensative in caso di previsione di spese aggiuntive”. Il processo di redistribuzione interesserebbe anche le dotazioni di personale, inclusi i dirigenti. L’effettività della regola dell’invarianza viene in particolare garantita mediante l’osservanza dei seguenti principi:

·        revisione della ripartizione degli organici nei limiti delle attuali dotazioni e della spesa corrispondente. La redistribuzione dovrà tenere conto della necessità di assicurare le funzioni di supporto (personale, affari generali, servizi informatici);

·        limitazione dei contingenti di personale di diretta collaborazione, nonché rideterminazione dei compensi e dei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di staff;

·        contenimento delle risorse strumentali utilizzate nell’ambito delle attuali dotazioni di bilancio dei Ministeri esistenti. In particolare si esclude l’utilizzo di nuove sedi;

·        contestualità della presentazione delle proposte attuative. La contestualità è requisito indispensabile per la verifica della effettività delle compensazioni.

A completamento dei principi elencati si segnala che, in ogni caso, la previsione dell’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze sui provvedimenti da adottare comporta la presenza di un potere interdittivo del Ministero medesimo ai fini del rispetto della mentalità finanziaria degli interventi.

A sostegno di questo percorso, teso ad evitare l’insorgenza di nuovi oneri, la relazione segnala che è stata adottata, in data 19 giugno 2006, una specifica direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle norme recate dal decreto legge in esame.

Per quanto concerne la disposizione che prevede l’articolazione di alcuni Ministeri in dipartimenti, la relazione tecnica esclude l’insorgenza di maggiori oneri, stante l’obbligo di rispettare i limiti di spesa indicati al comma 23.

La relazione tecnica ribadisce in più punti che dal trasferimento di strutture non derivano oneri anche in virtù delle numerose disposizioni di garanzia finanziaria presenti nel decreto.

 

Al riguardo si rileva, sotto un profilo generale, che un incremento del numero dei ministeri costituisce un intervento suscettibile di determinare nuovi oneri per il bilancio dello Stato, con riferimento ad esempio ai costi di gestione delle nuove strutture, ovvero al venir meno di economie di scala di natura organizzativa (duplicazione di uffici del personale, di staff ecc.). Ciò con riguardo in particolare alla fase di implementazione delle nuove amministrazioni, ai fini della messa a regime del nuovo assetto delle competenze rispetto alle strutture previgenti. Il prodursi di tali oneri può tuttavia essere precluso da apposite norme di presidio finanziario circa le modalità con cui si disciplina la effettiva realizzazione delle nuove strutture – ed i connessi processi di riorganizzazione all’interno dei ministeri da cui si trasferiscono le funzioni – come previsto dal decreto legge in esame ai commi 23 e seguenti dell’articolo 1.

Conformemente a tale struttura normativa del provvedimento, la relazione tecnica non reca – salvo che per le disposizioni direttamente onerose di cui ai commi 25 quinquies e sexies dell’articolo 1 – specifici elementi di quantificazione che diano conto dell’invarianza degli oneri affermata dalle norme, bensì reca una serie di indicazioni tese a dimostrare che, sulla base dei vincoli contenutistici e procedimentali previsti nel provvedimento medesimo, il riordino verrà attuato senza nuovi oneri. Il riscontro dell’effettività di tale invarianza viene pertanto di fatto rinviato alla verifica delle relazioni tecniche che in base al comma 25-ter dell’articolo 1 accompagneranno i DPCM di riorganizzazione delle strutture, per i quali si rimanda a quanto più avanti osservato per tale comma.

Peraltro la relazione tecnica considera l’eventualità che la creazione delle nuove strutture possa dar luogo a spese aggiuntive, prevedendo, in tal caso che vengano adottate apposite “misure compensative”. Su tale ultima affermazione appare necessario un chiarimento, tenuto conto che le misure di contenimento della spesa prevista dalla legge finanziaria 2006[23], cui si aggiungono le ulteriori riduzioni recentemente varate dal D.L. n. 233/2006[24] potrebbero non consentire il reperimento, presso le amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie necessarie per compensare le eventuali spese aggiuntive, a garanzia dell’invarianza della spesa.

La attuale situazione di compressione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle amministrazioni è stata confermata dalla recente Relazione del Ministero dell’economia e delle finanze sui risultati delle verifica dei conti pubblici 2006 (c.d. commissione Faini), in cui si segnala l’impatto negativo prodotto dalle misure di contenimento varate per il 2006, che costringono le amministrazioni a “faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione”.

Qualora, peraltro si ritenesse che le misure compensative in questione debbano intervenire in relazione, in particolare, alle amministrazioni di nuova istituzione, si segnala l’opportunità di una quantificazione, anche di larga massima, al fine di confermare la effettiva reperibilità delle risorse compensative.

Inoltre:

Ÿ         per quanto concerne la disposizione di cui all’articolo 8-bis,che stabilisce l’articolazione di alcuni Ministeri non più in direzioni generali, bensì in dipartimenti che a loro volta possano articolarsi in direzioni generali, deve segnalarsi che la spesa per il trattamento economico di un Capo dipartimento risulta essere sensibilmente superiore a quella sostenuta per le retribuzione di un direttore generale. Di conseguenza la creazione di un ufficio dirigenziale generale di livello superiore, attualmente non previsto nel caso di organizzazione del Ministero per direzioni generali, renderà necessario predisporre le opportune compensazioni. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo;

Ÿ         per quanto concerne l’attribuzione, a norma del comma 19, lettera da a) fina a g), di nuove competenze alla Presidenza del Consiglio, pur prendendo atto che il provvedimento in esame non dispone l’assunzione di nuovo personale, appare necessario che il Governo confermi che le strutture della Presidenza medesima sostengano, attualmente, carichi di lavoro atti a consentire l’assunzione dei nuovi incarichi. Diversamente le disposizioni in questione potrebbero costituire premessa per l’insorgenza di nuovi oneri di funzionamento o di personale. La conferma risulta necessaria anche in considerazione del fatto che il successivo comma 22 indica con quali strutture e risorse esercitare le funzioni trasferite a norma del comma 19, lettere da a) fino ad e) ma la medesima indicazione non è fornita per le funzioni di cui al comma 19, lettere f) e g) assegnate alla Presidenza medesima;

Ÿ         per quanto concerne il trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti in materia di politiche antidroga (comma 6) si rileva che lo stesso è disposto senza il parallelo trasferimento di personale, stante la possibilità per il personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale delle politiche antidroga di optare per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio. Qualora il personale scelga la permanenza[25] presso la Presidenza, potrebbe determinarsi la presenza di posizioni soprannumerarie nei ruoli della Presidenza del Consiglio con corrispondente carenza di personale nei ruoli del Ministero della solidarietà sociale. Tali situazioni sono suscettibili di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato sui quali appare opportuno un chiarimento.

 

 

ARTICOLO 1, comma 10

Clausola di invarianza

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Si prevede inoltre che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente.

 

Al riguardo, appare in primo luogo opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’idoneità della clausola di invarianza ad evitare effettivamente l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Dal punto di vista formale, si può rilevare che la previsione dell’invarianza della spesa non corrisponde alla prassi consolidata per cui in casi analoghi si è fatto ricorso ad una formula che prevede che dall’attuazione del decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Quanto al rinvio allo strumento del decreto ministeriale per l’adeguamento del bilancio dello Stato ai fini di aggiornarne l’assetto alle modifiche che verranno apportate alla struttura dei diversi dicasteri, appare opportuno che il Governo si pronunci in ordine ai tempi entro cui presumibilmente si provvederà al riguardo e alla possibilità che all’adeguamento si faccia fronte non già con distinti decreti ma in un unica occasione e in un’unica sede. Tale sede potrebbe individuarsi nell’esame del disegno di legge di assestamento, ovvero nella presentazione del disegno di legge di bilancio, stante l’ampiezza delle modifiche che verrebbero apportate le quali coinvolgerebbero quasi tutti gli stati di previsione del bilancio dello Stato. Un intervento in un'unica sede consentirebbe, infatti, al Parlamento una valutazione approfondita della portata delle modifiche che verrebbero apportate.

 

 

ARTICOLO 1, commi 10-bis e 10-ter

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione

Le norme introducono una deroga che consente di mantenere in essere fino alla scadenza alcuni incarichi da dirigente conferiti ad esterni all’amministrazione. La deroga si rende necessaria in quanto apposite norme[26] limitano la possibilità di conferire ad esterni gli incarichi da dirigente; tuttavia, in conseguenza della “spacchettamento” di alcune strutture ministeriali, tali limiti, anche se rispettati dalle amministrazioni già esistenti prima della emanazione del decreto in esame, potrebbero non risultare osservate dalle amministrazioni di nuova istituzione che non scelgono bensì si limitano ad “ereditare” una certa quota di dirigenti già in servizio.

Le norme che limitano la possibilità di reclutare dirigenti esterni (anche provenienti dal privato) consentono, nei fatti, di contenere le spese di personale dal momento che il reclutamento dall’interno comporta che l’onere per retribuzione corrisponda solo al differenziale tra la retribuzione da dirigente e quella sostenuta in precedenza. Nei casi in cui il reclutamento avvenga dal privato l’onere aggiuntivo corrisponde all’intera retribuzione del dirigente.

L’amministrazione che eccede il contingente stabilito per legge agli incarichi da conferire all’esterno, è autorizzata a rimanere in situazione di deroga sino alla scadenza dei contratti in essere e, limitatamente ai contratti in scadenza entro il 30 giugno 2007, anche con riferimento a nuovi contratti dirigenziali la cui durata, tuttavia, non può eccedere il 30 giugno 2008.

Al fine di escludere l’insorgenza degli oneri le norme pongono tre presidi normativi:

·        il richiamo di quanto stabilito dal successivo comma 23, il quale esclude la possibilità che la spesa da sostenere in relazione alle nuove strutture amministrative nel loro complesso possa eccedere il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine;

·        la indisponibilità di un corrispondente numero di incarichi da conferire ad esterni da parte dell’amministrazione che ha ceduto i dirigenti, pari al numero delle deroghe in essere presso l’amministrazione che ha ricevuto i dirigenti. L’indisponibilità dura fino alla scadenza dell’incarico;

·        l’obbligo di effettuare una ricognizione degli incarichi dirigenziali conferiti ad esterni.

 

La relazione tecnica chiarisce che la finalità della disposizione è quella di assicurare, in via transitoria, l’immediata funzionalità delle strutture trasferite ad un’altra amministrazione. L’invarianza della spesa viene assicurata in quanto, parallelamente al mantenimento dei contratti dirigenziali o alla loro proroga, si rendono indisponibili un numero corrispondenti di incarichi presso l’amministrazione che ha ceduto le funzioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 1, comma 19-quinquies

Commissione per le adozioni internazionali

La norma stabilisce che con regolamento[27] sono ridefiniti, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione ed i compiti della Commissione per le adozioni internazionali[28].

 

La relazione tecnica ribadisce che le modifiche normative dovranno essere tali da contenere la spesa nell’ambito delle attuali dotazioni di bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 1, comma 22-bis

Trasformazione della commissione per la semplificazione

La norma sopprime la Commissione per la semplificazione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, sostituendola con un'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, la cui composizione ricalca quella della soppressa Commissione e per il cui funzionamento si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35[29], ridotto del 25 per cento. Sebbene la nuova norma, diversamente dalle disposizioni abrogate, non preveda il numero massimo dei membri destinati a comporre la struttura, si rileva che l’autorizzazione di spesa richiamata è configurata come tetto massimo di spesa.

Si dispone, inoltre, che con DPCM si provveda al riordino delle strutture relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.

Al termine della fase di riordino è disposta, di conseguenza, l’abrogazione dell’articolo 11, comma 2 della legge 6 luglio 2002, n. 137[30].

 

La relazione tecnica quantifica i risparmi derivanti dalla norma in esame in 375.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. La somma è ottenuta considerando l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 6-quaterdecies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 per gli anni in questione pari a 1.500.000 euro annui da cui si ottiene:

1.500.000 x 25% = 375.000.

Dal momento che la norma di autorizzazione di spesa stabilisce che, a decorrere dal 2008, alla copertura degli oneri recati dalla Commissione si provveda con la legge finanziaria[31], la relazione tecnica non sconta alcun risparmio a decorrere dal 2008.

La relazione tecnica chiarisce che i risparmi recati dalla norma in esame concorrono alla copertura degli oneri connessi all’aumento del numero dei componenti l’attuale Governo rispetto al precedente, di cui al comma 25 – quinquies.

 

La quantificazione della minore spesa appare corretta, considerato che la nuova autorizzazione è configurata quale limite massimo di spesa; si rinvia peraltro alla parte che segue per quanto concerne le modalità di riduzione dello stanziamento.

 

Con riguardo alle disposizioni finanziarie la norma dispone la soppressione della commissione e della segreteria tecnica di cui all’articolo 3, comma da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni. Contestualmente viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Per il funzionamento della istituendo Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, coma 6-quaterdecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, ridotto del venticinque per cento.

La norma prevede, infine, l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il riordino complessivo delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all’esercizio delle funzioni descritte  e per la  riallocazione delle relative risorse.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 6-quaterdecies del decreto-legge n. 35  del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, ha autorizzato la spesa di 750.000 per l’anno 2005 e di 1.500.000  euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per il funzionamento della Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento dell’attività istituzionale del Ministro per la funzione pubblica, prevista ai commi 6-duodecies e 6-terdecies del predetto articolo 3. Si ricorda inoltre che a partire dall’anno 2008 per il finanziamento della suddetta commissione si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d) della legge n. 468 de 1978, vale a dire nell’ambito della Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Le risorse autorizzate dall’articolo 3, comma 6-quaterdecies, sono iscritte nel bilancio di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del centro di responsabilità 6 (Funzione pubblica) - U.P.B. 6.1.1 - al capitolo n. 391, intitolato “spese per il funzionamento della commissione istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto legge n. 35 del 2005”.

In base alla prevista riduzione del 25 per cento dello stanziamento iniziale di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, le risorse da destinare alla costituenda unità per la semplificazione, dovrebbero ammontare a 1.125.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

A tale proposito si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito:

- alla congruità delle risorse indicate a far fronte agli oneri di costituzione e funzionamento del nuovo organismo, anche in considerazione del fatto che, a differenza di quanto previsto per la commissione di cui al predetto articolo 3, comma 6-duodecies, la norma non specifica il numero dei componenti dell’Unità per la semplificazione e se ai medesimi spettano compensi, emolumenti o rimborsi spese;

- all’opportunità di riformulare parzialmente il testo secondo la prassi consolidata in presenza di una autorizzazione di spesa quale può intendersi la previsione dell’utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies. Tale riformulazione, ovvero una indicazione inequivoca dal parte del Governo risponderebbero all’obiettivo di chiarire che la misura dello stanziamento richiamato, utilizzato per finalità di copertura al comma in esame, ammonterebbe a 1.125.000 euro alla luce di quanto previsto al comma 25-quinquies che utilizza la restante parte per la copertura di altri oneri del provvedimento.

- alla conferma del rinvio alla tabella C, come previsto nell’attuale formulazione del predetto articolo 3, comma 6-quaterdecies per il finanziamento dell’attività dell’Unità per gli anni successivi al 2007, trattandosi di un organo che sembrerebbe avere carattere permanente non essendosi previsto esplicitamente, nella norma, alcun termine per il funzionamento della predetta Unità.

 

 

ARTICOLO 1, commi 24-bis e 24-ter

Incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione del Ministro

Le norme stabiliscono che all'atto del giuramento del Ministro tutte le assegnazioni di personale agli uffici di diretta collaborazione, compresi gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti a termine, decadono automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Sono fatti salvi le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

 

La relazione tecnica non considera norma.

Una precedente versione della relazione tecnica, allegata in sede di presentazione di emendamenti in Commissione, affermava che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 non comportano oneri.

 

Al riguardo, considerato che la norma riconosce la possibilità di revocare anche incarichi assegnati tramite contratto, appare necessario che il Governo confermi che tale revoca non sia suscettibile di dar luogo ad eventuali contenziosi da parte degli interessati, da cui potrebbero derivare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 1, commi da 24-quater e 24-septies

Contingente di personale assegnato ai Vice ministri

Le norme stabiliscono che il contingente di personale riservato ai Vice ministri è pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato ossia ad 8 unità. Il contingente in parola è compreso, e dunque non è più aggiuntivo, nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione previsto per ciascun Ministro; si dispone, di conseguenza, la riduzione delle risorse stanziate per il pagamento delle corrispondenti retribuzioni (comma 24-quater).

In base alla legislazione vigente[32], ai Vice ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato[33], si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro. Per l’attuazione della disposizione si escludeva l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In presenza di particolari condizioni il Ministro ha la facoltà di autorizzare il Vice ministro, in deroga al limite precedente e entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero, a nominare ulteriore personale. Si prevede anche che il Vice ministro nell'esercizio delle funzioni delegate si avvalga dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (comma 24-quinquies).

Nell'attesa dell'adeguamento regolamentare alle disposizioni suddette, gli incarichi incompatibili con la nuova normativa sono revocati ove non utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nei limiti delle dotazioni ordinarie di questo ultimo (comma 24-sexies).

 

La relazione tecnica afferma che la previsione di un contingente di personale dei vice Ministri pari a quello dei sottosegretari di Stato consente una riduzione di costi pari al trenta per cento rispetto alla legislazione vigente. Le economie realizzate concorreranno alla copertura degli oneri derivanti  dai trattamenti economici da riconoscere ai responsabili degli uffici autorizzati dal Ministro ai sensi del comma 24-quinquies.

 

Al riguardo andrebbero chiarite le motivazioni in base alle quali della previsione che il contingente di personale assegnato ai Vice ministri sia analogo a quello dei Sottosegretari vengano fatti derivare effetti di risparmio, dal momento che la norma che incrementava il contingente ai Vice ministri – costituita dall’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - prevede una clausola di invarianza.

Tanto precisato, si rileva che la relazione tecnica non reca alcuna quantificazione volta a dar conto dell’ammontare dell’asserita riduzione della spesa, pari al trenta per cento di quella sostenuta a legislazione vigente, (spesa, quest’ultima che peraltro non viene indicata). Tale quantificazione appare tanto più necessaria in quanto i risparmi in questione sono esplicitamente destinati dalla relazione tecnica a fronteggiare gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere ai responsabili degli uffici autorizzati dal Ministro ai sensi del comma 24-quinquies. Su tali oneri apparirebbero peraltro opportune specifiche indicazioni, anche al fine di confermare l’idoneità, per la copertura dei medesimi, dei risparmi di spesa derivanti dalla norma.

A tal proposito si rileva che i risparmi da stimare dovrebbero essere calcolati esclusivamente in relazione alla inclusione, nell’ambito del contingente complessivo di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione di ciascun Ministro, del contingente assegnato al Vice ministro che non eccede quello spettante ai Sottosegretari di Stato.

Appare, infine, opportuna una valutazione in ordine agli effetti finanziari del previsto utilizzo, da parte del vice Ministro, dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero, non risualtando attualmente previste tali strutture presso gli uffici dei Vice Ministri.

 

 

ARTICOLO 1, comma 24-octies

Vice capo di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni

La norma sopprime una disposizione[34] la quale stabilisce che uno dei due Vice Capi di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni sia scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale al Ministero; di conseguenza si consente la nomina di soggetti anche estranei all'amministrazione.

 

La relazione tecnica afferma che in sede attuativa verranno adottate le conseguenti compensazioni su spese di personale al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza finanziaria. Si precisa, inoltre, che la disposizione si colloca nell’ambito del più generale principio stabilito dal comma 25-quater che prevede che la spesa relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione sia contenuta nel limite di spesa relativo al precedente Governo.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica demanda il rispetto del principio di invarianza alla sede attuativa. Si rileva peraltro che, nel caso in esame, il momento di attuazione, a cui si riferisce la norma, non attiene al momento dell’organizzazione della struttura, soggetto a norma del comma 25-ter al parere delle Commissioni parlamentari, bensì al momento della emanazione dell’atto di nomina a vice capo di Gabinetto da parte del Ministro competente.

 

 

ARTICOLO 1, comma 23[35] e commi da 25 a 25-quater

Disposizioni volte a garantire la neutralità finanziaria del decreto

Le norme, al fine di escludere l’insorgenza di oneri, stabiliscono che con regolamenti[36] saranno definiti degli assetti organizzativi dei ministeri interessati dal riordino (comma 23). Si dispone, inoltre, che i nuovi assetti dovranno essere definiti garantendo che, dalle nuove strutture, non siano superati i limiti di spesa previsti per i Ministeri di origine ed i limiti di spesa sostenuti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture interessate dal riordino.

Come già in precedenza precisato, la portata normativa di tali vincoli sembrerebbe consistere nel divieto di superare il minore dei due seguenti limiti:

·          le previsioni di spesa indicate nel bilancio 2006;

·          la proiezione annuale delle spese sulla base degli esborsi effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto. Tale secondo limite consentirebbe di non vanificare i risparmi tendenziali eventualmente già conseguiti nel corso del presente anno.

Si stabilisce, inoltre, che:

·        le modalità di attuazione devono garantire l’invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio (comma 25);

·        dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 25-bis);

·        gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del riordino disposto dal presente decreto sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere anche alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (comma 25-ter);

·        l’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 25-quater).

 

La relazione tecnica ribadisce sostanzialmente quanto già espresso dal testo delle norme in esame.

 

Al riguardo si rileva che a norma del comma 25-ter  si dispone che i DPCM con cui si darà attuazione al riordino[37] delle Amministrazioni previsto dal D.L. in esame - vale a dire tutti i provvedimenti in materia di ricognizione ed assegnazione delle risorse umane - dovranno essere corredati di relazione tecnica. Poiché i decreti in questione costituiscono atti di carattere amministrativo, alcuni dei quali di prevalente finalità provvedimentale, l’obbligo di relazione tecnica sembra innovare la vigente disciplina contabile, in cui, com’è noto, esso risulta previsto per i soli atti di natura normativa[38]. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di confermare, qualora ritenuto opportuno, la piena applicabilità ai DPCM in questione del procedimento di verifica parlamentare della relazione tecnica (con riferimento, ad esempio, alla pubblicità della relazione, alle possibili richieste di integrazione della stessa, nonché agli effetti anche procedurali dei pareri sui profili di carattere finanziario).

Una specifica osservazione, di carattere peraltro prevalentemente teorico, concerne il comma 25 bis, che vieta la revisione dei trattamenti economici dei dipendenti trasferiti. La norma, infatti, appare idonea a precludere il manifestarsi di meccanismi di adeguamento stipendiale con riferimento alla fase di riordino e accorpamento delle nuove strutture; tuttavia nel medio periodo il trasferimento di personale verso amministrazioni che corrispondono più elevati trattamenti economici tende ad aumentare la spesa per retribuzioni. Ciò in quanto il progressivo turn over del personale trasferito comporterà che il personale neo assunto riceverà il trattamento economico della struttura che ha ricevuto il personale, che bandirà le procedure concorsuali, e non quello – più basso - in vigore nella struttura da cui, a suo tempo, è provenuto il personale medesimo.

 

Con riguardo alla neutralità finanziaria delle disposizioni, dei commi da 25 a 25 quater sopra illustrate si ricorda che le stesse sono state introdotte nel provvedimento recependo le condizioni formulate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 14 giugno 2006. In particolare, è stata integrata l’originaria disposizione di cui al comma 25 dell’articolo 1 del decreto, in base alla quale le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa. In particolare, l’invarianza della spesa viene riferita al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio.

Si osserva tuttavia che la formulazione del predetto comma 25 non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile e con la prassi consolidata in quanto non riferisce esplicitamente l’invarianza degli oneri al bilancio dello Stato, come invece sembrerebbe opportuno.

 

 

ARTICOLO 1, comma 25-quinquies

Trattamento economico dei componenti del Governo

La norma prevede che l’onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico ai nuovi Ministri, Vice ministri e Sottosegretari di Stato, in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, sia pari a 250.000 euro per l’anno 2006 e a 375.000 euro a decorrere dall’anno 2007.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere in relazione al maggior numero di componenti del Governo in carica, rispetto al Governo precedente, pari a 5 unità, di cui un Ministro, 2 Vice ministri e 2 Sottosegretari. Considerato che lo stipendio di un ministro è pari a 82.000 euro, inclusi oneri riflessi, mentre quello dei restanti componenti è pari a 73.250 euro, l’onere a regime ammonta a:

82.000  x 1 + 73.250 x 4 = 375.000 euro.

L’onere per il 2006 è considerato pari ai due terzi del totale ossia a decorrere dal 1° maggio.

Si ricorda che tale disposizione è stata inserita successivamente all’approvazione del parere da parte della commissione Bilancio del Senato che in una delle condizioni approvate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ha disposto l’inserimento di una specifica norma di copertura in riferimento agli oneri derivanti dalle indennità dovute ai nuovi ministri, Vice ministeri e Sottosegretari di Stato.

 

La quantificazione risulta corretta.

 

 

Con riguardo i profili di copertura finanziaria la norma dispone che all’onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico ai nuovi Ministri, Vice ministri e Sottosegretari di Stato, in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 dell’articolo 1 del provvedimento in esame,  pari a 250.000 euro per l’anno 2006 e a 375.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede:

-          quanto a 250.000 euro per l’anno 2006 e a 375.000 euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

-          quanto a 375.000 euro a decorrere dall’anno 2008, a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2006-2008.

Per quanto concerne la consistenza e l’allocazione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies si rinvia alle osservazioni relative all’articolo 1, comma 22-bis.

Si osserva comunque che da una interrogazione effettuata in data 6 luglio 2006 alla banca dati della RGS risulta che il capitolo 391 del bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dispone, per l’esercizio finanziario 2006, di una disponibilità di competenza pari a 1.599.000 euro.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri si rileva preliminarmente che tale accantonamento presenta per l’anno 2008 le necessarie disponibilità .

Si segnala, peraltro, che l’utilizzo del suddetto accantonamento potrebbe non risultare conforme alla vigente disciplina contabile ed in particolare al dettato dell’articolo 11-ter, comma 1 lett. a) della legge n. 468 del 1978 che vieta l’utilizzo in difformità degli accantonamenti predisposti per l’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato.

Su tale aspetto e sulla congruità delle disponibilità residue dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri a far fronte agli obblighi internazionali dello Stato, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Appare inoltre necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’opportunità di configurare gli oneri, anziché come limite, in termini di previsione di spesa.

Infatti, seppure i suddetti oneri coincidono con la quantificazione recata dalla relazione tecnica, essi sembrerebbero avere natura obbligatoria, in quanto derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del personale, posto che, nella seconda ipotesi sembrerebbe opportuno inserire nel testo una apposita clausola di salvaguardia, secondo quanto disposto dall’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

Dal punto di vista formale si rileva, infine, che la clausola di copertura non appare correttamente formulata, in quanto, pur provvedendo agli oneri relativi al terzo esercizio del triennio finanziario di riferimento (2006-2008), non imputa gli oneri medesimi alle proiezioni del fondo speciale di parte corrente.

 

 

ARTICOLO 1, comma 25-sexies

Corresponsione di indennità ai Sottosegretari non parlamentari

La norma reca l’onere, e la corrispondente copertura, derivante dalla corresponsione di della indennità dovuta ai Ministri ed ai Sottosegretari non parlamentari[39].

 

La relazione tecnica quantifica l’onere in 4.576.000 euro per l’anno 2006 e in 6.864.000 euro a decorrere dal 2007. L’onere viene stimato assumendo come parametro di riferimento il volume delle indennità liquidato ai membri del precedente Governo in carica.

Dal momento che nel Governo in carica il numero di componenti non parlamentari è pari a 63 mentre nel precedente era pari a 23, il numero di indennità aggiuntive da corrispondere è pari a 40. Considerata una indennità lorda individuale di 171.589 euro, inclusi gli oneri riflessi, l’onere complessivo a regime ammonta a:

171.589 x 40 = 6.863.560 euro.

L’onere per il 2006 corrisponde a 4.576.000 euro pari ai due terzi dell’onere a regime concernendo il periodo che va da maggio a dicembre.

 

La relazione tecnica precisa che sebbene l’onere non deriva dall’attuazione delle norme in esame,  la copertura è disposta nel rispetto dell’esigenza di trasparenza e correttezza delle previsioni di spesa.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento sui dati utilizzati per la quantificazione dell’onere, in quanto l’ammontare dell’indennità parlamentare considerata dalla relazione tecnica appare riferito all’importo vigente alla data di predisposizione del D.L. in esame e, pertanto, non sembra tener conto del meccanismo di adeguamento economico previsto per l’indennità medesima[40] per gli anni 2006 -2008.

Il predetto meccanismo fa riferimento al trattamento economico del personale di magistratura, che è stato di recente incrementato, sia per l’anno 2006 ( a saldo degli  acconti erogati nel biennio precedente) che per gli anni 2007 e 2008 (a titolo di acconto sull’adeguamento triennale successivo) dal DPCM 15 maggio 2006.

Si rileva inoltre che poiché l’onere medesimo è calcolato con riferimento all’attuale numero dei componenti del Governo non parlamentari, lo stesso è destinato a variare al mutare di tale numero, con conseguente necessità – in caso di aumento[41] – di adeguare la norma di copertura. Su tale aspetto è opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Con riguardo alla copertura finanziaria, la norma prevede che al maggior onere derivante dalla corresponsione dell’indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari a 4.576.000 euro per l’anno 2006 e a 6.864.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2006-2008.

Si ricorda che l’articolo che la legge n. 418 del 1999 reca disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento all’utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri si rimanda ai rilievi indicati con riferimento all’articolo 1, comma 25-bis;

 



[1] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge marzo 1997, n. 59.

[2] Recante “Nuova disciplina dei consorzi agrari”.

[3] Secondo i dati riportati dal Dossier n. 17 del Servizio Studi della Camera dei Deputati, (maggio 2006) attualmente 29 consorzi opererebbero in gestione ordinaria, mentre 6 risulterebbero sottoposti a gestione commissariale, 22 assoggettati a liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ed ad ulteriori 15 sarebbe stato ritirato l’esercizio provvisorio.

[4] Recante disposizioni in materia di soggetti ed attività in agricoltura.

[5] Si tratta delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto  legislativo n. 300 del 1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e di coesione.

[6] Si tratta delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), comma 2 bis, lettere b ed e) e, per quanto riguarda la lettera a), le sole competenze svolte in relazione al livello internazionale, stabilite dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

[7] Cui sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per i profili di competenza, dalla lettera d-bis) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[8] Cui sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per i profili di interesse, dalla lettera d-bis) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[9] Si tratta delle funzioni dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, dei compiti di vigilanza dei flussi di entrata di lavoratori non comunitari di cui alla lettera d) e neo comunitari, nonché dei compiti di coordinamento delle politiche per la integrazione degli stranieri immigrati.

[10] Dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 201, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

[11] A norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59. tale personale può optare tra il transito nei ruoli dell’amministrazione del nuovo Ministero e l’assegnazione presso altre strutture della Presidenza del consiglio.

[12] Di cui alla legge 8 luglio 1998, n230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

[13] Articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

[14] Cui sono assegnate le funzioni previste dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[15] Cui sono assegnate le funzioni previste dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[16] Si tratta di attribuzioni delle funzioni statali in materia di alimentazione.

[17] Le occorrenti variazioni di bilancio, per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

[18] In particolare il comma 19, lettera a) prevede la vigilanza sull’Istituto del credito sportivo mentre la lettera b) sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali e sulla Scuola superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

[19] Comma 19, lettera c).

[20] Comma 19, lettera d).

[21] Comma 19, lettera e).

[22] Adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[23] Legge n. 266/2005, con riferimento in particolare all’articolo 1, commi 6, 7, da 9 a 11 e 20 della legge medesima.

[24] In particolare nell’articolo 25, che interviene sulla disponibilità di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

[25] Scelta che potrebbe determinarsi anche in relazione ai differenziali di trattamento economico tra le due amministrazioni.

[26] Articolo 19, commi 5-bis  e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[27] Adottato ai sensi dell’articolo17, comma2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[28] Di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

[29] Convertito da legge 14 maggio 2005, n. 80.

[30] Il quale prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un ufficio dirigenziale di livello generale composto da non più di due servizi. L’ufficio deve coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione. La stessa norma prevede anche l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  di non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.

[31] Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

[32] Articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che viene abrogato dal comma 24 – septies.

[33] Cioè per le unità di personale superiore alle otto unità consentite ai sottosegretari.

[34] Parte dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 14 m,aggio 2001, n. 258. Il D.P.R. contiene il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni.

[35] Si rammenta che il comma 23 è già stato oggetto di descrizione in una precedente parte della presente nota.

[36] Adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[37] Oltre che dai DPCM in questione, al riordino si procederà altresì con atti di natura regolamentare, come prevedono i commi 19-quinquies (commissione per le adozioni internazionali), 23 (assetti organizzativi delle strutture ministeriali di primo livello) e 24 sexies (uffici di diretta collaborazione).

[38] Ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n.468/1978 la relazione tecnica è prevista per  i disegni di legge del Governo e gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie. Essa inoltre va presentata, ai sensi dell’articolo 96-ter del Regolamento della Camera, sugli schemi di atti normativi che implichino entrate o spese, trasmessi dal Governo per il parere parlamentare, nonchè, a seguito di richiesta delle Commissioni competenti, sulle proposte di legge di iniziativa parlamentari (art.79, comma 5 del Regolamento della Camera e articolo 76-bis di quello del Senato).

[39] Prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418.

[40] A norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 1261/1965.

[41] In caso di riduzione la minore spesa, rispetto alle risorse poste a copertura, costituirebbe economia di bilancio.