Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1475: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (Conversione in legge del decreto-legge n. 223/2006-Approvato dal Senato - A.S. 741)
Riferimenti:
DL n. 223 del 26-LUG-06   AC n. 1475/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 9
Data: 26/07/2006
Descrittori:
CONCORRENZA   EVASIONI FISCALI
PIANI DI SVILUPPO   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

 

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e in materia di entrate – Decreto legge n. 223 del 2006

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

V Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Milana

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo approvato dal Senato

 

 

 

 

Nota di verifica n.9

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 2. 12

Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali12

ARTICOLO 3. 13

Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale. 13

ARTICOLO 6. 14

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi14

ARTICOLO 7. 15

Disposizioni in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati15

ARTICOLO 9. 16

Sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti agro-alimentari16

ARTICOLO 11. 17

Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni17

ARTICOLO 12. 18

Disposizioni sul trasporto comunale ed intercomunale. 18

ARTICOLO 13. 19

Riduzione dei costi degli apparati regionali e locali19

ARTICOLO 15. 20

Concessioni relative a servizi pubblici locali20

ARTICOLO 16, comma 1. 22

Trasporto pubblico locale. 22

ARTICOLO 16, comma 2. 22

Trasporto su ferro nel territorio di Roma.. 22

ARTICOLO 17. 23

ANAS e Ferrovie S.p.A.23

ARTICOLI 16, comma 2 e 17, comma 2. 25

Oneri sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.. 25

ARTICOLO 17-bis.. 25

Modifica dei limiti di spesa per le Autorità portuali25

ARTICOLO 18. 26

Fondi per il servizio civile,  per le politiche sociali e  per lo spettacolo.. 26

ARTICOLO 18-bis. 27

Incendi boschivi27

ARTICOLO 19. 29

Istituzione di Fondi per interventi di carattere sociale. 29

ARTICOLO 20. 30

Editoria e servizio nazionale della protezione civile. 30

ARTICOLO 21, commi 1-3. 37

Modifiche alla disciplina sul pagamento delle spese di giustizia.. 37

ARTICOLO 21, commi 4-6. 41

Contributo unificato per i processi amministrativi41

ARTICOLO 21, comma 6-bis. 43

Copertura finanziaria.. 43

ARTICOLO 22. 44

Spese degli enti pubblici non territoriali44

ARTICOLO 22-bis, comma 1. 47

Limitazione della spesa per gli incarichi di dirigente generale. 47

ARTICOLO 22-bis, commi da 2 a 4. 47

Norme sull’attività intramuraria dei medici del SSN.. 47

ARTICOLO 23. 48

Parere del Consiglio universitario nazionale (CUN)48

ARTICOLO 24. 49

Misure di controllo della spesa per compensi spettanti agli arbitri49

ARTICOLO 25. 49

Spese delle amministrazioni dello Stato.. 49

ARTICOLO 26. 53

Controlli sul contenimento delle spese degli enti della P.A.53

ARTICOLO 27. 55

Spese di consulenza e rappresentanza.. 55

ARTICOLO 28. 56

Diarie per missioni all’estero.. 56

ARTICOLO 29. 57

Spese per commissioni e comitati57

ARTICOLO 30. 59

Verifica delle economie in materia di personale degli enti territoriali59

ARTICOLO 31. 62

Riorganizzazione del servizio di controllo interno.. 62

ARTICOLO 32. 64

Contratti di collaborazione. 64

ARTICOLO 33. 65

Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici65

ARTICOLO 34, comma 1. 67

Definizione dei trattamenti  accessori  massimi dei dirigenti generali67

ARTICOLO 34, commi 2 e 3. 67

Pubblicità degli incarichi di consulenza.. 67

ARTICOLO 34-quinquies.. 68

Proroga dei trasferimenti alle regioni per le funzioni conferite. 68

ARTICOLO 35, comma 1. 69

Aliquote IVA per le consumazioni obbligatorie nei locali da ballo.. 69

ARTICOLO 35, commi da 2-4. 69

Accertamento fiscale in materia di cessione di immobili69

ARTICOLO 35, commi 5-6ter.. 71

Regime IVA nei subappalti71

ARTICOLO 35, comma 7. 72

Sanzioni72

ARTICOLO 35 commi 8-10sexies. 72

Disciplina IVA su locazioni e cessioni immobili72

ARTICOLO 35, comma 11. 84

Regime fiscale dei veicoli adattati84

ARTICOLO 35, commi 12 e 12-bis.. 85

Obblighi per i soggetti esercenti arti e professioni85

ARTICOLO 35, commi 13 e 14. 87

Società cosiddette “esterovestite”. 87

ARTICOLO 35, commi 15-16. 88

Società non operative. 88

ARTICOLO 35, commi 17 e 18. 91

Perdite per fusioni e scissioni con effetti retroattivi91

ARTICOLO 35, commi 19-20. 94

Limiti alla detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie. 94

ARTICOLO 35, commi 21, 22, 22-bis, 23 e 24. 94

Misure in materia di cessioni immobiliari94

ARTICOLO 35, comma 23-bis. 98

Trasferimenti immobiliari finanziati tramite mutui98

ARTICOLO 35, comma 23-ter.. 99

Rettifica di valore e di corrispettivo ai fini dell’imposta di registro.. 99

ARTICOLO 35 commi 25-26bis. 100

Potenziamento dell’attività di riscossione. 100

ARTICOLO 35, commi 26-ter  e 26-quater.. 101

Proroga dei versamenti per la sanatoria dei concessionari di imposta.. 101

ARTICOLO 35, comma 26-quinquies. 103

Impugnabilità di atti dinanzi alla commissione tributaria provinciale. 103

ARTICOLO 35 comma 27. 104

Adempimenti nel settore assicurativo.. 104

ARTICOLO 35 commi 28-34. 104

Responsabilità solidale nei contratti di subappalto.. 104

ARTICOLO 35, comma 35. 105

Potenziamento dell’Agenzia delle dogane. 105

ARTICOLO 35, comma 35-bis.. 107

Misure contro l’evasione fiscale nel settore del calcio professionistico.. 107

ARTICOLO 35, commi 35-ter e 35-quater.. 107

Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie. 107

ARTICOLO 36, comma 1. 109

Modifica dell’aliquota IVA sui servizi telefonici109

ARTICOLO 36 comma 2. 111

Individuazione di area fabbricabile a fini fiscali111

ARTICOLO 36, commi 3, 4 e 4-bis.. 111

Utili provenienti da imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata.. 111

ARTICOLO 36, commi 5 e 6. 112

Limiti all’utilizzo dell’ammortamento anticipato.. 112

ARTICOLO 36, commi 6-bis e 6-ter.. 114

Canoni di leasing per autovetture aziendali114

ARTICOLO 36, commi 7 e 8. 115

Ammortamento dei fabbricati strumentali115

ARTICOLO 36 comma 9-11. 117

Riporto perdite nella trasparenza fiscale. 117

ARTICOLO 36-bis, comma 11. 119

Copertura finanziaria.. 119

ARTICOLO 36, commi 12-14. 119

Perdite illimitatamente riportabili119

ARTICOLO 36, comma 15. 121

Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici121

ARTICOLO 36, commi 16 e 17. 123

Trasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria.. 123

ARTICOLO 36, commi 18 e 19. 125

Minusvalenza derivanti dall’assegnazione ai soci125

ARTICOLO 36, commi 20 e 21. 126

Opere e servizi di durata ultrannuale. 126

ARTICOLO 36, comma 22. 128

Reddito complessivo IRPEF dei soggetti non residenti128

ARTICOLO 36, comma 23. 130

Incentivi per l’esodo.. 130

ARTICOLO 36, comma  24. 131

Obblighi di fare, non fare o permettere. 131

ARTICOLO 36, commi 25, 25-bis e 26. 132

Regime delle stock options. 132

ARTICOLO 36, commi 27 e 28. 135

Perdite di lavoro autonomo e di impresa minore. 135

ARTICOLO 36, comma  29. 137

Modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo.. 137

ARTICOLO 36, comma 31. 138

Disposizioni fiscali comune di Campione d’Italia.. 138

ARTICOLO 36, commi 32 e 33. 140

Imputazione per competenza dei contributi sospesi a seguito di calamità.. 140

ARTICOLO 36, comma 34. 141

Acconto imposte dirette per l’esercizio 2006. 141

ARTICOLO 36, comma 34-bis. 141

Tassazione dei proventi illeciti141

ARTICOLO 36-bis, commi 1-9. 141

Misure per il contrasto del lavoro sommerso.. 141

ARTICOLO 36-bis, comma 10. 143

Proroga di termini di prescrizione. 143

ARTICOLO 36-bis, comma 11. 144

Allocazione delle risorse nel Fondo per l’occupazione. 144

ARTICOLO 37, comma 1. 144

Sostituto d’imposta.. 144

ARTICOLO 37, commi  2 e 3. 145

Accertamento in base agli studi di settore. 145

ARTICOLO 37, commi 6 e 7. 147

Rafforzamento poteri accertamento.. 147

ARTICOLO 37, commi 8 e 9. 148

Elenco clienti e fornitori148

ARTICOLO 37, commi 10 e 14. 148

Modifica termini148

ARTICOLO 37, commi 11, 13 e 14. 149

Modifica dei termini di versamento imposte. 149

ARTICOLO 37, commi 12 e 14. 150

Modifica termini modello 730 per lavoratori dipendenti150

ARTICOLO 37, commi 15-17. 150

Regime IVA dei minimi in franchigia.. 150

ARTICOLO 37, commi 18-20. 153

Controlli sulle partite IVA.153

ARTICOLO 37, commi 21-23. 154

Comunicazioni all’anagrafe tributaria.. 154

ARTICOLO 37, commi 24-26. 156

Ampliamento termini di accertamento.. 156

ARTICOLO 37, commi 29-30. 156

Sanzioni per mancata restituzione questionari studi di settore. 156

ARTICOLO 37, comma 31. 156

Violazioni tributarie. 156

ARTICOLO 37, commi 33-37. 157

Certificazione dei corrispettivi157

ARTICOLO 37, commi 38 e 39. 157

Plusvalenze da cessioni di immobili oggetto di donazione. 157

ARTICOLO 37, commi 40-44. 159

Liquidazione delle imposte sul TFR ed indennità equipollenti159

ARTICOLO 37, commi 45 e 46. 160

Ammortamento dei beni immateriali160

ARTICOLO 37, commi 47 e 48. 162

Spese relative a studi e ricerche. 162

ARTICOLO 37, comma 49. 163

Versamenti telematici163

ARTICOLO 37, comma 50. 163

Interessi su tributi163

ARTICOLO 37, comma 51. 164

Programmazione sul concordato fiscale. 164

ARTICOLO 37, comma 52. 168

Comitati di gestione delle agenzie fiscali168

ARTICOLO 37, comma 55. 168

Modalità di liquidazione e versamento dell’ICI168

ARTICOLO 37, comma 57. 169

Recepimento direttive comunitarie. 169

ARTICOLO 38. 172

Misure di contrasto del gioco illegale. 172

ARTICOLO 39. 186

Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI186

ARTICOLO 39-bis, commi da 1 a 6. 188

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali188

ARTICOLO 39-bis, comma 5. 190

Copertura finanziaria.. 190

ARTICOLO 40. 191

Copertura finanziaria.. 191



 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 223/2006, recante misure urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame presso il Senato[1] ad integrazione della relazione tecnica originaria, è riferita al nuovo testo del provvedimento[2].

Nella presente nota vengono esaminate, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

 

Il provvedimento, nel testo iniziale, determinava i seguenti effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica[3]:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto PA

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

57

5.118

4.703

6.786

965

6.438

5.974

6.819

1.400

6.479

5.980

6.829

 

 

Gli effetti migliorativi netti del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, sono i seguenti[4]:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto PA

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

93,8

5.334,2

4.738,7

7.045,6

975,4

6.554,4

5.999,9

7.077,6

1.238,8

6.585,4

6.015,9

7.087,6

 

Tali ultimi risultati vengono conseguiti sulla base dei seguenti effetti complessivi delle norme dal lato delle entrate e della spesa.

 

Importi in milioni di euro (*)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate

3355

5499

4864

5804

3555

5899

5264

6204

3607

5899

5264

6204

Minori entrate

1946

1006

1003

83

16

16

13

23

16

16

13

23

Maggiori spese

2294

502

502

42

3270

562

687

542

3270

562

687

542

Minori spese

978

1343

1379

1366

706

1233

1435

1438

917

1264

1451

1448

Totale

93

5334

4738

7045

975

6554

5999

7077

1238

6585

6015

7087

(*) valori arrotondati

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

La norma dispone l’abrogazione[5] delle disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, prevedono, tra l’altro l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (comma 1, lettera a)).

Sono escluse le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni svolte nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché  le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, pur considerando che la norma si inserisce nell’ambito di una disciplina volta a favorire condizioni di maggiore competitività nella prestazione dei servizi professionali, sotto il profilo meramente contabile si osserva che l’eliminazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime (disposta dal comma 1, lettera a)) per le attività libero professionali appare suscettibile di comportare conseguenze finanziarie con riferimento, in particolare, ai notai. Ai sensi della vigente normativa[6], infatti, tali professionisti devono versare agli Archivi notarili (quindi al Ministero della giustizia) il 10% dei compensi percepiti per le loro prestazioni professionali; è presumibile che la disposizione in esame comporti una diminuzione del livello medio di tali compensi[7], e la conseguente contrazione del corrispondente gettito fiscale. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. 

 

ARTICOLO 3

Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

La norma, con riferimento alle attività commerciali[8] e di somministrazione di alimenti e bevande, dispone l’abolizione di una serie di limiti e prescrizioni, tra cui l’obbligo di iscrizione a registri abilitanti (comma 1, lettera a)).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, fermo restando quanto preliminarmente osservato per l’articolo 2, si rileva che l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione a registri abilitanti potrebbe essere suscettibile di comportare una riduzione di entrate pubbliche, a titolo di diritti di iscrizione, in presenza di registri gestiti da enti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 6

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

La norma, nel testo risultante dopo le modifiche effettuate presso il Senato, conferisce ai comuni la possibilità di bandire concorsi straordinari, in conformità o in deroga[9] alla vigente programmazione numerica, per il rilascio a titolo gratuito o oneroso di nuove licenze da assegnare ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea[10]. I proventi derivanti dai concorsi a titolo oneroso, il cui importo è fissato dal comune, sono ripartiti, in misura non inferiore all’80 per cento, tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la parte residua può essere utilizzata dal comune medesimo per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità del servizio taxi e alla sicurezza di conducenti e passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari (comma 1, lettera b)).

I comuni possono altresì istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi[11] composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti   (comma 1 lettera g)).

 

La relazione tecnica  include la norma in esame fra le misure di promozione della concorrenza e di tutela del consumatore alle quali non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare, al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che agli oneri eventualmente connessi all’istituzione del comitato permanente di monitoraggio sul servizio di taxi – peraltro configurato dalla norma come possibilità – i comuni possano fare fronte a valere sulle ordinare dotazioni di bilancio.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

La norma dispone che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, possa essere rilasciata anche dagli uffici comunali e dai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista[12], gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi 390 e 391 dell’art. 1 della L. n. 266/2005.

Tali disposizioni prevedevano che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli potesse essere effettuata, oltre che dai notai, anche dai seguenti soggetti in forma gratuita: dirigenti del comune di residenza del venditore, funzionari di cancelleria, funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, funzionari incaricati dell'ACI, titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate. La disciplina delle relative modalità applicative era affidata ad un decreto di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancora pubblicato[13].

 

La relazione tecnica annovera la norma in esame fra le misure di promozione della concorrenza e di tutela del consumatore, alle quali non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, anche in considerazione del fatto che la disposizione in esame riproduce nella sostanza adempimenti amministrativi a carico dei comuni già previsti nell’ordinamento previgente (anche se non ancora esercitati in assenza di normativa secondaria), prevedendo peraltro in questo caso la corresponsione di diritti di segreteria precedentemente non previsti.

 

ARTICOLO 9

Sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

La norma dispone che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole mettano a disposizione delle regioni e degli enti locali il collegamento ai sistemi   informativi sui prezzi gestiti dalle strutture ad essi afferenti.  I dati sono resi pubblici anche mediante la  pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori dei servizi di telefonia (comma 1).

Viene inoltre affidato al Consorzio obbligatorio per la gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso il compito di effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti agro-alimentari (comma 2).

Il Consorzio è stato istituito, in base all'articolo 2 del decreto-legge 321/1996 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), con il compito di realizzare il collegamento informatico nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Il Consorzio – che ai sensi del medesimo articolo 2 è partecipato da società consortili a maggioranza di capitale pubblico e da altri enti gestori di mercati all'ingrosso inseriti nei piani regionali - può erogare, a domanda, servizi informativi a pagamento.

 

La relazione tecnica include la norma in esame fra quelle (artt. 1-15) che non determinano oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa conferma che l’articolo 9 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le iniziative in esso previste attengono alla medesima linea di attività già disciplinata dalla legislazione vigente in materia di lotta al carovita (decreto-legge 269/2003 -Sviluppo e correzione dei conti pubblici).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le amministrazioni richiedenti facciano fronte al pagamento dei servizi di informazione richiesti al Consorzio nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

Le norme sopprimono:

·        le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287[14].

Si tratta delle commissioni comunali o provinciali competenti ad esprimere un parere al sindaco per l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi (comma 1);

·        le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39[15].

Si tratta della commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione (articolo 4), le cui funzioni sono ora demandate al Ministero dello sviluppo economico, e della commissione istituita presso ciascuna camera di commercio (articolo 7) che provvede alle iscrizioni nel ruolo degli agenti di affari in mediazione ed alla tenuta del medesimo le cui funzioni sono ora assegnate alla camera di commercio di riferimento (comma 2);

·        le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204[16].

Si tratta della commissione istituita presso ciascuna camera di commercio che provvedere alle iscrizioni nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio (articolo 4) le cui funzioni sono ora assegnate alla camera di commercio di riferimento e della commissione centrale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni istituite presso le camere di commercio le cui funzioni  sono ora assegnate al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

Si prevede, inoltre, che gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione  non possono far parte della commissione giudicatrice degli esami per l'iscrizione allo stesso ruolo (comma 3). Parimenti dei comitati tecnici per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione (comma 5).

 

La relazione tecnica afferma in termini generali che le norme in questione non determinano oneri bensì benefici per la competitività del sistema produttivo.

La relazione illustrativa, peraltro, evidenzia come la soppressione di organi collegiali di natura consultiva risponde a finalità di snellimento dei procedimenti amministrativi e di contenimento della spesa pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni sul trasporto comunale ed intercomunale

La norma  prevede:

-        la facoltà per i comuni di prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico in ambito comunale e intercomunale sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermo restando, tra l’altro, il divieto di disporre finanziamenti in favore dei predetti soggetti (comma 1).

I comuni sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale sono tenuti a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito;

-        che gli enti locali disciplinino secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori , l’accesso, il transito e la fermata nelle aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, precisa che le norme sulla promozione dello sviluppo della concorrenza, recate dagli articoli da 1 a 15, non determinano oneri per la finanza pubblica , evidenziando come le norme stesse siano foriere di benefici effetti per la competitività del sistema produttivo e, quindi, per lo sviluppo economico con possibili riflessi positivi per la finanza pubblica.

Viene inoltre affermato che si tratta di conseguenze finanziarie virtuose, che tuttavia non hanno effetti diretti: pertanto gli stessi non vengono considerati dalla relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 13

Riduzione dei costi degli apparati regionali e locali

Le norme vietano alle società di proprietà di amministrazioni locali, o a capitale misto, costituite per lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni di tali enti, di operare per soggetti pubblici o privati diversi dall'amministrazione locale proprietaria o azionista, nonché di partecipare ad altre società o enti.

In via transitoria è previsto che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le suddette società cessino le attività non consentite, cedendo le stesse a terzi - ovvero scorporandole in una società separata da collocare sul mercato - entro ulteriori dodici mesi.

Il Senato ha escluso da tale disciplina le società adibite all’esercizio di servizi pubblici locali e quelle che svolgono attività di intermediazione finanziaria.

 

La relazione tecnica annovera la norma in esame fra le misure di promozione della concorrenza e di tutela del consumatore, alle quali non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno che siano forniti chiarimenti sui possibili profili finanziari che potrebbero derivare, anche in via indiretta ed eventuale, dalla disposizione in esame.

In particolare, andrebbe chiarito se il divieto per le società in questione di operare per amministrazioni pubbliche diverse da quelle che le hanno costituite possa compromettere il conseguimento di economie di scala, determinando in tal modo un maggior onere, a carico delle amministrazioni locali proprietarie, per l’espletamento delle attività strumentali svolte dalle citate società.

Quanto agli effetti di riduzione dei costi per gli apparati regionali e locali, di cui alla rubrica della norma in esame, andrebbe chiarito se tali effetti, peraltro non presi in considerazione dalla relazione tecnica, siano ascritti direttamente ai divieti disposti dalla norma in esame – in tal caso andrebbe chiarito attraverso quali dinamiche tali effetti di risparmio si producano – o se essi siano attesi, in via indiretta, da un minore utilizzo da parte delle amministrazioni locali dello strumento dell’affidamento “in house” a società di propria proprietà e da un maggior ricorso allo strumento delle gare di appalto per la gestione delle attività attualmente svolte dalle citate società.

 

ARTICOLO 15

Concessioni relative a servizi pubblici locali

Normativa vigente . L’articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 reca disposizioni sulla disciplina delle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali, secondo principi volti a garantire la concorrenzialità nella gestione dei medesimi. In base al comma 15-bis – introdotto dal D.L. n. 269/2003 (legge n. 362/2003) - qualora le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione della disciplina di cui al citato articolo 113, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante[17]. A norma del successivo comma 15-ter – anch’esso introdotto dal citato D.L. n. 269/2003 (come, modificato dalla legge di conversione n. 362/2003) - il predetto termine del 31 dicembre 2006 può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

 

La norma dispone, limitatamente al servizio idrico integrato[18], la proroga al 31 dicembre 2007 il termine, già indicato al 31 dicembre 2006 dai citati commi 15-bis e 15-ter, per la cessazione delle concessioni relative a servizi pubblici locali, rilasciate con procedure diverse da quelle ad evidenza pubblica, nei settori per le quali non sono previste specifiche discipline transitorie.

 

La relazione tecnica, precisa che le norme sulla promozione dello sviluppo della concorrenza, recate dagli articoli da 1 a 15, non determinano oneri per la finanza pubblica , evidenziando come le norme stesse siano foriere di benefici effetti per la competitività del sistema produttivo e, quindi, per lo sviluppo economico con possibili riflessi positivi per la finanza pubblica. Si tratta tuttavia di aspetti virtuosi che non hanno effetti finanziari diretti: pertanto gli stessi non vengono considerati dalla relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la norma non sembra suscettibile di determinare conseguenze dirette di carattere oneroso[19].

Peraltro, il differimento del termine di scadenza delle concessioni in essere, con conseguente rinvio delle nuove procedure di affidamento dei servizi, potrebbe procrastinare la realizzazione di condizioni di maggiore convenienza per gli enti interessati, presumibilmente conseguibili con il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal citato art. 113.

Sul punto appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

 

ARTICOLO 16, comma 1

 Trasporto pubblico locale

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. n.16/2005[20] dispone che a quota parte dell’onere annuo stanziato a copertura del rinnovo del contratto 2004-2007  per il trasporto pubblico locale, pari a 60 milioni di euro, si fa fronte con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali assegnati a ciascuna  delle regioni interessate.

La norma  modifica le predette disposizioni, stabilendo che l’importo di 60 milioni di euro annui dalle stesse previsto sia erogato direttamente dalle regioni – come individuate da un apposito decreto ministeriale – senza dover preliminarmente procedere alla riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle regioni medesime.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca effetti finanziari, in quanto ha unicamente la  finalità di semplificare la procedura attualmente prevista per la destinazione della quota di competenza regionale al contratto del trasporto pubblico locale. Con le nuove modalità disposte dalla norma la quota in questione – invece di essere ricompresa nell’importo erogato dallo Stato per il contratto suddetto ed essere poi recuperata a valere sui trasferimenti statali alle regioni - viene corrisposta direttamente da queste ultime; di conseguenza lo Stato erogherà il solo importo posto  ad effettivo carico del proprio bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16, comma 2

Trasporto su ferro nel territorio di Roma

La norma aggiunge un periodo all’art. 1, comma 147 della L. n. 266/2005, escludendo dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma il seguente effetto di maggiore spesa:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

50

120

300

500

50

120

300

500

 

La quantificazione corrisponde al profilo della spesa di investimento attivabile a fronte dei limiti d’impegno pluriennali autorizzati per interventi a favore del trasporto rapido di massa. In particolare, l’art. 9 della legge 211/1992 e successivi rifinanziamenti, ha autorizzato limiti d’impegno pari a complessivi 205,5 mln di euro, finalizzati, tra l’altro, al finanziamento delle linee metropolitane della città di Roma. A tali spese partecipa sia il Comune di Roma, con una quota a proprio carico, sia lo Stato con risorse a carico della legge obiettivo. Di seguito si riporta la ripartizione della spesa considerata dalla relazione tecnica:

 

Anno

Stato

Comune

Totale

2006

30

20

50

2007

72

48

120

2008

180

120

300

2009

300

200

500

 

Secondo alcune indicazioni emerse nel corso dell’esame presso il Senato risulterebbero disponibili presso la tesoreria somme derivanti da operazioni di mutuo contratte dal Comune di Roma nel periodo 2002-2004 per complessivi 700 milioni, ai sensi della legge 211 del 1992 e con onere a totale carico dello Stato. Nell’anno in corso, a carico delle risorse della legge n. 166 del 2002, dovrebbero venire attivati ulteriori mutui per circa 300 mln di euro, a valere su un contributo quindicennale pari a 28 mln. La spesa dei suddetti importi non appare stimata negli andamenti tendenziali in quanto non prevedibile al momento della costruzione degli stessi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17

ANAS e Ferrovie S.p.A.

La norma prevede:

-          la concessione di un contributo in conto impianti per l’anno 2006, in favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o di società del gruppo, per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità / alta capacità”;

-          l’incremento, da 1,913 mln a 2.913 mln, del tetto di spesa previsto dalla legge finanziaria per il 2006[21] per i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui. Il Senato ha specificato che le risorse integrative devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma il seguente effetto di maggiore spesa:

 

Ferrovie dello Stato

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

1.800

 

 

 

1.800

 

 

 

1.800

 

 

 

Anas

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

 

La quantificazione assume l’ipotesi di piena spendibilità delle risorse assegnate, che impattano sul conto della PA in termini di cassa.

 

Nulla da osservare con riferimento alla quantificazione, il cui ammontare corrisponde alle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma.

Appare peraltro opportuno acquisire un chiarimento con riferimento agli effetti di cassa ascritti all’innalzamento del tetto di spesa per i pagamenti dell’Anas: trattandosi di un incremento dell’importo erogabile, a fronte di disponibilità di bilancio invariate, andrebbe chiarito se all’aumento delle spese previste per l’esercizio 2006 possano corrispondere riduzioni di spesa per gli esercizi successivi.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 16, comma 2 e 17, comma 2

Oneri sui saldi di fabbisogno ed indebitamento

Al riguardo, si osserva che le norme, come indicato nella relazione tecnica, pur non avendo conseguenze sul saldo netto da finanziare, producono effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. In precedenti analoghi casi, erano state previste specifiche clausola di compensazione degli effetti finanziari.

 L’opportunità di prevedere specifiche clausole di compensazione degli effetti finanziari sembrerebbe  essere prevista anche dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, la quale prevede, infatti, alla lettera m), che le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’articolo 81, della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 17-bis

Modifica dei limiti di spesa per le Autorità portuali

La norma eleva di 30 mln per il 2006 e di 60 mln per il 2007, con copertura a valere sulla riduzione dei fondi speciali, l’ammontare delle spese che possono essere effettuate dalle Autorità portuali in eccedenza rispetto ai limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 57 della Legge n. 311/2004.

Il citato art. 1, comma 57 assoggetta gli enti facenti parte della PA[22], per gli anni 2006 e 2007, alla percentuale massima di incremento del 2 per cento delle proprie spese, al netto di quelle per il personale. L’art. 34.septies del DL n. 4/2006, modificato dalla norma in esame, ha previsto una deroga per le Autorità portuali in misura pari a 30 mln annui per il biennio 2006-2007.

 

La relazione tecnica ribadisce che il contenimento dell’effetto della disposizione entro i limiti previsti dalla norma risulta assicurato dal procedimento di attribuzione a ciascuna Autorità portuale, ad opera di un apposito decreto interministeriale[23], di uno specifico limite di spesa non assoggettato al tetto previsto dalla legge n. 311/2004.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala peraltro che, considerando congiuntamente l’effetto finanziario della disposizione in esame e quello derivante dalla relativa norma di copertura, si ottiene un effetto positivo netto sul saldo netto da finanziare pari a 30 mln di euro per il 2006 e 60 mln di euro per il 2007, come si evince dal prospetto seguente.

(Mln di euro. Segno - = peggioramento)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Norma di spesa

-

-

-

-

-30

-60

-

-

-30

-60

-

-

Compensazione

30

60

-

-

30

60

-

-

30

60

-

-

Effetto netto

30

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 18

Fondi per il servizio civile,  per le politiche sociali e  per lo spettacolo

La norma dispone l’integrazione delle autorizzazioni di spesa - determinate dalla tabella C della legge finanziaria 2006[24] - di seguito riportate:

·        30 milioni di euro per il 2006 del Fondo nazionale per il servizio civile[25] (comma 1);

La tabella C della legge finanziaria 2006 autorizza una spesa di 207,76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

·        300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 del Fondo nazionale per le politiche sociali[26] (comma 2);

La tabella C della legge finanziaria 2006 autorizza la somma di 1.157 milioni di euro per il 2006 e 1.161 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

·        50 milioni di euro per il triennio 2006-2008 del FUS (Fondo unico per lo spettacolo)[27] (comma 3).

La tabella C della legge finanziaria 2006 autorizza 377,301 milioni di euro per il 2006 e 294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione precisando che le integrazioni di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono a ciascun anno del triennio. La relazione, che ipotizza altresì la piena spendibilità delle risorse indicate, fornisce il seguente quadro degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

fabbisogno

indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

comma 1

30

0

0

0

30

0

0

0

30

0

0

0

comma 2

300

300

300

0

300

300

300

0

300

300

300

0

comma 3

50

50

50

0

50

50

50

0

50

50

50

0

TOTALE

MAGGIORI ONERI

380

350

350

0

380

350

350

0

380

350

350

0

 

Nulla da osservare al riguardo, atteso che la norma configura l’onere come tetto di spesa.

 

ARTICOLO 18-bis

Incendi boschivi

La norma, al comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi. Il comma 2 pone il relativo onere a carico dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente 2006-2008 per gli importi  sotto indicati:

-          quanto a euro 3.550.000 per l’anno 2006 e euro 3.100.000 per l’anno 2007 l’accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

-          quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2007 e a euro 5.650.000 per l’anno 2008 l’accantonamento del Ministero degli affari esteri;

-          quanto a euro 1.550.000 per l’anno 2008 l’accantonamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-          quanto a euro 1.900.000 per l’anno 2008 l’accantonamento del Ministero dell’ambiente;

-          quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture;

-          quanto a euro 1.400.000 per l’anno 2007 e a euro 400.000 per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole;

-          quanto a euro 200.000 per il 2006, l’accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che gli accantonamenti utilizzati presentano la necessaria disponibilità.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri si segnala che tale utilizzo  potrebbe non risultare conforme alla vigente disciplina contabile ed in particolare al dettato dell’articolo 11-ter, comma 1 lett. a) della legge n. 468 del 1978 che vieta l’utilizzo in difformità degli accantonamenti predisposti per l’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato.

Su tale aspetto e sulla congruità delle disponibilità residue dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri a far fronte agli obblighi internazionali dello Stato, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 19

Istituzione di Fondi per interventi di carattere sociale

La norma, autorizzando la spesa di 9 milioni di euro nel 2006 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, dispone l’istituzione dei seguenti Fondi per il finanziamento di interventi di carattere sociale,:

a)      il Fondo per le politiche della famiglia, con dotazione  di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007;

b)     il Fondo per le politiche giovanili con dotazione  di  3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007;

c)      il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

La relazione tecnica, tenendo conto del grado di spendibilità delle risorse che verranno appostate su appositi fondi da ripartire ciascuno per gli interventi di propria competenza, indica i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

9

30

30

30

5

20

25

30

5

20

25

30

 

Nulla da osservare per quanto concerne la quantificazione, in quanto l’onere costituisce  un limite massimo di spesa.

Per quanto concerne l’effetto della norma sui saldi di finanza pubblica appare peraltro opportuna la conferma che il differente impatto sui saldi dipende dal fatto che si tratta di fondi di nuova costituzione, a differenza di quelli previsti dal precedente articolo 18 del provvedimento – che sono fondi già vigenti che l’articolo medesimo reintegra - per i quali, diversamente da quanto avviene per la norma in esame, l’impatto sui saldi è il medesimo.

 

ARTICOLO 20

Editoria e servizio nazionale della protezione civile

La norma dispone:

·        la riduzione di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 dell’autorizzazione di spesa relativa alle provvidenze per l’editoria, di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67[28], come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2006 (comma 1);

La tabella C della legge finanziaria 2006 autorizza la spesa di 417,48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

·        la rideterminazione, conseguente alle riduzioni operate dal comma 1, dei contributi e delle provvidenze per l’editoria (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250[29]) con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (comma 2);

·        la riduzione di 39 milioni di euro per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa relativa al servizio nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992[30], come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2006 (comma 3);

La tabella C della legge finanziaria 2006 autorizza la spesa di 40,18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

·        l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai giornali quotidiani italiani editi o diffusi all’estero, e aventi entrate pubblicitarie inferiori al 30 per cento dei costi di esercizio annuali, della concessione di contributi integrativi[31] (comma 3-bis);

Si rammenta che al complesso delle disposizioni recate dal comma 456 della legge finanziaria 2006 - tra le quali vi è la disposizione oggetto dell’intervento del comma 3-bis in esame - la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria ascrive un risparmio di 15 milioni di euro.

·        la corresponsione del contributo[32] alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche, che esprimevano una rappresentanza parlamentare alla data del 31 dicembre 2005, e che ora sono privi di tale requisito (comma 3-ter).

 

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni recate dai commi 1 e 2 proseguono l’intervento di razionalizzazione delle provvidenze del settore dell’editoria già iniziato con i commi da 454 a 464 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005).

Si rammenta che alle citate disposizioni la finanziaria 2006 ha ascritto effetti finanziari di segno differente: si tratta, in particolare, di risparmi per 36 milioni di euro per ciascun anno del triennio, conseguenti agli interventi di razionalizzazione e contenimento dell’intervento dello Stato nel settore dell’editoria, disposti dai commi 454-461, e di nuovi oneri, pari a 40,51 milioni di euro nel 2006, 10,51 milioni di euro nel 2007 e 5,51 milioni di euro nel 2008, connessi alle disposizioni dei commi 462-464[33].


 

Il quadro delle risorse iscritte in bilancio per il settore dell’editoria viene qui di seguito riportato:

 

(milioni di euro)

Editoria – capitoli 2183 e 7442

 

2006

2007

2008

Tabella C  legge 266/ 2005

417,5

417,5

417,5

Art. 1, co. 463 legge 266/2005

20

10

5

Art. 1, co. 464 legge 266/2005

20

0

0

Art. 1, co. da 454 a 461 legge 266/2005

-36

-36

-36

Effetto netto iscritto in bilancio

421,5

391,5

386,5

 

In un apposito allegato, la relazione tecnica fornisce elementi informativi in ordine alla destinazione delle provvidenze per il settore dell’editoria, consistenti principalmente in contributi a imprese editrici[34]. A ciò si aggiungono le agevolazioni fiscali e di credito e le riduzioni tariffarie telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti[35]; queste ultime determinano costi a carico di Poste italiane Spa, che vengono rimborsati - a valere sulle risorse stanziate in apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  sulla base dei dati comunicati dalla medesima società[36]. La relazione tecnica, a tale proposito, rammenta che per gli anni 2004 e 2005 l’ammontare da rimborsare a Poste italiane Spa è risultato pari a 229,3 milioni di euro, ridotto per il 2006 a 200 milioni di euro.

Ciò premesso, l’”allegato editoria” ipotizza che la riduzione di spesa - prevista dai commi 1 e 2 in esame - debba comportare sia il ridimensionamento quantitativo dei contributi, sia il contenimento delle agevolazioni tariffarie, definendo un tetto massimo per ciascun singolo beneficiario e ripartendo tra la platea dei beneficiari le provvidenze concedibili fino ad esaurimento delle risorse.

 

Riguardo al comma 3-bis, che estende la concessione del contributo integrativo ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, la relazione tecnica stima un onere di circa 3 milioni di euro, che trova copertura con l’aumento dei risparmi – di cui all’articolo 25, comma 1, elenco 1 del decreto-legge in esame – pari allo 0,5 per cento degli importi relativi al 2006 e 0,4 per cento di quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

co.1

1

50

50

50

0

0

40

50

0

0

50

50

co.3-bis

-3

-3

-3

-3

0

-3

-3

-3

0

-3

-3

-3

TOTALE MINORI SPESE

 

 

-2

 

 

47

 

 

47

 

 

47

 

 

0

 

 

-3

 

 

37

 

 

47

 

 

0

 

 

-3

 

 

47

 

 

47

segno meno=peggioramento

La relazione tecnica, con riguardo alla rappresentazione degli effetti finanziari dei commi 1 e 3-bis, precisa quanto segue:

·        comma 1: dal momento che le spese afferenti all’editoria sono registrate nel conto della p.a. in termini di cassa per i trasferimenti alle imprese private, e in termini di competenza per i trasferimenti a società pubbliche (Poste Spa), dal differente criterio di registrazione contabile deriva la differenza tra fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2008, tenuto conto, peraltro, che le somme in questione vengono erogate nell’anno successivo a quello di riferimento[37];

·        comma 3-bis: la differenza tra saldo netto e fabbisogno e indebitamento tiene conto del fatto che le somme in questione sono erogate nell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Con riferimento al comma 3, che riduce per il 2006 l’autorizazione di spesa relativa al servizio nazionale per la protezione civile, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così rappresentati:

 

(minori spese - milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

co.3

39

0

0

0

25

10

4

0

30

9

0

0

 

Al riguardo, in relazione alle disposizioni recate dalla norma, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità degli stanziamenti residui a fare fronte agli interventi previsti a legislazione vigente. Tale conferma appare necessaria, in particolare, con riferimento alle disposizioni del comma 3, relativo alla riduzione, per il 2006, dello stanziamento per il servizio nazionale della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - che risulta ridimensionato in misura particolarmente incisiva (da 40,18 milioni di euro a 1,18 milioni di euro) - pur tenuto conto che ulteriori disponibilità finanziarie per il servizio medesimo sono allocate presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia.

Con riferimento alle disposizioni del comma 1 (riduzione degli stanziamenti per l’editoria), si rileva che nella tabella - presentata dalla relazione tecnica – ricognitiva delle risorse ascritte al settore e che sono soggette alla riduzione disposta dalla norma, non è ricompresa la somma di 0,51 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006/2008 correlata alla corresponsione del contributo all’editoria per non vedenti, di cui al comma 462 della legge finanziaria 2006. Su tale questione appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva, altresì, che non appare prudenziale la correlazione – riferita nell’”allegato editoria” alla relazione tecnica - di parte della riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’editoria al contenimento delle agevolazioni tariffarie postali. In proposito si osserva che benché le previsioni legislative (articolo 3 del decreto-legge 353/2003) dispongano la concessione delle agevolazioni in questione nel limite dei fondi stanziati, nella legge finanziaria 2006 risultano eccedenze di spesa per maggiori oneri sostenuti da Poste italiane Spa per le predette agevolazioni, rispetto ai rimborsi statali, pari a 10,7 milioni di euro per gli anni antecedenti il 2004; un precedente rifinanziamento era peraltro già stato effettuato dalla finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311). Nell’ipotesi in cui, in sede di predisposizione della legge finanziaria, dovessero emergere anche per quest’anno analoghe eccedenze di spesa, ne potrebbero risultare in parte pregiudicati gli obiettivi di risparmio ascritti alla disposizione.

Con riferimento alle disposizioni del comma 3-bis, che estendendo la concessione di contributi integrativi a talune imprese editrici riduce i risparmi ascritti dalla legge finanziaria 2006 alle disposizioni di razionalizzazione delle provvidenze all’editoria (di cui ai commi 454-461 dell’articolo 1 della medesima legge finanziaria), si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottesi alla quantificazione dell’onere (cifrato in 3 milioni di euro). Sul punto appare, inoltre, necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla conseguibilità del maggiore risparmio ascritto (a copertura dell’onere in questione) all’articolo 25 del decreto legge in esame, tenuto conto di quanto nella presente Nota si rileva in ordine a tale articolo.

Con riguardo, infine alle disposizioni del comma 3-ter, relative all’estensione della corresponsione del contributo ai giornali organi di forze politiche prive di rappresentanza parlamentare, nazionale o europea ma in possesso di tale requisito alla data del 31 dicembre 2005, non considerato dalla relazione tecnica, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione circa l’entità degli oneri connessi all’attuazione della disposizione, nonché sulle risorse destinate a farvi fronte.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva quanto segue.

L’articolo 20, comma 1, dispone la riduzione, per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2006 e a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67 del 1987, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l’anno 2006.

 

Al riguardo, si rammenta che la tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005 ridetermina gli stanziamenti della legge n. 67 del 1987 per un importo pari a 417.480.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tali importi avevano già subito una riduzione rispetto a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria la quale rideterminava i predetti stanziamenti nella misura di 450.821.000 euro per l’anno 2005, 438.407.000 euro per l’anno 2006 e 439.909 euro per l’anno 2007.

Il taglio previsto dalla norma è pari a circa all’12% dello stanziamento  previsto per l’anno 2007. Appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla idoneità delle risorse residue a provvedere alle finalità previste dalla legislazione vigente, anche tenuto conto che, come si evince dal rendiconto per l’anno 2005, i capitoli 2183 e 7442 del Ministero dell’economia e delle finanze recanti risorse per l’editoria sono stati, nel suddetto esercizio finanziario, integralmente utilizzati.

Il Governo dovrebbe altresì chiarire se la previsione di una riduzione che opererebbe “a regime” sia compatibile con le caratteristiche dell’autorizzazione di spesa la quale viene rideterminata annualmente dalla legge finanziaria su base triennale. In sostanza, una riduzione di tale entità presuppone che lo stanziamento disposto in tabella C sia sufficientemente congruo per ammettere la suddetta decurtazione senza pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a valere dell’autorizzazione stessa.

 

L’articolo 20, comma 3, dispone la riduzione, per un importo pari a 39 milioni di euro per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge n. 225 del 1992, recante la disciplina del Servizio nazionale della protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l’anno 2006.

 

Al riguardo, si rammenta che la tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005 ridetermina gli stanziamenti di parte corrente di cui all’articolo 1, della legge n. 225 del 1992 per un importo pari a 40.180.000 euro per l’anno 2006. Tale importo aveva già subito una riduzione rispetto a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria la quale rideterminava il predetto stanziamento nella misura di 41.687.000 euro per l’anno 2006.

Il taglio previsto dalla norma è pari circa all’99% dello stanziamento attualmente previsto. In considerazione della rilevante entità del taglio, appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla idoneità delle risorse residue a far fronte a gli interventi previsti dalla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 21, commi 1-3

Modifiche alla disciplina sul pagamento delle spese di giustizia

Normativa vigente: le spese di giustizia sono le spese necessarie per l’espletamento della funzione processuale e, pertanto, possono definirsi anche spese processuali[38]. Alcune di esse, in materia penale, devono essere anticipate dallo Stato[39]. In materia civile, invece, lo Stato sostiene tale tipo di spese in caso di ammissione al gratuito patrocinio. Nel caso di spese a carico dello Stato, la liquidazione avviene tramite anticipazioni eseguite dal concessionario della riscossione o, a richiesta del beneficiario, dall’ufficio postale[40]. Nel primo caso, il rimborso avviene mediante compensazione con le somme da versare in entrata al bilancio dello Stato; nel secondo caso, invece, mediante rimborsi successivi alle Poste italiane s.p.a. Si tratta di una procedura diversa[41] da quella ordinariamente seguita per le spese a carico dello Stato. Nei fatti, tuttavia, le anticipazione da parte di Poste italiane s.p.a. risultano essere il canale maggiormente utilizzato per la liquidazione di tali spese.

Come è stato più volte messo in luce dalla Corte dei conti, il capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al pagamento delle spese di giustizia (capitolo n. 1360) ha costantemente evidenziato una notevole eccedenza dei pagamenti, specialmente in conto residui, dimostrativa dell’estrema difficoltà di previsione dell’andamento di tale aggregato. Non è risultata, pertanto, rispettata la normativa contabile relativa ai limiti di impegno, costantemente superati dai pagamenti, con conseguente sfondamento del capitolo di bilancio. A decorrere dal 2004, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno provveduto sia all’estinzione dei debiti pregressi nei confronti di Poste italiane s.p.a. sia a stanziare risorse ulteriori per fare fronte al formarsi di ulteriori esposizioni debitorie[42].

 

La norma dispone il pagamento delle spese di giustizia unicamente attraverso le ordinarie procedure di contabilità generale dello Stato, eliminando la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte degli uffici postali[43], con l’eccezione degli atti di notifiche concernenti procedimenti penali e, sulla base di un emendamento introdotto presso il Senato, per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario[44](commi 1 e 2). Contestualmente, lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia[45] è ridotto di 50 milioni di euro per il 2006, 100 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2008[46] (comma 3).

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti di risparmio recati dalla disposizione:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

49,7

99,7

199,7

199,7

49,7

99,7

199,7

199,7

49,7

99,7

199,7

199,7

 

Tali ammontari rappresentano l’effetto netto, da un lato, della riduzione del capitolo 1360, come rifinanziato dalla legge n. 266/2005 (50 milioni di euro nel 2006, 100 milioni di euro  nel 2007 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2008) e, dall’altro, del minore risparmio connesso all’ampliamento dei casi in cui si mantiene il sistema di pagamento attraverso le anticipazioni postali (0,3 milioni di euro annui).

In particolare, l’applicazione della ordinaria normativa contabile comporta per l’Amministrazione della giustizia un risparmio di spesa di circa 3 milioni di euro, peraltro non considerato nei saldi, per il venir meno del costo del servizio di Poste italiane s.p.a. Tale risparmio è ridotto di circa 0,3 milioni di euro a causa del citato ampliamento dei casi in cui si mantiene il sistema delle anticipazioni postali.

La relazione tecnica precisa, infine, che l’effetto sui saldi è identico, dal momento che si tratta di spese per consumi intermedi, registrati sul conto della PA per competenza, e che, anche in termini di cassa, il loro coefficiente di spendibilità è prossimo all’unità.

Al fine di dimostrare la portata del fenomeno delle spese di giustizia (nel loro complesso, non solo di quelle pagate attraverso le anticipazioni di Poste italiane s.p.a.), la relazione tecnica fornisce i seguenti prospetti che evidenziano le somme stanziate nel periodo 2000-2006 nel bilancio del Ministero della giustizia (n. 1) e le risorse aggiuntive assegnate con la finanziaria per il pagamento delle eccedenze di spesa (n. 2):

Prospetto n. 1: stanziamenti per spese di giustizia

(milioni di euro)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cap. 1631 (a)

264,3

269,4

-

-

-

-

-

Cap. 1360

-

-

289,9

291,8

608,9 (b)

484,8 (c)

684,8 (e)

Cap. 1362

-

-

-

-

-

137,3 (d)

137,3

Eccedenze pagate conto residui

65,9

87,6

36,9

247,6

-

9,3

-

(a)    Tale capitolo, onnicomprensivo, è stato scorporato e le relative voci di spesa sono confluite in larga parte nel capitolo 1360 istituito dall’esercizio 2002

(b)    Articolo 4, comma 246, legge n. 350/2003; stanziamento aumentato di 310 milioni di euro in via permanente

(c)    Frazionamento delle spese di giustizia

(d)    Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ecc.

(e)    Articolo 1, comma 607, legge n. 266/2005: stanziamento aumentato di 200 milioni di euro in via permanente

Prospetto n. 2: eccedenze relative ad anni pregressi finanziate dalla legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468/1978)

(milioni di euro)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cap. 1361 (a)

-

-

-

-

823,0

-

-

Cap. 1363 (b)

-

-

-

-

-

373,5

-

Cap. 1364 (c)

-

-

-

-

-

-

403,0

(a)    Capitolo istituito in applicazione dell’articolo 3, comma 12, della legge n. 350/2003 per l’estinzione delle anticipazioni effettuate da Poste italiane s.p.a. fino al 31.12.2002

(b)    capitolo istituito in applicazione dell’articolo 1, comma 566, della legge n. 311/2004 per l’estinzione delle anticipazioni effettuate da Poste italiane s.p.a. nonché per imposte relative all’anno 2003

(c)    Capitolo istituito in applicazione della legge n. 266/2005 per l’estinzione delle anticipazioni effettuate da Poste italiane s.p.a. nonché per imposte relative agli anni 2003, 2004 e 2005

 

Al riguardo si rileva che se, da un lato, la disposizione in esame limita la formazione di debiti dello Stato nei confronti di Poste italiane s.p.a., essa, dall’altro, non sembra incidere sul volume delle spese di giustizia. L’effetto di risparmio, come si deduce dalla relazione tecnica integrativa, appare infatti riconducibile soltanto al venir meno del costo del servizio di Poste italiane s.p.a., pari a circa 3 milioni di euro, risparmio non iscritto peraltro nei saldi. Su tale punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Sul medesimo aspetto, inoltre, si osserva che l’effetto di riduzione di tali risparmi (-0,3 milioni di euro) sul 2006 dovrebbe incidere al massimo per la metà, dal momento che il decreto è entrato in vigore ad esercizio già iniziato.

Inoltre, dal momento che al pagamento delle spese in esame dovranno provvedere funzionari delegati dell’amministrazione giudiziaria[47], appare necessario un chiarimento in merito sia alla sufficienza delle dotazioni organiche a fare fronte all’aumento del carico di lavoro recato dalla disposizione in esame sia, conseguentemente, alla capienza dei vigenti stanziamenti di bilancio.

A tale proposito, si segnala che, attualmente, è prevista la presenza di un funzionario delegato presso ogni corte di appello. L’entrata in vigore della modifica in esame, rendendo responsabile ogni ufficio dei pagamenti di propria competenza, potrebbe rendere necessaria la presenza di un funzionario a ciò delegato in ciascuno di tali uffici.

Quanto all’effettivo risparmio derivante dalla riduzione delle disponibilità del capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, appare opportuna una conferma in ordine all’effettiva praticabilità della stessa, considerato che le spese in esame hanno dato luogo alle c.d. eccedenze di spesa[48] cui si è fatto fronte con appositi stanziamenti in legge finanziaria, come anche riportato nel prospetto n. 2 della relazione tecnica.

Attualmente, Poste italiane s.p.a provvede al pagamento indipendentemente dalla presenza di disponibilità nel capitolo che, nell’esperienza di questi anni, si è sempre rivelato sottodimensionato rispetto alle reali esigenze. Tale squilibrio e la necessità di dovere rimborsare Poste italiane dei pagamenti anticipati hanno portato al formarsi delle eccedenze di spesa[49].

Sotto questo profilo, va altresì segnalato che, per eventuali insufficienze nelle disponibilità del capitolo, non appare possibile il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, non essendo il capitolo in esame qualificato come spesa obbligatoria.

 

ARTICOLO 21, commi 4-6

Contributo unificato per i processi amministrativi

Normativa vigente: l’articolo 9 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002) dispone, sia per il processo civile sia per quello amministrativo, l’obbligo del versamento di un contributo di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, secondo importi prefissati dal successivo articolo 13 in proporzione al valore della lite, da un minimo di 30 euro, per i processi di valore fino a 1.100 euro, ad un massimo di 1.110 euro per i processi di valore superiore a 520.000 euro.

Le norme, con riferimento ai ricorsi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, dispongono:

a)      la sostituzione del contributo in misura variabile con il contributo in misura fissa, pari a 500 euro;

b)     l’introduzione del contributo, nella misura fissa di 250 euro, anche, per il processo a tutela del diritto di accesso ai documenti, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato[50] nonché per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato[51];

c)      l’esclusione, introdotta con un emendamento presso il Senato, dal pagamento di qualsiasi contributo per i ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali[52];

d)     la destinazione del conseguente maggior gettito al finanziamento delle spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

e)      l’applicazione di una sanzione in caso di omesso o parziale versamento del contributo in esame;

f)       la destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento della magistratura amministrativa di quota parte del maggior gettito recato dall’articolo 1, commi 306-308, della legge n. 311/2004.

Tali disposizioni recano la revisione della previgente disciplina sul contributo unificato il cui maggior gettito è destinato, nella formulazione originaria del comma 309, ora modificato dalla disposizione in esame, al pagamento dei debiti pregressi nonché all’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Si segnala, tuttavia, che tale modifica appare essere già stata introdotta dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 266/2005 che, inoltre, autorizza la spesa di 17 milioni di euro per il 2006 per il finanziamento delle esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tar[53].

 

La relazione tecnica, limitatamente alle modifiche introdotte dal Senato, quantifica in 0,2 milioni di euro nel 2006 e 0,5 milioni annui a decorrere dal 2007 il minore introito erariale per la riduzione a 250 euro del contributo dovuto per i ricorsi concernenti il diritto di cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato e per l’esenzione dal pagamento di qualsiasi contributo per i ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali. L’effetto negativo sui saldi è il seguente:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

La relazione tecnica precisa che la stima tiene conto del fatto del numero dei casi riscontrati (circa 3.000 casi per la prima tipologia di ricorsi e circa 500 per la seconda) e che per tali introiti opera la riassegnazione alla spesa per la parte eccedente i 340 euro.

 

Al riguardo, pur tenendo conto della modesta entità delle minori entrate, appare opportuno che il Governo chiarisca per quale motivo nel 2006 l’effetto di minor risparmio segnalato dalla relazione tecnica (0,2 milioni di euro) appaia nullo.

 

ARTICOLO 21, comma 6-bis

Copertura finanziaria

La norma dispone che la copertura delle minori entrate, valutate in 0,2 mln di eruo nel 2006 e 0,5 mln di euro dal 2007, è realizzata, per il 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate reacate dal decreto in esame e, dal 2007, a valere sul Fondo speciale di competenza del Ministero degli esteri.

 

Al riguardo, per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri si rileva preliminarmente che tale accantonamento presenta per gli anni 2007 e  2008 le necessarie disponibilità .Si segnala, peraltro, che l’utilizzo del suddetto accantonamento potrebbe non risultare conforme alla vigente disciplina contabile ed in particolare al dettato dell’articolo 11-ter, comma 1 lett. a) della legge n. 468 del 1978 che vieta l’utilizzo in difformità degli accantonamenti predisposti per l’adempimento degli obblighi internazionali dello Stato. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle risorse residue a provvedere all’adempimento degli obblighi internazionali.

Si osserva, inoltre, che data la natura degli oneri recati dal provvedimento, non riconducibili alla tipologia del limite massimo di spesa, in quanto derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi, l’autorizzazione di spesa è stata configurata in termini di previsione di spesa. Al riguardo, si ricorda che in base alla normativa contabile vigente, la clausola di copertura dovrebbe essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia.

 

ARTICOLO 22

Spese degli enti pubblici non territoriali

La norma prevede, per l’anno 2006, la riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi previsti nei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, ad esclusione di alcuni  enti espressamente individuati dalla norma. Sono stati inoltre esclusi, con un emendamento approvato presso il Senato[54], anche gli enti gestori delle aree naturali protette. Per il triennio 2007-2009, le previsioni di spesa relative alle medesime voci non potranno essere superiori all’80 per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando che le predette previsioni dovranno comunque essere predisposte in applicazione della  c.d. regola del 2% stabilita dall’articolo 1, comma 57, della legge n.311/2004[55]. La norma fa riferimento sia agli enti con contabilità  anche finanziaria che a quelli che utilizzano  una contabilità esclusivamente civilistica.

Per quanto concerne il 2006, le somme  rinvenienti dalle riduzioni sono verste da ciascun ente all’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre del medesimo anno. Per quanto concerne gli anni successivi, le somme sono accantonate da ciascuno degli enti interessati per essere versate all’entrata entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

La relazione tecnica ascriva alla disposizione i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

148,5

297

297

297

98,5

197

297

297

98,5

197

297

297

I predetti effetti sono stati calcolati, precisa la relazione, sulla base dei risultati derivanti dalla analoga riduzione effettuata ai sensi del D.L. n.194/2002[56], che mediante un taglio del 15% ha prodotto un risparmio pari a 281 milioni di euro, nonché tenuto conto delle ulteriori misure di contenimento recate dal D.L n.168/2004[57], dal D.L. n.203/2005[58] e dalle leggi finanziarie per il 2005 ed il 2006.

L’esclusione dalla riduzione delle spese per consumi intermedi degli enti gestori delle aree naturali protette comporta un minore risparmio di circa 1,5 milioni di euro per il 2006 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, tenuto conto che le spese per i consumi in questione ammontano presso tali enti a circa 14,3 milioni annui, e che la percentuale di riduzione è pari, in base alla norma, al 10% il primo anno ed al 20% in quelli successivi.

Quanto agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il più ridotto ammontare dei risparmi (rispetto a quelli sul saldo netto) deriva sia dagli avanzi di amministrazione esistenti presso gli enti in questione, sia dalla minor efficacia della misura nel primo anno di applicazione.

 

Al riguardo va segnalato – come anche si preciserà per le analoghe disposizioni recate dal successivo articolo 25 – che gli enti pubblici in esame sono stati oggetto, con particolare riguardo alla categoria di spesa dei consumi intermedi, di ripetuti interventi di contenimento nel corso degli ultimi anni.

Si tratta di interventi richiamati dalla stessa relazione tecnica, per alcuni dei quali – va rammentato - sono stati quantificati specifici effetti di risparmio, come in particolare per:

·          i decreti legge n. 194/2002 e 168/2004, che hanno prodotto un complessivo effetto correttivo pari a circa 416 miliardi[59];

·          l’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 (L.n.311/2004)che ha stimato effetti di minore spesa[60] per complessivi 120 milioni di euro nel 2005, 210 milioni nel 2006 e 295 milioni nel 2007;

·          l’articolo 11-ter del D.L. n.203/2005, per il quale sono stati stimati risparmi per 180 milioni di euro nel 2005.

Le economie di spesa stimate dall’articolo 22 in esame costituiscono pertanto risparmi aggiuntivi a quelli già ascritti alle predette norme, alcuni dei quali, come ora indicato, si devono ancora produrre sia per l’ anno 2006 che per il 2007. Questo continuo far carico agli enti pubblici non territoriali di obiettivi di risparmio sempre sulla medesima categoria di spesa porta a dubitare della effettiva conseguibilità degli importi di minore spesa ipotizzati dalla relazione tecnica, sui quali appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Poiché, comunque, le riduzioni in questione possono incidere negativamente sulla funzionalità degli enti interessati, andrebbe precisato se, ed eventualmente in che misura, tale effetto possa riflettersi sul perseguimento delle missioni istituzionali degli enti medesimi.

Va peraltro segnalato che qualora nell’ambito del richiesto chiarimento si confermasse la praticabilità della prevista riduzione, ciò si rifletterebbe sull’attendibilità dei criteri in base ai quali sono individuati gli importi che vengono iscritti nelle previsioni iniziali di bilancio di ciascun ente: se infatti per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 (con eccezione del solo 2003) tali previsioni sono state ridotte con interventi di contenimento – che per alcuni anni si vengono a cumulare tra loro, come per gli anni 2006  e 2007, nei quali gli effetti della disposizione in esame si sommano a quelli ascritti a seguito della L.n. 311/2004 – ciò potrebbe far ipotizzare una persistente sovrastima delle previsioni stesse.

 

ARTICOLO 22-bis, comma 1

Limitazione della spesa per gli incarichi di dirigente generale

La norma dispone che la spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale deve essere ridotta in misura non inferiore al 10 per cento.

 

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato, non considera la norma.

 

Al riguardo, premesso che per la norma non vengono quantificati effetti di risparmio che, presumibilmente, sono rilevati in sede di consuntivo, si segnala, ai fini degli effetti medesimi, l’opportunità di un coordinamento con le norme di delega recate nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[61].

La citata delega prevede, tra i principi e criteri direttivi, la revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali[62] in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del decreto legge 181/2006. Pertanto, qualora esercitata secondo detti criteri, la delega sembra suscettibile di poter incidere negativamente sul perseguimento degli effetti virtuosi, anche se non quantificati, recati dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 22-bis, commi da 2 a 4

Norme sull’attività intramuraria dei medici del SSN

La norma proroga il termine fino al quale l’attività intramuraria può essere esercitata dai dirigenti sanitari presso il proprio studio professionale. La proroga è disposta dal 31 luglio 2006, data di scadenza del termine vigente, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore delle norme in esame al fine di concedere ulteriore tempo alle ASL per completare gli interventi strutturali atti consentire l’esercizio dell’attività intramuraria in sede (comma 3).

Sono stabiliti poteri di controllo e di indirizzo in capo alle Regioni al fine di garantire un equilibrio tra l’attività istituzionale e quella libero professionale intramuraria. A tale scopo si sancisce che l’attività libero professionale svolta in un anno non può eccedere, sul piano quantitativo, l’attività istituzionale dell’anno precedente.

 

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato, rileva che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23

Parere del Consiglio universitario nazionale (CUN)

La norma, al fine di evitare aggravi di spesa, dispone l’abrogazione della disposizione (recata dal comma 4 dell’articolo 14 del d. lgs. 164/2006[63]) concernente l’espressione del parere di legittimità, da parte del CUN, sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori universitari ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo.

 

La relazione tecnica evidenzia la non onerosità della disposizione, derivante dalla diminuzione delle riunioni previste per il CUN e sottolinea, altresì, le presumibili economie di spesa connesse sia alla corresponsione di un minor numero di gettoni di presenza, sia al contenimento delle spese di funzionamento.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 24

Misure di controllo della spesa per compensi spettanti agli arbitri

La norma stabilisce che la misura del compenso spettante a tutti i componenti dei collegi arbitrali è fissata conformemente alla misura stabilita per i componenti che svolgono la professione di avvocato. 

Per questi ultimi detta misura è determinata in base al punto 9  della  tabella  D  allegata  al  decreto del Ministro della giustizia  8 aprile 2004, n. 127 ovvero in base al punto 8 in caso di arbitro unico; i citati punti stabiliscono gli onorari minimi e massimi dovuti.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a razionalizzare il sistema dei compensi per lo svolgimento delle funzioni arbitrali al fine di pervenire al contenimento ed al controllo della spesa. La disposizione  ancora tutti i compensi ad un parametro certo e valido per tutti gli arbitri e  generalizza il principio del tetto massimo per gli onorari.

Alla misura sono ricondotti effetti finanziari positivi riscontrabili, peraltro, solo a consuntivo.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si rileva che la stessa, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, non fornisce precise indicazioni quantitative in ordine ai possibili effetti finanziari che si afferma possano essere realizzati dalla norma. Sul punto potrebbe, perciò, essere opportuno fornire ulteriori elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 25

Spese delle amministrazioni dello Stato

La norma dispone l’accantonamento in un elenco allegato al provvedimento in esame, di quota degli stanziamenti iscritti nelle u.p.b. degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali per il 2006. Le somme accantonate sono “rese indisponibili alla gestione” Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle medesime unità previsionali di base per il triennio 2007-2009.

Gli importi accantonati  per il 2006 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.

Fermo restando il mantenimento dell’effetto complessivo di riduzione della spesa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, si dispone inoltre la modificabilità degli accantonamenti predetti per il 2006 - sulla base di una specifica procedura disciplinata dal comma 2 dell’articolo - nonché la possibilità di procedere, su richiesta delle amministrazioni interessate, ad una diversa distribuzione delle riduzione previste per  il triennio 2007-2009.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di risparmio:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare[64]

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

683

793

793

793

448

773

773

783

653

773

783

793

A tal fine viene precisato:

·        che le riduzioni concernono i consumi intermedi aventi carattere discrezionale (ad esclusione delle spese per gli Uffici di Gabinetto), ivi compresi quelli relativi al comparto della sicurezza e del soccorso, finora escluso dagli interventi di contenimento già effettuati sulla voce di spesa in questione;

·        che le riduzioni medesime riguardano altresì le spese regolate direttamente per legge che, essenzialmente, stanziano risorse per consumi intermedi, nonché spese per altre uscite e, per la parte capitale, spese per investimenti fissi ed altri trasferimenti.;

·        che l’effetto sui tre saldi risulta differente in ragione del fatto che la misura incide  su differenti categorie di spesa (consumi intermedi, investimenti fissi ed altre spese di conto capitale), per le quali, com’è noto, varia il criterio di registrazione dei relativi effetti sul conto della p.a., che per la parte corrente segue il criterio della competenza e per gli investimenti fissi e le altre spese di parte capitale considera il criterio della cassa;

·        che si è tenuto conto anche delle modifiche apportate all’articolo 20 del D.L. ad opera dell’emendamento 20.13(approvato presso il Senato), la cui norma di compensazione incrementa gli importi accantonati  dall’articolo 25 in esame dello 0,5% nel 2006 e dello 0,4% nel triennio successivo, con un incremento dei risparmi in esame di 3 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

Al riguardo una prima necessità di chiarimento concerne la formulazione della disposizione, che fa riferimento alla indisponibilità di gestione. Poiché tale istituto non è ravvisabile nella normativa contabile, il Governo dovrebbe precisare se tale formulazione sia stata prevista a fini esclusivamente di una migliore implementazione della norma nel corso del 2006, vale a dire per consentire alle amministrazioni di parametrare le riduzioni di spesa  in relazione alle disponibilità ed ai vincoli effettivamente gravanti sulle unità previsionali di spesa interessate.

Un secondo chiarimento attiene alla realizzazione di risparmi anche sulle spese “regolate direttamente da leggi”, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica: espressione, questa, che sembra far ritenere che ci riferisca anche a riduzione su stanziamenti afferenti ad oneri legislativamente determinati. Poiché tali stanziamenti hanno natura giuridicamente vincolata, non risulta chiaro come sia possibile, sotto il profilo sia giuridico che contabile, incidere sugli stessi in assenza di modifica della normativa sostanziale da cui i medesimi derivano.

Deve peraltro segnalarsi che analoga norma è stata di recente immessa nell’ordinamento ad opera dell’articolo 1, comma 20, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006), con cui è stata disposta la riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa regolate direttamente per legge (con contestuale istituzione di un fondo per provvedere ad eventuali esigenze delle amministrazioni interessate)

Un terzo chiarimento, di natura sostanziale, attiene infine alla effettiva conseguibilità degli obiettivi di risparmio ascritti alla disposizione[65].

Nel rammentare in proposito che manovre di contenimento della spesa per consumi intermedi sono introdotte ormai con cadenza annuale fin dal 1999, si rileva che una specifica incisività è stata ascritta agli interventi di riduzione disposti per il 2005, quando, a seguito dei tagli operati con il D.L. n.164/2004[66] e dell’introduzione della regola del 2 per cento, le previsioni per tale anno risultavano, anche a seguito delle ulteriori riduzioni disposte dalla legge finanziaria per l’anno 2005 medesimo, inferiori agli stanziamenti iniziali dell’anno precedente[67]. Ciò nonostante con  l’articolo 11-ter del D.L. n.203/2005[68]è stato disposto un ulteriore intervento di contenimento per 300 milioni di euro.

 Per il 2006, oltre all’effetto di riduzione derivante dalla predetta regola del 2% (i cui risultati vengono incorporati nelle previsioni a legislazione vigente) è stata disposta dalla legge 266/2005 un nuovo contenimento della spesa per circa 1.500 milioni di euro: ne sembra derivare che le dotazioni per l’anno in corso ( e, stante la regola predetta, anche quelle per il 2007) siano ormai prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni. L’ulteriore riduzione ora disposta[69] potrebbe perciò incidere in maniera significativa sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, ovvero non consentire  la realizzazione – in tutto o in parte – dei risparmi quantificati dalla relazione.

Qualora il Governo escludesse entrambe le eventualità, con ciò confermando la realizzabilità degli obiettivi di risparmio previsti dalla relazione tecnica, dovrebbe ipotizzarsi, come già segnalato per il precedente articolo 22 con riguardo agli enti pubblici, la presenza di una persistente sovrastima delle previsioni iniziali di bilancio per la categoria in esame.

Sembrerebbe infine opportuno che venissero fornite indicazioni circa la suddivisione dei risparmi di spesa quantificati dalla relazione tecnica tra quota di parte corrente e quota di parte capitale, atteso che la riduzione sembra operare su entrambe tali categorie di spesa.

 

ARTICOLO 26

Controlli sul contenimento delle spese degli enti della P.A.

Normativa vigente .L’articolo 1, comma 57, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) estende agli enti della pubblica amministrazione diversi da quelli per i quali sono dettate specifiche disposizioni in altri articoli della medesima legge finanziaria (quali le regioni, gli enti territoriali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il vincolo generale alla crescita della spesa per il triennio 2005-2007 - al netto di quella per il personale - stabilito dal precedente comma 5. Tale limite è parametrato, per il 2005, sulla spesa sostenuta nel 2003, rispetto alla quale l’aumento deve essere contenuto entro il 4,5%: per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2% all’importo risultante per il 2005.

La relazione tecnica riferita alla norma ascriveva alla medesima un risparmio di spesa – computato ai fini del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto - di 120 milioni di euro nel 2005, 210 milioni nel 2006 e 295 milioni nel 2007.

 

La norma introduce un meccanismo sanzionatorio per le ipotesi di mancato rispetto, da parte degli enti interessati, del predetto limite di spesa annuale previsto dall’art. 1, comma 57, della finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), fatte salve le esclusioni disposte dalla medesima norma.

In particolare, si dispone che le amministrazioni vigilanti diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi, rispettivamente, del 2005, 2006 e 2007, riferiti agli enti tenuti al rispetto la dell’indicata regola di contenimento delle spese.

I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo erogati in favore dei medesimi enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai predetti conti consuntivi.

Qualora gli enti interessati non risultino destinatari di trasferimenti, essi sono tenuti a versare l’importo corrispondente alle eccedenze stesse all’entrata del bilancio dello stato (con imputazione al capo X, cap. 2961) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è registrata l’eccedenza.

 

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma, limitandosi ad indicarne la finalità, che è quella di rendere più cogente il rispetto della regola del contenimento delle spese degli enti inseriti nel conto economico della P.A.

 

Al riguardo, andrebbe preliminarmente chiarito se il meccanismo prefigurato dalla norma in esame sia suscettibile di determinare difficoltà gestionali ed operative per gli enti interessati, soprattutto per effetto del previsto taglio dei trasferimenti statali.

Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che la norma in esame va ad aggiungersi da altre disposizioni, tra cui quelle recate dal precedente art. 22, volte ad incidere sulla capacità di spesa degli enti in questione.

Come già evidenziato, alla norma non sono imputati effetti di miglioramento dei saldi, scontati ai fini della copertura complessiva del provvedimento; la relazione tecnica precisa che la funzione della stessa è quella di rendere più cogente il rispetto della regola del contenimento delle spese.

Andrebbe peraltro precisato se la norma medesima abbia anche la finalità di predisporre un meccanismo compensativo di eventuali minori risparmi, rispetto a quelli originariamente stimati, conseguenti all’applicazione della regola di contenimento introdotta dalla finanziaria 2005.

In tal caso, peraltro:

-         andrebbe preliminarmente chiarito se sia stata già constatata, per l’esercizio 2005, una acquisizione solo parziale dei risparmi ascritti all’operatività della predetta regola di contenimento della spesa, esplicitando, ove risultino già disponibili i relativi dati, l’ammontare di tali mancati risparmi;

-         andrebbe verificata l’idoneità del meccanismo del taglio dei finanziamenti, previsto dalla norma in esame, a compensare i mancati risparmi che dovessero verificarsi per effetto del superamento del limite di spesa per gli esercizi 2006 e seguenti; la norma in esame infatti non esplicita gli esercizi nei quali si verificherà la predetta decurtazione, che dovrebbero peraltro coincidere con quelli immediatamente successivi agli anni nei quali si verifica l’eventuale eccedenza; il conseguente disallineamento temporale tra eccedenze di spesa e risparmi conseguenti ai tagli dei trasferimenti impedirebbe comunque la realizzazione del predetto effetto compensativo;

-         le medesime considerazioni valgono nell’ipotesi in cui gli enti inadempienti non siano destinatari di trasferimenti e debbano pertanto versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma corrispondente all’eccedenze di spesa verificatasi, versamento che, secondo quanto espressamente disposto dalla norma, deve essere effettuato entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza medesima.

Su tali considerazioni appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 27

Spese di consulenza e rappresentanza

Normativa vigente:L’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006), dispongono che la spesa annua per consulenze, relazioni pubbliche e rappresentanza  da parte delle amministrazioni debba essere non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004.

La norma riduce al 40 per cento il predetto limite di spesa. Le erogazioni in questione dovranno pertanto essere contenute entro tale limite  (anziché entro il 50 per cento) rispetto agli importi 2004.

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2006 (pari, a regime, a 70 milioni di euro annui) dalla disposizione derivano risparmi pari, a regime, a 10 milioni di euro annui, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

5

10

10

10

4

8

10

10

5

10

10

10

 

Al riguardo, premesso che la quantificazione non appare verificabile, non risultando forniti i dati in base ai quali la stessa è stata operata - e non apparendo significativo il rinvio alla quantificazione effettuata per la norma originaria, contenuta nella legge n. 266/2005, la cui relazione tecnica peraltro era anche essa priva di indicazioni quantitative – per i risparmi in esame devono ripetersi le medesime considerazioni già svolte per i precedenti articoli 22 e 25, in  quanto, come per tali norme, anche le spese in questione sono già state oggetto di ripetuti interventi di risparmio.

Per quanto riguarda in particolare gli studi e le consulenze, infatti la base 2004 è già stata sottoposta ad un intervento di risparmio ad opera del D.L. n.168/2004 già citato, con cui si è stabilito che la relativa spesa per il medesimo anno dovesse risultare inferiore del 15% a quella annua media del biennio 2001-2002. La legge finanziaria 2005 (L. 311/2004, comma 11 dell’articolo 1) ha poi mantenuto la base medesima come limite della spesa 2005.

 

ARTICOLO 28

Diarie per missioni all’estero

La norma diminuisce[70] del 20 %, a decorrere dal 4 luglio 2006, le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998.

Si dispone, altresì, l’abrogazione l’articolo 3 del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 che riconosceva, in casi determinati, la maggiorazione del 30 per cento dell’indennità di missione.

Le modifiche disposte non riguardano il personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di  pace finanziate, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 97, della legge finanziaria 2006[71].

Si rileva peraltro che il disegno di legge che proroga le missioni internazionali, attualmente alle esame del Parlamento[72], integra gli stanziamenti di cui al citato articolo 1, comma 97 della legge 266/2005 con altri prelevati dai fondi speciali. Qualora la riduzione non dovesse essere applicata alle missioni internazionali nel loro complesso, tale sembra essere lo scopo della norma, sarebbe necessario integrare opportunamente la disposizione.

 

La relazione tecnica quantifica risparmi per 4 milioni per il 2006 e 8 milioni a decorrere dal 2007. La stima è stata effettuata sulla base dei dati di bilancio delle amministrazioni statali che recano una previsione di spesa pari a 40 milioni, importo a cui viene applicato il coefficiente di riduzione della spesa fissato dalla norma al 20 per cento. Gli effetti prodotti dalla disposizione sono identici su tutti i saldi di finanza pubblica.

La norma, secondo la relazione tecnica, produce ulteriori effetti di contenimento, allo stato non quantificabili, per la sua applicazione ad altri comparti della Pubblica amministrazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29

Spese per commissioni e comitati

La norma dispone la riduzione, a decorrere dal 2006, del 30% della spesa complessiva sostenuta  nel 2005 dalle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali[73]. Sono esclusi gli organi di direzione, amministrazione e controllo. A tal fine le amministrazioni adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Inoltre, con appositi atti regolamentari da emanare entro  tre mesi dalla data medesima, si procede al  riordino degli organismi operanti, anche mediante soppressione od accorpamento, con la finalità di realizzare le economie di spesa previste dalla norma in questione. Decorsi i termini predetti senza che si sia provveduto agli adempimenti relativi, è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti  degli organi in esame.

 Disposizioni attuative di contenuto sostanzialmente analogo sono dettate per le amministrazioni non statali, mentre per le regioni, gli enti locali  e quelli del Servizio sanitario nazionale le norme dell’articolo in esame costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che:

·        la spesa complessiva per gli organismi stabili operanti presso i Ministeri ammonta attualmente a 25 milioni di euro annui;

·        la spesa complessiva per gli organismi collegiali previsti nel complesso delle amministrazioni statali (il cui numero è indicato in 570 unità) è di circa 40 milioni di euro annui;

·        per quanto concerne le restanti amministrazioni, esclusi gli enti cui non si applica la misura in esame,  la spesa complessiva, riferita alle circa 1000 commissioni operanti presso le stesse, è pari a circa 75 milioni di euro annui.

Pertanto la riduzione del 30% di tali importi  determina una economia lorda di spesa di 42 milioni di  euro annui[74] (15 milioni il primo anno), da cui derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

10

30

30

30

10

30

30

30

 

La quantificazione appare corretta, sulla base dei dati sulla spesa attualmente sostenuta per gli organismi in esame riportati nella relazione tecnica.

Si segnala peraltro l’opportunità di fornire specifiche indicazioni sui parametri in base ai quali è stata effettuata la “nettizzazione” sui saldi di finanza pubblica dei risparmi lordi derivanti dalla norma, anche ai fini di eventuali riscontri su disposizioni di carattere analogo. Ciò in considerazione del fatto che, presumibilmente, ai compensi in questione dovrebbe applicarsi una minore contribuzione previdenziale rispetto a quella concernente gli ordinari trattamenti retributivi.

Appare inoltre opportuna una conferma in ordine all’assenza di effetti sul saldo netto da finanziare: se, in particolare,ciò sia da ricondurre al fatto che si tratta di effetti non agevolmente quantificabili ex ante e, anche per tale motivo, difficilmente distribuibili per l’anno incorso tra le varie U.P.B. (e relativi capitoli) dei bilanci interessati.

 

ARTICOLO 30

Verifica delle economie in materia di personale degli enti territoriali

La norma in esame sostituisce il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266[75] con i commi 204 e 204-bis. Le disposizioni in questione disciplinano la sola procedura di verifica delle economie di spesa per il personale cui sono tenuti[76] regioni ed enti locali territoriali a norma dell’articolo 1, comma 198 della citata 266/2005.

Il comma 198 prevede che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale[77] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Le nuove norme agiscono in una duplice direzione:

·        da un lato definiscono una più stringente procedura di verifica rafforzandone l’efficacia. Alla verifica dei risultati si accompagna, inoltre, un costante monitoraggio degli adempimenti. A tal fine si prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con rappresentati delle autonomie e del Governo;

·        dall’altro stabiliscono una precisa sanzione, consistente nel blocco assoluto alle assunzioni, a carico degli enti che non conseguiranno le economia di spesa per il personale previste.

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotta un’ulteriore disposizione che, ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis dell’articolo unico della legge finanziaria 2006, esclude dal computo delle spese di personale da ridurre, la spesa riferibile a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso del 2005 per i soli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario (privo delle modifiche apportate dal Senato), afferma preliminarmente che la norma è diretta a contribuire al raggiungimento puntuale ed effettivo delle economie nei termini previsti dalla legge finanziaria per il 2006 la cui quantificazione non è, pertanto, oggetto di revisione.

Sono, peraltro, quantificati risparmi lordi pari a 30 milioni per il 2006 e 100 milioni a decorrere dal 2007 in quanto, in virtù delle norma introdotte, si può procede al recupero della quota di economie stimate a rischio, in relazione alle quali si era proceduto all’aggiornamento dell’andamento tendenziale dei saldi di finanza pubblica. I risparmi sarebbero  conseguenza dell’effetto deterrente derivante dalle sanzioni, unito alle conseguenze dirette dei lavori del tavolo tecnico.

La disposizione non comporterebbe oneri per il funzionamento del tavolo tecnico dal momento che:

·        non è previsto alcun compenso per i componenti;

·        il tavolo non rappresenta un organismo strutturato ma solo una specifica modalità di confronto interistituzionale.

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto degli effetti indotti[78], risultano determinati come indicato nella tabella che segue.

 

Segno meno = peggioramento               (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

16

52

52

52

16

52

52

52

 

 

In relazione alla modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, che agisce su una norma recata dalla finanziaria 2006 alla quale erano ascritti effetti di risparmio, non sono state fornite integrazioni della relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni sulla idoneità delle misure disposte a rimuovere i motivi di possibile inefficacia della attuale procedura di verifica prevista dall’articolo 1, comma 204 della legge n. 266/2005.

Il chiarimento appare necessario in quanto le economie di spesa stimate si sostanziano nel recupero di pari risparmi già iscritti a bilancio a inizio anno che sono stati, poi, cancellati a seguito dell’aggiornamento del tendenziale.

Informazioni di dettaglio sui criteri e le misure adottate per la revisione degli andamenti tendenziali non sono state, peraltro, fornite neanche nelle sedi appropriate ossia nella relazione sulle stime del fabbisogno di cassa 2006 o nel documento di programmazione economico-finanziaria. Alcune informazione di massima sono contenute nella due diligence in una forma, tuttavia, che non consentiva di individuare puntualmente le singole revisioni effettuate e la relativa misura.

Per quanto concerne l’istituzione del tavolo tecnico, si rileva che la norma è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica diversi da quelli per i soli compensi ai componenti, considerati dalla relazione tecnica.

Si rileva, tra l’altro, che le attività del tavolo tecnico includono la verifica, anche se a campione, della documentazione ricevuta concernente migliaia di enti; per detta verifica appare probabile che debba essere fornita un’attività di supporto agli appartenenti al tavolo  tecnico.

Per quanto concerne le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, si rileva che l’attenuazione del vincolo alle spese per il personale per alcuni enti locali è suscettibile di ridurre, probabilmente in maniera significativa in considerazione del numero ampio di enti locali interessato, la misura dei risparmi conseguibili dalla disposizione della finanziaria 2006 rispetto a quelli originariamente ad essa ascritti. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in proposito.

 

ARTICOLO 31

Riorganizzazione del servizio di controllo interno

La norma modifica il comma 3, articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 286[79] stabilendo che nelle amministrazioni la direzione del Servizio di controllo interno sia affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che il  contingente  di  personale  assegnato al Servizio di controllo interno non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli  organi di indirizzo  politico (comma 2).

 

La relazione tecnica effettua le stime con riferimento alla vigente situazione degli uffici del Servizio di controllo interno operanti presso i soli Ministeri.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1, afferma che lo scopo perseguito è quello di introdurre elementi di contenimento i cui effetti finanziari potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Relativamente al contenimento del contingente addetto al Servizio di controllo interno di cui al comma 2, i risparmi sono stimati in 600.000 euro annui a regime. La stima è effettuata in considerazione del più favorevole trattamento economico riconosciuto al personale addetto pari, in media, a 6.000 euro annui. Per l’anno corrente si stima che le economie possano essere prudenzialmente stimate in un quarto del totale.

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto degli effetti indotti[80], risultano determinati come indicato nella tabella che segue.

 

Segno meno = peggioramento               (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

0,2

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica, infine, afferma che, in considerazione dell’esiguità dei risparmi conseguiti, gli stessi non sono inclusi nel prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, pur prendendo atto della mancata inclusione dei risparmi nel prospetto riepilogativo, si rileva che la relazione tecnica non reca il dettaglio analitico della riduzione delle dotazioni organiche che si determinano negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nel loro complesso e l’indicazione dei numeri di detti posti, soggetti a riduzione, effettivamente coperti. Tale informazioni appiano necessarie al fine di verificare la misura dei risparmi concretamente conseguibili.

Ad un primo esame risulta,  infatti, ad esempio, che dal limite posto al dimensionamento del contingente assegnato al Servizio di controllo interno non deriva necessariamente un ridimensionamento del contingente complessivo assegnato agli Uffici di diretta collaborazione nel loro complesso. Ne consegue che il personale, eventualmente, estromesso dal Servizio di controllo interno potrebbe permanere negli uffici di diretta collaborazione, previa assegnazione ad altro servizio.

Infatti si osserva che a norma dell’articolo 12[81] del DPR 25 luglio 2001, n. 315 che reca il regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, il contingente assegnato al Servizio di controllo è incluso nell’aggregato più ampio del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Non essendo fissato il dimensionamento del contingente assegnato al Servizio di controllo interno, le unità attualmente impiegate che eccedessero il limite fissato dalla norma potrebbero essere assegnate al Gabinetto del Ministro o all’Ufficio legislativo e così via.

Analoga riflessione si applica all’articolo 8 del DPR 6 marzo 2001, n. 245, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

In altri casi il regolamento degli uffici di diretta collaborazione reca l’indicazione di un contingente specifico assegnato al Servizio di controllo interno, ma il contingente è compatibile con il limite del 10% fissato dalla norma[82].

Infine in altri casi la riduzione della dotazioni potrebbe rivelarsi pressoché nulla. E’ il caso del Servizio di controllo interno del Ministero della difesa, di cui al DPR 24 febbraio 2006, n. 162, a cui, a norma dell’articolo 4, comma 5 è assegnato un contingente aggiuntivo di 20 unità di personale. Lo stesso regolamento assegna altri uffici di diretta collaborazione 153 unità di personale a norma dell’articolo 6, comma 1 a cui vanno aggiunte 8 unità per ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari di Stato a norma dell’articolo 7 comma 1. Considerato che il numero dei sottosegretari alla difesa è pari a tre, il contingente complessivo è di 20 (controllo interno) + 153 (restanti uffici) + 24 (segreterie dei sottosegretari = 197 unità. Il limite delle unità di personale assegnabile sarebbe pari a 19,7 a fronte di una previsione normativa di 20 unità.

Si rileva ancora che l’effetto netto per l’anno in corso è fissato nella misura della metà di quella calcolata a regime e non nella misura di un quarto prevista dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 32

Contratti di collaborazione

La norma, al fine di contenere la spesa detta una disciplina più rigorosa[83] per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma è volta alla riduzione della spesa sostenuta per collaborazione occasionali mediante l’individuazione di criteri più restrittivi per il conferimento degli incarichi.

Non sono scontati effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 33

Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

Normativa vigente: l’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 dispone la facoltà per i dipendenti pubblici di trattenersi in servizio fino al compimento dei 67 anni di età, cioè due anni dopo il compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (65 anni)[84] (primo periodo). Essi, fermo restando l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, possono trattenersi in servizio per ulteriori tre anni, cioè fino al compimento del settantesimo anno di età (secondo periodo). I periodi maturati dopo il raggiungimento del limite anagrafico fissato dalla legge (65 anni), tuttavia, non danno luogo alla corresponsione di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico (quinto periodo).

La norma, abrogando il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, fissa inderogabilmente al compimento dei 67 anni di età il limite ultimo per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici.

Sono fatti salvi i casi di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno già autorizzati. La disposizione in esame si applica anche in relazione a personale, interno o esterno, incaricato di funzioni dirigenziali.

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di maggiori oneri dal momento che la disposizione reca interventi di razionalizzazione ordinamentale.

In particolare, precisa la relazione,  il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età reca gravi disfunzioni operative e maggiori costi, per la più elevata retribuzione da corrispondere al dipendente trattenuto rispetto ad un nuovo assunto, nel contesto di un regime di assunzioni fortemente restrittivo. Inoltre, l’equiparazione espressa dei limiti di età per il collocamento a riposo di tutto il personale dirigenziale, interno ed esterno, ha effetti significativi in termini di equità e razionalità organizzativa[85].

 

Al riguardo, va premesso che l’esclusione di nuovi oneri derivanti dalla disposizione in esame deriva dal fatto che la soppressione della possibilità di trattenimento in servizio oltre il 67° anno di età viene disposta nell’ambito della vigente disciplina di limitazione del turn-over nel pubblico impiego, in base alla quale alla cessazione dal servizio non consegue, di per sé, una nuova assunzione. In assenza di tale disciplina, invece, ad una cessazione anticipata (come quella che si realizza con l’articolo in esame, che esclude il possibile prolungamento del rapporto di lavoro per un periodo fino a tre anni) potrebbe corrispondere un nuovo ingresso, con conseguente oneri per la finanza pubblica. 

Tali oneri deriverebbero dal fatto che per il periodo di mancato prolungamento graverebbero sulla finanza pubblica la corresponsione di un trattamento retributivo (al nuovo assunto) e di un trattamento pensionistico (al dipendente cessato dal servizio), invece che di  un solo trattamento retributivo, pur se di importo superiore a quello di prima assunzione.

Poiché, come è noto, è attualmente vigente la disciplina limitativa predetta, per questo profilo non si ha nulla da osservare.

A tal fine va altresì rammentato che all’introduzione della norma con cui è stata introdotta la facoltà – che viene ora eliminata – di permanere in servizio oltre il 67°anno di età non erano stati ascritti effetti finanziari.

Ciò precisato, appare necessario che il Governo chiarisca se il venire meno della disposizione che esclude l’ulteriore anzianità maturata con il trattenimento in servizio dalla maturazione di ulteriori periodi utili ai fini della misura del trattamento pensionistico nonché dalla possibilità di beneficiare degli incentivi al posticipo del pensionamento possa recare maggiori oneri in relazione ai magistrati che intendono usufruire del prolungamento dell’età lavorativa (comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992[86]), non considerati dalla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 34, comma 1

Definizione dei trattamenti  accessori  massimi dei dirigenti generali

La norma integra l’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165[87] demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[88] la fissazione di criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale: I criteri devono soddisfare i seguenti principi:

·        contenimento della spesa;

·        uniformità;

·        perequazione.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri bensì, in quanto rivolta a perseguire una razionalizzazione dei trattamenti, è intesa a determinare una più oculata distribuzione delle risorse in sede di rinnovo contrattuale nonché a ridimensionare i picchi retributivi più elevati.

Alla norma non è attribuito alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34, commi 2 e 3

Pubblicità degli incarichi di consulenza

La norma integra l’articolo 53, commi 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165[89] imponendo alle Amministrazioni pubbliche di rendere noti, mediante  inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei  propri  consulenti,  indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto la pubblicazione degli elenchi viene disposta mediante l’utilizzo delle banche dati già esistenti presso ciascuna amministrazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34-quinquies

Proroga dei trasferimenti alle regioni per le funzioni conferite

La normativa vigente[90] prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 cessino i trasferimenti di risorse dal bilancio dello Stato, finalizzati al finanziamento delle funzioni conferite ai sensi dell’art. 7 della L. n. 59/1997[91]. E’ al contempo previsto che di tali risorse si tenga conto in sede di determinazione dell’aliquota di compartecipazione IVA.

 

La norma dispone che la cessazione dei trasferimenti destinati a finanziare il conferimento di funzioni decorra a partire dal secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Viene disposto pertanto che per l’esercizio 2006 delle suddette somme non si tenga conto in sede di determinazione dell’aliquota di compartecipazione IVA.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo finanziario.

Si segnala peraltro che, sulla base della formulazione letterale della disposizione, per gli anni successivi al 2006 permarrebbero entrambe le forme di finanziamento delle funzioni conferite: sia mediante i trasferimenti dal bilancio dello Stato che mediante la rideterminazione dell’aliquota provvisoria di compartecipazione IVA.

 

ARTICOLO 35, comma 1

Aliquote IVA per le consumazioni obbligatorie nei locali da ballo

La norma dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sul prezzo pagato per l’ingresso nelle discoteche e nelle sale da ballo anche nell’ipotesi di utilizzo della formula “ingresso libero con consumazione obbligatoria”. In quest’ultimo caso, infatti, l’oggetto del tributo IVA è rappresentato dalla consumazione (soggetta ad aliquota IVA ridotta del 10%) in luogo del biglietto d’ingresso (soggetto ad aliquota IVA ordinaria del 20%).

 

La relazione tecnica afferma che la finalità della norma è quella di evitare l’elusione dell’imposta piena da parte dei gestori di discoteche e sale da ballo attuata mediante l’utilizzo della richiamata formula dell’ingresso libero con consumazione obbligatorio. 

Gli effetti di maggior gettito conseguenti all’applicazione della disposizione, tuttavia, non vengono stimati in quanto ritenuti di difficile quantificazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35, commi da 2-4

Accertamento fiscale in materia di cessione di immobili

Normativa vigente In materia di accertamento del valore dichiarato nella cessione di immobili da parte di soggetti esercenti attività d’impresa si richiamano, tra le altre, le seguenti disposizioni:

-          articolo 54 del DPR n. 633/1972[92] ai sensi del quale l’ufficio competente può procedere alla rettifica dei dati indicati nella dichiarazione IVA, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, qualora l’esistenza di maggiore imponibile sia documentato e risulti in modo certo e diretto;

-          articolo 39 del DPR n. 600/1973[93] che reca disposizioni in materia di rettifica e accertamento dei redditi d’impresa[94] determinati in base alle scritture contabili. In particolare, ai sensi del primo comma, lettera d) l’ufficio può procedere alla immediata rettifica in presenza di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti;

-          articolo 15 del D.L. n. 41/1995[95] ai sensi del quale non si procede, ai fini IVA, all’accertamento del valore dell’immobile[96] ceduto qualora il prezzo dichiarato sia almeno pari al valore attribuito dal catasto. La norma non si applica, in ogni caso, alle cessioni di fabbricati effettuate in favore degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria[97].

 

La norma interviene sulla disciplina del potere di accertamento delle autorità competenti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa. In particolare, viene introdotto il principio in base al quale il maggiore imponibile nella cessione di beni immobili può essere desunto sulla base del valore normale[98]. Pertanto, in presenza di uno scostamento tra valore dichiarato e valore normale, gli uffici possono procedere automaticamente alla rettifica di imponibile e alla richiesta delle maggiori imposte dovute (commi 2 e 3).

Viene, inoltre, disposta l’abrogazione del sopra richiamato articolo 15 del D.L. n. 41/1995 (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo, in merito alla possibilità da parte degli uffici interessati - competenti negli accertamenti ai fini IVA e imposte dirette –di procedere al controllo dei valori dichiarati negli atti di compravendita di immobili utilizzando le strutture a loro disposizione e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala inoltre che, con riferimento alle cessioni di immobili che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, rimangono vigenti le disposizioni in materia di accertamento dell’imposta di registro le quali prevedono, tra l’altro, l’esclusione della rettifica di valore nelle compravendite di immobili il cui valore dichiarato nell’atto non sia inferiore a quello attribuito o attribuibile dal catasto[99].

L’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), individua quali cessioni di fabbricati sono esenti dall’IVA. Tale numero 8–bis), peraltro, viene interamente sostituito dall’articolo 35, comma 8 del provvedimento in esame (cfr. relativa scheda).

 

ARTICOLO 35, commi 5-6ter

Regime IVA nei subappalti

La norma dispone l’applicazione del regime IVA del reverse-charge[100] nei casi di prestazioni di servizi, compresa la manodopera, resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività nel settore dell’edilizia.

Per i soggetti subappaltatori viene confermata la possibilità di fruire della compensazione nel pagamento delle imposte. Inoltre, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni relative a contratti di subappalto, il limite di importo compensabile in ciascun anno viene elevato da 516.000 a 1.000.000 di euro.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che la norma, pur non comportando variazioni di gettito effetti in termini di competenza, è suscettibile di produrre effetti di minori entrate in termini di cassa. Ciò in quanto l’incremento del limite massimo dell’importo compensabile consente un maggior utilizzo dei crediti per il pagamento di imposte a debito.

 

ARTICOLO 35, comma 7

Sanzioni

La norma estende ai casi di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e ai casi di indebito utilizzo di crediti in compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 l’applicazione della sanzione penale di cui all’articolo 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 a carico dei sostituti d’imposta che non versano le ritenute d’acconto dovute entro il termine di presentazione del modello 770.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35 commi 8-10sexies

Disciplina IVA su locazioni e cessioni immobili

La norma interviene apportando modifiche alla disciplina sulle cessioni e sulle locazioni degli immobili. In particolare, le disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge hanno esteso, con qualche eccezione, il regime di esenzione a tutte le cessioni e locazioni di immobili mentre il testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato ha ridotto il regime di esenzione dall’IVA rispetto al testo originario, pur confermando una estensione dello stesso rispetto alla normativa previgente.

In favore dei contribuenti che rientrano nel regime di esenzione, tuttavia, è stata disposta la facoltà di optare per l’applicazione del regime ordinario di imponibilità IVA.

Per una ricognizione delle modifiche intervenute si rinvia ai successivi paragrafi della scheda, concernenti, distintamente, le cessioni e le locazioni degli immobili.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento approvato in Commissione Bilancio del Senato[101], che ha consistentemente modificato i commi in esame, illustra distintamente gli effetti relativi alla cessione degli immobili, alla locazione degli immobili nonché al recupero dell’IVA già detratta sia nel caso di cessione che in quello di locazione.

Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – come indicati nella RT - precisando che i predetti effetti sono stati valutati rispetto alla normativa previgente la data di entrata in vigore del decreto legge in esame (4 luglio 2006) ed effettuando, successivamente, la differenza con gli effetti stimati nella RT allegata al provvedimento.

 

Effetti di cassa in milioni di euro

 

2006

2007

2008

2009

Cessioni di immobili

1.122,0

2.131,6

1.506,2

1.763,5

Locazioni di immobili

260,6

498,9

376,6

453,3

Recupero IVA già detratta

31,3

48,8

28,5

27,6

TOTALE EFFETTI DI CASSA

1.413,9

2.679,3

1.911,3

2.244,4

Effetti già stimati nella RT originaria

1.243,6

2.100,6

1.714,9

1.578,0

VARIAZIONE EFFETTI DI CASSA

170,3

278,6

196,3

666,5

 

Gli effetti sopra indicati non considerano, in ogni caso, le ulteriori modifiche introdotte successivamente, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato tra le quali si segnalano:

-          l’applicazione delle aliquote ridotte di imposta ipotecaria e catastale (complessivamente 2% in luogo del 4%) per tutti i contratti di locazioni finanziaria[102], nonché per i contratti di banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. n. 385/1993 limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria. La decorrenza  fissata al 1° ottobre 2006[103];

-          la possibilità, nei casi di riscatto di fabbricati in leasing, di scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute per riscatto l’imposta di registro già corrisposta sui canoni di locazione finanziaria[104].

 

Il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento approvato dal Senato riporta i seguenti effetti finanziari:

 

Al riguardo si segnala, in primo luogo, che le informazioni fornite nella RT originaria e nella RT allegata all’emendamento approvato non sono sufficienti per effettuare una puntuale verifica della quantificazione indicata.

In secondo luogo si segnala, come già indicato, che la stima degli effetti finanziari prodotti dagli emendamenti, approvati nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, è stata effettuata valutando le modifiche del testo emendato rispetto alla norma previgente l’entrata in vigore del decreto legge in esame e detraendo quindi gli effetti già stimati nella relazione tecnica al testo originario. In proposito, andrebbero chiarite le motivazioni in base alle quali si è adottata la predetta metodologia che, peraltro, si discosta da quella utilizzata per le altre disposizioni del medesimo provvedimento.

I predetti chiarimenti risultano necessari anche in virtù della presenza di una probabile sottostima del gettito indicato nella RT originaria, più volte segnalata nel corso del dibattito sul provvedimento e nel corso delle audizioni delle categorie interessate, e in merito alla quale si rinvia al dibattito ed alle audizioni medesime.

Tenuto conto quindi della metodologia descritta, utilizzata per la quantificazione degli effetti finanziari del testo emendato facendo riferimento, nel procedimento di calcolo, anche alla stima contenuta nella RT allegata al testo originario, anche quest’ultima potrebbe essere affetta dai medesimi elementi di sottostima prima segnalati. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito alla metodologia utilizzata, inoltre, si segnala che nell’ultima RT sono stati indicati effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, mentre il prospetto originario indicava effetti anche sul fabbisogno e sull’indebitamento della PA. Con riferimento a quest’ultimo saldo, peraltro, gli effetti di miglioramento previsti per il 2006 risultavano superiori rispetto a quelli contabilizzati ai fini del SNF e del fabbisogno (+137 milioni). Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca:

a)     le ragioni di tale differenza di effetti nell’ambito della relazione tecnica originaria;

b)     se analoga differenza sia da ritenere sussistente anche con riguardo al nuovo testo emendato, sebbene la relativa relazione tecnica non indichi espressamente alcun effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

Tali chiarimenti appaiono necessari considerato che le risorse in esame sono utilizzate ai fini della copertura complessiva del provvedimento.

Si richiedono chiarimenti, inoltre, in merito agli effetti specificamente attribuiti all’introduzione del regime opzionale – effetti non desumibili dalla relazione tecnica – tenuto conto che, nonostante l’applicazione di nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali anche a carico di chi opta per il regime IVA, si riterrebbe prudenziale non ascrivere a tali previsioni effetti positivi di gettito; ciò in quanto, presumibilmente, i contribuenti opteranno per il regime fiscalmente più favorevole. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla facoltà di optare per il regime di locazione degli immobili anche nei casi di affitti di aziende il cui valore è rappresentato, per oltre il 50%, da fabbricati.

Ulteriori chiarimenti sarebbero opportuni in merito all’applicazione dell’aliquota media IRES del 23%[105] (rispetto all’aliquota ordinaria del 33%) la quale, pur essendo stata ridotta per tenere conto, presumibilmente, dei contribuenti in perdita, potrebbe risultare troppo bassa e determinare, pertanto, una sottostima della perdita di gettito ai fini IRES.

In proposito, peraltro, si segnala che l’analoga quantificazione in materia di locazioni distingue le variazioni dovute al gettito IRES da quelle relative all’IRAP[106].

Andrebbe infine acquisito un chiarimento in merito agli effetti delle disposizioni relative all’estensione alle banche e agli intermediari finanziari dell’agevolazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 10-ter nonché alle agevolazioni previste in caso di riscatto di beni immobili strumentali oggetto di contratto di leasing  di cui al comma 10-sexies. Tali effetti non risultano, infatti, oggetto di specifica quantificazione nella RT né risultano separatamente indicati nel prospetto riepilogativo.

 

 

1. Cessioni

 

Normativa vigente Sono esenti le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, a destinazione abitativa, ad eccezione di quelle effettuate da soggetti che operano professionalmente nel ramo dell’edilizia (articolo 10, comma 1, numero 8-bis) del DPR n. 633/1972).

 

Testo originario decreto legge ha disposto l’esenzione dal regime IVA per tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di essi con esclusione delle sole cessioni effettuate dai costruttori entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli effetti finanziari indicati nella RT riguardano:

-          la minore IVA sulle vendite;

-          la indetraibilità dell’IVA sugli acquisti in virtù del passaggio al regime di esenzione;

-          il recupero, con effetto retroattivo, dell’IVA sugli acquisti già detratta (per la quale è previsto il pagamento in tre rate annuali);

-          l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per tutte le operazione di cessione esenti dall’IVA.

Gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento, sono riportati, in termini di competenza e di cassa, nel prospetto che segue.

 

in milioni di euro

COMPETENZA

2006

2007

2008

1) Minore IVA per ampliamento regime esenzione

-480

-1.152

-1.152

2) Minori IIDD per incremento oneri deducibili

-166

-399

-399

3) Recupero IVA già detratta (escluso costruttori)

solo cassa

solo cassa

solo cassa

4) recupero IVA già detratta (costruttori/patrimonio 2006)

solo cassa

solo cassa

solo cassa

5) Recupero IVA già detratta (costruttori/patrimonio 2007)

solo cassa

solo cassa

solo cassa

6) Maggiore imposta registro

1.170

2.807

2.807

TOTALE COMPETENZA CESSIONI

524

1.256

1.256

 

in milioni di euro

CASSA

2006

2007

2008

1) Minore IVA per ampliamento regime esenzione

-480

-1.152

-1.152

2) Minori IIDD per incremento oneri deducibili

0

-291

-574

3) Recupero IVA già detratta (escluso costruttori)

160

160

160

4) recupero IVA già detratta (costruttori/patrimonio 2006)

217

217

217

5) Recupero IVA già detratta (costruttori/patrimonio 2007)

 

43

43

6) Maggiore imposta registro

1.170

2.807

2.807

TOTALE CASSA CESSIONI

1.066

1.784

1.501

 

La norma modifica ulteriormente il regime IVA di cessione degli immobili intervenendo sia sull’ambito di applicazione (più esteso rispetto al regime previgente e ridotto rispetto al testo del decreto legge in esame) sia introducendo un regime opzionale in base al quale i contribuenti interessati hanno la facoltà di scegliere tra il regime di imponibilità e quello di esenzione dall’IVA.

In particolare, si segnalano le seguenti modifiche:

1)      ambito di applicazione del regime di esenzione IVA[107] . Il regime si applica a tutte le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, con esclusione delle seguenti cessioni di fabbricati strumentali per natura:

-          effettuate da costruttori oltre 4 anni dalla ultimazione lavori[108];

-          effettuate nei confronti di soggetti che nell’esercizio precedente hanno fruito di una percentuale di detraibilità dell’IVA non superiore al 25%[109];

-          effettuate nei confronti di privati, ossia di soggetti non titolari di partita IVA;

-          nelle quali il cedente esercita l’opzione in favore del regime di imponibilità dell’IVA;

2)      recupero dell’IVA già detratta[110] ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/72. Tale rettifica, che nel testo originario aveva effetto retroattivo per tutti i contribuenti interessati dalla disposizione, non si effettua relativamente a:

-          fabbricati non strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006 in esame);

-          fabbricati delle imprese costruttrici i cui lavori, alla data del 4 luglio 2006, sono stati ultimati da oltre 4 anni;

-          fabbricati strumentali qualora all’atto di cessione, il cedente opti in favore dell’imposizione IVA;

3)      introduzione dell’imposta di registro anche per le cessioni di immobili soggetti ad IVA[111];

4)      introduzione dell’imposta catastale dell’1% e l’imposta ipotecaria del 3% alle cessioni di immobili strumentali anche se soggetti ad IVA; tali misure sono ridotte al 50% nei casi di Fondi immobiliari nonché, in base alle modifiche introdotte con sub-emendamento in Commissione bilancio del Senato, agli immobili strumentali oggetto di riscatto leasing[112];

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento illustra la procedura utilizzata per la quantificazione. Tale quantificazione viene effettuata valutando gli effetti rispetto alla normativa previgente la data di entrata in vigore del decreto legge in esame per poi effettuare la differenza rispetto agli effetti valutati nella relazione tecnica originaria.

Rispetto alla RT allegata al provvedimento iniziale, inoltre, gli effetti relativi al recupero dell’IVA sugli acquisti già detratta viene effettuata in un apposito paragrafo.

I passaggi principali illustrati nella RT allegata all’emendamento consistono in:

-    individuazione dei soggetti da elaborazioni dichiarazioni IVA 2005;

-    estrapolazioni dalle stesse delle compravendite di fabbricati e ripartizione delle stessa (tenendo conto della qualità dei soggetti) tra cessioni esenti e cessioni imponibili, anche in considerazione della facoltà di optare per il regime IVA;

-    per le cessioni che passano al regime di esenzione IVA è stata quantificata l’imposta di registro e il pro-rata di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

-    per tutte le cessioni è stato quantificato il gettito delle imposte ipotecarie e catastali tenendo conto, peraltro, che per i fondi immobiliari le aliquote sono ridotte al 50%;

-    sull’IVA indetraibile, sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali è stato calcolato il minore gettito IRES/IRAP (aliquota 27,25%);

-    per quanto riguarda i costruttori è stata quantificata la riduzione da cinque a quattro anni del periodo in cui la cessione avviene in regime di imponibilità IVA.

I risultati, valutati rispetto alla normativa previgente, indicati nella RT sono:

in milioni di euro

COMPETENZA

2006

2007

2008

2009

1) Costruttori

126,2

302,7

241,5

192,5

 

Maggior gettito per IVA – registro

169,2

406

325,5

260,8

 

Minori IIDD

-43,0

-103,3

-84,0

-68,3

2) Soggetti che optano per il regime IVA(*)

493,2

1.182,5

1.166,6

1.150,7

 

Maggior gettito per IVA – ipocatastale

631,5

1.515,7

1.515,7

1.515,7

 

Minori IIDD su ipocatastale

-49,1

-119,2

-136,6

-154,1

 

Minori IIDD su IVA

-89,2

-214,0

-212,5

-210,9

3) Immobili residenziali (da imponibili a esenti IVA)

184,7

443,3

434,9

426,5

 

Maggior gettito per IVA – ipocatastale

321,3

771,2

771,2

771,2

 

Minori IIDD su ipocatastale

-7,8

-18,7

-27,1

-35,5

 

Minori IIDD su IVA

-128,8

-309,2

-309,2

-309,2

TOTALE EFFETTI DI COMPETENZA

804,1

1.928,5

1.843,0

1.769,7

(*) Si tiene conto che sugli immobili relativi ai fondi immobiliari le imposte ipotecarie e catastali sono in misura ridotta del 50%

in milioni di euro

CASSA

 

 

 

 

Imposte indirette

1.122,0

2.692,9

2.612,4

2.547,7

Imposte dirette

0,0

-561,3

-1106,2

-784,2

TOTALE EFFETTI DI CASSA

1.122,0

2.131,6

1.506,2

1.763,5

 

 

 

2. Locazioni

 

Normativa vigente Sono esenti le locazioni e gli affitti di terreni, aziende agricole e aree non edificabili. Sono inoltre, esenti le locazioni e gli affitti di fabbricati ad eccezione:

-          fabbricati in locazione finanziaria (leasing);

-          fabbricati strumentali per natura;

-          fabbricati ad uso abitazione se locati o affittati dalle imprese di costruzione;

-          le aree destinate a parcheggio di veicoli

 

Testo originario decreto legge ha disposto l’esenzione di tutte le locazioni. La valutazione degli effetti finanziari interessa:

-          la minore IVA sulle operazioni attive;

-          la indetraibilità dell’IVA sugli acquisti in virtù del passaggio al regime di esenzione;

-          il recupero, con effetto retroattivo, dell’IVA sugli acquisti già detratta (per la quale è previsto il pagamento in tre rate annuali);

-          l’applicazione dell’imposta di registro, in base al principio di alternatività, per tutte le operazioni esenti da IVA.

Gli effetti finanziari indicati nella RT originaria sono riportati, in termini di competenza e di cassa, nel prospetto che segue:

in milioni di euro

COMPETENZA

2006

2007

2008

1) Minore IVA per ampliamento regime esenzione

-24

-58

-58

2) Minori IIDD per incremento oneri deducibili

-60

-145

-145

3) Recupero IVA già detratta

200

480

480

4) Maggiore imposta registro

0,8

2

2

TOTALE COMPETENZA LOCAZIONI

117

279

279

 

 

in milioni di euro

CASSA

2006

2007

2008

1) Minore IVA per ampliamento regime esenzione

-24

-58

-58

2) Minore IRES per incremento oneri deducibili

0

-91

-179

3) Minore IRAP per incremento oneri deducibili

0

-16

-30

3) Recupero IVA già detratta

200

480

480

4) Maggiore imposta registro

0,8

2,0

2,0

TOTALE CASSA LOCAZIONI

177

317

214

 

 

La norma modifica ulteriormente il regime IVA di locazione, anche finanziaria, degli immobili intervenendo sia sull’ambito di applicazione (più esteso rispetto al regime previgente e ridotto rispetto al testo del decreto legge in esame) e introducendo un regime opzionale in base al quale i contribuenti interessati hanno la facoltà di scegliere tra il regime di imponibilità e quello di esenzione dall’IVA. In particolare, si segnalano le seguenti modifiche:

1)      ambito di applicazione della esenzione[113]. In base al nuovo testo, sono esenti tutte le locazioni di fabbricati, compresi i leasing, con esclusione delle locazioni di fabbricati strumentali per natura:

-          effettuate nei confronti di soggetti che nell’esercizio precedente hanno fruito di una percentuale di detraibilità dell’IVA non superiore al 25%[114];

-          effettuate nei confronti di privati (non titolare di P.IVA);

-          nelle quali il cedente manifesta espressamente l'opzione per l'imposizione IVA.

2)      ripristina l’ultimo periodo dell’articolo 36, terzo comma, del DPR n. 633/72 relativo alla facoltà di tenere una contabilità separata in caso di compresenza di locazioni esenti e locazioni imponibili IVA[115];

3)      recupero dell’IVA già detratta, di cui all’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972[116]. In particolare, tale rettifica, che nel testo originario aveva effetto retroattivo per tutti i contribuenti interessati dalla disposizione, non si effettua relativamente a:

-          fabbricati non strumentali già posseduti alla data del 4 luglio 2006;

-          fabbricati delle imprese costruttrici i cui lavori, alla data del 4 luglio 2006, sono ultimati da oltre 4 anni;

-          fabbricati strumentali qualora all’atto di cessione, il cedente opti in favore dell’imposizione IVA

4)      introduzione dell’imposta di registro, in misura pari all’1%, per le locazioni di immobili, anche in leasing, indipendentemente dal regime di esenzione o di assoggettamento ad IVA[117];

5)      introduce l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria da versare al momento del riscatto degli immobili in leasing[118]. In proposito, come già segnalato, la misura delle imposte dovute è stata ridotta, rispettivamente allo 0,5% e all’1,5% a seguito dell’approvazione di un sub emendamento in Commissione bilancio del Senato; essendo intervenuto successivamente, la RT allegata all’emendamento ha stimato il gettito in base alle precedenti aliquote fissate, rispettivamente in 1% e 3%;[119];

6)      introduce la facoltà di applicare il regime delle locazioni di finanziarie anche all’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito per più del 50% da fabbricati[120];

7)      in merito ai contratti di locazione in essere, il comma 10-quinquies, interamente sostituito con sub-emendamento approvato successivamente alla presentazione della RT al testo emendato, prevedeva l’obbligo di registrazione e pagamento dell’imposta di registro, entro il 1° ottobre 2006 ovvero, entro il medesimo termine, la presentazione della dichiarazione di opzione per il regime IVA. Il nuovo testo del comma richiamato[121], rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il settembre 2006, la definizione delle modalità e dei termini degli adempimenti e del versamento delle imposte relativamente ai contratti di locazione in essere al 4 luglio 2006.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento precisa che al fine di quantificare gli effetti della norma sono stati utilizzati i dati relativi alle registrazioni di locazioni effettuate nel 2005.

Il numero dei soggetti interessati è stato ottenuto estrapolando i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (percentuale di detraibilità) mentre, ai fini della determinazione del periodo medio dei contratti di locazione, sono stati utilizzati i dati Assilla relativi al flusso dello stipulato nel periodo 1998-2005 per leasing e per gli altri i contratti di locazione registrati nel periodo 2002-2005.

Si è proceduto quindi ad una distinzione degli immobili, evidenziando quelli residenziali e quelli strumentali per natura.

Gli effetti indicati nella RT, rispetto alla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto legge in esame, sono stati così quantificati:

in milioni di euro

COMPETENZA

2006

2007

2008

2009

Leasing

79,2

190,0

190,0

190,0

- imp. indirette (IVA, registro, ipot. catast.)

108,5

260,4

260,4

260,4

- imposte dirette

-29,3

-70,4

-70,4

-70,4

Locazioni non finanziarie

109,7

263,4

263,4

263,4

- imp. indirette (IVA, registro, ipot. catast.)

152,1

365,1

365,1

365,1

- imposte dirette

-42,4

-101,7

-101,7

-101,7

TOTALE COMPETENZA

188,9

453,4

453,4

453,4

 

Effetti di cassa – in milioni di euro

Leasing

108,5

208,6

158,6

190,0

- imp. indirette (IVA, registro, ipot. catast.)

108,5

260,4

260,4

260,4

- IRE/IRES

 

-43,3

-85,4

-59,4

- IRAP

 

-8,5

-16,4

-11,0

Locazioni non finanziarie

152,1

290,3

218,0

263,4

- imp. indirette (IVA, registro, ipot. catast.)

152,1

365,1

365,1

365,1

- IRE/IRES

 

-62,6

-123,4

-85,9

- IRAP

 

-12,2

-23,7

-15,9

TOTALE CASSA

260,6

498,9

376,6

453,3

 

 

 

3. Rettifica della detrazione IVA sugli acquisti

 

La relazione tecnica fornisce distintamente gli effetti finanziari relativi alla modifica del recupero dell’IVA già detratta indicati nella seguente tabella:

 

Effetti di competenza – in milioni di euro

IVA GIA’ DETRATTA

2006

2007

2008

2009

- IVA

31,3

63,8

52,7

41,5

- IRE/IRES

-7,5

-14,7

-12,1

-9,5

- IRAP

-1,3

-2,7

-2,3

-1,8

TOTALE COMPETENZA

22,8

46,5

38,3

30,2

 

Effetti di cassa – in milioni di euro

IVA GIA’ DETRATTA

2006

2007

2008

2009

- IVA

31,3

63,9

52,7

41,5

- IRE/IRES

 

-12,6

-20,3

-12,1

- IRAP

 

-2,5

-3,9

-1,8

TOTALE CASSA

31,3

48,8

28,5

27,6

 

ARTICOLO 35, comma 11

Regime fiscale dei veicoli adattati

Le norme, nel testo iniziale, allo scopo di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali che disciplinano il settore degli autoveicoli, demandano ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei veicoli che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che ne consentono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.

Tali veicoli devono essere assoggettati, ai fini delle imposte dirette, al regime di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR e, ai fini IVA, al regime di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972.

L’assoggettamento al regime fiscale di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b), del TUIR comporta, ai fini delle imposte dirette, il passaggio dall’integrale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a tali mezzi di trasporto alla deducibilità nella misura del 50 per cento, in quanto se ne presume un utilizzo diverso da quello esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Analogamente, ai fini IVA, non può essere portata in detrazione l’imposta assolta sull’acquisto dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, nonché sulle spese annue di impiego, custodia, manutenzione e riparazione.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti di gettito sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES- IRAP IVA

15,2

75,8

95,9

113,6

15,2

80,2

102,7

122,8

18,2

80,2

102,7

122,8

Minori spese[122]

0,0

4,4

6,8

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica utilizza i seguenti dati ed ipotesi:

 

numero annuo di autoveicoli speciali adattati (15% autoveicoli speciali)

4.875

Costo medio di acquisto (compreso allestimento)

41.150

Recupero unitario IVA acquisti

7.000 euro (8.230 euro*85% di in detraibilità)

Recupero unitario annuo IVA manutenzione, riparazione, carburante

467 euro

Aliquota IRES

30%

Aliquota IRAP

4%

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35, commi 12 e 12-bis

Obblighi per i soggetti esercenti arti e professioni

Le norme, nel testo iniziale, integrano l’articolo 19 del DPR n. 600[123] del 1973, che reca disposizioni in materia di scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

In particolare dispongono quanto segue:

·        i contribuenti esercenti arti e professioni sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività artistica o professionale e sono effettuati i prelevamenti per i pagamenti delle  relative spese;

·        i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni, per importi unitari non inferiori a 100 euro, sono riscossi in via esclusiva con assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario, postale  ed elettronico.

 

Il Senato ha previsto che il limite di 100 euro si applichi a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame fino al 30 giugno 2007 si applica il limite di 1.000 euro, mentre dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro.

 

La relazione tecnica non assegna alcun effetto finanziario alle disposizioni in esame.

 

Al riguardo si segnala che le norme appaiono suscettibili di potenziare l’utilizzo, ai fini dell’azione accertatrice, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 605 del 1973, che impongono alle banche, alla società Poste italiane S.p.a. ed ad altri operatori finanziari obblighi di rilevazione e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengano rapporti con loro o effettuino qualsiasi operazione di natura finanziaria[124]. Si segnala, altresì, che tali ultime disposizioni sono integrate dall’articolo 37, comma 4, del decreto in esame, che ha introdotto per gli operatori finanziari e creditizi l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria dell’esistenza dei suddetti rapporti e dei relativi dati e la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di utilizzare tali informazioni per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo. In seguito alle modifiche introdotte dal Senato, le suddette informazioni possono essere altresì utilizzate nel corso di procedimenti penali e per accertamenti di carattere patrimoniale per finalità di prevenzione.

 

ARTICOLO 35, commi 13 e 14

Società cosiddette “esterovestite”

Le norme integrano il disposto dell’articolo 73 del TUIR, che elenca i soggetti passivi dell’imposta sulle società.

L’articolo citato prevede tra l’altro che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Le norme in esame prevedono che, salvo prova contraria, si consideri esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo[125] in società e enti commerciali residenti qualora, in alternativa:

·        siano controllate anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

·        siano amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Le norme hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

La relazione tecnica non ascrive alcun effetto finanziario alle norme. Afferma in proposito che dalle disposizioni potrebbe presumibilmente derivare un aumento in termini di gettito sia in relazione alle società esterovestite la cui struttura risulti incompatibile con i nuovi criteri introdotti, sia in relazione alla attività di accertamento tributario esperibile sulla base delle nuove disposizioni.

Tale effetto di maggior gettito, tuttavia, non è determinabile in quanto dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria non è possibile distinguere le partecipate estere che soddisfino i nuovi requisiti previsti per il superamento della presunzione di esistenza nel territorio dello Stato da quelle che non possono soddisfarli.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35, commi 15-16

Società non operative

Le norme, con efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, modificano l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994[126] rendendo più stringenti i criteri per l’individuazione delle società non operative e, nell’ipotesi di non operatività, elevando i parametri per il calcolo del reddito presunto.

L’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (commi da 1 a 4) stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi, salva la prova contraria, se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che si ottengono applicando[127]:

·          l’1 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni. Le norme elencano espressamente i soggetti ai quali, in relazione a particolari circostanze, non si applica la normativa in rassegna.

Fermi restando gli ordinari poteri di accertamento, per le società e per gli enti non operativi si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio:

·          lo 0,75 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 12 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

Le norme in esame introducono le seguenti modifiche alle disposizioni previgenti:

·        ai fini dell’individuazione delle società e degli enti non operativi si assumono la percentuale del 2 per cento (anziché dell’1 per cento) da applicare al valore dei titoli e dei crediti e la percentuale del 6 per cento (anziché 4 per cento) da applicare al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·        ai fini della determinazione del reddito presunto delle società e degli enti non operativi si assumono le percentuali dell’1,5 per cento (anziché dello 0,75 per cento) da applicare al valore d’esercizio dei titoli e dei crediti e la percentuale del 4,75 per cento (anziché del 3 per cento) da applicare al valore di esercizio delle immobilizzazioni costituite da beni immobili.

Inoltre, per le società e gli enti non operativi l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione fuori dell’ambito della medesima imposta sul valore aggiunto o di cessione. Se per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali utilizzate ai fini dell’individuazione della situazione di non operatività, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.

In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario la società interessata può richiedere, mediante istanza circostanziata, la disapplicazione delle disposizioni antielusive in questione.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al decreto assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate

118,2

222,3

209,3

239,0

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggior entrata per cassa ascrivibili ai singoli interventi:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

IRES modifica parametri

86[128]

114

114

114

IRE modifica parametri

 

31

18

18

Totale dirette

86

145

132

132

Iva rimborsi e compensazioni

32

77

77

77

Iva compensazione interna per triennio

 

 

 

30

Totale Iva

32

77

77

107

Totale

118

222

209

239

La relazione tecnica si limita a descrivere le fasi successive della quantificazione ed il risultato finale restituito dal complesso delle elaborazioni effettuate, indicando esclusivamente il numero dei contribuenti interessati.

In particolare:

·          sono stati elaborati i dati contenuti nella sezione relativa alla verifica dell’operatività dei modelli UNICO 2005 società di capitali ed enti commerciali e società di persone ed equiparate, estrapolati al 2006 per tenere conto delle modifiche normative intervenute successivamente. In capo a ciascun contribuente sono stati simulati gli effetti delle modifiche introdotte;

·          ai fini della stima sono state considerate tre diverse tipologie di soggetti: soggetti non operativi a legislazione previgente, soggetti che in sede di dichiarazione hanno proceduto alla verifica di operatività e sono risultati operativi, soggetti che si sono dichiarati operativi. L’introduzione di maggiori aliquote genera effetti distinti in capo a ciascuna tipologia di soggetti.

Per i soggetti non operativi a legislazione previgente si determina la permanenza nella situazione di non operatività, tuttavia aumenta il reddito presunto in base all’applicazione delle nuove aliquote. Confrontando tale reddito con quello che si avrebbe nel 2006 a legislazione previgente, si determina un differenziale che, se positivo, genera un recupero di gettito IRES/IRE.

Per i soggetti che hanno indicato in dichiarazione i dati per la verifica della non operatività e sono risultati operativi, occorre procedere ad una nuova verifica sulla base delle nuove percentuali e, ove non operativi, stimare il reddito presunto sulla base delle nuove percentuali, procedendo quindi al confronto con il reddito imponibile stimato a legislazione previgente.

Per i soggetti che si sono dichiarati operativi, occorre, infine, procedere alla verifica dei requisiti sulla base dei nuovi parametri di calcolo. Per tali elaborazioni sono stai utilizzati i dati Cerved;

·          dalle elaborazioni sopra indicate è emerso un recupero di gettito di competenza IRES/IRE massimo teorico pari a 259 milioni di euro, di cui 221 ai fini IRES e 38 ai fini IRE. Tale maggior gettito è stato ridotto a 132 milioni di euro per tenere conto della possibilità per i contribuenti di autocertificare il possesso dei requisiti di operatività e della probabilità dello scioglimento delle società interessate a causa dell’eccessivo aumento del reddito imponibile;

·          con riguardo agli effetti delle modifiche al regime dei rimborsi e delle compensazioni IVA, la stima si basa sui dati relativi ai rimborsi ed allae compensazioni nel modello F24 dei soggetti che risultano non operativi sulla base della nuova normativa. L’elaborazione individua minori rimborsi e compensazioni per un ammontare di 116 milioni di euro, ridotti a 77 milioni di euro, in base alle considerazioni di cui al punto precedente. Per il 2006 sono stati considerati 5/12 di tale ammontare in relazione alle compensazioni già effettuate nei versamenti antecedenti la data di entrata in vigore del decreto. L’effetto della misura che limita la compensazione nell’ambito del tributo ai successivi tre periodi d’imposta è stimato in un recupero di gettito di 30 milioni di euro annui dal 2009.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica, che, come si è detto, si limita a descrivere il procedimento di quantificazione fornendo esclusivamente i risultati finali, non consente una puntuale verifica della stima proposta.

Peraltro, la stima si basa su dati (dichiarazioni UNICO 2005) di esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria.

 

ARTICOLO 35, commi 17 e 18

Perdite per fusioni e scissioni con effetti retroattivi

Normativa vigente: L’articolo 172, comma 7, del TUIR reca il regime fiscale di utilizzo delle perdite delle società partecipanti ad operazioni di fusione e, in quanto richiamato dal comma 10 del successivo articolo 173 del TUIR, si applica anche alle operazioni di scissione.

In particolare stabilisce che le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio delle incorporate o fuse o se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai fini della fusione.

Il comma 9 dell’articolo 172 del TUIR dispone che l’atto di fusione possa stabilire che, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrano, rispetto alla data di iscrizione dell’atto, sin dall’inizio del periodo d’imposta, purché tale data di inizio non sia anteriore alla data di chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante, se più recente. La retrodatazione della fusione consente di chiudere l’ultimo periodo d’imposta delle società fuse o incorporate in data anteriore rispetto all’atto di fusione.

 

Le norme in esame stabiliscono che, nei casi di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione (scissione), le limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7, alla deducibilità delle perdite si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della fusione (scissione).

Pertanto, anche le perdite relative a tale periodo, in caso di anticipazione degli effetti fiscali della fusione, concorrono a diminuire il reddito della società risultante dall’operazione straordinaria, solo per la parte che non eccede il limite del patrimonio netto.

Il nuovo regime si applica alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto assegna alle norme i seguenti effetti di maggior entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate IRES

41,0

55,0

55,0

55,0

 

La relazione tecnica elenca le fasi di elaborazione della quantificazione.

In particolare:

·          la base dati è costituita dalle dichiarazioni UNICO 2004 (periodo d’imposta 2003) delle società di capitali ed enti commerciali, estrapolata al 2004 ed anni seguenti in base agli andamenti del pil nominale ed alle previsioni contenute nell’ultima RPP;

·          in capo ad ogni singolo contribuente sono stati valutati gli effetti delle modifiche normative al regime IRES introdotte successivamente al periodo d’imposta 2003;

·          sono stai elaborati i quadri dei modelli di dichiarazione relativi alle operazioni di fusione e scissione enucleando i casi di retrodatazione degli effetti fiscali delle operazioni rispetto alla data di efficacia giuridica;

·          relativamente a tali casi, è stata verificata la sussistenza, nel relativo prospetto, di perdite della società incorporante formatesi nei due periodi d’imposta antecedenti quello di delibera dell’operazione straordinaria in misura eccedente rispetto alle perdite utilizzabili secondo il criterio dell’articolo 172, comma 7, del TUIR;

·          ai fini della quantificazione del recupero di gettito, si è considerato che se il limite del patrimonio netto delle società che hanno partecipato alle operazioni straordinarie inibisce in tutto o in parte l’utilizzabilità delle perdite pregresse, a maggior ragione dovrebbe determinare l’incapienza delle perdite formatesi nel periodo compreso dall’inizio del periodo d’imposta alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie. Si è ipotizzato, pertanto, che la quota di tali perdite incapienti sia pari alla media delle perdite evidenziate negli ultimi due anni dai soggetti interessati riproporzionata tenendo conto dell’incidenza del periodo di retrodatazione degli effetti fiscali rispetto all’intero periodo d’imposta;

Dall’elaborazione risulta che la quota di perdite non più utilizzabili in base al nuovo regime introdotto è pari a 318 milioni di euro ed afferisce a 26 operazioni straordinarie. Da ciò segue che la normativa proposta genera un recupero di gettito di competenza IRES pari a circa 55 milioni di euro dal 2006. Per il passaggio ai dati di cassa si è utilizzata una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento, considerando l’efficacia delle norme a partire dall’acconto dovuto per l’anno in corso, ai sensi di quanto disposto dal comma 34 dell’articolo 37 del decreto in esame.

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della quantificazione suscettibili di determinare profili di problematicità.

In particolare, non appare chiaro il motivo per il quale, nello schema di quantificazione proposto dalla relazione tecnica, da una stima dell’ammontare di perdite non più utilizzabili in riduzione del reddito delle società interessate pari a 318 milioni di euro, consegua un recupero di gettito annuo per competenza di 55 milioni di euro.

Infatti, applicando all’ammontare delle perdite non più deducibili l’aliquota legale IRES del 33 per cento si otterrebbe un recupero di gettito annuo pari a 105 milioni di euro.

Può supporsi che la stima di un recupero di gettito di 55 milioni di euro si riferisca al 2006 in considerazione dell’applicazione del nuovo regime alle sole operazioni straordinarie deliberate successivamente all’entrata in vigore del decreto. In tal caso risulterebbero sottostimate le stime di recupero di gettito ascritte agli anni successivi.

In proposito, appare, inoltre necessario chiarire se, dal momento che il nuovo regime si applica, per espressa disposizione normativa, alle operazioni straordinarie deliberate successivamente alla data del 4 luglio 2006, sia corretto, in via interpretativa, considerare la disposizione medesima tra quelle incise dall’articolo 36, comma 34 del decreto legge in esame ed ascrivere alla stessa, quindi, rilievo finanziario ai fini dell’acconto 2006[129].

 

ARTICOLO 35, commi 19-20

Limiti alla detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie

La norma subordina il godimento dell’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie, di cui al comma 121 dell’articolo 1, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento sia separatamente esposto il costo della manodopera.

 

La relazione tecnica non ascrive alcun effetto alla disposizione, in quanto norma di carattere procedurale.

 

Nulla da osservare per i profili di competenza.

 

ARTICOLO 35, commi 21, 22, 22-bis, 23 e 24

Misure in materia di cessioni immobiliari

Le norme, nel testo iniziale:

·        integrano il comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Tale comma, stabilisce che per le cessioni fra persone fisiche non esercenti attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita, in luogo del valore del bene alla data dell’atto, dal valore dell’immobile determinato dal reddito catastale moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 4 dell’articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. L’applicazione della disposizione avviene su richiesta della parte acquirente resa al notaio. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

In proposito le norme prevedono che le parti abbiano comunque l’obbligo di indicare nell’atto di cessione il corrispettivo pattuito, che gli onorari notarili siano ridotti del 30, anziché del 20 per cento, e che, in caso di occultamento del corrispettivo pattuito, le imposte siano dovute sull’intero importo di questo ultimo e si applichi una sanzione amministrativa ( comma 21);

·        prevedono che all’atto della cessione dell’immobile, anche se  assoggettata ad IVA, le parti siano obbligate a rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante indicazione delle modalità di pagamento ed a dichiarare, con le medesime modalità, il ricorso ad attività di mediazione. In caso affermativo, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare la spesa sostenuta, le modalità di pagamento ed i dati fiscali (partita IVA o codice fiscale) dell’agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 (comma 22);

·        i poteri di controllo in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono estesi anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, con conseguente estensione della disciplina sanzionatoria (comma 24).

Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto e la relazione tecnica riferiti al testo iniziale ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica alla sola disposizione che prescrive l’obbligo di dichiarazione delle informazioni relative al ricorso all’attività di intermediazione immobiliare, finalizzata all’emersione del volume d’affari effettivamente realizzato dalle agenzie che svolgono tale servizio.

Tali effetti sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES-IRE e IRAP

36,4

171,2

252,7

202,4

36,4

186,3

282,1

222,0

36,4

186,3

282,1

222,0

Minori spese[130]

0,0

15,1

29,4

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

La relazione tecnica quantifica tali effetti sulla base dei seguenti parametri:

 

Numero di immobili venduti nel 2003 (Fonte Agenzia del territorio)

1.607.012

% Immobili venduti tramite agenzie di mediazione immobiliare

46%

Numero immobili venduti tramite agenzia

739.226

Valore medio unitario immobili[131]

150.000 euro

Valore complessivo immobili (150.000*739.226)

110,8 miliardi di euro

Margine di intermediazione complessivo

3%

Volume d’affari reale delle agenzie immobiliari

3,3 miliardi di euro

Volume d’affari dichiarato nel 2003 (Anagrafe tributaria - dati IVA)

1,9 miliardi di euro

Differenza

1,4 miliardi di euro

Maggior volume d’affari effettivamente dichiarato in seguito alla nuova disposizione ( circa 1/3 della differenza stimata)

460 milioni di euro

Aliquote fiscali utilizzate

IVA          19%

IRES/IRE   25%

IRAP           4,25%

In termini di competenza, il maggior gettito risulta pertanto il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

IVA

36,4

87,4

87,4

IRES/IRE

47,9

115

115

IRAP

8,2

19,6

19,6

TOTALE

92,5

222,0

222,0

In termini di cassa, si considerano nel 2006 gli effetti ai fini IVA sui versamenti periodici.

 

Il Senato ha integrato i commi in esame. In particolare ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale siano detraibili  dall’IRPEF nella misura del 19 per cento per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento presentato al Senato stima minori entrate annue per competenza a titolo di IRPEF pari a 70 milioni di euro dal 2007.

Per cassa l’effetto di minore entrata si cifra in 122,5 milioni di euro nel 2008  ed in 70 milioni di euro annui dal 2009.

La citata relazione tecnica all’emendamento utilizza gli stessi dati della relazione tecnica al comma 22. Considera, infatti, 1.607.012 trasferimenti di immobili, di cui il 46 per cento, pari a 739.226 unità, venduti tramite agenzie. Ipotizza, inoltre, che il 50 per cento di tali transazioni riguardi l’acquisto di abitazioni principali e che tutti i soggetti interessati usufruiscano dell’importo massimo detraibile di 1.000 euro.

 

Al riguardo si segnala che, pur in presenza di una inevitabile componente di incertezza connessa al maggior gettito stimato, la quantificazione sembra rivestire carattere di prudenzialità: ciò in quanto, ai fini dell’individuazione della maggior base imponibile delle agenzie di intermediazione immobiliare, la relazione tecnica effettua una riduzione di circa due terzi della base imponibile stimata.

Tale riduzione sembra costituire un ragionevole contrappeso alla eventualità che le norme introdotte, nonostante la previsione di un regime sanzionatorio e nonostante l’ampliamento dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, possano essere, in tutto o in parte eluse dalle parti contrattuali coinvolte. In proposito, si segnala che la modifica apportata dal Senato, che introduce la possibilità che si crei un contrasto di interessi tra le parti contraenti, potrebbe avere una efficacia antielusiva circoscritta, in quanto riguarda solo una quota dei trasferimenti attuati mediante ricorso alle agenzie.

In merito alla modifica medesima non appare inoltre chiaro, in base al testo della norma, se il limite massimo detraibile (nella misura del 19 per cento) di 1.000 euro “per ciascuna annualità” debba intendersi come limite complessivo posto alla spesa sostenuta per compensi pagati a soggetti di intermediazione in dipendenza di ciascun contratto di compravendita, come ipotizzato nella quantificazione degli effetti dell’emendamento, ovvero come limite annuo, potendosi portare in detrazione l’intera spesa sostenuta per ammontari annui non superiori a 1.000 euro. In tale ultimo caso l’effetto di minore gettito attribuito all’emendamento risulterebbe notevolmente sottostimato.

Occorre, infine osservare che l’efficacia della norma sulla detraibilità delle spese per intermediazione sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale a decorrere dal 1° gennaio 2007 potrebbe indurre molti soggetti a posticipare a tale anno l’acquisto per potersi avvantaggiare dell’agevolazione. Tale circostanza potrebbe compromettere il realizzarsi del maggior gettito ascritto all’emersione del volume d’affari realizzato dalle agenzie immobiliari per competenza nel 2006 e per cassa nel 2007 con riferimento alla quota di acquisti aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazione principale.

 

ARTICOLO 35, comma 23-bis

Trasferimenti immobiliari finanziati tramite mutui

La norma, introdotta dal Senato,dispone che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini della rettifica delle dichiarazioni annuali IVA effettuata dagli uffici, ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

 

La relazione tecnica alle modifiche introdotte dal Senato non considera la norma.

 

Il prospetto riepilogativo comprendente gli effetti delle modifiche introdotte al Senato assegna alla disposizione un effetto di maggiore entrata sui saldi di 35 milioni di euro nel 2006 e di 70 milioni di euro annui dal 2007.

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi informativi alla base di tale quantificazione.

 

ARTICOLO 35, comma 23-ter

Rettifica di valore e di corrispettivo ai fini dell’imposta di registro

La norma, introdotta al Senato, integra l’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131 del 1986). In particolare, si prevede che la rettifica di valore o di corrispettivo degli immobili operata dagli uffici in sede di accertamento dell’imposta non si applica esclusivamente per le cessioni di immobili residenziali le cui parti contraenti sono persone fisiche ed il cui valore dichiarato risulta pari al valore catastale rivalutato, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

 

Alla norma non sono ascritti effetti di gettito.

 

La relazione tecnica all’emendamento precisa che la disposizione si rende necessaria in quanto la nuova normativa in materia di cessioni e locazioni immobiliari di cui allo stesso articolo 35 in esame, commi 8-10, come modificati dal Senato, prevede il passaggio da IVA a registro delle cessioni di immobili non residenziali per i quali, in assenza della norma in esame, avrebbe trovato applicazione l’esenzione da accertamento ai fini dell’imposta di registro prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 52 del DPR n. 131 del 1986.

Non sono stati considerati effetti in termini di gettito in quanto nella stima degli effetti dei commi 8-10 dell’articolo in esame si è tenuto conto del corrispettivo pattuito e non del valore catastale rivalutato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35 commi 25-26bis

Potenziamento dell’attività di riscossione

Le norme introducono misure volte a potenziare l’attività di riscossione mediante ruolo eseguita dai dipendenti della Società Riscossione p.a. o società sue partecipate. In particolare, viene concessa agli agenti della riscossione la possibilità accedere, previa autorizzazione, ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di altri soggetti pubblici e privati.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, consentendo agli agenti della riscossione l’accesso all’anagrafe dei conti bancari, produrrà nei confronti dei debitori un incremento del tasso di pagamento volontario. Gli effetti, stimati in 300 milioni su base annua, vengono quantificati per il 2006 in 100 milioni considerando che la disposizione avrà effetto solo nell’ultimo trimestre.

Si riporta di seguito l’indicazione degli effetti finanziari contenuta nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento, dal quale risulta che la loro iscrizione avviene solo ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto della PA, mentre non sono considerati ai fini del saldo netto da finanziare.

 

in milioni di euro

SALDO NETTO DA FINANZIARE

FABBISOGNO

INDEBITAMENTO p.a.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

100

300

300

300

100

300

300

300

 

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce indicazioni in merito al procedimento di stima e, pertanto, non è possibile procedere ad una puntuale verifica della stima proposta.

Inoltre, con riferimento al 2006, tenuto conto che – come affermato dalla stessa RT - gli effetti della disposizione interessano solo l’ultimo trimestre, la stima del maggior gettito dovrebbe corrispondere a ¼ della stima su base annua e, pertanto, il maggior gettito dovrebbe essere pari a 75 milioni, e non a 100 milioni. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento.

 

ARTICOLO 35, commi 26-ter  e 26-quater

Proroga dei versamenti per la sanatoria dei concessionari di imposta

 

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 426, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto:

-         il recupero, mediante ruolo, delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del soggetto o del debitore delle entrate riscosse (comma 426, primo periodo);

-         che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilità penale, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione sia consentito di sanare le responsabilità amministrative connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004. La sanatoria è ammessa dietro versamento di una somma fissata nella misura di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il versamento delle somme dovute è stato previsto in 3 rate, la prima delle quali, pari al 40% del totale, con scadenza il 30 giugno 2005 e le due restanti, pari ciascuna al 30% del totale, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative delle disposizioni sono state demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 426, secondo, terzo e quarto periodo).

Il successivo comma 426-bis, introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 35/2005 (legge n. 203/2005), ha disposto che, per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinassero  il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 fossero presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni sarebbe decorso dal 1° ottobre 2006 il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, decorso il quale il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate).

Alle predette disposizioni, non corredate di relazione tecnica, venivano ascritte, nell’ambito del prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato, conseguenze di incremento del gettito per 70 milioni di euro nel 2005 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, contabilizzati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Le norme in esame dispongono che:

-        ai fini di cui ai commi 426 e 426-bis, prima illustrati, dell’articolo unico della legge finanziaria 2005, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, entro il 10 luglio 2006, a titolo di prima e seconda rata (le cui scadenze erano state originariamente fissate, rispettivamente, al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2006), purché comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella di pagamento (comma 26-ter);

-        le disposizioni di cui ai commi 426 e 426-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie della riscossione o dei commissari governativi  provvisoriamente delegati alla riscossione qualora le responsabilità stesse si riferiscano a :

·        provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

·        alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004 (comma 26-quater).

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, per quanto concerne l’esercizio 2005,il riconoscimento di efficacia ai versamenti della prima rata effettuati entro il 10 luglio 2006 (anziché entro il termine originario del 30 giugno 2005) sembra presupporre il mancato conseguimento del gettito ascritto alla sanatoria, per l’intero ammontare indicato per lo stesso esercizio 2005 (70 mln di euro). Ciò in considerazione dei criteri a suo tempo adottati per la stima tale gettito, che sembravano presupporre una totale adesione dei concessionari alla sanatoria, entro i termini stabiliti dalla norma originaria.

Il Servizio Bilancio aveva chiesto chiarimenti in proposito[132], evidenziando altresì che l’ipotesi di totale adesione avrebbe potuto rivelarsi scarsamente prudenziale.

Appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi dal Governo circa il gettito effettivamente conseguito nel 2005 per effetto della norma di sanatoria recata dalla legge n. 311/2004 .

Con riguardo agli esercizi 2006 e 2007, la norma non sembra incidere sull’ammontare delle risorse ascritte alle disposizioni originarie delle finanziaria 2005, tenuto conto che essa non interviene sull’ambito applicativo della sanatoria, ma soltanto sui termini di versamento della prima e della seconda rata.

Andrebbe peraltro chiarito se l’esclusione dell’efficacia della sanatoria stessa in relazione ad alcune fattispecie, indicate al comma 26-bis, sia suscettibile di determinare un eventuale contenzioso ovvero il venir meno dell’interesse di soggetti che abbiano già effettuato versamenti entro il 10 luglio 2006, con conseguente riduzione delle risorse effettivamente conseguibili in occasione del versamento della terza rata prevista.

Va considerato che, in relazione a tale versamento, era previsto un gettito di 50 mln di euro, ascritto interamente al 2007, nonostante il relativo termine fosse compreso tra il 21 ed il 31 dicembre 2006[133]

 

ARTICOLO 35, comma 26-quinquies

Impugnabilità di atti dinanzi alla commissione tributaria provinciale

Normativa vigente. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992, al comma 1, reca l’elenco degli atti avverso i quali può essere proposto ricorsoalla commissione tributaria provinciale.

 

La norma, introdotta dal Senato, integra il predetto elenco, consentendo la presentazione del ricorso anche avverso:

-        l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore o dei coobbligati[134], ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973;

-        il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, ai sensi dell’art. 86 del citato D.P.R. n. 603/1973.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che ad eventuali, possibili aggravi di compiti ed adempimenti, derivanti dalla norma, si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni di personale e mezzi già previste, a legislazione vigente, per le finalità in esame.

 

ARTICOLO 35 comma 27

Adempimenti nel settore assicurativo

La norma dispone l’obbligo, a carico di tutti i soggetti che operano nel settore delle assicurazioni, di fornire all’anagrafe tributaria le informazioni relative alla erogazione di somme di denaro, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2006, in favore di soggetti danneggiati ed in virtù di un contratto di assicurazione di qualsiasi ramo. La comunicazione dovrà avvenire in via telematica secondo le modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

ARTICOLO 35 commi 28-34

Responsabilità solidale nei contratti di subappalto

Le norme introducono la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per i pagamenti fiscali e contributivi dovuti dal subappaltatore. Sono interessati, in particolare, i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i contributi previdenziali e i contributi INAIL dovuti dal subappaltatore nei limiti dell’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

Il committente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto solo dopo aver verificato l’esattezza e la regolarità della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

Vengono previste, infine, sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza delle precedenti disposizioni.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

ARTICOLO 35, comma 35

Potenziamento dell’Agenzia delle dogane

La norma reca disposizioni dirette a potenziare l’attività di contrasto alle frodi svolta dall’Agenzia delle dogane.

In particolare si attribuisce all’Agenzia delle dogane la facoltà di procedere, in sede di accertamento[135], all’acquisizione di dati e documenti concernenti i costi di trasporto, assicurazione, nolo e ogni altro elemento di costo che interessa il valore dichiarato per l’importazione  o l’esportazione.

Vengono, inoltre, introdotte sanzioni pecuniarie e misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni per gli operatori che non ottemperano alle richieste dell’Agenzia.

 

La relazione tecnica quantifica il gettito derivante dall’attività di contrasto alle frodi doganali ipotizzando, in primo luogo, che il 10% delle merci importate sia dichiarato con un valore statistico (CIF) sottofatturato[136]. Utilizzando le risorse di personale già disponibili, la RT ritiene possibile effettuare accertamenti sul 2% delle dichiarazioni di importazioni con una previsione di maggior gettito IVA pari a 200 milioni annui e maggior gettito per dazi doganali pari a 80 milioni annui (dei quali 60 milioni di competenza dell’UE e 20 milioni di competenza dell’Italia).

Si precisa, infine, che il maggior gettito su base annua è stimabile in 220 milioni di euro. Relativamente all’anno 2006 si stima che “il recupero possa attestarsi attorno a 40 milioni”.

Peraltro, gli effetti finanziari indicati nella stessa RT, in termini di SNF, fabbisogno e indebitamento della PA, sono (in milioni di euro):

2006

2007

2008

92

220

220

 

Al riguardo non appaiono chiari i criteri e i dati utilizzati in base ai quali si ipotizza che il 10% delle merci importate sia dichiarato al di sotto del valore effettivo e che da accertamenti sul 2% delle dichiarazioni si ottenga un maggior gettito IVA di 200 milioni e un maggior gettito di dazi doganali di 80 milioni.

Appare, quindi, opportuno che siano esplicitati i predetti dati ed ipotesi sottostanti la quantificazione.

Inoltre, con riferimento al 2006, la RT, pur stimando un maggior gettito di 40 milioni in considerazione delle difficoltà di attuazione nel primo anno di applicazione della nuova norma, iscrive tra gli effetti finanziari, per il predetto esercizio,  un maggior gettito di 92 milioni di euro. Si richiedono chiarimenti in proposito, in considerazione della rilevante differenza tra i due predetti importi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di risorse di personale già disponibile, andrebbe chiarito se gli accertamenti indicati ai fini della stima richiedano, in ogni caso, un incremento del monte ore lavorativo, con conseguenti maggiori oneri per l’Agenzia delle dogane. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che la norma, riferendosi alle disposizioni in materia di accertamento IVA, comporta un ampliamento dei poteri stessi con conseguenti presumibili maggiori oneri.

 

ARTICOLO 35, comma 35-bis

Misure contro l’evasione fiscale nel settore del calcio professionistico

La norma, al fine di controllare l’evasione e l’elusione fiscale, dispone che le società di calcio professionistiche inviano per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di ingaggio degli atleti nonché di quelli riguardanti i compensi per le prestazioni.

La norma delega inoltre il Ministro dell’economia ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere, con riferimento ad operazioni effettuate da società italiane.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 35, commi 35-ter e 35-quater

Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie

La norma si applica alle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio[137] fatturate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e prevede:

-          l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, con le modalità previste dall’art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999;

-           la riduzione, dal 41 al 36 per cento, della misura della detrazione ai fini IRE, nel limite d’importo di 48.000 euro per abitazione, prevista per l’esercizio 2006 dall’art. 1, comma 121 della legge finanziaria per il 2006[138].

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

IRPEF

3

35

20

20

3

35

20

20

3

35

20

20

IVA

-60

-30

0

0

-60

-30

0

0

-60

-30

0

0

Totale

-57

5

20

20

-57

5

20

20

-57

5

20

20

 

La quantificazione si basa sul presupposto che le agevolazioni disposte dalla norma, sia con riferimento all’IVA che all’IRE, si applichino a tempo indeterminato a decorrere dal 1° ottobre 2006.

La stima ai fini IRE considera, prendendo a base i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, un ammontare di spese per ristrutturazioni edilizie pari a 5.670 mln di euro comprensivi dell’IVA al 20%; tale importo viene ridotto a 4.300 mln di euro per tenere conto della vigenza del tetto di 48.000 euro per contribuente. Su tale base e considerando la ripartizione della detrazione in 10 annualità[139] viene considerata la differenza fra le minori entrate derivanti dalla legislazione vigente (con detrazione  al 41%) e quelle derivanti dalla disposizione in esame (detrazione pari al 36%). Il maggior gettito relativo all’applicazione della norma all’ultimo trimestre 2006, viene quantificato in termini di competenza in 20 mln di euro annui per 10 annualità. L’imputazione per cassa segue i consueti meccanismi di saldo-acconto.

Ai fini IVA viene considerata una base imponibile pari a 1.800 mln di euro per la prestazione di servizi, a cui si aggiunge un importo equivalente per le materie prime utilizzate. Ne consegue la quantificazione di un minor gettito, corrispondente all’applicazione della norma per gli ultimi tre mesi del 2006, pari complessivamente a 60 mln di euro. L’imputazione per cassa di tale minor gettito considera lo slittamento all’esercizio 2007 di una mensilità.

 

Al riguardo si osserva che, la metodologia di calcolo utilizzata dalla relazione tecnica sembrerebbe comportare una sovrastima delle recupero di gettito ascrivibile, a decorrere dal 2007, alla riduzione della percentuale di detrazione ai fini IRE.

Tale sovrastima risulterebbe imputabile ai seguenti fattori:

- nel considerare il confronto fra le minori entrate derivanti dalla legislazione vigente e quelle derivanti dalla norma, la relazione tecnica utilizzata due diverse basi di calcolo: nel primo caso l’applicazione del 41% è operata su una base di 5670 mln (ottenendo un ammontare delle detrazioni pari a 2326 mln), mentre nel secondo caso la base cui viene applicata la percentuale del 36% ammonta al più ridotto importo di 4300 mln al fine di tenere conto del tetto di spesa di 48.000 euro per abitazione (l’ammontare delle detrazioni così calcolato ammonta a 1548 mln). Peraltro poiché tale tetto di spesa risulta previsto già dalla legislazione vigente, sembrerebbe impropria, con riferimento a tale aspetto, la considerazione di due basi di calcolo diverse[140];

- nello sviluppo per cassa delle minori entrate, la relazione tecnica omette di considerare, per il 2007, il recupero di quanto già versato a titolo di acconto nell’esercizio precedente;

Rettificando tali fattori di sovrastima del recupero di gettito IRE, la quantificazione operata dalla relazione tecnica risulterebbe così modificata:

(mln di euro segno - = peggioramento)

 

2006

2007

2008

2009

IRPEF

 1

 14

 9

 9

IVA

-60

-30

 

 

Totale

-59

-16

9

9

Effetti quantificati dalla rt

-57

5

20

20

Differenza rispetto alla rt

-2

-21

-11

-11

 

ARTICOLO 36, comma 1

Modifica dell’aliquota IVA sui servizi telefonici

La norma modifica la misura dall’aliquota IVA, elevandola dal 10 al 20 per cento, applicata sui servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico (punto n. 123-bis della Tabella III – parte terza).

Il testo originario della disposizione prevedeva il medesimo aumento dell’aliquota IVA anche sui seguenti prodotti:

-          prodotti a base di zucchero non contenenti cacao in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (punto n. 62 della Tabella III – parte terza);

-          cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio (punto n. 64 della Tabella III – parte terza);

-          francobolli da collezione e collezioni di francobolli (punto n. 127-decies della Tabella III – parte terza).

Inoltre, sostituendo il punto n. 122 della Tabella III – parte terza disponeva che, relativamente alle prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% continua ad applicarsi limitatamente alle prestazioni derivanti dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mentre, in tutti gli altri casi, si dispone l’incremento al 20%.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento quantifica gli effetti individuando, in primo luogo, l’imponibile IVA relativo al settore interessato dalla norma.

In particolare, per quanto riguarda i servizi telefonici, la RT precisa che, in base a dati di fonte “Risorse Proprie UE”, gli effetti finanziari sono stati stimati su un imponibile, relativo alla spesa per gettoni e schede telefoniche, pari a 1.360 milioni. Il maggior gettito è stimato, pertanto, in 136 milioni di euro annui.

Per l’anno 2006, l’effetto finanziario è determinato rapportando l’importo su base annua a 5 mesi.

Gli effetti di maggior gettito attribuiti all’incremento dell’aliquota sugli altri prodotti, le cui disposizioni sono state soppresse da emendamenti e da sub-emendamenti approvati in sede di discussione del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, e che risultano iscritti nel prospetto degli effetti finanziari allegato al provvedimento sono i seguenti:

-          prodotti alimentari (cioccolato e altri prodotti a base di zucchero): 139 milioni annui (di cui 99 per il cioccolato non di pregio);

-          francobolli da collezione: 4 milioni di euro annui;

-          energia da fonti rinnovabili: nessun effetto.

Le modifiche degli effetti finanziari sono evidenziate nel seguente prospetto:

 

2006

2007

2008

2009

Testo originario del decreto legge

+116,7

+280

+280

+280

Emendamento 36.5000 (esclusione cioccolata)

-41,3

-99

-99

-99

Sub-emendamenti (esclusione prodotti alimentari, francobolli e energia)

-18,3

-44

-44

-44

EFFETTO DI MAGGIOR GETTITO (*)

+56,7

+136

+136

+136

(*) con arrotondamenti

 

Al riguardo si ritiene opportuno, in primo luogo, un chiarimento da parte del Governo diretto a fornire maggiori dettagli in merito alle fonti e ai dati utilizzati per la determinazione dell’ammontare dei consumi indicato nella quantificazione. Ciò anche al fine di verificare se dal predetto ammontare dei consumi sia stata scorporata l’IVA del 10% applicata a legislazione vigente.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, appaiono necessari in merito all’importo iscritto – nel prospetto degli effetti finanziari allegato al provvedimento originario - per il 2006 ai fini dell’indebitamento, che risulta essere superiore a quello indicato ai fini del SNF e del fabbisogno (140 milioni in luogo di 116,7).

La stima indicata nella RT, infine, non sembra scontare un possibile effetto di riduzione della domanda interna dei beni interessati dalla norma, conseguente al relativo aumento dei prezzi.

 

ARTICOLO 36 comma 2

Individuazione di area fabbricabile a fini fiscali

La norma reca disposizioni di natura interpretativa dirette a stabilire che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’ICI, un’area è considerata edificabile dal momento di emanazione, da parte del comune, della delibera che autorizza l’utilizzo del terreno a scopo edificatorio; ciò indipendentemente dalla successiva approvazione da parte della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma fornisce chiarimenti su una questione che ha originato frequenti contrapposizioni tra fisco e contribuenti, si segnala che, nel caso in cui la regione non dovesse successivamente approvare quanto già stabilito dal comune, i contribuenti si troverebbero in situazioni di credito o di debito nei confronti dell’Amministrazione. Non sono quindi prevedibili le conseguenti implicazioni per gli enti interessati.

 

ARTICOLO 36, commi 3, 4 e 4-bis

Utili provenienti da imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata

L’articolo 47, comma 4, del TUIR dispone che concorrano integralmente alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli ed agli strumenti finanziari similari alle azioni, corrisposti da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Le norme in esame dispongono l’integrale concorso alla formazione del  reddito imponibile anche degli utili percepiti indirettamente in quanto provenienti dalla partecipata estera residente in paesi a fiscalità privilegiata per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

La relazione tecnica, non considera le norme.

 

Il Senato ha aggiunto un comma che prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società e degli enti commerciali tutti i redditi provenienti anche indirettamente da società residenti in Paesi esteri, ad eccezione dei territori a regime fiscale privilegiato, e non solo gli utili corrisposti da tali società in relazione alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e ad altri strumenti finanziari.

 

Alla modifica non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Nulla da osservare, per i profili di competenza, con riguardo alla norma iniziale. Appaiono, invece, necessari chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della disposizione introdotta al Senato.

 

ARTICOLO 36, commi 5 e 6

Limiti all’utilizzo dell’ammortamento anticipato

L’articolo 102, comma 3, del TUIR, prevede che la misura massima dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[141] possa essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

La misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.

La norma in esame esclude la possibilità di eseguire l’ammortamento anticipato per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge anche in riferimento ai beni acquistati in precedenti periodi d’imposta.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto assegna alla norma il seguente effetto sui saldi:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES-IRE e IRAP

44,0

59,0

59,0

59,0

51,0

67,0

67,0

67,0

51,0

67,0

67,0

67,0

Minori spese[142]

7,0

8,0

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La quantificazione considera le sole autovetture aziendali e si basa sui seguenti dati e parametri:

 

Quota di ammortamento annuo ordinario per autovetture

25%

Quota di ammortamento fiscalmente deducibile

50%

Costo massimo fiscalmente deducibile

18.075,99 euro

Valore quota di ammortamento ammessa in deduzione (18.075,99*25%*50%)

2.259 euro

Numero annuo di autovetture aziendali immatricolate dal 2004 (proiezione dati elaborazione UNRAE[143])

600.000

Incidenza utilizzo ammortamento anticipato

10%

 

Elaborando i dati sintetizzati nella tabella si perviene ad un minore ammortamento anticipato deducibile per il 2006 pari a circa 136 milioni di euro per gli ammortamenti in essere ed a 68 milioni di euro per le nuove auto aziendali. Utilizzando una aliquota media IRES/IRE del 29 per cento ed un’aliquota IRAP del 4 per cento si genera un recupero di gettito per competenza pari a 59 milioni di euro a titolo di IRES/IRE e di circa 8 milioni di euro a titolo di IRAP.

I dati di cassa scontano l’applicazione delle norme in sede di calcolo dell’acconto 2006.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione potrebbe risultare sovrastimata.

La relazione tecnica, infatti, stima il numero di auto aziendali immatricolate annualmente dal 2004, sulla base dei dati di una elaborazione UNRAE.

Sulla base di elaborazioni dell’Ufficio studi LeasePlan su dati UNRAE, pubblicate dalla rivista specializzata on line Carfleet nell’aprile 2005, che espongono un dato complessivo di autovetture aziendali coincidente per il 2003 con quello citato dalla relazione tecnica, può, infatti, desumersi che il numero complessivo di auto aziendali stimato comprende anche le auto immatricolate per il noleggio. Queste ultime, tuttavia, non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in esame in quanto beni ad uso esclusivamente strumentale e, quindi, soggetti all’integrale deducibilità dei costi ai sensi dell’articolo 164, comma1, lett. a) del TUIR.

Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 36, commi 6-bis e 6-ter

Canoni di leasing per autovetture aziendali

Le norme prevedono che per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio di impresa e disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR, la deducibilità dei canoni di locazione sia ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell’articolo 102 del TUIR.

L’articolo 102, comma 7, nel testo vigente stabilisce che, per i contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili, per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo dì ammortamento.

Il nuovo regime si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di leasing stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento stima il seguente effetto di maggior gettito per cassa, conseguente alla deduzione di canoni di importo annuo inferiore.

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

IRES

33

44

335

80

IRAP

5

6

48

15

TOTALE

38

50

383

95

Le stime di cassa considerano l’effetto della disposizione sull’acconto 2006, ai sensi dell’articolo 36, comma 34 del decreto in esame.

La quantificazione si basa sui dati forniti da Assilea nel rapporto sul leasing 2005. Da tali dati emerge che su un totale di 8 milioni di contratti, il 46 per cento ha per oggetto autovetture. Circa la distribuzione per durata di tali contratti, si evince che il 9 per cento è costituito da contratti di durata inferiore a due anni, l’88 per cento da contratti con durata da 2 a 5 anni, la restante quota supera i cinque anni. Ai fini della stima sono stati ricondotti i contratti di durata inferiore a 4 anni (durata dell’ammortamento ordinario per le autovetture) alla nuova durata, ricostruendo il nuovo piano di ammortamento, ipotizzando un tasso di interesse pari al 5 per cento.

Il differenziale tra i canoni di ammortamento stimati a legislazione vigente e i canoni a legislazione variata rappresenta l’ammontare di minore deducibilità utilizzabile. Per il 2006 si è considerata l’entrata in vigore della norma a decorrere dal mese di agosto.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione proposta non appare corredata di tutti gli elementi necessari per una puntuale verifica.

 

ARTICOLO 36, commi 7 e 8

Ammortamento dei fabbricati strumentali

La norma prevede che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo di tali aree è assunto pari all’ammontare maggiore tra il costo esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

La disposizione allinea la normativa fiscale ai criteri contabili nazionali ed internazionali che impediscono di ammortizzare il costo dei terreni.

La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche in riferimento alle quote di ammortamento relative a fabbricati costruiti o acquistati in periodi d’imposta precedenti.

 

Il Senato ha modificato il criterio di determinazione del costo delle aree. Ha previsto, in particolare, che il costo delle predette aree sia quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti,dei geometri e dei periti industriali e, comunque, non sia inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES- IRAP

218,0

290,0

290,0

290,0

261,0

341,0

341,0

341,0

261,0

341,0

341,0

341,0

Minori spese[144]

43,0

51,0

51,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica stima maggiori entrate annue per competenza pari a 290 milioni di euro a titolo di IRES e 51 milioni di euro a titolo di IRAP.

Per il calcolo degli effetti in termini di cassa, esposto nella tabella che precede, si considera una percentuale di acconto effettivo del 75% per l’IRES e dell’85% per l’IRAP. Si considera l’effetto della disposizione anche in sede di acconto 2006, ai sensi dell’articolo 36, comma 34 del decreto in esame.

La stima del maggior gettito per competenza è basata sulle informazioni su terreni e fabbricati desunte dai dati dei bilanci di esercizio Cerved. In base a tali informazioni sì è ricostruito un costo storico per terreni e fabbricati pari a 420 miliardi di euro. Da tale dato si è stimato il costo storico dei soli fabbricati strumentali, ipotizzando che i fabbricati rappresentino l’80 per cento del totale degli immobili e che quelli strumentali il 50 per cento dei fabbricati.

Poiché le norme recano parametri diversi per la definizione del costo delle aree su cui incidono i fabbricati industriali e gli altri fabbricati strumentali, si è inoltre ipotizzato che i fabbricati industriali rappresentino il 50 per cento del totale dei fabbricati strumentali.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non esplicita tutte le ipotesi di calcolo utilizzate per elaborare la stima del recupero di gettito atteso. In particolare, non sono indicati i coefficienti di ammortamento utilizzati ai fini del calcolo delle quote di ammortamento non più deducibili, né le aliquote effettive d’imposta utilizzate. Ne consegue che la stima del recupero di gettito potrebbe risultare compatibile anche con ipotesi differenziate relative ai parametri di calcolo.

ARTICOLO 36 comma 9-11

Riporto perdite nella trasparenza fiscale

Le norme intervengono sul regime della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/1986[145] disponendo che le perdite realizzate dai soci negli anni precedenti l’adesione al richiamato regime di trasparenza non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società partecipata nei periodi di vigenza di tale regime[146] (commi 9 e 10). In sostanza, i soci che optano per la trasparenza fiscale non possono trasferire alla società partecipata le perdite subite negli esercizi antecedenti l’adesione stessa.

Le nuove disposizioni decorrono dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (4 luglio 2006).

 

La relazione tecnica quantifica distintamente gli effetti relativi alle società di capitali, di cui all’articolo 115 del TUIR, rispetto a quelli relativi alle piccole Srl, di cui all’articolo 116 del TUIR.

In entrambi i casi, tuttavia, le elaborazioni si basano su dati rilevati dalle dichiarazioni UNICO 2004 (periodo d’imposta 2003) i quali, successivamente, oltre ad essere stati aggiornati applicando agli importi gli indici di rivalutazione ISTAT, sono stati rimodulati sulla base delle modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento alla riforma del sistema fiscale delle società di capitale[147].

Le simulazioni hanno evidenziato che:

-          nel regime di trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR, all’utilizzo di perdite pregresse corrisponde un minor gettito IRES, in termini di competenza, pari a 5,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 3,6 milioni dal 2007. In proposito la RT precisa che le variazioni tra il 2006 e gli anni successivi è attribuita al fatto che, in base alla simulazione effettuata, nel 2006 le società interessate dalla norma siano 21 mentre dal 2007 saranno 10;

-          nel regime delle piccole Srl, di cui all’articolo 116 del TUIR, il minor gettito IRE collegato all’utilizzo delle perdite pregresse ammonta su base annua a circa 1 milione di euro. In quest’ultimo caso, stimando in 415 milioni di euro il reddito trasferito per trasparenza e ipotizzando che di questo l’uno per cento corrisponda a perdite pregresse, la variazione di gettito IRE è stata determinata applicando un’aliquota marginale media IRE pari a 29,4%.

La stima degli effetti di cassa ascritti alla norma, ipotizzando una misura dell’acconto pari al 75%, sono i seguenti:

in milioni di euro

 

2006

2007

2008

2009

IRES (comma 9)

0,0

9,3

2,3

3,6

IRE (comma 10)

0,0

1,8

1,0

1,0

TOTALE

0,0

11,0

3,3

4,6

 

Al riguardo si segnala, sotto il profilo della quantificazione, che sulla base delle le indicazioni contenute nella RT, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica delle stime indicate.

 

ARTICOLO 36-bis, comma 11

Copertura finanziaria

La norma, destina quota  parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 410 della legge n. 266 del 2005, per un importo pari a 24 milioni di euro a valere del Fondo per l’occupazione, per la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004.

 

Al riguardo, si rammenta che il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, iscritto nel capitolo 7202, u.p.b. 3.2.2.1, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca, per l’anno 2006, uno stanziamento di competenza pari a euro 1.147.043.249. Da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS in data 24 luglio 2006, tale capitolo reca una disponibilità pari a euro 403.096.696.

 

ARTICOLO 36, commi 12-14

Perdite illimitatamente riportabili

Le norme intervengono sulle disposizioni in materia di deducibilità delle perdite pregresse con riferimento a specifiche tipologie. In particolare:

1)      viene ridotto l’ambito di applicazione del riporto illimitato delle perdite subite nei primi tre esercizi di attività. In particolare, viene confermata la facoltà di riporto illimitato per le perdite riferite ai primi tre anni che decorrono dalla data di costituzione ovvero dalla data di inizio di una nuova attività produttiva (comma 12, lettera a)), mentre sono escluse dalla possibilità di riporto illimitato quelle relative ad operazioni straordinarie e quelle che non incidono sulla effettiva attività svolta;

2)      l’arco temporale entro il quale è possibile portare in deduzione le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, diverse da quelle indicate nel punto precedente, viene ridotto a 8 anni (comma 13);

3)      viene esclusa la possibilità di riportare le perdite nei casi di trasferimenti di partecipazioni infragruppo. In altre parole, quando l’acquisto è effettuato da società che sono controllate dallo stesso soggetto che controlla la società che ha subito la perdita ovvero da società che controllano il richiamato soggetto controllante, non è più possibile esercitare per cinque anni la facoltà di dedurre le perdite stesse (comma 12, lettera b) e comma 14.)

 

La relazione tecnica ritiene prudenziale non ascrivere alcun effetto di maggior gettito nel triennio preso in considerazione in merito alle disposizioni di cui al comma 12 lettera a).

Per quanto riguarda le perdite di cui al comma 13, il cui periodo di riporto ai fini della deduzione – che precedentemente non era sottoposto a limiti -  viene ridotto a otto periodi di imposta successivi a quello di realizzo, si procede ad una stima di maggior gettito imputabile alle perdite relative all’anno 1997, non ancora interamente dedotte, per le quale il 2006 costituisce il nono anno da quello di realizzo. In proposito, la RT evidenzia che le perdite delle imprese di nuova costituzione indicate nella dichiarazione per l’anno 1998 erano pari a 4,2 miliardi di euro. Ipotizzando che le perdite rientranti nel regime del comma 13, e pertanto non più deducibili a decorrere dal 2006, siano pari all’1% del predetto importo il maggior gettito IRES (aliquota 33%) in termini di competenza è pari a 15 milioni di euro annui. Considerando una misura di acconto del 75%, la stima in termini di cassa, come risulta dall’allegato relativo agli effetti sui saldi di finanza pubblica, è la seguente:

in milioni di euro

2006

2007

2008

2009

0

26,3

15

15

 

Con riferimento alle disposizioni relative alla deducibilità delle perdite infragruppo di cui al comma 12, lettera b) la RT ritiene prudenziale, tenuto conto che il reddito ai fini IRES dichiarato dai gruppi d’imprese rappresenta oltre il 40% del totale dichiarato, indicare in almeno 2 milioni di euro il maggior gettito annuo di competenza. Applicando una misura dell’acconto pari al 75 per cento, gli effetti di cassa diventano:

in milioni di euro

2006

2007

2008

2009

0

3,5

2

2

 

Al riguardo si segnala che le informazioni fornite dalla RT non consentono di procedere ad una puntuale verifica della quantificazione.

Sarebbe opportuno un chiarimento, peraltro, in merito all’incidenza delle nuove normative recentemente introdotte (consolidato nazionale, consolidato mondiale, regime di trasparenza societaria nonché sanatorie fiscali) che direttamente o indirettamente possono presentare riflessi sulla materia del riporto delle perdite infragruppo.

Si segnala, peraltro, che la RT relativa al comma 13 riporta una tabella con dati non coerenti con l’illustrazione contenuta nella RT (pag. 103). Tuttavia, nell’allegato contenente gli effetti finanziari sono indicati dati coerenti con quanto specificato nella RT medesima.

 

ARTICOLO 36, comma 15

Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) prevede che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

 

La norma in esame abroga l’articolo 33, comma 3 della legge n. 388,  eliminando il regime agevolativo. La medesima ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

98,0

235,0

235,0

235,0

98,0

235,0

235,0

235,0

98,0

235,0

235,0

235,0

 

La relazione tecnica quantifica un maggior gettito annuo per competenza di 235 milioni di euro.

La quantificazione è stata eseguita selezionando dall’archivio del registro (registrazioni telematiche – anno 2004) i trasferimenti di terreni edificabili che risultano assoggettati ad imposta di registro dell’1 per cento ed all’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

Risulta un ammontare di trasferimenti di terreni edificabili pari a 2.353 milioni di euro al quale si è applicata un’aliquota complessiva per l’imposta ipotecaria e catastale del 3 per cento[148] ed un differenziale di aliquota dell’imposta di registro del 7 per cento, in relazione ad una aliquota ordinaria gravante sui trasferimenti di terreni non agricoli dell’8 per cento.

La relazione tecnica espone, pertanto una stima di maggior gettito annuo di 235 milioni di euro (2.353 * 10%). Nel 2006, in considerazione del fatto che la norma è entrata in vigore nel mese di luglio, si è stimato un maggior gettito di 98 milioni di euro, pari ai cinque dodicesimi del gettito annuo.

 

Il Senato ha previsto che continuino a beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica introdotta, stima che la disposizione sia suscettibile di ridurre le maggiori entrate ascritte alle disposizioni iniziali in misura di 1 milione di euro nel 2006 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2007.

La relazione tecnica, che utilizza gli stessi dati della relazione originaria, ipotizza che i trasferimenti di terreni edificabili all’interno di piani particolareggiati, destinati all’edilizia economico popolare, rappresentino l’1 per cento dei trasferimenti agevolati.

 

Al riguardo, si rileva che la quantificazione delle maggiori entrate potrebbe risultare sottostimata in quanto, in sede di calcolo, non sembra si sia proceduto a sottrarre dalla stima del maggior gettito l’ammontare delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa che sarebbero dovute a legislazione vigente per un importo unitario di 336 euro per ciascuna compravendita di terreni edificabili oggetto dell’agevolazione.

La misura della sottostima dipende dal numero dei trasferimenti effettuati, dato peraltro non fornito dalla relazione tecnica.

Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 36, commi 16 e 17

Trasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria

L’articolo 116 del TUIR stabilisce che l’opzione per il regime di trasparenza fiscale, di cui all’articolo 115 del TUIR possa essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a dieci o a venti nel caso di società cooperativa.

L’opzione non può essere esercitata nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione che costituisca immobilizzazione finanziaria e si qualifichi per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del TUIR.

Le norme in esame:

·        consentono l’esercizio dell’opzione anche nel caso di possesso di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

·        nel caso di opzione per la trasparenza, nella determinazione del reddito della società, destinato a concorrere al reddito complessivo ai fini IRE dei soci sotto forma di reddito di partecipazione, i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40 per cento (anziché del 5 per cento) e le plusvalenze realizzate  relative ad azioni o quote non sono più esenti, ma concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40 per cento.

Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti di minore entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0,0

52,0

30,0

30,0

0,0

52,0

30,0

30,0

0,0

52,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica precisa che l’estensione della possibilità di opzione anche alle SRL che detengono partecipazioni immobilizzate appare suscettibile di determinare minore gettito, in quanto, presumibilmente le società opteranno per la trasparenza fiscale in quanto più conveniente.

La parziale ripresa a tassazione di dividendi e plusvalenze, invece, determina un recupero di materia imponibile.

La quantificazione degli effetti netti sul gettito esposta nella relazione tecnica è stata eseguita utilizzando la stessa metodologia usata per la stima della norma originaria[149].

Ai fini dell’opzione sono state considerate anche le SRL con partecipazioni immobilizzate ed il reddito imponibile di tutte le società in regime di trasparenza è stato integrato della maggiore quota imponibile dei dividendi (35%) e delle plusvalenze( 40%).

Le elaborazioni evidenziano che 17.500 nuove SRL potrebbero optare per il regime di trasparenza fiscale. Si determinano, inoltre:

·          una perdita di gettito a titolo di IRES in quanto le nuove società optanti non sono più soggetti passivi autonomi d’imposta;

·          una ripresa di gettito a titolo di IRE dovuta dai soci persone fisiche di tutte le SRL che abbiano optato per la trasparenza, in seguito al maggior reddito da partecipazione percepito.

I risultati dell’elaborazione sono esposti nella tavola seguente:

(milioni di euro)

 

2006

2007 e seguenti

Minore IRES

-440

-463

Maggiore IRE

410

433

Totale

-30

-30

Per cassa, considerando il meccanismo di saldo ed acconto, si determinano minori entrate per 52 milioni di euro nel 2007 e per 30 milioni di euro annui dal 2008.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non contiene elementi ed informazioni che consentano di verificare la congruità della quantificazione proposta.

 

ARTICOLO 36, commi 18 e 19

Minusvalenza derivanti dall’assegnazione ai soci

L’articolo 101, comma 1, del TUIR dispone, in particolare, che, ai fini della determinazione del reddito delle società, le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli prodotti, dalle materie prime e dalle attività finanziarie (art. 85, comma 1 e 87 del TUIR) sono deducibili se realizzate in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa.

La norma in esame esclude la possibilità di dedurre dal reddito tali plusvalenze derivanti da assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

La disposizione si applica a decorrere dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0,0

4,6

2,6

2,6

0,0

4,6

2,6

2,6

0,0

4,6

2,6

2,6

 

La relazione tecnica stima maggiori entrate annue per competenza a titolo di IRES di 2,6 milioni di euro. Per cassa, nel 2007, in base ai criteri di versamento (saldo-acconto) si determina un maggior gettito di 4,6 milioni di euro.

La relazione tecnica rileva la difficoltà di valutare l’incidenza delle minusvalenza in questione sul totale delle minusvalenza ammesse in deduzione. Tuttavia, poiché la relazione tecnica al decreto legislativo che ha introdotto la riforma IRES valutava il recupero di gettito conseguente all’indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (261 milioni di euro annui dal 2004), si ipotizza prudenzialmente che la fattispecie in esame rappresenti una percentuale stimabile intorno all’1 per cento di tali minusvalenze da cessione delle partecipazioni immobilizzate. Ne consegue un maggior gettito annuo di 2,6 milioni di euro.

 

Al riguardo, pur considerando l’esiguità del maggior gettito ascritto alla disposizione, appare opportuno rilevare che la stima proposta ha carattere meramente indicativo, data la diversa natura delle minusvalenze utilizzate nella quantificazione rispetto a quelle oggetto della disposizione.

 

ARTICOLO 36, commi 20 e 21

Opere e servizi di durata ultrannuale

L’articolo 93 del TUIR, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società, stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.

Il comma 3 del medesimo articolo, in particolare, prevede che il valore di tali variazioni possa essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, forniture e servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

Le norme in esame abrogano, con efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 3 dell’articolo 93 del TUIR, non consentendo più al contribuente di effettuare svalutazioni con rilevanza fiscale per le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata pluriennale.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES- IRAP

69,0

92,0

106,0

99,6

92,2

119,4

133,4

127,0

92,2

119,4

133,4

127,0

Minori spese[150]

23,2

27,4

27,4

27,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La stima del recupero di gettito è stata effettuata nella relazione tecnica mediante utilizzo del modello IRES, annullando la deduzione fiscale che compare nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, nel quale devono esporsi le eventuali maggiori svalutazioni fiscali rispetto a quelle imputabili in bilancio.

Da tale elaborazione risulta un recupero di materia imponibile pari a circa 684 milioni di euro. In base ha quanto esposto nella relazione tecnica, tale recupero darebbe luogo ad un maggior gettito IRES netto per competenza di 92 milioni di euro nel primo anno e di 100 milioni di euro annui nei successivi e ad un gettito IRAP pari a circa 27 milioni di euro annui.

 

Al riguardo, si rileva che non appare chiara la metodologia utilizzata per stimare, a partire dal recupero di materia imponibile evidenziato dalla relazione tecnica (684 milioni di euro), il maggior gettito annuo per competenza a titolo di IRES (circa 100 milioni di euro annui).

Infatti, mentre la quantificazione del maggior gettito a titolo di IRAP risulta ottenuta applicando a tale ammontare di maggiore base imponibile un’aliquota media del 4 per cento, in linea con altre quantificazioni esposte nella medesima relazione tecnica, il risultato in termini di IRES si otterrebbe applicando un’aliquota media effettiva del 14,6 per cento, partendo da un’aliquota legale del 33 per cento.

Tale risultato implica che, nonostante l’eliminazione della deduzione delle svalutazioni, una quota elevata (56 per cento) dei contribuenti interessati dalla disposizione esporrebbe un reddito nullo o negativo.

In proposito appaiono, pertanto, necessari ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 36, comma 22

Reddito complessivo IRPEF dei soggetti non residenti

L’articolo 3, comma 1, del TUIR dispone che l’IRPEF si applichi sul reddito complessivo. Quest’ultimo è formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 dello stesso TUIR (deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta e deduzioni per oneri di famiglia.

Il successivo articolo 24 del TUIR, recante i criteri di determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, precisa:

·          al comma 2, che dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed l) del comma 1 dell’articolo 10 (erogazioni liberali, oneri fondiari, ecc.);

·          al comma 3, ultimo periodo, che le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

Le norme in esame:

·        sostituiscono il comma 1 dell’articolo 3 del TUIR, disponendo che il reddito complessivo per i non residenti sia costituito dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza scomputo degli oneri deducibili di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TUIR;

·        sopprimono l’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 24 del TUIR, in considerazione del fatto, come si legge nella relazione illustrativa, che dal 1° gennaio 2005 le detrazioni per familiari a carico sono state trasformate in deduzioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0,0

43,0

25,0

25,0

0,0

43,0

25,0

25,0

0,0

43,0

25,0

25,0

 

La relazione tecnica stima maggiori entrate annue per competenza a titolo di IRPEF di 25 milioni di euro dal 2006.

La quantificazione utilizza il modello di microsimulazione IRPEF. In capo ad ogni contribuente che risulti, in base alle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2002, non residente nel territorio dello Stato, è stata applicata la nuova definizione di reddito complessivo cui si applica l’imposta. In particolare sono state escluse:

·          l’applicazione dei regimi di deduzioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 del TUIR;

·          la possibilità di fruire della clausola di salvaguardia rispetto ai regimi IRPEF in vigore al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

Secondo la relazione tecnica, tali elaborazioni hanno evidenziato, in capo a circa 96.000 contribuenti, un recupero di gettito di 25 milioni di euro annui.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito ad alcuni profili problematici, di natura interpretativa, relativi alle norme in esame.

In primo luogo, l’ipotesi assunta dalla relazione tecnica, relativa all’esclusione della possibilità, per i contribuenti interessati, di applicare la clausola di salvaguardia, non sembra trovare diretto ed esplicito fondamento nel testo delle disposizioni. Tale esclusione, andrebbe, quindi meglio esplicitata al fine di salvaguardare il recupero di gettito quantificato.

In secondo luogo, il nuovo testo dell’articolo 3 del TUIR, per quanto concerne l’eliminazione della possibilità, per i contribuenti non residenti, di avvalersi delle deduzioni degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, appare ora in contrasto con il contenuto del comma 2 dell’articolo 24 dello stesso TUIR, che elenca quali tra gli oneri di cui all’articolo 10 sono deducibili dal reddito complessivo per i soggetti non residenti. Su tali aspetti appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento.

 

ARTICOLO 36, comma 23

Incentivi per l’esodo

L’articolo 17, comma 1, lett. a), del TUIR stabilisce che le somme comunque corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono soggette a tassazione separata ai fini IRPEF.

IL comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR stabilisce, inoltre, che, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anno se uomini, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR.

 

La norma, nel testo originario, sopprime il comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, eliminando il regime di particolare favore cui erano soggetti tali incentivi per l’esodo.

 

Il Senato, integrando la norma, ha previsto che la previgente disciplina agevolativa continui ad applicarsi con riferimento:

·        alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto;

·        alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il prospetto riepilogativo relativo agli effetti sui saldi delle norme originarie quantifica le maggiori entrate a titolo di IRPEF derivanti dalla disposizione iniziale come segue:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate IRPEF

71,0

171,0

171,0

171,0

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima una ripresa di gettito annuo per competenza di 171 milioni di euro.

La quantificazione utilizza i modelli di dichiarazione 770 (sostituti d’imposta) riferiti al periodo d’imposta 2003, che espongono il valore delle somme assoggettate al regime agevolato di cui al comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR.

L’analisi mostra che le somme assoggettate ad aliquota ridotta del 50 per cento ammontano a 1.800 milioni di euro, in capo a circa 56.000 soggetti.

Pertanto, l’ammontare ripreso a tassazione risulta di 900 milioni di euro che, ipotizzando un’aliquota IRPEF del 19 per cento, danno luogo ad una ripresa di gettito di 171 milioni di euro annui.

Per il 2006, considerando le somme liquidate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il gettito è stimato in misura di 5/12 del gettito annuo, pari a 71 milioni di euro.

 

Le modifiche introdotte dal Senato sono suscettibili di ridurre il campo di applicazione della norma originaria, determinando una riduzione della ripresa di gettito stimata in precedenza. Tale riduzione risulta così quantificata:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate IRPEF

-7

-9

0

0

La relazione tecnica allegata alle modifiche introdotte dal Senato utilizza le stesse modalità di calcolo della relazione tecnica originaria, ipotizzando che le somme relative ai rapporti di lavoro esclusi dall’emendamento incidano per un 10 per cento nel 2006 e per un 5 per cento nel 2007, in relazione agli effettivi tempi di liquidazione delle somme medesime.

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione utilizza dati fiscali non sufficientemente aggiornati in relazione alle modifiche successivamente intervenute circa i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. L’innalzamento dei requisiti attuali, rispetto a quelli in vigore nel 2003, potrebbe, infatti, aver mutato le condizioni di convenienza all’esodo.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato, si rileva che non risultano esplicitate le ragioni sottostanti l’ipotesi formulata circa l’incidenza delle somme correlate alle fattispecie escluse dal campo di applicazione della disposizione.

 

ARTICOLO 36, comma  24

Obblighi di fare, non fare o permettere

La norma assoggetta alla ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’IRPEF, di cui all’articolo 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, i compensi corrisposti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ove il soggetto che eroga i compensi rivesta la qualifica di sostituto d’imposta.

I compensi in questione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR, sono considerati redditi diversi e rientrano nella categoria delle prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale. Rientrano in tale ambito, ad esempio i proventi percepiti per la cessione di un’intervista o della propria immagine; la caparra trattenuta dal venditore in caso di mancata stipula di un contratto di compravendita.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di ritenuta d’acconto

10,0

15,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica stima un maggior gettito nell’ordine di 25 milioni di euro in ragione d’anno. Nel 2006, in considerazione dell’entrata in vigore della norma in luglio, si considerano i 5/12 di tale gettito, pari a 10 milioni di euro. L’effetto di maggior gettito è destinato teoricamente ad esaurirsi nell’arco dei primi due esercizi, in quanto la norma anticipa il momento impositivo e la ritenuta versata a titolo di acconto viene scomputata dall’imposta dovuta in sede di autoliquidazione.

La quantificazione utilizza i dati dei modelli di dichiarazione UNICO persone fisiche relativi al periodo d’imposta 2003. Da tali modelli risulta un ammontare di compensi riferiti ad attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente pari a 2.486 milioni di euro. In mancanza di ulteriori elementi di dettaglio, si suppone che i compensi in questione rappresentino il 5 per cento dei compensi riferiti ad attività non abituali, corrispondente ad un ammontare di 124,3 milioni di euro. Applicando la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento, si ottiene un maggior gettito di circa 25 milioni di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36, commi 25, 25-bis e 26

Regime delle stock options

L’articolo 51, comma 2, lett. g-bis), del TUIR prevede che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione, cioè quando è esercitata l’opzione, e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che questo sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta. L’esclusione dal reddito non opera se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

La suddetta differenza resta assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

 

Le norme, nel testo originario, sopprimono la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. Pertanto, le suddette plusvalenze, con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF.

 

Il Senato ha integralmente sostituito le norme in esame, disponendo quanto segue.

Il contenuto della lett. g-bis, del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR è ripristinato. Tuttavia, la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

·        le azioni offerte non devono comunque essere cedute né costituite in garanzia dal dipendente prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione. Se le azioni sono cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia;

·        il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. In caso contrario, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito;

·        il reddito derivante dalla mancata osservanza delle condizioni di cui ai punti precedenti, rileva anche ai fini contributivi con riguardo alle assegnazioni effettuate in seguito a piani azionari deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto nel testo originario, assegna alla disposizioni in esame i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate nette

55,0

137,5

152,5

152,5

 

La relazione tecnica al testo originario quantifica il maggior gettito netto per competenza in ragione di 152,5 milioni di euro annui.

La stima è condotta in base ad un ammontare annuo stimato di plusvalenze da stock options percepite dai maggiori managers di società quotate in borsa pari a 233 milioni di euro[151]. Considerando tutte le società quotate e quelle non quotate si ipotizza che l’ammontare delle plusvalenze realizzate in seguito all’esercizio del diritto delle stock options sia pari a circa 500 milioni di euro.

In base alla normativa previgente al decreto, tali plusvalenze avrebbero scontato un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento corrispondente a 62,5 milioni di euro.

Pertanto, in base alle norme del decreto legge, ipotizzando un’aliquota marginale media IRPEF dei percettori di tali redditi del 43 per cento, si avrebbe un maggior gettito annuo netto per competenza pari a 152,5 milioni di euro (500*43% - 500*12,50%).

Per il 2006, considerando l’entrata in vigore delle norme in luglio ed ipotizzando una uniforme distribuzione dell’ammontare delle plusvalenze nell’arco dell’anno, si stima un maggior gettito netto per competenza di 63,5 milioni di euro.

Con riferimento agli effetti per cassa occorre considerare che le imposte sui redditi di lavoro dipendente percepiti nel mese di dicembre sono versate dal sostituto d’imposta nel gennaio dell’anno successivo.

Le modifiche introdotte dal Senato, in base a quanto esposto nella relazione tecnica di corredo all’emendamento, determinano una riduzione netta del maggior gettito ascritto alla disposizione originaria nella seguente misura:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Minori entrate nette

-3

-7

-8

-8

La quantificazione utilizza gli stessi dati e le stesse elaborazioni della relazione tecnica originaria, ipotizzando che il 95 per cento dei contribuenti interessati non rispetti le condizioni poste dalle modifiche introdotte e che, pertanto, non sia nelle condizioni di avvalersi delle norme di cui all’articolo 51, comma 2, lett. g-bis del TUIR.

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti su alcuni aspetti della metodologia di quantificazione utilizzata suscettibili di incidere sulla congruità della stima. In particolare:

·         la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa il periodo cui si riferiscono i dati utilizzati per stimare l’ammontare delle plusvalenze da stock options alla base della quantificazione. Tale ammontare, infatti, risulta correlato alle oscillazioni dei mercati finanziari. Pertanto assumere a base della stima valori riferiti a periodi di rialzo delle quotazioni potrebbe non rispondere a criteri di prudenzialità;

·         l’ipotesi che il 95 per cento dei soggetti interessati non rientri nelle condizioni poste dalle modifiche introdotte al Senato, non appare sufficientemente motivata. In proposito, potrebbe peraltro supporsi che i futuri piani di emissioni ed i comportamenti dei dipendenti interessati si conformino a tali condizioni, proprio al fine di evitare la tassazione ordinaria IRPEF sulle plusvalenze in questione;

·         la relazione tecnica non considera l’effetto di incremento del gettito contributivo derivante dalla quota di plusvalenze che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né le conseguenze di natura fiscale derivanti dalla deducibilità di tali contributi in capo sia al lavoratore dipendente che al datore di lavoro.

 

ARTICOLO 36, commi 27 e 28

Perdite di lavoro autonomo e di impresa minore

Le norme modificano l’articolo 8 del TUIR, che reca i criteri di determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Esse incidono, in particolare, sul regime di deducibilità delle perdite derivanti dall’esercizio di impresa commerciale in regime di contabilità semplificata (articolo 66 del TUIR) è dall’esercizio di arti e professioni, anche esercitato attraverso società semplici ed associazioni.

L’articolo 8 del TUIR, nel testo previgente al decreto in esame, dispone la deducibilità di tali perdite dal reddito complessivo nell’esercizio in cui si formano.

Le norme in esame dispone che le predette perdite siano deducibili dai relativi redditi di specie conseguiti nei periodi d’imposta e,  per la differenza, nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le disposizioni si applicano ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Entrate nette

0,0

216,0

32,0

-20,0

 

La relazione tecnica propone una quantificazione basata sull’utilizzo del modello di microsimolazione IRPEF.

L’introduzione del nuovo regime di deducibilità delle perdite in capo ai soggetti interessati produce due diversi effetti rispetto alla situazione previgente:

·          un effetto di ripresa di gettito determinato in ciascun esercizio dalla circostanza di non poter dedurre le perdite dal reddito complessivo, bensì dal reddito di specie. Tale effetto è stimato in 124 milioni annui per competenza dal 2006;

·          un effetto di perdita di gettito dovuto alla circostanza che le perdite, per la parte che non trova capienza nel reddito di specie di ciascun esercizio, possono essere dedotte nei cinque esercizi successivi nella misura in cui trovino capienza nel relativo reddito di specie. La relazione tecnica stima che l’ammontare delle perdite che non trova capienza nell’esercizio sia pari a circa 2,3 miliardi di euro. Si ipotizza che solo la metà di tali perdite trovi capienza nei redditi di specie degli esercizi successivi, dando luogo a quote costanti deducibili di ammontare pari a 226 milioni di euro. Si ottiene una riduzione di gettito per ogni anno di circa 52 milioni di euro, che si cumula negli esercizi successivi per effetto delle quote riportate dagli esercizi precedenti.

L’effetto netto per competenza determina un incremento di gettito di 124 milioni di euro nel 2006, 72 milioni di euro nel 2007 e 19 milioni di euro nel 2008.

Al riguardo occorre segnalare che, per effetto del cumularsi delle quote di perdite deducibili riportabili agli esercizi successivi, le norme determinano effetti di perdita di gettito crescenti a decorrere, per cassa, dal 2009.

Sul punto appaiono quindi necessari ulteriori elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 36, comma  29

Modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo

Le norme modificano l’articolo 54 del TUIR in materia di determinazione, ai fini IRPEF, del reddito di lavoro autonomo.

In particolare, prevedono quanto segue:

·        concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato e collezionismo, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento del bene, destinazione al consumo personale o familiare o destinazione  a finalità estranee all’arte o professione.

Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti ed il costo non ammortizzato, o, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.

·        concorrono a formare il reddito  i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale. Tali corrispettivi, se percepiti in unica soluzione, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR;

·        le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in esercizi pubblici sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

 

Alle disposizioni non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo, poiché le norme, singolarmente considerate, appaiono suscettibili di determinare effetti di segno opposto sul gettito IRPEF, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni circa la presunta compensatività di tali effetti.

 

ARTICOLO 36, comma 31

Disposizioni fiscali comune di Campione d’Italia

Normativa vigente : L’art. 188 del testo unico delle imposte sui redditi dispone che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono computati in euro, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio. I medesimi soggetti assolvono il loro debito d'imposta in euro.

 

La norma abroga il citato art. 188 del testo unico delle imposte sui redditi

La relazione illustrativa evidenzia come il sistema di calcolo dell’imposta per i residenti nel comune di Campione di Italia, basato sull’utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei redditi dalla valuta svizzera a quella corrente in Italia, venne introdotto in un determinato contesto storico al fine di perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini campionesi, che operavano in un contesto economico caratterizzato da forti differenze, anche in termini di costo della vita, rispetto a quello italiano. Tuttavia, la successiva evoluzione economica ha ridotto tali differenze, che non appaiono superiori a quelle presenti tra diverse città italiane e che, nella vigente normativa, non trovano generalmente rimedio in specifiche misure fiscali.

 

La relazione tecnica, fa presente che l’abrogazione della norma elimina la possibilità per i soggetti aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d’Italia di usufruire, ai fini della dichiarazione dei redditi, del tasso di cambio agevolato stabilito ogni triennio per i redditi fino a 200.000 franchi svizzeri.

Viene inoltre evidenziato che per il triennio 2005-2007, con decreto del Ministro dell’economia, il tasso di conversione della valuta svizzera in euro, ai fini dell’applicazione della predetta norma, è stato fissato in euro 0,40515 per ogni franco svizzero, a fronte di una quotazione attuale sul mercato dei cambi di circa 1,56 euro per ogni franco svizzero.

Ai fini della stima della variazione di gettito, la RT fa presente che si è proceduto ad eliminare il tasso di cambio convenzionale, riportando i redditi dichiarati ai valori correnti di cambio.

Quindi, attraverso un modello di micro-simulazione Irpef, sono stati stimati in capo ad ogni soggetto avente domicilio fiscale a Campione d’Italia la nuova base imponibile e la nuova imposta derivante dall’applicazione del tasso di cambio corrente.

La variazione di gettito stimata, su un totale di circa 2.000 contribuenti, ammonta a circa 54 mln. di euro in termini di competenza a partire dal 2006.

Il termini di cassa, l’andamento sarà il seguente, ipotizzando che la norma entri in vigore  a partire dal 1° luglio 2006.

 

(mln di euro)

2006

2007

2008

39

60

54

 

Il quadro riepilogativo degli effetti del provvedimento fornisce il seguente dettaglio delle conseguenze della norma abrogativa ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

                                                           (mln di euro)

 

 

Saldo netto da

 Finanziare

Fabbisogno Settore

Statale

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate

Irpef

39

60

54

54

39

60

54

54

39

60

54

54

 

 

Al riguardo, si osserva che:

·         la stima riferita al 2006 sconta l’applicazione di un metodo di computo dell’acconto secondo il metodo previsionale – e quindi secondo i nuovi criteri di determinazione dell’imponibile - anziché sul metodo storico, più favorevole ai contribuenti. Tale ipotesi potrebbe pertanto rivelarsi non prudenziale;

·         andrebbe chiarito se, come sembrerebbe dai dati, il periodo di riferimento, preso in considerazione dalla RT per il calcolo degli effetti della norma sul 2006, sia da intendere esteso a tutto l’esercizio 2006.

Tale chiarimento appare utile in considerazione di un’affermazione contenuta nella RT, che evidenzia come l’andamento del gettito di cassa è stato stimato ipotizzando che la variazione normativa in esame entri in vigore a partire dal 1° luglio 2006.

 

ARTICOLO 36, commi 32 e 33

Imputazione per competenza dei contributi sospesi a seguito di calamità

Le norme introducono l’applicazione del criterio di competenza, in luogo di quello di cassa, per l’imputazione nel conto economico dei contributi, da versare o da riscuotere, nei casi in cui venga disposta la sospensione dei termini per calamità naturali.

Relativamente ai contributi non ancora versati o riscossi per i quali è già stata disposta la sospensione dei termini, si continua ad applicare – in via transitoria - il criterio di cassa; pertanto, i suddetti contributi rileveranno ai fini fiscali nell’esercizio in cui si verificherà il pagamento o la riscossione (comma 32).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che la norma, disponendo la deduzione per competenza, è suscettibile di produrre effetti in termini di distribuzione annuale del gettito; ciò in quanto viene consentita l’immediata deduzione dal reddito dei contributi sospesi, indipendentemente dalla data in cui si verificherà effettivamente il pagamento.

Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti.

 

ARTICOLO 36, comma 34

Acconto imposte dirette per l’esercizio 2006

La norma dispone che, in deroga a quanto stabilito nello statuto del contribuente[152], ai fini della determinazione dell’acconto IRES e IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006[153], si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che gli effetti prodotti dalla norma siano quantificati in ciascuna delle disposizioni del provvedimento in esame interessate dalla modifica stessa.

 

ARTICOLO 36, comma 34-bis

Tassazione dei proventi illeciti

La norma reca disposizioni di natura interpretativa dell’articolo 14, comma 4 della legge n. 537/1993[154]. Si dispone, in particolare, che rientrano tra i redditi diversi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale[155].

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

 

ARTICOLO 36-bis, commi 1-9

Misure per il contrasto del lavoro sommerso

Le norme dispongono:

a)      la possibilità per il personale ispettivo del Ministero del lavoro[156] di adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili, qualora riscontri l’impiego di personale non denunciato in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente impiegati, oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina sui tempi di lavoro, si riposo giornaliero e settimanale[157]. la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori e all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro[158] (commi 1 e 2);

b)     l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento che i lavoratori sono tenuti ad esibire; tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di apposita sanzione amministrativa (commi 3 , 4 e 5);

c)      l’obbligo per i datori di lavoro del settore edile di dare la comunicazione di instaurazione di rapporti di lavoro[159] il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti, mediante documentazione avente data certa (comma 6).

La norma inoltre, con riferimento alla sanzione amministrativa applicata in caso di impiego di lavoratori non regolari, introduce una misura fissa (da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore) in luogo di una misura calcolata in percentuale del costo del lavoro riferito ai lavoratori interessati[160], irrogata, in luogo dell’Agenzia delle entrate, dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (comma 7);

d)     la subordinazione dell’accesso alle agevolazioni contributive vigenti per i datori di lavoro nel settore edile[161] al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili, nonché l’esclusione, per la durata massima di cinque anni, dagli stessi benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (comma 8);

e)      il ripristino dell’indennità di trasferta, soppressa in via generale dal comma 213 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, per il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL (comma 8-bis).

La norma, infine, dispone una modifica alla procedura di adozione del decreto ministeriale che disciplina il funzionamento della banca dati del Ministero del lavoro sui datori di lavoro ispezionati[162] (comma 9).

 

Al riguardo si rileva che alla soppressione dell’indennità di trasferta per l’intero settore del pubblico impiego erano ascritti effetti finanziari positivi[163]. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca quale effetto consegua dal ripristino di tale indennità per il personale in esame[164].

 

ARTICOLO 36-bis, comma 10

Proroga di termini di prescrizione

La norma proroga al 31 dicembre 2007 il termine di prescrizione quinquennale[165] relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996 di pertinenza della gestione dei cosiddetti lavoratori parasubordinati.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che il versamento oltre il termine dei contributi in esame e la contestuale rideterminazione in aumento dell’importo del relativo trattamento pensionistico non determina maggiori oneri in capo all’INPS in quanto il calcolo è effettuato secondo il sistema contributivo.

 

ARTICOLO 36-bis, comma 11

Allocazione delle risorse nel Fondo per l’occupazione

La norma dispone nell’ambito del Fondo per l’occupazione, da un lato, la riduzione di 24 milioni di euro (da 480 a 456 milioni di euro) delle risorse destinate agli interventi per ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente e, dall’altro, il contestuale aumento di 24 milioni di euro (da 63 a 87 milioni di euro) delle risorse destinate a prorogare fino a due anni la concessione della cassa integrazione straordinaria nel caso di cessazione dell’attività aziendale.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la disposizione non reca effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Appare tuttavia opportuno confermare se l’intervento di rimodulazione interessi le risorse relative al 2006.

 

ARTICOLO 37, comma 1

Sostituto d’imposta

La norma inserisce i curatori fallimentari e i commissari liquidatori nell’elenco dei soggetti sostituti d’imposta obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro dipendente erogati.

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la disposizione consente di anticipare le imposte sui redditi di lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero versate al momento del saldo della dichiarazione dei redditi.

 

ARTICOLO 37, commi  2 e 3

Accertamento in base agli studi di settore

Le norme modificano l’articolo 10 della legge n. 146 del 1998[166], con riguardo all’utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria,  anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti  e professioni.

In particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 dispongono che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere effettuati nei confronti dei suddetti contribuenti quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi e dei ricavi determinabile in base agli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi e dei ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta. L’accertamento basato sugli studi di settore può essere in ogni caso utilizzato nei confronti degli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto a parametri di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, gli uffici procedono comunque all’accertamento in base agli studi di settore quando dal verbale di ispezione risultano elementi che motivino l’inattendibilità della contabilità ordinaria.

Le norme sopprimono i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, estendendo l’applicazione degli studi di settore in sede di accertamento ai contribuenti esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, ed agli esercenti arti e professioni, senza alcuna condizione che ne subordini l’utilizzabilità.

Dispongono, inoltre, che per il primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata  in vigore del decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro tale termine.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES- IRAP

399,6

268,8

268,8

268,8

453,4

297,9

297,9

297,9

453,4

297,9

297,9

297,9

Minori spese[167]

53,8

29,1

29,1

29,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica così quantifica gli effetti di maggior gettito per competenza riferiti alle singole imposte, in conseguenza dello spontaneo adeguamento dei contribuenti alle risultanze degli studi di settore.

(migliaia di euro)

Competenza

2005

2006

2007

IRES -IRE

174.354

174.354

174.354

IRAP

29.073

29.073

29.073

IVA

94.488

94.488

94.488

Totale

297.915

297.915

297.915

La quantificazione, sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, utilizza le seguenti ipotesi ed i seguenti parametri di calcolo:

·          le disposizioni determineranno un incremento del 25 per cento dei contribuenti non adeguati;

·          si suppone che il maggior ricavo medio dichiarato dai contribuenti non adeguati sia pari a quello che, con le medesime caratteristiche, hanno dichiarato i contribuenti che si sono adeguati per l’anno 2004;

·          ai maggiori ricavi dichiarati sono state applicate le seguenti aliquote medie

IRES                                         25%

Professionisti                              27%

Persone fisiche in cont. ord.         20%

IRAP                                         4,25%

IVA                                          14%

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non presenta elementi informativi necessari per una verifica tecnica della quantificazione proposta. Tale circostanza assume particolare rilievo in considerazione del cospicuo effetto di maggior gettito a titolo di imposte dirette ed indirette ascritto alle norme.

In particolare, non risulta sufficientemente motivata l’ipotesi di calcolo relativa all’incremento del 25 per cento dei contribuenti non adeguati e l’ipotesi che tali contribuenti, a seguito della possibilità di essere assoggettati ad accertamento in base agli studi di settore, dichiarino nella loro totalità, come sembrerebbe dal tenore della relazione tecnica, ricavi congrui con gli studi di settore.

Ai fini del tasso di adesione all’adeguamento, occorre, inoltre, segnalare, oltre al breve lasso di tempo utile per i contribuenti compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il termine ultimo di versamento delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2005 (20 luglio 2006), anche gli eventuali problemi connessi al reperimento dei fondi necessari per il versamento delle ulteriori maggiori imposte.

 

ARTICOLO 37, commi 6 e 7

Rafforzamento poteri accertamento

Le norme dispongono:

a)      modifiche al sistema sanzionatorio a carico degli operatori finanziari (banche, posta e altri), estendendo l’applicazione della sanzione amministrativa – di importo compreso tra 4 e 40 milioni di lire – ai casi di omessa trasmissione di dati e notizie agli uffici delle imposte, nonché di omessa comunicazione delle informazioni indicate nell’articolo 7 del DPR n. 605/1973, come modificato dal comma 4 dell’articolo in esame (comma 6);

b)     la facoltà per l’anagrafe tributaria di chiedere documenti e informazioni ai contribuenti a prescindere dallo svolgimento di attività di accertamento (comma 7)

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, commi 8 e 9

Elenco clienti e fornitori

Le norme dispongono l’obbligo, a carico dei contribuenti che devono effettuare la comunicazione annuale IVA, di inviare l’elenco dei clienti e fornitori specificando, con riferimento a ciascun soggetto, l’ammontare delle operazioni e la relativa imposta (comma 8, lettera a)). L’elenco dei clienti e fornitori deve essere inviato entro 60 giorni dal termine previsto per l’invio della comunicazione IVA e, in caso di inadempienza, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative ((comma 8, lettera b)).

In via transitoria, per il periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nell’elenco dei clienti e fornitori devono essere indicati i soli soggetti titolari di partita IVA (comma 9).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala, tuttavia che, relativamente ai soggetti che hanno chiuso il precedente periodo di imposta il 31 dicembre 2005, il termine per l’invio della comunicazione IVA è scaduto il 28 febbraio 2006 e, pertanto, risulta scaduto anche il termine per l’invio degli elenchi clienti e fornitori.

 

ARTICOLO 37, commi 10 e 14

Modifica termini

La norma dispone la modifica dei termini di alcuni adempimenti fiscali (comma 10) la cui decorrenza è fissata al 1° maggio 2007 (comma 14). In particolare viene disciplinato:

-    l’anticipo dal 15 febbraio al 31 gennaio di ciascun anno del termine per l’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA e IRAP (lettera a));

-    l’anticipo dal 31 luglio al 30 giugno del termine per la presentazione della dichiarazione UNICO con modalità cartacea ovvero l’anticipo dal 31 ottobre al 31 luglio del termine per la presentazione del modello UNICO in via telematica. Per i soggetti IRES, analogamente, dispone l’anticipo del termine per la presentazione del modello UNICO fissandolo all'ultimo giorno del settimo mese – in luogo del decimo - successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (lettera b));

-    l’obbligo di dichiarare separatamente le somme trattenute e versate in qualità di sostituto d’imposta (lettera c), punto 1.);

-    l’obbligo di invio telematico della dichiarazione anche per i soggetti che hanno realizzato un volume di affari inferiore a 10.000 euro e per i contribuenti che rientrano nell’applicazione dei parametri (lettera c), punto 2.);

-    l’anticipo da cinque a quattro mesi del termine, che decorre dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione in caso di ritardo da parte del contribuente, a carico delle banche e della Posta spa per l’invio all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni ricevute (lettera c), punto 3.);

-    l’anticipo dal 30 settembre al 31 marzo, del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta indipendentemente dall’invio cartaceo o telematico. A tal fine dispone anche l’anticipo, dal 15 marzo al 28 febbraio, del termine per la consegna della certificazione delle ritenute di acconto (tra le quali il CUD) da parte del sostituto d’imposta al lavoratore interessato (lettera d));

-    l’unificazione del termine e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA nei casi di cessazione, trasformazione, fusione e scissione (lettere e), f) e g)).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, tenuto conto che l’anticipo dei termini previsto dalla disposizione interessa anche adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, appare necessario che il Governo confermi la possibilità di farvi fronte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, della consegna dei CUD ai lavoratori dipendenti e della presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta.

 

ARTICOLO 37, commi 11, 13 e 14

Modifica dei termini di versamento imposte

Le norme dispongono:

-          l’anticipo dal 20 al 16 giugno del termine per il pagamento delle imposte a saldo dovute in base alla dichiarazione UNICO nonché del pagamento del primo acconto delle imposte (comma 11);

-          l’anticipo al 16 giugno e al 16 dicembre del termine per il pagamento delle due rate ICI, attualmente fissate, rispettivamente, al 30 giugno e al 20 dicembre (comma 13) ovvero l’anticipo dal 30 al 16 giugno del termine per il versamento ICI in unica soluzione annuale.

La decorrenza della disposizione in esame è fissata al 1° maggio 2007 (comma 14).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, commi 12 e 14

Modifica termini modello 730 per lavoratori dipendenti

La norma dispone (comma 12):

-          l’anticipo dal 15 giugno al 31 maggio del termine per la presentazione al CAF del modello 730 da parte dei lavoratori dipendenti (lettera a));

-          l’anticipo dal 20 ottobre al 31 luglio del termine per l’invio, da parte dei CAF-dipendenti nonché dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni predisposte sulla base dei modelli 730 ricevuti (lettere b) e c));

La decorrenza della disposizione è fissata al 1° maggio 2007 (comma 14).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, commi 15-17

Regime IVA dei minimi in franchigia

La norma introduce un nuovo regime IVA cui possono accedere le persone fisiche[168] che hanno dichiarato nell’esercizio precedente un volume di affari inferiore a 7.000 euro[169].

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che non optano per il regime ordinario, sono esonerati dagli adempimenti fiscali ai fini IVA ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché di invio all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della comunicazione relativa all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

In particolare, non possono addebitare l’IVA nelle fatture emesse o nei corrispettivi e, pertanto, non possono portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti. L’applicazione del regime comporta, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972, il recupero dell’IVA sugli acquisti già portata in detrazione. Il relativo importo da versare è corrisposto in tre rate annuali entro il termine previsto per il pagamento dell’acconto IVA di ciascun anno, 27 dicembre, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è intervenuta la modifica. Viene quindi stabilito che la scadenza della prima rata è fissata al 27 dicembre 2006.

Ai soggetti minimi è concessa, in merito agli adempimenti tributari a loro carico, la facoltà di chiedere assistenza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, purchè si riforniscano di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate stessa.

La decorrenza del nuovo regime è fissata al periodo d’imposta 2007 (comma 17).

 

La relazione tecnica effettua la quantificazione tenendo distinti, pur applicando la medesima metodologia di seguito indicata, i contribuenti del settore agricolo.

1. Contribuenti non operanti nel settore agricolo

Sono state analizzate le dichiarazioni IVA delle ultime 3 annualità al fine di individuare il numero dei soggetti che hanno dichiarato volumi d’affari inferiori a 7.000 euro; tale numero è stato ridotto al fine di escludere coloro che nell’esercizio dell’attività realizzano in ciascun anno un importo di credito IVA tale da non avere interesse ad applicare il regime in franchigia. In particolare, sono stati esclusi coloro che maturano annualmente un credito superiore a 5.000 euro nonchè la metà di coloro che hanno crediti compresi tra 2.000 e 5.000 euro; sono invece stati inclusi, oltre ai soggetti che chiudono con debiti IVA, coloro che dichiarano un credito di basso importo in quanto, applicando il regime in franchigia, risparmiano comunque i costi per la tenuta della contabilità.

2. Contribuenti sul solo settore agricolo

La metodologia utilizzata per i contribuenti del settore agricolo, come afferma la stessa RT, è analoga a quella dei restanti contribuenti.

 

La stima contenuta nella RT riguarda:

-          un effetto positivo dovuto alla rinuncia dei crediti esigui vantati dai contribuenti stimato complessivamente in 25 milioni annui di cui 9 milioni relativi al settore agricolo;

-          un effetto negativo corrispondente al minor debito IVA dei contribuenti che passano al regime in franchigia, stimato complessivamente in 122 milioni annui di cui 16 milioni relativi al settore agricolo;

-          un effetto positivo dovuto al recupero dell’IVA che non potrà essere portata in detrazione stimato in 83 milioni di cui 15 milioni relativi al settore agricolo.

Complessivamente, le variazioni di gettito su base annua, stimate a decorrere dal 2007 sono indicate nella seguente tabella:

(Importi in milioni di euro su base annua)

 

Contribuenti settore agricolo

Altri contribuenti

Totale

Soggetti “IVA a credito”

9

16

25

Soggetti “IVA a debito”

-16

-106

-122

Mancata detrazione IVA sugli acquisti

15

68

83

Effetti totali

8

-22

-14

 

Al riguardo si segnala che le indicazioni fornite dalla RT non sono sufficienti per effettuare una verifica della quantificazione.

Si osserva, tuttavia, che il numero dei soggetti interessati dalla norma – che, peraltro, non è indicato nella RT – potrebbe risultare sovrastimato. Infatti, la RT valuta la convenienza, per i soggetti a credito IVA, confrontando, da un lato, i minori adempimenti fiscali cui conseguono risparmi di spesa per la tenuta della contabilità e, dall’altro lato, la rinuncia al credito IVA qualora sia di importo ritenuto “esiguo”; tale importo è stato stimato in RT di ammontare non superiore a 3.500 euro[170]. Il predetto valore, in termini di risparmio di spese per la tenuta della contabilità, sembrerebbe eccessivo, se si considera che l’accesso al regime IVA in argomento è consentito ai contribuenti che realizzano un modesto volume di affari (non superiore a 7.000 euro annui) e che gli stessi possono comunque optare per l’applicazione del regime ordinario. Andrebbe inoltre chiarito se nella valutazione della convenienza sia stato considerato anche il costo relativo alla “apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei” necessaria per poter fruire dell’assistenza da parte dell’Agenzia delle entrate.

Non sono, inoltre, rinvenibili nella RT gli importi relativi al recupero dell’IVA già detratta di cui all’articolo 19 bis2 del DPR n. 633/1972, relativamente alla quale, tra l’altro, sarebbe opportuno un chiarimento in merito al termine, fissato al 27 dicembre 2006, per il pagamento della prima rata, tenuto conto che la disciplina entrerà in vigore nel 2007.

Si richiede, infine, una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità, da parte dell’Agenzia delle entrate, di fornire l’assistenza ai contribuenti interessati, relativamente ai quali, peraltro, la RT non fornisce indicazioni di carattere numerico.

 

ARTICOLO 37, commi 18-20

Controlli sulle partite IVA.

Le norme recano disposizioni dirette a potenziare i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sulle nuove aperture di partita IVA richieste a decorrere dal 1° novembre 2006.

I controlli dovranno basarsi sia su riscontri automatizzati diretti ad individuare elementi di rischio connessi con la nuova attività sia su eventuali accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

La formulazione delle norme è stata modificata, rispetto al testo originario, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato. In particolare, il testo del DL disponeva che l’attribuzione delle nuove partite IVA, con decorrenza 1° settembre 2006, fosse subordinato ai richiamati controlli e, pertanto, si prevedeva il rilascio in via provvisorio delle partite IVA.

A tal fine è prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che deve prevedere, tra l’altro, la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38 del DL n. 331/93 solo dietro rilascio di una polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Si dispone, inoltre, che i richiamati controlli e verifiche vengano effettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate anche ai contribuenti che, alla data del 1° settembre 2006, siano già in possesso della partita IVA (comma 20).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di effettuare i richiamati controlli senza che ciò comporti ulteriori oneri oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 37, commi 21-23

Comunicazioni all’anagrafe tributaria

Le norme dispongono l’obbligo, a carico delle camere di commercio (CCIAA), di comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione alla CCIAA presentate dai contribuenti (comma 21).

La comunicazione deve avvenire, fino alla realizzazione del nuovo formato elettronico e delle nuove modalità di invio, nel formato elettronico disponibile, senza oneri a carico dello Stato (comma 22).

Il termine per il primo invio è fissato al 31 ottobre 2006 (comma 23).

Si stabilisce, inoltre, che con DPCM, da emanare entro il 31 dicembre 2006, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti la cui adozione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2007 (comma 21-bis).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza finanziaria, disposta nel comma 22, debba intendersi applicabile anche al disposto di cui al comma 21-bis.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le disposizioni al comma 21 prevedono, in attuazione dell’articolo 50 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, l’obbligo per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di fornire all’Anagrafe tributaria in formato digitale, i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione relative ai registri delle ditte e agli albi degli artigiani, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati, senza oneri per lo Stato.

Il comma 22 prevede che fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico, le camere di commercio utilizzino il formato elettronico allo stato disponibile senza oneri per lo Stato.

 

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla formulazione delle clausole di invarianza, le quali pur prevedendo l’assenza di oneri per lo Stato, non escludono che gli eventuali oneri possano essere imputati alle Camere di commercio che, si ricorda, fanno parte dell’aggregato più ampio della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 37, commi 24-26

Ampliamento termini di accertamento

Le norme dispongono l’ampliamento dei termini di decadenza ai fini dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, commi 29-30

Sanzioni per mancata restituzione questionari studi di settore

Le norme introducono una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 258 euro a 2.065 euro, a carico dei soggetti che non restituiscono compilati, in maniera completa e veritiera, i questionari relativi agli studi di settore.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, comma 31

Violazioni tributarie

La norma estende agli organi giudicanti in materia penale e agli organi di polizia giudiziaria quanto già previsto per la magistratura civile ed amministrativa in ordine alla comunicazione di fatti che possono configurarsi come violazioni in materia tributaria.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che l’ampliamento delle funzioni disposto dalla norma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 37, commi 33-37

Certificazione dei corrispettivi

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire attraverso l’invio telematico giornaliero dell’importo all’Agenzia delle entrate.

L’inadempimento delle disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (comma 36).

Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, è stato approvato un emendamento che ha sostituito il comma 35[171]. Il nuovo comma istituisce un credito di imposta in favore dei contribuenti che effettuano l’adattamento tecnico dei misuratori fiscali finalizzato all’invio telematico dei corrispettivi. La misura del credito d’imposta è fissata in 100,00 euro ed è utilizzabile in compensazione.

.

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che la norma, nel prevedere un credito di imposta, determina effetti onerosi non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Inoltre, appare necessario che il Governo confermi che l’Agenzia delle entrate riesca a gestire la quantità di dati ricevuti con l’utilizzo delle risorse umane e informatiche disponibili.

In merito alle sanzioni disposte dal comma 36, l’applicazione delle stesse, pur essendo testualmente riferito ai casi di inadempimento “degli obblighi previsti dal presente articolo”, sembrerebbe doversi attribuire agli obblighi disposti dai commi 33, 34 e 35. Sul punto appare opportuna una conferma.

 

ARTICOLO 37, commi 38 e 39

Plusvalenze da cessioni di immobili oggetto di donazione

Le norme modificano gli articolo 67 e 68 del TUIR. In particolare assoggettano ad imposizione IRPEF le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per donazione, espressamente escluse dall’imponibilità in base alla normativa previgente. Il periodo di cinque anni, previsto dall’articolo 67 comma 1, lett. b) ai fini della rilevanza fiscale delle suddette plusvalenze decorre, per i beni immobili acquisiti per donazione, dalla data di acquisto da parte del donante. Ai fini della determinazione delle plusvalenze si assume come costo di acquisto o di costruzione quello sostenuto dal donante.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti di maggior gettito IRPEF sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate IRPEF

0,0

26,0

15,0

15,0

 

La relazione tecnica stima un maggior gettito per competenza di 15 milioni di euro annui dal 2006.

La quantificazione si basa su statistiche del registro che evidenziano, per l’anno d’imposta 2001, 88.000 donazioni per un valore complessivo di 4.400 milioni di euro ed un valore medio unitario di 50.000 euro.

In base a tali informazioni, la relazione tecnica stima per il 2006 un numero di donazioni pari a 100.000 per un valore complessivo di 5.000 milioni di euro. Ipotizzando che il 5 per cento di tali immobili acquisiti per donazione sia alienato entro cinque anni, realizzando una plusvalenza media del 20 per cento, si determina un imponibile da plusvalenza di 50 milioni di euro (5.000*5%*20%) Applicando a tale imponibile un’aliquota marginale del 30 per cento, si ottiene una variazione positiva di gettito IRPEF per competenza di 15 milioni di euro annui dal 2006. Per cassa, in base alle modalità di versamento a saldo ed in acconto (75%) si realizzano maggiori entrate per 26 milioni di euro nel 2007 e per 15 milioni di euro annui dal 2008.

 

Al riguardo, non appare chiaro il motivo per cui, con riferimento al 2006, la quantificazione consideri l’intero maggior gettito annuo stimato per competenza, dal momento che, non essendo previsto diversamente dalle norme, l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazione dovrebbe applicarsi alle sole plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Appare, inoltre, opportuno acquisire un chiarimento circa la possibilità o meno che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per donazione, intervenuta entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante, rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Tale disposizione prevede, infatti, la possibilità per la parte venditrice di richiedere, all’atto della cessione, l’applicazione sulle plusvalenze realizzate di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 12,50 per cento, in luogo della tassazione ordinaria ad aliquota marginale.

In caso affermativo, pertanto, la quantificazione proposta, che applica alla maggiore base imponibile un’aliquota marginale media del 30 per cento, potrebbe risultare notevolmente sovrastimata.

 

ARTICOLO 37, commi 40-44

Liquidazione delle imposte sul TFR ed indennità equipollenti

Le norme intervengono in materia di termini di notifica delle cartelle di pagamento e di iscrizioni a ruolo relativamente a determinate tipologie di pagamenti:

In particolare:

·        aumentano da tre a quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta il termine per la notifica delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute, a debito o a credito, in relazione ai redditi per indennità di fine rapporto, indennità equipollenti e prestazioni pensionistiche integrative erogate sotto forma di capitale (comma 40);

·         prevedono che, per le indennità di fine rapporto, le indennità equipollenti e le prestazioni pensionistiche integrative erogate sotto forma di capitale, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si proceda all’iscrizione a ruolo, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro (comma 43);

·        fissano al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo per i contribuenti che si sono avvalsi degli istituti definitori previsti dalla legge n. 289 del 2002, ma che non hanno adempiuto integralmente  al pagamento degli importi richiesti (comma 44).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica considerano le sole disposizioni di cui al comma 43, cui sono ascritti  effetti di minore entrata sui saldi pari a 20 milioni di euro annui dal 2007.

La relazione tecnica si limita a precisare che la suddetta stima di minore gettito deriva da dati disponibili presso l’anagrafe tributaria relativi alle operazioni di riliquidazione  effettate dagli uffici sulle somme in oggetto.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi e le informazione necessarie per una puntuale verifica della quantificazione.

 

ARTICOLO 37, commi 45 e 46

Ammortamento dei beni immateriali

Le norme modificano l’articolo 103, comma 1 del TUIR. In particolare:

·        le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere d’ingegno, dei brevetti industriali , dei processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo, anziché ad un terzo del costo;

·        le quote di ammortamento relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, anziché ad un decimo del costo;

·        le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative a costi sostenuti in precedenti periodi d’imposta. Per i brevetti industriali il nuovo regime si applica limitatamente ai brevetti registrati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate a titolo di IRES- IRAP

156

209

805

1.144,8

186

245

951

1.350

186

245

951

1.350

Minori spese[172]

30

36

146

205,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica utilizza i dati dei bilanci di esercizio della base dati CERVED, dalla quale sono stati estratte le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali distinte tra brevetti, per i quali aumentano le quote annue unitarie di deducibilità e marchi, per i quali tali quote si riducono.

I costi evidenziati in bilancio sono stati ricondotti al costo storico ipotizzando che i beni siano ammortizzati per il 50 per cento.

Si è pervenuti ad un costo storico relativo ai brevetti pari a 17 miliardi di euro. Si è ipotizzato che i brevetti registrati da non più di cinque anni, cui si applica il nuovo profilo di deducibilità, rappresentino il 75 per cento.

Il costo storico dei marchi ancora ammortizzabile è stimato in circa 11 mld di euro, ipotizzando che questi rappresentino un quinto della voce patrimoniale B.I.4, che comprende concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

Dalle elaborazioni indicate consegue il recupero netto di gettito IRES/IRAP per competenza di seguito indicato.

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

BREVETTI

Minore IRES

978

489

-

Minore IRAP

170

85

-

MARCHI

Maggiore IRES

1.187

1.039

890

Maggiore IRAP

206

181

155

IRES netta

209

550

890

IRAP netta

36

96

155

 

Al riguardo, si rileva che la quantificazione proposta risulta corretta sulla base dei dati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica. Tali ipotesi, quali il valore già ammortizzato, il peso dei marchi sul totale dei beni immateriali appartenenti alla stessa voce del conto patrimoniale, il peso dei brevetti registrati da non più di cinque anni, condizionano ampiamente il risultato della stima e non risultano, peraltro, sufficientemente circostanziate.

 

ARTICOLO 37, commi 47 e 48

Spese relative a studi e ricerche

Le norme modificano l’articolo 109, comma 4, lett. b), del TUIR.

In particolare consentono di dedurre per l’intero costo sopportato nell’esercizio, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo, anche se non risultano imputate al conto economico dell’esercizio di competenza , ma capitalizzate ed imputate in quote.

Le disposizioni si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Minori entrate a titolo di IRES- IRAP

0,0

0,0

644,0

207,0

0,0

0,0

763,0

241,0

0,0

0,0

763,0

241,0

Maggiori spese[173]

0,0

0,0

119,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita a precisare che, in base ai dati ottenuti dalla banca dati dei bilanci di esercizio CERVED, si sono stimate per competenza le seguenti perdite di gettito a titolo di IRES ed IRAP:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

IRES

368

276

184

IRAP

64

48

32

Totale

432

324

216

Per cassa si è scontata una percentuale di acconto effettivo IRES del 75% ed IRAP dell’85 per cento. 

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non contiene elementi che consentano di verificare la congruità delle quantificazioni in essa contenute.

 

ARTICOLO 37, comma 49

Versamenti telematici

La norma dispone l’obbligo, a carico dei soggetti titolari di partita IVA, di eseguire i versamenti di tributi e contributi, sia ai fini fiscali che contributivi, esclusivamente in via telematica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, comma 50

Interessi su tributi

La norma dispone che sugli interessi maturati in favore dei contribuenti in relazione a crediti di imposte, non possono essere calcolati nuovi interessi (anatocismo)[174].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37, comma 51

Programmazione sul concordato fiscale

Normativa vigente: i commi da 499 a 520 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) introducono due diversi istituti di natura fiscale. In particolare:

-         i commi da 499 a 509 disciplinano lo strumento della programmazione fiscale triennale, introdotto a regime dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006.  Possono accedervi i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale comporta la determinazione preventiva per un triennio della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con una riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata, ed ai fini IRAP. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica sono inibiti i poteri di accertamento sia analitico che induttivo (art. 39 DPR 600 del 1973);

-         i commi da 510 a 518 disciplinano il concordato fiscale per i periodi pregressi ossia la proposta di adeguamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004, che l’Agenzia delle entrate  prospetta ai contribuenti destinatari della proposta di programmazione triennale. La proposta è formulata sulla base di maggiori ricavi o compensi individuati in seguito ad elaborazioni dell’anagrafe tributaria. A tali importi si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP. L’adeguamento si perfeziona mediante versamento delle relative imposte entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione della programmazione fiscale;

-         il comma 519 abroga le disposizioni in materia di pianificazione fiscale concordata di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005)[175] e dispone, inoltre, al secondo periodo, che i contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale sono tenuti ad effettuare i versamenti in acconto delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta, tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima;

-         il comma 520 dispone infine che l’Agenzia delle entrate ed il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione, nei confronti dei contribuenti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

Alle predette norme sono stati ascritti, dalla relativa relazione tecnica, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                           (mln di euro)

 

Istituti fiscali

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno Settore statale

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Maggiori entrate

Programmazione

940

990

990

1.040

1.100

1.100

1.040

1.100

1.100

Adeguamento

990

-

-

990

-

-

990

-

-

Minori spese

Programmazione IRAP[176]

100

110

110

-

-

-

-

-

-

 

La norma abroga le seguenti disposizioni della legge finanziaria 2006, sopra citate:

-        art. 1, commi da 499 a 518, relativi all’istituto della programmazione fiscalee a quello del concordato per gli anni pregressi;

-        art. 1, comma 519, secondo periodo, concernente le modalità di versamento in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, da parte dei contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale.

Non è invece oggetto di abrogazione l’art. 1, comma 520, relativo all’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione fiscale “nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale”.

 

La relazione tecnica, sulla base della stima degli effetti finanziari delle disposizioni della legge finanziaria, ora abrogate, contenuta nella relativa RT, indica nella seguente misura l’onere derivante dalla norma in esame.

 

(mln di euro)

2006

2007

2008

2009

2.030

1.100

1.100

60

Il quadro riepilogativo degli effetti del provvedimento fornisce il seguente dettaglio delle conseguenze della norma abrogativa ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

                                                           (mln di euro)

 

Istituti fiscali

Saldo netto da

 Finanziare

Fabbisogno Settore

statale

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Minori entrate

Pianificazione e adeguamento

1.930

990

990

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese

Pianificazione Minore IRAP FSN[177]

100

110

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Al riguardo, come si può osservare dalla precedente tabella, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, gli oneri derivanti dalla norma – sia in termini di minori entrate per il mancato gettito della pianificazione e del concordato, sia in termini di maggiori spese, conseguenti alla riduzione del gettito IRAP - sono computati esclusivamente a valere sul saldo netto da finanziare, mentre nessun effetto di peggioramento è indicato a valere sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto della p.a. Conseguentemente, la copertura finanziaria viene apprestata con esclusivo riferimento al bilancio dello Stato e, quindi, al saldo netto da finanziare.

Come già segnalato, la RT allegata alle norme della legge finanziaria, ora oggetto di abrogazione, ascriveva alle stesse effetti di miglioramento ai fini dei tre saldi sopra indicati.

La mancata indicazione di effetti onerosi in termini di indebitamento netto della p.a. e di fabbisogno del settore statale sembrerebbe peraltro riconducibile alla circostanza che gli stessi risultino già scontati nei relativi andamenti tendenziali.

Premessa la necessità di una conferma di tale ipotesi, va comunque considerato che:

-        la revisione della stima tendenziale di indebitamento, effettuata nell’ambito della due diligence del giugno 2006, non scontava il mancato gettito derivante dal venir meno della pianificazione fiscale, che veniva considerato soltanto uno dei “rischi di efficacia” della manovra 2006, suscettibile di determinare un possibile, ulteriore peggioramento del deficit;

-        il DPEF 2007-2011 precisa che la nuova previsione di indebitamento netto per l’anno in corso, in esso contenuta, sconta l’abrogazione dell’istituto della pianificazione, prevista dal D.L. in esame;

-        peraltro, la relazione tecnica riferita al D.L. in esame  - come risulta dall’apposito prospetto riepilogativo ad essa allegato - non considera tra gli effetti onerosi del medesimo provvedimento, considerati ai fini della copertura complessiva, il peggioramento dell’indebitamento corrispondente al mancato gettito della pianificazione, ma sembra piuttosto presupporlo.

Considerato peraltro che, ai fini della predisposizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, il criterio cui si fa di consueto riferimento è quello della legislazione vigente, andrebbero chiarite le circostanze nelle quali si è proceduto alla suindicata revisione peggiorativa della stima di deficit, che, come già evidenziato, sembra precedere l’entrata in vigore della norma in esame.

Si osserva inoltre che la mancanza, nella norma in esame, di una disposizione abrogativa del comma 520 dell’articolo unico della legge finanziaria 2006 - relativo al potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti esclusi dall’applicazione dell’istituto della pianificazione – sembrerebbe confermare l’intento di procedere comunque al maggiore impiego di capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione fiscale prevista dalla predetta norma. Peraltro, tale attività, alla luce dell’avvenuta abrogazione dell’istituto della programmazione, dovrebbe interpretarsi come rivolta nei confronti di tutti i contribuenti.

 

ARTICOLO 37, comma 52

Comitati di gestione delle agenzie fiscali

La norma, modificando l’articolo 67 della d.lgs. n. 300/1999, stabilisce che il comitato di gestione delle agenzie fiscali debba essere composto da sei membri in luogo della precedente formulazione che prevedeva una composizione di un numero massimo di sei membri.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che la norma appare suscettibile di produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 37, comma 55

Modalità di liquidazione e versamento dell’ICI

La norma prevede, al comma 55, che l’ICI possa essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e versata con le modalità del Capo III del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24)[178]. I termini e le modalità di attuazione della norma in esame saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si ricorda che, sulla base della normativa vigente[179], la possibilità di utilizzare il modello F24 per il versamento dell’ICI risulta circoscritta ai comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’Agenzia delle entrate.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che sia chiarito se, in attuazione della norma, sia previsto un ampliamento del numero dei comuni ammessi all’utilizzo dei meccanismi di versamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per gli importi ad essi dovuti a titolo di ICI. In tal caso andrebbe chiarito se dalla norma possano derivare, in particolare per i primi esercizi di applicazione dei nuovi meccanismi di versamento, effetti onerosi di cassa connessi all’applicazione del meccanismo di compensazione fra crediti d’imposta - non attualmente compensabili per incapienza degli importi a debito – e gli importi dovuti a titolo di ICI.

 

ARTICOLO 37, comma 57

Recepimento direttive comunitarie

La norma reca la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti legislativi che dovranno essere emanati in attuazione della direttiva 2003/123/CE[180] concernente l’ampliamento dell’applicazione della disciplina fiscale contenuta nella direttiva 90/435/CEE[181].

La richiamata disciplina fiscale, a seguito dell’assimilazione delle stabili organizzazioni alle società, sarà estesa ai dividendi percepiti dalle stabili organizzazioni – facenti capo a società situate in uno Stato membro – e distribuiti da società-madre o società-figlie situate in un altro Paese europeo.

Gli utili che tali soggetti percepiscono in virtù del rapporto di partecipazione non possono essere sottoposti ad imposizioni o, se lo sono, autorizzano la società-madre o la stabile organizzazione percepiente a dedurre dalla sua imposta la quota trattenuta sui suddetti utili.

La norma dispone la copertura delle minori entrate IRES derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi, applicativi della predetta direttiva, stimate in 16 milioni per il 2006 e il 2007, 13 milioni per il 2008 e 23 milioni dal 2009. 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, appare necessario che vengano forniti i dati e le ipotesi in base ai quali è stato quantificato l’onere previsto dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la normadispone che alla copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008 e a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

-          per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato;

-          per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

-          per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

 

La direttiva 2003/123/CE è inclusa nell’allegato B della legge n. 29 del 2006 (Legge comunitaria 2005). In particolare l’articolo 1, comma 4, della predetta legge prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE (e di altre specificamente ivi indicate) siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Fra i principi e criteri direttivi generali ai quali debbono informarsi i decreti legislativi, l’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 29, fissa nel limite massimo di 50 milioni di euro le risorse del fondo di rotazione delle politiche comunitarie utilizzabili per far fronte alle eventuali spese derivanti dall’attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Allo stato attuale non risulta ancora adottato, da parte del Governo, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/123/CE.

Le risorse del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte nell’ambito dell’u.p.b. 4.2.3.8 – capitolo 7493 – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Esse ammontano, in base alla tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2006, in 2 miliardi di euro per l’anno 2006,  in 204 milioni di euro per l’anno 2007 e in 600 milioni di euro per l’anno 2008, ai quali si aggiungono, per gli anni 2006 e 2007, 50 milioni di euro di cui alla legge n. 86 del 1989 relativa alla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si ricorda che le risorse iscritte nel capitolo 7493 sono versate, per ogni esercizio finanziario, nel conto corrente infruttifero n. 23309 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato “Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”.  La situazione del predetto conto corrente di tesoreria al 31 maggio 2006, evidenzia un saldo attivo di 9,4 miliardi euro.

 

Al riguardo, si osserva che già la legge n. 29 del 2006 (Legge comunitaria 2005) prevedeva, ai fini di copertura, la possibilità di far fronte ad eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle direttive in essa contenute, fra le quali, era inclusa anche la direttiva 2003/123/CE, utilizzando, nel limite di 50 milioni di euro, le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, qualora le amministrazioni interessate non possano provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio. La norma in esame specifica il quantum dell’utilizzo del fondo di rotazione per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 e provvede anche alla copertura degli oneri a regime mediante le maggiori entrate recate dal decreto-legge. Tuttavia la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al presente provvedimento non contengono alcun elemento informativo ai fini di una verifica dell’ammontare delle minori entrate indicato dalla norma. In assenza di tali elementi, non appare agevole verificare l’andamento dei relativi oneri, considerato che gli stessi, risulterebbero in diminuzione nell’anno 2008, rispetto a quanto previsto per gli anni 2006 e 2007 e in aumento per gli anni successivi al 2008. A tale proposito si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo sull’eventualità che i relativi oneri siano configurati in termini di previsione anziché come limite di spesa e, trattandosi di minori entrate, sull’opportunità di corredare il testo di una clausola di salvaguardia;

Si rileva inoltre che dalla previsione dell’utilizzo per gli anni 2006, 2007 e 2008 delle risorse del fondo di rotazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, le quali hanno natura di conto capitale, per la copertura delle minori entrate recate dalla direttiva potrebbe derivare una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile;

Dal punto di vista formale, la clausola di copertura andrebbe integrata facendo specifico riferimento all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e indicando che l’utilizzo delle maggiori entrate recate dal provvedimento è previsto a decorrere dall’anno 2009, anziché, come disposto dal testo, “per gli anni successivi” al 2008.

 

ARTICOLO 38

Misure di contrasto del gioco illegale

La norma introduce una serie di misure volte a contrastare la diffusione del gioco irregolare e l'evasione  fiscale nel settore dei giochi. In particolare si prevede quanto segue.

 

A.    Vengono introdotte[182] nuove modalità di scommessa e di gioco via internet (comma 1).

Si tratta delle scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  interazione diretta tra singoli giocatori [lettera a)] e dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e con aliquota d'imposta  unica al 3 per cento della somma giocata [lettera b)].

 

B.     Sono stabilite nuove  modalità  di  distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 2) e su base ippica (comma 4). Si prevede inoltre che siano disciplinate le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici[183] [comma 1, lettera c)].

In particolare, i commi 2 e 4 rinviano tale disciplina a provvedimenti del Ministero dell’economia-Amministrazione dei Monopoli da adottarsi nel rispetto dei seguenti criteri: concentrazione dell’esercizio e delle modalità di vendita; subordinazione della raccolta degli operatori esteri al possesso dei requisiti di affidabilità definiti dai Monopoli di Stato; apertura di nuovi punti vendita  (almeno 7.000 per gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e almeno 10.000 per i giochi su base ippica); disciplina della distribuzione territoriale dei punti vendita (in relazione al numero di abitanti) e delle procedure per la loro aggiudicazione  (con base d'asta non inferiore a 25.000-30.000 euro[184] e a 7.500 euro[185]); attribuzione della raccolta dei giochi a distanza verso un corrispettivo non  inferiore a  200.000 euro. Sono inoltre previste specifiche disposizioni finalizzate alla salvaguardia dei concessionari della  raccolta  già operanti in base alla legislazione vigente[186].

L’articolo 38, comma 2, in esame sostituisce integralmente l’articolo 1, comma 287, della legge finanziaria 311/2004. Quest’ultimo (recante nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi) rientrava in un’insieme di norme, volte a favorire un incremento della raccolta, alle quali erano ascritti effetti di maggior gettito[187] pari a 53 milioni nel 2006 e a 113 milioni a decorrere dal 2007.

 

C.     Sono modificate, con decorrenza 1° gennaio 2007, le aliquote dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli[188], che saranno applicate in misura variabile a seconda dell’entità del movimento netto[189] registrato nei precedenti 12 mesi nel predetto settore (comma 3).  Le medesime aliquote si applicano anche alle nuove scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori [di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo]. Si prevede in particolare quanto segue:

 

Art. 38 comma 3

Movimento netto

nei preced. 12 mesi

(miliardi €)

ALIQUOTA

ciascuna scomm. fino a 7 eventi

scomm. a interazione diretta

ALIQUOTA

ciascuna scomm.

più di 7 eventi

cpv. I

oltre 1,85

3 per cento

8 per cento

cpv. II

oltre 2,15

3 per cento

6,8 per cento

cpv. III

oltre 2,50

3 per cento

6 per cento

cpv. IV

oltre 3

2,5 per cento

5,5 per cento

cpv. V

oltre 3,50

2 per cento

5 per cento

 

Si ricorda che la base imponibile è costituita dall’ammontare della somma giocata.

L’articolo 38, comma 3, in esame sostituisce integralmente l’articolo 4,  comma 1,  lettera b), punto 3, del decreto legislativo 504/1998 (Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)[190]. Quest’ultimo prevedeva  - per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli - le seguenti aliquote, applicate in misura variabile a seconda dell’entità della raccolta registrata nell’anno precedente:

 

Art. 4

D. Lgs. 504/1998

(come riformulato

dal  DL  203/2005)

Raccolta

(miliardi €)

ALIQUOTA

ciascuna scomm. fino a 7 eventi

 

ALIQUOTA

ciascuna scomm. più di 7 eventi

 

dal 1° genn. 2006

 

3 per cento

9,5 per cento

dal 1° genn. 2007

(anno 2006) fino a 1,85

3 per cento

9,5 per cento

dal 1° genn. 2007

(anno 2006) oltre 1,85

3 per cento

8 per cento

dal 1° genn. 2008

(anno 2007) fino a  2,15

3 per cento

9,5 per cento

dal 1° genn. 2008

(anno 2007) oltre 2,15

3 per cento

6,6 per cento

 

Al predetto articolo 4 del decreto legislativo 504/1998 (come riformulato, da ultimo, dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto legge 203/2005) erano ascritti[191] effetti di maggior gettito pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006[192].

Si segnala che tali effetti erano collegati[193] alla semplificazione della tassazione (modifica della base imponibile e riduzione degli scaglioni da nove a due) e non, quindi, ad una mera rimodulazione delle aliquote in senso accrescitivo o riduttivo.

Infatti il nuovo testo dell’articolo 4 tendeva a semplificare il precedente meccanismo di prelievo, definendolo come semplice percentuale da applicare direttamente alla raccolta (cioè all’importo di ciascuna scommessa), con due soli scaglioni. Tale semplificazione del meccanismo di prelievo[194] avrebbe generato, secondo la relazione tecnica, un incremento della raccolta di circa il 30%. Quanto alla percentuale di tassazione, si precisava che  la modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 504/1998 avrebbe determinato una progressiva riduzione dell’incidenza fiscale, anche con la finalità di allineare gradualmente il regime impositivo italiano a quello dei principali paesi europei. L’aliquota dell’imposta[195] veniva pertanto ridotta per il 2006 di circa 1,6 punti rispetto al precedente carico fiscale e di circa 1,2 punti per i due anni successivi (condizionatamente al verificarsi di un aumento dei livelli di raccolta, al fine di assicurare almeno l’invarianza del gettito erariale complessivo). Al termine del triennio l’imposta media sulle scommesse a quota fissa sarebbe stata di circa il 6% delle somme giocate (aliquota prossima a quella applicata nella pluralità degli Stati europei).

 

D.    È attribuita[196] al Ministero dell'economia-Amministrazione dei Monopoli la competenza esclusiva per l’individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento[197] installabili (e delle prescrizioni di installazione) nei locali che abbiano come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici[198] (comma 5).

Costituiscono criteri direttivi per la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la natura  dell'attività  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  e la superficie del locale.

Si stabilisce, inoltre, che nei casi di reiterazione di comportamenti illeciti, i titolari di licenze di pubblica sicurezza o commerciali decadano automaticamente dalle autorizzazioni o dagli incarichi inerenti la raccolta di giochi, concorsi o scommesse pubblici (comma 6).

Si prevede la soppressione del metodo di pagamento delle vincite in monete metalliche, relativo alle macchine da intrattenimento con vincite in denaro (cosiddette AWP[199]) collegate alla rete telematica (comma 7).

Come precisato dalla relazione illustrativa, tale previsione consente di introdurre strumenti elettronici di pagamento delle giocate e delle vincite, anche al fine di determinare il prelievo erariale al momento della vendita degli strumenti di pagamento e non – come avviene oggi – al momento della singola giocata.

Èdifferita di sei mesi (dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007) l’entrata in vigore delle seguenti misure riguardanti gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro disciplinati dall’articolo 1, commi 530-531, della legge finanziaria 266/2005 (comma 8):

-            aumento dallo 0,3 per cento allo 0,8 per cento (rispetto alle  somme giocate) del canone corrisposto dai concessionari all’Amministrazione dei Monopoli di Stato per la conduzione della rete telematica[200];

-            fissazione del compenso massimo da riconoscere ai concessionari della rete telematica (da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato) allo 0,5 per cento delle somme giocate[201];

-            riduzione del prelievo erariale unico sulla raccolta con apparecchi AWP[202]dal 13,5 per cento al 12 per cento delle somme giocate[203].

Le disposizioni richiamate (articolo 1, commi 530-531, della legge finanziaria 266/2005) rientrano in un insieme di norme[204] alle quali la relazione tecnica attribuiva effetti di maggior gettito per 315 milioni di euro nel 2006, 370 milioni nel 2007 e 423 milioni nel 2008.

In particolare, la relazione includeva la riduzione del prelievo erariale unico di cui al comma 531 fra i fattori di incentivazione che avrebbero favorito un aumento della raccolta (attraverso l’incremento del numero degli apparecchi  e l’elevazione dei volumi di gioco per ciascun apparecchio) e, conseguentemente, avrebbe determinato i predetti incrementi di gettito.

Anche l’aumento del compenso da riconoscere ai concessionari della rete telematica [comma 530, lettera c)] avrebbe dovuto avere, secondo la RT, effetti indiretti di incremento della raccolta, rappresentando un incentivo per l’effettuazione di investimenti presso i punti vendita (sia con finalità di sicurezza sia per una più completa trasmissione dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco).

 

 

EFFETTI QUANTIFICATI dalla RELAZIONE TECNICA

(maggiori entrate - milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

articolo 38

367

262

290

290

I medesimi risultati di maggiore entrata sono previsti, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.

 

 

A.    Comma 1, lettere a) e b) Nuove modalità di scommessa e di gioco via

                                               internet              

La relazione tecnica stima un maggior gettito pari a 9 milioni nel 2007 e a 27 milioni[205] a decorrere dal 2008. La quantificazione[206] è basata sulle ipotesi di seguito esposte.

-            Scommesse ad interazione diretta (“peer to peer”): offerta delle due nuove modalità di gioco non prima dell’inizio del 2007 (per consentire la realizzazione delle infrastrutture tecnico-informatiche); numero dei giocatori aderenti alle nuove offerte ricavato come quota (10 per cento) della platea (incrementale) di giocatori on line[207] (+500.000 nel 2007 e  +1 milione nel 2008 → 10% = 50.000 e 100.000); spesa media per ciascun giocatore 2.000 euro all’anno; aliquota del prelievo erariale 3 per cento (da applicarsi alle somme giocate). Il maggior gettito è pari a 3 milioni nel 2007 e a 9 milioni nel 2008.

-            Giochi di abilità on line: riguardo ai possibili comportamenti della platea dei giocatori vengono applicate le stesse ipotesi già adottate per le scommesse a interazione diretta, con l’unica differenza che nel caso dei giochi di abilità la quota di giocatori aderenti è prevista più elevata (20 per cento = 100.000 e 200.000). Il maggior gettito è quindi pari a 6 milioni nel 2007 e a 18 milioni nel 2008.

 

 

B.-C.   Comma 1, lettera c), commi 2, 3 e 4 - Nuova rete di vendita di giochi

            e scommesse. Nuove aliquote dell’imposta unica sulle scommesse a quota

            fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

La relazione tecnica ipotizza una crescita della raccolta dovuta al riordino della rete di vendita [comma 1, lettera c), commi 2 e 4]. Non è chiaro se – secondo la RT -  la nuova determinazione dell’imposta unica (comma 3) agisca in senso compensativo (ossia abbattendo il gettito per effetto della tendenziale riduzione dell’aliquota) o in senso rafforzativo (ossia costituendo un incentivo all’incremento della raccolta).

La relazione stima pertanto un maggior gettito pari a 255,01 milioni nel 2006, a 52,94 milioni nel 2007  e a 62,66 milioni a decorrere dal 2008. La quantificazione[208] è basata sulle ipotesi di seguito esposte.

Per le scommesse sportive (maggior gettito nel triennio pari a 12,60 - 28,08 - 33,28 milioni):

-            sono forniti dati indicativi in ordine alla raccolta a legislazione vigente[209] : 2 miliardi di euro nel 2006 e a 2,8 miliardi di euro nel 2007;

Tali dati potrebbero essere del tutto indicativi tenuto conto che vengono utilizzati nella RT per valutare la perdita di gettito conseguente alla riduzione dell’aliquota media (l’ipotesi di perdita di gettito risulterà tanto più prudenziale quanto più le stime sulla raccolta poste alla base della quantificazione saranno elevate).

-            alla presente disciplina viene quindi ascritto un significativo effetto di incremento della raccolta, pari a 150 milioni nel 2006, a 780 milioni[210] nel 2007  e a 1 miliardo nel 2008;

-            per effetto del comma 3, viene prevista una riduzione dell’aliquota media dell’imposta unica dall’8,4 per cento nel 2006 al 5 per cento nel 2008.

Per le scommesse ippiche (maggior gettito nel triennio pari a 2,26 - 24,86 - 29,38 milioni):

-            non sono forniti dati in ordine alla raccolta prevista a legislazione vigente;

-            si stima, per effetto della presente disciplina, un incremento della raccolta (sia pure più contenuto, in quanto sono previsti tassi di crescita inferiori rispetto alle scommesse sportive), pari a 50 milioni nel 2006, a 500 milioni nel 2007  e a 100 milioni nel 2008;

-            il gettito erariale è calcolato applicando l’aliquota media dell’imposta unica del 4,52 per cento[211].

Per l’aggiudicazione dei 17.000 punti vendita (maggior gettito una tantum pari a 240,15 milioni nel 2006):

-            si ipotizza l’assegnazione di: 14.400 spazi commerciali per la vendita dei giochi come attività accessoria (cosiddetti “angoli”); 2.100 punti vendita dedicati ai giochi su base sportiva come attività principale (cosiddetti “negozi sport”); 500 punti vendita dedicati ai giochi su base ippica come attività principale (cosiddetti “negozi ippica”); 60 punti vendita via internet (cosiddetti “negozi virtuali”);

-            si prevede che i valori a base d’asta disposti dal testo (25.000-30.000 euro per i negozi; 7.500 euro per gli angoli) siano superati in media del 30 per cento;

-            il corrispettivo previsto dalla norma per l’assegnazione dei negozi virtuali (200.000 euro) è invece mantenuto, tenuto conto che le relative disposizioni non prevedono l’aggiudicazione tramite asta.

 

 

D. -  Commi 5-8 - Misure riguardanti gli apparecchi da intrattenimento con

                              vincite in denaro.

La relazione tecnica ipotizza una crescita della raccolta dovuta alla razionalizzazione della rete di vendita (con una revisione del “contingentamento” degli apparecchi) e all’installazione di nuovi apparecchi di ultima generazione, caratterizzati da una più elevata sicurezza (e controllabilità), da una maggiore attrattività per la clientela e  da una più agevole gestione dei flussi finanziari (dovuta alle nuove modalità di erogazione delle vincite e, indirettamente, di pagamento delle giocate).

La relazione stima pertanto un maggior gettito pari a 112 milioni nel 2006, a 200 milioni nel 2007  e a 200 milioni a decorrere dal 2008. La quantificazione[212] è basata sulle ipotesi di seguito esposte.

Per gli apparecchi da intrattenimento di nuova generazione (maggior gettito nel triennio pari a 25,5 - 200,5 - 200,5 milioni):

-            sono forniti i seguenti dati in ordine alla raccolta 2006 (gennaio-maggio): apparecchi in esercizio 185.000; raccolta mensile media per apparecchio 6.217 euro;

Da questi dati[213] si può desumere una raccolta media giornaliera per ciascun apparecchio pari a 239 euro (nell’anno 2006)[214].

-            si prevede l’installazione di 8.000 nuovi apparecchi nel 2006 (secondo semestre) e di ulteriori 9.000 nuovi apparecchi nel 2007 (l’incremento del nimero degli apparecchi è invece nullo nel 2008, nell’ipotesi che in quell’anno le nuove macchine andranno a sostituire, a quindi non ad incrementare, quelle già in attività);

-            per i predetti nuovi dispositivi è prevista una raccolta media giornaliera[215] pari a 300 euro per ciascun apparecchio nel 2006 (secondo semestre) e a 320 euro per ciascun apparecchio nel 2007 e nel 2008.

 Per effetto dei differimenti di sei mesi operati con il comma 8, viene applicata l’aliquota PREU del 13,5 per cento nel 2006 e del 12 per cento a decorrere dal 2007, con la previsione di un maggior gettito per il solo 2006 pari a 86,2 milioni di euro.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che, in assenza di indicazioni in ordine all’efficacia delle misure già adottate in materia di giochi nel quadro delle precedenti manovre finanziarie[216], non è possibile verificare la congruità delle stime contenute nella relazione tecnica con riferimento a norme che vanno ad incidere sul medesimo settore. Ciò vale in particolare per quelle misure – indicate più specificamente nella successiva esposizione - che sono già state oggetto di interventi nella recente legislazione in materia (per esempio: regime fiscale relativo alle scommesse su base non ippica; disciplina degli apparecchi elettronici da intrattenimento).

Peraltro, come è già stato osservato con riferimento ai più recenti interventi legislativi nel medesimo settore, la relazione tecnica attribuisce a varie misure incentivanti risultati di crescita dei volumi di raccolta che per loro natura appaiono verificabili soltanto a consuntivo e che dipendono: dal maggiore o minore riscontro che le innovazioni introdotte possono avere presso i giocatori; dagli effetti di sostituzione che presumibilmente si verificano a fronte di una compresenza, nell’ambito del medesimo mercato, di offerte innovative e di offerte preesistenti; dall’efficacia degli strumenti di controllo e di repressione a contrapporsi al mercato illegale (caratterizzato per sua natura dalla totale assenza di carico fiscale).

Si osserva pertanto che, solo acquisendo un quadro di raffronto fra le previsioni in materia di giochi contenute nelle ultime manovre finanziarie e i risultati di gettito ottenuti con riferimento alle specifiche disposizioni, è possibile valutare compiutamente gli ulteriori effetti di incremento delle entrate che la relazione tecnica ascrive alla presente  disciplina.

Nello specifico, si osserva quanto segue.

 

A.                 Nuove modalità di scommessa e di gioco via internet [comma 1, lettere a) e b)].

La relazione tecnica non fornisce alcun elemento informativo a sostegno né della previsione di un rilevante incremento della platea dei giocatori on line (+500.000 nel 2007 e  +1 milione nel 2008) né della elevata propensione alla spesa ipotizzata per  ciascun giocatore (2.000 euro all’anno): la sovrastima di uno dei predetti fattori determinerebbe un minor gettito rispetto alla previsione contenuta nella RT (pari a 9 milioni nel 2007 e a 27 milioni a decorrere dal 2008).

Quanto alla maggiore o minore attrattività delle nuove forme di gioco, da cui potranno dipendere i risultati di raccolta, sembra  opportuno considerare che la base imponibile individuata dalla presente disciplina[217] (la somma giocata e non la vincita) potrebbe risultare disincentivante per i giocatori. 

 

B.-C.   Nuova rete di vendita di giochi e scommesse [comma 1, lettera c),

          commi 2 e 4]. Imposta unica sulle scommesse su eventi diversi dalle

          corse dei cavalli (comma 3).

Come già accennato non è chiaro se, nell’ambito del complessivo effetto di aumento delle entrate previsto dalla relazione tecnica, la nuova determinazione dell’imposta unica (comma 3) agisca – secondo la RT - in senso riduttivo del gettito (per la tendenziale diminuzione dell’aliquota) o in senso rafforzativo (considerando prevalente l’effetto incentivante per l’incremento della raccolta). Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di precisare i parametri posti alla base della previsione di aliquota media contenuta nella relazione tecnica[218]. Si rileva peraltro che la RT sembra contenere una sovrastima della perdita di gettito per l’anno 2008, in quanto - come mostrano le due tabelle di raffronto riportate nell’illustrazione della norma[219] - in quell’anno, stante la stima di raccolta assai elevata prevista dalla RT per l’anno precedente (2,8 miliardi) la differenza fra l’aliquota previgente (3% - 6,6%)  e la nuova aliquota  (3% - 6%) appare marginale.

Di conseguenza anche la relativa perdita di gettito dovrebbe risultare più limitata rispetto a quella assunta dalla RT: se anche la quota marginale dello 0,6% interessasse per intero la raccolta del 2007, la perdita di gettito 2008 risulterebbe pari a 16,8 milioni, ossia sensibilmente inferiore al dato di 44,8 milioni contenuto nella RT.

Si osserva inoltre che le ipotesi di evoluzione della raccolta delle scommesse contenute nella relazione tecnica non appaiono ispirate a criteri di prudenzialità, in quanto non suffragate da sufficienti elementi di riscontro: ci si riferisce in particolare alla raccolta aggiuntiva di scommesse sportive, che secondo la RT dovrebbe registrare negli anni 2007 e 2008 un incremento assai rilevante (rispettivamente, di 780 milioni e di 1 miliardo).

I dati disponibili sulla stampa di settore[220] indicano infatti il seguente andamento della raccolta delle scommesse sportive negli ultimi anni:  1.103 milioni di euro nel 2003;      1.283 milioni nel 2004;  1.430 milioni nel 2005. Per il 2006 la RT prevede – come detto - un risultato di raccolta pari a 1.580 milioni.

Andrebbe altresì chiarito se, ai fini della stima del gettito collegato alla disciplina in esame, gli effetti di aumento delle entrate previsti in relazione al nuovo regime vadano intesi come interamente aggiuntivi rispetto ai risultati ascritti alla recente modifica intervenuta sulle medesime aliquote (decreto legge 203/2005[221] , che prevedeva un maggior gettito pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006). 

Analoga richiesta di chiarimento, in ordine al carattere interamente aggiuntivo degli effetti di gettito, vale con riferimento al comma 2, con cui viene sostituito integralmente l’articolo 1, comma 287, della legge finanziaria 311/2004. Quest’ultimo (recante nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi[222]) rientrava infatti in un’insieme di norme - volte a favorire incrementi della raccolta -  alle quali erano ascritti effetti di maggior gettito  pari a 53 milioni nel 2006 e a 113 milioni a decorrere dal 2007.

Si rileva, infine, che – in assenza di elementi di informazione a sostegno della stima contenuta nella relazione tecnica – non appare prudenziale l’attribuzione all’esercizio 2006 dell’intero gettito derivante dalle assegnazioni dei punti vendita.

Sembrerebbe infatti che non siano stati considerati i tempi tecnici di preparazione delle procedure, che potrebbero comportare un ritardo nell’acquisizione degli introiti previsti.

 

D.     Apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (commi 5-8).

Le recenti manovre finanziarie hanno già incorporato ingenti previsioni di gettito – per lo più destinate al finanziamento di oneri permanenti – con particolare riferimento alle misure in materia di apparecchi da intrattenimento. Tali stime richiedono una verifica a consuntivo sia per valutare l’efficacia delle predette misure sia per consentire un’analisi più puntuale dei nuovi interventi sulla medesima materia.

Si ricorda che per il settore dei videogiochi il decreto legge 269/2003 ha introdotto norme finalizzate ad un incremento della raccolta e del gettito a cui erano stati ascritti effetti di maggiore entrata pari complessivamente a 520 milioni di euro nel 2004, 1.412 milioni nel 2005  e 1.455 milioni nel 2006.

Da ultimo, con la legge finanziaria 266/2005 sono state approvati interventi di sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (art. 1  cc. 525-534) e misure di contrasto al gioco illegale (art. 1  cc. 535-548) per un ammontare complessivo di maggiori entrate pari a 440 milioni nel 2006, 670 milioni nel 2007 e 723 milioni nel 2008.

In ordine al rinvio dell’entrata in vigore di alcune misure in materia di apparecchi da intrattenimento recate dalla legge finanziaria 266/2005, si segnala che le disposizioni interessate dai differimenti di cui al comma 8 (riguardanti articolo 1, commi 530-531, della legge finanziaria 266/2005) rientrano in un insieme di norme alle quali erano stati attribuiti significativi effetti di maggior gettito (315 milioni di euro nel 2006[223]): pertanto il rinvio previsto dal comma 8 potrebbe incidere negativamente sui risultati di gettito relativi all’anno in corso. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

In particolare, la RT alla legge finanziaria 2006 includeva la riduzione del prelievo erariale unico (comma 531) e l’aumento del compenso da riconoscere ai concessionari della rete telematica [comma 530, lettera c)] fra i fattori di incentivazione che avrebbero dovuto favorire sia un aumento della raccolta (attraverso l’incremento del numero degli apparecchi e l’elevazione dei volumi di gioco per ciascun apparecchio) sia una riduzione dell’area del gioco illecito (attraverso gli investimenti finalizzati all’aumento del livello di sicurezza e di controllabilità degli apparecchi installati).

Si osserva infine che, stando ai dati esposti dalla relazione tecnica in esame, il maggior gettito ascritto al differimento della riduzione dell’aliquota PREU appare sottostimato, presumibilmente a causa di una erronea proiezione su 5 mesi (anziché che su 6 mesi, come previsto dal testo in esame) degli effetti connessi all’incremento dell’aliquota di 1,5 punti percentuali.

Sulla base dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica, infatti, il maggior gettito dovrebbe ammontare a  103,5 milioni di euro (e non a 86,2 milioni di euro come indicato dalla stessa RT):

-            apparecchi in esercizio ...................................................... 185.000

-            raccolta media mensile per apparecchio .............................  6.217 euro

-            raccolta totale.............................. (6.217×6×185.000=) 6,9 miliardi di euro

-            maggior gettito PREU  ............ (6,9 miliardi × 1,5% =) 103,5 milioni di euro

 

ARTICOLO 39

Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI

La norma sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 7 del DL n. 203/2005 che forniva un’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992. Tale disposizione autentica prevedeva che l’esenzione dall’ICI degli immobili utilizzati da enti non commerciali per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione o di culto si applicasse anche nel caso in cui le citate attività fossero svolte in forma commerciale.

La citata norma interpretativa, prevista dall’art. 7 del DL n. 203/05, conseguiva ad una diversa interpretazione stabilita in una sentenza della Corte di cassazione[224] che stabiliva che l’esenzione ICI non spettasse agli enti ecclesiastici per gli immobili destinati ad attività commerciali.

La modifica introdotta dalla norma in esame prevede invece che la citata esenzione non spetti qualora le suddette attività abbiano esclusivamente natura commerciale.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma il seguente effetto di maggiore entrata:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La quantificazione prende a base la stima della perdita di gettito potenziale rilevata dall’ANCI con riferimento all’anno 2005 a seguito della disposizione interpretativa prevista dal citato DL n. 203/2005, pari a 300 mln su base annua. Viene ipotizzato che circa un terzo di questo importo sia relativo al gettito ICI derivante dagli immobili in cui vengono svolte attività “esclusivamente” commerciali. Viene peraltro sottolineato che l’effetto dipenderà anche dalla concreta attuazione che i comuni daranno della norma in esame in sede regolamentare.

 

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che l’attribuzione di un effetto di maggior gettito alla norma in esame, parzialmente compensativo della perdita di gettito che sarebbe derivata dalla norma sostituita, apparirebbe corretta sotto il profilo contabile esclusivamente nel caso in cui la suddetta predetta perdita di gettito risultasse scontata negli andamenti tendenziali. Su tale circostanza appare opportuna una conferma.

Si ricorda in proposito che la relazione tecnica al citato  dl n. 203/2005 non ascriveva effetti alla norma interpretativa in questione. Si ricorda altresì che, la revisione del tendenziale per il 2006, operata dalla due diligence e recepita nel DPEF, pur rilevando la possibilità di una riduzione di gettito ICI in relazione alla norma in questione, non ha apportato rettifiche agli andamenti tendenziali con riferimento a tale voce, formulando una valutazione di compensatività fra i suddetti effetti di minor gettito ICI e quelli di maggior gettito ascrivibili all’incremento dei dividendi azionari delle imprese partecipate dallo Stato[225]. Il DPEF non fornisce informazioni in merito ai criteri seguiti, con riferimento alla voce in questione, per gli anni successivi al 2006[226].

Conseguentemente, poiché l’interpretazione fornita dalla norma in esame, pur limitando la portata dell’esenzione prevista dal citato DL n. 203/2005, risulta in ogni caso agevolativa, appare necessario che sia data assicurazione che nelle previsioni tendenziali risulti comunque iscritta, anche a seguito della rettifica operata con riferimento norma in esame, una riduzione netta di gettito ICI: tale perdita dovrebbe essere pari alla differenza fra il minor gettito iscritto nelle previsioni in relazione al citato DL 203 e il parziale recupero derivante dalla norma in esame.

In merito all’ammontare del recupero di gettito ascritto dalla relazione tecnica alla norma in esame, andrebbe chiarito se ai fini della corrispondente quantificazione si sia tenuto conto del possibile effetto riduttivo connesso all’utilizzo, a fini elusivi, della disposizione che consente l’esclusione da imposta degli immobili in cui siano esercitate anche attività non commerciali.

 

ARTICOLO 39-bis, commi da 1 a 6

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

La norma reca alcune modifiche alla vigente disciplina in materia di rimborsi elettorali.

In particolare si prevede un nuovo rimborso da attribuire a partiti in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione estero. A tale scopo i fondi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato e della Camera sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. L’incremento disposto sarebbe, pertanto, pari a circa 1,4 milioni di euro (commi da 1 a 4).

La cifra sopra indicata è stata così calcolata: la dotazione di ciascuno dei fondi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato e della Camera corrisponde alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1,00 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati che erano, alle scorse politiche, 47.160.244. L’incremento è dunque pari a:

47.160.244 euro x 2 fondi x 1,5 per cento = 1.414.807,32 euro.

La copertura dell’onere recato dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006, è disposta, per l’anno 2006, mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa istitutiva del Fondo per interventi strutturali di politica economica[227] e, per gli anni successivi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale del Ministero degli affari esteri (comma 5).

Un ulteriore disposizione eleva da circa 0,52 euro[228] a 1,00 euro il rimborso da corrispondere ai comitati promotori di referendum per ogni firma valida presentata. Non sono, peraltro, modificate le vigenti disposizioni che prevedono che il rimborso è erogato fino a concorrenza della cifra minima di firme necessaria per la validità della richiesta di referendum (ossia 500.000 firme) ed entro il limite annuo di spesa di 2.582.285 euro[229] (comma 6).

La spesa viene pertanto disposta nell’ambito di un tetto annuale di spesa, che risulta invariato rispetto alla legislazione vigente, di 2.582.285 euro.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, in ordine al comma 6, pur considerando che lo stesso non determina nuovi oneri – in quanto varia la misura della spesa liquidabile a fronte del singolo referendum ma non determina variazioni nel tetto massimo di spesa annuo - va segnalato che esso tuttavia è suscettibile di determinare minori economie a consuntivo tutte le volte che si realizzino le condizioni per l’erogazione del rimborso.

Ciò in quanto, per ogni referendum validamente svolto il rimborso, secondo le disposizioni attualmente vigenti, verrebbe erogato in misura pari a 258.228,45 euro mentre, a legislazione variata, la cifra liquidata risulterebbe pari a 500.000. La misura del rimborso a fronte di referendum validamente concluso varia, dunque, di circa 242.000 euro.

 

ARTICOLO 39-bis, comma 5

Copertura finanziaria

La norma, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in commento pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede, per l’anno 2006, mediante corrispondente  riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5 del DL n. 282 del 2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 10, comma 5 citato ha previsto l’istituzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze.

Nel bilancio 2006 tale Fondo, iscritto nell’ upb 4.1.5.15 capitolo 3075, reca uno stanziamento di competenza pari a euro 4.248.077; da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 24 luglio 2006, nel suddetto capitolo risultano risorse disponibili pari a euro 3.342.800.

A tale proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse di cui al predetto Fondo per interventi strutturali di politica economica, ad essere destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti dalla legislazione vigente.

Infine, considerato che l’autorizzazione di spesa in commento risulta formulata in termini di previsione di spesa, occorre acquisire l’avviso del Governo in ordine alla opportunità di inserire una esplicita clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, per la compensazione degli effetti che dovessero eventualmente eccedere le previsioni medesime.

Dal punto di vista formale si segnala l’opportunità di riformulare la copertura facendo esplicito riferimento alle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dei fondi speciali di parte corrente.

 

ARTICOLO 40

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l’anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l’anno 2007, e a 3.013,7 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa  recate dal medesimo decreto.

 

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la clausola di copertura presenta alcuni profili problematici:

-                in primo luogo, infatti, la norma si limita ad indicare l’ammontare complessivo dell’onere, senza provvedere, come previsto dalla legislazione contabile vigente, ad indicare esplicitamente le singole disposizioni onerose. Da una ricostruzione effettuata sulla base dell’allegato recante gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni del decreto, si evince che gli oneri del provvedimento dovrebbero derivare dalla somma dei maggiori oneri previsti dagli articoli 17 comma 1, 18, commi 1, 2 e 3, 19, 20, comma 1, limitatamente all’anno 2006, 37, comma 51;  delle minori entrate derivanti dall’articolo 37, comma 51, e dagli effetti indotti, in termini di maggiori spese e di minori entrate, delle disposizioni di cui agli articoli da 35 a 39 del decreto legge;

-                in secondo luogo, si osserva che la copertura finanziaria è riferita al solo triennio 2006-2008, a fronte di oneri che hanno, in parte, carattere permanente. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, fermo restando che le risorse impiegate a fini di copertura appaiono essere utilizzabili anche successivamente al triennio 2006-2008;

-                infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si osserva che la norma non indica esplicitamente quanta parte della copertura sia a valere sulle maggiori entrate e quanta a valere sulle riduzioni di spesa.

 



[1] In data 25 luglio 2006.

[2] Il nuovo testo deriva dall’approvazione dell’emendamento 1.1000 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge (AS. 741), sul quale è stata posta la questione di fiducia.

[3] Si veda il prospetto riepilogativo “Effetti sui saldi di finanza pubblica” allegato alla relazione tecnica originaria (AS. 741).

[4] Si veda il prospetto riepilogativo “Effetti sui saldi di finanza pubblica” allegato alla relazione tecnica presentata in data 25 luglio 2006 (riferita al nuovo testo derivante dall’approvazione dell’emendamento 1.1000 del Governo).

[5] Dalla data di entrata in vigore del decreto legge

[6] Dettata dall’articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 (“Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli archivi notarili”).

[7] Organi di stampa hanno fornito una quantificazione di massima che valuta in circa 83 milioni di euro l’anno l’entità delle minori entrate connessa all’attuazione della disposizione in esame (Cfr. “Il sole 24 ore” del 5 luglio 2007).

[8] Come individuate dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”).

[9] Qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea dal comune medesimo ad assicurare un livello di offerta adeguato.

[10] Di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”)

[11] Al fine di favorire la regolarità e l’efficienza del servizio nonché di orientarne le modalità di svolgimento alla domanda effettiva.

[12] Istituiti, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 358/2000, presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell’A.C.I..

[13] La descritta disciplina, recata dalla legge finanziaria per il 2006 e abrogata dalla norma in esame, era a sua volta sostitutiva di disposizioni di analogo tenore (limitate ai beni di valore non superiore a 25.000 euro) contenute nel DL n. 35/2005, art. 3, commi 4-6, la cui applicazione era anche in tal caso condizionata all’emanazione di specifica normativa secondaria. In tale caso la descritta normativa era peralto corredata di clausola di invarianza finanziaria  per il bilancio dello Stato.

[14] Che reca l’aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

[15] Recante norme sulla disciplina della professione di mediatore.

[16] Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

[17] Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica.

[18] Limitazione introdotta con emendamento approvato dal Senato. Nel testo originario del D.L. la limitazione della proroga al solo servizio idrico integrato era desumibile soltanto dalla rubrica dell’articolo e dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione.

[19] Si ricorda che l’art. 35 della legge finanziaria 2002, nel recare modifiche  all’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ascritto a tale riforma effetti di miglioramento dell’indebitamento e del fabbisogno per il triennio 2002-2004. Il D.L. n. 269/2003, all’art. 14, ha introdotto nel predetto art. 113 i commi 15-bis e 15-ter – sui quali interviene ora la norma in esame – senza ascrivere peraltro a tali disposizioni alcun effetto finanziario.

[20] Recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità, convertito dalla L.n.58/2005.

[21] Cfr. l’art. 1, comma 32.

[22] Indicati nell'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 311/2004.

[23] Previsto dal citato art. 34-septies del DL n. 4/2006.

[24] Legge n. 266/2005.

[25] Di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

[26] Di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

[27] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

[28] “Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”.

[29] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.

[30] “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

[31] Di cui all’articolo 3, comma 11, della legge n. 250/1990.

[32] Di cui al comma 10 dell’articolo 3 della legge n. 250/1990.

[33] Tali nuovi oneri risultano determinati dalle seguenti voci di spesa:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

Co.462: contributo editoria non vedenti

0,51

0,51

0,51

Co.463: Fondo agevol. credito imprese editoriali

20

10

5

Co.464: increm. stanziam. credito di imposta editoria

20

0

0

Totale spese

40,51

10,51

5,51

 

[34] I destinatari sono i quotidiani, le imprese editrici di particolare valore, le imprese editrici di quotidiani o periodici di organi di partiti politici, le imprese editrici di giornali plurisettimanali sulla base di specifici requisiti nonché le imprese radiofoniche che si attengono ad un particolare profilo informativo (compresi gli organi di partiti politici).

[35] Di cui alla legge 416/1981 (“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) articoli 20-22 e 28.

[36] Come stabilito dall’articolo 3 del decreto-legge 353/2003 (“Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali”).

[37] Si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 454 della legge finanziaria 2006, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, i contributi alle imprese editoriali sono erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento. 

 

[38] Cfr. Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Delibera n. 19/2005 (incongruenze, ritardi e carenze nei recuperi delle spese di giustizia).

[39] Si tratta di una categoria piuttosto vasta, di cui, a titolo di esempio, si segnalano le indennità ai testimoni, gli onorari ai medici, ai periti o ai traduttori; indennità di trasferta ai magistrati e ai funzionari giudiziari, le spese di pubblicazione delle sentenze, ecc.

[40] Il pagamento tramite ufficio postale è obbligatorio se nel Comune dove ha sede l’ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

[41] La Corte dei conti, nella delibera sopra richiamata, la definisce privilegiata.

[42] Cfr. le leggi n. 350/2003, 311/2004 e 266/2005.

[43] Il perentorio riferimento alle ordinarie procedure di contabilità comporta anche l’esclusione del canale di pagamento attraverso i concessionari della riscossione.

[44] Tale ulteriore eccezione è stata introdotta dal Senato.

[45] Stato di previsione del Ministero della giustizia, unità revisionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360), come integrato (per 200 milioni di euro annui) dall’articolo 1, comma 607, della legge n. 266/2005.

[46] Si segnala che la disposizione riduce progressivamente, fino ad annullarlo, l’ulteriore stanziamento destinato alle spese di giustizia disposto dalla legge n. 266/2005, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

[47] Articoli 58 e seguenti del RD n. 2440/1923.

[48] Si tratta di spese che hanno superato i limiti delle disponibilità in bilancio. L’elenco di tali spese è allegato annualmente alla legge finanziaria per l’approvazione delle integrazioni dei finanziamenti, sia con riferimento alle spese già effettuate sia, eventualmente, per gli esercizi successivi.

[49] Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Relazione sulla gestione, “Incongruenze, ritardi e carenze nei recuperi delle spese di giustizia”, luglio 2005.

[50] Il Senato ha disposto che tale ultimo tipo di ricorso sia soggetto ad un contributo di 250 euro anziché di 500, come sarebbe risultato sulla base del testo originario del decreto-legge.

[51] Il Senato, che ha introdotto l’estensione del contributo di 250 euro ad ulteriori casi oltre all’originariamente previsto dei ricorsi di ottemperanza, ha anche disposto che l’onere del pagamento di tali contributi è in capo alla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

[52] L’emendamento reca anche una compensazione delle minori entrate, pari a 200.000 euro per il 2006 e 500.000 euro dal 2007.

[53] La disposizione in esame, pertanto, appare diretta a mantenere ferma per il 2006 la destinazione anche alla giustizia amministrativa del maggior gettito derivante dalla precedente riforma del contributo unificato. Limitatamente a tale anno, però, a tale fonte di finanziamento alle strutture della giustizia amministrativa si affianca anche il maggior gettito derivante dalla riforma in esame. Con riferimento alla destinazione del maggior gettito derivante dalle modifiche alla disciplina del contributo unificato previgente (legge n. 311/2004), si segnala che non vi è corrispondenza tra quanto disposto dalla norma in esame, che ha portata generale, e quanto affermato dalla relazione illustrativa, che limita al 2006 la devoluzione del gettito, intendendo, evidentemente, che il gettito recato dalla normativa previgente rimane assegnato al funzionamento degli uffici della giustizia ordinaria, potendo contare la magistratura amministrativa sul gettito derivante dalla nuova disciplina specifica.

 

[54] Emendamento del Governo n. 22.100.

[55] E’ peraltro da ritenere che il vincolo del 2%, che la norma sembra riferire all’intero triennio 2007-2009, sia applicabile per il solo 2007, atteso che l’articolo 1, comma 57, della L. n.311/2004 fa riferimento agli anni dal 2005 al 2007.

[56] Convertito dalla legge n. 246/2002.

[57] In particolare  dall’articolo 1, comma 8. Il D.L. 168/2004 è stato convertito dalla L.n.191/2004.

[58] Convertito dalla legge n.248/2005.

[59] Importo quantificato dalla relazione tecnica relativa all’articolo 1, commi 48 e 49 della legge finanziaria 2006 (L.n.266/2005), che hanno disposto il versamento dell’importo medesimo all’entrata del bilancio dello Stato.

[60] Si tratta di effetti sia di parte corrente che di parte capitale.

[61] Convertito dalla legge 17 luglio, 2006, n. 233, relativo al cosiddetto “spacchettamento” dei Ministeri.

[62] Previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[63] “Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230”.

[64] Va segnalato che  a differenza che per gli altri due saldi, l’effetto sul saldo netto da finanziare non dovrebbe essere imputato in termini di minore spesa, bensì di maggiore entrata, in quanto deriva dal riversamento all’entrata delle economie che le amministrazioni interessate realizzeranno al termine dell’anno. Si tratta comunque di un aspetto di carattere prevalentemente formale, in quanto in ogni caso (minore spesa o maggiore entrata) la somma indicata realizza un miglioramento sui saldi di finanza pubblica.

[65] Deve ricordarsi che la Relazione del Ministero dell’economia sui risultati della verifica dei conti pubblici del 2006, trasmessa alle Camere il 6 giugno 2006, conteneva una valutazione negativa  in ordine all’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa, in quanto, “il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione”.

[66] Recante misure di contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge n.191/2004.

[67] Come rilevato anche dalla  Corte dei conti, che nella Relazione sul Rendiconto 2005 (Vol.I^,pag.9) afferma  che per tale anno  si registra un “dimensionamento degli stanziamenti di bilancio su livelli di molto inferiori agli stanziamenti inziali del 2004”.

[68] Convertito dalla legge n.248/2005

[69] Inoltre incrementata, pur se di un importo limitato (3 milioni di euro annui) a copertura degli oneri recati da una modifica all’articolo 20 del D.L., di cui sopra si è detto.

[70]La riduzione si applica al  personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comma recita che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[71] Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[72] AC 1288 già approvato dalla Camera, attualmente all’esame del Senato.

[73] La riduzione in esame si aggiunge a quella prevista dall’articolo1, comma 58, della legge n.266/2005, in cui si prevede una diminuzione del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005, dei compensi spettanti ai componenti di tutti gli organi collegiali della pa, compresi quelli di direzione e controllo.

[74] In quanto 140 milioni*30%=42 milioni.

[75] Finanziaria 2006.

[76] A norma dell’articolo 1, comma 198 della citata legge 266/2005.

[77] Fermo restando il conseguimento delle economie derivante dal blocco delle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[78] In materia di spese per retribuzioni gli effetti indotti affievoliscono la misura lorda quantificata dei risparmi o delle maggiori spese. Nel caso in esame, un risparmio lordo di 100 milioni determina una economia netta inferiore pari a 52 milioni in quanto parallelamente alle economie realizzate si verifica una riduzione delle entrate, a causa di una imposizione fiscale e contributiva pari a 48 milioni, non più introitata, che sarebbe gravata sulle retribuzioni liquidate.

[79] Che reca il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[80] In materia di spese per retribuzioni gli effetti indotti affievoliscono la misura lorda quantificata dei risparmi o delle maggiori spese. Nel caso in esame, un risparmio lordo di 100 milioni determina una economia netta inferiore pari a 52 milioni in quanto parallelamente alle economie realizzate si verifica una riduzione delle entrate, a causa di una imposizione fiscale e contributiva pari a 48 milioni, non più introitata, che sarebbe gravata sulle retribuzioni liquidate.

[81] Il cui comma 1 recita: “Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria”.

[82] E’ il caso del regolamento del Ministero delle Comunicazioni. L’articolo 5, comma 7 del DPR 14 maggio 2001, n. 258 assegna al Servizio di controllo interno un contingente massimo di 10 unità non incluso nel contingente dei restanti uffici di diretta collaborazione stabilito in 96 unità a norma dell’articolo 8, comma 1. Il limite di 10 unità è compatibile con il tetto del 10 per cento complessivo considerato che le sole due norme citate determinano già un contingente di 106 unità a cui si potrebbero, peraltro, aggiungere le ulteriori unità aggiuntive previste per le segreterie di Sottosegretari di Stato.

[83] Sostituendo il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i commi 6, 6-bis e 6-ter.

[84] Il limite vale sia per gli uomini sia per le donne: per queste ultime, infatti, pur essendo il limite anagrafico fissato a 60 anni, nel sistema contributivo è prevista la possibilità di permanere in servizio fino al compimento dello stesso requisito anagrafico previsto per gli uomini (65 anni). Vale anche per esse, pertanto, la possibilità di trattenersi in servizio ulteriormente, fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

[85] A tale proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge precisa che tale disposizione è volta ad eliminare la prassi istauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di esterno, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con il mantenimento della stessa retribuzione complessiva.

[86] Tale comma estende infatti ai magistrati la facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro prevista dal comma 1 del medesimo articolo 16 del D.Lgs.503/1992, estendendola inoltre fino al settantacinquesimo anno di età.

[87] Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[88] Da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[89] Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[90] Cfr. in particolare l’art. 6 del D.lgs. n. 56/2000 e l’art. 1, comma 323 della L. n. 266/2005.

[91] Eccezion fatta per quelli relativi all’esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale.

[92] Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[93] Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[94] La norma, pur facendo riferimento ai redditi d’impresa delle persone fisiche, è applicabile anche ai redditi d’impresa delle persone giuridiche in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 40 del medesimo DPR.

[95] Decreto recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse” (c.d. Manovra Dini) convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995.

[96] Più in particolare, la norma si riferisce agli immobili classificati o classificabili nei gruppi A, B e C.

[97] Nei contratti di locazione finanziaria, infatti, il prezzo di cessione (c.d. “riscatto del bene”) è normalmente inferiore al valore reale e a quello catastale del bene stesso.

[98] Ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 633/1972 e dell’articolo 9 del DPR n. 917/1986 (Testo unico imposte sul reddito) il valore normale di un bene è dato dal prezzo medio dei beni della stessa specie o similari praticato in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. A tal fine si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

[99] Articolo 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

[100] Regime, di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, in base al quale l’obbligo di assolvere al pagamento dell’IVA è posto del  cessionario in luogo del cedente, se il primo è soggetto passivo d'imposta residente nel territorio dello Stato.

[101] Tale relazione è stata poi ricompressa nella relazione tecnica trasmessa al Senato il 25 luglio 2006 e riferita all’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione.

[102]  Sub-emendamento 36.5000/22

[103] Maxi-emendamento

[104] Sub-emendamento 36.5000/19

[105]  Determinato come differenza tra l’aliquota IRES/IRAP del 27,25% e l’aliquota IRAP del 4,25%.

[106] Queste ultime, nel prospetto degli effetti finanziari, sono iscritte come minori spese per il Fondo sanitario nazionale.

[107]  La lettera a) del comma 8 dell’articolo 35 sostituisce il numero 8-bis e introduce il numero 8-ter nell’articolo 10 del DPR n. 633/1972.

[108] Rispetto al testo originario del decreto legge viene ridotto da 5 a 4 il periodo di tempo per l’applicazione del regime di esenzione da parte dei costruttori.

[109] Il calcolo del pro-rata di indetraibilità dell’IVA si basa sulle operazioni attive esenti e imponibili effettuate in ciascun periodo d’imposta.

[110] Sostituisce il comma 9, articolo 35, del testo del decreto legge in esame.

[111] Sostituisce il comma 10, articolo 35, del decreto legge in esame.

[112] Introduzione dei commi 10-bis e 10-ter all’articolo 35 del DL in esame.

[113] La lettera a) del comma 8 dell’articolo 35 sostituisce il numero 8nell’articolo 10 del DPR n. 633/1972.

[114] Il calcolo del pro-rata di indetraibilità dell’IVA si basa sulle operazioni attive esenti e imponibili effettuate in ciascun periodo d’imposta.

[115]  Viene soppressa la lettera c) dell’articolo 35, comma 8, del DL in esame.

[116]  Comma 9, come sostituito, dell’articolo 35.

[117] Comma 10, come sostituito, dell’articolo 35.

[118] Comma 10-bis all’articolo 35.

[119] Comma 10-bis e comma 10-ter dell’articolo 35.

[120] Comma 10-quater dell’articolo 35.

[121] Sub-emendamento 36.5000/22

[122] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[123] Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[124] Ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

[125] Ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile.

[126] Recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[127] I ricavi, i proventi ed i valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

[128] Si ricorda che il comma 34 dell’articolo 36 del decreto legge in esame impone di determinare l’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto stesso.

[129] Cfr. in proposito la circolare Assonime del14 luglio 2006, n. 30.

[130] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[131] Fonte: valori medi anni 1998-2004  tratti dal III Rapporto Nomisma sul mercato immobiliare.

[132] Dossier n. 28, dicembre 2004

[133] Anche su questo punto il Servizio Bilancio aveva richiesto chiarimenti. Cfr. dossier n. 28 del 2004 citato alla nota precedente.

[134] Per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

[135] Vengono espressamente richiamati i poteri di accertamento degli uffici IVA di cui all’articolo 51 del DPR n. 633/72.

[136] Tale stima viene definita prudenziale, in quanto – si precisa – in alcuni casi i valori effettivi riscontrati sono risultati fino a otto volte il valore dichiarato.

[137] Di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[138] Tale disposizione richiamava le modalità applicative e le condizioni previste nel comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002.

[139] Salvo una quota dei contribuenti, pari al 2%, che si ritiene possa effettuare la detrazione in 5 annualità in quanto di età superiore a 75 anni.

[140] A parziale compensazione di tale fattore di sovrastima del recupero di gettito IRE si segnala peraltro che la relazione tecnica omette di considerare che la nuova percentuale del 36% disposta dalla norma, andrebbe applicata ad un ammontare di spesa leggermente ridotto rispetto a quello a cui si applica la percentuale del 41% prevista dalla legislazione vigente: ciò per effetto dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria. Nella quantificazione che segue si è tenuto conto anche di tale aspetto.

[141] Tale misura è ridotta alla metà per il primo esercizio.

[142] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[143] Si tratta di una elaborazione UNRAE sui dati del CED (Ministero Infrastrutture e trasporti) al 30/09/2004 dalla quale risultano 625.000 immatricolazioni da parte delle imprese, società e agenti di commercio nel 2002 e 631.231 nel 2003.

[144] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[145] Ai sensi dell’articolo 115 del TUIR il regime di trasparenza può essere adottato dalla società di capitale che hanno, tra l’altro, per soci esclusivamente società di capitali. Il medesimo regime di trasparenza fiscale, inoltre, può essere applicato anche dalle piccole Srl che hanno, tra l’altro, per soci esclusivamente persone fisiche.

[146] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, le perdite di un periodo d’imposta possono essere dedotte negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto. La disposizione si applica anche in caso di opzione per trasparenza, relativamente alla compensazione di utili e perdite  tra società partecipata e soci.

[147] Le simulazioni, pertanto, hanno registrato modifiche in funzione dei principali istituti della riforma IRES tra i quali: la modifica dell’aliquota IRES, l’abolizione della DIT, la partecipation exemption, il nuovo regime fiscale dei dividendi, la thin capitalization, l’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali, il consolidato mondiali, il consolidato nazionale.

[148] 2 per cento ipotecaria e 1 per cento catastale.

[149] D. Lgs. n. 344 del 2003.

[150] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[151] Fonte: società che compongono l’indice  S&P/MIB, che considera circa il 50 per cento dei valori di capitalizzazione sulla borsa italiana..

[152] L’articolo 3 della legge n. 212/2000 dispone la irretroattività delle norme tributarie nonché l’obbligo di stabilire un termine di decorrenza non inferiore a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che le modifica.

[153] Data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[154] Legge finanziaria 1994.

[155] La disposizione è stata introdotta con emendamento 36.4000 approvato in sede di discussione del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato.

[156] Anche su segnalazione dell’INPS e dell’INAIL.

[157] Decreto legislativo n. 66/2003.

[158] E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

[159] Tale comunicazione ai servizi territorialmente competenti, sulla base dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996), è da rendersi contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro e il primo giorno utile successivo, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro in giorno festivo, in ore serali o notturne, in caso di emergenza.

[160] La norma modifica l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002.

[161] Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.341/1995.

[162] Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004.

[163] Cfr. l’Allegato 7 alla legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

[164] Si segnala che il decreto-legge n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2206, all’articolo 39-undetricies dispone analogo ripristino per il personale del comparto sicurezza.

[165] Articolo 3, comma 9, lettera a) della legge n. 335/1995.

[166] Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

[167] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[168] Sono in ogni caso esclusi i soggetti non residenti, i soggetti che applicano regimi speciali, i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di fabbricati o terreni fabbricabili ovvero mezzi di trasporto, i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione.

[169] Per i soggetti che iniziano l’attività si chiede la presunzione che nell’esercizio realizzino un volume d’affari inferiore a 7000 euro.

[170] Si arriva a tale valore ipotizzando una distribuzione lineare all’interno della classe di credito da 2 a 5 mila euro, in riferimento alla quale la RT afferma di aver considerato il 50% dei soggetti.

[171] Il testo originario del comma 35 disponeva la soppressione dell’obbligo dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, pur rimanendo confermato quello della emissione della fattura nei casi di richiesta da parte del cliente.

[172] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.

[173] Le maggiori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano maggiori trasferimenti alle regioni in seguito alla diminuzione del gettito IRAP.

[174] La norma fa riferimento all’articolo 1283 del codice civile.

[175] All’introduzione di tale istituto, analogo a quello introdotto dalle norme in esame, la relazione tecnica al d.d.l. finanziaria per il 2005 non assegnava specifici effetti di maggiore entrata.

[176] Le minori spese correnti derivano per il bilancio dello Stato da minori trasferimenti agli enti locali a compensazione del maggior gettito dell’IRAP e delle addizionali.

[177] Le maggiori spese derivano per il bilancio dello Stato da maggiori trasferimenti agli enti locali a compensazione del minore gettito dell’IRAP e delle addizionali.

[178] Tale provvedimento prevede la possibilità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e della altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con compensazione delle eventuali somme risultanti a credito con quelle risultanti a debito. Si ricorda in proposito che il precedente comma 13 del medesimo articolo 37 modifica i termini di versamento delle due rate ICI, fissando gli stessi al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza (giugno e dicembre), in conformità con i termini dei versamenti mensili previsti per il modello F24.

[179] Cfr. l’art. 1, comma 2 del DL n. 63/2002, e il DM 21 maggio 2003 del Ministero dell’economia e delle finanze.

[180] Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2005. In data 5 luglio 2006 l’Italia e il Lussemburgo sono stati deferiti alla Corte di giustizia europea per il mancato recepimento della citata direttiva.

[181] Si tratta, in particolare, della esenzione dalle ritenute alla fonte dei dividendi pagati da una filiale -situata in uno Stato membro – alla casa madre – situata in un altro Paese europeo.

[182] L’introduzione dei nuovi giochi deve avvenire, per via regolamentare, entro il 31 dicembre 2006.

[183] Si tratta, come precisato dal testo, dei seguenti punti vendita: agenzie di scommessa, sale pubbliche da gioco, sale Bingo, aree per la commercializzazione dei nuovi giochi di cui ai successivi commi 2 e 4 del presente articolo.

[184] Per ogni punto vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di  gioco  pubblici. La quota minima di 25.000 euro è prevista per le aste riguardanti i giochi su eventi non ippici, mentre la quota minima di 30.000 euro è prevista per le aste riguardanti i giochi su base ippica.

[185] Per ogni punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

[186] Per le scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli si tratta del decreto del Ministro dell'economia. 111/2006 (scommesse autorizzate dall’AAMS). Per i concessionari della  raccolta di scommesse ippiche, si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 169/1998 (scommesse organizzate dall’UNIRE).

[187] Per il comma 287 si tratta quindi di effetti indiretti di maggior gettito,  nel senso che la relazione tecnica includeva tale disposizione fra le norme volte a determinare un incremento della raccolta attraverso un ampliamento della rete di vendita.

[188] Di cui all’articolo 4,  comma 1,  lettera b), punto 3, del decreto legislativo 504/1998 (Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse).

[189] A differenza della “raccolta”, che rappresenta il totale degli incassi lordi, il “movimento netto” indica l’incasso lordo o l’introito lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell’importo delle scommesse annullate e/o rimborsabili (Decreto direttoriale n. 2006/22503, recante la convenzione-tipo per la concessione dell’esercizio delle scommesse - allegato 1: Nomenclatore unico delle definizioni).

[190] L’articolo 4,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo 504/1998 era stato integralmente riformulato, da ultimo, dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto legge 203/2005.

[191] Cfr. il Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (“allegato 7”) del decreto legge 203/2005 (articolo 11-quinquiesdecies, comma 12).

V. anche relazione tecnica all’articolo 66, comma 26, del testo originario del disegno di legge finanziaria 2006 (AS. 3613 – XIV legislatura): norma (di contenuto analogo rispetto all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 12) che era stata recepita nel decreto legge 203/2005 durante l’esame parlamentare.

[192] Tali effetti erano interamente ascrivibili alla norma qui illustrata [articolo 4, comma 1,  lettera b), punto 3], in quanto le aliquote contenute nella restante parte dell’articolo erano rimaste invariate rispetto alla disciplina previgente. 

[193] V. relazione tecnica all’articolo 66, comma 26, del testo originario del disegno di legge finanziaria per il 2006 (AS. 3613 – XIV legislatura).

[194] Veniva superato il precedente meccanismo imponibile basato su una quota di prelievo (articolata in 9 classi in funzione del numero degli eventi presenti nella singola scommessa) e su una percentuale di imposta applicata sulla stessa (con un’altra parte della quota da destinare al finanziamento del CONI).

[195] Che in base al precedente regime ammontava al 33% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

[196] Riformulando l’articolo 22, comma 6, della legge finanziaria 289/2002.

[197] Di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931).

[198] Per i punti  vendita  aventi  come attività accessoria la commercializzazione dei  prodotti  di  gioco è mantenuta, invece,  l’attuale procedura di concertazione  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[199] “Amusement with prize”: si tratta degli apparecchi da intrattenimento (previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 773/1931) obbligatoriamente collegati alla rete telematica gestita dai concessionari dell’Amministrazione di monopoli di Stato (v. articolo 1 commi 525 ss. della legge finanziaria 266/2005).

[200] Aumento previsto dall’articolo 1, comma 530, lettera b), della legge 266/2005.

[201] Misura prevista dall’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 266/2005. Attualmente il compenso al concessionario non può superare il 3% delle somme giocate (art. 6  c. 3  DM 86/2004   -   art. 2  c. 2  lett. b)  D. Dir. 8 aprile 2004).

[202] “Amusement with prize”: apparecchi da intrattenimento collegati alla rete telematica (v. articolo 1 commi 525 ss. della legge finanziaria 266/2005).

[203] Riduzione prevista dall’articolo 1, comma 531, della legge 266/2005.

[204] Commi 525-534.

[205] Presumibilmente per un errore materiale la RT indica, nella sua parte descrittiva, un importo di maggior gettito per il 2008 pari a 18 milioni: tale cifra appare però incongrua rispetto ai totali riportati nelle tabelle successive.

[206] Per gli elementi di maggior dettaglio e per il procedimento di calcolo adottato si rinvia al testo della relazione tecnica (AS.741).

[207] La RT precisa che la stima è stata ottenuta “partendo dal numero di giocatori titolari di conti di gioco a distanza aperti nel 2006” e ipotizzando un “incremento graduale della raccolta, in funzione di un numero crescente di giocatori interessati dalle nuove modalità”.

[208] Per gli elementi di maggior dettaglio e per il procedimento di calcolo adottato si rinvia al testo della relazione tecnica (AS.741).

[209] La previsione di raccolta a legislazione vigente è desumibile dalla tabella dedicata alle scommesse sportive nel riquadro “Perdita di gettito su raccolta anno precedente”.

[210] Presumibilmente per un errore materiale la RT indica, nella sua parte descrittiva, un incremento della raccolta per il 2007 pari a 800 milioni: tale cifra appare però incongrua rispetto ai totali riportati nelle tabelle successive.

[211] Inteso presumibilmente quale percentuale media sull’introito lordo desumibile dall’applicazione dell’imposta unica alle quote di prelievo fissate ai sensi della normativa vigente (decreto ministeriale 15 febbraio 1999).

[212] Per gli elementi di maggior dettaglio e per il procedimento di calcolo adottato si rinvia al testo della relazione tecnica (AS.741).

[213] Contenuti nel riquadro dedicato all’illustrazione degli effetti finanziari connessi al differimento dell’entrata in vigore dell’aliquota PREU ridotta al 12% (AS. 741 – pag.133)

[214] V. nota successiva.

[215] Dai dati contenuti nel riquadro concernente l’installazione di apparecchi di nuova generazione nel secondo semestre 2006, si ricava che la relazione tecnica conteggia, per ciascun mese, 26 giorni di attività, e per il solo mese di agosto 13 giorni di attività.

[216] Puntualmente richiamate nell’ambito della presente scheda.

[217] La base imponibile è indicata espressamente per i giochi a distanza [comma 1 lettera b)], mentre per le scommesse a distanza sembrerebbe da individuare implicitamente nella disciplina generale in materia [articolo 4, comma 1 , lettera b), numero 3, del D. Lgs. 504/1998].

[218] Poiché le aliquote di imposta unica per le scommesse sportive sono modificate con decorrenza 2007, i valori di aliquota media assunti dalla RT – che appaiono fondati su un’ipotesi di netta prevalenza delle scommesse multiple, ad aliquota più elevata,  rispetto a quelle composte fino a sette eventi – operano sia nel senso di incrementare il gettito complessivo previsto a legislazione variata sia nel senso di limitare la perdita di gettito rispetto al regime fiscale previgente: quanto più, infatti, la nuova aliquota media risulterà elevata tanto più la perdita di gettito da scontare rispetto alla legislazione previgente sarà ridotta.

[219] Cfr. le precedenti tabelle di raffronto “Art. 38 comma 3”  e   “Art. 4   D. Lgs. 504/1998 (come riformulato  dal  DL  203/2005)”.

[220] Amministrazione autonoma Monopoli di Stato: “Scommesse sportive legali: istruzioni per l'uso”.

[221] Articolo 11-quinquiesdecies, comma 12.

[222] Non è chiaro, peraltro, se sulla base del comma 2 in esame potrà essere disciplinata anche la distribuzione delle scommesse su eventi non sportivi, che erano incluse nella precedente norma (sostituita dal comma 2).

[223] Come già accennato, si tratta degli effetti genericamente attribuiti ai commi 525-534. Per gli anni successivi era previsto un incremento del gettito pari a 370 milioni nel 2007 e a 423 milioni nel 2008.

[224] Cfr. la sentenza n. 4645 dell’8 marzo 2005.

[225] Cfr. in proposito l’apposita Scheda del Gruppo di lavoro relativo alle entrate, pubblicata sul sito del Ministero dell’economia.

[226] Si ricorda che la valutazione di compensatività fra maggiori dividendi azionari e minor gettito ICI, formulata per il 2006, non risulterebbe proiettabile agli esercizi successivi per l’impossibilità di ascrivere carattere di permanenza ai maggiori dividendi previsti per il 2006, soggetti ad elevata volatilità.

[227] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

[228] Vale a dire lire mille, nel testo della norma che viene modificata (L.n. 157/1999).

[229] Inoltre, per l’erogazione del contributo in relazione ai referendum abrogativi, è richiesto il raggiungimento del quorum di validità di partecipazione al voto.