Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1608: D.L. 253/2006: Partecipazione italiana alla missione in Libano
Riferimenti:
DL n. 253 del 13-SET-06   AC n. 1608/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 10
Data: 13/09/2006
Descrittori:
LIBANO   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
STATI ESTERI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1608

Titolo breve:

 

Partecipazione italiana alla missione in Libano –

 Decreto legge n. 253 del 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri e Pinotti

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 10

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 2

Interventi di cooperazione in Libano.. 2

ARTICOLO 2. 4

Missione militare in Libano.. 4

ARTICOLO  3. 6

Consigliere diplomatico.. 6

ARTICOLO 4. 7

Indennità di missione. 7

ARTICOLO  6. 8

Rinvii normativi8

ARTICOLO 7. 9

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba.. 9

ARTICOLO  8. 10

Base logistica ONU di Brindisi10

ARTICOLO  9. 11

Copertura finanziaria.. 11

ARTICOLO  10. 16

Rimborsi ONU.. 16

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 253/2006, recante “Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”[1].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Articoli

Finalità

SPESA 2006

1

Interventi di cooperazione in Libano

30.000.000

2

Partecipazione italiana alla missione UNIFIL

186.881.868

3

Consigliere diplomatico in Libano

64.871

7

Corsi di lingua e cultura araba

74.880

8

Base logistica ONU di Brindisi

2.440.000

Totale

 

219.461.619

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Interventi di cooperazione in Libano

La norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (comma 1).

La spesa è autorizzata ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 49/1987 (Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), come determinati nella tabella C della legge finanziaria 266/2005.

 La norma prevede, inoltre, che restano fermi gli  interventi di  protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 90/2005, “finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione”, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 49/1987” (comma 2).

L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 90/2005 (in materia di protezione civile) prevede che lo stato di emergenza e il potere di ordinanza di protezione civile possano essere applicati anche negli interventi all’estero.

L'articolo 11, comma 2, della legge 49/1987 (Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo) dispone che nel caso di interventi all’estero per calamità naturali o per eventi eccezionali il ministro per il coordinamento della protezione civile metta a disposizione personale specializzato e mezzi idonei; i relativi oneri sono posti a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

La relazione tecnica precisa che le risorse stanziate con il comma 1 sono finalizzate prioritariamente ad interventi di riabilitazione delle infrastrutture di base.

La RT precisa che i settori interessati agli interventi saranno i trasporti stradali, la distribuzione idrica ed elettrica, l’equipaggiamento sanitario.

Si prevede inoltre, come specificato dalla RT, di finanziare iniziative nel settore socio-economico (assistenza alle popolazioni sfollate, interventi a favore della pesca, dell’agricoltura e delle piccole imprese) tramite le attività affidate agli organismi non governativi.

Un’altra parte dello stanziamento sarà infine destinata alla realizzazione di interventi tramite le Agenzie delle Nazioni Unite a favore della popolazione libanese.

 

Nulla da osservare riguardo al comma 1, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Andrebbe tuttavia chiarito se le spese per il personale impiegato nei predetti interventi di cooperazione rientrino nel limite dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 1.

In ordine al comma 2, andrebbe chiarito se l’attuazione di interventi straordinari di protezione civile – la cui entità non viene precisata né dal testo né dalla relazione tecnica - debba intendersi ricompresa nello stanziamento complessivo disponibile per tale finalità in base alla legislazione vigente o se debba, invece, considerarsi subordinata al reperimento di ulteriori risorse non previste dalla presente disciplina.

Con riferimento – invece - all’estensione delle misure di protezione civile attuabili in base al comma 2 in esame, sembra doversi desumere dal testo del richiamato articolo 11, comma 2, della legge 49/1987 che gli interventi di protezione civile eventualmente disposti ai sensi della predetta disciplina andrebbero interamente finanziati nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto dal presente decreto legge o comunque facendo ricorso alle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le medesime finalità. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 1, comma 1, non indica espressamente l’esercizio finanziario al quale è riferita l’autorizzazione di spesa prevista. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che, coerentemente con quanto previsto dalla clausola di copertura, la stessa si riferisce esclusivamente all’esercizio finanziario 2006.

 

 

ARTICOLO 2 

Missione militare in Libano

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL delle Nazioni Unite in Libano.

 

La relazione tecnica riporta nel dettaglio i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere. Ad essi si fa rinvio per l’esposizione delle specifiche voci di costo che vanno a comporre l’onere complessivo.

Dagli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica si ricava il seguente quadro aggregato degli oneri[2], riguardante le tre fasi dell’operazione militare che si svolgeranno nel 2006 (Early Entry Force nei mesi di settembre-ottobre, Follow On Force in novembre, Follow On Force in dicembre):


                                 spese in milioni di euro (importi arrotondati)

ITALIA  UNIFIL

Missione Leonte

FASE

 missione

MESI 2006

 

ONERI PERSONALE

COSTI ESERCIZIO MEZZI

UNA

TANTUM

(a)

ONERI  TOTALI

 

 

 

Unità

di

person.

A

Trattamento economico

aggiuntivo

B

Spese generali

(b)

 

TOT.

(A+B)

 

Early Entry Force

 

settem.e  ottobre

 

2.496(c)

 

44,3

 

3,3

 

 

47,6

 

25,3

 

15,5

 

88,4

(2 mesi)

 

C

Follow On Force

 

novem.

2.680(d)

23,8

2,5

26,3

12

18,4

56,7

(1 mese)

D

Follow On Force

 

dicem.

2.450(e)

21,8

2,2

23,9

10,8

-

34,8

(1 mese)

E

        SPESA  COMPLESSIVA  (C + D + E)

179,9

(a) Oneri una tantum = approntamento forze militari in patria, aiuti umanitari Marina

                                  Militare, attendamento e dispiegamento materiali dell’Esercito,

                                  interventi urgenti in Libano (ospedale militare, infrastrutture e

                                  bonifica ordigni esplosivi).

(b) Spese generali =  assicurazioni, trasporti, viveri, equipaggiamento, servizi, alloggiamento,

                              altri costi aggiuntivi.

(c) Personale a terra: 1.041 unità      Personale imbarcato: 1.455 unità

(d) Personale a terra: 2.450 unità      Personale imbarcato:    230 unità

(e) Personale a terra: 2.450 unità      Personale imbarcato:       -

 

Sommando all’onere aggregato esposto nel precedente quadro (179,8 milioni) la quota di “spese riservate” indicata dalla relazione tecnica (7 milioni per il quadrimestre settembre-dicembre 2006), si ottiene il totale corrispondente all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2 (186,9 milioni).

 

Nulla da osservare al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto - altresì - che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Si segnala che la data di scadenza dell’impegno internazionale in Libano, fissata dalla risoluzione 1701 dell’ONU[3] al 31 agosto 2007, richiederà che la missione italiana sia rifinanziata almeno per l’anno 2007. Ciò dovrebbe presumibilmente avvenire attraverso il consueto meccanismo che prevede la predisposizione di una congrua provvista nel Fondo missioni internazionali (la cui dotazione è determinata annualmente con la legge finanziaria in relazione a tutti gli impegni internazionali assunti dall’Italia) e successivamente un’autorizzazione di spesa a valere sul medesimo Fondo. Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.

 

ARTICOLO  3 

Consigliere diplomatico

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871 per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2. La predetta spesa è determinata ai sensi dell'articolo 204 del DPR 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ed è ridotta del 5 per cento.

L’articolo 204 del richiamato DPR dispone che ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali siano attribuiti un'adeguata indennità ed un assegno per oneri di rappresentanza[4]. Con le medesime modalità sono applicate le indennità per viaggi di servizio.

La relazione tecnica espone il calcolo utilizzato per la quantificazione dell’onere, parametrato agli emolumenti di un primo consigliere di ambasciata a Beirut. L’onere mensile ammonta a 16.217 euro, quello per tutto il 2006[5] a 64.871 euro:

(spese in euro)

Coefficiente di sede

7,865

 

 

A

Indennità mensile

 

10.634,48

 

B

Maggiorazione rischio

 

40%

 

4.254

 

C

Assegno di rappresentanza

 

12,50%

 

1.329,31

 

Indennità mensile lorda

(A + B + C)

 

 

 

16.217,79

 

Indennità lorda

settembre- dicembre 2006 (A + B + C) × 4

 

 

 

 

64.871,16

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Si segnala, peraltro, che la relazione tecnica non chiarisce se e con quali modalità sia stata effettuata la riduzione del 5 per cento – disposta dalla norma in esame - dell’indennità mensile disciplinata dall'articolo 204 del DPR 18/1967.

 

ARTICOLO 4

Indennità di missione

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 247/2006 (Partecipazione italiana alle missioni internazionali) prevede che al personale partecipante alle missioni internazionali nei Balcani e in Medio Oriente sia corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 941/1926 (Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero) nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

La norma dispone che al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, sia corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 941/1926, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 247/2006.

Il testo precisa che non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 223/2006[6]: quest’ultima norma ha ridotto del 20 per cento le diarie per le missioni all'estero. Si ricorda tuttavia che il comma 3 del medesimo articolo 28 ha escluso che tale riduzione si applicasse al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Tuttavia nella quantificazione degli oneri di personale derivanti dal precedente articolo 2 la RT include anche le spese per indennità di missione al 98 per cento.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli effetti finanziari della presente disposizione sono incorporati nella quantificazione relativa al precedente articolo 2.

 

ARTICOLO  6

Rinvii normativi

La norma dispone che alla missione di cui all'articolo 2 si applica una serie di norme previste dalla vigente disciplina in materia di partecipazione ad operazioni militari internazionali: si tratta, in particolare, del decreto-legge 451/2001 (Proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali)[7] e della legge 247/2006 (Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali).

Il testo fa riferimento ai rinvii normativi che seguono.

Decreto-legge 451/2001

-            articolo 2, commi 2 e  3, e articolo 4: estensione dell’indennità di missione ai periodo di riposo e di recupero, nonché al personale militare in stato di prigionia o disperso; applicazione della predetta indennità anche ai volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata;

-            articolo 3: trattamento assicurativo e trattamenti pensionistici (in caso di decesso o invalidità) per il personale in missione, nonché ulteriori garanzie (mantenimento alle armi in stato di convalescenza o di ricovero) in caso di infermità contratta in servizio;

-            articolo 5, comma 1, lettere b) e c): esclusione della disciplina sull’orario di lavoro per il personale in missione; utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio;

-            articolo 7: estensione al personale civile, eventualmente impiegato nella missione, del medesimo trattamento riconosciuto al personale militare;

-            articolo 8, commi 1 e 2: attivazione di procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi;

-            articolo 9: facoltà di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale per esigenze connesse con la missione;

-            articolo 13: misure di salvaguardia del personale in missione in caso di mancata partecipazione a concorsi interni.

Legge 247/2006

-            articolo 2, comma 29: limiti di utilizzo e di valore (50 milioni) delle spese effettuate per acquisti e lavori in economia;

-            articolo 2, comma 32: validità dei periodi in missione ai fini dell’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo – che gli effetti finanziari del presente articolo risultino per intero incorporati nella quantificazione delle spese per il personale connesse all’attuazione del precedente articolo 2.

 

 

ARTICOLO 7

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

Si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa, di corsi a carattere intensivo, che saranno svolti da insegnanti della Scuola lingue estere dell’Esercito[8] presso i reparti chiamati a costituire il contingente impiegato in Libano.

 

La relazione tecnica precisa che saranno impiegati 4 insegnanti, i quali effettueranno ciascuno 6 ore di lezione al giorno per 5 giorni a settimana, per un totale di 4 settimane nel mese di settembre. L’attività sarà poi ripetuta, per ulteriori 4 settimane entro la fine del 2006, in favore del contingente successivo in fase di approntamento.

L’onere totale (74.880 euro) è ottenuto sommando la spesa per le lezioni (31.680 euro) alla spesa per vitto alloggio e diaria dei docenti (31.200 euro) e alle spesa per supporti didattici (12.000 euro).

Il calcolo è stato così effettuato:

-            onere lezioni  (costo di un’ora di docenza = 33 euro):

33 euro × 6 (ore) × 5 (giorni) × 8 (settimane) × 4 (insegnanti) = 31.680 euro

 

-            spese per vitto alloggio e diaria

[80 euro (alloggio per 1 giorno) + 50 euro (vitto per 1 giorno)]× 30 (giorni) × 2

    (mesi) × 4 (insegnanti) = 31.200 euro

 

-            spese per supporti didattici

[4 euro (1 vademecum) + 2 euro (CD audio e MP3 per 1 allievo)]× 1.000 (allievi per

   ciascun corso) × 2 (corsi di un mese)= 12.000 euro

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO  8

Base logistica ONU di Brindisi

La norma autorizza, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

 

La relazione tecnica espone una descrizione degli interventi di adeguamento da realizzare e dei costi connessi. Per il dettaglio di tali elementi informativi si rinvia alla stessa RT.

L’onere complessivo, riguardante la ristrutturazione di tre edifici (e relative pertinenze) situati nell’aeroporto militare “Pierozzi” di Brindisi[9], è così ripartito:

 

IMMOBILE

ESTENSIONE

SPESA  PREVENTIVATA

 

Edificio adibito a magazzino per materiale speciale dell’Aeronautica

 

1.100 metri quadrati

 

490.000 euro

 

Edificio adibito a magazzino ordinario

 

900 metri quadrati

 

450.000 euro

 

Edificio adibito

ad alloggi

 

2.440 metri quadrati

 

1.500.000 euro

SPESA TOTALE

 

 

 

2.440.000 euro

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO  9

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli  oneri  derivanti dall'attuazione del decreto in esame, pari a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  tributarie, correlate al più  favorevole andamento  del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

Tale utilizzo di maggiori entrate è effettuato – precisa il testo - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria 266/2005. Quest’ultima norma prevede che per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria.

 

La relazione tecnica[10], dopo aver ripercorso sinteticamente la metodologia di stima delle entrate tributarie nei documenti di bilancio[11], precisa che nella formulazione del DPEF 2007-11 le previsioni di entrata sono state elaborate ipotizzando una decrescenza del quadro macroeconomico nella seconda parte del 2006, mentre i dati delle entrate tributarie a tutto il mese di luglio hanno mostrato tassi di crescita elevati “tali per cui l’atteso fenomeno di riduzione della crescita del gettito non si sta manifestando”. Poiché non sembra trattarsi di un fenomeno specifico (in quanto l’esame disaggregato dei dati IVA sugli scambi interni fa registrare una crescita consistente del gettito in tutte le attività), la RT precisa che le previsioni di entrata del bilancio dello Stato dovranno essere incrementate per un importo pari a 10,3 miliardi di euro, dei quali 9,9 miliardi già considerati nelle previsioni tendenziali del DPEF 2007-11. 

Con riferimento al bilancio dello Stato, la RT fa presente che le previsioni del gettito tributario devono ancora recepire sia il differenziale rispetto alle stime contenute nel DPEF del luglio scorso (9,9 miliardi) sia gli ulteriori maggiori introiti (400 milioni) connessi al più favorevole andamento del gettito sulla base dei dati certi relativi al mese di luglio. Pertanto, come indicato nella nota preliminare allo stato di previsione dell’entrata relativo all’assestamento del bilancio 2006, un apposito emendamento al predetto provvedimento e le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del presente decreto legge riporteranno il livello delle entrate in linea con quanto contenuto nel DPEF.

 

Al riguardo, fatto salvo quanto di seguito osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria, si rileva la necessità di acquisire chiarimenti - da parte del Governo - al fine di valutare l’effettiva disponibilità delle risorse la cui utilizzazione è prevista dal presente articolo.

Premesso che la copertura finanziaria disposta con la norma in esame fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente (derivanti da un’evoluzione del quadro macroeconomico più positiva rispetto alle previsioni e da un conseguente andamento del gettito tributario più favorevole rispetto alle entrate iscritte in bilancio), si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa la natura e la ripartizione per tipologia di prelievo del maggior gettito previsto (quota del quale utilizzata a copertura delle spese in esame).

Tali informazioni appaiono necessarie anche al fine di verificare in quale misura l’indicato incremento di gettito si rifletta sui diversi saldi di finanza pubblica, ivi compreso l’indebitamento netto della pubblica amministrazione (saldo rilevante ai fini del rispetto dei parametri europei). Dovrebbero pertanto essere fornite indicazioni anche con riferimento agli andamenti della spesa, e non soltanto nel comparto statale – oggetto della previsione di maggiore entrata a cui è riferita la copertura in esame - ma anche nel contesto, più ampio, delle pubbliche amministrazioni.

Infatti un incremento di gettito non comporta necessariamente un miglioramento dei saldi finanziari finali qualora si verifichi nel medesimo esercizio un andamento della spesa eccedente le previsioni, e come tale suscettibile di compensare - in tutto o in parte – l’effetto positivo sui saldi derivante dall’incremento delle entrate.

Si segnala pertanto la necessità di acquisire dal Governo i predetti elementi informativi in ordine al previsto andamento delle entrate e delle spese fino a tutto il dicembre 2006.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si rammenta che l’articolo 1, comma 4, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) prevede che per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente debbano essere interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

L’ipotesi prospettata nell’articolo 1, comma 4, che riproduce analoghe disposizioni di precedenti leggi finanziarie, costituisce, quindi, una fattispecie non pienamente riconducibile alla disposizione di carattere generale prevista dalla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 468 del 1978), la quale individua tra le modalità di copertura finanziaria anche l’utilizzo di nuove o maggiori entrate derivanti da modificazioni legislative.

In sostanza, si tratta di quei casi in cui il legislatore reperisce risorse aggiuntive, nella forma di maggiori entrate, contestualmente destinandole a finalità di copertura.

Nel caso in esame, invece, le maggiori entrate non discenderebbero da modifiche apportate alla legislazione vigente, ma trarrebbero origine da un andamento del gettito superiore a quanto previsto a bilancio. In altri termini, mentre la modalità prevista dalla lettera d) dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 è una delle forme tipiche di copertura, l’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2006, può essere intesa come uno strumento che il legislatore ha individuato per far fronte a maggiori oneri che dovessero determinarsi in relazione a situazioni aventi carattere di urgenza. Quest’ultima disposizione è infatti volta a perseguire in via prioritaria la realizzazione degli obiettivi fissati, con riferimento al saldo netto da finanziare, nel medesimo articolo 1 della legge finanziaria e del loro eventuale miglioramento, qualora, in corso d’esercizio, risultassero disponibili entrate più consistenti rispetto a quelle preventivate.  Conseguentemente l’articolo 1, comma 4, non può essere inteso nel senso che ad un’eventuale sottostima delle entrate iscritte in bilancio possa fare seguito una successiva variazione in aumento delle stesse in modo da disporre di risorse aggiuntive da utilizzare a copertura di nuovi interventi di spesa.

Il predetto obiettivo prioritario (realizzazione degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica) ammette, tuttavia, alcune eccezioni giustificate dall’esigenza di far fronte agli oneri derivanti da interventi che devono rispondere a due requisiti: uno, di carattere generale, connesso all’urgenza degli interventi stessi e l’altro, più specifico, relativo al fatto che tali interventi debbono essere riconducibili alle fattispecie esplicitamente richiamate (calamità naturali, sicurezza del Paese, emergenze economico finanziarie).

Sotto questo profilo, la copertura prevista dall’articolo in esame risulterebbe conforme all’ordinamento contabile a condizione che il carattere di urgenza e la fattispecie degli interventi oggetto del decreto-legge in esame fossero effettivamente riconducibili alle previsioni dell’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2006.

E’, tuttavia, evidente che l’utilizzo a copertura delle entrate può giustificarsi, nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 4, alle seguenti ulteriori condizioni: che si tratti di entrate maggiori rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente e che sia, comunque, effettivamente realizzato l’obiettivo stabilito per il saldo netto da finanziare (fatto salvo quanto in precedenza rilevato con riferimento alla necessità di perseguire gli obiettivi fissati per gli altri saldi di finanza pubblica). Quanto al primo aspetto, la relazione tecnica preannuncia l’intenzione del Governo di presentare un apposito emendamento al disegno di legge di assestamento, in corso di esame in prima lettura alla Camera, con il quale le previsioni di entrata verrebbero incrementate in termini coerenti con le previsioni tendenziali recate dal DPEF 2007-2011. In particolare, i dati relativi al gettito introitato a tutto il mese di luglio confermerebbero un andamento migliore rispetto alle previsioni della normativa vigente, vale a dire a quanto indicato nella legge n. 267 del 2005 (legge di bilancio per l’anno 2006). L’aumento dovrebbe essere nell’ordine di euro 10.300 milioni di euro, dei quali 9.900 milioni sarebbero già stati considerati nelle previsioni tendenziali del DPEF. Al riguardo, appare, quindi, opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione più puntuali rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica, in particolare specificando a quali tributi siano riconducibili le maggiori entrate cui si fa riferimento.

Quanto al secondo aspetto (conformità della previsione in esame rispetto agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica), appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate tributarie correlate al più favorevole andamento del gettito rispetto alle previsioni a legislazione vigente comunque non pregiudichi il conseguimento del livello dei saldi già stabilito[12].

 

ARTICOLO  10

Rimborsi ONU

La norma dispone che quota  parte  dei  rimborsi  corrisposti dalle Nazioni Unite a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare in Libano è riassegnata  per la costituzione[13] di un Fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di  mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti  impiegati nella stessa missione[14]. A tali riassegnazioni non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

Quest’ultima norma ha disposto che a decorrere dal 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005[15]. Alla norma sono stati ascritti, per il 2006, effetti di riduzione della spesa corrente pari a 90 milioni di euro (in termini di indebitamento netto) e a 50 milioni di euro (in termini di fabbisogno).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa precisa che i predetti rimborsi ONU mirano a ristorare lo Stato destinatario - quanto meno in parte - delle spese sostenute per l’impiego del personale, per la diretta fornitura di beni, per il logoramento dei mezzi utilizzati nella missione o (attraverso ratei percentuali annui) per l’acquisizione da parte delle Nazioni Unite di mezzi in base a specifici accordi in tal senso.

La relazione precisa inoltre che la sostituzione e la manutenzione straordinaria di mezzi ed equipaggiamenti sono necessari perché tali materiali possono venire meno per l’uso o essere acquisiti dall’ONU, ovvero essere sottoposti a un prolungato e intensivo utilizzo che ne determina un eccezionale logoramento “trattandosi di spese non coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, né dai fondi destinati al finanziamento della missione”.

 

Al riguardo si osserva che il testo normativo e la relazione illustrativa non contengono indicazioni circa la misura e la scansione temporale dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite. Andrebbe, pertanto chiarito con quali risorse finanziarie si potrà far fronte ad esigenze di sostituzione e manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella missione, ove tali esigenze di spesa, peraltro non quantificate, si manifestino per un ammontare di spesa superiore a quello dei rimborsi, ovvero anteriormente all’attivazione delle procedure di rimborso stesso, dal momento che le suddette spese non sono coperte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, né dai fondi stanziati dal decreto in esame per il finanziamento della missione.

Si rileva infine che l’esclusione dei rimborsi ONU in esame dal limite alla riassegnazione delle entrate stabilito con la legge finanziaria 2006 (limite rappresentato dal livello delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005) non dovrebbe contribuire ad una riduzione dei risparmi di spesa ascritti al predetto vincolo tenuto conto che, nella quantificazione di tali risparmi, non possono essere state ricomprese le entrate derivanti dai predetti rimborsi ONU.



[1] Decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.

[2] Elaborazione del Servizio del bilancio sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.

[3] “The Security Council (...) decides to extend the mandate of UNIFIL until 31 August 2007, and expresses its intention to consider in a later resolution further enhancements to the mandate and other steps to contribute to the implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution”.

[4] La norma precisa inoltre che il trattamento economico complessivo non può essere superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

[5] Ossia i quattro mesi da settembre a dicembre.

[6] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2002.

[8] Situata a Perugia.

[9] In questo aeroporto ha sede la Base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

[10] Nella sezione Appendice “Copertura maggiori entrate”.

[11] La stima delle entrate tributarie per il DPEF viene elaborata sulla base delle informazioni ricavate da:

-            le serie storiche del gettito mensile e annuale;

-            l’applicazione ad esse del criterio di contabilità economica SEC 95;

-            l’aggiornamento del quadro macroeconomico.

 La RT precisa quindi che la stima delle entrate tributarie per il 2006 è stata una prima volta rettificata con la RTC dell’aprile 2006. In occasione della “Due diligence” del giugno 2006 si è inoltre considerato il fatto che nella seconda parte del 2006 il quadro macroeconomico presentava un andamento discendente; di conseguenza il monitoraggio delle entrate tributarie (=confronto su base mensile fra andamento effettivo del gettito e gettito atteso) è stato effettuato distribuendo la previsione annuale in modo da avere un analogo andamento decrescente nel corso dell’anno e tenendo conto – altresì – che le entrate da autoliquidazione vengono versate a giugno-luglio e a novembre (e di conseguenza monitorate), mentre le altre entrate tributarie vengono versate (e monitorate) mensilmente.

[12] Va inoltre rilevato che un seppur limitato miglioramento dell’andamento del saldo netto da finanziarie dovrebbe conseguire, nell’anno in corso, dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, recante, tra le altre, disposizioni volte a correggere l’andamento dei saldi di finanza pubblica..

[13] Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della  difesa. 

[14] Alla ripartizione del Fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e alla Corte dei conti.

[15] Con esclusione delle riassegnazioni la cui iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e di quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.