Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1961 Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
Riferimenti:
AC n. 1961/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 29
Data: 13/12/2006
Descrittori:
ESAMI DI STATO   SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
AS n. 960/XV     

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1961

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

VII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Rusconi

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 29

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame. 3

ARTICOLO 2. 11

Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza.. 11

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d), comma 2, lettere d) ed e), e comma 5. 12

Decreti legislativi e autorizzazione di spesa.. 12

ARTICOLO 3, comma 2. 13

Disposizioni finanziarie. 13

ARTICOLO 3, comma 4. 13

Copertura finanziaria.. 13


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

Il provvedimento, modificato dal Senato, è corredato di relazione tecnica[1] integralmente utilizzabile.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Disposizione

Voce di spesa

Onere a decorrere dal 2007

Art. 1, co. 1, cpv. art. 4

Compensi presidenti e  componenti delle commissioni

138.000.000

Art. 2

Incentivazione dell’eccellenza degli studenti

5.000.000

TOTALE

143.000.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame

La norma sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425[2], intervenendo, tra l’altro, in tema di:

·        criteri di ammissione all’esame di Stato (comma 1, capoverso art. 2, comma 1);

·        contenuto e modalità di svolgimento delle prove degli esami di maturità. Vengono esplicitate le caratteristiche delle tre prove scritte d’esame e confermata la finalità[3] della prova di italiano (prima prova scritta), nonché integrate le finalità delle altre due prove scritte: in particolare, con riferimento alla seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, e che ha per oggetto una delle materie caratterizzanti del corso di studio, la norma precisa che negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento di tale prova devono tenere conto “della dimensione tecnico pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro”. Quanto alla terza prova, la norma ne precisa il carattere di espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche nonché la stretta correlazione al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse (comma 1, capoverso Art. 3, comma 2).

Nel corso dell’esame presso il Senato, in replica ad una richiesta di chiarimenti in ordine ai profili di onerosità eventualmente connessi alla seconda prova scritta, quando essa avesse una durata superiore a un giorno, derivanti dalla necessità di corrispondere i relativi compensi ai commissari d’esame, il rappresentante del Governo ha affermato che, stante il carattere di onnicomprensività di tali compensi, le prove in questione non sono suscettibili di comportare oneri ulteriori[4];  

·        commissione e sede di esame. La norma dispone che la commissione di esame è composta da non più di sei commissari, dei quali il 50% interni e il 50% esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Si prevede la nomina, ogni due classi, di un presidente unico e di commissari esterni comuni in numero pari a quello dei commissari interni, e comunque non superiore a tre. Ad ogni classe sono assegnati non più di 35 candidati. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e solo in casi eccezionali al quello regionale o interregionale; non possono essere nominati presidenti e commissari esterni provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto (comma 1, capoverso Art. 4, commi 1, 2 e 6)

Tale ultima previsione, non presente nella formulazione originaria del testo, è stata inserita presso la 7a Commissione del Senato con un emendamento[5] sul quale la Commissione bilancio e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario[6]. La 5a Commissione, rilevato che l’esclusione dalla nomina dei docenti provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto comporta, in particolare nei comuni di dimensioni minori ricadenti in un unico distretto scolastico, la necessità di ricorrere all’ambito provinciale o regionale per la nomina di presidenti e commissari esterni, aveva segnalato la necessità di valutare se da essa potessero derivare oneri aggiuntivi ovvero se tali oneri potessero considerarsi ricompresi nelle risorse già previste a copertura del  provvedimento.

Si prevede la possibilità di costituire, presso le istituzioni scolastiche statali, una commissione per candidati esterni ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina, nel caso di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio (comma 1, capoverso art. 4, comma 9);

Nel corso dell’esame presso il Senato erano stati chiesti chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dalla nuova previsione normativa relativa alla possibilità di costituire una ulteriore commissione di candidati esterni; in particolare veniva richiesto se gli oneri connessi a tali commissioni potessero comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato, eccedenti la previsione di spesa di cui all’art. 3, comma 4. A tali rilievi il rappresentante del Governo ha replicato affermando di ritenere che la nuova previsione normativa rappresenti “una mera specificazione di quanto già previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 425/1997 come da ultimo modificato”[7].

I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni, differenziati in relazione alla funzione di presidente, commissario interno o commissario esterno, sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento e rimborso spese. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La determinazione dei compensi è rimandata alla contrattazione collettiva di comparto; in mancanza di norme contrattuali al riguardo, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione[8]. E’ posto a carico dello Stato l’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari nonché degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio[9] (comma 1, capoverso art. 4, comma 10).

Durante l’esame al Senato è stato evidenziato che la norma riproduce il disposto della legislazione vigente circa il carattere onnicomprensivo dei compensi in argomento, senza però fare più riferimento ai trattamenti di missione, e a tale riguardo era stato chiesto un chiarimento. Un ulteriore chiarimento era stato richiesto in ordine all’adozione del criterio dei "tempi di percorrenza", atteso che tale parametro appare suscettibile di determinare incertezze sull’ammontare dei compensi in questione e, conseguentemente, di riflettersi sulla corretta quantificazione dell’onere. Era stato rilevato, infine, che la formulazione legislativa "tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza" si presta a dubbi interpretativi: infatti, se è chiaro che per commissari e presidenti non più in servizio il riferimento da adottare è alla residenza,  dalla norma non si evince, per il personale in servizio, se si debba far riferimento alla sede di servizio, anche quando meno lontana dalla sede di esame, rispetto alla sede di residenza. In replica a tali rilievi il rappresentante del Governo ha confermato che i compensi medi da corrispondere ai presidenti e ai componenti della commissione hanno carattere onnicomprensivo e includono anche i vecchi trattamenti di missione che “a seguito delle recenti riforme normative, non sono più previsti come voce separata e vengono unificati nel compenso generale, calcolato in base al criterio dei tempi di percorrenza. Ciò consente il rispetto dei limiti complessivi di spesa”[10].

Sono previste, nell’ambito della funzione ispettiva, attività di verifica e monitoraggio sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari, con particolare riguardo all’organizzazione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative di recupero dei debiti formativi (comma 1, capoverso art. 4, comma 12).

Nel corso dell’esame presso il Senato, in replica ad una richiesta di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha affermato che da tali attività non discendono maggiori oneri, posto che esse rientrano nei compiti ispettivi già normalmente svolti[11].

 

La relazione tecnica considera esclusivamente le disposizioni relative agli  oneri per i compensi ai presidenti e ai membri delle commissioni. Dopo aver ribadito che la norma prevede la costituzione di una commissione esaminatrice ogni due classi, composta da un presidente e nove commissari, dei quali sei interni (tre per classe) e tre esterni, la relazione indica i seguenti parametri, adottati per la quantificazione dell’onere per i compensi:

-          il numero delle classi interessate all’esame di Stato è di circa 24.000, per un totale di 12.000 commissioni;

-          i presidenti e i commissari esterni devono essere nominati, ove possibile, all’interno dell’ambito comunale: solo se ciò non risulti fattibile sarà possibile procedere a nomine a livello, nell’ordine, provinciale, regionale e nazionale;

-          sulla base delle esperienze pregresse in ordine ai tempi di viaggio dei presidenti si stima che su 10 presidenti, 6 viaggino per meno di 60 minuti, 3 fra i 60 e i 99 minuti e 1 per 100 o più minuti;

-          analogamente, per i commissari esterni, si stima che su 30 commissari, 24 viaggino per meno di 60 minuti, 5 fra i 60 e i 99 minuti e 1 per 100 o più minuti.

Sulla base di tali parametri, la relazione tecnica ipotizza un costo medio per commissione pari a 11.497,39 euro, che comporta una spesa, dall’anno finanziario 2007, pari a 137,97 milioni di euro (12.000 commissioni x 11.497,39 euro), arrotondati a 138 milioni di euro, come riportato nella seguente tabella:

 

Costo medio per commissione

(euro)

 Funzione

 Unità

Compenso *

Onere

Presidente

 

 

 

viaggio < 60 minuti

0,6

1.791

1.074,60

viaggio 60-99 minuti

0,3

2.126

637,80

viaggio 100 e più minuti

0,1

3.467

346,70

Commissari esterni

 

 

 

viaggio < 60 minuti

2,4

958

2.299,20

viaggio 60-99 minuti

0,5

1.293

646,50

viaggio 100 e più minuti

0,1

2.634

263,40

Commissari interni

6

566

3.396,00

Totale compensi riferiti alla funzione                                      (a)

 

 

8.664,20

INPDAP  sui compensi                  (b)

24,20% x (a)

2.096,74

IRAP  sui compensi                      (c) 

8,50% x (a)

736,46

Costo medio per commissione (d)

(a) + (b) + (c)

11.497,39

Costo medio per classe                (e)

(d) / 2

5.748,70

Costo complessivo                  (f)

(d) x 12.000

  137.968.720,80

* Onnicomprensivo lordo riferito alla funzione

 

La relazione tecnica precisa che l’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni, fissata dalla legge finanziaria 2002[12] in 40,24 milioni di euro, viene elevata a 138 milioni.

Si rammenta che l’articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2006 n. 210[13] ha integrato la citata dotazione finanziaria - 40,24 milioni di euro - di circa 63 milioni di euro[14] per l’anno 2006, per gli esami di Stato conclusivi riferiti all’anno scolastico 2005-2006, elevando l’ammontare delle risorse poste a copertura degli oneri per i compensi ai componenti delle commissioni alla somma complessiva di 103,151 milioni di euro (40,24 + 62,911).

Una precedente integrazione del limite di spesa in questione era stata effettuata dall’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 212/2002[15], che aveva elevato tale soglia di ulteriori 28,411 milioni di euro (per un totale di 68,651 milioni di euro) per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro (per un totale di 84,848 milioni di euro) per l’anno 2003. Il riepilogo delle risorse  testè ricordate viene esposto nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Stanziamenti

a.s. 2002/2003

a.s. 2003/2004

a.s. 2004/2005

a.s. 2005/2006

L. 448/2001

40,240

40,240

40,240

40,240

D.L. 212/2002

28,411

44,608

 

 

D.L. 210/2006

 

 

 

63,000

Totale

68,651

84,648

40,240

103,240

 

Al riguardo, in ordine ai profili di quantificazione degli oneri per compensi ai componenti delle commissioni (di cui ai commi 1 e 2 del nuovo testo dell’articolo 4 della legge 425/1997), si rileva quanto segue.

In primo luogo appare necessario un chiarimento in ordine all’adozione, da parte della relazione tecnica, di un dato di stima di 24.000 classi annualmente interessate all’esame di maturità, dato che risulta superiore rispetto al numero delle classi annualmente interessate dagli esami in questione, le quali, con riguardo alla scuola statale, risultano in media inferiori alle 22.000 unità. In particolare andrebbe precisato se il dato delle 24.000 classi individuato dalla relazione tecnica ricomprenda anche le classi terminali degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con riferimento alle quali i compensi ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni sono posti a carico dello Stato dalla nuova formulazione del comma 10 dell’articolo 4 della legge 425/1997.

Si segnala, in proposito, che il dato ufficiale delle V classi per l’anno scolastico 2006/2007 è di 21.666 e che nel triennio precedente lo stesso dato si è sempre assestato sotto le 21.000 unità[16]. Va rammentato, inoltre, che la nuova disciplina del rapporto alunni/classe contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2007[17], attualmente all’esame delle Camere, dovrebbe comportare una diminuzione del numero delle classi, prevedendo un incremento del rapporto alunni/classe mediamente pari a  0,4[18].

In relazione alle disposizioni del comma 1, modificative dell’articolo 4, comma 6, della legge n. 425/1997, che prevedono l’esclusione dalla nomina a presidenti e commissari esterni dei soggetti provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, premesso che tale previsione è stata introdotta, come accennato, al Senato con parere contrario della Commissione bilancio, si osserva che la stessa appare suscettibile di comportare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dal provvedimento in esame. Ciò in quanto tutte le volte che i distretti scolastici – il cui ambito territoriale coincide con quello dei distretti dell’unità sanitaria locale[19] - comprendono più comuni dove ci sono scuole sedi d’esame, si presenta la necessità di procedere a nomine di presidenti e membri esterni provenienti da sedi più distanti, con conseguenti maggiori oneri. Del resto, al fine di circoscrivere gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, la relazione tecnica, precisa che “i presidenti e i commissari esterni devono essere nominati, ove possibile, all’interno dell’ambito comunale” e adotta tale asserzione tra i parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere. Su tale questione appare necessario un chiarimento.

Con riguardo alla disposizione modificativa dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 425/1997,  che prevede la possibilità di costituire, in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio, una ulteriore  commissione per candidati esterni, pur tenuto conto delle precisazioni fornite presso il Senato, appare opportuno che il Governo confermi che i relativi oneri - non esplicitamente considerati nella quantificazione fornita dalla relazione tecnica - siano da considerarsi ricompresi nell’autorizzazione di spesa disposta per gli oneri relativi ai compensi per i commissari.  A tal fine sarebbe utile acquisire la distinta indicazione degli oneri medesimi nell’ambito della quantificazione complessiva.

In relazione alle disposizioni che modificano il comma 10 dell’articolo 4 della legge 425/1997, relative ai compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni, pur tenuto conto di quanto precisato nel corso dell’esame presso il Senato, si ravvisa comunque la necessità di specifiche indicazioni in ordine all’adozione del criterio dei "tempi di percorrenza" per la determinazione dell’ammontare di tali compensi, atteso che le modalità di individuazione  di tale parametro si riflettono sull’entità del compenso da corrispondere, riflettendosi,  conseguentemente, sull’onere complessivo.

Con riferimento ai criteri utilizzati per la stima dell’onere complessivo, si segnala che non è chiara la ragione per la quale la relazione tecnica che indica come “lordi” i compensi unitari per i presidenti e i commissari, poi calcola l’ammontare della componente contributiva (INPDAP e IRAP) a carico dell’erario sul monte dei compensi complessivi: compensi che, in quanto per l’appunto “lordi” dovrebbero già ricomprendere tale componente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo[20].

 

ARTICOLO 2

Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza

La norma delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a:

·        realizzare - nell’ultimo anno del corso di studi - percorsi di orientamento (comma 1, lett. a)), prevedendo le modalità di raccordo tra le scuole e le istituzioni della formazione post secondaria, nonché la partecipazione di docenti dei corsi citati (comma 2, lett. a));

·        potenziare il raccordo tra la scuola e le istituzioni di formazione post-secondaria (comma 1, lett. b)), prevedendo apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l’ammissione ai corsi di laurea, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari (comma 2, lett. b));

·        valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari (comma 1, lett. c);

·        incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione (comma 1, lett. d)) prevedendo incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi e individuando le modalità di certificazione del risultato di eccellenza (comma 2, lett. d)).

L’attuazione delle disposizioni del comma 1, lett. a), b) e c) e del comma 2, lett. a), b) e c) non deve comportare oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Per le finalità di cui ai commi 1, lettera d) e 2, lettera d) sono destinate risorse nel limite massimo di 5 milioni di euro (comma 5).

L’introduzione dell’indicazione della somma come limite di spesa è conseguente al recepimento di una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 Cost., dalla Commissione bilancio del Senato nel parere espresso il 19 ottobre 2006.

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni del comma 4, precisa che nell’invarianza degli oneri disposta dalla norma si intendono ricompresi anche gli oneri a carico delle università; la relazione precisa, altresì, che gli interventi individuati dal comma 1, lett. a), b) e c) e dal comma 2, lett. a), b) e c) “sono attualmente realizzati con specifiche risorse finanziarie già a carico della finanza pubblica”.

Con riferimento al comma 5 la relazione si limita a ribadire il carattere di importo massimo della somma di 5.000.000 di euro ivi indicata.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione in ordine alle disposizioni del comma 4, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché in ordine a quelle comma 5, atteso che, a seguito delle modifiche intervenute presso il Senato, la norma – e in coerenza con la relazione tecnica - configura l’onere come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d), comma 2, lettere d) ed e), e comma 5

Decreti legislativi e autorizzazione di spesa

Al riguardo,  si rileva che a differenza di precedenti casi analoghi, il testo non prevede che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo siano corredati di relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari. Tali considerazioni valgono con particolare riferimento ai decreti legislativi da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), nel limite di spesa di 5 milioni di euro previsto  ai sensi del successivo comma 5. A tale proposito, si rammenta che l’autorizzazione di spesa testè richiamata non reca esplicitamente la decorrenza temporale dell’onere. Questa può essere desunta esclusivamente dalla clausola di copertura prevista dal successivo articolo 3, comma 4. Appare, quindi, opportuno chiarire in termini inequivoci la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, in particolare specificando che la stessi coincida l’anno 2007, in modo da garantire l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa  copertura finanziaria.

 

 

ARTICOLO 3, comma 2

Disposizioni finanziarie

La norma stabilisce che in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo[21], alla determinazione dei compensi dei presidenti e dei membri delle commissioni, si provvede nel limite massimo di 138 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Il comma è stato introdotto al Senato, in recepimento di una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 Cost., dalla Commissione bilancio nel parere reso il 19 ottobre 2006. La Commissione, infatti, aveva ritenuto che il mero rinvio della determinazione dei compensi in questione, nell’attesa del rinnovo del contratto di comparto, ad un decreto ministeriale non fosse sufficiente a garantire il rispetto del tetto di spesa previsto dall’articolo 3, comma 4 del provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

 

ARTICOLO 3, comma 4

Copertura finanziaria

La norma, dispone che all'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Al riguardo,  appare opportuno che il Governo confermi che l’onere indicato dall’articolo 4,con riferimento  ai compensi di cui al comma 10, dell’articolo 4, della legge n. 425 del 1997, debba intendersi come limite massimo di spesa, posto che dalla riformulazione dell’articolo 4 prevista dall’articolo 1 del disegno di legge verrebbe meno il riferimento previsto nel testo attualmente vigente  in base al quale i compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a copertura si rammenta che:

-          l’articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001  fissava in 40,24 milioni di euro il limite di spesa per la corresponsione dei compensi previsti per gli esami di Stato. Le suddette risorse sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e ripartite in 18 capitoli, uno per ogni ufficio scolastico regionale. Con la seconda nota di variazione al disegno di legge di bilancio per l’anno 2007 i suddetti capitolo sono stati soppressi e i relativi stanziamenti sono confluiti nel capitolo 1203 recante un Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 261, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2007 – atto Senato 1183. Appare, quindi, opportuno, che il Governo confermi che il trasferimento delle risorse al capitolo 1203 non ne abbia modificato l’entità complessiva;

-          l’articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 autorizza  la spesa complessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per il Piano programmatico della funzione tutoriale. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 1284 del Ministero dell’istruzione. Nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2007 le risorse iscritte sul capitolo 1284 ammontano a euro 63.810.000 e sono confluite nel capitolo 1280 recante un Fondo a favore del personale del comparto scuola. Al riguardo, data l’esatta coincidenza tra le risorse iscritte in ragione della predetta autorizzazione di spesa e quelle utilizzate a copertura dall’articolo 4, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

-          l’articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004 autorizzava a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per l’attuazione del  Piano programmatico di interventi finanziari nella scuola. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1294 del Ministero dell’istruzione. Nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2007 le risorse iscritte sul capitolo 1294 ammontano a euro 147.000.000. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.



[1] La relazione tecnica, come rilevato anche dal Servizio bilancio del Senato (cfr. Nota di lettura n. 13, ottobre 2006, pag. 1) non appare formulata secondo lo standard previsto dalla direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004. Sul provvedimento si veda la Nota di lettura n. 13 – ottobre 2006, predisposta dal Servizio bilancio del Senato.

[2] Recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”.

[3] Di accertamento della padronanza della lingua e delle capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

[4] Seduta della Commissione bilancio del 19 ottobre 2006.

[5] Emendamento 1.501 del relatore.

[6] Seduta del 24 ottobre 2006. Il parere contrario risulta, tuttavia, formulato senza richiamo all’art. 81 della Costituzione.

[7] Seduta della Commissione bilancio del 19 ottobre 2006.

[8] Adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[9] Ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 

[10] Seduta della Commissione bilancio del 19 ottobre 2006.

[11] Seduta della Commissione bilancio del 19 ottobre 2006.

[12] Legge n. 448/2001, articolo 22, comma 7.

[13] Recante “Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione”.

[14] La copertura del relativo onere è stata effettuata mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’attuazione della L. 53/2003 (cosiddetta legge Moratti) dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004): tale norma ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2004, una spesa pari a 90 milioni di euro destinata ai seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione. La predetta autorizzazione di spesa si inserisce nell’ambito del Piano programmatico di interventi finanziari, volto a finanziare il riordino del sistema di istruzione scolastica e formazione professionale, previsto dalla legge n. 53/2003.

[15] “Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.

[16] Cfr. Ministero dell’Istruzione, “Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale”, edizioni 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005. Si segnala, peraltro, che la relazione tecnica a corredo del ddl di conversione del già ricordato decreto-legge 210/2006, indicava in 21.697 il numero delle classi interessate all’esame di Stato nell’anno scolastico 2005/2006.

[17] A.C. 1746-bis, A.S. 1183.

[18] La relazione tecnica a corredo dell’A.C. 1746-bis precisa che nella scuola secondaria l’incremento del rapporto alunni/classe è dello 0,6.

[19] A norma dell’articolo 16, comma 2, del D. Lgs 297/1994

[20] Si veda anche la Nota di lettura n. 13 predisposta dal Servizio bilancio del Senato, pag. 6.

[21] La nuova formulazione dell’articolo 4, comma 10, della legge 425/1997, come modificato dal comma 1 del provvedimento in esame (al cui commento, alle pagine precedenti della presente Nota, si rinvia) rimanda alla contrattazione collettiva di comparto la determinazione di tali compensi; in mancanza di norme contrattuali al riguardo, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione.