Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Ratifica Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica
Riferimenti:
AC n. 2266/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 52
Data: 18/04/2007
Descrittori:
CINA POPOLARE   COOPERAZIONE TECNICA
RATIFICA DEI TRATTATI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1136/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2266

 

Ratifica Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica

 

(Approvato dal Senato A.S. 1136)

 

 

 

 

 

N. 52 – 18 aprile 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI I-III dell’Accordo.. 2

Caratteristiche, aree  e modalità di attuazione della cooperazione. 2

ARTICOLI  IV-VIII dell’Accordo.. 5

Ripartizione degli oneri, progetti congiunti, Commissione mista, circolazione di personale e di apparecchiature, proprietà intellettuale. 5

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 9

Copertura finanziaria.. 9

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2266

Titolo breve:

 

Ratifica Accordo Italia-Cina sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Marcenaro

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 52

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1136)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Il provvedimento ripropone il disegno di legge A.C. 5584[2] della XIV legislatura, approvato dal Senato[3], il cui iter parlamentare non è giunto a conclusione e sul quale la Commissione bilancio aveva espresso il parere[4].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Il Senato ha disposto l’aggiornamento della copertura finanziaria, che nel testo originario faceva riferimento a stanziamenti iscritti nel bilancio 2006-2008, riferendola al triennio 2007-2009[5].

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA  (euro)

DISPOSIZIONE

2007

2008

2009

articolo III, lettera a)

(scambio di esperti, scienziati e ricercatori)

 

61.050

 

61.050

 

61.050

articolo III, lettera h)

(corsi di formazione)

 

166.660

 

166.660

 

166.660

articolo III, lettere d), e), g) ed i)

(conferenze e seminari, ricerca congiunta, traduzioni e pubblicazioni)

 

 

92.963

 

 

92.963

 

 

92.963

articolo III, lettera d)

(collaborazioni tra università)

 

75.000

 

75.000

 

75.000

articolo VI

(Commissione mista)

 

8.280

 

-

 

8.280

TOTALE

403.953

395.673

403.953

in cifra tonda

403.955

395.675

403.955

 

La relazione tecnica precisa che gli oneri in essa quantificati devono iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’ammontare di euro 77.760  e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica dichiara inoltre l’inderogabilità delle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione in materia scientifica, al contributo per le conferenze, alle attività di ricerca, alle pubblicazioni, all’apporto per la collaborazione fra le istituzioni universitarie, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI I-III dell’Accordo

Caratteristiche, aree  e modalità di attuazione della cooperazione

Le norme impegnano le Parti a favorire, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio (articolo I). Vengono individuate le aree della cooperazione[6] (articolo II) e le modalità della sua attuazione,  che consistono nelle seguenti attività (articolo III):

·        scambio di esperti, scienziati e ricercatori (lettera a);

·        scambio di informazioni scientifiche e tecniche (lettera b);

·        trasferimento di conoscenze ed esperienze tecniche e scientifiche (lettera c);

·        progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte (lettera d);

·        progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi (lettera e);

·        istituzione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca (lettera f);

·        organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nelle aree di reciproco interesse (lettera g);

·        corsi di formazione (lettera h);

·        traduzione di testi scientifici e pubblicazioni (lettera i).

 

La relazione tecnica non considera gli articoli I e II. 

In merito alle disposizioni dell’articolo III, la RT quantifica gli oneri seguenti:

·        lettera a): scambio di esperti, scienziati e ricercatori. Richiamato il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente, sulla base di analoghi precedenti Accordi, la relazione quantifica un onere annuo di 61.050 euro, nell’ipotesi che l’Italia ospiti annualmente 15 persone per 10 giorni ed invii in Cina 30 persone. Tale onere risulta determinato come esposto nella seguente tabella:

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

spesa giornaliera per vitto e alloggio

studiosi cinesi in Italia

euro 93 x 15 persone x 10 giorni

 

13.950

spese di viaggio

studiosi italiani in Cina

euro 1.570 (biglietto aereo Roma-Pechino a/r) x 30 persone

 

 

47.100

TOTALE ONERE art. III lett. a)

61.050

 

·        lettera h): corsi di formazione. Nell’ipotesi di concedere indennità mensili per consentire la partecipazione di 40 esperti, docenti e ricercatori ai corsi di formazione in materia scientifica e tecnologica presso università o istituti di ricerca in Italia, la relazione tecnica quantifica un onere annuo di 166.660 euro, così determinato:

 

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

indennità per soggiorni di lunga durata

euro 1.300 x 40 persone

x 1 mese

 

51.640

spese di assicurazione

euro 26 x 40 persone

1.040

contributo per corsi di formazione in Cina e in Italia

 

 

113.620

TOTALE ONERE art. III lett. h

166.660

 

·        lettere d, e, g, i): conferenze e seminari, attività di ricerca congiunta, traduzioni e pubblicazioni.  La relazione tecnica quantifica un onere annuo di 92.963 euro così determinato:

(euro)

voce di spesa

importo

contributi per conferenze in Italia

25.823

contributi per conferenze in Cina

25.823

contributi per attività di ricerca congiunta

25.823

traduzioni e pubblicazioni

15.494

TOTALE ONERE art. III lett. d, e, g, i

92.963

 

·        lettera d): collaborazione tra le istituzioni universitarie. La relazione tecnica quantifica in 75.000 euro annui il contributo da parte italiana e specifica che tale onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca;

·        lettera f): stabilimento di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca. La relazione tecnica precisa che la disposizione sarà attuata a valere sulle strutture esistenti e non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le amministrazioni interessate facciano fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio alle eventuali spese di missione all’estero, non considerate dalla RT. Tali spese (indennità giornaliera per il personale delle pubbliche amministrazioni) potrebbero infatti determinarsi con riferimento all’invio di studiosi italiani in Cina [articolo III, lettera a)].

Rispetto a tale intervento, la RT ha considerato solo le spese di viaggio. Tuttavia, mentre l’esclusione  delle spese di soggiorno – effettuata dalla RT - appare coerente con il criterio di ripartizione degli oneri indicato dalla stessa RT[7], l’insorgenza di eventuali ulteriori oneri connessi all’invio di personale in missione (corresponsione di indennità) può essere esclusa solo se di tali spese dovranno farsi carico i rispettivi enti di appartenenza nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (o comunque rimodulando la spesa attraverso una riduzione del numero dei partecipanti rispetto a quanto ipotizzato dalla RT in sede di quantificazione dell’onere)[8].

Appare inoltre opportuno che il Governo confermi che agli oneri, di entità peraltro modesta, correlati alle spese per assicurazione dei 15 studiosi cinesi ospitati annualmente in Italia, ai sensi dell’articolo III, lettera a),non previste dalla relazione tecnica[9], sia possibile fare fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

Riguardo alla costituzione di centri di ricerca congiunti [articolo III, lettera f)], andrebbe esclusa l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla necessità di riconoscere al personale interessato a tali iniziative eventuali emolumenti a titolo di rimborso spese o di indennità di missione.

 

ARTICOLI  IV-VIII dell’Accordo

Ripartizione degli oneri, progetti congiunti, Commissione mista, circolazione di personale e di apparecchiature, proprietà intellettuale

Le norme rinviano la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l’attività prevista dall’Accordo:

·        ai programmi di cooperazione che saranno successivamente concordati;

·        alle collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi (altri Ministeri, governi locali, agenzie, accademie scientifiche, università e imprese).

Si rammenta che mentre nella relazione illustrativa si afferma che le collaborazioni dirette sono “regolate da apposite convenzioni”, nella norma non si fa cenno a tali convenzioni.

·        a intese specifiche nelle aree di cooperazione previste dall’Accordo, specificando che tali intese “copriranno, ove necessario, materie di cooperazione, procedure, aspetti finanziari ed ogni altro argomento rilevante” (articolo IV).

E’ previsto che le Parti favoriscano la partecipazione congiunta ai programmi dell’Unione Europea o di altre organizzazioni multilaterali, nonché la partecipazione all’ esecuzione di programmi internazionali da parte di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e di specialisti dei due Paesi (articolo V).

Viene istituita una Commissione mista per la scienza e la tecnologia, con il compito di coordinare e verificare lo stato della collaborazione tra le Parti; la Commissione mista potrà essere affiancata da Sottocommissioni, con finalità di supervisione e controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici. La Commissione mista e le Sottocommissioni si incontreranno almeno ogni due anni in Italia e in Cina (articolo VI).

La relazione illustrativa precisa che nei periodi intercorrenti tra le riunioni della Commissione mista o delle Sottocommissioni, gli uffici scientifici delle Ambasciate dei due Paesi si terranno in raccordo costante “per seguire la realizzazione dei programmi concordati e individuare nuove possibilità di cooperazione”.

Si dispone che ogni Parte favorisca la circolazione di personale e apparecchiature, provenienti dall’altra Parte, necessari per la realizzazione dei progetti previsti dall’Accordo; in particolare la norma stabilisce che deve essere facilitata “l’introduzione, con esenzione da imposte, di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte” (articolo VII).

Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione nell’ambito dell’Accordo sono incluse nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del medesimo Accordo (articolo VIII).

 

La relazione tecnica non considera gli articoli IV ,V e VIII. 

Con riferimento all’articolo VI (Commissione mista) la relazione afferma che le riunioni avverranno alternativamente a Pechino e a Roma e, ipotizzando l’invio in missione di tre funzionari[10] per un periodo di 5 giorni, quantifica un onere di 8.280 euro.

La RT precisa inoltre che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[11], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

 Il predetto onere è determinato come esposto nella seguente tabella:

 

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

pernottamento

euro 150 x 3 persone x 5 giorni

2.250

diaria

euro 88 x 3 persone x 5 giorni

1.320

spese di viaggio

euro 1.570 (biglietto aereo Roma-Pechino a/r) x 3 persone

 

4.710

TOTALE ONERE art. VI

8.280

La relazione tecnica precisa che l’importo di 2.760 euro (pari a 1/3 dell’onere totale imputato all’articolo VI) è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Quanto all’articolo VII (esenzione fiscale) la relazione tecnica precisa che dalle disposizioni non derivano maggiori oneri, ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato “in quanto l’esenzione fiscale per i materiali e le apparecchiature introdotte dagli esperti cinesi sono necessarie alla realizzazione dei progetti comuni; peraltro il Governo cinese in base al principio della reciprocità concede analoga facilitazione per gli stessi materiali ed apparecchi esportati dai nostri esperti in Cina”.

 

Al riguardo, in ordine alle disposizioni dell’articolo IV dell’Accordo, non considerato dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda far fronte alle spese per l’attuazione dell’Accordo - la cui ripartizione è rimandata ai programmi di cooperazione successivamente concordati tra le Parti  - nel caso in cui le stesse dovessero comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (ad esempio a seguito delle collaborazioni dirette tra Ministeri e tra governi locali, che la norma dispone debbano essere incoraggiati).

Tale chiarimento appare tanto più opportuno in considerazione del fatto che, come ricordato, la relazione illustrativa asserisce che le “collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi [sono] regolate da apposite convenzioni”, convenzioni che non sono riscontrabili nel testo della norma. Si rammenta, inoltre, che il medesimo articolo IV, dettando disposizioni circa le intese specifiche - che rappresentano una forma di attuazione dell’Accordo ulteriore rispetto alle collaborazioni dirette – precisa che le stesse dovranno coprire, tra gli altri, anche gli aspetti finanziari.

In merito all’articolo V, anch’esso non considerato dalla relazione tecnica, che dispone venga incoraggiata la partecipazione di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e di specialisti all’esecuzione di programmi internazionali, appare opportuno che il Governo confermi che tale attività non comporti oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all’articolo VI si osserva che la relazione tecnica non considera gli oneri connessi all’attività delle sottocommissioni - che riferiscono alla Commissione mista gli esiti delle loro attività - previste dalla norma e che, se costituite, ai sensi del medesimo articolo VI si devono incontrare “almeno ogni due anni in Italia e in Cina”. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Nulla da osservare con riguardo alla quantificazione degli oneri ascritti alle riunioni della Commissione mista nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la prima riunione della Commissione mista avvenga in Cina, al fine di garantire la corrispondenza temporale tra gli oneri e le risorse predisposte a copertura ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge.

 

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di euro 403.955 per l’anno 2007, di euro 395.675 per l’anno 2008 e di euro 403.955 annui   decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la riunione della Commissione mista, di cui all’articolo VI della Convenzione, non si svolga a Pechino nell’anno 2008. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

 

 

 

 

 

 



[1] Nella seduta del 13 febbraio 2007.

[2] Sul disegno di legge A.C. 5584 cfr. la Nota d verifica n. 469 – 8 febbraio 2006.

[3] A.S. 2962, approvato nella seduta del 2 febbraio 2005.

[4] Seduta dell’8 febbraio 2006.

[5] Si veda il parere reso dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 17 gennaio 2007.

[6] Si tratta di agricoltura, pesca, allevamento del bestiame, alimentazione, meteorologia, scienze di base, tecnologie dell’informazione, energia e ambiente, materiali avanzati e superconduttivi, spazio e astronomia, sanità, biomedicina e biotecnologie, ingegneria e telecomunicazioni, tecnologie applicate alla protezione e conservazione del patrimonio culturale.

[7] Secondo la quale gli oneri di viaggio sono a carico del paese inviante, mentre gli oneri di soggiorno sono a carico del paese ospitante.

[8] In ordine all’ammontare della diaria, calcolata incorporando le riduzioni disposte dall’articolo 28 del decreto legge 223/2006, cfr. la parte successiva della presente scheda (articolo VI dell’Accordo).

[9] Tale copertura assicurativa era prevista nella relazione tecnica dell’A.S. 2962 della XIV legislatura, approvato dal Senato, come rammentato nella premessa della presente Nota.

[10] Due del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero dell’università e della ricerca.

[11] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.