Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2272-ter: Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC n. 2272-ter/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 72
Data: 05/07/2007
Descrittori:
ISTRUZIONE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2272 - ter

 

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 72 – 5 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2272-ter

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

VII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Sasso

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 72

 


INDICE

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria.. 3

ARTICOLO 1, commi 5 e 6. 4

Compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato.. 4

ARTICOLO 1, comma 7. 7

Esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado.. 7

ARTICOLO 1, comma 13. 7

Stabilità dell’organico delle istituzioni scolastiche. 7

ARTICOLO 1, comma 21. 7

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.. 7

ARTICOLO 1, comma 23. 9

Norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo.. 9

ARTICOLO 1, comma 24. 10

Accelerazione delle procedure relative alla definizione delle domande di riscatto già presentate  10

ARTICOLO 1, comma 25. 11

Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni11

ARTICOLO 1, comma 26. 14

Esonero degli istituti scolastici statali dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani14

ARTICOLO 1, comma 27. 16

Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le istituzioni scolastiche.16

ARTICOLO 2. 17

Perequazione trattamento economico ispettori della scuola.. 17

ARTICOLO 3. 18

Fondo di perequazione. 18

ARTICOLO 4. 21

Competenze relative all’ordinazione dei pagamenti per supplenze. 21

ARTICOLO 5. 22

Fondo per l’assolvimento degli obblighi giuridici dello Stato per il funzionamento della pubblica istruzione. 22

ARTICOLO 6. 23

Finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.. 23

ARTICOLO 8. 25

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri25


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame deriva dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 17 aprile 2007, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C 2272 recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. Gli articoli stralciati riguardano complessivamente il settore dell’istruzione e della riforma scolastica.

A seguito delle modifiche al testo apportate dalla VII Commissione nel corso dell’esame in sede referente, la relazione tecnica allegata al provvedimento originario non risulta utilizzabile, se non per l’articolo 3 del provvedimento in esame.

Si esaminano di seguito, oltre al predetto articolo contemplato dalla relazione tecnica,  le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria

La norma dispone la reintroduzione nella scuola primaria dell’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno secondo la normativa previgente  al decreto legislativo n. 59/2004[1], nell’ambito delle consistenze complessive di organico annualmente assegnate a livello regionale. Il Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con la Conferenza unificata, definisce un piano triennale di intervento volto, in particolare, ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all’incremento dell’offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche. Detto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell’ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità di un chiarimento di carattere interpretativo, al fine di precisare l’effettiva portata innovativa della norma, con riguardo:

·     agli obiettivi di incremento dell’offerta di tempo pieno rispetto a quella attualmente prevista e ai relativi riflessi organizzativi e finanziari;

·     alle misure di incentivazione che si intendono adottare.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma dispone che il piano triennale di intervento previsto dal presente articolo, è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell’ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire elementi informativi da parte del  Governo in ordine alla individuazione delle risorse già iscritte a bilancio che risulterebbero disponibili per far fronte al piano, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri, peraltro indeterminati, che potrebbero discendere dal piano stesso.

 

 

ARTICOLO 1, commi 5 e 6

Compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato

Le norme:

·    modificano l’art. 4, comma 10, della L. 425/1997[2] ponendo così a carico dello Stato l’onere previsto per il compenso spettante ai commissari interni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti (comma 5).

L’art. 4, comma 10, della L. 425/1997 stabilisce che i compensi per i componenti delle commissioni, differenziati in relazione alla funzione di presidente, commissario interno o commissario esterno, sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento e rimborso spese. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La determinazione dei compensi è rimandata alla contrattazione collettiva di comparto; in mancanza di norme contrattuali al riguardo, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione. E’ posto a carico del bilancio dello Stato il solo onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari nonché degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio (comma 1, capoverso art. 4, comma 10);

·    fissano l’onere derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma precedente in euro 6 milioni (comma 6, primo periodo);

·    stabiliscono che il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 1/2007[3] venga elevato ad euro 177 milioni a decorrere dall’anno 2007 (comma 6, secondo periodo).

L’art. 3, comma 2, della legge suindicata dispone che in fase di prima attuazione ed in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi per il presidente e per i componenti delle commissioni si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000 annui;

·    dispongono che all’onere complessivo, recato dai due primi periodi del comma medesimo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

       L’art. 1, comma 634 della L. 296/2006 reca un’autorizzazione di spesa pari a 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per interventi in materia scolastica.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione in 6 milioni di euro dell’onere riferito ai compensi dei commissari interni.

Inoltre, con riferimento a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 6, si rende necessaria una conferma da parte del Governo volta ad escludere che la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 296/2007 sottragga risorse necessarie alle finalità cui le medesime risultano attualmente preordinate.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma determina l’onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5, in euro 6 milioni e eleva il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, ad euro 177 milioni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Si ricorda che il comma 634, della legge n. 296 del 2006  autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per gli interventi in materia di pubblica istruzione previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della medesima legge finanziaria per il 2007.

Si ricorda inoltre che l’articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, prevedeva che in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuale al riguardo alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997 nel limite massimo di euro 138 milioni.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse previste dal citato comma 634 siano iscritte nel capitolo 1287 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 91.500.000 euro.

In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse da utilizzare a copertura degli interventi recati dall’articolo in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse.

Dal punto di vista formale si rileva che il primo periodo del comma 6 in esame non specifica la decorrenza dell’onere di 6 milioni di euro, relativo agli interventi di cui alla lettera c) del comma 5.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado

La norma dispone, tra l’altro, che l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado sia integrato con un’ulteriore prova scritta a carattere nazionale.

Al riguardo, tenuto conto che non viene precisata alcuna forma di copertura, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili oneri derivanti dalla norma, connessi ad esigenze di carattere logistico ed organizzativo.

 

 

ARTICOLO 1, comma 13

Stabilità dell’organico delle istituzioni scolastiche

La norma dispone che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le condizioni per la stabilità dell’organico delle istituzioni scolastiche, assicurando la permanenza pluriennale nelle sedi assegnate specialmente a docenti di sostegno, docenti operanti nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti all’interno di ospedali.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la norma sia suscettibile di introdurre elementi di rigidità nell’impiego di personale docente, tali da originare esigenze organizzative che possano dar luogo ad ulteriori spese.

 

 

ARTICOLO 1, comma 21

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

Normativa vigente: l’art. 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria 2007 istituiscono,  presso il Ministero della pubblica istruzione, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica con sede a Firenze (già sede dell’INDIRE) e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali (comma 610).

Le funzioni assegnate all’Agenzia sono:

a)    ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b)    formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c)    attivazione di servizi di documentazione;

d)    partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e)    collaborazione alla realizzazione delle politiche relative all’istruzione degli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f)     collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L’Agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono soppressi. Si dispone che all’organizzazione dell’Agenzia provveda un regolamento  che ne individua la dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE.

In attesa di tale regolamento, al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’agenzia, saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari (comma 611).

 

La norma reca modifiche ai commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 relativamente all’ordinamento ed al funzionamento dell’Agenzia.

In particolare:

1.      si sopprime il riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300/1999[4] che disciplinano l’ordinamento, l’assunzione di personale e la dotazione finanziaria delle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche;

2.      si stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano disciplinati:

a)             l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b)            la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’Agenzia.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che la disposizione recata dal punto 1 del comma in esame, di fatto, sottrae l’Agenzia all’applicazione della normativa generale sulle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del d.lgs. 300/1999.

Tale normativa prevede, tra l’altro, il controllo della Corte dei conti sulle Agenzie; l’emanazione di statuti secondo principi e criteri direttivi espressamente elencati; l’attribuzione di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; un collegio dei revisori; specifiche modalità di assunzione del personale; la copertura degli oneri di funzionamento delle agenzie.

Sarebbe pertanto necessario un chiarimento in ordine alle modalità organizzative e finanziarie legate al funzionamento dell’Agenzia.

Con riferimento alla disposizione di cui al punto 2, si rileva che non è delimitato l’ambito della deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. A tale proposito andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Infine, per la stessa finalità, andrebbero fornite indicazioni volte a suffragare l’ipotesi di invarianza degli oneri - che appare implicita nella formulazione della norma che non prevede ulteriori risorse connesse al nuovo assetto organizzativo prefigurato dalla norma - con riferimento, tra l’altro, agli organi di cui alla lettera b) del punto 2.

 

ARTICOLO 1, comma 23

Norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo

La norma  dispone che il decreto del Ministro della pubblica istruzione con il quale sono definite le norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, debba istituire un Comitato tecnico-scientifico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell’osservatorio sui libri di testo.

 

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dall’istituzione del Comitato tecnico-scientifico non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine potrebbe essere altresì valutata l’opportunità di prevedere espressamente, come avvenuto in casi analoghi, che ai componenti del Comitato non vengano corrisposti indennità emolumenti o rimborsi spese.

Ciò premesso, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di modificare la clausola di invarianza nel senso di prevedere, in coerenza con la prassi vigente, che l’attuazione della disposizione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 1, comma 24

Accelerazione delle procedure relative alla definizione delle domande di riscatto già presentate

La norma, per accelerare le procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo di servizi ai fini pensionistici presentate prima del 31 agosto 2000 e, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non ancora definite, dispone la possibilità per il personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione interessato di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei servizi prestati e dichiarati in tali istanze, da inoltrare per via telematica al Ministero della pubblica istruzione.

Gli oneri di riscatto e di ricongiunzione, a carico dei richiedenti, sono calcolati sulla base dei parametri e delle disposizioni vigenti al momento della data di presentazione della domanda originaria.

L’onere derivante dall’attuazione della disposizione in esame,  valutato in 5 milioni di euro per l’anno in corso, è coperto a valere sulle risorse che la legge finanziaria 2007 ha destinato al Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento di interventi di sua competenza[5].

 

Al riguardo appare necessario in primo luogo esplicitare i fattori cui sono effettivamente riconducibili gli oneri in questione. Occorre altresì che siano evidenziate le ipotesi sottostanti la quantificazione degli oneri al fine di verificarne la congruità.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in cinque milioni di euro si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006.

 

Al riguardo, si rileva che la norma presenta i seguenti profili problematici:

a) non viene indicata la decorrenza dell’onere;

b) la clausola di copertura, pur in presenza di un onere configurato in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per gli eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi.

Ciò premesso appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla disponibilità di risorse da utilizzare a copertura senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse.

Dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di modificare la clausola di copertura al fine di prevedere che agli oneri indicati si faccia fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006.

Per l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, si veda l’articolo 1, comma 6.

 

ARTICOLO 1, comma 25

Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni

Normativa vigente: l’art. 1, comma 630 della legge finanziaria 2007 prevede –previo accordo in sede di Conferenza Unificata - l’attivazione di progetti volti all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale[6] e assicura iniziative di formazione per il personale docente e non docente da assegnare - su esplicita richiesta - ai nuovi servizi. Viene abrogata la norma che prevede l’anticipo dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia[7]. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla norma vengono utilizzate annualmente le risorse destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia[8] e alla scuola primaria[9].

L’Accordo-quadro sancito in sede di Conferenza Unificata prevede, al punto 7), un sostegno finanziario complessivo da parte dello Stato pari ad euro 29.783.656 quale contributo alla realizzazione della nuova offerta formativa sperimentale. Il punto 12) dell’Accordo medesimo prevede che per l’avvio graduale della sperimentazione fin dall’anno scolastico 2007-2008, l’assegnazione dei fondi statali disponibili, in relazione all’esercizio finanziario 2007, sia disposta dal Ministero della pubblica istruzione, al quale saranno trasferite le somme di cui al punto 7) di pertinenza del Ministero delle politiche per la famiglia (pari a 10 milioni di euro) e quelle di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale (pari a 9.783.656 euro).

 

La norma dispone che per l’anno 2007, all’onere di euro 9.783.656 per la realizzazione delle iniziative previste dall’art. 1, comma 630 della legge finanziaria 2007, in attuazione del punto 12) dell’Accordo-quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 91 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che a tal fine è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto l’istituzione, a decorrere dell’anno 2003, del fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. La medesima disposizione prevedeva che per l’anno 2003 una quota del fondo per le politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro, affluisse al predetto fondo di rotazione. Per gli anni successivi  si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro del lavoro, a determinare la quota delle risorse del fondo per le politiche sociali da destinare al fondo di rotazione stesso. Il predetto articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320.

Le risorse del fondo di rotazione sono iscritte nel capitolo 7432, u.p.b. 3.2.3.1 (Protezione e assistenza sociale), dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale. Per l’anno 2007 è prevista solo una autorizzazione di cassa pari a 2,55 milioni di euro oltre a residui per un importo di 7.283.000 euro.

A tale proposito si osserva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, nel citato capitolo 7432 risultano iscritti residui di lettera C, vale a dire già impegnati, per un importo di 9.783.656 euro. Occorre quindi chiarire se tali somme, che risultano di ammontare pari a quelle da utilizzare a fini di copertura ai sensi della disposizione in esame, corrispondano a impegni di spesa già assunti, per cui risulterebbero inutilizzabili a copertura di interventi recati dalla disposizione in commento, ovvero se siano stati impegnati in conseguenza dell’accordo richiamato.

Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si rileva inoltre che non appare chiara la natura degli interventi di cui al punto 12) dell’Accordo-quadro del 14 giugno 2007, relativi alla predisposizione delle condizioni finanziarie per l’avvio graduale dell’offerta formativa sperimentale, stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura.

 

 

ARTICOLO 1, comma 26

Esonero degli istituti scolastici statali dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Normativa vigente. Il comma 1 dell’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti cui è soggetto “chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani” (primo periodo). La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contestualmente, si dispone la soppressione dell’ analoga tariffa introdotta dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU).

 

La norma:

·        integra il disposto del comma 1 dell’articolo 238, al fine di escludere dall’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti “le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado”;

Si segnala in proposito che dalla formulazione letterale della disposizione non si evince in modo univoco il relativo effetto riguardo al sistema di imposizione applicabile ossia se la norma stessa, in conformità al presumibile intento dei proponenti, sia idonea ad escludere del tutto gli istituti indicati da qualsivoglia forma di imposizione ai fini della gestione dei rifiuti ovvero comporti l’applicazione del precedente sistema impositivo basato sulla TARSU in luogo di quello incentrato sulla tariffa.

·        al fine di compensare i minori introiti dei comuni, autorizza il Ministro della pubblica istruzione ad utilizzare 38,734 milioni di euro del bilancio della pubblica istruzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, e a concordarne con l’ANCI le modalità di erogazione ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

 

Al riguardo si rileva che andrebbero esplicitati le ipotesi, i dati ed i parametri in base ai quali si è giunti ad una stima di minor gettito per i comuni pari a 38, 734 milioni di euro annui, al fine di verificare l’attendibilità di tale quantificazione.

In ordine alle modalità di compensazione, a valere sul bilancio della pubblica istruzione - fatte salve le considerazioni successivamente svolte in ordine ai profili di copertura e di conformità alla vigente normativa contabile – andrebbero meglio precisate, sotto il profilo della quantificazione, le voci di spesa interessate e le finalità cui sono attualmente destinate le risorse in questione: in particolare andrebbe chiarito se il loro utilizzo a compensazione del minor gettito della tariffa sui rifiuti possa compromettere, anche solo in parte, la realizzazione di tali interventi.

Infine, andrebbero verificati i seguenti ulteriori profili:

·          se l’esclusivo riferimento alla consistenza della popolazione scolastica ai fini della ripartizione della predetta somma tra i comuni possa essere considerato congruo ai fini del ristoro dei costi sostenuti dai comuni stessi;

·          se siano ipotizzabili effetti finanziari connessi ad eventuali possibili richieste perequative sia con riferimento ad altre strutture scolastiche pubbliche non rientranti nell’ambito applicativo della norma in esame sia con riguardo eventualmente ad istituti paritari e ad istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

 

In merito ai profili di copertura, la norma prevede che per compensare i minori introiti dei comuni, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare  38,734 milioni di euro del bilancio della pubblica istruzione, a decorrere dall’anno 2007, e a concordarne con l’ANCI le modalità di erogazione ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

 

Al riguardo, si rileva che la norma non appare compatibile con la vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. La norma, infatti, non quantifica l’onere derivante dalla disposizione ma si limita ad individuare le risorse iscritte nel bilancio della pubblica istruzione che verrebbero utilizzate a fini di compensazione, senza precisare a quali autorizzazioni di spesa debba farsi riferimento, come previsto dall’articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978. La mancata individuazione delle risorse che verrebbero utilizzate non consente di verificare la congruità e l’effettiva disponibilità delle stesse.

 

 

ARTICOLO 1, comma 27

Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le istituzioni scolastiche.

La norma prevede che le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, comprese le spese in conto capitale, finalizzate all’assolvimento dei compiti istituzionali, siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sono esclusi da tale esenzione i servizi di pulizia, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole.

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione sono quantificati in  25 milioni di euro, alla cui copertura si provvede  mediante aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico, al fine di ottenere un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere. In particolare andrebbero chiariti gli effetti della disposizione in esame sul meccanismo dell’indetraibilità pro-rata per attività esenti.

È previsto infatti, ai sensi dell’art. 19 bis del DPR 633/72, che ai contribuenti che nel corso del periodo d’imposta abbiano svolto attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto di detrazione ed attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte spetti in misura proporzionale all’incidenza della prima categoria di operazioni sul totale delle operazioni effettuate (pro-rata).

Si segnala peraltro che gli effetti onerosi determinati dalla norma in esame appaiono di carattere permanente, mentre in base alla formulazione del testo la copertura sembrerebbe limitata al triennio 2007-2009.

 

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma  prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione, determinati in 25 milioni di euro, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

Al riguardo, si rileva che la norma, da un lato, non precisa la decorrenza dell’onere di 25 milioni, e, dall’altro lato, la copertura è limitata al triennio 2007-2009 a fronte di minori entrate che sembrano avere carattere permanente.

La disposizione appare inoltre carente quanto all’individuazione della modalità e della procedura per la variazione delle aliquote.

 

 

ARTICOLO 2

Perequazione trattamento economico ispettori della scuola

La norma prevede l’estensione a tutti i dirigenti per i servizi tecnici del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999[10], della rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con le modalità previste dall’art. 11, comma 12, della medesima legge 124/1999[11].

Al riguardo, si osserva che la norma non reca la quantificazione del relativo onere e che risulta pertanto necessario che il Governo fornisca i dati necessari ai fini della stima dell’onere medesimo. Nell’ambito di tali dati, andrebbero tra l’altro precisati il numero dei soggetti beneficiari e l’incremento retributivo medio pro-capite che la rideterminazione comporta.

 

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma dispone che all’onere (derivante dal presente articolo) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia, utilizzando allo scopo l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione non specifica l’entità né la decorrenza dell’onere e non precisa il triennio di riferimento dei fondi speciali di cui si prevede l’utilizzo. A tale proposito, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della pubblica amministrazione per il triennio 2007-2009 non presenta disponibilità con riferimento all’anno 2007, mentre per ciascuno degli anni 2008 e 2009 reca risorse disponibili per un importo pari a 3 mila euro.

 

 

ARTICOLO 3

Fondo di perequazione

Normativa vigente: l’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59[12], ha stabilito che la dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

 

La norma istituisce il Fondo perequativo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l’assegnazione perequativa di cui all’articolo 21, comma 5, della legge n. 59/1997. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440[13]; al relativo onere si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 440/1997.

L’articolo 1 della legge n. 440/1997 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1997, un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» finalizzato, tra l’altro, anche alla “realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa”. L’ammontare del Fondo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria; per il 2007 è previsto uno stanziamento di 179.578.000.

Pertanto, la consistenza del fondo perequativo istituito dalla norma in esame dovrebbe essere di circa 8.900.000 euro l’anno, corrispondenti al 5 per cento della dotazione del fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa.

 

La relazione tecnica riferita al disegno di legge originario, utilizzabile dato  il contenuto della norma, afferma che questa non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la consistenza annuale del Fondo stesso  è posta a carico del Fondo di cui all’art. 1 della L. n. 440/1997.

 

Nulla da osservare al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, dal momento che la finalità perequativa è già presente tra quelle del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, e che la norma interviene esclusivamente a individuare la quota di tale fondo da destinare all’istituendo fondo perequativo.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l’assegnazione perequativa di cui all’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, dispone l’istituzione di un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l’assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge n. 440 del 1997. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

 

Al riguardo, si rileva che le risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997, sono determinate, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, lettera b) della legge n. 144 del 1999, su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In base alla 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) sono state stanziate a favore del predetto Fondo risorse pari a euro 179.578.000 per l’anno 2007, a euro 177.221.000 per l’anno 2008 e a euro 180.868.000 per l’anno 2009. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1270, u.p.b. 2.1.5.2, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS si rileva che il capitolo 1270 reca una disponibilità di competenza pari a 175.176.135,87 euro. A tale proposito si ricorda che alle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’offerta formativa si applicano le disposizioni di cui al comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di accantonamento e indisponibilità delle dotazioni delle unità previsionali iscritte nel bilancio dello Stato. In attuazione del predetto comma 507, infatti, sono state accantonate e rese indisponibili, per l’anno 2007, risorse per un importo pari a 4.401.864,13 euro.

Tutto ciò considerato si rileva che la disposizione in esame non precisa la decorrenza dell’istituzione del Fondo di perequazione.

Si rileva infine l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse, nell’ambito del Fondo per l’arricchimento e

l’ampliamento dell’offerta formativa, da destinare nella misura indicata del 5 per cento della sua consistenza annua, agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

ARTICOLO 4

Competenze relative all’ordinazione dei pagamenti per supplenze

La norma dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 è attribuita al Ministero dell’economia la competenza all’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni spettanti al personale della scuola, nominato per supplenze e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro, a quello nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché a quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro.

Tale norma è stata introdotta a seguito dell’approvazione dell’emendamento 30.02 nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Cultura della Camera. Nella seduta del 21.6.07 il rappresentante del Governo ha sottolineato che in base alla normativa vigente l’indennità per maternità sia del personale di ruolo sia del personale supplente è a carico delle scuole, ovvero del Ministero della pubblica istruzione. Negli ultimi anni le risorse per le supplenze si sono rivelate del tutto insufficienti in quanto, soprattutto nei casi delle maternità, si tratta di spese fisse, ma non prevedibili, alle quali non può essere applicata alcuna flessibilità. Ha osservato quindi che con le nuove modalità di riparto delle risorse per le supplenze, le scuole non possono più fronteggiare questa tipologia di spese. La norma in esame, recata dall’emendamento 30.02, ricondurrebbe il pagamento delle indennità per maternità nell’ambito delle spese fisse che devono essere poste a carico del bilancio del Ministero dell’economia.

 

Al riguardo, si rileva che l’articolo 11 del decreto-legge n. 81/2007 (“disposizioni urgenti in materia finanziaria”), attualmente in fase di conversione, reca uno stanziamento di 180 milioni di euro per l’anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Posta la necessità di chiarire il coordinamento tra le due norme, andrebbe comunque precisato se la nuova disciplina organizzativa per i pagamenti degli emolumenti in questione possa determinare effetti di cassa connessi ad un’eventuale accelerazione della spesa.

 

 

ARTICOLO 5

Fondo per l’assolvimento degli obblighi giuridici dello Stato per il funzionamento della pubblica istruzione

La norma dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall’anno 2007, di un fondo finalizzato ad assicurare l’assolvimento degli obblighi giuridici legati alle esigenze di funzionamento dell’Amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche nonché il mantenimento di livelli complessivi di offerta formativa sul territorio nazionale non inferiori a quelli dell’anno 2006. La dotazione finanziaria del fondo viene fissata in euro 380 milioni. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente di cui all’art. 1, comma 4, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Il comma 4 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 individua la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni.

Le eventuali maggiori entrate tributarie sono destinate prioritariamente nel 2007 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF, in termini di indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica sono destinate, se di carattere permanente, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

Al riguardo, la norma fissa la dotazione del fondo in 380 milioni posti a carico delle maggiori entrate a carattere permanente realizzate. Peraltro, non si dispone attualmente di elementi atti a verificare l’entità della quota di tali maggiori entrate cui può essere attribuito tale requisito. Sul punto è opportuno acquisire un chiarimento del Governo.

La norma sembrerebbe fare riferimento alle maggiori entrate a carattere permanente eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Si ricorda inoltre che l’utilizzo di tali maggiori entrate è già previsto dal decreto-legge n. 81/07 (“disposizioni in materia finanziaria”), attualmente all’esame della Camera[14]. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca, se, ed eventualmente in quale misura sussistano le disponibilità per la copertura della norma in esame.

 

 

ARTICOLO 6

Finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica

La norma dispone quanto segue:

·        le somme rivenienti dai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche, sulla base di una serie di norme[15], ed il cui onere di ammortamento è a carico del bilancio dello Stato, sono recuperate e riassegnate alle Regioni interessate, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica;

·        le predette somme – mediante “progetti di finanza” - sono destinate in particolare alla messa in sicurezza e all’adeguamento a norma degli edifici scolastici nelle aree caratterizzate da alta densità abitativa o da accentuata situazione di disagio sociale e costituiscono la quota pubblica del piano economico-finanziario previsto dall’art. 143, comma 7, del d.lgv. 163/2006[16].

Il comma 7 dell’art. 143 del d.lgv. 163/2007 dispone che sia l’offerta che il contratto devono contenere il piano-economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione dell’opera per tutto l’arco temporale e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

 

Al riguardo, risultano necessari chiarimenti preliminari da parte del Governo in relazione all’ammontare complessivo delle somme in questione ed alle modalità mediante le quali se ne potrà assicurare la disponibilità, attraverso le procedure di recupero e riassegnazione cui fa riferimento la norma.

Inoltre, sarebbe utile che il Governo escludesse conseguenze finanziarie in capo agli enti destinatari dei mutui, considerato che gli stessi potrebbero aver assunto impegni collegati ai finanziamenti in questione.

Andrebbe altresì chiarito se gli effetti finanziari sui saldi, attesi in conseguenza della norma in esame, presentino una scansione temporale analoga a quella prevista in relazione ai finanziamenti orginari. Ciò al fine di evitare squilibri che possano tradursi in nuovi oneri.

Infine non appaiono chiare le procedure attraverso le quali si intenda reimpiegare le risorse. In proposito andrebbero acquisiti precisazioni ed elementi di valutazione al fine di verificare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma dispone che al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le  indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, dall’articolo 1 della legge n. 430 del 1991 e dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1996.

 

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’entità delle risorse non ancora erogate che verrebbero riassegnate alle Regioni e alle modalità con le quali si intende far fronte all’assegnazione.

 

 

ARTICOLO 8

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri

La norma reca misure per il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell’unione europea.

La relativa disciplina viene demandata ad un regolamento governativo, da emanarsi di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per le politiche europee, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per tale provvedimento vengono dettati i relativi principi e criteri generali tra i quali:

·    la previsione di una prova integrativa di lingua italiana e cultura generale italiana relativamente ai titoli di studio esteri corrispondenti ai titoli di studio italiani del primo ciclo dell’istruzione (lettera d);

·    prove integrative di lingua italiana e sulle discipline caratterizzanti il titolo di studio italiano rispetto al quale è richiesta l’equipollenza del titolo di studio estero corrispondente al secondo ciclo dell’istruzione (lettera e);

·    la previsione di una commissione composta di cinque membri, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, che definisca apposite tabelle con l’indicazione delle discipline oggetto delle prove integrative di cui alla lettera e) (lettera f).

 

Al riguardo, si rileva la necessità di una conferma della neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che questa dispone lo svolgimento di prove obbligatorie per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per le quali dovranno necessariamente essere costituite apposite commissione d’esame, che determinerebbero l’impiego di risorse finanziarie ed organizzative a carico della finanza pubblica.

Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento in ordine agli eventuali oneri derivanti dall’istituzione della commissione prevista dalla lettera f) dell’articolo in esame ed ai mezzi con cui fare fronte alle spese relative al suo funzionamento.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma dispone che con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell’interno, della solidarietà sociale e per le politiche europee, è  disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea, secondo i principi e criteri generali indicati.

 

Al riguardo, si rileva si rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dalla disciplina prevista dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di modificare la clausola di invarianza nel senso di prevedere, in coerenza con la prassi vigente, che l’attuazione della disposizione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anziché “senza oneri aggiuntivi” come attualmente previsto.

 



[1]Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 “.

 

[2] “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”.

[3] “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”.

[4] “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 59/1997”.

[5] Articolo 1, commi 622—634, della legge n. 296/2006.

[6] Secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”); in particolare l’articolo 11prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi.

[7] Articolo 2 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”. La norma prevede che possono accedere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

[8] Di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[9] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 53/2003.

[10] “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

[11] L’art. 11, comma 12 della L. 124/1999 prevede per gli ispettori tecnici (ora dirigenti per i servizi tecnici) inquadrati nel relativo ruolo unico la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità con decorrenza 1.1.1998.

[12] “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

[13]“Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

[14] In merito alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio su tale provvedimento, si rinvia alla Nota di verifica relativa all’A.C. 2852.

[15] Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 318/1986, dell’art. 1 della L. 430/191 e dell’art. 2, comma 4, della L. 431/1996.

[16] “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.