Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2375: Ratifica Accordo Italia-Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione
Riferimenti:
AC n. 2375/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 57
Data: 30/05/2007
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   ISTRUZIONE
POLONIA   RATIFICA DEI TRATTATI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2375

 

Ratifica Accordo Italia-Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione

 

 

 

 

 

 

N. 57 – 30 maggio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2375

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cioffi

Gruppo:

Pop-Udeur

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 57

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 6, 10 dell’Accordo.. 3

Caratteristiche, aree e modalità di attuazione della cooperazione. 3

ARTICOLI 5, 7, 8, 9, 11, 12 dell’Accordo.. 9

Ulteriori modalità di attuazione della cooperazione. 9

ARTICOLO 13 dell’Accordo.. 10

Commissione mista per l’applicazione dell’Accordo.. 10

ARTICOLO 3. 11

Copertura finanziaria.. 11

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1218)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA  (euro)

DISPOSIZIONE

2007

2008

2009

articolo II dell’Accordo

(cooperazione culturale)

3.660

3.660

3.660

articolo III dell’Accordo, numero 1

(docenti di lingua italiana)

50.000

50.000

50.000

articolo III dell’Accordo, numero 2

(corsi di formazione per insegnanti di lingua)

33.000

33.000

33.000

articolo III dell’Accordo, numero 3

(forniture librarie e di materiale didattico)

6.000

6.000

6.000

articolo III dell’Accordo, numero 4

(corsi di specializzazione per l’insegnamento)

10.000

10.000

10.000

articolo III dell’Accordo, numero 5

(borse di studio)

130.000

130.000

130.000

articolo III dell’Accordo, numero 7

(collaborazione accademica)

71.960

71.960

71.960

articolo IV dell’Accordo

(iniziative culturali e traduzione opere)

56.000

56.000

56.000

articolo VI dell’Accordo

(conferenze e seminari sulla parità dei diritti)

10.000

10.000

10.000

articolo X dell’Accordo

(Scambio di esperienze nel settore della gioventù)

10.232

10.232

10.232

articolo XIII dell’Accordo

(Commissione mista)

5.496

-

5.496

TOTALE

386.348

380.852

386.348

in cifra tonda

386.350

380.850

386.350

 

La relazione tecnica precisa che gli oneri in essa quantificati devono iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’ammontare di euro 62.632, in quello del Ministero della pubblica istruzione per 3.000 euro, in quello del Ministero per i beni e le attività culturali per 3.660 euro e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica dichiara inoltre l’inderogabilità delle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge[2].

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 6, 10 dell’Accordo

Caratteristiche, aree e modalità di attuazione della cooperazione

Le norme impegnano le Parti a favorire programmi atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale (articolo 1). La cooperazione avverrà nei campi della cultura, dell’istruzione, bibliotecario, librario ed archivistico. La cooperazione potrà sostanziarsi in scambi di artisti, studiosi, docenti ed esperti (articolo 2). In particolare la collaborazione nel campo dell’istruzione consiste nelle seguenti attività (articolo 3):

·        insegnamento della lingua e della letteratura dell’altro Paese (punto 1);

·        collaborazione in materia di formazione dei docenti (punto 2);

·        scambio di pubblicazione scientifiche e pedagogiche nel settore dell’insegnamento delle lingue (punto 3);

·        cooperazione in materia di metodi didattici  (punto 4);

·        concessione di borse di studio a studenti (punto 5);

·        promozione di scambi tra istituti scolastici (punto 6);

·        sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari (punto 7).

La collaborazione nel campo degli scambi culturali e artistici sarà attuata mediante la promozione di manifestazioni culturali e l’organizzazioni di incontri (articolo 4, punti 1 e 2) e la traduzione ed edizione di opere letterarie e scientifiche (articolo 4, punto 3).

La parti si impegnano altresì ad incoraggiare l’attività nel campo dei diritti umani promuovendo conferenze, seminari ed attività scientifiche e le attività culturali destinate a favorire la parità tra uomo e donna (articolo 6).

Infine, le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive (articolo 10)

 

La relazione tecnica non considera l’articolo 1. 

In merito alle disposizioni dell’articolo 2, la relazione tecnica quantifica oneri in relazione alle attività di collaborazione nel settore degli archivi e delle biblioteche che si sostanzia nello scambio di documentazione ed esperti. Si dichiara applicato il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghi precedenti Accordi, la relazione quantifica un onere annuo di 3.660 euro annui, nell’ipotesi che l’Italia ospiti annualmente 2 persone per 10 giorni e ne invii altrettante in Polonia. Tale onere risulta determinato come esposto nella seguente tabella:

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

spesa giornaliera per vitto e alloggio di un archivista e di un bibliotecario polacchi

euro 93 x 2 persone x 10 giorni

1.860

spese di viaggio per 1 archivista e 1 bibliotecario italiani da inviare in Polonia

euro 900 (biglietto aereo Roma-Varsavia a/r) x 2 persone

1.800

TOTALE ONERE art. II

3.660

 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, la relazione tecnica quantifica gli oneri che seguono:

·        punto 1): insegnamento della lingua e della letteratura. Costituzione di due cattedre per l’insegnamento della lingua italiana in due istituti polacchi dove si prevede di inviare 4 docenti italiani. La spesa di 40.000 euro annui è determinata stimando un onere di 10.000 euro per ciascuna cattedra costituita. Si prevede inoltre un contributo di 10.000 euro annui  da destinare alle istituzioni universitarie polacche per il funzionamento di cattedre di lingua italiana;

·        punto 2): collaborazione in materia di formazione dei docenti. Si prevede l’erogazione di un contributo di 20.000 euro annui per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnati locali di italiano. Un ulteriore contributo di 10.000 euro annui è erogato per la formazione e l’aggiornamento di docenti universitari di italiano. Si prevede, infine, la spesa di 3.000 euro annui per ospitare 6 docenti polacchi di lingua italiana impegnati nella frequenza di corsi estivi di perfezionamento. L’onere è così calcolato: 100 euro x 6 persone x 5 giorni = 3.000 euro;

·        punto 3): scambio di pubblicazione scientifiche e pedagogiche. Si prevede l’erogazione di un contributo di 6.000 euro annui per la fornitura di materiale librario, didattico ed audiovisivo;

·        punto 4): cooperazione in materia di metodi didattici. Si prevede  un contributo di 10.000 euro annui per lo svolgimento di corsi di specializzazione in tecnica dell’insegnamento della lingua italiana presso università italiane di 10 formatori di docenti;

·        punto 5): concessione di borse di studio a studenti. Viene quantificato un onere 130.000 euro annui per l’assegnazione di 200 borse di studio. L’onere unitario, pari a 650 euro, è destinato nella misura di 620 euro al pagamento della borsa di studio vera e propria e per i restanti 30 euro a copertura di spese assicurative;

·        punto 7): sviluppo della collaborazione tra organismi universitari. Per promuovere la collaborazione accademica tra i Paesi contraenti viene previsto lo scambio di docenti per la realizzazione di ricerche congiunte. Anche in tale ipotesi si  applica il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. La spesa di 71.960 euro annui è determinata come esposto nella tabella che segue.

 

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

ospitalità per 12 docenti polacchi per un periodo di 10 giorni

euro 93 x 12 persone x 10 giorni

11.160

spese di viaggio per 12 docenti italiani da inviare in Polonia

euro 900 (biglietto aereo Roma-Varsavia a/r) x 12 persone

10.800

finanziamento di specifici accordi interuniversitari

 

50.000

TOTALE ONERE art. III punto 7

71.960

 

In merito alle disposizioni dell’articolo 4, la relazione tecnica quantifica oneri per la realizzazione di iniziative nei settori della letteratura, delle arti plastiche, dell’architettura, della musica, della danza, del teatro, del folclore, della televisione e del cinema quantificando una spesa di 50.000 euro annui senza fornire alcun elemento informativo di dettaglio. E’ inoltre previsto un contributo per favorire la traduzione del libro italiano di 6.000 euro annui.  

Per l’organizzazione di conferenze e seminari nel settore dei diritti umani e lo svolgimento di attività culturali in materia di parità uomo/donna, di cui all’articolo 6, è previsto un contributo di 10.000 euro annui.

Per promuovere la cooperazione nel settore degli scambi giovanili, di cui all’articolo 10, è autorizzata una spesa di 10.232 euro annui di cui 7.500 euro sono erogati a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti da enti o associazioni. I restanti 2.732 euro finanziano le spese di missione di sottocommissioni miste incaricate di realizzare un programma di scambi giovanili. Tale ultimo onere risulta determinato come descritto nella tabella che segue.

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

pernottamento

euro 150 x 3 persone x 2 giorni

600

diaria

euro 83 x 3 persone x 2 giorni

332

spese di viaggio

euro 900 (biglietto aereo Roma-Varsavia a/r) x 2 persone

1.800

Sottocommissioni dell’articolo 10

2.732

 

 

Al riguardo, per quanto concerne l’articolo 3, punto 1,si osserva che la quantificazione di 40.000 euro annui, per la costituzione di cattedre che presuppongono l’invio in Polonia di quattro docenti di lingua italiana presso istituti superiori, appare, in assenza di altri o diversi elementi informativi, incongrua. Ciò in quanto la remunerazione annuale di un docente italiano di scuola secondaria è ampiamente superiore alla cifra 10.000 euro ed inoltre non è considerato alcun esborso a titolo di trasferta lunga, di spese di viaggio e di indennità di missione. Sul punto appare dunque necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si ravvisa, altresì, l’opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le amministrazioni interessate facciano fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio alle eventuali spese di missione all’estero, non considerate dalla RT. Tali spese (diaria giornaliera per il personale delle pubbliche amministrazioni) potrebbero infatti determinarsi con riferimento all’invio:

·         di un archivista e di un bibliotecario in Polonia in applicazione di quanto disposto all’articolo 2;

·         di dodici docenti in Polonia per promuovere la collaborazione accademica a norma dell’articolo 3, punto 7.

Rispetto a tale intervento, la RT ha considerato solo le spese di viaggio. Tuttavia, mentre l’esclusione  delle spese di soggiorno – effettuata dalla RT - appare coerente con il criterio di ripartizione degli oneri indicato dalla stessa RT[3], l’insorgenza di eventuali ulteriori oneri connessi all’invio di personale in missione (corresponsione di indennità) può essere esclusa solo se di tali spese dovranno farsi carico i rispettivi enti di appartenenza nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (o comunque rimodulando la spesa attraverso una riduzione del numero dei partecipanti rispetto a quanto ipotizzato dalla RT in sede di quantificazione dell’onere).

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi che agli oneri, di entità peraltro modesta, correlati alle spese di assicurazione per di un archivista e un bibliotecario polacco (articolo 2), di 6 docenti polacchi frequentanti corsi estivi di specializzazione (articolo 3, punto 2), di dodici docenti universitari polacchi (articolo 3, punto 7) ospitati annualmente in Italia,non previste dalla relazione tecnica, sia possibile fare fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

Per quanto concerne la disposizione che prevede che sei docenti polacchi frequentino corsi estivi di perfezionamento in Italia (articolo 3, punto 2) appare necessario che il Governo chiarisca con quali somme si intenda coprire l’onere derivante dall’organizzazione dei corsi stessi dal momento che la relazione quantifica solo un onere giornaliero per docente di 100 euro per loro ospitalità. Si rileva peraltro che detto onere è stimato pari a 93 euro dalla relazione tecnica con riferimento ad analoga ospitalità per il personale polacco ospitato in Italia in applicazione degli articoli 2 e 3, punto 7 (cooperazione nel campo delle biblioteche e tra istituzioni universitario).

Appare necessario che il Governo fornisca gli elementi che sono posti alla base della quantificazione della spesa di 50.000 euro destinata a finanziare accordi di cooperazione inter-universitari di cui all’articolo 3, punto 7 anche considerato che la stessa non è configurata come contributo. Analoghi elementi dovrebbero essere forniti in relazione alla spesa di 50.000 euro di cui all’articolo 4, punti 1 e 2. 

Circa l’invio in Polonia di due funzionari previsto in relazione all’articolo 10, si osserva che la relazione tecnica ha considerato anche gli oneri di pernottamento oltre alla diaria e alle spese di viaggio. A tale riguardo si rende necessario che il Governo confermi che tali oneri sono stati considerati nell’ambito di trasferte non rientranti nella fattispecie degli scambi per il quale si applica il principio in base al quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Nulla da osservare per quanto concerne le altre quantificazioni che destinano somme a titolo di contributo, e dunque in misura definitivamente determinata, ad alcune finalità riferite a parte delle disposizioni di cui a:

·         l’articolo 3, punti 1 (contributo alle istituzioni universitarie polacche), 2 (contributo per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento), 3 (contributo per forniture librarie), 4 (contributo per lo svolgimento di corsi di specializzazione);

·         l’articolo 4, punto 3 (contributi per favore la traduzione del libro italiano);

·         l’articolo 6 (contributo per l’organizzazione di conferenze nel settore dei diritti umani);

·         l’articolo 10 (contributo per la realizzazione di progetti nel settore della gioventù).

 

ARTICOLI 5, 7, 8, 9, 11, 12 dell’Accordo

Ulteriori modalità di attuazione della cooperazione

Le norme prevedono che le Parti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere, documenti e altri oggetti di interesse storico e artistico (articolo 5) e svilupperanno una collaborazione nel settore della protezione dei diritti d’autore (articolo 8).

Dovrà, altresì, essere incoraggiata la cooperazione nel campo del restauro e della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (articolo 7).

Le Parti si impegnano a sostenere, nella misura delle proprie disponibilità, l’attività di istituzioni culturali e scolastiche favorendone il funzionamento nel luogo ove essi operano (articolo 9).

Le Parti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni e Amministrazioni locali in alcuni settori previsti dall’Accordo quali, ad esempio, quello  dell’istruzione di cui all’articolo 3 o degli scambi culturali di cui all’articolo 4 (articolo 11).

Infine la Parti incoraggeranno la collaborazione nell’ambito dell’UNESCO in materia culturale ed educativa (articolo 12).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo si osserva che la natura delle norme recate dall’Accordo non è deducibile dal tenore letterale delle stesse, ma unicamente dal mero fatto materiale che la relazione tecnica non attribuisce ad esse natura onerosa. A tal proposito, a titolo di esempio, si rileva che dalla “collaborazione nel campo del restauro”, di cui all’articolo 7, non deriverebbero spese mentre “la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico” di cui all’articolo 2, secondo la relazione tecnica, le determina senza che vi siano elementi di differenziazione lessicale nella formulazione delle due disposizioni.    

 

ARTICOLO 13 dell’Accordo

Commissione mista per l’applicazione dell’Accordo

Le norme istituiscono di una Commissione mista bilaterale in vista dell’applicazione dell’accordo al fine di risolvere questioni inerenti la collaborazione culturale ed educativa. La Commissione mista si riunirà alternativamente in Italia ed in Polonia (articolo 13).

La relazione illustrativa precisa che la Commissione elabora Programmi esecutivi periodici.

 

La relazione tecnica afferma che le riunioni avverranno alternativamente a Varsavia e a Roma e, ipotizzando l’invio in missione di tre funzionari[4] per un periodo di 4 giorni, quantifica un onere di 5.496 euro ad anni alterni a partire dal 2007.

La relazione tecnica precisa inoltre che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[5], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

 Il predetto onere è determinato come esposto nella seguente tabella:

 

(euro)

voce di spesa

calcolo dell’onere

importo

pernottamento

euro 150 x 3 persone x 4 giorni

1.800

diaria

euro 83 x 3 persone x 4 giorni

996

spese di viaggio

euro 900 (biglietto aereo Roma-Varsavia a/r) x 3 persone

 

2.700

TOTALE ONERE art. 13

8.280

La relazione tecnica precisa che l’importo di 1.832 euro (pari a 1/3 dell’onere totale imputato all’articolo 13 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

Nulla da osservare con riguardo alla quantificazione degli oneri ascritti alle riunioni della Commissione mista nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la prima riunione della Commissione mista avvenga in Polonia, al fine di garantire la corrispondenza temporale tra gli oneri e le risorse predisposte a copertura ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge.

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma, autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 386.350 per l’anno 2007, di euro 380.850 per l’anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 13 dell’Accordo si svolga in Polonia nell’anno 2007. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

 



[1] Nella seduta del 14 marzo 2007.

[2] Si fa riferimento, come indicato nella relazione tecnica, allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla concessione delle borse di studio, alle iniziative nel settore della istruzione e dell’insegnamento della lingua italiana, alle intese ed Accordi tra le università, alla realizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione, alla organizzazione di conferenze, seminari ed attività culturali nel settore dei diritti umani, alle iniziative in favore della gioventù, alle riunioni e loro durata.

[3] Secondo la quale gli oneri di viaggio sono a carico del paese inviante, mentre gli oneri di soggiorno sono a carico del paese ospitante.

[4] Due del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero dell’università e della ricerca.

[5] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.