Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2510: Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
Riferimenti:
AC n. 2510/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 58
Data: 30/05/2007
Descrittori:
BULGARIA   COOPERAZIONE TECNICA
RATIFICA DEI TRATTATI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2510

 

Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

 

 

 

N. 58 – 30 Maggio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2510

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di  Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 58

 

 


INDICE

ARTICOLI 2  e 8 dell’Accordo.. 3

Settori di collaborazione. 3

ARTICOLO 3 dell’Accordo.. 5

Collaborazione nel settore dell’istruzione. 5

ARTICOLO 4 dell’Accordo.. 8

Collaborazione artistica.. 8

ARTICOLO 6 dell’Accordo.. 9

Patrimonio culturale. 9

ARTICOLI 7-9 dell’Accordo.. 9

Collaborazione in campo culturale e giovanile. 9

ARTICOLO 10 dell’Accordo.. 10

Collaborazione scientifica e tecnologica.. 10

ARTICOLO 12 dell’Accordo.. 11

Commissione mista.. 11

ARTICOLO 3. 12

Copertura finanziaria.. 12


PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.S. 1288)[1], dispone la ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005[2].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche per lo sviluppo della lingua italiana in Bulgaria e delle intese tra le Università, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria (prevista in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, lett. e) e 12, è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[3], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

 

2008

2007

2009

Articoli 2 e 8

9.150

9150

9.150

Art. 3, lett. a), b), c), e), f), h)

194.025

194.025

194.025

Art. 4, lett. a), b), c)

90.000

90.000

90.000

Art. 10, lett. a), b), c)

103.800

103.800

103.800

Art. 12

0

0

5.970

Totali

396.975

396.975

402.945

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2  e 8 dell’Accordo

Settori di collaborazione

Le norme dispongono quanto segue:

·             tra le parti deve essere favorita particolarmente la cooperazione nei seguenti campi: cultura, istruzione, scienza e tecnologia, protezione dei diritti d’autore, bibliotecario, librario, archivistico nonché lo scambio di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi; deve inoltre essere sviluppata la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di istruzione e di ricerca scientifica dei due Stati (articolo 2);

·             le parti devono incoraggiare la collaborazione nel campo dell’informatizzazione bibliotecaria promuovendo i contatti tra le biblioteche e lo scambio di specialisti e fonti di informazione (articolo 8).

 

La relazione tecnica afferma che allo scopo di favorire la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica nel campo degli archivi, biblioteche e musei, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi per il quale vale il principio di porre a carico della Parte inviante le spese di viaggio e a carico della Parte ricevente le spese di soggiorno. Tale scambio si sostanzia nell’ospitalità di 1 archivista, 2 bibliotecari e 2 esperti nella materia dei musei per 10 giorni e nell’invio di delle medesime figure professionali italiane in Bulgaria. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:

 

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per vitto e alloggio

euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni

930

Spesa per vitto e alloggio

euro 93 al giorno x 2 persone x 10 giorni

1.860

Spesa per vitto e alloggio

euro 93 al giorno x 2 persone x 10 giorni

1.860

Invio di 5 unità in Bulgaria

biglietto aereo Roma-Sofia a/r

euro 900 x 5 persone

 

4.500

TOTALE

 

9.150

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le amministrazioni interessate facciano fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio alle eventuali spese di missione all’estero non considerate dalla RT. Tali spese (indennità giornaliera per il personale della pubbliche amministrazioni) potrebbero infatti determinarsi con riferimento all’invio di 5 unità (un archivista, due bibliotecari e due esperti) in Bulgaria.

Rispetto a tale intervento, la RT ha considerato solo le spese di viaggio. Tuttavia, mentre l’esclusione  delle spese di soggiorno – effettuata dalla RT - appare coerente con il criterio di ripartizione degli oneri indicato dalla stessa RT[4], l’insorgenza di eventuali ulteriori oneri connessi all’invio di personale in missione (corresponsione di indennità) può essere esclusa solo se di tali spese dovranno farsi carico i rispettivi enti di appartenenza nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (o comunque rimodulando la spesa attraverso una riduzione del numero dei partecipanti rispetto a quanto ipotizzato dalla RT in sede di quantificazione dell’onere).

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se agli oneri correlati alle spese per assicurazione delle 5 unità bulgare da ospitare annualmente in Italianon previste dalla relazione tecnica riferita agli articoli 2 e 8, ma previste per l’ospitalità di esperti, docenti e ricercatori di cui al successivo articolo 10, lettera a), si faccia fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

A tale proposito si rileva che il Governo, con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 17.4.2007, prot. 52868, in risposta alle medesime osservazioni formulate sul d.d.l. recante la ratifica dell’Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica[5], ha affermato che le spese di assicurazione per gli studiosi ospitati annualmente in Italia, non sono state quantificate in quanto sarebbero state coperte con le ordinarie dotazioni di bilancio.

 

ARTICOLO 3 dell’Accordo

Collaborazione nel settore dell’istruzione

La norma dispone che la collaborazione tra le parti si traduca soprattutto in una maggiore reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò deve essere perseguito in primo luogo mediante l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente. Devono inoltre essere incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l’insegnamento delle rispettive lingue, nonché di informazioni sui due sistemi di istruzione. Costituiranno oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti in settori di comune interesse, con i relativi scambi di metodologie e materiali didattici. E’ prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. E’ infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest’ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti, oltre allo scambio di docenti e ricercatori e alla realizzazione di ricerche congiunte.

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri relativi all’articolo 3 in euro 194.025, secondo la seguente ripartizione:

·         lettera a): miglioramento della conoscenza del patrimonio culturale

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Attivazione lettorato di lingua bulgara presso un’università italiana

18.600 x n. 1 lettorato

18.600

Contributo alle istituzioni scolastiche bulgare per due cattedre di lingua italiana

10.000 x 2 cattedre

20.000

Corsi estivi per 5 docenti bulgari di lingua italiana

875 x 5 persone

4.375

Totale art. 3, lett. a)

 

42.975

 

·         lettera b): corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano e per insegnanti corsi di seminari di formazione e di aggiornamento per insegnanti locali di italiano:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Contributo per corsi di livello universitario

1 x 15.000

15.000

Contributo per seminari per insegnanti locali

1 x 10.000

10.000

Totale art. 3, lett. b)

 

25.000

 

·         lettera c): invio di forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo per le istituzioni scolastiche ed accademiche bulgare, quale supporto per l’insegnamento della lingua italiana:

 

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Invio materiale

1 x 10.000

10.000

Totale art. 3, lett. c)

 

10.000

 

·         lettera e): invio in Bulgaria di 3 funzionari per un periodo di 5 giorni allo scopo di migliorare la collaborazione nella materia dei metodi e dei materiali didattici:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

pernottamento

Euro 150 x 3 persone x 5 giorni

2.250

Diaria giornaliera

Euro 68 x 3 persone x 5 giorni

1.020

Spese di viaggio

Biglietto aereo AR Roma-Sofia (euro 900 x 3 persone)

2.700

Totale art. 3, lett. e)

 

5.970

 

·         lettera f): concessione di borse di studio in favore degli studenti bulgari:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Borse di studio

Euro 620 x 74 borse

45.880

assicurazione

Euro 30 x 74 borse

2.220

Totale art. 3, lett. f)

 

48.100

 

·         lettera h): scambio di docenti universitari e realizzazione di ricerche congiunte, ipotizzando di ospitare per 10 giorni 6 docenti bulgari e di inviare in Bulgaria 6 docenti italiani:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Vitto e alloggio x 6 docenti bulgari

Euro 93 x 6 persone x 10 giorni

5.580

Spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 6 persone)

5.400

Finanziamento annuale di accordi tra università

1 x 51.000

51.000

Totale art. 3, lett. h)

 

61.980

 

 

Al riguardo andrebbero forniti gli  elementi che sono posti alla base della quantificazione di euro 4.375 destinata al finanziamento dei corsi estivi per 5 docenti di bulgari di lingua italiana di cui all’art. 3, lett. a). 

Analogamente, si osserva che in merito alla quantificazione in euro 10.000 effettuata dalla R.T. relativamente all’invio di materiale previsto dalla lett. c), si rendono necessari chiarimenti volti ad esplicitare i parametri sui quali si fonda la quantificazione, con riferimento in particolare alla consistenza del materiale da inviare.

Circa l’invio in Bulgaria di tre funzionari previsto dalla lett. e), si osserva che la RT ha considerato anche gli oneri di pernottamento oltre alla diaria e alle spese di viaggio. A tale riguardo si rende necessario che il Governo confermi che tali oneri sono stati considerati nell’ambito di trasferte non rientranti nella fattispecie degli scambi per la quale si applica il principio in base al quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Quanto all’ospitalità di 6 docenti bulgari in Italia e all’invio in Bulgaria di 6 docenti universitari [articolo 3, lett. h)], si rinvia all’osservazione già formulata per gli articoli 2 e 8 circa le spese di assicurazione per i docenti bulgari ospitati in Italia e le indennità di missione per i docenti italiani all’estero su cui si rende necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4 dell’Accordo

Collaborazione artistica

La norma dispone la promozione di ogni forma di scambio culturale ed artistico con particolare riguardo all’organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni ed altri eventi nelle discipline artistiche nonché la traduzione e l’edizione di opere letterarie e scientifiche.

 

La relazione tecnica così quantifica gli oneri riferiti all’articolo in esame:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Manifestazioni culturali ed artistiche [(lett. a)]

contributo

40.000

Organizzazione di incontri, convegni ed eventi [lett. b)]

 

40.000

Traduzione e pubblicazione [lett. c)]

contributo

10.000

Totale art. 4

 

90.000

 

 

Al riguardo, appare necessario che il governo fornisca informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere relativo all’organizzazione di incontri, convegni ed eventi di cui alla lett. b) dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 6 dell’Accordo

Patrimonio culturale

La norma promuove la collaborazione tra le Parti nel campo dello studio, della conoscenza, della tutela e del restauro del patrimonio culturale immobile e mobile e del patrimonio naturalistico nonché nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e delle altre arti.

 

La relazione tecnica fa presente che, relativamente alla collaborazione in materia di protezione del patrimonio culturale, naturalistico e dell’architettura, non viene previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi interventi vengono assicurati con l’utilizzo delle  disponibilità previste dalla vigente legislazione per le Amministrazioni interessate.

 

Nulla da osservare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLI 7-9 dell’Accordo

Collaborazione in campo culturale e giovanile

Le norme dispongono:

·         l’incoraggiamento delle attività degli Istituti di cultura esistenti o di futura apertura, favorendone il funzionamento in accordo alla legislazione vigente (articolo 7);

·         la collaborazione nel campo dell’informatizzazione bibliotecaria, la promozione di contatti diretti tra le biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione (articolo 8);

·         la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività educative, motorie e sportive (articolo ).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che le attività considerate dagli articoli in esame possano essere svolte nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 10 dell’Accordo

Collaborazione scientifica e tecnologica

La norma elenca le forme di realizzazione della collaborazione scientifico-tecnologica; in particolare dispone che essa venga effettuata mediante scambio di studenti, ricercatori, specialisti, organizzazione di conferenze e seminari, ricerche comuni, scambio di informazioni e documentazione, nel  rispetto degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale e industriale.

 

La relazione tecnica afferma che la realizzazione di progetti di ricerca congiunti possa avvenire mediante lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i rispettivi Paese. La stessa quantifica un onere complessivo pari a 103.800 euro ipotizzando di ospitare 20 persone per 10 giorni ed altre 30 per 1 mese e prevedendo di inviare in Bulgaria 20 docenti e ricercatori. Nell’onere suddetto viene fatta rientrare altresì la concessione di contributi per il sostegno di attività di ricerca e per lo svolgimento di conferenze, simposi, seminari e tavole rotonde nei settori scientifici e tecnologici.

L’onere viene così ripartito:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Soggiorni di breve durata

euro 93 x 20 persone x 10 giorni

18.600

Soggiorni di lunga durata

euro 1.300 x 20 persone x 1 mese

26.000

Spese di assicurazione

euro 30 x 40 persone

1.200

Spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 20 persone)

18.000

Sostegno attività di ricerca e svolgimento di conferenze

contributo

40.000

Totale art. 10

 

103.800

 

Al riguardo si ribadisce l’osservazione già svolta per gli articoli 2 e 8 circa la necessità di un chiarimento in merito alla mancata quantificazione degli oneri per la diaria giornaliera relativi all’invio di 20 docenti e ricercatori.

 

ARTICOLO 12 dell’Accordo

Commissione mista

La norma prevede l’istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in data da concordarsi.

 

La relazione tecnica afferma che la Commissione mista si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Bulgaria ed in Italia e ipotizza a tale proposito l’invio di tre funzionari a Sofia, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell’università e della ricerca per 5 giorni, quantificando l’onere secondo la secondo la seguente tabella:

 

euro

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

pernottamento

euro 150 x 3 persone x 5 giorni

2.250

diaria giornaliera

euro 68 x 3 persone x 5 giorni

1.020

spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 3 persone)

2.700

Totale art. 12

 

5.970

 

Si rammenta che in relazione alle riunioni della Commissione, il Governo, durante l’esame del provvedimento presso la V Commissione del Senato, ha affermato che la prima riunione della Commissione mista si terrà nell’anno 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo.  

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma, autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo,  si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 12 dell’Accordo si svolga in Bulgaria nell’anno 2009. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

 



[1] Nella seduta dell’11.4.2007

[2] Il presente Accordo sostituisce l’Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963 e l’Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970.

[3] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[4] Secondo la quale gli oneri di viaggio sono a carico del paese inviante, mentre gli oneri di soggiorno sono a carico del paese ospitante.

[5] AC 2266.