Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2541: Ratifica del Trattato di estradizione Italia-Canada
Riferimenti:
AC n. 2541/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 69
Data: 28/06/2007
Descrittori:
CANADA   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2541

 

Ratifica del Trattato di estradizione Italia-Canada

 

 

 

 

 

 

 

N. 69 – 28 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2541

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Farina

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Nota di verifica n. 69


INDICE

ARTICOLI I-XXII del Trattato.. 2

Disposizioni in materia di estradizione. 2

ARTICOLO 3, comma 1 , del ddl. di ratifica.. 5

Copertura finanziaria.. 5

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l’esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

DISPOSIZIONE

A decorrere dal 2007

articolo 3 del ddl. di ratifica

28.840

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI I-XXII del Trattato

Disposizioni in materia di estradizione

Il Trattato  in oggetto, composto di un breve preambolo e di 22 articoli, sostituisce un precedente analogo Accordo del 1981[1], prevedendo una razionalizzazione ed una semplificazione delle procedure di estradizione.

In modo particolare le norme del trattato dispongono:

§              l’impegno reciproco dei contraenti alla consegna delle persone ricercatedalle autorità giudiziarie, o nei cui confronti penda l’esecuzione di una pena privativa della libertà, relativamente alle fattispecie di reato indicate nel successivo articolo (articolo I);

§              la determinazione dell’ambito d'applicazione bilaterale dell’estradizione, con l’enunciazione del principio di doppia incriminabilità[2] - dimensionato ai livelli di pena superiore ad un anno, per l’estradizione processuale, ovvero di almeno sei mesi per quella esecutiva - e l’individuazione dei criteri sostanziali di configurazione delle fattispecie di reato che possono dar luogo ad estradizione (articolo II).

Rispetto al precedente trattato, è stato abbandonato, come sottolinea la relazione illustrativa, il tradizionale criterio formalistico «enumerativo» dei reati, adottando come regola generale il cosiddetto metodo «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo, e soprattutto richiamando espressamente criteri interpretativi sostanziali per individuare le condotte antigiuridiche giustificanti l’applicazione dell’istituto. Quanto al criterio della doppia incriminabilità, il precedente trattato all’articolo II par. 3 prevedeva che l’estradizione fosse concessa solo in relazione ai reati per il quali, in base alle leggi di entrambi i Paesi, potesse essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena più grave, ovvero in caso di una persona condannata, qualora rimanesse da scontare una pena restrittiva delle libertà personale non inferiore a sei mesi;

§              l’introduzione di una procedura di consegna temporanea - fattispecie innovativa rispetto al precedente accordo - non pregiudicante una successiva estradizione esecutiva (articolo XIII);

§              la ripartizione delle spese connesse all’esecuzione del Trattato[3], che graveranno sullo Stato richiesto per quanto concerne l’arresto e la detenzione (articolo XXI par. 1), e sullo Stato richiedente relativamente al trasporto della persona da estradare (articolo XXI par.2).

 

La relazione tecnica quantifica l’onere massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato in 28.840 euro, da iscrivere a decorrere dal 2007 nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo XXI par. 2 del trattato, relative, come espressamente rilevato dalla relazione, al trasporto di detenuti, accompagnatori, cose, trasmissione e traduzione di atti.

Nelle ipotesi stimate di almeno quattro richieste d’estradizione attiva annue, la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:

 

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Detenuti

Euro 2.210 biglietto aereo sola andata Toronto - Roma x 4 detenuti

8.840

Accompagnatori

pernottamento

Euro 150 al giorno x 8 persone (2 x detenuto) x 5 giorni

6.000

diaria[4]

Euro 75 x 8 persone x5 giorni

3.000

viaggio

Euro 1.000 biglietto aereo A/R Roma - Toronto x 8 persone

8.000

Trasporto cose,

trasmissione

e traduzione atti

Euro 750x 4 persone

3.000

TOTALE

 

28.840

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari, non valutati nella relazione tecnica, connessi agli eventuali incrementi dei flussi d’estradizione attiva e passiva conseguenti le novità normative introdotte, sia in ordine all’applicazione del principio di doppia incriminabilità e all’adozione di criteri interpretativi delle fattispecie di reato che potranno, come affermato nella relazione illustrativa, offrire “un ulteriore spazio d'applicazione per l'estradizione” (articolo II), sia in relazione alla nuova ipotesi di estradizione temporanea (articolo XIII).

In merito alla quantificazione della spesa connessa ai casi d’estradizione attiva (articolo XXI par. 1), tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte nella sola relazione tecnica per il calcolo dei relativi oneri, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito alle apparentemente incongrue voci di costo relative al viaggio, di sola andata, dei detenuti (2.210 euro a persona) rispetto a quello, d’andata e ritorno, degli accompagnatori (1.000 euro a persona).

 

ARTICOLO 3, comma 1 , del ddl. di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di euro 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007 per l’attuazione della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente,  di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.

 

 Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca una specifica voce programmatica e la necessaria disponibilità.

 



[1] Accordo firmato a Roma il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 158/1985. Il nuovo trattato tiene conto degli importanti mutamenti intervenuti negli ordinamenti giudiziari dei due paesi. In particolare, per quanto concerne il Canada, si deve rilevare l'abolizione della pena di morte e l’introduzione di una nuova legge organica sulla cooperazione in materia penale.

[2] Previsto dalla Convenzione europea d’estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva con legge n. 300 del 1963, nonché dall'articolo 13 del codice penale.

[3] L’articolo XIX del trattato d’estradizione tra Italia e Canada del 1981 prevedeva, con una norma di analogo tenore, che le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, fossero a carico di quest'ultimo, laddove quelle connesse alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonché quelle relative al transito, fossero a carico dello Stato richiedente.

[4] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DL 223/2006, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 941/1926. L’importo di euro 81 è  ridotto di euro 27, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 54 (la riduzione è prevista nei casi in cui al personale sia corrisposto il rimborso delle spese di pernottamento); a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, per un totale di euro 75.