Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2598: Ratifica Accordo Italia-Pakistan di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
Riferimenti:
AC n. 2598/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 70
Data: 28/06/2007
Descrittori:
COOPERAZIONE TECNICA   PAKISTAN
RATIFICA DEI TRATTATI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2598

 

Ratifica Accordo Italia-Pakistan di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

 

 

 

 

 

 

N. 70 – 28 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2598

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l’Italia e il Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Paoletti Tangheroni

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 70

 

 


INDICE

ARTICOLO 3 dell’Accordo.. 3

Diffusione e studio della lingua.. 3

ARTICOLO 4 dell’Accordo.. 3

Collaborazione nel campo dell’istruzione. 3

ARTICOLO 6 dell’Accordo.. 4

Collaborazione e scambi tra Università.. 4

ARTICOLI 7 e 8 dell’Accordo.. 5

Cooperazione culturale e artistica.. 5

ARTICOLO 9 dell’Accordo.. 6

Patrimonio culturale, artistico e scientifico.. 6

ARTICOLO 12 dell’Accordo.. 6

Cooperazione scientifica e tecnologica.. 6

ARTICOLO 13 dell’Accordo.. 8

Collaborazione tra musei8

ARTICOLO 14 dell’Accordo.. 8

Borse di studio.. 8

ARTICOLO 17 dell’Accordo.. 9

Collaborazione nel settore dello sport e dei giovani9

ARTICOLO 19. 9

Commissione mista.. 9

ARTICOLO 3, comma 1, del ddl. di  ratifica.. 10

Clausola di copertura.. 10

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan fatto a Islamabad il 10 novembre 2005[1].

L’Accordo consta di 22 articoli e di un Annesso, riguardante la tutela della proprietà intellettuale.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

La RT precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Pakistan, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche, di quelle in favore della gioventù e delle intese tra le Università, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

La RT evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria (prevista in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 19), è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge 223/2006[2], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 941/1926.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

 

2007

2008

2009

Articolo 3 (diffusione della lingua)

20.000

20.000

20.000

Articolo 4 (conoscenza sistemi educativi)

-

-

6.330

Articolo 6 (scambi di pubblicazioni)

13.790

13.790

13.790

Articolo 7 (cooperazione nelle arti)

60.000

60.000

60.000

Articolo 8 (traduzioni e pubblicazioni)

10.000

10.000

10.000

Articolo 12 (cooperazione scientifica)

142.900

142.900

142.900

Articolo 13 (collaborazione musei e bibliot.)

5.302

5.302

5.302

Articolo 14 (borse di studio università)

52.000

52.000

52.000

Articolo 17 (scambi giovani)

50.000

50.000

50.000

Articolo 19 (commissione mista cooperazione)

-

-

12.660

TOTALE (in cifra tonda)

353.995

353.995

372.985

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3 dell’Accordo

Diffusione e studio della lingua

La norma prevede l’istituzione di cattedre e lettorati per la diffusione della lingua e della letteratura di ciascuna delle Parti contraenti presso le università e le istituzioni scolastiche dell’altro Paese.

 

La relazione tecnica afferma che al fine di favorire le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevede la concessione dei seguenti contributi ad istituzioni universitarie pakistane:

 

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

creazione e funzionamento di cattedre di lingua italiana

1 x 10.000

10.000

creazione e funzionamento di lettorati di lingua italiana

1 x 10.000

10.000

Totale art. 3

 

20.000

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 4 dell’Accordo

Collaborazione nel campo dell’istruzione

La norma dispone che tra le Parti venga favorita la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi al fine di una valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti Autorità.

 

La relazione tecnica afferma che la collaborazione nel campo dell’istruzione avverrà mediante lo scambio di esperti sui rispettivi ordinamenti scolastici, da effettuarsi con l’invio in missione ogni triennio di due funzionari (uno del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero della pubblica istruzione) per cinque giorni ad Islamabad.

Il relativo onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Pernottamento

euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni

1.500

Diaria giornaliera

euro 83 al giorno x 2 persone x 5 giorni

   830

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-Islamabad a/r

euro 2.000 x 2 persone

4.000

Totale art. 4

 

6.330

Nella tabella riassuntiva degli oneri recati dal provvedimento, la RT ha ascritto tale spesa all’anno finanziario 2009.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica ha riferito all’anno finanziario 2009 l’onere derivante dall’articolo in esame. Occorrerebbe pertanto acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine alla previsione che il primo invio dei funzionari in missione avvenga – in coerenza con l’imputazione dell’onere – nell’anno 2009.

 

 

ARTICOLO 6 dell’Accordo

Collaborazione e scambi tra Università 

La norma promuove la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore: in tale contesto è previsto lo scambio di pubblicazioni e documenti nonché la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

 

La relazione tecnica afferma che per favorire i contatti e la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore viene previsto l’invio di forniture librarie, materiale didattico e audiovisivo.

Lo scambio di docenti e ricercatori previsto dalla norma viene attuato ospitando annualmente 3 docenti per 10 giorni ed inviando in Pakistan un numero complessivo di 3 docenti e ricercatori universitari[3].

Come precisato dalla stessa RT, per gli scambi vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

 

I relativi oneri vengono pertanto così quantificati:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Contributo forniture didattiche

1 x 5.000

5.000

Spese di soggiorno per 3 persone

Euro 93 x 3 persone x 10 giorni

2.790

Spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Islamabad (euro 2.000 x 3 persone)

6.000

Totale art. 6

 

13.790

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se con riferimento all’accoglienza del personale inviato dal Pakistan ed ospitato in Italia debbano essere considerate anche eventuali spese per assicurazioni mediche e infortunistiche. Peraltro, trattandosi di importi di entità presumibilmente modesta, andrebbe confermato che alla relativa spesa sia possibile fare fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio[4].

Tale chiarimento appare opportuno in ragione della previsione, nella parte della relazione tecnica riferita al successivo articolo 12, di spese per assicurazione nel caso di ospitalità in Italia di esperti e specialisti pakistani nella cooperazione scientifica e tecnologica.

Si segnala peraltro che in casi analoghi, di accordi internazionali che prevedono l’invio di delegazioni in missione, frequentemente è stata applicata una regola di ripartizione degli oneri fra le Parti che prevede l’attribuzione delle spese per assicurazioni mediche e infortunistiche alla Parte inviante e non a quella ospitante.

 

 

ARTICOLI 7 e 8 dell’Accordo

Cooperazione culturale e artistica

Le norme dispongono la cooperazione tra le Parti nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell’architettura e delle arti decorative anche mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali (articolo 7).

È prevista inoltre la promozione di attività di traduzione e di pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, anche mediante premi ed incentivi (articolo 8).

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri per i due articoli: euro 60.000 per iniziative nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale (articolo 7); euro 10.000 per premi e contributi per traduzione e pubblicazione libro italiano in Pakistan (articoli 8).

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di contributi per i quali l’onere indicato dalla relazione tecnica costituisce, al pari delle altre ipotesi assunte per il calcolo della spesa complessiva, limite inderogabile ai fini dell’attuazione del provvedimento. 

 

 

ARTICOLO 9 dell’Accordo

Patrimonio culturale, artistico e scientifico

La norma dispone che tra le Parti siano favoriti gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Al riguardo appare necessario un chiarimento volto ad escludere che dall’articolo in esame derivino oneri per la finanza pubblica. Infatti, mentre con riferimento ad altre disposizioni che prevedono forme di collaborazione da attuarsi attraverso scambi (articoli 6 e 13), la relazione tecnica reca una quantificazione degli oneri, nel caso in esame la RT non individua alcun effetto oneroso.

 

 

ARTICOLO 12 dell’Accordo

Cooperazione scientifica e tecnologica

La norma disciplina la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Tale collaborazione avverrà anche nella forma di scambi di documentazione, organizzazione congiunta di conferenze e seminari, realizzazione di programmi di ricerca comuni.

 

La relazione tecnica afferma che l’attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica avverrà attraverso lo scambio di esperti e specialisti, ovvero ospitando dieci soggiorni di breve durata (10 giorni) e dieci soggiorni di lunga durata (1 mese) ed inviando in Pakistan 10 esperti e specialisti. Afferma inoltre che sono previste iniziative di sostegno dell’attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, nonché il finanziamento di progetti di ricerca congiunti tra le istituzioni universitarie dei due Paesi.

I relativi oneri vengono così quantificati:

 

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Soggiorni di breve durata

Euro 93 x 10 persone x 10 giorni

9.300

Soggiorni di lunga durata

Euro 1300 x 1 mese x 10 persone

13.000

Spese di assicurazione

Euro 30 x 20 persone

   600

Spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Islamabad (euro 2.000 x 10 persone)

20.000

Contributi attività di ricerca

1 x 50.000

50.000

Finanziamento progetti di ricerca

1 x 50.000

50.000

Totale art. 12

 

142.900

 

La quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, le quali – anche nel caso dei contributi alla ricerca e del finanziamento di progetti di ricerca - costituiscono limiti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento. 

 

 

ARTICOLO 13 dell’Accordo

Collaborazione tra musei

La norma dispone che tra le parti sia incoraggiata una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche finalizzata alla gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

 

La relazione tecnica afferma che la collaborazione di cui all’articolo in esame verrà attuata mediante lo scambio di esperti, ospitando un bibliotecario ed un archivista pakistani ed inviando in Pakistan un bibliotecario ed un archivista italiani.

L’onere viene così quantificato:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Soggiorno bibliotecario pakistano

Euro 93 al giorno x 7 giorni

651

Soggiorno archivista  pakistano

Euro 93 al giorno x 7 giorni

651

Viaggio per 1 bibliotecario italiano

Biglietto aereo A/R Roma-Islamabad

2.000

Viaggio per 1 archivista  italiano

Biglietto aereo A/R Roma-Islamabad

2.000

Totale art. 13

 

5.302

 

Al riguardo si segnala l’opportunità che il Governo confermi - analogamente a quanto già osservato con riferimento all’articolo 6 - se alle eventuali spese per assicurazioni del personale ospitato in Italia sia possibile fare fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 14 dell’Accordo

Borse di studio

La norma prevede la reciproca concessione di borse di studio – alle condizioni più favorevoli previste dalla normativa nel Paese ospitante per i propri cittadini - per corsi universitari e progetti di ricerca universitari o di istituzioni di istruzione superiore.

 

La relazione tecnica afferma che si prevede l’assegnazione annuale di 80 borse di studio con i seguenti oneri:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Borse di studio

Euro 620 x 80 borse

49.600

assicurazione

Euro 30 x 80 borse

2.400

Totale art. 14

 

  52.000

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 17 dell’Accordo

Collaborazione nel settore dello sport e dei giovani

La norma promuove la collaborazione nei settori dello sport e dei giovani anche mediante viaggi di studio, competizioni ed ogni altra iniziativa utile a sviluppare scambi di esperienze e ad approfondire tematiche di rilevanza internazionale.

 

La relazione tecnica quantifica il seguente onere:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Contributo per partecipazione di operatori socio-culturali ad iniziative multilaterali

1 x 50.000

50.000

Totale articolo 17

 

50.000

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 19

Commissione mista

La norma dispone l’istituzione di una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica per l’approvazione di programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà, alternativamente, nelle due capitali in date da concordarsi a livello diplomatico.

 

La relazione tecnica afferma che la Commissione mista si riunirà alternativamente ogni tre anni in Pakistan e in Italia e, a tal fine, ipotizza l’invio a Islamabad di 4 funzionari, di cui 2 del Ministero degli affari esteri e 2 del Ministero dell’università e della ricerca per un periodo di cinque giorni, quantificando l’onere secondo la secondo la seguente tabella:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

pernottamento

euro 150 x 4 persone x 5 giorni

3.000

diaria giornaliera

euro 83 x 4 persone x 5 giorni

1.660

spese di viaggio

Biglietto AR Roma-Islamabad  (euro 2.000 x 4 persone)

8.000

Totale art. 19

 

12.660

Nella tabella riassuntiva degli oneri recati dal provvedimento, la RT ha ascritto tale spesa all’anno finanziario 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la prima riunione della Commissione a Islamabad avvenga effettivamente nel 2009.

 

 

ARTICOLO 3, comma 1, del ddl. di  ratifica

Clausola di copertura

La norma autorizza, per l’attuazione del provvedimento, la spesa di 353.995 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 372.985 euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento utilizzato reca la necessaria disponibilità e presenta una apposita voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca:

-          che l’invio in missione di due funzionari in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4 dell’Accordo, che la relazione tecnica prevede con cadenza triennale a decorrere dall’anno 2009, non avvenga prima della predetta annualità;

-          che la prima riunione della Commissione mista, di cui all’articolo 19 dell’Accordo, non si svolga in Pakistan prima dell’anno 2009, come indicato dalla relazione tecnica.

Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

 

 

 



[1] Il presente Accordo sostituisce, abrogandoli, l’Accordo di Cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 e l’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato il 20 agosto 1975.

[2] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[3] Tale scambio viene effettuato in base al principio consolidato secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute nel Paese ricevente.

[4] A tale proposito si rileva che il Governo, con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 17.4.2007, in risposta ad analoghe osservazioni formulate sul d.d.l. recante la ratifica dell’Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica (AC. 2266), ha affermato che le spese di assicurazione per gli studiosi ospitati annualmente in Italia non erano state quantificate in quanto sarebbero state coperte con le ordinarie dotazioni di bilancio.