Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2937: Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (approvato dal Senato)
Riferimenti:
AC n. 2937/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 81
Data: 26/07/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AS n. 1598/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2937

 

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

 

(Approvato dal Senato A.S. 1598)

 

 

 

 

N. 81 – 26 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2937

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

XII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Grassi

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile solo parzialmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 81

 

INDICE

ARTICOLO 1. 3

Disposizioni in materia di libera professione intramuraria.. 3

ARTICOLO 1, comma 14. 6

Clausola di invarianza finanziaria.. 6

ARTICOLO 2. 6

Disposizioni riguardanti i dirigenti medici del Ministero della salute. 6

ARTICOLO 3. 7

Disposizioni in materia di tempo parziale per i dirigenti sanitari7

ARTICOLO 4. 8

Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.. 8

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Il testo, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Essa, tuttavia,  risulta solo parzialmente utilizzabile alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di libera professione intramuraria

Le norme dispongono:

a)      l’obbligo per le regioni di assumere, entro diciotto mesi dalla data del 31 luglio 2007, le iniziative più idonee ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia presso le strutture sanitarie pubbliche per rendere disponibili i locali destinati all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. Nelle more dell’adozione di tali iniziative, continuano ad applicarsi i provvedimenti già in vigore[1]. Nel medesimo periodo, le regioni stesse individuano ed attuano le misure necessarie al definitivo passaggio del sistema dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza medica e veterinaria del SSN  e del personale universitario al regime ordinario[2] (commi 1 e 2).

Per le medesime finalità, sono previste anche l’applicazione della risoluzione degli accordi di programma, di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 266/2006[3] anche alla parte di tali accordi relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia per consentire l’esercizio della libera professione intramuraria, per il quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro diciotto mesi a decorrere dal 31 luglio 2007 (comma 3); la possibilità, per il periodo necessario al completamento degli interventi strutturali[4] e nell’ambito delle risorse disponibili, di acquisire spazi ambulatoriali esterni per l’esercizio sia di attività istituzionali sia di attività in regime di libera professione intramuraria, tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante del Collegio di direzione[5] o, se non costituito, di una commissione paritetica di sanitari[6] che esercitano la libera professione intramuraria, costituita a livello aziendale e senza oneri per la finanza pubblica[7] (commi 3 e 4, primo periodo);

b)     l’obbligo per le regioni di garantire che le strutture sanitarie pubbliche gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero–professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio, nel rispetto delle seguenti modalità:

1)      affidamento a personale aziendale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelle istituzionali;

2)      garanzia della riscossione degli onorari;

3)      determinazione di un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione della libera professione intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

4)      monitoraggio aziendale dei tempi di attesa; attivazione di meccanismi di riduzione degli stessi; garanzia dell’erogazione entro 72 ore delle prestazioni urgenti ma differibili nell’ambito dell’attività istituzionale;

5)      prevenzione dei conflitti di interesse di forme di concorrenza sleale nonché fissazione di sanzioni disciplinari;

6)      adeguamento alle disposizioni in esame dei provvedimenti in vigore nel periodo transitorio[8];

7)      progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria (comma 4, secondo periodo);

c)      predisposizione, da parte di ogni struttura sanitaria pubblica, di un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria, approvato dalla regione (commi 5 e 6);

d)     la garanzia, da parte delle regioni, del rispetto delle disposizioni in esame anche mediante l’esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, in caso di grave inadempienza, dei direttori generali delle strutture sanitarie, nonché, in caso di inadempimento da parte delle regioni, la preclusione all’accesso ai finanziamenti integrativi  a carico dello Stato (comma 7).

Le norme dispongono, inoltre, il rinvio a successivi atti regionali per la definizione delle modalità per garantire l’effettuazione delle prestazioni professionali in regime di intramoenia anche da parte dei dirigenti veterinari del SSN (comma 12) e l’attivazione dell’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, previsto dall’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/1992[9].

 

La relazione tecnica al testo originario precisa che il finanziamento delle strutture destinate all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria[10], pari a circa 826 milioni di euro, ha dato luogo ad autorizzazioni per interventi, molti dei quali ancora in fase di realizzazione, per un importo di oltre 505 milioni di euro. Rimangono pertanto da assegnare circa 321 milioni di euro. A tali disponibilità si potranno aggiungere ulteriori somme che le regioni potranno vincolare alla finalità in esame nella sottoscrizione degli accordi di programma.

Quanto alle disposizioni recate dal testo originario[11], la relazione tecnica precisa che, poiché esse costituiscono per lo più l’esplicitazione di quanto già previsto dalla normativa vigente[12], risultano neutrali dal punto di vista finanziario. A ciò si aggiunga la previsione di un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria (comma 4, lettera c).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione agli effetti di accelerazione della spesa recati dalle norme in esame rispetto al profilo temporale prefigurato dalla legislazione vigente e scontato nel quadro tendenziale di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 14

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall’eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall’attuazione del medesimo comma 11 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’idoneità della clausola di invarianza ad assicurare che dall’attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica se, a tal fine, possa risultare opportuno precisare che ai componenti delle Commissioni paritetiche non sia attribuito alcun compenso, emolumento o rimborso spese.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni riguardanti i dirigenti medici del Ministero della salute

La norma, inserita dal Senato, dispone l’inquadramento in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’effettiva valenza della clausola di invarianza, in quanto, come si evince dalla nota del Ministero dell’economia trasmessa in data 12 luglio 2007, la disposizione comporta, di fatto, l’equiparazione dei soggetti in esame con il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia.

Ciò sembra contrastare con le disposizioni in materia di accesso alla dirigenza pubblica e potrebbe dare luogo al conseguente adeguamento retributivo, con notevoli oneri aggiuntivi che l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria potrebbe non risultare idonea a scongiurare.

La documentazione del Governo, infine, sottolinea anche le ripercussioni che tale equiparazione determinerebbe in relazione al conferimento della titolarità degli uffici dirigenziali con riflessi negativi sulla funzionalità dell’amministrazione e con riferimento alle inevitabili richieste emulative da parte di altre categorie di personale in situazioni analoghe.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di tempo parziale per i dirigenti sanitari

Normativa vigente: l’articolo 39, comma 18-bis, della legge n. 449/1997 consente l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La norma prevede la possibilità per i dirigenti sanitari ad accedere all’istituto del lavoro a tempo parziale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39, comma 18-bis, della legge n. 449/1997, esclusivamente per comprovate esigenze familiari e sociali[13]. Gli effetti sul trattamento economico sono definiti in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il ricorso al tempo parziale comporta, fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, la sospensione dell’attività libero-professionale intramuraria fino al ripristino del rapporto a tempo pieno.

Il passaggio a tempo parziale è consentito dall’azienda sanitaria in misura non superiore al dieci per cento e, comunque, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che dall’applicazione del tempo parziale ad una quota di dirigenti sanitari non derivino maggiori oneri di personale per la necessità di garantire volumi invariati di prestazioni.

 

ARTICOLO 4

Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

Normativa vigente: l’articolo 1 del decreto-legge n. 402/2001[14] autorizzava le strutture del SSN fino al 31 dicembre 2003, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali previa autorizzazione della Regione, di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che avessero volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni ovvero di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato per la durata massima di un anno, rinnovabili. Ciò nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale. Successivamente, l’articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 314/2004[15] ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto della normativa in materia di assunzioni recata dai provvedimenti di finanza pubblica. Da ultimo, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 300/2006[16] ha prorogato tali disposizioni al 31 maggio 2007, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del SSN dai provvedimenti di finanza pubblica. In riferimento a tali proroghe non sono stati scontati effetti di onerosità.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone la proroga della normativa vigente fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell’ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009[17] e non oltre la data di entrata in vigore dello stesso, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del SSN dai provvedimenti di finanza pubblica[18] (comma 1).

La definizione di tali prestazioni aggiuntive non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto in esame, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego (comma 2).

La norma, infine, fa salvi i contratti per le prestazioni aggiuntive in esame, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo finanziario posto dal comma 1 (comma 3).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’attuazione della disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli finanziari posti dalla normativa vigente.

Nella documentazione integrativa trasmessa in data 12 luglio 2007, il Governo ha ulteriormente confermato la neutralità finanziaria delle disposizioni nel presupposto che le prestazioni aggiuntive si basano su accordi già stipulati dalle aziende e, quindi, su costi già previsti e programmati. A ciò si aggiunge che il ricorso a tali prestazioni è discrezionale ed è autorizzato, in base alle effettive esigenze delle aziende sanitarie, dalle regioni nell’ambito della programmazione e nei limiti delle risorse connesse alle corrispondenti vacanze di organico.

 



[1] Ciò, in deroga all’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 che poneva al 31 luglio 2007 il termine per l’adozione da parte delle aziende sanitarie di provvedimenti strutturali per consentire l’esercizio della libera professione intramuraria.

[2] Il successivo comma 8 dispone a tale proposito l’invio da parte di ciascuna regione al Ministro della salute di periodiche relazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame.

[3] Tale norma, al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria, prevede la risoluzione degli accordi di programma, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La risoluzione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

[4] Tale limitazione è posta dal successivo comma 10 che fissa al 31 dicembre 2008, inoltre, il termine ultimo per l’utilizzo di tali modalità organizzative.

[5] Articolo 17 del decreto legislativo n. 502/1992.

[6] A tali organi il successivo comma 11 attribuisce anche il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria.

[7] Tale clausola di invarianza è recata dal successivo comma 14.

[8] Diciotto mesi a decorrere dal 31 luglio 2007.

[9] A tale riguardo, si segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario, sia pure senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione.

[10] Ai sensi del DM 8 giugno 2001.

[11] In tale testo, sostanzialmente mantenuto, il Senato ha introdotto numerose modifiche di carattere aggiuntivo.

[12] DPCM 27 marzo 2000 e articolo 54 e seguenti del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, pubblicato nel S.O. n. 117 alla G.U. n. 117 del 22 luglio 2000.

[13] Tali circostanze sono individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

[14] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2002.

[15] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005.

[16] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007.

[17] Nella documentazione integrativa trasmessa dal Governo il 12 luglio 2007 si precisa che il rinnovo contrattuale di categoria 2006-2009 è già in fase di avanzata definizione.

[18] Nella documentazione integrativa trasmessa dal Governo il 12 luglio 2007 si precisa che, sulla base dell’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, la riduzione della spesa complessiva per il personale degli enti del SSN deve essere pari all’1,4 per cento rispetto all’anno 2004.