Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3082: Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport
Riferimenti:
AC n. 3082/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 120
Data: 23/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3082

 

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1682)

 

 

 

 

 

N. 120 – 23 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3082

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adotta a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Giancarlo Giorgetti

Gruppo:

LNP

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 120

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-43 della Convenzione. 2

Misure per contrastare il doping nello sport.. 2

ARTICOLO 3, comma 1. 4

Copertura finanziaria.. 4


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

 

2007

2008

2009

Art. 28 della Convenzione

5.755

 

 -

5.755

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1-43 della Convenzione

Misure per contrastare il doping nello sport

Le norme autorizzano la spesa di 5.755 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2007 per l’attuazione e l’esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport.

Tale Convenzione prevede, tra l’altro:

a)      l’impegno degli Stati parte all’adozione di misure adeguate all’attuazione della Convenzione (articolo 5);

b)     l’istituzione da parte degli Stati nel proprio bilancio del finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o l’aiuto diretto alle organizzazioni sportive e antidoping mediante sovvenzioni o stanziamenti (articolo 11, lettera a);

c)      l’impegno da parte degli Stati al sostegno dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA) sulla base del principio del finanziamento - in parti uguali da parte, rispettivamente,  degli Stati membri e del Movimento olimpico - del bilancio annuale approvato dall’Agenzia stessa, (articoli 14 e 15);

d)     l’istituzione di un “Fondo di contribuzione volontaria, a cui affluiscono i contributi degli Stati parte e di altri soggetti, versati a titolo volontario, e che non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell’AMA (articoli 17  e 18);

e)      il sostegno da parte degli Stati, nei limiti dei loro mezzi, a programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping, alla partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto nonché alla ricerca in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti (articoli 19, comma 1, 21 e 24);

f)       l’istituzione della Conferenza delle Parti, che si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni e, eventualmente, anche in sessione straordinaria (articolo 28). La Conferenza è finanziata dal bilancio ordinario dell’UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili, e dal Fondo di contribuzione volontaria (articolo 32).

 

La relazione tecnica quantifica in 5.754 euro l’onere relativo alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni della Conferenza delle Parti (articolo 28) e lo definisce quale limite di spesa.

In particolare, presupponendo la partecipazione, ad anni alterni, di tre rappresentanti italiani[1] ed ipotizzando Parigi, quale destinazione tipo, con una permanenza in tale città di quattro giorni, la spesa sarà la seguente:

Spese di missione

Euro

-pernottamento (150 euro/giorno x 3 persone x 4 giorni)

1.800

-diaria giornaliera pro capite (117 euro x 3 persone x 4 giorni)

1.404

Spese di viaggio

Euro

-biglietto aereo a/r Roma-Parigi (850 euro x 3 persone)

2.550

Totale onere

5.754

 

La relazione tecnica precisa che le ipotesi assunte per il calcolo delle riunioni, il numero di funzionari e la loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento e che nel calcolo della diaria si è tenuto conto delle modifiche legislative recate dal decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulla congruità della quantificazione dell’onere (costo dei biglietti aerei, modalità di fissazione della diaria, eccetera), atteso che l’ipotesi adottata di Parigi, quale sede delle riunioni e sede dell’UNESCO (che assicura il segretariato alla Conferenza), non tiene conto della possibilità che le riunioni si possano tenere altrove, per esempio a Montreal, sede dell’Agenzia mondiale antidoping, con conseguente notevole variazione dei costi di trasferta.

Con riferimento agli articoli 14 e 15 della Convenzione, posto che l’Italia già contribuisce al finanziamento dell’AMA, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali norme configurino una modalità innovativa tale da comportare anche riflessi finanziari.

Appaiono inoltre opportuni chiarimenti sulle modalità di finanziamento eventuale del Fondo di contribuzione volontaria di cui agli articoli 17 e 18 della Convenzione.

Quanto al sostegno da parte degli Stati membri, “nei limiti dei loro mezzi” a programmi di educazione e formazione nella lotta antidoping (articolo 19 della Convenzione), appare opportuno una precisazione circa il significato di tale espressione al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, chiarendo se e in quale misura tale finanziamento sia ricompreso nell’ambito delle risorse che, a legislazione vigente, sono già destinate alla medesima finalità.

Analogamente appare opportuno un chiarimento circa la portata innovativa o meno della previsione dell’istituzione in bilancio del finanziamento di un programma nazionale di controlli o di aiuti a organizzazioni sportive e antidoping (articolo 11, lett. a, della Convenzione), e delle relative conseguenze finanziarie rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Copertura finanziaria

La norma prevede che per l’attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri presenta la necessaria disponibilità anche alla luce di quanto disposto dalla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817).

Si osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007.

Appare inoltre opportuno, al fine di evitare un disallineamento temporale tra il l’emersione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che il Governo confermi che la prima riunione a Parigi della Conferenza della parti, di cui all’articolo 28 della Convenzione, si svolga nell’anno 2007.

 



[1] LA relazione tecnica precisa che si tratta di tre funzionari dei Ministeri degli affari esteri, delle politiche giovanili e della salute.