Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3116: Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di applicazione dell'Accordo di parteniarato ACP-CE del 23 giugno 2000
Riferimenti:
AC n. 3116/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 114
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3116

 

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di applicazione dell’Accordo di parteniarato ACP-CE del 23 giugno 2000

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1800)

 

 

 

 

 

 

N. 114 – 16 ottobre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3116

Titolo breve:

 

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE.

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Paoletti Tangheroni

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Nota di verifica n. 114

 


INDICE

CONTENUTO DEGLI ACCORDI2

1) Accordo di modifica dell'accordo di Cotonou.. 2

2) Accordo di modifica dell’accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'accordo di Cotonou   3

3) Accordo relativo al finanziamento degli aiuti ai Paesi ACP e PTOM per il periodo 2008-2013  3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.. 5

Copertura finanziaria.. 5


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dei seguenti accordi:

- un Accordo[1] di modifica dell'Accordo di Cotonou[2], che regola il rapporto tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico);

- due Accordi interni all'Unione[3], concernenti, il primo, la modifica dell’Accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou e, il secondo, il finanziamento e la gestione degli aiuti ai Paesi ACP per il periodo 2008-2013, nonché la concessione di assistenza finanziaria ai paesi PTOM[4].

 

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si analizzano le disposizioni, rilevanti sotto il profilo della finanza pubblica, contenute nel disegno di legge di ratifica e negli accordi oggetto di ratifica.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

CONTENUTO DEGLI ACCORDI

 

1) Accordo di modifica dell'accordo di Cotonou

Le norme[5]:

- dispongono il trasferimento di un importo pari a 90 mln di euro dal IX Fondo europeo di sviluppo (FES) - che ha una gestione autonoma in quanto fondo intergovernativo - all’assegnazione intra-ACP[6], la cui gestione è attribuita direttamente alla Commissione europea, che potrà finanziare la deconcentrazione[7] nel periodo 2006-2007;

- stabiliscono il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, disponendo che, nel periodo da esso coperto - cinque o sei anni, a partire dal 1º gennaio 2008 – l’UE si impegna a mantenere il suo aiuto ad un livello non inferiore a quello del IX FES integrato per tenere conto dell’incidenza dell’inflazione, della crescita economica dell’Unione e dell’ingresso di dieci nuovi membri.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto delle disposizioni, ne sottolinea la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica specifica che le risorse complessive del IX FES, che costituiscono il finanziamento minimo previsto dalle norme per il nuovo quadro finanziario pluriennale, ammontano a 13,5 mld.

 

2) Accordo di modifica dell’accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'accordo di Cotonou

Le norme modificano le disposizioni applicative dell’Accordo di Cotonou al fine di conformarle alle modifiche introdotte nell’accordo stesso.

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, hanno lo scopo di consentire l’applicazione provvisoria di alcune delle modifiche introdotte nell’Accordo di Cotonou.

 

La relazione tecnica sottolinea che l’accordo in esame consente l’utilizzo dei residui finanziari del IX FES e non comporta pertanto nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

 

3) Accordo relativo al finanziamento degli aiuti ai Paesi ACP e PTOM per il periodo 2008-2013

Le norme regolano il conferimento e la gestione dei fondi ai Paesi ACP e ai PTOM per il periodo finanziario 2008-2013, attraverso il X FES e fissano le quote di ripartizione dei contributi dei singoli Stati membri UE.

Il X FES, relativo al periodo 2008-2013, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 24 miliardi di euro (di cui 22.682 mln a carico degli stati membri dell’Unione europea e 2.030 mln per prestiti a valere sulle risorse proprie della BEI), in aumento di circa il 35% rispetto al IX FES.

A carico dell’Italia è previsto un contributo complessivo, per il periodo 2008-2013, di 2.916 mln di Euro, pari al  12,86% dell’intero X FES.

Le risorse disponibili saranno  destinate per il 97% ai paesi ACP, mentre il restante 3% sarà diviso tra progetti a favore dei PTOM e copertura delle spese di gestione.

Le norme prevedono infine che i fondi disponibili non potranno trovare utilizzo dopo il 31 dicembre 2013, salvo diversa decisione del Consiglio, adottata all’unanimità.

 

Si ricorda in proposito che in relazione a tale accordo, l’art. 3 del disegno di legge di ratifica, successivamente illustrato, prevede un’autorizzazione di spesa di 100 mln di euro annui nel biennio 2008-2009.

 

La relazione tecnica sottolinea che i contributi al fondo sono erogati a cadenza annuale, sulla base di una decisione del Consiglio. A tal fine la Commissione entro il 15 ottobre di ogni anno gli importi annuali delle richieste, da prevedere per l’esercizio in corso e per i due successivi. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

In proposito la relazione introduttiva sottolinea che l’introduzione di un limite temporale per l’impegno dei fondi, precedentemente non previsto, è finalizzata ad evitare il trascinamento dei fondi, favorendo una maggiore efficienza nella spesa.

 

Al riguardo, posto che, a fronte di un contributo complessivo quantificato dalla relazione tecnica in 2.916 mln, l’art. 3 del disegno di legge di ratifica prevede un’autorizzazione di spesa limitata a 200 mln di euro complessivi nel biennio 2008-2009, sotto il profilo della quantificazione appare necessario un chiarimento sui possibili riflessi finanziari degli accordi con riferimento agli esercizi successivi al 2009. Per tali esercizi, infatti, l’art. 3 del disegno di legge di ratifica rinvia la determinazione della misura del finanziamento alla legge finanziaria. Peraltro, data la natura del provvedimento in esame, che ratifica un accordo internazionale, è possibile che alla modesta entità delle somme stanziate per il biennio 2008-2009 dal provvedimento in esame (200 mln di euro), corrisponda una ben più consistente richiesta finanziaria per gli anni successivi, con l’esigenza di reperire le relative risorse finanziarie.

Ciò, anche in considerazione dell’impossibilità, introdotta per la prima volta dall’accordo in esame, di rinviare oltre il 2013 l’effettivo utilizzo dei finanziamenti previsti dal piano pluriennale.

 

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA

Copertura finanziaria

La norma dispone per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo in merito ai seguenti profili:

·         la durata temporale dell’onere derivante dalla costituzione del X° Fondo europeo di sviluppo. In particolare, si segnala che, mentre la disposizione di cui all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prevede una copertura a carattere permanente, da alcune norme degli accordi si evince che la durata dell’onere è limitata al periodo 2008-2013.

In proposito si vedano l’allegato I bis dell’accordo che dispone il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copra gli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2008, per un periodo di cinque o sei anni, dall’accordo in esame e l’articolo 1, comma 5 che dispone che l’importo complessivo del X° FES copre il periodo compreso tra i 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013;

·         la quantificazione dell’onere che, soltanto nell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stata determinata in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Al riguardo, si rammenta che l’allegato al disegno di legge di ratifica si limita ad indicare l’importo massimo del finanziamento a carico dell’Italia, pari a euro 2.916.905.200. Da tali elementi sembrerebbe potersi dedurre che non si tratti di un onere fisso, ma modulabile e ciò giustificherebbe il rinvio per gli anni successivi al triennio in corso alla tabella C allegata alla legge finanziaria. In tal caso, la formulazione della clausola di copertura, che prevede un onere permanente già determinato nel suo ammontare annuo, non risulterebbe coerente con le caratteristiche dell’onere. Occorre, inoltre, valutare se tale rinvio sia pienamente compatibile con la vigente normativa contabile in quanto suscettibile di imporre a carico delle prossime leggi finanziarie l’obbligo di far fronte ad oneri di importo assai elevati;

·         con riferimento alle risorse utilizzate a copertura vale a dire quelle di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, si ricorda che la suddetta legge prevedeva la ratifica dell’Accordo di Lomè nella quale si procedeva, tra le altre cose, a stanziare le risorse destinate ad assicurare la partecipazione italiana alla ricostituzione del Fondo europeo di sviluppo. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1647 del Ministero dell’economia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse che intende utilizzare a copertura siano effettivamente solo quelle iscritte nel suddetto capitolo. Infatti, nonostante la sua dotazione ammonti ad un importo superiore a quello di 100 milioni utilizzato a copertura e, più precisamente, a 350 milioni di euro per l’anno 2008 , e come indicato nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (Atto Senato n.1817) anche per gli anni 2009 e 2010, si ricorda che la suddetta legge ed, in particolare il capitolo 1647, è stato rifinanziato dall’allegato cosiddetto i-quater della legge finanziaria per il 2006 per un importo pari a 120 milioni di euro, in considerazione del fatto che le erogazioni al FES  hanno “tendenzialmente un profilo ascendente”. Appare, quindi, opportuno sia tenendo conto del fatto che il capitolo 1647 del Ministero dell’economia è già stato oggetto, come sopra ricordato, di integrazioni in corso d’anno ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater sia che il suo stanziamento per l’anno 2008 appare inferiore a quello del 2007, se su questo incidano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal disegno legge in esame e in caso affermativo se le risorse previste a legislazione vigente possano far fronte ai differenti impegni.

Alla luce di tali elementi appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di apportare alcune limitate modifiche al testo, che in tal caso dovrebbe essere trasmesso al Senato per una terza lettura.



[1] Firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

[2] Firmato il 23 giugno 2000 e ratificato dall’Italia con la legge 3 ottobre 2002, n. 235.

[3] Firmati, rispettivamente, a Lussemburgo il 10 aprile 2006 e a Bruxelles il 17 luglio 2006.

[4] Paesi e territori d'Oltremare: si tratta di venti Paesi e territori costituzionalmente legati ad alcuni Stati membri UE (Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca).

[5] Cfr. in particolare gli allegati I e I-BIS.

[6] Nella ripartizione delle risorse assegnate al FES, la quota maggioritaria va a finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali (PIN e PIR), mantre una quota inferiore va a finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP.

[7] Per deconcentrazione si intende il processo di decentramento degli aiuti, per cui la gestione dei progetti e l'erogazione dei fondi è demandata dalla Commissione europea alle delegazioni dell'Unione europea presso i paesi terzi interessati.