Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC3292-Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza
Riferimenti:
AC n. 3292/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 129
Data: 18/12/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3292

 

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

 

(Conversione in legge del decreto legge n. 181/2007

Approvato dal Senato – A.S. 1872)

 

 

 

 

 

N. 129 – 18 dicembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3292

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (D.L. n. 181 del 2007)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissioni di merito:

 

I e II riunite

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Zaccaria per la I e Pisicchio per la II

Gruppo:

rispettivamente PD-U e IdV

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 129

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 2

Misure urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale. 2


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge 1° novembre 2007, n. 181, riguardante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza dei cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea.

Il testo del provvedimento, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni apportate al Senato al disegno di legge di conversione (A.S. 1872), consta di quattro articoli.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme del decreto legge suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale

La norma, modifica la disciplina dell’allontanamento dei cittadini comunitari, per esigenze di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. n. 30/2007[1], ed in particolare dispone:

§        l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 20 che prevede, tra l’altro, l’esecuzione immediata da parte del questore del provvedimento di allontanamento per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” adottato dal prefetto competente territorialmente e la convalida dell’esecuzione da parte del giudice di pace con eventuale trattenimento del destinatario - nelle more della decisione - in un centro di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA), secondo il procedimento[2] di cui all’art. 13, comma 5-bis del D.Lgs. n. 286/1998 [(comma 1, lett. e)];

La novella attribuisce al prefetto l’adozione dei provvedimenti di allontanamento “per motivi di pubblica sicurezza” confermando la competenza del Ministro dell’interno (art. 20, comma 7) per l’adozione dell’allontanamento “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, nonché per quello relativo ai soggetti di cui al comma 5 dell’art. 20, ovvero i minori e i comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti 10 anni. L’art. 13, comma 5-bis cui fa rinvio la norma, prevede che il questore comunichi immediatamente, e comunque entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera per l’ottenimento della convalida dello stesso entro il termine di 48 ore; in attesa della definizione del procedimento, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) di cui all'articolo 14 per il periodo necessario alla convalida; periodo che in base all’art. 14, comma 5, qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare di ulteriori trenta giorni

§        L’introduzione del nuovo art. 20-bis che prevede che qualora il destinatario del provvedimento d’allontanamento per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” sia sottoposto a procedimento penale, trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del testo unico sull'immigrazione, di cui al D.Lgs. n. 286/1998 che prevedono l’acquisizione – entro 15 giorni - del nulla osta all’espulsione dell’autorità giudiziaria e che il questore possa, nelle more del rilascio dello stesso, disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea (comma 2);

L’art. 13, comma 3 del testo unico prevede che il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e che in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore possa adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.

 

La Relazione tecnica, afferma che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 30/2007, trovano già copertura negli stanziamenti dell’Amministrazione dell’interno per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti; stanziamenti quantificati anche con riferimento alle espulsioni di cittadini di Stati che sono recentemente entrati a far parte dell’Unione europea.

A tale riguardo le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento ammontano per il 2007, rispettivamente, ad euro 10.439.009 e a euro 122.226.553[3]. Lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell’anno 2006 ed identico importo è previsto per il 2008. Per i rimpatri, invece, lo stanziamento nel 2007 è stato ridotto del 16,19 % rispetto al 2006, a fronte di una parallela flessione delle espulsioni ed è confermato nello stesso ammontare per il 2008.

Le fattispecie suscettibili di produrre degli oneri sono dalla RT ricondotte a quelle determinabili dalle norme di nuova introduzione di cui al comma 7-bis dell’art. 20 e all’art. 20-bis. A tale riguardo, la RT afferma che il numero degli allontanamenti dei cittadini dell’Unione è da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto al numero di espulsioni di cittadini rumeni e bulgari effettuate prima dell’ingresso dei relativi paesi nell’Unione europea, essendo diverse le condizioni che giustificano le stesse.

I cittadini rumeni espulsi nel 2004 sono stati 11.628, nel 2005 10.702 e nel 2006 7.926; quelli transitati nei CPTA sono stati 3.554 nel 2004, 4.980 nel 2005 e 4.175 nel 2006. Parimenti i cittadini bulgari espulsi nel 2004 sono stati 11.628, nel 2005 10.702 e nel 2006 7.926; quelli transitati nei CPTA sono stati 343 nel 2004, 273 nel 2005 e 223 nel 2006[4].

Gli allontanamenti dei cittadini comunitari, infatti, sono immediatamente esecutivi solo quando sono basati su “motivi imperativi di pubblica sicurezza” o su “motivi di sicurezza dello Stato”, laddove le espulsioni di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera solo nei casi di irregolarità del soggiorno. Conseguentemente, anche le convalide da parte dei giudici di pace, collegate all’esecuzione immediata, si possono stimare, secondo la RT, in un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle che negli anni precedenti hanno riguardato i cittadini degli Stati neo-comunitari. Pertanto, sarebbero decisamente inferiori gli oneri derivanti dall’eventuale trattenimento, per un periodo massimo di 4 giorni nei Centri di permanenza temporanea e assistenza in attesa della convalida dell’esecuzione dell’allontanamento in base a quanto previsto dal nuovo comma 7-bis all’art. 20.

Il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, è stabilito in 30 giorni-quando l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà - laddove il periodo massimo di trattenimento  per i cittadini comunitari non può superare i 19 giorni [15 per l’ottenimento del nulla osta nel caso di straniero sottoposto a procedimento penale (in base a quanto previsto dal nuovo art. 20-bis) più 4 per la convalida dell’esecuzione], ed atteso che l’allontanamento ai sensi del decreto in esame non può che presupporre la certezza dell’identità e della nazionalità comunitaria della persona da allontanare.

 

Nulla da osservare a riguardo, nel presupposto che agli oneri derivanti dalle fattispecie previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 20 e dal nuovo art. 20-bis del D.Lgs n. 30/2007 si possa far fronte con le risorse già previste a legislazione vigente.

 

 

Con riferimento all’esercizio finanziario in corso, si osserva che il capitolo 2351, relativamente al piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, concernente le spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri, ivi incluse le spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, reca - alla data del 14 dicembre 2007 come da interrogazione effettuata alla banca dati della RGS - una disponibilità di competenza pari a 29.473.169,43 euro a fronte di uno stanziamento iniziale di competenza di 122.226.553 euro.

Il capitolo 2624, con riferimento al piano di gestione 25, del medesimo  stato di previsione, concernente le spese di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento e spese per l’allontanamento dal territorio nazionale di stranieri a seguito di accordi e convenzioni internazionali, – come da interrogazione effettuata alla banca dati della RGS – non reca risorse disponibili a fronte di uno stanziamento iniziale di competenza di 10.439.009 euro.

Nel disegno di legge di bilancio 2008, in corrispondenza del capitolo 2351 e dei capitoli 2624, 2535 e 2536 (negli ultimi due capitoli è confluita quota parte delle risorse già iscritte, per l’anno 2007, nel capitolo 2624) dello stato di previsione del Ministero dell’interno, non sono riportati i piani di gestione indicati nella legge di bilancio 2007 ai quali fa riferimento la relazione tecnica.

Nella tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell’interno, allegata al disegno di legge di bilancio per il 2008, sono pertanto esposte le dotazioni complessive dei singoli capitoli senza una specificazione delle diverse finalità alle quali tali risorse sono destinate.

In particolare, per il capitolo 2351, iscritto nell’ambito della missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - unità previsionale di base 5.1.1, concernente spese per i servizi d’accoglienza in favore di stranieri, è previsto uno stanziamento di competenza di 129.310.260 euro. Tale stanziamento risulta di ammontare identico allo stanziamento definitivo di competenza previsto complessivamente per il medesimo capitolo nella legge di bilancio 2007.

Lo stanziamento complessivo dei capitoli 2624, 2535 e 2536, iscritti nell’ambito della missione 3 – Ordine pubblico  e sicurezza, unità previsionale di base 3.1.1. – Dipartimento della sicurezza,  relativi alle spese per acquisto di beni e servizi, nell’ambito delle quali dovrebbero essere iscritte le risorse concernenti le spese di rimpatrio di stranieri, è previsto, in seguito all’approvazione della seconda e della terza nota di variazione al disegno di legge di bilancio 2008, uno stanziamento complessivo di competenza di 643.908.700 euro. Tale stanziamento risulta di ammontare superiore allo stanziamento definitivo di competenza previsto complessivamente per il capitolo 2624 dalla legge di bilancio per il 2007, determinato in 638.993.962 euro.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse previste per l’anno 2008 a favore dell’amministrazione dell’interno destinate in modo specifico alla finalità di far fronte alle spese per i servizi di accoglienza e di rimpatrio degli stranieri, risultino sufficienti rispetto alle esigenze prevedibili, tenuto conto della normativa introdotta dal presente provvedimento.

 

 



[1] Recepimento della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

[2] Tale rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004.

[3] Le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento sono imputabili ai capitoli 2622/25 del centro di responsabilità Ministero dell’interno – dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del centro di responsabilità Ministero dell’interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

[4] Dai dati desumibili dal rapporto sulla criminalità del Ministero dell’interno, presentato nel giugno 2007.