Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | C. 3301: Ratifica accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 147 | ||
Data: | 19/02/2008 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3301
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Ratifica Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Argentina
(Approvato dal Senato – A.S. 1630)
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N. 147 – 19Febbraio 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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3301 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006
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Iniziativa:
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governativa |
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approvato dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Accordo di coproduzione cinematografica Italia-Argentina
ARTICOLO 3 del disegno di legge
PREMESSA
Il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.S. 1630)[1], autorizza la ratifica dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.
Il provvedimento – composto da un Preambolo, 21 Articoli ed 1 Allegato - è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(euro)
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dal 2009, ogni quattro anni |
articolo 17 del ddl di ratifica |
13.650 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Accordo di coproduzione cinematografica Italia-Argentina
Le norme:
· dispongono che tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dell’Accordo beneficeranno dei vantaggi accordati ai film nazionali, secondo le disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia da ciascuna delle Parti (articolo 2).
Si rammenta – a titolo esemplificativo - che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 28/2004 alle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana vengono conferiti incentivi finanziari in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte; il tetto massimo delle risorse finanziarie da destinare a tali incentivi[2] è individuato con decreto ministeriale nell’ambito delle dotazioni finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo[3]: tali risorse, esposte nella tabella C della legge finanziaria per il 2008[4], ammontano a 511 milioni di euro per il 2008, 567 milioni di euro per il 2009 e 563 milioni di euro per il 2010;
· ammettono ai benefici della coproduzione i film realizzati da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale (articolo 3);
· dettano disposizioni relativamente alla realizzazione delle riprese, alla percentuale di apporti dei coproduttori dei due Paesi, alle produzioni multilaterali, nonché alla ripartizione dei mercati ed agli obblighi finanziari da includere nei contratti tra coproduttori (articoli 4, 5, 6, 10 e 11);
· stabiliscono che le Parti devono facilitare le procedure per l’ingresso del personale e quelle relative all’importazione temporanea di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, nel rispetto delle leggi in vigore (articolo 8);
· prevedono l’istituzione di una Commissione mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, che si riunirà una volta ogni due anni alternativamente nei due Paesi. A fronte di particolari esigenze – quali rilevanti modifiche nella disciplina nazionale applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive da parte di uno dei contraenti, o qualora l’applicazione dell’Accordo presenti difficoltà – la Commissione potrà essere convocata per una riunione straordinaria (articolo 17).
La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 17 dell’Accordo - relative all’istituzione della Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia e in Argentina -, quantifica un onere di 13.650 euro per l’anno 2009 e per ciascuno dei quadrienni successivi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:
(euro)
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Spesa per pernottamento |
euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni |
3.750 |
Diaria |
euro 96 al giorno x 5 persone x 5 giorni |
2.400 |
Spese di viaggio |
biglietto aereo Roma-Buenos Aires/r euro 1.500 x 5 persone |
7.500 |
TOTALE |
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13.650 |
La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[5], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Al riguardo, con riferimento ai benefici in favore della coproduzione (articolo 2), andrebbe chiarito se siano tutti riconducibili, in base alla vigente normativa, a limiti di spesa complessiva predeterminati da norme in vigore; in caso contrario, infatti, l’ampliamento delle fattispecie ammissibili a tali agevolazioni risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sarebbe inoltre opportuna una conferma che alle eventuali riunioni straordinarie della Commissione di cui all’articolo 17, si potrà far fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
ARTICOLO 3 del disegno di legge
La norma autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009.
Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.
Per quanto concerne l’utilizzo previsto dall’articolo 3, comma 1, dei Fondi speciali 2007-2009, si segnala che, in seguito all’approvazione della legge n. 244 del 2007, sarebbe più corretto fare riferimento ai Fondi speciali relativi al triennio 2008-2010. Tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta ad aggiornare il triennio di riferimento dei Fondi speciali, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato[6].
Dal punto di vista formale, si segnala che la clausola di copertura prevedendo un onere a decorrere dall’anno 2009 e utilizzando i Fondi speciali relativi al triennio 2007-2009, dovrebbe fare più correttamente riferimento, come previsto dalla prassi vigente, all’utilizzo delle proiezioni per l’anno 2009. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra opportuno prevedere una esplicita modifica testuale volta a prevedere l’utilizzo delle proiezioni dell’accantonamento del Fondo speciale, in quanto il provvedimento risulta già approvato in prima lettura dal Senato.
Al fine di verificare l’allineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria prevista dall’articolo 3, appare opportuno che il Governo confermi, come già dichiarato nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 2 ottobre 2007, che la prima riunione della Commissione mista prevista dall’articolo 17 dell’Accordo non si terrà a Buenos-aires prima dell’anno 2009.
[1] Seduta del 12.12.2007.
[2] Art. 10, comma 4, D.Lgs. 28/2004.
[3] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”).
[4] Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[5] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
[6] Al riguardo si ricorda che in considerazione dell’avanzato stato dell’iter del provvedimento, non si è proceduto ad una modifica testuale della copertura finanziaria anche con riferimento ai seguenti atti Camera esaminati nel corso della XIV legislatura: Atto Camera n. 6190, approvato nei primi mesi dell’anno 2006, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2005-2007, e agli Atti Camera nn. 5424, 5172, 5070, 4918, 4914, 4913, 4912 approvati nei primi mesi dell’anno 2005, con la relativa copertura finanziaria riferita ai Fondi speciali 2004-2006.