Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3325 - D.L. 249/07: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza
Riferimenti:
AC n. 3325/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 136
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL n. 249 del 29-DIC-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3325

 

Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 249/2007)

 

N. 136 – 15 gennaio 2008

 

 

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3325

Titolo breve:

 

Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zaccaria

Gruppo:

PD-U

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 135

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-8. 3

Espulsioni ed allontanamenti per terrorismo e motivi imperativi di pubblica sicurezza   3

ARTICOLI 3-5. 11

Allontamento dei cittadini dell’Unione europea.. 11

ARTICOLO 8, commi 1 e 2. 12

Disposizione finanziaria.. 12


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Alcune disposizioni del D.L. n. 249/2007 riproducono il contenuto, con formulazione in parte diversa, delle norme di cui al D.L. 181/2007[1], decaduto per decorrenza dei termini di conversione e di altre disposizioni inserite nel testo di detto decreto nel corso dell’esame in prima lettura del disegno di legge di conversione al Senato (A.S. 1872).

Il 17 dicembre 2007 le Commissioni riunite I e II della Camera hanno concluso l’esame del predetto provvedimento (A.C. 3292), conferendo ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo approvato dal Senato. Il 18 dicembre 2007 la Commissione V ha espresso, parere favorevole sul testo dello stesso provvedimento[2]. Il 19 dicembre, nel corso della discussione sulle linee generali in Assemblea, il Governo ha comunicato la decisione di non insistere per la conversione del decreto. Il provvedimento, pertanto non ha avuto seguito e i termini per la sua conversione sono scaduti il 1° gennaio 2008.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme del decreto legge suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

DISPOSIZIONE

2008

2009

2010

Art. 1, comma 1, lett. a) del D.L.

30.000

30.000

30.000

Art. 3, comma 2 del D.L.

120.000

108.000

96.000

TOTALE

150.000

138.000

126.000

Gli oneri indicati dal provvedimento possiedono carattere permanente, nella misura di euro 30.000 annui quanto alla prima norma e di euro 96.000 annui quanto alla seconda, a decorrere dal 2010.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-8

Espulsioni ed allontanamenti per terrorismo e motivi imperativi di pubblica sicurezza

Le norme modificano la disciplina dell’espulsione amministrativa per “motivi di prevenzione di terrorismo” prevista, dall’art. 3 del D.L. n. 144/2005[3], per gli stranieri non appartenenti all’Unione europea e per gli apolidi ed introducono, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea[4] ed i loro familiari, le fattispecie dell’allontanamento immediato per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” e per “motivi di prevenzione di terrorismo”. In particolare, le norme, prevedono:

·        l’esecuzione immediata da parte del questore del provvedimento di espulsione per “motivi di terrorismo”, previsto dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 144/2005[5] e la convalida dell’esecuzione da parte del tribunale in composizione monocratica secondo il procedimento[6] di cui all’art. 13, comma 5-bis del D.Lgs. n. 286/1998[7], con eventuale trattenimento del destinatario, nelle more della decisione, per un periodo massimo di 4 giorni, in un centro di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA). Qualora lo stesso sia sottoposto a procedimento penale, si prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo decreto che prevedono l’acquisizione, entro 15 giorni, del nulla osta all’espulsione dell’autorità giudiziaria e, anche in tal caso nelle more del procedimento, il trattenimento del destinatario in un CPTA [articolo 1, comma 1, lett.a)].

Il testo originario dell’art. 3 del D.L. n. 144/2005, in deroga alla disciplina generale prevista dai commi 3 e 5-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998 – T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero - ha consentito, sino al 31 dicembre 2007, di adottare misure di espulsione preventiva per motivi di terrorismo senza il previsto nulla osta dell’autorità giudiziaria richiesto per l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e senza un procedimento giurisdizionale di convalida dell’esecuzione delle stesse misure. La norma in esame pone fine a tale disciplina derogatoria determinando l’applicazione alla relativa fattispecie delle norme del testo unico. L’art. 13, comma 5-bis, cui fa rinvio la norma, prevede che il questore comunichi immediatamente, e comunque entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice di pace[8] territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera per l’ottenimento della convalida dello stesso entro l’ulteriore termine di 48 ore; in attesa della definizione del procedimento, lo straniero è trattenuto in un CPTA di cui all'articolo 14 del T.U., per il periodo necessario - in tal caso al massimo per quattro giorni (48 ore + 48 ore) - alla convalida. Tale periodo, in base al comma 5, dell’art. 14, è prorogabile sino a trenta giorni, qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. L’art. 13, comma 3 del T.U. prevede che il nulla osta dell’autorità giudiziaria all’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale s’intende concesso qualora questa non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta del questore e che, in attesa della decisione, quest’ultimo possa adottare la misura del trattenimento presso un CPTA, ai sensi dell'art. 14;

·        l’estensione ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari della fattispecie di espulsione – qualificata in tale circostanza allontanamento - per “motivi di prevenzione di terrorismo” di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 144/2005. L'allontanamento, è immediatamente eseguito dal questore trovando applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del T.U. con, anche in tal caso, nelle more della convalida, eventuale trattenimento del destinatario per un massimo di quattro giorni in un CPTA. Si prevede, inoltre, che il provvedimento di allontanamento, se il destinatario non comprende la lingua italiana, sia accompagnato da una sua sintesi, redatta in una lingua a lui comprensibile o comunque alternativamente in francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dallo stesso (articolo 3, comma 2).

L’art. 20, commi 1, 4, e 7 del D. Lgs. n. 30/2007, prevede che il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, possa essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e che gli stessi possano possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi “motivi di ordine e di sicurezza pubblica” con provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell’interno. E’ previsto, inoltre, che il provvedimento, tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, sia allo stesso notificato riportando le modalità di impugnazione, la durata del divieto di reingresso ed il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale;

·        la disciplina, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, dell’allontanamento immediato per “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, con provvedimento del prefetto territorialmente competente[9] secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 2 del decreto in esame (articolo 4, comma 4);

·        la sanzione penale nel caso in cui il destinatario dei provvedimenti di allontanamento previsti dal D.L. in esame rientri nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso, con adozione di un nuovo provvedimento di allontanamento ad esecuzione immediata, con applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, T.U. ed eventuale trattenimento in un CPTA. (articolo 5);

·        la disciplina dell’allontanamento del cittadino dell’Unione europea o di un suo familiare che sia sottoposto a procedimento penale con applicazione delle norme di cui all’art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. (articolo 6, commi 1-4);

·        la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento (articolo 8).

 

La Relazione tecnica quantifica gli oneri del decreto legge in esame per il 2008 in euro 150.000, per il 2009 in euro 138.000 e a decorrere dal 2010 in euro 126.000. La stessa riconduce gli effetti onerosi del provvedimento esclusivamente all’applicazione della disciplina dell’espulsione degli stranieri extracomunitari “per motivi di terrorismo” con riguardo alle ipotesi di trattenimento degli stessi nei CPTA, nella misura di 30.000 euro annui a decorrere dal 2008, [(articolo 1, comma 1, lett. a)] e alla redazione del documento di sintesi del provvedimento di allontanamento da consegnare ai destinatari dello stesso, per una spesa di euro 120.000 per il 2008, euro 108.000 per il 2009 ed euro 96.000 a decorrere dal 2010 (articolo 3, comma 2). In merito agli oneri derivanti dalle nuove fattispecie di allontanamento introdotte dal decreto per i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari, la RT afferma, viceversa, che questi trovano già copertura negli stanziamenti dell’Amministrazione dell’interno per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

Sono separatamente illustrati a seguire i parametri individuati dalla RT per la stima degli oneri riconducibili alle tre fattispecie summenzionate.

 

1.       Misure di espulsione degli stranieri extracomunitari per “motivi di terrorismo”

 

La RT stima prudenzialmente il numero delle espulsioni “per terrorismo” e per “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” di cui all'articolo 13, comma 1, del T.U[10]. in 20 casi l'anno.

Ai fini della convalida, da acquisire entro 4 giorni, sono ipotizzati un numero massimo di 80 giorni (20 x 4) di trattenimento nei CPTA, mentre per il nulla osta, da acquisire entro 15 giorni, sempre secondo una valutazione prudenziale per eccesso che presume un medesimo numero di soggetti eventualmente interessati dal provvedimento, sono previsti un numero massimo di 300 giorni (20 x 15) di trattenimento.

In relazione al costo medio, pro capite pro die, relativo alla permanenza nei CPTA, la RT afferma che, sulla base di recenti elaborazioni, lo stesso può essere quantificato in euro 61,4 con una flessione rispetto ai 66,11 euro previsti dalla relazione tecnica della legge n. 189/2002[11], pertanto, l’onere complessivo viene valutato in euro 23.560 (380 x 62 euro), arrotondati a euro 30.000.

 

 

2.      documenti di sintesi in ligua straniera dei provvedimenti di allontanamento

 

La RT afferma che un ulteriore maggiore onere è da ricondurre all’applicazione dell’art. 3 del decreto, nella parte che impone all'amministrazione di predisporre formulari relativi ai contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento almeno nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali con riferimento al singolo caso e, nell’eventualità di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario, sarà comunque necessario comunicare il modulo in una delle quattro lingue indicate dalla norma (francese, inglese, tedesco, spagnolo). La RT quantifica la maggiore spesa nei termini summenzionati, considerando che gli allontanamenti per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” adottati in applicazione del D.L. 1° novembre 2007, n. 181, nei circa due mesi di attuazione della disciplina sono stati 181 ed è presumibile, in via prudenziale, una stima per eccesso di circa 1.200 allontanamenti in un anno.

Il costo per l'attività interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e all'inserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso viene stimato in 100 euro a documento, per una spesa pari a 120.000 euro (1.200 x 100) per il primo anno di applicazione.

Per gli anni successivi si ritiene che i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue - quelle maggiormente diffuse -  non dell'Unione europea, al fine di estendere la portata applicativa della norma anche ai familiari non cittadini dell'Unione.

La RT, riferisce che tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE[12], in corso di pubblicazione.

Trattasi, in realtà della RT allegata al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/83/CE[13]. Per la redazione e la distribuzione del documento informativo previsto dal decreto in questione, la relativa RT quantifica una spesa di 100 euro a pagina (per le 4 lingue previste dalla norma: inglese, francese, spagnolo e arabo) per 50 pagine, con una spesa annua di euro 5.000. Al fine di garantire la traduzione del documento in altri 10 idiomi, individuati tra quelli maggiormente diffusi tra i rifugiati presenti in Italia, è quantificata, inoltre, una spesa aggiuntiva di euro 500 a pagina (per 10 lingue) per un numero di 50 pagine e una spesa di euro 25.000.

La RT ritiene, comunque, che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire negli anni successivi una diminuzione, pur rimanendo invariata l'attività di traduzione per quelle parti specifiche, non inserite nel formulario e relative al caso concreto, che giustificano l'allontanamento. La spesa per singolo provvedimento, secondo la RT, potrebbe, quindi, ridursi negli anni successivi -  ipotizzando anche una rivalutazione monetaria pari a 10 euro l'anno - venendo fissato a regime al terzo anno un costo medio prudenziale di euro 80 a documento. Per l'anno 2009, pertanto, la spesa stimata è pari ad euro 108.000 (1.200 x 90) e a decorrere dal 2010 è pari ad euro 96.000 (1.200 x 80).

 

3.      Misure di allontanamento di cittadini dell’unione europea e dei loro familiari

 

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalle nuove fattispecie di allontanamento introdotte dal decreto, la RT afferma che, per quanto riguarda quelli motivati da ragioni di terrorismo, i dati sono da presumere assolutamente trascurabili, mentre quelli connessi a “motivi imperativi di sicurezza pubblica” trovano già copertura negli stanziamenti dell’Amministrazione dell’interno per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

Ciò vale anche per la fattispecie di cui all’art. 5 che prevede, tra l’altro, che l'allontanamento sia immediatamente eseguito anche nei casi di violazione del divieto di reingresso, con convalida del provvedimento di esecuzione del questore e possibilità di trattenimento nei CPTA per il solito periodo massimo di 4 giorni. La RT, a tale riguardo, sostiene che il numero di questi casi è trascurabile e può ritenersi compreso negli arrotondamenti relativi alla stima degli allontanamenti annui.

Gli stanziamenti, in questione, sono stati quantificati anche con riferimento alle espulsioni di cittadini di Stati che, come la Romania e la Bulgaria, sono recentemente entrati a far parte dell’Unione europea[14].

La RT afferma che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania.

I cittadini rumeni espulsi nel 2004 sono stati 11.628, nel 2005 10.702 e nel 2006 7.926; quelli transitati nei CPTA sono stati 3.554 nel 2004, 4.980 nel 2005 e 4.175 nel 2006. Parimenti i cittadini bulgari espulsi nel 2004 sono stati 841, nel 2005 514 e nel 2006 329; quelli transitati nei CPTA sono stati 343 nel 2004, 273 nel 2005 e 223 nel 2006[15].

Le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento ammontano rispettivamente per il 2007, ad euro 10.439.009 e ad euro 122.226.553[16]. Lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell’anno 2006 ed identico importo è previsto per il 2008. Per i rimpatri, invece, lo stanziamento è stato nel 2006 di euro 12.456.000, nel 2007 di euro 10.439.000 e nel 2008 è previsto nella misura di euro 8.490.350. Nonostante tale diminuzione la RT ritiene lo stanziamento sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini dell’Unione.

A tale riguardo, la RT afferma, infatti, che il numero degli allontanamenti dei cittadini dell’Unione europea è da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto al numero di espulsioni di cittadini rumeni e bulgari effettuate prima dell’ingresso dei relativi paesi nell’Unione europea, essendo diverse le condizioni che giustificano le stesse.

Gli allontanamenti sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsioni di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolarità del soggiorno. Conseguentemente, anche le convalide, si possono stimare, secondo la RT, in un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle che negli anni precedenti hanno riguardato i cittadini degli Stati neo-comunitari. Pertanto, sarebbero decisamente inferiori gli oneri derivanti dall’eventuale trattenimento, per un periodo massimo di 4 giorni nei CPTA in attesa della convalida dell’esecuzione dell’allontanamento.

Stesse considerazioni valgono per gli oneri collegati al trattenimento in attesa di nulla osta da parte del giudice, previsto per il cittadino dell'Unione sottoposto a procedimento penale, atteso che, a causa dell’espresso rinvio ad essa effettuato dal decreto in esame, la procedura risulta  analoga a quella prevista dall’art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. per il cittadino extracomunitario.

Il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del T.U., è stabilito in 30 giorni, prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni, quando «l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà», laddove il periodo massimo di trattenimento per i cittadini comunitari non può superare i 19 giorni (15 per l’ottenimento del nulla osta nel caso di straniero sottoposto a procedimento penale più 4 per la convalida dell’esecuzione), atteso che l’allontanamento ai sensi del decreto in esame non può che presupporre la certezza dell’identità e della nazionalità comunitaria della persona da allontanare.

A tale riguardo, inoltre, gli allontanamenti per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” adottati in applicazione del citato D.L. 1° novembre 2007, n. 181, in circa due mesi sono stati 181 ed è, pertanto, stimabile secondo la RT, in via prudenziale per eccesso, un numero di circa 1.200 provvedimenti l’anno, confermandosi in questi termini la sufficienza degli attuali stanziamenti.

 

A riguardo, stante quanto dalla stessa Relazione tecnica affermato in merito al possibile diverso periodo massimo di trattenimento in un CPTA di un cittadino extracomunitario rispetto ad uno comunitario, in virtù dell’art. 14, comma 5 del T.U.,appaiono opportuni  chiarimenti circa la possibilità o meno per gli stranieri non appartenenti all’Unione europea e per gli apolidi, nella nuova fattispecie di espulsione per “motivi di terrorismo” [articolo 1, comma 1, lett. a)] che detto periodo massimo, utilizzato dalla Relazione tecnica come base per il calcolo degli oneri derivanti dalla norma, possa, eventualmente, essere superiore ai 19 giorni previsti per i cittadini comunitari; ciò soprattutto qualora «l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio” presenti tali gravi difficoltà da giustificare, come previsto dall’art. 14, comma 5 del T.U., una richiesta di proroga da parte del questore di ulteriori 30 giorni di trattenimento. In tali ipotesi si determinerebbero oneri superiori a quelli quantificati dalla Relazione tecnica. A tale riguardo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

In merito, inoltre, alla redazione del documento di sintesi del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile al destinatario o comunque alternativamente in francese, inglese, spagnolo o tedesco (articolo 3, comma 2) appare opportuno che vengano forniti dal Governo chiarimenti in merito ai criteri di quantificazione del costo unitario stimato (100 e 90 euro rispettivamente per i primi due anni e 80 euro per il terzo anno e a regime) per il suddetto documento; la Relazione tecnica a riguardo sembra dare, infatti, un interpretazione estensiva della norma, prevedendo che i formulari relativi ai contenuti essenziali del provvedimento siano redatti almeno nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea e che gli stessi siano successivamente predisposti anche in alcune lingue - quelle maggiormente diffuse - non dell'Unione europea.

Appare inoltre opportuno che vengano forniti chiarimenti in merito al valore medio pro capite pro die individuato nella Relazione tecnica ai fini della quantificazione del costo di trattenimento nei CPTA, nonché in merito alle “recenti elaborazioni" che, come la stessa relazione afferma, consentono di quantificarlo in misura inferiore a quanto previsto nell’omologa relazione relativa alla L. n. 189/2002.

 

ARTICOLI 3-5

Allontamento dei cittadini dell’Unione europea

La relazione tecnica precisa che le risorse previste nel bilancio 2008 a favore del Ministero dell’interno per far fronte alle spese derivanti dalla gestione dei centri di permanenza sono di ammontare uguale a quelle previste per l’esercizio finanziario 2007, mentre le risorse per il rimpatrio degli stranieri risultano di ammontare inferiore rispetto a quelle previste nello scorso esercizio finanziario.

Infatti, lo stanziamento di competenza per l’anno 2008 del capitolo 2536 - articolo 25 ammontano a 8.490.350 euro a fronte di uno stanziamento di competenza di 10.439.000 euro previsto per le medesime finalità dal bilancio 2007.

La relazione tecnica afferma inoltre che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all’interno dello stesso capitolo 2536 (acquisto di beni e servizi) che è dotato, per l’anno 2008, di uno stanziamento di competenza pari a 229.738.404 euro.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo circa la disponibilità di risorse, nell’ambito della dotazione complessiva del capitolo 2536 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dal rimpatrio degli stranieri qualora le risorse specificatamente stanziate per il rimpatrio risultassero insufficienti rispetto alle esigenze che dovessero manifestarsi.

 

ARTICOLO 8, commi 1 e 2

Disposizione finanziaria

La norma, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti all’attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 a decorrere dal 2008, e dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l’anno 2008, euro 180.000 per l’anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’unità previsionale di base “Oneri comuni di parte corrente”, istituita nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia per il monitoraggio degli oneri di cui al comma 1.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento di cui si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Dal punto di vista formale si osserva che fino all’anno 2007 le risorse del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale erano iscritte in bilancio nell’ambito di apposite unità previsionali di base che assumevano la medesima denominazione. Nel bilancio per l’anno 2008, a seguito della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi, le risorse dei fondi speciali sono iscritte, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, rispettivamente all’interno delle unità previsionali di base “Oneri comuni di parte corrente” e “Oneri comuni di conto capitale”.

In particolare, nell’ambito dell’unità previsionale di base “Oneri comuni di parte corrente” sono iscritte, oltre alle risorse del fondo speciale, anche quelle relative al fondo occorrente per la riassegnazione dei residui  perenti, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, al fondo di riserva per le spese impreviste, al fondo di  riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa e al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

Alla luce di tali elementi appare opportuno verificare se la clausola di copertura non possa essere riformulata nel senso di richiamare specificamente il fondo speciale di parte corrente come peraltro previsto dallo stesso Governo in altro provvedimento d’urgenza attualmente all’esame della Camera (si veda l’articolo 46, comma 1, capoverso 1-quinquies, dell’atto Camera 3324, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).[17]

 



[1] D.L. 1° novembre 2007, n. 181, disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

[2] Cfr. la Nota di verifica (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 129.

[3] D.L. 27 luglio 2005 n. 144 - misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

[4] La legislazione vigente già prevede, per i cittadini di Stati membri dell’U.E., la disciplina dell’allontanamento per “motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”, all’art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007 - recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

[5] La norma prevede che il decreto sia adottato dal Ministro dell’interno o, su sua delega, dal prefetto competente per territorio.

[6] Tale rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004.

[7] D.Lgs. 25 maggio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[8] L’art. 2 del decreto in esame prevede, a tale riguardo, il trasferimento al tribunale ordinario in composizione monocratica delle competenze in materia di espulsioni attualmente riconosciute al giudice di pace dagli artt. 13, 13-bis e 14 del T. U.

[9] Il provvedimento di allontanamento è adottato dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne.

[10] Le modifiche apportate dal decreto in esame all’art. 3 del D.L. n. 144/2005, comportano un superamento della deroga da questo prevista “per motivi di terrorismo” alla disciplina generale dell’espulsione amministrativa “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” di cui all’art. 13 del T.U.; pertanto, le due fattispecie possono essere validamente equiparate in relazione agli identici effetti applicativi delle norme che le disciplinano.

[11] Legge 30 Luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. Cfr. la Nota di verifica (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 67, XIVª Leg.

[12] Cfr. la Nota di verifica (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 118.

[13] Recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Cfr. la Nota di verifica (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 95.

[14] La Romania unitamente alla Bulgaria, come è noto, è entrata a far parte dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[15] Dai dati desumibili dal rapporto sulla criminalità del Ministero dell’interno, presentato nel giugno 2007.

[16] Le risorse destinate ai rimpatri e al trattenimento sono imputabili al piano gestione rimpatri, che ora è il 2536/25 (precedente 2624/25 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) e 2351.2 del centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

[17] La clausola di copertura ivi prevista dispone che all’onere per l’anno 2010 “si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.”.