Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3395 - DL 8/2008: Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali
Riferimenti:
DL n. 8 del 08-FEB-08   AC n. 3395/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 139
Data: 12/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3395

 

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo e di partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 8/2008)

 

 

 

 

 

 

N. 139 – 12 febbraio 2008

 

 

 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3395

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, e partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali – Decreto legge n. 8 del 2008

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri e Pinotti

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

III e IV

 

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 139


INDICE

ARTICOLO 1. 4

Interventi di cooperazione allo sviluppo.. 4

ARTICOLO 2. 7

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 7

ARTICOLO 3. 11

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.. 11

ARTICOLO 4, commi da 1 a 7, 10 e 11. 18

Disposizioni in materia di personale. 18

ARTICOLO 4, comma 8. 21

Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata.. 21

ARTICOLO 4, comma 9. 21

Avanzamento al grado superiore in caso di morte o inidoneità al servizio   21

ARTICOLO 6. 25

Disposizioni in materia contabile. 25

ARTICOLO 7, comma 1. 26

Copertura finanziaria.. 26

ARTICOLO 7, comma 2. 28

Copertura finanziaria.. 28


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge n. 8/2008, recante la proroga annuale della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali[1].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Articolo 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

(milioni di euro – importi arrotondati)

Art. 1

comma 1

Interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan e Libano

   94,00

Art. 1

comma 6

Interventi urgenti, acquisiti e lavori in economia:               Libano, Afghanistan, Kosovo

  10,5

Art. 1      TOTALE

 

104,50

                                                                                                                   

 

Articolo 2

Interventi a sostegno dei processi di pace

(milioni di euro – importi arrotondati)

Art. 2

comma 1

Congo, Sudan e Somalia

5,27

Art. 2

comma 2

Serbia e Bosnia Erzegovina - Fondi fiduciari Nato

2,70

Art. 2

comma 3

Stabilizzazione Iraq e Afghanistan

14,68

Art. 2

comma 4

Iraq - Partecipazione italiana ai Fondi fiduciari NATO

   1,64

Art. 2

comma 5

Funzionari a Bagdad e Kabul

0,29

Art. 2

comma 6

Diplomatico in Kurdistan

0,10

Art. 2

comma 7

Diplomatici per missione PESD

0,20

Art. 2

comma 8

Iniziative PESD

1,43

Art. 2

comma 10

Formazione e addestramento Forze irachene

8,16

Art. 2

comma 11

Missione EUJUST LEX

0,24

Art. 2       TOTALE

 

34,71

                                                                                                                   

 

 


Articolo 3

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(milioni di euro – importi arrotondati)

Art. 3

comma 1

Nazioni Unite (UNIFIL) - Libano

279,10

Art. 3

Comma 1

EUROMARFOR

18,11

Art. 3

comma 2

ISAF – Afghanistan

337,70

Art. 3

comma 3

Active Endeavour - Mediterraneo

8,17

Art. 3

comma 4

MSU, CIU, EUPT, PESD,Joint Enterprise,

Albania 2 - Balcani

158,24

Art. 3

comma 5

Unione europea ALTHEA - Bosnia Erzegovina

20,16

Art. 3

comma 6

Temporary International Presence - Hebron

0,99

Art. 3

comma 7

Unione europea - Valico di Rafah

0,38

Art. 3

Comma 8

Unione europea (AMIS II) - Sudan

0,67

Art. 3

Comma 8

United nations/African Union mission in Darfur

5,18

Art. 3

comma 9

Unione europea -  EURFOR Tchad/RCA

10,34

Art. 3

comma 10

Unione europea -  EUROPOL RD Congo

0,83

Art. 3

comma 11

United Nations Peacekeeping Force - Cipro

   0,24

Art. 3

comma 12

Assistenza alle Forze armate albanesi

   3,47

Art. 3

Comma 13

Cessione materiali alle Forze libanesi

2,00

Art. 3

Comma 14

Cessione materiali alle Forze egiziane e serbe

1,00

Art. 3

comma 15

Cooperazione con forze di polizia albanesi

7,89

Art. 3

comma 16

Polizia di Stato - United Nations Mission in Kosovo

   1,18

Art. 3

comma 17

Polizia di Stato - Moldova e Ucraina

0,16

Art. 3

comma 18

Polizia di Stato – Palestina

0,06

Art. 3

comma 19

Carabinieri e Polizia di Stato - Bosnia

1,39

Art. 3

comma 20

Guardia di finanza - immigrazione clandestina

6,24

Art. 3

comma 21

Guardia di finanza (ISAF) - Afghanistan

   2,52

Art. 3

comma 21

Guardia di finanza (EUPOL) - Afghanistan

0,56

Art. 3

comma 22

Guardia di finanza (UNMIK) - Kosovo

   2,10

Art. 3

comma 23

Guardia di finanza (EUBAM) - Valico Rafah

0,20

Art. 3

comma 24

Guardia di finanza (MINUSTAH) - Haiti

0,34

Art. 3

comma 25

Magistrati e funzionari PESD

   0,48

Art. 3

comma 26

Personale Croce rossa - Libano e Afghanistan

0,89

Art. 3

comma 27

Corsi di introduzione alle lingue

0,20

Art. 3       TOTALE

 

870,79

 

Articolo 4

Disposizioni in materia di personale

 (milioni di euro – importi arrotondati)

Art. 4

comma 9(*)

Avanzamento al grado superiore in caso morte o inabilità

0,03

Art. 4

comma 11

Attività di supporto missioni – personale Ministero difesa

10,00

Art. 4       TOTALE

 

10,03

(*)Dotato di autonoma disposizione di copertura

 

Prospetto riepilogativo

(milioni di euro – importi arrotondati)

Art. 1      

104,50

Art. 2      

34,71

Art. 3      

870,79

Art. 4      

10,03(*)

Totale

1.020,03

(*)Come sopra indicato, la somma di euro 0,03 mln. (art. 4 c. 9) 

   fa riferimento ad un’autonoma disposizione di copertura

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

La norma autorizza, per l’anno 2008, la spesa di: euro 94 milioni, per la realizzazione - in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia - di interventi di cooperazione destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile. Viene previsto, altresì, che le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possano essere impegnate nell’esercizio successivo[2] (comma 1).

Tale autorizzazione di spesa[3] si intende ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 49/1987 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati nella tabella C della legge finanziaria 2008.

La norma autorizza, inoltre, il Ministero degli affari esteri, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2). È altresì autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 266/2005[4] (comma 3).

È previsto che in relazione alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applichino le seguenti condizioni :

-            al personale inviato in missione breve è corrisposta l'indennità di missione  nella misura intera maggiorata del 30 per cento[5] (comma 4);

-            sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali o a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Le somme non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo[6];

-            il Ministero degli esteri è autorizzato ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità[7] (comma 5);

La norma autorizza inoltre, per l’anno 2008, la spesa di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia[8] disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di pace di cui al presente decreto[9] (comma 6).

A tal fine sono fissati i seguenti limiti: 1,5 milioni di euro per il Libano; 8 milioni di euro per l’Afghanistan; 1 milione di euro per il Kosovo.

 

La relazione tecnica, riferita al comma 1, si limita a descrivere sinteticamente gli interventi da realizzare nelle specifiche aree (Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia e Sudan), senza fornire il dettaglio dell’entità finanziaria dei singoli interventi.

In particolare lo stanziamento complessivo di 94 milioni sarà destinato: in Afghanistan, alla realizzazione di interventi per la ricostruzione civile, con riguardo al settore infrastrutturale; in Iraq, ai settori dello sviluppo rurale, dell’agro-industria, del microcredito e della formazione; in Libano, ad interventi di carattere bilaterale nei settori delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti e dell’energia e a carattere multilaterale per la erogazione di contributi a favore degli Organismi internazionali e degli Organismi non Governativi, anche per la realizzazione di interventi umanitari; in Somalia e Sudan, alla realizzazione di interventi umanitari e per il sostegno alle iniziative di pace.

Con riferimento, invece, all’indennità di missione di cui al comma 4, viene riferito che l’adeguamento delle diarie di missione per il personale inviato in missione per un periodo inferiore a quattro mesi in Afghanistan, Sudan, Somalia e Iraq per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo ripropongono analoghe norme contenute nelle precedenti leggi di proroga di interventi umanitari.[10]

 

Al riguardo, rilevato che gli oneri derivanti dalle spese in esame sono limitati all’entità delle spese autorizzate, non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione.

Quanto all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, va peraltro rilevato che - a differenza di quanto disposto in occasione di precedenti proroghe - non viene precisata l’entità delle somme da destinare agli interventi nelle singole aree interessate.

Riguardo al comma 3, tenuto conto che alle norme della legge finanziaria 2006, ora derogate, erano ascritti effetti di risparmio, andrebbe precisato se dalle deroghe previste dal predetto comma discendano effetti finanziari.

Si ricorda che nel corso dell’esame parlamentare di un  precedente provvedimento di proroga (legge 247/2006) il Governo aveva sottolineato – in risposta ad una richiesta di chiarimento formulata dalla Commissione bilancio della Camera – che “gli effetti finanziari della deroga sono già scontati e ad essi potrà farsi fronte con le risorse già disponibili[11]”.

 

ARTICOLO 2

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

La norma  autorizza le seguenti spese fino al 31 dicembre 2008:

·        euro 5.270.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2008 per l’attuazione della legge n. 180/1992[12], per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia (euro 2.000.0000), in Sudan (euro 3.150.000) e nella Repubblica democratica del Congo (euro 120.000) (comma 1);

·        euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell’Istanbul Cooperation iniziative (comma 2);

·        euro 14.675.688 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan, con possibilità di impegnare nell’esercizio successivo le somme di cui al presente comma non impegnate nell’esercizio di competenza (comma 3);

·        euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all’equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell’esercito in Afghanistan e all’addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell’Asia centrale (comma 4);

·        euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul (comma 5);

·        euro 103.500 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico in Kurdistan (comma 6).

Viene specificato che al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[13] ed il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto;

·        euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni europee di sicurezza e difesa e gli uffici dei rappresentanti speciali UE (comma 7).

·          Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri;

·        euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative di politica europea di sicurezza e difesa (comma 8);

·        euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene (comma 10);

·        euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia nell’ambito della Missione integrata dell’Unione europea denominata EUJUST LEX (comma 11 ).

Si rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la fissazione delle indennità e dei rimborsi spese per i docenti, per gli interpreti e per i partecipanti ai corsi.

 

La relazione tecnica espone analiticamente il procedimento di quantificazione; ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio non inclusi nella presente descrizione.

Con riferimento al comma 3 (stanziamento di euro 14.675.688 per la prosecuzione di interventi in Iraq e Afghanistan), la RT riporta le seguenti voci di spesa:

 

1. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza in Iraq, Libano e Afghanistan

 

IRAQ

5.044.174

 

 

AFGHANISTAN

650.610

 

 

LIBANO

200.328

 

 

 

 

totale

5.895.112

2. Oneri per l’Ambasciata d’Italia a Baghdad

1.953.100

3. Oneri per l’edificio sede del Provvisionale Ricostruction Team di Herat (Afghanistan)

1.627.476,21

4. Prosecuzione degli interventi per la ricostruzione in Iraq

5.200.000

TOTALE

14.675.688,21

 

Con riferimento al comma 5 (stanziamento di euro 293.370 per l’invio di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul), la RT precisa che le missioni per il 2008 potranno avere inizio nel periodo febbraio-marzo e protrarsi, fino alla fine dell’anno, per una durata di tre mesi per ciascuna missione. Gli oneri vengono così riepilogati:

 

2 funzionari amministrativo-contabili a Baghdad

81.600

2 assistenti amministrativi a Baghdad

66.300

3 collaboratori contabili e amministrativi a Kabul

100.800

1 assistente amministrativo a Kabul

30.750

4 biglietti aerei Roma-Amman-Baghdad-Roma

8.800

4 biglietti aerei Roma-Dubai-Kabul-Roma

5.120

Totale

293.370

 

Con riferimento al comma 6 (stanziamento di 103.500 euro per l’invio in missione di un funzionario diplomatico in Kurdistan), la RT precisa che sono state ipotizzate due missioni della durata di tre mesi ciascuna da effettuare nel corso dell’anno e che, nel corso di dette missioni, il funzionario interessato potrà avvalersi del supporto di due collaboratori locali, con contratto a tempo determinato, entro i limiti dello stanziamento previsto e la scadenza del provvedimento. A tal fine, si ritiene necessario un contratto per autista ed uno per interprete con oneri ricalcati sulle voci di spesa per contratti ausiliari ed esecutivi a regime locale, già sottoscritti dall’Ambasciata a Baghdad. I relativi oneri vengono così dettagliati:

 

Trattamento economico x 2 missioni di tre mesi ciascuna (11.830x2x3)

70.980

Biglietti aerei (n. 2)

4.410

Rimborso forfetario oneri per attività in Kurdistan

18.705

Contratti autista (2 contratti x 3 mesi)

4.050

Contratti interprete (2 contratti x 3 mesi)

5.350

Totale

103.495

Totale arrotondato

103.500

 

 

Riguardo al comma 10 (stanziamento di euro 8.157.721 per le attività di formazione e di addestramento delle forze armate e di polizia irachene), la RT fornisce una puntuale descrizione dei parametri di calcolo, sintetizzabili come segue:

 

 

Spesa mensile

Spesa annuale

Oneri di personale (84 unità)

542.475

6.618.200

Oneri di funzionamento

25.043

305.521

Totale oneri

567.518

6.923.721

Oneri una tantum

 

1.234.000

Totale

567.518

8.157.721

 

Con riferimento al comma 11, (stanziamento di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni) la RT così quantifica i relativi effetti finanziari:

Costo del corso (4 settimane x 40 partecipanti x 288 ore di docenza)

34.560

Interpreti a contratto da assumere (4 x euro 80,00 orarie)

28.895

Costo complessivo partecipanti

49.280

Spesa per diaria partecipanti

33.600

Attrezzature e sussidi didattici

30.000

Viaggi docenti, interpreti e collaboratori attività didattiche

30.000

Organizzazione generale e spostamenti sul territorio nazionale

30.000

Totale

236.335

 

Al riguardo, in merito al comma 3, si osserva che la relazione tecnica include tra le voci di spesa anche l’importo di euro 200.328 relativo alle spese di missione in Libano, mentre la norma fa riferimento unicamente alle missioni in Iraq ed Afghanistan. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala, altresì, che la possibilità di impegnare nell’esercizio successivo le somme di cui al medesimo comma 3, non impegnate nell’esercizio di competenza, appare potenzialmente idonea a produrre un’accelerazione della spesa negli anni successivi al 2008, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica relativi a tali esercizi.

Nulla da osservare con riferimento agli altri oneri contenuti nell’articolo in esame, trattandosi di autorizzazioni di spesa limitate all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 3

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

Normativa vigente: la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) contiene le seguenti norme in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali:

-            l’articolo 1, comma 1238, ha istituito il Fondo per il funzionamento dello strumento militare, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione iniziale di 350 milioni di euro per il 2007 e di 450 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo, finalizzato ad interventi di sostituzione e manutenzione di equipaggiamenti e infrastrutture, è alimentato anche con i pagamenti effettuati da Stati e organizzazioni internazionali come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali di pace;

-            l’articolo 1, comma 1240, ha istituito il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, iscritto  nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia con una dotazione di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 298/2007  ha prorogato al 31 gennaio 2008 il termine (in scadenza il 31 dicembre 2007) per le autorizzazioni di spesa finalizzate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace, autorizzando nel contempo le amministrazioni competenti a sostenere - a valere sul Fondo di cui al comma 1240 sopra richiamato - una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre (e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro).

La norma autorizza le seguenti spese, fino al 31 dicembre 2008, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano a missioni internazionali:

·        euro 337.695.621 per la missione ISAF[14] ed EUPOL in Afghanistan (comma 2);

·        euro 8.174.817 per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 3);

·        euro 158.235.737 per le seguenti missioni nei Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal intelligence uniti (CIU), European union police team (EUPT) e missione PESD in Kosovo; Joint Enterprise, nell'area balcanica; Albania 2, in Albania (comma 4);

·        euro 989.251 per la missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)  (comma 6);

·        euro 383.165 per la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah[15] (comma 7);

·        euro 674.428 per la missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II e 5.176.102 per la missione delle Nazioni unite denominata United nations/African union mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

·        euro 833.772 per le missioni dell'Unione europea in Congo denominate EUPOL RD Congo e EUSEC RD Congo (comma 10);

·        euro 243.134 per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[16] a Cipro (comma 11);

·        euro 3.470.586 per l’assistenza alle Forze armate albanesi (fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, realizzazione di interventi infrastrutturali, acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione) (comma 12);

·        euro 7.891.229 per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (comma 15);

·        euro 1.182.070 per la missione delle Nazioni Unite UNMIK[17] in Kosovo (comma 16);

·        euro 158.920 per la missione dell’Unione europea in Moldova e Ucraina (comma 17);

·        euro 59.570 per la missione in Palestina EUPOL COPPS[18] (comma 18);

·        euro 1.393.262 per la missione EUPM[19] in Bosnia-Erzegovina (comma 19);

·        euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF[20] ed EUPOL in Afghanistan (comma 21);

·        euro 2.095.774 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni UNMIK, European union police team (EUPT) e PESD in Kosovo (comma 22);

·        euro 199.558 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah[21] (comma 23);

·        euro 474.158 per la partecipazione di cinque magistrati, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione  PESD in Kosovo (comma 25);

·        euro 893.370 per la partecipazione di personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano ed in Afghanistan (comma 26).

Fino al 30 settembre 2008 sono, altresì, autorizzate, sempre al fine di consentire la proroga della partecipazione del contingente militare italiano a missioni internazionali, le seguenti spese:

·        euro 279.099.588 per la missione UNIFIL[22] in Libano e per l’impiego del gruppo navale European marittime force (EUROMARFOR) (comma 1);

·        euro 20.161.262 per la missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (comma 5);

·        euro 10.340.243 per la missione nella Repubblica del Chad e nella Repubblica centrafricana denominata EURFOR Tchad/RCA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (comma 9);

·        euro 6.243.915 per la missione in Libia in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra i Governi italiano e libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina (comma 20);

·        euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni unite in Haiti denominata United nations stabilization mission in Haiti (MINUSTAH) (comma 24);

Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa sia autorizzato a cedere, a titolo gratuito:

·        alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, esclusi materiali d’armamento, entro il limite di spesa di 2.000.000 di euro (comma 13);

·        alle Forze armate egiziane e serbe apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, esclusi materiali d’armamento, entro il limite di spesa di 1.000.000 di euro (comma 14);

Infine è autorizzata la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura dei Paesi in cui si svolgono le missioni  internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni (comma 27).

 

La relazione tecnica espone analiticamente i dati e i parametri posti alla base delle predette quantificazioni. Ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio.

 

Con riferimento alle missioni militari di maggiore rilievo per dimensioni degli effetti finanziari, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo elaborato sulla base della RT e riguardante le principali categorie di spesa (personale e funzionamento) poste a confronto con gli analoghi dati desumibili dalle RT riferite ai precedenti provvedimenti che hanno disciplinato la medesima materia per gli anni 2006 e 2007.

In particolare, con riferimento all’anno 2006 hanno operato i seguenti provvedimenti: decreto legge 273/2005, per la proroga relativa al primo semestre 2006; legge 247/2006, per la proroga relativa al secondo semestre 2006; decreto legge 253/2006, per l’avvio della missione in Libano (il cui finanziamento iniziale è  riferito ai quattro mesi da settembre a dicembre 2006).

Le proroghe per il 2007 sono state invece disposte con il decreto legge 4/2007 (articolo 3, recante autorizzazioni annuali[23]) e con il decreto legge 81/2007 (articolo 9, recante ulteriori autorizzazioni per il secondo semestre dell’anno).

 

MISSIONI INTERNAZIONALI

delle FORZE ARMATE e delle FORZE DI POLIZIA

 (Confronto 2008-2007-2006   -   Elaborazione su dati da relazioni tecniche)

(spese in milioni di euro – importi arrotondati)

Dislocazione

Missione

Anno

Unità di personale(a)

Spese personale(b)

Spese funzionamento(c)

TOTALE SPESE

 

 

 

Libano

 

 

UNIFIL

Eumarfor

 

2006

 

2.530

90,6

(4 mesi)

89,3

(4 mesi)

179,9([24])

(4 mesi)

2007

 

2.450

258,8

(12 mesi)

127,9

(12 mesi)

386,7

(12 mesi)

2008

 

2.743

198,9

(9 mesi)

98,2

(9 mesi)

297,1

(9 mesi)

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

+9,4(e)

 

 

Iraq

 

 

Antica Babilonia

2006

2.123

164

159

323

2007

-

-

-

-

2008

-

­-

-

-

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d))

 

-

 

 

Afghanistan

 

 

ISAF

2006

2.236

152,1

134

286,1

2007

2.015

157

153

310

2008

2.366

172,9

167,3

340,2

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

+30,2

 

 

Balcani(f)

MSU      CIU

EUPT     PESD

Joint-Enterpr.

Albania 2

2006

2.911

123

84,6

207,6

2007

2.255

106,6

37,4

144

2008

2.381

110,1

48,2

158,3

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

+14,3

 

 

Bosnia

Erzegovina

 

 

 

EU-ALTHEA

2006

758

36,3

(12 mesi)

13,8

(12 mesi)

50,1

(12 mesi)

 

2007

456

25,3

(12 mesi)

22,3

(12 mesi)

47,6

(12 mesi)

2008

 

300

10,7

(9 mesi)

9,4

(9 mesi)

20,1

(9 mesi)

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

-20,8(i)

 

 

Mare Arabico

 

 

Enduring Freedom(g)

2006

300

23,2

8,2

31,4

2007

-

-

-

-

2008

-

-

-

-

 

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

-

 

 

 

 

Mediterraneo

 

Active

Endeavour(g)

2006

78

1,8

5,9

7,7

2007

105

- (h)

8,2

8,2

2008

105

- (h)

8,2

8,2

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

-

 

Balcani

 

Collaboraz. Forze polizia

2006

58

6,3

1,7

8

2007

69

2,6

5,3

7,9

2008

69

2,6

5,3

7,9

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

-0,1

 

 

Sudan

(Darfur)

 

Amis II

Unamid

2006

2

0,2

-

0,2

2007

6

0,6

0,1

0,7

2008

86

1,1

4,7

5,8

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

+5,1

 

 

Ciad

 

Repubblica Centrafricana

 

 

 

EUFOR Tchad/RCA

2006

-

-

-

-

2007

-

-

-

-

2008

105

4,9

(9 mesi)

5,4

(9 mesi)

10,3

(9 mesi)

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

+10,3

 

 

Libia

 

Cooperazione contro immigrazione clandestina

2006

-

-

-

-

2007

-

-

-

-

2008

51

3

(9 mesi)

3,2

(9 mesi)

6,2

(9 mesi)

variazione della spesa totale 2008/2007

[intervenuta con il  D-L  8/2008 (AC. 3395)] (d)

 

+6,2

 

(a)Consistenza media desumibile dalle RT[25].  

 

(b)Trattamento economico aggiuntivo+indennità+assicurazione.  

 

(c) Compresi gli oneri una tantum e le spese generali[26]

 

(d) Segno “+” = incremento dell’onere (spesa 2008 maggiore rispetto alla spesa 2007).  

Segno “-” = riduzione dell’onere (spesa 2008 minore rispetto alla spesa 2007). 

 

(e) Tale variazione in aumento è stata ricavata proiettando sull’arco dell’anno la spesa mensile: in altri termini il costo mensile (297,1 milioni di euro: 9 mesi)  viene moltiplicato per 12. Si ricava un incremento della spesa mensile 2008, collegato all’aumento delle unità impiegate, le quali passano da 2.450 a 2.743 essenzialmente a causa dell’utilizzo – nell’anno 2008 - della componente navale (Euromarfor). Tale incremento della spesa mensile ammonta, se proiettato sull’intero anno, a 9,4 milioni di euro.

 

(f) Il numero di unità di personale dislocate nei Balcani è variato, nel triennio, anche in funzione del mutamento del numero e delle caratteristiche delle missioni autorizzate. La presente tabella riporta (nella colonna “Missione”) le missioni autorizzate dall’articolo 3, comma 4, del decreto legge in esame.

 

(g) Esclusi gli oneri per  il personale (e le relative spese di funzionamento) sostenuti per le unità di stanza presso il Comando USA a Tampa–Florida.

 

(h) L’assenza di oneri di personale sembrerebbe indicare che in taluni casi (per esempio, i militari della Marina se imbarcati) il personale non percepisce trattamenti economici aggiuntivi collegati alla missione  internazionale.

 

(i) Tale variazione è stata ricavata proiettando sull’arco dell’anno la spesa mensile: in altri termini il costo mensile (20,1 milioni di euro: 9 mesi)  viene moltiplicato per 12. Si ricava una riduzione della spesa mensile 2008, collegata alla diminuzione delle unità impiegate, le quali passano da 456 (media 2007) a 300. Tale riduzione della spesa mensile ammonta - se proiettata sull’intero anno - a 20,8 milioni di euro.

 

Al riguardo, tenuto conto che le proroghe in esame sono finanziate - come previsto dal successivo articolo 7 - mediante l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui alla legge finanziaria 2007, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo al fine di  escludere che in base all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 248/2007 siano state sostenute, nel gennaio 2008, spese relative a missioni internazionali la cui autorizzazione non risulti poi disposta con il provvedimento in esame.

Come ricordato, infatti, il DL 248/2007 – riproponendo l’analogo meccanismo già previsto dall’articolo 1, comma 1241, della legge finanziaria 2007 - ha prorogato al 31 gennaio 2008 il termine delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali in scadenza in data 31 dicembre 2007, autorizzando nel contempo le amministrazioni competenti a sostenere - a valere sul Fondo missioni internazionali 2008 - una spesa mensile pari a un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. Si ricorda che in occasione dell’esame parlamentare del DL 248/2007 il Governo ha affermato in proposito che non sarebbero state sostenute, a valere sulla prevista anticipazione di un dodicesimo, spese non rientranti nella proroga in esame (la quale però è intervenuta successivamente, in data 31 gennaio 2008).

 

ARTICOLO 4, commi da 1 a 7, 10 e 11

Disposizioni in materia di personale

La norma prevede le seguenti misure in materia di regime giuridico e di trattamento economico del personale in missione:

·        al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione nella misura specificata dal testo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti direttamente dagli organismi internazionali (comma 1).

Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito della missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione (comma 5).

I commi 1 e 5 confermano i criteri di attribuzione dei trattamenti economici accessori (previsti dal regio decreto 941/1926) già applicati nei precedenti provvedimenti di autorizzazione. La relazione illustrativa precisa che l'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio;

·        all'indennità di missione di cui al precedente comma non si applica la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 223/2006 (comma 2).

La norma richiamata ha disposto la riduzione del 20% delle diarie per le missioni all'estero per il personale delle amministrazioni pubbliche, escludendo tuttavia da tale riduzione (articolo 28, comma 3) il personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace;

·        al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica la speciale indennità corrisposta in misura pari al 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero (comma 3).

La disposizione ripete un’analoga previsione formulata per il 2007, da ultimo, dall’articolo  4, comma 3, del decreto legge 4/2007;

·        per l’anno 2008 ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base[27] se militari in servizio permanente, e pari a euro 70 se volontari di truppa in ferma breve o prefissata (comma 4);

La disposizione precisa, inoltre, che si applicano l'articolo 19, comma 1, del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (aumento di un terzo del servizio di navigazione e del servizio di costa) e l'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (esclusione dal reddito imponibile del 50% delle indennità spettanti per attività lavorative effettuate in luoghi variabili e delle indennità di navigazione e di volo).

In ordine all’incremento dell’indennità di impiego operativo, la relazione illustrativa ricorda che si tratta di una norma con finalità perequative già prevista dal decreto legge 4/2007[28] di proroga delle missioni internazionali;

·        i periodi di comando e di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali presso i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame sono validi ai fini della valutazione per l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo[29] (comma 6).

Analoga previsione è stata formulata per il 2007, da ultimo, dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 4/2007[30];

·        per le esigenze connesse con le missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 113/1954, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento (comma 7).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione consente, in via temporanea e solo per esigenze connesse alle missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiori al fine di potersi avvalere delle professionalità presenti in tali ambiti.

Si ricorda durante l’esame di una norma di analogo contenuto[31] presso la Commissione bilancio[32] è stato chiarito, a seguito di specifica richiesta da parte della stessa Commissione, che qualora il richiamo in servizio, nei limiti del contingente numerico previsto, riguardasse ufficiali di grado superiore rispetto a quelli presi come riferimento per la determinazione dello stanziamento, i maggiori oneri sarebbero compensati con un minor numero di ufficiali da richiamare in servizio.

Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al decreto in esame si applica la disciplina vigente (estesa anche al personale civile impiegato nelle operazioni) in materia di indennità di missione, di trattamento assicurativo e pensionistico, di orario di lavoro, di utilizzo delle utenze telefoniche di servizio e di concorsi interni[33] (comma 10).

Analoga previsione è stata formulata per il 2007, da ultimo, dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 4/2007.

 

La relazione tecnica considera gli effetti recati dalle norme in esame congiuntamente agli altri elementi di costo relativi ad ogni singola missione internazionale. Pertanto, gli oneri derivanti dalle norme in esame sono ricompresi in quelli indicati, per ciascuna missione, con riferimento agli articoli 2 e 3.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, comma 8

Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata

La norma consente, per esigenze connesse con le missioni internazionali, di prolungare di 6 mesi il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata annuale. Il prolungamento è possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nell’ambito dei contingenti di personale previsti in relazione alla trasformazione dello strumento militare in professionale ed alla sospensione della leva obbligatoria[34].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la norma in esame non consente di incrementare le dotazioni organiche complessive delle Forze armate, come attualmente determinate in base alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4, comma 9

Avanzamento al grado superiore in caso di morte o inidoneità al servizio

La norma stabilisce che a tutto il personale non appartenente al ruolo degli ufficiali ed agli ufficiali ausiliari delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio in caso di decesso o di sopravvenuta  inidoneità permanente al servizio. Il decesso o l’inidoneità devono essere dovuti a ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. E’ fatto salvo l’eventuale migliore trattamento già in godimento. Le disposizioni si applicano,  agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

La relazione tecnica afferma in premessa che l’ambito applicativo soggettivo risulta incerto ed indeterminato e di conseguenza la quantificazione degli oneri è stata impostata su valutazioni quantitative di massima e proiezioni stimate.

L’elemento soggettivo, secondo la relazione tecnica, è stato individuato prendendo a riferimento una media statistica annuale calcolata in base al personale sottoufficiale e di truppa deceduto o divenuto inabile a partire dal 1983 ossia dalla missione ITALCON-Libano.

Al fine di determinare gli oneri recati dalle norme in esame sono stati presi in considerazione due elementi di costo: il miglior trattamento pensionistico, la maggiorazione dell’importo da corrispondere a titolo di indennità di buonuscita.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici sono stati presi in considerazione, per il 2008, i differenziali di trattamento da corrispondere agli aventi causa dei 10 militari deceduti in operazioni fuori area tra il 2003 e 2007, cui sono stati aggiunti i trattamenti erogati ad altre 3 ipotetiche unità nel 2008. Per i successivi due anni sono stati considerati: per il 2009, i trattamenti erogati ad ulteriori 3 unità; per il 2010, quelli liquidati ad ulteriori 14 unità.

La relazione sembrerebbe quindi aver considerato le sole unità di personale in servizio in missioni internazionali e non anche il personale che svolge il proprio servizio in patria.

In base ai calcoli dettagliati proposti dalla relazione tecnica il maggior onere pensionistico risulta determinato come riepilogato nella tabella che segue.

 

Anno

2008

2009

2010

Platea

13

16

30

Onere complessivo

24.427,09

28.142,22

37.151,30

 

L’onere medio varia in quanto la composizione della platea, suddivisa per grado di appartenenza, varia a sua volta nel corso del triennio.

Anche per la buonuscita si è proceduto al calcolo dei differenziali di indennità determinati in base ai possibili gradi attribuiti al personale beneficiario. Trattandosi però di un esborso una tantum le platee non si cumulano tra loro. La relazione tecnica pertanto considerata un numero di beneficiari pari a 13 nel primo anno al fine di considerare l’intero arco temporale 2003-2008. Negli anni successivi si considera il differenziale riferito a sole tre unità di personale. In base ai calcoli dettagliati proposti dalla relazione tecnica il maggior onere risulta determinato come riepilogato nella tabella che segue.

 

Anno

2008

2009

2010

Platea

13

3

3

Onere complessivo

6.445

1.421

1.421

 

L’onere complessivo risulta valutato pari a 30.872,09 euro per il 2008, 29.563,22 euro per il 2009 ed a 38.572,30 euro per il 2010.

 

Al riguardo, si osserva che fra i beneficiari dell’applicazione delle disposizioni in esame dovrebbe rientrare – stando al tenore letterale della norma in esame – non solo il personale impegnato nelle missioni militari all’estero, ma anche quello deceduto o divenuto inabile in patria. La relazione tecnica sembrerebbe aver considerato, invece, esclusivamente il personale in missione. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati, ad oggi disponibili, relativi a tutti coloro che potranno beneficiare in via immediata delle misure previste dalla norma.

A tale proposito si rammenta che la norma ha effetto giuridico a partire dal 1° gennaio 2003: dunque è possibile individuare puntualmente quale sia la platea dei beneficiari per il primo quinquennio di applicazione (anni dal 2003 al 2007).

Da un punto di vista metodologico si osserva inoltre che, anche assumendo le ipotesi formulate dalla relazione tecnica, la platea dei beneficiari risulterebbe sottostimata.

La relazione tecnica individua come platea base il numero delle unità di personale decedute in operazioni fuori area dal 2003 al 2007, pari a 13 unità. A detta platea sono aggiunte 3 unità campione per il secondo anno e 14 dal terzo anno in poi, per considerare gli effetti a regime delle norme in relazione a 30 beneficiari.

Infatti le unità aggiuntive ipotizzate dalla RT dovrebbero essere incrementate per un numero di anni pari alla durata media di fruizione del beneficio riconosciuto. Dal momento che si tratta di trattamenti erogati a personale con un’anzianità media, secondo la relazione tecnica, di 15 anni, ossia a persone relativamente giovani, appare verosimile che il beneficio sia fruito dall’interessato, o dai suoi aventi causa, per almeno venti anni[35]. Ne consegue che il numero di beneficiari da considerare a regime risulta pari almeno a 60([36]).

Un altro possibile elemento di sottostima è connesso al fatto che la norma riconosce i benefici previsti non solo in caso di eventi traumatici (morte o ferimento) ma anche in relazione a malattie. Ciò premesso si rileva che la relazione tecnica considera 3 casi aggiuntivi per il secondo anno a fronte di una platea di possibili nuovi beneficiari pari a oltre 200.000 unità. Pertanto la frequenza di infortunio ipotizzata è pari a 0,015 ogni mille unità di personale[37]: andrebbe chiarito quali siano i dati riferiti all’incidenza media di infortuni idonei a suffragare la predetta ipotesi.

In via indicativa, si segnala che le statistiche, elaborate dall’INAIL e riferite al triennio 2002-2004, evidenziano una frequenza di infortunio media[38] su base nazionale di 1,66 casi ogni mille lavoratori, ossia di oltre 100 volte superiore a quella proposta dalla relazione tecnica al provvedimento in esame. Le frequenze relative di infortunio, limitatamente ai casi di morte o di inabilità permanente, vanno infatti da un valore minimo, per 1000 lavoratori, di 0,23 infortuni all’anno, rilevato nel settore degli intermediari finanziari, ad un massimo 4,66 infortuni all’anno per il settore delle costruzioni (il valore medio nazionale è, appunto, pari a 1,66 infortuni).

Si osserva infine che la relazione tecnica, al fine di determinare l’onere per il 2010, considera un numero di beneficiari aggiuntivi del miglior trattamento pensionistico pari a 14. Analogo valore avrebbe dovuto essere considerato ai fini del calcolo degli oneri per l’indennità di buonuscita, mentre il valore utilizzato dalla relazione tecnica si riferisce solo a 3 unità.

Si osserva infine che la disposizione in esame potrebbe determinare richieste emulative volte ad estenderne l’ambito applicativo soggettivo all’intero comparto sicurezza (ossia ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare) ovvero l’ambito di applicazione temporale agli anni antecedenti il 2003.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia contabile

Normativa vigente: l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 451/2001 (Partecipazione italiana a missioni internazionali)  autorizza gli Stati maggiori di Forza armata – in relazione alle missioni militari internazionali disciplinate dal medesimo DL 451([39]) - ad attivare le procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.  Il successivo comma 2 autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, e in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia per esigenze di revisione di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

La norma dispone che alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applichino le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 451/2001 (comma 1).

Sono inoltre estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2 del medesimo decreto-legge 451/2001, le quali si applicano entro il limite complessivo di euro 50 milioni a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 7 (comma 2).

Analoga disposizione è stata prevista, da ultimo (entro il medesimo limite di 50 milioni), dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 4/2007.

Si autorizza infine il Ministero dell'economia a corrispondere ai Ministeri interessati anticipazioni pari all’importo dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

In ordine al comma 3, la relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a consentire alle amministrazioni chiamate ad operare nell’ambito delle missioni internazionali di stipulare contratti di durata rispondente alle esigenze delle missioni stesse, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica. Infatti gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose eccedono gli ordinari stanziamenti di bilancio e devono quindi trovare copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Il comma 3 consente, attraverso le previste anticipazioni, di stipulare contratti di durata annuale pure in attesa della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla conclusione dell'iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali. L’importo di  tali anticipazioni sarà successivamente scomputato nell'ambito della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di spesa delle missioni.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti volti ad escludere effetti finanziari negativi, in termini di cassa, della disposizione di cui al comma 3.

In ordine al comma 2, al fine di escludere che dalla disposizione possano derivare effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se l’autorizzazione ad effettuare acquisti con procedure d’urgenza sia riconducibile ad una mera anticipazione di somme riguardanti spese di funzionamento già previste dal decreto legge in esame e pertanto già ascritte ad altre disposizioni del medesimo provvedimento.

Detti chiarimenti si rendono opportuni anche in considerazione del fatto che il comma 2 – pur facendo riferimento allo stanziamento di cui all’articolo 7 – non reca una esplicita delimitazione del suo ambito di operatività alle sole spese riconducibili alle missioni militari internazionali autorizzate con il decreto legge in esame.

 

ARTICOLO 7, comma 1

Copertura finanziaria

La norma autorizza una spesa complessiva pari a euro 1.020 milioni di euro per l’anno 2008.  Alla relativa copertura si provvede:

 

-          quanto a 1.000 milioni di euro, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

-          quanto a 20 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007.

 

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, si rammenta che questa prevede il rifinanziamento, nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, del Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 3004 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 6 febbraio 2008, le suddette risorse risultano allo stato già accantonate per le finalità di cui al presente decreto legge.

Per quanto concerne il riferimento ai 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, si ricorda che il suddetto decreto legge, recante proroga di termini, autorizzava, per il primo mese dell’anno in corso l’utilizzo del fondo per la proroga delle missioni internazionali. Pur in presenza di tale disposizione, le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame, decorrono, in gran parte dal 1° gennaio 2008[40]. Si determina, pertanto, relativamente al mese di gennaio una sovrapposizione con la disposizione contenuta nel decreto legge n. 248 del 2007. La decorrenza dall’inizio dell’anno delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto legge sembra, peraltro, finalizzata a consentire una puntuale quantificazione degli oneri relativi alle singole missioni e in ogni caso, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), secondo cui l’onere di 1.000 milioni di euro comprende i 100 milioni già autorizzati dal decreto legge n. 248 del 2007, esclude una duplicazione nel computo degli oneri. Al riguardo, appare, comunque, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 7 del 1981 e dalla legge n. 49 del 1987, recanti stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007, si osserva che le predette risorse sono iscritte su diversi capitoli del Ministero degli affari esteri appartenenti alle unità previsionali di base di parte corrente 1.2.1  e 1.2.2. Paesi in via di sviluppo. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 6 febbraio 2008, le suddette risorse risultano allo stato già accantonate per le finalità di cui al presente decreto legge.

 

ARTICOLO 7, comma 2

Copertura finanziaria

La norma prevede che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 9, valutato  in in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma prevede anche una clausola di salvaguardia con prelievo dal fondo spese obbligatorie e d’ordine ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. .2), della legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca la necessaria disponibilità.

Dal punto di vista formale si segnala l’opportunità, per esigenze di semplificazione, di riformulare il riferimento ai fondi speciali previsto dalla clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: “si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.” Tale formulazione è già stata adottata dal Governo nel decreto-legge n. 248 del 2007, in seguito alla riclassificazione del bilancio dello Stato attuata con la legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007).

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, data la tipologia degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, coma 9, relativi all’avanzamento al grado superiore di personale militare in caso di decesso o inidoneità permanente al servizio, suscettibili di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi, la previsione della stessa e la sua formulazione appaiono conformi alla vigente disciplina contabile e alla prassi consolidata.

Al riguardo, appare, in ogni caso, opportuno acquisire la conferma da parte del Governo.

 



[1] Decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8.

[2] Si ricorda che tale previsione riproduce la formulazione già adottata dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 1 del decreto legge n. 4/2007, a seguito del recepimento di una condizione posta per l’espressione del parere della Commissione bilancio della Camera. Cfr. seduta del 2 marzo 2007.

[3] Finalizzate alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione. 

[4] Legge finanziaria 2006. L’articolo 1, comma 9 della predetta legge, come modificato dal decreto-legge 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. A tale norma sono stati ascritti effetti di risparmio. Il comma 56 del medesimo articolo ha inoltre disposto che i compensi per incarichi di consulenza corrisposti dalle pubbliche amministrazioni fossero automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Il comma 57 ha infine disposto che dal 2006 al 2008 ciascuna pubblica amministrazione non possa stipulare contratti di consulenza complessivamente di importo superiore all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005  (ridotti del 10% ai sensi del comma 56).

[5] Articolo 2, comma 2, del decreto legge 165/2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.

[6] Articolo 3 del decreto legge 165/2003.

[7] Articolo 4 del decreto-legge 165/2003.

[8] Anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

[9] La finalità della norma è – come precisato dal testo - quella di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

[10] Cfr. - da ultimo - l’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 4/2007 (Proroga della partecipazione italiana alle missioni umanitarie e internazionali).

[11] Cfr. Camera dei deputati – Commissione bilancio – seduta del 13 luglio 2006 (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari).

[12] “Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”.

[13] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR  18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

[14] International Security Assistance Force (ISAF).

[15] Missione denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

[16] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus.

[17] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[18]  European Union Police Mission for the PalestinianTerritories (EUPOL COPPS).

[19] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina.

[20] International Security Assistance Force (ISAF).

[21] Missione denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

[22] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[23] Con la sola eccezione della partecipazione alla missione dell’UE in Bosnia Erzegovina (ALTHEA), autorizzata dal DL 4/2007 fino al 30 giugno e successivamente dal DL 81/2007 fino al 31 dicembre.

[24] L’autorizzazione di spesa per la missione militare in Libano è superiore (ammonta infatti a 186,9 milioni): la differenza si spiega considerando la quota di “spese riservate” (per 7 milioni di euro) autorizzata dallo stesso decreto legge 253/2006.

[25] Il dato rappresenta il numero dei militari che percepiscono trattamenti economici aggiuntivi (la gran parte dei militari presenti nel teatro delle operazioni, ma non necessariamente tutti). Esso ha carattere indicativo anche a causa della variabilità, nel tempo, delle esigenze connesse sia all’organizzazione complessiva dei contingenti multinazionali sia al dispiegamento operativo delle forze nazionali nel teatro delle operazioni. Per rendere omogenei e comparabili i dati tratti dalle diverse RT, la presente tabella – riferita a tre periodi di un anno ciascuno (2006, 2007 e 2008) -  contiene indicazioni esplicite dei casi nei quali gli stanziamenti coprono periodi non omogenei (per es. 6-12 mesi). In assenza di tali indicazioni, i dati si intendono riferiti ad un intero anno e viene quindi assunta come riferimento, per una corretta rappresentazione della spesa, la media aritmetica delle unità impiegate nell’arco di 12 mesi [per esempio 100 unità di personale impiegate in un teatro di operazioni per 1 mese sono state convenzionalmente indicate nella tabella come 8 unità (100:12 mesi)].

[26] Oneri una tantum = spese di carattere funzionale o strumentale che vengono normalmente sostenute nella fase preliminare all’avvio di un’operazione [per esempio, approntamento delle forze militari in patria, operazioni di attendamento e di dispiegamento dei materiali, interventi di carattere immediato sul territorio sede dell’intervento (aiuti umanitari, ospedali, infrastrutture, bonifica ordigni esplosivi)]. (Fonte: relazioni tecniche allegate ai provvedimenti di autorizzazione delle missioni).

   Spese generali= trasporti, viveri, equipaggiamento, servizi, alloggiamento, costi aggiuntivi (TLC, interpretariato, spese postali, spese riservate ...).

[27] Indennità di cui alla legge 78/1983 (Indennità operative del personale militare). La disposizione fa riferimento, in particolare all'articolo 2, comma 1, della predetta legge (Indennità mensile d'impiego operativo di base).

[28] La stessa relazione precisa che la disposizione è intesa a superare la disparità di trattamento che si verificherebbe, altrimenti, tra i militari impiegati nelle missioni internazionali in quanto destinatari di indennità di impiego operativo o di indennità pensionabile differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali in ragione delle differenti condizioni di impiego in cui sono chiamati ad operare. Tiene conto inoltre del fatto che gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo sia dai provvedimenti di concertazione sia dalle leggi.

[29] Si tratta degli obblighi previsti dagli articoli 9 e 17 (e dalle relative tabelle 1, 2 e 3 allegate) del D. Lgs. 298/2000 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri).

[30] Si segnala che con riferimento ad una disposizione identica a quella in esame, contenuta nell’articolo 10 bis del decreto legge n. 165/2003, è stato precisato - in risposta ad una specifica questione posta nel corso dell’esame presso la V Commissione  - che la norma non modifica le permanenze nei vari gradi o il numero di promozioni fisse annuali e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

[31] Articolo 11, comma, 6 della legge 39/2005 (Partecipazione italiana a missioni internazionali).

[32] Commissione bilancio - seduta del Comitato pareri del 22 febbraio 2005.

[33] La norma richiama, in particolare, l’articolo 2, commi 2 e 3, e gli articoli 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge  451/2001 (Partecipazione italiana a missioni internazionali).

[34] A tal fine si richiama quanto disposto dall’articolo 23, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

[35] Per motivi di prudenzialità potrebbe risultare corretto assumere anche un arco temporale più ampio.

[36] Ossia tre beneficiari aggiuntivi all’anno per 20 anni.

[37] Detto valore si ottiene dividendo 3 per il numero 200, considerata la platea di possibili beneficiari pari a 200.000 unità.

[38] Considerando solo gli infortuni che determinino la morte o l’inabilità permanente.

[39] La disposizione richiama specificamente le operazioni militari autorizzate dall’articolo 1 dello stesso DL 451/2001. Si tratta in particolare delle missioni internazionali operanti nelle seguenti aree: Macedonia, Albania, territori della ex Jugoslavia, Kosovo, Hebron, Etiopia ed Eritrea, Afghanistan (Enduring Freedom e ISAF).

[40] Articolo 1, comma 6, articolo 2, commi 10 e 11, articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, e 25, e articolo 4, comma 4.