Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 585 Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002
Riferimenti:
AC n. 585/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 36
Data: 31/05/2007
Descrittori:
MOLISE, CAMPOBASSO - Prov, MOLISE   PUGLIA
RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI   TERREMOTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 585

 

 

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia

colpiti dal sisma dell’ottobre 2002

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

N. 36 – 31 maggio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

585

Titolo breve:

 

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell’ottobre 2002

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Margiotta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla VIII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data:

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

Scheda di analisi n. 36

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Ambito di applicazione. 2

ARTICOLO 2. 3

Stanziamento di fondi3

ARTICOLI 3  e 4. 6

Compiti delle regioni, intese istituzionali di programma e interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali6

ARTICOLO 5. 10

Interventi a favore di immobili di proprietà privata.. 10

ARTICOLO 6 e 7. 11

Interventi a favore delle attività produttive e interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.. 11

ARTICOLO 8. 12

Interventi sui beni culturali12

ARTICOLO 9. 14

Norme di accelerazione e controllo degli interventi14

ARTICOLO 11. 15

Commissari delegati15


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, nel testo adottato dal comitato ristretto e risultante dagli emendamenti approvati, reca disposizioni in materia di interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia interessati dagli eventi sismici dell’ottobre 2002.

La proposta di legge, di origine parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Durante l’esame presso la Commissione di merito il rappresentante del Governo ha depositato[1] una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture che riporta, tra l’altro, i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato in un documento che non risulta agli atti della Commissione. Entrambe le note sopra citate si riferiscono ad un testo antecedente quello in esame.

Di seguito si esaminano le disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari .

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Le norme definiscono l’ambito di applicazione della proposta di legge individuando i territori destinatari degli interventi di ricostruzione e delle relative risorse finanziarie (comma 1).

In particolare per la regione Molise la norma si riferisce espressamente a tutti i comuni della provincia di Campobasso (comma 2).

Limitatamente alla regione Puglia, si prevede una elencazione dettagliata dei comuni destinatari degli interventi. (comma 3).

 

Al riguardo si segnala che la norma sembra ampliare la platea di comuni beneficiari delle risorse rispetto a quanto previsto sulla base della normativa vigente[2]. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, appare pertanto opportuno che sia chiarito se, ed eventualmente in quale misura, l’estensione medesima sia giustificata da una disponibilità di risorse residue a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente ovvero sia finalizzata all’utilizzo dei rifinanziamenti previsti dagli articoli successivi.

 

In merito ai profili di copertura, il comma 1prevede che all’attuazione delle misure contenute nel provvedimento si provveda nei limiti delle risorse previste all’articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo sulla quantificazione complessiva degli oneri derivanti dal provvedimento e sull’individuazione delle risorse già disponibili cui il testo fa riferimento senza tuttavia specificarne l’entità e l’attuale allocazione in bilancio al fine di consentire una verifica della congruità delle stesse rispetto alle maggiori spese, anche tenendo conto del carattere misto degli interventi previsti dal provvedimento, alcuni dei quali appaiono avere natura corrente, stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura.

 

 

ARTICOLO 2

Stanziamento di fondi

La norma dispone l’attribuzione, alle regioni Molise e Puglia colpite dalla crisi sismica al fine di provvedere alla rinascita e alla ricostruzione delle zone colpite e per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 7, comma 1, della somma di 120 milioni di euro per l’anno 2009[3] (comma 1).

Si autorizza inoltre un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008[4],  per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione nei comuni di cui all’articolo 1 (comma 3).

L’articolo in esame rinvia, infine, ad un successivo decreto di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle modalità di riparto e di assegnazione delle descritte risorse (comma 5).

 

Al riguardo appare necessario acquisire l’avviso del Governo sui seguenti profili problematici:

a)     preliminarmente andrebbero chiarite le modalità di coordinamento degli effetti finanziari della proposta in esame con i vincoli disposti dalla disciplina sul patto di stabilità interno contenuta nella legge finanziaria 2007. In particolare, poiché la richiamata disciplina prevede, per le regioni, un vincolo sul lato della spesa, l’utilizzo degli stanziamenti previsti dalla norma in esame dovrebbe comunque essere subordinato al rispetto dei medesimi vincoli, che, pertanto, in assenza di deroghe espresse alla disciplina della legge finanziaria, potrebbero impedire in tutto o in parte l’utilizzazione delle risorse previste dalla presente proposta di legge;

b)     con riferimento al contributo pluriennale previsto dalla norma, si segnala che i commi 511 e 512 dell’articolo unico della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) disciplinano una specifica procedura per la verifica degli effetti sui saldi relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto di contributi pluriennali a carico del bilancio dello Stato. Ove sussistano effetti peggiorativi a carico dei predetti saldi, l’attivazione del contributo è consentita nei limiti della copertura assicurata dal “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”, istituito a tale scopo dal predetto comma 511 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.  Peraltro tale Fondo risulta dotato, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per il solo anno 2007. Si segnala pertanto che l’effettiva attivazione del contributo è subordinata alla predetta procedura;

c)      in merito ai profili di quantificazione, pur essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento stabilito, si fa presente che non si dispone di sufficienti elementi volti ad accertare in base a quali parametri sia stato determinato l’onere stesso.

In proposito il Ministero delle infrastrutture, a fronte di una richiesta di ricognizione dei fabbisogni finanziari, complessivi e residui, necessari agli interventi di ricostruzione, formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, ha infatti segnalato la difficoltà ad elaborare una relazione tecnica nella forma prevista dalla vigente disciplina contabile. Ciò in considerazione del fatto che fra le attività previste in capo alle regioni ed ai comuni ed al ministero dei beni culturali vi è segnatamente quella di individuare gli interventi di recupero e di ricostruzione relativi agli immobili pubblici e privati che sono stati più o meno gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 2002.

Si sottolinea al riguardo, anche alla luce dell’entità delle risorse già stanziate sulla base della legislazione vigente[5], l’importanza di acquisire una ricognizione, anche di massima, della “stima del fabbisogno complessivo, delle assegnazioni fino ad ora effettuate e del fabbisogno residuo”[6] con riferimento a ciascuna tipologia di intervento finanziato dalla normativa vigente e rifinanziato dalla norma in esame. Ciò al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità che la norma si prefigge.

 

In merito ai profili di copertura, si osserva che i commi 1 e 2 assegnano alle regioni colpite dalla crisi sismica dell’ottobre 2002, per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e per provvedere alle necessità di rinascita e di ricostruzione di tali regioni, la somma di 120 milioni di euro per l’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2009 dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell’economia.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato a fini di copertura reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine al fatto che le iniziative per provvedere alla rinascita e alla ricostruzione delle regioni colpite dal sisma siano riconducibili alla tipologia di spese di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa.

 

Quanto al comma 3, la norma prevede che per le finalità del comma 1 sia anche autorizzato un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione delle opere di ricostruzione nei comuni di cui all’articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per gli anni 2008 e 2009, delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato a fini di copertura reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLI 3  e 4

Compiti delle regioni, intese istituzionali di programma e interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali

Le norme dispongono:

a)      l’utilizzo, da parte del Governo, delle regioni e degli enti locali dello strumento dell’intesa istituzionale di programma[7], avente ad oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili. Tale programmazione deve essere definita nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente[8] (articolo 3, comma 1);

b)      la predisposizione, da parte delle regioni, e d’intesa con i comuni interessati, del quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno nonché dello schema finanziario di ripartizione delle risorse, individuando altresì le priorità di intervento (articolo 3,comma 2).

In particolare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medesimi soggetti provvedono, tra l’altro e e con criteri omogenei:

1) a definire le linee di indirizzo vincolanti degli interventi di ricostruzione e di ripristino;

2) ad individuare le tipologie di immobili ed il relativo livello di danneggiamento nonché i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi;

3) a definire i criteri ai fini della perimetrazione dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono realizzati attraverso programmi di recupero;

4) a realizzare, con l’ausilio dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e  del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, indagini di microzonazione sismica ed infine a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici;

c)      la predisposizione, da parte dei comuni interessati, di programmi di recupero e dei relativi piani finanziari entro tre mesi dalla perimetrazione delle zone individuate ai sensi del citato articolo 3, comma 3 lettera c) (che devono indicare, fra le altre cose, i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti ed una prima valutazione dei costi). Le regioni, che in ogni caso subentrano in caso di inerzia dei comuni coinvolti, approvano i suddetti programmi di recupero individuando altresì le priorità (articolo 4).

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa lo stato di avanzamento degli interventi già realizzati e la disponibilità di risorse finanziarie residue da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla norma in esame. Non appare chiaro inoltre quali degli interventi previsti dalle disposizioni in esame debbano essere attuati a valere sulle nuove risorse pari a 120 milioni di euro previsti per l’anno 2009 e quali attività poste a carico degli enti territoriali debbano essere svolte a valere sulle risorse precedentemente stanziate. Analogamente appare necessario distinguere gli interventi che comportano spese di parte corrente da quelli riferiti a spese in conto capitale e chiarire altresì i profili di coerenza temporale tra gli oneri e le relative risorse da utilizzare a copertura.

Più in generale, si evidenzia la necessità di indicare l’entità delle risorse specificamente destinate a ciascuna categoria di intervento, anche in conformità del disposto dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 194 del 1994, che, novellando l’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978[9], ha stabilito che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la relativa autorizzazione di spesa.

Tali precisazioni appaiono necessarie anche al fine di evidenziare se siano previsti interventi delle pubbliche amministrazioni interessate[10] da attuare ad invarianza di oneri, dovendosi in tale ipotesi acquisire anche una conferma circa l’effettiva possibilità di esercitare tali adempimenti con le risorse già assegnate in base alla vigente normativa.

 

In merito ai profili di copertura, si osserva che la normaprevede la stipula di un’intesa istituzionale tra Governo, regioni ed enti locali per la programmazione degli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, stabilendo tra le altre cose la definizione di un programma degli interventi di ricostruzione, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede poi, al comma 3, dell’articolo 3, che le regioni, di intesa con i comuni, provvedono, tra le altre cose, a definire le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento interessati; a realizzare indagini urgenti di microzonazione sismica; a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di precisare:

l’entità, la natura di parte corrente ovvero di conto capitale, nonché l’attuale allocazione delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente da destinare agli interventi di ricostruzione, con particolare riferimento alla possibilità che tale nuova destinazione pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere delle medesime risorse a legislazione vigente;

se il riferimento alle risorse dell’articolo 2 debba intendersi come alle risorse di conto capitale di cui all’articolo 2, comma 1, ovvero anche alle risorse di parte corrente di cui all’articolo 2, comma 2 (eventualità che dovrebbe peraltro escludersi dato che le risorse di parte corrente sono esplicitamente destinate, dal medesimo articolo 2, comma 2, all’erogazione di mutui)

se gli interventi descritti al comma 3 dell’articolo 3 siano parte del programma di interventi di cui al comma 1, ovvero si configurino come ulteriori interventi.

Infine, dovrebbe essere comunque precisato se gli interventi di cui all’articolo 3 coincidano con la tipologia di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ovvero se si prefigurino come ulteriori interventi ed in tal caso, se tali interventi risultino di conto capitale o di parte corrente.

 

ARTICOLO 5

Interventi a favore di immobili di proprietà privata

Le norme prevedono:

·        l’attribuzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata, ai proprietari o titolari di altro diritto reale di garanzia, di un contributo pari rispettivamente al costo delle strutture, in caso di immobili distrutti, ovvero pari al costo degli interventi necessari al loro recupero; i danni sono valutati in base ad apposita perizia giurata ovvero, se di importo non superiore a 5.000 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà( commi 1 e 2).

·         la previsione in capo ai Comuni del compito di eseguire le necessarie demolizioni (comma 4).

·        la sostituzione della regione in caso di inadempienza da parte del comune e la nomina di un commissario ad acta (comma 5).

 

Al riguardo si richiamano le medesime considerazioni svolte a commento dei precedenti articoli 3 e 4 circa l’opportunità di definire le risorse da destinare agli interventi disposti dalla norma in esame, chiarendo, altresì, se i medesimi debbano essere realizzati a valere sulle nuove risorse ovvero a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Circa la compatibilità della misura dei contributi con i limiti di spesa indicati dalla proposta in esame, si rinvia alle successive osservazioni riferite ai profili di copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la normaprevede che, secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all’articolo 3, sia concesso un contributo pari al costo delle strutture per gli immobili distrutti, nonché un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico-sanitario.

 

Al riguardo, nel presupposto che anche gli interventi di cui all’articolo 5 devono realizzarsi nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla coerenza dell’erogazione di contributi che coprano integralmente gli oneri di ricostruzione degli edifici con i limiti di spesa di cui all’articolo 2, stante l’assenza di una disposizione che definisca entro un limite massimo l’entità del contributo da erogare a ciascun beneficiario, ovvero che rimetta ad un successivo provvedimento attuativo la determinazione del contributo.

 

 

ARTICOLO 6 e 7

Interventi a favore delle attività produttive e interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica

Le norme dispongono interventi a favore della ripresa delle attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche e di servizi) e per il sostegno dell’attività economica delle zone danneggiate e prevedono interventi di recupero degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica.

 In particolare, l’articolo 6 prevede:

·        l’assegnazione di contributi alle imprese che hanno sede o unità produttive nei comuni colpiti e che hanno subito danni ai beni mobili, fino al 70% del valore dei danni subiti subito danni ai beni mobili (comma 1);

·        l’applicazione, agli interventi di  ricostruzione e di ripristino degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività produttive delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della proposta in esame (comma 2);

·        la valutazione dei danni é effettuata tramite perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, mentre per i danni di lieve entità, fino a 5.000 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (comma 3);

·        la definizione da parte delle regioni, d’intesa con i comuni interessati entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, del piano finanziario di interventi  nonché della disciplina delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 (comma 4);

·        la stipulazione di appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi (comma 5);

·        la previsione di un ulteriore contributo a fondo perduto destinato a coprire i canoni di locazione delle attività produttive costrette ad una temporanea delocalizzazione, in attesa del completamento di interventi strutturali di ripristino degli edifici sedi delle suddette attività  fino al completamento dei lavori e comunque per una durata non superiore ai sei anni (comma 6);

 

L’articolo 7 prevede la predisposizione da parte delle regioni, di intesa con i comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un programma di interventi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la specifica finalità di provvedere all’adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli distrutti.

 

Al riguardo si rinvia alle considerazioni già svolte in merito all’articolo 5, circa la necessità che le disposizioni individuino espressamente le risorse destinate alla realizzazione di ciascuna tipologia di intervento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  il comma 1 prevede che al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, sia assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti negli eventi sismici dell’ottobre 2002.

 

Al riguardo, si rileva l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla congruità del limite di spesa previsto a far fronte agli interventi previsti dall’articolo.

 

ARTICOLO 8

Interventi sui beni culturali

Le norme dispongono tra l’altro:

a)      il completamento entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente proposta di legge della procedura di rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica del 2002 ad opera del Ministro per i beni e le attività culturali (comma 1);

b)     la predisposizione, da parte del Ministro dei beni e le attività culturali, d’intesa con le regioni e sentiti i comuni interessati, di un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici e di un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo, ivi compresi contributi di privati e di enti pubblici (comma 2);

c)      l’autorizzazione delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici ad aprire un conto corrente bancario dedicato alle finalità individuate nel piano, di cui al citato comma 2, nel quale far confluire i contributi pubblici e privati ricevuti. Tali somme sono versate, entro 5 giorni dalla riscossione, all’entrata dello Stato ai fini di una loro successiva rassegnazione (comma 3).

 

Nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le descritte attività possano essere realizzate dai soggetti interessati nell’ambito delle risorse ad essi già assegnate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la normaprevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con le regioni e sentiti i comuni interessati, predispongono un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.

 

Al riguardo, risulta necessario specificare la natura di parte corrente o di conto capitale, l’entità e l’allocazione in bilancio delle risorse cui si fa riferimento, anche al fine di escludere che l’attuazione della disposizione possa pregiudicare la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 9

Norme di accelerazione e controllo degli interventi

Le norme prevedono, al fine di accelerare l’approvazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, una serie di semplificazioni relative alla fase preliminare di approvazione degli interventi e alla fase di attuazione e di realizzazione degli interventi medesimi anche mediante la previsione di alcune deroghe alla disciplina vigente in  materia di progettazione delle opere pubbliche[11].

Si prevede, fra l’altro:

·          lo strumento procedimentale della conferenza di servizi, indetta dall’amministrazione competente, entro sette giorni dalla adozione di tutti gli atti amministrativi di natura istruttoria necessari, per l’esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni (comma 1)[12];

·          la possibilità che la redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi di ricostruzione, sia affidata direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore (comma 2);

·          La determinazione in via preventiva da parte delle regioni interessate, dei criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni (comma 4);

·          La riduzione della metà di tutti i termini stabiliti dalla legislazione vigente per l’espletamento delle procedure relative alle gare d’appalto (comma 6);

·          l’attivazione, mediante la previsione di una norma avente portata generale, dello strumento dell’ordinanza di urgenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e sentite le amministrazioni competenti (comma 9);

·          la possibilità, per le regioni, di assumere, con contratti a tempo determinato, geologi e tecnici nei settori idraulico, con oneri a carico dei progetti di cui al presente articolo, al fine di  accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologiconecessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica e per la predisposizione del piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici (comma 11).

Al riguardo premessa la necessità che siano espressamente indicati gli stanziamenti a valere sui quali sono finanziati gli interventi in esame, circa le disposizioni che prevedono l’assunzione a tempo determinato di geologi e tecnici nei settori idraulico e forestali (comma 11), si osserva che gli effetti finanziari connessi all’attuazione della norma – avente carattere facoltativo - appaiono ricompresi nell’ambito di operatività stabilito con la disciplina del Patto di stabilità interno di cui alla legge finanziaria per il 2007.[13]

In particolare, la medesima legge finanziaria ha stabilito[14]che le Regioni concorrano al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal richiamato Patto di stabilità interno e, inoltre, assicurino la riduzione delle spese di personale. Poiché, tuttavia, queste ultime si intendono ricomprese nell’ambito del vincolo generale di crescita della spesa stabilito dalla stessa legge finanziaria, quest’ultima ha conseguentemente previsto la disapplicazione delle precedenti norme stabilite dalle leggi finanziarie 2005 e 2006 che imponevano obiettivi di risparmio per la spesa di personale (compreso il personale a tempo determinato).

Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 11

Commissari delegati

La norma prevede, in relazione alla proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Campobasso e Foggia[15] che continui a trovare applicazione l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 recante “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.

In particolare la disposizione citata attribuisce in capo ai Presidenti delle regioni interessate, i poteri di commissari delegati per gli intereventi connessi alle fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002 nonché per la ricostruzione, la ripartizione e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici danneggiati.

Al riguardo, premessa la necessità di chiarire se la proroga delle funzioni dei Commissari delegati debba intendersi fino al termine dello stato di emergenza dei territori interessati, non si formulano osservazioni sotto il profilo della quantificazione nel presupposto, sul quale appare necessario una conferma,  che le spese connesse all’esercizio di tali funzioni siano poste a carico delle risorse stanziate per i medesimi eventi calamitosi.

 



[1] Cfr. la nota del Governo pubblicata in allegato al resoconto della seduta 3 maggio 2007 della Commissione Ambiente.

[2] Cfr. in proposito l’elenco dei comuni che hanno fatto richiesta di assistenza, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile (www.promolise.com), non coincidente con l’elenco dei comuni previsti dalla norma in esame.

[3] Lo stanziamento previsto dal testo elaborato inizialmente dal Comitato ristretto e disposto nella misura di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è stato ridotto nell’importo e circoscritto al solo anno 2009 sulla base delle indicazioni fornite dal Governo nella nota depositata nella seduta del 3 maggio 2007.

[4] Anche tale contributo è stato ridotto su segnalazione del Governo, rispetto al testo originario della proposta di legge, che prevedeva una somma pari a 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

[5] Si riporta, a titolo informativo, una ricostruzione elaborata dal Servizio Studi della Camera degli stanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia interessati dagli eventi sismici dell’ottobre 2002. L’orizzonte temporale degli stanziamenti si limita all’ultimo esercizio del triennio di competenza (2010) anche nei casi in cui gli stanziamenti di carattere pluriennale abbiano una durata superiore a tale termine.

(dati in mln di euro)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

totale risorse a legislaz. vig.

60,0

52,8

48,8

56,7

81,7

166,7

201,7

236,7

236,7

 

[6] Come richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato.

[7] Ai sensi dell’art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

[8] A tale riguardo si ricorda che l'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) è lo strumento di programmazione che consente ad ogni Regione, o Provincia autonoma, di concordare con il governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi infrastrutturali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale ed è disciplinata dalla legge n. 662/1996.

.

 

[9] Legge 5 agosto 1978, n. 468 recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.

[10] Ta cui quelle indicate all’art. 3, comma 3, lettera d) e quelle di cui al successivo articolo 8.

[11] L’attuale regime di realizzazione delle opere pubbliche è disciplinato dalla legge quadro n. 109 del 1994, recentemente confluita nel decreto legislativo n. 163 del 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”

[12] I termini ordinari per la conferenza di servizi prevista dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 sono trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta e, per quanto riguarda la conclusione, novanta giorni

[13] Articolo1, commi 655-672 .

[14] Articolo 1, commi 5557-561.

[15] Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2006