Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 780 - Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero
Riferimenti:
AC n. 780/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 23
Data: 15/02/2007
Descrittori:
APPARECCHI MEDICI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 780 ed abb.

 

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

 

 

(Testo unificato)

 

 

 

N. 23 – 15 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

780 ed abb.

Titolo breve:

 

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

XII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Virgilio

Gruppo:

FI

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

 

Scheda di analisi n. 23


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-9. 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici2

 


PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca norme in materia di utilizzo di defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero.

Il provvedimento, elaborato sulla base di proposte di origine parlamentare, risulta privo di relazione tecnica.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-9

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici

Le norme dispongono:

a)      la realizzazione di corsi di formazione e addestramento per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte delle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, degli ordini professionali, degli enti operanti nel settore dell’emergenza e del soccorso sanitario e delle università, previo accreditamento e in collaborazione con le regioni, le ASL, le AO e le centrali operative del 118 (articolo 2);

b)     il rilascio al termine dei corsi di una certificazione di idoneità all’utilizzo in ambiente extraospedaliero dei DAE, obbligatorio per qualunque soggetto non medico li utilizzi (articolo 3);

c)      l’istituzione presso ogni regione e provincia autonoma del registro dei soccorritori e degli istruttori di Basic Life Support Defibrilation (BLSD) (articolo 4);

d)     l’obbligo della detenzione dei DAE per i mezzi di trasporto, le strutture e i luoghi individuati dalla disciplina (articolo 5).

Sono individuati, in particolare, i seguenti mezzi e luoghi:

-          mezzi adibiti al soccorso sanitario di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile, Capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi nonché tutti i mezzi del 118;

-          poliambulatori del SSN, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie convenzionate;

-          grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

-          istituti penitenziari;

-          strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

-          luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, agonistica e non agonistica a livello anche dilettantistico;

-          strutture scolastiche e universitarie;

-          farmacie.

e)      la detrazione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di DAE, per un importo fino a 1.000 euro (articolo 7). Il relativo onere, valutato in 3 milioni di euro annui, è coperto mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente (articolo 9).

Alla copertura degli oneri derivanti per le amministrazioni pubbliche dall’attuazione degli articoli da 1 a 6 si provvede invece mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Al riguardo si rileva la necessità che il Governo chiarisca se gli obblighi e le attività posti a carico delle pubbliche amministrazioni e di soggetti facenti parte del SSN – con particolare riguardo all’obbligo per alcune strutture di dotarsi di DAE nonché all’istituzione e alla tenuta dei registri – possano essere effettivamente finanziati a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio.

Appare inoltre necessario che il Governo quantifichi le minori entrate recate dalle detrazioni fiscali (relativamente ai soggetti non appartenenti alle pubbliche amministrazioni) allo scopo di verificare la congruità della copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 9, comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche fanno fronte agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli da 1 a 6 attraverso gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci.

Il comma 2 prevede che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7 del provvedimento, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 3, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, si rileva in primo luogo, per quanto concerne il comma 1, che la clausola di invarianza ivi prevista non corrisponde, dal punto di vista formale, a quella ampiamente sperimentata secondo cui si prevede che le amministrazioni pubbliche interessate facciano fronte agli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro nel caso specifico la previsione di una clausola di invarianza potrebbe non risultare sufficiente ad evitare l’emersione di nuovi o maggiori. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 5, le quali qualificano in termini obbligatori l’acquisizione di un defibrillatore, sia pure rimettendosi ad una successiva intesa la definizione dei termini entro cui i soggetti ivi richiamati sono tenuti ad adempiere a tale obbligo.

Per quanto concerne il comma 2, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, del quale si prevede l’utilizzo, non reca le necessarie disponibilità con riferimento all’anno 2008.

Da ultimo si osserva che la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 si limita a prevedere il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell’economia e non anche la possibilità di prelevare risorse dal fondo per le spese obbligatorie qualora in sede di attuazione emergessero maggiori oneri, come avvenuto in casi analoghi in presenza di disposizioni, quali quelle in esame, suscettibili di determinare minori entrate.