Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1318: Disposioni in mateia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi
Riferimenti:
AC n. 1318/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 32
Data: 09/05/2007
Descrittori:
INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1318

 

Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 32 – 9 maggio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1318

Titolo breve:

 

Conflitto di interessi

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Violante

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Analisi degli effetti finanziari n. 32

 

 


ARTICOLO 3. 2

Autorità di prevenzione dei conflitti di interessi e illeciti nella p.a.2

ARTICOLO 4. 3

Organico e spese di funzionamento dell’Autorità.. 3

ARTICOLO 5 e 27, comma 3. 5

Funzioni e poteri dell’Autorità.. 5

ARTICOLO 17. 6

Regime fiscale. 6

ARTICOLI 18, 19, 20 e 23, comma 7. 8

Regime sanzionatorio.. 8

ARTICOLO 21. 9

Conflitti di interesse degli amministratori locali, dei Presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali9

ARTICOLI 23 e 24. 9

Funzioni di garanzia dell’Autorità per le comunicazioni9

ARTICOLO 25, comma 1. 10

Copertura finanziaria.. 10

ARTICOLO 28. 11

Abrogazione della disciplina vigente in materia di conflitto di interessi11

 


 

PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo, e conferisce al Governo la delega in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali, nonché dei Presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota vengono esaminate le disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

 

2007

2008

2009

Articolo 3

Istituzione di un’Autorità

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Articolo 4, commi 1, 2 e 3

Personale dell’Autorità

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Articolo 4, comma 5

Spese per consulenze

300.000

300.000

300.000

Articolo 4, comma 7

Spese di funzionamento

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Totale

 

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 3

Autorità di prevenzione dei conflitti di interessi e illeciti nella p.a.

Le norme prevedono:

·        l’istituzione dell’Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e degli illeciti nella pubblica amministrazione, composta da cinque membri, due dei quali eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica e uno, con funzione di presidente, nominato d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento (comma 1);

·        il collocamento in aspettativa[1] con decorrenza dal giorno dell’effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera, dei dipendenti pubblici e privati, i quali, successivamente all’elezione o nomina a membri dell’Autorità, possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza (comma 8);

·        l’equiparazione del trattamento economico corrisposto ai membri dell’Autorità a quello dei magistrati con funzione dei presidenti di sezione della Corte di cassazione (comma 14);

Per tale ultimo scopo si reca una autorizzazione di una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 15).

Per quanto concerne i profili di quantificazione, si rammenta che nel corso della XIV legislatura è stato sottoposta all’esame della V° Commissione una proposta di legge che prevedeva l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale[2]. Tale proposta prevedeva che la direzione del Garante fosse demandata a cinque membri, analogamente a quanto stabilito per l’Autorità di vigilanza di cui al disegno di legge in esame.  La relazione tecnica redatta dalla Ragioneria generale dello Stato[3] specificava che il trattamento economico del Primo presidente di Corte di cassazione era pari a circa 350.000 euro annui, oneri riflessi inclusi[4]. Anche considerando la rivalutazione dei trattamenti economici nel frattempo intervenuta, la quantificazione in 2.000.000 di euro dell’onere per la retribuzione dei cinque membri dell’Autorità appare, dunque, congrua.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4

Organico e spese di funzionamento dell’Autorità

Le norme prevedono:

·        l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell’Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità (comma 1);

·        che il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sia stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, nel rispetto del limite della autorizzazione di spesa prevista per la retribuzione del personale dal comma 4 (comma 2);

·        che l’Autorità possa assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero massimo di venti unità, sempre nel rispetto del limite della autorizzazione di spesa prevista per la retribuzione del personale (comma 3);

·        che l’Autorità possa avvalersi della consulenza di esperti (comma 5);

·        che al funzionamento dell’Amministrazione dell’autorità sovrintende un segretario generale (comma 6);

·        che le spese di funzionamento siano poste a carico di un apposito fondo (comma 7).

Per la retribuzione del personale dell’Autorità, assunto a tempo indeterminato e determinato (commi 1-3), è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 4).

Per la retribuzione dei consulenti è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 5).

Per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Autorità è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 7).

Fermo restando che le autorizzazioni di spesa previste dalle norme in esame sono configurate come limite massimo, si rileva che:

·        la spesa autorizzata per l’assunzione di personale, consente la corresponsione di un trattamento economico medio di 34.000 euro annui, inclusi gli oneri riflessi, per ciascuna delle 50 unità di personale previste, nel caso in cui si decida di non riservare alcuna somma per l’assunzione di personale a tempo determinato;

·        la spesa per la remunerazione dei consulenti non è da considerarsi come obbligatoria e, dunque, la fissazione di un limite è di per sé idonea a garantire che l’onere sia limitato allo stanziamento;

·        lo stanziamento disposto per il funzionamento degli uffici appare non discostarsi da quello stabilito per il funzionamento di uffici analoghi[5].

 

Al riguardo, pur rilevando che le autorizzazioni di spesa sono configurate come limiti, appare opportuno che il Governo confermi la congruenza degli oneri quantificati con particolare riferimento al numero massimo dei dipendenti previsti ed al correlato trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4.

Appare altresì opportuno che il Governo confermi che la posizione del Segretario generale debba ritenersi inclusa nell’ambito dei limiti finanziari e di organico fissati, in materia di oneri per il personale, dai commi 1 e 4 dell’articolo in esame.

 

ARTICOLI 5 e 27, comma 3

Funzioni e poteri dell’Autorità

Le norme prevedono, fra l’altro, che le funzioni attribuite all’Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione[6] siano svolte dall’Autorità (articolo 5, comma 2) e di conseguenza se ne dispone la soppressione (articolo 27, comma 3).

L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall’articolo 1 della legge 3/2003, è alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il suo funzionamento è stata stimata, nel bilancio di previsione 2007 della Presidenza del Consiglio, la spesa di 3.800.000 euro[7].

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme destinate al funzionamento dell’Alto Commissario siano trasferite alla istituenda Autorità ovvero vadano in economia. In tale seconda ipotesi, appare opportuno che il Governo confermi che gli oneri derivanti dall’esercizio di tale ulteriore funzione possano essere inclusi nei limiti di spesa come definiti dagli articoli 3 e 4 del testo in esame.

 

Le norme stabiliscono, inoltre, che l’Autorità di vigilanza sui conflitti di interesse, per l’espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 5, comma 5).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che le pubbliche amministrazioni interessate possano collaborare con l’Autorità mediante l’impiego di personale già in servizio[8] e senza dover sostenere nuovi e maggiori oneri. Il Governo dovrebbe altresì confermare che da detta collaborazione non possano derivare disequilibri organizzativi suscettibili di determinare la necessità di sostituire le unità di personale diversamente impiegate.

 

ARTICOLO 17

Regime fiscale

Le norme dispongono quanto segue:

·        alle plusvalenze realizzate attraverso operazioni di dismissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998[9], posseduti dai soggetti titolari di cariche di governo, eseguite in attuazione delle disposizioni della proposta di legge in esame, si applicano  in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche;

Per le plusvalenze relative a cessione di partecipazioni non qualificate poste in essere da persone fisiche residenti non esercenti attività d’impresa è prevista la possibilità di optare tra tre distinte modalità di tassazione: il regime ordinario in dichiarazione, il regime del risparmio gestito ed il regime del risparmio amministrato: in ogni caso si applica l’imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Per le plusvalenze relative a cessione di partecipazioni qualificate[10] poste in essere dai medesimi soggetti è obbligatorio il regime di tassazione ordinaria. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo  per il 40 per cento del loro ammontare.

·        il trasferimento nel trust di attività economiche e la loro successiva restituzione all’interessato non costituiscono realizzazione di plusvalenze o minusvalenza;

·        tutti gli atti posti in essere ai fini della costituzione del trust e della successiva restituzione all’interessato sono esenti da imposte dirette o indirette;

·        se la legge regolatrice del trust o l’atto di costituzione prevedono che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto o in parte imputati al patrimonio stesso, tali proventi sono tassati in base alle disposizioni fiscali relative alla categoria cui i proventi stessi appartengono. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo assicuri che dalle disposizioni in esame non possano derivare effetti in termini di gettito.

Occorre in proposito sottolineare che tale valutazione riguarda esclusivamente quelle operazioni di dismissione che si sarebbero comunque realizzate, anche in assenza delle disposizioni in esame, nei confronti delle quali le disposizioni introducono un regime, in alcuni casi, agevolativo.

In proposito si segnala che il regime di tassazione delle plusvalenze previsto dalle disposizioni potrebbe risultare vantaggioso nel caso di cessione di partecipazioni qualificate, ove il titolare di cariche di governo presenti un’aliquota marginale effettiva superiore al 30 per cento.

 

ARTICOLI 18, 19, 20 e 23, comma 7

Regime sanzionatorio

Le norme dispongono che l’Autorità di vigilanza sui conflitti d’interessi applichi specifiche sanzioni amministrative pecuniarie nelle seguenti ipotesi:

·        violazione dell’obbligo di comunicazione delle cariche e degli uffici ricoperti, nonché della titolarità di diritti reali, imprese azioni e partecipazioni da parte dei titolari di cariche di Governo, del coniuge, dei parenti ed affini entro il secondo grado nonché delle persone stabilmente conviventi, per finalità diverse dal lavoro domestico,  con il titolare della carica stessa (articolo 18);

·        violazione dell’obbligo di astensione da qualsiasi decisione o azione nell’ipotesi di sussistenza di conflitto di interessi ed in attesa del completamento delle operazioni di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi (articolo 19);

·        violazione delle misure dettate dall’Autorità per prevenire il conflitto d’interessi (articolo 20).

Sono, inoltre, previsti inasprimenti delle sanzioni in essere, applicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione alla gravità della violazione ed al livello istituzionale dei candidati, nell’ipotesi di violazione della par condicio per conflitto d’interessi nell’ambito di comunicazioni in materia di campagne elettorali (articolo 23, comma 7).

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le norme introducono un nuovo regime volto a sanzionare le violazioni degli specifici obblighi introdotti dalle norme medesime, ovvero prevedono inasprimenti delle sanzioni già esistenti[11].

 

ARTICOLO 21

Conflitti di interesse degli amministratori locali, dei Presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali

Le norme delegano il Governo a emanare[12] uno o più decreti legislativi volti a integrare il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - relativamente alla disciplina del conflitto di interessi e a prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interesse con riguardo ai Presidenti delle Regioni e dei membri delle Giunte regionali (comma 1).

Nell’esercizio della delega il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all’Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite (comma 2).

E’ infine stabilito che dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

Al riguardoappare necessario che il Governo confermi che gli oneri derivanti dall’esercizio della delega possano essere inclusi nei limiti di spesa come definiti dagli articoli 3 e 4 del testo in esame.

 

ARTICOLI 23 e 24

Funzioni di garanzia dell’Autorità per le comunicazioni

Le norme stabiliscono che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni accertino che le imprese radiotelevisive, di comunicazione, di telecomunicazioni ed editoriali, che facciano capo a candidati alla carica di sindaco[13], di presidente di Regione o di Provincia o ai capi delle coalizioni, non forniscano un sostegno privilegiato a detti soggetti nel corso delle campagne elettorali. Detta attività di controllo deve essere svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 23).

L’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni accerta, altresì, che le imprese che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non forniscano un sostegno privilegiato al titolare delle cariche di Governo anche al di fuori del periodo di campagna elettorale (articolo 24).

 

Al riguardoappare necessario che il Governo confermi che le attività di controllo di cui alle norme in esame possano essere espletate senza aggravio degli oneri a carico della finanza pubblica anche tenuto conto che a norma dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266[14], l’Autorità ha la possibilità di finanziarsi a carico del mercato.

 

ARTICOLO 25, comma 1

Copertura finanziaria

La norma pone gli oneri derivante dall’attuazione del provvedimento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a carico degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi ai ministeri di seguito elencati:

- per l’anno 2007: quanto a 2.350.000 di euro l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a  1.580.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a  641.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 30.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca;

- per l’anno 2008: quanto a 1.000.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

- per l’anno 2009: quanto  900.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero  del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Per gli anni successivi al 2009 la norma rinvia alla tabella C della legge finanziaria

 

Al riguardo, si osserva che gli accantonamenti utilizzati, pur non recando una apposita finalizzazione, presentano le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne il rinvio, per gli anni successivi al 2009, alla tabella C allegata alla legge finanziaria, si ricorda che in base alla vigente disciplina contabile e, in particolare, all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, il rinvio alla tabella C è previsto per le leggi di natura permanente, sia di natura corrente che capitale, la cui entità, rimessa alla legge finanziaria, deve risultare «modulabile» nel tempo. Nel caso specifico, la natura degli oneri derivanti dal provvedimento sembrerebbe rispondente ai requisiti previsti ai fini del rifinanziamento in tabella C.

Al riguardo appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 28

Abrogazione della disciplina vigente in materia di conflitto di interessi

La norma dispone l’abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante la disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. Vengono, tuttavia, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9 concernenti un contingente di personale attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. All’onere conseguente l’utilizzo del personale in questione si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, della legge 287/1990.

Tale ultima disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese che realizzano operazioni di concentrazione. Lo stesso articolo 10 prevede, altresì, che a tal fine l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.

 

L’articolo 28 in esame sembrerebbe pertanto disporre l’abrogazione anche della copertura finanziaria prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge 215/2004.

Quest’ultima disposizione prevede, tra l’altro, uno stanziamento di 1.462.000 euro annui a decorrere dal 2004 destinato a:

·          retribuire 15 unità di personale da assumere;

·          corrispondere il differenziale stipendiale spettante a 15 unità di personale dipendente da altre amministrazioni ed utilizzato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in posizione di comando[15].

Il medesimo articolo 9, comma 3, della legge 215/2004  - inoltre - quantifica un onere di pari entità (1.462.000 euro annui a decorrere dal 2004) per il costo di un analogo contingente di personale assegnato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine a:

a)     la quantificazione dell’onere di personale previsto dalla norma in esame;

b)     l’idoneità delle nuove modalità di copertura (disposta a valere sulle risorse acquisite ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, della legge 287/2004), tenuto conto che:

·         la spesa da finanziare è connessa alla remunerazione della prestazione lavorativa svolta in regime di impiego a tempo indeterminato;

·         la fonte di finanziamento, ossia l’entità dei contributi dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di concentrazione, è suscettibile di variabilità essendo legata al numero effettivo di operazioni di concentrazione, soggette al controllo dell’Autorità garante del mercato, che si verificano nel corso di un anno;

·         l’entità dei contributi esigibili, in base a quanto stabilito dal citato art. 10, comma 7-bis, è correlata ai costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, e dunque potrebbe non risultare sufficiente a garantire la copertura della spesa relativa alle retribuzioni del personale di cui alla norma in esame.



[1] Ovvero nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme.

[2] Atto Camera 411. Per l’esame presso la V° Commissione della proposta di legge da esso recata, il Servizio bilancio dello Stato aveva predisposto la Nota di verifica 347.

[3] E pervenuta in data 24 gennaio 2005.

[4] Ossia dei contributi previdenziali a carico dell’Amministrazione.

[5] A titolo di esempio si rammenta che le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a fronte di un organico che può, però, arrivare a 100 unità. Confronta in proposito la scheda di analisi n. 19 del gennaio 2007 riferita all’AC. 626.

[6] La definizione puntuale è Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. L’Alto Commissario è stato istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[7] Come risulta a pagina 51 del supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, n. 18 del 23 gennaio 2007 - serie generale dove è pubblicato il DPCM 12 dicembre 2006 concernente, appunto, l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno finanziario 2007. Si rammenta, inoltre che la citata legge 3/2003, istitutiva dell’Alto Commissario, aveva, a suo tempo, autorizzato una spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dal 2002. Detto stanziamento era stato integrato, per il triennio 2005-2007, di 5.418.000 euro dall’articolo 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). La stessa legge istitutiva aveva previsto che l'Alto Commissario si avvalesse di un vice Commissario vicario e di cinque esperti.

[8] Come peraltro sembra desumersi dall’utilizzo della formula “si avvale” contenuta nel testo della norma in esame.

[9] Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. La norma citata definisce come strumenti finanziari le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; gli strumenti finanziari previsti dal codice civile; le quote di fondi comuni di investimento; i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che consenta di acquisire gli strumenti elencati ed i relativi indici; i contratti futures; i contratti pronti contro termine; i contratti a termine; i contratti di opzione  e le combinazioni di contratti e di titoli sopra indicati.

[10] Per partecipazione qualificata si intendono le azioni o altre partecipazioni al capitale o al patrimonio di società, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati nei mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

[11] Si ricorda che in occasione della discussione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" (C. 2340), convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2007, n. 41, il Governo ha rappresentato che, per quanto riguarda la disciplina delle sanzioni, i relativi proventi sono scontati in bilancio e pertanto eventuali modifiche in senso riduttivo della disciplina sanzonatoria possono recare la necessità di una specifica copertura.

[12] Nel temine di sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[13] Di Comuni superiori ai 15.000 abitanti.

[14] Legge finanziaria 2006.

[15] Per maggiori dettagli in proposito si rinvia alla Nota di verifica n. 136 predisposta, nel corso della XIV legislatura, in relazione all’esame dell’AC. 1707.