Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1558: Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Riferimenti:
AC n. 1558/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 42
Data: 26/06/2007
Descrittori:
INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1558 ed abb.

 

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 42 – 26 Giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1558

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’incremento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Laratta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla XI Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

 

 

 

Scheda di analisi n. 42

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-4. 3

Modifica alla disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare  3

ARTICOLO 3, comma 1. 5

Copertura finanziaria.. 5

 
PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca modifiche alla disciplina relativa all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per i grandi invalidi. Essendo di origine parlamentare, risulta privo di relazione tecnica.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Modifica alla disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

Normativa vigente: sulla base del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra[1] e dell’articolo 1 della legge n. 288/2002, i pensionati affetti da invalidità gravi, i grandi invalidi per servizio e i pensionati di guerra affetti da invalidità gravi ed insigniti di medaglia d’oro al valor militare possono ottenere un accompagnatore militare in servizio di leva obbligatorio o un accompagnatore del servizio civile. Qualora gli enti preposti non siano in grado di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta, a tali soggetti compete un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell’autorizzazione di spesa, pari a 7.746.853 euro, la cui entità può essere adeguata in relazione alle disponibilità del Fondo allo scopo istituito dall’articolo 2 della medesima legge; ai soggetti affetti da gradi di invalidità inferiore è corrisposto, sempre nei limiti delle disponibilità del fondo, un assegno in misura ridotta al 50 per cento[2].

Successivamente, la legge n. 44/2006 ha disposto, limitatamente agli anni 2006 e 2007, l’aumento della misura dell’assegno a 900 euro mensili, fermo restando la riduzione al 50 per cento per i soggetti affetti da invalidità meno gravi[3].

Le norme dispongono:

a)      la possibilità, per i soggetti già aventi diritto, di scegliere tra l’accompagnatore del servizio civile e l’assegno mensile[4] (articolo 1, comma 1);

b)     l’aumento, per gli anni 2006, 2007 e 2008, della misura dell’assegno a 950 euro mensili, ridotti del 50 per cento per i soggetti affetti da invalidità meno gravi (articolo 1, comma 2, primo e secondo periodo)[5];

c)      la corresponsione, a decorre dal 1° gennaio 2008, della tredicesima mensilità (articolo 1, comma 2);

d)     la possibilità di aumentare con decreto ministeriale l’importo dell’assegno nell’ambito delle risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 288/2002 (articolo 1, comma 4);

e)      l’adeguamento automatico dell’importo dell’assegno, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 656/1986 (articolo 2).

Tale norma dispone l’adeguamento alla variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria dell’importo vigente al 31 dicembre dell’anno precedente. Pertanto, la disposizione in esame sembrerebbe fare riferimento all’importo di 950 euro mensili: infatti, pur se il comma 2 dell’articolo 1 limita l’aumento dell’importo al triennio 2006-2008, non sembrerebbe possibile oltre tale data l’applicazione del precedente importo di 878 euro mensili previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 288/2002 contestualmente abrogato dal provvedimento in esame[6];

f)       la valutazione, e la relativa copertura, degli oneri in 2,4 milioni di euro per il 2007 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 (articolo 3).

E’ disposta, infine, l’abrogazione della legge n. 44/2006 nonché dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge n. 288/2002 (articolo 4).

 

Al riguardo si segnala che la quantificazione appare coerente con i dati e i parametri della relazione tecnica trasmessa dal Governo nel corso dell’iter di approvazione della citata legge n. 44/2006[7]. Appare pertanto opportuno che il Governo aggiorni o confermi la misura della quantificazione.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Copertura finanziaria

La norma prevede cheagli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2.400.000 euro per l’anno 2007 e in 26.000.000 di euro a decorrere dal 2008 si provveda:

a) per l’anno 2007, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

b) a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

Al riguardo, si segnala che il fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.288, risulta iscritto nell’unità previsionale di base del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), nel capitolo n.1319. Da un’interrogazione della banca dati RGS del 22 giugno 2007, risultano disponibili risorse pari a 22.746.853 euro. Si osserva inoltre che l’accantonamento relativo al fondo speciale relativo al Ministero della solidarietà sociale non reca per l’anno 2009 le necessarie disponibilità. Per tale anno l’importo disponibile è pari a 11.507.000 euro.

 



[1] DPR n. 915/1978.

[2] Articolo 1, commi 2-5, della legge n. 288/2002.

[3] Cfr. la successiva nota n. 5.

[4] Tale disposizione trova motivazione nella sopravvenuta abolizione del servizio di leva obbligatorio.

[5] La norma prevede, infine, la possibilità per i soggetti già beneficiari dell’assegno di percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dell’importo maggiore con detrazione delle somme eventualmente percepite per lo stesso periodo ai sensi della legge n. 44/2006 (articolo 1, comma 2, ultimo periodo).

[6] Cfr. infra.

[7] Si tratta dell’A.C. 6105 che, successivamente modificato, è divenuto legge (n. 44/2006). Cfr. la Nota di verifica n. 434/XIV legislatura.