Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1824: Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona
Riferimenti:
AC n. 1824/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 46
Data: 04/07/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1824

 

Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona

 

 

 

 

 

N. 46 –  4 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1824

Titolo breve:

 

Modifica all’art. 2 della legge n. 374 del 1997 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zacchera

Gruppo:

AN

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Scheda di analisi n. 46


 

INDICE

 

ARTICOLO  1. 2

Divieto di utilizzo delle munizioni a grappolo.. 2

 


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame[1] dispone la modifica dell'articolo 2 della legge 374/1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona. Scopo della proposta è di vietare tutte le munizioni “cluster”[2], o submunizioni delle bombe a grappolo, includendole - in quanto aventi effetti ad esse assimilabili - nella definizione di mine antipersona.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Il testo è composto di due soli articoli: l’articolo 1 estende alle munizioni a grappolo i divieti in vigore per le mine antipersona; l’articolo 2 dispone i termini di entrata in vigore del provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO  1

Divieto di utilizzo delle munizioni a grappolo

Normativa vigente: la legge 374/1997 ha vietato l'uso di ogni tipo di mina antipersona, inibendone la fabbricazione, la vendita, la cessione, l'esportazione, l'importazione e la detenzione. Sono state quindi disciplinate le modalità di denuncia e di consegna al Ministero della difesa degli ordigni detenuti dalle aziende e dai privati, prevedendo che al medesimo Ministero spetti il compito di distruggerle (insieme con quelle già in dotazione alle forze armate). Per tale ultima finalità la legge ha stanziato 5,2 milioni di euro all’anno per gli esercizi 1998 e 1999.

La legge 374/1997 ha, inoltre, integrato la legge 49/1987 (Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo) prevedendo che fra le attività di cooperazione[3] rientri anche “il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione”.

Il decreto del Ministro della difesa 2 ottobre 1998, emanato in attuazione della legge 374/1997, ha disposto l’istituzione e la tenuta di un registro delle mine (contenente l'inventario del materiale da distruggere, l’elenco delle denunce presentate, le date e le modalità dello smaltimento) e ha disciplinato le condizioni per la distruzione di tali ordigni[4].

 

La norma estende alle munizioni a grappolo la disciplina relativa alle mine antipersona (legge 374/1997), prevedendo il divieto di utilizzo, di fabbricazione, di vendita, di importazione e di esportazione delle stesse. Conseguentemente la norma sottopone tali armamenti ai medesimi obblighi di ritiro e di smaltimento da parte del Ministero della difesa.

 

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, tenuto conto che questa estende alle munizioni a grappolo gli obblighi di raccolta e di distruzione rispetto ai quali l’analoga disciplina riferita alle mine antipersona (legge 374/1997) aveva a suo tempo individuato conseguenze onerose, prevedendo allo scopo specifici stanziamenti.

Andrebbe inoltre chiarito se alla conseguente crescita degli adempimenti di carattere amministrativo connessi alle richiamate finalità (per esempio la ricezione delle denunce e la tenuta del registro) i Ministeri competenti[5] possano far fronte nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che l’inclusione delle munizioni a grappolo nei programmi di sostegno alle vittime previsti dalla legge 49/1987 (interventi di risarcimento, di assistenza e di riabilitazione) è suscettibile di ampliare l’ambito delle finalità cui sono destinate le risorse per la cooperazione allo sviluppo. Andrebbe pertanto chiarito se tale circostanza possa determinare una riduzione delle risorse da destinare ad altri interventi finanziati a valere sulle medesime risorse ovvero possa riflettersi in un incremento degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria[6] per le finalità della cooperazione allo sviluppo.



[1] D’iniziativa dei deputati Leoni ed altri.

[2] Come precisato dalla relazione illustrativa, le munizioni “cluster” sono armi di grandi dimensioni (lanciate da aerei o elicotteri oppure da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili) che si aprono a mezz'aria spargendo ad ampio raggio decine o centinaia di submunizioni più piccole. Tali ordigni sono particolarmente instabili e pericolosi per chi li dovesse toccare. Sono, inoltre, più difficili da rimuovere e da distruggere delle stesse mine antipersona.

[3] Richiamate dall’articolo 2, comma 3, della stessa legge 49.

[4] Mediante affidamento a stabilimenti militari della difesa e a ditte private. La sorveglianza è affidata allo stesso Ministero della difesa tramite l'ufficio di sorveglianza tecnica.

[5] La legge 374/1997 richiama, oltre alle responsabilità primarie del Ministero della difesa, anche i compiti Ministeri degli esteri e dell’industria (articolo 9).

[6] Tabella C.