Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2340 DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Riferimenti:
AC n. 2340/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 26
Data: 14/03/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL n. 8 del 08-FEB-07   AS n. 1314/XV


 

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2340

 

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 8/2007 - approvato dal Senato – A.S. 1314)

 

 

N. 26 – 14 Marzo 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2340

Titolo breve:

 

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (D.L. n. 8 del 2007)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite II e VII

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Pisicchio per la II e Folena per la VII

 

 

Gruppo:

Rispettivamente Idv  e  RC - SE

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite II e VII

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Scheda di analisi n. 26

 

 

 


 

INDICE

Personale addetto al controllo delle misure di sicurezze. 2

ARTICOLI 10 e 11-ter.. 3

Adeguamento degli impianti sportivi alle misure di sicurezza.. 3

ARTICOLO 11. 4

Programma straordinario per l’impiantistica sportiva.. 4

ARTICOLO 11-bis. 4

Iniziative per promuovere i valori dello sport.. 4

ARTICOLO 11-quinquies. 5

Norme sull’Istituto di credito sportivo.. 5

 


 

 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

Il provvedimento introduce una serie di norme atte a prevenire tali fenomeni, quali la limitazione dell’accesso ad impianti sportivi non adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza[1], nonché volte a contrastare la degenerazione violenta del tifo sportivo, prevedendo fattispecie di violazione più dettagliate rispetto alla normativa vigente[2] e un inasprimento delle pene.

Il provvedimento, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa precisa che dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stato redatta la relazione tecnica.

Di seguito vengono esaminate le sole disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 2-ter

Personale addetto al controllo delle misure di sicurezze

La norma prevede che con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale addetto al controllo delle misure di sicurezza negli stadi (controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori, verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti). I nominativi degli addetti sono comunicati dalle società sportive al prefetto della provincia che, in caso di assenza di determinati requisiti, può vietarne l’impiego.

Al riguardo, al fine di escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di copertura dei costi relativi alla formazione del personale, posto che i requisiti sono stabiliti con decreto ministeriale.

 

ARTICOLI 10 e 11-ter

Adeguamento degli impianti sportivi alle misure di sicurezza

Normativa vigente - L’articolo 1-quater del D.L. n. 28/2003[3], nel disciplinare le dotazioni di sicurezza di cui devono essere provvisti gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità - quali titoli di accesso numerati, varchi elettromagnetici dotati di metal detector agli ingressi, strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico e mezzi di separazione - specifica, al comma 5, che tali disposizioni devono essere attuate dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi. Il successivo articolo 1-quinquies prevede, inoltre, una serie di sanzioni in caso di mancato adempimento delle disposizioni dell’articolo 1-quater[4].

 

Le norme dispongono quanto segue:

·        è aggiunto il comma 5-bis all’articolo 1-quater sopra citato, nel quale si ribadisce che all’adeguamento degli impianti sportivi alle norme di sicurezza provvedono le società utilizzatrici degli impianti, e si prevedono procedure abbreviate per i rilascio dei titoli abilitativi necessari (articolo 10);

·        le misure di sicurezze sono estese agli stadi minori, di capienza cioè superiore alle 7.500 unità (articolo 11-ter).

Nel testo del ddl presentato dal Governo, in luogo delle parole “provvedono” erano previste le seguenti “possono provvedere”, lasciando quindi aperto un margine di incertezza circa i soggetti cui spetta porre in atto le misure di sicurezza e sui quali pesano i relativi oneri. La nuova formulazione, ribadendo l’obbligo di adeguamento in capo alle società utilizzatrici degli impianti, sembra escludere che dalla norma possano derivare nuovi oneri a carico degli enti locali proprietari degli impianti.

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale necessita la conferma da parte del Governo, che sui soggetti pubblici proprietari degli impianti non gravi alcun onere per l’adeguamento degli stessi alle misure di sicurezza.

 

ARTICOLO 11

Programma straordinario per l’impiantistica sportiva

La norma prevede la convocazione di un tavolo di concertazione da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di definire un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica.

Al riguardo andrebbe chiarito se le misure oggetto del programma siano suscettibili di determinare costi aggiuntivi per la finanza pubblica e con quali modalità si intenda far fronte alle eventuali spese.

 

ARTICOLO 11-bis

Iniziative per promuovere i valori dello sport

La norma prevede che il Ministro per le politiche giovanili[5] predisponga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative da svolgere nelle scuole, nelle università e nei luoghi dove si svolge l’attività sportiva giovanile, allo scopo di promuovere i valori dello sport. Per la medesima finalità, i Ministri competenti, insieme al CONI, definiscono opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali. Sono inoltre previste specifiche azioni ed iniziative, rivolte soprattutto ai giovani, promosse dal Ministro per le politiche giovanili insieme alle associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali e internazionali.

Durante l’esame al Senato, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la condizione che prevede l’inserimento della clausola di invarianza degli oneri [6].

Al riguardo, pur tenendo conto della clausola di invarianza, appare comunque opportuno che il Governo confermi che alle spese connesse alla realizzazione delle suddette iniziative si possa far fronte con gli stanziamenti di bilancio già previsti dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 11-quinquies

Norme sull’Istituto di credito sportivo

L’articolo 1, comma 1297, della legge finanziaria per il 2007[7], nel provvedere all’adeguamento degli organi dell’Istituto per il credito sportivo[8], resosi necessario a seguito delle disposizioni in tema di vigilanza di cui al decreto-legge 181/2006[9], al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, riduce di una unità (da dieci a nove) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, e di due unità (da cinque a tre) il numero dei componenti effettivi del Collegio dei sindaci. Il Comitato esecutivo è soppresso e le relative competenze sono attribuite al Consiglio di amministrazione. La norma dispone lo scioglimento degli organi dell’Istituto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, nonché la riduzione del 30%, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dei compensi e delle spese sostenute per gli organi dell’Istituto

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, modifica il comma 1297 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, nel senso di non prevedere più che il riordino dell’Istituto avvenga tramite modifiche statutarie, e di modificare i criteri di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, che complessivamente restano determinate in numero di nove, così come stabilito dalla finanziaria.

Nulla da osservare al riguardo.



[1] DL 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

[2] Il provvedimento in esame modifica la legge 13 dicembre 1989, n. 401.

[3] Convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

[4] Si ricorda che durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato del ddl di conversione del D.L. n. 28/2003 è stato formulato un rilievo in merito ad eventuali nuovi o maggiori oneri per gli enti locali derivanti dalle misure di sicurezza in questione, poi superato alla luce della considerazione che tali oneri gravano sulle società, e non sui proprietari degli stadi. Avendo, quindi, il rappresentante del Governo precisato che da tali misure non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione ha espresso sul punto un parere di nulla osta (seduta n. 184 dell’8 aprile 2003).

[5] E’ prevista l’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

[6] Parere espresso nella seduta del 28 febbraio 2007 e riferito all’emendamento 11.02 del Governo (testo 2), che è stato quindi approvato nel testo come riformulato (testo 3).

[7] La norma è  stata inserita durante all’esame al Senato, con l’emendamento 1.1000.

[8] La composizione e i compensi degli organi dell’ICS sono regolati dal D.M. 4-8-2005 (“Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo”).

[9] L’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di sport, prima di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, e ha stabilito che la vigilanza sull’Istituto per il credito sportivo è effettuata congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i beni e le attività culturali.