Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Disposioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale
Riferimenti:
AC n. 2480/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 38
Data: 13/06/2007
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
TRASPORTI STRADALI   TRASPORTO DI MERCI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2480-A

 

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

 

 

 

 

 

 

 

N. 38 – 13 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2480-A/R

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

IX Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Meta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla IX Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Scheda di analisi n. 38

 

 


INDICE

 

ARTICOLO  1. 3

Circolazione nelle strade interne dei porti3

ARTICOLO 2. 4

Accertamento dei requisiti tecnici dei veicoli a GPL e a metano.. 4

ARTICOLO 6. 5

Obbligo di comunicazione dei responsabili delle unità di terapia intensiva.. 5

ARTICOLO 9. 5

Disposizioni in materia di limiti di velocità.. 5

ARTICOLO 11. 6

Periodi di guida e di riposo per i conducenti dell’autotrasporto.. 6

ARTICOLO 13. 7

Controlli preventivi sui titolari di certificato di abilitazione professionale. 7

ARTICOLO  14. 7

Comitato tecnico-scientifico per i test di idoneità alla guida.. 7

ARTICOLO  22. 8

Interventi per la sicurezza delle strade. 8

ARTICOLO 23. 9

Destinazione delle entrate derivanti dall’aumento delle sanzioni9

ARTICOLO 23. Errore. Il segnalibro non è definito.

Destinazione di maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative  Errore. Il segnalibro non è definito.

ARTICOLO  26. 10

Delega per la riforma del Codice della strada.. 10

ARTICOLO 27. 11

Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale.11

ARTICOLO 27. 11

Copertura finanziaria.. 11

ARTICOLO 28. 12

Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli basata sulla velocità.. 12

ARTICOLO 31. 13

Circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili13

ARTICOLO 32. 14

Disposizioni in materia di farmaci14

 


 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.

Il testo, già esaminato nella formulazione iniziale dalla Commissione bilancio[1], è stato successivamente modificato e integrato dalla Commissione di merito[2].

Si ricorda che, all’esito dell’esame in sede consultiva del testo iniziale, la Commissione bilancio ha formulato un parere favorevole condizionato all’accoglimento di alcune riformulazioni del testo da parte della Commissione di merito. Tali modifiche sono poi state apportate dalla Commissione[3].

Il disegno di legge originario non è corredato di relazione tecnica.

Quest’ultima, secondo la relazione illustrativa, non è stata predisposta in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti  finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO  1

Circolazione nelle strade interne dei porti

Normativa vigente: l’articolo 6, comma 7, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada)  stabilisce che nelle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo di circondario, che vi provvede a mezzo di ordinanze.

L’articolo 12 del Codice della strada, nel disciplinare l’espletamento dei servizi di polizia stradale, prevede (comma 3, lettera f) che nell'ambito delle predette aree portuali la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale possano essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione, anche dai militari del Corpo delle capitanerie di porto.

La norma, integrando gli articoli 6 e 12 del Codice della strada, affida ai presidenti delle autorità portuali la competenza di disciplinare la circolazione delle strade interne dei rispettivi porti aperte all'uso pubblico e dispone, inoltre, che il personale delle autorità portuali a ciò delegato dai presidenti applichi le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni sulla circolazione negli ambiti portuali (comma 1).

Viene conseguentemente estesa al personale portuale delegato la possibilità di effettuare nelle aree portuali, previo superamento di un esame di qualificazione, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (comma 2).

 

Al riguardo andrebbe chiarito se le disposizioni in esame possano determinare maggiori oneri per le autorità portuali[4] interessate dalla disciplina, tenuto conto che al personale sarebbero affidati nuovi compiti e considerato, altresì, che per raggiungere il livello di qualificazione richiesto potrebbe essere necessario dare luogo ad attività di formazione.

 

ARTICOLO 2

Accertamento dei requisiti tecnici dei veicoli a GPL e a metano

Le norme modificano alcune disposizioni del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), prevedendo in particolare che l’accertamento della corrispondenza alle prestazioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal codice per i veicoli omologati da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano abbia luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre è previsto l’inasprimento di alcune sanzioni relative alla circolazione dei ciclomotori (commercio di mezzi che sviluppano velocità non consentite; circolazione con targa non chiaramente leggibile).

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, al fine di precisare se l’amministrazione sia in grado di far fronte all’espletamento dei nuovi adempimenti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 6

Obbligo di comunicazione dei responsabili delle unità di terapia intensiva

La norma dispone:

a)      l’obbligo per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia di comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri i casi di coma di durata superiore alle 48 ore;

b)     la revisione della patente di guida dei soggetti il cui coma sia stato oggetto della comunicazione di cui al punto precedente;

c)      la valutazione dell’idoneità alla guida da parte della commissione medica provinciale, previo parere vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente, mediante una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada e/o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo.

 

Al riguardo appare necessario acquisire un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, che potrebbero determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica specie in relazione all’attività di valutazione dell’idoneità alla guida e all’attivazione di uno specifico programma riabilitativo.

 

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di limiti di velocità

La norma introduce alcune modifiche all’articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), prevedendo – fra l’altro - che le postazioni per il controllo elettronico della velocità dei veicoli debbano essere segnalate e ben visibili, anche con cartelli e dispositivi luminosi (cpv. comma 6-bis).

Vengono inoltre inasprite le sanzioni amministrative per il superamento  dei limiti massimi di velocità (cpv. comma 9)[5].

Ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni sono infine sottoposti i veicoli obbligati a detenere limitatori di velocità qualora venga superato il limite massimo al quale tali dispositivi sono tarati[6] (cpv. comma 11).

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo al fine di escludere che dall’installazione delle segnalazioni previste dal capoverso comma 6-bis (postazioni per il controllo elettronico della velocità) possano derivare costi aggiuntivi per i gestori della rete stradale,  con possibili riflessi negativi per la finanza pubblica. 

 

ARTICOLO 11

Periodi di guida e di riposo per i conducenti dell’autotrasporto

La norma introduce una serie di modifiche alle parti del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) riguardanti la disciplina dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, nonché la disciplina dei controlli e delle sanzioni nella medesima materia.

In particolare, vengono integralmente riformulati gli articoli 174 e 178 del Codice della strada (relativi alla durata della guida e ai documenti di viaggio nel settore dei trasporti professionali), anche al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa comunitaria[7].

Fra le altre modifiche, si prevede che in caso di incidente con danni l'autorità competente disponga la verifica della licenza di trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso (cpv. art. 179 comma 8-bis).

 

Al riguardo andrebbe chiarito se gli adempimenti prescritti ai sensi del capoverso articolo 179 comma 8-bis (verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo) possano essere effettuati dalle autorità competenti nell’ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente. 

 

ARTICOLO 13

Controlli preventivi sui titolari di certificato di abilitazione professionale

La norma dispone l’effettuazione, da parte dell’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, di accertamenti sanitari non invasivi, periodici e a campione, nei confronti dei titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, per accertare il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

Se, in seguito agli accertamenti, sia riscontrata un’alterazione fisica o psichica correlata all’uso di tali sostanze, è disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente.

 

Al riguardo, al fine di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che il Governo chiarisca se l’effettuazione delle predette attività di controllo da parte delle strutture sanitarie possa rientrare nelle funzioni svolte ordinariamente ed essere quindi effettuate nell’ambito dei mezzi finanziari e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO  14

Comitato tecnico-scientifico per i test di idoneità alla guida

La norma dispone, fra l’altro, che con regolamento di attuazione possa essere prevista la costituzione di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e l’aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei test da utilizzare per l’idoneità alla guida a fronte dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope (comma 1). È stabilito che dall'istituzione e dal funzionamento del comitato consultivo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

L’obbligo di invarianza di cui al comma 2 è stato introdotto a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione bilancio[8], di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della facoltatività della previsione di cui al comma 1, la cui attuazione dovrebbe quindi intendersi come subordinata all’obbligo di invarianza finanziaria introdotto a seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio.

 

ARTICOLO  22

Interventi per la sicurezza delle strade

La norma prevede che gli enti proprietari e concessionari delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità provvedano ad immediati interventi di natura manutentiva e modificativa utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade e necessari a ridurre i rischi connessi alla circolazione (comma 1, primo periodo).

Tale previsione opera “nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali” ed è riferita alle strade ed alle autostrade da individuare “con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture”.

Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità (comma 1, secondo periodo).

All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La clausola di invarianza, già presente nel testo iniziale, è stata modificata a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione bilancio[9], di alcune condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per la medesima ragione è stato modificato anche il comma 1, il quale nella versione originaria disponeva, per gli enti proprietari e concessionari, un obbligo a provvedere (agli interventi di manutenzione e di segnalazione previsti dal testo).

Si ricorda in proposito che il rappresentante del Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso del dibattito circa la natura onerosa degli interventi di cui al presente articolo, ha assicurato[10] che “l'ANAS potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio”.

 

Nulla da osservare, nel presupposto che gli interventi infrastrutturali di manutenzione della rete stradale previsti dal testo possano essere attuati - dagli enti proprietari e concessionari - solo se compatibili con l’obbligo di neutralità finanziaria sancito dal comma 2.  

 

ARTICOLO 23

Destinazione delle entrate derivanti dall’aumento delle sanzioni

Le norme prevedono che le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, disposto dal provvedimento in esame, siano destinate alle seguenti finalità:

·        ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

·        potenziamento dell’illuminazione e miglioramento della segnaletica stradale;

·        realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale attuate mediante forme di pubblicità volte in particolare ad evidenziare le conseguenze degli incidenti stradali.

 

Al riguardo si osserva che le norme non contengono alcun criterio finalizzato ad accertare la sussistenza delle maggiori entrate derivanti dagli inasprimenti delle sanzioni, ai fini di destinarne l’eventuale ammontare, eccedente le previsioni di entrata a legislazione vigente, alle finalità di spesa recate dall’articolo in esame.

Trattandosi, infatti, di un incremento di sanzioni pecuniarie già previste in relazione alla violazione di obblighi o divieti già contemplati dalla normativa vigente in materia, non si può automaticamente presupporre che tale inasprimento determini un incremento netto del gettito che sarebbe derivato dalle medesime sanzioni applicate nelle misure previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la previsione di sanzioni più severe è esclusivamente connessa alla  finalità di ridurre il numero delle violazioni.

 

Riguardo ai profili di copertura finanziaria si fa presente che la norma, a differenza di analoghe disposizioni legislative, non indica i soggetti che sarebbero chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale né la procedura per l’assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni.

 

ARTICOLO  26

Delega per la riforma del Codice della strada

La norma delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada). Fra i princìpi e criteri direttivi richiamati dalla norma è prevista una revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni (comma 1, lettera c).

Tale modifica delle sanzioni dovrà avvenire “secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo”

I successivi commi 2-5 regolano le procedure di presentazione e di esame degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che la revisione delle sanzioni prevista dalla norma non abbia, nel caso delle sanzioni pecuniarie, riflessi diretti di segno negativo per la finanza pubblica.  

 

ARTICOLO 27

Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale.

La norma dispone che il Ministero dei trasporti definisca[11], con decreto, i termini e le modalità di trasmissione telematica, da parte delle forze dell’ordine, dei dati relativi all’incidentalità stradale ai fini dell’aggiornamento degli archivi[12].

Per la copertura degli oneri, quantificati in 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, la norma prevede una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1036, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

L’articolo 1, comma 1036, della legge finanziaria per il 2007 reca un’autorizzazione di spesa, in conto capitale, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 per il finanziamento di attività di prevenzione in materia di sicurezza nella circolazione stradale. Si segnala che per l’anno 2007 l’impatto su fabbisogno e indebitamento netto della P.A. è pari a 5 milioni di euro.

 

Al riguardo, al fine di verificare la congruità della copertura (anche con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento), appare opportuno che il Governo fornisca i dati posti alla base della quantificazione dell’onere.

Tale chiarimento appare necessario, peraltro, tenuto conto che la copertura è effettuata a valere su uno stanziamento il cui anno terminale è il 2009, mentre non sono fornite informazioni in ordine alla presumibile durata dell’onere medesimo.

 

ARTICOLO 27

Copertura finanziaria

La norma pone gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, concernente termini e modalità di raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri, quantificati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

Il comma 1036 citato, al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. Le predette risorse sono iscritte per l’anno 2007 nel capitolo 7392, u.p.b. 2.2.3.14 – Sicurezza stradale – dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 16.200.000 euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 7 giugno 2006 il predetto capitolo reca, per l’anno 2007, una disponibilità di competenza di 16.049.152,33  euro.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fatte salve le considerazioni svolte in merito alla quantificazione dell’onere appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla durata dell’onere e alla natura degli stessi, posto che gli oneri sembrerebbero riconducibili ad interventi aventi natura corrente.

 

ARTICOLO 28

Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli basata sulla velocità

Le norme vietano l’utilizzo di qualsiasi riferimento alla velocità del mezzo nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli ed altri veicoli a motore.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all’accertamento ed all’attività sanzionatoria delle violazioni a tale divieto, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro, in relazione alla gravità ed alla durata della violazione accertata[13].

I proventi di tali sanzioni amministrative sono iscritti in una apposita unità previsionale di base dello stato di  previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al  finanziamento di iniziative di educazione stradale ed a campagne di informazione e prevenzione riguardanti la sicurezza stradale.

 

Nulla da osservare in merito alla destinazione a finalità di spesa dei proventi delle sanzioni amministrative connesse alla violazione del divieto di pubblicità basata sulla velocità dei veicoli, in quanto si tratta di sanzioni di nuova introduzione, i cui incassi non sono scontati nelle attuali previsioni di bilancio.

Appare, invece, opportuno un chiarimento in merito all’ampliamento delle attribuzioni assegnate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, andrebbe chiarito se l’Autorità sia in grado di garantire l’espletamento dei nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Si ricorda, in proposito, che l’Autorità, che fa parte del settore delle amministrazioni pubbliche, in base alla legge istitutiva[14], provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Per la sola copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, essa determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese soggette all’obbligo di comunicazione relativamente a tali operazioni. A tal fine l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi dell’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione e, comunque, in misura non superiore all’1,2 per cento del valore della transazione interessata, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. 

 

ARTICOLO 31

Circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili

Le norme prevedono di semplificare, tramite decreto del Ministero dei trasporti, le procedure relative alle prove e al rilascio dell’attestato di conformità per la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili.

Con decreto ministeriale sono inoltre stabilite le tariffe per lo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova dell’Amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate; limitatamente a queste ultime, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione.

 

Al riguardo occorre acquisire chiarimenti circa l’invarianza delle entrate connesse al pagamento delle tariffe per lo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova dell’Amministrazione statale, tenendo conto del fatto che l’attuale tariffazione[15] prevede importi di una certa consistenza (un minimo di un milione di lire, pari a circa 516 euro, per il primo giorno di prova), motivati dai costi delle apparecchiature e dell’energia necessarie per la climatizzazione a temperature costanti degli ambienti  in  cui sono  eseguite le prove.

Andrebbe inoltre chiarito se le nuove procedure di verifica della conformità possano determinare un incremento degli adempimenti in capo a pubbliche amministrazioni e se, in tal caso, queste possano farvi fronte nell’ambito dei mezzi finanziari e strumentali disponibili.

 

ARTICOLO 32

Disposizioni in materia di farmaci

La norma dispone l’individuazione con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei farmaci, soggetti o meno a prescrizione medica e sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida.

Le imprese produttrici dei farmaci individuati dal DM sono tenute a riportare sulle confezioni esterne poste in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2010[16] un simbolo convenzionale di allarme.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo precisi a quale organo o ente spetti l’individuazione dei farmaci in esame e se tale attività possa essere espletata nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 



[1] Seduta del 18 aprile 2007. Cfr. dossier Servizio Bilancio n. 30 del 18 aprile 2007.

[2] Si ricorda che nella seduta del 10 maggio 2007 l’Assemblea della Camera ha deliberato il rinvio in Commissione dell’esame del disegno di legge.

[3] V. schede relative agli articoli 14 e 22.

[4] Si ricorda che le autorità portuali fanno parte del conto economico della P.A.

[5] Riguardo alle nuove sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, la norma prevede due scaglioni: superamento di oltre 40 Km/h → sanzione da 370 a 1.458 euro; superamento di oltre 60 Km/h → sanzione da 500 a 2.000 euro. Non appare chiaro se la misura della sanzione massima per l’infrazione meno grave (1.458 euro) sia congruente rispetto alla misura della sanzione minima per l’infrazione più grave (sanzione che risulta assai minore: 500 euro).

[6] In tal caso, la sanzione varia da 829 a 3.315 euro per i conducenti e da 713 a 2.853 euro per i titolari della licenza di trasporto.

[7] Regolamento CE 561/2006 (Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada: tale regolamento ha abrogato il regolamento CEE 3820/85 in precedenza vigente); Accordo europeo sulle prestazioni lavorative nei trasporti internazionali 1° luglio 1970.

[8] Seduta del 18 aprile 2007.

[9] Seduta del 18 aprile 2007.

[10] Nel corso della medesima seduta (cfr. nota precedente).

[11] Di concerto con il Ministero dell’interno.

[12]Si tratta dell’archivio nazionale delle strade e dell’archivio nazionale dei veicoli istituiti presso il Ministero dei trasporti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[13] L’attività accertatrice e sanzionatoria è svolta dall’Autorità in base alle modalità ed ai poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005.

[14] Articolo 10, commi 7 e 7-bis della legge n. 287 del 1990.

[15] Stabilita dal decreto del Ministro dei Trasporti del 16 luglio 1990.

[16] La norma consente fino al 31 dicembre 2009 la distribuzione dei prodotti senza simbolo, se confezionati prima del 31 dicembre 2008.