Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2540: Ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo
Riferimenti:
AC n. 2540/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 44
Data: 28/06/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2540

 

Ratifica della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo

 

 

 

 

 

 

 

N. 44 – 28 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2540

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità -OMS- per la lotta al tabagismo

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Siniscalchi

Gruppo:

RC-SE

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

 

 

Scheda di analisi n. 44


indice

ARTICOLI 3, 4 e 5. 2

Obiettivi, principi direttivi e obblighi generali2

ARTICOLI 6, 9 e 12. 4

Misure relative alla riduzione della domanda di tabacco.. 4

ARTICOLO 14. 5

Misure relative alla riduzione della domanda di tabacco.. 5

ARTICOLO 19. 6

Responsabilità.. 6

ARTICOLI 20 e 22. 6

Cooperazione scientifica e tecnica e comunicazione di informazioni6

ARTICOLI 23, 24 e 26. 7

Disposizioni istituzionali e risorse finanziarie. 7

Articolo 27. 8

Composizione delle controversie. 8


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo, fatta a Ginervra il 21 maggio 2003[1].

Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Il testo della Convenzione è costituito da 38 articoli raggruppati in 11 parti.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa, afferma che dall’attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nella presente nota si esaminano le norme della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario.

 

 ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3, 4 e 5

Obiettivi, principi direttivi e obblighi generali

L’obiettivo della Convenzione, in base all’articolo 3, è quello di proteggere le generazioni presenti e future contro gli effetti sanitari, sociali, ambientali ed economici del consumo di tabacco e dell’esposizione al fumo del tabacco impegnando le Parti, tra l’altro, alle seguenti attività:

§        misure ed azioni coordinate, nonché attuazione di programmi di lotta contro il tabagismo attraverso la  cooperazione internazionale, il trasferimento di tecnologie, conoscenze e aiuti finanziari agli Stati Parte in via di sviluppo e agli Stati Parte ad economia di transizione (articolo 4).

§        creazione, potenziamento e finanziamento di un dispositivo nazionale di coordinamento o dei punti focali nazionali per la lotta al tabagismo (articolo 5, commi 1e 2).

§        cooperazione, nei limiti dei mezzi e delle risorse disponibili, per ottenere le risorse finanziarie necessarie all’efficace attuazione della Convenzione, attraverso meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali (articolo 5, comma 6).

La relazione illustrativa con riferimento al dispositivo di finanziamento (articolo 5, comma 6), afferma che qualora il Governo intendesse provvedere all’erogazione di un contributo, esso sarà assicurato dai competenti capitoli a disposizione della Direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi previsti annualmente dalla legge n. 49 del 1987, che disciplina la cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. [2]

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca come le attività di cooperazione e di assistenza tecnica e finanziaria previste dalla Convenzione possano essere attuate ad invarianza di oneri, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa. In particolare, andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi all’istituzione dell’organismo nazionale di coordinamento previsto dalla norma (articolo 5, comma 2), tenuto conto peraltro che il testo non ne precisa né la composizione né il regime di finanziamento [3].

Quanto al meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 5, comma 6, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, appare comunque opportuno che sia fornita un’indicazione, anche di massima, del presumibile impegno finanziario, nonché elementi relativi alle risorse disponibili per far fronte a tali esigenze a valere sui fondi di cui alla legge n. 49 del 1987.

 

ARTICOLI 6, 9 e 12

Misure relative alla riduzione della domanda di tabacco

Le norme dispongono, tra l’altro, quanto segue.

§        Ogni Parte adotta o mantiene l’applicazione di politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi finalizzate alla riduzione del consumo di tabacco, nonché l’adozione di misure di restrizione quantitativa alla vendita ai viaggiatori internazionali e/o all’importazione di prodotti del tabacco in esenzione da dazi (articolo 6, comma 2).

§        Le Parti sono tenute a redigere rapporti periodici da presentare alla Conferenza delle Parti, indicando tra l’altro, le aliquote di tassazione dei prodotti del tabacco e le tendenze del consumo (articolo 6, comma 3).

§        La Conferenza delle Parti propone direttive per la regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco, impegnando le Parti ad adottare misure legislative ed amministrative per le attività di controllo ed analisi conformemente alle direttive della Conferenza (articolo 9);

§        Ogni Parte si sforza di promuovere e rafforzare la sensibilizzazione del pubblico ai problemi legati alla lotta al tabagismo adottando misure legislative, amministrative ed esecutive per favorire (articolo 12):

-         l’accesso a programmi di educazione e sensibilizzazione del pubblico ai rischi sanitari connessi al consumo di tabacco (lettera a ed f);

-         l’accesso del pubblico alle informazioni riguardanti l’industria del tabacco (lettera c);

-         programmi di formazione o di sensibilizzazione destinati a persone come gli operatori della salute, gli operatori comunitari, i lavoratori sociali, i professionisti dei mass media, gli educatori, i responsabili delle decisioni, gli amministratori e altre persone interessate (lettera d);

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame.

Quanto alla disposizione dell’articolo 9, appare opportuna una conferma che la stessa non comporti ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti da norme vigenti aventi analoghe finalità.

 

ARTICOLO 14

Misure relative alla riduzione della domanda di tabacco

Ogni Parte, al fine di ridurre la domanda di tabacco in relazione alla dipendenza e alla disintossicazione dal tabacco, si sforza:

-         di concepire e attuare programmi efficaci tendenti a promuovere la disintossicazione dal tabacco, in luoghi come gli istituti scolastici e sanitari, luoghi di lavoro e di pratica dello sport (lettera a);

-         di inserire nei programmi, piani e strategie nazionali della salute e dell’educazione la diagnosi ed il trattamento della dipendenza dal tabacco ed i servizi di consulenza sulla disintossicazione (lettera b);

-         di avviare, negli istituti sanitari e nei centri di rieducazione, programmi di diagnosi, di consulenza, di prevenzione e di cura di dipendenza dal tabacco;

-         di collaborare con le altre Parti al fine di favorire l’accesso ad una cura della dipendenza dal tabacco ad un “costo abbordabile, compresi i prodotti farmaceutici” (lettera d).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se dall’attuazione delle disposizioni in esame possano conseguire oneri a carico delle strutture sanitarie per effetto dell’introduzione nei programmi e livelli di assistenza di ulteriori prestazioni ed attività attualmente non previste dalla vigente normativa. Nell’ambito di tali chiarimenti, appare tra l’altro opportuno precisare gli effetti finanziari connessi all’impegno relativo alla promozione dell’accesso agevolato alle cure della dipendenza dal tabacco.

ARTICOLO 19

Responsabilità

Ai fini della lotta al tabagismo, le Parti prevedono di adottare delle misure legislative o di promuovere le leggi in vigore, se necessario, in materia di responsabilità penale e civile, compreso l’indennizzo se del caso.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se, per effetto della disposizione, possano determinarsi oneri connessi ad eventuali richieste di indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLI 20 e 22

Cooperazione scientifica e tecnica e comunicazione di informazioni

Le norme dispongono, tra l’altro, quanto segue.

§        Le Parti si impegnano a sviluppare e a promuovere la ricerca nazionale e a coordinare programmi di ricerca a livello regionale e internazionale nell’ambito della lotta al tabagismo, anche attraverso (articolo 20, commi 1, 2 e 3):

-         la realizzazione di programmi di sorveglianza nazionale, regionale e mondiale;

-         aiuti finanziari e tecnici a favore delle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e di altri organismi.

§        Le Parti favoriscono lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche socio-economiche commerciali e giuridiche anche attraverso la creazione e il mantenimento di una banca dati aggiornata riguardante le leggi, i regolamenti e di una banca dati dei programmi di monitoraggio nazionali (articolo 20, comma 4).

§        La Conferenza delle Parti incoraggia e facilita il trasferimento di competenze tecniche, scientifiche e giuridiche e di tecnologia a favore degli Stati Parte in via di sviluppo e degli Stati Parte ad economia di transizione con il sostegno finanziario ottenuto secondo le modalità previste dall’articolo 26 (articolo 22).

La relazione illustrativaafferma che gli eventuali oneri derivanti da finanziamenti a progetti bilaterali, previsti dall’articolo 22, saranno assicurati dai competenti capitoli a disposizione della Direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi previsti annualmente dalla legge n. 49 del 1987, che disciplina la cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

Al riguardo, secondo quanto già osservato in riferimento all’articolo 5, comma 6,  appare opportuno che siano forniti elementi relativi al presumibile impatto finanziario della disposizione di cui all’articolo 22 e all’entità delle risorse con cui farvi fronte, che la relazione illustrativa individua nei fondi di cui alla legge n. 49 del 1987.

Appare necessario, inoltre, che il Governo chiarisca gli effetti finanziari delle altre disposizioni di cui all’articolo 20, con particolare riferimento agli aiuti finanziari e tecnici e alla creazione e gestione della banca dati.

 

ARTICOLI 23, 24 e 26

Disposizioni istituzionali e risorse finanziarie

Le norme dispongono, tra l’altro, quanto segue.

§        E’ istituita una Conferenza delle Parti, che si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria, su richiesta di una Parte e con l’appoggio di almeno un terzo delle Parti (articolo 23, commi 1 e 2);

§        La Conferenza delle Parti adotta, per consenso, il proprio regolamento finanziario, che sarà applicabile anche al finanziamento degli organi sussidiari che essa potrà istituire, nonché al finanziamento del Segretariato, di cui all’articolo 24. Nel corso di ogni sessione ordinaria, essa adotta un bilancio per l’esercizio finanziario che termina nella sua sessione ordinaria successiva (articolo 23, comma 4);

§        La Conferenza delle Parti fissa i criteri di partecipazione degli osservatori ai suoi dibattiti (articolo 23, comma 6);

§        Le Parti riconoscono l’importante ruolo che hanno le risorse finanziarie per il raggiungimento dell’obiettivo della Convenzione e si impegnano a fornire il necessario sostegno finanziario agli Stati parte in via di sviluppo, anche in ordine alla creazione di un fondo mondiale di contributi volontari destinato a tale scopo (articolo 26, commi 1, 4 e 5);

La relazione illustrativaassicura che  il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto già garantito nell’ambito del contributo italiano all’organismo, a valere sui fondi della citata legge sulla cooperazione allo sviluppo n. 49 del 1987.

La relazione illustrativa specifica, inoltre, che l’assistenza finanziaria e l’eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei Paesi in via di sviluppo, prevista dall’articolo 26, commi 4 e 5,è finanziata con i fondi appositamente previsti dalla legge n. 49 del 1987.

Con riferimento alla partecipazione alla Conferenza delle Parti, la relazione illustrativa,afferma che la presenza italiana è assicurata ai rappresentanti dell’amministrazione sanitaria dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della salute.

 

Al riguardo, con riferimento all’invio dei rappresentati alla Conferenza delle Parti, andrebbero forniti più puntuali elementi volti a confermare l’effettiva possibilità di far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio alle spese connesse alla partecipazione alla Conferenza stessa, dal momento che non sono indicati né il numero dei partecipanti, né la durata delle sessioni.

Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa circa le ulteriori spese che saranno finanziate con i fondi di cui alla legge n. 49 del 1987, appare opportuno che siano forniti elementi sull’entità delle risorse effettivamente disponibili per le finalità in esame, nonché una conferma che tale utilizzo non comprometta la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già previsti dalla vigente normativa a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 27

Composizione delle controversie

Se nasce una controversia fra due o più Parti a proposito dell’interpretazione e dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercano di dirimerla per le vie diplomatiche. Le Parti, in sede di ratifica o anche in un momento successivo, dichiarano per iscritto il fatto di sottoporre una controversia che non sia risolta per le vie diplomatiche ad un arbitrato ad hoc, conformemente alle procedure adottate per consenso da parte della Conferenza delle Parti.

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi che alle eventuali spese arbitrali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti previsti in bilancio per analoghe finalità.

 

 

Al riguardo, in relazione ai profili di copertura finanziaria, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da adottare in attuazione della Convenzione in esame.

In particolare, tenuto conto delle affermazioni contenute nella relazione illustrativa, la quale in più parti rinvia alle risorse già disponibili ai sensi della legge 49/1987 come fonti di copertura di eventuali oneri connessi all’attuazione della Convenzione, occorre accertare la compatibilità di tale rinvio, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, rispetto alle materie e alle specifiche finalità già disciplinate dalla legge richiamata. Infatti solo la sussistenza, nei fondi stanziati ai sensi della legge 49/1987, di risorse finalizzate a interventi omogenei (rispetto a quelli previsti ai sensi dell’accordo in esame) e in misura sufficiente a fronteggiare nuovi interventi, senza pregiudicare quelli già in corso di attuazione, può consentire l’utilizzo delle predette risorse per il finanziamento delle nuove misure.

Sotto tale profilo andrebbe pertanto chiarito:

 

·         l’entità degli oneri presumibilmente derivanti delle misure di attuazione della Convenzione in esame;

·         la sussistenza, nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi della legge 49/1985, di fondi sufficienti per fronteggiare il finanziamento dei predetti interventi attuativi;

·         la compatibilità dei nuovi interventi, sotto il profilo qualitativo, rispetto alle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi della predetta legge 49/1985;

·         i possibili effetti finanziari derivanti dall’introduzione di una nuova finalità, presumibilmente ulteriore rispetto a quelle già oggetto degli interventi effettuati a valere sui medesimi fondi, rispetto a quelle già finanziate ai sensi della legge 49/1987.

Infatti all’introduzione di una nuova finalità potrebbe fare seguito sia un corrispondente incremento del finanziamento annuale (in tabella C) sia, anche, una rimodulazione dei medesimi fondi con la riduzione di alcuni interventi e il sostanziale mantenimento del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si rileva altresì opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’ipotesi di inserire nel testo, per finalità cautelative, una clausola volta a precisare che all’attuazione del provvedimento si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, riproducendo quanto affermato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento.



[1] La Convenzione quadro sul controllo del tabacco è stata adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell’Assemblea dell’OMS, dopo circa quattro anni di trattative. E’ stata sottoscritta da 168 paesi e ratificata da 147. La Comunità europea ha concluso la procedura di ratifica il 30 giugno 2005. Tra gli Stati membri dell’Unione europea, oltre all’Italia, solo la Repubblica Ceca non l’ha ancora ratificata.

[2] L’articolo 14 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 dispone che i mezzi finanziari per la realizzazione delle attività di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo siano costituiti: a) dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente; b) da eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o organismi internazionali; c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità; e) da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

[3] Si ricorda in proposito che l’articolo 18, comma 1 (Riordino degli organismi collegiali), della legge 448/2001  (legge finanziaria 2002) dispone fra l’altro il divieto per le pubbliche amministrazioni - a fini del contenimento della spesa - di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.