Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2929:Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese reltiva al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006
Riferimenti:
AC n. 2929/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 54
Data: 12/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1473/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2929

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco

 

(Approvato dal Senato A.S. 1473)

 

 

 

 

 

N. 54 – 12 settembre 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2929

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Farina

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Scheda di analisi n. 54

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-17 della Convenzione. 2

Gestione comune Italia-Francia del traforo stradale del Monte Bianco.. 2


PREMESSA

Il provvedimento in esame è finalizzato a ratificare la nuova[1] Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, firmata a Lucca il  24 novembre 2006, diretta a realizzare un nuovo quadro giuridico di riferimento per la gestione in comune della struttura, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza.

La Convenzione consta di una premessa e di 18 articoli.

Il provvedimento originario (A.S. 1473), approvato senza modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l’attuazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si esaminano, di seguito, le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

  

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-17 della Convenzione

Gestione comune Italia-Francia del traforo stradale del Monte Bianco

Le norme della Convenzione prevedono quanto segue:

le parti si impegnano ad assicurare la comune gestione del traforo del Monte Bianco (articolo 1).

La frontiera italo-francese all’interno del traforo è determinata in corrispondenza della frontiera a cielo aperto (articolo 12);

·        sono individuate quali società concessionarie la società italiana e la società francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione, a loro rischio e pericolo, per provvedere alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento ed alla modernizzazione dell’opera (attualmente la francese ATMB e l’italiana SITMB[2]) [articolo 2, lettera c)].

In particolare, la società italiana SITMB è una società a capitale pubblico e privato, italiano e svizzero;

·        è definito, inoltre, quale gestore il Gruppo europeo di interesse economico (attualmente il GEIE-TMB), struttura dotata di personalità giuridica, creata dalle società concessionarie, per la durata della loro concessione, al fine esclusivo di gestire, mantenere, rinnovare e modernizzare il tunnel e gli impianti necessari alla gestione del traforo collocati nelle aree di gestione dei mezzi pesanti [articolo 2, lettera d)];

·        gli statuti delle società concessionarie devono essere approvati dai rispettivi Governi. La gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell’opera sono affidate in comune alle società concessionarie che sono responsabili nei confronti dei rispettivi Governi. Tali funzioni sono esercitate dal gestore per conto delle società concessionarie, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione (articolo 3);

·        le acque ed i minerali rinvenuti nel corso dei lavori relativi al traforo sono attribuiti in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio sono stati scoperti, indipendentemente dalla società concessionaria che ha effettuato la scoperta (articolo 4);

·        il gestore è responsabile delle attività che gli sono proprie, ai sensi dell’articolo 2. Le società concessionarie, che rappresentano i soli membri statutari e sociali del soggetto gestore, rispondono in solido con tale soggetto, in misura paritaria, di tali attività. Il gestore è autorizzato a percepire, per conto delle società concessionarie, i pedaggi dagli utenti al fine di coprire i costi derivanti per il gestore medesimo e per le società concessionarie dalle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dalle due concessioni (articolo 5);

·        la parti sono vincolate a porre in atto tutte le misure necessarie per il controllo dei veicoli di trasporto delle merci, in particolare delle merci pericolose, ed a farsi carico della remunerazione dei rispettivi agenti incaricati di assicurare i servizi di polizia, dogana e di protezione sanitaria. Sono, invece, a carico del gestore i costi connessi alla gestione, manutenzione e rinnovamento delle opere, delle attrezzature e dei beni utilizzati in via esclusiva per l’esercizio di tali servizi, nonché l’insieme delle spese sostenute all’occorrenza dai servizi pubblici di soccorso ed antincendio per le necessità esclusive del traforo e delle aree annesse (articolo 6);

·        sono definite le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione intergovernativa (CIG) e del Comitato di sicurezza italo-francese  (articoli 7-8).

La CIG, composta di 16 membri designati paritariamente dalle parti, ha competenze di natura regolamentare nelle materie riguardanti la concezione tecnica delle opere, la circolazione dei veicoli, la misura dei pedaggi, nonché di vigilanza in materia di sicurezza, manutenzione e rinnovamento delle opere.

Il Comitato di sicurezza, composto da 8 membri, designati con modalità analoghe alla CIG, è costituito per assistere la CIG nelle decisioni riguardanti la sicurezza pubblica del traforo. Le spese di funzionamento della CIG e del Comitato sono sostenute dal gestore. Non rappresentano spese di funzionamento le eventuali retribuzioni versate ai membri dei due organi o ad altri loro partecipanti dipendenti di una delle parti o di organismi pubblici;

·        la vigilanza della polizia sulla circolazione nella zona di controllo del traforo è assicurata da pattuglie miste composte da agenti di ciascuno dei due Stati membri (articolo 9).

La vigilanza può essere assicurata anche da pattuglie nazionali: per tale eventualità, la Convenzione disciplina dettagliatamente le modalità ed i limiti di esercizio dell’attività di vigilanza;

·        il termine di durata delle concessioni di cui all’articolo 2 è fissato al 31 dicembre 2050. Nell’ipotesi di termine della concessione per una qualunque causa, il traforo, di proprietà dei due Stati, sarà comunque gestito in comune (articoli 10 e 13);

·        per la regolamentazione delle controversie derivanti dall’applicazione della Convenzione, di una delle concessioni o delle decisioni e dei regolamenti della CIG, è previsto un primo tentativo di soluzione in via negoziale tra le parti. Nell’ipotesi di fallimento di tale tentativo, la controversia è sottoposta ad un tribunale arbitrale, composto da due arbitri, nominati rispettivamente dalle parti, ed un arbitro superiore, nominato di comune accordo tra le parti. Ciascuna delle parti  si fa carico delle spese relative all’arbitro designato, mentre le altre spese del tribunale sono divise in parti uguali (articolo 16);

·        sono confermati, fino a nuova designazione, la CIG ed il Comitato di sicurezza attualmente in carica (articolo 17).

Le questioni monetarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza derivanti dalla gestione manutenzione e modernizzazione dell’opera non disciplinate dalla Convenzione sono rinviate a accordi particolari tra le parti (articolo 11).

Sono disciplinate, nell’ipotesi di eventi di eccezionale gravità (catastrofi naturali, atti di terrorismo, conflitti armati…), le modalità di adozione di misure in deroga alla Convenzione (articolo 14).

La Convenzione può essere modificata mediante accordo aggiuntivo (articolo 15).

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che l’attuazione della Convenzione non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ciò in quanto:

-            alla remunerazione degli agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, polizia e di protezione sanitaria, che rientrano nei normali compiti amministrativi del Governo, provvedono i Ministeri competenti in base agli ordinari stanziamenti di bilancio;

-            le spese relative alla costruzione, manutenzione, gestione del traforo sono a carico del gestore, che provvederà anche alle spese necessarie per i servizi di pronto soccorso ed antincendio;

-            le spese di funzionamento della CIG e del Comitato di sicurezza sono a carico del gestore, non essendo previste remunerazioni a favore dei componenti dei due organismi;

-            le eventuali spese per il ricorso all’arbitrato, in caso di controversia, graveranno, per la parte italiana, sugli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato[3], il rappresentante del Governo ha confermato che non sono previste remunerazioni in favore dei componenti della CIG e del Comitato e che le eventuali spese di arbitrato saranno a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero competente.   

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione, allegata al disegno di legge in esame, precisa che l’esecuzione della Convenzione non comporta la creazione di nuovi uffici e strutture presso le P.A. interessate, in considerazione del fatto che le principali funzioni regolamentari, tecniche e di controllo sono affidate alla CIG ed al Comitato di sicurezza e che le attività di controllo della circolazione potranno essere espletate dal personale attualmente in servizio.

 

Al riguardo, al fine di poter escludere la sussistenza di eventuali oneri diretti o indiretti per il bilancio dello Stato, appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

In particolare, sotto il profilo dei riflessi indiretti per la finanza pubblica, vanno considerati gli effetti che potrebbero conseguire da situazioni di squilibrio finanziario delle società a partecipazione pubblica titolari della concessione e della gestione dell’infrastruttura. In tale ottica, appare necessario disporre di elementi di valutazione in ordine agli oneri derivanti dall’attuazione della Convenzione a carico della società concessionaria italiana, al fine di verificarne l’effettiva sostenibilità finanziaria attraverso l’applicazione dei pedaggi,  ferma restando la durata delle concessione.

In proposito si segnala che, proprio al fine di compensare gli oneri dovuti ai lavori straordinari di sistemazione e messa in sicurezza della galleria imposti alla società concessionaria in applicazione della direttiva 2004/54/CE[4], le autorità italiane hanno previsto l’aumento delle tariffe e la proroga del periodo di concessione dal 2035 al 2050. La notifica della decisione di prolungare la durata della concessione è stata trasmessa alla Commissione europea nel novembre 2005. Tale Commissione, con decisione del maggio 2006[5], ha ritenuto di considerare tale aiuto - che di fatto comporta la rinuncia da parte dello Stato italiano a subentrare nei diritti della concessionaria, ivi compreso quello di esazione esclusiva dei pedaggi, per il periodo di proroga della concessione – compatibile con il diritto comunitario.

Nell’ambito dei predetti chiarimenti andrebbe altresì precisato se l’applicazione della Convenzione comporti per la società concessionaria italiana oneri, quali spese di esercizio e di manutenzione, ulteriori rispetto a quelli già imposti dall’adeguamento della galleria alle norme di sicurezza comunitarie, e se tali eventuali oneri possano trovare compensazione in ulteriori aumenti dei pedaggi senza generare effetti negativi sulla domanda. Ciò al fine di poter escludere l’eventualità di un intervento pubblico finalizzato al mantenimento dell’equilibrio di bilancio della società concessionaria, anche in considerazione degli impegni internazionali sottostanti all’attività della stessa, nonché del carattere di pubblica utilità del servizio esercitato dalla medesima.

Con riguardo ai possibili effetti diretti per la finanza pubblica, appare opportuno conoscere l’ordine di grandezza delle maggiori spese per la remunerazione degli agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria, nonché delle eventuali spese per il ricorso all’arbitrato, cui si dovrebbe far fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri competenti. Ciò al fine di valutare il grado di scostamento rispetto alle spese attualmente sostenute al medesimo titolo e la congruità della copertura a valere sulle disponibilità ordinarie.      



[1] La precedente Convenzione, firmata a Parigi il 14 marzo 1953, è stata ratificata ai sensi della legge n. 846 del 1954.

[2] Società italiana traforo del Monte Bianco.

[3] Seduta del 29 maggio 2007.

[4] Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale europea.

[5] Decisione C(2006)1849 def.