Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3300: Ratifica Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), ew norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Riferimenti:
AC n. 3300/XV     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 82
Data: 19/02/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3300

 

Ratifica dei Protocolli relativi alla Convenzione internazionale EUROCONTROL

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1629)

 

 

 

 

 

 

N. 82– 19 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3300

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

 

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Carta

 

Gruppo:

Misto

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 82

 

 

 

 

INDICE

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLO 10 della Convenzione  3

Esenzioni obbligatorie dalle tariffe di rotta e contributo annuo. 3

ARTICOLO 1 c. 2 e ARTICOLO 5, c. 1 e 2 della Convenzione. 4

Struttura organizzativa. 4

ARTICOLO 22, comma 2 della Convenzione. 5

Esenzione per l’acquisizione dei beni immobili5

 


 

PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca la ratifica di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmati a Bruxelles il 27 giugno 1997 e l’8 ottobre 2002.

Si ricorda che Eurocontrol è l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea civile e militare istituita con la Convenzione del 1960[1] con lo scopo di controllare i voli internazionali nello spazio aereo al di sopra degli Stati membri. L’Organizzazione si occupa, tra l’altro, della riscossione delle tasse di rotta e della ricerca e della formazione nel settore della gestione del traffico aereo.

In particolare, il Protocollo del 1997 sostituisce la Convenzione Eurocontrol coordinandola con le modifiche intervenute dopo il 1960, riformulando i compiti e la struttura istituzionale dell’Organizzazione, ai fini di una maggiore integrazione dei sistemi di controllo aerei, di una realizzazione di una politica comune nel settore delle tasse di rotta e della costituzione di uno Spazio Unico Europeo. Il nuovo testo della Convenzione prevede quattro allegati, concernenti lo statuto dell’Agenzia Eurocontrol, le regioni di informazione di volo, le disposizioni fiscali e le disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta. Alcune disposizioni della nuova Convenzione sono applicate in via transitoria, nelle more dell’entrata in vigore che seguirà la ratifica di tutte le Parti.

Il protocollo del 2002 riguarda l’adesione della Comunità europea alla Convenzione. Si tratta di un Protocollo interamente nuovo in quanto all’epoca della stipula della Convenzione di Bruxelles, nel 1960, non era prevista alcuna forma di adesione diversa da quella dei singoli Stati. In virtù di tale secondo Protocollo, la Comunità europea attraverso la Commissione assumerà, su tutte le materie di propria competenza esclusiva, la rappresentanza dei singoli Stati nazionali agendo in loro vece, residuando in capo agli Stati membri la rappresentanza nazionale e la piena capacità decisionale nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva della Comunità europea.

Il provvedimento non è corredato dalla relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le norme del disegno di legge di ratifica e della Convenzione suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLO 10 della Convenzione

Esenzioni obbligatorie dalle tariffe di rotta e contributo annuo

Normativa vigente: L’articolo 4 della legge n. 575/1995[2] dispone che alle tariffe di rotta si applichino le esenzioni stabilite dai competenti organi di Eurocontrol, esonerando comunque dal pagamento di tali tariffe gli aereomobili di Stato e i voli di addestramento. Il successivo articolo 7 pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dall’applicazione di tali esenzioni, valutate in circa 3,6 milioni di euro, ed a carico dell’ENAV il contributo annuo di partecipazione ad Eurocontrol, valutato in circa 24,3 milioni di euro annui a decorrere dal 1995, compresi gli oneri di esenzione sopra detti.

Le norme sostituiscono il citato articolo 4 della legge n.575/1995, prevedendo che le esenzioni dalle tariffe di rotta siano stabilite dai competenti organi dell’Unione europea, e non più da organi di Eurocontrol, e che l’applicazione di dette esenzioni sia determinata con decreto ministeriale[3] (articolo 3 del disegno di legge).

Sono, inoltre, dettate le modalità di determinazione del contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio di Eurocontrol, prevedendo che il 30 per cento del contributo sia calcolato in proporzione al valore del prodotto nazionale lordo ed il restante 70 per cento in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente (articolo 10 della Convenzione).

Si ricorda che nella precedente Convenzione il contributo annuo di ciascuna Parte, disciplinato dall’articolo 23 dello statuto dell’Agenzia, prevedeva una ripartizione del costo globale dei servizi dell’Organizzazione in due frazioni[4]. Il contributo veniva poi determinato per ciascuna Parte basandosi sia sul prodotto nazionale lordo che sul valore dei servizi resi.

La relazione illustrativa riferisce in proposito che gli oneri derivanti dall’applicazione delle esenzioni sono già previsti dall’articolo 7 della legge 20 dicembre 1995, n. 575.

Per quanto riguarda, invece, gli oneri del contributo di adesione, come altri oneri finanziari, viene affermato che questi ricadono sugli utenti dei servizi forniti, a mezzo di tariffe che provvedono al recupero integrale dei costi, ivi compresa la quota annuale di adesione ad Eurocontrol che, sin dal momento dell’adesione, viene versata dalla Società nazionale per l’assistenza al volo - ENAV senza alcun coinvolgimento dello Stato.

 

Al riguardo, premessa l’opportunità di una conferma, con riferimento alle esenzioni dalle tariffe di rotta, circa la congruità delle risorse a suo tempo stanziate dalla legge n. 575/1995, con riferimento alle nuove modalità di determinazione del contributo annuale di adesione, andrebbe confermato che, nell’ipotesi in cui tali modalità determinino un incremento del contributo da versare, i relativi costi siano integralmente recuperati con le tariffe a carico degli utenti dei servizi finali, senza alcun onere per la finanza pubblica, come, peraltro, affermato dalla relazione illustrativa.

 

ARTICOLO 1 comma 2 e ARTICOLO 5, commi 1 e 2 della Convenzione

Struttura organizzativa

Le norme dispongono un adeguamento della struttura organizzativa di Eurocontrol, costituita da un’Assemblea generale, un Consiglio e una Agenzia (articolo 1, comma 2 della Convenzione).

Viene previsto che ciascuna delle parti possa designare più delegati sia nell’ambito dell’Assemblea generale che nell’ambito del Consiglio (articolo 5, commi 1 e 2 della Convenzione )

L’organizzazione prevista dalla precedente Convenzione prevedeva una Commissione, in cui ciascuna Parte era rappresentata da due delegati, ed una Agenzia.

 

Al riguardo si rileva che le norme in esame determinano un incremento nel numero dei rappresentanti delegati da ciascuna Parte per la partecipazione agli organi di Eurocontrol, senza peraltro prevedere oneri per spese di viaggio e soggiorno. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

 

ARTICOLO 22, comma 2 della Convenzione

Esenzione per l’acquisizione dei beni immobili

La norma prevede che per l’acquisizione dei beni immobili necessari per l’espletamento del mandato, l’Organizzazione EUROCONTROL sia esonerata da tutti i diritti, le imposte e gli oneri.

Si ricorda che nella Convenzione precedente l’articolo 21 non prevedeva tale ipotesi.

 

Al riguardo si rileva che la norma potrebbe determinare effetti finanziari soltanto nell’ipotesi in cui l’organizzazione dovesse procedere all’acquisizione di beni immobili in Italia.

 

 



[1] Alla quale l’Italia ha aderito con legge n.575/1995.

[2] Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.

[3] Viene fatto esplicito riferimento al decreto ministeriale di cui all’articolo 3 della medesima legge n.575, con cui annualmente si determinano i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie.

[4] In proporzione ai servizi resi alle seguenti categorie di utenti: a) aeronavi civili di Stati non contraenti, ed aeronavi militari, di dogana e di polizia; b) aeronavi civili delle Parti Contraenti.