Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Patente a punti e confisca dei ciclomotori - A.C. 671
Riferimenti:
AC n. 671/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 21
Data: 12/07/2006
Descrittori:
CICLI E MOTOVEICOLI   DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
PATENTE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Patente a punti e confisca dei ciclomotori

AC 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 21

 

 

12 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

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File: TR0011

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  9

Scheda di lettura

Contenuto della proposta di legge  13

§      La patente a punti13

§      Il testo originario dell’articolo 126-bis del codice della strada e problemi applicativi14

§      La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005  16

§      La proposta di legge in esame .19

§      La confisca dei ciclomotori22

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra le disposizioni del codice della strada oggetto di modifica e le modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame  33

Progetto di legge

§      A.C. 671, Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori45

Riferimenti normativi

§      Costituzione (artt. 2, 3, 24, 42 e 111)55

§      Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 52, 97, 126-bis, 169, 170, 171, 196, 213 e 214)60

§      D.L. 21 settembre 2005, n. 184 Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti84

Documentazione allegata

§      A.S. 3596, Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti89

§      A.C. 6150, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti105

§      A.S. 3596-B, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti147

§      A.S. 3596-B - ERRATA CORRIGE, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti195

§      Corte Costituzionale, Sentenza 12 gennaio 2005, n. 27  197

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

671

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Circolazione stradale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

15 maggio 2006

§       annuncio

18 maggio 2006

§       assegnazione

29 giugno 2006

Commissione competente

IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame, d’iniziativa dei deputati Maderloni e Scotto (AC 671) – che si compone di due articoli - reca modifiche al nuovo codice della strada[1] in materia di patente a punti  e di confisca dei ciclomotori .

 

Occorre sottolineare che la proposta di legge presenta un contenuto sostanzialmente analogo ad alcune disposizioni inserite - nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge - nel DL 184/2005, peraltro decaduto per decorrenza dei termini di conversione[2].

 

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di patente a punti, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione [del conducente quale responsabile della violazione], la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”[3]. In particolare, si prevede  che nel caso di mancata identificazione del conducente quale responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del nuovo codice della strada, ha l’obbligo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni ( in luogo dei trenta previsti dalla formulazione vigente) dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

 

L’articolo 2 recamodifiche a diverse disposizioni del codice della strada incidenti sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca di ciclomotori o motocicli. In particolare, vengono ridotti i casi in presenza dei quali viene comminata la confisca di tali mezzi; in presenza di tali fattispecie, si prevede, conseguentemente, un inasprimento della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo  (che passa da trenta giorni a novanta giorni).

 

Relazioni allegate

La proposta di legge in esame risulta corredata della relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame reca modifiche al nuovo codice della strada, adottato con decreto legislativo: risulta, pertanto, congruo lo strumento della legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto legge in esame incide sulla materia della circolazione stradale che non risulta espressamente menzionata né tra le materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, né tra quelle rimesse alla competenza legislativa concorrente Stato - regioni , a norma del terzo comma dello stesso articolo 117.

 

Peraltro, la finalità tipica delle disposizioni in materia di circolazione sembra ricondurre il provvedimento nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza” (cfr. art. 117, secondo comma, lett. h)), qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

In tale direzione sembra muoversi la sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004, dalla quale emerge, proprio con riferimento al settore della circolazione stradale, come siano state ricomprese nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza” misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone.

In particolare tale sentenza, che dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, evidenzia come considerazioni di carattere sistematico inducano a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ulteriore argomento è individuato nel fatto che, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004)”.

 

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

La proposta di direttiva (COM(2003)621) del 21 ottobre 2003, che prospetta una rifusione della direttiva 91/439/CE sulle patenti di guida, èvolta ad introdurre un modello unico di patente di guida, in formato tessera di plastica del tipo “carta di credito”, che sostituisca tutti i tipi di patente attualmente esistenti sul territorio comunitario.

Questa proposta intende migliorare la libera circolazione dei cittadini, assicurare e facilitare il riconoscimento reciproco di tutte le patenti, ridurre i rischi di frode e aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

 

La nuova patente di guida permetterà di migliorare la sicurezza stradale grazie a una migliore definizione del campo di applicazione delle diverse categorie di patente di guida. L’accordo prevede l’introduzione di una patente per i motocicli e stabilisce il principio dell’accesso graduale alle motociclette di maggiori dimensioni e cilindrata superiore.

La nuova legislazione rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi relative alle patenti di guida e il fenomeno del “turismo da patente”, espressione che si riferisce al fenomeno per cui i cittadini che si sono visti ritirare la patente dalle autorità del loro Paese a seguito di un'infrazione grave conseguono una nuova patente in un altro Stato membro, che deve poi essere riconosciuta anche nel loro Stato di origine.

Gli Stati membri rafforzeranno la cooperazione per impedire ai conducenti oggetto di un ritiro temporaneo della patente di ottenerne una nuova in un altro Stato membro. A tal fine sarà istituita una rete comunitaria per lo scambio di dati.

 

Nel corso del Consiglio Trasporti del 27 marzo 2006, gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico, in vista dell’adozione di una posizione comune, sulla proposta emendata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 23 febbraio 2005. Il Parlamento europeo dovrebbe ora procedere all’esame in seconda lettura, che potrebbe essere avviato nel corso della sessione del 13 novembre 2006.

 

Qualora il Parlamento concluda l’esame in seconda lettura senza apportare emendamenti al testo approvato dal Consiglio, la direttiva potrebbe entrare in vigore entro la fine del 2006. Gli Stati membri hanno due anni di tempo dall’entrata in vigore per applicare la direttiva e, dopo tale periodo, avranno quattro anni per conformarsi alle sue disposizioni. Il progetto di direttiva prevede altresì che, al più tardi venti anni dopo la data di applicazione (verosimilmente nel 2032), tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione debbano soddisfare tutti i suoi requisiti.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni della proposta di legge recano modifiche al codice della strada attraverso la tecnica della novellazione.

 

In particolare, le norme di cui all’articolo 1 vengono introdotte per adeguare  - come già precisato - la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione [del conducente quale responsabile della violazione], la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

La Corte, dopo aver ricostruito l’evoluzione della normativa relativa alla mancata identificazione del responsabile della violazione, esamina la disposizione contestata alla luce della disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1991[4] che fissa due principi fondamentali: 1) il principio della natura personale della responsabilità amministrativa; 2) il principio della solidarietà passiva per le sole sanzioni pecuniarie e non anche per le sanzioni personali, principio ripreso dal codice della strada all'art. 196

Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, ritenendo irragionevole la scelta legislativa di porre la sanzione di cui all’articolo 126-bis (decurtazione dei punti dalla patente) a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione, considerata la peculiare natura della sanzione medesima che, al pari della sospensione della patente, incide sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo».

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Le disposizioni della proposta di legge hanno sostanzialmente impatto sugli organi che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del codice della strada, nonché sui soggetti abilitati alla guida. In particolare, il provvedimento – con riferimento alle disposizioni introdotte in via di “sanatoria” a seguito della pronuncia della Corte costituzionale – produce effetti, in particolare, per i proprietari ai quali sia stato decurtato, sotto la vigenza del comma 2 dell’articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada antecedente alla suddetta pronuncia, il punteggio dalla patente, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente quale responsabile della violazione.

 

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), si fa presente che esso modifica – al comma 2 dell’articolo 126 bis del codice della strada -  il primo periodo prevedendo, quale termine entro il quale l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati, il termine perentorio di sessanta giorni (in luogo dell’attuale termine di trenta), decorrenti dalla definizione della contestazione effettuata. Al riguardo, si segnala che  - a fini di coordinamento con la modifica testè illustrata – andrebbe novellato anche  il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 126 bis, laddove viene richiamato espressamente il termine di trenta giorni, oggetto di modifica della proposta di legge in esame.

 

Circa, poi, il comma 7 dell’articolo 2, si precisa che esso prevede - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge – la conversione dei  provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori e di motoveicoli disposti in virtù delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del codice della strada vigente, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, in provvedimenti di fermo amministrativo. In proposito, si segnala che non appare congrua la formulazione del comma, stante che i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli a cui la norma intende riferirsi  - in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 - sono stati adottati ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada.

Quanto poi al richiamo dell’articolo 97, comma 14, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame esclude dal campo di applicazione della confisca di ciclomotori prevista dal comma 14 dell’articolo 97 solo la fattispecie di cui al comma 6 dello stesso articolo, mantenendo comunque ferma tale sanzione nelle ipotesi contemplate ai commi 5 e 7 (vedi infra). Pertanto, la previsione della conversione in provvedimenti di fermo amministrativo dei provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell’articolo 97, comma 14, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge, avrebbe l’effetto di convertire in fermo amministrativo provvedimenti di confisca disposti in relazione a violazioni di disposizioni (quali quelle dell’articolo articolo 97, commi 5 e 7) in ordine alle quali continuerebbe ad applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Andrebbe, quindi, valutata la congruità del richiamo sopra riportato, potendosi determinare – con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 97 -  una disparità di trattamento tra le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge ( in ordine alle quali i provvedimenti di confisca verrebbero convertiti in provvedimento di fermo) e le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge, in presenza delle quali verrebbe comminata la confisca del mezzo.

Si sottolinea, infine, che la conversione in provvedimento di fermo amministrativo non risulta prevista per i provvedimenti di confisca adottati a seguito delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 171 del codice della strada, nonostante la modifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame sottragga – insieme alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 – anche la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171, dall’ambito di applicazione del comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada  relativo alla confisca del ciclomotore o motociclo.

 

 

 


Scheda di lettura

 


         Contenuto della proposta di legge     

La proposta di legge in esame, d’iniziativa dei deputati Maderloni e Scotto (AC 671), reca modifiche al nuovo codice della strada[5] in materia di patente a punti (art. 1) e di confisca dei ciclomotori (art. 2).

 

La proposta di legge presenta un contenuto sostanzialmente analogo ad alcune disposizioni inserite - nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge - nel DL 184/2005, peraltro decaduto per decorrenza dei termini di conversione[6].

La patente a punti

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di patente a punti.

 

In particolare, il comma 1 introduce modifiche al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione [del conducente quale responsabile della violazione], la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

 

 

Il testo originario dell’articolo 126-bis del codice della strada e problemi applicativi

L’articolo 126-bis del codice della strada, inserito dall’articolo 7 del D.Lgs. 9/2002 e successivamente modificato per effetto del DL 151/2003, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della patente a punti, prevedendo che all’atto del rilascio della patente, ossia del titolo mediante il quale il cittadino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore, venga attribuito un punteggio di venti punti.

Tale punteggio, annotato presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è decurtato, nella misura indicata dalla tabella di cui al medesimo articolo 126-bis, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento indicate al Titolo V del codice della strada.

Per più violazioni commesse contemporaneamente la decurtazione non può essere maggiore di quindici punti. La disposizione non si applica solo nel caso in cui per almeno una delle violazioni commesse sia prevista la sospensione o la revoca della patente: in questo caso i punti si sommano senza tener conto del limite di quindici.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione, per ogni biennio successivo fino al quinto, di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti in più sul punteggio iniziale e quindi di trenta punti complessivi sulla patente.

Nel caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, per ottenere la revisione della patente; a livello procedurale, il codice prevede che al momento della perdita dei venti punti, l’ufficio territoriale del Dipartimento dei trasporti terrestri disponga la revisione della patente con apposito provvedimento notificato all’interessato.

Con la comunicazione l’ufficio invita l’interessato a sottoporsi agli accertamenti di idoneità entro il termine di trenta giorni. Il provvedimento è atto definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione è notificato all’interessato a cura di uno degli organi di polizia stradale, il quale provvede anche al ritiro della patente e alla conservazione della stessa presso il proprio ufficio. Solo dopo che l’interessato si sarà sottoposto all’esame di revisione, potrà riottenere la patente con la riassegnazione dei venti punti.

Nel caso di perdita parziale del punteggio è consentito dal codice il recupero dei punti: a condizione quindi che il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patenti diverse dalla patente A, la frequenza a specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che, a cura di chi ha tenuto il corso, deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, il quale provvederà ad aggiornare l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, relativamente al conducente che ha partecipato al corso.

Sotto il profilo procedimentale, l’articolo 126-bis prevede che l 'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico.oltre la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione, la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8[7]. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica[8].

 

Le disposizioni dell’articolo 126-bis hanno dato vita ad un ampio contenzioso, con particolare riferimento alla previsione della decurtazione -  per il proprietario - del punteggio, nel caso in cui questi non avesse comunicato i dati necessari per l'identificazione del conducente, indipendentemente dalla circostanza se fosse o meno in grado di fornirli.

Le disposizioni hanno inoltre destato dubbi interpretativi con riferimento alla sanzione aggiuntiva di cui all’articolo 180, comma 8, non risultando chiaro se essa dovesse applicarsi, in caso di mancata comunicazione, sia al proprietario persona fisica sia al proprietario persona giuridica: si riteneva che, in caso affermativo, il proprietario persona fisica sarebbe stato assoggettato alla sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione, alla sanzione aggiuntiva ex art. 180, nonché alla decurtazione del punteggio, mentre la persona giuridica sarebbe stata obbligata alla doppia sanzione pecuniaria.

La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005

La Corte costituzionale – con la sentenza n. 27 del 2005 - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione del [conducente quale responsabile della violazione], la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

La Corte  muove il proprio ragionamento dalla constatazione che l’applicazione della sanzione della decurtazione del punteggio prescinde da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.

La Corte esamina la disposizione contestata alla luce della disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1991[9] che fissa due principi fondamentali:

1)            il principio della natura personale della responsabilità amministrativa (art. 3 "... ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ...");

2)            il principio della solidarietà passiva (tra “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l'autore della violazione»: art. 6) per le sole sanzioni pecuniarie e non anche per le sanzioni personali; principio ripreso dal codice della strada all'art. 196 che riproduce quasi testualmente il citato art. 6 della legge 689/1991, disponendo, al comma 1, che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta».

Sulla base di tali premesse, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata,  fondandola sulle seguenti argomentazioni:

§         l'art. 126-bis, comma  2, “intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale”;

§         la fattispecie di cui all’articolo 126-bis, comma 2, configura una ipotesi di illecito amministrativo che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della patente, la cui «natura afflittiva (…) – chiarisce la Corte riportando quanto affermato nell’ordinanza n. 74 del 2000 -  incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione, a seguito dell'accertata trasgressione di regole di comportamento afferenti alla sicurezza della circolazione» ;

§         la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale.

La Corte aggiunge, infine, che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza – “ferma restando  la possibilità per il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto” - “rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del codice della strada”, anche al fine di fugare il dubbio – avanzato da taluni dei rimettenti – in ordine ad una “ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente”.

 

A seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra riportata, il Ministero dell’interno in data 4 febbraio 2005 ha emanato la circolare n. 300/A/1/41236/109/16/1 con la quale - al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti – venivano apportati i seguenti correttivi alla procedura già in essere:

a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non fosse stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, doveva essere richiesto di fornire, all’organo di polizia che procedeva, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;

b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all’obbligato in solido, doveva essere precisato che, se i dati non fossero stati forniti entro 30 giorni, sarebbe stato notificato un altro verbale, con cui si sarebbe applicata a suo carico la sanzione prevista dall’art 180, comma 8, del codice della strada (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433).

c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 si sarebbe applicata a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui avesse fornito all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non avessero consentito di risalire all’identità della persona alla guida al momento della commessa violazione.

Con riferimento agli effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati, la suddetta circolare prevedeva che:

§         dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della sentenza si estendevano a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non fosse ancora stata effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida;

§         per tali procedimenti, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non avrebbero dovuto più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non fosse stato compiutamente identificato.

La proposta di legge in esame .

Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge modifica l’articolo 126-bis del codice della strada[10].

La lettera a) incide sul comma 2 dell’articolo 126 bis; in particolare:

§         viene introdotto – al primo periodo – quale termine entro il quale l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati, il termine perentorio di sessanta giorni (in luogo dell’attuale termine di trenta giorni[11]), decorrenti dalla definizione della contestazione effettuata[12].

Si segnala che  - a fini di coordinamento con la modifica testè illustrata – andrebbe novellato anche il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 126 bis, laddove viene richiamato espressamente il termine di trenta giorni, oggetto di modifica della proposta di legge in esame

§         viene precisato – alla fine del primo periodo - che il decorso del termine senza che sia stata data la notizia preclude la decurtazione del punteggio.

§      si prevede  - al quarto periodo - che nel caso di mancata identificazione del responsabile della violazione, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del nuovo codice della strada, ha l’obbligo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni ( in luogo dei trenta previsti dalla formulazione originaria) dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Risulta, così, soppressa – in adeguamento alle prescrizioni della sentenza n. 27 del 2005 – la previsione della decurtazione del punteggio a carico del proprietario del veicolo, qualora questi non comunichi i dati del conducente al momento della commessa violazione. Inoltre, l'obbligo di fornire i dati relativi alla persona che si trovava alla guida al momento della violazione (generalità personali e dati della patente) non grava solo sul proprietario del veicolo ma, nei casi indicati dall'art. 196 (contratto di locazione o leasing, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto, ecc) ricade sull'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria;

§         viene introdotta  - al sesto periodo - un’autonoma sanzione ( in luogo del richiamo, nel testo originario, alla sanzione di cui all’articolo 180, comma 8) per il caso di mancata comunicazione da parte del proprietario del veicolo, dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione. Pertanto, rispetto al testo originario:

§        è prevista come sanzione per la mancata comunicazione  il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000, in luogo del pagamento di una somma  - prevista al comma 8 dell’articolo 180 - che va da euro 357 a euro 1.433;

§         viene specificato che la sanzione per la mancata comunicazione si applica al proprietario o all’obbligato in solido “sia esso persona fisica o giuridica”;

§         è introdotta la possibilità di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria in presenza di “giustificato e documentato motivo”.

 

La lettera b) incide sul comma 4 dell’articolo 126 bis relativo alla perdita parziale del punteggio.

Attualmente, il codice della strada consente – purchè il punteggio non sia esaurito -  il recupero dei punti attraverso la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

A seguito della modifica proposta, per il recupero dei punti, alla condizione del mancato esaurimento del punteggio, si aggiunge quella del mancato decorso del termine di più di sei mesi dall’accertamento della violazione, qualora la stessa non sia stata impugnata.

 

Il comma 2 reca disposizioni volte alla  “sanatoria” delle fattispecie integratesi sotto la vigenza del comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, prima della pronuncia della Corte costituzionale.

Pertanto, si prevede che la riattribuzione al titolare della patente dei punti decurtati sotto la vigenza del comma 2 dell’articolo 126-bis prima della sentenza della Corte costituzionale debba avvenire:

§         previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestrida parte dell’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore;

§         d’ufficio;

 

Si dispone, poi,la registrazione – senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato -  pressol’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida :

§         dei dati – comprendendovi in essi i nominativi delle autoscuole e degli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell’articolo 126-bis[13] - relativi alle altre ( rectius diverse da quelle disposte in via di sanatoria dal comma 2 in esame ) riattribuzioni dei punti e delle patenti;

§         degli accertamenti previsti al comma 6 dello stesso articolo 126-bis[14], nonché dei relativi accertatori.

La norma precisa che scopo delle suddette registrazioni è quello di“monitorare e valutare l’efficacia riabilitativa dei corsi e l’efficacia dei rispettivi erogatori”.

 

Si stabilisce, infine, che, nell’ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, debba frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis.

 

Il comma 3 dispone la perdita di efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 dell’articolo 126-bis a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma della “sanatoria” disposta dal comma 2 dell’articolo in esame.

La norma mantiene comunque fermi gli effetti degli esami di revisione eventualmente già sostenuti in seguito all’esaurimento dei punti della patente.

 

Si ricorda che, a norma del comma 6 dell’articolo 126-bis, in caso di perdita totale del  punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.


La confisca dei ciclomotori

L’articolo 2  della proposta di legge reca disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori.

 

Il comma 1 – modificando l’articolo 97 del codice della strada  - interviene sulle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni relative alla circolazione dei ciclomotori.

A seguito della modifica proposta, nelle ipotesi di circolazione con un ciclomotore cui siano stati manomessi gli organi di propulsione, che sviluppi una velocità superiore a quella consentita (pari a 45 km/h su strada orizzontale) o che non risponda alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, non si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del ciclomotore, bensì la sanzione accessoria del fermo amministrativo. La sanzione accessoria della confisca è comunque prevista nel caso di reiterazione delle violazioni sopra indicate nel corso di un biennio.

 

Attualmente, l’articolo 97 del codice della strada prevede la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore, oltre che nei casi sopra illustrati indicati al comma 6 dell’articolo 97, nelle seguenti fattispecie:

·         fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di  ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella consentita e modifica del ciclomotore al fine di aumentarne la velocità oltre i limiti previsti (articolo 97, comma 5);

·         circolazione con un ciclomotore per il quale non ) è stato rilasciato il certificato di circolazione (articolo 97, comma 7);

La sanzione della confisca amministrativa di ciclomotori è altresì prevista in presenza di una serie di fattispecie individuate agli articoli 169, 170 e 171 del codice della strada ( vedi infra)

 

Inoltre, il comma in esame innalza a novanta giorni ( in luogo dei trenta giorni, attualmente previsti) la durata del fermo amministrativo che viene così previstosia nei casi indicati dal riportato comma 6 dell’articolo 97, sia in quelli individuati  ai commi 8 e 9, che prevedono, rispettivamente, il divieto di circolazione senza targa e il divieto di circolazione con targa non propria. Anche per le violazioni dei divieti disposti dai commi 8 e 9, è prevista la confisca del mezzo in caso di reiterazione della violazione nel corso di un biennio.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 169 del codice della strada, relativo al trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, prevedendo che in caso di trasporto con motoveicoli di un numero persone e di un carico complessivo superiore a quello indicato nella carta di circolazione, oltre alla sanzione pecuniaria – fissata dal comma 7 nel pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 – si applichi anche il fermo amministrativo per un periodo di novanta giorni.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47 del codice della strada, i veicoli si classificano, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

L’articolo 53 del codice della strada definisce motoveicoli le seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette ossia veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo ossia veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri, ossia veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori, ossia motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale, ossia veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore, ossia veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

i) motoarticolati, ossia complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

 

Il comma 3 modifica l’articolo 170 del codice della stradarelativo al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, estendendo - al comma 7 - la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo -  conseguente alla violazione delle disposizioni di cui ai  commi 1 e 2 dello stesso articolo 170  -  anche nei casi in cui la violazione sia stata commessa da persona maggiorenne. Viene altresì innalzato a novanta giorni (in luogo dei trenta, attualmente previsti) il periodo del fermo amministrativo.

 

L’articolo 170 reca disposizioni in materia di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. In particolare, il comma 1 prevede che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente debba avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, debba stare seduto in posizione corretta e reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

Il comma 2 dispone il divieto sui ciclomotori di trasportare altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.

 

Nella formulazione vigente del comma 7 dell’articolo 170, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per la violazione delle disposizioni sopra illustrate è prevista solo nel caso in cui la violazione venga commessa da conducente minorenne.

 

Il comma 4 modifica l’articolo 171 del codice della strada  relativo all’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, ampliando i casi di deroga all’obbligo di uso del casco. In  particolare, la derogaviene introdotta anche per i conducenti e i passeggeri:

-      di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;

-      di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h.

 

L’articolo 171 nella formulazione vigente prevede l’obbligo – per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli – di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati durante la marcia.

Attualmente, ai sensi del comma 1 bis, possono derogare a tale obbligo i conducenti e i passeggeri:

o        di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

o        di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

 

La disposizione innalza, poi, a novanta giorni  - rispetto agli attuali trenta - il periodo di fermo amministrativo del veicolo, che consegue, insieme alla sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 68,25 euro a euro 275,10) alla violazione dell’ obbligo di uso del casco protettivo.

 

Il comma 5 interviene sull’articolo 213 del codice della strada, relativo alla misura cautelare del sequestro e alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, in particolare al fine – come precisato nella relazione illustrativa – “di ridurre le fattispecie sanzionate con la confisca del ciclomotore o motoveicolo alla sola ipotesi che i veicoli in parola siano stati utilizzati per commettere reati”.

 

Si ricorda che la disciplina generale sul sequestro e sulla confisca è dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro, l'articolo 13 dispone che "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono (…) procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria". Per la confisca, l'articolo 20 disciplina la possibilità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Inoltre, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento"[15]. Il sequestro amministrativo risulta pertanto essere “il mezzo con cui viene spossessato cautelarmente il titolare dei beni che possono formare oggetto di confisca amministrativa e per rendere possibili in futuro quest’ultima……..l’adozione del sequestro (cautelare) risulta finalizzata all’esistenza di fondati motivi di pericolo che le cose si alterino o disperdano”[16].

Per i beni mobili registrati assoggettati alle sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, peraltro, è prevista una disciplina speciale; in particolare l'articolo 213 del codice della strada detta una specifica disciplina per tutti i casi in cui il codice dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 213 prevede che l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il codice distingue poi due fattispecie: una generale per i casi di confisca del mezzo diverso dal ciclomotore o motociclo (commi 2-bis – 2-quater); l’altra relativa alle fattispecie in cui oggetto della confisca sia un ciclomotore  o un motociclo (comma 2-quinquies).

Quanto alla fattispecie generale, il comma 2 prevede che nel caso in cui il codice preveda la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo, il proprietario ovvero il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido viene nominato custode del veicolo, con obbligo di custodia in un luogo a lui disponibile ovvero in un posto non di pubblico passaggio, con oneri di trasporto a proprio carico. Il comma prevede, inoltre, che venga trattenuta la carta di circolazione e prevede l’obbligo di visibile segnalazione dello stato di sequestro da apporre sul veicolo.

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis[17]. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui allo stesso articolo 213 (comma 2-bis).

Il comma 2-ter stabilisce - per l’autore della violazione (o per i soggetti obbligati in solido) che oppongano rifiuto alla custodia o al trasporto del veicolo - una sanzione amministrativa ulteriore compresa tra 1549,37 e 6197,48 euro, nonché la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Il comma 2-quater, in riferimento alle ipotesi di rifiuto da parte del soggetto obbligato al trasporto del mezzo e alla sua custodia, stabilisce che la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario, o dell’autore della violazione, o dei soggetti obbligati in solido comporta - decorsi dieci giorni dalla data della notificazione del verbale di sequestro – il  trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione. L’organo di polizia deve dare avviso scritto di tale possibile trasferimento di proprietà contestualmente al verbale di sequestro. Decorso il termine di dieci giorni, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto che, entro i successivi dieci giorni, dichiara il trasferimento di proprietà del veicolo al custode, con cessazione di oneri e spese di custodia da parte dello Stato. L’individuazione del custode acquirente avviene secondo le disposizione dell’articolo 214-bis. Le somme ricavate dall’alienazione vengono depositate in apposito conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, fino alla definizione del procedimento relativo al sequestro; in caso di confisca, essa avrà per oggetto la somma depositata. Per le altre cose sequestrate è disposta la distruzione in luogo della vendita.

Qualora oggetto della confisca sia un ciclomotore o un motoveicolo, il comma 2-quinquies stabilisce che l’organo di polizia disponga la rimozione del veicolo ed il trasporto in apposito luogo di custodia, dove il mezzo deve essere custodito per trenta giorni, facendone menzione nel verbale di contestazione. Decorsi i trenta giorni, il proprietario può chiedere l’affidamento in custodia. Il comma stabilisce che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al comma 2 quater si applichino decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

 

La lettera a), intervenendo sul comma 2 dell’articolo 213, introduce l’obbligo per il custode del veicolo sottoposto a sequestro in relazione ad un provvedimento di confisca, di depositare il veicolo nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento.

 

La lettera b), modificando il comma 2-bis dell’articolo 213, sopprime la disposizione ai sensi della quale le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

 

La lettera c) sostituisce il comma 2-sexies, eliminando la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o del motociclo in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7[18], 170[19] e 171[20] del codice della strada[21]. A seguito della modifica proposta, la confisca sarebbe comminata nel solo caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere un reato.

 

La formulazione vigente del comma 2-sexies  - introdotto dall’articolo 5-bis del DL 115/2005[22] - prevede che la confisca amministrativa sia sempre disposta, oltre che nel caso in cui il veicolo sia stato usato per commettere un reato, anche nei casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada.

 

La relazione illustrativa della proposta di legge specifica che la previsione della confisca quale immediata sanzione amministrativa accessoria per violazione delle norme di cui all'articolo 169, commi 2 e 7, di cui all'articolo 170 e di cui all'articolo 171 appare sanzione di gravità non commisurata a quella delle violazioni per le quali è prescritta. La mancata proporzione è evidenziata dalla relazione illustrativa soprattutto in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 170 e 171, stante che il richiamo alle previsioni di cui all’articolo 169 è da ritenere pleonastico, in quanto esse si pongono in rapporto di genus a species rispetto a quelle più specifiche dell'articolo 170, dettate per i veicoli a motore a due ruote.

 

Inoltre, a seguito della modifica del comma 2-sexies,nel caso di confisca del ciclomotore  adoperato per commettere un reato si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quinquies (sul punto, vedi supra).

 

La lettera d) interviene sul comma 7 dell’articolo 213, che prevede la comunicazione al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico)  da parte del prefetto del provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo, ai fini dell’annotazione nei registri. A seguito della modifica, tale annotazione deve avvenire senza oneri ed emolumenti.

 

Si precisa che - in relazione ai provvedimenti di confisca di ciclomotori e motoveicoli disposti ai sensi del vigente comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada - sono state sollevate dai giudici di pace dinanzi alla Corte costituzionale questioni incidentali di legittimità costituzionale[23]. Nelle ordinanze di rimessione alla Corte viene evidenziata la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada, in particolare:

§         per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, stante la sproporzione tra violazione e sanzione e la disparità di trattamento che si genera tra violazione effettuata dal  conducente di ciclomotori o motoveicoli e violazione effettuata dai conducenti di altri veicoli;

§         per contrasto con l’articolo 42 della Costituzione, sia in quanto il proprietario è chiamato a sostenere le spese di custodia, senza limite di tempo, di un bene rispetto al quale, con il sequestro prodromico alla confisca, ha perso la legittimazione attiva, sia in quanto si priva della titolarità del bene un soggetto (il proprietario) anche qualora estraneo alla condotta sanzionata.

 

Il comma 6 interviene sull’articolo 214, comma 1-ter del codice della strada, prevedendo che venga comminata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni in caso di violazione , nel corso di un biennio, dei divieti previsti dai sopra richiamati articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2 e 171.

 

Si ricorda che ai sensi del vigente codice della strada, il fermo amministrativo è disposto per trenta giorni in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171, nonché della disposizione di cui all’articolo 170, comma 2, qualora la violazione sia stata commessa da un minorenne[24].

 


Il comma 7 reca una norma di carattere transitorio. In particolare, si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori e di motoveicoli disposti in virtù delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del codice della strada, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.

 

Si segnala che non appare congrua la formulazione del comma 7, stante che i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli a cui la norma intende riferirsi  - in relazione alle violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 - sono stati adottati ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada.

Quanto poi al richiamo dell’articolo 97, comma 14, “nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame esclude dal campo di applicazione della confisca di ciclomotori prevista dal comma 14 dell’articolo 97, solo la fattispecie di cui al comma 6 dello stesso articolo, mantenendo comunque ferma tale sanzione nelle ipotesi contemplate ai commi 5 e 7 (vedi supra). Pertanto, la previsione della conversione in provvedimenti di fermo amministrativo dei provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell’articolo 97, comma 14, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge, avrebbe l’effetto di convertire in fermo amministrativo provvedimenti di confisca disposti in relazione a violazioni di disposizioni (quali quelle dell’articolo articolo 97, commi 5 e 7) in ordine alle quali continuerebbe ad applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Andrebbe, quindi, valutata la congruità del richiamo sopra riportato, potendosi determinare – con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 97 -  una disparità di trattamento tra le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge ( in ordine alle quali i provvedimenti di confisca verrebbero convertiti in provvedimento di fermo) e le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge, in presenza delle quali verrebbe comminata la confisca del mezzo.

Si sottolinea, infine, che la conversione in provvedimento di fermo amministrativo non risulta prevista per i provvedimenti di confisca adottati a seguito delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 171 del codice della strada, nonostante la modifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame sottragga – insieme alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 – anche la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171, dall’ambito di applicazione del comma 2-sexies dell’articolo 213 del codice della strada  relativo alla confisca del ciclomotore o motociclo.


Testo a fronte


Testo a fronte tra le disposizioni del codice della strada oggetto di modifica e le modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame

 

D.Lgs 285/1992
(
Nuovo codice della strada)

D.Lgs. 285/1992
(
Nuovo codice della strada)
C
ome modificato dalla pdl AC671

97. Circolazione dei ciclomotori

97. Circolazione dei ciclomotori

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

 

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

 

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20

 

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni, o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

Articolo 126-bis. Patente a punti

Articolo 126-bis. Patente a punti

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

 

 

 

 

 

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sansione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

 

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

 

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

 

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

 

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento

b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;

b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h»;

     2.      Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

 

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione

 

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento, a proprie spese, in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo

 

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione, senza oneri ed emolumenti nei propri registri

214. Fermo amministrativo del veicolo

214. Fermo amministrativo del veicolo

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia

Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni

 


 

Progetto di legge


N. 671

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA / DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati
MADERLONI, SCOTTO

¾

 

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori

 

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Presentata il 15 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a risolvere due problemi particolarmente sentiti dagli automobilisti e dai proprietari dei veicoli a due ruote.

Il primo riguarda la decurtazione dei punti della patente a seguito di violazioni del limite di velocità accertate con il sistema autovelox senza che l'agente accertatore abbia provveduto all'identificazione del guidatore.

Il secondo riguarda la confisca dei ciclomotori o dei motoveicoli. Si tratta di una norma che si presta a diversi rilievi anche di carattere costituzionale.

Su entrambi gli argomenti nel corso della XIV legislatura le Camere hanno a lungo dibattuto e, il 16 novembre 2005, la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 184 del 2005, poi trasmesso dal Senato. Tale intervento legislativo non è però andato a buon fine, in quanto il 20 novembre 2005 il decreto-legge è decaduto per decorrenza dei termini per la sua conversione in legge.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 126-bis del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 126-bis, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2003, si è determinato un forte incremento dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, avverso quei provvedimenti con i quali, giusta il disposto del comma 2 dell'articolo in commento, l'organo da cui dipende l'agente accertatore aveva provveduto a comunicare l'avvenuta decurtazione di punteggio dalla patente del proprietario del veicolo, qualora non fosse stato identificato il conducente responsabile della violazione e il proprietario non ne avesse fornito all'organo di polizia i dati personali e della patente.

La situazione di tale contenzioso si è aggravata, anche con riferimento ai prevedibili sfavorevoli esiti processuali, a seguito della sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27, della Corte costituzionale, con la quale è stata accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici di pace in relazione all'articolo 126-bis, comma 2, nella parte in cui disponeva l'«automatismo» sanzionatorio in capo al proprietario del veicolo.

Si è determinato pertanto un vuoto normativo nel sistema codicistico e al contempo la necessità di un urgente intervento del legislatore, al fine di risolvere le problematiche connesse con l'intervento della citata sentenza sul contenzioso ancora pendente.

Pertanto, con il testo proposto si modifica il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di prevedere quale precetto generale che la comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio dalla patente debba essere effettuata a carico del conducente. Qualora, poi, non sia possibile l'identificazione di quest'ultimo, è posto in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni, i dati personali e della patente; la violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

Con il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si introduce una disciplina transitoria, finalizzata a sanare le decurtazioni di punteggio già operate in forza del dettato normativo del citato articolo 126-bis, comma 2, nella parte dichiarata poi incostituzionale.

Si prevede, pertanto, la riattribuzione del punteggio all'avente diritto attraverso un meccanismo d'ufficio ad opera dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, che si articola nella verifica e comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Logicamente, e fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, sono dichiarati inefficaci i provvedimenti con i quali è stata disposta la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio derivata da decurtazioni «illegittime».

L'adottanda disciplina in materia, oltre a non comportare alcun onere aggiuntivo per lo Stato, procura, invece, un considerevole risparmio sia in termini di costi diretti (si pensi ad esempio alle spese di giudizio cui sarebbe inevitabilmente condannata l'amministrazione nei giudizi pendenti, stante la suddetta intervenuta declaratoria di illegittimità), sia in termini di impiego di risorse umane e strumentali, atteso che verranno ad essere dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere a causa di sopravvenuta normativa tutti i ricorsi attualmente pendenti.

Nell'ambito del comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, al fine di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e dei rispettivi erogatori, si prevede che siano registrati i dati relativi alla riattribuzione dei punti delle patenti, nonché di tutti i soggetti abilitati ad espletare i suddetti corsi, gli esiti dei provvedimenti di revisione della patente nell'ipotesi di perdita totale del punteggio e i dati dei relativi accertatori.

Si prevede, infine, che qualora il titolare della patente incorra per due volte nella perdita totale del punteggio, lo stesso debba frequentare un corso di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis prima di accedere all'esame di revisione.

La disposizione in commento espressamente esclude oneri aggiuntivi a carico dello Stato atteso che le attività da essa disciplinate verrebbero ad essere espletate attraverso gli attuali canali telematici già operanti presso il CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori, in particolare gli articoli 97, 170, 171, 213 e 214.

Il principale intervento in questa materia è finalizzato a limitare le fattispecie sanzionate con la confisca del ciclomotore o motoveicolo alla sola ipotesi che i veicoli in parola siano stati utilizzati per commettere reati.

Invero, la previsione della confisca quale immediata sanzione amministrativa accessoria per violazione delle norme di cui all'articolo 169, commi 2 e 7, in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, di cui all'articolo 170, in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote, e di cui all'articolo 171, in materia di uso dal casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, appare sanzione di gravità non commisurata a quella delle violazioni per le quali è prescritta.

In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 169, si è ritenuto che il richiamo alle stesse fosse pleonastico, in quanto esse si pongono in rapporto di genus a species rispetto a quelle più specifiche dell'articolo 170, precipuamente dettate per i veicoli a motore a due ruote.

Quanto poi alle disposizioni di cui ai citati articoli 170 e 171, come detto, si è ritenuto che la previsione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, sin dalla prima infrazione, implicasse profili di illegittimità costituzionale soprattutto con riferimento alla sproporzione tra la gravità della violazione commessa e la gravità della sanzione.

Numerose del resto sono state le questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di pace, in sede di ricorso avverso provvedimenti amministrativi adottati a norma del citato articolo 213, comma 2-sexies.

Altrettanto numerose le proteste pervenute da utenti di veicoli a due ruote, anche stranieri, avverso tale norma che è comunemente sentita come illegittimamente «espropriativa» della proprietà privata.

In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui ai citati articoli 170 e 171, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di condividere che la previsione della sanzione amministrativa accessoria della confisca implichi profili di illegittimità costituzionale con riferimento ai seguenti princìpi costituzionali:

 diritto fondamentale alla proprietà privata come garantito dall'articolo 42 della Costituzione, sia in quanto il proprietario è chiamato a sostenere le spese di custodia, senza limite di tempo, di un bene rispetto al quale, con il sequestro prodromico alla confisca, ha perso la legittimazione attiva, sia in quanto si priva della titolarità del bene un soggetto (il proprietario) anche qualora estraneo alla condotta sanzionata;

 principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge garantito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto il valore della confisca, a fronte delle medesime violazioni, finisce con l'avere contenuti economici diversi in ragione del diverso valore del bene confiscato;

 princìpi di eguaglianza e di inviolabilità dei diritti fondamentali, come garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto la violazione di norme di condotta per automobilisti e pedoni, egualmente preordinate alla finalità di salvaguardia della vita umana, non prevedono sanzioni accessorie pari o analoghe alla confisca in esame;

 diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo e diritto ad un giudice terzo ed imparziale ex articoli 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disposizione in oggetto sottrae a qualsiasi giudice terzo la possibilità di comminare una sanzione amministrativa diversa dalla confisca, ponendo le parti processuali in condizione di non parità.

 

Pertanto, alla luce di tali considerazioni si è ritenuto di riformulare l'articolo 213, comma 2-sexies, e al contempo di inasprire le sanzioni di cui ai più volte citati articoli 170 e 171: il fermo amministrativo del veicolo attualmente disposto rispettivamente dai commi 7 e 3 di tali articoli è stato portato da trenta a novanta giorni.

Tale sanzione amministrativa accessoria appare comunque idonea a disincentivare comportamenti non conformi alle prescrizioni del codice della strada, senza peraltro incorrere nei summenzionati profili di dubbia costituzionalità.

Inoltre, introducendo un nuovo periodo al comma 1-ter dell'articolo 214, è stato previsto, per le violazioni commesse due volte nel corso di un biennio degli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni.

Tra le altre modifiche proposte, merita di essere segnalata quella relativa all'articolo 97, comma 14, nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore in danno di colui che circoli con un ciclomotore non rispondente a una o più caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dal medesimo articolo 52: in sostituzione della confisca, è stato introdotto il fermo amministrativo di novanta giorni.

Per completezza espositiva, si fa presente che resta confermata la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dello stesso articolo 97 e che nell'ultimo periodo del comma 14 del medesimo articolo si è ritenuto opportuno indicare nel biennio il lasso temporale rilevante per la comminazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo per l'ipotesi di recidiva delle violazioni delle prescrizioni dettate dai commi 6, 8 e 9.

Considerata l'attesa di tanti cittadini, l'esigenza di snellire le pratiche ed evitare crescenti contenziosi nonché la doverosa attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, si auspica il rapido e positivo esame della presente proposta di legge.



 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Disposizioni in materia di patente a punti).

      1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

          1) al primo periodo le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;

          2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

          3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;

          b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa».

      2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nel testo previgente la data di entrata in vigore della presente legge, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata d'ufficio. Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 126-bis e i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al citato comma 4 del medesimo articolo 126-bis.

      3. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire ai sensi comma 2.

 

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori).

      1. All'articolo 97, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni, o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 169, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      4. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti:

          a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

          «b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;

          «b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h»;

          b) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

      5. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;

          b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies»;

          d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono inserite le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,».

      6. All'articolo 214, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».

      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, ai sensi degli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.    

 


Riferimenti normativi


Costituzione
(artt. 2, 3, 24, 42 e 111)

 

 

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

 

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

(1) Per la salvaguardia dei diritti dell'uomo vedi la L. 4 agosto 1955, n. 848; L. 13 luglio 1966, n. 653; D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

 

 

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [Cost. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

 

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [Cost. 44, 47].

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

 

 

 

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

 

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (2).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (3).

Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (4).

La legge regola i casi la cui formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (5).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [Cost. 13, 14, 15, 21].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [Cost. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [Cost. 137]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra [Cost. 103; disp. att. Cost. VI].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [Cost. 131].

 

(1) Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito: «Art. 1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.».

(2) Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito: «Art. 1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.».

(3) Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito: «Art. 1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.».

(4) Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito: «Art. 1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.».

(5) Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito: «Art. 1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.».

 

 


 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
(artt. 52, 97, 126-bis, 169, 170, 171, 196, 213 e 214)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 

 

 

52. Ciclomotori.

 

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente] (180).

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (181), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (182), ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (183).

 

(180)  Lettera soppressa, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(181)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(182)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(183)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 

97. Circolazione dei ciclomotori (364).

 

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 (365);

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (366).

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (367).

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (368).

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione (369).

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 (370).

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 (371).

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (372).

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (373).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 (374).

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (375).

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (376).

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (377).

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (378) (379).

 

(364)  Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(365) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decr. 15 giugno 2006.

(366)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.

(367)  Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36, poi sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 ed infine così modificato dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 151 del 2003 e dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(368)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(369)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.

(370)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(371)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(372)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(373)  Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(374)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(375)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(376)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(377)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(378)  Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(379)  Articolo così modificato prima dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993; poi dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed infine dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore. Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

126-bis. Patente a punti.

 

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sansione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (584).

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (585).

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (586).

 

 

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (587)

 

Norma violata

 

Punti

 

 

 

Art. 141

Comma 8

5

 

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142

Comma 8

2

 

Comma 9

10

Art. 143

Comma 11

4

 

Comma 12

10

 

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145

Comma 5

6

 

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

 

Comma 3

6

Art. 147

Comma 5

6

Art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

 

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

 

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

 

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149

Comma 4

3

 

Comma 5, secondo periodo

5

 

Comma 6

8

Art. 150

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5

5

 

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6

8

Art. 152

Comma 3

1

Art. 153

Comma 10

3

 

Comma 11

1

Art. 154

Comma 7

8

 

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161

Commi 1 e 3

2

 

Comma 2

4

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

Comma 8

3

Art. 165

Comma 3

2

Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

 

 

b) eccedenza non superiore a 2t

2

 

 

c) eccedenza non superiore a 3t

3

 

 

d) eccedenza superiore a 3t

4

 

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

 

 

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

 

 

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

 

 

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

 

Comma 7

3

Art. 168

Comma 7

4

 

Comma 8

10

 

Comma 9

10

 

Comma 9 -bis

2

Art. 169

Comma 8

4

 

Comma 9

2

 

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Art. 172

Commi 10 e 11

5

Art. 173

Comma 3

5

Art. 174

Comma 4

2

 

Comma 5

2

 

Comma 7

1

Art. 175

Comma 13

4

 

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

 

Comma 16

2

Art. 176

Comma 19

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

 

Comma 21

2

Art. 177

Comma 5

2

Art. 178

Comma 3

2

 

Comma 4

1

Art. 179

Commi 2 e 2 -bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 187

Commi 7 e 8

10

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

 

Comma 5, secondo periodo

10

 

Comma 6

10

 

Comma 9

2

Art. 191

Comma 1

5

 

Comma 2

2

 

Comma 3

5

 

Comma 4

3

Art. 192

Comma 6

3

 

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio (588) (589).

 

 

(584)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2005, n. 184, non convertito in legge. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo previgente, nella parte in cui disponeva che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

(585)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.

(586)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(587)  Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, a sua volta sostituita dalla relativa legge di conversione, e poi così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(588)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126

-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(589)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126

-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

 

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (735).

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (736).

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (737).

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (738) (739).

 

(735) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(736)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(737)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

(738)  Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(739)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 

169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

 

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (735).

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (736).

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (737).

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (738) (739).

 

(735) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(736)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(737)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

(738)  Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(739)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 

 

170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

 

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (740).

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (741).

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (742).

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (743) (744).

 

(740)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7, comma 7, dello stesso decreto.

(741)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(742)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(743)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(744)  Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

 

171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

 

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (745).

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (746).

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (747).

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (748).

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (749) (750) (751).

 

(745)  Comma prima modificato dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostitutio dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(746)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Il regolamento previsto dal presente comma è stato adottato con D.M. 11 aprile 2001, n. 298.

(747)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(748)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(749)  Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(750)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 88, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(751)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

196. Principio di solidarietà.

 

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione (850) (851).

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa (852).

 

(850)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 102, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(851)  La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(852)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

 

 

213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

 

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione (900).

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (901).

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo (902).

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto (903).

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria (904).

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo (905).

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili (906).

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (907).

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (908).

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione] (909).

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (910) (911).

 

(900)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(901)  Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(902)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(903)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(904)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.

(905)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(906)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(907)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38.

(908)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(909)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(910)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(911)  Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

214. Fermo amministrativo del veicolo.

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (912) (913) (914) (915).

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (916) (917) (918).

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia (919).

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia (920) (921).

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso (922) (923).

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo (924) (925).

 

(912)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le modalità e le caratteristiche del sigillo di cui al presente comma vedi il D.M. 1° marzo 2004.

(913)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(914)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(915)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(916)  Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(917)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(918)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(919)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(920)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(921)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(922)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(923)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(924)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(925)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 113, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 


D.L. 21 settembre 2005, n. 184
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

 

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2005, n. 220.

(2) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma (2).

 

(2) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (2).

 

 

(2) Il Ministero della giustizia, con Comunicato 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271), ha reso noto che il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 

 

 


Documentazione allegata

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3596

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
di concerto col Ministro dell’interno
(PISANU)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2005

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005,
n. 184, recante misure urgenti in materia di guida
dei veicoli e patente a punti

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – Com’è noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La Corte costituzionale, dunque, ha configurato come legittimo, in caso di mancata identificazione diretta del conducente, l’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione, ma ha considerato conseguenza irragionevole e non compatibile con i princìpi e le norme costituzionali che lo stesso proprietario del veicolo, ove ometta di comunicare i dati del conducente, subisca la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida.

Si è posto dunque il problema, alla luce della lacuna evidentemente apertasi, di operare con la massima sollecitudine al fine di non sminuire la portata deterrente e preventiva del sistema della patente a punti.

Del resto la stessa Corte costituzionale ha lasciato esplicitamente ferma la «possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto» e da parte sua la IX Commissione della Camera dei deputati, con la risoluzione adottata in data 1 febbraio 2005 (8-00110), ha impegnato il Governo «ad adottare con urgenza, nel complesso delle materie in precedenza indicate, ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riportare il sistema normativo vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale ad un contesto di chiarezza, nel superiore interesse della collettività».

Si è, pertanto, optato per la pre-visione di una sanzione amministrativa pecuniaria autonoma (e quindi non più una sanzione da applicarsi in base al problematico richiamo dell’articolo 180, comma 8, del nuovo codice della strada, a cui pure fa cenno la Corte) a carico del proprietario che, salvo giustificato e documentato motivo, ometta di adempiere all’obbligo di fornire i dati del conducente responsabile.

A tutela delle posizioni dei pro-prietari di veicoli che in passato, prima della sentenza della Corte, si sono visti decurtare i punti, in relazione alla man-cata identificazione del conducente re-sponsabile della violazione, ed in ri-sposta alle attese sempre più pressanti dell’opinione pubblica, si introduce an-che una norma di sanatoria per la riattri-buzione (a domanda) dei punti, evitando in questo modo disparità di trattamento tra chi ha proposto azione giuristizio-nale e chi, invece, non vi ha provveduto.

A tali esigenze risponde l’unito decreto-legge, destinato a fare chiarezza nel settore in argomento ed a ricondurre ad omogeneità le procedure tecnico-operative di competenza degli organi di polizia e delle autorità preposte, che si articola nelle seguenti disposizioni.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005 sono state introdotte modifiche al comma 2, quarto e sesto periodo, del citato articolo 126-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ribadendo, innanzitutto, che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nel caso non sia stato identificato il responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del nuovo codice della strada, ha l’obbligo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione (non più dunque i trenta giorni dalla richiesta previsti dalla Corte costituzionale), i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il proprietario o l’obbligato in solido (siano essi persona fisica o giuridica) che non forniscono, salvo giustificato e documentato motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 ad euro 1.000, introdotta come disposizione sanzionatoria autonoma con finalità di deterrente, sulla scia dunque delle motivazioni che hanno portato alla previsione della patente a punti.

Inoltre, è stata prevista in via di sanatoria, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento, la riattribuzione, a seguito di istanza dell’interessato, dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Le procedure di riattribuzione saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi, però, gli effetti degli esami di revisione eventualmente già sostenuti in seguito all’esaurimento dei punti della patente.

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del decreto-legge.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 


 

Analisi tecnico-normativa

 

Ambito dell’intervento con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari indiretti)

 

Attività interessate dall’intervento

 

Circolazione su strade e autostrade; identificazione del conducente responsabile dell’infrazione al codice della strada; riattribuzione dei punti patente sottratti al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione.

 

Ambito territoriale di riferimento dell’intervento

 

Tutto il territorio nazionale.

 

Settori di attività economica coinvolti

 

L’intervento non si riferisce direttamente ad attività economiche.

 

Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

 

Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005.

 

Necessità di identificare il conducente responsabile dell’infrazione al fine dell’applicazione delle sanzioni previste; riduzione del numero delle infrazioni e, conseguentemente, degli incidenti stradali.

 

Rischi che l’intervento mira ad evitare o ridurre

 

L’intervento mira a ridurre i rischi sulla salute pubblica derivanti da incidenti stradali a seguito di infrazioni al codice della strada.

 

Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento

 

Riduzione del numero di incidenti stradali, con effetti anche letali nel più vasto ambito della politica pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.

 

Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

 

Il provvedimento in esame apporta modifiche all’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l’innovazione della legislazione vigente

 

Il provvedimento in esame si è reso necessario per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005.

 

Inoltre, al fine di disincentivare la commissione delle infrazioni, e sulla scia delle motivazioni che hanno portato all’introduzione della patente a punti, è stata aumentata in maniera significativa, ed introdotta come previsione sanzionatoria autonoma, la sanzione pecuniaria connessa alla mancata fornitura dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione.

 

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

 

Il provvedimento intende perseguire l’obiettivo della riduzione delle infrazioni al codice della strada e quindi degli incidenti, aumentando la possibilità dell’identificazione del responsabile attraverso la previsione di sanzioni amministrative di portata non irrilevante, da applicare al proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile dell’infrazione.

 

Verifica dell’esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici

 

Non si prevedono ulteriori oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici oltre quelli già previsti dalla normativa vigente in materia di comunicazione dei dati del conducente responsabile dell’infrazione.

 

Per la riattribuzione dei punti della patente al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, decurtati prima della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, l’interessato dovrà presentare un’istanza. Le procedure di attribuzione saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.


 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

 

Il decreto in esame risulta necessario per dare attuazione alla sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la segnalazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, e non prevede invece che nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

 

Si è ritenuto inoltre opportuno prevedere in via di sanatoria, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento, la riattribuzione (con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati nel passato per mancata identificazione del conducente. Inoltre, è risultato necessario procedere, mediante l’emissione di un provvedimento urgente, all’inserimento di misure che consentano di perseguire efficacemente le finalità preventive della riduzione degli incidenti stradali conseguenti alla commissione delle infrazioni al codice della strada. Pertanto al fine di disincentivare la commissione delle infrazioni e sulla scia delle motivazioni che hanno portato all’introduzione della patente a punti, è stata inoltre aumentata in maniera significativa, ed introdotta come previsione sanzionatoria autonoma, la sanzione pecuniaria connessa alla mancata fornitura dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione.

 

 


 

Allegato

 

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

 

... Omissis ...

 

 

Art. 126-bis. Patente a punti.

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.


Tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis

 

Norma violata

 

Punti

 

 

 

Art. 141

Comma 8

5

 

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142

Comma 8

2

 

Comma 9

10

Art. 143

Comma 11

4

 

Comma 12

10

 

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

art. 145

Comma 5

6

 

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

 

Comma 3

6

art. 147

Comma 5

6

art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

 

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

 

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

 

Comma 16, terzo periodo

10

art. 149

Comma 4

3

 

Comma 5, secondo periodo

5

 

Comma 6

8

art. 150

Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5

5

 

Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6

8

art. 152

Comma 3

1

art. 153

Comma 10

3

 

Comma 11

1

art. 154

Comma 7

8

 

Comma 8

2

art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

art. 161

Commi 1 e 3

2

 

Comma 2

4

art. 162

Comma 5

2

art. 164

Comma 8

3

art. 165

Comma 3

2

art. 167

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

 

b) eccedenza non superiore a 2t

2

 

c) eccedenza non superiore a 3t

3

 

d) eccedenza superiore a 3t

4

 

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

 

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

 

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

 

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

 

Comma 7

3

art. 168

Comma 7

4

 

Comma 8

10

 

Comma 9

10

 

Comma 9-bis

2

art. 169

Comma 8

4

 

Comma 9

2

 

Comma 10

1

art. 170

Comma 6

1

art. 171

Comma 2

5

art. 172

Commi 8 e 9

5

art. 173

Comma 3

5

art. 174

Comma 4

2

 

Comma 5

2

 

Comma 7

1

art. 175

Comma 13

4

 

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

 

Comma 16

2

art. 176

Comma 19

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

 

Comma 21

2

art. 177

Comma 5

2

art. 178

Comma 3

2

 

Comma 4

1

art. 179

Commi 2 e 2-bis

10

art. 186

Commi 2 e 7

10

art. 187

Commi 7 e 8

10

art. 189

Comma 5, primo periodo

4

 

Comma 5, secondo periodo

10

 

Comma 6

10

 

Comma 9

2

art. 191

Comma 1

5

 

Comma 2

2

 

Comma 3

5

 

Comma 4

3

art. 192

Comma 6

3

 

Comma 7

10

 

 

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

¯¯¯¯¯¯

 

 

Art. 1.

 

1.  È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005

¯¯¯¯¯¯

 

 

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

1.  All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

b)  il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

2.  Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

 

 

Articolo 2.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 21 settembre 2005.

 

 

CIAMPI

 

Berlusconi – Lunardi – Pisanu

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


 

N. 6150

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3596)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

 

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

 

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 ottobre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

      2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Allegato

 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184

 

 

 

        All'articolo 1:

 

            al comma 1, alla lettera a), le parole: «e della patente» sono soppresse e, alla lettera b), le parole: «da euro 205 a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

 

            al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia»; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-bis»;

 

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

        «2-bis. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della voce: "Art. 141" è inserita la seguente: "Art. 79, comma 4: 3 punti".

        2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

 

        "13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi";

 

            b) al comma 14, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

 

        2-quater. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

 

                "c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione";

 

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

        "5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250"».

 

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

        «Art. 1-bis. - 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".

 

        Art. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento".

 

        Art. 1-quater. - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

 

        Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione".

 

        Art. 1-sexies. - 1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN). Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly".

 

        Art. 1-septies. - 1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

 

        Art. 1-octies. - 1. All'articolo 72, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007".

 

        Art. 1-novies. - 1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

        "4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2".

 

        Art. 1-decies. - 1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo".

 

        Art. 1-undecies. - 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        "4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".

        2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

 

"1. Dispositivi di frenatura

1. Dispositivi di frenatura

1.1 Freno di servizio

1.1 Freno di servizio

1.1.1 Stato meccanico

1.1.1 Stato meccanico

1.1.2 Efficienza

1.1.2 Efficienza

1.1.3 Equilibratura

1.1.3 Equilibratura

1.1.4 Pompa a vuoto e compressore

1.1.4 Spessore e stato del disco freno

1.1.5. Spessore e stato del disco freno

 

1.2. Freno di soccorso

1.2. Freno a mano

1.2.1. Stato meccanico

1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza

1.2.2 Efficienza

1.2.3 Equilibratura

 

1.3. Freno a mano

 

1.3.1. Stato meccanico

 

1.3.2. Efficienza

 

1.4.  Freno di rimorchio o semirimorchio

 

1.4.1.  Stato meccanico - frenatura automatica

 

1.4.2. Efficienza".

 

 

  Art. 1-duodecies. - 1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91";

 

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

        "5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91".

 

         2. All'articolo 91, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locati" è inserita la seguente: "anche".

        3. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locatario" è inserita la seguente: "anche".

        4. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locazione" è inserita la seguente: "anche".

 

        Art. 1-terdecies. - 1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "-  i velocipedi a tre o a quattro ruote".

 

        Art. 1-quaterdecies. - 1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 6, le parole: "da euro 35 a euro 143" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

 

            b) al comma 14, nel primo periodo, le parole: "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7" e le parole: "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nel secondo periodo le parole: "Alla violazione prevista dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9".

 

        Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

        "1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

 

            a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli, ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

 

            b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza".

 

        Art. 1-sexiesdecies. - 1. All'articolo 130-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6".

 

        Art. 1-septiesdecies. - 1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

        "2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina".

 

        2. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

        "7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".

 

        3. All'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

 

        Art. 1-duodevicies. - 1. Il comma 7-bis dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

        "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

        2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

        "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

 

        Art. 1-undevicies. - 1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

        "6-bis. I velocipedi di cui al comma 6, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".

 

        Art. 1-vicies. - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore";

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale";

 

            c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

 

        2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        "1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma  2";

 

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

        "7. Si applicano le procedure di cui all'articolo 186, commi 2 e 2-bis";

 

            c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186, comma 8".

 

        Art. 1-vicies semel. - 1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

        "8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187".

 

        Art. 1-vicies bis. - 1. All'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione, ovvero al prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214";

 

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        "2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni, delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale";

            c) il comma 3 è abrogato.

 

        2. All'articolo 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

 

        "2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Al termine del periodo fissato, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento";

 

            c) il comma 4 è abrogato;

 

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

 

        3. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione";

            b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

 

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        "4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'iscrizione nei propri registri";

 

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        "5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

 

        Art. 1-vicies ter. - 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata".

 

        Art. 1-vicies quater. - 1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposto l'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché all'efficientamento e allo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45.225.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line,  alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

        2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

        Art. 1-vicies quinquies. - 1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia».

 


DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184


 

Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

 

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

    Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

 

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

 

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

    1.  All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

    1.  Identico:

        a)  il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

        a)  il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali del conducente al momento della commessa violazione»;

        b)  il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».

        b)  il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000»;

    2.  Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

    2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia. Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-bis. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

 

    2-bis. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della voce: «Art. 141» è inserita la seguente: «Art. 79, comma 4: 3 punti».

 

    2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

 

    «13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

 

        b) al comma 14, nel secondo periodo, le parole: «del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi».

 

    2-quater. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

 

        «c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione»;

 

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

    «5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250».

 

Articolo 1-bis.

 

    1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità».

 

Articolo 1-ter.

 

    1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento».

 

Articolo 1-quater.

 

    1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 

    «5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».

 

Articolo 1-quinquies.

 

    1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».

 

Articolo 1-sexies.

 

    1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. Per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN). Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly».

 

Articolo 1-septies.

 

    1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

 

Articolo 1-octies.

 

    1. All'articolo 72, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007».

 

Articolo 1-novies.

 

    1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

    «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».

 

Articolo 1-decies.

 

    1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».

 

Articolo 1-undecies.

 

    1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

    «4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

 

    2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

«1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura

1.1 Freno di servizio             1.1 Freno di servizio

1.1.1 Stato meccanico          1.1.1 Stato meccanico

1.1.2 Efficienza       1.1.2 Efficienza

1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura

1.1.4 Pompa a vuoto e compressore           1.1.4. Spessore e stato del disco freno

1.1.5. Spessore e stato del disco freno        

1.2. Freno di soccorso          1.2. Freno a mano

1.2.1. Stato meccanico         1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza      1.2.2 Efficienza

1.2.3 Equilibratura  

1.3. Freno a mano    

1.3.1. Stato meccanico          

1.3.2. Efficienza       

1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio      

1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica        

1.4.2. Efficienza».    

 

 

Articolo 1-duodecies.

 

    1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

    «4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91»;

 

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

    «5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91».

 

    2. All'articolo 91, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locati» è inserita la seguente: «anche».

 

    3. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locatario» è inserita la seguente: «anche».

 

    4. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locazione» è inserita la seguente: «anche».

 

Articolo 1-terdecies.

 

    1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «-  i velocipedi a tre o a quattro ruote».

 

Articolo 1-quaterdecies.

 

    1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 6, le parole: «da euro 35 a euro 143» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

 

        b) al comma 14, nel primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; nel secondo periodo le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9».

 

Articolo 1-quinquiesdecies.

 

    1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

    «1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

 

        a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli, ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

 

        b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza».

 

Articolo 1-sexiesdecies.

 

    1. All'articolo 130-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6».

 

Articolo 1-septiesdecies.

 

    1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

 

    «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'autorità di polizia      procedente    delle   ricevute

 

attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclo

motori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina».

 

    2. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

    «7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

 

    3. All'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

 

    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

 

Articolo 1-duodevicies.

 

    1. Il comma 7-bis dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

    «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».

 

    2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

    «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».

 

Articolo 1-undevicies.

 

    1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

    «6-bis. I velocipedi di cui al comma 6, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86».

 

Articolo 1-vicies.

 

    1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre  revocata ai  sensi  del capo II,

 

sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore»;

 

        b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

    «2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale»;

 

        c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 8».

 

    2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma  2»;

 

        b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

    «7. Si applicano le procedure di cui all'articolo 186, commi 2 e 2-bis»;

 

        c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186, comma 8».

 

Articolo 1-vicies semel.

 

    1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

    «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187».

 

Articolo 1-vicies bis.

 

    1. All'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione, ovvero al prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214»;

 

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni, delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale»;

 

        c) il comma 3 è abrogato.

 

    2. All'articolo 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello  Stato  che ha  rilasciato  la carta

 

di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione»;

 

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. Al termine del periodo fissato, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento»;

 

        c) il comma 4 è abrogato;

 

        d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

    «5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria».

 

    3. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore    il   verbale   contenente

 

l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione»;

 

        b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

 

        c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

    «4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'iscrizione nei propri registri»;

 

        d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

    «5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria».

 

Articolo 1-vicies ter.

 

    1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».

 

Articolo 1-vicies quater.

 

    1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposto   l'avvio   di  un  processo   di

 

riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché all'efficientamento e allo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45.225.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

 

    2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

 

Articolo 1-vicies quinquies.

 

    1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia.

 

Articolo 2.

 

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

    Dato a Roma, addì 21 settembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


 


 


SENTENZA N.27 ANNO 2005




LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze dell'8 novembre 2003 dal Giudice di pace di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004 dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del 30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Lanciano, del 12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato, rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658, 701, 721 e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 23, 25, 26, 32, 36 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.



Ritenuto in fatto

1.— Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per la violazione degli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunta dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.

Il medesimo giudice rimettente – ipotizzando esclusivamente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione – ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del già segnalato d.l. n. 151 del 2003, come modificato – a propria volta – dalla summenzionata legge di conversione n. 214 del 2003.

Il suddetto articolo 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 è censurato dal rimettente genovese «nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente».

I Giudici di pace di Mestre (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004), hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimità costituzionale – deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l'indicazione di quest'ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione – sempre dell'art. 126-bis, comma 2 (ma, invero, la prima ordinanza di rimessione pronunciata dal rimettente di Mestre parrebbe investire l'intero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992.

1.1.— Riferisce il primo dei rimettenti (r.o. n. 120 del 2004) di essere investito della decisione del ricorso proposto – a norma dell'art. 204-bis del codice della strada – avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, «con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore». Deduce, altresì, il Giudice di pace di Genova che il ricorrente «non ha provveduto al versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, come previsto dal comma 3 del predetto art. 204-bis», evidenziando, inoltre, che l'interessato – nel suo ricorso – ha sottolineato che «il veicolo al momento dell'infrazione era in uso alla propria moglie».

Ciò premesso, il giudice a quo ipotizza – innanzitutto – il contrasto dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione.

La norma di legge suddetta, infatti, violerebbe l'art. 3 della Carta fondamentale sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento realizzata tra quanti adiscono le vie giudiziali per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale, e coloro che – in alternativa – decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo all'autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. “ordinanza-ingiunzione”, giacché «l'incombente procedurale di cui al comma 3 dell'art. 204-bis non è imposto a chi ricorra al prefetto ai sensi dell'art. 203» del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a chi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205, ricorra al giudice di pace avverso l'ordinanza ingiunzione del prefetto. Un secondo motivo d'incostituzionalità, prosegue il rimettente, sarebbe, inoltre, ravvisabile in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, giacché l'imposizione dell'onere procedurale previsto dalla norma impugnata limiterebbe ingiustificatamente «la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti», non essendo difatti «dettata da ragioni di giustizia o di carattere processuale». Infine, conclude sul punto il rimettente, un ulteriore autonomo profilo d'incostituzionalità dovrebbe riscontrarsi riguardo all'art. 113, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso «prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione».

Inoltre, il Giudice di pace di Genova solleva questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.

Siffatta disposizione, «nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente», sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, configurando «un caso di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo», giacché questi risponderebbe «per fatto altrui». Orbene, prosegue il giudice a quo, mentre il ricorso a tale modello di responsabilità «può apparire corretto» nelle ipotesi previste dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (poiché in tali casi la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, «per l'aspetto puramente riparatorio», risponde alla duplice necessità di evitare che «molte norme sulla circolazione stradale» restino eluse, e che i danneggiati in sinistri stradali possano «non ottenere il giusto risarcimento»), è, per contro, irragionevole che il proprietario del veicolo sia punito per un fatto che non ha commesso, o che non ha neppure concorso a realizzare.

D'altra parte, osserva ulteriormente il rimettente, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), enuncia «il principio della responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative di natura punitiva» (a tale categoria appartenendo la misura della decurtazione dei punti dalla patente, dovendo essa considerarsi sanzione accessoria avente carattere strettamente «punitivo personale»), di talché la disposizione impugnata – nella misura in cui introdurrebbe una deroga a tale principio – realizzerebbe «una disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative».

Infine, conclude il rimettente genovese, «poiché nel nostro ordinamento è consentito ad una persona fisica di essere proprietario di veicoli a motore pur non essendo titolare di patente di guida», l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 realizzerebbe «una disparità di trattamento tra soggetti proprietari del veicolo oggetto dell'infrazione muniti della patente di guida e quelli che ne sono privi, risultando di fatto punibili con la decurtazione del punteggio solo i primi».

1.2.— Il Giudice di pace di Mestre, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), ha sollevato – ipotizzando il contrasto, nella prima ordinanza, con il solo art. 3 della Costituzione, e, nella seconda, anche con gli artt. 24 e 27 della Carta fondamentale – questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 (ma, come già rilevato, la prima ordinanza di rimessione parrebbe censurare l'intero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992.

1.2.1.— In particolare, nella prima delle due ordinanze (r.o. n. 267 del 2004), il giudice a quo censura la disposizione suddetta «nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero».

Il rimettente descrive, preliminarmente, l'oggetto del giudizio a quo, consistente nella decisione di un ricorso (proposto avverso verbale di contestazione di infrazione risalente al 3 luglio 2003) nel quale si «deduce l'illegittimità della norma che introduce la sanzione accessoria della detrazione dei punti» dalla patente di guida, atteso che «la nuova disciplina sarebbe incompleta non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti».

Ciò premesso, il Giudice di pace di Mestre (sempre nella prima – r.o. n. 267 del 2004 – delle due ordinanze da esso pronunciate) deduce come «la disciplina applicabile al momento della contestata infrazione» risulti quella prevista dal d.l. n. 151 del 2003, che avrebbe fissato quale data di entrata in vigore del d.lgs. n. 9 del 2002 (cioè il testo normativo recante la disciplina relativa alla “patente a punti”) quella del 1° luglio 2003. Poiché, però, soltanto con decreto ministeriale del 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2003, sono state «introdotte le norme di dettaglio sull'organizzazione dei corsi di recupero previsti dall'art. 126-bis» del codice della strada, emergerebbe secondo il rimettente «dalla descritta successione di norme (…) l'impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003» (tale essendo l'evenienza ricorrente nel caso oggetto del giudizio a quo) di «accedere al meccanismo di recupero dei punti persi».

In forza di tali rilievi, il Giudice di pace di Mestre pone in luce come, «a fronte dell'imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», risulti «in concreto negato al soggetto sanzionato l'accesso incondizionato ai benefici previsti, con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente dal momento in cui la sanzione viene applicata», ciò che renderebbe la disciplina suddetta non conforme a Costituzione.

Su tali presupposti, quindi, il rimettente – non senza osservare, in punto di rilevanza della questione sollevata, come la stessa «all'evidenza» risulti «pregiudiziale rispetto alla decisione della causa» devoluta al suo esame – ha concluso per la declaratoria d'incostituzionalità della norma impugnata.

1.2.2.— Con la seconda delle citate ordinanze (r.o. n. 569 del 2004), il Giudice di pace di Mestre censura sotto altro profilo – per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione – l'art. 126-bis del codice della strada.

Il rimettente – premesso di giudicare del ricorso proposto avverso il verbale con cui la polizia municipale di Venezia contestava al proprietario di un veicolo, «benché non conducente», l'avvenuta violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada – deduce che il suddetto art. 126-bis violerebbe «gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto prevede una sanzione amministrativa personale in virtù di una responsabilità oggettiva» (e segnatamente nella parte in cui stabilisce che la decurtazione del punteggio dalla patente venga effettuata a carico del proprietario del veicolo, in caso di perdurante mancata identificazione del conducente responsabile dell'infrazione), nonché «gli artt. 24 e 27 della Costituzione», nella parte in cui dispone (al comma 2) che, qualora il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo, si applichi «a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8» del medesimo codice della strada.

Con riferimento, in particolare, alla prima censura (quella che ipotizza la violazione degli artt. 3 e 27 Cost.), il giudice a quo assume che la previsione della decurtazione dei punti dalla patente, a carico del proprietario del veicolo, «appare in contrasto con l'insieme del sistema sanzionatorio» previsto per le contravvenzioni stradali (sistema, a suo dire, «costituito da norme che applicano i principî costituzionali»), e ciò «in quanto la solidarietà passiva del conducente e del proprietario è prevista solo per le sanzioni pecuniarie» (giusto il disposto dell'articolo 196 del codice della strada), risultando «non (…) trasmissibili le sanzioni non pecuniarie (…) ad altro soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione» (in virtù di quanto stabilito dall'art. 210 del medesimo codice).

Quanto, invece, alla seconda censura, e cioè il prospettato contrasto con gli artt. 24 e 27 della Carta fondamentale, la stessa si fonda sulla constatazione che l'impugnato art. 126-bis – là dove fa carico al proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente autore dell'infrazione – costringe il proprietario del veicolo che non conosce il conducente (come nel caso di specie, «dove il proprietario è legale rappresentante di due società, e il ciclomotore è utilizzato dai dipendenti e dai parenti») «ad una omissione», che ha come effetto «il pagamento di una pena pecuniaria e l'irrogazione della pena accessoria della decurtazione dei punti della patente», quest'ultima essendo destinata, inoltre, a “modificarsi” – secondo il rimettente – «a seconda delle condizioni e status del proprietario», il quale soltanto «se titolare di patente viene colpito»

Orbene, tale regime sanzionatorio – essendo previsto per un'omissione che, il più delle volte (anche in ragione del notevole lasso di tempo che usualmente trascorre tra l'accertamento dell'infrazione a carico del conducente e la richiesta dei suoi dati personali, e della patente di guida, rivolta al proprietario del veicolo), si risolve in una «incolpevole dimenticanza del fatto» – appare al rimettente in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. «Mutuando dal diritto penale», egli osserva, «è necessario che l'atto positivo o negativo sia posto in essere con coscienza e volontà», ciò che non può certamente dirsi per una semplice “dimenticanza”.

Deduce, infine, il giudice a quo che nella eventualità in cui il proprietario – il quale pure non sia stato il conducente del veicolo – corrispondesse «la sanzione pecuniaria in misura ridotta, non potrebbe proporre ricorso in quanto gli viene impedito dallo stesso art. 126-bis»; ciò che induce il rimettente ad eccepire «la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)».

1.3.— Il Giudice di pace di Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004) ha sollevato, del pari, questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, «nella parte in cui dispone la decurtazione del punteggio della patente di guida nei confronti del proprietario del veicolo nei cui riguardi è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, qualora non risulti identificato colui che si trovava alla guida del veicolo al momento in cui fu commessa l'infrazione contestata».

Il rimettente – ricostruita la fattispecie concreta sottoposta al suo esame – ipotizza, innanzitutto, da parte della disposizione impugnata, la «violazione del principio “nemo tenetur se detegere” che discende, quale corollario, da quanto stabilito dall'art. 24 della legge fondamentale». Il comma 2 del citato art. 126-bis, nel richiedere, infatti, al proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente (non identificato al momento dell'accertamento dell'illecito amministrativo), «non distingue (…) tra i possibili destinatari della delazione che viene imposta», di talché, ove la persona del conducente e del proprietario coincidessero, quest'ultimo «sarebbe obbligato a confessare la propria colpa».

«Ne deriva», prosegue il giudice a quo, «il contrasto dell'art. 126-bis» con il principio sopra richiamato (nemo tenetur se detegere), «e quindi con l'art. 24» della Costituzione.

In relazione, invece, all'ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rimettente sottolinea che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente «viene applicata in modo diverso» nei confronti delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche, posto che nel primo caso «si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180» del codice della strada, «mentre nel secondo la decurtazione dei punti della patente di guida», dando così luogo ad una «ingiustificata disparità di trattamento» tra le due ipotesi.

1.4.— Dubita, altresì, della legittimità costituzionale della medesima disposizione – giacché in contrasto con gli articoli 24 e 27 della Costituzione – anche il Giudice di pace di Bra (r.o. n. 503 del 2004).

La previsione – da parte dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 – di una «sanzione accessoria personale» a carico del proprietario del veicolo, che ometta di comunicare chi effettivamente fosse alla guida del veicolo in occasione della violazione di norme del codice della strada, sarebbe – secondo il rimettente – in «evidente contrasto con il principio della responsabilità personale dettato dall'art. 27, primo comma, della Costituzione», giacché, «pur essendo tale norma riferita alla responsabilità penale, essa è uniformemente interpretata come estensibile a tutte le sanzioni che colpiscono la persona».

Evidenzia, inoltre, il giudice a quo come il suddetto art. 126-bis del codice della strada preveda anche, per l'omessa comunicazione di cui sopra, «il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8, del medesimo codice». Dall'applicazione di tale previsione deriverebbe per il proprietario del veicolo – allorché questi non sia in grado di comunicare i dati relativi alla persona ed alla patente del conducente (come avviene, sottolinea il rimettente, «in quasi tutte le famiglie, in caso di uso promiscuo del mezzo») – una situazione «paradossale», giacché egli sarebbe, di fatto, costretto ad «autodenunciarsi», per evitare almeno il pagamento della sanzione pecuniaria suddetta. Si verrebbe, in tal modo, a realizzare una lesione del «suo diritto di difesa – rectius: autodifesa – sancito dall'art. 24 Cost.», in «spregio al principio del nemo tenetur se detegere».

Infine, secondo il Giudice di pace di Bra, essendo di soli 30 giorni il termine per effettuare la comunicazione contemplata dalla norma sospettata di costituzionalità, e dunque «nettamente inferiore al termine di 60 giorni per proporre ricorso al Giudice di pace o al Prefetto» (ai sensi degli articoli 203 e 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992), da ciò «consegue il paradosso per cui potrebbe venire irrogata una sanzione accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione principale, in palese contrasto con il principio, logico prima ancora che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale».

Su tali basi – e non senza porre in luce, conclusivamente, come, obbligando il proprietario del veicolo a comunicare il nominativo del conducente responsabile dell'accertata infrazione stradale, la norma de qua lascerebbe «in capo al cittadino e non allo Stato la decisione su chi debba subire la sanzione» – il rimettente ha concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata.

1.5.— Il contrasto tra l'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione è ipotizzato dal Giudice di pace di Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004).

Riassume, in primo luogo, il rimettente i termini del giudizio a quo, sottolineando di essere investito di un ricorso proposto avverso un verbale di contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Nel precisare che il ricorrente – non essendo «in grado, dato il tempo trascorso, di indicare la persona fisica al volante al momento dell'accertamento dell'infrazione» – ha provveduto «al pagamento della sanzione pecuniaria», eccependo però l'incostituzionalità «della sanzione amministrativa della decurtazione» del punteggio dalla patente, il Giudice di pace di Montefiascone ha sollevato – in relazione ai parametri summenzionati – questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 126-bis «nella parte in cui pone a carico del proprietario del veicolo la decurtazione dei punti della patente connessa a violazioni commesse da terzi».

Ad avviso del rimettente, difatti, «il sistema sanzionatorio testé indicato crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche», giacché esso può «applicarsi soltanto ai proprietari muniti di patente di guida», mandando invece «esenti da sanzione coloro che ne sono sprovvisti», così incentivando – oltretutto – la «diseducativa tendenza a intestare le vetture ai non patentati».

Accanto all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente – non senza evidenziare come la prassi, originata dall'applicazione della norma impugnata, di denunciare un prossimo congiunto quale conducente responsabile dell'infrazione darebbe luogo ad una situazione di «contrasto con la tutela dei vincoli familiari costituzionalmente protetti» – prospetta, quale ulteriore censura, la violazione dell'art. 27 della Carta fondamentale. Tale articolo, difatti, «enuncia il principio della personalità della pena», valevole anche per una «sanzione afflittiva che limita la libertà personale e l'autonomia di locomozione» (qual è la decurtazione dei punti dalla patente), non a caso «intrasmissibile ad altri soggetti come previsto dall'art. 210» del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.

1.6.— Con due distinte ordinanze (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), il Giudice di pace di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992.

1.6.1.— Nel primo caso (r.o. n. 643 del 2004), è ipotizzata la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione ad opera della suddetta disposizione di legge, «nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti avviene al proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto», nonché là dove stabilisce che «se proprietario è una persona giuridica questa può liberarsi pagando solo una somma di denaro».

Il rimettente – nel premettere che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del giudizio di cui esso è investito, giacché, «dati tutti gli elementi della fattispecie concreta», la norma impugnata è tra quelle «di cui non è da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa», poiché nel caso di specie «non è stata identificata la conducente dell'auto de qua» – deduce la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

A suo dire, infatti, per effetto della previsione contenuta nell'impugnata disposizione, «non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero eguali davanti alla legge», né tutti «potrebbero agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». La norma de qua – prosegue il rimettente – «introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo» (essendo essa «applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato»), dando, inoltre, luogo, «all'interno dei destinatari patentati», ad un (ulteriore) «discrimine non ragionevole» a carico di chi «non vuole indicare chi tra i familiari ha preso l'auto oppure non sa, non conosce chi ha utilizzato l'auto».

Ipotizza, infine, il giudice a quo un'ulteriore violazione degli stessi parametri costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.), sotto altro profilo.

Qualora, difatti, il proprietario del veicolo risulti una persona giuridica, a carico del suo legale rappresentante che ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente si applicherebbe esclusivamente la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 del codice della strada (e cioè una sanzione solo pecuniaria), con «evidente (…) discriminazione tra il proprietario di un'autovettura che sia persona giuridica e chi non lo è, in quanto il legale rappresentante ha la possibilità di effettuare il pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio», evenienza non prevista, invece, nell'altra ipotesi.

In forza di tali rilevi – nonché conclusivamente osservando come «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge» (ed alla base della possibilità di punire il proprietario del veicolo in luogo del conducente rimasto sconosciuto), costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione» – il rimettente ha chiesto la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione impugnata.

1.6.2.— Con la seconda ordinanza (r.o. n. 658 del 2004), lo stesso Giudice di pace di Lanciano deduce il contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Il giudice a quo deduce, in primo luogo, l'esistenza di un contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 24 Cost., giacché quest'ultimo – «in ossequio all'antico brocardo nemo tenetur se detegere» – sancisce «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l'Autorità per la propria incriminazione», diritto, viceversa, pregiudicato dalla norma suddetta.

Quanto, invece, alla prospettata violazione dell'art. 27 Cost., il rimettente osserva che con «l'introduzione della perdita dei punti sulla patente» l'illecito amministrativo, consistente nell'inosservanza delle regole sulla circolazione stradale, avrebbe acquistato «la configurazione di un vero e proprio reato con sanzione anche di carattere afflittivo oltre che pecuniaria», di talché, a causa dell'applicazione della sanzione de qua, «il reato-contravvenzione verrebbe addebitato per responsabilità oggettiva violando l'art. 27 della nostra Costituzione».

Rileva, inoltre, il Giudice di pace di Lanciano come la disposizione impugnata si presenti in contrasto con la configurazione che alla responsabilità amministrativa è stata conferita dalla già ricordata legge n. 689 del 1981.

Se è vero, difatti, che il suo art. 6 (con disposizione che risulta, per così dire, “doppiata” – nella materia delle infrazioni stradali – da quella contenuta nell'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992) ha «introdotto l'istituto della solidarietà, di derivazione civilistica, prevedendo la responsabilità in solido, con l'autore dell'illecito, del proprietario della cosa che servì a commettere la violazione», deve, però, riconoscersi che siffatta “solidarietà” «comporta il pagamento della somma pecuniaria scaturita dalla violazione amministrativa, e non invece l'assoggettamento ad altra sanzione di carattere affittivo, ma non pecuniario, come quella della detrazione dei punti della patente prevista dall'art. 126-bis».

1.7.— Deduce, altresì, il contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione dell'art. 126-bis del codice della strada, anche il Giudice di pace di Carrara (r.o. n. 701 del 2004).

Ricostruisce, in primis, il rimettente i termini del giudizio a quo, sottolineando di essere stato adito per l'annullamento di un verbale di accertamento «riferito alla violazione relativa all'uso di telefono cellulare durante la guida», verbale «notificato alla ricorrente in quanto proprietaria del veicolo e “responsabile in solido” della violazione». Deduce, inoltre, che l'interessata – nel proprio ricorso – assumeva «che non era lei opponente alla guida», essendo, in ogni caso, «impossibile per gli accertatori rilevare la circostanza contestata» (e cioè l'uso dell'apparecchio telefonico, atteso che la vettura di sua proprietà «sarebbe dotata di vetri oscurati»), e che comunque l'automobile «non era stata usata dalla ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo contestate», né «prestata ad alcuno».

Chiesto, su tali basi, l'accoglimento dell'opposizione, la ricorrente «eccepiva anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis» del codice della strada, questione che l'adito giudicante ha reputato rilevante, giacché solamente ove tale norma «fosse conforme a Costituzione si dovrebbe applicare, all'esito sfavorevole per l'opponente del giudizio, anche la sanzione accessoria della perdita di cinque punti della patente di guida all'opponente».

In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente premette la necessità di chiarire la «natura giuridica della decurtazione dei punti della patente», contestando la ricostruzione proposta dal Ministero dell'Interno attraverso apposite circolari, essendo tale istituto «contraddittoriamente definito, da un lato, come misura avente “carattere cautelare” e dall'altro misura che “integra il sistema delle sanzioni pecuniarie accessorie” previste dal Codice della Strada». La constatazione che si è in presenza di un «istituto di natura afflittiva e permanente (la decurtazione non ha effetti temporanei e provvisori)», porta il giudice a quo a ritenere la misura in esame «una sanzione amministrativa personale».

«Così ricostruita» – prosegue il rimettente – «la natura della misura in rapporto alla propria funzione, ne risultano però evidenziati anche gli aspetti di contrasto con le norme e i principî costituzionali del sistema sanzionatorio del codice della strada», giacché, in particolare, l'articolo 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 «prevede la solidarietà passiva – per conducente e proprietario del veicolo – per le sole sanzioni pecuniarie», così come il successivo art. 210 stabilisce «per diretta conseguenza (…) l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi abbia materialmente compiuto la violazione».

Orbene, assume il Giudice di pace di Carrara, siffatto «impianto normativo» costituirebbe coerente applicazione dei principî costituzionali (e segnatamente di quello secondo cui la «responsabilità penale è personale»), che, seppur riferiti ai reati, sarebbero tuttavia «estesi a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che colpiscono una persona», donde l'ipotizzata violazione – da parte della disposizione impugnata – dell'art. 25 (recte: 27) della Costituzione. La previsione, difatti, della «possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di “responsabilità oggettiva”», costituisce una scelta legislativa «che mal si attaglia con i principi costituzionali di cui all'art. 25» (recte: 27) della Costituzione, i quali risultano «pacificamente applicabili nell'impianto normativo delle sanzioni amministrative», come disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Deduce il rimettente, inoltre, la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, giacché la disposizione impugnata realizzerebbe una «disparità di trattamento», innanzitutto «nel caso in cui il proprietario della vettura – obbligato solidalmente alla decurtazione – non sia in possesso della patente di guida», ovvero quando, pur essendo «giuridicamente proprietario», «di fatto non eserciti il possesso dell'auto» (tale sarebbe, in particolare, la condizione delle «imprese di leasing», rispetto alle quali oltretutto la sanzione colpirebbe «il legale rappresentante della società, individuato con criteri del tutto soggettivi e casuali», quali quelli connessi alla titolarità della carica).

Né, d'altra parte, il prospettato dubbio di costituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale, potrebbe essere superato – conclude il giudice a quo – ove si ritenga che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente «colpisca il proprietario non in quanto tale, ma per l'omissione delle informazioni» indicate nell'art. 126-bis, in quanto «tale comportamento omissivo è già di per sé stesso punito dalla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 180, comma 8» del medesimo codice della strada.

Ipotizza, infine, il Giudice di Pace di Carrara anche la violazione degli articoli 24 e 25 della Costituzione, in quanto, nell'ipotesi in cui «il proprietario del veicolo sia lo stesso conducente, cui non sia stata immediatamente contestata la violazione», questi «si vedrebbe costretto ad autodenunciarsi, a pena di incorrere in doppio provvedimento punitivo», e cioè «da un lato la decurtazione del punteggio e dall'altro la sanzione pecuniaria per l'omissione dei dati dell'effettivo conducente».

Tale evenienza, però, non pare compatibile con la scelta compiuta dal nostro ordinamento – «come ogni ordinamento liberale» – in favore del principio che esclude (persino in materia penale) «che si possa essere costretti ad agire contro sé stessi», atteso che sono «i soggetti che accertano l'illecito ad essere tenuti ad individuare l'effettivo trasgressore».

1.8.— La violazione del solo articolo 24 della Costituzione – da parte del già più volte ricordato art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 – è dedotta anche dal Giudice di pace di Casale Monferrato, con due ordinanze (r.o. nn. 721 e 722 del 2004) di pressoché identico contenuto (le stesse, invero, differiscono unicamente in ragione del fatto che, nel primo caso, proprietaria dell'autovettura, a carico della quale è stata accertata l'infrazione stradale, risulta essere una persona giuridica).

Deducendo che ambedue i giudizi, dei quali esso è investito, non potrebbero essere definiti «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma sopracitata», il rimettente assume che l'obbligo da essa imposto a carico del proprietario del veicolo (indicare le generalità del conducente al momento dell'avvenuta contestazione, nel caso in cui l'identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente) risulta «sanzionato diversamente, a seconda che il proprietario sia una persona fisica o giuridica».

In entrambi i casi, tuttavia, «il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. risulta compresso», e ciò sotto vari profili; in primo luogo perché «la norma prevede una responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo», e cioè un «istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale, sia amministrativo». La norma stabilisce, inoltre, «l'obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo», obbligo ipotizzabile, però, «solo in capo a determinati soggetti, che rivestono funzioni pubbliche». Infine, allorché le persone del proprietario e del conducente, autore dell'infrazione, coincidano, «la norma imporrebbe un vero e proprio obbligo di confessare, limitando irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino», essendo «il diritto al silenzio (…) ormai patrimonio acquisito al nostro ordinamento».

2.— È intervenuto, nei soli giudizi originati dalle ordinanze di rimessione pronunciate dai Giudici di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, e Mestre (r.o. nn. 120 e 267 del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel primo caso la difesa erariale si limita a «riportarsi alle deduzioni formulate nei precedenti atti di intervento in cause simili» (e segnatamente quelle originate dalle ordinanze r.o. nn. 997 e 998 del 2003, peraltro già definite da questa Corte con la sentenza n. 114 del 2004), assumendo l'infondatezza della questione prospettata.

Nel secondo caso l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la questione sollevata sarebbe «inammissibile e comunque infondata».

Rileva la difesa erariale, quanto all'inammissibilità della questione, che il giudice rimettente – censurando la disposizione impugnata nella parte in cui precluderebbe l'accesso, ai corsi di recupero dei punti della patente, ai soggetti sanzionati tra il 1° luglio 2003 (giorno a cui risale l'entrata in vigore della norma relativa alla decurtazione del punteggio della patente) ed il successivo 6 agosto (giorno, invece, della pubblicazione del già ricordato decreto ministeriale recante la disciplina relativa ai corsi suddetti) – avrebbe omesso di «precisare quale pregiudizio in concreto abbia subito il ricorrente dal presunto ritardo nella istituzione dei corsi di recupero», e quindi «come la questione di costituzionalità prospettata d'ufficio dal giudice a quo possa assumere rilevanza nel giudizio».

Nel merito, invece, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che «né la normativa primaria, né tanto meno il decreto ministeriale prevedono meccanismi di preclusione temporale per l'iscrizione a tali corsi in relazione alla data di decurtazione del punteggio». L'art. 6 del suddetto decreto si limita, difatti, a prevedere l'impossibilità d'iscrizione ad uno dei corsi «se prima non si sia ricevuta la comunicazione da parte del Ministero competente della decurtazione» operata, nulla stabilendo, invece, «circa l'esistenza di un termine massimo entro il quale un cittadino dovrebbe iscriversi al corso di recupero».



Considerato in diritto

1.— I giudici di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), Mestre (r.o. n. 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l'indicazione di quest'ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione – dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato – a propria volta – dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.

La disposizione de qua è sospettata di incostituzionalità nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, «responsabile della violazione» delle norme del codice della strada per le quali «è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente», la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, «salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

1.1.— Deducono taluni dei predetti rimettenti (e segnatamente il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, nonché quelli di Mestre, Ficarolo, Montefiascone, Lanciano e Carrara) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, ravvisata sotto diversi profili. Innanzitutto, perché la disposizione impugnata configurerebbe una “sanzione intermittente”, operando soltanto nei confronti dei proprietari di veicoli che risultino muniti di patente (r.o. nn. 120, 575, 643 e 701 del 2004), ovvero esclusivamente nei confronti delle persone fisiche e non anche di quelle giuridiche (r.o. nn. 465 e 643 del 2004); in secondo luogo, perché la stessa – in contrasto con la previsione di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che fissa il principio della “personalità” della responsabilità amministrativa – realizzerebbe un'ingiustificata «disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori di altre norme amministrative» (r.o. n. 120 del 2004).

Il contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost. è ipotizzato, inoltre, anche in relazione al difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione de qua (r.o. nn. 120 e 569 del 2004). Essa, difatti, opera un intervento, consistente nella previsione di un'ipotesi di responsabilità “per fatto altrui”, che – se appare «corretto» nei casi contemplati dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (giacché qui la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, «per l'aspetto puramente riparatorio», risponde alla duplice necessità di evitare che «molte norme sulla circolazione stradale» restino «eluse» e che i danneggiati in sinistri stradali possano «non ottenere il giusto risarcimento»; così in particolare r.o. n. 120 del 2004) – risulta, invece, irragionevole nel caso di specie, trattandosi di applicare una sanzione di natura «personale» (così, nuovamente, r.o. n. 120 del 2004).

1.2.— L'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, inoltre, sarebbe in contrasto – secondo quanto ipotizzato dai rimettenti di Mestre, Ficarolo, Bra, Lanciano, Carrara e Casale Monferrato – con l'art. 24 della Costituzione, e ciò sotto un triplice alternativo profilo.

Da un lato si assume che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge», costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa» (r.o. n. 643 del 2004).

Per altro verso, invece, si sottolinea che – qualora le persone del proprietario del veicolo e del conducente, responsabile dell'infrazione, coincidano – la necessità di evitare (almeno) l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada (comminata a carico del proprietario che non provveda a soddisfare la richiesta di comunicare i “dati personali e della patente” del conducente), dovrebbe indurre il destinatario della richiesta suddetta ad autodenunciarsi, con conseguente violazione del principio del nemo tenetur se detegere (r.o. nn. 465, 503, 658, 701, 721 e 722 del 2004).

Infine, si deduce la violazione del diritto di difesa anche sotto un ulteriore profilo (r.o. n. 503 del 2004), evidenziando come la previsione di un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo deve comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile dell'infrazione, risulti «nettamente inferiore al termine di sessanta giorni per proporre ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, al fine di conseguire l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale». Orbene, tale “sfasatura” temporale comporterebbe l'eventualità che sia «irrogata una sanzione accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione principale, in palese contrasto con il principio, logico prima ancora che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale».

1.3.— Viene, infine, ipotizzata – dai soli giudici di pace di Bra, Mestre, Montefiascone, Lanciano (ma esclusivamente nell'ordinanza r.o. n. 658 del 2004) e Carrara – la violazione anche dell'art. 27 della Costituzione.

Si assume, difatti, che il principio – sancito dal primo comma di tale articolo – secondo cui la «responsabilità penale è personale» deve intendersi riferito anche alla responsabilità amministrativa.

2.— Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha, inoltre, sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del già citato d.l. n. 151 del 2003, aggiunta dalla legge di conversione n. 214 del 2003.

Il rimettente lamenta la irragionevole disparità di trattamento – realizzata dalla disposizione di legge impugnata – tra quanti adiscono le vie giudiziali per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale, e coloro che, in alternativa, decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo all'autorità prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. “ordinanza-ingiunzione”, giacché «l'incombente procedurale di cui al comma 3 dell'art. 204-bis» del codice della strada (versamento di una “cauzione”, prevista a pena d'inammissibilità dell'iniziativa esperita) risulterebbe stabilito solamente nella prima delle tre ipotesi. Si deduce, inoltre, che l'imposizione dell'onere procedurale de quo limiterebbe ingiustificatamente «la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti», non essendo difatti «dettata da ragioni di giustizia o di carattere processuale», contravvenendo inoltre al precetto costituzionale il quale «prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione».

3.— Infine, un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 è sollevata dal Giudice di pace di Mestre (nella prima ordinanza – r.o. n. 267 del 2004 – da esso pronunciata), sotto un profilo del tutto diverso da quelli testé illustrati.

È dedotta l'irragionevole disparità di trattamento – e dunque il contrasto con l'art. 3 Cost. – che la disposizione in esame realizzerebbe a carico di taluni utenti della strada, esclusi ratione temporis dalla possibilità di partecipazione ai corsi per il recupero del punteggio detratto dalla patente, giacché sanzionati anteriormente all'avvento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) con il quale sono state «introdotte le norme di dettaglio sull'organizzazione dei corsi di recupero previsti dall'art. 126-bis» del codice della strada. Secondo il rimettente, difatti, i soggetti che abbiano subito la decurtazione di punti dalla propria patente di guida in ragione di infrazioni commesse tra il 1° luglio 2003 ed il successivo 6 agosto (cioè a dire in un arco temporale che, nella prospettazione del giudice a quo, sarebbe compreso tra la data dell'entrata in vigore della nuova normativa relativa alla “patente a punti” e quella della pubblicazione del decreto ministeriale concernente i c.d. “corsi di recupero”) sarebbero impossibilitati ad accedere a tali corsi, essendo divenute operative le norme di dettaglio sulla loro organizzazione soltanto successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale suddetto (e dunque il 6 agosto 2003).

4.— Ciò premesso in merito alle iniziative assunte dai diversi giudici a quibus, deve preliminarmente disporsi – data la connessione oggettiva esistente tra le varie ordinanze di rimessione – la riunione dei relativi giudizi ai fini di una unica decisione.

Quanto, invece, al contenuto di quest'ultima, appare necessario definire, in via preliminare, tra le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), quella avente ad oggetto l'art. 204-bis, comma 3, del codice della strada, nonché, di seguito, quella posta dal rimettente di Mestre nella prima delle due ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 267 del 2004).

5.— La questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata dal rimettente genovese, è manifestamente inammissibile.

La disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, la quale ha rilevato che l'imposizione dell'onere economico da essa previsto finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svoglimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita».

6.— La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre con l'ordinanza r.o. n. 267 del 2004 è, invece, infondata.

Secondo il rimettente, dalla previsione contenuta nell'art. 126-bis del codice della strada discenderebbe la «impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003», di accedere ai corsi di recupero della patente, essendo divenute operative le norme di dettaglio sull'organizzazione dei corsi stessi solo successivamente a tale periodo, di talché, «a fronte della imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», sarebbe «in concreto negato al soggetto sanzionato l'accesso incondizionato ai benefici previsti, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente dal momento in cui la sanzione viene applicata».

L'impugnato articolo 126-bis ha previsto e disciplinato il sistema della c.d. patente a punti, stabilendo che all'atto del rilascio della patente vengano attribuiti venti punti, annotati in una apposita anagrafe nazionale (comma 1). Tale punteggio è destinato a subire decurtazioni a seguito della comunicazione, alla suddetta anagrafe, della «violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V» dello stesso codice della strada (meglio indicate in una apposita tabella ad esso allegata). Il comma 4 del medesimo art. 126-bis dispone che, fuori dai casi di perdita totale del punteggio e purché questo non sia del tutto esaurito, è consentito ai trasgressori di recuperare un certo numero di punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò espressamente autorizzati. L'ultimo periodo del comma sopra indicato dispone che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento».

L'art. 126-bis in esame è entrato in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 (secondo quanto previsto dall'art. 8 del già citato d.l. n. 151 del 2003); da tale data è dunque divenuto operativo il sistema della patente a punti. Il decreto ministeriale che ha disciplinato i corsi di recupero, per contro, è stato adottato in data 29 luglio 2003 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 6 agosto 2003.

L'infrazione al codice della strada, sottoposta al giudizio del giudice rimettente, è stata commessa il 3 luglio 2003, dopo cioè l'entrata in vigore della disposizione censurata e prima della pubblicazione del decreto. Secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe incostituzionale, in quanto «la nuova disciplina sarebbe incompleta non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti».

La censura prospettata non può essere accolta per due ragioni, ciascuna delle quali ha carattere assorbente.

In primo luogo, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del già menzionato decreto ministeriale relativo all'organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003) era ed è possibile l'accesso ai corsi stessi. Da un lato, infatti, nessuna preclusione di carattere temporale per l'iscrizione ai medesimi è prevista, né dall'articolo 126-bis del codice della strada, né dal d.m. 29 luglio 2003, essendo – dall'altro – del tutto logico che la partecipazione ai predetti corsi debba avvenire in epoca successiva all'accertamento dell'infrazione ed alla applicazione delle due sanzioni combinate, la prima di natura pecuniaria, e la seconda concernente la decurtazione del punteggio. Nessun pregiudizio, dunque, può derivare al soggetto che abbia commesso l'infrazione al codice della strada nel suddetto arco di tempo, atteso che nessuna preclusione per la partecipazione ai corsi di recupero è ipotizzabile per il contravventore.

In secondo luogo, l'eventuale ritardo imputabile all'autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.

7.— In relazione, invece, alla questione di legittimità del comma 2 del medesimo art. 126-bis del codice della strada (sollevata da tutti gli altri rimettenti, compreso il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, nella seconda parte della sua ordinanza, prima esaminata sotto un diverso profilo), occorre procedere ad uno scrutinio differenziato in relazione ai diversi parametri evocati, presentandosi tale questione fondata solo nei limiti di seguito precisati.

8.— È necessario, peraltro, premettere il quadro di fondo nel quale si colloca la disposizione oggetto di censura, la cui legittimità costituzionale è posta in dubbio dai rimettenti nella parte in cui essa stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del contravventore, la decurtazione dei punti della patente «deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

L'originario comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), disponeva che l'organo accertatore della violazione comportante la perdita di punteggio dovesse dare notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In particolare, il comma in questione prevedeva che la comunicazione dovesse essere effettuata «solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione», fosse stata «identificata inequivocabilmente». In base a tale disposizione, quindi, nelle ipotesi in cui non fosse stata possibile la identificazione del conducente, il proprietario rispondeva soltanto per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione, stante il vincolo di solidarietà passiva con il conducente, ma non subiva alcuna conseguenza relativamente alla decurtazione del punteggio della sua patente. La decurtazione presupponeva, pertanto, l'avvenuta identificazione, in ogni caso, del conducente del veicolo.

Soltanto in virtù di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), nel testo a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, l'ultima parte del comma 2 dell'art. 126-bis è stata sostituita, prevedendosi che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba «essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», aggiungendosi che il suddetto proprietario, per evitare tale effetto pregiudizievole, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta ricevutane, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione commessa. È poi previsto che «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede». La norma in esame, infine, aggiunge che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», vale a dire quella secondo la quale «chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55».

Dall'insieme delle citate disposizioni emerge, dunque, che nel caso in cui proprietario del veicolo sia una persona fisica munita di patente e l'infrazione sia punita, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista da altre norme del codice, specificamente indicate in una apposita tabella, anche con quella della decurtazione del punteggio della patente, il proprietario del mezzo, da un lato, risponde in solido con il conducente per il pagamento della sanzione pecuniaria principale (art. 196 del codice della strada), e, dall'altro, si vede detratti i punti della patente. Tale ulteriore sanzione si applica, peraltro, quando non sia stato possibile identificare il conducente e il proprietario medesimo, ricevutane apposita richiesta, abbia omesso di indicare all'autorità le generalità ed i dati della patente del conducente che era alla guida del veicolo; indicazione che, invece, come si è detto, determina l'inapplicabilità al proprietario della sanzione consistente nella decurtazione del punteggio.

Ora, appare evidente che l'applicazione di questa ulteriore sanzione prescinde da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.

9.— È alla luce di siffatta disciplina complessiva che deve essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità sollecitato dai rimettenti, i quali ritengono che la sanzione de qua sia incompatibile con uno o più dei parametri costituzionali evocati.

9.1.— Viene, innanzi tutto, in rilievo la censura con la quale è stata dedotta la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Assumono taluni dei giudici rimettenti che «la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata» costituirebbe «di per sé una compromissione del diritto di difesa». Sotto altro aspetto, ancora con riferimento al citato parametro costituzionale, viene dedotto che la disposizione censurata pregiudicherebbe «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l'Autorità per la propria incriminazione»; diritto che sarebbe sancito «in ossequio all'antico brocardo nemo tenetur se detegere». Infine, si assume che il diritto alla difesa risulterebbe pregiudicato, in ogni caso, dal fatto che la disposizione in esame prevede un termine di appena trenta giorni, entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile dell'infrazione; un termine, pertanto, «nettamente inferiore» a quello di sessanta giorni per proporre ricorso al giudice di pace o al prefetto, al fine di conseguire l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale. L'irrogazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, sebbene risulti ancora pendente il termine per adire le vie giudiziali o amministrative onde attingere la caducazione del verbale di contestazione dell'infrazione, rappresenterebbe una menomazione del diritto di difesa.

9.1.1.— Va chiarito, in proposito, che la mancata previsione della contestazione “immediata” dell'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa. E a ciò va aggiunto che, in sostanza, la doglianza investe la possibilità – prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168 – di non procedere alla contestazione immediata dell'infrazione rilevata, di talché essa, più che indirizzarsi contro la previsione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, avrebbe dovuto investire la disposizione che tale possibilità contempla.

9.1.2.— Quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l'adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l'avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».

In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione.

9.2.— Fondate sono, invece, le censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale.

9.2.1.— A tale conclusione conduce la ricostruzione del contenuto della disposizione censurata alla luce della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'art. 3 di tale legge fissa due principî fondamentali: quello secondo il quale «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (primo comma); e quello secondo il quale «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa» (secondo comma). Il citato articolo ancora la responsabilità per comportamenti tipizzati dalla norma al carattere personale della condotta commissiva od omissiva del contravventore.

Ciò premesso, dunque, sul carattere “generale” del principio della personalità della responsabilità amministrativa, deve inoltre osservarsi come l'art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplini, a sua volta, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l'autore della violazione».

Orbene, il codice della strada, all'art. 196, con riferimento quasi testuale all'art. 6 della citata legge n. 689 del 1981 fa proprio il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta».

L'art. 126-bis, comma 2, invece, intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale.

9.2.2.— È pur vero che in più occasioni questa Corte (ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001) ha affermato che la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, operante, in particolare, nel caso del fermo amministrativo del veicolo, anche quando sia di proprietà di terzi (art. 214, comma 1-bis, del codice della strada). Nondimeno, deve rilevarsi che nelle ipotesi prese in considerazione dalla citata giurisprudenza si versava pur sempre in tema di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità e dunque suscettibili d'essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo. Ed infatti con l'irrogazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo non si incide sulla “persona” del proprietario, giacché la norma «si limita a sottrargli la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale» (ordinanza n. 282 del 2001), determinando così una compressione soltanto di quelle facoltà di “godimento” della res che ineriscono al diritto di proprietà.

Nella fattispecie ipotizzata dall'art. 126-bis, invece, assume preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla guida.

Si tratta, dunque, di una ipotesi di illecito amministrativo che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della patente, la cui «natura afflittiva (…) incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione, a seguito dell'accertata trasgressione di regole di comportamento afferenti alla sicurezza della circolazione» (ordinanza n. 74 del 2000).

È, in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale.

E ciò senza che venga in rilievo il pur denunciato contrasto tra la norma censurata e il principio costituzionale fissato dall'art. 27 della Costituzione; profilo che resta assorbito.

In conclusione, l'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

10.— L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

In tal modo viene anche fugato il dubbio – che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti – in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.

Resta, tuttavia, ferma – ovviamente – la possibilità per il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza r.o. n. 267 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

 

 

 



[1]    Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada.

[2]    Decreto legge 21 settembre 2005, n. 184 recante Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti. Il decreto legge, nel testo originario (AS 3596), risultava composto di un unico articolo recante modifiche al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005. Durante l’esame in prima lettura al Senato sono stati introdotti ulteriori articoli, recanti per lo più novelle a numerose disposizioni del codice della strada, tra i quali si individua l’articolo 1-septiesdecies (v. AC 6150 e AS 3596 B) incidente sul tema della confisca dei ciclomotori. Per una ricostruzione del contenuto del testo originario del DL 184/2005 e dellemodifiche introdotte in sede di conversione,si veda la scheda relativa a “La patente a punti” nel Dossier Documentazione e ricerche del Servizio Studi della Camera relativo a “Commissione Trasporti – Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura”.

[3]    Circa la formulazione originaria dell’articolo 126-bis del codice della strada e il contenuto della sentenza n. 27 del 2005, si veda la scheda di lettura sul contenuto della proposta di legge in esame.

[4]    Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante Modifiche al sistema penale .

[5]    Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada.

[6]    Decreto legge 21 settembre 2005, n. 184 recante Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti. Il decreto legge, nel testo originario (AS 3596), risultava composto di un unico articolo recante modifiche al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (vedi infra). Durante l’esame in prima lettura al Senato sono stati introdotti ulteriori articoli, recanti per lo più novelle a numerose disposizioni del codice della strada, tra i quali si individua l’articolo 1-septiesdecies (V. AC 6150 e AS 3596 B) incidente sul tema della confisca dei ciclomotori. Per una ricostruzione del contenuto del testo originario del DL 184/2005 e dellemodifiche introdotte in sede di conversione,si veda la scheda relativa a “La patente a punti” nel Dossier Documentazione e ricerche del Servizio Studi della Camera relativo a “Commissione Trasporti – Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura”.

[7]    A norma del comma 8 dell’articolo 180, chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

[8]    Le disposizioni sopra riportate relative alla comunicazione del responsabile della violazione sono state introdotte dall’articolo 7 del DL 151/2003. Il testo originario prevedeva che “La comunicazione puo' essere   effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri”.

[9]    Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante Modifiche al sistema penale.

[10]   Le modifiche proposte appaiono di contenuto identico a quelle introdotte in sede di conversione del DL 184/2005 che – come precisato – è decaduto per decorrenza dei termini di conversione (cfr. AS 3596 B).

[11]   Il testo vigente non specifica la natura - ordinatoria o perentoria – del citato termine di trenta giorni.

[12]   Come previsto dall’stesso comma 2 dell’articolo 126 bis, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

[13]   Il comma 4 citato fa riferimento alle autoscuole e ai  oggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

[14]   Circa il contenuto del richiamato comma 6 si veda infra.

[15]    Tale disposizione non si applica, però, se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

[16]   Così il sequestro cautelare nella voce “Sequestro – Diritto amministrativo” dell’Enciclopedia giuridica Treccani.

[17]   L’articolo 214 bis reca disposizioni relative all’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca. In particolare, ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. Le amministrazioni procedenti dovranno tenere conto delle offerte economicamente più vantaggiose, con particolare riferimento alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare e delle tariffe per la custodia.

Per i veicoli confiscati l’alienazione si perfezione con la notifica al custode acquirente del provvedimento con il quale l’Agenzia del demanio determina l’alienazione. Tale provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico.

[18]   L’articolo 169 reca disposizioni sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. In particolare il comma 2 prevede che il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, fatta eccezione per alcuni specifici casi indicati al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. Ai sensi del successivo comma 7,chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

[19]   L’articolo 170 reca disposizioni in materia di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore (comma 1). Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (comma 3). È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli (comma 4). Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore (comma 5). Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 7).

[20]   L’articolo 171 disciplina l’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. In particolare,durante la marcia, fatte salve talune espresse esnzioni di cui al comma 1-bis,ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1).Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (comma 2). Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (comma 3).Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867 (comma 4). I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca (comma 5);

[21]   Con riferimento alle fattispecie sottratte alla sfera di applicazione del comma 2-sexies, e quindi della confisca, si fa presente che la proposta di legge in esame prevede un inasprimento della sanzione accessoria del fermo amministrativo (che diventerebbe così di durata pari a novanta giorni, o a centottanta giorni nel caso in cui le violazioni siano commesse per almeno due volte in un biennio – vedi supra art. 2, co. 2, 3  e 4 e infra articolo 2, comma 6).

[22]   Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 17 agosto 2005, n. 168.

[23]   Cfr, a titolo esemplificativo, ordinanza 21 ottobre 2005, 24 ottobre 2005,  2 novembre 2005 e 4 novembre 2005 del giudice di pace di Torre annunziata, ordinanze del 20 dicembre 2005 del giudice di pace di Scicli e 23 dicembre 2005 del giudice di pace di Napoli.

[24]   Sul punto, si ricorda che i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della proposta di legge prevedono un innalzamento a novanta giorni del periodo di fermo nei casi sopra richiamati di cui all’articolo 170 e 171 del codice della strada.