Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Patente nautica a punti - A.C. 1579
Riferimenti:
AC n. 1579/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 104
Data: 13/02/2007
Descrittori:
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO   PATENTE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Patente nautica a punti

A.C. 1579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 104

 

13 febbraio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

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File TR0081

 

INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri principi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Schede di lettura  11

Proposta di legge

§      A.C. 1579, Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti  e del patentino nautico a punti19

Riferimenti normativi

§      Dir. 94/25/CE del 16 giugno 1994 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto  29

§      D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche  71

§      Dir. 2003/44/CE del 16 giugno 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto  102

§      D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.110

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1579

Titolo

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Trasporti

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

3 agosto 2006

§       annuncio

3 agosto 2006

§       assegnazione

11 dicembre 2006

Commissione competente

IX Commissione Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge istituisce la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto(di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171Codice della nautica da diporto). Alla patente viene inizialmente attribuito un totale di venti punti, che viene annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. In relazione alla gravità delle violazioni commesse dal titolare, il numero dei punti viene ridotto, in misura da definirsi con successivo decreto legislativo.

Il comma 2 dispone che dell’accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - al personale addetto alla citata banca dati. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione - che può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente- è a carico dell’organo cui è riconducibile l’accertamento della violazione ed avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

Ai sensi del comma 3, ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati da parte del personale addetto alla banca dati.

Il comma 4 prevede che, attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti, possono essere riacquistati fino a sei punti sulla patente.

Il comma 5 dispone la riattribuzione del punteggio completo iniziale entro il limite di venti punti nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio.

Ai sensi del comma 6, il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica; a tal fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del pesonale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione da parte del competente ufficio del Ministero dei trasporti, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato.

L’articolo 2, comma 1, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica, ai fini della tutela della sicurezza in mare. Nella banca dati vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun natante, devono essere riportati nella banca dati: dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; eventuali modifiche tecniche apportate; dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, nonché del conducente; eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose; dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

Il comma 3 demanda al Ministro dei trasporti di stabilire - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati, prevedendo la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti.

L’articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti che non rientrano fra quelli di cui al citato art. 39 del d.lgs. n. 171/2005.

I commi 2 e 3  prevedono che con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti verrà disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti e che gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplinadelle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

§         indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

§         individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

§         prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su materia disciplinata da norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La nautica da diporto  non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).

Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dalla proposta di legge (riduzione delle infrazioni del codice nautico e, quindi, degli incidenti) e lo stesso contenuto delle disposizioni sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

L’art. 4 della proposta di legge, che prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, appare formulato in modo da rispettare i principi dell'ordinamento costituzionale attinenti alla delega di poteri legislativi al Governo (art. 76), principi che sono riferiti all’indicazione di tempi definiti per l'esercizio della delega stessa, all’individuazione di oggetti determinati nonché alla espressa previsione di principi e criteri direttivi.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il d.lgs. n. 171/2005 ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, in materia di ravvicinamento della normativa degli stati membri con riferimento alle imbarcazioni da diporto. Tale direttiva ha apportato ampie modifiche alla direttiva 94/25/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia. La proposta di legge in esame appare conforme alle prescrizioni dettate da tale direttiva.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4 della proposta reca una delega al Governo per la disciplina delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico.

L’art. 1, comma 4, prevede un decreto del Ministero dei trasporti per definire i criteri concernenti l’autorizzazione per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento relativi al riacquisto dei punti sulla patente, ed i relativi programmi.

L’art. 2, comma 3, demanda ad un regolamento del Ministero dei trasporti la definizione delle modalità di costituzione e di aggiornamento della banca dati istituita dal coma 1 dello stesso art. 2.

L’art 3, comma 2, prevede l’emanazione di decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti per disciplinare le procedure per il rilascio e l’aggiornamento del patentino nautico.

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 1 introduce una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti, senza apportare espresse modifiche alla normativa vigente, recata dall’art. 39 del d.lgs. n. 171/2005. Sarebbe da valutare, ai fini di un migliore coordinamento, l’opportunità di formulare – laddove possibile - le modifiche proposte con il testo in esame in termini di novella al citato decreto legislativo.

Circa l’istituzione del patentino nautico – di cui all’art. 3, comma 1, della proposta – che viene prevista in relazione alla conduzione di natanti non compresi fra quelli indicati dall’art. 39 del codice nautico, si segnala che tale formulazione non appare sufficientemente chiara, in quanto suscettibile di applicarsi anche a natanti sui quali non sia installato alcun motore. Si potrebbe fare invece riferimento ai natanti per la guida dei quali l’art. 39, comma 3, non prescrive l’obbligo di patente.

Con riguardo all’art 3, comma 2, che prevede l’emanazione di decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti per disciplinare le procedure per il rilascio e l’aggiornamento del patentino nautico, si ricorda che la normativa di dettaglio in materia di rilascio della patente nautica è invece disciplinata con regolamento (emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988), adottato con DPR 9 ottobre 1997, n. 431.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

No.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta è destinata a produrre effetti prevalentemente sui proprietari e conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

 

Formulazione del testo

Si segnala che l’art. 4, che reca una delega al Governo, non prevede l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo. Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 400/1988, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere tale parere. La norma non si applica al caso in esame, in quanto il termine ivi previsto per l’esercizio della delega è stabilito in due mesi.

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge in esame introduce la patente nautica ed il patentino nautico a punti al fine di ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni.

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9[1]  ha inserito nel codice della strada[2] l’articolo 126-bis che introduce la patente a punti[3]. La disciplina che si prevede introdurre per la patente a punti nautica ricalca sostanzialmente quella già prevista per la patente automobilistica, con l’attribuzione di venti punti al momento del rilascio, la previsione di decurtazioni del punteggio, in base alla gravità delle violazioni, contenute in una tabella allegata al decreto legislativo di attuazione, la comunicazione di ogni violazione per via telematica all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con istituzione di un’apposita banca dati, la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale lo stato della propria patente, la frequenza ai corsi di aggiornamento che consente di riacquistare sei punti, ed infine la possibilità di riacquistare il punteggio completo iniziale dopo un determinato periodo di tempo nel quale non si sia incorsi in violazioni delle norme (tre anni, mentre per la patente automobilistica ne sono richiesti due)

 

L’articolo 1 reca l’istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

 

Si rammenta che l’articolo 39 del codice della nautica da diporto[4], reca le fattispecie in cui è previsto l’obbligo della patente nautica.

La disciplina di dettaglio è recata dal Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR 9 ottobre 1997 n. 431, articoli da 2 a 4)

 

L’art. 39 del d.lgs. n. 171 prevede che chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto mentre per le imbarcazioni e i natanti di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri che navigano entro sei miglia dalla costa non è richiesta la patente nautica; i requisiti per la conduzione sono esclusivamente l’età: aver compiuto 18 anni per le imbarcazioni[5], 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati (commi 2 e  3).

Si prescinde da tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi (comma 4).

La patente è comunque obbligatoria, per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:

a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv (comma 1).

I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (comma 5).

Sono previste le seguenti categorie:

A – per il comando e la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto

B – per il comando di navi da diporto

C – per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (comma 6).

 

L’articolo 1, comma 1 nell’istituire la patente nautica a punti prevede che ad essa sia attribuito un punteggio di venti punti - che viene annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2 - che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni,nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo (da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 4). L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

 

Il comma 2 dispone che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio deve informare - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata[6] - il personale impiegato presso la citata banca dati. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione - che può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente-  avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

 

Il comma 3 prevede che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi del successivo articolo 2 e che ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 2, comma 3.

 

Il comma 4 prevede che la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti -  tranne nei casi previsti dal successivo comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito-; a tal fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla citata banca dati. Il comma 4 dispone inoltre che con decreto del Ministro dei trasporti verranno stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

 

Il comma 5 prevede la riattribuzione del punteggio completo iniziale entro il limite di venti punti - salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6 - nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio.

 

Il comma 6 prevede che, a seguito della perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica e che a tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. La disposizione inoltre prevede che qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione dal competente ufficio del Ministero dei trasporti, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono anche al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

L’articolo 2, comma 1, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica, ai fini della tutela della sicurezza in mare. Nella banca dati vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

Il successivo comma 2 prevede che nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario[7], nonché del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 reca alcune definizioni relative alla progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Tali sono:

a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;

b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;

c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) modifica rilevante del motore: la modifica del motore che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti dal medesimo decreto legislativo (le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore) o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che modifica il mezzo di propulsione dell'unità; che  comporta una modifica rilevante del motore; che altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;

f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;

g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;

h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

 

Il comma 3 prevede inoltre che il Ministro dei trasporti - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – deve stabilire le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e prevedere la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

 

L’articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti  - che non rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti.

I commi 2 e 3  prevedono che con decreti del Ministero dei trasporti verrà disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti e che gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

 

Si osserva che la norma in esame non chiarisce compiutamente per quali categorie di natanti è richiesto il possesso del patentino. Il richiamo ai natanti “che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 39” potrebbe infatti comportare l’applicazione della norma anche ai natanti a bordo dei quali non sia installato alcun motore e che attualmente non necessitano di alcun requisito per la conduzione

 

L’articolo 4 infine delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

§         indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

§         individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

§         prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

Si fa presente che il decreto per la cui adozione l’articolo 4 in esame reca delega al Governo costituirebbe un provvedimento autonomo rispetto sia al codice della nautica da diporto sia alla legge istitutiva della patente nautica a punti.

Si ricorda inoltre che un intervento di revisione della disciplina della patente nautica è attualmente contenuto nell’articolo 65 del codice della nautica in cui si prevede un regolamento di attuazione volto a disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, alcune materie tra cui appunto quella relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

 

 

 

 


Proposta di legge


 

N. 1579

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA / DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati 
FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANÀ, GIUDICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MORMINO, GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, BONAIUTI, BRUSCO, CARLUCCI, CRIMI, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, FRATTA PASINI, LA LOGGIA, LENNA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, SANZA, SIMEONI

¾

 

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti
e del patentino nautico a punti

 

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Presentata il3 agosto 2006

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Onorevoli Colleghi! - Ogni anno si verificano gravi incidenti in mare per la collisione di imbarcazioni di cui sono vittime decine di persone soprattutto durante il periodo estivo quando il traffico in mare è maggiore.

Con questa proposta di legge, che introduce la patente nautica a punti e il patentino nautico a punti, quest'ultimo per la guida di natanti e imbarcazioni al di sotto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vogliono ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Dopo l'esito positivo avuto con la patente a punti per le auto, che ha ridotto di molto gli incidenti sulle strade ed autostrade, questo testo legislativo propone un analogo sistema sanzionatorio per i conducenti di natanti e imbarcazioni in modo da regolare con metodo rigoroso il traffico in mare.

Si tratta di una norma equa e giusta che consentirà un maggiore controllo del traffico marittimo e consentirà di ridurre gli incidenti con una maggiore responsabilizzazione dei conducenti di natanti.

Il sistema a punti per la patente nautica e il patentino nautico garantirà, anche con l'introduzione, prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge, di una banca dati in cui sono raccolti tutti i dati per l'individuazione dei natanti e delle imbarcazioni, un più ordinato e disciplinato traffico marittimo da diporto.

La sicurezza in mare, infatti, sarà maggiore e ciò consentirà una più facile vigilanza marittima, a tutto vantaggio dell'incolumità delle persone che vanno in mare per porto, e soprattutto dei bagnanti e dei subacquei.


 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione della patente nautica a punti
per i conducenti di natanti, imbarcazioni
e navi da diporto).

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all'articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

 

 

Art. 2.

(Banca dati).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

 

 

Art. 3.

(Patentino nautico a punti).

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.

3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

 

 

Art. 4.

(Delega al Governo).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

 




[1]    Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1,  della L. 22 marzo 2001, n. 85.

[2]    Decreto legislativo  30 aprile 1992 n. 285 recanteNuovo codice della strada”.

[3]    In attuazione dell’articolo 2, comma 1,  lett. qq) della  L. 22 marzo 2001, n. 85, che ha dato una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo correttivo e integrativo del codice.

[4]    D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE

[5]    Si ricorda che per le moto d’acqua l’articolo 13, comma 3, lett. a) della legge 50/1971, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 172/2003, aveva innalzato a 18 anni l’età minima per la conduzione di questi mezzi e aveva previsto l’obbligo di conseguire la patente nautica. Tale obbligo è stato confermato nel testo, a seguito di modifiche al testo originale, dal comma 1 dell’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

[6]    Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi.

[7]    L'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 definisce costruttore “persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto” e definisce mandatario “persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo”.