Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Circolazione e sicurezza stradale A.C. 2480-A/R Testo a fronte fra il codice della strada e le modifiche recate dall'AC 2480-A/R
Riferimenti:
AC n. 2480/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 137    Progressivo: 1
Data: 18/06/2007
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Circolazione e sicurezza stradale

A.C. 2480-A/R

Testo a fronte fra il codice della strada e le modifiche recate dall’AC 2480-A/R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 137/1

 

18 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

 

Consigliere

Gianmaria Pisanelli (2861)

Documentarista

Patrizia MORTAROTTI (3939)

Paola GENTILE

Segretari

Emma CECCHI (2614)

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: TR0138


SIWEB

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada.

Testo vigente

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada.

Testo come risultante dalle modifiche apportate dal ddl 2480-A recante Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale

 

 

 

 

75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

(modificato dall’articolo 1 dell’AC2480-A)

 

 

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

 

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti,  con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento .

 

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione .

 

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

 

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

 

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2.

 

5. identico.

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

80. Revisioni.

80. Revisioni.

(modificato dall’articolo 1 dell’AC2480-A)

 

 

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

 

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

 

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

 

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

 

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

 

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .

 

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per la adozione del provvedimento di revisione singola.

 

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

 

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

 

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generale e per la pianificazione generale dei trasporti,  effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generale e per la pianificazione generale dei trasporti, in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze .

 

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

 

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti,  e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi del comma 10.

 

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

 

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti,  il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, revoca la concessione.

 

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

 

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Fuori dai casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi preso un’officina di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo, secondo le disposizioni del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

 

15. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. identico.

 

 

 

 

17. identico.

 

 

 

 

 

 

 

97. Circolazione dei ciclomotori .

97. Circolazione dei ciclomotori.

(modificato dall’articolo 1 dell’AC2480-A)

 

 

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 ;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione .

 

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .

 

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione .

 

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione .

 

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

 

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

 

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 136 a euro 543.

 

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271.

 

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 .

 

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 .

 

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420.

 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 339 a euro 1.358. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

 

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

 

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

1 identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

9 identico.

 

 

 

 

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. identico.

 

 

 

 

 

 

 

115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

(modificato dall’articolo 2 dell’AC2480-A)

 

 

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente ;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici ;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t ;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

 

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto .

 

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 se si tratta di animali.

 

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Ai minori che abbiamo compiuto anni sedici e che siano titolari di patente è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, e su istanza allo stesso avanzata dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

 

1-ter. Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnata da uno dei soggetti indicati dal comma 1-bis solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna.

 

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9.

 

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o il legale rappresentante del conducente minore autorizzato del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente posseduta, ai sensi dell’articolo 128. L’esito negativo dell’esame di revisione comporta anche la revoca dell’autorizzazione all’esercitazione di guida accompagnata.

 

1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1 che guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo.

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

(modificato dall’articolo 3 dell’AC2480-A)

 

 

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti.

 

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis .

 

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis .

 

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

 

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente .

 

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .

 

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie :

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

 

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

 

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis .

 

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

 

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi .

 

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento  .

 

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 .

 

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

 

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

 

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri , notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento  .

 

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria .

 

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485  .

 

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice   .

 

 

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. soppresso

 

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 .

 

16. soppresso

 

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

 

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

1. identico.

 

 

 

 

 

 

1-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ter. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quater. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quinquies. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanzadei requisiti previsti dal presente codice .

 

 

13-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. soppresso

 

15. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. soppresso

 

17. identico.

 

 

 

 

 

18. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Limitazioni nella guida.

117. Limitazioni nella guida.

Modificato dall’articolo 4 dell’AC2480-A

 

 

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

 

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

 

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

 

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

 

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali .

 

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

 

4. identico.

 

 

 

 

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

 

 

122. Esercitazioni di guida.

122. Esercitazioni di guida.

Modificato dall’articolo 5 dell’AC 2480-A

 

 

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

 

 

 

 

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

 

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

 

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

 

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

 

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

 

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

 

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

 

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1.

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

6. identico.

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

123. Autoscuole.

123. Autoscuole.

Modificato dall’articolo 6 dell’AC 2480-A

 

 

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

 

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province .

 

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento .

 

 

 

 

 

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica .

 

 

 

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante .

 

 

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 .

 

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,  personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

 

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando :

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti;

 ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

 

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando :

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

 

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione .

 

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida  .

 

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .

 

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo .

 

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

 

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264

1. identico.

 

 

 

2. identico.

 

 

 

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetersi almeno ogni tre anni.

 

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso, onde assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare.

 

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante .

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

 

 

 

128. Revisione della patente di guida.

128. Revisione della patente di guida.

Modificato dall’articolo 17 dell’AC 2480-A

 

 

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dalle violazioni di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .

 

1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

 

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218

 

3. identico.

 

 

 

 

142. Limiti di velocità.

142. Limiti di velocità.

Modificato dall’articolo 7 dell’AC 2480-A

 

 

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali .

 

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

 

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

 

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

 

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

 

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

 

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

 

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento .

 

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

 

7. identico.

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

9.Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

 

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

 

10. identico.

 

 

 

 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 179, commi 2-bis e 3, per limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata.

 

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

 

 

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

Modificato dall’articolo 8 dell’AC 2480-A

 

 

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

 

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani .

 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

 

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi

 

 

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

Modificato dall’articolo 9, co. 1 dell’AC 2480-A

 

 

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

 

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

 

 

 

 

 

 

 

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti,  e dell'Ispettorato del lavoro.

 

 

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 .

 

(vedi infracomma 5)

 

 

 

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

 

7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .

 

 

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta .

 

 

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

 

 

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

 

 

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

 

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006.

 

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento CE n. 561/2006 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al suddetto regolamento, conservati dall’impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell’Ispettorato del lavoro.

 

 

3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa, e le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

 

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al regolamento CE n. 561/2006.

 

5. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore ad un’ora ma non superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

 

6. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

 

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento CE n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

 

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 previsti da regolamento CE n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al medesimo regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

 

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento CE n. 561/2006.

 

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507 nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

 

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta .

 

 

13. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di personeovvero di cose in conto proprio di cui all’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

15. Qualora l’impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l’abilita o l’autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

 

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

16. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in conto terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

 

 

176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Modificato dall’articolo 9, comma 2 dell’AC 280-A

 

 

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito ;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

 

2. È fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

 

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

 

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

 

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

 

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

 

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

 

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

 

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

 

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

 

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

 

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196 .

 

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada .

 

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

 

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

 

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

 

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

 

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

 

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018.

 

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

 

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

 

 

 

14. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. identico.

 

 

 

 

 

 

16. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. identico.

 

 

 

 

 

20. identico.

 

 

 

 

 

21. identico.

 

 

 

 

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

 

 

 

 

 

 

 

Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi

 

 

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Modificato dall’articolo 9, comma 3 dell’AC 280-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

 

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri  e dell'Ispettorato del lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato .

 

 

 

 

 

 

 

 

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .

 

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta .

 

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

 

 

 

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

 

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso Accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento CE  561/2006.

 

2. I registri di servizio libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’Accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell’Ispettorato del lavoro.

 

3. Le violazioni di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

 

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall’Accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

Vedi infra commi 7, 10 e 11

 

 

 

5. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore ad un’ora ma non superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

 

6. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’Accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

 

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell’interruzione prescritti dall’Accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

 

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 dell’Accordo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’Accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio,salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’Accordo di cui al comma 1.

 

12. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell’Accordo di cui al comma 1 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai commi sopraindicati dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

 

 

179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità .

179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità .

modificato dall’articolo 9, comma 3-bis dell’AC 2480-A

 

 

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità .

 

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

 

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità .

 

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a euro 2.853 .

 

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

 

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

 

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

 

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido .

 

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto .

 

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI .

 

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

6-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool

Modificato dall’articolo 10 comma 1 dell’AC 280-A

 

 

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

 

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .

 

 

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2,e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

 

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8

1. identico.

 

 

 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio.Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

 

 

 

 

2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l’importo delle ammende e le ipotesi di revoca della patente di cui al comma 2, la pena dell’arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e sesto periodo del comma 2.

 

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

 

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 . Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

 

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 . Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000 . Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 223.

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8

 

 

 

 

 

 

 

 

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Modificato dall’articolo 10, comma 2 dell’AC 2480-A

 

 

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

 

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

 

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

 

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

 

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI  e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando uno stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

 

1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

 

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis

 

 

 

187-bis. (Controlli preventivi sui conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente)

introdotto dall’articolo 11 dell’AC 2480-A

 

 

 

1. Al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida professionale dei conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, dispongono sui medesimi conducenti,  nel rispetto della riservatezza personale, accertamenti sanitari non invasivi, periodici e a campione, volti ad accertare  il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

 

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente.

 

3. Ove a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia riscontrata un’alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, viene disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente.

 

 

189. Comportamento in caso di incidente.

189. Comportamento in caso di incidente.

Modificato dall’articolo 13 dell’AC 2480-A

 

 

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

 

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

 

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

 

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

 

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI .

 

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti  .

 

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI .

 

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 

 

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296

 

1. identico.

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche di cui all’articolo 186 o della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 187.

 

8-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

202. Pagamento in misura ridotta.

202. Pagamento in misura ridotta.

Modificato dall’articolo 14, comma 1 dell’AC 2480-A

 

 

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme .

 

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

 

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione .

 

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni

 

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme .

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203. Ricorso al prefetto.

203. Ricorso al prefetto.

Modificato dall’articolo 14, comma 2 dell’AC 2480-A

 

 

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale .

 

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione .

 

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso .

 

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni novanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale .

 

1-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204-bis. Ricorso al giudice di pace.

204-bis. Ricorso al giudice di pace.

Modificato dall’articolo 14, comma 3 dell’AC 2480-A

 

 

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

 

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

 

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente    .

 

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

 

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

 

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

 

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata .

 

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida  .

 

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205

 

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di novanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

Modificato dall’articolo 14, comma 5 dell’AC 2480-A

 

 

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

 

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende .

 

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 .

 

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni .

 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia .

 

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea

 

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea

 

 

 

 

218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

Introdotto dall’articolo 17, comma 1, dell’AC 2480-A

 

 

 

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

 

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

 

 

 

 

224-ter. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Introdotto dall’articolo 18 dell’AC 2480-A

 

 

 

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

 

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

 

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

 

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

 

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

 

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo provvisorio disposto ai sensi del comma 3

 

 

 


 

Tabella di confronto tra le decurtazioni dei punteggi alla patente a punti
previsti dal codice della strada vigente e come modificato dall’AC 2480

 

Norma di riferimento

 

Punti decurtati

(cds vigente)

Punti decurtati

(cds come modificato dal ddl)

 

 

 

Articolo 142 Comma 8

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h

2

5

Articolo 142 - Comma 9

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h

10

10

Articolo 142 - comma 9-bis

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

 

10

Art. 173 - Comma 3-bis

Inosservanza del divieto di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiofonici ovvero di cuffie sonore

 

5

 

Art. 174 - Comma 4

Superamento dei periodi di guida prescritti o inosservanza dei periodi di pausa da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

2

(vedi infra)

 

Art. 174 - Comma 5

Vecchia formulazione

Inosservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Nuova formulazione

Superamento per più di un’ora ma meno di due ore della durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale

2

5

 

art. 174 - comma 6

Superamento per più di due ore della durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale

 

10

 

Art 174 –comma 9

Inosservanza – durante la guida - delle disposizioni relative alle interruzioni per più del 20%

 

10

 

Articolo 174 - Comma 10 (ex 7)

Mancato possesso o tenuta in modo incompleto o alterato dell'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

1

5

 

Art. 174 – comma 11

Inosservanza delle prescrizioni di cui al regolamento 561/2006 da parte dei membri dell’equipaggio

 

10

 

Art. 174 –comma 12

Prosecuzione del viaggio senza effettuare i periodi di interruzione o di riposo malgrado sia stato intimato dall’organo accertatore

 

10

 

Art. 176 – comma19

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito (su carreggiate, rampe o svincoli)

10

Revoca della patente

 

Art. 178 - Comma 3

Superamento dei periodi di guida prescritti o inosservanza dei periodi di pausa ovvero inosservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose o degli altri membri dell’equipaggio

 

2

 

Vedi infra

 

Art. 178 . comma 5 del ddl

Superamento dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti o inosservanza dei periodi di pausa ovvero inosservanza dei periodi di riposo giornaliero o settimanale prescritti per un periodo superiore ad un’ora ma inferiore a due

 

 

5

 

Art. 178 . comma 6 del ddl

Superamento dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti o inosservanza dei periodi di pausa ovvero inosservanza dei periodi di riposo giornaliero o settimanale prescritti per un periodo superiore a due ore

 

10

 

Art. 178 – comma 8 (ddl)

Mancata osservanza delle prescrizioni relative alle interruzioni per più del 10% ma meno del 20% rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni

 

5

 

Art. 178- comma 9 (ddl)

Mancata osservanza delle prescrizioni relative alle interruzioni per più del 20% rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni

 

10

 

Art. 178 – comma 11 del ddl

Inosservanza delle prescrizioni di cui all’Accordo AETR da parte dei membri dell’equipaggio

 

 

2

 

Art. 178 – comma 12

Prosecuzione del viaggio senza effettuare i periodi di interruzione o di riposo malgrado sia stato intimato dall’organo accertatore

 

10

 

Articolo 178 - Comma 4 (comma 10 nel ddl)

Mancato possesso in quel momento o tenuta in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose

1

5

 

 

 

 

 

Art. 191 - Comma 1

Mancata precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali in caso di traffico non regolato da agenti o da semafori

5

8

 

Articolo 191 - Comma 2

Consentire al pedone - che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata - di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza su strade sprovviste di attraversamenti pedonali

2

4

 

Articolo 191 – Comma 3

fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla;

prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto

5

8

 

Articolo 191-comma 4

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 191

3

soppresso