Antiterrorismo – Il decreto-legge n. 144 del 2005

Il D.L. 144/2005[1], recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2005. Il relativo disegno di legge di conversione (A.S. 3571) iniziò contestualmente il suo esame al Senato, che lo approvò con modificazioni nella seduta antimeridiana del 29 luglio. Entro la stessa giornata le Commissioni riunite I e II della Camera ne completavano l’esame in sede referente (A.C. 6045), e l’Assemblea giungeva all’approvazione definitiva nella seduta del 30 luglio. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2005.

Nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, il D.L. 144/2005 si compone di 21 articoli, oltre quello concernente l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 dispone l’estensione alle indagini anti-terrorismo – anche relative al terrorismo internazionale – della facoltà di tenere i c.d. colloqui investigativi, già previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 18-bis, L. 354/1975) in relazione ai soli delitti di criminalità organizzata.

 

I colloqui investigativi consistono in veri e propri confronti diretti con il detenuto finalizzati ad ottenere notizie utili alle indagini. Svolgendosi in assenza del difensore, quindi senza le garanzie difensive ordinariamente previste, non hanno valore processuale; l’esperienza delle indagini di mafia ha, tuttavia, mostrato come da tali colloqui possano derivare significativi spunti investigativi.

 

Il potere di autorizzare tali colloqui è attribuito ai responsabili di livello almeno provinciale di polizia e carabinieri (o agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale) che svolgano indagini anti-terrorismo, nonché agli ufficiali della Guardia di finanza (anch’essi designati a livello centrale), limitatamente alle indagini sul finanziamento del terrorismo stesso.

L’articolo 2 introduce il “permesso di soggiorno a fini investigativi”, rilasciato in favore degli stranieri che prestino la loro collaborazione all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. La collaborazione ha caratteristiche analoghe a quelle richieste per i collaboratori di giustizia (che il comma individua mediante un rinvio all’art. 9, co. 3, del D.L. 8/1991).

 

Tale nuovo strumento si inserisce nel solco della legislazione premiale in materia di immigrazione inaugurata dal permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 del testo unico in materia di immigrazione[2]), che può essere rilasciato a immigrati clandestini che siano vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

 

Il co. 5 dell’articolo consente la concessione della carta di soggiorno[3] in favore degli stranieri che diano un contributo rilevante per la prevenzione di attentati terroristici in Italia o per la riduzione delle loro conseguenze dannose o per l’identificazione dei responsabili.

L’articolo 3 introduce la nuova fattispecie di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal ministro dell’interno, o, su sua delega, dal prefetto e sottoposta in parte ad un regime diverso dalle altre forme di espulsione amministrativa.

In particolare, l’espulsione è eseguita immediatamente, (salvo che si tratti di persona detenuta), anche in deroga all’art. 13, co. 3 e 5-bis, del T.U., prescindendo cioè sia dal nulla osta dell’autorità giudiziaria richiesto per l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, sia dal procedimento giurisdizionale di convalida. L’eventuale ricorso al TAR avverso il provvedimento non ne sospende l’efficacia (tali norme hanno tuttavia un’efficacia limitata al 31 dicembre 2007).

Lo stesso articolo consente di converso al prefetto di omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione che dovrebbe adottare secondo la disciplina vigente, in presenza di esigenze connesse alla prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

L’articolo 4, al fine di potenziare le attività di intelligence antiterrorismo, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare i direttori del SISMI e del SISDE a richiedere al Procuratore generale presso la Corte d’appello competente, l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all’art. 226[4] delle disposizioni di attuazione del c.p.p..

L’articolo 5 prevede e disciplina la costituzione, ad opera del ministro dell’interno, di apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, “per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità”. Il pubblico ministero si avvale di regola di tali unità quando procede alle indagini per delitti di terrorismo.

L’articolo 6 introduce nuove norme sulla documentazione dei dati di traffico telefonico e telematico, tra l’altro stabilendo una “moratoria” fino a tutto il 2007 della disciplina che prevede la cancellazione dei dati di traffico decorsi i termini fissati dall’art. 132 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), fissando un termine di conservazione anche per i dati relativi al traffico telematico e ampliando le competenze del P.M. in materia.

L’articolo 7 assoggetta a licenza di polizia l’apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet e prevede l’imposizione di obblighi in capo al titolare o al gestore dell’esercizio finalizzati al monitoraggio delle operazioni svolte dall’utente e all’archiviazione dei dati, nonché all’acquisizione dei dati anagrafici dell’utente di postazioni pubbliche di accesso a Internet non vigilate.

L’articolo 7-bis attribuisce (comma 1) all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale. Le infrastrutture sono individuate con apposito decreto del ministro dell’interno. A tali fini:

§         l’organo del Ministero opera mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;

§         è consentito svolgere le attività sotto copertura di cui all’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 374/2001[5] e le attività di intercettazione e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all’art. 226 delle norme di attuazione del c.p.p. (D.Lgs. 271/1989).

L’articolo 8 reca varie disposizioni che integrano la disciplina vigente sugli esplosivi, in attesa di un riordino complessivo della materia. In particolare, sono previste:

§      limitazioni al trattamento di detonatori e esplosivi;

§      l’istituzione di un nulla osta del questore per il rilascio della licenza di fochino, ossia dell’operatore addetto al brillamento delle mine;

§      l’introduzione del nuovo reato di addestramento all’uso di esplosivi ed armi chimico-batteriologiche.

L’articolo 9 integra con nuove norme la disciplina amministrativa dell’attività di volo, attribuendo a un decreto del ministro dell’interno la possibilità di sottoporre – per ragioni di sicurezza – al nulla osta preventivo del questore il rilascio dei titoli abilitativi civili al volo e l’ammissione alle attività di addestramento pratico, e prevedendo che il decreto possa – per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica – subordinare al rilascio del nulla osta del questore anche determinate attività di volo.

L’articolo 9-bis reca un’autorizzazione di spesa per spese di investimento dell’ENAC (Ente nazionale di aviazione civile) finalizzata anche al completamento dei necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti.

L’articolo 10 detta nuove disposizioni di natura sia penale sia processuale in materia di identificazione personale,

§         novellando la disciplina dell’identificazione dell’indagato e del relativo fermo, contenuta all’art. 349 c.p.p., e prevedendosi tra l’altro la possibilità del prelievo coattivo di capelli o saliva;

§         estendendo alla persona indagata che dichiari false generalità alla magistratura la pena prevista in casi analoghi per l’imputato;

§         sanzionando penalmente il possesso e la fabbricazione di falsi documenti di identificazione validi per l’espatrio;

§         aggravando le pene per chi violi il divieto dell’uso di caschi protettivi o di altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento.

L’articolo 11 sostituisce l’art. 5, co. 8, del testo unico in materia di immigrazione, che disciplina i modelli – aventi caratteristiche anticontraffazione – del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno.

L’articolo 12 introduce nel codice penale un nuovo art. 66-bis, che impone la verifica dei procedimenti giudiziari in corso a carico dell’indagato o dell’imputato.

L’articolo 13 amplia l’ambito di applicazione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di terrorismo, integra l’elenco dei reati per i quali l’arresto in flagranza è facoltativo e reca norme sul fermo di indiziato di delitto.

L’articolo 14 apporta modifiche di varia natura alla disciplina in materia di misure di prevenzione; tra queste, si segnala la possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniali ex L. 575/1965 (sequestro e confisca, nonché sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni personali), alle persone fisiche o giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale analogo, quando vi siano fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse oggetto della misura di prevenzione possano essere dispersi, occultati, o utilizzati per finanziare organizzazioni o attività di natura terroristica.

L’articolo 15 novella il codice penale, introducendovi due nuove fattispecie delittuose: l’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater) e l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies); lo stesso articolo introduce una definizione delle condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies).

L’articolo 17[6] reca misure varie, prevalentemente concernenti il personale addetto alle notificazioni e la procedura innanzi il giudice di pace, dirette ad eliminare o ridurre “gli oneri impropri della polizia giudiziaria, per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili agli impegni primari di pubblica sicurezza sul fronte del contrasto del terrorismo e della criminalità diffusa” (così la relazione governativa al d.d.l. di conversione).

L’articolo 18 consente, l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano.

L’articolo 18-bis novella l’art. 19 della L. 128/2001, attribuendo alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie della polizia giudiziaria, in casi eccezionali di necessità ed urgenza (v. capitolo Compiti di tutela dell’ordine pubblico).

L’articolo 18-ter, infine, reca e finanzia disposizioni volte ad attuare le misure di sicurezza relative allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino.

 

Il D.L. 272/2005[7] (c.d. decreto Olimpiadi) ha in seguito introdotto, all’articolo 1-ter, ulteriori misure di varia natura finalizzate al contrasto del terrorismo internazionale.

Varie disposizioni recate dall’articolo apportano modifiche al sin qui illustrato D.L. 144/2005. La prima riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nell’art. 10, co. 3, del decreto-legge.

Viene, poi, aggiunto al codice penale l’art. 497-ter che amplia la disciplina sanzionatoria introdotta dal D.L. 144/2005 per il reato di possesso e fabbricazione di falsi documenti di identificazione validi per l’espatrio (all’art. 497-bis c.p.) a chiunque illecitamente fabbrica, detiene o fa uso di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

È modificato, inoltre, l’art. 14, co. 3, del D.L. 144/2005, il quale, a sua volta, ha aggiunto un co. 1-bis all’art. 2 della L. 575/1965. La modifica concerne la possibilità di imporre a persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale (e non soltanto proposte per tale misura) il divieto di detenere apparati radio, ricetrasmittenti, giubbotti antiproiettile, auto blindate e simili.

È modificato in più punti l’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931[8]), che punisce la raccolta e la detenzione, senza licenza ministeriale, di armi da guerra, munizioni, uniformi militari e simili. Le modifiche proposte:

§         ampliano la portata del divieto e ne estendono l’oggetto, fino a farvi ricomprendere “gli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia”, nonché le tessere di riconoscimento e gli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

§         inaspriscono la sanzione prevista, trasformando la relativa fattispecie da contravvenzione in delitto.

L’articolo interviene infine sull’art. 5-bis, co. 4, del D.L. 83/2002[9], norma che prevede la possibilità, per esigenze eccezionali e temporanee, di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza[10] a conducenti di veicoli in uso ad “alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo nazionali e dell’Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministero dell’interno”, prevedendo l’uso da parte dei conducenti in questione di segnali distintivi e strumenti di segnalazione e di allarme.



[1]     D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. con mod. in L. 31 luglio 2005, n. 155), Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

[2]     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[3]     Diversamente dal permesso di soggiorno, che ha durata temporanea, la carta di soggiorno – disciplinata dall’art. 9 del testo unico sull’immigrazione – è rilasciata a tempo indeterminato, riconoscendosi in tal modo allo straniero, in presenza di determinate condizioni, una sorta di diritto permanente di soggiorno.

[4]     L’art. 266 riguarda intercettazioni di comunicazioni anche per via telematica (e-mail, chat, ecc.), nonché tra persone presenti anche all’interno di domicili privati.

[5]     D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 (conv., con mod., in L. 15 dicembre 2001, n. 438), Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

[6]     L’art. 16 del D.L. (Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo) è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

[7]     D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con mod. in L. 21 febbraio 2006, n. 49), Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

[8]     Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[9]     D.L. 6 maggio 2002, n. 83, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2002, n. 133.

[10]    Ai sensi dell’art. 34 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 690/1907, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza “vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni”.