Vittime del terrorismo – I provvedimenti della XIV legislatura

La legge n. 206 del 2004

La legge 3 agosto 2004, n. 206[1] ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente (v. scheda Vittime del terrorismo – Il quadro normativo): l’art. 1 infatti prevede in via generale che, per quanto stessa non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 302/1990 e 407/1998 e l’art. 82 della L. 388/2000.

Le altre misure stabiliscono:

§      la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;

§      la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;

§      la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;

§      la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;

§      alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);

§      il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;

§      la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;

§      l’applicazione dei benefìci della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero.

Le vittime della strage di Kindu

La L. 91/2006[2] estende i benefìci previsti dalla L. 206/2004 anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.

Infatti, come si è detto sopra, le disposizioni della L. 206/2004 si applicano (art. 15) agli eventi accaduti dal 1° gennaio 1961 verificatisi nel territorio nazionale (comma 1). Anche i fatti verificatisi all’estero rientrano nell’ambito di applicazione della legge, ma solamente quelli accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2003 (comma 2).

La L. 91/2006, pertanto, dispone una deroga a quanto stabilito al citato art. 15, comma 2, estendendo le disposizioni fissate dalla legge 206 anche ai familiari delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.

 

I tragici eventi cui fa riferimento la legge si inquadrano nel contesto della transizione post-coloniale nell’Africa equatoriale.

In Congo (già colonia belga) alla proclamazione dell’indipendenza, nel giugno del 1960, seguì immediatamente una violenta guerra civile, culminata con la secessione della ricca regione del Katanga.

Le Nazioni Unite intervennero per ristabilire l’ordine con una forza multinazionale, cui partecipò anche un contingente italiano.

Facevano parte di tale contingente anche i tredici aviatori che l’11 novembre 1961 furono catturati da miliziani fedeli al leader nazionalista Lumumba (ucciso pochi mesi prima) nell’area dell’aeroporto di Kindu, e successivamente trasferiti nella prigione della città e qui uccisi.

Nel corso della guerra civile persero la vita anche altri cittadini italiani, militari e civili, altri subirono danni alle proprietà ed altri ancora abbandonarono il paese. Per il risarcimento dei danni si aprì un lungo contenzioso che si concluse con uno scambio di note firmato a New York il 18 gennaio 1967, in base al quale l’ONU avrebbe dovuto versare all’Italia la somma forfetaria di 150 mila dollari e 2 milioni e 500 mila franchi congolesi. Tali somme, tuttavia, erano destinate ai familiari degli italiani uccisi, o che avevano subito danni, a causa di atti illeciti commessi dalle truppe dell’ONU e non per azioni militari. L’ONU infatti non assunse alcuna responsabilità né per gli atti bellici compiuti dalle proprie truppe per necessità militari, né per quelli compiuti da forze militari congolesi regolari o ribelli, ritenendo che tali atti dovessero ricadere a carico del Governo del Congo, il quale ha sempre rifiutato ogni responsabilità. Ai familiari degli aviatori caduti a Kindu venne, pertanto, attribuito unicamente il trattamento privilegiato di reversibilità da parte del Ministero della difesa[3].

Gli altri interventi normativi della XIV legislatura

Tra le altre disposizioni in materia adottate nella XIV legislatura si ricordano in particolare i seguenti:

§      decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, Disposizioni urgenti per il trasporto aereo[4], con il quale lo Stato italiano offre la garanzia gratuita per il risarcimento dei danni subiti da terzi come conseguenza di atti di guerra o terrorismo, in favore delle compagnie aeree nazionali;

§      legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): l’art. 34, co. 9, consente l’accesso al corpo della Guardia di finanza ai familiari unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o invalido nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico;

§      legge 14 gennaio 2003, n. 7, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, (art. 6): modifica l’art. 1 della L. 302/1990 precisando che non si dà luogo alla corresponsione della speciale elargizione ivi prevista per le vittime del terrorismo, se questa è già stata richiesta o corrisposta da altro Stato;

§         legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 34 e 37), che introduce alcuni benefìci a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ;

§      D.L. 4 febbraio 2003, n. 13[5], Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: apporta specifiche modificazioni alla disciplina recata dalle leggi 302/1990 e 407/1998 in materia di benefìci a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

Le modifiche si sostanziano principalmente:

-        nell’innalzamento (dal 20 al 90 per cento dell’intera elargizione prevista per legge) della provvisionale erogabile ai sensi dell’art. 7, co. 3, della L. 302/1990 (articolo 1 del decreto-legge; l’articolo 4 prevede che l’importo delle provvisionali già corrisposte sia conseguentemente rideterminato);

-        nell’erogabilità dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, co. 1, della L. 407/1998 anche prima dell’emanazione di specifica sentenza, qualora risultino di chiara evidenza i presupposti che la legge richiede per la concessione (articolo 2);

-        nell’estensione alla scuola dell’obbligo delle borse di studio (che l’art. 4 della della L. 407/1998 prevede per i corsi di studio superiori e universitari), a favore degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 3);

 

§      D.L. 28 novembre 2003, n. 337, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero[6], estende ai familiari delle vittime civili italiane degli attentati terroristici di Nassiriya e di Istanbul[7] le provvidenze economiche previste per analoghi eventi verificatisi sul territorio nazionale dagli artt. 1 e 4 della L. 302/1990 e dall’art. 2 della L. 407/1998, ovvero una speciale elargizione e un assegno vitalizio mensile. Inoltre il decreto-legge eleva a 200.000 euro, per gli eventi verificatisi dopo il 1º gennaio 2003, l’importo della speciale elargizione di cui alla L. 302/1990, e delle elargizioni previste da altre disposizioni legislative a favore delle persone ferite o cadute per servizio o nell’adempimento del dovere e dei loro familiari. Infine, da segnalare una norma interpretativa dell’articolo 82, comma 1, della L. 388/2000, che estende le provvidenze di cui alle citate leggi 302/1990 e 407/1988 ai magistrati e al personale civile e militare delle forze dell’ordine, feriti o caduti per servizio o nell’adempimento del dovere, nonché ai loro familiari. La norma in oggetto chiarisce che tale disciplina è applicabile anche agli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

§      legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): aumenta a 500 euro mensili dell’ammontare dell’assegno vitalizio erogato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 4, co. 238);

§      D.L. 20 gennaio 2004, n. 9[8], Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (art. 1-bis), che estende ai familiari il diritto al collocamento obbligatorio e il beneficio delle borse di studio previsti dalla L. 407/1998;

§      legge 10 ottobre 2005, n. 207, Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero;

§      legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 3): prevede il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, da attuare con l’emanazione di uno o più decreti legislativi entro il dicembre 2006;

§       legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): prevede la progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, includendo tra le vittime del dovere, non solamente, le forze dell’ordine, i militari, i magistrati, i vigili del fuoco ecc., ma anche tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto e per cause di servizio espressamente indicate (articolo 1, commi 562-565). L’art. 1, co. 272, della stessa legge finanziaria 2006, istituisce una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per gli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980. La disposizione è finalizzata a superare alcuni problemi interpretativi della legge 206 che hanno di fatto impedito ai familiari delle vittime di Ustica di usufruirne dei benefìci. In particolare, l’ostacolo principale risiederebbe nella mancanza della qualificazione in sede giudiziaria del disastro aereo di Ustica quale atto di natura terroristica[9].

§      legge 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005, reca, nell’allegato B, l’autorizzazione al recepimento della direttiva 2004/80/CE, del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, volta, innanzitutto, a obbligare gli Stati membri a introdurre, laddove non esista, un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime, e, inoltre, ad assicurare che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un’autorità di quest’ultimo Stato membro che provvede anche all’erogazione dell’indennizzo.



[1]     Legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[2]     Legge 20 febbraio 2006, n. 91, Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

[3]     Si veda la risposta del Ministro del tesoro alle interrogazioni a risposta scritta degli on. Giadresco e Rubbi (4-18409), Sospiri (4-14368) e Staiti di Cuddia delle Chiuse (4-14352), Camera dei deputati, IX legislatura, seduta del 10 marzo 1987.

[4]     Convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 413.

[5]     Convertito dalla legge 2 aprile 2003, n. 56.

[6]     Convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[7]     L’art. 10 della legge 30 luglio 2004, n. 208, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha in seguito disposto che, fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, le disposizioni previste dal D.L. 337/2003 per le sole vittime di Nassiriya e Istanbul, si applicano in via generale alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute a causa di attentati terroristici verificatisi all’estero.

[8]     Convertito dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

[9]     Con il decreto 17 marzo 2006 il ministro dell'interno ha individuato le modalità di erogazione dei benefìci in favore dei familiari delle vittime di Ustica.