L’articolo unico della legge 4 ottobre 2004, n.
254[1]
mira alla repressione della falsificazione di francobolli non in
corso.
Tale intervento normativo è finalizzato a tutelare
l’interesse generale dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità di
francobolli emessi dallo Stato anche se fuori corso, in considerazione del
notorio valore collezionistico e commerciale che tali
oggetti acquistano nel tempo e della tutela di un mercato che coinvolge
migliaia di operatori economici e milioni di
collezionisti.
E’ opportuno ricordare che la realizzazione di francobolli falsi fuori corso, italiani o stranieri, era considerata, fino all’entrata in vigore della legge, attività lecita e quindi non perseguibile penalmente.
Infatti, la tutela apprestata alla “fede pubblica” dall’art. 459 del
codice penale attiene soltanto alle ipotesi di contraffazione, alterazione,
introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione dei
valori di bollo - tra i quali, rientrano, a norma del
secondo comma, i francobolli - attualmente in corso; la tutela apprestata
riguarda, quindi, l’autenticità di francobolli in uso, di valore certamente
irrilevante rispetto a quelli fuori corso legale, più ricercati dai
collezionisti. La norma intende, quindi, principalmente tutelare l’interesse
fiscale dello Stato a produrre e a mettere in circolazione in regime di
monopolio determinati oggetti tramite i quali incassa
un tributo (marche da bollo, francobolli, eccetera”).
In base alla normativa previgente,
pertanto, eventuali falsità commessi su francobolli
fuori corso legale potevano eventualmente costituire (in presenza degli
elementi che integrano il reato) una diversa figura di illecito penale (truffa,
frode in commercio), ma non falso in valori bollati.
Finalità della legge è proprio
quella di considerare le falsificazioni di valori bollati non in corso come
reato inquadrato fra quelli contro la fede pubblica, alla stregua della
falsificazione di moneta a corso legale.
A tale scopo, la legge 254/2004 non modifica direttamente il disposto
dell’art. 459 c.p. - - bensì, integra il contenuto dell’art. 33[2] del D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (TU delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che equipara, agli effetti
degli artt. 459 e segg. c.p., i francobolli di Stato esteri a quelli
nazionali.
E’ aggiunto, infatti, un comma aggiuntivo (il terzo) al
citato art. 33 che estende ai francobolli non in corso, ma che hanno avuto
corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri la stessa
tutela penale apprestata dagli artt. 459, 460 e 461 c.p., con riduzione di un terzo
delle pene previste.
L’art. 459 c.p. prevede che le condotte illecite di
contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e
messa in circolazione dei valori di bollo siano punite ai sensi degli artt. 435, 455 e 457 del codice penale[3],
ma le pene richiamate sono ridotte di un terzo.
L’art. 460 c.p. stabilisce che chiunque contraffà
la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di
pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale
carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro
L’art. 461 c.p. prevede che chiunque fabbrica, acquista,
detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte indicate
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della
moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.
Va, peraltro, rilevato come l’art. 459 opera già una
riduzione di un terzo delle pene previste dagli artt.
453, 455 e 457 nel caso in cui i reati di falsificazione si
riferiscano a valori di bollo. Conseguentemente, secondo le previsioni
della legge 254 (che stabiliscono la riduzione di un terzo delle pene
previste), nel caso di francobolli fuori corso le pene irrogabili verrebbero ridotte di due terzi.
[1] La legge reca: Modifica
all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico.
[2] La rubrica dell’art. 33 reca Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.
[3]
Le disposizioni degli artt.
453, 455 e 457 c.p. – cui l’art. 459 fa rinvio–
prevedono le seguenti pene: la reclusione da tre a dodici anni e la multa da €
516 a € 3.098 nel caso di falsificazione, spendita ed
introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453); le
stesse pene, ridotte da un terzo alla metà, per i casi di spendita
ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455);
la reclusione fino a sei mesi o la multa fino € 1.032, nel caso di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.
457).