Tutela del commercio filatelico

L’articolo unico della legge 4 ottobre 2004, n. 254[1] mira alla repressione della falsificazione di francobolli non in corso.

Tale intervento normativo è finalizzato a tutelare l’interesse generale dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità di francobolli emessi dallo Stato anche se fuori corso, in considerazione del notorio valore collezionistico e commerciale che tali oggetti acquistano nel tempo e della tutela di un mercato che coinvolge migliaia di operatori economici e milioni di collezionisti.

E’ opportuno ricordare che la realizzazione di francobolli falsi fuori corso, italiani o stranieri, era considerata, fino all’entrata in vigore della legge, attività lecita e quindi non perseguibile penalmente.

Infatti, la tutela apprestata alla “fede pubblica” dall’art. 459 del codice penale attiene soltanto alle ipotesi di contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione dei valori di bollo - tra i quali, rientrano, a norma del secondo comma, i francobolli - attualmente in corso; la tutela apprestata riguarda, quindi, l’autenticità di francobolli in uso, di valore certamente irrilevante rispetto a quelli fuori corso legale, più ricercati dai collezionisti. La norma intende, quindi, principalmente tutelare l’interesse fiscale dello Stato a produrre e a mettere in circolazione in regime di monopolio determinati oggetti tramite i quali incassa un tributo (marche da bollo, francobolli, eccetera”).

In base alla normativa previgente, pertanto, eventuali falsità commessi su francobolli fuori corso legale potevano eventualmente costituire (in presenza degli elementi che integrano il reato) una diversa figura di illecito penale (truffa, frode in commercio), ma non falso in valori bollati.

Finalità della legge è proprio quella di considerare le falsificazioni di valori bollati non in corso come reato inquadrato fra quelli contro la fede pubblica, alla stregua della falsificazione di moneta a corso legale.

 

A tale scopo, la legge 254/2004 non modifica direttamente il disposto dell’art. 459 c.p. - - bensì, integra il contenuto dell’art. 33[2] del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (TU delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che equipara, agli effetti degli artt. 459 e segg. c.p., i francobolli di Stato esteri a quelli nazionali.

E’ aggiunto, infatti, un comma aggiuntivo (il terzo) al citato art. 33 che estende ai francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri la stessa tutela penale apprestata dagli artt. 459, 460 e 461 c.p., con riduzione di un terzo delle pene previste.

 

L’art. 459 c.p. prevede che le condotte illecite di contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione dei valori di bollo siano punite ai sensi degli artt. 435, 455 e 457 del codice penale[3], ma le pene richiamate sono ridotte di un terzo.

L’art. 460 c.p. stabilisce che chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro

L’art. 461 c.p. prevede che chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte indicate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

 

Va, peraltro, rilevato come l’art. 459 opera già una riduzione di un terzo delle pene previste dagli artt. 453, 455 e 457 nel caso in cui i reati di falsificazione si riferiscano a valori di bollo. Conseguentemente, secondo le previsioni della legge 254 (che stabiliscono la riduzione di un terzo delle pene previste), nel caso di francobolli fuori corso le pene irrogabili verrebbero ridotte di due terzi.

 

 



 

[1]     La legge reca: Modifica all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico.

[2]     La rubrica dell’art. 33 reca Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.

[3]      Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. – cui l’art. 459 fa rinvio– prevedono le seguenti pene: la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098 nel caso di falsificazione, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453); le stesse pene, ridotte da un terzo alla metà, per i casi di spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455); la reclusione fino a sei mesi o la multa fino € 1.032, nel caso di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457).