La novella al Testo Unico sulla droga

Le modifiche introdotte dal legislatore dopo il 1990 al Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309)[1] sono state di solito tali da non alterare l’impianto complessivo del provvedimento che, invece, ha subito importanti modifiche in due sole occasioni: a seguito dell’esito del referendum del 1993 che ha eliminato il concetto di “dose media giornaliera” e, successivamente, con la recente approvazione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Con i nuovi articoli 13 e 14 del Testo Unico, introdotti con la novella contenuta nel decreto legge 272/2005 si è avuta una delle principali novità della riforma in esame: la parificazione delle droghe “leggere” e “pesanti.

Finora le sostanze soggette a controllo erano ripartite in sei tabelle: nelle tabelle I e III erano ricompresse le droghe cosiddette pesanti, in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale, con dipendenza fisica e psichica; nelle tabelle II e IV erano elencate le droghe leggere per le quali i pericoli di dipendenza erano considerati di intensità e gravità minori; nelle tabelle V e VI erano inseriti i prodotti usati con finalità terapeutica, che per contenere talune sostanze stupefacenti di cui alle precedenti tabelle, potevano essere pericolose per rischi di abuso e di dipendenza.

Ora invece scompare la differenziazione tra droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti, con la conseguente parificazione sotto il profilo sanzionatorio.

Le tabelle sono ridotte da sei a due: in pratica, tutte le sostanze vietate sono ricomprese nella tabella I, dall’oppio alle foglie di coca, dalla cannabis indica alle anfetamine. Nella tabella II, suddivisa in cinque sezioni, invece, trovano collocazione i medicinali regolarmente registrati in Italia contenenti sostanze stupefacenti e che, pur avendo proprietà curative, possono essere pericolose: ad esempio i medicinali impiegati nella terapia del dolore. Per queste sostanze viene ora prevista una sostanziale assimilazione alle sostanze vietate di cui alla tabella I in assenza della prescrizione medica.

 

Mentre per una più specifica disamina delle norme di modifica del TU di natura sanitaria, v. scheda Stupefacenti – Il decreto legge n. 272 del 2005, nel dossier relativo alla Commissione affari sociali, di seguito viene dato sinteticamente conto del contenuto degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge, più specificamente interessanti l’aspetto penalistico.

 

L’articolo 4 abroga, da un lato, l’articolo 94-bis del TU introdotto dall’art. 8 della legge 251/2005 (cd. ex Cirielli) che stabiliva alcuni presupposti per la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi, e dispone – dall’altro - la non applicabilità del comma 9, lettera c) art. 656 c.p.p. (che vieta la concessione della sospensione dell’esecuzione della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo ai recidivi di cui all’articolo 99, comma 4, c.p.) ai tossicodipendenti che al momento del deposito della sentenza definitiva abbiano in corso un programma terapeutico di recupero, salva la revoca della sospensione del beneficio qualora il pubblico ministero accerti l’interruzione del citato programma.

Gli articoli successivi del D.L. sono frutto dell’approvazione da parte del Senato dell’emendamento del Governo 1.2000, che ha apportato, una serie di modifiche a diverse disposizioni del citato TU, nonché ad articoli del codice di procedura penale e ad alcune leggi complementari, che qui di seguito verranno illustrate sinteticamente.

 

L’articolo 4-bis del decreto-legge interviene sull’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), rubricato nuovamente Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo art. 73 costituisce uno degli pilastri della riforma su cui si articola il testo unico ed è volto a definire con maggiore certezza criteri di individuazione dell’illecito penale e parametri investigativi tali da permettere alle Forze dell’ordine di distinguere nettamente, sotto il profilo giuridico, le condotte detentive finalizzate allo spaccio e quelle tese al consumo personale.

In pratica da un lato, viene ribadita rispetto al testo del ’90 la rilevanza penale delle condotte che si caratterizzano per la destinazione a terzi (spaccio), a prescindere dal quantitativo e dall’altro, ed è la vera novità del testo aggiornato, viene prevista la rilevanza penale delle condotte non destinate oggettivamente a terzi. Condotte in cui viene ricompresa non solo l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la ricezione ma anche la detenzione, finalizzate per le modalità oggettive e soggettive allo spaccio o meglio ad un uso non esclusivamente personale. Le modalità si sostanziano nella quantità, nella presentazione (peso lordo o confezionamento frazionato) e in altre circostanze dell’azione. Vengono quindi normativizzati i criteri indiziari attualmente utilizzati in giurisprudenza per individuare la sussistenza del reato. Anche se rimane valido il principio secondo cui la prova della sussistenza del reato (ad uso non esclusivamente personale) è a carico della polizia e del magistrato, è fuor di dubbio che risulterà più semplice l’onere probatorio perché troverà supporto valutativo nei parametri indicati dalla norma.

Il nuovo articolo 73 ha profonda portata innovativa anche riguardo ad un altro aspetto: i criteri di individuazione dell’illecito penale, in particolare, l’individuazione del limite quantitativo massimo di riferimento di ciascuna sostanza stupefacente, che viene ancorato sia alla percentuale di principio attivo presente nella sostanza sia al peso lordo della medesima.

Tali limiti sono stati individuati da una apposita Commissione di esperti (istituita con decreti del Ministro della salute, 11 febbraio e 10 marzo 2006) ,ed indicati con D.M. 11 aprile 2006[2].

Va rilevato che, in tal modo, la qualificazione di una fattispecie come reato o come illecito amministrativo viene collegata ,almeno in parte, a prescrizioni contenute in un decreto ministeriale. In relazione a tale aspetto e alla sua conformità con il principio di legalità  di cui all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, si fa rinvio al dibattito che si è svolto presso il Senato sull’originario disegno di legge del Governo (A.S. 2953).

Pertanto una volta fissati i valori soglia delle sostanze stupefacenti, ci sarà una valenza indiziaria forte, che non si è nell’ambito del consumo esclusivamente personale, e quindi scatta il reato penale, se viene trovata una quantità di sostanza stupefacente superiore per principio attivo ai limiti fissati dalle tabelle. Trattandosi di presunzione relativa, per andare esenti da sanzioni penali bisognerà presentare rigorosi elementi giustificativi idonei a superare la stessa presunzione dovuta al superamento dei limiti soglia. E’ ovvio che tanto più elevato è il quantitativo tanto più difficile sarà allegare elementi giustificativi tali da ovviare alla sanzione penale. La detenzione delle sostanze stupefanti al di sotto del limite soglia fissato farà scatterà invece un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo modulato in relazione al numero di infrazioni compiute e al pericolo procurato, attraverso la circolazione delle sostanze illegali, alla sicurezza pubblica: la prima volta il procedimento potrà concludersi con un ammonimento al Prefetto e successivamente potranno essere comminate sanzioni che vanno dalla sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto all’applicazione – nei casi di recidiva – di misure che hanno l’obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Nell’ottica del recupero del tossicodipendente lo stesso articolo 73 prevede una significativa modifica riguardo la circostanza attenuante del fatto di lieve entità: in pratica viene previsto che il giudice qualora ritenga sussistente il “fatto di lieve entità”, limitatamente ai reati previsti dallo stesso articolo 73, possa applicare anziché la pena detentiva o pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità, evitando così l’ingresso nel circuito carcerario. E’ evidente che al maggior rigore seguito alla parificazione tra le sostanze stupefacenti viene compensato dall’intervento sulla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introducendo la possibilità appunto di applicare anziché la pena detentiva e pecuniaria quella del lavoro sostitutivo.

 

(L’articolo 4-ter interviene sull’articolo 75 del citato D.P.R.309/90 (sanzioni amministrative), rubricato nuovamente Condotte integranti illeciti amministrativi.

Tra le numerose modifiche si segnala:

§      l’inclusione, tra le condotte punibili con sanzione amministrativa (sempre che non si rientri nelle ipotesi di reato di cui al nuovo comma 1-bis dell’articolo 73), dell’esportazione e ricezione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali contenenti le sostanze medesime (di cui alla tabella II, sezioni B e C ), purché non si tratti di uso terapeutico, con la conseguente soppressione dell’espresso riferimento all’uso personale;

§      l’eliminazione della previsione di sanzioni di durata diversa a seconda del tipo di sostanza oggetto dell’illecito.

§      la previsione dell’invito del prefetto all’interessato relativamente alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122, quale ipotesi che si aggiunge alla procedura amministrativa in corso, senza determinare la sospensione di quest’ultima; tuttavia in caso di esito positivo di tale programma il prefetto dispone la revoca delle sanzioni eventualmente applicate (commi 2, 4, 11).

§      l’introduzione di una disciplina piuttosto dettagliata per quanto attiene ai compiti di spettanza degli organi di polizia deputati agli accertamenti ed alla contestazione; peraltro ad essi viene attribuita la facoltà, nel caso in cui al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, di procedere immediatamente al ritiro della patente di guida e, qualora si tratti di un ciclomotore, al ritiro del certificato di idoneità tecnica ed al fermo amministrativo dello stesso, successivamente trasmessi al prefetto competente.

Vengono espressamente richiamati gli articoli 214 (Fermo amministrativo del veicolo) e 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche in relazione alle sanzioni applicabili nelle ipotesi di guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente o di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo.

§      Alla modifica della disciplina dei compiti e delle funzioni di spettanza del prefetto a seguito della ricezione della segnalazione degli organi di polizia. Viene infatti prevista, qualora l’accertamento venga ritenuto fondato, l’emanazione di un’ordinanza prefettizia, appellabile al giudice di pace – o al tribunale per i minori nel caso di minorenne -, e la convocazione della persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare, la loro durata e l’invito alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni stabilite per le violazioni. Nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso delle facoltà di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Ordinanza-ingiunzione), e non sia stata disposta l’archiviazione degli atti, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca la persona segnalata con le modalità sopra illustrate.

Anche il decreto con cui il prefetto irroga le sanzioni e formula l’invito relativo al programma sopra citato, è opponibile davanti al giudice di pace – o al tribunale per i minorenni in caso di minorenne -.

§      Alla previsione, nell’ipotesi in cui la condotta punibile sia stata tenuta da uno straniero maggiorenne, di un informativa degli organi di polizia al questore competente affinché quest’ultimo possa assumere le necessarie valutazioni in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno.

§      Alla precisazione che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia o presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministro della salute.

§      Alla trasformazione in una facoltà del prefetto la previsione – in precedenza applicabile ogni volta che ne ricorressero i presupposti -, nel caso di particolare tenuità della violazione, e in presenza di elementi tali da far presumere che la persona si asterrà nel futuro dal commetterla, della definizione del procedimento, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze e l’avviso al soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

L’articolo 4-quater introduce un nuovo articolo 75-bis nel DPR 309/1990, rubricato Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

La norma consente la adozione di misure di sicurezza (sia pure atipiche poiché non disposte dal giudice anche se convalidate da quest’ultimo)  nei confronti di colui che tenga una condotta ai sensi dell’articolo 75, comma 1, dalla quale, in relazione alla modalità od alle circostanze dell’uso, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e sia già stato condannato, anche non in modo definitivo, per reati contro la persona, contro il patrimonio, per reati previsti da disposizioni del DPR 309/1990, da norme sulla circolazione stradale, oppure sia stato colpito da sanzioni per violazioni di cui al DPR 309/1990 o sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza. Le misure possono essere disposte, anche in modo congiunto, per una durata massima di due anni.

Tali misure consistono in obblighi di presentazione o comparizione presso gli uffici della polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri, anche in coincidenza con gli orari di entrata o uscita degli istituti scolastici, e di dimora, nonché divieti in ordine alla frequentazione di determinati locali o alla conduzione di veicoli a motore (comma 1).

Le misure sono adottate dal questore che comunica il relativo provvedimento motivato entro 48 ore al giudice di pace: quest’ultimo, qualora ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida entro le successive 48 ore.

Spetta al giudice di pace modificare o revocare le misure, qualora ne faccia richiesta l’interessato e sentito il questore e qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato l’adozione delle stesse. Al questore è poi attribuita la facoltà di chiedere la modifica delle misure  nel caso di aggravamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, sentito l’interessato che può, personalmente o a mezzo di difensore, presentare memorie e deduzioni al giudice di pace compente (comma 3). Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Le misure sono revocate quando il programma di recupero ex art. 75 ha avuto buon esito (ed ha comportato l’emanazione del decreto di revoca delle sanzioni ai sensi dell’articolo 75). Il giudice pace  provvede alla revoca senza formalità (comma 5).

Colui che contravviene alle misure disposte nei suoi conforti è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi (comma 6). Infine, nel caso di minori di età, la competenza a provvedere sulle misure è del tribunale per i minorenni presso il luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio (comma 7).

 

L’articolo 4-sexies modifica l’articolo 89 del DPR 309/1990 relativo a Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

L’art. 89 stabiliva l’impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

La nuova norma prevede in tale ipotesi la possibilità del giudice di disporre gli arresti domiciliari, al fine di non pregiudicare il recupero dell’imputato

Per i delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano comunque particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale.

 Per quanto concerne i controlli sul proseguimento del programma di recupero, il giudice indica gli orari ed i giorni nei quali il tossicodipendente può assentarsi per l’attuazione del programma .

Quando invece, il tossicodipendente è gia in carcere ed intende avviare un programma di recupero, il nuovo art. 89 prevede che la misura cautelare non è semplicemente revocata, comestabiliva la norma previgente, ma è sostituita con quella degli arresti domiciliari. Anche in tal caso viene fatta salva l’ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza .La sostituzione della misura è concessa su istanza dell’interessato che deve essere corredata con la certificazione attestante, oltre allo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la dichiarazione di disponibilità della struttura all’accoglimento, anche la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche.

Per i delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano particolari esigenze cautelari, l’accoglimento dell’istanza è subordinato all’individuazione di una struttura residenziale.

La disciplina di favore sopradescritta non si applica se si procede per uno dei delitti di particolare gravità di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (terrorismo, anche internazionale, associazione di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di traffico illecito di sostanze stupefacenti o di tabacchi lavorati esteri, ecc.)

Infine, ai sensi del nuovo comma 5-bis, spetta al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

 

L’articolo 4-septies novella l’articolo 90 del DPR 309/1990, (Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva) che prevede la sospensione della pena detentiva inflitta al tossicodipendente.

Ai fini della concessione del beneficio, tale pena detentiva non è più determinata in quattro anni ma deve essere non superiore a sei anni (od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo in ordine ai gravi reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, cfr. commento all’articolo 4-sexies, ante).

Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione in ordine alla sospensione sulla base non più, come previsto finora, dell’accertamento in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo eventualmente ancora in corso, ma occorre l’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123 e l’accertamento in ordine all’esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata.

Viene contemplata anche la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria: nel caso in cui l’interessato versi in condizioni economiche disagiata, il tribunale di sorveglianza può sospendere tale esecuzione qualora la pena pecuniaria non sia già stata riscossa.

Viene, inoltre, sancita espressamente l’inammissibilità della domanda presentata per la concessione della sospensione della esecuzione qualora sussistano le ipotesi ostative a tale beneficio previste espressamente dal comma 2 dell’art. 90 .

 

L’articolo 4-octies modifica l’articolo 91 DPR 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).

 

Dopo l’abrogazione del comma 1, relativo alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione della esecuzione della pena al tribunale di sorveglianza (in conseguenza di quanto stabilito in merito dal precedente articolo 90, comma 1), è stabilito che all’istanza di sospensione è allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata, oltre che un servizio pubblico, anche da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116. Tale certificazione deve attestare non solo il tipo di programma terapeutico scelto, la struttura e le modalità di realizzazione ma anche la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre il programma deve essere stato eseguito e la certificazione deve comunque indicare i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

Il comma 3, disciplinante aspetti connessi all’istanza per la sospensione dell’esecuzione, presentata nell’ipotesi in cui l’ordine di carcerazione non fosse ancora stato emesso, è stato abrogato per coordinarlo con le modifiche disposte al comma 1 dell’articolo 90 dall’articolo 4-septies. Conseguentemente viene modificato il comma 4 riguardante la presentazione della domanda quando l’ordine di carcerazione sia già stato eseguito e viene stabilito che:

§      la domanda, anziché a PM, si presenta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione .

§      Il tribunale di sorveglianza può disporre il beneficio provvisorio della sospensione dell’esecuzione della pena a condizione che l’istanza sia ammissibile, se vi siano concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.

§      Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca del beneficio se il condannato, nel termine di cinque anni, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione (ex art. 96, co.2).

Infine, viene adesso operato un rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

Mentre l’articolo 4-novies apporta limitate modifiche all’articolo 92 del TU sul Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza, il successivo articolo 4-decies novella l’articolo 93 del TU (Estinzione del reato e revoca della sospensione).

La prima modifica riguarda la individuazione della non commissione nei successivi cinque anni di delitto non colposo punibile con la sola reclusione come unico presupposto per la estinzione della pena e di ogni altro effetto penale; viene eliminato il riferimento alla contestuale attuazione del programma terapeutico. Inoltre, non è più esplicitato che il termine di cinque anni decorre dal provvedimento di sospensione dell’esecuzione: infatti, tale termine decorre dalla data di presentazione della istanza, secondo quanto introdotto dal nuovo comma 2-bis (cfr. infra).

La sola causa che determina la revoca di diritto della sospensione della esecuzione, è la commissione nei cinque anni successivi di un delitto non colposo punibile con la sola reclusione; è, infatti, aspunto il riferimento all’essersi sottratti al programma terapeutico senza giustificato motivo.

Si prevede altresì che la competenza alle pronunce di estinzione della pena e degli effetti penali e di revoca di diritto della sospensione spetti al tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione.

Infine, ai sensi del nuovo comma 2-bis, si precisa che il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione, adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 (Esecuzione delle pene detentive), comma 4, c.p.p. o della domanda di sospensione dell’esecuzione, di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione ».

 

L’articolo 4-undecies novella profondamente l’art. 94 del Testo Unico 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari).

Come è noto, tale misura consiste in quella particolare forma di affidamento rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico concordato.

Sinteticamente, le novità rispetto alla disciplina previgente sono le seguenti:

§      ai fini della concessione della misura, il limite massimo di pena detentiva inflitta (ora anche congiunta a pena pecuniaria) passa da 4 a 6 anni ampliandone, quindi, l’ambito di concessione; il limite dei 4 anni rimane solo in relazione a condanne per i gravi reati di terrorismo e criminalità organizzata di cui all’art. 4-bis della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario (comma 1);

§      la certificazione sanitaria da allegare alla domanda potranno essere ora rilasciate non solo dalle ASL ed altre strutture pubbliche, ma anche da strutture private accreditate (comma 1);

§      in caso di domanda presentata ad ordine di carcerazione già eseguito, ferma restando la competenza del tribunale di sorveglianza, in presenza delle specifiche condizioni indicate, l’affidamento è provvisoriamente disposto dal magistrato di sorveglianza; attualmente, ai sensi dell’art. 91, comma 4, la domanda va, invece, presentata al PM che ordina la scarcerazione del condannato trasmettendo gli atti al tribunale, che decide entro 45 giorni (comma 2);

§      la concessione della misura è specificamente condizionata dalla convinzione del tribunale dell’efficacia del programma terapeutico in relazione al recupero del condannato ed alla prevenzione della recidiva (comma 4) ;

§      il tribunale, a programma terapeutico positivamente già in corso, può determinare una diversa e più favorevole data di decorso dell’esecuzione della pena; attualmente, la decorrenza è data in ogni caso dalla data del verbale di affidamento (comma 4).

§      sono, infine, aggiunti due commi all’art. 94: il primo (comma 6-bis) prevede un allargamento della possibilità di trasformare l’affidamento ex art. 94 in affidamento “ordinario” al servizio sociale (art. 47, L. 354/1975), quando sia positivamente concluso il programma terapeutico; infatti, l’affidamento ex art. 47 potrà ora essere disposto anche oltre i limiti, stabiliti dalla stessa norma per la pena residua da scontare; il secondo (comma 6-ter) impone specifiche obblighi al responsabile della struttura sanitaria dove è in corso il programma terapeutico, in particolare, dovranno essere segnalate all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona soggetta al programma;

 

L’articolo 4-duodecies interviene sull’art. 96 del TU stupefacenti (prestazioni sanitarie per detenuti tossicodipendenti).

La nuova norma conferma gli oneri finanziari di mantenimento, cura, ecc., a carico dell’amministrazione penitenziaria soltanto quando la misura restrittiva sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ex art. 116 (ovvero iscritta agli albi regionali o provinciali) in convenzione col Ministero della giustizia.

Sono poi introdotti due commi aggiuntivi: il primo (comma 6-bis) attribuisce al Dipartimento Giustizia Minorile gli oneri finanziari per il trattamento sociosanitario e riabilitativo di minori tossicodipendenti collocati presso comunità terapeutiche in esecuzione di misure alternative, messa alla prova, misure di sicurezza e sanzioni sostitutive; il secondo (comma 6-ter) prevede la copertura finanziaria per l’attuazione del citato comma 6-bis.

 

 

L’articolo 4-terdecies propone una nuova formulazione dell’art. 97 del TU 309/1990, che detta disposizioni relative alla non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che procedano all’acquisto simulato di droga nel corso delle indagini per reati di cui al TU ovvero durante operazioni anticrimine.

L’art. 97, ora rubricato ”Attività sottocopertura” estende l’ambito di non punibilità della polizia giudiziaria che, oltre all’acquisto simulato di droga, comprende ora attività - compiute anche per interposta persona – consistenti nel ricevere, occultare o sostituire sostanze stupefacenti nonché il “compimento di attività prodromiche o strumentali” (comma 1) alle prime; si intende quindi, comprendere nella attività non punibili anche quelle compiute nelle fasi precedenti e finalizzate all’acquisto, occultamento e sostituzione della droga.

Tre disposizioni (commi 2, 4 e 5) sono introdotte ex novo; il comma 2 consente alla polizia giudiziaria, a fini di indagine, l’uso di documenti, identità o indicazioni di copertura informandone al più presto il PM. Il comma 4 estende la non punibilità anche agli ausiliari ed alle terze persone di cui gli ufficiali di polizia giudiziaria si servano per compiere le attività sottocopertura (cd. agenti provocatori). Il comma 5 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, nel corso delle operazioni di indagine, riveli indebitamente l’identità degli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati in attività sottocopertura.

Il comma 3 conferma l’obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria ed alla Direzione centrale per i servizi antidroga delle avvenute operazioni sottocopertura, precisando, però, la possibilità di indicare il nome dell’ufficiale di PG responsabile dell’operazione e delle terze persone in essa utilizzate.

 

Mentre gli artt. da 4-quaterdecies a 4-septiesdecies sono relativi ad aspetti sanitari, l’articolo 4-duodevicies novella l’art. 123 del TU stupefacenti ora rubricato “Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena”.

Le modifiche introdotte all’art. 123 dall’art. 4-duodevicies collegano le citate disposizioni sugli obblighi di relazione a fini di verifica del trattamento (prima solo in capo alle ASL, ora anche alle strutture private autorizzate ex art. 116 TU), sia - come attualmente - al procedimento di sospensione dell’esecuzione della pena (di cui all’art. 90) che a quello relativo all’affidamento in prova in casi particolari (art. 94); è espunto, invece, il riferimento alla “sospensione del procedimento”.

La norma appare coordinata con la eliminazione dal nuovo testo dell’art. 75 (v. ante) dell’ipotesi di sospensione del procedimento amministrativo da parte del Prefetto nel caso di sottoposizione del soggetto al programma sanitario.

Al nuovo art. 123 (di cui è, coerentemente, modificata la rubrica) è, inoltre, aggiunto un comma 1-bis che impone agli indicati soggetti tenuti agli obblighi di relazione di informare l’autorità (ora solo giudiziaria) di “ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento (di sospensione, n.d.r.) adottato”.

 

L’articolo 4-undevicies interviene sull’art. 656 del codice di procedura penale novellando i commi 5, 8 e 9.

Il comma 5 prevedeva la possibilità per il PM di sospendere l‘esecuzione di una pena detentiva, anche residuo di pena maggiore, quando essa non fosse superiore a 3 o 4 anni. Il nuovo comma 5 dell’art. 656 estende da 4 a 6 anni tale limite di pena ampliando così l’ambito di operatività della sospensione in favore dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Lo stesso comma 5 prevede, per quel che riguarda gli aspetti procedimentali che sia l’ordine di esecuzione che il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza al PM (che poi la trasmette al tribunale di sorveglianza), corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle indicate misure alternative. Tale avviso informa altresì che se non è presentata detta istanza o manchi la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria da allegare, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Tale ultima parte del comma 5 è novellata dall’art. 4-undevicies al fine di prevedere oltre all’ipotesi di mancanza dell’istanza quelle di inammissibilità della stessa sulla base dei nuovi dettagliati contenuti della certificazione dettati dai nuovi articoli 90 e ss. TU 309/1990.

Sono inoltre.aggiunte ulteriori ipotesi di revoca immediata della sospensione dell’esecuzione da parte del PM.

Il nuovo comma 8 prevede quindi, la revoca della sospensione dell’esecuzione - oltre che nel caso di inammissibilità dell’istanza ex artt. 90 e ss. TU 309/1990 – anche nelle more della decisione del tribunale sull’istanza per mancato avvio nei termini o interruzione, da parte del tossicodipendente, del programma di recupero concordato.

L’ultima novella all’art. 656 introduce un’eccezione al divieto assoluto di sospensione dell’esecuzione (di cui al comma 5) nei confronti dei condannati per i gravi delitti terrorismo e criminalità organizzata di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sospensione potrà, infatti, disporsi quando tali soggetti siano agli arresti domiciliari ex art. 89 TU 309/1990: si dovrà necessariamente trattare, quindi, di tossicodipendenti o alcooldipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116) e l’interruzione del programma possa pregiudicare il recupero stesso.

L’articolo 4-vicies integra la formulazione del comma 1 dell’art. 671 c.p.p. introducendo, nella disciplina del reato continuato, una disposizione di favore per gli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti, la consumazione di più reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’autore è ora inserita tra gli elementi che incidono sull’applicazione della continuazione.

L’articolo 4-vicies semel modifica il comma 12 dell’art. 47 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, che prevede attualmente, nell’affidamento in prova al servizio sociale, l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di prova.

La modifica introdotta specifica che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria; quest’ultima – se non riscossa - si estingue comunque, su pronuncia del tribunale di sorveglianza, quando l”affidato” si trovi in condizione economiche disagiate.

 

L’articolo 4-vicies bis introduce un comma all’art. 56 della legge 689/1981[3] (cd. legge di depenalizzazione).

Il citato art. 56 prevede, tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 53, la cd. libertà controllata , irrogabile in caso di condanna fino ad un massimo di un anno.

La libertà controllata comporta in ogni caso, tra i diversi obblighi imposti, quello di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;3)

E’ aggiunto all’art. 56 un comma 2-bis che prevede che l’indicato obbligo giornaliero di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri del condannato tossicodipendente in libertà controllata che frequenti un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una struttura pubblica o privata (ASL o struttura autorizzata) possa essere sostituito dall’attestazione di presenza rilasciata dal responsabile della struttura.



[1] Il DPR reca: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[2]     Decreto Ministro della salute 11 aprile 2006, Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.

[3]     Legge 24 novembre 1981 n. 689, Modifiche al sistema penale.