L’accordo internazionale

L'accordo internazionale può essere considerato come un contratto stipulato tra due o più Stati, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti tra i contraenti. La sua formazione è regolata da una serie di norme consuetudinarie e convenzionali che rientrano nel diritto pubblico internazionale. Ai singoli Stati è lasciata la massima autonomia nella definizione delle forme e delle procedure di ratifica dell'accordo e di recepimento nella legislazione nazionale delle norme sovranazionali.

In Italia la materia è disciplinata in primo luogo dalle norme costituzionali che attribuiscono al Presidente della Repubblica il potere di ratifica degli accordi internazionali (art. 87, comma 8 Cost.), previa autorizzazione parlamentare nei casi previsti dall'art. 80 della Costituzione. In base a quest'ultimo, "le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi". I trattati che non rientrano in queste cinque categorie non sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare, bensì vengono ratificati in forma c.d. semplificata e impegnano lo Stato già al momento della firma.

La Costituzione disciplina altresì la procedura d'esame parlamentare dei disegni di legge di ratifica, stabilendo (art. 72, ultimo comma) che essi debbono essere esaminati con la procedura ordinaria ed escludendo quindi procedure d'esame abbreviate. La norma è ribadita dai Regolamenti delle due Camere (art. 92, comma 2, Reg. Camera; art. 35, comma 1, Reg. Senato). Alla Camera dei deputati, oltre a disposizioni che aumentano i tempi del dibattito per i ddl di ratifica (art. 39, comma 5, e art. 85, comma 2, Reg. Camera), questi ultimi sono elencati tra le fattispecie che derogano al principio della sospensione dell'esame di progetti di legge in periodo di sessione di bilancio (art. 119, comma 4 Reg. Camera).

Il testo del disegno di legge presentato al Parlamento contiene di solito la norma di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del trattato. In questo caso, che è il più frequente, il Parlamento non ha il potere di modificare il contenuto del disegno di legge né tantomeno il testo del trattato, ma la sua discrezionalità si limita al potere di approvare o respingere il provvedimento.

Ma si dà talvolta il caso in cui sia necessario procedere all'adeguamento della normativa nazionale o procedere a norme di copertura di spese in conseguenza degli impegni assunti sul piano internazionale con l'adesione al trattato. In tal caso, il disegno di legge può contenere anche norme di modifica dell'ordinamento interno, rispetto alle quali il legislatore mantiene il suo potere di correzione, fermo restando il rispetto dei confini definiti dai citati impegni internazionali. Infatti, dall'impossibilità di applicare sul piano interno l'accordo potrebbe scaturire una responsabilità internazionale dello Stato.

Per quanto riguarda la pubblicità dei trattati occorre osservare che i testi di quelli esaminati dal Parlamento, una volta approvata la legge di ratifica, sono sempre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. In passato, però, non vi era obbligo di pubblicazione dei testi dei trattati che, non rientrando nelle categorie citate dall'art. 80 Cost., non sono soggetti a legge di ratifica.

La legge 21 dicembre 1984, n. 839, ha introdotto innovazioni in materia di pubblicazione di atti normativi. Per quanto concerne i trattati internazionali, essa ha disposto l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo (in quanto leggi o decreti).

La stessa legge n. 839 del 1984 prevede la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, nonché la trasmissione ai Presidenti delle due Camere, di "tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati".

E' infine prevista la pubblicazione annuale, in allegato agli indici della Gazzetta Ufficiale, del repertorio di tutti gli accordi internazionali vincolanti per l'Italia, predisposto dal Ministero degli Affari esteri.

 

La proposta di legge per la modifica del procedimento per la ratifica dei trattati

Si ritiene utile ricordare che, nel corso della XIV Legislatura, la Commissione esteri ha esaminato una proposta di legge (C. 3886, Calzolaio ed altri) tesa a rafforzare il ruolo del Parlamento, previsto dall’articolo 80 della Costituzione, nel procedimento per la ratifica dei trattati internazionali e ad individuare strumenti più agili per accelerare i tempi dell'iter di ratifica degli accordi internazionali.

La proposta disciplinava i principi e gli istituti generali in attuazione dell’art. 80 Cost. e disegnava un meccanismo, mutuandolo da quello utilizzato per l’approvazione della legge comunitaria, che prevedeva la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge semestrale che accorpasse gli accordi che, in quel semestre, necessitassero di autorizzazione alla ratifica.

La proposta prevedeva anche l’obbligo per il governo di presentare, con cadenza annuale, una relazione sullo stato dei trattati, allo scopo di consentire l’esame complessivo degli obblighi internazionali vigenti per l’Italia e il controllo da parte del Parlamento delle procedure volte alla formazione di tali obblighi.

L’iter della proposta Calzolaio si è concluso in Commissione esteri con  il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea a causa delle numerose perplessità, sollevate dalla maggioranza, circa la legittimità costituzionale, l’opportunità e l’effettiva necessità delle disposizioni in essa contenute. Veniva contestata, tra le altre cose, la previsione che le Camere autorizzino l’apposizione di riserve o subordinino l’autorizzazione alla ratifica alla revoca di una riserva già formulata dal Governo al momento della firma: veniva cioè messo in dubbio che le norme poste da una legge ordinaria possano influenzare in qualsiasi modo le norme poste da un trattato internazionale, che - come previsto dall’art. 117 Cost. - costituiscono un limite per la competenza del legislatore.

Veniva tuttavia riconosciuta dal Relatore la possibilità di pervenire in futuro ad una riforma organica della materia, e alla preliminare revisione di determinate norme costituzionali, poiché nel quadro dell’ordinamento vigente restano praticabili solamente quelle eventuali iniziative che rispettino le differenti funzioni del Parlamento e dell’esecutivo in materia di politica estera.