La legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme
per l’istituzione del servizio militare professionale, all’articolo 3,
comma 1, ha conferito
una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a
disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in
professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dalla entrata in
vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. A seguito di tale trasformazione,
il ricorso alla coscrizione obbligatoria sarebbe “sospeso” e verrebbe applicato
soltanto in casi eccezionali, quali lo stato di guerra deliberato ai sensi
dell’articolo 78 della Costituzione o l’insorgere di una grave crisi
internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, che giustifichi un
aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Con riguardo ai principi
e criteri direttivi per l’esercizio della
delega, estremamente dettagliati dal provvedimento, si prevede in primo luogo
che la progressiva riduzione dell'organico delle Forze armate a 190.000 unità
sia realizzata entro sette anni, per cui gli ultimi a rispondere all’eventuale
chiamata al servizio di leva saranno i cittadini nati nel 1985. A partire dall’entrata
a regime della riforma, peraltro, le chiamate al servizio di leva diminuiranno
progressivamente. Si prevede inoltre che il decreto legislativo disciplini: le
forme per il ricorso a giovani soggetti alla leva, nati entro il 1985, ai fini
del soddisfacimento, nella fase transitoria, delle eventuali esigenze delle
Forze armate; il transito delle eccedenze d’organico presso altre
amministrazioni o il relativo collocamento in ausiliaria; il reclutamento di
volontari in forma prefissata da impiegare in Italia o all’estero;
l’individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche
oltre la data di sospensione della leva, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate e dei Corpi di polizia.
Per facilitare
l’attuazione della riforma, la legge di delega ha previsto, da un lato,
l’istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un’apposita struttura
con compiti informativi, promozionali e di coordinamento, e, dall’altro,
l’introduzione di specifici incentivi, quali i crediti formativi nell’ambito
dell’istruzione e della formazione professionale, per i cittadini che prestano
servizio militare volontario.
Dopo la riforma,
ciascuna Forza armata potrà contare su:
ufficiali in servizio
permanente;
sottufficiali in
servizio permanente;
volontari di truppa,
che possono essere o in servizio permanente, ovvero in ferma prefissata. Si
tratta di una nuova figura di volontari, da impiegare in Italia o all’estero,
in ferma prefissata annuale o quinquennale, con possibilità di permanere in
servizio per due successive rafferme biennali dopo la ferma quinquennale.
Proprio per questa
ultima categoria è previsto che il decreto legislativo attuativo della delega
fissi la disciplina delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei
volontari in ferma prefissata quinquennale, che risultino in eccedenza rispetto
alle necessità organiche. A tal fine, si prevede anche la possibilità di
accedere alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare o del Corpo dei vigili del fuoco, nonché di rideterminare la
percentuale della riserva per l’assunzione agli impieghi civili presso le
amministrazioni pubbliche.
Al termine del percorso di riforma, l’organico
complessivo dovrà passare dalle originarie 270.000 unità - di cui 116.000
militari di leva (pari al 43% del totale) - a 190.000 unità.
Con riguardo agli oneri derivanti dall’attuazione della riforma l’articolo 8 della
legge n. 331/2000 quantifica i relativi importi in 43 mld per l’anno 2000, 362
mld per il 2001 e 618 mld per il 2002, ai quali si provvede mediante l’utilizzo
dell’accantonamento relativo al Ministero della difesa, nell’ambito del fondo
speciale di parte corrente del bilancio triennale 2000-2003. Gli oneri relativi
agli anni dal 2003 fino al 2020 sono invece determinati nella misura massima
indicata nella tabella A, allegata al
provvedimento, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in
un importo massimo di 1.096 mld. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento
degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento
del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le
quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di
variazione siano determinate dalla legge finanziaria.
In attuazione della norma di delega
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000, è stato approvato il decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale”.
Conformemente a quanto stabilito dai
criteri della norma delegante, il provvedimento disciplina la graduale
sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, ripartisce
le risorse umane nelle varie categorie costitutive del personale militare,
disciplina le modalità di reclutamento del personale volontario, dettare la
normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della
disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio,
configura la categoria degli ufficiali ausiliari ed introduce norme correttive
nella disciplina vigente in materia di reclutamento e stato giuridico degli
ufficiali.
Il decreto si componeva
originariamente di 31 articoli, suddivisi in sei titoli.
Il Titolo I (articolo 1), ribadito che finalità
della riforma è la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio
di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della
difesa, specifica le categorie destinatarie del provvedimento, che sono
costituite dal personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente
di cui al D.Lgs. n. 490/1997[1] e dei sottufficiali (sergenti e marescialli)
e alle categorie dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma
breve.
Il Titolo II (articoli 2-6) detta la disciplina degli organici del personale nel
periodo transitorio, specificando le modalità di individuazione delle dotazioni
organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa in ferma
permanente e in ferma breve. Sono inoltre specificate le modalità di gestione
delle eccedenze nelle varie categorie, ruoli e specializzazioni di personale
militare, ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In
particolare, viene fissata la dotazione organica complessiva da raggiungere a
partire dal 1° gennaio 2007, pari a 190.000 unità, nonché la dotazione per
ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1° gennaio 2021
(tabella A allegata), mentre per la determinazione annua delle dotazioni di
personale per il periodo 2003-2020 è fatto rinvio ad un successivo decreto del
Ministro della difesa.
Il Titolo III (articoli 7-11) detta la disciplina volta alla sospensione del
servizio di leva, a partire dal 2007, e al contestuale adeguamento della
normativa vigente in materia di modalità per la chiamata alle armi, ritardi per
motivi di studio e dispense, per il periodo transitorio (fino al 31 dicembre
2006). Sono inoltre specificate le modalità di definizione, a partire dal 1
gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, dei contingenti autorizzati a
prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato,
nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva
contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
Il Titolo IV (articoli 12-19) detta norme riguardanti i volontari di truppa.
Norme specifiche sono dedicate ai volontari in ferma prefissata, di uno o
cinque anni, delle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri.
Ulteriori disposizioni intervengono a modificare la disciplina vigente in
materia di volontari di truppa in ferma breve.
Il Titolo V (articoli 20-28) detta disposizioni dirette a modificare ed innovare
la disciplina vigente in tema di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali
per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle
Forze armate.
Il Titolo VI (articoli 29-31) reca disposizioni di modifica e abrogazione
finalizzate a coordinare la normativa vigente con le norme introdotte dal
decreto, nonché la clausola finanziaria.
Nel
corso della XIV Legislatura è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo
nella definizione del processo di professionalizzazione delle Forze armate,
delineato nella Legislatura precedente, con l’obiettivo di rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli
di specializzazione ed efficienza.
In primo luogo è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236,
in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 4, della legge n.
331/2000, commentata sopra, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un
anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta
nel comma 1 del medesimo articolo, appunto il D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e
modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma
appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003
dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”.
L’articolo 1 del
decreto legislativo novella l’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 215/2001,
differendo al 1° gennaio 2006 la data dalla quale è collocato in ausiliaria il
personale militare in eccedenza che abbia meno di cinque anni dai limiti di età
previsti per legge.
L’articolo 2 sostituisce il secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 7 del decreto. Si prevede che i chiamati alla leva dal 1°
gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006 possano essere assegnati a prestare
servizio anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia, sia civili che
militari, nonché nelle amministrazioni dello Stato. Si conferma che la
previsione dell’obbligo di leva vige fino ai nati entro il 1985, e si specifica
che la durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
L’articolo 3 introduce due
articoli aggiuntivi: l’articolo 11-bis
e l’articolo 11-ter.
L’articolo 11-bis
disciplina le modalità di sospensione
delle attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della
chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985.
L’articolo 11-ter
dispone la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e
consolari, delle attività di formazione e
aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione
delle liste della classe 1985. Le liste di leva rimangono infatti in essere per
poter essere utilizzate nel caso di ripristino della leva obbligatoria,
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 331/2000.
L’articolo 4 introduce
l’articolo 14-bis al decreto che
regola la permanenza in servizio, nelle more del giudizio per valutare la
dipendenza da causa di servizio, dei volontari che, per ferite o lesioni riportate in servizio, pur continuando ad avere
l’idoneità al servizio militare siano inidonei agli incarichi assegnati.
L’articolo 5 introduce due commi
aggiuntivi all’articolo 15 del D.Lgs. n. 215/2001: i commi 4-bis e 4-ter.
Il comma 4-bis
prevede che i volontari in ferma breve, o in rafferma, reclutati ai sensi della
legge n. 958/1986, e del D.P.R. n. 332/1997, oppure con procedure
straordinarie, e non utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alle
carriere iniziali previste dal medesimo D.P.R. n. 332/1997, possano partecipare
ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio
permanente di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 110/1999, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 186/1999.
Il comma 4-ter prevede
che i vincitori dei concorsi di cui la precedente comma mantengano lo status di volontario in ferma breve per
il periodo del tirocinio o dei corsi propedeutici, e sono immessi nei ruoli del
servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado
corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del
concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.
L’articolo 6 del decreto
legislativo sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. n.
215/2001, che aveva abrogato, erroneamente, l’articolo 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993 n. 537 (collegato per il 1994). L’articolo precedentemente
abrogato rappresenta il supporto normativo primario in forza del quale è stato
emanato il regolamento n. 332/1997.
L’articolo 7, modificando il
comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs n. 215/2001, attribuisce alla legge di
bilancio il compito di determinare il numero massimo degli ufficiali da
ammettere annualmente in servizio, anziché, come previsto precedentemente, di
quelli da mantenere in servizio.
L’articolo 8 contiene
modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 215/2001 in materia di ufficiali in
ferma prefissata. Le modifiche riguardano:
a)
la
durata della ferma prefissata degli ufficiali delle Forze armate, che viene
estesa da un anno e sei mesi a due anni e sei mesi;
b)
l’inclusione
dei requisiti psichici, oltre a quelli fisici e attitudinali, richiesti ai fini
dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata,
da stabilirsi con decreto del Ministro;
c)
l’introduzione,
dopo il comma 5, del comma 5-bis in materia di bandi di concorso per il
reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata. Tali bandi possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole e gli istituti
militari, nonché dei figli di militari deceduti in servizio e b) la
ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o
specializzazioni;
d)
la
correzione, al comma 6, lettera a), di un errore materiale relativo alla nomina
degli ufficiali in ferma prefissata in qualità di ausiliari, con il riferimento
al "corrispondente ruolo speciale” anziché alla "corrispondente Arma
o Corpo”.
L’articolo
9 integra l’articolo 24 del decreto, prevedendo che gli ufficiali in ferma
prefissata possano presentare domanda per essere collocati in congedo a
decorrere dal diciottesimo mese di servizio e che l’amministrazione possa
rinviare il collocamento in congedo, fino a un massimo di sei mesi, per
specificate ragioni.
L’articolo 10 corregge un
errore materiale contenuto nell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, modificando
il rinvio al comma 5 in rinvio al comma 6.
L'articolo 11 novella
l'articolo 26 del D.Lgs 215/2001, che riguarda
gli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche apportate dall'articolo in commento riguardano:
Ø
la
limitazione della riserva di posti prevista dal comma 4 agli "ufficiali in
ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, agli ufficiali di complemento
ed agli ufficiali delle forze di completamento".
Ø
l'introduzione
del comma 4-bis che prevede una
riserva fino al 40% dei posti annualmente disponibili, per l'accesso al ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.
298/2000, a favore degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di
servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri.
Ø
l'introduzione
del comma 5-bis che estende agli
ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, le riserve
di posti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del medesimo decreto.
L'articolo 12 integra le abrogazioni di
norme contenute nell'articolo 30 del D.Lgs. 215/2001. Le nuove abrogazioni,
conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre - 12
novembre 2002, n. 445, riguardano le disposizioni che prevedono lo stato di
celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento o considerano il
matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare.
E’
stata quindi approvata la legge 23
agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”, che ha introdotto le opportune disposizioni normative
volte a consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale
militare. Tale provvedimento è suddiviso in otto capi e si compone di trentatre
articoli e cinque tabelle
allegate.
Il Capo I reca
disposizioni generali.
L'articolo 1 sostituisce
il primo comma dell'articolo 7 del D.Lgs.
n. 215/2001, prevedendo la sospensione del servizio di leva a decorrere dal
1° gennaio 2005, anticipando il termine di due anni. Viene inoltre specificato
che, fino al 31 dicembre 2004, dovevano
essere chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari
nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985, e che la durata del servizio di
leva era quella stabilita dalle disposizioni vigenti[2]. La norma precisa che la
sospensione riguarda le sole chiamate per lo svolgimento del servizio di leva.
La modifica è stata dettata dalla necessità di evitare pericolosi vuoti di
organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa
dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del
2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello
di leva che stesse completando il servizio obbligatorio.
L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n.
215/2001 prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e considerava il periodo transitorio dal 1°
gennaio 2004 e al 31 dicembre 2006.
L'articolo 2
modifica la tabella A del D.Lgs. n.
215/2001, ovvero la ripartizione delle consistenze del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Per l'Esercito, i volontari in servizio permanente (VSP)
passano da 44.496 a 56.281, mentre i volontari in ferma prefissata vengono
ridotti da 31.363 a 19.578.
Per la Marina, i volontari in servizio permanente (VSP)
passano da 9.400 a 10.000, mentre i volontari in ferma prefissata vengono
ridotti da 6.524 a 5.924.
La tabella A del D. Lgs. n. 215/2001
ripartisce i volumi organici del personale delle forze armate da conseguire
alla data del 1° gennaio 2021.
L'articolo 3
istituisce, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari
in ferma prefissata di un anno e dei volontari
in ferma prefissata quadriennale.
La figura
del volontario in ferma prefissata rientra nei principi e criteri direttivi
della delega contenuta nell'articolo 3 della citata legge n. 331/2000, recante
norme per l'istituzione del servizio militare professionale. La legge fa
riferimento a periodi di ferma prefissata di uno e di cinque anni. La delega è
stata attuata con il D. Lgs. n. 215/2001, che, al titolo IV, reca, tra l'altro,
disposizioni riguardanti i volontari di truppa in ferma prefissata di cinque
anni e in rafferma, le licenze, i premessi e la licenza straordinaria di detti
volontari.
Il Capo II reca
le disposizioni relative ai volontari in ferma prefissata di un anno.
L'articolo 4 stabilisce
i requisiti per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata, che sono:
a) cittadinanza italiana;
b) età
non inferiore a diciotto anni
compiuti e non superiore a venticinque anni;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)
assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso
per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di
provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f)
idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità
di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito
negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti
morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’articolo
35, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
attraverso il rinvio alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, esige il possesso
delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L’articolo 8 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recante le norme sull’ordinamento giudiziario, prevede, tra l’altro, che per
essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario avere sempre tenuto illibata
condotta civile, morale e politica.
L'articolo 5
prevede che i volontari in ferma prefissata annuale possano essere ammessi, a
domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Tale
rafferma è concessa, tuttavia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006,
dalla tabella A allegata al disegno di legge in esame, per gli anni successivi
fino al 2020, dal decreto di cui al successivo articolo 23, comma 2, e infine,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n.
215/2001.
L'articolo 6 rinvia
ad un decreto del Ministro della difesa per la definizione delle modalità di
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei criteri e
modalità di ammissione alla rafferma annuale.
L'articolo 7
prevede, al comma 1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo previsto dal successivo articolo 22 del disegno di legge in esame,
ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applichino
le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma
breve.
Il
comma
2 del medesimo articolo, precisa che i volontari in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale possano conseguire, previo giudizio di idoneità,
il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non
prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
L’articolo 8 definisce
il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale, che, dal 1° gennaio 2005, percepiranno una paga netta
giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B
allegata alla legge in esame, riferite al valore giornaliero dello stipendio
iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.
L’articolo 9 reca
disposizioni volte ad accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma
prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di
reclutamento alpino, da destinare, nei limiti delle esigenze organiche ed a
domanda, ad unità alpine.
Il
comma
1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno,
residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di
reclutamento alpino, siano destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al
completamento dell’organico. Deve essere assicurata la presenza di almeno un
reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità,
in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino. Tale disposizione
deve essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Rispetto
alla precedente formulazione del comma, si rafforza il legame tra i reparti
alpini e le regioni alpine.
Il
comma
2 dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è
attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 8, un
assegno mensile di cinquanta euro.
L’articolo 10
stabilisce che le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non
economici per lo svolgimento del servizio militare di leva si applicano, in
quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche
con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma
prefissata di un anno.
Il Capo III
contiene disposizioni in materia di volontari in ferma prefissata quadriennale.
L’articolo 11
stabilisce i requisiti per il reclutamento dei sopraccitati volontari.
Il comma 1 dispone che possono
partecipare ai concorsi per il reclutamento i volontari in ferma prefissata di
un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g), e h),
che si sono già esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età
non superiore ai trent’anni compiuti.
Il comma 2 fa salve le disposizioni in
materia di reclutamento del personale di cui all’articolo 6, comma 4, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. Tale norma si riferisce
al personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia
e delle Forze armate.
Il comma 3 prevede che il periodo di ferma del militare che presenta la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato,
con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma
contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.
Il prolungamento del periodo di ferma è consentito nei
limiti delle consistenze previste:
Ø
per gli anni 2005 e
2006, dalla tabella A allegata del disegno di legge in esame;
Ø
per gli anni
successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;
Ø
a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata
dal disegno di legge in esame.
Nel caso in cui il numero delle domande per la
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risultasse inferiore al quintuplo
dei posti messi a concorso, il comma 4 prevede che per i posti eventualmente non coperti possano essere
banditi concorsi aperti ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti.
L'articolo 12 contiene
disposizioni sulla rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Il comma
1 stabilisce che questi possano essere ammessi, a domanda, a due
successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali
previste:
§
per gli anni 2005 e 2006,
dalla tabella A allegata del disegno di legge in esame;
§
per gli anni
successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;
§
a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata
dal disegno di legge in esame.
Il comma 2 precisa che possono
presentare la domanda di cui al comma precedente, anche i volontari in ferma
prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, di cui al D.Lgs. n. 196/1995.
L'articolo 13, comma
1, rinvia ad un successivo decreto del Ministro della difesa la
disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale, e dell’ammissione alle ulteriori
rafferme biennali.
Il
comma
2 dello stesso articolo
prevede che, al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente
collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei
volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del
Ministro della difesa.
Il
successivo comma 3 precisa che la
ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli
dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al
comma 2 sia stabilita, con decreto del Ministro della difesa, riservando non
meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata
quadriennale.
L'articolo 14,
in materia di stato giuridico e avanzamento dei medesimi volontari, stabilisce,
al comma
1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al successivo articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e
in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.
Il
comma
2 precisa che i volontari sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o
aviere scelto. Dopo il compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla
ferma, e previo giudizio di idoneità, essi possono conseguire il grado di
caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere. Nel caso di giudizio di non
idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione dopo un anno.
Il
comma
3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2010, i volontari in
rafferma biennale conseguano il grado di 1° caporal maggiore, o grado
corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
L'articolo 15
disciplina il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
quadriennale.
Il
comma
1 prevede che ad essi sia corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali indicate dalla
tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio
iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.
Per
compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta
salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico
disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è
corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
L'articolo
15, comma 3, del D.Lgs. n.
215/2001, prevede che, ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale
volontario in ferma breve o in rafferma sia corrisposta un'indennità mensile
pari a lire 200.000, volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il
normale orario di servizio.
Il comma 2 dello stesso articolo,
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in
rafferma biennale siano attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a
carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente.
L'indennità
prevista dall'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. n. 215/2001, di cui si è
trattato nel commento al comma precedente, non viene più corrisposta dalla data
di attribuzione del trattamento economico appena esposto.
Il Capo IV del provvedimento disciplina il particolare regime del
reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Viene prevista una
riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei
volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II
della proposta. In tal modo si intende incentivare i reclutamenti nella ferma
prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze
organiche.
L’articolo 16,
che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti
volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti,
siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle
carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale,
predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro
della difesa entro il 30 settembre.
La
disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti di
cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002. Quindi la determinazione dei posti messi
annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno
avverrà previo scomputo del numero dei posti corrispondente alla riserva appena
citata. Il comma in esame specifica inoltre che le riserve di posti hanno una
durata temporale limitata: dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2020, e operano in
deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001.
Il decreto
legislativo 5-aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della
L. 6 marzo 2001, n. 64”, all’articolo
13, comma 4, dispone una riserva
di posti nella misura del 10 per cento,
a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato, a favore di quanti hanno svolto per almeno dodici mesi
il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi.
Il decreto legge 1
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante
“Disposizioni urgenti concernenti
l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei
servizi d'istituto”, all’articolo 1,
comma 3, ha autorizzato il
Ministero dell'interno a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti
che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998, prevedendo una
riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per
i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili
iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni.
Il D.Lgs. n.
215/2001, già citato, all’articolo
18, comma 1, determina una
riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve
nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri:
·
Arma
dei carabinieri 70%;
·
Corpo
della guardia di Finanza 70%;
·
Corpo
Militare della Croce Rossa 100%;
·
Polizia
di Stato 45%;
·
Corpo
di Polizia Penitenziaria 60%;
·
Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
·
Corpo
forestale dello Stato 45%.
Come si è detto, la previsione dell’articolo 14, comma 1,
della proposta in esame deroga alla norma appena esposta, al fine di favorire
l’accesso alle nuove categorie che si intende istituire, che sono quindi
preferite a quelle dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma
breve.
Il comma 2 precisa che nello stesso
anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola
delle amministrazioni indicate nel comma 1.
Ciascuna
della amministrazioni interessate determina le procedure di selezione del
personale, che si concludono con la formazione delle graduatorie di merito, ed
è competente in via esclusiva della loro attuazione. Tale determinazione
avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa. Si prevede, inoltre, che nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengano conto dei seguenti titoli di merito: periodo di
servizio svolto e relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di
accesso; specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale (comma
3).
Il
comma
4 dell’articolo 14 prevede due modalità di immissione nelle citate
carriere dei concorrenti giudicati idonei e collocati utilmente nelle
graduatorie di cui al comma 3:
a) immissione
immediata secondo l’ordine delle graduatorie e in numero corrispondente alle
seguenti percentuali: 30 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e
al Corpo della guardia di finanza; 55% per i concorsi relativi alla Polizia di
Stato e al Corpo forestale dello Stato; 40% per i concorsi relativi alla
Polizia penitenziaria;
b) immissione
successiva dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di
volontario in forma prefissata quadriennale, in numero corrispondente alle
seguenti percentuali: 70 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e
al Corpo della guardia di finanza; 45% per i concorsi relativi alla Polizia di
Stato e al Corpo forestale dello Stato; 60% per i concorsi relativi alla
Polizia penitenziaria; 100 % per i concorsi relativi al Corpo militare della
Croce Rossa.
Il
comma
5 precisa che per partecipare alle immissioni disciplinate dal comma
precedente, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono
avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma
prefissata quadriennale.
Il
comma
6 dispone che il Ministro della difesa stabilisca con proprio decreto i
criteri e le modalità per l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4,
lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la loro ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalità di incorporazione. La determinazione del
Ministro è formulata sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze
armate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse
dai candidati.
Il
comma
7, prevede, a decorrere dall’anno 2010, la possibilità di rideterminare
in misura percentuale il numero dei posti riservati ai volontari in ferma prefissata,
in relazione all’andamento dei reclutamenti. Tale rideterminazione avviene con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza
ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Sullo schema di decreto le
competenti Commissioni di Camera e Senato devono esprimere il proprio parere
entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte del Governo.
L’articolo 17
dispone che se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi è
superiore al quintuplo dei posti, i posti eventualmente non coperti sono
portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo (comma
1). Se invece il numero delle domande è inferiore al quintuplo dei
posti, in caso di mancata copertura è possibile bandire nuovi concorsi aperti
ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti (comma 2).
L’articolo 18
disciplina la copertura dei posti ulteriori a quelli previsti dalla
programmazione quinquennale di cui all’articolo 16, comma 1, resi disponibili
nell’anno di riferimento a causa di fattori vari o dell’incremento degli
organici. Nella prima ipotesi (comma 1), si prevedono concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo,
in possesso dei requisiti prescritti. In caso di incremento degli organici (comma
2) si provvede mediante concorsi riservati nelle misure percentuali già
viste di cui all’articolo 16, comma 4, lettere a) e b), rispettivamente: a) ai
militari di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, anche in congedo, in possesso dei requisiti
prescritti; b) ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, in
possesso dei requisiti. I vincitori di tali concorsi sono tutti immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle rispettive amministrazioni (comma
3), mentre per i posti eventualmente non coperti si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17 appena commentato (comma 4).
Infine, l’articolo
19, che chiude il capo in esame, dispone che i vincitori dei concorsi
disciplinati dagli articoli precedenti perdano il grado eventualmente rivestito
durante il servizio nelle Forze armate all’atto dell’immissione nelle nuove
carriere. Tale disposizione è finalizzata ad evitare possibili turbative nei
ruoli iniziali delle citate carriere.
Il Capo V del provvedimento dispone alcuni adeguamenti della
normativa vigente.
L’articolo 20 modifica
l’articolo 5, comma 1, primo periodo, della già citata legge n. 331/2000,
relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, in modo da estendere ai
volontari in ferma breve ed in ferma prefissata l’attività svolta dal Ministero
della difesa, ai sensi della disposizione citata, per favorire l’inserimento
del personale in congedo nel mondo del lavoro.
Più in dettaglio, l’articolo 5, comma 1,
della legge n. 331/2000 prevedeva che una struttura del Ministero della difesa
svolga attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di
agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati
senza demerito. A tal fine questa struttura si avvale anche degli uffici
periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dal Dipartimento
della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni con i medesimi, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti abilitati
all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, e con i soggetti
abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
L’articolo 21
novella l’articolo 15, comma
1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate, e la tabella B/1 allegata a tale decreto. Tale modifica è finalizzata a
coordinare le disposizioni citate, relative all’avanzamento dei volontari in
servizio permanente delle Forze armate, con l’attribuzione del grado di
1°caporal maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma biennale,
disposta dall’articolo 12, comma 3, della proposta in esame. Poiché il grado di
1°caporal maggiore corrisponde al grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente, le modifiche previste dal provvedimento in esame
comportano che l’anzianità necessaria per l’avanzamento al grado superiore sia
maturata durante il servizio permanente.
L’articolo 22, comma 1, contiene la delega al
Governo per armonizzare e coordinare le disposizioni del citato D.Lgs. n.
215/2001 con la disciplina prevista dalla legge in esame. A tal fine il Governo
dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in
vigore del provvedimento, nel rispetto del principio dell’invarianza della
spesa e dei principi e criteri direttivi di seguito esposti.
·
Adeguamento delle
disposizioni del D.Lgs. n. 215/2001 con l’anticipata sospensione della leva,
prevista dall’articolo 1 della proposta, e con l’istituzione delle due nuove
categorie dei volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale.
·
Emanazione di
disposizioni in materia di stato giuridico relative alle citate due nuove
categorie di volontari in ferma prefissata, adeguando, in particolare, quelle
relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le
disposizioni previste per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri in ferma
volontaria[3].
·
Abrogazione espressa
delle disposizioni in contrasto con la legge in esame.
Il comma 2 prevede che sugli schemi di
decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, venga richiesto il parere
delle Commissioni competenti di Camera e Senato, che si esprimono nel termine
di sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Il comma 3 delega il Governo ad emanare
gli eventuali decreti correttivi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e delle modalità procedurali di cui al comma precedente.
Il Capo VI del disegno di legge reca le disposizioni transitorie.
L’articolo 23
determina la consistenza organica del personale di Esercito Marina ed
Aeronautica. Il comma 1 dispone che il Ministro della difesa per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 ripartisca con proprio decreto le consistenze del personale
militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle
Forze armate, stabilite dalla tabella A, allegata alla proposta, tra le tre
citate Forze armate.
Il
comma
2 dispone che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020,
con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto
dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, siano
determinate annualmente le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma di ciascuna Forza armata, secondo un andamento coerente con
l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento
dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C
allegata al disegno di legge in esame.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. n.
215/2001, ha disposto che le dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000
unità.
Fino
al 31 dicembre 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del
personale militare non direttivo delle Forze armate (volontari di truppa,
sergenti, marescialli) possono essere devolute in aumento alla consistenza di
altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non
direttivo, senza ampliare i rispettivi organici, nel rispetto dell'organico
complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del citato
D.Lgs. n. 215/2001, pari a 190.000 unità, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili nell'anno di riferimento. Le risorse finanziarie sono
quelle indicate nel comma precedente (comma 3).
Il
comma
4 prevede che, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020,
in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto ministeriale di cui al
comma 2, sia computato un contingente di personale militare determinato
annualmente nelle misure progressivamente decrescenti espressamente indicate,
al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di
un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella
A allegata al D.Lgs. n. 215/2001.
Il
comma
5 dispone, infine, che per compensare la maggior durata del periodo di
impiego non operativo del personale volontario in formazione rispetto a quello
previsto per il personale di leva, sia computato, in aggiunta alle consistenze
stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di volontari in
ferma prefissata di un anno, determinato annualmente in misura progressivamente
decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020[4].
L’articolo 24
contiene disposizioni finalizzate a disciplinare il passaggio dall'attuale
sistema delle ferme brevi triennali a quello delle ferme quadriennali previsto
dal disegno di legge in esame. Il comma 1 stabilisce che l'ultimo
concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure
stabilite dai capi I e II del D.P.R. n.
332/1997[5], sia bandito entro il 31
dicembre 2004. Il comma 2 per il 2005 riserva il 70 per cento dei posti
disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
agli appartenenti alle seguenti categorie, purché in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 4, che si è sopra commentato: volontari in ferma annuale, in
servizio o in congedo senza demerito; personale che ha completato senza
demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
posti eventualmente non coperti possono concorrere i cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
Vengono,
quindi, estese alle precedenti categorie di personale volontario le
disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico previste dalla
proposta in esame per le nuove figure di volontari, al fine di garantire la
parità di trattamento tra categorie di personale assimilabili. In particolare,
a decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il
trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1 (comma 3), mentre a
decorrere dal 1^ gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in
servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15,
comma 2 (comma 4).
Il
comma
5 dispone che in materia di accertamento dell'idoneità
fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata di un anno si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, per l’arruolamento
volontario in ciascuna Forza armata, in attesa dell’adeguamento di detto
regolamento.
Il D.M.
n. 114/2000, “Regolamento recante
norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare”
all’articolo 2 stabilisce che sono idonei al servizio militare i soggetti in
possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi
relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza. Per la
partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere
richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti
psico-fisici, che devono essere indicati nei bandi di concorso. Non sono
comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed
infermità previste in un apposito elenco allegato al regolamento.
L’articolo 25
riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e
2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le
procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997,
riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli
organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti
si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in
possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.
Se
gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma
2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi
siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4,
lettera a), a favore di coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle
rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le
misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa
delle Forze armate, in servizio o in congedo.
Per
i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina
prevista dall'articolo 17 della legge. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di
cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei
posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato
articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[6].
Il
comma
5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a
neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in
parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla
maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima
dell'immissione, stabilita dal disegno di legge (quattro anni), rispetto al
sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di
appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di
finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della
Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente
del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R.
n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno
completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
L’articolo 26
prevede forme di reclutamento straordinario dei volontari in servizio
permanente sino a quando il nuovo sistema non sia completamente a regime, al
fine di sopperire alle eventuali carenze di personale. E’ quindi possibile, ai
sensi del comma 1, bandire concorsi straordinari ai quali possono
partecipare:
·
i volontari in ferma
breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958[7], che alla data di
scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda
hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che
alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
·
i volontari in ferma
breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 332/1997, più
volte citato, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle
graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 di tale regolamento o che alla stessa
data sono in congedo da non più di due anni.
L’articolo
9 del D.P.R. n. 332/1997 prevede
che le direzioni generali competenti predispongano l'immissione dei volontari
in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa
Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale, nei limiti dei posti
annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata
dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate,
secondo i criteri previsti dal medesimo articolo. L’articolo 10 stabilisce che l'immissione dei volontari nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dei Vigili
del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa è predisposta dalle apposite
commissioni, sulla base di una programmazione quadriennale e secondo i criteri
stabiliti dai propri regolamenti interni.
Il comma 2 precisa che i vincitori dei
concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio
permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di
volontari in ferma breve.
Il Capo VII, detta specifiche disposizioni per il Corpo delle
Capitanerie di porto.
L’articolo 27
detta disposizioni per completare la sostituzione dei militari di leva del
Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine il comma 1 prevede per il
triennio 2004-2006 l’attivazione di un programma per il reclutamento di 2.575
volontari di truppa.
Il
comma
2 rinvia alla tabella D, allegata alla legge, per la determinazione
delle consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Infine,
il comma
3 stabilisce, a decorrere dal 31 dicembre 2006, un aumento delle
dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di
porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni. Tali dotazioni sono rideterminate come segue:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in
ferma ovvero in rafferma.
Il D.Lgs.
n. 196/1995, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate, dispone all’articolo 2, comma 2, che nell'ambito della Marina è
previsto un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unità, mentre all’articolo 7, comma 1, stabilisce che, sempre
nell'ambito della Marina, possono essere mantenuti alle armi volontari in ferma
breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
L’articolo 28
determina le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di
porto. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere
dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, le consistenze di ciascuna categoria
di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto siano annualmente
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la
funzione pubblica. Tale determinazione deve avvenire nel rispetto delle
dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 27, comma 3, e secondo un
andamento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti, per l’anno di
riferimento, dalla tabella E allegata alla legge. Le eventuali carenze in una
delle categorie di volontari possono essere devolute in aumento delle
consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, senza ampliare i
rispettivi organici ed entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla
medesima tabella E per l’anno di riferimento.
Il
comma
2 dispone, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, il computo
di un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle
capitanerie di porto, per compensare il personale in formazione non impiegabile
in attività operative. Detto contingente viene istituito in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla legge
e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, nelle seguenti
misure: a) 200 unità, nell’anno 2005; b) 235 unità, negli anni 2006 e 2007; c)
5 unità, in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
L’articolo 29
individua il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma del
Corpo delle capitanerie di porto, facendo riferimento ai relatvi articoli della
proposta. A decorrere dal 1º gennaio 2005; ai volontari in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale è corrisposto il trattamento economico previsto
dall’articolo 8 (comma 1), mentre ai volontari in ferma prefissata quadriennale
ed ai volontari in ferma breve è corrisposto quello previsto dall’articolo ,15
comma 1 (comma 2 e 4). A decorrere, invece, dal 1º
gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale è corrisposto il
trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 2 (comma 3), mentre, a
decorrere dal 1º gennaio 2008, ai volontari in ferma breve trattenuti in
servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15,
comma 2 (comma 5).
Il Capo VIII, contiene le disposizioni finali.
L’articolo 30,
in relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25 in ordine al reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce Rossa, fa salve una serie disposizioni in materia di assunzione del
personale previste da norme espressamente richiamate, che vengono di seguito
commentate. Si tratta, prevalentemente, delle norme di analogo contenuto a
favore del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti alle Forze di
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per determinate cause.
§
Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; articolo 6, commi 5 e 6.
Il comma
5 dell’articolo 6, relativo alla nomina ad agente, dispone che possono essere
nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli
superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a
causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano
richiesta e siano in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 6 tali
disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di
pace.
§
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria; articolo 5, comma 4-bis.
Il comma
4-bis dell’articolo 5, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia,
prevede che possono essere nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze
disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della
capacità lavorativa, in conseguenza di azioni criminose, che ne facciano
richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
§
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri; articolo
7, commi 2 e 3.
Il comma
2 dell’articolo 7 prevede che possano essere ammessi al primo corso utile per
allievo carabiniere, nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli
superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle
Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a
causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano
in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 3, tali disposizioni si
applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora
unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta
per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività
operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in
conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.
§
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; articolo 6, commi 2 e 3.
Il comma
2 dell’articolo 6 prevede che possono essere ammessi al corso per la promozione
a finanziere, nell'àmbito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli
superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità
lavorativa in conseguenza di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che
ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti. Il comma 3
prevede che tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli
superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della
capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività
operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino,
in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari,
una particolare esposizione al rischio.
§
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 4, commi 4-ter e
4-quater.
Il comma
4-ter dell’articolo 4, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia,
prevede che nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da
stabilire con apposito regolamento, possono essere nominati allievi agenti ed
ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i
figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al
servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità
lavorativa, a causa di azioni criminose che ne facciano richiesta e siano in
possesso dei requisiti previsti. Il comma4-quater prevede che queste
disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di
pace.
§
Legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia; articolo 6, comma 4.
Il comma
4 dell’articolo 6 si riferisce, tra l’altro, al reclutamento del personale dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, disciplinato da regolamenti autorizzati, emanati sulla base dei criteri
formulati dalla norma medesima.
L’articolo 31
dispone un’integrazione dei contenuti della relazione prevista dall'articolo 6
della citata legge n. 331/2000, attraverso una novella di tale articolo, cui
viene aggiunto il comma 1-bis. A
decorrere dal 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà, infatti,
riferire al Parlamento anche in merito al conseguimento degli obiettivi di
reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze
armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce
Rossa.
Si ricorda che, ai sensi del citato
articolo 6 della legge n. 331/200, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale
sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle
Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in
particolare riferisce: sul livello di operatività delle singole Forze armate;
sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
sull'azione della struttura del Ministero della difesa preposta alla
valutazione dell'attività di reclutamento del personale volontario ed
all’agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari
congedati senza demerito.
L’articolo 32
reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 valuta l'onere derivante dal
provvedimento, escluse le disposizioni del capo VII, in 392.999.573 euro a decorrere
dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Il
comma
2, autorizza la spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui al
citato capo VII. Gli oneri sono valutati in 169.119 € per il 2004, 48.287.301 €
per il 2005, e 76.476.031 € a decorrere dal 2006, cui si provvede, ugualmente,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto citato al comma
precedente.
Infine l’articolo 33
dispone l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla legge sono allegate cinque tabelle:
Ø
la tabella A contiene la ripartizione
delle consistenze del personale non direttivo delle forze armate negli anni 2005
e 2006;
Ø
la tabella B indica le paghe giornaliere
dei volontari in ferma prefissata ovvero la misura percentuale riferita al
valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente;
Ø
la tabella C riporta gli oneri finanziari
complessivi dall'anno 2005 al 2021;
Ø
la tabella D riporta le consistenze dei
volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto;
Ø
la tabella E riporta gli oneri finanziari
relativi al Corpo delle capitanerie di porto.
In
accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n. 8/00121, approvata dalla
Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18 maggio 2005, l’articolo 12, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito,
nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per
cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.
In
attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 22 della legge n.
226/2004, che si è appena commentata, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.
L’articolo 1 del decreto sostituisce l’articolo 12, che trattava dei volontari di truppa in ferma
prefissata di cinque anni, in rafferma biennale, in ferma breve ed in ferma
prefissata di un anno.
Il nuovo articolo 12 riguarda i volontari
in ferma prefissata e specifica che, ai fini del D.Lgs. n. 215/2001, con tale
denominazione, ove non diversamente specificato, si intendono le categorie
disciplinate dai citati capi II e III della legge n. 226/2004: in ferma
prefissata di un anno; in prolungamento della ferma; in rafferma annuale; in
ferma prefissata quadriennale; in rafferma biennale (comma 1). L’ammissione
alla ferma, che comporta l’obbligo si prestare servizio per un periodo
determinato, decorre giuridicamente dalla data indicata nel provvedimento
adottato dalla Direzione generale del personale militare. La decorrenza
economica opera dalla data d’effettiva presentazione al reparto (comma
2). Il comma 3 attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata
la competenza a definire categorie, specialità, specializzazioni ed incarichi
dei volontari in ferma prefissata. Il giudizio per l’avanzamento di cui agli
articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226/2004, che si sono
esaminati nel paragrafo precedente, è espresso da una commissione, costituita
presso ciascun corpo o reparto d’impiego, composta da almeno tre membri,
nominati dal comandante di corpo, che conferisce il grado (comma 4). Il comma
5 individua lo stato di volontario in ferma prefissata rinviando al
complesso di diritti e doveri inerenti alla categoria ed al grado, mentre il comma
6 individua le diverse posizioni di stato: servizio; congedo
illimitato; congedo assoluto. Infine, il comma 7, con una norma di chiusura,
rinvia, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 215/2001, alle
disposizioni in materia di stato e avanzamento dei volontari di truppa in
servizio permanente, in quanto compatibili.
L’articolo 2 introduce sei nuovi articoli dopo l’articolo 12.
L’articolo 12-bis detta norme sui volontari in ferma prefissata in servizio,
che possono trovarsi in servizio effettivo o in sospensione precauzionale dal
servizio (comma 1). I volontari in servizio devono mantenere l’idoneità
fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per tutta la durata
della ferma,(comma 2) e non possono esercitare alcuna professione, mestiere,
industria o commercio, né dedicarsi ad occupazioni o assumere incarichi
incompatibili con l’adempimento dei propri doveri (comma 3). Al verificarsi
di una delle cause di incompatibilità appena indicate, il volontario è
diffidato dall’amministrazione a porvi fine, e viene prosciolto dalla ferma decorsi
quindici giorni dalla diffida, se l’incompatibilità persiste (comma
4). I volontari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di
servizio. Quelli in ferma prefissata quadriennale però, in relazione alla
situazione abitativa locale, possono essere autorizzati dal comandante di corpo
ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio (comma 5). I volontari in
ferma prefissata di un anno hanno l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di
reparto o di unità navale, salvo l’autorizzazione del comandante di corpo in
relazione alla situazione delle infrastrutture militari (comma 6). La fruizione
della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito (comma
7). I volontari in ferma prefissata comandati in servizio isolato che
si trovano nell'impossibilità di usufruire di infrastrutture militari idonee, ricevono
il rimborso delle spese di vitto e pernottamento in albergo (comma
8).
L’articolo 12-ter disciplina l’impiego dei volontari in ferma prefissata, la
libera uscita, i permessi speciali ed i giorni festivi. I volontari seguono l’iter
formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in
attività operative e addestrative nell’ambito delle unità dell’Esercito, della
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica,
nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all’estero. I
volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono
prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare
responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale (comma 1). Nei commi 3-4 si prevede che l’impiego
dei volontari avviene secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio
dei reparti, che i volontari in ferma quadriennale sono impiegati per periodi
di tempo pari a quelli dei volontari in servizio permanente, e si regolamentano
i periodi di tempo dedicati all’espletamento delle attività di carattere
personale. Il comma 5 disciplina i servizi di guardia presidiari e di
caserma, che se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale
orario di servizio, danno titolo alla concessione del recupero compensativo,
qualora non sia possibile attribuire l’indennità corrispondente. Il comma
6 prevede la possibilità di attribuire il compenso forfettario d’impiego
e di guardia, a decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale impiegato in
servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle
ventiquattro ore, o in operazioni militari o esercitazioni caratterizzate da
particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, da
corrispondere, nell’ambito dei fondi a tal fine destinati, in alternativa al
recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all’orario di lavoro,
ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante “Recepimento dello schema di concertazione
per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio
economico 2002-2003”. I commi 7-10 disciplinano, infine, il
permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per brevi periodi; la
libera uscita; i permessi per l’anticipazione o la proroga dell’orario della
libera uscita; i permessi speciali notturni; i permessi speciali per
trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali;
i giorni festivi.
L’articolo 12-quater disciplina la licenza ordinaria, commisurandola alle
tipologie di orario di servizio e prevedendo periodi di durata progressivamente
maggiore in relazione alla durata delle ferme, nonché disposizioni comuni
quanto alle modalità di fruizione. In particolare, vengono regolamentate
l’interruzione per ricovero ospedaliero, la revoca ed il richiamo per imprescindibili
esigenze di impiego.
L’articolo 12-quinquies regola la licenza straordinaria, prevedendo
disposizioni in materia di licenza di convalescenza, per prigionia, per eventi
e cause particolari, per gravi motivi. In particolare, per la licenza di
convalescenza, che non può comunque superare, complessivamente, i due anni
nell’ultimo quinquennio di servizio prestato, i periodi massimi di temporanea
inidoneità al servizio, nonché il trattamento economico da corrispondere nei
casi di infermità non dipendente da causa di servizio, sono diversificati in
relazione alla durata delle ferme. La licenza straordinaria per prigionia di
guerra, o nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di
operazioni militari all’estero, non è compresa nel tetto massimo fissato per la
licenza straordinaria. I volontari in ferma prefissata fruiscono, in ogni caso,
dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città”.
Con la legge n. 53/2000
si è iniziato il riordino della normativa in materia di tutela della maternità
e paternità. Tale legge costituisce l'esito di una elaborazione teorica,
normativa e di una mobilitazione sociale più che decennale. Risale infatti al
1990 la presentazione al Parlamento della prima proposta di legge di iniziativa
popolare che proponeva un progetto di politica dei tempi, allo scopo di
armonizzare e rendere compatibili i tempi del lavoro con quelli dedicati alla
cura e alla formazione personale.
La legge n. 53/2000 si compone di 28 articoli, divisi in 7 capi e
si articola intorno a tre fondamentali nuclei tematici :
- la riscrittura organica della normativa
sulle assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli e l'ampliamento delle forme
di agevolazione destinate ai genitori di portatori di handicap;
- l'istituzione del congedo per la
formazione continua e l'ampliamento dei congedi per la formazione;
- il coordinamento degli orari delle città e
la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
In particolare, l’articolo
4 della legge prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad
un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o
di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare
con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non
può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il
riordino della normativa in oggetto è stato quindi completato, in base alla
delega conferita al Governo dall'articolo 15 della medesima legge n. 53/2000,
con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
che ha approvato un apposito Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il
D.Lgs. n. 151/2001, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, ha
ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, stabilendo
il diritto delle lavoratrici madri di fruire, durante il primo anno d’età del
bambino, di due periodi di riposo, di un'ora ciascuno (ridotti alla metà in
presenza di asilo nido o struttura simile messi a disposizione dal datore),
anche cumulabili durante la giornata.
Detti
riposi spettano al padre nelle ipotesi previste dall'articolo 40. I riposi sono
raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore fruibili sono individuate secondo
l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (circolare INPS n.
109/2000).
Le
richiamate disposizioni si applicano anche in caso di adozione entro il primo
anno di vita del bambino (circolare INPS 7 maggio 2001, n. 97).
Egualmente,
nel caso di adozione o di affidamento, si applicano le disposizioni
dell'articolo 42, riferite ai riposi e permessi per i figli con handicap grave
(articolo 45). La Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003 ha precisato
che in caso di adozione o di affidamento ai genitori spettano i riposi
giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia
(circolare INPS n. 91 del 2003).
Il
trattamento economico dei riposi e dei permessi consiste in un'indennità, a
carico dell'ente assicuratore e pari alla retribuzione afferente agli stessi,
anticipata dal datore di lavoro e successivamente da questi conguagliabile.
Le
giornate di riposo o di permesso sono coperte da contribuzione figurativa,
volontaria o da riscatto.
L’articolo 12-sexies, in materia di elevazione ed aggiornamento culturale,
concede periodi pari complessivamente a 150 ore annuali ai volontari in ferma
prefissata quadriennale che intendono conseguire un titolo di studi superiori o
universitari, o partecipare ad altri corsi, fatte salve le esigenze operative,
addestrative e di servizio. In questa materia trovano applicazione le norme sul
diritto allo studio contenute nei D.P.R.
16 marzo 1999, n. 255, e 13 giugno
2002, n. 163, che hanno recepito gli schemi di concertazione per le Forze
armate (comma 1). I volontari in ferma prefissata quadriennale
raffermati possono fruire del congedo per la formazione, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 53/2000, che prevede una
sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (comma
3).
L’articolo 12-septies applica ai volontari in ferma prefissata le norme in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al citato
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed
all’articolo 14 del D.P.R. n. 163/2002, già citato, che, a
sua volta, applica il testo unico recato dal decreto appena citato alle Forze
armate (comma 1). Il comma 2 dispone che il personale
femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere
impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza
straordinaria che non è computata nel limite massimo previsto per le licenze
straordinarie.
L’articolo 3 del
decreto legislativo sostituisce
l’articolo 13, che disciplinava le licenze ed i permessi dei volontari di
truppa in ferma prefissata ed in rafferma.
Il nuovo articolo 13 reca disposizioni sull’impiego dei volontari che
hanno subito ferite o lesioni in servizio. Il comma 1 prevede la
possibilità di rimanere in servizio, a domanda, per i volontari in ferma
prefissata che abbiano perso l’idoneità fisio-psico-attitudinale in seguito a
ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento
dell’eventuale dipendenza da causa di servizio. Tale possibilità è subordinata
al giudizio d’idoneità al servizio militare incondizionato, e consente di
restare in servizio fino al termine della ferma, impiegati in mansioni
compatibili con il nuovo profilo sanitario, e di essere ammessi alle successive
rafferme in attesa del giudizio sulla causa di servizio. Se non presentano la
domanda, sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato (comma 4).
Se le ferite o lesioni non sono riconosciute
dipendenti da causa di servizio, i volontari sono prosciolti dalla ferma (comma
2), in caso contrario possono essere ammessi alle ulteriori ferme e
rafferme, e all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente, e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e
specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (comma
3).
Il comma 5 prevede, infine, che ai
volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27.
Il comma in esame richiama disposizioni
già applicate ai volontari in ferma. L’articolo
4-ter del D.L. n. 393/2000, recante
“Proroga della partecipazione militare
italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania”, prevede la realizzazione di una campagna di
monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del
Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza
umanitaria, e di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso
quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori,
presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei
familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti
sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria
militare o civile.
L’articolo 4 del
decreto introduce nel D.Lgs. n. 215/2001 tre
nuovi articoli dopo l’articolo 13.
L’articolo 13-bis detta norme in materia di sospensione precauzionale dal
servizio per i volontari in ferma prefissata che siano imputati per un reato da
cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, o che siano
sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. Tale
sospensione è sempre disposta, quando sia stata emessa un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere o altra misura
cautelare restrittiva della libertà personale. I provvedimenti di sospensione
precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla
Direzione generale per il personale militare.
L’articolo 13-ter disciplina il collocamento in congedo illimitato, per
scadenza della ferma ovvero a seguito di proscioglimento, ed in congedo
assoluto, per raggiungimento del quarantacinquesimo anno d’età o per permanente
inidoneità al servizio militare incondizionato. I volontari in congedo
illimitato sono soggetti, in tempo di pace, ai richiami in servizio per
particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate;
in tempo di guerra, ai richiami in servizio qualora sia deliberato lo stato di
guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o nel caso in cui una grave
crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente, o in
ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi
un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, ai sensi
dell’articolo 2 della citata legge n. 331/2000 (comma 3).
L’articolo
13-quater prevede l’istituzione,
per ciascuna Forza armata, del ruolo d’onore, riservato ai volontari in ferma
prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare per
mutilazioni o invalidità riportate: per servizio di guerra; in incidente di
volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio; in servizio e
per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
L’articolo 5 del
decreto sostituisce l’articolo 14,
che disciplinava la licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma
prefissata ed in rafferma.
Il nuovo articolo 14 reca disposizioni in materia di proscioglimento
dalla ferma. Il provvedimento, di competenza della Direzione generale per il
personale militare, può essere adottato a seguito di domanda dell’interessato o
d’autorità.
La domanda dell’interessato può essere presentata solo per:
assunzione presso amministrazioni pubbliche; gravi condizioni di salute di un
familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica; arruolamento in una categoria diversa dalla
truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Il provvedimento è adottato d’autorità in caso di: perdita
permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il
reclutamento; esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; perdita
dei requisiti morali e di condotta; cause di incompatibilità; superamento del
limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; protratto
insufficiente rendimento; grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza
ai doveri del militare; perdita del grado.
L’articolo 6
sostituisce l’articolo 14-bis, che disciplinava l’impiego dei
volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il cui disposto, come
abbiamo visto, viene assorbito dal nuovo articolo 13, introdotto dal presente
decreto.
Il nuovo articolo 14-bis disciplina
i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di
particolare rilevanza: perdita della cittadinanza; assunzione di servizio
presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata; interdizione giudiziale o
inabilitazione; irreperibilità accertata; violazione del giuramento o gravi
motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle
Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato; sentenza penale di
condanna per particolari reati. Nei singoli casi vengono anche previste le
condizioni per procedere all’eventuale reintegrazione nel grado.
L’articolo 7 del
decreto introduce due nuovi articoli dopo
l’articolo 14-bis.
L’articolo 14-ter consente ai volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati nei gruppi sportivi, di essere immessi nei ruoli dei volontari in
servizio permanente, sulla base degli stessi requisiti richiesti all’atto del
reclutamento, anche se non coincidenti con i requisiti propri del servizio
permanente.
L’articolo 14-quater in materia di documentazione di servizio, introduce, al comma
1, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei
volontari in ferma prefissata, nel caso di partecipazione alle procedure per la
rafferma, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 8
agosto 2002, n. 213.
Il D.P.R. n. 213/2002,
recante “Regolamento recante disciplina
per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente
all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri”,
individua, all’articolo 4, i casi di
compilazione della documentazione caratteristica: termine del servizio del
giudicando; variazione del rapporto di dipendenza; inclusione nelle aliquote di
ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di
istruzione o di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall'impiego del
giudicando; compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non
documentato; partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi
bandi; promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.
Il comma
2 dispone la predisposizione da parte dell’amministrazione di un
estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in
ferma prefissata, che attesta i titoli acquisiti durante il servizio.
L’articolo 8 novella l’articolo 15, che contiene disposizioni relative ai
volontari in ferma breve. In particolare, sono modificati il comma 1 ed il
comma 4, e viene aggiunto il comma 4-quater. Si prevede, ora, l’estensione ai
volontari in ferma breve della disciplina prevista per i volontari in ferma
prefissata. I requisiti che i volontari in ferma breve devono possedere per
partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei
volontari di truppa in servizio permanente, sono quelli indicati negli articoli
4, comma 1, e 11, comma 1, della citata legge n. 226/2004. In particolare,
viene escluso il requisito dell’età massima e, fino all’anno 2010, per i volontari in ferma breve in servizio,
viene richiesto, riguardo all’idoneità fisio-psico-attitudinale, il possesso
dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario previsto, per l’arruolamento volontario, dalla direttiva tecnica di
cui all’articolo 3, comma
4, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n 114, e degli ulteriori requisiti fisici richiesti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
L’articolo 3 del D.M. n. 114/2000 “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al
servizio militare”, rinvia, al comma 4, ad un decreto del direttore
generale della sanità militare per l’emanazione delle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che rendono inidonei
al servizio militare, e la definizione dei criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
La legge n. 958/1986,
recante “Norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata”, all’articolo 4 disciplina gli accertamenti sanitari ed attitudinali.
L’articolo 9 del
decreto legislativo inserisce l’articolo
15-bis, in materia di riammissione alla ferma prefissata.
La norma è rivolta ai volontari
che, in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo
nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, hanno cessato
dal periodo di ferma prefissata. L’articolo dispone che, in caso di perdita
della qualità di allievo, possano essere restituiti ai reparti o enti di
provenienza. Ciò può avvenire previo loro espresso assenso e nei limiti delle
consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta.
I
volontari riammessi sono reintegrati nel grado rivestito in precedenza e
vengono loro computati nella ferma i periodi trascorsi in qualità di allievo.
L’articolo 10 modifica l’articolo 16, comma 4, riguardante i volontari che in luogo del servizio di
leva hanno contratto la ferma di un anno. Il nuovo comma corregge i rinvii
previsti dalla stessa disposizione nella sua formulazione originaria,
adattandoli alle modifiche apportate dal presente decreto. Attraverso i nuovi
rinvii vengono disciplinate le licenze, in particolare quella speciale, i
permessi speciali e la licenza di convalescenza.
L’articolo 11 modifica l’articolo 17, comma 5, in materia di crediti formativi riconosciuti dalle
università degli studi per attività formative svolte nel corso del servizio,
sopprimendo il riferimento alla ferma di uno o cinque anni, in quanto non più corretto.
L’articolo 12 modifica l’articolo 18, commi 2 e 6,
in materia di riserve di posti, rispettivamente, nei concorsi per l’accesso
alle carriere iniziali delle Forze di polizia e nei concorsi pubblici a favore
del volontari in ferma, adeguando le categorie dei soggetti beneficiari: volontari
in rafferma biennale ed in ferma prefissata quadriennale.
L’articolo 13 modifica
gli articoli 24, 25 e 26, relativi, rispettivamente, allo
stato giuridico ed all’avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, agli
ufficiali delle forze di completamento ed agli incentivi per il reclutamento
degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche sono finalizzate a colmare una lacuna nella
regolamentazione riferita agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di
finanza, che determina una disparità di trattamento rispetto alle categorie
corrispondenti di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
dell’Arma dei carabinieri. Pertanto, sono previste anche a favore degli
ufficiali ausiliari appartenenti a tale Corpo le riserve di posti per l’accesso
al servizio permanente, attraverso la partecipazione ai concorsi per
l’alimentazione dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo. La
modifica introdotta nell’articolo 24, comma 6, lettera a), prevede, poi,
l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa o del Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, per
disciplinare le modalità d’ammissione degli ufficiali in ferma prefissata all’ulteriore
ferma annuale prevista dalla stessa disposizione. Infine, la modifica introdotta
all’articolo 26, cui è aggiunto un nuovo comma dopo il 5, detta disposizioni
agevolare l’inserimento degli ufficiali ausiliari nel mondo del lavoro.
L’articolo 14 del decreto legislativo aggiunge l’allegato 1 al D.Lgs. n. 215/2001.
L’allegato 1 rappresenta il modello per la redazione
dell’estratto della documentazione di servizio attestante i titoli acquisiti
dal militare, come indicato dal comma 2 dell’articolo 14-quater, introdotto
dallo schema in esame.
L’articolo 15 dispone l’abrogazione dell’articolo 19 del D.Lgs. n.
215/2001, più volte citato, e degli articoli
1, 6, 9, 10 e 11, commi 1, 3, 4 e 6
del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
L’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D.L. n. 64/2002, convertito dalla legge n. 116/2002, limitava a 25 anni l’età massima per il
reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve.
Il D.Lgs. n. 505/1997,
reca disposizioni sull’armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari
al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio
permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge n.
662/1996.
L’articolo 1
ripartisce il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in: a)
volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio; b) volontari in
ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio; c)
volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio.
L’articolo 6 individua
le festività riconosciute.
L’articolo 9 dispone
le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di
dieci mesi di servizio.
L’articolo 10
stabilisce le modalità per il trattenimento a domanda dei volontari che hanno
subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio.
L’articolo 11, in
materia di licenza straordinaria di convalescenza, disciplina, ai commi 1, 3, 4
e 6, l’applicazione di quest’istituto ai volontari in ferma breve
temporaneamente non idonei al servizio.
Anche l’articolo 12-bis, del già citato D.L. n. 115/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, ha novellato il D.Lgs. 215/2001,
sostituendo l’articolo 6, riguardante la gestione del personale militare in
esubero a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate e
della conseguente riduzione degli organici, già novellato dal D.Lgs. n.
236/2003 sopra commentato. In luogo del transito di tale personale nei ruoli
del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in ausiliaria,
l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle eccedenze il
collocamento in ausiliaria a domanda.
[1]
Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, reca “Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.
[2] L’articolo 1, comma 104, della legge n. 662/1996, finanziaria per il 1997, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la durata della ferma di leva è di 10 mesi.
[3] Tale personale è individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1°febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”.
[4] La consistenza del contingente è stata
successivamente diminuita dall’articolo
39-vicies semel, comma 43, del D.L. n.
273/2005, come convertito dalla legge
n. 51/2006.
[5] Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, reca il regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
[6] Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.
[7] La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, prevede che i militari di leva possano essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale e triennale, inoltre il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.