Leva: sospensione e professionalizzazione - Recenti sviluppi

L’istituzione del servizio militare professionale nella XIII Legislatura

La legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, all’articolo 3, comma 1, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. A seguito di tale trasformazione, il ricorso alla coscrizione obbligatoria sarebbe “sospeso” e verrebbe applicato soltanto in casi eccezionali, quali lo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione o l’insorgere di una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

Con riguardo ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, estremamente dettagliati dal provvedimento, si prevede in primo luogo che la progressiva riduzione dell'organico delle Forze armate a 190.000 unità sia realizzata entro sette anni, per cui gli ultimi a rispondere all’eventuale chiamata al servizio di leva saranno i cittadini nati nel 1985. A partire dall’entrata a regime della riforma, peraltro, le chiamate al servizio di leva diminuiranno progressivamente. Si prevede inoltre che il decreto legislativo disciplini: le forme per il ricorso a giovani soggetti alla leva, nati entro il 1985, ai fini del soddisfacimento, nella fase transitoria, delle eventuali esigenze delle Forze armate; il transito delle eccedenze d’organico presso altre amministrazioni o il relativo collocamento in ausiliaria; il reclutamento di volontari in forma prefissata da impiegare in Italia o all’estero; l’individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche oltre la data di sospensione della leva, di ufficiali ausiliari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Per facilitare l’attuazione della riforma, la legge di delega ha previsto, da un lato, l’istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un’apposita struttura con compiti informativi, promozionali e di coordinamento, e, dall’altro, l’introduzione di specifici incentivi, quali i crediti formativi nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, per i cittadini che prestano servizio militare volontario.

Dopo la riforma, ciascuna Forza armata potrà contare su:

ufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in servizio permanente;

volontari di truppa, che possono essere o in servizio permanente, ovvero in ferma prefissata. Si tratta di una nuova figura di volontari, da impiegare in Italia o all’estero, in ferma prefissata annuale o quinquennale, con possibilità di permanere in servizio per due successive rafferme biennali dopo la ferma quinquennale.

Proprio per questa ultima categoria è previsto che il decreto legislativo attuativo della delega fissi la disciplina delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata quinquennale, che risultino in eccedenza rispetto alle necessità organiche. A tal fine, si prevede anche la possibilità di accedere alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare o del Corpo dei vigili del fuoco, nonché di rideterminare la percentuale della riserva per l’assunzione agli impieghi civili presso le amministrazioni pubbliche.

Al termine del percorso di riforma, l’organico complessivo dovrà passare dalle originarie 270.000 unità - di cui 116.000 militari di leva (pari al 43% del totale) - a 190.000 unità.

Con riguardo agli oneri derivanti dall’attuazione della riforma l’articolo 8 della legge n. 331/2000 quantifica i relativi importi in 43 mld per l’anno 2000, 362 mld per il 2001 e 618 mld per il 2002, ai quali si provvede mediante l’utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero della difesa, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2000-2003. Gli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020 sono invece determinati nella misura massima indicata  nella tabella A, allegata al provvedimento, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 mld. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

In attuazione della norma di delega di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”.

Conformemente a quanto stabilito dai criteri della norma delegante, il provvedimento disciplina la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, ripartisce le risorse umane nelle varie categorie costitutive del personale militare, disciplina le modalità di reclutamento del personale volontario, dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio, configura la categoria degli ufficiali ausiliari ed introduce norme correttive nella disciplina vigente in materia di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali.

Il decreto si componeva originariamente di 31 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il Titolo I (articolo 1), ribadito che finalità della riforma è la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, specifica le categorie destinatarie del provvedimento, che sono costituite dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui al D.Lgs. n. 490/1997[1] e dei sottufficiali (sergenti e marescialli) e alle categorie dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve.

Il Titolo II (articoli 2-6) detta la disciplina degli organici del personale nel periodo transitorio, specificando le modalità di individuazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa in ferma permanente e in ferma breve. Sono inoltre specificate le modalità di gestione delle eccedenze nelle varie categorie, ruoli e specializzazioni di personale militare, ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In particolare, viene fissata la dotazione organica complessiva da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2007, pari a 190.000 unità, nonché la dotazione per ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1° gennaio 2021 (tabella A allegata), mentre per la determinazione annua delle dotazioni di personale per il periodo 2003-2020 è fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa.

Il Titolo III (articoli 7-11) detta la disciplina volta alla sospensione del servizio di leva, a partire dal 2007, e al contestuale adeguamento della normativa vigente in materia di modalità per la chiamata alle armi, ritardi per motivi di studio e dispense, per il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006). Sono inoltre specificate le modalità di definizione, a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, dei contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

Il Titolo IV (articoli 12-19) detta norme riguardanti i volontari di truppa. Norme specifiche sono dedicate ai volontari in ferma prefissata, di uno o cinque anni, delle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. Ulteriori disposizioni intervengono a modificare la disciplina vigente in materia di volontari di truppa in ferma breve.

Il Titolo V (articoli 20-28) detta disposizioni dirette a modificare ed innovare la disciplina vigente in tema di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle Forze armate.

Il Titolo VI (articoli 29-31) reca disposizioni di modifica e abrogazione finalizzate a coordinare la normativa vigente con le norme introdotte dal decreto, nonché la clausola finanziaria.

La prosecuzione del processo di professionalizzazione delle Forze armate nel corso della XIV Legislatura

Nel corso della XIV Legislatura è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo nella definizione del processo di professionalizzazione delle Forze armate, delineato nella Legislatura precedente, con l’obiettivo di rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza.

Il decreto correttivo del D.Lgs. n. 215/2001

In primo luogo è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000, commentata sopra, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, appunto il D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

L’articolo 1 del decreto legislativo novella l’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 215/2001, differendo al 1° gennaio 2006 la data dalla quale è collocato in ausiliaria il personale militare in eccedenza che abbia meno di cinque anni dai limiti di età previsti per legge.

L’articolo 2 sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto. Si prevede che i chiamati alla leva dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006 possano essere assegnati a prestare servizio anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia, sia civili che militari, nonché nelle amministrazioni dello Stato. Si conferma che la previsione dell’obbligo di leva vige fino ai nati entro il 1985, e si specifica che la durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.

L’articolo 3 introduce due articoli aggiuntivi: l’articolo 11-bis e l’articolo 11-ter.

L’articolo 11-bis disciplina le modalità di sospensione delle attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985.

L’articolo 11-ter dispone la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985. Le liste di leva rimangono infatti in essere per poter essere utilizzate nel caso di ripristino della leva obbligatoria, prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 331/2000.

L’articolo 4 introduce l’articolo 14-bis al decreto che regola la permanenza in servizio, nelle more del giudizio per valutare la dipendenza da causa di servizio, dei volontari che, per ferite o lesioni riportate in servizio, pur continuando ad avere l’idoneità al servizio militare siano inidonei agli incarichi assegnati.

L’articolo 5 introduce due commi aggiuntivi all’articolo 15 del D.Lgs. n. 215/2001: i commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-bis prevede che i volontari in ferma breve, o in rafferma, reclutati ai sensi della legge n. 958/1986, e del D.P.R. n. 332/1997, oppure con procedure straordinarie, e non utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alle carriere iniziali previste dal medesimo D.P.R. n. 332/1997, possano partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 110/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/1999.

Il comma 4-ter prevede che i vincitori dei concorsi di cui la precedente comma mantengano lo status di volontario in ferma breve per il periodo del tirocinio o dei corsi propedeutici, e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.

L’articolo 6 del decreto legislativo sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 215/2001, che aveva abrogato, erroneamente, l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (collegato per il 1994). L’articolo precedentemente abrogato rappresenta il supporto normativo primario in forza del quale è stato emanato il regolamento n. 332/1997.

L’articolo 7, modificando il comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs n. 215/2001, attribuisce alla legge di bilancio il compito di determinare il numero massimo degli ufficiali da ammettere annualmente in servizio, anziché, come previsto precedentemente, di quelli da mantenere in servizio.

L’articolo 8 contiene modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 215/2001 in materia di ufficiali in ferma prefissata. Le modifiche riguardano:

a)      la durata della ferma prefissata degli ufficiali delle Forze armate, che viene estesa da un anno e sei mesi a due anni e sei mesi;

b)      l’inclusione dei requisiti psichici, oltre a quelli fisici e attitudinali, richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata, da stabilirsi con decreto del Ministro;

c)      l’introduzione, dopo il comma 5, del comma 5-bis in materia di bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata. Tali bandi possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole e gli istituti militari, nonché dei figli di militari deceduti in servizio e b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni;

d)      la correzione, al comma 6, lettera a), di un errore materiale relativo alla nomina degli ufficiali in ferma prefissata in qualità di ausiliari, con il riferimento al "corrispondente ruolo speciale” anziché alla "corrispondente Arma o Corpo”.

L’articolo 9 integra l’articolo 24 del decreto, prevedendo che gli ufficiali in ferma prefissata possano presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio e che l’amministrazione possa rinviare il collocamento in congedo, fino a un massimo di sei mesi, per specificate ragioni.

L’articolo 10 corregge un errore materiale contenuto nell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, modificando il rinvio al comma 5 in rinvio al comma 6.

L'articolo 11 novella l'articolo 26 del D.Lgs 215/2001, che riguarda gli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.

Le modifiche apportate dall'articolo in commento riguardano:

Ø    la limitazione della riserva di posti prevista dal comma 4 agli "ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, agli ufficiali di complemento ed agli ufficiali delle forze di completamento".

Ø    l'introduzione del comma 4-bis che prevede una riserva fino al 40% dei posti annualmente disponibili, per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 298/2000, a favore degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri.

Ø    l'introduzione del comma 5-bis che estende agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, le riserve di posti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del medesimo decreto.

L'articolo 12 integra le abrogazioni di norme contenute nell'articolo 30 del D.Lgs. 215/2001. Le nuove abrogazioni, conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445, riguardano le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento o considerano il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare.

La sospensione anticipata della leva obbligatoria e l’istituzione dei volontari di truppa in ferma prefissata

E’ stata quindi approvata la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”, che ha introdotto le opportune disposizioni normative volte a consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare. Tale provvedimento è suddiviso in otto capi e si compone di trentatre articoli e cinque tabelle allegate.

Il Capo I reca disposizioni generali.

L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 215/2001, prevedendo la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, anticipando il termine di due anni. Viene inoltre specificato che, fino al 31 dicembre 2004, dovevano essere chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985, e che la durata del servizio di leva era quella stabilita dalle disposizioni vigenti[2]. La norma precisa che la sospensione riguarda le sole chiamate per lo svolgimento del servizio di leva. La modifica è stata dettata dalla necessità di evitare pericolosi vuoti di organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio.

L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001 prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007 e considerava il periodo transitorio dal 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2006.

L'articolo 2 modifica la tabella A del D.Lgs. n. 215/2001, ovvero la ripartizione delle consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Per l'Esercito, i volontari in servizio permanente (VSP) passano da 44.496 a 56.281, mentre i volontari in ferma prefissata vengono ridotti da 31.363 a 19.578.

Per la Marina, i volontari in servizio permanente (VSP) passano da 9.400 a 10.000, mentre i volontari in ferma prefissata vengono ridotti da 6.524 a 5.924.

La tabella A del D. Lgs. n. 215/2001 ripartisce i volumi organici del personale delle forze armate da conseguire alla data del 1° gennaio 2021.

L'articolo 3 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

La figura del volontario in ferma prefissata rientra nei principi e criteri direttivi della delega contenuta nell'articolo 3 della citata legge n. 331/2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale. La legge fa riferimento a periodi di ferma prefissata di uno e di cinque anni. La delega è stata attuata con il D. Lgs. n. 215/2001, che, al titolo IV, reca, tra l'altro, disposizioni riguardanti i volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni e in rafferma, le licenze, i premessi e la licenza straordinaria di detti volontari.

Il Capo II reca le disposizioni relative ai volontari in ferma prefissata di un anno.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata, che sono:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’articolo 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, attraverso il rinvio alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, esige il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante le norme sull’ordinamento giudiziario, prevede, tra l’altro, che per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica.

L'articolo 5 prevede che i volontari in ferma prefissata annuale possano essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Tale rafferma è concessa, tuttavia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata al disegno di legge in esame, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui al successivo articolo 23, comma 2, e infine, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001.

L'articolo 6 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa per la definizione delle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei criteri e modalità di ammissione alla rafferma annuale.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal successivo articolo 22 del disegno di legge in esame, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applichino le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

Il comma 2 del medesimo articolo, precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possano conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

L’articolo 8 definisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, che, dal 1° gennaio 2005, percepiranno una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla legge in esame, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

L’articolo 9 reca disposizioni volte ad accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, da destinare, nei limiti delle esigenze organiche ed a domanda, ad unità alpine.

Il comma 1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, siano destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico. Deve essere assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino. Tale disposizione deve essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Rispetto alla precedente formulazione del comma, si rafforza il legame tra i reparti alpini e le regioni alpine.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

L’articolo 10 stabilisce che le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non economici per lo svolgimento del servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di volontari in ferma prefissata quadriennale.

L’articolo 11 stabilisce i requisiti per il reclutamento dei sopraccitati volontari.

Il comma 1 dispone che possono partecipare ai concorsi per il reclutamento i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono già esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent’anni compiuti.

Il comma 2 fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. Tale norma si riferisce al personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che il periodo di ferma del militare che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.

Il prolungamento del periodo di ferma è consentito nei limiti delle consistenze previste:

Ø      per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata del disegno di legge in esame;

Ø      per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;

Ø      a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata dal disegno di legge in esame.

Nel caso in cui il numero delle domande per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risultasse inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, il comma 4 prevede che per i posti eventualmente non coperti possano essere banditi concorsi aperti ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti.

L'articolo 12 contiene disposizioni sulla rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Il comma 1 stabilisce che questi possano essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste:

§         per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata del disegno di legge in esame;

§         per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;

§         a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata dal disegno di legge in esame.

Il comma 2 precisa che possono presentare la domanda di cui al comma precedente, anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al D.Lgs. n. 196/1995.

L'articolo 13, comma 1, rinvia ad un successivo decreto del Ministro della difesa la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, e dell’ammissione alle ulteriori rafferme biennali.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Il successivo comma 3 precisa che la ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 sia stabilita, con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

L'articolo 14, in materia di stato giuridico e avanzamento dei medesimi volontari, stabilisce, al comma 1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

Il comma 2 precisa che i volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Dopo il compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma, e previo giudizio di idoneità, essi possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere. Nel caso di giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione dopo un anno.

Il comma 3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguano il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

L'articolo 15 disciplina il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il comma 1 prevede che ad essi sia corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali indicate dalla tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

L'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 215/2001, prevede che, ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma sia corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000, volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

Il comma 2 dello stesso articolo, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale siano attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

L'indennità prevista dall'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. n. 215/2001, di cui si è trattato nel commento al comma precedente, non viene più corrisposta dalla data di attribuzione del trattamento economico appena esposto.

Il Capo IV del provvedimento disciplina il particolare regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Viene prevista una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II della proposta. In tal modo si intende incentivare i reclutamenti nella ferma prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche.

L’articolo 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30 settembre.

La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002. Quindi la determinazione dei posti messi annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno avverrà previo scomputo del numero dei posti corrispondente alla riserva appena citata. Il comma in esame specifica inoltre che le riserve di posti hanno una durata temporale limitata: dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2020, e operano in deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001.

Il decreto legislativo 5-aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”, all’articolo 13, comma 4, dispone una riserva di posti nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, a favore di quanti hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi.

Il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante “Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto”, all’articolo 1, comma 3, ha autorizzato il Ministero dell'interno a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998, prevedendo una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni.

Il D.Lgs. n. 215/2001, già citato, all’articolo 18, comma 1, determina una riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri:

·         Arma dei carabinieri 70%;

·         Corpo della guardia di Finanza 70%;

·         Corpo Militare della Croce Rossa 100%;

·         Polizia di Stato 45%;

·         Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;

·         Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;

·         Corpo forestale dello Stato 45%.

Come si è detto, la previsione dell’articolo 14, comma 1, della proposta in esame deroga alla norma appena esposta, al fine di favorire l’accesso alle nuove categorie che si intende istituire, che sono quindi preferite a quelle dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve.

Il comma 2 precisa che nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni indicate nel comma 1.

Ciascuna della amministrazioni interessate determina le procedure di selezione del personale, che si concludono con la formazione delle graduatorie di merito, ed è competente in via esclusiva della loro attuazione. Tale determinazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa. Si prevede, inoltre, che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengano conto dei seguenti titoli di merito: periodo di servizio svolto e relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso; specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale (comma 3).

Il comma 4 dell’articolo 14 prevede due modalità di immissione nelle citate carriere dei concorrenti giudicati idonei e collocati utilmente nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) immissione immediata secondo l’ordine delle graduatorie e in numero corrispondente alle seguenti percentuali: 30 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 55% per i concorsi relativi alla Polizia di Stato e al Corpo forestale dello Stato; 40% per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria;

b) immissione successiva dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in forma prefissata quadriennale, in numero corrispondente alle seguenti percentuali: 70 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 45% per i concorsi relativi alla Polizia di Stato e al Corpo forestale dello Stato; 60% per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria; 100 % per i concorsi relativi al Corpo militare della Croce Rossa.

Il comma 5 precisa che per partecipare alle immissioni disciplinate dal comma precedente, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

Il comma 6 dispone che il Ministro della difesa stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la loro ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione. La determinazione del Ministro è formulata sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

Il comma 7, prevede, a decorrere dall’anno 2010, la possibilità di rideterminare in misura percentuale il numero dei posti riservati ai volontari in ferma prefissata, in relazione all’andamento dei reclutamenti. Tale rideterminazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Sullo schema di decreto le competenti Commissioni di Camera e Senato devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte del Governo.

L’articolo 17 dispone che se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi è superiore al quintuplo dei posti, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo (comma 1). Se invece il numero delle domande è inferiore al quintuplo dei posti, in caso di mancata copertura è possibile bandire nuovi concorsi aperti ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti (comma 2).

L’articolo 18 disciplina la copertura dei posti ulteriori a quelli previsti dalla programmazione quinquennale di cui all’articolo 16, comma 1, resi disponibili nell’anno di riferimento a causa di fattori vari o dell’incremento degli organici. Nella prima ipotesi (comma 1), si prevedono concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti. In caso di incremento degli organici (comma 2) si provvede mediante concorsi riservati nelle misure percentuali già viste di cui all’articolo 16, comma 4, lettere a) e b), rispettivamente: a) ai militari di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, anche in congedo, in possesso dei requisiti prescritti; b) ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, in possesso dei requisiti. I vincitori di tali concorsi sono tutti immessi direttamente nelle carriere iniziali delle rispettive amministrazioni (comma 3), mentre per i posti eventualmente non coperti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 appena commentato (comma 4).

Infine, l’articolo 19, che chiude il capo in esame, dispone che i vincitori dei concorsi disciplinati dagli articoli precedenti perdano il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate all’atto dell’immissione nelle nuove carriere. Tale disposizione è finalizzata ad evitare possibili turbative nei ruoli iniziali delle citate carriere.

Il Capo V del provvedimento dispone alcuni adeguamenti della normativa vigente.

L’articolo 20 modifica l’articolo 5, comma 1, primo periodo, della già citata legge n. 331/2000, relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, in modo da estendere ai volontari in ferma breve ed in ferma prefissata l’attività svolta dal Ministero della difesa, ai sensi della disposizione citata, per favorire l’inserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro.

Più in dettaglio, l’articolo 5, comma 1, della legge n. 331/2000 prevedeva che una struttura del Ministero della difesa svolga attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. A tal fine questa struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni con i medesimi, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

L’articolo 21 novella l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, e la tabella B/1 allegata a tale decreto. Tale modifica è finalizzata a coordinare le disposizioni citate, relative all’avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, con l’attribuzione del grado di 1°caporal maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma biennale, disposta dall’articolo 12, comma 3, della proposta in esame. Poiché il grado di 1°caporal maggiore corrisponde al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, le modifiche previste dal provvedimento in esame comportano che l’anzianità necessaria per l’avanzamento al grado superiore sia maturata durante il servizio permanente.

L’articolo 22, comma 1, contiene la delega al Governo per armonizzare e coordinare le disposizioni del citato D.Lgs. n. 215/2001 con la disciplina prevista dalla legge in esame. A tal fine il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa e dei principi e criteri direttivi di seguito esposti.

·         Adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 215/2001 con l’anticipata sospensione della leva, prevista dall’articolo 1 della proposta, e con l’istituzione delle due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale.

·         Emanazione di disposizioni in materia di stato giuridico relative alle citate due nuove categorie di volontari in ferma prefissata, adeguando, in particolare, quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri in ferma volontaria[3].

·         Abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con la legge in esame.

Il comma 2 prevede che sugli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, venga richiesto il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione.

Il comma 3 delega il Governo ad emanare gli eventuali decreti correttivi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle modalità procedurali di cui al comma precedente.

Il Capo VI del disegno di legge reca le disposizioni transitorie.

L’articolo 23 determina la consistenza organica del personale di Esercito Marina ed Aeronautica. Il comma 1 dispone che il Ministro della difesa per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ripartisca con proprio decreto le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A, allegata alla proposta, tra le tre citate Forze armate.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020, con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, siano determinate annualmente le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata al disegno di legge in esame.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 215/2001, ha disposto che le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità.

Fino al 31 dicembre 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate (volontari di truppa, sergenti, marescialli) possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo, senza ampliare i rispettivi organici, nel rispetto dell'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 215/2001, pari a 190.000 unità, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento. Le risorse finanziarie sono quelle indicate nel comma precedente (comma 3).

Il comma 4 prevede che, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 2, sia computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti espressamente indicate, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001.

Il comma 5 dispone, infine, che per compensare la maggior durata del periodo di impiego non operativo del personale volontario in formazione rispetto a quello previsto per il personale di leva, sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020[4].

L’articolo 24 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare il passaggio dall'attuale sistema delle ferme brevi triennali a quello delle ferme quadriennali previsto dal disegno di legge in esame. Il comma 1 stabilisce che l'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del D.P.R. n. 332/1997[5], sia bandito entro il 31 dicembre 2004. Il comma 2 per il 2005 riserva il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno agli appartenenti alle seguenti categorie, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, che si è sopra commentato: volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito; personale che ha completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai posti eventualmente non coperti possono concorrere i cittadini in possesso dei predetti requisiti.

Vengono, quindi, estese alle precedenti categorie di personale volontario le disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico previste dalla proposta in esame per le nuove figure di volontari, al fine di garantire la parità di trattamento tra categorie di personale assimilabili. In particolare, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1 (comma 3), mentre a decorrere dal 1^ gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2 (comma 4).

Il comma 5 dispone che in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, per l’arruolamento volontario in ciascuna Forza armata, in attesa dell’adeguamento di detto regolamento.

Il D.M. n. 114/2000, “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare” all’articolo 2 stabilisce che sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, che devono essere indicati nei bandi di concorso. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste in un apposito elenco allegato al regolamento.

L’articolo 25 riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.

Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.

Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della legge. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[6].

Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dal disegno di legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

L’articolo 26 prevede forme di reclutamento straordinario dei volontari in servizio permanente sino a quando il nuovo sistema non sia completamente a regime, al fine di sopperire alle eventuali carenze di personale. E’ quindi possibile, ai sensi del comma 1, bandire concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

·         i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958[7], che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

·         i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 332/1997, più volte citato, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 di tale regolamento o che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

L’articolo 9 del D.P.R. n. 332/1997 prevede che le direzioni generali competenti predispongano l'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal medesimo articolo. L’articolo 10 stabilisce che l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa è predisposta dalle apposite commissioni, sulla base di una programmazione quadriennale e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni.

Il comma 2 precisa che i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

Il Capo VII, detta specifiche disposizioni per il Corpo delle Capitanerie di porto.

L’articolo 27 detta disposizioni per completare la sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine il comma 1 prevede per il triennio 2004-2006 l’attivazione di un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa.

Il comma 2 rinvia alla tabella D, allegata alla legge, per la determinazione delle consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Infine, il comma 3 stabilisce, a decorrere dal 31 dicembre 2006, un aumento delle dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. Tali dotazioni sono rideterminate come segue: a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

Il D.Lgs. n. 196/1995, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, dispone all’articolo 2, comma 2, che nell'ambito della Marina è previsto un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità, mentre all’articolo 7, comma 1, stabilisce che, sempre nell'ambito della Marina, possono essere mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

L’articolo 28 determina le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto siano annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Tale determinazione deve avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 27, comma 3, e secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti, per l’anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, senza ampliare i rispettivi organici ed entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla medesima tabella E per l’anno di riferimento.

Il comma 2 dispone, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, il computo di un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, per compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative. Detto contingente viene istituito in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, nelle seguenti misure: a) 200 unità, nell’anno 2005; b) 235 unità, negli anni 2006 e 2007; c) 5 unità, in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

L’articolo 29 individua il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto, facendo riferimento ai relatvi articoli della proposta. A decorrere dal 1º gennaio 2005; ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale è corrisposto il trattamento economico previsto dall’articolo 8 (comma 1), mentre ai volontari in ferma prefissata quadriennale ed ai volontari in ferma breve è corrisposto quello previsto dall’articolo ,15 comma 1 (comma 2 e 4). A decorrere, invece, dal 1º gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 2 (comma 3), mentre, a decorrere dal 1º gennaio 2008, ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2 (comma 5).

Il Capo VIII, contiene le disposizioni finali.

L’articolo 30, in relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25 in ordine al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, fa salve una serie disposizioni in materia di assunzione del personale previste da norme espressamente richiamate, che vengono di seguito commentate. Si tratta, prevalentemente, delle norme di analogo contenuto a favore del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per determinate cause.

§         Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; articolo 6, commi 5 e 6.

Il comma 5 dell’articolo 6, relativo alla nomina ad agente, dispone che possono essere nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 6 tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

§         Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; articolo 5, comma 4-bis.

Il comma 4-bis dell’articolo 5, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia, prevede che possono essere nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza di azioni criminose, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.

§         Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; articolo 7, commi 2 e 3.

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che possano essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere, nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 3, tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

§         Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; articolo 6, commi 2 e 3.

Il comma 2 dell’articolo 6 prevede che possono essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'àmbito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti. Il comma 3 prevede che tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

§         Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 4, commi 4-ter e 4-quater.

Il comma 4-ter dell’articolo 4, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia, prevede che nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con apposito regolamento, possono essere nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti. Il comma4-quater prevede che queste disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

§         Legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia; articolo 6, comma 4.

Il comma 4 dell’articolo 6 si riferisce, tra l’altro, al reclutamento del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, disciplinato da regolamenti autorizzati, emanati sulla base dei criteri formulati dalla norma medesima.

L’articolo 31 dispone un’integrazione dei contenuti della relazione prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 331/2000, attraverso una novella di tale articolo, cui viene aggiunto il comma 1-bis. A decorrere dal 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà, infatti, riferire al Parlamento anche in merito al conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 331/200, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce: sul livello di operatività delle singole Forze armate; sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; sull'azione della struttura del Ministero della difesa preposta alla valutazione dell'attività di reclutamento del personale volontario ed all’agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito.

L’articolo 32 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 valuta l'onere derivante dal provvedimento, escluse le disposizioni del capo VII, in 392.999.573 euro a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il comma 2, autorizza la spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui al citato capo VII. Gli oneri sono valutati in 169.119 € per il 2004, 48.287.301 € per il 2005, e 76.476.031 € a decorrere dal 2006, cui si provvede, ugualmente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto citato al comma precedente.

Infine l’articolo 33 dispone l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alla legge sono allegate cinque tabelle:

Ø      la tabella A contiene la ripartizione delle consistenze del personale non direttivo delle forze armate negli anni 2005 e 2006;

Ø      la tabella B indica le paghe giornaliere dei volontari in ferma prefissata ovvero la misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente;

Ø      la tabella C riporta gli oneri finanziari complessivi dall'anno 2005 al 2021;

Ø      la tabella D riporta le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto;

Ø      la tabella E riporta gli oneri finanziari relativi al Corpo delle capitanerie di porto.

 

In accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n. 8/00121, approvata dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18 maggio 2005, l’articolo 12, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.   

Il decreto di adeguamento del D.Lgs. n. 215/2001 alle disposizioni introdotte dalla legge n. 226/2004

In attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 22 della legge n. 226/2004, che si è appena commentata, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.

L’articolo 1 del decreto sostituisce l’articolo 12, che trattava dei volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni, in rafferma biennale, in ferma breve ed in ferma prefissata di un anno.

Il nuovo articolo 12 riguarda i volontari in ferma prefissata e specifica che, ai fini del D.Lgs. n. 215/2001, con tale denominazione, ove non diversamente specificato, si intendono le categorie disciplinate dai citati capi II e III della legge n. 226/2004: in ferma prefissata di un anno; in prolungamento della ferma; in rafferma annuale; in ferma prefissata quadriennale; in rafferma biennale (comma 1). L’ammissione alla ferma, che comporta l’obbligo si prestare servizio per un periodo determinato, decorre giuridicamente dalla data indicata nel provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare. La decorrenza economica opera dalla data d’effettiva presentazione al reparto (comma 2). Il comma 3 attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la competenza a definire categorie, specialità, specializzazioni ed incarichi dei volontari in ferma prefissata. Il giudizio per l’avanzamento di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226/2004, che si sono esaminati nel paragrafo precedente, è espresso da una commissione, costituita presso ciascun corpo o reparto d’impiego, composta da almeno tre membri, nominati dal comandante di corpo, che conferisce il grado (comma 4). Il comma 5 individua lo stato di volontario in ferma prefissata rinviando al complesso di diritti e doveri inerenti alla categoria ed al grado, mentre il comma 6 individua le diverse posizioni di stato: servizio; congedo illimitato; congedo assoluto. Infine, il comma 7, con una norma di chiusura, rinvia, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 215/2001, alle disposizioni in materia di stato e avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente, in quanto compatibili.

 

L’articolo 2 introduce sei nuovi articoli dopo l’articolo 12.

L’articolo 12-bis detta norme sui volontari in ferma prefissata in servizio, che possono trovarsi in servizio effettivo o in sospensione precauzionale dal servizio (comma 1). I volontari in servizio devono mantenere l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per tutta la durata della ferma,(comma 2) e non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né dedicarsi ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei propri doveri (comma 3). Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità appena indicate, il volontario è diffidato dall’amministrazione a porvi fine, e viene prosciolto dalla ferma decorsi quindici giorni dalla diffida, se l’incompatibilità persiste (comma 4). I volontari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. Quelli in ferma prefissata quadriennale però, in relazione alla situazione abitativa locale, possono essere autorizzati dal comandante di corpo ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio (comma 5). I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo l’autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari (comma 6). La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito (comma 7). I volontari in ferma prefissata comandati in servizio isolato che si trovano nell'impossibilità di usufruire di infrastrutture militari idonee, ricevono il rimborso delle spese di vitto e pernottamento in albergo (comma 8).

L’articolo 12-ter disciplina l’impiego dei volontari in ferma prefissata, la libera uscita, i permessi speciali ed i giorni festivi. I volontari seguono l’iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell’ambito delle unità dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all’estero. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale (comma 1). Nei commi 3-4 si prevede che l’impiego dei volontari avviene secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, che i volontari in ferma quadriennale sono impiegati per periodi di tempo pari a quelli dei volontari in servizio permanente, e si regolamentano i periodi di tempo dedicati all’espletamento delle attività di carattere personale. Il comma 5 disciplina i servizi di guardia presidiari e di caserma, che se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, danno titolo alla concessione del recupero compensativo, qualora non sia possibile attribuire l’indennità corrispondente. Il comma 6 prevede la possibilità di attribuire il compenso forfettario d’impiego e di guardia, a decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale impiegato in servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle ventiquattro ore, o in operazioni militari o esercitazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, da corrispondere, nell’ambito dei fondi a tal fine destinati, in alternativa al recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003”. I commi 7-10 disciplinano, infine, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per brevi periodi; la libera uscita; i permessi per l’anticipazione o la proroga dell’orario della libera uscita; i permessi speciali notturni; i permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali; i giorni festivi.

L’articolo 12-quater disciplina la licenza ordinaria, commisurandola alle tipologie di orario di servizio e prevedendo periodi di durata progressivamente maggiore in relazione alla durata delle ferme, nonché disposizioni comuni quanto alle modalità di fruizione. In particolare, vengono regolamentate l’interruzione per ricovero ospedaliero, la revoca ed il richiamo per imprescindibili esigenze di impiego.

L’articolo 12-quinquies regola la licenza straordinaria, prevedendo disposizioni in materia di licenza di convalescenza, per prigionia, per eventi e cause particolari, per gravi motivi. In particolare, per la licenza di convalescenza, che non può comunque superare, complessivamente, i due anni nell’ultimo quinquennio di servizio prestato, i periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio, nonché il trattamento economico da corrispondere nei casi di infermità non dipendente da causa di servizio, sono diversificati in relazione alla durata delle ferme. La licenza straordinaria per prigionia di guerra, o nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all’estero, non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. I volontari in ferma prefissata fruiscono, in ogni caso, dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Con la legge n. 53/2000 si è iniziato il riordino della normativa in materia di tutela della maternità e paternità. Tale legge costituisce l'esito di una elaborazione teorica, normativa e di una mobilitazione sociale più che decennale. Risale infatti al 1990 la presentazione al Parlamento della prima proposta di legge di iniziativa popolare che proponeva un progetto di politica dei tempi, allo scopo di armonizzare e rendere compatibili i tempi del lavoro con quelli dedicati alla cura e alla formazione personale.

La legge n. 53/2000 si compone di 28 articoli, divisi in 7 capi e si articola intorno a tre fondamentali nuclei tematici :

-      la riscrittura organica della normativa sulle assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli e l'ampliamento delle forme di agevolazione destinate ai genitori di portatori di handicap;

-      l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'ampliamento dei congedi per la formazione;

-      il coordinamento degli orari delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

In particolare, l’articolo 4 della legge prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il riordino della normativa in oggetto è stato quindi completato, in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 15 della medesima legge n. 53/2000, con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha approvato un apposito Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Il D.Lgs. n. 151/2001, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, ha ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, stabilendo il diritto delle lavoratrici madri di fruire, durante il primo anno d’età del bambino, di due periodi di riposo, di un'ora ciascuno (ridotti alla metà in presenza di asilo nido o struttura simile messi a disposizione dal datore), anche cumulabili durante la giornata.

Detti riposi spettano al padre nelle ipotesi previste dall'articolo 40. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore fruibili sono individuate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (circolare INPS n. 109/2000).

Le richiamate disposizioni si applicano anche in caso di adozione entro il primo anno di vita del bambino (circolare INPS 7 maggio 2001, n. 97).

Egualmente, nel caso di adozione o di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 42, riferite ai riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 45). La Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003 ha precisato che in caso di adozione o di affidamento ai genitori spettano i riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (circolare INPS n. 91 del 2003).

Il trattamento economico dei riposi e dei permessi consiste in un'indennità, a carico dell'ente assicuratore e pari alla retribuzione afferente agli stessi, anticipata dal datore di lavoro e successivamente da questi conguagliabile.

Le giornate di riposo o di permesso sono coperte da contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto.

L’articolo 12-sexies, in materia di elevazione ed aggiornamento culturale, concede periodi pari complessivamente a 150 ore annuali ai volontari in ferma prefissata quadriennale che intendono conseguire un titolo di studi superiori o universitari, o partecipare ad altri corsi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In questa materia trovano applicazione le norme sul diritto allo studio contenute nei D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, e 13 giugno 2002, n. 163, che hanno recepito gli schemi di concertazione per le Forze armate (comma 1). I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 53/2000, che prevede una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (comma 3).

L’articolo 12-septies applica ai volontari in ferma prefissata le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed all’articolo 14 del D.P.R. n. 163/2002, già citato, che, a sua volta, applica il testo unico recato dal decreto appena citato alle Forze armate (comma 1). Il comma 2 dispone che il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria che non è computata nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

 

L’articolo 3 del decreto legislativo sostituisce l’articolo 13, che disciplinava le licenze ed i permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma.

Il nuovo articolo 13 reca disposizioni sull’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio. Il comma 1 prevede la possibilità di rimanere in servizio, a domanda, per i volontari in ferma prefissata che abbiano perso l’idoneità fisio-psico-attitudinale in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio. Tale possibilità è subordinata al giudizio d’idoneità al servizio militare incondizionato, e consente di restare in servizio fino al termine della ferma, impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, e di essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla causa di servizio. Se non presentano la domanda, sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato (comma 4).

  Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari sono prosciolti dalla ferma (comma 2), in caso contrario possono essere ammessi alle ulteriori ferme e rafferme, e all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (comma 3).

Il comma 5 prevede, infine, che ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

Il comma in esame richiama disposizioni già applicate ai volontari in ferma. L’articolo 4-ter del D.L. n. 393/2000, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”, prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, e di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

 

L’articolo 4 del decreto introduce nel D.Lgs. n. 215/2001 tre nuovi articoli dopo l’articolo 13.

L’articolo 13-bis detta norme in materia di sospensione precauzionale dal servizio per i volontari in ferma prefissata che siano imputati per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. Tale sospensione è sempre disposta, quando sia stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o altra  misura cautelare restrittiva della libertà personale. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

L’articolo 13-ter disciplina il collocamento in congedo illimitato, per scadenza della ferma ovvero a seguito di proscioglimento, ed in congedo assoluto, per raggiungimento del quarantacinquesimo anno d’età o per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato. I volontari in congedo illimitato sono soggetti, in tempo di pace, ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate; in tempo di guerra, ai richiami in servizio qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o nel caso in cui una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente, o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 331/2000 (comma 3).

 L’articolo 13-quater prevede l’istituzione, per ciascuna Forza armata, del ruolo d’onore, riservato ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate: per servizio di guerra; in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio; in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

 

L’articolo 5 del decreto sostituisce l’articolo 14, che disciplinava la licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma.

Il nuovo articolo 14 reca disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma. Il provvedimento, di competenza della Direzione generale per il personale militare, può essere adottato a seguito di domanda dell’interessato o d’autorità.

La domanda dell’interessato può essere presentata solo per: assunzione presso amministrazioni pubbliche; gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Il provvedimento è adottato d’autorità in caso di: perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; perdita dei requisiti morali e di condotta; cause di incompatibilità; superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; protratto insufficiente rendimento; grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare; perdita del grado.

 

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 14-bis, che disciplinava l’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il cui disposto, come abbiamo visto, viene assorbito dal nuovo articolo 13, introdotto dal presente decreto.

Il nuovo articolo 14-bis disciplina i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza: perdita della cittadinanza; assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata; interdizione giudiziale o inabilitazione; irreperibilità accertata; violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato; sentenza penale di condanna per particolari reati. Nei singoli casi vengono anche previste le condizioni per procedere all’eventuale reintegrazione nel grado.

 

L’articolo 7 del decreto introduce due nuovi articoli dopo l’articolo 14-bis.

L’articolo 14-ter consente ai volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, di essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, sulla base degli stessi requisiti richiesti all’atto del reclutamento, anche se non coincidenti con i requisiti propri del servizio permanente.

L’articolo 14-quater in materia di documentazione di servizio, introduce, al comma 1, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata, nel caso di partecipazione alle procedure per la rafferma, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213.

Il D.P.R. n. 213/2002, recante “Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri”, individua, all’articolo 4, i casi di compilazione della documentazione caratteristica: termine del servizio del giudicando; variazione del rapporto di dipendenza; inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall'impiego del giudicando; compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato; partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.

Il comma 2 dispone la predisposizione da parte dell’amministrazione di un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata, che attesta i titoli acquisiti durante il servizio.

 

L’articolo 8 novella l’articolo 15, che contiene disposizioni relative ai volontari in ferma breve. In particolare, sono modificati il comma 1 ed il comma 4, e viene aggiunto il comma 4-quater. Si prevede, ora, l’estensione ai volontari in ferma breve della disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata. I requisiti che i volontari in ferma breve devono possedere per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, sono quelli indicati negli articoli 4, comma 1, e 11, comma 1, della citata legge n. 226/2004. In particolare, viene escluso il requisito dell’età massima e, fino all’anno 2010,  per i volontari in ferma breve in servizio, viene richiesto, riguardo all’idoneità fisio-psico-attitudinale, il possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto, per l’arruolamento volontario, dalla direttiva tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n 114, e degli ulteriori requisiti fisici richiesti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

L’articolo 3 del D.M. n. 114/2000 “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare”, rinvia, al comma 4, ad un decreto del direttore generale della sanità militare per l’emanazione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che rendono inidonei al servizio militare, e la definizione dei criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, all’articolo 4 disciplina gli accertamenti sanitari ed attitudinali.

 

L’articolo 9 del decreto legislativo inserisce l’articolo 15-bis, in materia di riammissione alla ferma prefissata.

La norma è rivolta ai volontari che, in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, hanno cessato dal periodo di ferma prefissata. L’articolo dispone che, in caso di perdita della qualità di allievo, possano essere restituiti ai reparti o enti di provenienza. Ciò può avvenire previo loro espresso assenso e nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.

I volontari riammessi sono reintegrati nel grado rivestito in precedenza e vengono loro computati nella ferma i periodi trascorsi in qualità di allievo.

 

L’articolo 10 modifica l’articolo 16, comma 4, riguardante i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno. Il nuovo comma corregge i rinvii previsti dalla stessa disposizione nella sua formulazione originaria, adattandoli alle modifiche apportate dal presente decreto. Attraverso i nuovi rinvii vengono disciplinate le licenze, in particolare quella speciale, i permessi speciali e la licenza di convalescenza.

 

L’articolo 11 modifica l’articolo 17, comma 5, in materia di crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi per attività formative svolte nel corso del servizio, sopprimendo il riferimento alla ferma di uno o cinque anni, in quanto non più corretto.

 

L’articolo 12 modifica l’articolo 18, commi 2 e 6, in materia di riserve di posti, rispettivamente, nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e nei concorsi pubblici a favore del volontari in ferma, adeguando le categorie dei soggetti beneficiari: volontari in rafferma biennale ed in ferma prefissata quadriennale.

 

L’articolo 13 modifica gli articoli 24, 25 e 26, relativi, rispettivamente, allo stato giuridico ed all’avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, agli ufficiali delle forze di completamento ed agli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.

Le modifiche sono finalizzate a colmare una lacuna nella regolamentazione riferita agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determina una disparità di trattamento rispetto alle categorie corrispondenti di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri. Pertanto, sono previste anche a favore degli ufficiali ausiliari appartenenti a tale Corpo le riserve di posti per l’accesso al servizio permanente, attraverso la partecipazione ai concorsi per l’alimentazione dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo. La modifica introdotta nell’articolo 24, comma 6, lettera a), prevede, poi, l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, per disciplinare le modalità d’ammissione degli ufficiali in ferma prefissata all’ulteriore ferma annuale prevista dalla stessa disposizione. Infine, la modifica introdotta all’articolo 26, cui è aggiunto un nuovo comma dopo il 5, detta disposizioni agevolare l’inserimento degli ufficiali ausiliari nel mondo del lavoro. 

 

L’articolo 14 del decreto legislativo aggiunge l’allegato 1 al D.Lgs. n. 215/2001.

L’allegato 1 rappresenta il modello per la redazione dell’estratto della documentazione di servizio attestante i titoli acquisiti dal militare, come indicato dal comma 2 dell’articolo 14-quater, introdotto dallo schema in esame.

 

L’articolo 15 dispone l’abrogazione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, e degli articoli 1, 6, 9, 10 e 11, commi 1, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D.L. n. 64/2002, convertito dalla legge n. 116/2002, limitava a 25 anni l’età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve.

Il D.Lgs. n. 505/1997, reca disposizioni sull’armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge n. 662/1996.

L’articolo 1 ripartisce il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in: a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio; b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio; c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio.

L’articolo 6 individua le festività riconosciute.

L’articolo 9 dispone le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.

L’articolo 10 stabilisce le modalità per il trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio.

L’articolo 11, in materia di licenza straordinaria di convalescenza, disciplina, ai commi 1, 3, 4 e 6, l’applicazione di quest’istituto ai volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio.

Anche l’articolo 12-bis, del già citato D.L. n. 115/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, ha novellato il D.Lgs. 215/2001, sostituendo l’articolo 6, riguardante la gestione del personale militare in esubero a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate e della conseguente riduzione degli organici, già novellato dal D.Lgs. n. 236/2003 sopra commentato. In luogo del transito di tale personale nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in ausiliaria, l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle eccedenze il collocamento in ausiliaria a domanda.



[1]     Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[2]     L’articolo 1, comma 104, della legge n. 662/1996, finanziaria per il 1997, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la durata della ferma di leva è di 10 mesi.

[3]  Tale personale è individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1°febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”.

 

[4]  La consistenza del contingente è stata successivamente diminuita dall’articolo 39-vicies semel, comma 43, del D.L. n. 273/2005, come convertito dalla legge n. 51/2006.

[5]  Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, reca il regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

 

[6]    Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.

[7]  La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, prevede che i militari di leva possano essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale e triennale, inoltre il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.