L’Unione economica e monetaria

Sulla base di quanto previsto dal Trattato CE, la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e, di conseguenza, il modello istituzionale di governo, si configura in modo diverso per quanto concerne la politica economica, da un lato, e la politica monetaria, dall’altro.

La definizione della politica economica è competenza degli Stati membri; l’Unione europea ha semplicemente il compito di definire le modalità attraverso le quali gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche. Le previsioni del Trattato in materia di politica economica sono rivolte, pertanto, a creare uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

 

L’adozione della moneta unica ha comportato, invece, l’unicità nella definizione e conduzione della politica monetaria. La politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro rappresenta, di conseguenza, una competenza esclusiva dell’Unione europea. Le decisioni di politica monetaria sono attribuite ad un’autorità indipendente di carattere sovranazionale, la Banca centrale europea, collocata alla guida del Sistema europeo di banche centrali.

Le politiche economiche: gli strumenti di coordinamento delle politiche degli Stati membri

Nell’ambito dell’Unione economica e monetaria le politiche di bilancio sono decise dai singoli Stati membri. Tuttavia, esse costituiscono “una questione di interesse comune”, di cui il Trattato CE ha previsto tre diversi strumenti di coordinamento:

1.      la definizione di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e per quelle dell’Unione;

2.      procedure di sorveglianza sull’evoluzione economica di ciascuno degli Stati membri e dell’Unione;

3.      il divieto di disavanzi pubblici eccessivi e le relative procedure di controllo e, eventualmente, di sanzione.

Indirizzi di massima

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche (art. 99, par. 2, del Trattato CE) degli Stati membri e dell’Unione indicano priorità e orientamenti per la conduzione del complesso delle politiche economiche. Rappresentano, pertanto, uno strumento di indirizzo che si riferisce non soltanto alle politiche di bilancio, ma anche alle politiche fiscali, alla regolamentazione del mercato del lavoro, alla struttura e al funzionamento dei mercati di beni e servizi, agli interventi a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale, della ricerca, sviluppo tecnologico e formazione, della sostenibilità ambientale.

Secondo le modalità con cui finora gli indirizzi di massima sono stati elaborati, tali indirizzi sono costituiti da una prima parte che si riferisce al complesso dell’economia europea e da una seconda parte che reca raccomandazioni specificamente indirizzate ai singoli Stati membri.

Gli indirizzi di massima sono predisposti dalla Commissione europea e approvati annualmente con raccomandazione dal Consiglio dei ministri, sulla base delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo.

Sorveglianza multilaterale

La procedura di “sorveglianza multilaterale” (art. 99, par. 3 e 4, del Trattato CE) prevede la periodica valutazione del Consiglio sulla situazione economica e finanziaria di ciascuno degli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie, in particolare illustrando le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito della politica economica.

Sulla base di relazioni della Commissione, il Consiglio sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e la coerenza delle politiche adottate con gli indirizzi di massima.

Nel caso in cui il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, giudichi che le politiche economiche di uno Stato membro rischino di recare pregiudizio al funzionamento dell’Unione economica e monetaria ovvero non siano coerenti con gli indirizzi di massima, il Consiglio medesimo, deliberando a maggioranza qualificata, può rivolgere allo Stato membro apposite indicazioni. Tali indicazioni sono adottate con raccomandazione. Il Consiglio può inoltre decidere di rendere pubbliche tali raccomandazioni.

Procedura sui disavanzi eccessivi

La terza e più vincolante forma di coordinamento è rappresentata dal divieto di disavanzi eccessivi. Secondo le disposizioni contenute nel Trattato CE (art. 104), come integrate dal protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo nei seguenti casi:

1)      se presenta un rapporto deficit/PIL superiore al 3%;

2)      se presenta un rapporto debito/PIL superiore al 60%.

Il Trattato prospetta, peraltro, alcune deroghe.

In particolare, non si ha disavanzo eccessivo, per quanto concerne il rapporto deficit/PIL, se si registri una diminuzione significativa e costante e tale rapporto abbia raggiunto un livello prossimo al valore di riferimento.

Riguardo al rapporto debito pubblico/PIL un valore superiore al 60% non rappresenta un disavanzo eccessivo purché tale rapporto si riduca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento “con ritmo adeguato”.

 

L’articolo 104 del Trattato CE configura una complessa procedura volta ad accertare l’esistenza di un disavanzo eccessivo e ad irrogare le eventuali sanzioni. Tale procedura si articola in tre fasi principali.

 

Nella prima fase il Consiglio adotta una decisione, con la quale accerta che uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo.

La dichiarazione di disavanzo eccessivo ha luogo a seguito di un’attività istruttoria svolta dalla Commissione, che prepara una relazione, e del parere espresso dal Comitato economico e finanziario. In particolare, la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista attualmente o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio. Il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione, tenendo conto altresì delle osservazioni che lo Stato membro interessato può avanzare.

Nel caso in cui il Consiglio accerti la sussistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio medesimo rivolge allo Stato membro in questione le raccomandazioni che ritiene opportune al fine di far cessare il disavanzo eccessivo entro un termine predeterminato. Se lo Stato membro non dà attuazione alle raccomandazioni entro il termine prefissato, il Consiglio può decidere di renderle pubbliche.

 

Nel caso in cui lo Stato in questione continui, oltre il termine prefissato, a non adottare le misure raccomandate, il Consiglio, con una seconda decisione, anch’essa adottata su raccomandazione della Commissione, prescrive allo Stato membro di attuare gli interventi ritenuti opportuni per pervenire al superamento del disavanzo eccessivo entro un termine prestabilito.

In questa seconda fase, le indicazioni dal Consiglio assumono per lo Stato in questione valore cogente, in quanto sono definite non più attraverso una raccomandazione, ma attraverso una decisione.

 

Nella terza fase, se lo Stato membro non adempie alla decisione del Consiglio, il Consiglio può decidere di applicare le sanzioni, che secondo quanto indicato dal trattato possono essere di varia natura: la richiesta allo Stato membro di pubblicare informazioni supplementari quando procede all’emissione di titoli del debito pubblico; l’invito alla Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la propria politica di prestiti verso tale Stato l’obbligo di costituire un deposito; il versamento di un’ammenda.

 

Le disposizioni del trattato sulla procedura di sorveglianza multilaterale e sulla procedura relativa all’accertamento dei disavanzi eccessivi sono state completate dal cd. Patto di stabilità e crescita (v. scheda Il Patto di stabilità e crescita).