L’8 per mille Irpef di competenza statale

L'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica: la scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in base alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo articolo 48 prevede che tali quote vengano utilizzate:

§      dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

§      dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.

 

Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”.

Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.

 

Il regolamento di attuazione dell’articolo 48 della legge n. 222/1985 è stato emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.

La disciplina recata da tale regolamento è stata modificata ed integrata, nella XIV legislatura, dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

 

L’opportunità di modifiche alla disciplina dettata nel 1998 era stata più volte sottolineata nelle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, in occasione della discussione per l’espressione del parere sugli schemi di ripartizione annuali della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale.

Le modifiche apportate a diversi articoli del regolamento n. 76/1998 hanno avuto, infatti, lo scopo di adeguare la normativa vigente alle esigenze emerse in fase di attuazione. Oltre ad ampliare il termine per l’espletamento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione competente ed a disporre alcune semplificazioni e chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande, le modifiche disposte dal D.P.R. n. 250/2002 introducono la revoca dei finanziamenti che non risultino utilizzati entro un certo periodo di tempo e una procedura semplificata per le variazioni degli interventi che non comportino modifiche sostanziali dell’oggetto.

 

In particolare, il regolamento, come modificato dal D.P.R. n. 250/2002, individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, peraltro già indicati dall’articolo 48 della legge n. 222/1985; si tratta di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

Il carattere di straordinarietà che devono presentare gli interventi in questione consiste nell’effettiva estraneità rispetto all’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, il fine di lucro.

Il regolamento specifica inoltre i requisiti soggettivi dei richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e oggettivi degli interventi ed i requisiti oggettivi degli interventi ammissibili all’agevolazione.

A tale proposito, il D.P.R. n. 250/2002 ha modificato il comma 4 dell’articolo 3 ed ha aggiunto il comma 4-bis, al fine di adeguare la disciplina del regolamento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. In particolare, con riguardo alla disciplina delle dichiarazioni necessarie per comprovare il possesso dei requisiti soggettivi, si prevede che i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni possano presentare una dichiarazione del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell’intervento, in conformità con le disposizioni in materia di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Si stabilisce, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione delle dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione, se esse sono presentate unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

 

Per quanto riguarda le procedure per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, le disposizioni del Capo II del regolamento prevedono:

§      l’elaborazione, entro il 31 luglio di ogni anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo[1] antecedente;

In base alle disposizioni di cui al comma 1-bis, introdotto dal D.P.R. n. 250/2002, sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione (di cui all’Allegato B) e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi[2].

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (art. 5, comma 3)[3].

§         la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, dello schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere (art. 7, comma 1).

 

Acquisito del parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno (art. 7, comma 2) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art. 7, comma 3).

 

I fondi dell’otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne comunicazione ai Ministeri competenti per materia (art. 8, comma 1), i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’andamento e sulla conclusione degli interventi (art. 8, comma 2).

A tal fine, il D.P.R. n. 250/2002 ha introdotto, all’articolo 8 comma 2 del D.P.R. n. 76/1998, l’obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (art. 8, comma 2-bis).

 

L’articolo 1, lettera h), del D.P.R. n. 250/2002, introducendo il nuovo articolo 8-bis del regolamento, ha previsto una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l’intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di pagamento.

In tali casi, l’amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest’ultimo, se la realizzazione dell’intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’importo del contributo così recuperato viene versato interamente all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell’ambito della pertinente U.P.B. “8 per mille IRPEF Stato” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti.

 

Il D.P.R. n. 250/2002, art. 1, lett. h), ha altresì inserito il nuovo articolo 8-ter, che prevede una procedura semplificata per l’approvazione di variazioni di interventi già finanziati.

Tale procedura è attivabile qualora le variazioni non comportino sostanziali modifiche all’oggetto dell’intervento originario o ne rappresentino un mero completamento e la loro attuazione abbia luogo nell’ambito delle risorse già assegnate, anche utilizzando eventuali economie di spesa.

In tal caso si prevede che la variazione sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una volta acquisite le valutazioni delle amministrazioni competenti e del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica. Il decreto viene successivamente comunicato, entro sessanta giorni, al Parlamento.

Con quest’ultima disposizione si intende evitare, a fini di semplificazione e maggiore rapidità delle procedure, che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari schemi di decreto volti ad autorizzare semplici variazioni di interventi già ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF, quando la variazione non modifichi il contenuto sostanziale dell’intervento e non richieda ulteriori finanziamenti.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (art. 8, comma 3).

 

Chiarimenti circa i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono stati recentemente forniti dalla Presidenza del Consiglio con la Circolare 20 gennaio 2006, al fine di chiarire alcune difficoltà emerse nel corso dell'applicazione della vigente normativa, per quanto concerne il procedimento, e semplificare l’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Per quanto riguarda le risorse, va segnalato che la quota dell’otto per mille del gettito IRPEF di pertinenza statale, indicata annualmente nella legge di bilancio (unità previsionale di base 4.1.2.10 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, cap. 2780), è stata utilizzata a copertura degli oneri recati dalla legge finanziaria per il 2004.

Più precisamente, l’articolo 2, comma 69, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) ha disposto, con decorrenza dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF. La quota residuale di ripartizione sulla quale il Parlamento è stato tenuto ad esprimere il parere nel biennio 2004-2005 è stata pertanto assai ridotta rispetto agli anni precedenti.

 

Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2006, l’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF è stata ridotta di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 4, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 (convertito con modificazioni dalla legge n. 291/2004), a copertura degli oneri recati dalle modifiche introdotte dall’articolo 1-quater del D.L. n. 249/2004 alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. Fondo volo), di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

 

Va peraltro segnalato che, rispetto alla dotazione indicata nel capitolo di bilancio, l’ammontare effettivo di risorse che annualmente viene ripartito con il decreto del Consiglio dei Ministri dipende dagli accertamenti sul reddito IRPEF e dalle scelte dei contribuenti.

Mentre nel 2002 e nel 2003 sono stati ripartiti, rispettivamente, 99,2 milioni di euro e 101,5 milioni di euro, negli anni successivi la quota dell’otto per mille del gettito IRPEF di pertinenza statale messa a ripartizione è diminuita a 20,5 milioni di euro nel 2004 e a soli 11,8 milioni di euro nel 2005.



[1]    Tale termine di presentazione delle richieste è stato anticipato dal 31 maggio al 15 marzo ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del D.P.R. n. 250/2002, al fine di consentire all’amministrazione di compiere una istruttoria in tempi più adeguati, anche in rapporto all’entità considerevole delle domande.

[2]    Al riguardo, con il D.P.R. n. 250/2002 sono stati previsti due specifici allegati al regolamento di cui al D.P.R. n. 76/1998, che contengono, rispettivamente, il modello per la formulazione delle domande (Allegato A) e l’elenco della documentazione da presentare a corredo, con la specificazione di tutti gli elementi che devono essere presenti nella relazione tecnica (Allegato B).

[3]    Allo scopo di fornire alcuni chiarimenti riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti istanti è stata predisposta la Circolare della Presidenza del Consiglio 14 febbraio 2001, n. 1619/II4.9.1 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2001), con la quale sono state fornite precisazioni in merito ai contenuti della relazione tecnica, al fine di rendere più semplice anche il successivo esame istruttorio.